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| n. 10-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 4 ottobre 2005
n. 8
Pres. De Roberto, est. Trovato
Oliva s.r.l. (Avv. A. Catalioto) c. C.N.T. s.n.c. di Calabrese
Nunziato & C. (Avv. S.Trimboli), Comune di Sinagra (n.c.)
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Prestazione della cauzione provvisoria – Fideiussione
– Mancata sottoscrizione delle imprese garantite – Irrilevanza
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Prestazione della cauzione provvisoria – Fideiussione
– Oggetto e intestazione – Riferimento alla natura collettiva
della partecipazione di più imprese – Obbligo di intestazione
a tutte le imprese della ATI costituenda - Contenuto
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1. Nelle gare d’appalto, la polizza fideiussoria
presentata da A.T.I. non ancora costituite a corredo della
cauzione provvisoria prestata ex art. 10, co. 1, L. 109/1994
non necessita della sottoscrizione di tutte le imprese garantite,
né di quella della capogruppo.
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2. Nelle gare d’appalto per le A.T.I. non
ancora costituite, al fine di assicurare la piena operatività
della garanzia di fronte ad eventuali inadempimenti coperti
dalla cauzione provvisoria, il fideiussore deve comunque
richiamare la natura collettiva della partecipazione alla
gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente
e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria
non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche
ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
Ne consegue che la polizza fideiussoria intestata alla sola
impresa capogruppo designata e non anche alle imprese mandanti
di una A.T.I. costituenda non è idonea, pena l’esclusione
dalla gara, a costituire la cauzione provvisoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 8/2005
Reg.Dec.
N. 3 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Adunanza plenaria
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n.r. 3 del 2005 dell’Adunanza
plenaria, proposto dalla
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Oliva s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Antonio
Catalioto, con domicilio in Roma presso la Segreteria del
Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n.13;
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contro
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la C.N.T. s.n.c. di Calabrese Nunziato &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Trimboli , con
domicilio in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
piazza Capo di Ferro n.13;
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e nei confronti
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del Comune di Sinagra, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione staccata di Catania, I, n. 1138/03, pubblicata
il 15 luglio 2003;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della C.N.T. s.n.c.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 84/05, in data 18 febbraio 2005, del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
con cui la causa è stata rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pier Giorgio Trovato;
Udito alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, l’avvocato
Trimboli per la parte appellata; nessuno è comparso per la
parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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F A T T O
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1. Con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione Sicilia n.10 del 7 marzo 2003, il Comune di
Sinagra bandì un pubblico incanto per l’appalto dei lavori
di realizzazione di 12 alloggi popolari in località Gorghi,
con il criterio del massimo ribasso sulle opere a corpo e
a misura, ai sensi dell’art.19 della legge 11 febbraio 1994,
n.109 come modificato dall’art.15 della legge regionale siciliana
2 agosto 2002, n.7 e con i criteri e le modalità (in particolare
quanto al calcolo delle medie dei ribassi e alla determinazione
della soglia di anomalia) stabilite dall’art.21 della n.109/
1994, come modificato dall’art.15 della legge regionale n.7/
2002.
Alla gara parteciparono 48 concorrenti, tra i quali la Oliva
s.r.l., la C.N.T. s.n.c. di Calabrese Nunziato & C e la
ATI costituenda tra le imprese Ricciardello Costruzioni s.r.l.
e Gatto Costruzioni s.r.l..
Quest’ultima concorrente, nella offerta (18 marzo 2003), aveva
indicato come mandataria designata la Ricciardello Costruzioni.
La gara era aggiudicata alla Oliva s.r.l..
Ricorreva al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, la C.N.T. s.n.c. di Calabrese
Nunziato & C. sostenendo che, ai sensi del punto 8 del
bando di gara, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere
la costituenda A.T.I. tra le imprese Ricciardello Costruzioni
s.r.l. e Gatto Costruzioni s.r.l. per avere presentato la
cauzione provvisoria di cui all’art. 30, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., mediante fideiussione bancaria
intestata esclusivamente alla capogruppo (designata) Ricciardello
Costruzioni e non anche all’associata impresa Gatto Costruzioni.
Per effetto di tale esclusione, ricalcolate le medie fra le
rimanenti offerte ammesse, la gara si sarebbe dovuta aggiudicare
alla ricorrente.
Si costituiva in giudizio la Oliva s.r.l., che controdeduceva
nel merito.
