| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 gennaio 2005 n.
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Pres. Iannotta, Est. Corradino
Ricorsi riuniti:
- Della Ratta e altri (Avv. C. G. Suppa) c. Frogiero e altri
(Avv. L. Supino), Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale
di Governo – Prefettura di Benevento (Avv. Stato), Commissario
straordinario del Comune di S. Agata dei Goti (n.c.) e altri;
- Della Ratta e altri (Avv. C. G. Suppa) c. Iannotta e altri
(Avv. L. Supino), Frogiero (Avv.ti L. Supino e F. Sorrentino),
Commissario prefettizio del Comune di S. Agata dei Goti
(n.c.), Comune di S. Agata dei Goti (n.c.), Presidenza della
Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura
di Benevento (n.c.);
- Frogiero e altri (Avv. L. Supino) c. Presidenza della
Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell’Interno, Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura
di Benevento (Avv. Stato), Lubrano, Comune di S. Agata dei
Goti, Segretario generale del Comune di Sant’Agata dei Goti
(n.c.), Oropallo e altri (Avv.ti E. Soprano e L. Rizzano),
Razzano e altri (Avv. C.G. Suppa) |
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1. Enti locali – Scioglimento del consiglio
comunale per dimissione dei componenti – Presupposti – Contestualità
delle dimissioni – Modalità - Ragioni
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2. Enti locali – Scioglimento del consiglio
comunale per dimissione dei componenti – Oneri da assolvere
in sede di registrazione delle dimissioni al protocollo
– Presenza fisica del dimissionario e autenticazione della
sua sottoscrizione – Non occorrono – Ragioni
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3. Processo – Appello – Richiamo a tutte
le censure e le argomentazioni di cui agli atti di primo
grado - Genericità – Conseguenze -Inqualificabilità come
rituale riproposizione dei motivi di gravame assorbiti in
primo grado – Ragioni
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1. In tema di scioglimento dei consigli comunali
per dimissione dei componenti, prevista dal D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), il verificarsi del presupposto della contestualità
delle dimissioni per il provvedimento di scioglimento (da
adottarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del
Ministro dell’Interno) si ravvisa quando esse siano rassegnate
o con un unico atto (ipotesi nella quale la contestualità
temporale è data dall’unicità del documento), ovvero, anche
con più atti che, peraltro, siano presentati tutti insieme
('contemporaneamente', cioè in fascio), al protocollo comunale.
Infatti solo la contestualità delle dimissioni in un unico
atto ovvero la sostanziale contestualità della protocollazione
degli atti separati contenenti le dimissioni della metà
più uno dei membri del consiglio risulta idonea a costituire
la prova, sorretta da presunzione legale, della volontà
concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla
legge di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.
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2. Tra gli oneri formali previsti per le
dimissioni del consigliere comunale, ai fini del determinarsi
dello scioglimento del consiglio, non sono previsti dalla
legge né la presenza fisica del dimissionario né l'autenticazione
della sua sottoscrizione. In particolare l'onere formale
dell'autentica della firma, individuato quale strumento
necessario per garantire la veridicità delle dichiarazioni
di dimissioni risulta – in assenza di espressa richiesta
normativa quale quella introdotta dall’art. 3 della richiamata
legge 28 maggio 2004 n. 140 - al tempo stesso superfluo
ed insufficiente. Superfluo tutte le volte in cui, come
nel caso in questione, la veridicità della sottoscrizione
non risulta disconosciuta dal consigliere dimissionario.
Insufficiente, in generale, in quanto il pubblico ufficiale
che autentica la firma non è affatto chiamato ad indagare
sulla volontà del dichiarante ma solo ad attestare che la
sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. Nè, infine, detta
autenticazione è indicativa dell'attualità della volontà
dal momento che, in assenza di una norma espressa che ne
sancisca l'irrevocabilità per un certo tempo dalla data
di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe l'interessato
modificare le sue determinazioni in relazione al mutato
assetto politico nell'intervallo di tempo intercorrente
tra l'autentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo
dell'ente.
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3. Il richiamo in un atto del giudizio di
appello a tutte le censure e le argomentazioni di cui agli
atti di primo grado, data la sua genericità, non può essere
qualificato come rituale riproposizione dei motivi di gravame
assorbiti in primo grado, il cui esame, in grado di appello,
è intanto possibile solo se interviene un'apposita iniziativa
della parte interessata. L'onere di riproposizione dei motivi
rimasti assorbiti dalla decisione impugnata esige, invero,
per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata
indichi specificamente le censure che intende siano devolute
alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente
fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza
delle relative questioni ed alle controparti di contraddire
consapevolmente sulle stesse. Ne consegue che un indeterminato
rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore
precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre
nel thema decidendum del giudizio d'appello i motivi in
tal modo dedotti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 29/05 REG.DEC.
