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1-31
gennaio 2005
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Delibera 28 ottobre 2004, nr. 360/04/Cons, “Definizione della
controversia e.Bismedia Spa/ Sky Italia Srl avente ad oggetto l’offerta
wholesale premium”. Pubblicata sul sito ufficiale Agcom in
data 07/01/05, in attesa di pubblicazione sulla GURI.
La soluzione di questa controversia ha un significato che va al
di là della fissazione dei prezzi per la rivendita all’ingrosso
dei contenuti premium di Sky ai concorrenti per assumere un maggior
significato nell’ottica del cosiddetto diritto d’accesso
ai contenuti in un’economia dei media convergenti, di cui
questa delibera in maniera frammentaria delinea alcuni margini di
disciplina.
Quest’ultimo diritto, come notato da illustri Costituzionalisti,
rappresenta, insieme al complementare diritto di accesso ai media,
un corollario della generale libertà di comunicazione ex
art.21 Costituzione.
Infatti come acutamente notato la convergenza multimediale, di cui
questo contenzioso rappresenta forse il primo esempio concreto,
abbattendo, in virtù della digitalizzazione dei contenuti,
i tradizionali limiti tra le diverse piattaforme e le relative corrispondenze
media/contenuto, fa assumere come punto di riferimento del mercato
audiovisivo l’intera gamma degli operatori di comunicazione
digitali.
In questo caso ci troviamo di fronte infatti ad una controversia
che coinvolge un operatore televisivo via satellite ed un “triple
player” (operatore di fonia, di banda larga e di Tv) -che
nel passato avremmo definito riduttivamente operatore di Tlc-, intenzionato
a veicolare i contenuti acquistati non solo sul cavo ma anche sul
tradizionale doppino telefonico, tramite le possibilità offerte
dalla tecnologia xDSL.
Tornando al diritto d’accesso ne appare chiara la valenza
sia in termini concorrenziali, che di sviluppo del pluralismo.
Quanto al primo profilo, è evidente che un regime di diritti
compartimentati tramite esclusive di trasmissione può impedire
lo sviluppo delle nuove piattaforme tecnologiche, a tutto detrimento
della possibilità di scelta per l’utente, in termini
di costi e di offerte.
Quanto al profilo pluralistico, è evidente che sempre di
meno regge l’assioma della scarsità delle frequenze
che ha giustificato nel passato il regime concessorio televisivo,
comunque derogatorio rispetto alla disciplina generale delle tlc.
La trasformazione anche dei contenuti audiovisivi in sequenze di
bit rende possibile l’ingresso di nuovi operatori, con conseguente
beneficio per il pluralismo esterno.
Entrambe tali possibilità sono però vincolate allo
sviluppo di un mercato aperto dei contenuti, ove non si replichino
posizioni dominanti e fenomeni di pre-emption da parte degli attuali
incumbent.
Si deve dunque individuare un bilanciamento tra diritti di proprietà
industriale e possibilità per gli altri soggetti di acquisire,
senza vincoli troppo onerosi, i contenuti.
Il contenuto pregiato diviene allora la vera risorsa scarsa da cui
dipende il successo dei nuovi competitori nel mercato, siano essi
via sat, via cavo, via adsl, via umts ecc.
Ecco dunque perché si deve completare il discorso regolatorio,
dall’imposizione di obblighi di must carry (previsti in ipotesi
specifiche dalla direttiva 7 marzo 2002, nr.2002/22/Ce, art.31)
a quelli di must offer.
Sul punto però la normativa sia nazionale che comunitaria
è in ritardo; in carenza dunque di un intervento legislativo
– necessitato forse nel nostro ordinamento dalla riserva di
legge prevista dall’art.21 della Costituzione- di queste problematiche,
limitatamente alla nascente piattaforma unica satellitare Sky, si
è fatto carico la Commissione Europea con la Decisione del
2 aprile 2003, nr.Comp/M.2876-NewsCorp/Telepiù, di autorizzazione
alla fusione tra Stream e Telepiù.
Ecco perché la concreta traduzione in pratica delle norme
poste dalla Commissione nella Decisione è indicativa degli
orientamenti presi dal Regolatore nella disciplina dei rapporti
contrattuali tra i diversi attori della catena del valore dei contenuti.
Si ritiene dunque che i principi affermati con tale delibera dall’Agcom
avranno un impatto ben al di là di questa controversia; ciò
se non altro per gli obblighi di non discriminazione imposti alla
Piattaforma Unica, che dovrà dunque uniformare tutte le sue
transazioni commerciali con le terze Parti ai principi, ivi affermati.
In altre parole si ritiene che questa controversia sia destinata
a svolgere anche una funzione latamente di disciplina.
Tra gli obblighi comportamentali stabiliti alla nascente Sky, per
non precludere margini di concorrenza potenziale, spicca infatti
quello di cedere i propri contenuti premium alle piattaforme concorrenti.
In particolare i principi indicati dagli Impegni, annessi alla Decisione,
prevedono che:
“10.1. La Piattaforma Unica dovrà offrire ai terzi
su base non esclusiva, non discriminatoria e disaggregata il diritto
di distribuire su piattaforme diverse dal DTH per la trasmissione
televisiva a pagamento in Italia:
a) ogni canale premium o pacchetto premium, se e fino a quando la
Piattaforma Unica offrirà ai propri clienti tali pacchetti
o canali.
b) Ogni canale basic che comprende contenuti premium rispetto ai
quali la Piattaforma unica ha rinunciato all’esclusiva per
le modalità trasmissive non DHT….laddove tale contenuto
non venga offerto tramite un pacchetto o canale premium
……
10.3…l’offerta wholesale comprenderà il diritto
per i terzi di distribuire le relative offerte nelle stessa modalità
(pay, pay per view e/o Vod) utilizzata dalla piattaforma unica per
il contenuto di cui trattasi, affinché sia trasmesso con
lo stesso marchio del Canale utilizzato dalla Piattaforma.
