Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 agosto 2005 n. 4165
Pres. Riccio, Est. Cacace
Ministero della Giustizia e Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma (Avv. Stato) c. Bucci (Avv.ti Anelli e L. e A. Manzi)


1. Giustizia amministrativa - Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse – in conseguenza di provvedimento cautelare – valutazione dell’adeguamento della P.A. – necessita’.

 

2. Concorso - Prove scritte - Valutazione – votazione numerica – Legittimità.

 

3. Concorso - Prove scritte - Valutazioni - sindacabilita’ solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento

 

4. Concorso - Correzione prove - Tempi medi - Irrilevanza.

1 - Vi è cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento impugnato; vi è improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto lesivo del provvedimento impugnato, ovvero per l’adozione di un provvedimento che ridefinisca l'assetto degli interessi in gioco e pur senza avere un effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza. In conseguenza, la mera esecuzione di un’ordinanza cautelare di tipo propulsivo non costituisce attività di autotutela e non può comportare il venir meno della res litigiosa (fattispecie in tema di esami di accesso alla professione legale, con prove ricorrette su impulso cautelare).

 

2 - Il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione è sufficiente espressione di un giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé una motivazione, la quale, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione.

 

3. Le valutazioni delle prove di esame di concorsi a pubblici impieghi o esami, esprimono discrezionalità tecnica sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento. Le ragioni di una determinata scelta sono necessarie quando l’Amministrazione deve dare conto di come ha inteso ottimizzare l’interesse pubblico sottostante alla scelta effettuata, mentre non vi è alcun onere di motivazione quando l’Amministrazione esprima un giudizio di valore nell’ambito della 'discrezionalità tecnica', in quanto non si effettua una scelta, ma soltanto si attribuisce un giudizio, frutto di valutazioni discendenti da scienze o tecniche.

 

4. La brevità dei tempi medi di correzione delle prove scritte di un concorso lamentando, senza riferimento al dato assoluto (tempo effettivamente occorso alla correzione del compito e sua incongruità), non può rappresentare una censura ammissibile (nel caso in esame, relativo ad esami di accesso alla professione legale, risultava dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 4437 del 2004, proposto da

 

- MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;

 

- COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

 

contro

 

BUCCI Kathleen, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa prima dall’avv.to Lucio Anelli e poi dagli avv.ti Luigi ed Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata, da ultimo, presso lo studio di questi, in Roma, via F. Confalonieri, 5,

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, n. 1913/2004.

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 4898/2004, pronunciata nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2004, di reiezione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2005, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per le Amministrazioni appellanti e l’avv. Luigi Manzi per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, con sentenza 1 marzo 2004, n. 1913, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso, inizialmente radicato presso la sezione staccata di Latina dello stesso T.A.R. e poi trasmesso alla sede di Roma a séguito di dichiarazione della competenza di questa, proposto dalla sig.ra BUCCI Kathleen per l’annullamento:
- del verbale n. 16 in data 3.6.2002 della Prima Sottocommissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2001, nella parte in cui è stato attribuito alle tre prove scritte della Dott.ssa Bucci (busta n. 400) il punteggio complessivo di 83 punti;
- del giudizio negativo espresso in relazione alle prove scritte svolte dalla Dott.ssa Bucci;
- del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione alla prova orale per l’abilitazione alla professione forense, affisso in bacheca presso la Corte d’Appello di Roma, nel mese di luglio 2002, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
La sentenza è stata appellata dal MINISTERO della GIUSTIZIA e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, i quali contestano che sia intervenuta la cessazione della materia del contendere e chiedono, nel mérito, la reiezione del gravame di primo grado.
Si è costituita la parte intimata, la quale, ex adverso deducendo, chiede la reiezione dell’appello e, comunque, l’accoglimento delle censùre, di cui al ricorso originario.
Entrambe le parti hanno poi prodotto memorie, per insistere e puntualizzare le proprie tesi difensive.
Con Ordinanza n. 4898/2004, pronunciata nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2004, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 febbraio 2005.

