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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - - Sentenza
24 novembre 2005
ATI EAC srl e Viaggi di Maio snc, EAC Srl, Viaggi di
Maio Snc c. ACTV Venezia Spa, Provincia di Venezia, Comune
di Venezia, nel procedimento C-331/04 – Pres. C.
W.A. TIMMERMANS e Rel. C. GULMANN
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Comunità europea Diritto comunitario
– Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Art.
36 Direttiva 92/50/CEE - Procedura di aggiudicazione degli
appalti di pubblici servizi – Criteri di aggiudicazione
– Offerta economicamente più vantaggiosa – Rinvio pregiudiziale
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Comunità europea Diritto comunitario
– Appalti pubblici di servizi – Direttiva 93/38/CEE – Art.
34 Direttiva 93/38/CEE - Procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni – Criteri di aggiudicazione – Offerta
economicamente più vantaggiosa - Rinvio pregiudiziale
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Comunità europea Diritto comunitario
– Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE e Direttiva
93/38/CEE – Procedura di aggiudicazione degli appalti di
pubblici servizi – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente
più vantaggiosa – Rispetto dei criteri di aggiudicazione
stabiliti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara - Principi
di parità e di trattamento dei concorrenti e di trasparenza
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L’art. 36 della direttiva 92/50/CEE e l’art.
34 della direttiva 93/38/CEE devono essere interpretati
nel senso che il diritto comunitario non osta a che una
commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo
ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito
precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi
ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio
dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione
del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale
decisione: a) non modifichi i criteri di aggiudicazione
dell’appalto definiti nel capitolato l’oneri o nel bando
di gara; b) non contenga elementi che, se fossero stati
noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero
potuto influenzare la detta preparazione; c) non sia stata
adottata tenendo conto di elementi che possono avere un
effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 novembre 2005
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Nella causa C 331/04,
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avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 TCE, pervenuta in cancelleria
il 29 luglio 2004
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ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc
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EAC Srl
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Viaggi di Maio Snc
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contro
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ACTV Venezia Spa
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Provincia di Venezia
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Comune di Venezia
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con l’intervento di
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ATI La Linea Spa CSSA
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LA CORTE (Seconda Sezione)
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composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente
di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen,
G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 7 luglio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, l’EAC Srl e la
Viaggi di Maio Snc, dall’avv. L. Visone;
– per l’ACTV Venezia SpA, dagli avv.ti A. Bianchini ed E.
Romanelli;
– per l’ATI La Linea SpA-CSSA, dagli avv.ti P. Zanardi e
G. Fiore;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster
e C.M. Wissels, nonché dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità
di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità
di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra
D. Recchia e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza dell’8 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda
l’interpretazione degli artt. 36 della direttiva del Consiglio
18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209,
pag. 1), e 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993,
93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore
delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia
tra l’ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, l’EAC Srl e la Viaggi
di Maio Snc, da un lato, e l’ACTV Venezia SpA (in prosieguo:
l’«ACTV»), la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia,
dall’altro, in merito all’aggiudicazione di un appalto di
servizi pubblici di trasporto di persone.
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Contesto normativo
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3 L’art. 36 della direttiva 92/50, intitolato
«Criteri di aggiudicazione per gli appalti», così dispone:
«1. (…) I criteri sui quali l’amministrazione si fonda per
l’aggiudicazione degli appalti sono:
a) qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa
sotto il profilo economico, vari criteri relativi all’appalto
quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post
vendita, data della fornitura e termine di consegna o di
esecuzione, prezzo;
b) (…).
2. Qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa
sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano,
nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, i criteri d’aggiudicazione
di cui esse prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine
decrescente dell’importanza che è loro attribuita».
4 L’art. 34 della direttiva 93/38 dispone quanto segue:
«1. (…) I criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano
per assegnare gli appalti sono:
a) l’offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende
diversi elementi di valutazione variabili secondo l’appalto
di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di
esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità,
le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico,
il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica,
l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza
di approvvigionamento, il prezzo; oppure
b) (…).
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti
aggiudicatori menzionano nel capitolato d’oneri o nel bando
di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono
l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza
che è loro attribuita».
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Controversia principale e questioni pregiudiziali
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5 Il 6 aprile 2002 l’ACTV ha fatto pubblicare
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
bando relativo ad un appalto pubblico di trasporto di persone,
comprendente tre lotti. La controversia principale riguarda
il lotto n. 1, relativo al servizio urbano della città di
Mestre per il periodo compreso tra il 16 giugno 2002 e il
31 dicembre 2003.
