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| n. 2-2006 - © copyright |
PAOLO LOTTI
(Magistrato Tar Piemonte)
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| Ordine di demolizione,
interesse pubblico e proprietario dell’area.
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1. L’ordine di demolizione.
Come è noto l’ordine di demolizione è provvedimento
di competenza comunale con il quale l’Amministrazione
interessata ingiunge al responsabile dell’abuso
il ripristino dello stato dei luoghi.
Tale provvedimento costituisce espressione del potere
di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale, assicurando, sotto il profilo
repressivo-ripristinatorio, la rispondenza delle
opere alle norme di legge o di regolamento, oppure
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed
alle modalità di esecuzione stabilite nei titoli
abilitativi.
E’ emanato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, in base a quanto prescritto
dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente, quando
sia stato accertato, d’ufficio o su denuncia dei
cittadini, l’esistenza di un abuso edilizio, consistente
nell’inizio o nell’esecuzione di opere realizzate
senza titolo, o in tutti i casi di difformità dalle
norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici (1).
Tale abuso riguarda aree assoggettate a vincolo
di inedificabilità da leggi statali o regionali
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate.
Oppure, aree destinate ad opere e spazi pubblici,
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
(2).
Secondo la giurisprudenza, l’ingiunzione di demolizione
deve contenere soltanto l’accertamento dell’esecuzione
delle opere abusive (anche riferibili per relationem
al verbale di accertamento richiamato nell’ordinanza)
e il conseguente ordine di demolizione; non è necessario,
invece, che precisi quali siano le conseguenze per
il caso della sua inosservanza, né tanto meno che
identifichi l’area destinata, in tale caso, ad acquisizione
gratuita (3).
Il provvedimento, secondo l’attuale formulazione
dell’art. 31, comma 2, del T.U. Edilizia (4) non
deve essere preceduto dalla previa diffida, volta
a sollecitare la demolizione dei manufatti edilizi
abusivi, che si risolveva in un formale invito,
rivolto al responsabile dell’abuso, ad eliminare
l’abuso medesimo.
Pertanto, non può più condividersi quell’indirizzo
interpretativo della giurisprudenza di primo grado
che aveva qualificato l’ordine di demolizione come
mera diffida, non produttiva di danni attuali (5)
e l’atto di accertamento dell’inottemperanza come
atto di accertamento costituivo (6).
Come ha osservato la dottrina (7), occorre ricordare
che già sulla base della precedente disciplina legislativa
(dettata dalla legge 27 gennaio 1977, n. 10) l’ordine
di demolizione veniva qualificato come diffida,
ossia come ordine diretto al costruttore affinché
provvedesse all’eliminazione dell’abuso nei modi
stabiliti dalla legge, senza che derivino effetti
punitivi immediati in conseguenza dell’omessa ottemperanza.
Tuttavia, l’attuale tenore della norma di legge
è nel senso che, una volta che sia accertata l’esecuzione
di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
l’Amministrazione ingiunge al proprietario e al
responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita
di diritto.
D’altronde, la necessità, peraltro controversa in
giurisprudenza, di far precedere l’ordine di demolizione
dall’avviso di avvio del procedimento, rendono sostanzialmente
inutile l’emanazione di una previa diffida.
Piuttosto, l’ordine di demolizione può essere preceduto
da un ordine di sospensione dei lavori, parimenti
di competenza degli uffici comunali competenti per
emanare l’ingiunzione a demolire.
L’ordine di immediata sospensione dei lavori ha
effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi
di cui ai successivi articoli, i quali sono da adottare
e notificare entro i successivi quarantacinque giorni.
Il termine di quarantacinque giorni contrassegna
l’efficacia di tale provvedimento, talché, decorso
tale termine, il provvedimento cessa di avere qualsiasi
effetto nei confronti del privato, con la conseguenza
che è inammissibile, per carenza d’interesse, il
ricorso contro un’ordinanza di sospensione di lavori
edilizi notificato quando ormai l’ordinanza medesima
aveva ormai cessato di avere efficacia, per superamento
del termine previsto dalla legge (8).
Parimenti, si può affermare che il ricorso contro
il medesimo provvedimento diventa improcedibile
qualora sia stato superato, nel corso del processo,
il termine suddetto.
