| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 18 marzo 2004
n. 267
Dott. Renato Vivenzio Pres. Dott. Antonio Bianchi Est.
Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo dal Golfo dei
Poeti, W.W.F. ed altri (Avv. Daniele Granara) contro Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Autor. Portuale
di La Spezia ed altri (Avvocatura dello Stato) |
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1 Ambiente – Tutela – Valore costituzionalmente
protetto – Prevalenza sugli interessi configgenti di minor
rango – Limitazione aprioristica della tutela a talune categorie
di atti – Illegittimità
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2 Amministrazione pubblica – Modifica del
Titolo V della Costituzione – Principio di sussidiaretà
orizzontale – Rango di principio ordinamentale – Riflessi
sul piano procedimentale - Coinvolgimento diretto dei singoli
e dei gruppi sociali nella cogestione della funzione amministrativa
– Necessità
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3 Amministrazione pubblica – Modifica del
Titolo V della Costituzione – Principio di sussidiaretà
orizzontale –Riflessi sul piano processuale – Ampio sindacato
giurisdizionale dei singoli e dei gruppi sociali – Legittimità
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4 Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere a tutela degli interessi diffusi – Associazioni
di protezione ambientale – Riconoscimento ministeriale ex
art. 13 l. 349/86 – Non è indispensabile – Potere del giudice
di accertare caso per caso la legittimazione ad agire –
Sussiste con riferimento ai parametri elaborati in via pretoria
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5 Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere a tutela degli interessi diffusi – Sussiste
per le associazioni di protezione ambientale riconosciute
ex art. 13 l. 349/86 – Non esclude la legittimazione degli
organismi privati che si costituiscano in un ambito territoriale
più ristretto
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6 Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere a tutela degli interessi diffusi – Associazioni
di protezione ambientale non riconosciute – Presupposti
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7 Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere a tutela degli interessi diffusi – Associazioni
di protezione ambientale non riconosciute – Circostanze
sintomatiche della rilevanza del Comitato e della idoneità
a perseguire finalità di tutela ambientale
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8 Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere a tutela degli interessi diffusi – Privato cittadino
titolare di un interesse di mero fatto – Non sussiste –
Dimostrazione del danno concreto che deriva direttamente
al privato – Necessità
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9 Ambiente – Bonifica siti inquinati di interesse
nazionale - Art. 15 d.m. 471/99 – Conferenza dei servizi
– Convocazione per ragioni di emergenza ambientale – Esame
progetto volto a garantire interessi economici - Incompetenza
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10 Ambiente - Bonifica siti inquinati – Condizionamenti
da parte delle restanti normative di settore – Interessi
recessivi rispetto al valore ambiente - Illegittimità
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11 Ambiente – Acque pubbliche e private -
Bonifica siti inquinati – Opere di dragaggio – Preventivo
esperimento approfondimenti tecnici ex artt. 10 e 15 d.m.
471/99 – Necessità – Dimostrazione della congruenza dell’intervento
- Necessità
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12 Amministrazione pubblica – Conferenza
dei servizi – Valutazione positiva di un intervento – Imposizione
di numerose e circostanziate prescrizioni – Contraddittorietà
– Conformazione dell’intervento alle prescrizioni della
P.A. per evitare una pronuncia negativa – Illegittimità
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13 Ambiente – Acque pubbliche e private -
Opere di dragaggio – Ecosistema delicato– Procedura di screening
ex art. 10 l.r. Liguria 38/98 – Necessità
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14 Ambiente – Acque pubbliche e private -
Opere di dragaggio - Ecosistema delicato - Conferenza dei
servizi – Accertamento sulla necessità di una valutazione
di impatto ambientale – Necessità – Mancato esperimento
– Violazione del principio di buon andamento
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1 La tutela dell’ambiente costituisce un
“valore” costituzionalmente protetto e pertanto deve essere
assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e spesso
confliggenti interessi di minor rango con cui venga a confrontarsi
e non può certo essere aprioristicamente limitata sul piano
oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo,
viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsiasi provvedimento
se ed in quanto incisivo del valore protetto
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2 La modifica del Titolo V della Costituzione,
operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha
elevato al rango di principio ordinamentale il principio
di sussidiaretà orizzontale con la conseguenza che l’azione
dei pubblici poteri si configura come sussidiaria di quella
dei privati singoli e associati, nel senso che gli enti
istituzionali possono legittimamente intervenire nel contesto
sociale, ove le funzioni amministrative assunte siano svolte