N. 7197+8136/2003 REG.RIC.
N. 2483/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente |
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello:
- nr. 7197/2003 R.G., proposto dai
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Sig.ri Domenico Della Ratta, Michele Pasquale
Meccariello, Antonio Carmine Di Stasi, Michele Razzano,
Alessandro Della Ratta e Stefano Di Donato, tutti rappresentati
e difesi dall’avv. Claudio Giorgio Suppa ed elettivamente
domiciliati nello studio dell’avv. Pellegrino De Girolamo
in Roma, Via Ugo De Carolis n. 87,
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CONTRO
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- I Signori Antonio Frogiero, Silvio Antonio
Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni,
Antonio Buffolino, Salvatore Augliese, Mario Meccariello,
Carmine Valentino e Mario Ascierto Della Ratta, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Supino con il quale
sono elettivamente domiciliati in Roma via Napoleone III,
n. 89, presso lo studio dell’avv. Ilaria Papanti Pelletier;
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- Il Ministero dell’Interno, in persona
del legale rappresentante pro tempore;
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- l’Ufficio Territoriale di Governo –
Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma
via dei Portoghesi 12;
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- Il Commissario straordinario del Comune
di S. Agata dei Goti, non costituito in giudizio;
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e nei confronti dei
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Sig.ri Alfonso Ciervo, Antonio Biscardi,
Pasquale Oropallo, Renato Lombardi, Giovanni Maddaloni,
non costituiti in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Campania - Napoli, n. 7300/2003.
- nr. 8136/2003 R.G., proposto dai
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Sig.ri Antonio Biscardi, Alfonso Ciervo,
Pasquale Oropallo, Renato Lombardi, Giovanni Maddaloni,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Soprano e Luigi
Razzano ed elettivamente domiciliati nello studio del primo
in Roma, Via degli Avignonesi 5,
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CONTRO
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- I Signori Silvio Antonio Iannotta, Giovanni
De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino,
Salvatore Augliese, Mario Meccariello, Valentino Carmine
e Mario Ascierto Della Ratta tutti rappresentati e difesi
dall’avv.to Luigi Supino con il quale sono elettivamente
domiciliati in Roma via Napoleone III, n. 89, presso lo
studio dell’avv. Ilaria Papanti Pelletier;
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- Il Signor Antonio Frogiero, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Luigi Supino e prof. Federico Sorrentino,
ed elettivamente domiciliato in Roma via Napoleone III,
n. 89, presso lo studio dell’avv. Ilaria Papanti Pelletier;
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- Il Commissario prefettizio del Comune
di S. Agata dei Goti, non costituito in giudizio;
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- Il Comune di S. Agata dei Goti,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
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- La Presidenza della Repubblica,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;
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- La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;
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- Il Ministero dell’Interno, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato presso
i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12;
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- l’Ufficio Territoriale di Governo –
Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Campania - Napoli, n. 7300/2003.
- nr. 2483/2004 R.G., proposto dai
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Signori Antonio Frogiero, Silvio Antonio
Iannotta, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio
Buffolino, Salvatore Augliese e Mario Meccariello, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Supino con il quale
sono elettivamente domiciliati in Roma via Napoleone III,
n. 89, presso lo studio dell’avv. Ilaria Papanti Pelletier;
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CONTRO
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- La Presidenza della Repubblica,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata
presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12
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- La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata
presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12;
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- Il Ministero dell’Interno, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato presso
i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12;
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- l’Ufficio Territoriale di Governo –
Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, e domiciliato ex lege presso i suoi uffici
in Roma, Via dei Portoghesi 12;
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- Il Sig. Vincenzo Lubrano, nella
qualità di Commissario straordinario del Comune di S. Agata
dei Goti, non costituito in giudizio;
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- Il Comune di S. Agata dei Goti,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
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- Il Segretario generale del Comune di
Sant’Agata de’ Goti, non costituito in giudizio;
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e nei confronti dei
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- Sig.ri Pasquale Oropallo, Renato Lombardi,
Alfonso Ciervo, Antonio Biscardi, Giovanni Maddaloni,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Soprano
e Luigi Razzano, ed elettivamente domiciliati nello studio
del primo in Roma, Via degli Avignonesi 5,
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- Michele Razzano, Domenico Della Ratta,
Antonio Carmine Di Stasi, Alessandro Della Ratta, Michele
Pasquale Meccariello, Stefano Di Donato, rappresentati
e difesi dall’avv. Claudio Giorgio Suppa, ed elettivamente
domiciliati in Roma, Via Ugo De Carolis n. 87 presso lo
studio dell’avv. Pellegrino de Girolamo;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Campania - Napoli, Sez.
I, n. 2583/2004.
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Visti i ricorsi in appello con i relativi
allegati;
Viste le costituzioni in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, relatore il consigliere
Michele Corradino;
Uditi gli avvocati E. Soprano, su delega dell’avv. C.G.
