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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3858
Pres. Giovannini, est. Montedoro
NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI), VICENZA CALCIO S.P.A. (Avv. ti GIOVANNI C. SCIACCA, LUIGI POLATO, MATTIA PERSIANI E PIERO D'AMELIO), CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (n.c.), INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI SUL LAVORO (Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA), COMUNE DI NAPOLI (Avv. EDOARDO BARONE), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC (Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E LUIGI MEDUGNO), ad Opponendum PROVINCIA DI VICENZA (Avv. ti ANTONINO DE SILVESTRI E FEDERICO VECCHIO)


Diritto amministrativo dello Sport – Iscrizione ai campionati di calcio – Validità dell’autocertificazione di regolarità contributiva – Contestazione- Interesse al ripescaggio – Occorre - Conseguenze

In considerazione della non attualità dell’interesse del Napoli al ripescaggio deve essere respinto l’appello della stessa società volto a denunciare l’illegittimità dell’iscrizione ai campionati di calcio di società sportive per asseriti vizi riguardanti l’autocertificazione di regolarità contributiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:3858/05
Registro Generale:6788/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI

 

Contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

e nei confronti di

 

VICENZA CALCIO S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv. ti GIOVANNI C. SCIACCA, LUIGI POLATO MATTIA PERSIANI E PIERO D'AMELIO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA VITE 7 presso GIOVANNI C. SCIACCA

 

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO non costituitosi;

 

INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dall’Avv. EDOARDO BARONE con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 - IV B presso GIAN MARCO GREZ

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC rappresentato e difeso dagli Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso LUIGI MEDUGNO

 

Interveniente ad Opponendum

 

PROVINCIA DI VICENZA rappresentato e difeso dagli Avv. ti ANTONINO DE SILVESTRI E FEDERICO VECCHIO con domicilio eletto in Roma VIA LUDOVISI, 16 presso FEDERICO VECCHIO

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 4534/2005, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE DEL VICENZA AL CAMPIONATO DI CALCIO PROFESSIONISTI STAG. 2005-2006;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
(1) COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PROVINCIA DI VICENZA
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì, per le parti gli avvocati Minervini, Vinti, Gallavotti, Medugno, Sciacca, Polato, Mazzarelli per Rossello, Tedesco, La Peccerella, Barone, Vecchio;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare della Napoli Soccer spa in considerazione, da un lato, della non attualità dell’interesse del Napoli al ripescaggio e, dall’altro, dell’avvenuto pagamento, in data 20 luglio 2005, dei dovuti premi INAIL da parte del Vicenza, società già ammessa al campionato in forza della autocertificazione di regolarità contributiva ;
Rilevato che il pagamento dei premi è avvenuto nel termine concesso dalla stessa amministrazione con l’avviso bonario comunicato solo in data 29 giugno 2005 ossia nella stessa data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato;
Ritenuto che tale pagamento assume rilevanza in relazione alle concrete e specifiche evenienze dell’azione amministrativa , sviluppatasi senza possibilità di reclamo alla COAVISOC e della circostanza che il Vicenza riceveva l’avviso bonario di pagamento nella stessa data di presentazione dell’istanza di iscrizione al campionato;
Ritenuto che, comunque , nel prosieguo dell’azione amministrativa, la FIGC ben potrà valutare le eventuali conseguenze derivanti dalla inesattezza o non veridicità della dichiarazione presentata dal Vicenza Calcio;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6788/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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