 

DIRITTO

 

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, con sentenza 1 marzo 2004, n. 1913, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso, inizialmente radicato presso la sezione staccata di Latina dello stesso T.A.R. e poi trasmesso alla sede di Roma a séguito di dichiarazione della competenza di questa, proposto dalla sig.ra BUCCI Kathleen per l’annullamento:
- del verbale n. 16 in data 3.6.2002 della Prima Sottocommissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2001, nella parte in cui è stato attribuito alle tre prove scritte della Dott.ssa Bucci (busta n. 400) il punteggio complessivo di 83 punti;
- del giudizio negativo espresso in relazione alle prove scritte svolte dalla Dott.ssa Bucci;
- del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione alla prova orale per l’abilitazione alla professione forense, affisso in bacheca presso la Corte d’Appello di Roma, nel mese di luglio 2002, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
La sentenza è stata appellata dal MINISTERO della GIUSTIZIA e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, i quali contestano che sia intervenuta la cessazione della materia del contendere e chiedono, nel mérito, la reiezione del gravame di primo grado.

 

2. – L’appello è fondato e, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.

 

2.1 – Nel giudizio di primo grado sono intervenuti i seguenti fatti processuali:
- con Ordinanza collegiale n. 811 in data 18 ottobre 2002, il T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, “considerato che il ricorso presenta, ad una prima sommaria delibazione, sufficienti elementi di fondatezza limitatamente alla dedotta censura di difetto di motivazione [ del giudizio negativo attribuito dalla Sottocommissione alle prove scritte della ricorrente ]”, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’odierna appellata ed ha ordinato “il riesame degli elaborati scritti della ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa da quella che ha formulato il giudizio impugnato, la quale dovrà esprimere sugli stessi un nuovo e motivato giudizio alla stregua della griglia di valutazione predisposta dalla Commissione d’esame, garantendo comunque il carattere anonimo del giudizio …”;
- “in ottemperanza” alla citata Ordinanza (v. verbale in data 7 novembre 2002), la Corte di Appello di Roma - Commissione esame avvocato – sessione anno 2001 ha proceduto ad una nuova correzione degli elaborati della candidata e, dichiarato il superamento della prova scritta (avendo l’interessata conseguito, all’ésito di tale correzione, un punteggio complessivo pari a 98), l’ha ammessa alle prove orali;
- sostenute e superate le prove orali, la sig.ra Bucci è stata iscritta all’albo professionale con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli in data 19 dicembre 2002;
- il giudizio dinanzi al T.A.R. veniva inizialmente definito, su istanza dell’interessata, con decreto di cessazione della materia del contendere n. 519 del 24 gennaio 2003;
- le odierne appellanti proponevano, ai sensi dell’art. 26, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, opposizione al Collegio avverso detto decreto, la quale veniva rigettata dal T.A.R. con Ordinanza n. 4076 in data 8 maggio 2003;
- avverso detta Ordinanza l’Amministrazione proponeva appello a questo Consiglio, che, con Ordinanza n. 7634 in data 21 novembre 2003, nell’accogliere in rescindente il ricorso per revocazione avverso precedente ordinanza risultata viziata da errore di fatto, accoglieva in rescissorio l’appello stesso (statuendo il principio che “la mera esecuzione puntuale di una ordinanza cautelare di tipo propulsivo … non costituisce attività di autotutela e non può comportare il venir meno della res litigiosa”), disponendo poi la trasmissione degli atti al T.A.R. per la reiscrizione della causa nel ruolo;
- con la sentenza oggi appellata, il T.A.R. ha ritenuto che la materia del contendere tra le parti sia venuta meno, sulla base del “convincimento di fondo … che al nuovo pronunciamento della coi immissione non possa essere riconosciuta … natura puramente adempitiva e provvisoria, bensì, al contrario, vada ascritto carattere provvedimentale e definitivo”.

 