6 In tale bando di gara, alla voce «Criteri di aggiudicazione»,
era indicato che l’ACTV aveva deciso di aggiudicare l’appalto
al concorrente che avesse presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa.
7 Le ricorrenti nella causa principale hanno chiesto di
partecipare al procedimento di aggiudicazione. Con lettera
7 maggio 2002 l’ACTV le ha invitate a presentare offerte
per il lotto n. 1. Il disciplinare di gara, allegato a tale
invito, prevedeva i quattro criteri di aggiudicazione seguenti,
in base ai quali doveva essere determinata l’offerta economicamente
più vantaggiosa:
«1) Prezzo al chilometro per i servizi indicati negli allegati
A, B e C del capitolato:
– max 60 punti attribuiti mediante la relazione (…)
2) prezzo al chilometro per servizi aggiuntivi a quelli
degli allegati A, B e C del capitolato:
– max 10 punti attribuiti mediante la relazione (…)
3) modalità organizzative e strutture di supporto utilizzate
per l’esecuzione del servizio, desumibili dal documento
di cui al punto 3.10 n. 6 del presente disciplinare:
– max 25 punti, attribuiti da ACTV a suo insindacabile giudizio;
4) possesso di certificazione di qualità (…): 5 punti».
8 Per quanto riguarda il terzo di questi quattro criteri
di aggiudicazione dell’appalto, il disciplinare di gara
prevedeva, al punto 3.10 n. 6, che l’offerta dovesse contenere
una relazione descrittiva dell’organizzazione e delle strutture
logistiche e di supporto che sarebbero state utilizzate
nella gestione dei servizi oggetto del contratto in caso
di aggiudicazione; la detta relazione avrebbe dovuto contenere
obbligatoriamente almeno le seguenti indicazioni:
– «depositi e/o aree per il parcheggio degli autobus, di
proprietà o in disponibilità dell’impresa, nel territorio
della Provincia di Venezia (…);
– modalità di controllo del servizio erogato e nº di addetti
al controllo del servizio stesso;
– nº conducenti di linea e tipo patente posseduta;
– nº sedi di proprietà o in disponibilità dell’impresa (diverse
dai depositi) nel territorio della Provincia di Venezia
(…);
– nº addetti all’organizzazione dei turni del personale
di guida».
9 In seguito, il 29 maggio 2002, ossia dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte e prima dell’apertura
delle buste, al momento in cui essa disponeva già di una
lista che indicava i nomi delle tre imprese che avevano
presentato offerte per il lotto oggetto della causa principale,
la commissione aggiudicatrice, nel verbale n. 1, ha ponderato
i 25 punti che potevano essere attribuiti per il detto terzo
criterio, suddividendoli tra cinque sottocriteri corrispondenti
a ciascuna delle indicazioni che dovevano essere menzionate
nella relazione allegata all’offerta presentata dai concorrenti.
I punti che potevano essere attribuiti per ciascuno di tali
sottocriteri sono stati ripartiti nel modo seguente: 8,
7 e 6 punti, rispettivamente, per il primo, il secondo e
il terzo sottocriterio e 2 punti ciascuno per il quarto
e il quinto sottocriterio.
10 Il 30 maggio 2002, dopo aver escluso una delle tre offerte
presentate, la commissione aggiudicatrice ha effettuato
la valutazione di quelle provenienti dalle ricorrenti nella
causa principale e dall’ATI La Linea SpA-CSSA (in prosieguo:
l’«ATI La Linea»). Quest’ultima si è aggiudicata l’appalto
con 86,53 punti, mentre le ricorrenti nella causa principale
hanno ottenuto 83,50 punti.
11 Ritenendo che l’ATI La Linea fosse riuscita ad aggiudicarsi
l’appalto soltanto grazie alla ripartizione a posteriori
del numero di punti che potevano essere attribuiti per il
terzo criterio, le ricorrenti nella causa principale hanno
impugnato le misure e le decisioni adottate dalla commissione
aggiudicatrice dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
sulla base, tra l’altro, di censure vertenti su una violazione
dell’art. 36, n. 2, della direttiva 92/50.
12 Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il
ricorso così proposto affermando, in particolare, che i
criteri di aggiudicazione e gli elementi da prendere in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto
oggetto della causa principale erano indicati nel disciplinare
di gara.
13 Le ricorrenti nella causa principale si sono appellate
contro tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il
quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia legittimo interpretare tali disposizioni [l’art.