2. La demolizione come provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio
e sua motivazione.
Come detto, l’ingiunzione alla demolizione è
una misura essenzialmente ripristinatoria e riparatoria,
distinguendosi dalle misure fondamentalmente sanzionatorie
che hanno, invece, in via principale, una funzione
deterrente e carattere meramente afflittivo.
La demolizione, qualificandosi come misura ripristinatoria,
tende a realizzare direttamente l’interesse pubblico
leso dall’atto illecito, garantendo la regolarità
delle costruzioni e il loro inserimento armonico
nel tessuto urbanistico-territoriale del Comune,
al fine di ristabilire l’assetto urbanistico violato
dall’abuso.
Proprio sulla base di tale differenza di scopo,
la giurisprudenza amministrativa ha potuto, ad esempio,
affermare che in materia di abusi edilizi, il principio
della irretroattività della legge assume rilevanza
solo in riferimento alle norme che prevedono sanzioni
afflittive e non anche a quelle che introducono
misure ripristinatorie quali la demolizione.
Pertanto, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’individuazione
della normativa applicabile, bisogna fare riferimento
al sistema sanzionatorio vigente all’epoca dell’adozione
del provvedimento repressivo, attesi gli effetti
permanenti dell’abuso (9).
In un caso recente, il giudice amministrativo territoriale
(10) ha valutato preliminarmente la vocazione prevalentemente
ripristinatoria della misura amministrativa in esame,
stabilendo che era, quindi, perfettamente applicabile
al caso esaminato la legge n. 47 del 1985, nonostante
essa si atteggiasse a normativa sopravvenuta rispetto
alla probabile epoca di realizzazione dei lavori
oggetto dello scrutinio giudiziale.
Il Sindaco, secondo i giudici campani, al fine dell’emanazione
del provvedimento che ordinava la demolizione delle
opere edilizie abusive, non era tenuto ad accertare
e dimostrare l’epoca in cui esse erano state realizzate,
essendo sufficiente l’accertamento della permanenza
delle stesse nel momento in cui il provvedimento
era stato adottato (11).
Nonostante l’ordine di demolizione, dunque, abbia
prevalentemente natura ripristinatoria, si ritiene
che l’Amministrazione, nell’adottare l‘atto, non
abbia il dovere di illustrare le ragioni di interesse
pubblico sottese alle esigenze di ripristino medesime.
In questo senso, la giurisprudenza coglie l’aspetto
sanzionatorio della misura, comunque presente, anche
se non evidente: come per la sanzione non è necessario
spiegare le ragioni per la quale si applica, essendo
sufficiente l’illustrazione dei fatti dai quali,
secondo la legge, ne consegue l’applicazione, così
per tale peculiare provvedimento ripristinatorio,
con contenuto repressivo degli abusi, si è adottato
un indirizzo ermeneutico pressoché analogo.
Infatti, secondo la quasi unanime giurisprudenza
amministrativa, tutti i provvedimenti sanzionatori
in materia edilizia, compresa l’ordinanza di demolizione,
in quanto atti vincolati, non richiedono in alcun
caso una specifica motivazione su puntuali ragioni
d’interesse pubblico o sulla comparazione di quest’ultimo
con gli interessi privati coinvolti e sacrificati
(12).
Il presupposto, quindi, per l’adozione dell’ordine
di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto
la constatata esecuzione dell’opera in totale difformità
dalla concessione o in assenza della medesima.
Tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti,
è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con
l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera,
essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla
sua rimozione.
3. Motivazione dell’ordine di demolizione in
caso di lungo decorso del tempo? Dubbi in giurisprudenza.
Sotto il profilo della motivazione, una parte
della giurisprudenza ammette che essa debba ritenersi
necessaria solo nel caso in cui il lungo decorso
del tempo fra la realizzazione dell’opera abusiva
e l’adozione della misura repressiva abbia ingenerato,
a causa dell’inerzia della P.A., un affidamento
in capo al privato (13).
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, ove
sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione
dell’abuso edilizio, l’Amministrazione sarebbe tenuta
a motivare circa la sussistenza dell’interesse pubblico
alla eliminazione dell’opera realizzata o addirittura
sulle ragioni che hanno indotto l’Ente a rimanere
per tanto tempo inerte.