10.4 Tale offerta premium sarà effettuata secondo termini
e condizioni ragionevoli e dovrà essere in linea con le best
practices internazionali del settore delle Tv a pagamento, tenuto
conto delle differenze di condizioni operative e di mercato dei
diversi mercati. Il corrispettivo per l’offerta wholesale
premium sarà determinato secondo il principio del retail
minus.
10.5 il punto di partenza per il calcolo del prezzo wholesale secondo
il principio del retail minus sarà l’effettivo prezzo
al dettaglio richiesto dalla Piattaforma Unica ai propri clienti,
ed i seguenti criteri saranno applicati.
10.5.1 il prezzo wholesale corrisponderà all’effettivo
prezzo al dettaglio meno un ragionevole margine tale da determinare
uno sconto specifico rispetto al prezzo al dettaglio (il minus)
che rappresenti i costi non sopportati dalla Piattaforma Unica qualora
non distribuisca direttamente il pacchetto o canale premium……….
“
In particolare, l’iter procedimentale ha avuto inizio con
la presentazione dell’istanza di conciliazione presentata
da e.Bismedia il 9 settembre 2003, a seguito del quale è
stato esperito –ai sensi dell’art.7, della delibera
148/01/Cons, resa applicabile al caso di specie dalla delibera 334/03/Cons-
il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tale conciliazione si è chiusa con il mancato accordo delle
parti.
Il successivo 13 febbraio e.Bismedia ha pertanto presentato l’istanza
di definizione della controversia, ai sensi dell’art.10 della
precitata delibera Agcom.
Riguardo all’Accordo Wholesale concluso tra le Parti il 3
agosto 2003, il dissenso verteva sui seguenti 3 punti:
a) Il livello di disaggregazione dell’offerta wholesale
b) La metodologia di determinazione dei prezzi dell’offerta
wholesale
c) La facoltà di e.Bismedia di commercializzare per periodi
liberamente determinati i canali/pacchetti acquisiti, anche attraverso
il proprio marchio.
Relativamente ai primi due aspetti, l’Agcom si è beneficiata
di una consulenza del prof.Frova, indicato dall’Agcom a seguito
del mancato accordo tra le Parti sul consulente.
Relativamente al punto a) è evidente l’interesse delle
terze Parti di non acquisire pacchetti bundled, ma solo i singoli
contenuti ritenuti appetibili, anche ai fini di costruire autonome
offerte.
L’Agcom ha interpretato il paragrafo 10.1 della Decisione
nel senso che, come correttamente previsto nell’Accordo Wholesale,
spetti a Sky l’obbligo di rivendere alle terze Parti i propri
contenuti, così come essi sono commercializzati a livello
retail.
In tale modo si è ritenuto di bilanciare la possibilità
che i concorrenti acquisiscano solo i contenuti desiderati e possano
costruire offerte autonome con la proporzionalità degli obblighi
accettati da Sky nella procedura di merger.
Ulteriori livelli di disaggregazione (es.singola squadra di calcio)
sono stati ritenuti iniqui.
Il punto b) è stato quello che ha sollevato maggiori problemi.
Se in linea teorica sussisteva infatti una certa identità
di vedute tra le Parti sulla metodologia di costruzione del prezzo
wholesale, le relative applicazioni pratiche portavano a risultati
difficilmente armonizzabili.
Gli Impegni stabiliscono che la determinazione del prezzo wholesale
dovrà riflettere il principio del retail minus, cioè
il prezzo effettivo dell’offerta premium a cui è necessario
sottrarre un minus, tenendo conto anche delle condizioni d’offerta
“ragionevoli” e delle best practices internazionali,
valutate alla luce delle specificità nazionali.
Il meccanismo del retail minus consente in linea teorica di riprodurre
ai concorrenti i medesimi costi sostenuti dall’operatore onerato
al fine di acquisire il prodotto, oggetto della transazione economica.
In tal modo, e senza fissare obblighi di cost orientation, è
possibile neutralizzare i vantaggi dell’operatore obbligato,
mettendo in condizione i concorrenti di replicare le sue offerte,
sfruttando gli eventuali margini di efficienza e non sopportando
il rischio di acquisizione di contenuti senza successivo successo
commerciale. Le terze Parti sono infatti tenute al pagamento dei
soli programmi/pacchetti effettivamente ri-trasmessi.
Si tratta ad ogni modo di una metodologia affermata nel settore
delle Tlc.
La particolarità della struttura commerciale, praticata dalla
Piattaforma Unica ai clienti finali, consiste nel fatto che non
è possibile acquistare un pacchetto premium senza acquisire
contemporaneamente un pacchetto basic (cosiddetto bundling asimmetrico
misto).
Questa pratica commerciale ha indubbiamente reso più difficoltosa
l’attività di identificazione del prezzo effettivo.
L’Agcom ha preso a riferimento il prezzo retail del bundling
asimmetrico misto, depurato da sconti ed Iva.
Al fine di tutelare la controparte da attività di artificiosa
elevazione del prezzo wholesale tramite sconti alla clientela finale
che creino scarti tra i prezzi effettivi praticati e quelli esposti
nel listino retail, l’Agcom ha ritenuto di prendere a parametro
non il predetto listino finale bensì l’effettivo ricavo
medio per utente.
