| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 14
Pres. De Roberto, Est. Allegretta
Gestione Liquidatoria della ex Unità Sanitaria Locale 30
- Area Senese (Avv. M. Comporti) c. Battistini (Avv.ti D.
Iaria, G. Padoa e V. Chierroni) |
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Processo amministrativo – Appello – Eccezione
della prescrizione del credito non dedotta in primo grado
– Inammissibilità – Ragioni
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È inammissibile in appello il motivo con
cui si eccepisce la prescrizione del credito non dedotta
in primo grado, e si rivela contrastante con l’art. 24 Cost.
ogni interpretazione dell’art. 345, co. 2, c.p.c. nel senso
di escluderne l’applicabilità al processo amministrativo
in funzione della situazione di diritto sostanziale della
pubblica Amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso n. 859 del 2000, proposto dalla
Gestione Liquidatoria della ex Unità Sanitaria Locale
30 - Area Senese - rappresentata e difesa dall’avv.
Marco Comporti, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 46, presso Gian Marco Grez
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contro
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Maria Rosa Ballini Battistini, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Domenico Iaria, Giulio Padoa e Vittorio
Chierroni ed elettivamente domiciliata in Roma presso G.
Grez, Lungotevere Flaminio, 46;
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per l'annullamento
della sentenza 15 ottobre 1999 n. 526 resa tra le parti
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez.
III;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dr. Ballini
Battistini;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l'ordinanza n. 596 del 17 febbraio 2004 con cui la
Sezione V ha rimesso il giudizio all'Adunanza plenaria;
Relatore il consigliere Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2003 gli avv.ti
Comporti e Iaria.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La dr.ssa Maria Pia Ballini Battstini, psicologo
di ruolo presso l’Unità Sanitaria Locale n. 30, Area Senese,
ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto alle
differenze retributive in relazione allo svolgimento delle
mansioni della superiore qualifica di psicologo dirigente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso,
condannando la U.S.L. al pagamento di quanto di ragione
per il titolo dedotto
Avverso la sentenza ha proposto appello la Gestione Liquidatoria
della U.S.L., nel frattempo disciolta, sostenendo l’erroneità
della sentenza per insussistenza delle condizioni richieste
dall’art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e comunque
denunciando la prescrizione dei crediti rivendicati per
decorso del termine quinquennale.
L’appellata si è costituita in giudizio per resistere al
gravame, sostenendo l’infondatezza dei motivi di appello,
anche con riguardo alla intervenuta prescrizione, allegando
il disposto di cui all’art. 345, comma 2, del c.p.c., nel
testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 art.
52, entrato in vigore il 30 aprile 1995, ritenuto applicabile
anche nel processo amministrativo.
Con ordinanza n. 596 del 17 febbraio 2004 la Sezione V del
Consiglio di Stato ha rimesso il giudizio a questa Adunanza
plenaria, a norma dell'art. 45 del R.D. 26 giugno 1924 n.
1054.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. La controversia in esame ha per oggetto
la domanda avanzata dall’appellata, nei confronti della
Unità Sanitaria Locale n. 30, Area Senese, alla quale in
corso di giudizio è subentrata la Gestione Liquidatoria,
per il riconoscimento del suo diritto a percepire le differenze
retributive conseguenti allo svolgimento delle funzioni
della superiore qualifica di psicologo dirigente.
Con la sentenza appellata la pretesa è ritenuta fondata
e l’Amministrazione viene condannata al pagamento delle
somme dovute.
Di tanto essa si duole nell’atto d’appello, contestando
la fondatezza della domanda e, comunque, deducendo la prescrizione
quinquennale del credito.