Tale opinione non è, tuttavia, condivisa dalla maggioranza
delle decisioni del giudice amministrativo.
O meglio, rispetto a tale tesi si possono ritagliare
situazioni in cui il principio anzidetto non è suscettibile
di applicazione.
In effetti, traendo spunto dall’evoluzione normativa
in materia urbanistica, si deve rilevare come essa
sia contrassegnata dall’assunzione, da parte del
legislatore, di un atteggiamento che a stento potrebbe
non essere definito “lassista”, atteggiamento che
lo ha indotto a concedere a più riprese la possibilità
di sanare gli abusi commessi dai privati attraverso
l’istituto del cd. condono edilizio.
Questo istituto, come è noto, è volto a “riassorbire”,
periodicamente, gli abusi commessi dai privati nel
passato, con attività edificatorie prive dei prescritti
requisiti urbanistico-edilizi, rendendoli conformi
a legge ex post, previo pagamento di una
determinata somma destinata a rimpinguare le casse
dei vari Enti Locali interessati.
Proprio questa possibilità riconosciuta ai privati
di far rientrare le opere abusive edificate nei
ranghi degli interventi assentiti, ha fatto ritenere
l’Amministrazione, secondo una tesi giurisprudenziale
(14), esonerata dal diffondersi in motivazioni di
sorta quando, in presenza di opere abusive asservite
a regime concessorio di epoca non recente, e mai
denunciate in sede di richiesta di condono, ne disponga
la demolizione.
Deve considerarsi, infatti, anche in tali casi sussistente
l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi
in re ipsa: rispetto a tali abusi il privato,
infatti, mai si è attivato per la sanatoria, stante
l’unicità di tale strumento giuridico a far rientrare
nella legalità gli interventi sprovvisti di concessione.
In effetti, ove si ritenesse il contrario, addivenendo
così alla considerazione della sanzione demolitoria
in termini non di atto dovuto, ma discrezionale,
verrebbe vulnerata anche la stessa efficacia del
condono, quale stimolo rivolto ai privati a denunciare
gli abusi commessi al fine di sottrarsi alle conseguenze
di legge.
D’altrocanto, se il semplice decorso del tempo potesse
ex se avere efficacia sanante, finirebbero per giustificarsi
interventi edilizi della peggior specie, premiati
dalla mera inerzia, se non quando dalla connivenza,
degli apparati comunali preposti alla vigilanza
sul territorio, come spesso succede in molte zone
del nostro Paese.
Per ribadire la non necessità di specifica motivazione,
anche il Consiglio di Stato ha affermato, in proposito,
che l’abusività di un’opera edilizia costituisce
già di per sé sola presupposto per l’applicazione
della prescritta sanzione demolitoria, non ritenendosi
necessaria una motivazione ad hoc sulla non sanabilità
dell’opera stessa (15).
Inoltre, si è riaffermato il principio secondo cui
l’esercizio di poteri repressivi in materia di abusi
edilizi non incontra alcun termine di decadenza
o di prescrizioni; essi, in altre parole, possono
essere emanati in qualsiasi tempo (16).
4. L’ordine di demolizione in caso di parziale
difformità e sua motivazione.
Come detto, prevale, dunque, la tesi secondo
cui i provvedimenti repressivi, come l’ordine di
demolizione di una costruzione abusiva, prescindono
da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti,
così che, una volta accertata la consistenza dell’abuso,
non vi sarebbe alcun margine di ponderazione per
l’interesse pubblico eventualmente collegato (17):
è sufficiente, infatti, anche a tenore della legge,
l’accertamento dell’abusività medesima.
Secondo un orientamento, peraltro controverso, farebbe
eccezione a tali principi l’ordinanza di demolizione
prevista dall’art. 12, l. 28 febbraio 1985, n. 47
(18) per le ipotesi di opere edilizie eseguite in
parziale difformità dalla concessione edilizia.
Questa sub-specie di ordinanza avrebbe soltanto
la natura, il valore e la funzione di diffida, risolvendosi
in un formale invito al trasgressore ad eliminare
l’abuso: quasi un’esortazione rivolta al privato
a collaborare all’eliminazione dell’abuso stesso
(19).
