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n. 11-2005 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 28 novembre 2005 n. 25032
Pres. Carbone – Rel. Graziadei – P.M. Martone
Consorzio del Pertusillo (avv. Sorrentino e Ravaioli) c. Grassetto Costruzioni s.p.a. (avv. Parini, Artale, Zecchini)


1. Processo – Procura – Sottoscrizione del conferente – Autografia – Certificazione del difensore ex art. 83 cod. proc. – Firma del difensore soltanto in chiusura dell’atto nel quale il mandato si inserisce – Sufficienza – Firma del difensore apposta subito dopo la sottoscrizione del conferente – Equivalenza.

 

2. Processo – Procura – Sottoscrizione del conferente – Autografia – Contestazione – Querela di falso – Necessità – Certificazione del difensore ex art. 83 cod. proc. civ. implicitamente con la firma dell’atto recante la procura – Irrilevanza.

1. L’art. 83, 3° cod. proc. civ. che richiede per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”) sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.

 

2. A fronte della certificazione di autografia espressa dal difensore esplicitamente con separata firma od implicitamente con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, l’assunto dell’allografia della sottoscrizione certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni, e richiede l’esperimento della querela di falso, vertendosi nell’uno e nell’altro caso in tema di confutazione di un attestato effettuato dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art. 83 terzo comma cod. proc. civ.


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