In ordine alla questione di diritto sostanziale, nell’ordinanza
n. 596 del 17 febbraio 2004, con cui il giudizio è deferito
a questa Adunanza, la Sezione Quinta ritiene non fondati,
alla stregua della giurisprudenza formatasi ed ormai consolidata
in tema di applicazione dell’art. 29 del d.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761, i motivi con i quali l’appellante contesta
la sussistenza dei presupposti del credito rivendicato,
salvo che per la data di decorrenza indicata nella sentenza
impugnata. Considera, infatti, accertato che l’interessata
svolse le mansioni di dirigente dalla data di istituzione
del posto, in quanto risulta fondato il rilievo dell’appellante
secondo cui alla data di conferimento dell’incarico (19
giugno 1981) faceva difetto nella pianta organica provvisoria
la formale previsione del posto, istituito successivamente
(22 giugno 1982).
La Sezione, quindi, passa ad esaminare il motivo d'appello
con il quale la Gestione Liquidatoria eccepisce l’intervenuta
prescrizione del credito dedotto in giudizio. Di questa
eccezione, però, l’appellata oppone l’inammissibilità, rilevando
che, non essendo stata proposta in primo grado, non può
più essere dedotta in appello, ostandovi il divieto di jus
novorum sancito dall’art. 345 comma 2 c.p.c., nella formulazione
modificata dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n.
353. La norma, infatti, vieta la proposizione in appello
di “nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio”,
tra le quali, ai sensi dell’art. 2938 c.c., è espressamente
compresa l’eccezione di prescrizione.
Si pone, così, la questione circa l’applicabilità della
norma nel presente giudizio, nella considerazione che il
processo amministrativo è privo di una specifica disciplina
dello jus novorum e che, per convinzione largamente condivisa
(cfr. Ad. Plen., 8 aprile 1963 n. 6), la funzione integratrice
che si riconosce ai principi di portata generale enunciati
dal codice di procedura civile nei confronti di altri sistemi
processuali si esplica soltanto per aspetti e istituti non
specificamente disciplinati.
In proposito, nell’ordinanza di rimessione si osserva che,
mentre con riferimento alle domande nuove, la giurisprudenza
è concorde nell’affermare la vigenza nel processo amministrativo
del divieto di cui all’art. 345, primo comma, c.p.c. (Sez.
IV, 24 giugno 1997 n. 675; Sez. V, 2 marzo 1999 n. 222;
Sez. VI, 21 febbraio 2001 n. 906; 12 agosto 2002 n. 4163;
10 aprile 2003 n. 1902), qualche dissenso, invece, si manifesta
riguardo all’applicabilità del secondo comma dell’articolo,
nel testo modificato con la riforma del 1990, che qui interessa.
Si ricorda come parte della giurisprudenza affermi l’inconciliabilità
di tale norma con la disciplina del processo amministrativo
in ragione della particolare natura del contenzioso trattato,
concernente debiti gravanti sulla pubblica Amministrazione
(Sez. V., 2 marzo 1999 n. 222; 31 gennaio 2001 n. 349; 21
febbraio 2001 n. 906; 19 marzo 2001 n. 1629). Tesi che assume
come suo punto di forza il dato normativo dell’art. 3 R.D.L.
19 gennaio 1939 n. 295 - ai sensi del quale “ove risulti
effettuato il pagamento di somma prescritta …” al pubblico
dipendente “l’Amministrazione, se non abbia altro mezzo
immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il
pagamento … in genere di qualunque altro credito che venga
a maturarsi …” - e ne deduce che, non essendo consentito
all’Amministrazione distogliere il suo patrimonio dal perseguimento
del pubblico interesse, non è neppure consentita la rinuncia
alla prescrizione, in linea con il dettato dell’art. 2937,
comma l, cod. civ., a norma del quale non può rinunciare
alla prescrizione chi non può validamente disporre del diritto.
In senso opposto, la Quinta Sezione richiama l’indirizzo
prevalente, cui essa aderisce, secondo il quale, invece,
la disposizione processual-civilistica deve ritenersi applicabile
al processo amministrativo. Orientamento in cui si inserisce
l’unico precedente che ha negato la deducibilità della prescrizione
non eccepita in primo grado, perché la prescrizione non
è rilevabile d’ufficio (Sez. IV, 28 dicembre 2000 n. 6947).
