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| n. 9-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 agosto 2005 n. 4165
Pres. Riccio, Est. Cacace
Ministero della Giustizia e Commissione per gli esami di
avvocato presso la Corte di Appello di Roma (Avv. Stato)
c. Bucci (Avv.ti Anelli e L. e A. Manzi) |
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1. Giustizia amministrativa - Cessazione
della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse
– in conseguenza di provvedimento cautelare – valutazione
dell’adeguamento della P.A. – necessita’.
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2. Concorso - Prove scritte - Valutazione
– votazione numerica – Legittimità.
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3. Concorso - Prove scritte - Valutazioni
- sindacabilita’ solo per illogicità manifesta, travisamento
dei fatti e palese disparità di trattamento
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4. Concorso - Correzione prove - Tempi medi
- Irrilevanza.
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1 - Vi è cessazione della materia del contendere
quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme
all'interesse del ricorrente, il provvedimento impugnato;
vi è improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
per un mutamento della situazione di fatto o di diritto
presente al momento della presentazione del ricorso, che
faccia venire meno l'effetto lesivo del provvedimento impugnato,
ovvero per l’adozione di un provvedimento che ridefinisca
l'assetto degli interessi in gioco e pur senza avere un
effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale
da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza.
In conseguenza, la mera esecuzione di un’ordinanza cautelare
di tipo propulsivo non costituisce attività di autotutela
e non può comportare il venir meno della res litigiosa (fattispecie
in tema di esami di accesso alla professione legale, con
prove ricorrette su impulso cautelare).
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2 - Il voto numerico attribuito dalle commissioni
alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di
un esame di abilitazione è sufficiente espressione di un
giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa,
contenendo in sé una motivazione, la quale, oltre a rispondere
ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa
di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione
delle valutazioni di merito compiute dalla commissione.
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3. Le valutazioni delle prove di esame di
concorsi a pubblici impieghi o esami, esprimono discrezionalità
tecnica sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso
di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti
o palese disparità di trattamento. Le ragioni di una determinata
scelta sono necessarie quando l’Amministrazione deve dare
conto di come ha inteso ottimizzare l’interesse pubblico
sottostante alla scelta effettuata, mentre non vi è alcun
onere di motivazione quando l’Amministrazione esprima un
giudizio di valore nell’ambito della 'discrezionalità tecnica',
in quanto non si effettua una scelta, ma soltanto si attribuisce
un giudizio, frutto di valutazioni discendenti da scienze
o tecniche.
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4. La brevità dei tempi medi di correzione
delle prove scritte di un concorso lamentando, senza riferimento
al dato assoluto (tempo effettivamente occorso alla correzione
del compito e sua incongruità), non può rappresentare una
censura ammissibile (nel caso in esame, relativo ad esami
di accesso alla professione legale, risultava dai verbali
solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli
elaborati svolti da un certo numero di candidati).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4437 del 2004,
proposto da
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- MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona
del Ministro p.t.;
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- COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente
p.t., ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa,
in Roma, via dei Portoghesi, 12,
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contro
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BUCCI Kathleen, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa prima dall’avv.to Lucio Anelli e
poi dagli avv.ti Luigi ed Andrea Manzi ed elettivamente
domiciliata, da ultimo, presso lo studio di questi, in Roma,
via F. Confalonieri, 5,
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Roma, sez. I, n. 1913/2004.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 4898/2004, pronunciata nella Camera
di consiglio dell’8 ottobre 2004, di reiezione dell’istanza
di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2005,
la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello
Stato per le Amministrazioni appellanti e l’avv. Luigi Manzi
per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Roma, sez. I, con sentenza 1 marzo 2004, n. 1913,
ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso,
inizialmente radicato presso la sezione staccata di Latina
dello stesso T.A.R. e poi trasmesso alla sede di Roma a
séguito di dichiarazione della competenza di questa, proposto
dalla sig.ra BUCCI Kathleen per l’annullamento:
- del verbale n. 16 in data 3.6.2002 della Prima Sottocommissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato per l’anno 2001, nella parte in cui è stato
attribuito alle tre prove scritte della Dott.ssa Bucci (busta
n. 400) il punteggio complessivo di 83 punti;
- del giudizio negativo espresso in relazione alle prove
scritte svolte dalla Dott.ssa Bucci;
- del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione
alla prova orale per l’abilitazione alla professione forense,
affisso in bacheca presso la Corte d’Appello di Roma, nel
mese di luglio 2002, nonché di ogni atto presupposto, connesso
e consequenziale.
La sentenza è stata appellata dal MINISTERO della GIUSTIZIA
e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA, i quali contestano che sia intervenuta
la cessazione della materia del contendere e chiedono, nel
mérito, la reiezione del gravame di primo grado.
Si è costituita la parte intimata, la quale, ex adverso
deducendo, chiede la reiezione dell’appello e, comunque,
l’accoglimento delle censùre, di cui al ricorso originario.
Entrambe le parti hanno poi prodotto memorie, per insistere
e puntualizzare le proprie tesi difensive.
Con Ordinanza n. 4898/2004, pronunciata nella Camera di
consiglio dell’8 ottobre 2004, è stata respinta l’istanza
di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla
udienza pubblica dell’8 febbraio 2005.