Con sentenza n. 1138/03, in data 15 luglio 2003, che definiva
il giudizio nel merito a norma dell’art. 9 della legge 21
luglio 2000 n. 205, il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per
l’effetto, annullava, nei limiti dell’interesse, gli atti
con lo stesso impugnati.
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2. La sentenza è stata appellata, avanti al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
dalla s.r.l. Oliva la quale con unico motivo ha dedotto violazione,
falsa ed erronea interpretazione degli articoli 10 comma 1,
13 comma 5, 30 comma 1 della legge 109/1994 (così come recepiti
dalla legge regionale Sicilia 2 agosto 2002, n.7).
Si è costituita la S.n.c. C.N.T. la quale ha puntualmente
controdedotto nel merito, chiedendo altresì, preliminarmente,
che l’appello venga dichiarato inammissibile sia per carenza
di interesse, in quanto il Comune nel frattempo ha rinnovato
la gara aggiudicando l’appalto alla C.N.T. s.n.c. (con atto
non impugnato dalla Oliva s.r.l.), sia per mancata contestazione
da parte dell’appellante del principio di diritto in base
al quale il TAR, con la sentenza appellata, ha accolto il
ricorso di primo grado.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Sinagra.
Con ordinanza n. 84/05, in data 18 febbraio 2005, del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha rimesso
la causa all’esame dell’Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali
sulla questione di merito oggetto dell’odierno giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, l’appello è passato
in decisione.
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D I R I T T O
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I
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1. E’ appellata la sentenza n. 1138/03, in
data 15 luglio 2003, con la quale il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, I, ha
annullato gli atti di un pubblico incanto, bandito dal Comune
di Sinagra, per l’appalto relativo alla realizzazione di 12
alloggi popolari in località Gorghi.
Il TAR ha ritenuto che era stata illegittimamente ammessa
alla gara la costituenda ATI Ricciardello Costruzioni s.r.l.
e Gatto Costruzioni s.r.l. , ancorchè avesse prodotto in gara,
quale cauzione provvisoria, una fideiussione bancaria non
sottoscritta dalle due imprese e intestata alla sola designata
capogruppo e non anche alla associata.
Di conseguenza ha annullato l’ammissione della predetta ATI
costituenda e l’aggiudicazione alla Oliva s.r.l. (odierna
appellante)
Ne è risultata aggiudicataria la C.N.T. s.n.c. di Calabrese
Nunziato & C. (odierna appellata).
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2. Osserva preliminarmente il Collegio che
è da disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello,
per difetto di interesse, sollevata dalla C.N.T. s.n.c., sul
rilievo che l’Amministrazione con atto dirigenziale n.167,
in data 13 agosto 2003 ha rinnovato la gara aggiudicandola
alla C.N.T. s.n.c. e che la Oliva s.r.l., ha omesso di impugnare
l’atto sopravvenuto.
Per quanto consta agli atti il richiamato atto dirigenziale
è stato adottato in ottemperanza alla pronuncia di primo grado
Trova quindi applicazione il consolidato principio giurisprudenziale,
secondo cui, atteso il carattere immediatamente esecutivo
delle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali (art.
33,comma primo, della legge. 6 dicembre 1971 n. 1034), l’atto
di doverosa esecuzione delle stesse non determina alcuna acquiescenza
da parte dell’Amministrazione (cfr da ultimo, tra le altre
decisioni, Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2004, n.
6249;. Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7068;
Consiglio Stato, sez. V, 30 agosto 2004, n. 5648).
In difetto di acquiescenza da parte del Comune, vanno riconosciuti
l’attualità lesiva della sentenza nei confronti dell’impresa
soccombente in primo grado e l’interesse di quest’ultima a
coltivare l’appello, dal momento che l’accoglimento dello
stesso comporterebbe la rimozione sia della sentenza impugnata
che degli atti meramente esecutivi della stessa.
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3. Con una seconda eccezione la C.N.T. s.n.c.,
sostiene l’inammissibilità dell’appello, sul rilievo che l‘appellante
non ha contestato il principio di diritto affermato dal TAR.