36 della direttiva 92/50 e l’art. 34 della direttiva 93/38]
come contenenti norme elastiche che permettono alla stazione
appaltante, in caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta
economica più vantaggiosa, di fissare i criteri in via generale
nel bando o nel capitolato d’oneri, consentendo poi, alla
Commissione di gara, l’eventuale specificazione e/o integrazione
di tali criteri, ove necessaria, e sempre che tale specificazione
e/o integrazione avvenga prima della apertura dei plichi
contenenti le offerte e non risulti innovativa dei criteri
predeterminati dal bando o se, invece, detta norma debba
essere interpretata come norma rigida, che impone alla stazione
appaltante di determinare analiticamente i criteri di aggiudicazione
nel bando o nel capitolato d’oneri, e comunque prima della
prequalificazione o dell’invito, ed esclude che la Commissione
di gara possa in qualsiasi modo intervenire specificando
e/o integrando i predetti criteri, o costruendo sotto-voci
o sub-punteggi, in quanto ogni indicazione dei criteri di
aggiudicazione, per ragioni di trasparenza, deve essere
contenuta nel bando o nel capitolato d’oneri.
Se sia legittimo, in definitiva, alla luce del diritto comunitario,
l’orientamento interpretativo tradizionale maturato nella
giurisprudenza del Consiglio di Stato volto ad ammettere
l’intervento integrativo dei criteri, da parte della Commissione
di gara prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte.
2) Se sia legittimo, alla luce di tale norma interpretata
elasticamente alla luce dell’avverbio “possibilmente”, per
la stazione appaltante emanare un disciplinare di gara che
in relazione ad un criterio di aggiudicazione (nella specie
modalità organizzative e di supporto) preveda l’assegnazione
di punti ad insindacabile giudizio della stazione appaltante,
con riferimento [ad] una serie complessa di criteri di cui
il bando non prevede la graduazione risultando in tal senso,
in parte, indeterminato o se comunque la norma imponga una
tassatività di massima nella formulazione dei criteri non
compatibile con la mancata graduazione degli stessi nel
bando e se, in caso di legittimità della previsione, per
effetto della ritenuta elasticità della norma e della non
obbligatorietà della graduazione di tutti gli elementi,
a fronte di essa, in mancanza di un espresso conferimento
di poteri alla Commissione da parte del bando, possa ammettersi
l’intervento integrativo specificativo della Commissione
(risoltosi semplicemente nell’attribuire rilevanza autonoma
e peso relativo ad ogni singolo elemento che il bando voleva
valutare attribuendo complessivamente massimo 25 punti)
o se, invece, debba farsi applicazione letterale del disciplinare
di gara, attribuendo il punteggio con valutazione unitaria
dei vari e complessi elementi considerati dalla lex specialis.
3) Se comunque sia legittimo alla luce di tale disposizione
riconoscere in via generale alla Commissione di gara che
deve valutare le offerte, indipendentemente dalle modalità
di formulazione del bando, nel procedimento di aggiudicazione
mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ma solo
a fronte della complessità degli elementi da valutare, un
potere di autolimitare, in via generale, la propria azione,
specificando i parametri di applicazione dei criteri prefissati
dal bando, e se tale potere della Commissione possa essere
esercitato costruendo sotto-voci, sub punteggi, o semplicemente
dettando criteri più specifici di applicazione dei criteri
indicati in via generale dal bando o dal capitolato d’oneri
naturalmente sempre prima di procedere all’apertura delle
buste».
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Sulla domanda di riapertura della fase
orale
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14 Con atto depositato presso la cancelleria
della Corte il 19 settembre 2005, l’ACTV ha chiesto alla
Corte di ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi
dell’art. 61 del regolamento di procedura.
15 A sostegno della sua domanda, l’ACTV ha fatto valere
essenzialmente che, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale
non aveva risolto le questioni principali sollevate dal
giudice del rinvio. Per tale ragione e al fine di una buona
comprensione delle questioni pregiudiziali alla luce della
specificità della controversia principale, essa chiedeva
di poter presentare nuove osservazioni.
16 A questo proposito si deve ricordare che la Corte può,
d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su
domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale,
ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora
ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa
debba essere decisa sulla base di un argomento che non è
stato oggetto di discussione tra le parti (v. ordinanza
4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc. pag.
I-665, punto 18, e sentenza 30 marzo 2004, causa C-147/02,
Alabaster, Racc. pag. I-3101, punto 35).
17 Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale,
ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per
risolvere le questioni sollevate e che tali elementi siano
stati dibattuti dinanzi ad essa. Di conseguenza, la domanda
di riapertura della fase orale dev’essere respinta.
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Sulle questioni pregiudiziali
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18 In via preliminare occorre rilevare, come
ha fatto il giudice del rinvio, che con la decisione oggetto
della causa principale la commissione aggiudicatrice ha
semplicemente determinato il modo in cui i 25 punti previsti
per il terzo criterio di aggiudicazione dovessero essere
ripartiti tra i cinque sottocriteri già definiti nel disciplinare
di gara.