Suppa, M. Fiorilli, L. Supino come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza nr. 7300/2003 il TAR Campania
- Napoli ha accolto il ricorso iscritto al n. 12859/2002
R.G. proposto dai Sig.ri Antonio Frogiero (in veste di Sindaco),
Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della
Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese,
Mario Meccariello e Valentino Carmine (in veste di consiglieri
comunali non dimissionari) per l'annullamento del decreto
del 5 novembre 2002 del Presidente della Repubblica, di
scioglimento del Consiglio Comunale di Sant’Agata dei Goti
per dimissioni della metà più uno dei relativi consiglieri
e del decreto prefettizio prot. N. 1570/Gab. 13.69.1 in
data 9.10.2002 con il quale il Prefetto di Benevento disponeva
la sospensione dello stesso Consiglio Comunale.
La sentenza è stata appellata, con i ricorsi iscritti ai
nr. 7197/2003 e 8136/2003 R.G. proposti, rispettivamente,
dai Signori Domenico Della Ratta, Michele Pasquale Meccariello,
Antonio Carmine Di Stasi, Michele Razzano, Alessandro Della
Ratta e Stefano Di Donato e dai Signori Antonio Biscardi,
Alfonso Ciervo, Pasquale Oropallo, Renato Lombardi, Giovanni
Maddaloni che contrastano le argomentazioni del TAR Campania
- Napoli.
Con la sentenza nr. 2583/2004 il medesimo Giudice di prime
cure ha respinto il ricorso nr. 5128/2003 R. G., proposto
dai Sig.ri Antonio Frogiero, Silvio Antonio Iannotta, Giovanni
De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino,
Salvatore Augliese, Mario Meccariello, Valentino Carmine,
Mario Ascierto Della Ratta e Maria Razzano per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo, del decreto prefettizio
prot. n. 776/13/69/1 in data 4.4.2003 in pari data notificato,
mediante il quale il Prefetto di Benevento ha sospeso il
Consiglio comunale di Sant’Agata de’ Goti ai sensi dell’art.
141, comma 1, lett. b) n. 3 del d.lvo n. 267/2000 ed ha
contestualmente nominato il dott. Vincenzo Lubrano commissario
prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente;
della nota prefettizia di pari protocollo e data “nuova
proposta di scioglimento del consiglio comunale” destinata
al Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro e Dipartimento
per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale
per le autonomie; dell’atto contenente le dimissioni a firma
di Cervo Alfonso, Biscardi Antonio, Lombardi Renato, Oropallo
Pasquale, Razzano Michele, Della Ratta Alessandro, Di Donato
Stefano, Della Ratta Domenico, Maddaloni Giovanni, Di Stasi
Carmine Antonio e Meccariello Michele Pasquale, assunta
al protocollo del Comune di Sant’Agata de’ Goti al n. 4802
del 3.4.2003; del fonogramma prefettizio n. 1500/gab odierno
del 3.4.2003; ove occorra, della nota a firma del Segretario
generale dell’ente prot. n. 4808 del 4.4.2003 di trasmissione
al Prefetto dell’atto contenente le dimissioni; di ogni
altro atto e/o provvedimento ai primi connesso e conseguente
se ed in quanto lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota Ministero
dell’Interno prot. 15911/70 a firma Cicala del 27.6.2003
e dell’allegata copia del solo Decreto del Presidente della
Repubblica di “Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Agata
de’ Goti e nomina del Commissario Straordinario del 24.6.2003,
notificato il 4.7.2003; del decreto del Presidente della
Repubblica di “Scioglimento del consiglio comunale di Sant’Agata
de’ Goti e nomina del Commissario Straordinario” del 24.6.2003
e della relativa relazioni ministeriale a firma Pisanu in
data 19.6.2003 pubblicati sulla G.U. n. 156 dell’8.7.2003;
della nota a firma del Direttore centrale del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno
prot. 15911/70 in data 1.7.200 notificata in data 22.7.2003;
della nota prefettizia prot. n. 1375/Gab 13.69.1 del 4.7.2003
successivamente comunicata; della nota in data 24.7.2003
a firma del Consigliere del Presidente della Repubblica
Sechi; di ogni altro atto e/o provvedimento ai primi connesso
e conseguente se ed in quanto lesivi della posizione giuridica
dei ricorrenti nuovamente incluso il provvedimento di sospensione
prefettizia in data 4.4.2003.
La sentenza è stata appellata con ricorso iscritto al nr.
2483/2004 R.G. dai Sig.ri Antonio Frogiero, Silvio Antonio
Iannotta, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio
Buffolino, Salvatore Augliese e Mario Meccariello.
Con le ordinanze in data 28 Agosto 2003 e 20 aprile 2004
sono state respinte le istanze cautelari, proposte per la
sospensione dell’efficacia delle sentenze gravate.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, i ricorsi sono
stati trattenuti per la decisione.