Tale valore è stato poi depurato della scontistica delle
promozioni effettuate da Sky.
Una volta definito il prezzo effettivo netto dei vari pacchetti,
è necessario, al fine della costruzione del prezzo wholesale,
la detrazione dei costi evitabili di distribuzione e dei costi per
l’acquisto e l’assemblaggio dei contenuti basic.
Si tratta infatti nel primo caso di costi che Sky non sostiene quando
vende a livello intermedio e non finale, e nel secondo caso di costi
non legati all’offerta premium.
Nel primo caso l’Agcom ha fissato una percentuale uguale per
tutti pacchetti, assumendo che i costi di distribuzione siano proporzionali
al valore del pacchetto, mentre nel secondo che il valore del basic
sia assoluto.
Ulteriore problematica sono stati i limiti di cui soffrono i dati
di contabilità presentati dalla Piattaforma: dati di budget
non aggiornati e, soprattutto, elaborati secondo modalità
di separazione non ancora rivisti dal revisore indipendente.
Il risultato del minus a cui è pervenuta l’Agcom, sulla
base di tali dati contabili parziali, è stato poi riconciliato
con le best practices internazionali disponibili; nell’analisi
del Consulente sono stati ravvisati solo 3 precedenti (UK –42%;
Canada –59% e Stati Uniti –58%), di cui solo quello
inglese realmente comparabile.
Lo studio della situazione specifica italiana di mercato ha portato
il Consulente a considerare, sulla base del benchmarking, un minus
medio dell’ordine del –56%.
Su tale base l’Agcom ha ritenuto che il valore del minus per
i sei pacchetti costituenti l’offerta wholesale premium debba
collocarsi tra il 51,6% per il pacchetto più costoso ed il
62,6% per quelli più economici, in relazione al prezzo effettivo
netto del singolo pacchetto premium.
Altro quesito di tutta rilevanza, ai fini dell’autonomia delle
terze Parti rispetto al fornitore Sky, era l’istanza di e.Bismedia
di poter commercializzare i pacchetti acquistati per periodi liberamente
determinati ed in ogni caso inferiori all’anno, come invece
previsto dall’Accordo del 3 agosto.
Sul punto sono evidenti gli interessi contrapposti: da un lato quello
di Sky ad avere un minimo di certezza sui rientri economici delle
proprie attività wholesale, anche al fine di poter programmare
i suoi rapporti con i suoi fornitori di contenuti, e dall’altro
quello di e.Bismedia a sgravarsi quanto più possibile dal
rischio d’impresa relativo all’acquisizione di contenuti,
poi eventualmente non rivenduti agli utenti finali, ed evitare di
pagare dunque per contenuti di cui i suoi clienti non abbiano fruito.
L’Agcom, sulla base della ratio della decisione comunitaria,
ha ritenuto di interpretare l’Accordo commerciale tra le Parti
nel senso che i periodi di durata contrattuale siano inferiori all’anno,
ma non al mese.
In tal modo si consente al ricorrente di poter articolare con la
propria clientela abbonamenti di durata inferiore all’anno,
ed in tutta autonomia rispetto a Sky.
Sul terzo aspetto controverso (possibilità per e.Bismedia
di affiancare il proprio marchio a quello di Sky) è stata
necessaria una disanima del rapporto tra normativa comunitaria antitrust
e tutela nazionale del marchio ai sensi del R.D. 929/42.
Come noto infatti, i diritti di proprietà possono creare
tensioni di tipo concorrenziale, legate all’uso esclusivo
di un segno distintivo.
Sebbene infatti sia errato considerare di per sé antinomico
il rapporto tra diritto di proprietà industriale e concorrenza,
tuttavia ciò che l’ordinamento comunitario vuole evitare
è l’abuso dei diritti di proprietà industriale,
mirando ad evitare ogni estensione illegittima del monopolio conferito
dalla legge.
Infatti tale titolarità del segno distintivo va valutata
nel contesto in cui si esercitano concretamente le facoltà
discendenti dalla normativa.
In particolare, secondo la normativa interna l’uso del marchio
deve essere tale da non ingenerare confusione o inganno o da ledere
l’altrui diritto di proprietà.
È fatta comunque salva la possibilità per il commerciante
di apporre il proprio marchio alle merci che pone in vendita, senza
però sopprimere quello del produttore.
L’esegesi delle norme sovrarichiamate ha portato l’Agcom
a ritenere troppo gravoso un divieto assoluto in capo ad e.Bismedia
di inserire il proprio marchio nei programmi rivenduti.
Si è ritenuto infatti che l’unico limite previsto dall’Accordo
del 3 agosto sia quello di non ingenerare confusione tra le offerte
dei due operatori, senza negare la possibilità all’istante
di connotarle in modo differente.
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Delibera 1 dicembre 2004, nr.415/04/Cons, “Consultazione pubblica
sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso
disaggregato all’ingrosso (ivi incluso l’accesso condiviso)
alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi
a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo
potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari
cui vanno soggette le imprese che dispongono di tale potere (mercato
nr.11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati
rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea),
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data 18/01/05
e sulla GURI 19 gennaio 2005, nr.14.
Con la delibera 415/04/Cons prosegue la revisione della regolamentazione
nazionale ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche,
tramite le cosiddette analisi di mercato, ai sensi del nuovo framework
comunitario (cd “1999 Review”), recepito in Italia con
il Codice delle comunicazioni, recato dal D.lgs 259/03.
