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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3859
Pres. Giovannini, est. Montedoro
NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI), PESCARA CALCIO S.P.A. (Avv. ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA, GIORGIO DI CARLO E GIUSEPPE CICHELLA), CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (n.c.), INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI SUL LAVORO (Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA), COMUNE DI NAPOLI (Avv. EDOARDO BARONE), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC (Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E LUIGI MEDUGNO),


Diritto amministrativo dello Sport – Iscrizione ai campionati di calcio – Validità dell’autocertificazione di regolarità contributiva – Contestazione- Interesse al ripescaggio – Occorre - Conseguenze

In considerazione della non attualità dell’interesse del Napoli al ripescaggio deve essere respinto l’appello della stessa società volto a denunciare l’illegittimità dell’iscrizione ai campionati di calcio di società sportive per asseriti vizi riguardanti l’autocertificazione di regolarità contributiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:3859/05
Registro Generale:6789/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI

 

Contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

PESCARA CALCIO S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv. ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA GIORGIO DI CARLO E GIUSEPPE CICHELLA con domicilio eletto in Roma VIA NOMENTANA n. 251 presso & PARTNERS STUDIO GRILLO SIBILLA

 

e nei confronti di

 

C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO non costituitosi;

 

I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL COMUNE DI NAPOLI
rappresentato e difeso dall’Avv. EDOARDO BARONE con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC rappresentata e difesa dagli Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso LUIGI MEDUGNO

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 4535/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2005/2006;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
(1) COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PESCARA CALCIO S.P.A.
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì, per le parti gli avvocati Vinti, Minervini, Gallavotti, Medugno, Di Carlo, Cicchella, Sibilla, Puzzello, Mazzarelli per Rossello, Tedesco, La Peccerella,Barone;
Ritenuto che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Napoli Soccer spa in considerazione per un verso della non attualità dell’interesse al ripescaggio e per altro verso in considerazione dell’avvenuta rateizzazione , in data 8 luglio 2005 - e quindi nel termine già concesso dalla COAVISOC ad altre società - del debito del Pescara verso l’INAIL ;
Rilevato peraltro che la FIGC ben potrà apprezzare nel prosieguo della vicenda le conseguenze di eventuali discordanze dal vero dell’autocertificazione di regolarità contributiva del Pescara;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6789/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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