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| n. 1-2006 - © copyright |
PAOLO LOTTI
(Magistrato Tar Piemonte)
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| Urbanistica, edilizia,
costituzione e leggi regionali: ancora un difficile connubio?
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1. INTRODUZIONE
A distanza di oltre quattro anni dalla dirompente
riforma del 2001, che ha riscritto in toto il Titolo
V della Costituzione (1), mutando completamente
la filosofia dei rapporti Stato-Regione, l’assetto
dei poteri degli Enti che compongono la Repubblica,
nonché il loro contenuto e i loro limiti, sono ancora
al di là di una definitiva sistemazione.
Nonostante l’intervento del legislatore, con la
l. 131 del 2003 (2), nonostante le numerose pronunce
del Giudice delle Leggi, chiamato a dirimere i contrasti
insorti in seguito all’introduzione della nuova
disciplina costituzionale (3), non sembra esserci
ancora un quadro normativo radicato.
Una delle prove più evidenti delle incertezze applicative
della riforma riguarda proprio la materia urbanistica
ed edilizia che il nuovo art. 117 Cost. assegna
alla potestà concorrente della Regione, nella sua
accezione di “governo del territorio”.
Quando ormai sembrava che con la tecnica dei cd.
“Testi Unici” (4), in specifico il Testo Unico dell’Edilizia,
approvato con d.p.r. n. 380 del 2001 (5), i settori
urbanistico ed edilizio sembravano aver raggiunto
una loro definitiva sistemazione o, comunque, un
assestamento generale, ecco che l’introduzione dell’art.
117 cost., nuova formulazione (6), ha rimesso in
discussione i risultati teorici e giurisprudenziali
che sembravano essere stati raggiunti.
E’ ovvio che, per trattare il tema dei rapporti
tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di
“governo del territorio”, è indispensabile precisare
l’oggetto di tale materia.
Solo dopo una approfondita riflessione sul punto,
si potranno esaminare, per ora sinteticamente, gli
interventi che il legislatore regionale, appropriatosi
della materia, ha fino ad ora effettuato per esercitare
la sua competenza al riguardo.
2. NOZIONE DI GOVERNO DEL TERRITORIO: TRE TESI
Sull’accezione “governo del territorio” si confrontano
tre visioni dottrinali differenti.
La prima è di carattere, potremmo dire, sinonimico-evoluzionista,
in quanto tende a far coincidere semanticamente
urbanistica e governo del territorio (7).
In quest’ottica, vi sarebbe un’endiadi dei due termini,
urbanistica e governo del territorio, evidentemente
considerati come nozioni intrinsecamente collegate
e non separabili, anche in considerazione dell’ampliamento
concettuale della disciplina urbanistica, venuta
con il tempo ad assorbire aspetti di governo del
territorio ben più ampi di quelli prospettati con
la legge urbanistica del 1942.
Questa tesi ha un dato normativo di partenza rintracciabile
nell’art. 80 (8) del d.p.r. n. 616/1977 (9), con
cui il legislatore delegato aveva dilatato l’urbanistica
sino a ricomprendervi tutti gli aspetti concernenti
l’assetto e l’utilizzazione del territorio, praticamente
risolvendo il governo del territorio nell’urbanistica.
Le principali obiezioni che si pongono a questo
orientamento sono tre (10).
La prima obiezione è di tipo strutturale: al mutamento
nominale corrisponde un ampliamento spaziale delle
funzioni pubbliche relative all’uso del territorio,
che, prima urbano, comporta ora una complessità
maggiore di contenuti precettivi, poiché maggiori
diventano gli oggetti, i settori, gli ambiti da
disciplinare.
La seconda obiezione è storico-culturale: l’urbanistica
in quanto scienza giuridica del territorio ha, nel
corso degli anni, subito varie mutazioni. In
primis, i piani sono stati sovraccaricati di
contenuti precettivi, e, dunque, devono regolare
integralmente il territorio scegliendo ed ordinando
i più eterogenei interessi; inoltre, l’attrezzatura
del territorio è divenuta sempre più preordinata
al perseguimento di obiettivi economici, di sviluppo
o di valorizzazione civile e sociale, che trascendono
la disciplina urbanistica.
La terza obiezione riguarda il trend della
cd. “depianificazione”, affermatosi negli ultimi
due decenni, cui ha fatto da contrappeso numerose
il sorgere di nuove figure programmatorie a finalità
particolari: contratti d’area, patti territoriali,
piani integrati, piani di riqualificazione urbana,
progetti urbani finanziati dalla CE, contratti di
quartiere (11).
Tutte queste figure inducono a ritenere non perfettamente
sovrapponibili le nozioni di urbanistica e di governo
del territorio.
La seconda tesi è di carattere separazionista.
E’ una tesi proposta da Cerulli Irelli all’indomani
della riforma costituzionale: secondo questo autore,
l’urbanistica riguarderebbe solo l’assetto delle
città mentre il governo del territorio riguarderebbe
il resto dello spazio territoriale.
L’urbanistica, dunque, sarebbe una materia “separata”
dalla materia “governo del territorio”, così come,
d’altronde, specificano gli stessi atti parlamentari
(12).
La conseguenza più eclatante sarebbe che l’urbanistica,
in quanto non nominata dall’art. 117 Cost., sarebbe
riservata alle Regioni, rientrando, dunque, nel
calderone indistinto della cd. competenza residuale.
Tale tesi non solo non è stata seguita dal Giudice
delle Leggi (13), cui spetta la parola definitiva
sull’interpretazione della norma costituzionale,
ma non è neppure condivisibile sul piano logico-sistematico.
Se così fosse, infatti, lo Stato non potrebbe dettare
nemmeno quei principi generali in materia urbanistica
che vadano oltre la riserva allo Stato del diritto
privato (in tema di proprietà) e del diritto penale
(in tema di sanzioni), ex art. 117 comma
2, lett. l), come il principio di salvaguardia (14)
o il principio di pianificazione.
