| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 31 maggio 2005
n. 2662
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
L. Salvi (Avv.ti L. Piochi e M. Boco) contro il Comune di
Bibbona (Avv. V. Chierroni) |
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Edilizia ed urbanistica – c.c. “Indennità
risarcitoria” ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99 – Termine
di prescrizione quinquennale – Decorre dal momento dell’accertamento
dell’illecito che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito
al procedimento di sanatoria edilizia – Ingiunzione di pagamento
intervenuta oltre cinque anni dalla concessione in sanatoria
- Illegittimità
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La prescrizione della c.d. “indennità risarcitoria”
relativa ad una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere
ambientale decorre dal momento dell’accertamento dell’illecito,
accertamento che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito
al procedimento di sanatoria edilizia. Difatti è proprio
dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria
che il Comune è consapevole dell’abuso (formale o sostanziale)
commesso ed è in grado di reprimerlo con l’esercizio del
potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria. Tale
potere-dovere, che non è discrezionale, non può essere esercitato
sine die, una volta che la p.a è in grado di provvedere,
perché altrimenti sarebbe compressa, sempre sine die, la
situazione soggettiva del responsabile che si è addirittura
autodenunciato con la presentazione della domanda di sanatoria.
Ne consegue l’illegittimità della ingiunzione di pagamento
relativa ad una indennità risarcitoria ex art. 164 del d.
lgs. n. 490/99 intervenuta a più di cinque anni dal rilascio
della concessione edilizia in sanatoria
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 789/2004 proposto da
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LORIANO SALVI, rappresentato e difeso
dagli avv. ti Leonardo Piochi e Marta Boco ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Noci in Firenze,
via Puccinotti n.11,
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contro
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- il COMUNE DI BIBBONA, in persona
del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall' avv. Vittorio Chierroni ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli
n. 2;
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PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento n. 5 del 12 febbraio 2004 emesso dal
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bibbona (Li),
n. prot. 1842 ricevuto il 18.02.2004 con il quale detto
ufficio determinava in Euro 723,00 l'indennità risarcitoria
ex art. 164 del D. Lgs. 490/1999 (ex art. 5 L. n. 1497/1939)
relativa alle opere di cui alla concessione edilizia in
sanatoria n. 104/96 rilasciata al ricorrente in data 12.08.1996;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bibbona;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 5 maggio 2005 - relatore
il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti R. Tagliaferri,
delegato da L. Piochi, e V. Chierroni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 17.4.2004, il sig.
Loriano Salvi espone di aver ricevuto in data 18.2.2004
il provvedimento n. 5 del 12.2.2004, emesso dal Responsabile
dell’area tecnica del Comune di Bibbona (LI), con il quale
gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 723,00 a titolo
di indennità risarcitoria ex art. 164 del d. lgs. n. 490/99
relativa alle opere di cui alla concessione edilizia in
sanatoria n. 104 rilasciata il 12.8.1996.
Avverso il provvedimento gravato, di cui chiede l’annullamento,
formula i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione
e/o interpretazione degli artt. 2, comma 46, della legge
n. 662/96, 38 della legge n. 47/85 e 164 del d. lgs. n.
490/99; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento
dei fatti: al momento della sanatoria egli aveva versato
l’oblazione e gli oneri concessori per l’abuso consistente
nella chiusura di una veranda; i lavori sono stati realizzati
prima dell’entrata in vigore della legge 23.12.1996 n. 662
(art. 2, comma 46) e anche la concessione in sanatoria del
12.8.1996 è antecedente; secondo Cons. di Stato, IV, n.
3931/2003, è solo con la legge n. 662 cit. che viene chiarito
che l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative, a seguito
di condono edilizio, non riguarda le sanzioni paesaggistiche,
con la conseguenza che per il passato il rilascio della
sanatoria comporta la piena regolarizzazione della costruzione
a tutti gli effetti; 2) violazione e/o falsa applicazione
e/o interpretazione del combinato disposto di cui agli artt.
