| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3858
Pres. Giovannini, est. Montedoro
NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO
VINTI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv. ti LUIGI
MEDUGNO E MARIO GALLAVOTTI), VICENZA CALCIO S.P.A. (Avv.
ti GIOVANNI C. SCIACCA, LUIGI POLATO, MATTIA PERSIANI E
PIERO D'AMELIO), CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(n.c.), INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI
SUL LAVORO (Avv. ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA),
COMUNE DI NAPOLI (Avv. EDOARDO BARONE), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
DELLA FIGC (Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E LUIGI MEDUGNO),
ad Opponendum PROVINCIA DI VICENZA (Avv. ti ANTONINO DE
SILVESTRI E FEDERICO VECCHIO) |
|
Diritto amministrativo dello Sport – Iscrizione
ai campionati di calcio – Validità dell’autocertificazione
di regolarità contributiva – Contestazione- Interesse al
ripescaggio – Occorre - Conseguenze
|
|
In considerazione della non attualità dell’interesse
del Napoli al ripescaggio deve essere respinto l’appello
della stessa società volto a denunciare l’illegittimità
dell’iscrizione ai campionati di calcio di società sportive
per asseriti vizi riguardanti l’autocertificazione di regolarità
contributiva.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Registro Ordinanza:3858/05
Registro Generale:6788/2005
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
|
| |
|
composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.
|
| |
|
ha pronunciato la presente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.
|
| |
|
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da:
|
| |
|
NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv. ti PAOLO MINERVINI E STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO
VINTI
|
| |
|
Contro
|
| |
|
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentata e difesa dagli Avv. ti LUIGI MEDUGNO E MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso
MARIO GALLAVOTTI
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
VICENZA CALCIO S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv. ti GIOVANNI C. SCIACCA, LUIGI POLATO
MATTIA PERSIANI E PIERO D'AMELIO con domicilio eletto in
Roma VIA DELLA VITE 7 presso GIOVANNI C. SCIACCA
|
| |
|
CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
non costituitosi;
|
| |
|
INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C.
INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv.
ti EMIDIO TEDESCO E LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto
in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL
COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dall’Avv. EDOARDO
BARONE con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO
46 - IV B presso GIAN MARCO GREZ
|
| |
|
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
rappresentato e difeso dagli Avv. ti CRISTINA ROSSELLO E
LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12
presso LUIGI MEDUGNO
|
| |
|
Interveniente ad Opponendum
|
| |
|
PROVINCIA DI VICENZA rappresentato
e difeso dagli Avv. ti ANTONINO DE SILVESTRI E FEDERICO
VECCHIO con domicilio eletto in Roma VIA LUDOVISI, 16 presso
FEDERICO VECCHIO
|
| |
|
per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n.
4534/2005, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE DEL
VICENZA AL CAMPIONATO DI CALCIO PROFESSIONISTI STAG. 2005-2006;
|
| |
|
Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta
in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
(1) COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
INAIL - ISTIT. NAZIONALE ASSICURAZ. C. INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PROVINCIA DI VICENZA
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì,
per le parti gli avvocati Minervini, Vinti, Gallavotti,
Medugno, Sciacca, Polato, Mazzarelli per Rossello, Tedesco,
La Peccerella, Barone, Vecchio;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento
dell’appello cautelare della Napoli Soccer spa in considerazione,
da un lato, della non attualità dell’interesse del Napoli
al ripescaggio e, dall’altro, dell’avvenuto pagamento, in
data 20 luglio 2005, dei dovuti premi INAIL da parte del
Vicenza, società già ammessa al campionato in forza della
autocertificazione di regolarità contributiva ;
Rilevato che il pagamento dei premi è avvenuto nel termine
concesso dalla stessa amministrazione con l’avviso bonario
comunicato solo in data 29 giugno 2005 ossia nella stessa
data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato;
Ritenuto che tale pagamento assume rilevanza in relazione
alle concrete e specifiche evenienze dell’azione amministrativa
, sviluppatasi senza possibilità di reclamo alla COAVISOC
e della circostanza che il Vicenza riceveva l’avviso bonario
di pagamento nella stessa data di presentazione dell’istanza
di iscrizione al campionato;
Ritenuto che, comunque , nel prosieguo dell’azione amministrativa,
la FIGC ben potrà valutare le eventuali conseguenze derivanti
dalla inesattezza o non veridicità della dichiarazione presentata
dal Vicenza Calcio;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Respinge l'appello (Ricorso numero: 6788/2005
).
|
| |
|
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
|
| |
|
Roma, 09 Agosto 2005
|
|