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DIRITTO
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1. I tre appelli in epigrafe possono essere
riuniti e definiti con un’unica decisione stante la loro
connessione.
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2. I ricorsi pongono il problema, di frequente
trattazione giurisprudenziale, concernente la fattispecie
dissolutiva dei consigli comunali, per dimissione dei componenti,
prevista dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
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3. Pare opportuno riassumere, per sommi capi,
la vicenda per la quale è causa. Mediante atti depositati
contemporaneamente il 9 ottobre 2002 (prot. nn. 12720, 12721,
12722, 12723 e 12724) i consiglieri del consesso civico
del Comune di Sant’Agata de’ Goti Domenico Della Ratta,
Giovanni Maddaloni, Pasquale Michele Meccariello, Antonio
Carmine Di Stasi, Michele Razzano, Alessandro Della Ratta,
Stefano Di Donato, Alfonso Cervo, Antonio Biscardi, Pasquale
Oropallo e Renato Lombardi rassegnarono le dimissioni dalla
carica. Dalle dimissioni discesero i provvedimenti di sospensione,
nomina di commissario e successivo scioglimento del consiglio
comunale (con conferma della nomina del commissario). Tali
atti furono gravati dai Sig.ri Antonio Frogiero (nella veste
di Sindaco), Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi,
Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino,
Salvatore Augliese, Mario Meccariello e Valentino Carmine
(nella qualità di consiglieri non dimissionari) innanzi
al TAR Campania – Napoli, che, con sentenza n. 7300/2003,
in accoglimento del ricorso, li annullò con la motivazione
della irritualità, rispetto allo schema prefigurato dall’articolo
141 T.U.E.L., dell’atto dimissorio così come presentato
in quella occasione. Successivamente, dopo uno scambio di
comunicazioni fra i Sig.ri Frogiero e Della Ratta ed il
Prefetto di Benevento, in data 3 aprile 2003, con unico
atto contestuale presentato al protocollo comunale (n. 4802)
il 3 aprile 2003, gli undici consiglieri comunali (già dimissionari
in data 9 ottobre 2002) hanno rassegnato nuovamente le proprie
dimissioni. Da ciò l’adozione degli atti gravati in primo
grado con ricorso n. 5128/2003 R.G. proposto dai signori
Antonio Frogiero, Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi,
Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino,
Salvatore Augliese, Mario Meccariello, Carmine Valentino,
Mario Ascierto Della Ratta e Maria Razzano, respinto dal
TAR Campania – Napoli con la sentenza n. 2583/2004.
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4. In primo luogo, merita di essere disattesa
l’eccezione di irricevibilità del ricorso iscritto al nr.
7197/2003 R.G. sollevata dalla difesa dei Sig.ri Frogiero
e altri; invero, questo Consesso ha costantemente affermato
l’inammissibilità dell'appello in materia elettorale qualora
il deposito avvenga oltre il termine di quindici giorni
dall'ultima notifica (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 15/10/1986,
n.555). Ebbene, nel caso che ci occupa, l’ultima notifica
è intervenuta in data 16 luglio 2003, mentre il deposito
è stato effettuato in data 30 luglio 2003; ne discende il
pieno rispetto del termine perentorio dimezzato fissato
dalla legge. Del pari priva di base è l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per l’inesistenza della notificazione agli appellati
ed ai controinteressati Ciervo ed altri, per l’asserita
inesistenza dell’Ufficio notifiche; invero, la relata di
notificazione è atto pubblico che fa fede fino a querela
di falso e che è dotato di presunzione di legittimità; pertanto,
è a carico di chi eccepisce la falsità l'onere di proporre
querela. Infine, la notifica eseguita presso l’Avvocatura
distrettuale e non presso l’Avvocatura generale non implica
l'inammissibilità dell'impugnativa, attesa l’integrità del
contraddittorio da riferire ai tre ricorsi riuniti.
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5. In ordine al giudizio introdotto dal ricorso
iscritto al nr. 8136/2003 R.G., la difesa dei Sig.ri Frogiero
e altri ha eccepito l’improponibilità del gravame (per consumazione
del potere di impugnazione ex art. 358 c.p.c.) nonché la
sua improcedibilità ed inammissibilità per violazione dell’art.