164 del d. lgs. n. 490/99 (ex art. 15 della legge n. 1497/1939)
e 14 della legge n. 689/81; violazione e/o falsa applicazione
e/o interpretazione del combinato disposto di cui agli artt.
15 della legge n. 1497/1939 (ora art. 164 del d. lg. n.
490/99) e 28 della legge n. 689/81; eccesso di potere per
difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti:
l’indennità risarcitoria è una sanzione amministrativa e
non una forma di risarcimento del danno (Cons. di Stato,
IV, n. 7769/2003), e ad essa si applica la legge n. 689
cit. il cui art. 14 dispone che la violazione deve essere
contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile,
entro 90 giorni dall’accertamento dell’illecito e il cui
art. 28 prevede che il diritto a riscuotere le somme si
prescrive nel termine di 5 anni con le precisazioni svolte
dalla giurisprudenza amministrativa: l’illecito paesaggistico
ha carattere permanente e cioè si protrae nel tempo e viene
meno solo con il cessare della situazione di illiceità,
vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni
che possono essere rilasciate anche in via postuma; da quel
momento comincia a decorrere il termine prescrizionale;
il termine ultimo per la prescrizione è scaduto il 12.8.2001
per cui la successiva nota di avvio del procedimento in
data 20.5.2003 non ha nessun effetto interruttivo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bibbona, opponendosi
al ricorso e sostenendo che il dies a quo della decorrenza
della prescrizione quinquennale, per l’autonomia del procedimento
sanzionatorio paesaggistico rispetto al diverso procedimento
di sanatoria edilizia, non coincide col rilascio della sanatoria
che non comporta il venir meno dell’illecito paesaggistico
rispetto al quale la p.a. conserva integro il potere di
reazione.
Nelle successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive
tesi difensive.
Con ordinanza n. 514/2004 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 5 maggio 2005 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento
comunale del 12.2.2004 col quale si ingiunge il pagamento
della c.d. indennità risarcitoria ex art. 164 del d. lgs.
n. 490/99 e successive modifiche e integrazioni (ex art.
15 della legge n. 1497/1939) relativa a lavori abusivi consistenti
nella chiusura di una veranda, lavori per i quali era stata
rilasciata la concessione edilizia in sanatoria in data
12.8.1996, previa l’autorizzazione paesaggistica assentita
in via postuma (parere favorevole della C.E.I., autorizzazione
comunale e mancato annullamento di detta autorizzazione
da parte della Sovrintendenza).
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2. E’ fondato il secondo motivo, di carattere
assorbente, con il quale si deduce che l’obbligazione di
pagamento, nella specifica fattispecie, si sarebbe estinta
per intervenuta prescrizione. Il Comune invece obietta che
la favorevole definizione della procedura di condono edilizio
non comporta, per l’autonomia dei due procedimenti, il venir
meno dell’illecito paesistico rispetto al quale la p.a.
“conserva integro il proprio originario potere di reazione”
che non è soggetto a prescrizione.
Quanto al momento della decorrenza della prescrizione in
tema di sanzione amministrativa pecuniaria di carattere
ambientale (c.d. indennità risarcitoria), il Collegio è
consapevole della ultima giurisprudenza del Consiglio di
Stato (sez. IV, n. 7405/2004, citata dal Comune resistente
a sostegno della sua tesi), secondo cui: l’illecito ha carattere
permanente; trattandosi di sanzione pecuniaria, si applica
l’art. 28 della legge 689/81, ovverosia la prescrizione
quinquennale “con i temperamenti necessari attesa la particolare
natura dell’illecito”; l’illecito è caratterizzato dall’omissione
dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare lo stato
dei luoghi, obbligo che viene meno con la demolizione o
con il pagamento della sanzione pecuniaria; il “parere”
dell’autorità preposta al vincolo, pur favorevole al mantenimento
delle opere abusive, non è atto idoneo a far decorrere il
termine prescrizionale perché la sanzione ambientale trova
la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista
nella c.d. legge di sanatoria edilizia (art. 32 della legge
n. 47/85) e cioè in una disciplina che delinea un autonomo
procedimento in cui intervengono altre amministrazioni in
quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente
e alla repressione di eventuali abusi; l’oblazione (per
la sanatoria edilizia) e l’indennità risarcitoria hanno
finalità diverse perché diversi sono i procedimenti in cui
si vanno ad inserire e i profili su cui vanno ad incidere,
così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere
di agire per la riscossione dell’altra.