Probabilmente, come già illustrato nella rassegna del mese
di dicembre, la principale innovazione nel passaggio dalla normativa
della prima fase di liberalizzazione (cd sistema “ONP”)
all’attuale della “1999 Review” consiste proprio
nella procedimentalizzazione delle analisi di mercato.
Il nuovo quadro infatti condiziona la sopravvivenza delle regole
attuali, e l’imposizione di nuove eventuali, all’espletamento
di una procedura complessa che interessa tanto le Autorità
nazionali di regolazione (ANR) che le Autorità Antitrust
che la Commissione Europea.
Ancora significativo del nuovo quadro normativo di riferimento è
la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust,
tramite una perfetta corrispondenza dei concetti di “significativo
potere di mercato”, tipico della regolazione, e “posizione
dominante”, frutto invece della giurisprudenza in materia
di diritto della concorrenza.
Alcuni Autori hanno commentato il sistema attuale in termini di
prevalenza del diritto antitrust sulla regolamentazione, nel cosiddetto
“matrimonio difficile” tra controllo ex post e regolazione
ex ante. Questa chiave di lettura, che indubbiamente presenta dei
margini di verità, non coglie forse però adeguatamente
la specificità più propria del meccanismo in esame,
ossia la forte compressione della discrezionalità dei Regolatori
interni, a tutto vantaggio dell’armonizzazione comunitaria
delle norme.
Si ritiene infatti che la principale caratteristica della nuova
regolamentazione sia proprio un accentramento funzionale a Bruxelles.
Si ricorda infatti che nel nuovo sistema gli unici mercati che possono
essere regolati in via ordinaria, senza attivare la procedura eccezionale
di cui all’art.7.4 della direttiva 7 marzo 2002, n.2002/21/CE
(cd “Quadro”), sono quelli indicati nell’apposita
Raccomandazione della Commissione n.311.
Si è passati dunque dalla precedente individuazione di quattro
macro-mercati, che consentivano ampia discrezionalità nella
segmentazione alle singole ANR, ai 18 attuali, i quali, per l’elevato
dettaglio, costituiscono indubbiamente una griglia rigida per il
Regolatore.
Le analisi di mercato trovano poi ulteriore disciplina di dettaglio
nelle “Linee guida della Commissione sui mercati rilevanti
nell’ambito del nuovo quadro regolamentare, relativamente
all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva “Quadro””, adottate il 9 luglio
2002, e nella “Raccomandazione relativa alle notificazioni,
ai termini e alle consultazioni di cui all’art.7 della direttiva
“Quadro””, adottata il 23 luglio 2003.
Merita un cenno inoltre la “Posizione Comune”, adottata
dall’ERG –European Regulators Group- lo scorso primo
aprile sull’approccio da seguire per la definizione di remedies
appropriati.
Sul piano interno, la procedura di analisi di mercato è disciplinata
dalla delibera 118/04/Cons, nonché relativamente all’accesso
ai documenti dalla delibera 335/03/Cons e relativamente alla procedura
di consultazione, ai sensi dell’art.11 del Codice delle comunicazioni,
dalla delibera 453/03/Cons.
Il percorso delineato è dunque il seguente: l’Agcom
individua il mercato rilevante, esprime la valutazione di concorrenzialità,
l’identificazione degli eventuali operatori dominanti e la
proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi
esistenti, ovvero in merito all’introduzione di nuovi.
Tale proposta viene pubblicata in G.U.; nel termine di 45 giorni
è sottoposta alle osservazioni degli interessati tramite
la consultazione prevista dalla citata delibera 453/03/Cons. Tale
delibera prevede che gli interessati possano sia inviare comunicazioni
scritte che, in caso di apposita istanza, essere auditi dal Responsabile
del procedimento.
I partecipanti alla consultazione pubblica devono autodichiarare
i propri documenti da sottrarre all’accesso, nonché
gli specifici motivi che giustificano tale sottrazione alla pubblicità;
per gli altri documenti dovrà essere rilasciato un nulla
osta alla pubblicazione.
Una volta esaurita questa fase, la proposta di delibera, rivista
alla luce di eventuali osservazioni emerse in consultazione, viene
inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la quale, ai sensi dell’”Accordo di collaborazione”
del 27 gennaio 2004, rilascia parere entro 30 giorni.
Al termine di queste due fasi “nazionali”, la bozza
di delibera viene inviata alla Commissione Europea ed alle altre
ANR comunitarie per eventuali osservazioni. Prima di 30 giorni da
tale inoltro, la ANR non può deliberare in via definitiva.
Nel caso si tratti di misure che possano pregiudicare il mercato
interno ovvero che intervengano su mercati non ricompresi nella
citata “Lista dei mercati rilevanti”, la Commissione
ha la facoltà di sospendere l’adozione delle misure
nazionali per 2 ulteriori mesi, ed in seguito eventualmente bloccarne
la definitiva adozione ovvero chiederne modificazioni.
Entrando nello specifico, il mercato 11 riguarda l’accesso
alle reti e sottoreti locali metalliche, ossia la fornitura ad altri
operatori di servizi d’accesso da parte dell’operatore
proprietario di una rete locale di Tlc, ai fini della fornitura
di servizi a banda larga e vocali; la Raccomandazione della Commissione
delimita il mercato in esame alle infrastrutture metalliche. Non
sono dunque prese in considerazione né i collegamenti in
fibra ottica (di cui comunque il grado di sostituzione è
limitato) né le altre infrastrutture di nuova generazione
(ad es.Wireless del Local Loop) che appaiono allo stato ancora in
fase embrionale e con certezza di limitata diffusione nei prossimi
1-2 anni.