Questo orientamento, pertanto, appare oltre che
radicale ed eccessivo difficilmente giustificabile
sul piano del diritto positivo.
La terza tesi, intermedia (15), appare essere quella
più condivisa dalla dottrina.
Essa muove proprio dall’obiezione rivolta al primo
orientamento, che porta a ritenere che l’espressione
“governo del territorio” risulta ormai, allo stato
di fatto della legislazione e degli indirizzi di
intervento dei poteri pubblici sul territorio, come
espressione descrittiva di qualcosa di ulteriore
ed in parte diverso rispetto anche alle più aggiornate
definizioni dell’urbanistica, intesa evoluzionisticamente
come regolazione degli usi del territorio e delle
sue risorse al fine di preservarli da iniziative
economiche incompatibili con la sua conservazione
e la sua tutela.
Come è stato affermato (16), si potrebbe dire che
l’espressione costituzionale, più che ad un tradizionale
government, ovvero come un intervento amministrativo
su di una risorsa pubblica, allude ora ad una sorta
di governance (“se il governo del territorio
è una governance è, ontologicamente, una
multilevel governance”), vale a dire ad un
processo dinamico che parte dalla considerazione
degli equilibri territoriali per porli al servizio
di progetti di sviluppo e di benessere, in considerazione
della compresenza di interessi di tipo e livello
diverso, riferibili a molteplici centri di imputazione
su un medesimo ambito territoriale.
Ad ulteriore dimostrazione dell’esattezza della
tesi sta un argomento di carattere pratico.
Negli ultimi anni, infatti, il novero degli allegati
istruttori del PRG, prescritti dalla varie Leggi
Regionali, con l’avallo silenzioso e consenziente
dello Stato, è andato nettamente ad incrementarsi:
dagli studi geologici, ai criteri paesistici, alle
verifiche di impatto commerciale e viabilistico
imposti dalla programmazione regionale del commercio.
Ulteriori allegati istruttori significa, in pratica,
aggiuntivi e diversi interessi di governo del territorio
rispetto a quelli tradizionalmente associabili all’urbanistica.
Sotto questo profilo alcuni autori hanno ipotizzato
che l’espressione governo del territorio andasse
anche interpretata in senso tecnico, quale espressione
contrapposta a “gestione” del territorio, secondo
la diarchia di funzioni che, dopo il d. lgs. n.
29 del 1993 (17) e dopo l’introduzione della riforma
degli enti locali con la l. n. 142 del 1990 (18),
è stata descritta come principio di separazione
tra politica e direzione.
In effetti, che nell’ambito dell’urbanistica si
ravvisino entrambe le funzioni, la prima quella
di governo affidata gli strumenti di programmazione
e, al limite, di pianificazione, la seconda agli
strumenti attuativi e all’edilizia è indubbio.
Se così fosse, però, soltanto il governo del territorio
sarebbe attratto nell’ambito della potestà concorrente,
mentre tutto ciò che concerne l’attuazione concreta
delle scelte di politica urbanistica, ivi compresa
soprattutto l’edilizia, rientrerebbe nell’ambito
della potestà residuale, esclusiva, della Regione.
Questa visione non è stata, però, condivisa dal
Giudice delle Leggi.
3. GOVERNO DEL TERRITORIO E CORTE COSTITUZIONALE
Nella sentenza della Corte costituzionale, 28
giugno 2004, n. 196 (19), in relazione alla disciplina
del nuovo condono edilizio, la Consulta ha dovuto
dirimere preliminarmente proprio tale questione.
Con un primo gruppo di censure, infatti, le Regioni
remittenti avevano lamentato la violazione dell’art.
117 della Costituzione, proprio in considerazione
del fatto che la materia edilizia, non essendo nominata
tra le materie dell’art. 117 Cost., sarebbe ricaduta
automaticamente nella competenza legislativa residuale
delle Regioni.
In tale sentenza, la Corte ha richiamato il proprio
fondamentale precedente del 19 dicembre 2003, n.
362 (20), ove aveva stabilito che anche l’ambito
di materia costituito dall’edilizia andava ricondotto
al concetto di “governo del territorio”
Infatti, la formula adoperata dal legislatore della
revisione costituzionale del 2001 riecheggia significativamente,
secondo la Consulta, quelle con le quali, nella
più recente evoluzione della legislazione ordinaria,
l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate
unitariamente, come nell’art. 34 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (21).
Pertanto, non è possibile sostenere la tesi che
nella previgente formulazione dell’art. 117 della
Costituzione, l’edilizia fosse compresa tra le materie
sottoposte a competenza concorrente delle Regioni,
in quanto si collocava all’interno dell’urbanistica
e che, invece, con la riforma di detta norma costituzionale,
tutte le materie contemplate nel vecchio testo sarebbero
state attribuite in via esclusiva alla competenza
regionale.
Non solo tale alternativa ricostruttiva non è correlata
a dati di carattere storico, poiché gli sviluppi
legislativi, i tempi ravvicinati, hanno tipizzato
secondo un criterio di unità il rapporto tra urbanistica
ed edilizia.
Ma anche rispetto all’urbanistica tradizionalmente
intesa, non è possibile considerare tale materia,
sempre secondo la Corte, come afferente alla competenza
residuale, dovendo invece ricomprendersi per ragioni
di tipo logico-sistematico nella materia “governo
del territorio”, dovendo l’interpretazione del precetto
costituzionale raggiungere un punto di assestamento
ed equilibrio sotto il profilo della decifrabilità
normativa.
Affermare che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia
i poteri legislativi regionali sono ascrivibili
alla “nuova” competenza residuale, piuttosto che
a quella concorrente significherebbe mettere in
discussione la continuità di disciplina con il passato
senza alcuna giustificazione.