Una precedente decisione (Cons. di Stato, VI, n. 3184/2000)
aveva affermato che l’esercizio del potere sanzionatorio
amministrativo, in materia urbanistico-edilizia e di tutela
del paesaggio, non è soggetto a prescrizione o decadenza,
per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione
della relativa sanzione può intervenire anche a notevole
distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.
Tale giurisprudenza, come da ultimo ribadita in tema di
decorrenza della prescrizione, sembra implicitamente affermare
che il dies a quo sia quello (della demolizione o) del pagamento
dell’indennità risarcitoria, con la conseguenza che il potere
dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico si consumerebbe
soltanto con l’irrogazione della sanzione, che può intervenire
anche molti anni dopo la commissione dell’abuso ed anche
dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Siffatte decisioni sembrano non dare rilievo al momento
dell’accertamento dell’illecito paesaggistico, bensì soltanto
a quello della concreta determinazione della sanzione (alternativa
alla demolizione) dell’indennità risarcitoria. Ma i due
momenti (autorizzazione o nulla osta in caso di sanatoria
e comminatoria della sanzione), che sono distinti, producono
ognuno proprie conseguenze.
Come è stato già osservato, a differenza dalla regola generale
dell’art. 28 della legge n. 689/81, la prescrizione in tema
di violazione paesaggistica non decorre dall’epoca della
commissione dell’abuso, ma dal momento della cessazione
dell’illecito, che va individuato nella demolizione o nella
irrogazione della sanzione. In proposito il Collegio è invece
dell’avviso che essa decorre dal momento dell’accertamento
dell’illecito, accertamento che può avvenire o d’ufficio
ovvero in esito al procedimento di sanatoria edilizia.
Va premesso che in Toscana le funzioni c.d. paesaggistiche,
già delegate alle regioni ai sensi dell’art. 82 del d.p.r.
n. 616/77, sono state subdelegate ai Comuni fin dal 1979
con l’art. 2 della legge regionale n. 52; trattasi in particolare,
ai fini che qui interessano, delle funzioni di cui agli
artt. 7 e 15 della legge n. 1497/1939.
Il Comune è l’ente deputato al controllo della compatibilità
ambientale delle costruzioni, ivi compreso anche l’accertamento
dell’ illecito c.d. “formale” che si configura per il solo
fatto che non è stata richiesta la previa autorizzazione
di cui all’art. 151, comma 2, del d. lgs. n. 490/99 e succ.
modifiche e integrazioni (ex art. 7 della legge n. 1457/1939).
La repressione dell’illecito formale (senza danno ambientale)
per costante giurisprudenza, ha un effetto “deterrente”
nella commissione degli abusi, e quindi né ripristinatorio
né punitivo.
Il procedimento di sanatoria si compone di due procedure,
autonome quanto all’ambito degli interessi sottesi (di carattere
ambientale che coinvolgono anche l’autorità statale e cioè
la Sovrintendenza, e di carattere urbanistico-edilizio propri
del Comune), ma che confluiscono nel provvedimento finale
di rilascio della concessione edilizia in sanatoria. In
quel momento sono stati accertati gli abusi commessi (sia
edilizi che ambientali) ed è stata valutata la possibilità
di rilasciare il titolo che legittima quanto illegittimamente
realizzato; in particolare, nella fattispecie ora in esame
ed ai fini che interessano, è stata valutata la compatibilità
ambientale dell’opera dallo stesso Comune, la cui determinazione
positiva non è stata oggetto di annullamento da parte della
Sovrintendenza; diversamente non si poteva rilasciare la
concessione in sanatoria (cfr. art. 32 della legge n. 47/85)
da parte del medesimo Comune.