2.2 - Nel delineato contesto processuale, ritiene il Collegio, è da escludere che sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti oggetto dell’instaurato giudizio, e che dunque si possa dare atto della cessazione della materia del contendere; sì che, da un lato, va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata (fondata sulla tesi che “è venuto meno l’interesse delle amministrazioni appellanti alla coltivazione dell’appello, avente ad oggetto provvedimenti non più esistenti o che comunque hanno esaurito la propria funzione”: pagg. 7 – 8 mem. del 28 gennaio 2005), dall’altro va accolto l’assorbente secondo motivo di appello, con il quale si denuncia “violazione del principio di provvisorietà dell’ordinanza cautelare”, sulla base, riassuntivamente, del sostanziale assunto, secondo cui “la nuova valutazione [ delle prove scritte], effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, non aveva … alcuna attitudine a sostituirsi in toto e definitivamente al giudizio negativo in sede di valutazione delle prove scritte, ma era destinata a regolare l’assetto dei rapporti tra le parti unicamente nelle more dell’esito del giudizio di merito” (pag. 7 app.).
2.2.1 - Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
2.2.1.1 - La giurisprudenza è costante nel ritenere che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato (Consiglio Stato, sez. IV: 23 settembre 2004, n. 6225 e 19 ottobre 2004, n. 6747), mentre la declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse può derivare, o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto logico del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento, che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4397).
La cessazione della materia del contendere si verifica, dunque, solo quando alla lite instaurata sopravvenga un provvedimento, che sia atto ad eliminare ogni ragione del contendere tra le parti, nel senso che dallo stesso derivi all’originario ricorrente quel risultato utile, giuridicamente apprezzabile, per il conseguimento del quale egli aveva in precedenza chiesto l’intervento del Giudice.
Quanto alla possibilità, in particolare, di attribuire carattere di satisfattività della pretesa azionata agli atti adottati dall’Amministrazione dietro impulso di statuizioni cautelari del Giudice amministrativo, e dunque alla loro concreta attitudine a determinare la cessazione della materia del contendere, è altrettanto pacifico che, nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all'originario ricorrente), atteso che l'adozione non spontanea dell'atto conseguenziale, con cui l'amministrazione dà esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la révoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di mérito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall'amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento.
Ciò posto, la questione di rito all’esame del Collegio non è diversa, a ben vedere, da quella della determinazione dei presupposti e dei limiti per l'applicazione, al giudizio amministrativo, del principio di cui all'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ., a norma del quale "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
A tale riguardo deve preliminarmente osservarsi che gli atti adottati dall'Amministrazione per sostituire il provvedimento annullato, al dichiarato fine di dare provvisoria esecuzione ad una pronuncia del Tribunale amministrativo regionale avverso la quale è contestualmente proposto gravame, non esprimono acquiescenza alla decisione del Tribunale.
L'efficacia di tali atti dovrebbe, quindi, venire meno nel caso di eventuale riforma della decisione di primo grado all'esito del giudizio di appello.
La giurisprudenza è, del resto, in genere restrittiva nel desumere dal comportamento della parte gli estremi dell'acquiescenza e la Cassazione ha in più occasioni ribadito che non importa acquiescenza l'aver dato esecuzione, anche spontanea, ad una sentenza esecutiva (cfr. Cass., 15 febbraio 1995, n. 1616; id., 26 gennaio 1995, n. 942; id., 9 marzo 1992, n. 2823; id., 7 maggio 1991, n. 5068; id., 12 novembre 1986, n. 6636; da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16460); anche questo Consiglio, d’altra parte, ha affermato che la doverosa esecuzione della sentenza del Tar non determina alcuna acquiescenza dell'amministrazione alle sue statuizioni, tranne il caso in cui emerga la esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado (sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6249).
Ciò, evidentemente, in considerazione del fatto che, in questi casi, il comportamento della parte, attuativo della pronuncia sfavorevole, è necessitato, in quanto, essendo la stessa esecutiva, vi è l'obbligo di conformarvisi - salvo che il giudice di appello non ne sospenda l'esecutività - diversamente esponendosi alla esecuzione coattiva sotto il controllo e la vigilanza del giudice.