Nel contempo, la Corte ha però riconosciuto che
urbanistica ed edilizia non esauriscono la nozione
presa in considerazione dalla riforma del Titolo
V, in quanto tale nozione coinvolge l’intera e ben
più ampia disciplina del territorio comprensiva,
in linea di principio, di tutto ciò che attiene
all’uso del territorio e alla localizzazione di
impianti o attività” (22).
In sostanza, la nozione di “governo del territorio”
coinciderebbe con l’insieme delle norme che consentono
di identificare e graduare gli interessi in base
ai quali possono essere regolati tutti gli usi ammissibili
del territorio.
Pertanto, governo del territorio non ha una coincidenza
semantica precisa con urbanistica, ma la ricomprende,
ponendosi come espressione riassuntiva descrittiva
del complesso di politiche tramite le quali i pubblici
poteri disciplinano i molteplici usi del territorio,
combinando tra loro i vari interessi rilevanti.
4. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Anche la giurisprudenza amministrativa pare
essere di questo avviso.
In una recente sentenza, il Consiglio di Stato (23)
ha specificato che l’espressione “ordinato governo
del territorio” implica la necessità di impedire
un’ulteriore edificazione o un congestionamento
delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra
aree libere ed edificate o industriali (24).
Pertanto, “governo del territorio” descrive tutte
quelle politiche che inducono a trovare un’armonia
tra sviluppo economico e conservazione del territorio.
E’ ovvio che, se si considera anche l’indubbio collegamento
di tale disciplina con la materia della “valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali”, appare evidente
come alle Regioni sia oggi riconosciuta una competenza
legislativa indubbiamente più ampia, per oggetto,
di quella contemplata nell’originario testo dell’art.
117 Cost.
Già in precedenza il Consiglio di stato (25) aveva
affermato che la materia urbanistica comprende tutti
gli aspetti dell’uso del territorio, ferma restando
la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza di atti di natura
espropriativa o ablativa.
L’ampia espressione “tutti gli aspetti dell’uso
del territorio” avvicina di molto urbanistica e
governo del territorio, voluta dal legislatore costituzionale.
In questo senso vi è, dunque, un riavvicinamento
con quanto proposto dalla terza corrente dottrinaria
che abbiamo citato.
4. POTESTA’ CONCORRENTE E TESTO UNICO PER L’EDILIZIA
L’impostazione del problema relativo alla materia
edilizia e urbanistica ha, dunque, come punto di
partenza, il nuovo art. 117 Cost.
Entrambe le materie, urbanistica ed edilizia, dunque,
dopo la lettura che ne è stata data dalla Corte
costituzionale con le sentenze citate, rientrano
nel concetto di governo del territorio, anche se
non lo esauriscono del tutto.
In tali materie, alla Regione è affidata la disciplina
normativa di dettaglio, ai Comuni le funzioni amministrative,
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
Per l’edilizia in particolare, bisogna ancora fare
i conti con il T.U. del 2001 (d.p.r. n. 380 del
2001) e, in particolare, con l’art. 2 di tale corpus
normativo, secondo cui le Regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
Aggiunge, poi, il quarto comma, anticipando le disposizioni
costituzionali in tema di sussidiarietà, che i Comuni,
nell’ambito della propria autonomia statutaria e
normativa di cui all’art. 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (26), disciplinano l’attività
edilizia.
Interessante, ai nostri fini, è il terzo comma,
secondo cui le disposizioni, anche di dettaglio,
del testo unico, attuative dei principi di riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi
delle Regioni a statuto ordinario, fino a quando
esse non si adeguano ai principi medesimi.
Questo comma lascia aperti molteplici interrogativi,
poiché essa, così come formulata, parrebbe incostituzionale,
specie nei confronti di quelle Regioni che hanno
già legiferato in materia (urbanistica ed) edilizia.
Infatti, la previsione di norme statali di dettaglio,
benché “cedevoli”, in quanto destinate a venire
meno per effetto dell’iniziativa legislativa regionale,
urta contro i principi affermati con il nuovo testo
costituzionale.
Il mancato coordinamento delle discipline, è ovvio,
ha la sua radice nella considerazione che la stesura
del testo unico è anteriore all’approvazione della
riforma costituzionale.
Ciò che è più grave, in realtà, è l’imprecisione
terminologica del legislatore che, nel 3° comma
del citato art. 2 si riferisce ad oscuri quanto
imprecisi “principi di riordino” in luogo dei principi
di materia, i soli ammissibili nell’ambito della
potestà concorrente.
Vale la pena ricordare che nelle materie appartenenti
alla legislazione concorrente, come ribadisce anche
la l. 5 giugno 2003, n. 131 (27), le Regioni esercitano
la potestà legislativa nell’ambito dei principi
fondamentali espressamente determinati dallo Stato
o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali
vigenti.
Deve essere ricordato che, per principi di materia
si intendono quei canoni fondamentali che presiedono
ad un complesso omogeneo di funzioni (materia in
senso costituzionale o amministrativo), collegate
secondo nessi di complementarietà/interferenza.
In disparte tutte le discussioni in merito all’organicità
delle aggregazioni di materie volute dal legislatore
costituzionale del 2001 e alle critiche che potrebbero
e che sono state formulate sul punto, quello che
si deve sottolineare è che è necessario distinguere
nettamente i principi di materia, necessari, come
visto, ai fini dell’esercizio delle competenze regionali
concorrenti, dai principi di istituto giuridico
o di categoria giuridica.
Come ricorda la dottrina, il permesso di costruire
o la d.i.a., ad esempio, sono istituti giuridici
per i quali si può distinguere la loro valenza autorizzatoria,
di silenzio assenso, di denuncia privata; principio
generale di materia, invece, è costituito dalla
decisione di liberalizzare o controllare l’attività
edilizia oppure di conferire al permesso di costruire
valore di programmazione o di controllo.