In considerazione del contrasto di orientamenti interpretativi,
la causa è rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria, a norma
dell'art. 45, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.
2. Ritiene questa Adunanza plenaria che la questione, se
sia ammissibile in appello il motivo con cui si eccepisce
la prescrizione del credito non dedotta in primo grado,
debba essere risolta in senso negativo.
Chiave di volta di ogni costruzione argomentativa al riguardo
è l’art. 24 della Costituzione.
Ad esso si fa riferimento nella decisione di rimessione,
a sostegno della posizione critica espressa nei confronti
della tesi dell’inapplicabilità dell’art. 345 secondo comma
c.p.c., per richiamare l’attenzione sul fatto che il diritto
di difesa, assistito dalla garanzia costituzionale, si esercita
“in giudizio” e per mettere in evidenza come, per tale ragione,
la norma processuale assuma una specifica funzione di garanzia
che “la rende impermeabile ad interpretazioni del sistema,
pur plausibili de jure condendo, ma non sorrette da alcun
dato normativo e suscettibili di pregiudicare il diritto
azionato”.
In realtà, il rilievo della citata disposizione costituzionale
è ben più pregnante.
Essa, com’è noto, sancisce il diritto di “tutti” i soggetti
dell’ordinamento e, dunque, di ciascuno, senza alcuna distinzione,
di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi”, dichiarando solennemente di siffatta
situazione giuridica soggettiva l’inviolabilità in ogni
stato e grado del giudizio. Alla stregua del suo dettato,
allora, in considerazione del carattere assoluto della formulazione
della norma, non limitato da alcun rinvio alla legge ordinaria,
e della doverosa lettura di essa alla luce del preminente
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), di cui costituisce
manifesta specificazione, la completa parità delle parti
nel processo s’impone come valore di rilevanza costituzionale.
Ne consegue, non solo la necessità che la norma posta per
regolare il processo assicuri detta parità in ogni stato
e grado di esso, ma anche l’erroneità di ogni interpretazione
di tale norma dalla quale possa evincersi una posizione
di privilegio, sul piano processuale, di una parte a discapito
delle altre.
Con i principi ora enunciati, comuni ad ogni tipo di procedimento
giurisdizionale, si rivela, pertanto, in palese contrasto
ogni interpretazione dell’art. 345 c.p.c. che ne estrapoli
il secondo comma, per escluderne l’applicabilità al processo
amministrativo in funzione della situazione di diritto sostanziale
della pubblica Amministrazione.
Riportando il discorso a trattare, più in particolare, dell’eccezione
di prescrizione, va considerato che essa non può riguardare
se non diritti soggettivi, vale a dire posizioni giuridiche
soggettive alle quali l'ordinamento assicura la tutela più
piena e delle quali, alla luce dei principi suddetti, non
può giustificarsi un diverso e minor grado di protezione,
a seconda del soggetto nei cui confronti siano fatte valere
e del giudice alla cui cognizione debbano essere portate.
Né una disposizione che tanto consenta è dato rinvenire
nel nostro ordinamento, il quale, invece, come si sottolinea
nell’ordinanza di rimessione, reca nell’art. 2938 cod. civ.
una norma di carattere generale, riferita alla tutela di
tutti i diritti soggettivi, che vieta al giudice, ordinario
o speciale che sia, di rilevare d’ufficio la prescrizione
non opposta, in qualunque grado il giudizio si trovi; cosicché
ove la parte non l’abbia dedotta in primo grado, le è precluso
di farla valere per la prima volta in grado di appello.
