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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 28 novembre 2005
n. 25032
Pres. Carbone – Rel. Graziadei – P.M. Martone
Consorzio del Pertusillo (avv. Sorrentino e Ravaioli) c.
Grassetto Costruzioni s.p.a. (avv. Parini, Artale, Zecchini)
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1. Processo – Procura – Sottoscrizione del
conferente – Autografia – Certificazione del difensore ex
art. 83 cod. proc. – Firma del difensore soltanto in chiusura
dell’atto nel quale il mandato si inserisce – Sufficienza
– Firma del difensore apposta subito dopo la sottoscrizione
del conferente – Equivalenza.
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2. Processo – Procura – Sottoscrizione del
conferente – Autografia – Contestazione – Querela di falso
– Necessità – Certificazione del difensore ex art. 83 cod.
proc. civ. implicitamente con la firma dell’atto recante
la procura – Irrilevanza.
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1. L’art. 83, 3° cod. proc. civ. che richiede
per la procura speciale alla lite conferita in calce o a
margine di determinati atti la certificazione da parte del
difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente
è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito
dopo detta sottoscrizione con o senza apposite diciture
(come “per autentica” o “vera”) sia quando tale firma del
difensore sia apposta in chiusura del testo del documento
nel quale il mandato si inserisce.
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2. A fronte della certificazione di autografia
espressa dal difensore esplicitamente con separata firma
od implicitamente con la firma dell’atto recante la procura
a margine od in calce, l’assunto dell’allografia della sottoscrizione
certificata non può affidarsi a semplici controdeduzioni,
e richiede l’esperimento della querela di falso, vertendosi
nell’uno e nell’altro caso in tema di confutazione di un
attestato effettuato dal difensore nell’espletamento della
funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall’art.
83 terzo comma cod. proc. civ.
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