Per tirare le somme del discorso, dunque, alla stregua
del testo legislativo, non è chiaro, insomma, se
con la locuzione “principi di riordino” si voglia
fare riferimento ad una categoria più ristretta
di quella dei principi di materia, e quindi, ad
una categoria che è ammissibile alla stregua del
riparto di competenze disegnato dal legislatore
del 2001; oppure, al contrario, se tali principi
amplino la categoria, ricomprendendovi anche tutte
quelle norme generali che, in qualche misura, abbiano
modificato il regime previgente.
Possiamo pensare al concetto di Sportello unico
per l’edilizia ai sensi dell’art. 5 del T.U (28).
Secondo tale norma, le Amministrazioni comunali
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata,
a costituire tale ufficio, cui è demandato il compito
di curare tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione
e, ove occorra, le altre Amministrazioni tenute
a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia
di inizio attività.
La decisione sulla costituzione di tale ufficio
potrebbe intendersi quale principio di riordino,
ma non quale principio di materia, poiché ciò che
è fondamentale è soltanto lo snellimento procedurale
che è alla base (a fondamento) di tale ufficio:
tale snellimento potrebbe essere attuato dal legislatore
regionale anche attraverso altri moduli organizzativi.
A parte la fluidità del discorso, poiché gli assunti
teorici andrebbero verificati caso per caso, e uno
dei casi più delicato potrebbe essere rappresentato
dalle norme tecniche costruttive, previste nella
II parte del T.U., ciò che si deve sottolineare
è che in questo secondo caso, ovvero se per principi
di riordino si intendesse un concetto più vasto,
all’art. 2, comma 3, del T.U. non sarebbe consentito
di incidere sulla potestà regionale, pena l’indubbia
incostituzionalità della disposizione.
E’ pur vero che la Corte sembra ritenere ascrivibile
alla sfera dei principi fondamentali non quelle
disposizioni che abbiano una tale valenza strutturale
(in ragione della loro maggiore astrattezza o onnicomprensività),
quanto in ragione della loro valenza sostanziale,
pur essendo portatore di un adeguato grado di concretezza.
La discussione è massima con riferimento alla necessaria
previsione degli standards, in sede di disciplina
urbanistica, in quanto è dubbio se la loro puntale
quantificazione ad opera del d.m. del 1968 (29)
sia elusivo o contrastante con la competenza regionale
o sia applicativo della diversa competenza statale
attinente, ad esempio, alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, alla stregua dell’art.
117, comma 2, lett. m).
A controbilanciare tale impostazione, comunque,
si pone l’ambito delle funzioni amministrative legate
al governo del territorio.
Infatti, con la nuova formulazione dell’art. 118
Cost. (30), riconoscendosi che “i Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie”, per la prima volta si è
stabilito che, in virtù del principio di sussidiarietà,
i Comuni sono normalmente titolari delle funzioni
di gestione amministrativa.
Questo implica necessariamente che, in riferimento
alla disciplina urbanistica ed edilizia, da sempre
incentrata su funzioni amministrative, programmatorie,
propulsive e di controllo comunali, sarà la Regione
a dover articolare le funzioni suddette tra i vari
Enti Locali in relazione al criterio della rilevanza
territoriale, più o meno ampia, degli interessi
coinvolti e sarà il Comune ad essere legittimato
in prima battuta ad esercitare le competenze necessarie,
salva la necessità di interventi sovracomunali.
La competenza amministrativa comunale sarà massima,
il che è ovvio, proprio nel campo dell’edilizia,
dove l’interferenza con la disciplina ultracomunale,
per ragioni logiche di tutta evidenza, non è ravvisabile.
5. LE ULTIME LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBAISTICA
ED EDILIZIA
Tra le leggi regionali che sono state approvate
sull’onda della Riforma costituzionale, merita attenzione
la recente L.R. Lombardia n. 12 dell’11 marzo 2005
(31), con cui la Lombardia si è dotata di una nuova
normativa fondamentale in materia urbanistica.
Con tale legge, la Regione si è avvalsa appieno
delle potenzialità derivanti dall’attribuzione del
governo del territorio al legislatore regionale.
A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, peraltro,
il Governo, a cura del Ministero degli affari regionali,
con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 maggio
2005, ha impugnato la Legge Regionale per una serie
di motivi inerenti la definizione di indirizzi generali
in merito alla prevenzione dei rischi geologici,
idrogeologici e sismici, e la disciplina dell’installazione
di impianti di comunicazione elettronica, che fuoriuscirebbero
dal concetto di governo del territorio di cui abbiamo
detto sopra.
Inoltre, sono state impugnate tutte quelle norme
che consentono la realizzazione privata diretta
di attrezzature e servizi di interesse generale,
ritenute contrastanti con la normativa comunitaria
e statale inerente le modalità di affidamento degli
appalti pubblici di lavori e servizi, specie per
i lavori sopra la soglia comunitaria, benché il
principio dell’eccezione urbanistica al sistema
degli appalti pubblici fosse stato confermato dalla
stessa legge statale.
Di particolare interesse, in questa legge, è il
nuovo Piano Regolatore, ribattezzato PGT, ovvero
Piano di governo del territorio, di cui la legge
configura come a struttura tripartita, articolata
in un documento di piano (art. 8), a valenza ricognitiva
e programmatoria, che detta le linee strategiche
delle azioni comunali per tutto il territorio, e
che costituisce parametro essenziale delle scelte
operative soprattutto per gli ambiti di trasformazione;
il piano dei servizi (art. 9), che riprende in netta
continuità l’omonimo strumento introdotto dalla
Legge Regionale n. 1/2001 (32); il Piano delle Regole
(art. 10), infine, diretto esclusivamente alle zone
del tessuto consolidato, intendendosi per tali quelle
già edificate (e non necessitanti di trasformazione)
e quelle non edificabili, perché agricole, o di
riserva, oppure vincolate a qualsiasi titolo.
Come si può notare, il documento di piano, insomma,
prevede, ma non disciplina, mentre il piano dei
servizi e il piano delle regole, invece, disciplinano,
esclusivamente i settori a ciascuno rispettivamente
attribuiti.