335 c.p.c.. Tali eccezioni non meritano adesione; invero,
ai sensi dell'art. 333 c.p.c., la parte che abbia ricevuto
la notificazione dell'appello proposto contro una sentenza
ha l'onere di impugnarla in via incidentale se vuole evitare
di incorrere nella decadenza nell'ipotesi di mancata riunione
dei giudizi, ma ciò non toglie alla parte stessa la facoltà
di proporre un'impugnazione autonoma (cfr.: Cons. Stato,
sez. VI, 20/01/2003, n.200; Cons. Stato, sez. VI, 09/05/2002,
n.2537; Cons. Stato, sez. V, 15/03/2001, n.1520; Cons. Stato,
sez. V, 03/02/2000, n. 661; Cons. Stato, sez. VI, 03/06/1997,
n. 835); in secondo luogo, dal combinato delle disposizioni
contenute negli art. 348 comma 1 e 358 c.p.c., si ricava
che la consumazione del potere di impugnazione presuppone
necessariamente l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità
o improcedibilità del primo gravame (Cons. Stato, sez. IV,
25/07/2001, n.4077; Cons. Stato, sez. IV, 07/05/2001, n.
2558: Cons. Stato, sez. V, 12/06/1993, n. 691): nella fattispecie
difetta una simile declaratoria.
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6. In ordine all’incidente di falso proposto
dal Sig. Antonio Frogiero nell’ambito del ricorso iscritto
al nr. 8136/2003 R.G va ricordato che secondo l’art. 41
del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 “chi deduce la falsità di
un documento deve provare che sia stata già proposta la
querela di falso, o domandare la prefissazione di un termine
entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente”.
Nel caso in esame, tuttavia, l’integrità del contraddittorio
(testimoniata dalla costituzione delle parti, private e
pubblica, evocate in giudizio) rende priva di rilievo l’asserita
falsità.
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7. Venendo al merito della questione, va
preliminarmente osservato che, in base al principio “tempus
regit actum” non può farsi riferimento alle modifiche normative
recate all’art. 38, comma 8 del Testo unico degli enti locali
di uci al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recate
dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 di conversione del decreto
legge 29 marzo 2004, n. 80 (disposizioni urgenti in materia
di enti locali). Non avendo tale ultima normativa valore
di interpretazione autentica, va riconosciuta, in base agli
ordinari principi che regolano l’applicazione della legge
nel tempo, che essa dispone per l’avvenire. La questione
va pertanto valutata alla luce della normativa all’epoca
vigente. Al riguardo, deve essere osservato che gli artt.
38, ottavo comma, e 141, primo comma. lett. b), n. 3, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, disciplinano due distinte ipotesi
relativamente alle dimissioni dei consiglieri comunali (e
provinciali). L’art. 38, comma ottavo, disciplina le dimissioni
individuali che, secondo quanto emerge testualmente dalla
norma in esame, danno luogo alla surrogazione dei dimissionari.
In tale ipotesi, non si pone un problema di revocabilità
delle dimissioni: infatti, secondo l’articolo citato, le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione e risultano
irrevocabili, non necessitando di presa d'atto essendo immediatamente
efficaci. Non vi è dubbio che la protocollazione delle dimissioni
stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario
esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui
viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile
rilevanza giuridica idonea - da quel momento - a produrre
- tra l'altro - l'effetto della successiva surrogazione
dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli
(in presenza dei presupposti indicati nello stesso articolo
38, comma 8). Ciò comporta che l'immediata efficacia ope
legis dell'atto delle dimissioni non consenta, neanche da
parte del presentatore, alcuna possibilità di differimento
delle stesse a data futura rispetto a quella della presentazione,
garantendo la norma anche l'esercizio dello jus ad officium
del consigliere subentrante (cfr.: Cons. Stato, 10/10/2002,
n. 3049). In altri termini, le dimissioni finché non sono
assunte al protocollo comunale, e quindi acquisite al Consiglio
comunale, al quale devono essere indirizzate, restano disponibili
alla sfera soggettiva del singolo consigliere comunale.
Con la presentazione dell’atto al protocollo del Comune,
le dimissioni, secondo quanto testualmente stabilisce la
disposizione in esame, “sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”. Una successiva
contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere
gli effetti delle dimissioni è dunque, per legge, priva
di efficacia (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 24.11.1997, n.
1371). Dalla data di presentazione delle dimissioni, del
resto, scattano le procedure per la sostituzione del consigliere
dimissionario, da concretizzarsi in tempi ristretti, volendosi
dal legislatore ripristinare immediatamente la compiutezza
del massimo organo deliberativo dell’ente. La data di presentazione
delle dimissioni, infatti, costituisce il termine a quo
per l’adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione
per la surroga del consigliere dimissionario, che, secondo
la disposizione in esame, deve essere effettuata “entro
e non oltre dieci giorni”. La registrazione al protocollo,
infine, nel caso in cui i consiglieri dimissionari siano
più di uno (senza peraltro raggiungere il numero previsto
per lo scioglimento del Consiglio), vale anche a determinare,
con l’ordine progressivo di iscrizione nel registro di protocollo
dei vari atti di dimissioni, anche l’ordine delle deliberazioni
di surroga, disponendo la norma in esame che il Consiglio
comunale “entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine delle dimissioni quale
risulta dal protocollo”.