Il test condotto dall’Agcom su differenze tecniche, prestazioni,
copertura geografica, operatori, domanda, prezzi ecc. per l’eventuale
inclusione del bittream access in questo mercato ha dato esito negativo.
Fanno invece parte di questo mercato sia i servizi vocali che quelli
dati.
L’opportunità dell’accesso diretto è infatti
proprio quello di consentire ai soggetti, privi di una propria rete,
di poter offrire direttamente servizi di comunicazione ai singoli
utenti, siano essi servizi tradizionali che innovativi.
Tale mercato rappresenta dunque un input fondamentale per fornire
l’accesso ai servizi di telefonia vocale ed al contempo a
quelli broadband.
I corrispondenti mercati retail sono dunque quelli dell’accesso
alla rete telefonica in postazione fissa, per clienti residenziali
e business (mercati 1 e 2).
Il perimetro del mercato 11, come identificato dall’Agcom,
contiene dunque: i servizi di ULL (accesso fisico) e di Shared access
(accesso logico) sull’intero territorio nazionale, senza aver
riguardo all’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato
12), al mercato della rete di distribuzione in fibra ottica, alle
nuove tecnologie trasmissive basate su portanti di nuova generazione,
e senza procedere alla segmentazione di tale mercato in base alle
diverse soluzioni tecniche di accesso disaggregato.
L’unico operatore, ritenuto titolare di significativa forza
di mercato, è Telecom Italia.
Sulla base del range di remedies a disposizione del Regolatore (artt.46-50
Codice delle comunicazioni elettroniche), si ritengono adeguati
e proporzionati i seguenti obblighi ex ante: trasparenza (ivi inclusa
la redazione di un’Offerta di riferimento); non discriminazione;
obbligo d’accesso; orientamento al costo tramite un meccanismo
di controllo tariffario di network cap (delibera 3/03/Cir); separazione
contabile; sistemi di contabilità dei costi; adozione di
un modello di costo predeterminato dall’Agcom.
In dettaglio questi obblighi comportano dunque per l’operatore
notificato l’obbligo di pubblicare un’Offerta di riferimento
nella quale siano contenute le modalità tecniche ed economiche
dell’offerta (tramite una sorta di “manuale di procedura”).
A questa carta deve essere allegata una proposta di Service Level
Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard
di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi
in oggetto, oltre alle relative penali in caso di inadempimento
nella fornitura.
Le tariffe di fornitura dovranno rispondere ai principi di trasparenza,
non discriminazione ed orientamento al costo, basandosi sulla metodologia
dei costi storici pienamente allocati.
L’operatore notificato è altresì obbligato ad
offrire numerose prestazioni accessorie, ivi inclusi i servizi di
co-locazione presso le sue centraline.
È tenuto altresì, in caso di richiesta contestuale
del servizio di accesso disaggregato e della prestazione di portabilità
del numero, a gestire le richieste in maniera unitaria, anche con
riguardo alle tempistiche.
Come anticipato, quanto al modello di costo, l’Agcom conferma
l’impiego dei costi storici pienamente distribuiti con il
duplice obiettivo di consentire, da un lato, il pieno recupero dei
costi dell’operatore dominante con un ragionevole margine
di profitto sugli investimenti e, dall’altro, lo sviluppo
della concorrenza a beneficio del mercato.
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Delibera 22 dicembre
2004, nr.465/04/Cons, “Consultazione pubblica sull’identificazione
ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su
singole reti mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo
potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari
cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato
nr. 16), pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data
28 gennaio 2005, in attesa di pubblicazione sulla GURI.
Tale delibera presenta per la regolazione della cosiddetta terminazione
mobile (ossia la remunerazione percepita dagli operatori mobili
per le chiamate dirette verso i loro clienti, originate da altre
reti) degli elementi di sicura rottura rispetto al passato. È
bene sottolineare come tale quota della tariffa finale, retrocessa
dall’operatore fisso a quello mobile, ne rappresenti la parte
di gran lunga predominante da un punto di vista economico (pesando
per circa il 20% del fatturato globale dei gestori mobili).
In particolare gli orientamenti comunitari, con una chiara adesione
alla teoria dell’essential facility, hanno abbandonato ogni
criterio relativo alla forza di mercato del singolo operatore nel
mercato mobile globale per sposare una diversa identificazione del
mercato: la singola rete mobile.
Ciò comporta infatti che ogni operatore mobile è un
monopolista, perché non ci sono né contromisure tecniche
per raggiungere un utente mobile né contropoteri d’acquisto
dell’utente in grado di influenzare il gestore nella scelta
della tariffa.
Si tratta in altri termini di un “pedaggio” ineliminabile
e senza alcuna pressione competitiva.
Tali conclusioni si basano anche sull’evidenza empirica dei
risultati della precedente regolamentazione (in Italia, le dell.338/99/Cons
e 47/03/Cons) che hanno dimostrato una tuttosommata scarsa propensione
dei mobili a farsi competizione tra loro per acquisire volumi di
traffico entrante.
Altra significativa innovazione è la considerazione del mercato
in termini unitari, senza distinguere al suo interno in base alla
direttrice di provenienza (in altri termini sono soggette a regolazione
tanto le tariffe delle chiamate da fisso a mobile che da mobile
a mobile).
Tale mutamento di prospettiva consente dunque l’imposizione
di obblighi regolamentari, ovviamente con i dovuti adattamenti,
a tutti i mobili, a prescindere dalla loro quota di mercato.
La bozza di decisione prevede dunque un controllo dei prezzi solo
per i tre maggiori (Tim, Vodafone, Wind) operatori.