Si evidenzia, quindi, l’atto contenente la disciplina
delle aree di trasformazione: il regime conformativo
di queste ultime, infatti, è escluso dal piano delle
regole, che concerne solo il tessuto consolidato,
cosý` come dal piano dei servizi, e non può essere
direttamente posto dal documento di piano, che non
può contenere previsioni che producano effetti diretti
sul regime giuridico dei suoli (art. 8, comma 3).
La disciplina specifica, con effetti conformativi
diretti, delle aree di trasformazione, intese quali
aree di cui il documento di piano preveda l’utilizzazione
edificatoria ex novo o tramite interventi
di riqualificazione urbanistica, è dunque posta
solo dai piani attuativi che, tuttavia, sono di
esclusiva competenza della Giunta.
Pertanto, l’attribuzione alla Giunta della competenza
sui piani attuativi costituisce, insomma, uno dei
profili di maggiore contrasto della legge, già rilevato
dal TAR Lombardia (33).
I piani attuativi, in questo nuovo sistema di pianificazione
comunale assurgono da semplici strumenti di puntualizzazione,
al livello di dettaglio,
delle scelte e del regime urbanistico fissati dal
piano regolatore, assurgono ad elementi costitutivi
della strumentazione generale (34): “addirittura
gli unici da cui derivi l’effetto conformativo delle
proprietà. Tale impostazione risulterebbe, peraltro,
accettabile, se fosse accompagnata da un corretto
bilanciamento delle garanzie di partecipazione (istituzionale,
sovracomunali e collettiva) alle opzioni elaborate
(solo) con il piano attuativo. Non è, insomma, il
deferimento ai piani attuativi di un contenuto integrante
della pianificazione comunale a destare sconcerto,
bensì l’asimmetria che si determina allorquando
l’atto con cui tale contenuto viene, infine, determinato
non è di competenza dello stesso organo, il Consiglio,
cui spetta l’approvazione del piano generale” (35).
La carenza di partecipazione nella redazione di
tale documento alimenta uno squilibrio procedurale,
derivante dalla totale assenza di una fase di confronto
pubblico, preliminare all’adozione, come invece
è prevista per le altre componenti del PGT, con
dubbi di compatibilità della legge stessa rispetto
al,principio fondamentale di partecipazione derivabile
dalla l. urbanistica fondamentale del 1942 (36).
Inoltre, la previsione della Legge lombarda presta
il fianco ad altra critica, poiché, configurando
il piano attuativo come quarto atto di pianificazione
comunale, secondo l’art. 14 della legge cit., si
esporrebbe ad una possibile censura d’incostituzionalità,
giacché i criteri di riparto delle competenze tra
Giunta e Consiglio Comunale, previsti dal T.U. enti
locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), avendo
il rango di principi fondamentali, cui la Regione
deve uniformarsi, ostano all’introduzione di una
normativa che rovescia il rapporto tra i due organi,
benché soltanto nella materia urbanistica.
L’art. 42, comma 2, lett. b) (37) del Testo Unico
cit., infatti, devolve al Consiglio la competenza
sui piani e programmi urbanistici e non può ritenersi
compatibile con la devoluzione alla Giunta di piani
attuativi che abbiano non contenuti di mera esecuzione
del piano generale, ma valenza ed effetto integrativo
del piano generale consigliare.
La questione, pertanto, per quanto non rilevata
dal governo, “si presta ad essere sollevata dai
Tribunali amministrativi regionali avanti la Corte
costituzionale, con ottime chances, ad avviso
di chi scrive, di accoglimento. E’, quindi, preclara
la necessità di una riscrittura sul punto dell’art.
14, che eviti alle amministrazioni di affidare le
proprie attività di pianificazione attuativa a normative
di incerta legittimità” (38).
Come ha osservato la dottrina, dunque, la Legge
Regionale Lombarda, appare originale e caratterizzata
da significative novità di rottura rispetto all’assetto
della legislazione urbanistica.
A prescindere dalla nuova impostazione pianificatoria,
incentrata sul nuovo PGT, salta agli occhi la disciplina
specifica sugli strumenti di perequazione, compensazione,incentivazione,
modellati in base ad esperienze straniere, specie
statunitensi.
In sintesi, lo strumento della incentivazione ha
natura premiale, ed è concesso “a fronte di rilevanti
benefici pubblici, aggiuntivi a quelli dovuti, ai
fini dell’edilizia bioclimatica e del risparmio
Energetico, in misura non superiore al 15 per cento
della volumetria ammessa”.
La perequazione (art. 11, comma 1), istituto più
noto anche nell’esperienza giuridica del nostro
Paese, è una modalità egualitaria di ripartizione
delle capacità edificatorie da effettuarsi secondo
lo schema dei comparti edificatori (39), ex
art. 23 l. 1150/42 (40), indipendentemente dalla
destinazione delle singole aree all’interno del
piano attuativo.
La compensazione, infine (art. 11, commi 3 e 4),
riguarda il caso di attribuzione di capacità edificatorie
ad aree destinate a standard e servizi, liberamente
commerciabili per essere realizzate su altre aree
edificabili previste dagli atti di PGT anche non
soggette a piano attuativo: è, quindi, una modalità
di remunerazione indiretta delle aree gravate da
vincolo preordinato all’esproprio, atteso che, come
ha confermato una recente sentenza della Corte costituzionale
(41), la reiterazione amministrativa di vincoli
urbanistici di tipo espropriativo implicanti inedificabilità
assume carattere patologico per la semplice assenza
di previsione di indennizzo quando, anche se giustificata
sul piano della programmazione, sia indefinita (magari
attraverso rinnovi ripetuti) o quando il limite
temporale sia indeterminato e quindi irragionevole
(42).