Anche la giurisprudenza (Cons. di Stato, n. 177/2000) ha
riconosciuto che il parere dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo è “pregiudiziale ad ogni altra valutazione poiché,
se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera
e rende superfluo, di conseguenza, anche il parere della
Commissione edilizia, favorevole o meno che possa essere”.
In proposito è stato addirittura rilevato che il “parere”
previsto dall’art. 32 cit. ai fini del rilascio della sanatoria
ha natura e funzioni identiche all’ “autorizzazione paesaggistica”
ex art. 7 della legge n. 1497/1939, in quanto entrambi gli
atti costituiscono il presupposto per l’assentimento del
titolo che legittima la trasformazione urbanistico-edilizia
dell’area protetta (Cons. Stato, VI, n. 114/1998). Questa
ultima giurisprudenza non è però condivisibile in assoluto
perché, come già detto, il rilascio del parere favorevole
non conclude la procedura dal momento che l’autorizzazione
paesaggistica – che, si ripete, in Toscana è di competenza
del Comune – deve essere inviata alla Sovrintendenza per
l’esercizio dei suoi poteri (eventuale annullamento entro
60 giorni).
Normalmente la sanatoria edilizia è rilasciata dopo il pagamento
dell’oblazione (che, come è noto, è sanzione diversa all’indennità
risarcitoria) che l’interessato spesso si autodermina sulla
base dei presupposti legali, ma che può essere anche parziale;
il che non preclude certo alla p.a. l’obbligo di determinarla
correttamente e imporne il pagamento. Parimenti spesso accade
che il Comune, nel rilasciare il titolo in sanatoria, si
riserva di determinare in un momento successivo l’entità
della indennità risarcitoria.
Ma ciò attiene alla concreta quantificazione di quanto dovuto
ai due titoli (edilizio e ambientale), fermo restando che
l’accertamento dell’illecito è già stato compiuto e tale
accertamento determina il venir meno della sua permanenza;
ragionando diversamente, si dovrebbe giungere ad affermare
che, anche dopo il rilascio della concessione in sanatoria,
l’immobile potrebbe essere demolito perché non compatibile
con gli interessi ambientali, non decorrendo mai il termine
della p.a. per esercitare i poteri sanzionatori ai fini
ambientali; il che è un assurdo, una volta che è rilasciato
il titolo a sanatoria. Per ovviare a questo assurdo la giurisprudenza
del Consiglio di Stato (nn. 912/2001 e 4481/2003) ha affermato
che in caso di condono edilizio non si possa procedere a
demolizione per i (diversi) fini paesaggistici, ma così
facendo sembra aver dimenticato che le due sanzioni (demolitoria
e pecuniaria) sono alternative e, per l’evidenziato carattere
di autonomia tra i due procedimenti, l’alternatività delle
sanzioni non dovrebbe mai venire meno.
La giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, VI, 3184/2000
e precedenti ivi richiamati) ha affermato che “l’esercizio
del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto a
prescrizione o decadenza” per cui “l’accertamento dell’illecito
amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione
può intervenire anche più di dieci anni dopo la commissione
dell’abuso”. La stessa giurisprudenza ha però anche affermato
che in generale la “permanenza” dell’illecito amministrativo
de quo viene meno “solo con il cessare della situazione
di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte
autorizzazioni”. Da tale affermazione fa però derivare una
conseguenza (che è condivisibile solo in relazione alla
specifica controversia ivi trattata), e cioè che per le
opere realizzate in area vincolata senza la prescritta autorizzazione,
la permanenza dell’illecito “non era ancora cessata alla
data in cui è stata applicata la sanzione pecuniaria…e dunque
l’esercizio del potere repressivo è stato tempestivo”. In
quel caso infatti non sembra che fosse ancora stato rilasciato
il titolo in sanatoria, ma si trattasse di un mero parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (in quel
caso, la Regione).