In particolare non sarebbero stati svolti argomenti di replica
ai rilievi del giudice di primo grado, secondo cui la polizza
fideiussoria in causa era irregolare perchè non menzionava
l’impresa designata come mandante (Gatto costruzioni), non
faceva cenno ad un eventuale costituendo raggruppamento (tra
le imprese Ricciardello costruzioni e Gatto costruzioni) e
si riferiva alla impresa Ricciardello costruzioni come se
concorresse alla gara in qualità di impresa individuale.
L’eccezione sembra fare riferimento all’indirizzo giurisprudenziale
che afferma l’onere dell’appellante di specificare i motivi
di impugnazione, in modo tale che alle argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante,
finalizzate ad incrinare il fondamento logico giuridico delle
prime e quindi a confutare e contrastare le ragioni addotte
dal primo giudice. (cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. IV,
14 dicembre 2004, n. 8068).
La eccezione è infondata in punto di fatto.
L’appellante, con esplicito richiamo ad indirizzi giurisprudenziali
(C.S., V, 17 marzo 2003, n. 1384), svolge la tesi secondo
cui, anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di
A.T.I. non ancora costituita (al pari di quella già costituita
ex art.10 comma 1 della legge n.109(1994), è sufficiente che
la polizza fideiussoria sia intestata alla impresa designata
come capogruppo o sia da essa sottoscritta. E ciò nelle considerazioni
che funzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 30,
comma 1, della legge n. 109 del 1994, è quella di garantire
la stazione appaltante in ordine al rischio della mancata
stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione e che
assolve adeguatamente allo scopo suindicato la prestazione
di fideiussione in favore dell’impresa designata mandataria,
unico soggetto tenuto al suddetto adempimento in nome e per
conto proprio e della designata mandante (ex art.13 comma
5 della stessa legge n.109/1994).
Una tale tesi, ancorchè non investa in modo completo le argomentazioni
del TAR, è sufficiente, considerato anche l’effetto devolutivo
dell’appello, a contestare il principio di fondo affermato
dal giudice di primo grado, secondo il quale, in caso di ATI
costituenda, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese
che intendono costituire il raggruppamento e deve essere da
esse sottoscritta, non potendosi altrimenti riferire l’impegno
di garanzia assunto dal fideiussore a tutte le imprese predette,
con conseguente menomazione del contenuto della garanzia rispetto
a quello voluto dal legislatore.
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4. Nella sostanza risulta così ritualmente
riproposta la questione di merito sulla quale si incentra
l’odierno giudizio e che l’ordinanza n. 84, in data 18 febbraio
2005 del Consiglio di giustizia amministrativa ha rimesso
all’esame della Adunanza plenaria, avuto riguardo ai contrastanti
orientamenti giurisprudenziali manifestatisi in proposito
(in senso favorevole alla tesi dell’appellante cfr. oltre
alla citata decisione C.S., Sez. V 1384/2003; C.S. ord., Sez.
VI 10 febbraio 2004 n. 669; CGA, 15 febbraio 2005, n. 64;
in senso contrario CGA, 28 gennaio 2002, n. 59 e 11 giugno
2002; C.S. , IV, 15 novembre 2004 n. 7380 )
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II
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1. Nel merito va premesso, in punto di fatto,
che la ATI Ricciardello Costruzioni s.r.l. e Gatto Costruzioni
s.r.l. ha prodotto in gara una polizza fideiussoria, in cui
l’Istituto di credito si è costituito“fidejussore solidale
in nome e per conto dell’impresa Geom. Ricciardello Costruzioni
s.r.l, ......... per la somma di € 1.530,00.... che questa
fosse tenuta a corrispondere al Comune di Sinagra in virtù
degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua partecipazione
alla gara di appalto del 20 marzo 2003”.
La polizza è sottoscritta soltanto dall’Istituto di credito.
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2. In ordine alla mancata sottoscrizione della
polizza fideiussoria da parte dei soggetti garantiti e in
particolare della capogruppo designata (impresa Ricciardello),
nella sentenza appellata si rileva, sia pure con cenno sintetico,
che la polizza non è stata sottoscritta come sarebbe stato
necessario dalle due associate (Ricciardello – Gatto).
Osserva l’appellante che un obbligo congiunto di sottoscrizione
è previsto dal legislatore (art.13., comma 5, della legge
n.109/1994) per la sola offerta, mentre nulla è previsto in
materia di cauzione provvisoria.