Essa sarebbe prodromica alla valutazione ed alle
determinazioni che successivamente l’Amministrazione
dovrà adottare nell’eventualità che il destinatario
non ottemperi; pertanto, la valutazione circa la
possibilità o meno di demolire un’opera abusiva
e la conseguente scelta tra la demolizione d’ufficio
e l’irrogazione della sanzione pecuniaria atterrebbero
ad un momento e ad un procedimento successivo ed
autonomo rispetto all’atto di diffida, con la conseguenza
che è in quella sede che devono essere esternate
le ragioni del ricorso all’una o all’altra sanzione
(20).
Parallelamente, il nuovo art. 34 del T.U. Edilizia
(21), stabilisce, in continuità con il predetto
art. 12 della l. del 1985, che gli interventi e
le opere realizzati in parziale difformità dal permesso
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese
dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza. Decorso tale termine,
tali opere sono rimosse o demolite a cura del Comune
e a spese dei responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, l’Amministrazione
applica, invece, una sanzione (pari al doppio del
costo di produzione (22) della parte dell’opera
realizzata in difformità dal permesso di costruire
(23).
Come ha disposto l’art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301 (24), che ha modificato il predetto
art. 34, tale disposizione si applica anche agli
interventi edilizi eseguiti in parziale difformità
dalla denuncia di inizio attività.
Le considerazioni basate sulla materiale impossibilità
di adempiere l’ordine demolitorio senza mettere
a repentaglio l’equilibrio statico dell’intero fabbricato,
ad esempio, attengono ad un momento successivo di
cui l’ingiunzione a demolire non deve tenere in
alcun conto (25).
Proprio per questi motivi sono state ritenute inammissibili
le censure rivolte contro l’ordine di demolizione,
deducendone il difetto di motivazione in ordine
al pubblico interesse perseguito, oppure l’impossibilità
pratica di effettuare la demolizione senza pregiudizio
per le opere conformi, in quanto non pertinenti
rispetto al procedimento di ingiunzione medesima.
5. I legittimati passivi dell’ordine di demolizione.
E’ opinione, invece, del tutto consolidata in
giurisprudenza, tanto da assurgere al rango di ius
receptum, che le misure repressive per attività
edilizia abusiva siano legittimamente irrogate nei
confronti degli attuali proprietari dell’immobile
diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso,
salva la loro facoltà di agire nei confronti del
dante causa per il minor valore che il bene venduto
venga ad avere a seguito della riduzione in pristino
(26).
La tesi deve ritenersi persuasiva, anche in considerazione
del fatto che l’atto, come detto, ha solo funzione
ripristinatoria dell’abuso e non afflittiva verso
l’autore, prescindendo da ogni ordine di considerazione
sull’elemento soggettivo della colpevolezza.
In effetti, secondo l’art. 31 del T.U. Edilizia,
l’Amministrazione, accertata l’esecuzione degli
abusi (in particolare: di quelli interventi in assenza
di permesso, in totale difformità dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali), ingiunge sia
al proprietario, sia al responsabile dell’abuso
la rimozione o la demolizione.
E’ dunque lo stesso art. 31 a menzionare il proprietario
tra i soggetti destinatari del provvedimento.
In tale ingiunzione viene indicata l’area che viene
acquisita di diritto: se il responsabile dell’abuso,
afferma il comma 3 dell’articolo citato, non provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione,
il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del Comune (27).
Come si può notare, soltanto se il responsabile
dell’abuso, e non anche il proprietario, non provvede
alla demolizione, si verifica l’effetto dell’acquisizione
dell’area al patrimonio del Comune: tale effetto
si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni
cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo
Peraltro, tale effetto è condizionato da un successivo
atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione
a demolire nel termine.
E’ ovvio che tale accertamento può avere, come oggetto,
soltanto l’accertamento dell’inottemperanza da parte
del responsabile dell’abuso.
Quest’ultimo atto, previa notifica all’interessato,
costituisce titolo per l’immissione nel possesso
da parte dell’Amministrazione e per la trascrizione
nei registri immobiliari (28).