Una cosa è sostenere che l’esercizio dei poteri repressivi
amministrativi non è soggetto a nessun termine di prescrizione
o di decadenza, altra cosa è estendere tale principio all’ipotesi
in cui l’esercizio del potere di accertamento dell’abuso,
sia edilizio che paesaggistico, (cui consegue il potere
sanzionatorio) sia già avvenuto con il rilascio del titolo
in sanatoria, che ha come suo presupposto l’autorizzazione
(postuma) ambientale.
Una conferma del carattere di atto distinto ma presupposto
di quest’ultima si ha nell’art. 87, comma 8, della legge
regionale n. 1/2005 che costituisce ora una specie di testo
unico in materia di governo del territorio e che ha abrogato,
tra l’altro, la legge regionale n. 52/99 la quale ha dato
attuazione in Toscana alle leggi statali sul condono recependo
il principio della pregiudizialità dell’autorizzazione postuma
rispetto alla concessione in sanatoria.
In tema di sanatoria edilizia la relativa concessione non
può essere rilasciata senza la previa valutazione di compatibilità
dell’opera. Se tale compatibilità ambientale è un presupposto
per la concessione del titolo edilizio in sanatoria, ne
deriva che al momento della sanatoria deve ritenersi già
rilasciata anche l’autorizzazione paesaggistica (o nulla
osta), salva l’applicazione della indennità risarcitoria
ai sensi dell’art. 2, comma 46 della legge n. 662/1996;
questa però non può più essere richiesta dopo i cinque anni
dal rilascio della concessione in sanatoria che coincide
col momento in cui è cessata la permanenza dell’illecito.
E poiché il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di prescrizione
quinquennale (art. 28 legge n. 689/81), nella specie tale
termine era ormai decorso essendo stata rilasciata la concessione
in sanatoria, previa l’autorizzazione paesaggistica postuma,
in data 12.8.1996 ed essendo stata irrogata la indennità
risarcitoria soltanto il 12.2.2004.
Diversamente, se si volesse far decorrere la prescrizione
dal momento della quantificazione della sanzione, sarebbe
del tutto inutile la precedente fase provvedimentale diretta
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma che
confluisce nel provvedimento finale di sanatoria edilizia.
Mentre è proprio dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in sanatoria che il Comune è consapevole dell’abuso (formale
o sostanziale) commesso ed è in grado di reprimerlo con
l’esercizio del potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria
(Cons. di Stato, n. 912/2001). Tale potere-dovere, che non
è discrezionale, non può essere esercitato sine die, una
volta che la p.a è in grado di provvedere, perché altrimenti
sarebbe compressa, sempre sine die, la situazione soggettiva
del responsabile che si è addirittura autodenunciato con
la presentazione della domanda di sanatoria.
Ciò che si determina, invece, è che, una volta quantificata
e richiesta la indennità risarcitoria nel termine quinquennale
dal rilascio del titolo in sanatoria, permane l’obbligo
del pagamento da parte del trasgressore, obbligo che la
p.a. è autorizzata a far osservare con l’esecuzione coattiva
dei provvedimenti che determinano le somme dovute, prevista
dall’art. 2 e seg. del r.d. n. 639/1910 richiamato nell’art.
16 della legge n. 47/85 in via generale e quindi anche per
il procedimento di sanatoria.
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3. Conclusivamente il ricorso va accolto
e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato.
In considerazione della peculiarità della materia, che ha
visto susseguirsi una giurisprudenza non sempre chiara e
univoca sugli specifici punti, le spese processuali possono
essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 5 maggio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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