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DIRITTO
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1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Roma, sez. I, con sentenza 1 marzo 2004, n.
1913, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul
ricorso, inizialmente radicato presso la sezione staccata
di Latina dello stesso T.A.R. e poi trasmesso alla sede
di Roma a séguito di dichiarazione della competenza di questa,
proposto dalla sig.ra BUCCI Kathleen per l’annullamento:
- del verbale n. 16 in data 3.6.2002 della Prima Sottocommissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato per l’anno 2001, nella parte in cui è stato
attribuito alle tre prove scritte della Dott.ssa Bucci (busta
n. 400) il punteggio complessivo di 83 punti;
- del giudizio negativo espresso in relazione alle prove
scritte svolte dalla Dott.ssa Bucci;
- del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione
alla prova orale per l’abilitazione alla professione forense,
affisso in bacheca presso la Corte d’Appello di Roma, nel
mese di luglio 2002, nonché di ogni atto presupposto, connesso
e consequenziale.
La sentenza è stata appellata dal MINISTERO della GIUSTIZIA
e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA, i quali contestano che sia intervenuta
la cessazione della materia del contendere e chiedono, nel
mérito, la reiezione del gravame di primo grado.
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2. – L’appello è fondato e, in riforma dell’impugnata
sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
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2.1 – Nel giudizio di primo grado sono intervenuti
i seguenti fatti processuali:
- con Ordinanza collegiale n. 811 in data 18 ottobre 2002,
il T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, “considerato
che il ricorso presenta, ad una prima sommaria delibazione,
sufficienti elementi di fondatezza limitatamente alla dedotta
censura di difetto di motivazione [ del giudizio negativo
attribuito dalla Sottocommissione alle prove scritte della
ricorrente ]”, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’odierna
appellata ed ha ordinato “il riesame degli elaborati scritti
della ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa
da quella che ha formulato il giudizio impugnato, la quale
dovrà esprimere sugli stessi un nuovo e motivato giudizio
alla stregua della griglia di valutazione predisposta dalla
Commissione d’esame, garantendo comunque il carattere anonimo
del giudizio …”;
- “in ottemperanza” alla citata Ordinanza (v. verbale in
data 7 novembre 2002), la Corte di Appello di Roma - Commissione
esame avvocato – sessione anno 2001 ha proceduto ad una
nuova correzione degli elaborati della candidata e, dichiarato
il superamento della prova scritta (avendo l’interessata
conseguito, all’ésito di tale correzione, un punteggio complessivo
pari a 98), l’ha ammessa alle prove orali;
- sostenute e superate le prove orali, la sig.ra Bucci è
stata iscritta all’albo professionale con deliberazione
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli in data
19 dicembre 2002;
- il giudizio dinanzi al T.A.R. veniva inizialmente definito,
su istanza dell’interessata, con decreto di cessazione della
materia del contendere n. 519 del 24 gennaio 2003;
- le odierne appellanti proponevano, ai sensi dell’art.
26, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, opposizione
al Collegio avverso detto decreto, la quale veniva rigettata
dal T.A.R. con Ordinanza n. 4076 in data 8 maggio 2003;
- avverso detta Ordinanza l’Amministrazione proponeva appello
a questo Consiglio, che, con Ordinanza n. 7634 in data 21
novembre 2003, nell’accogliere in rescindente il ricorso
per revocazione avverso precedente ordinanza risultata viziata
da errore di fatto, accoglieva in rescissorio l’appello
stesso (statuendo il principio che “la mera esecuzione puntuale
di una ordinanza cautelare di tipo propulsivo … non costituisce
attività di autotutela e non può comportare il venir meno
della res litigiosa”), disponendo poi la trasmissione degli
atti al T.A.R. per la reiscrizione della causa nel ruolo;
- con la sentenza oggi appellata, il T.A.R. ha ritenuto
che la materia del contendere tra le parti sia venuta meno,
sulla base del “convincimento di fondo … che al nuovo pronunciamento
della coi immissione non possa essere riconosciuta … natura
puramente adempitiva e provvisoria, bensì, al contrario,
vada ascritto carattere provvedimentale e definitivo”.
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2.2 - Nel delineato contesto processuale,
ritiene il Collegio, è da escludere che sia venuta meno
ogni ragione di contrasto tra le parti oggetto dell’instaurato
giudizio, e che dunque si possa dare atto della cessazione
della materia del contendere; sì che, da un lato, va respinta
l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata
(fondata sulla tesi che “è venuto meno l’interesse delle
amministrazioni appellanti alla coltivazione dell’appello,
avente ad oggetto provvedimenti non più esistenti o che
comunque hanno esaurito la propria funzione”: pagg. 7 –
8 mem. del 28 gennaio 2005), dall’altro va accolto l’assorbente
secondo motivo di appello, con il quale si denuncia “violazione
del principio di provvisorietà dell’ordinanza cautelare”,
sulla base, riassuntivamente, del sostanziale assunto, secondo
cui “la nuova valutazione [ delle prove scritte], effettuata
in esecuzione dell’ordinanza cautelare, non aveva … alcuna
attitudine a sostituirsi in toto e definitivamente al giudizio
negativo in sede di valutazione delle prove scritte, ma
era destinata a regolare l’assetto dei rapporti tra le parti
unicamente nelle more dell’esito del giudizio di merito”
(pag. 7 app.).