Quanto ai primi due la fissazione del prezzo prevede un medesimo
punto di partenza ed un medesimo punto d’arrivo alla fine
del periodo considerato, mentre per il terzo si prevede una sorta
di grace period, legato essenzialmente al suo più recente
ingresso nel mercato, che gli consente un punto di partenza più
elevato ma il medesimo punto d’arrivo a fine periodo degli
altri due.
In tal modo l’asimmetria, oggi esistente tra i primi due operatori
nazionali –Tim e Vodafone-, soggetti a regolazione del prezzo
finale dal 1999, e Wind tenderà ad assottigliarsi per poi
scomparire nel corso del periodo d’applicazione della regolazione.
La manovra viene infatti spalmata in 3 anni, grazie all’applicazione
del meccanismo regolatorio di network cap che prevede riduzioni
percentuali nel corso di ogni singolo anno del triennio.
Tali riduzioni, in virtù del funzionamento del network cap,
vanno direttamente a beneficio dell’utente finale, non essendo
possibile per l’operatore alcuna traslazione.
Il nuovo operatore mobile “3” è invece soggetto
ai soli più blandi obblighi di trasparenza (pubblicazione
di un listino, ecc.).
L’altra faccia della tariffa finale (la retention, ossia la
quota di remunerazione per l’operatore fisso di originazione)
è invece oggetto di regolazione nell’ambito dei mercati
nr.3 e 5.
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Delibera 9 dicembre 2004, nr. 418/04/Cons, “Approvazione del
regolamento concernente le audizioni periodiche e lo svolgimento
di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori
nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica”,
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data 3/1/05 e
sulla GURI del 4 gennaio 2005, nr.2.
Alla luce dei nuovi orientamenti in materia di partecipazione degli
interessati al procedimento amministrativo, questo provvedimento,
ferme ovviamente le modalità di partecipazione individuale
agli specifici procedimenti previste dalla legge 241/90, stabilisce
con cadenza al meno annuale degli ulteriori spazi di acquisizione
del punto di vista dei soggetti istituzionalmente preposti alla
cura di interessi ultraindividuali: le cosiddette “audizioni
periodiche” con le associazioni rappresentative dei consumatori
ed utenti, con le associazioni ambientaliste e quelle sindacali,
oltre che con gli altri soggetti che l’Agcom ritiene di ascoltare
e consultare.
L’obiettivo di tale delibera è la creazione di un forum
permanente di confronto con le suddette associazioni sulle policy
generali dell’Agcom.
In aggiunta ed in attuazione del disposto dell’art.72 del
d.lgs 259/03, vengono altresì deliberate le modalità
organizzative per la rilevazione della soddisfazione degli utenti
finali e dei consumatori.
A tal fine l’Agcom stabilirà periodicamente i mercati/servizi
su cui effettuare tali rilevazioni e gli obiettivi specifici.
Appare evidente la ratio di tale provvedimento che assicura all’Agcom
da un lato la conoscenza diretta della percezione degli interessati
relativamente ai servizi finali, e dall’altro consente un
osmosi istituzionalizzata ed un confronto con le associazioni rappresentative
di interessi collettivi.
L’Agcom potrà dunque beneficiare di un bagaglio di
conoscenze dirette, ai fini dell’individuazione dei risultati
delle proprie attività oltre che della predisposizione delle
proprie priorità.
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Delibera 10 dicembre 2004, nr. 278/04/Csp, “Approvazione della
direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi
di televisione a pagamento ai sensi dell’art.1, comma 6, lett.b),
nr.2, della legge 249/97”. Pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom
in data 13/1/05, in attesa di pubblicazione sulla GURI.
Con questo provvedimento si conclude anche per la televisione a
pagamento la vicenda relativa all’approvazione delle linee
guida per la successiva adozione della carta dei servizi da parte
dei fornitori di servizi ad accesso condizionato.
Vicenda che ha avuto un iter alquanto tormentato, ivi incluso anche
uno passaggio giurisdizionale: l’annullamento dell’art.40,
comma 3, della delibera 435/01/Cons, recante il regolamento per
la tv digitale terrestre, nella parte in cui, in maniera a dire
il vero distonica rispetto alla delega legislativa contenuta nella
legge 66/01, si imponeva anche ai fornitori di pay tv satellitari
l’adozione della carta dei servizi, secondo i criteri definiti
dall’Agcom.
L’approvazione della legge 112/04 ha sicuramente chiarito
la sussistenza del potere di disciplina dell’Agcom, non distinguendo
all’interno del genus “fornitore di servizi ad accesso
condizionato” regimi differenziati a seconda del relativo
mezzo trasmissivo impiegato.
Ciò ha sicuramente rafforzato l’interpretazione secondo
cui il potere di disciplina dell’Agcom in materia di direttive
di qualità del servizio riguarda l’intero settore delle
comunicazioni elettroniche, ivi incluso ovviamente il settore della
pay tv, senza ulteriori distinzioni.
Il provvedimento odierno trova dunque la sua fonte primaria nella
norma citata in rubrica della legge Maccanico e segue i criteri
generali stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27/1/94, come adattati allo specifico settore delle
comunicazioni dalla delibera 179/03/Csp.
Tale ultima delibera rinviava infatti a successivi provvedimenti
specifici per ciascun comparto, previa consultazione dei soggetti
interessati e la fissazione di un insieme minimo di indicatori di
qualità dei servizi, la loro definizione ed i metodi per
misurarli, tenendo conto delle norme e degli standard internazionali.
