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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 21 ottobre
2005 n. 1845
Pres. Campanella, est. Trebastoni
C. Agostini (Avv. G. Randazzo e M. Aiello) c. Azienda Ospedaliera
Umberto I di Siracusa (Avv.M. Alì), Azienda Unità Sanitaria Locale
n.8 di Siracusa, M.Martinez (Avv. A. Scudieri e R. Calanni
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1. Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure
concorsuali – procedure di mobilita’ – giurisdizione amministrativa
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2. Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure
concorsuali – procedure di mobilita’ – prevalenza
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1. Rientrano nella giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie relative all’utilizzo da
parte dell’Amministrazione di procedure concorsuali per
il reclutamento del personale, in luogo dell’attivazione
delle procedure di mobilità.
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2. In caso di posti vacanti in organico
l’Amministrazione deve attivare preliminarmente la procedura
di mobilità, in luogo dell’espletamento di procedure concorsuali,
in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, come
modificato dalla legge n. 43/05 di conversione del D.L.
n. 7/05, nonché in applicazione dell’art. 3, comma 53,
della legge n. 350/03 (Legge finanziaria 2004) e dell’art.
1, comma 95, della legge n. 311/04 (Legge finanziaria 2005).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1845/05 Reg. sent.
N. 512/05 Reg. Gen.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia
Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta –
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nelle persone dei magistrati: Dott. Biagio
Campanella – Presidente; Dott. Ettore Leotta – Consigliere;
Dott. Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul RICORSO n. 512/05 proposto da
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Carla AGOSTINI, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Giovanni RANDAZZO e Massimo AIELLO, e domiciliata
presso lo studio dell’avv. Ettore RANDAZZO, a Catania,
via Umberto 196,
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CONTRO
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l’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa,
in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata
e difesa dal prof. avv. Michele ALÌ, e domiciliata presso
il suo studio, a Catania, in via Crociferi 60,
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E NEI CONFRONTI
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1) dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
n. 8 di Siracusa, in persona del Direttore Generale
pro-tempore;
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2) del dott. Massimo Martinez, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Andrea SCUDERI e Rosario CALANNI,
e domiciliato presso il loro studio, a Catania, via V.
Giuffrida 37,
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PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione n. 1420 del 9 dicembre 2004, pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera Umberto I
in data 12/12/04, con cui il Direttore Generale dell’Azienda
medesima ha aumentato da 1 a 2 i posti di Dirigente Medico – disciplina
Ostetricia e Ginecologia – messi a concorso pubblico
per titoli ed esami con la precedente propria deliberazione
n. 48 dell’11/04/02.
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VISTI gli atti e i documenti depositati.
UDITO, all’udienza del 12 ottobre 2005, il relatore Ref.
DAUNO F.G. TREBASTONI, e uditi, come da verbale, i difensori
delle parti.
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente, medico ginecologo dipendente
dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa, con qualifica di Dirigente
Medico, presta ininterrottamente servizio presso l’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Umberto
I di Siracusa dall’01/07/2001.
In particolare, con originaria deliberazione n. 1751 del 26/06/01,
il Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa ne dispose
l’invio in comando presso l’Azienda Ospedaliera suindicata, ai
sensi dell’art. 21 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria,
per la durata un anno, e quindi con successive periodiche deliberazioni
a cadenza annuale di identica motivazione, d’intesa con l’Azienda
ospedaliera richiedente, ne ha poi protratto, sempre in regime
di comando, l’utilizzazione presso l’Unità operativa anzidetta,
da ultimo sino alla data del 30/06/06.
Con deliberazione n. 48 dell’11/04/02, il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera bandiva un concorso pubblico per titoli
ed esami finalizzato alla copertura di un posto di Dirigente
Medico dell’Area Funzionale di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche – disciplina
ostetricia e ginecologia – e cioè presso la stessa Unità operativa
ove da tempo la ricorrente presta la propria attività in posizione
di comando.
Di conseguenza la ricorrente, che in precedenza aveva invano
proposto alcune domande di mobilità per la copertura definitiva
del posto con il suo passaggio alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera,
inoltrava domanda di partecipazione al concorso in questione.
Successivamente, essendo ancora in via di espletamento la procedura
concorsuale anzidetta, si rendeva disponibile un ulteriore posto,
della medesima categoria di quello messo a concorso, con decorrenza
dall’01/07/04.
Venuta a conoscenza di tale nuova vacanza, la ricorrente, in
data 19/04/04, proponeva nuova istanza di mobilità per ricoprire
tale posto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
L’Azienda, anzi, con deliberazione del Direttore Generale n.
1420 del 09/12/04, disponeva, in prossimità dell’esperimento
delle prove teoriche e pratiche della selezione in itinere, di
aumentare di una unità il numero dei posti di Dirigente Medico
messi a concorso nella predetta disciplina di Ostetricia e Ginecologia,
al fine di provvedere in tal modo alla copertura della anzidetta
vacanza in organico.
La procedura concorsuale si definiva poi con esito sfavorevole
per la ricorrente, che si classificava al terzo posto nella graduatoria
dei concorrenti, preceduta, in particolare, dal dott. Massimo
Martinez, attuale controinteressato, classificatosi al secondo
posto di detta graduatoria, in posizione utile per la copertura
del nuovo posto messo a concorso con la richiamata deliberazione
del Direttore Generale n. 1420 del 9/12/04.
Con atto notificato il 9 febbraio 2005, depositato il successivo
3 marzo, essa proponeva quindi ricorso avverso l’atto con cui
l’Azienda aveva deciso di coprire il posto, anziché con procedura
di mobilità, con concorso, chiedendone l’annullamento.
Il 21 marzo 2005 si costituiva il controinteressato, che eccepiva
l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione di
questo Tribunale e per carenza di interesse, perché la ricorrente
avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui
l’Azienda aveva deciso di coprire con concorso il primo posto
resosi vacante.