Proprio per questa ragione, si ritiene, indirizzare
il provvedimento anche nei confronti del proprietario
costituisce una garanzia per lo stesso che può attivarsi
lui medesimo per ottenere la demolizione delle opere
abusive. In caso contrario, infatti, quest’ultimo
potrebbe rischiare la confisca del bene.
Parimenti, la legge stabilisce che l’opera così
acquisita è successivamente demolita con ordinanza
del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale, a spese dei responsabili dell’abuso.
Anche in questo caso non vengono citati i proprietari
ovviamente non responsabili (29).
Medesima prescrizione era contenuta nel sistema
delineato dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985
n. 47 (30), secondo cui il Sindaco ingiungeva la
demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza
di concessione, in totale difformità dalla medesima
ovvero con variazioni essenziali: anche qui se il
responsabile dell’abuso non provvedeva alla demolizione
nel termine, il bene e l’area di sedime erano acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
anche, infine, in tale sistema, l’accertamento dell’inottemperanza,
previa notifica all’interessato, costituiva titolo
per l’immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari.
Dal carattere sanzionatorio dell’ordine di demolizione
dovrebbe discendere la sua esclusiva riferibilità
al responsabile dell’abuso, poiché, si sostiene,
tale provvedimento non potrebbe incidere nella sfera
di altri soggetti e, in particolar modo, nei confronti
del proprietario dell’area.
In realtà, come si è già detto, la misura amministrativa
in esame ha un prevalente carattere ripristinatorio
e il fatto che tale funzione emerga in primo piano
è valorizzata anche dal fatto che è anche il proprietario
ad essere destinatario della stessa.
Se il proprietario risultasse anch’egli responsabile,
anche solo per colpevole inerzia, non potrà andare
esentato dalla medesima.
Nel contempo, si garantisce a quest’ultimo una cognizione
completa dell’assetto urbanistico-edilizio dei propri
beni, eventualmente oggetto di interventi da parte
di soggetti che hanno la materiale disponibilità
e e detenzione del bene stesso.
5. Proprietario legittimato passivo e confisca:
un difficile connubio.
Come ha chiarito la giurisprudenza, quando risulti,
in modo inequivocabile, la completa estraneità del
proprietario al compimento dell’opera abusiva o
che, venutone a conoscenza, egli si sia adoperato
per impedirlo, non sarà possibile l’acquisizione
dell’area da parte del Comune.
Infatti, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale
non può operare nei confronti del proprietario dell’area
rimasto del tutto estraneo alla commissione dell’abuso,
sempre che lo stesso non sia rimasto inattivo essendosi
invece adoperato per l’eliminazione dell’abuso con
i mezzi offertigli dall’ordinamento, appena venuto
a conoscenza della sua esistenza (31).
In altre parole, l’effetto acquisitivo della proprietà
determinato dall’inottemperanza dell’ingiunzione,
presuppone la volontarietà dell’inadempimento: in
presenza dell’impossibilità da parte dell’autore
dell’abuso di eseguire l’ingiunzione stessa, non
si potrà disporre l’acquisizione automatica alla
scadenza del termine di novanta giorni.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa
ed ordinaria, l’acquisizione gratuita sarebbe, però,
un effetto immediato e diretto della mancata ottemperanza
all’ordine di demolizione entro il termine stabilito
(32)
Anche la Corte Costituzionale ha affermato che l’acquisizione
gratuita dell’area non è una misura strumentale
per consentire al Comune di eseguire la demolizione,
né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce
una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza
all’ingiunzione, abilitando il Sindaco ad una scelta
tra demolizione di ufficio o conservazione del bene,
definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti
interessi pubblici, sempre che l’opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali
(33).
Dal principio dell'acquisizione ope legis
discende altresì che, ove l’ordine di demolizione
sia divenuto inoppugnabile, l’autore dell’abuso
non potrà far valere, in sede di impugnativa dell’atto
dichiarativo dell’avvenuta acquisizione gratuita,
eccezioni in merito all’ingiunzione presupposta
o al tipo di sanzione applicata: in tale sede potranno
denunziarsi unicamente vizi formali e procedurali
inerenti alla fase di impossessamento del bene da
parte del Comune.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che
il provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita
al patrimonio comunale delle opere abusive nonché
del terreno sottostante e circostante costituisce
atto dichiarativo dell'intervenuta acquisizione
ex lege in conseguenza dell’inutile decorso
del termine fissato al trasgressore per l’ottemperanza
all’ingiunzione di demolizione.