Nonostante ciò la Legge Lombarda presenta indiscutibili
lati ancora oscuri che si rinvengono in prevalenza
sul versante delle norme procedurali, prima di tutte
quella, come si è detto, del riparto di competenze
e dell’attribuzione dei ruoli tra Consiglio e Giunta
e della carenza partecipatoria nella redazione del
piano attuativo “conformativo”.
6. LA NUOVA LEGGE DI PRINCIPIO STATALE SUL GOVERNO
DEL TERRITORIO
Il recente testo unificato adottato dall’VIII
Commissione della Camera in materia urbanistica
compie meditate e innovative scelte di fondo sui
livelli e sugli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, affermando una distinzione tra piano
strategico e piano operativo che riecheggia la differenziazione
voluta dal legislatore lombardo che pare averla
prefigurata.
Dal punto di vista costituzionale, l’intervento
del legislatore nel configurare diversi livelli
di pianificazione territoriale e diverse competenze
pianificatorie trova la propria radice nel principio
di distribuzione delle funzioni amministrative e,
quindi nell’art. 118 Cost., già citato, che demanda
alla legge l’attribuzione di funzioni amministrative
a diversi soggetti istituzionali (diversi dai Comuni,
ovviamente), sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, favorendo moduli
di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti.
La proposta di legge stabilisce i principi fondamentali
in materia di governo del territorio
Tralasciando il grado di concretezza che tali principi
possiedono (e quindi al di là della difficile delimitazione
del campo di operatività della legge statale di
principio), occorre osservare che l’art. 1 della
proposta A.C. 153, elaborata dal testo unificato
della Commissione (e al di là della proposta emendativa
presentata in Commissione), tenta in primo luogo
una definizione complessiva di Governo del territorio.
Secondo il comma 2 dell’art. 1, il governo del territorio
consiste nell’insieme delle attività conoscitive,
valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione
e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza
e di controllo, volte a perseguire la tutela e la
valorizzazione del territorio, la disciplina degli
usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità
in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.
Di particolare importanza l’affermazione che il
governo del territorio comprende altresì l’urbanistica,
l’edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa
del suolo, nonché la cura degli interessi pubblici
funzionalmente collegati a tali materie.
Come si nota, la legge recepisce quanto affermato
dal Giudice costituzionale e lo arricchisce di contenuti
tali da descrivere tutte le attività pubbliche che
hanno, come punto di partenza, il territorio.
Nella legge viene poi specificato il riparto di
competenze Stato-Regione, senza ulteriori scossoni
rispetto all’interpretazione comunemente seguita:
la potestà legislativa in materia di governo del
territorio spetta alle Regioni, ad esclusione degli
aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento
civile e penale, sulla difesa, sulle Forze armate,
sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela
dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela
della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli
uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Con riferimento alla pianificazione urbanistica,
viene quindi inserito quanto già anticipato dalla
citata Legge della Regione Lombardia.
L’art. 5 del testo unificato della Commissione,
dedicato alla Pianificazione del territorio, stabilisce,
inoltre che il Comune è l’ente preposto alla pianificazione
urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle
funzioni di governo del territorio.
Le Regioni, invece, sono preposte all’individuazione
degli ambiti territoriali e dei contenuti della
pianificazione del territorio, fissando regole di
garanzia e di partecipazione degli enti territoriali
ricompresi nell’ambito da pianificare, al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano sociale,
economico e ambientale.
Le Regioni, inoltre, promuovono forme di cooperazione
fra enti territoriali finalizzate alla loro pianificazione
e alla programmazione e gestione integrate dei servizi.
Il piano urbanistico resta lo strumento di disciplina
complessiva del territorio comunale.
Esso è tenuto soltanto a recepire le prescrizioni
e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici, nonché
quelli imposti ai sensi delle normative statali
in
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
La pianificazione urbanistica è attuata attraverso
modalità strutturali e operative.
Mentre il piano strutturale non ha efficacia conformativa
della proprietà, gli atti di contenuto operativo,
comunque denominati, disciplinano il regime dei
suoli, ai sensi dell’articolo 42 della Costituzione.
Il piano territoriale comunale, infatti, stabilisce
le scelte strategiche di qualificazione e sviluppo
del territorio comunale e ne tutela l’integrità
fisica ed ambientale. Il piano territoriale considera
la totalità del territorio comunale, indica le parti
del territorio non suscettibili di trasformazione
urbanistica.
Il piano operativo, invece, individua gli interventi
di trasformazione del territorio comunale da realizzare
nell’arco temporale di cinque anni.
Come detto, tale distinzione è stata pienamente
realizzata dal legislatore lombardo: con che effetti
e con quali ricadute sul sistema giuridico ed economico
sarà soltanto il tempo e l’applicazione completa
della disciplina legislativa a darci una risposta,
fermo restando che gli indicati vizi di fondo relativi,
in particolare, ai piano attuativo dovranno trovare
presto una soluzione che non pare venire nemmeno
dall’applicazione dei principio di fondo della citata
legge statale allo studio.
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NOTE
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(1) Si tratta, come è ovvio, della
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz.
Uff., 24 ottobre, n. 248) - Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione. Per una
panoramica dottrinale sul nuovo rapporto Stato-Regioni:
P. Caretti, L’assetto dei rapporti tra competenza
legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo
Titolo V della Costituzione: aspetti problematici,
in Le Regioni 2001, 1223; M. Olivetti, Le
funzioni legislative regionali, in T. Groppi-M.
Olivetti, La Repubblica delle autonomie. Regioni
ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino 2001;
P. Cavaleri, La nuova autonomia legislativa delle
regioni, in Le modifiche al titolo V della
parte II della Costituzione, in Foro it.