19 Alla luce di ciò, le questioni pregiudiziali devono essere
intese come vertenti, sostanzialmente, sulla questione se
gli artt. 36 della direttiva 92/50 e 34 della direttiva
93/38 debbano essere interpretati nel senso che il diritto
comunitario osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca
un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione
stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione
tra questi ultimi dei punti previsti per il detto criterio
dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione
del capitolato d’oneri o del bando di gara.
20 Occorre anzitutto rilevare, come ha osservato giustamente
il governo austriaco, che le disposizioni degli artt. 36
della direttiva 92/50 e 34 della direttiva 93/38 non possono
essere applicate contemporaneamente alla stessa fattispecie.
Tuttavia, le disposizioni oggetto delle questioni pregiudiziali
sono formulate in maniera sostanzialmente identica e devono
essere interpretate allo stesso modo (v. sentenza 17 settembre
2002, causa C 13/99, Concordia Bus Finland, Racc. pag. I
7213, punto 91). Di conseguenza, la Corte può fornire una
risposta utile alla questione quale riformulata, senza dover
necessariamente pronunciarsi su quale di queste due direttive
sia applicabile nella causa principale.
21 Occorre poi ricordare che i criteri di aggiudicazione
definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere
collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire
alla detta amministrazione una libertà incondizionata di
scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato
d’oneri o nel bando di gara e devono rispettare, in particolare,
i principi fondamentali di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza (v., in tal senso, sentenza
Concordia Bus Finland, citata, punto 64).
22 Nel contesto della causa in esame si deve rilevare, in
particolare, che il dovere di rispettare il principio di
parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa delle
direttive in materia di appalti pubblici (v. sentenza Concordia
Bus Finland, citata, punto 81) e che i concorrenti devono
trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi
preparano le loro offerte sia nel momento in cui queste
sono valutate (v. sentenza 18 ottobre 2001, causa C-19/00,
SIAC Construction, Racc. pag. I-7725, punto 34).
23 Occorre inoltre ricordare che, conformemente agli artt.
36 della direttiva 92/50 e 34 della direttiva 93/38, tutti
i criteri presi in considerazione devono essere espressamente
menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se
possibile nell’ordine decrescente dell’importanza che è
loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in
grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata (v.
sentenza Concordia Bus Finland, citata, punto 62).
24 Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di
parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti
gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione
aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente
più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa
siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione
delle loro offerte (v., in tal senso, sentenze 25 aprile
1996, causa C 87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I 2043,
punto 88, e 12 dicembre 2002, causa C 470/99, Universale-Bau
e a., Racc. pag. I 11617, punto 98).
25 Infine, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce
di tali norme e principi, se nella causa principale la commissione
aggiudicatrice abbia violato il diritto comunitario prevedendo
una ponderazione dei vari subelementi del terzo criterio
di aggiudicazione dell’appalto.
26 A tale proposito occorre in primo luogo verificare se,
tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti della causa
principale, la decisione che prevede tale ponderazione modifichi
i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato
d’oneri o nel bando di gara.
27 Se così fosse, la detta decisione sarebbe incompatibile
con il diritto comunitario.
28 In secondo luogo, occorre valutare se tale decisione
contenga elementi che, se fossero stati noti al momento
della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare
la detta preparazione.
29 Se così fosse, la detta decisione sarebbe incompatibile
con il diritto comunitario.
30 In terzo luogo, occorre verificare se la commissione
aggiudicatrice abbia adottato la decisione che prevede una
ponderazione tenendo conto di elementi che possono avere
un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.
31 Se così fosse, la detta decisione sarebbe incompatibile
con il diritto comunitario.
32 Pertanto, occorre risolvere le questioni pregiudiziali
dichiarando che gli artt. 36 della direttiva 92/50 e 34
della direttiva 93/38 devono essere interpretati nel senso
che il diritto comunitario non osta a che una commissione
aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi
di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente,
effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero
di punti previsti per il detto criterio dall’amministrazione
aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato
d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:
– non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto
definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;
– non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento
della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare
la detta preparazione;
– non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono
avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei
concorrenti.
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Sulle spese
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33 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, e l’art. 34 della direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni,
devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario
non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca
un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione
stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione
tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto
criterio dall’amministrazione aggiudicatrice al momento
della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara,
purché una tale decisione:
– non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto
definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;
– non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento
della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare
la detta preparazione;
– non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono
avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei
concorrenti.
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