| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3859
Pres. Giovannini, est. Montedoro
NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO
VINTI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv. ti LUIGI
MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI), PESCARA CALCIO S.P.A. (Avv.
ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA, GIORGIO DI CARLO
E GIUSEPPE CICHELLA), CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO (n.c.), INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C.
INFORTUNI SUL LAVORO (Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA
PECCERELLA), COMUNE DI NAPOLI (Avv. EDOARDO BARONE), LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC (Avv. ti CRISTINA ROSSELLO
E LUIGI MEDUGNO), |
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Diritto amministrativo dello Sport – Iscrizione
ai campionati di calcio – Validità dell’autocertificazione
di regolarità contributiva – Contestazione- Interesse al
ripescaggio – Occorre - Conseguenze
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In considerazione della non attualità dell’interesse
del Napoli al ripescaggio deve essere respinto l’appello
della stessa società volto a denunciare l’illegittimità
dell’iscrizione ai campionati di calcio di società sportive
per asseriti vizi riguardanti l’autocertificazione di regolarità
contributiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:3859/05
Registro Generale:6789/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.
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Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO
VINTI
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Contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentata e difesa dagli Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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PESCARA CALCIO S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv. ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA
GIORGIO DI CARLO E GIUSEPPE CICHELLA con domicilio eletto
in Roma VIA NOMENTANA n. 251 presso & PARTNERS STUDIO
GRILLO SIBILLA
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e nei confronti di
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C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
non costituitosi;
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I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO
INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv.
ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto
in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL
COMUNE DI NAPOLI
rappresentato e difeso dall’Avv. EDOARDO BARONE con domicilio
eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IV presso GIAN
MARCO GREZ
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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
rappresentata e difesa dagli Avv. ti CRISTINA ROSSELLO
E LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA,
12 presso LUIGI MEDUGNO
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per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n.
4535/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE
AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2005/2006;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta
in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
(1) COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PESCARA CALCIO S.P.A.
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì,
per le parti gli avvocati Vinti, Minervini, Gallavotti,
Medugno, Di Carlo, Cicchella, Sibilla, Puzzello, Mazzarelli
per Rossello, Tedesco, La Peccerella,Barone;
Ritenuto che, allo stato, non sussistono i presupposti per
l’accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Napoli
Soccer spa in considerazione per un verso della non attualità
dell’interesse al ripescaggio e per altro verso in considerazione
dell’avvenuta rateizzazione , in data 8 luglio 2005 - e
quindi nel termine già concesso dalla COAVISOC ad altre
società - del debito del Pescara verso l’INAIL ;
Rilevato peraltro che la FIGC ben potrà apprezzare nel prosieguo
della vicenda le conseguenze di eventuali discordanze dal
vero dell’autocertificazione di regolarità contributiva
del Pescara;
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P.Q.M.
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Respinge l'appello (Ricorso numero: 6789/2005
).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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