Oggetto delle direttive emanate dall’Agcom, nell’ambito
della competenza prevista dall’art.1, comma 6, lett. B), nr.2,
è la fissazione dei livelli generali di qualità dei
servizi che i singoli gestori dovranno garantire ai propri utenti,
finalizzati all’adozione da parte di ciascun gestore di una
carta dei servizi che indichi gli standard minimi per ciascun comparto
d’attività.
In termini giuridici la direttiva amministrativa va identificata
come espressione di linee guida che consistono nell’indicare
dei fini da perseguire e dei mezzi da impiegare per il loro conseguimento.
La disposizione in oggetto non chiarisce però la natura giuridica
della carta dei servizi che, in ogni caso, sembrerebbe vincolare
come atto interno il soggetto che l’emana.
Nel corpo della delibera, coerentemente con le fonti primarie, si
definisce dunque l’ambito soggettivo di applicazione tramite
la definizione del “fornitore di servizi di accesso condizionato”,
ossia del soggetto che fornisce, tramite l’operatore di rete,
servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione
di programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla
fornitura di apparati.
Si definisce l’ambito oggettivo tramite la definizione del
“servizio di tv a pagamento”, ossia la prestazione offerta
al pubblico dal fornitore di servizi, che consiste principalmente
nell’abilitazione alla visione di programmi, altrimenti non
accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo.
Dalle definizioni sovrariportate appare chiara la riconduzione del
settore, in conformità con gli orientamenti comunitari espressi
nella direttiva “Tv senza frontiere”, al genus dei servizi
punto-multipunto e dunque all’emittenza televisiva.
L’obbligo di adozione di una carta dei servizi conforme a
questa direttiva grava dunque su tutti i soggetti fornitori dell’ampio
servizio sovradefinito, a prescindere dalla tecnologia adoperata
e dalle modalità di abbonamento (ad es. carte prepagate).
Si segnala dunque la tempestività di tale provvedimento,
nel momento in cui, a fine del corrente mese di gennaio, è
previsto il lancio di offerte commerciali pay in tecnologia DTT,
tramite l’uso di carte prepagate.
Significativa l’estensione soggettiva di applicazione di tale
carta anche ai fornitori di contenuti che forniscono i programmi
ed agli operatori di rete che li diffondono.
In tale modo si cerca di limitare la parcellizzazione della responsabilità
dei soggetti attivi nella filiera produttiva per garantire all’utente
l’attribuzione di un set di diritti minimi certi nei confronti
del soggetto con cui intrattiene la relazione negoziale.
In estrema sintesi, i fornitori di servizi sono tenuti alla trasmissione
all’Agcom delle proprie carte dei servizi e relative modifiche
al meno 30 giorni prima del lancio commerciale dei servizi, rendendole
poi disponibili all’utente alla stipula del contratto, e comunque
nei propri punti commerciali e siti internet.
Vengono predisposte norme specifiche per diffondere la conoscenza
delle carte nel caso di fornitura del servizio tramite carta prepagata.
Quanto alle informazioni agli utenti, vengono imposte agli operatori
una serie di obblighi comportamentali, ispirati ai criteri di eguaglianza,
trasparenza ed imparzialità, oltre che rispettosi del diritto
di scelta dell’utente e della tutela della privacy.
Ovviamente vengono dettagliate le prescrizioni in materia di attivazioni
e costi del servizio, oltre che di durata, rinnovo e recesso del
contratto.
Norme specifiche, inclusive anche di eventuali misure compensative
per il periodo di mancata fruizione del servizio, sono previste
nel caso in cui l’operatore conceda il decoder in comodato
ai consumatori.
La competenza alla soluzione di eventuali controversie tra il gestore
e l’utente viene attribuita alla Csp, secondo le modalità
previste dalla delibera 182/02/Cons; l’utente deve essere
informato nel contratto della possibilità di rivolgere al
gestore dei reclami gratuiti oltre che di poter adire l’Agcom
a tutela dei propri interessi.
È inoltre imposta, a tutela dei minori, l’adozione
di sistemi di parental control.
In materia di indicatori di qualità è di rilievo la
previsione che l’Agcom pubblichi sul proprio sito delle tabelle
comparative dei risultati raggiunti.
È di tutta evidenza che in tal modo la qualità del
servizio, resa verificabile dall’utenza in maniera semplice
e chiara, diventa un driver competitivo di primaria importanza:
in tal modo la verifica dei risultati raggiunti perde la sua valenza
esclusivamente repressiva per assumere una dimensione costruttiva
di customer satisfaction.
Ad ogni modo, i gestori sono tenuti a prevedere dei meccanismi d’indennizzo,
eventualmente anche automatici, in caso di malfunzionamento del
servizio, a questo punto verificabile oggettivamente in base agli
indicatori ed ai parametri disciplinati negli Allegati alla delibera.
• Deliberazione 26
gennaio 2005, “Intesa al Governo sul T.U. della Radiotelevisione”.
Con la deliberazione odierna il Consiglio dell’Agcom, ai sensi
dell’art.16 della legge 112/04, ha rilasciata la prescritta
intesa sul progetto di decreto legislativo che dovrà coordinare
le norme primarie vigenti, apportando le integrazione, modifiche
ed abrogazioni necessarie per assicurarne la migliore attuazione,
nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale
vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea.
Tale schema di decreto dovrà inoltre acquisire nel prosieguo
dell’iter i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle
competenti Commissioni parlamentari, incluso quello della Commissione
per gli affari regionali, prima del rilascio del definitivo parere
delle Camere e l’adozione formale.