Tale atto, quindi, può essere annullato, in sede
giurisdizionale amministrativa, soltanto in accoglimento
di censure dirette a contestare la verificazione
dell’acquisizione, per mancanza di un presupposto
necessario richiesto dalla legge (come la mancata
preventiva notifica dell’ingiunzione di demolizione,
ovvero la già avvenuta tempestiva spontanea ottemperanza
alla stessa), e non anche in accoglimento di censure,
quali quelle espresse dai ricorrenti nel caso di
specie, asserenti l’avvenuto trasferimento del bene
interessato ad altro soggetto, attenendo tali elementi
di fatto, esclusivamente, a vicende riferibili a
successioni dominicali del bene nel frattempo intervenute
(34).
Vi è di più.
La tardiva demolizione di un’opera abusiva è stata
addirittura considerata illecita, non solo in quanto
riguarda un bene non più proprio, ma poiché esclude
la possibilità da parte dell’Amministrazione di
utilizzare l’opera in presenza dei presupposti richiesti.
Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni
dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione,
sostiene la giurisprudenza, si verifica automaticamente
l’acquisizione al patrimonio del Comune della costruzione
abusiva, nonché dell’area di sedime e di quella
ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi,
anche nel caso in cui il privato abbia eseguito
la demolizione decorso il termine suddetto (35).
Se, però, come si è detto, dobbiamo escludere che
il proprietario estraneo all’abuso possa subire
la perdita della proprietà dell’area, si deve tuttavia
affermare che l’inottemperanza all’ingiunzione è
punita dall’Amministrazione comunale mediante la
demolizione del manufatto abusivo, conseguendo ugualmente
il fine posto dalla legge, ovvero l’eliminazione
della res abusiva dal territorio (36).
Una parte della giurisprudenza amministrativa di
primo grado qualifica l’obbligo di demolizione come
obbligazione propter rem.
Per tale motivo, proprio perché l’obbligo che deriva
da un ordine di demolizione configura tale tipologia
di obbligazione, che si trasferisce ope legis
in capo a colui che si trova ad essere proprietario
del bene da demolire nel momento in cui il provvedimento
demolitorio viene notificato e, pertanto, sul proprietario
del fondo che non abbia impedito a terzi di costruirvi
abusivamente viene a gravare, a titolo di responsabilità
oggettiva, il rischio di subire l’imposizione demolitoria
o addirittura di perdere la proprietà del bene (37).
Questa impostazione determina, dunque, un’aporia
allo stato non risolta.
Se, da un lato, si afferma che il proprietario non
responsabile può subire la demolizione, ma non l’acquisizione
gratuita della proprietà del bene al patrimonio
comunale (né, probabilmente, le spese affrontate
per la demolizione, da porre a carico dell’autore
dell’abuso); dall’altro si afferma anche che l’effetto
acquisitivo matura decorso il termine fissato nell’ingiunzione,
senza che intervenga la demolizione del manufatto.
Se, nel contempo, si afferma che l’atto di accertamento,
decorso il termine di 90 giorni, avrebbe la funzione
di mera dichiarazione dell’intervenuta confisca,
nonché di precostituitone di un titolo per l’immissione
nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari; dall’altro si sostiene che solo con
l’atto di accertamento è possibile individuare se
il proprietario è responsabile.
Infatti, come detto, la giurisprudenza amministrativa
prevalente sostiene che l’acquisizione gratuita
al patrimonio comunale è una sanzione prevista per
l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione,
e si può riferire esclusivamente al responsabile
dell’abuso.
Essa non può quindi operare nella sfera giuridica
di altri soggetti e, in particolare, nei confronti
del proprietario dell’area quando risulti, in modo
inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento
dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto
a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con
gli strumenti offerti dall’ordinamento (38).