Sottolinea altresì l’appellante che, nella specie, l’interesse
pubblico sotteso alla sottoscrizione della cauzione ai sensi
dell’art. 30 comma 1 L. 109/1994 risulta comunque pienamente
assicurato allorchè l’impresa che abbia sottoscritto la polizza
fideiussoria sia stata preventivamente indicata nella offerta
come capogruppo.
Le contrapposte argomentazioni non sembrano utili ai fini
del decidere.
Nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l’adempimento
della obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso
il creditore.
Il contratto interviene tra il garante (qui l’Istituto di
credito) ed il beneficiario (qui il Comune di Sinagra) e si
perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo (cfr.art. 1333
cod.civ.).
Il garantito (nella specie l’A.T.I. costituenda) non è parte
necessaria.
La fideiussione è infatti efficace anche se il garantito non
è a conoscenza del contratto (art. 1936 secondo comma c.c.).
Il fatto che nella polizza fideiussoria di specie non compaia
la sottoscrizione del garantito (nè della capogruppo nè della
associata della ATI costituenda) non assume quindi di per
sè alcun rilievo e, ove pure ( ma sul punto sono inesatte
le affermazione dell’appellante) la sottoscrizione della capogruppo
fosse stata apposta, essa avrebbe evidenziato soltanto i rapporti
interni tra la medesima e il garante e, al più indirettamente,
avrebbe confermato la sua qualità di unica garantita dalla
fideiussione.
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3. Decisivo ai fini del decidere è, piuttosto,
accertare se la polizza fideiussoria in vertenza, essendo
intestata alla sola capogruppo designata e non anche alla
mandante, possa ritenersi utile a costituire la cauzione provvisoria,
richiesta per la partecipazione alla gara, dal punto 8 del
bando, in relazione all’art.30, comma 1, della legge n.109/1994
(recepita nella Regione Sicilia con legge regionale 2 agosto
2002, n.7).
In proposito, secondo la esatta impostazione della ordinanza
di rimessione, va sottolineato che la causa del contratto
di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e che, stante
il carattere accessorio della garanzia, il fideiussore , nel
manifestare in modo espresso la volontà di prestarla (art.
1937 c.c.), deve anche indicare la obbligazione principale
garantita , il soggetto garantito, le eventuali condizioni
e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia rispetto
all’obbligazione principale.
Il debito e il soggetto terzo devono essere quantomeno determinabili.
Il che risponde ad un principio generale, in materia contrattuale,
secondo cui l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato
o almeno determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418
c.c.).
In particolare la determinazione o la determinabilità del
debitore o dei debitori principali garantiti non riguarda
la struttura soggettiva del negozio fideiussorio (le cui parti,
come detto, sono il garante e il beneficiario e non anche
il garantito), ma l’oggetto della stessa in quanto consente
di individuare l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi
e le sue componenti oggettive e soggettive .
Si tratta quindi di stabilire, quanto al caso di specie, quale
soggetto e quale obbligazione debbano essere garantiti dalla
cauzione provvisoria da depositare nelle gare d’appalto di
lavori pubblici e debbano quindi essere indicati nella intestazione
della polizza fideiussoria
A questo proposito si osserva che la cauzione provvisoria,
con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione
appaltante, può assolvere una duplice funzione: da un lato,
una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario, dall’altro una
funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti
procedimentali del concorrente.
Nell’uno e nell’altro caso, in presenza di una ATI costituenda,
il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non
essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo
designata. Garantite sono tutte le imprese associande, che
durante la gara operano individualmente e responsabilmente
nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione
alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello
(per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo
alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto
con l’Amministrazione.
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4. Più in dettaglio, quanto alla mancata sottoscrizione
del contratto da parte dell’aggiudicatario, vengono in rilievo
gli artt. 13, comma 5 e 30 comma 1 della legge n.109/1994
s.m.i., in forza dei quali rispettivamente:
- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all' articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , anche
se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in
sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
;
- l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici è corredata da una cauzione ...........
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo Osserva
il Collegio che dal punto di vista letterale e logico il riferimento
al fatto dell’aggiudicatario include, in caso di imprese associate,
non solo il fatto della capogruppo, ma anche quello delle
mandanti. In particolare , ove trattisi di ATI costituenda,
comprende, come detto, anzitutto il fatto delle (designate)
mandanti che non provvedano ad assolvere l’impegno di conferire,
dopo l’aggiudicazione, il mandato collettivo alla designata
capogruppo, impedendo quindi la stipula contrattuale.