in modo più efficiente e con risultati più efficaci che
se fossero lasciate alla libera iniziativa privata, e pertanto
questi devono agire preferenzialmente tramite il coinvolgimento
diretto dei singoli e dei gruppi sociali liberamente costituiti,
in quanto chiamati in prima persona a cogestire la funzione
amministrativa
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3 Lo specifico ruolo ordinamentale attribuito
ai privati ed alle loro formazioni sociali sul piano sostanziale
in base al principio di sussidiaretà orizzontale, riverbera
indubbiamente i suoi effetti oltre che sul piano procedimentale
anche su quello processuale con la conseguenza che ai singoli
ed alle loro formazioni sociali dovrà essere garantita la
più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale
l’esercizio di detta funzione da parte degli enti istituzionali
a ciò preposti
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4 Alla luce del nuovo contesto normativo
e del più recente indirizzo giurispudenziale non è indispensabile
il riconoscimento ministeriale delle associazioni di protezione
ambientale ex art. 13 l. 349/86 per legittimarle a ricorrere
in giudizio in quanto l’esistenza del potere di individuazione
del Ministro non esclude, di per sé il concorrente potere
del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza
della legittimazione ad agire dell’associazione stessa non
sulla base dei criteri indicati dall’art. 13 l. 349/86 ,
ma con riferimento ai diversi parametri elaborati in via
pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in materia
ambientale
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5 L’esplicita legittimazione delle associazioni
ambientalistiche individuate a livello nazionale o ultraregionale,
non esclude di per sé la legittimazione ad agire in giudizio
degli organismi privati che si costituiscano in un ambito
territoriale più ristretto per salvaguardare in modo serio
e duraturo l’ambiente nella data località, e che vengano
quindi ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazioni
sociale”, riconosciuta dalla costituzione
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6 Un ente privato, pur non compreso tra le
associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 l. 349/86
è comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente
dalla sua natura giuridica e da un eventuale riconoscimento
in sede civile quando : persegua in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale; abbia un adeguato grado
di stabilità; abbia un sufficiente livello di rappresentatività
ed una area di afferenza ricollegabile alla zona in cui
è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso
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7 Le circostanze che le determinazioni impugnate
sono successive rispetto all’esistenza del Comitato ricorrente,
che lo stesso è stato espressamente coinvolto nel procedimento
di adozione dei provvedimenti impugnati nonché invitato
a partecipare alla fase deliberante ed infine che questo
ha manifestato, già in quella sede la contrarietà al progettato
intervento siccome ritenuto lesivo dei valori ambientali
presenti nel golfo di La Spezia escludono che la costituzione
del Comitato sia strumentale rispetto all’azione giudiziaria
ed al contempo sono sintomatiche della rilevanza dello stesso
e della sua idoneità a perseguire in modo serio e duraturo
finalità di tutela ambientale in relazione al territorio
spezzino in cui è stabilmente radicato
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8 I singoli individui possono agire in giudizio
avverso i provvedimenti adottati dalla P.A. che possano
refluire sull’ambiente, solo qualora dimostrino di essere
titolari di un interesse che non si atteggi come astratto
o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso come
differenziato da quello della collettività, in relazione
all’oggetto della tutela ovvero al rapporto del singolo
con il bene e pertanto non può ritenersi sufficiente l’affermazione
di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate vicinanze
dell’interevento contestato, ma occorre anche dimostrare
il danno concreto che dall’opera deriva specificatamente
al soggetto in quanto titolare del bene
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9 In base all’art. 15 del d.m. 471/99 la
Conferenza di servizi convocata per ragioni di emergenza
ambientale riguardanti la bonifica di un sito di interesse
nazionale non è competente ad esaminare un progetto volto
a garantire interessi di natura essenzialmente economica
in quanto volti a garantire l’accesso al porto alle navi
di grosso tonnellaggio
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10 La speciale normativa prevista per la
messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
dei siti inquinati di interesse nazionale, non può subire
condizionamenti o comunque interferenze sia sostanziali
che procedimentali da parte delle restanti normative di
settore, atteso l’ormai acclarato valore ordinamentale del
bene ambiente. Ne consegue che una volta che un’area sia
classificata tale, la stessa deve in via prioritaria essere
bonificata e ripristinata con le modalità normativamente
prescritte, risultando i concorrenti interessi di diversa
natura recessivi rispetto alle finalità di tutela ambientale
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11 Per poter sostenere che le opere di dragaggio
progettate non comportino un aumento dell’inquinamento né
pregiudichino in genere successive attività di bonifica
devono essere preventivamente effettuati gli approfondimenti