2.2.1 - Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
2.2.1.1 - La giurisprudenza è costante nel ritenere che
la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata
solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso
conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento
da questi impugnato (Consiglio Stato, sez. IV: 23 settembre
2004, n. 6225 e 19 ottobre 2004, n. 6747), mentre la declaratoria
di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta
carenza di interesse può derivare, o da un mutamento della
situazione di fatto o di diritto presente al momento della
presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto
logico del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione,
da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento, che,
idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco,
pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti
del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità
della sentenza (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4397).
La cessazione della materia del contendere si verifica,
dunque, solo quando alla lite instaurata sopravvenga un
provvedimento, che sia atto ad eliminare ogni ragione del
contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi
all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente
apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva
in precedenza chiesto l’intervento del Giudice.
Quanto alla possibilità, in particolare, di attribuire carattere
di satisfattività della pretesa azionata agli atti adottati
dall’Amministrazione dietro impulso di statuizioni cautelari
del Giudice amministrativo, e dunque alla loro concreta
attitudine a determinare la cessazione della materia del
contendere, è altrettanto pacifico che, nel caso in cui
il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare
gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia
adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza
cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso
o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente,
se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all'originario
ricorrente), atteso che l'adozione non spontanea dell'atto
conseguenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione
all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento,
non comporta la révoca del precedente provvedimento sospeso
ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza
di mérito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno
legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata
ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione
da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento
già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere
il giudicato sul suo prevedibile annullamento.
Ciò posto, la questione di rito all’esame del Collegio non
è diversa, a ben vedere, da quella della determinazione
dei presupposti e dei limiti per l'applicazione, al giudizio
amministrativo, del principio di cui all'articolo 336, comma
2, cod. proc. civ., a norma del quale "la riforma o la cassazione
estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti
dalla sentenza riformata o cassata".
A tale riguardo deve preliminarmente osservarsi che gli
atti adottati dall'Amministrazione per sostituire il provvedimento
annullato, al dichiarato fine di dare provvisoria esecuzione
ad una pronuncia del Tribunale amministrativo regionale
avverso la quale è contestualmente proposto gravame, non
esprimono acquiescenza alla decisione del Tribunale.
L'efficacia di tali atti dovrebbe, quindi, venire meno nel
caso di eventuale riforma della decisione di primo grado
all'esito del giudizio di appello.
La giurisprudenza è, del resto, in genere restrittiva nel
desumere dal comportamento della parte gli estremi dell'acquiescenza
e la Cassazione ha in più occasioni ribadito che non importa
acquiescenza l'aver dato esecuzione, anche spontanea, ad
una sentenza esecutiva (cfr. Cass., 15 febbraio 1995, n.
1616; id., 26 gennaio 1995, n. 942; id., 9 marzo 1992, n.
2823; id., 7 maggio 1991, n. 5068; id., 12 novembre 1986,
n. 6636; da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 20 agosto 2004,
n. 16460); anche questo Consiglio, d’altra parte, ha affermato
che la doverosa esecuzione della sentenza del Tar non determina
alcuna acquiescenza dell'amministrazione alle sue statuizioni,
tranne il caso in cui emerga la esplicita volontà di accettare
la sentenza di primo grado (sez. VI, 24 settembre 2004,
n. 6249).
Ciò, evidentemente, in considerazione del fatto che, in
questi casi, il comportamento della parte, attuativo della
pronuncia sfavorevole, è necessitato, in quanto, essendo
la stessa esecutiva, vi è l'obbligo di conformarvisi - salvo
che il giudice di appello non ne sospenda l'esecutività
- diversamente esponendosi alla esecuzione coattiva sotto
il controllo e la vigilanza del giudice.
Orbene, del tutto analogamente, la mera esecuzione puntuale
di una ordinanza cautelare di tipo propulsivo non costituisce
attività di autotutela e non può comportare il venir meno
della res litigiosa (cfr., in tal senso, da ult., Cons.
St., Sez. IV: ordd. 21 novembre 2003 nn. 7630 e 7634; dec.
6 maggio 2004, n. 2797).
L'attività di autotutela infatti deve manifestarsi attraverso
un formale provvedimento di annullamento o ritiro del provvedimento
impugnato, deve essere adeguatamente motivata come tutti
i provvedimenti amministrativi, deve quindi essere espressa
e non implicita.
E dunque, stante la necessaria correlazione tra azione principale
ed azione cautelare, deve affermarsi che, in una procedura
di tipo concorsuale od abilitativo, l’ésito positivo della
rinnovata valutazione di una prova d’esame a séguito di
ordine emesso in sede cautelare dal Giudice amministrativo
non può produrre altro effetto che quello di impedire il
protrarsi della lesione lamentata e che ogni ulteriore effetto
non può che conseguire dalla pronuncia definitiva di merito
(una volta ch’essa sia passata in giudicato), la quale soltanto,
rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento impugnato,
è in grado di restituire al concorrente escluso la pienezza
dei diritti.