Orbene, del tutto analogamente, la mera esecuzione puntuale di una ordinanza cautelare di tipo propulsivo non costituisce attività di autotutela e non può comportare il venir meno della res litigiosa (cfr., in tal senso, da ult., Cons. St., Sez. IV: ordd. 21 novembre 2003 nn. 7630 e 7634; dec. 6 maggio 2004, n. 2797).
L'attività di autotutela infatti deve manifestarsi attraverso un formale provvedimento di annullamento o ritiro del provvedimento impugnato, deve essere adeguatamente motivata come tutti i provvedimenti amministrativi, deve quindi essere espressa e non implicita.
E dunque, stante la necessaria correlazione tra azione principale ed azione cautelare, deve affermarsi che, in una procedura di tipo concorsuale od abilitativo, l’ésito positivo della rinnovata valutazione di una prova d’esame a séguito di ordine emesso in sede cautelare dal Giudice amministrativo non può produrre altro effetto che quello di impedire il protrarsi della lesione lamentata e che ogni ulteriore effetto non può che conseguire dalla pronuncia definitiva di merito (una volta ch’essa sia passata in giudicato), la quale soltanto, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento impugnato, è in grado di restituire al concorrente escluso la pienezza dei diritti.
Non vale, pertanto, a spiegare alcun giuridico effetto sull’interesse giuridicamente protetto azionato in giudizio la rinnovata valutazione delle prove concorsuali effettuata in esecuzione della sentenza di primo grado del Giudice amministrativo ovvero di una sua misura cautelare, trattandosi di provvedimento destinato a venire meno in virtù del c.d. effetto espansivo esterno della riforma della sentenza, di cui al secondo comma dell'art. 336 c.p.c. cit., ch’è norma applicabile al processo amministrativo di impugnazione in quanto espressione di un principio di carattere generale (e, infatti, è inserita nel Libro II, Titolo III, Capo I del c.p.c., dedicato alle "impugnazioni in generale") e non contrastante con i principii propri del processo avanti alla giurisdizione amministrativa; del resto la stessa Consulta (v. Corte Cost., n. 175 del 22 aprile 1991) ha espresso la propria contrarietà ad un intervento giurisdizionale, che miri a far ottenere in sede cautelare, nella situazione descritta, "quel soddisfacimento dell'interesse sostanziale che solo dall'azione amministrativa può essere realizzato".
2.2.1.2 - Effettuate tali considerazioni, deve essere chiarito se gli atti, intervenuti nel caso di specie nelle more del giudizio di primo grado a séguito dell’ordinanza cautelare emessa dal T.A.R (rinnovo della valutazione delle prove scritte, ammissione alle prove orali, conseguimento dell’idoneità di cui all’art. 17-bis del R.D. n. 37 del 1934, iscrizione all’albo professionale), siano tali da poter far ritenere verificata la cessazione della materia del contendere.
Invero, è stato di recente affermato da questo Consiglio (v. Sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316) che gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà dell'amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento della adozione (v. Cons. St., V, 28 giugno 2004, n. 4756).
Sul punto si è espressa di recente anche l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la decisione 23 gennaio 2003, n. 3, affermando che "l'atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualificazione che l'autorità, nell'emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca".
Nel caso che qui ne occupa, non può sussistere dubbio alcuno, a parere, del Collegio, sulla esatta qualificazione degli atti sopravvenuti come determinazioni meramente esecutive del provvedimento cautelare del Giudice di primo grado, che non rivestono autonoma valenza sostanziale e non appaiono denotati da caratteri tali da poter condurre a considerare le rinnovate valutazioni dell’Amministrazione come un quid pluris rispetto alla doverosa esecuzione del provvedimento medesimo.
Invero, la sospensione, in sede cautelare, dell’originario provvedimento di esclusione della ricorrente dalle prove orali a seguito del giudizio negativo espresso dalla competente Commissione in relazione alle prove scritte, comportava, secondo le statuizioni espresse del Giudice della cautela, “il riesame degli elaborati scritti della ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa da quella che ha formulato il giudizio impugnato, la quale dovrà esprimere sugli stessi un nuovo e motivato giudizio alla stregua della griglia di valutazione predisposta dalla Commissione d’esame, garantendo comunque il carattere anonimo del giudizio …” (così l’ordinanza n. 811/2002 del T.A.R. per il Lascio – sezione staccata di Latina).
Orbene, rispetto a tali statuizioni, non si rinvengono, ad avviso della Sezione, elementi obiettivi, nel rinnovato esercizio, da parte della Commissione esaminatrice, della funzione di valutazione delle prove scritte svolte dalla odierna appellata, connotati da caratteri di novità e di autonomia rispetto alla doverosa esecuzione della ordinanza cautelare, tali da poter far ritenere la nuova valutazione sostitutiva di quella di insufficienza, impugnata in primo grado.