Il 22 marzo 2005 si costituiva anche l’Azienda con memoria.
Il 20 aprile e il 30 settembre 2005 la ricorrente depositava
ulteriori memorie, come faceva anche il controinteressato il
21 aprile e il 1° ottobre, e l’Azienda il 30 settembre.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il ricorso veniva chiamato
per la discussione del merito, e posto in decisione.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente, si rende necessaria
esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata
in relazione al fatto che la ricorrente, lamentandosi della
mancata attivazione della procedura di mobilità, farebbe
in realtà valere una questione attinente al suo rapporto
di lavoro, di competenza del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata solo per quanto riguarda il motivo di ricorso
con il quale la ricorrente censura “la circostanza che nessuna
motivazione viene indicata nell’atto impugnato in riferimento
al mancato accoglimento delle istanze di mobilità proposte dalla
ricorrente, che non vengono ingiustificatamente neppure menzionate”,
e con il quale sembra quindi lamentare il mancato accoglimento
delle sue istanze di mobilità, la cui eventuale illegittimità andrebbe
fatta valere dinanzi al giudice del lavoro.
In generale, però, la giurisdizione di questo Tribunale sussiste,
perché con il ricorso la ricorrente censura la scelta dell’Azienda
di disporre con il provvedimento impugnato l’ampliamento dei
posti messi a concorso, anziché la copertura del posto tramite
mobilità, sicchè l’esame richiesto a questo Giudice riguarda
in primo luogo la legittimità o meno di una determinazione che
sta a monte di tutta la procedura concorsuale avviata, di pertinenza
del G.A. ai sensi dell’art. 68, comma 4, D.Lgs. 165/01. In sostanza,
la ricorrente fa valere il proprio interesse strumentale all’annullamento
dell’intero iter, al fine di potere poi partecipare alla procedura
di mobilità.
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2. Per quanto riguarda l’eccezione di difetto
di interesse, legata al fatto che la ricorrente avrebbe
dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui l’Azienda
aveva deciso di coprire con concorso il primo posto resosi
vacante, c’è da dire che è infondata.
In realtà, la seconda deliberazione, attualmente impugnata, con
la quale l’Azienda ha deciso di portare da 1 a 2 i posti da coprire
tramite concorso, ovvero di coprire tramite concorso anche il
secondo posto resosi vacante, è certamente autonomamente lesiva
degli interessi della ricorrente, ed in quanto tale separatamente
impugnabile, perché il vizio da cui può essere ritenuta inficiata
non risale alla precedente deliberazione, ma gli è proprio.
Infatti, inammissibili sarebbero solo eventuali censure rivolte
contro la prima deliberazione, ma la scelta di coprire anche
il secondo posto con concorso non è frutto di quella deliberazione,
bensì della seconda.
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3. Nel merito il ricorso è fondato, e pertanto
va accolto.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere violazione
del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 30 D.Lgs. 165/01
ed all’art. 3, commi 53 e 54, L. 350/03, eccesso di potere per
illogicità e contraddittorietà manifesta, e violazione art. 97
Cost.
L’art. 6 del D.Lgs. 165/01 impone alle amministrazioni di curare “l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”, vietando
poi all’ultimo comma il ricorso all’assunzione di nuovi dipendenti
per gli Enti che non ottemperino anche ai suindicati adempimenti.
Il successivo art. 30, relativo al “passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse”, stabilisce al comma 1 che “le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione
di appartenenza”.
Secondo il comma 2-bis, inoltre, “le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate
alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare
le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei
posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza”.
È
pur vero, come rilevato dai resistenti, che il citato comma 2-bis
non dovrebbe poter trovare applicazione al caso in esame, perché la
deliberazione impugnata con la quale è stato indetto il bando
di concorso contestato è del 9 dicembre 2004, mentre il comma
citato è stato aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5 del D.L.
31 gennaio 2005 n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione 31 marzo 2005 n. 43, quindi successivamente all’adozione
della deliberazione.
Ma è anche vero, però, che già l’art 3 della L. 24 dicembre 2003
n. 350 – legge finanziaria per il 2004 – al comma 53, reiterando
analoghe disposizioni sulla limitazione a nuove assunzioni previste
nelle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti,
espressamente vietava già alle amministrazioni pubbliche a cui
trova applicazione il D. Lgs.vo 165/2001, per l'anno 2004, “di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve
(solo) “le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In altri termini, per tutto il 2004 l’Azienda resistente non
avrebbe potuto bandire la procedura concorsuale contestata o,
per meglio dire, non avrebbe potuto coprire affatto il posto
vacante, atteso che anche la procedura di mobilità avrebbe comportato
una assunzione.
Non sembra inutile rilevare che la L. 30 dicembre 2004 n. 311 – legge
finanziaria per l’anno 2005 – all’art. 1, comma 95, ha disposto,
con un divieto non esteso a tutte le Amministrazioni, che “per
gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad
eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette.
Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali
e provinciali nonchè al personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98”.
Il comma 98 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007,
previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve
le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Fino all'emanazione di tali decreti trovano applicazione
le disposizioni relative al divieto delle assunzioni, di cui
al primo periodo del comma 95.
In conclusione, quindi, la deliberazione impugnata è da ritenere
illegittima, e pertanto va annullata, con contestuale dichiarazione
di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del motivo
di ricorso relativo alla mancata risposta alle richieste di mobilità.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie, e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata.
Dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata
risposta alle richieste di mobilità.
Spese compensate.
Ordina all’Amministrazione di eseguire la presente sentenza.
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Così deciso, a Catania, nella Camera di
Consiglio del 12 ottobre 2005.
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Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2005
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