Non vale, pertanto, a spiegare alcun giuridico effetto sull’interesse
giuridicamente protetto azionato in giudizio la rinnovata
valutazione delle prove concorsuali effettuata in esecuzione
della sentenza di primo grado del Giudice amministrativo
ovvero di una sua misura cautelare, trattandosi di provvedimento
destinato a venire meno in virtù del c.d. effetto espansivo
esterno della riforma della sentenza, di cui al secondo
comma dell'art. 336 c.p.c. cit., ch’è norma applicabile
al processo amministrativo di impugnazione in quanto espressione
di un principio di carattere generale (e, infatti, è inserita
nel Libro II, Titolo III, Capo I del c.p.c., dedicato alle
"impugnazioni in generale") e non contrastante con i principii
propri del processo avanti alla giurisdizione amministrativa;
del resto la stessa Consulta (v. Corte Cost., n. 175 del
22 aprile 1991) ha espresso la propria contrarietà ad un
intervento giurisdizionale, che miri a far ottenere in sede
cautelare, nella situazione descritta, "quel soddisfacimento
dell'interesse sostanziale che solo dall'azione amministrativa
può essere realizzato".
2.2.1.2 - Effettuate tali considerazioni, deve essere chiarito
se gli atti, intervenuti nel caso di specie nelle more del
giudizio di primo grado a séguito dell’ordinanza cautelare
emessa dal T.A.R (rinnovo della valutazione delle prove
scritte, ammissione alle prove orali, conseguimento dell’idoneità
di cui all’art. 17-bis del R.D. n. 37 del 1934, iscrizione
all’albo professionale), siano tali da poter far ritenere
verificata la cessazione della materia del contendere.
Invero, è stato di recente affermato da questo Consiglio
(v. Sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316) che gli atti amministrativi
vanno interpretati non solo in base al tenore letterale,
ma anche risalendo alla effettiva volontà dell'amministrazione
ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre
prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento
della adozione (v. Cons. St., V, 28 giugno 2004, n. 4756).
Sul punto si è espressa di recente anche l'Adunanza Plenaria
di questo Consiglio, con la decisione 23 gennaio 2003, n.
3, affermando che "l'atto amministrativo va qualificato
per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente
dispone, non già per la sola qualificazione che l'autorità,
nell'emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca".
Nel caso che qui ne occupa, non può sussistere dubbio alcuno,
a parere, del Collegio, sulla esatta qualificazione degli
atti sopravvenuti come determinazioni meramente esecutive
del provvedimento cautelare del Giudice di primo grado,
che non rivestono autonoma valenza sostanziale e non appaiono
denotati da caratteri tali da poter condurre a considerare
le rinnovate valutazioni dell’Amministrazione come un quid
pluris rispetto alla doverosa esecuzione del provvedimento
medesimo.
Invero, la sospensione, in sede cautelare, dell’originario
provvedimento di esclusione della ricorrente dalle prove
orali a seguito del giudizio negativo espresso dalla competente
Commissione in relazione alle prove scritte, comportava,
secondo le statuizioni espresse del Giudice della cautela,
“il riesame degli elaborati scritti della ricorrente da
parte di una Sottocommissione diversa da quella che ha formulato
il giudizio impugnato, la quale dovrà esprimere sugli stessi
un nuovo e motivato giudizio alla stregua della griglia
di valutazione predisposta dalla Commissione d’esame, garantendo
comunque il carattere anonimo del giudizio …” (così l’ordinanza
n. 811/2002 del T.A.R. per il Lascio – sezione staccata
di Latina).
Orbene, rispetto a tali statuizioni, non si rinvengono,
ad avviso della Sezione, elementi obiettivi, nel rinnovato
esercizio, da parte della Commissione esaminatrice, della
funzione di valutazione delle prove scritte svolte dalla
odierna appellata, connotati da caratteri di novità e di
autonomia rispetto alla doverosa esecuzione della ordinanza
cautelare, tali da poter far ritenere la nuova valutazione
sostitutiva di quella di insufficienza, impugnata in primo
grado.
Infatti, anche a voler prescindere, conformemente al citato
insegnamento dell’Adunanza Plenaria circa l’autoqualificazione
dell’atto, dal fatto che, nel verbale in data 7 novembre
2002 (nella cui adunanza sono state riesaminate le prove
scritte dell’appellata), si afferma che si procede “alla
nuova correzione degli elaborati di alcuni candidati che
hanno ottenuto ordinanze di sospensiva del provvedimento
di non ammissione alle prove orali” e si dà atto poi espressamente
che il predetto riesame è stato effettuato “in ottemperanza
alle sospensive del Tar Lazio – Sezione distaccata di Latina,
le quali hanno reso la pronunzia cautelare sulla base di
un assunto difetto di motivazione …”, si deve evidenziare
che la Commissione si è limitata ad esprimere proprio quel
“nuovo e motivato giudizio” prescritto dalla citata ordinanza
cautelare, con le modalità esecutive ivi prescritte: a)
da parte di una commissione costituita, nel rispetto della
composizione prescritta per legge, da membri diversi da
quelli che avevano partecipato alla valutazione oggetto
dell’impugnazione in primo grado (ed il fatto che sia stata
costituita all’uopo dall’Amministrazione una Commissione
ad hoc rappresenta mera modalità organizzativa, che si rivela
ben lungi dall’attingere il livello di accettazione autonoma
delle statuizioni dell’ordinanza, tale da connotare diversamente
la manifestazione di volontà della P.A.); b) con modalità
tali da garantire la non riconoscibilità degli elaborati.