Infatti, anche a voler prescindere, conformemente al citato insegnamento dell’Adunanza Plenaria circa l’autoqualificazione dell’atto, dal fatto che, nel verbale in data 7 novembre 2002 (nella cui adunanza sono state riesaminate le prove scritte dell’appellata), si afferma che si procede “alla nuova correzione degli elaborati di alcuni candidati che hanno ottenuto ordinanze di sospensiva del provvedimento di non ammissione alle prove orali” e si dà atto poi espressamente che il predetto riesame è stato effettuato “in ottemperanza alle sospensive del Tar Lazio – Sezione distaccata di Latina, le quali hanno reso la pronunzia cautelare sulla base di un assunto difetto di motivazione …”, si deve evidenziare che la Commissione si è limitata ad esprimere proprio quel “nuovo e motivato giudizio” prescritto dalla citata ordinanza cautelare, con le modalità esecutive ivi prescritte: a) da parte di una commissione costituita, nel rispetto della composizione prescritta per legge, da membri diversi da quelli che avevano partecipato alla valutazione oggetto dell’impugnazione in primo grado (ed il fatto che sia stata costituita all’uopo dall’Amministrazione una Commissione ad hoc rappresenta mera modalità organizzativa, che si rivela ben lungi dall’attingere il livello di accettazione autonoma delle statuizioni dell’ordinanza, tale da connotare diversamente la manifestazione di volontà della P.A.); b) con modalità tali da garantire la non riconoscibilità degli elaborati.
Le prescritte modalità di esecuzione del giudizio di riesame, puntualmente adempiute dalla Commissione esaminatrice, escludono che la nuova valutazione delle prove scritte dell’odierna appellata possa configurarsi come espressione di una nuova volontà di provvedere e costituisca un nuovo giudizio, autonomo, indipendente dalla mera esecuzione della ordinanza cautelare emessa in primo grado e dunque sostitutivo di quello ivi impugnato.
Manca inoltre quella chiara ed espressa volontà di ritiro del provvedimento impugnato, tipico delle manifestazioni di autotutela, che peraltro la Commissione di Esame nemmeno poteva adottare trattandosi di un organo straordinario nominato dall'Amministrazione al limitato fine della valutazione delle prove d'esame.
Né a diversa conclusione possono portare:
- da un lato, la considerazione dei tempi (particolarmente stringenti) seguiti dall’Amministrazione nell’espletamento di detta attività, atteso che tale dato, in quanto non predeterminato dal T.A.R. nella sua ordinanza, attiene anch’esso a quel minimum di attività ed autonomia organizzativa che comunque residua in capo all’Amministrazione in sede di esecuzione di un ordine del Giudice, che, come s’è detto, in quanto tale, non vale a mutare i caratteri di fondo dell’attività stessa;
- dall’altro, il fatto che, a séguito dell’esito positivo della rinnovata valutazione, l’appellata sia poi stata ammessa alle prove orali e che, superatele, abbia poi conseguito l’idoneità, di cui all’art. 17-bis del R.D. n. 37 del 1934, dal momento che la misura cautelare, cui l’Amministrazione strettamente si uniformi, non configura comunque mai una radicale consumazione del potere amministrativo, giacché, da una parte, sovente l'attività amministrativa non si esaurisce nella semplice rinnovazione del provvedimento annullato o sospeso dal Tribunale amministrativo regionale, ma comporta il compimento di ulteriori atti che hanno come presupposto logico e giuridico il nuovo provvedimento adottato in esecuzione della sentenza (o dell’ordinanza cautelare) adottata in primo grado (e se dovesse prevalere una lettura dei principii enunciati dalla sentenza n. 3/2003 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio nel senso che l’adozione di tali ulteriori atti si porrebbe al di fuori della doverosa esecuzione della sentenza o dell’ordinanza cautelare, la misura interinale dell’ordine di riesame delle prove finirebbe con il rivelarsi di assai dubbia utilità, così realizzandosi una violazione dei principii di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale; del resto, com’è stato osservato in giurisprudenza, quando è proposto ricorso al giudice amministrativo contro un provvedimento che, dichiarando non superata dalla parte una sua prima fase, la esclude dalla prosecuzione del procedimento e così lo chiude per la stessa parte, la cautela data dal giudice, se sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e dispone che la parte sia ammessa a proseguire il procedimento, realizza una fattispecie che, temporaneamente, tiene luogo della valutazione positiva mancata e non riguarda solo gli effetti materiali, ma incide anche su quelli giuridici dell'atto impugnato, ossia sulla sua efficacia, intesa, questa, come capacità dell'atto di produrre effetti giuridici: Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2004, n. 11750), dall’altra, l'effetto caducante dell'eventuale decisione di riforma in appello si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione a seguito della sostituzione del provvedimento annullato in primo grado (salvo il limite all'espansione dell'effetto caducante di tali ulteriori atti rappresentato dall'operatività del c.d. principio di assorbimento, che non pare peraltro applicabile alla ipotesi in esame - del candidato che superi la prova scritta e poi quella orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato a seguito della rinnovazione della correzione della prima effettuata dall'Amministrazione in esecuzione di un'ordinanza cautelare – che presenta caratteristiche ben diverse dalle fattispecie, quale quella dell’esame di maturità, sulle quali si è andato formando tale orientamento; v., per la negazione dell’operatività dell’effetto dell’assorbimento in una ipotesi similare, Cass., sez. un., n. 11750/04, cit.).
Quanto, poi, alla intervenuta iscrizione all’Albo, a fronte della quale, secondo l’appellata, l’Amministrazione della Giustizia non avrebbe “alcuna utilità dalla coltivazione dell’appello, non potendo incidere sul risultato finale del procedimento, che appartiene (apparteneva) ad altra cura e ad altra amministrazione, del tutto indipendente” (pag. 15 mem. del 28 gennaio 2005), non v’è dubbio alcuno, ad avviso del Collegio, nel senso della attuale persistenza dell’interesse dell’Amministrazione stessa a veder riformata la sentenza di cui si discute, atteso che ad essa soltanto è devoluta la procedura di abilitazione all’esercizio professionale, vòlta ad accertare la specifica ed indiscutibile idoneità sul piano tecnico dell’aspirante professionista; idoneità, questa, che costituisce poi requisito indefettibile per l’iscrizione all’Albo degli avvocati, che il Consiglio dell’Ordine ha il potere/dovere di revocare allorché accerti il difetto dei titoli e requisiti, in base ai quali fu disposta l’iscrizione (art. 16 del r.d.l. n. 1578 del 1933).
Occorre inoltre considerare che l'interesse dell'Amministrazione, che non ha rinunciato al ricorso ed ha proposto appello, va ben oltre la definizione del caso di specie dovendo l'Amministrazione accertare la legittimità dei suoi provvedimenti anche per i futuri comportamenti, e se la fondatezza e infondatezza delle censure mosse al suo operato la obblighino o meno a modificare le regole del suo comportamento. L'Amministrazione poi ha il dovere di tutelare la par condicio degli esaminandi che verrebbe compromessa quando taluni candidati vengono sottoposti a non previste prove di appello, vengono sottratti alla propria commissione naturale, e si avvantaggiano in quanto la ripetizione di talune attività comporta una dilazione di tempi che si traduce in maggior tempo di preparazione.
La improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta carenza di interesse, ove non ne siano evidenti i presupposti, e di fronte alla chiara volontà dell'Amministrazione di prevenire alla decisione nel merito, si traduce in una palese violazione del diritto di difesa di una delle parti nel giudizio.
2.2.1.3 - In definitiva, proprio la accertata mancanza, nel caso di specie, di un’autonoma determinazione volitiva da parte dell’Amministrazione esclude, quindi, che possa ritenersi sopravvenuta la cessazione della materia del contendere tra le parti, o che possa ritenersi sussistente una qualche carenza di interesse alla decisione dell’appello: diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che, almeno nei casi di giudizii o valutazioni di prove di esame o concorsuali, la funzione giurisdizionale del giudice amministrativo non sia limitata al sindacato di legittimità sul provvedimento, ma possa imporre comportamenti vincolati fino al punto da comprimere del tutto la volontà provvedimentale dell’Amministrazione, privandola peraltro di un grado di giudizio (v. Cons. St., IV, 17 dicembre 2003, n. 8320).
2.2.1.4 - In conclusione, in forza delle considerazioni tutte di cui sopra, le eccezioni di improcedibilità o inammissibilità dell’appello per carenza di interesse devono essere respinte e, parallelamente, va accolto il secondo, assorbente, motivo di appello, rivolto avverso la statuizione di cessazione della materia del contendere recata dalla sentenza impugnata.
Né può darsi rilievo alla dichiarazione, resa dalla difesa dell’appellata nella memoria del 28 gennaio 2005, laddove, nel contestare le ragioni poste a base dell’avversario appello e nell’eccepire, in particolare, la improcedibilità dello stesso, ha dichiarato che sui provvedimenti in primo grado impugnati è “venuto meno l’interesse della allora ricorrente” (pag. 8 mem. cit.).
Tràttasi, infatti, di dichiarazione, di cui questo Giudice non può prendere atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso originario (con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata), che normalmente consegue alla espressione di volontà in tal senso della parte originaria ricorrente, dal momento che essa è con tutta evidenza strumentalmente collegata alla tesi della improcedibilità dell’appello, rivelatasi, come s’è visto, del tutto infondata.

