| T.A.R. LAZIO - LATINA - Sentenza 12 febbraio 2005 n. 239
Pres. Bianchi, Est. Orciuolo |
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1. Enti locali – Consiglio Comunale – Dichiarazione
di dissesto finanziario – Impugnazione del consigliere comunale
– Ammissibilità - Ragioni
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2. Enti locali – Finanza locale – Dissesto
finanziario – Art. 244 D.Lgs. 267 del 2000 – Erogazione
servizi non indispensabili e relative spese – Insussistenza
del presupposto per la dichiarazione di dissesto
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1. Non sussiste la fattispecie di conflitto
interorganico (nella specie consiglieri comunali contro
la deliberazione del consiglio di cui fanno parte) quando
il bene da tutelare sia relativo alla persona, e nel caso
di specie relativo all’onorabilità di politico, ed esso
sia compromesso dal provvedimento contro il quale si ricorre
(dichiarazione di dissesto finanziario relativo al periodo
in cui i ricorrenti facevano parte del consiglio comunale).
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2. Ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 267 del
2000, per potersi legittimamente dichiarare il dissesto
finanziario vi deve essere l’impossibilità per il Comune
di garantire le funzioni e i servizi indispensabili. Tale
dichiarazione non vi può essere quando il Comune eroghi
alcuni servizi non indispensabili, e poi invochi le spese
imputate a tali servizi per ottenere il dissesto finanziario.
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