Le prescritte modalità di esecuzione del giudizio di riesame,
puntualmente adempiute dalla Commissione esaminatrice, escludono
che la nuova valutazione delle prove scritte dell’odierna
appellata possa configurarsi come espressione di una nuova
volontà di provvedere e costituisca un nuovo giudizio, autonomo,
indipendente dalla mera esecuzione della ordinanza cautelare
emessa in primo grado e dunque sostitutivo di quello ivi
impugnato.
Manca inoltre quella chiara ed espressa volontà di ritiro
del provvedimento impugnato, tipico delle manifestazioni
di autotutela, che peraltro la Commissione di Esame nemmeno
poteva adottare trattandosi di un organo straordinario nominato
dall'Amministrazione al limitato fine della valutazione
delle prove d'esame.
Né a diversa conclusione possono portare:
- da un lato, la considerazione dei tempi (particolarmente
stringenti) seguiti dall’Amministrazione nell’espletamento
di detta attività, atteso che tale dato, in quanto non predeterminato
dal T.A.R. nella sua ordinanza, attiene anch’esso a quel
minimum di attività ed autonomia organizzativa che comunque
residua in capo all’Amministrazione in sede di esecuzione
di un ordine del Giudice, che, come s’è detto, in quanto
tale, non vale a mutare i caratteri di fondo dell’attività
stessa;
- dall’altro, il fatto che, a séguito dell’esito positivo
della rinnovata valutazione, l’appellata sia poi stata ammessa
alle prove orali e che, superatele, abbia poi conseguito
l’idoneità, di cui all’art. 17-bis del R.D. n. 37 del 1934,
dal momento che la misura cautelare, cui l’Amministrazione
strettamente si uniformi, non configura comunque mai una
radicale consumazione del potere amministrativo, giacché,
da una parte, sovente l'attività amministrativa non si esaurisce
nella semplice rinnovazione del provvedimento annullato
o sospeso dal Tribunale amministrativo regionale, ma comporta
il compimento di ulteriori atti che hanno come presupposto
logico e giuridico il nuovo provvedimento adottato in esecuzione
della sentenza (o dell’ordinanza cautelare) adottata in
primo grado (e se dovesse prevalere una lettura dei principii
enunciati dalla sentenza n. 3/2003 dell’Adunanza plenaria
di questo Consiglio nel senso che l’adozione di tali ulteriori
atti si porrebbe al di fuori della doverosa esecuzione della
sentenza o dell’ordinanza cautelare, la misura interinale
dell’ordine di riesame delle prove finirebbe con il rivelarsi
di assai dubbia utilità, così realizzandosi una violazione
dei principii di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale;
del resto, com’è stato osservato in giurisprudenza, quando
è proposto ricorso al giudice amministrativo contro un provvedimento
che, dichiarando non superata dalla parte una sua prima
fase, la esclude dalla prosecuzione del procedimento e così
lo chiude per la stessa parte, la cautela data dal giudice,
se sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e dispone
che la parte sia ammessa a proseguire il procedimento, realizza
una fattispecie che, temporaneamente, tiene luogo della
valutazione positiva mancata e non riguarda solo gli effetti
materiali, ma incide anche su quelli giuridici dell'atto
impugnato, ossia sulla sua efficacia, intesa, questa, come
capacità dell'atto di produrre effetti giuridici: Cass.
civ., sez. un., 24 giugno 2004, n. 11750), dall’altra, l'effetto
caducante dell'eventuale decisione di riforma in appello
si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati
dall'Amministrazione a seguito della sostituzione del provvedimento
annullato in primo grado (salvo il limite all'espansione
dell'effetto caducante di tali ulteriori atti rappresentato
dall'operatività del c.d. principio di assorbimento, che
non pare peraltro applicabile alla ipotesi in esame - del
candidato che superi la prova scritta e poi quella orale
dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato
a seguito della rinnovazione della correzione della prima
effettuata dall'Amministrazione in esecuzione di un'ordinanza
cautelare – che presenta caratteristiche ben diverse dalle
fattispecie, quale quella dell’esame di maturità, sulle
quali si è andato formando tale orientamento; v., per la
negazione dell’operatività dell’effetto dell’assorbimento
in una ipotesi similare, Cass., sez. un., n. 11750/04, cit.).