 

2.3 – Deve, pertanto, passarsi all’esame delle censùre mosse dall’odierna appellata con il ricorso originario, in quanto, com’è noto, l’erroneità della declaratoria, da parte del Giudice di primo grado, della cessazione della materia del contendere, non concreta un vizio di forma od un difetto di procedura del giudizio di primo grado, sicché il Giudice non può, ai sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, annullare la sentenza che ha definito quella fase e rimettere gli atti al primo giudice, ma deve trattenere la causa e deciderla nel mérito (Cons. St., IV : 8 luglio 2003, n. 4046; 10 dicembre 1998, n. 1747; 12 giugno 1986, n. 396).
2.3.1 – Mérita prioritaria trattazione il secondo motivo del ricorso originario, cui in particolar modo rimanda parte appellata nella sua memoria conclusiva, con il quale si sostiene la violazione, nella attribuzione del giudizio alle prove scritte dell’esame de quo, dell’obbligo della puntuale ed espressa motivazione, previsto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbligo che, si sostiene, con riguardo alla attività di giudizio e di valutazione della preparazione culturale o tecnica di un candidato, non può considerarsi esaustivamente assicurato con l’attribuzione del punteggio alfanumerico: non correttamente, quindi, si conclude, il giudizio di insufficienza delle prove scritte sostenute dalla ricorrente ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione era stato affidato al solo punteggio alfanumerico.
La censura è infondata.
2.3.1.1 – Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non vi è motivo alcuno per discostarsi, anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (v., ex multis, 4 aprile 1998 n. 543; 13 gennaio 1999 n. 14; sez. V, 25 settembre 2000 n. 5073; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162; da ultimo, n. 8320/2003, cit.; 4 maggio 2004, n. 6155 e 17 settembre 2004, n. 6155; v. anche Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163).
E’ stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e del potere amministrativo da quest’ultima espletato (Cons. St., sez. V, 8 aprile 1999, n. 391).
Inoltre, le valutazioni compiute dalla Commissione di Esame sono espressioni di giudizio e non atti provvedimentali, ed in quanto tale non sono ricompresi nelle previsioni dell'art. 3 della legge n. 241/90, ed i punteggi numerici sono espressamente previsti dalla legge regolatrice dell'esame di avvocato (art. 17 bis R.D.L. 22 gennaio 1984, n. 37).
D’altra parte, non può non evidenziarsi che le valutazioni delle prove di esame da parte delle commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere (Cons. St., Sez. IV, 8 settembre 1997, n. 955) per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (Cons. St., Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 298), profili che non rilevano nel caso di specie.
Per completezza, deve poi segnalarsi che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 466 del 3 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico.
2.3.1.2 - Non è poi pertinente, ad avviso della Sezione, il richiamo fatto dall’odierna appellata all’orientamento, difforme da detto indirizzo, assunto di recente dalla VI sezione di questo Consiglio con l’affermazione della insufficienza del voto numerico quale motivazione delle prove di esame, trattandosi di decisioni (v., in particolare, 30 aprile 2003, n. 2331; ma vedasi anche la n. 4409 del 2004 e la n. 558 del 2004) determinate dalla “peculiarità della procedura selettiva”.
Ciò esclude, innanzitutto, che si sia in presenza di un orientamento effettivamente a carattere generale ed innovativo sul tema; senza contare che, in ogni caso, esso non può trovare applicazione nel caso di specie, che riguarda un esame di abilitazione e non già una procedura selettiva ed in cui manca quindi una valutazione comparativa dei candidati (e non risultano puntualmente contestati neppure i criterii di massima, fissati dalla Commissione).
Così come è da escludersi qualsiasi dubbio di costituzionalità, nei términi prospettati dalla difesa dell’appellata nella memoria conclusiva, della normativa di riferimento, atteso che, alla stregua della griglia di valutazione delle prove predisposta dalla Commissione, l’attribuzione di un punteggio numerico rende comunque intelligibile l’iter logico seguito dalla stessa nella valutazione dell’elaborato e lo sottrae al paventato rischio di sottrazione al sindacato del giudice amministrativo.
Del resto è pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la motivazione, quale estrinsecazione delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione ad operare una determinata scelta, è vicenda, che trova applicazione in ogni caso in cui l’Amministrazione deve decidere in base a discrezionalità amministrativa, per dare conto di come ha deciso di ottimizzare l’interesse pubblico sottostante a tale scelta, mentre, allorquando l’Amministrazione esprime un giudizio di valore e si versa, pertanto, nell’ambito della cosiddetta “discrezionalità tecnica”, non essendovi da spiegare il perché di una scelta rispetto ad un’altra, ma soltanto di attribuire un giudizio, frutto di valutazioni discendenti da scienze o tecniche, non vi è alcun bisogno di motivazione (Cons. St., IV, 4 maggio 2004, n. 2745).
2.3.2 – Quanto agli ulteriori motivi, essi riguardano, per un verso, il regolare funzionamento delle sottocommissioni (con particolare riguardo all’unicità della funzione del presidente della Commissione esaminatrice ed alla necessità che sia sempre rispettata, nelle sedute della Commissione stessa, la proporzione tra le sue varie componenti) e, per altro verso, la legittimità della valutazione di insufficienza attribuita alle prove scritte, sotto il profilo della asserita incongruità del tempo impiegato alla relativa correzione.
Essi sono infondati.
