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n. 2-2006 - © copyright

 

GIOVANNI LA FAUCI

A.T.I. costituenda e legittimazione ad agire


Il giudice del Tar Lombardia Milano, con sentenza 4958/05, ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla sola capogruppo di una ATI costituenda avverso gli atti della procedura selettiva del contraente (nella specie l’aggiudicazione della gara al concorrente).
Le motivazioni si rinvengono nell’orientamento, seguito anche da parte del Consiglio di Stato (vd. le sentenze 5646/2004; 1411/2004; 6769/2004; in senso contrario, tuttavia, vd. la sentenza 3950/2001), secondo cui, “nel caso di impugnativa di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste la legittimazione attiva (intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela) dell’impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione”.
Si nutrono tuttavia forti perplessità sugli argomenti che sorreggono tale orientamento.
Ictu oculi si appalesa una discrasia.
Infatti solo il soggetto che partecipa alla gara può impugnare gli atti di gara (nel nostro caso l’ATI, costituita o costituenda), mentre, a rigore, chi non partecipa (il singolo componente) non potrebbe vedersi riconosciuta alcuna legittimazione ad agire.
La citata sentenza del Tar Lombardia, insieme ad altre pronunce si pone, come già evidenziato, in maniera totalmente difforme, anche in virtù dell’assunto secondo il quale “il conferimento del mandato all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle società controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese di agire in giudizio in proprio, mancando una espressa previsione in tal senso della normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi (art.11 d.lgs.n.157/1995), ma anche di appalti di lavori (artt.11 e 13 della legge n.109/1994) e forniture (art.11 d.lgs.n.358/1992)” (Tar Lombardia cit., ma anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 23/01/2002, n. 397).
Si può certamente sostenere che la singola impresa, in ATI costituenda, ha l’interesse ad una decisione favorevole (in effetti in caso di accoglimento del ricorso deriva l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo di cui beneficiano tutti i soggetti “danneggiati”). Ma tale interesse si radica fin quando la pluralità di soggetti che hanno sottoscritto l’offerta perseguono insieme l’obiettivo della aggiudicazione della gara.
Non a caso negli ultimi tempi c’è stata una “stretta” definitiva sulla questione del vincolo fideiussorio in sede di prestazione della cauzione provvisoria, definitivamente sfociato, con sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8/2005, nella conclusione che l’oggetto della fideiussione deve fare riferimento alla natura collettiva della partecipazione di tutte le imprese dell’ATI costituenda, con l’ulteriore conseguenza che la predetta fideiussione debba essere intestata a tutte le imprese della ATI.
Vi è quindi da chiedersi se, oltre che legittimo, sia ragionevole prevedere una “prassi” di ricorsi instaurati da singoli componenti di un gruppo di imprese.
Oltretutto il predetto gruppo partecipa alla gara autovincolandosi alla formazione di un soggetto giuridico “nuovo” in caso di aggiudicazione della gara; sarebbe pertanto necessario che tale autovincolo permanga in tutta la scansione procedurale delle gare della P.A., e soprattutto in sede di impugnativa degli atti di gara, laddove il ricorso singolo potrebbe creare in realtà serie difficoltà interpretative in tema di efficacia del giudicato (o di consolidamento degli effetti dell’atto della P.A.) nei confronti delle altre imprese della ATI costituenda.
Sembra, a parere di scrive, quantomeno incongruo che venga lasciata la difesa processuale del soggetto in fieri all’uno o all’altro componente, indistintamente, oppure alla impresa designata come capogruppo nella futura associazione (in una fase in cui deve essere ancora conferito il mandato! ).
Occorre, in definitiva, chiarire i termini della questione (anche se non è certo questa la sede più adatta).