Quanto, poi, alla intervenuta iscrizione all’Albo, a fronte
della quale, secondo l’appellata, l’Amministrazione della
Giustizia non avrebbe “alcuna utilità dalla coltivazione
dell’appello, non potendo incidere sul risultato finale
del procedimento, che appartiene (apparteneva) ad altra
cura e ad altra amministrazione, del tutto indipendente”
(pag. 15 mem. del 28 gennaio 2005), non v’è dubbio alcuno,
ad avviso del Collegio, nel senso della attuale persistenza
dell’interesse dell’Amministrazione stessa a veder riformata
la sentenza di cui si discute, atteso che ad essa soltanto
è devoluta la procedura di abilitazione all’esercizio professionale,
vòlta ad accertare la specifica ed indiscutibile idoneità
sul piano tecnico dell’aspirante professionista; idoneità,
questa, che costituisce poi requisito indefettibile per
l’iscrizione all’Albo degli avvocati, che il Consiglio dell’Ordine
ha il potere/dovere di revocare allorché accerti il difetto
dei titoli e requisiti, in base ai quali fu disposta l’iscrizione
(art. 16 del r.d.l. n. 1578 del 1933).
Occorre inoltre considerare che l'interesse dell'Amministrazione,
che non ha rinunciato al ricorso ed ha proposto appello,
va ben oltre la definizione del caso di specie dovendo l'Amministrazione
accertare la legittimità dei suoi provvedimenti anche per
i futuri comportamenti, e se la fondatezza e infondatezza
delle censure mosse al suo operato la obblighino o meno
a modificare le regole del suo comportamento. L'Amministrazione
poi ha il dovere di tutelare la par condicio degli esaminandi
che verrebbe compromessa quando taluni candidati vengono
sottoposti a non previste prove di appello, vengono sottratti
alla propria commissione naturale, e si avvantaggiano in
quanto la ripetizione di talune attività comporta una dilazione
di tempi che si traduce in maggior tempo di preparazione.
La improcedibilità per cessazione della materia del contendere
o per sopravvenuta carenza di interesse, ove non ne siano
evidenti i presupposti, e di fronte alla chiara volontà
dell'Amministrazione di prevenire alla decisione nel merito,
si traduce in una palese violazione del diritto di difesa
di una delle parti nel giudizio.
2.2.1.3 - In definitiva, proprio la accertata mancanza,
nel caso di specie, di un’autonoma determinazione volitiva
da parte dell’Amministrazione esclude, quindi, che possa
ritenersi sopravvenuta la cessazione della materia del contendere
tra le parti, o che possa ritenersi sussistente una qualche
carenza di interesse alla decisione dell’appello: diversamente
opinando, dovrebbe ammettersi che, almeno nei casi di giudizii
o valutazioni di prove di esame o concorsuali, la funzione
giurisdizionale del giudice amministrativo non sia limitata
al sindacato di legittimità sul provvedimento, ma possa
imporre comportamenti vincolati fino al punto da comprimere
del tutto la volontà provvedimentale dell’Amministrazione,
privandola peraltro di un grado di giudizio (v. Cons. St.,
IV, 17 dicembre 2003, n. 8320).
2.2.1.4 - In conclusione, in forza delle considerazioni
tutte di cui sopra, le eccezioni di improcedibilità o inammissibilità
dell’appello per carenza di interesse devono essere respinte
e, parallelamente, va accolto il secondo, assorbente, motivo
di appello, rivolto avverso la statuizione di cessazione
della materia del contendere recata dalla sentenza impugnata.
Né può darsi rilievo alla dichiarazione, resa dalla difesa
dell’appellata nella memoria del 28 gennaio 2005, laddove,
nel contestare le ragioni poste a base dell’avversario appello
e nell’eccepire, in particolare, la improcedibilità dello
stesso, ha dichiarato che sui provvedimenti in primo grado
impugnati è “venuto meno l’interesse della allora ricorrente”
(pag. 8 mem. cit.).
Tràttasi, infatti, di dichiarazione, di cui questo Giudice
non può prendere atto ai fini della declaratoria di improcedibilità
del ricorso originario (con conseguente annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata), che normalmente consegue
alla espressione di volontà in tal senso della parte originaria
ricorrente, dal momento che essa è con tutta evidenza strumentalmente
collegata alla tesi della improcedibilità dell’appello,
rivelatasi, come s’è visto, del tutto infondata.
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2.3 – Deve, pertanto, passarsi all’esame
delle censùre mosse dall’odierna appellata con il ricorso
originario, in quanto, com’è noto, l’erroneità della declaratoria,
da parte del Giudice di primo grado, della cessazione della
materia del contendere, non concreta un vizio di forma od
un difetto di procedura del giudizio di primo grado, sicché
il Giudice non può, ai sensi dell’art. 35 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, annullare la sentenza che ha definito
quella fase e rimettere gli atti al primo giudice, ma deve
trattenere la causa e deciderla nel mérito (Cons. St., IV
: 8 luglio 2003, n. 4046; 10 dicembre 1998, n. 1747; 12
giugno 1986, n. 396).
2.3.1 – Mérita prioritaria trattazione il secondo motivo
del ricorso originario, cui in particolar modo rimanda parte
appellata nella sua memoria conclusiva, con il quale si
sostiene la violazione, nella attribuzione del giudizio
alle prove scritte dell’esame de quo, dell’obbligo della
puntuale ed espressa motivazione, previsto dall’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbligo che, si sostiene,
con riguardo alla attività di giudizio e di valutazione
della preparazione culturale o tecnica di un candidato,
non può considerarsi esaustivamente assicurato con l’attribuzione
del punteggio alfanumerico: non correttamente, quindi, si
conclude, il giudizio di insufficienza delle prove scritte
sostenute dalla ricorrente ai fini dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione era stato affidato al solo
punteggio alfanumerico.