2.3.2.1 - Quanto al primo profilo, occorre osservare che, ai sensi del quarto comma dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, le commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e sono composte da cinque membri, di cui due titolati e due supplenti sono avvocati (iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d’appello sede dell’esame); due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto (con qualifica non inferiore a consigliere di corte d’appello) e un titolare ed un supplente sono professori ordinarii o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un Istituto superiore.
Il successivo quinto comma stabilisce che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
Il sesto comma, infine, prevede che, quando i candidati all’esame di abilitazioni siano superiori a 250 unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con apposito decreto ministeriale, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie.
Dall’esame della predetta normativa si evince, innanzitutto, che il legislatore, col comma 3 del predetto articolo 22 del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, ha ritenuto di fissare i principii fondamentali in materia di composizione della commissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, assicurando in essa la presenza di tutte le componenti professionali atte a garantire un adeguato giudizio di idoneità sui candidati; il successivo comma 5, con lo stabilire che i supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro, ha poi codificato il principio della fungibilità di ogni membro effettivo della commissione con qualsiasi membro supplente (Cons. giust. Amm. Sicilia, 11 ottobre 1999, n. 473), che, peraltro, solo apparentemente è in contrasto col precedente comma 3, in quanto proprio l’alto profilo di professionalità insito in ogni componente della commissione, in ragione della sua qualifica professionale, assicura l’adeguatezza della valutazione dell’idoneità dei candidati, indipendentemente dal fatto, irrilevante sotto ogni altro profilo, che il membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del membro effettivo sostituito.
In altri termini, la norma prevede espressamente la fungibilità dei membri effettivi con uno qualsiasi dei membri supplenti: essa trova giustificazione con l’essenza stessa dell’istituto della supplenza, che è quello di assicurare l’effettiva dello svolgimento delle funzioni della Commissione, stante il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazioni si esauriscono celermente nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall’art. 97.
E’ in questa stessa ottica organizzatoria che, del resto, deve essere letto ed interpretato il successivo comma sei del predetto articolo 22, che prevede la possibilità di integrare la Commissione nell’ipotesi in cui i candidati siano in numero superiore a 250 unità: tale integrazione avviene con la nomina di membri supplenti in numero tale da permettere, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni con un numero di membri pari a quello delle commissioni originarie.
L’unicità della funzione di Presidente della commissione, quindi, diversamente da quanto opina l’interessata, non si ricollega necessariamente alla presenza del presidente alle adunanze delle sottocommissione, perché in tal modo sarebbe effettivamente frustrata la stessa ratio della norma dell’art.6, rallentandosi – invece che snellendosi e accelerandosi – lo svolgimento delle funzioni della Commissione attraverso le sottocommissioni: al contrario l’unicità di tale figura si sostanza nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni (v., ex pluribus, C.G.A., 5 dicembre 2002, n. 660 e 21 maggio 2003, n. 202).
Quanto sopra rilevato basta ad escludere qualsiasi rilievo alle doglianze ex adverso prospettate: sia a quelle concernenti la legittimità della nomina dei vice – presidenti delle sottocommissioni, che hanno poi effettivamente presieduto le sottocommissioni (nella fattispecie la prima), indipendentemente da un impedimento del Presidente; sia a quelle relative alla pretesa illegittimità derivante dalla assenza, nella seduta del 3 giugno 2002 della prima sottocommissione, del componente in rappresentanza della categoria dei professori universitarii.
2.3.2.2 - Quanto al secondo profilo, relativo all’incongruità del tempo occorso per la correzione degli elaborati, la Sezione deve evidenziare che la censura è prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso alla correzione dei compiti della interessata), ma ad un dato relativo (tempi medii di correzione): in altri termini, non vi è alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove dell’interessata, risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati.
Ciò non consente alcuna forma di sindacato da parte del giudice amministrativo sulla contestata valutazione compiuta dalla sottocommissione, inerendo questa – come già precisato – all’esercizio di discrezionalità tecnica, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, che non sussistono nel caso di specie (in termini, Cons. St., sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 368; da ultimo, n. 8320/2003, cit.).

 

3. - In conclusione, l’appello proposto dalle amministrazioni statali deve essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata.
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV - definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’erroneità della declaratoria, da parte dell’impugnata sentenza, della cessazione della materia del contendere;
- in riforma della sentenza medesima, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 8 febbraio e 12 aprile 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

 

Stenio RICCIO – Presidente
Antonino ANASTASI - Consigliere
Aldo SCOLA - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere, est.
Sergio DE FELICE - Consigliere


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