***




Sulla questione si deve registrare una recente sentenza della Corte di Giustizia( 8 settembre 2005, C-129/04), accennata peraltro nella citata sentenza del Tar Lombardia.
In questa occasione, la Corte ha stabilito che l’ordinamento comunitario, e in particolare la direttiva ricorsi 89/665, non osta a che “il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente da tutti i membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica – che ha partecipato, in quanto tale, ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto – e non da uno solo dei membri della detta associazione a titolo individuale”.
Il giudice lombardo ha liquidato la questione dicendo che la Corte non ha affrontato di petto la questione ma si è limitata a valutare la compatibilità col trattato di una disposizione belga che impone l’impugnazione da parte di tutti i membri del raggruppamento costituendo.
In realtà, nella sentenza della Corte vi sono diversi enunciati che assumono rilievo, anche al di fuori del singolo caso prospettato in quella sede.
Si ponga attenzione ai seguenti passaggi della sentenza, dove la Corte si esprime in questi termini: “Occorre in proposito rilevare che il detto art. 1, n. 3 (riferito alla Direttiva-Ricorsi 89/665), riferendosi a chiunque abbia un interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico, in una situazione quale quella della causa principale, riguarda la persona che, avendo presentato la propria offerta per l’appalto pubblico di cui trattasi, ha dimostrato il suo interesse ad ottenerne l’aggiudicazione “(pt. 19). “Orbene, in tale situazione, è l’associazione temporanea in quanto tale ad aver presentato l’offerta, e non i suoi membri a titolo individuale. Del pari sono i membri di tale associazione che, laddove si fossero visti aggiudicare l’appalto di cui trattasi, avrebbero avuto l’obbligo di sottoscrivere il contratto e di eseguire i lavori” (pt. 20).
Con tali constatazioni, la suddetta disposizione dell’ordinamento belga non poteva che essere dichiarata compatibile col diritto comunitario.
Gli enunciati della Corte quindi potrebbero far presagire possibili contrasti sull’ammissibilità della legittimazione attiva singulatim, ed il fatto che questa non affronti di petto la situazione (né poteva farlo) non significa comunque che la questione non si sia posta.
E se si presta attenzione alle relative conclusioni dell'Avvocato generale Stix-Hackl, presentate il 15 marzo 2005, si può evincere come la questione della legittimazione in proprio per l’impresa sia ampiamente dibattuta, con significativi sbilanciamenti verso la sua negazione.
In tale occasione è stato infatti sottolineato, dopo un accurato esame della disciplina comunitaria di riferimento, che “ in base al diritto comunitario, la legittimazione attiva spetta, dunque, a colui che è anche titolare dei diritti sostanziali. Senonché, nel caso dei raggruppamenti di imprenditori, i diritti scaturenti dalle direttive che regolano gli aspetti sostanziali dell’aggiudicazione degli appalti spettano ai raggruppamenti stessi. Infatti, nei confronti dei terzi è il raggruppamento che partecipa alla procedura di aggiudicazione. Ed è ancora soltanto il raggruppamento che può essere, se del caso, il destinatario della decisione relativa all’aggiudicazione (p.to 46)”…. “Se si applica tale principio al procedimento principale, ne deriva che la direttiva garantisce la tutela giuridica soltanto degli offerenti, nella specie, quindi, soltanto del raggruppamento di imprenditori. Proprio il procedimento principale ci offre un esempio di quella che è la situazione tipica per i raggruppamenti di imprenditori, quella in cui, cioè, i singoli membri, a causa della loro specializzazione, non sarebbero affatto in grado di eseguire l’appalto nel suo complesso….(p.to 49)”.
Sulla base di tali riflessioni l’Avv. Generale afferma quindi che la Direttiva Ricorsi attribuisce la legittimazione attiva al raggruppamento in quanto tale, con la conseguenza che ai singoli membri di un raggruppamento non spetta alcun diritto di ricorrere in nome proprio contro l’aggiudicazione (vd. in particolare i p.ti 50, 51 e 58, 72, 73 e 74).