2001, 200; F. Pizzetti, Le nuove esigenze di
governance in un sistema policentrico “esploso”,
in Le Regioni 2001, 1154; G. Falcon, Modello
e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda
della Costituzione, in Le Regioni 2001,
1250; C. Pinelli, I limiti generali alla potestà
legislativa statale e regionale e i rapporti con
l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento
comunitario, in Le modifiche al titolo V,
cit., 194; M. Luciani, Le nuove competenze delle
Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni
sui principali nodi problematici della legge costituzionale
n. 3 del 2001, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, supplemento al fasc. 1 del
2002, 8; R. Bin, L’interesse nazionale dopo la
riforma: continuità dei problemi, discontinuità
della giurisprudenza costituzionale, in Le
Regioni, 2001, 1218; S. Mangiameli, La riforma
del regionalismo italiano, Torino 2002; L. Torchia,
La potestà legislativa residuale delle Regioni,
in Le Regioni 2002, 354; Per un’analisi delle
materie, in particolare: A. D’Atena, Materie
legislative e tipologia delle competenze, in
Quad. cost. 2003, 15; B. Caravita, La
Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino
2002; P. Ciarlo, Funzione legislativa e anarcofederalismo,
in S. Gambino (a cura di), Il “nuovo” ordinamento
regionale. Competenze e diritti, Milano 2003;
A. Anzon, I poteri delle regioni dopo la riforma
costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario
a confronto, Torino 2002; G. Caia, Il problema
del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento,
in www.federalismi.it.
(2) Legge 5 giugno 2003, n. 131 (in Gazz. Uff.,
10 giugno, n. 132) - Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Cfr., in dottrina, R. Dickmann,
Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri
sostitutivi dopo la legge cost. n. 3 del 2001 e
la legislazione di attuazione, in Giur. cost.
2003, 485.
(3) Tra gli ultimi contrasti sottoposti al vaglio
della Consulta giova citare Corte costituzionale,
24 giugno 2005, n. 242; Corte costituzionale, 8
giugno 2005, n. 222; Corte costituzionale, 21 aprile
2005, n. 162; Corte costituzionale, 12 aprile 2005,
n. 145; Corte costituzionale, 26 gennaio 2005, n.
34; Corte costituzionale, 26 gennaio 2005, n. 33;
Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 423.
(4) In tema di Testi Unici, cfr. F. Bertolini, Nota
a Corte Costituzionale, 30.1.2002, n. 11, Corte
Costituzionale e trasferimento della questione di
legittimità fra valore ricognitivo e valore innovativo
dei testi unici legislativi, in Giur. cost.
2002, 75; Per il dibattito in materia, si confrontino,
al riguardo, per tutti, F. Mautino-R. Pagano, Testi
unici , Milano 2000; M. Malo, Testo unico,
in Digesto delle discipline pubblicistiche,
vol. XV, Torino 1999, sub voce, 293; V. Angiolini,
Testo unico, in Enc dir., XLIV, Milano
1992, 525; C. Rossano, I testi unici nell’esercizio
della funzione amministrativa e di quella legislativa,
in Rassegna di diritto pubblico, 1963, II,
63; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale,
II, Padova 1978, 6 e ss.
(5) Decreto del Presidente Della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (in Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz.
Uff., 20 ottobre, n. 245) - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia:
come è noto il termine di entrata in vigore del
decreto era stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno
2003, dall’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122,
conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002,
n. 185. Le disposizioni del capo quinto della parte
seconda del decreto hanno, invece, effetto a decorrere
dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli
edifici scolastici di ogni ordine e grado, ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 19-quater
del D.L. 29 novembre 2004, n. 282.
(6) Art. 117: “La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera
e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo
e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari
e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni. Nelle materie di sua competenza
la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
(7) Tesi sostenuta da alcuni autorevoli studiosi
di diritto urbanistico, Stella Richter, Salvia e
Teresi e Urbani - P. Stella Richter, Governo
del territorio ed infrastrutture, Relazione al Convegno
AIDU - Il governo del territorio (Pescara 29/30
novembre 2002); F. Salvia e F. Teresi, Diritto
urbanistico, 7ª ed., Padova, 2002; P. Urbani,
Il governo del territorio e luoghi di vita e
di lavoro, Relazione al Convegno AIDU, cit.;
P. Urbani, Urbanistica consensuale, Torino,
2000; S. Civitarese Matteucci, Governo del territorio
e paesaggio, Relazione al Convengo AIDU.
(8) Art. 80 – Urbanistica: “Le funzioni amministrative
relative alla materia urbanistica concernono la
disciplina dell’uso del territorio comprensiva di
tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione
del suolo nonché la protezione dell’ambiente”.
(9) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
29 agosto, n. 234) - Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382.
(10) Cfr. S. Amorosino, Il Governo del Territorio,
tra Stato, Regioni ed Enti Locali, in Riv.
giur. edilizia 2003, 77 e ss.
(11) E. Ferrari 2002; Contieri 2000 e 2003; Karrer
2003.
(12) Ma M. S. Giannini insegnava che in Parlamento,
salvo eccezioni, “sanno di diritto quanto un abitante
delle Isole Papua ne sa di filologia romanza”.
(13) Corte costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303
e Corte costituzionale 19 dicembre 2003, n. 362.
(14) Cioè la subordinazione delle trasformazioni
più rilevanti a provvedimento e l’imposizione di
standard minimi generali di dotazioni infrastrutturali.
(15) Che Portaluri qualifica come incorporazionista:
P.L. Portaluri, La civiltà della conversazione
nel governo del territorio, Comunicazione al Convegno
AIDU, 2003.
(16) Così S. Amorosino, Il Governo del Territorio,
tra Stato, Regioni ed Enti Locali, cit.
(17) In particolare con gli artt. 3, 14 e 27.
(18) Agli artt. 32 e 51.
(19) Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196,
in Giur. cost. 2004, f. 3; Foro amm. CdS
2004, 1578 e Riv. giur. edilizia 2004, I,
1137.
(20) V. nota 13.
(21) Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione sulle controversie di lavoro e
di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio
2000, n. 205, Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa.
(22) Cfr. sentenza n. 303 del 2003.