La censura è infondata.
2.3.1.1 – Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale
di questa Sezione, dal quale non vi è motivo alcuno per
discostarsi, anche successivamente all’entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito
dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali
di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime
e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione
stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza
bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (v., ex multis,
4 aprile 1998 n. 543; 13 gennaio 1999 n. 14; sez. V, 25
settembre 2000 n. 5073; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635;
27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162; da ultimo,
n. 8320/2003, cit.; 4 maggio 2004, n. 6155 e 17 settembre
2004, n. 6155; v. anche Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1998,
n. 163).
E’ stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente,
oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità
dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la
necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di
merito compiute dalla commissione e del potere amministrativo
da quest’ultima espletato (Cons. St., sez. V, 8 aprile 1999,
n. 391).
Inoltre, le valutazioni compiute dalla Commissione di Esame
sono espressioni di giudizio e non atti provvedimentali,
ed in quanto tale non sono ricompresi nelle previsioni dell'art.
3 della legge n. 241/90, ed i punteggi numerici sono espressamente
previsti dalla legge regolatrice dell'esame di avvocato
(art. 17 bis R.D.L. 22 gennaio 1984, n. 37).
D’altra parte, non può non evidenziarsi che le valutazioni
delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici
di concorsi a pubblici impieghi è espressione dell’ampia
discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire
l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio
è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso
di potere (Cons. St., Sez. IV, 8 settembre 1997, n. 955)
per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese
disparità di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 24 marzo 1997,
n. 298), profili che non rilevano nel caso di specie.
Per completezza, deve poi segnalarsi che la Corte Costituzionale,
con ordinanza n. 466 del 3 novembre 2000, ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione,
proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo
della valutazione delle prove di un concorso a posti di
pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio
numerico.
2.3.1.2 - Non è poi pertinente, ad avviso della Sezione,
il richiamo fatto dall’odierna appellata all’orientamento,
difforme da detto indirizzo, assunto di recente dalla VI
sezione di questo Consiglio con l’affermazione della insufficienza
del voto numerico quale motivazione delle prove di esame,
trattandosi di decisioni (v., in particolare, 30 aprile
2003, n. 2331; ma vedasi anche la n. 4409 del 2004 e la
n. 558 del 2004) determinate dalla “peculiarità della procedura
selettiva”.
Ciò esclude, innanzitutto, che si sia in presenza di un
orientamento effettivamente a carattere generale ed innovativo
sul tema; senza contare che, in ogni caso, esso non può
trovare applicazione nel caso di specie, che riguarda un
esame di abilitazione e non già una procedura selettiva
ed in cui manca quindi una valutazione comparativa dei candidati
(e non risultano puntualmente contestati neppure i criterii
di massima, fissati dalla Commissione).
Così come è da escludersi qualsiasi dubbio di costituzionalità,
nei términi prospettati dalla difesa dell’appellata nella
memoria conclusiva, della normativa di riferimento, atteso
che, alla stregua della griglia di valutazione delle prove
predisposta dalla Commissione, l’attribuzione di un punteggio
numerico rende comunque intelligibile l’iter logico seguito
dalla stessa nella valutazione dell’elaborato e lo sottrae
al paventato rischio di sottrazione al sindacato del giudice
amministrativo.
Del resto è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza,
che la motivazione, quale estrinsecazione delle ragioni
che hanno condotto l’Amministrazione ad operare una determinata
scelta, è vicenda, che trova applicazione in ogni caso in
cui l’Amministrazione deve decidere in base a discrezionalità
amministrativa, per dare conto di come ha deciso di ottimizzare
l’interesse pubblico sottostante a tale scelta, mentre,
allorquando l’Amministrazione esprime un giudizio di valore
e si versa, pertanto, nell’ambito della cosiddetta “discrezionalità
tecnica”, non essendovi da spiegare il perché di una scelta
rispetto ad un’altra, ma soltanto di attribuire un giudizio,
frutto di valutazioni discendenti da scienze o tecniche,
non vi è alcun bisogno di motivazione (Cons. St., IV, 4
maggio 2004, n. 2745).
2.3.2 – Quanto agli ulteriori motivi, essi riguardano, per
un verso, il regolare funzionamento delle sottocommissioni
(con particolare riguardo all’unicità della funzione del
presidente della Commissione esaminatrice ed alla necessità
che sia sempre rispettata, nelle sedute della Commissione
stessa, la proporzione tra le sue varie componenti) e, per
altro verso, la legittimità della valutazione di insufficienza
attribuita alle prove scritte, sotto il profilo della asserita
incongruità del tempo impiegato alla relativa correzione.
Essi sono infondati.
2.3.2.1 - Quanto al primo profilo, occorre osservare che,
ai sensi del quarto comma dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre
1933 n. 1578, le commissioni per gli esami di abilitazione
all’esercizio della professione forense sono nominate dal
Ministro di grazia e giustizia e sono composte da cinque
membri, di cui due titolati e due supplenti sono avvocati
(iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto
di corte d’appello sede dell’esame); due titolari e due
supplenti sono magistrati dello stesso distretto (con qualifica
non inferiore a consigliere di corte d’appello) e un titolare
ed un supplente sono professori ordinarii o associati di
materie giuridiche presso un’università della Repubblica
ovvero presso un Istituto superiore.
