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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - LATINA - Sentenza 12 febbraio 2005 n. 239
Pres. Bianchi, Est. Orciuolo


1. Enti locali – Consiglio Comunale – Dichiarazione di dissesto finanziario – Impugnazione del consigliere comunale – Ammissibilità - Ragioni

 

2. Enti locali – Finanza locale – Dissesto finanziario – Art. 244 D.Lgs. 267 del 2000 – Erogazione servizi non indispensabili e relative spese – Insussistenza del presupposto per la dichiarazione di dissesto

1. Non sussiste la fattispecie di conflitto interorganico (nella specie consiglieri comunali contro la deliberazione del consiglio di cui fanno parte) quando il bene da tutelare sia relativo alla persona, e nel caso di specie relativo all’onorabilità di politico, ed esso sia compromesso dal provvedimento contro il quale si ricorre (dichiarazione di dissesto finanziario relativo al periodo in cui i ricorrenti facevano parte del consiglio comunale).

 

2. Ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 267 del 2000, per potersi legittimamente dichiarare il dissesto finanziario vi deve essere l’impossibilità per il Comune di garantire le funzioni e i servizi indispensabili. Tale dichiarazione non vi può essere quando il Comune eroghi alcuni servizi non indispensabili, e poi invochi le spese imputate a tali servizi per ottenere il dissesto finanziario.


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