(23) CdS, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4466, in Foro
amm. CdS 2004, 1712 e Vita not. 2004,
914.
(24) Cfr., fra le recenti, anche CdS, sez. IV, 21.6.2001,
n. 3341 in Foro amm. 2001, f. 6; CdS, sez.
IV, 25 maggio 1998, n. 869 in Foro amm. 1998,
1379, Cons. Stato 1998, I, 795 e Riv.
giur. edilizia 1998, I, 1382; CdS, sez. IV,
1° giugno 1993 n. 581, in Foro it. 1994,
III, 35.
(25) Ex multis, CdS, sez. V, 1° dicembre
2003, n. 7820 in Vita not. 2003, 1401.
(26) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff. n.
227, del 28 settembre) - Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
(27) Cfr. nota 2.
(28) L’art. 5, dedicato allo Sportello unico per
l’edilizia stabilisce che: “Le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura
tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione
e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute
a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia
di inizio attività.
Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione
delle denunce di inizio attività e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni
altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attività edilizia, ivi compreso il certificato
di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi
vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento, all’elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti
in tema di accesso ai documenti amministrativi in
favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché delle norme comunali di attuazione; e) al
rilascio dei permessi di costruire, dei certificati
di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti
ai fini degli interventi di trasformazione edilizia
del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire o
del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente: a) il
parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo
20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco,
ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari
ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni
in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue
ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti
militari, di cui all’articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898; c) l’autorizzazione del direttore
della circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale
e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374; d) l’autorizzazione dell’autorità
competente per le costruzioni su terreni confinanti
con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 55 del codice della navigazione; e)
gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando
che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede
ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante
della Commissione per la salvaguardia di Venezia,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della
stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna
veneta, nonché nel territorio dei centri storici
di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant’Erasmo; g) il parere dell'autorità competente
in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli
assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta dell’autorità
competente ai sensi dell’articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.
(29) Decreto ministeriale 2 aprile 1968, (in Gazz.
Uff., 16 aprile, n. 97) - Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
(30) Art. 118: Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali. Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
(31) Legge Regionale Lombardia, 11 marzo 2005, n.
12 (in B.U.R. 16 marzo 2005, n. 11) - Legge per
il governo del territorio.
(32) Legge Regionale Lombardia 15 gennaio 2001,
n. 1 (in B.U.R. 19 gennaio 2001, n. 3) - Disciplina
dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili
e norme per la dotazione di aree per attrezzature
pubbliche e di uso pubblico. Legge abrogata dall’articolo
104 della L.R. n. 12 del 2005.
(33) TAR Lombardia, Milano, sez. II, ordinanza n.
1600 del 28 giugno 2005.
(34) M. L. D’Ettorre, Leggi regionali. Luci ed
ombre nella riforma urbanistica in Lombardia - Legge
Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, in
Urb. e appalti 2005, f. 10.
(35) Id.
(36) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in Gazz. Uff.,
16 ottobre, n. 244) - Legge urbanistica.
(37) Art. 42 - Attribuzioni dei consigli: “Il consiglio
è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle
aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di
cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi,
relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per
dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle
tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione
di forme associative; d) istituzione, compiti e
norme sul funzionamento degli organismi di decentramento
e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici
servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell’ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione
e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte
delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione
di mutui e aperture di credito non previste espressamente
in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino
i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio
o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della giunta,
del segretario o di altri funzionari; m) definizione
degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge. 3.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento
e alla verifica periodica dell’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre
a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi,
a pena di decadenza.
(38) M. L. D’Ettorre, cit.
(39) Per la giurisprudenza amministrativa, il comparto
edificatorio ai sensi dell’art. 23 della l. 17 agosto
1942 n. 1150, è uno strumento urbanistico di terzo
livello, che presuppone la già intervenuta approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi, anche ai
fini della realizzabilità degli interventi da esso
previsti - T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 11 febbraio
2005, n. 76, in Foro amm. TAR 2005, 446.
(40) Art. 23 - Comparti edificatori: “[Indipendentemente
dalla facoltà prevista dall’articolo precedente
il Comune può procedere, in sede di approvazione
del piano regolatore particolareggiato o successivamente
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma
sempre entro il termine di durata del piano stesso,
alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili,
comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare
secondo speciali prescrizioni. Formato il comparto,
il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare
entro un termine fissato nell’atto di notifica se
intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero
comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione
dell’area e alle trasformazioni degli immobili in
esso compresi secondo le dette prescrizioni. A costituire
il consorzio basterà il concorso dei proprietari
rappresentanti, in base all’imponibile catastale,
i tre quarti del valore dell’intero comparto. I
consorzi così costituiti conseguiranno la piena
disponibilità del comparto mediante la espropriazione
delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito
nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione
del comparto. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo
di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione
a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà
una gara fra i proprietari espropriati sulla base
di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione
aumentata da una somma corrispondente all’aumento
di valore derivante dall’approvazione del piano
regolatore. In caso di diserzione della gara, il
Comune potrà procedere all'assegnazione mediante
gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta
autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata,
a prezzo non inferiore a quello posto a base della
gara fra i proprietari espropriati.]. L’articolo
è stato abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001,
n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art.
2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(41) Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179.
(42) Afferma la Corte che “fermo che l’obbligo di
indennizzo opera soltanto una volta trascorso il
tollerabile primo periodo di “franchigia” fissato
dalla legge; pertanto, il combinato disposto dagli
art. 7 (n. 2, 3 e 4) e 40 l. 17 agosto 1942, n.
1150 e dell’art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968,
n. 1187, pur non contrastando con gli art. 9, 32
e 97 cost., viola l’art. 42 cost., nella parte in
cui consente all’amministrazione di reiterare i
predetti vincoli urbanistici scaduti senza la previsione
di un indennizzo secondo modalità legislativamente
previste.
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