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8. L’art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
contempla la diversa ipotesi della sospensione e dello scioglimento
del consiglio comunale (o provinciale). Stabilisce, infatti,
la norma in parola, al primo comma, lett. b), n. 3, che
il consiglio viene sciolto “per cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando
a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”.
Come è noto, tale disposizione, che ricalca l’art. 39 della
legge 8.6.1990, n. 140, nel testo modificato dall’art. 5
della legge 15.5.1997, n. 127, è la versione più recente
e perfezionata di una norma già vigente nell’ordinamento
degli enti locali dovuta all’esigenza di codificare regole
e criteri certi per la trattazione delle dimissioni dei
consiglieri comunali, quando queste superino, nel loro insieme,
il numero minimo che, secondo il legislatore, è necessario
a mantenere la conformità dell’organo alla volontà espressa
dal corpo elettorale nelle consultazioni elettorali. In
precedenza, sia l’art. 8 del T.U. delle leggi elettorali
amministrative approvato con il D.P.R. 16.5.1960, n. 570,
che prevedeva lo scioglimento dei consigli comunali per
"dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali",
sia lo stesso art. 39 della legge n. 140 del 1990, che nella
sua formulazione originaria stabiliva che i consigli comunali
vengono sciolti "per decadenza o dimissioni di almeno la
metà dei consiglieri", avevano dato luogo ad interpretazioni
giurisprudenziali oscillanti, particolarmente controverse
sul punto relativo alle dimissioni ultra dimidium rese in
tempi diversi e con motivazioni diverse. Con il nuovo dato
normativo il legislatore ha cercato di sopire i contrasti,
ancorando, con maggior nisus definitorio, lo scioglimento
del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium al
dato oggettivo e reale della contestualità ovvero della
contemporaneità della presentazione delle medesime, la quale
denota la mutua implicazione delle singole dichiarazioni
di volontà dimissoria - con vicendevole consapevolezza da
parte dei singoli consiglieri dimissionari delle altrui
dimissioni - ed il perseguimento dell'unico disegno di provocare
la dissoluzione dell’organo consiliare. Sul punto merita
di essere ricordato l’intervento interpretativo dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato del 24.7.1997, n. 15 secondo
cui “le dimissioni dei consiglieri comunali sono da considerare
"ultra dimidium", e danno luogo allo scioglimento del Consiglio
comunale, se simultanee, cioè se presentate nello stesso
giorno, mentre vanno considerate "infra dimidium" negli
altri casi, a nulla rilevando che le dimissioni presentate
in giorni diversi raggiungano successivamente la soglia
di depauperamento della metà dei consiglieri”.
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9. E’ stato affermato da questa Sezione (Consiglio
di Stato, Sez. V, dec. 6 maggio 2003 n. 2382) che l’art.
5 della legge n. 127 del 1997, che ha introdotto all’art.
39 della legge n. 140 del 1990 il testo successivamente
riprodotto dall’art. 141 del T.U. n. 267 del 2000, allo
scopo di superare tali incertezze, ha previsto, come presupposto
per il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale,
da adottarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta
del Ministro dell’Interno, che le dimissioni della metà
più uno dei componenti il consiglio comunale (sindaco o
presidente della provincia escluso) debbano essere presentate
in un unico contesto temporale. La norma, pertanto, dispone
che le dimissioni debbono essere rassegnate o con un unico
atto (ipotesi nella quale la contestualità temporale è data
dall’unicità del documento), ovvero, anche con più atti
che, peraltro, siano presentati tutti insieme ("contemporaneamente",
cioè in fascio), al protocollo comunale: “ciò vuol dire,
in concreto, che detti atti devono essere registrati dal
relativo Ufficio (tenuto ex art. 38 dello stesso D.Lgs.
n. 267 del 2000 ad "assumerle immediatamente nell’ordine
temporale di presentazione"), con protocolli in entrata
relativi allo stesso giorno e alla medesima ora, in "stretta
sequenza numerica"“ (Cons. Stato, Sez. I, par. 10.10.2002,
n. 3049). Nella prefata decisione si prosegue affermando
che solo la contestualità delle dimissioni in un unico atto
ovvero la sostanziale contestualità della protocollazione
degli atti separati contenenti le dimissioni della metà
più uno dei membri del consiglio risulta idonea a costituire
la prova, sorretta da presunzione legale, della volontà
concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla
legge di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.