• Causa C-438/04,
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel
de Bruxelles, IX chambre, con ordinanza 14 ottobre 2004, nella causa
Mobistar SA contro Institut belge des services postaux et de tèlècommunications
(IBTP), intervenienti: Belgacom Mobile SA e Base SA, in GUUE dell’8
gennaio 2005, nr. 6/24
Le questioni pregiudiziali presentate dal Tribunale belga relativamente
all’interpretazione dell’art.30 della direttiva 2002/22/Ce
(cd direttiva “Servizio Universale”) toccano al cuore
la questione della portabilità del numero (Number Portability-NP
per le reti fisse e Mobile Number Portability-MNP per quelle mobili),
regolata sul piano interno dal Codice delle comunicazioni, art.80.,
e dalle delibere Agcom, nr. 4/Cir/99 e 12/01/Cir e seguenti.
I servizi di portabilità, sia su rete fissa che mobile, consentono
infatti di cambiare operatore di accesso mantenendo lo stesso numero:
nel previgente quadro normativo comunitario ONP l’imposizione
di tali prestazioni sono state ritenute una delle misure maggiormente
pro-competitive a beneficio degli operatori nuovi entranti.
Il giudice belga ha chiesto se l’art.30, nel prevedere che
i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità
del numero debbano essere orientati ai costi, riguardi solamente
i costi del traffico verso un numero portato ovvero anche i costi
legati all’attivazione del servizio di portabilità
del numero.
È evidente che l’interpretazione più restrittiva
esclude la possibilità di una regolazione del prezzo massimo
interoperatore per l’evasione delle richieste di portabilità,
come invece disposto in Italia con la delibera 10/00/Cir per la
fonia fissa e la delibera 7/02/Cir per quella mobile.
Infatti, come notato dal giudice di rinvio, tale interpretazione
restrittiva escluderebbe l’imposizione di condizioni commerciali
ex ante per rimettere tutta la regolazione all’autonomia privata;
quesito correlato riguarda la possibilità d’imporre
regole ex ante ai soggetti titolari di significativo potere di mercato.
Nel caso invece che tale art.30 della direttiva consenta di imporre
un’obbligazione di orientamento al costo per tutte le prestazioni
della NP, il remittente chiede se esso consenta l’imposizione
di un metodo di calcolo di tali costi; un meccanismo di ripartizione
ex ante di tali costi tra gli operatori, e soprattutto, per ciò
che maggiormente può interessare l’ordinamento interno
italiano, se un provvedimento nazionale possa autorizzare l’Autorità
di regolazione a fissare l’importo massimo che l’operatore
cedente può esigere dal ricevente per ogni cliente trasmigrato,
senza dover dimostrare che tale importo sia effettivamente orientato
al costo.
La seconda questione interpretativa rimessa alla Corte riguarda
il diritto di ricorso previsto dall’art.4 della direttiva
2002/21/CE (direttiva “Quadro”).
In particolare, il remittente chiede alla Corte se tale diritto
comprenda la possibilità per il soggetto chiamato a decidere
sui ricorsi contro gli atti del Regolatore ad ottenere tutti i dati,
eventualmente anche quelli riservati, necessari per decidere nel
merito.
L’interpretazione richiesta alla Corte dovrà sciogliere
il rapporto tra il diritto di difesa e quello confliggente alla
riservatezza di dati commerciali sensibili, con specifico riguardo
ai rapporti tra Corti e Regolatori.
La procedura di scambio di dati e notizie tra i Regolatori e tra
essi e la Commissione Europea è invece disciplinato per tabulas
dall’art. 5 della direttiva Quadro.
• Sentenza
della Corte del 25/11/04 nella causa C-109/93, Commissione delle
Comunità europee contro Olanda, in GUCE 22 gennaio 2005,
nr.C19/4:
Con tale sentenza la Corte ha stabilito, in sede di pronuncia pregiudiziale,
che incombe, ai sensi della direttiva del 26 febbraio 1998, nr.
98/10/CE (GUCE 1 aprile 1998, nr. L 101), in capo al fornitore del
servizio universale l’obbligo di fornire ai propri concorrenti,
che vogliano fornire servizi di directory, i dati dei propri abbonati
utili ad identificarli, senza però essere costretti a comunicare
notizie aggiuntive in proprio possesso od informazioni riservate.
Secondo la Corte la nozione di “informazioni utili”
presente nella direttiva citata deve essere interpretata secondo
precisi limiti soggettivi ed oggettivi. Infatti l’obbligo
di fornitura riguarda solo i dati sugli abbonati che non si sono
opposti alla pubblicazione negli elenchi, mentre per gli altri prevale
la privacy. Quanto all’aspetto oggettivo, al fine di non comprimere
in maniera sproporzionata ed eccessiva la libertà commerciale
dell’onerato alla fornitura del servizio universale, l’obbligo
è limitato all’indicazione del nome, indirizzo, cap,
nonché dei numeri assegnati all’utente. Infatti, secondo
la Corte, la fornitura di tali dati consente agli utenti di un elenco
di identificare gli abbonati che essi cercano. La fornitura di questi
dati è condizionata alla sola refusione del rimborso dei
costi sostenuti dal gestore del servizio universale.
In conclusione la sentenza in oggetto recepisce una nozione alquanto
limitata delle informazioni che i gestori titolari del servizio
universale sono tenuti a fornire. Per maggiori informazioni sulla
normativa italiana in materia di elenco telefonico universale si
veda la delibera 6 febbraio 2002 nr 36/02/Cons, in G.U. 26 marzo
2002 nr. 72
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