In contrario non vale addurre, come si fa da certa giurisprudenza
(per altro ormai superata), che il Giudice amministrativo
conosce di questioni strettamente connesse agli interessi
pubblici, cosicché dovrebbe essere dato alla pubblica Amministrazione
di perseguirli anche in qualunque grado del processo senza
incorrere in preclusioni. L’argomento, invero, che fa chiaro
riferimento al ruolo autoritativo dell’Amministrazione e,
pertanto, al giudizio amministrativo di legittimità e di
carattere impugnatorio, è del tutto inconferente quando
si controverta di diritti soggettivi; vale a dire, quando
sia dedotta in giudizio una situazione in cui, per il carattere
paritetico delle posizioni nel rapporto sostanziale, l’interesse
pubblico è relegato in secondo piano.
Ipotesi del genere sono ormai consuete nel processo amministrativo,
in conseguenza del recente allargamento della giurisdizione
esclusiva del complesso giurisdizionale T.A.R. - Consiglio
di Stato e con particolare riguardo alle controversie di
risarcimento del danno. Senza trascurare il fatto che l’articolazione
soggettiva dell’amministrazione pubblica, più complessa
che per l’addietro, con la diversificazione e l’incremento
dei centri di esercizio ed imputazione di pubbliche funzioni,
favorisce la formazione di contenzioso che vede come parti
contrapposte anche enti od organismi di diritto pubblico.
In una situazione controversa in cui si fronteggino posizioni
equiordinate è prevedibile, peraltro, che a dedurre la prescrizione
per la prima volta in sede di gravame possa anche essere
la parte privata ovvero un’altra pubblica Amministrazione;
nel qual caso sostenere che il divieto di cui all’art. 345
secondo comma c.p.c. valga solo per una delle parti in giudizio
significherebbe avallare un’evidente disparità di trattamento,
in violazione dei richiamati principi di pienezza della
tutela giurisdizionale e di uguaglianza delle parti dinanzi
al giudice, di cui agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
D’altronde, vertendosi pur sempre in tema di nuove allegazioni
in sede d’appello, non trova giustificazione la diversa
disciplina che verrebbe riservata all’eccezione di cui si
tratta, rispetto a quella delle prove nuove in appello,
per le quali il divieto sancito dal terzo comma dello stesso
art. 345 c.p.c., per unanime convinzione, opera anche nel
confronti della pubblica Amministrazione.
La soluzione come sopra data alla questione sottoposta al
vaglio di questa Adunanza plenaria, naturalmente, si attaglia
anche alle controversie, come quella in esame, concernenti
crediti di lavoro del pubblico dipendente. A proposito delle
quali, anzi, è appena il caso di rilevare che l’intervenuta
privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico a norma
dell’art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (v. oggi art.
2 t.u. n. 165 del 2001) ed il trasferimento al giudice ordinario
della giurisdizione in materia rendono ancora più evidente
l’insostenibilità di un’interpretazione del più volte menzionato
art. 345 secondo comma c.p.c. che, solo nel giudizio innanzi
al giudice amministrativo, consenta alla pubblica Amministrazione
di dedurre la prescrizione per la prima volta in appello.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo
d’impugnazione, con il quale la Gestione appellante deduce
l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’originaria
ricorrente, si rivela infondato.
Nel merito, non v’è ragione per discostarsi dalla soluzione
adottata dalla Sezione remittente e, pertanto, vanno disattese,
altresì, le censure concernenti la sussistenza del diritto
dell’appellata alle differenze retributive, salvo che per
la sua decorrenza. Questa, infatti, va più correttamente
individuata indicando quale dies a quo la data del 22 giugno
1982, in cui il posto in questione è stato formalmente istituito.
L’appello deve essere, in conclusione, respinto, con la
conseguente conferma della sentenza gravata, sia pure modificandone
la motivazione nel senso ora detto quanto alla decorrenza
del credito.
Spese e competenze del presente grado di giudizio, attesa
la complessità delle questioni trattate, possono integralmente
compensarsi tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza plenaria) respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria nella
camera di consiglio del 24 maggio 2004 con l'intervento
dei signori Magistrati:
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Alberto de Roberto - Presidente
Egidio M. Schinaia - Presidente
Paolo Salvatore - Presidente
Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere, rel. est.
Luigi Maruotti - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
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