La contestualità vale anche a scongiurare lo scioglimento
del consiglio comunale per una casuale sommatoria di dimissioni
dovute a motivi diversi non certamente aventi finalità dissolutorie
del consiglio comunale se non addirittura a manovre surrettizie
delle minoranze dirette a determinare il risultato politico
dello scioglimento dell’organo e un nuovo ricorso al corpo
elettorale (come può accadere se consiglieri di minoranza,
approfittando delle dimissioni di membri della maggioranza,
ovviamente non motivate da intenti dissolutori, aggiungono
a queste le proprie dimissioni, per raggiungere il numero
di consiglieri dimissionari stabilito dall’art. 141 per
lo scioglimento del consiglio). La norma è diretta, quindi,
alla maggiore stabilità e alla conservazione, per quanto
possibile, della amministrazione ordinaria del Comune, e
a mantenere inalterata, nonostante le surrogazioni, la fisionomia
che ad essa è stata democraticamente assegnata dal corpo
elettorale (sulla contestualità, nel senso da ultimo descritto
cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 26/05/1998, n. 696; Cons. Stato
Sez. V, 6 maggio 2003 n. 2382, cit.; contra, tuttavia, Cons.
Stato, Sez. IV, 03/03/2000, n. 1131, secondo cui “le dimissioni
di almeno metà dei consiglieri in carica determina lo scioglimento
del Consiglio comunale solamente se simultanee, ovvero presentate
nello stesso giorno”).
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10. Nel richiamato parere della sezione I
di questo Consesso (cfr., negli stessi termini, Ministero
dell’Interno, nota prot. n. 15900 TU/00/38 DIU URAEL del
2/8/2002), si condivide la tesi patrocinata dall’Amministrazione
dell’Interno secondo cui “la materiale e personale consegna
del documento al protocollo da parte dell’interessato, con
la connessa identificazione da parte del personale addetto,
sia stata individuata dal legislatore (ancorchè implicitamente)
come “l’unica modalità ammissibile per dare giuridica rilevanza
alla volontà di dismettere il mandato, con la conseguenza
di dover ritenere le dimissioni eventualmente presentate
per interposta persona o inoltrata per posta o con altri
mezzi improcedibili e comunque prive di efficacia”“. Tale
ricostruzione viene ricondotta alla "ratio legis," la quale
“impone di ritenere che la normativa di settore intenda
rispettare l’esigenza (riferibile al principio costituzionale
della salvaguardia della volontà dell’elettorato) di assicurare
la massima garanzia alla certezza e veridicità dell’atto
di dimissioni in questione, tenuto conto del suo irreversibile
riflesso sull’esercizio delle pubbliche funzioni nonchè
la sua possibile incidenza sullo scioglimento della rappresentanza
elettiva dell’ente e sul conseguente affidamento temporaneo
della amministrazione ad un commissario straordinario. Diversamente
opinando, infatti, l’incidenza di eventuali accertamenti
giurisdizionali “a posteriori” in ordine ad una reale diversa
volontà dell’agente (o alla presenza di pur possibili falsificazioni)
non potrebbe non riflettersi negativamente sulla funzionalità
dell’ente locale e – in definitiva – sul principio costituzionale
del suo “buon andamento” – desumibile ex articolo 97 della
Costituzione – con evidente danno per la collettività interessata”.
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11. La tesi interpretativa esposta, tuttavia,
non è stata condivisa da questa Sezione. Invero, nelle decisioni
Cons. Stato, Sez. V, 30/05/2003, n. 2975 e Cons. Stato,
Sez. V, 17/07/2004, n. 5157, decisioni alle quali il Collegio
intende aderire, si è ritenuto di non condividere la posizione
assunta dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nel parere
n. 4269 dell'11 dicembre 2002. In esso, modificando un precedente
orientamento espresso dalla medesima Sezione (cfr. il citato
parere n. 3049 del 10 ottobre 2002), in cui addirittura
si era ritenuta necessaria "la materiale e personale consegna
del documento al protocollo da parte dell’interessato, con
la connessa identificazione da parte del personale addetto"
con la conseguenza di dover ritenere le dimissioni eventualmente
presentate per interposta persona o inoltrata per posta
o con altri mezzi improcedibili e comunque prive di efficacia",
è stato affermato che, ferma restando la necessità in via
generale della presenza fisica del consigliere al momento
delle dimissioni, sono da ritenersi valide le dimissioni
presentate dal consigliere impedito purchè "previamente
autenticate ed in data certa e con l’indicazione (contestuale
o – a sua volta separatamente autenticata) delle generalità
di quest’ultimo". E' stato, in particolare, escluso che
in tale materia trovi applicazione il principio della libertà
delle forme ritenuto "non idonea, evidentemente, a garantire
la esigenza legale della "certezza" e della "veridicità"
dell’atto di dimissioni" ed è stato ritenuto che "l’interpretazione
della vigente normativa di settore non può certamente prescindere
dalla considerazione della effettiva volontà degli interessati
al riguardo, ove questa – anche in ragione della sua definitività
e delle sue conseguenze – si manifesti comunque con un’adeguata
e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle
dimissioni pur in mancanza della materiale presentazione
delle medesime da parte dei predetti". Tuttavia, a parere
del Collegio, si è incluso tra i presupposti previsti dalla
legge l'elemento alternativo della presenza fisica del consigliere
dimissionario e dell'autenticazione della sua sottoscrizione
che non è in alcun modo previsto dalla legge che, come si
è visto, si limita a richiedere la contestualità delle dimissioni
presentate dalla maggioranza dei consiglieri e il loro essere
rivolte al Consiglio quali unici requisiti per il determinarsi
dell'effetto dello scioglimento comunale. E, peraltro, anche
l'onere formale dell'autentica della firma, individuato
quale strumento necessario per garantire la veridicità delle
dichiarazioni di dimissioni risulta – in assenza di espressa
richiesta normativa quale quella introdotta dall’art. 3
della richiamata legge 28 maggio 2004m n. 140 - al tempo
stesso superfluo ed insufficiente. Superfluo tutte le volte
in cui, come nel caso in questione, la veridicità della
sottoscrizione non risulta disconosciuta dal consigliere
dimissionario. Insufficiente, in generale, in quanto il
pubblico ufficiale che autentica la firma non è affatto
chiamato ad indagare sulla volontà del dichiarante ma solo
ad attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.