Si spiega inoltre che l’ammissione della legittimazione separata porterebbe oltretutto a casi di annullamento in relazione ai quali non vi è prova (ed anzi si è verificato il contrario) di un persistente interesse o di un vincolo all’esecuzione dell’appalto.
Un punto in particolare meriterebbe una trattazione approfondita.
Sostiene infatti l’Avv. Generale che, anche se la Direttiva Ricorsi non affronta direttamente la questione, la circostanza che in alcuni Stati membri anche i singoli membri di un raggruppamento di imprenditori possano proporre ricorso, dovrebbe costituire oggetto di riflessione in termini di compatibilità con il diritto comunitario.
L’adesione futura (ed esplicita) della Corte a tale modo di intendere il diritto comunitario potrebbe quindi condurre alla totale negazione di ciò che invece è attualmente permesso nel nostro ordinamento.
Si deve peraltro sottolineare, tornando al caso specifico affrontato dalla Corte di Giustizia, che il profilo veramente rilevante della sentenza è costituito dal riconoscimento che una previsione che imponga obbligatoriamente il ricorso di tutti i membri di un raggruppamento in fase di costituzione è perfettamente compatibile con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, mentre la possibilità dell’azione in proprio potrebbe essere contrastante con altri principi comunitari.
L’adesione a tale costruzione comunitaria potrebbe pertanto ricomporre il contrasto giurisprudenziale che si è creato sull’argomento, oltre che risolvere tutte le problematiche sottese al riconoscimento dell’interesse al ricorso uti singuli.
Infatti, sotto un primo punto di vista, nel nostro ordinamento non vi è una norma che attribuisca espressamente tale legittimazione: la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata in precedenza ha espressamente riconosciuto tale lacuna normativa. Ma ha altresì ravvisato l’insussistenza di norme comunitarie che precludano l’accesso al ricorso in proprio per le imprese raggruppate.
In realtà il diritto comunitario, alla luce della recentissima giurisprudenza, attribuisce solo al soggetto (e quindi, nel caso che qui si affronta, alla ATI costituenda) che partecipa alla gara il diritto a ricorrere avverso gli atti di gara, mentre sembra guardare con sfavore al ricorso in proprio delle imprese del raggruppamento.
Si può quindi affermare che una condizione di particolare favore quale è l’istituto del raggruppamento costituendo non può essere snaturata fino al punto di ritenere che gli esiti della gara possono essere impugnati anche solo da uno dei suoi componenti e non dall’entità che, cumulativamente e indissolubilmente, a quella gara è stata ammessa. La diversa opinione, oltre a ledere probabilmente il principio comunitario del parallelismo tra partecipazione e impugnazione, farebbe sì che paradossalmente uno strumento chiaramente pro concorrenziale possa risolversi in un pregiudizio per la concorrenza e per il principio di proporzionalità; per effetto della interpretazione qui contestata ai componenti del raggruppamento costituendo verrebbe infatti consentito, per quanto si attiene alle procedure di ricorso, quanto non è consentito a nessun altro operatore e cioè di impugnare anche in difetto dei requisiti di partecipazione nonché di moltiplicare i mezzi di impugnazione.
Sotto un secondo punto di vista non si può non riconoscere che l’ammissibilità del ricorso presenta più contro che pro.
La giurisprudenza parla di interesse (anche strumentale) della impresa singola a contestare la legittimità di un atto. Ciò significa che essa agisce nel suo interesse, e solo indirettamente nell’interesse della ATI costituenda. Quindi le altre imprese del raggruppamento che non hanno impugnato nei termini si troverebbero di fronte ad effetti non più opponibili (c.d. consolidamento dell’atto per inopponibilità).
Non solo.
Chiaramente se il provvedimento viene annullato dal giudice gli effetti favorevoli si ripercuotono su tutte le imprese del raggruppamento. Tuttavia se il provvedimento viene ritenuto legittimo, è precluso alle altre imprese della ATI, che non hanno partecipato al primo grado del giudizio, di appellare gli esiti di questo, con conseguente formazione di giudicato sulle statuizioni rese.