D’altronde, se si propendesse per la tesi dell’automatica
applicazione della misura, verrebbe in discussione
addirittura l’impugnabilità dell’atto di accertamento
che, invece, abbiamo visto essere impugnabile; se
tale atto fosse soltanto preordinato alla constatazione
dell’infruttuoso decorso del termine non introdurrebbe
nessun quid novi suscettibile di autonomo gravame.
Secondo una parte della dottrina “da ciò discende
il riconoscimento del carattere di illecito amministrativo
non propriamente all'abuso edilizio in sé, per il
quale al responsabile è fatto carico dell’obbligo
di demolire, ma alla mancata ottemperanza dell'ingiunzione.
E poiché non vi può essere illecito e quindi sanzione,
se non vi è una condotta imputabile al destinatario
della stessa, può dirsi accertata l’inottemperanza
solo quando l’Amministrazione accerti che nei novanta
giorni dall’ingiunzione nulla abbia impedito al
soggetto di eliminare l’abuso (39).
Resta il fatto che la giurisprudenza dovrà meditare
ancora sugli orientamenti intrapresi in ordine al
destinatario passivo dell’ordinanza di demolizione,
onde uscire da tale impasse.
Se pare pacifico che l’ordinanza sia indirizzabile
anche al proprietario, più difficoltosa sembra la
costruzione di un quadro coerente per le vicende
successive, ove resta assodata l’estraneità del
proprietario non responsabile alle conseguenze dell’inottemperanza,
senza peraltro chiarire in che modo tale estraneità
possa essere fatta valere o se essa debba essere
oggetto di specifico accertamento da parte dell’Amministrazione.
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NOTE
(1) Cfr. gli artt. 29, 31 e 34 del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.
380 (in Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz. Uff.,
20 ottobre 2001, n. 245). - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.
(2) Secondo la Legge 18 aprile 1962, n. 167 (in
Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). - Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare – e successive modificazioni
ed integrazioni.
(3) Consiglio
di Stato, sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341, in
Urbanistica e appalti 2001, 75.
(4) L’art. 31, dedicato agli “interventi eseguiti
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali”, stabilisce che:
“1. Sono interventi eseguiti in totale difformità
dal permesso di costruire quelli che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi
in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate
ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario
e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo
che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali,
a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione,
si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive ed al ripristino dello stato
dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi
agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27,
ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente
organo regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3.
(5) TAR Veneto, ord., 12 novembre 1985, n. 924,
in Il diritto delle Regioni, 1985, 601.
(6) Sempre TAR Veneto, ord., 12 novembre 1985, n.
924, cit.
(7) G. Crepaldi, Nota a Consiglio di Stato, sez.
V, 18 dicembre 2002, n. 7030: Il carattere sanzionatorio
dell’ordine di demolizione, in Foro amm., CdS,
2003, 1948.
(8) Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 1987,
n. 30, in Foro amm. 1987, 114 e Cons. Stato 1987,
I, 51.
(9) T.A.R. Marche, 22 giugno 1996, n. 280, in Foro
amm. 1997, 550.
(10) T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 ottobre
2001, n. 4703, in Foro amm. 2001, 3005.
(11) Consiglio di Stato, sez. II, 30 gennaio 1991,
n. 772, in Foro amm. 1991, 1428.
(12) Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 1998,
n. 1041, in Foro amm. 1998, 2072.
(13) Consiglio di Stato, sez. V, 11 febbraio 1999,
n. 143 Foro amm. 1999, 357 e Consiglio di Stato,
sez. V, 19 marzo 1999, n. 286, in Cons. Stato 1999,
I, 403.
(14) TAR Campania, cit. in nota 10.
(15) Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2000,
n. 6357, in Foro amm. 2000, 11.
(16) Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 1993, n.
308, in Foro amm. 1993, 442 e Cons. Stato 1993,
I, 346.
(17) Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004,
n. 2529, in Foro amm., CdS, 2004, 1093.
(18) L’art. 12 citato, dedicato alle “opere eseguite
in parziale difformità dalla concessione” stabilisce
che:
“Le opere eseguite in parziale difformità dalla
concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo, e comunque
non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa
ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il sindaco applica
una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n.
392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari
al doppio del valore venale, determinato a cura
dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite
ad usi diversi da quello residenziale”.