Nè, infine, detta autenticazione è indicativa dell'attualità
della volontà dal momento che, in assenza di una norma espressa
che ne sancisca l'irrevocabilità per un certo tempo dalla
data di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe
l'interessato modificare le sue determinazioni in relazione
al mutato assetto politico nell'intervallo di tempo intercorrente
tra l'autentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo
dell'ente. Nel silenzio della legge, dalla natura "politica"
dell'atto di dimissioni, che è atto di esercizio, sia pure
in negativo, di un diritto politico costituzionalmente garantito,
non possono trarsi conseguenze sugli oneri formali da rispettare.
In conclusione, non può l’interprete introdurre oneri formali
che il legislatore non aveva, al momento dei fatti, previsto
o che disposizioni sublegislative non avevano allo stesso
momento fissato con certezza, ciò indipendentemente dalla
verifica sulla legittimità di tali disposizioni. Per le
esposte ragioni la sentenza appellata nr. 7300/2003 non
può essere condivisa.
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12. Infine, non possono trovare accoglimento
i motivi proposti in primo grado dai Sig.ri Frogiero ed
altri, dichiarati assorbiti in prime cure e riproposti in
secondo grado. In particolare, risultano infondati i motivi
di eccesso di potere per contraddittorietà in atti e illogicità
manifesta e di violazione dell’art. 97 della Costituzione
e violazione dei principi in tema di salvaguardia elettorale.
Invero, merita di essere precisato, che la fattispecie che
ci occupa è anteriore alla circolare del Ministero dell’interno
n. 10/2002 acquisita al protocollo del Comune di Sant’Agata
de’ Goti solo in data 9 dicembre 2002 e, a differenza di
quanto sostenuto dalla prefata difesa, il richiamato parere
del Consiglio di Stato in sede consultiva non è vincolante:
ne discende la non accoglibilità del motivo di illegittimità
prospettato. Né risulta necessaria la contestazione del
parere espresso dal Consiglio di Stato, come, al contrario,
afferma la difesa dei Sig.ri Frogerio ed altri.
Infine, in ordine alle ulteriori censure assorbite in primo
grado va precisato che il richiamo in un atto del giudizio
di appello a tutte le censure e le argomentazioni di cui
agli di primo grado, data la sua genericità, non può essere
qualificato come rituale riproposizione dei motivi di gravame
assorbiti in primo grado, il cui esame, in grado di appello,
è intanto possibile solo se interviene un'apposita iniziativa
della parte interessata (Cons. Stato, sez. VI, 22/01/2002,
n.379). L'onere di riproposizione dei motivi rimasti assorbiti
dalla decisione impugnata esige, invero, per il suo rituale
assolvimento, che la parte appellata indichi specificamente
le censure che intende siano devolute alla cognizione del
giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire
a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni
ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle
stesse. Ne consegue che un indeterminato rinvio agli atti
di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del
loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel thema
decidendum del giudizio d'appello i motivi in tal modo dedotti
(Cons. Stato, sez. V, 18/09/2003, n. 5322).
Va altresì osservato che alcuni motivi assorbiti in primo
grado, richiamati brevemente, appaiono generici e, dunque,
parimenti inammissibili.
Per le ragioni esposte i ricorsi in appello iscritti ai
nr. 7197/2003 e 8136/2003 R.G. vanno accolti. Deve essere,
di conseguenza, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse del ricorso in appello iscritto al
nr. 2483/2004 R.G.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione V:
- riunisce i ricorsi in epigrafe;
- accoglie i ricorsi in appello iscritti ai nr. 7197/2003
e 8136/2003 R.G. e per l’effetto riforma la sentenza gravata
nr. 7300/2003;
- dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello iscritto
al n. 2483/2004 R.G..
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6
luglio 2004, con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere.
Michele Corradino consigliere estensore,
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 GENNAIO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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