Se si ragiona in questi termini, una aggiudicazione per esempio diventa inopponibile per alcuni componenti di un raggruppamento concorrente che non la hanno impugnata nei termini; quid iuris per chi ha coltivato il ricorso e vuole appellare la sentenza di primo grado? Può configurarsi la sussistenza di una situazione ancora favorevole per la ATI, atteso che gli altri componenti hanno prestato acquiescenza alle decisioni dell’Amministrazione?
Si pensi inoltre che quando invece agiscono tutte le imprese, la rinuncia di qualche impresa al ricorso, o eventuali cause di inammissibilità o di improcedibilità di alcuni di questi, determina pacificamente la carenza d’interesse per tutto il raggruppamento costituendo (in termini, vd. Cons. Stato 8005/2004; 702/1999; Tar Lazio 804/2001)
Quindi, anche sotto questo punto di vista l’azione in proprio non sembra rappresentare in modo esaustivo l’interesse dell’intero raggruppamento temporaneo all’impugnativa.
Conferma diretta deriva dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 3950/2001), laddove si esprime in questi termini: “In altre parole, avendo le imprese escluse presentato unica offerta tale cioè da individuarle tutte e in concorso tra loro come possibili destinatarie dell’aggiudicazione, non poteva insorgere in una sola di esse l’interesse al ricorso poiché una ipotetica riammissione alla gara non avrebbe potuto comunque riguardare le aspiranti che non avevano impugnato il provvedimento, rendendo definitiva, nei loro confronti la disposta esclusione. Diversamente opinando, si eluderebbe il principio di normale inoppugnabilità degli atti amministrativi. In altre parole, le imprese concorrenti che non hanno proposto rimedio giurisdizionale avverso il suindicato provvedimento sono da ritenere definitivamente estromesse dalla gara. A fronte di questo dato, nessuna utilità può conseguire l’odierna appellata, che non potrebbe comunque essere riammessa da sola alla gara, in quanto l’offerta esclusa proveniva da una pluralità di soggetti intenzionati a costituirsi in associazione, una volta divenuti aggiudicatari”. Negli stessi termini si esprime anche il il Tar Toscana (sent. 1205/2001), secondo cui l’omessa impugnazione da parte delle altre imprese dovrebbe implicare l’inesistenza di un loro titolo alla sperata riammissione, mentre nessuna utilità potrebbe trarre l’impresa dall’accoglimento del ricorso presentato, non potendo essere riammessa da sola alla gara.
Ciò che afferma il giudice in relazione all’impugnativa dell’esclusione da una gara, come del resto lo afferma in tema di prestazione di cauzione e quando si debbano giustificare i requisiti e la documentazione allegata (Cons. Stato 1384/2003; 240/1993), sembra peraltro ragionevolmente sostenibile anche in tema di ricorso contro l’aggiudicazione altrui.
Infatti anche in questo caso l’interesse del raggruppamento è comune, anche qualora sia finalizzato alla rinnovazione della gara.
Dunque la partecipazione sotto la veste di raggruppamento costituendo non può essere parcellizzata in capo ai componenti di questo proprio perché tale partecipazione è ammessa e si giustifica con l’unitaria ed indissolubile contemporanea partecipazione di tutti. E quello che è indiscusso per la partecipazione non può essere tradito quando si ragiona di impugnazione, nel senso che se nessuno oserebbe pensare che un membro del raggruppamento costituendo possa recedere senza conseguenze dalla partecipazione, allo stesso modo, ed anzi a fortiori, non si può ipotizzare che l’azione possa essere proposta solo da alcuni dei membri del raggruppamento costituendo e non anche dalla totalità dei suoi membri.
Il tutto, peraltro, in assenza di una certezza in ordine al permanere dell’interesse all’aggiudicazione dalla gara, che verrebbe meno ove le altre imprese, estranee al giudizio, non avessero più intenzione di eseguire all’appalto. Non sarebbe allora più coerente con il sistema ritenere che la mancata impugnazione delle altre imprese del gruppo costituisca manifestazione implicita di rinuncia all’azione in giudizio ed anche alla stipulazione del contratto di appalto?

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