(19) Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 1996,
n. 606, in Foro amm. 1996, 1861.
(20) T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2002, n. 628,
Foro amm. TAR 2002, 3391.
(21) L’art. 34 citato, dedicato agli “interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire” stabilisce che:
“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire sono rimossi
o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa
ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica
una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n.
392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dal permesso di costruire, se ad uso residenziale,
e pari al doppio del valore venale, determinato
a cura della agenzia del territorio, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla
denuncia di inizio attività”.
(22) Stabilito in base alla legge 27 luglio 1978,
n. 392.
(23) Se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia
del territorio, per le opere adibite ad usi diversi
da quello residenziale.
(24) DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002 n. 301
( in Gazz. Uff., 21 gennaio, n. 16). - Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia.
(25) Consiglio di Stato, VI Sez., 28 febbraio 2000
n. 1055, in Giur. it. 2000, 1515 e Riv. giur. edilizia
2000, I, 652.
(26) Consiglio di Stato, V Sez., 1 marzo 1993 n.
308, in Cons. Stato 1993, I, 34.
(27) L’area acquisita, sancisce la legge, non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
(28) Che deve essere eseguita gratuitamente.
(29) Salvo che una deliberazione consiliare non
dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
(30) Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive.
L’art. 7 della l. 47 del 1985, dedicato alle “opere
eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali, stabiliva che:
“Sono opere eseguite in totale difformità dalla
concessione quelle che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o
di utilizzazione da quello oggetto della concessione
stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza
di concessione, in totale difformità dalla medesima
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai
sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al precedente comma,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo
per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza
del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso
di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione,
si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive ed al ripristino dello stato
dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco
dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni
realizzate abusivamente e delle relative ordinanze
di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale
e, tramite la competente prefettura, al Ministro
dei lavori pubblici (1).
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo
comma del medesimo articolo 4, il presidente della
giunta regionale, nei successivi trenta giorni,
adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 17, lettera b), della legge
28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo
articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.”.
Tale articolo è stato abrogato dall'art. 136, comma
2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal
30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno
2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1°
agosto 2002, n. 185.
(31) T.A.R. Lazio, sez. II, 20 ottobre 2003, n.
8855, in Foro amm., TAR, 2003, 3003.
(32) G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico,
Milano, 2002, 378; R. Mendoza, Acquisizione delle
opere edilizie abusive e individuazione dell’avente
diritto alla loro restituzione nel caso di perdita
di efficacia del sequestro, in Cass. pen., 1996,
2743; N. Assini, M. Marinari, Concessione edilizia
ed abusi, Bologna, 1994, 51; G. Morbidelli,
La confisca delle opere abusive al vaglio della
Corte, nota a c. cost., 15 luglio 1991 n. 345,
in Giur. cost., 1991, 2764; L. Righetti, L'ingiunzione
di demolizione ancora in mezzo al guado: effetti
immediatamente ablatori o meno?, in Il diritto
delle Regioni, 1985, 603).
(33) C. cost., 15 luglio 1991 n. 345, in Giur. cost.,
1991, 2757.
(34) T.A.R. Lazio, sez. III, 1 marzo 2002, n. 1593,
in Foro amm. TAR 2002, 930 e Riv. giur. edilizia
2002, I, 1411.
(35) Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2000,
n. 341, in Riv. giur. edilizia 2000, I, 430. Cfr.
nota 3.
(36) B. Tonoletti, Esecuzione d’ufficio e sanzioni
amministrative nel diritto urbanistico, nota
a c. cost., 15 luglio 1991 n. 345, in Le Regioni,
1992, 1033; G. Morbidelli, La confisca delle
opere abusive al vaglio della Corte, nota a
c. cost., 15 luglio 1991 n. 345, in Giur. cost.,
1991, 2764 cit.
(37) T.A.R. Sardegna, 10 febbraio 1982, n. 46, in
T.A.R. 1982, I, 1422.
(38) T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 maggio
2004, n. 8998.
(39) G. Crepaldi, Nota a Consiglio di Stato, sez.
V, 18 dicembre 2002, n. 7030: Il carattere sanzionatorio
dell’ordine di demolizione, in Foro amm., CdS,
2003, cit.
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