Il successivo quinto comma stabilisce che i supplenti intervengono
nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Il sesto comma, infine, prevede che, quando i candidati
all’esame di abilitazioni siano superiori a 250 unità, le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, con apposito
decreto ministeriale, da un numero di membri supplenti aventi
i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale
da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie.
Dall’esame della predetta normativa si evince, innanzitutto,
che il legislatore, col comma 3 del predetto articolo 22
del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, ha ritenuto di fissare
i principii fondamentali in materia di composizione della
commissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’esercizio
della professione forense, assicurando in essa la presenza
di tutte le componenti professionali atte a garantire un
adeguato giudizio di idoneità sui candidati; il successivo
comma 5, con lo stabilire che i supplenti intervengono nella
commissione in sostituzione di qualsiasi membro, ha poi
codificato il principio della fungibilità di ogni membro
effettivo della commissione con qualsiasi membro supplente
(Cons. giust. Amm. Sicilia, 11 ottobre 1999, n. 473), che,
peraltro, solo apparentemente è in contrasto col precedente
comma 3, in quanto proprio l’alto profilo di professionalità
insito in ogni componente della commissione, in ragione
della sua qualifica professionale, assicura l’adeguatezza
della valutazione dell’idoneità dei candidati, indipendentemente
dal fatto, irrilevante sotto ogni altro profilo, che il
membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale
del membro effettivo sostituito.
In altri termini, la norma prevede espressamente la fungibilità
dei membri effettivi con uno qualsiasi dei membri supplenti:
essa trova giustificazione con l’essenza stessa dell’istituto
della supplenza, che è quello di assicurare l’effettiva
dello svolgimento delle funzioni della Commissione, stante
il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami
di abilitazioni si esauriscono celermente nel rispetto dei
principi costituzionali fissati dall’art. 97.
E’ in questa stessa ottica organizzatoria che, del resto,
deve essere letto ed interpretato il successivo comma sei
del predetto articolo 22, che prevede la possibilità di
integrare la Commissione nell’ipotesi in cui i candidati
siano in numero superiore a 250 unità: tale integrazione
avviene con la nomina di membri supplenti in numero tale
da permettere, unico restando il presidente, la costituzione
di sottocommissioni con un numero di membri pari a quello
delle commissioni originarie.
L’unicità della funzione di Presidente della commissione,
quindi, diversamente da quanto opina l’interessata, non
si ricollega necessariamente alla presenza del presidente
alle adunanze delle sottocommissione, perché in tal modo
sarebbe effettivamente frustrata la stessa ratio della norma
dell’art.6, rallentandosi – invece che snellendosi e accelerandosi
– lo svolgimento delle funzioni della Commissione attraverso
le sottocommissioni: al contrario l’unicità di tale figura
si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento
dei lavori delle varie sottocommissioni (v., ex pluribus,
C.G.A., 5 dicembre 2002, n. 660 e 21 maggio 2003, n. 202).
Quanto sopra rilevato basta ad escludere qualsiasi rilievo
alle doglianze ex adverso prospettate: sia a quelle concernenti
la legittimità della nomina dei vice – presidenti delle
sottocommissioni, che hanno poi effettivamente presieduto
le sottocommissioni (nella fattispecie la prima), indipendentemente
da un impedimento del Presidente; sia a quelle relative
alla pretesa illegittimità derivante dalla assenza, nella
seduta del 3 giugno 2002 della prima sottocommissione, del
componente in rappresentanza della categoria dei professori
universitarii.
2.3.2.2 - Quanto al secondo profilo, relativo all’incongruità
del tempo occorso per la correzione degli elaborati, la
Sezione deve evidenziare che la censura è prospettata non
in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso
alla correzione dei compiti della interessata), ma ad un
dato relativo (tempi medii di correzione): in altri termini,
non vi è alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità
del tempo occorso alla correzione delle prove dell’interessata,
risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso
alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero
di candidati.
Ciò non consente alcuna forma di sindacato da parte del
giudice amministrativo sulla contestata valutazione compiuta
dalla sottocommissione, inerendo questa – come già precisato
– all’esercizio di discrezionalità tecnica, salvo che non
emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità,
che non sussistono nel caso di specie (in termini, Cons.
St., sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 368; da ultimo, n. 8320/2003,
cit.).
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3. - In conclusione, l’appello proposto dalle
amministrazioni statali deve essere accolto e per l’effetto,
in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto
il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata.
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV - definitivamente pronunciando sull'appello
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’erroneità della declaratoria, da parte dell’impugnata
sentenza, della cessazione della materia del contendere;
- in riforma della sentenza medesima, respinge il ricorso
di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 8 febbraio e 12
aprile 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti Magistrati:
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Stenio RICCIO – Presidente
Antonino ANASTASI - Consigliere
Aldo SCOLA - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere, est.
Sergio DE FELICE - Consigliere
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