Il fidejussore deve quindi garantire la stazione appaltante
non solo per l’inadempimento del soggetto divenuto mandatario,
e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile,
ma deve anche garantire l’eventuale inadempimento propedeutico
delle offerenti - mandanti e cioè deve garantire l’Amministrazione
anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti, o anche
soltanto a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato
e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e, quindi,
il contratto non possa essere stipulato.
Le obbligazioni, ad attuazione congiunta, da garantire con
la cauzione provvisoria, quanto alle ATI costituende sono
dunque quella finale della capogruppo (la sottoscrizione del
contratto) e quella propedeutica delle mandanti di conferire
il mandato.
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5. Quanto agli ulteriori impegni, oggetto della
cauzione provvisoria, è stato osservato in giurisprudenza
che essa svolge una duplice funzione di garanzia per l'amministrazione
appaltante, a tutela della serietà e della correttezza del
procedimento di gara, sia per il caso in cui l'affidatario
non si presti a stipulare il relativo contratto sia per la
veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede
di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti
di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
prescritti dal bando o dalla lettera di invito (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789).
Va richiamato a quest’ultimo riguardo l'art. 10 comma 1quater
della legge n.109/94 e successive modificazioni, che prevede,
tra l’altro, la escussione della cauzione, nella ipotesi in
cui, in sede di verifica dei requisiti da parte della stazione
appaltante, l’impresa concorrente non provi ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute, in ordine ai detti requisiti,
nella domanda di partecipazione o nell'offerta.
Analoga garanzia è usualmente prevista anche nei cosiddetti
“patti di integrità” in cui le parti si impegnano a tenere
comportamenti anti-corruzione nonché a non creare, direttamente
o indirettamente, ovvero a tollerare accordi che possano falsare
la regolarità della aggiudicazione della gara e/o influire
sulla corretta esecuzione dell’appalto (v. C.d.S. Sez. V 28
giugno 2004 n. 4789).
E’ evidente che anche sotto questi profili (non strettamente
collegati alla sottoscrizione del contratto), soprattutto
nel caso di ATI costituende, la garanzia debba essere intestata
a tutte le associate, che sono individualmente responsabili
delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.
Diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia
per la stazione appaltante, quante volte l’inadempimento non
dipenda dalla capogruppo designata , ma dalle mandanti.
Per assicurare in modo pieno l’operatività della garanzia
di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione
provvisoria), in conclusione, il fidejussore deve dunque richiamare
la natura collettiva della partecipazione alla gara di più
imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e
deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non
solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni
altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
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5. Per le considerazioni che precedono non
risulta regolare la fideiussione prestata da Istituto bancario,
per la partecipazione alla gara in vertenza della ATI Ricciardello
Costruzioni s.r.l. e Gatto Costruzioni s.r.l..
Se da un lato infatti correttamente la garanzia è riferita
in generale agli obblighi e agli oneri derivanti dalla partecipazione
alla gara d’appalto, dall’altro, in contrasto con i principi
sopra enunciati, come esattamente rilevato dal TAR, nella
polizza fideiussoria non solo l’impresa mandante Gatto Costruzioni
non viene esplicitamente menzionata, ma non si fa nemmeno
riferimento all’essenziale circostanza che l’impresa Ricciardello
partecipa all’incanto in qualità di mandataria di una costituenda
ATI; addirittura, dal tenore letterale delle espressioni usate,
la Ricciardello Costruzioni risulta concorrere come se fosse
un’impresa singola.
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6. Pertanto - assorbita ogni ulteriore questione
- l’appello va respinto.
In relazione al contrasto giurisprudenziale, sottostante alla
questione di merito come sopra definita, sussistono giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti private,
costituite in giudizio, le spese di questo grado di giudizio.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Sinagra che
non si è costituito in giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza plenaria), respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti private le spese di questo grado di
giudizio.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Sinagra.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria, nella
camera di consiglio del 20 giugno 2005 con l’intervento dei
signori Magistrati:
Alberto de Roberto - Presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia - Presidente Aggiunto
Paolo Salvatore - Presidente di Sezione
Raffaele Iannotta - Presidente di Sezione
Riccardo Virgilio - Presidente del C.G.A.
Sabino Luce - Consigliere
Pier Giorgio Trovato - Consigliere Rel. Est.
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi -Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
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