tecnici previsti dagli artt. 10 e 15 del d.m. 471/99 e,
sulla base delle risultanze degli stessi, deve poi essere
dimostrato che gli interventi definitivamente approvati
sono i più idonei ad assicurare la bonifica del sito con
la conseguenza che la mancanza di tali approfondimenti integra
una carenza di istruttoria
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12 È contraddittoria la valutazione positiva
di un progetto da parte della Conferenza dei servizi laddove
la stessa abbia disposto l’adozione di numerose e circostanziate
prescrizioni che di fatto attengono ad aspetti sostanziali
dell’intervento e ne denotano l’inadeguatezza. Difatti se
non può escludersi in linea di principio la possibilità
di adottare un atto di assenso variamente condizionato quando
ciò ragionevolmente risponda a principi di economicità e
speditezza dell’azione amministrativa, non può certamente
ammettersi, di converso, che la P.A. possa addirittura conformare
nei suoi aspetti sostanziali l’intervento sottoposto al
suo esame, al solo scopo di evitare un pronunciamento negativo
sullo stesso
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13 L’operazione di dragaggio che comporta
l’estrazione di minerali potenzialmente inquinanti e che
comunque determina oggettivamente un recupero di terra di
mare in una zona caratterizzata da un delicato ecosistema
sotto il profilo della flora marina e della fauna ittica
e che costituisce anche una riserva internazionale di rilievo
nel progetto di creazione di un santuario per i mammiferi
marini all’interno del Mediterraneo deve essere sottoposta
alla procedura di screening ai sensi dell’art. 10 della
l.r. Liguria 38/98 per verificare la necessità di una specifica
valutazione di impatto ambientale
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14 Non v’è dubbio che, data la delicatezza
dell’ecosistema in cui doveva essere effettuato l’intervento
di dragaggio, anche ai soli fini di un esame di compatibilità
con la successiva bonifica e ripristino ambientale del sito,
la Conferenza dei servizi avrebbe dovuto accertare in sede
istruttoria se l’intervento sottoposto al suo esame necessitasse
o meno di una specifica valutazione di impatto ambientale.
Sarebbe difatti del tutto irrazionale e contrario al canone
fondamentale del buon andamento, verificare se un determinato
intervento sia o meno compatibile con future attività di
bonifica ambientale, senza accertare in via incidentale
se non addirittura prioritaria se l’intervento stesso sia
di per sé già incompatibile con i valori ambientali del
sito da bonificare
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Sezione Prima
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nelle persone dei Signori:Renato Vivenzio
- Presidente: Antonio Bianchi - Consigliere, relatore; Davide
Ponte Primo Referendario ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 438/2003 R.G.R. proposto dal
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Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo
dal Golfo dei Poeti, dalla ONLUS – Associazione Italiana
per il WORLD WIDE FUND for NATURE-WWF –in persona dei
rispettivi legali rappresentanti e dal dott. Schiffini Enrico,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Daniele Granara ed
elettivamente domiciliati in Genova, Via Porta D’Archi 10/27-28,
presso il suo studio;
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- ricorrenti -
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CONTRO
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-Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio,
- Ministero delle Attività Produttive,
- Ministero della Salutte, in persona dei rispettivi
Ministri in carica, rapprestanti e difesi ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, Viale
Brigate Partigiane, 2;
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- resistenti -
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Regione Liguria, in persona del Presidente
in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Sommariva
e Leonardo Castagnoli, elettivamente domiciliata presso
il loro studio in Genova, Via Fieschi, 15;
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- resistente -
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- Conferenza dei Servizi presso il Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Terrritorio ,
- Autorità Portuale di La Spezia
, - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ,
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliataria in Genova, Viale Brigate Partigiane,
2;
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- resistenti -
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e nei confronti
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- del Comune di La Spezia, in persona
del Sindaco in carica - non costituito
- del Comune di Lerici, in persona del Sidnaco in
carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Scaparone,
elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;
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- cointeressato -
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- del Comune di Portovenere, in persona
del Sindaco in Carica;
- della Provincia di La Spezia, in persona del suo
Presidente in carica; - non costituiti -
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e con l'intervento di
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La Spezia Container Terminal S.p.A.,
in persona del legale rappresentante, rappresenato e difeso
dagli Avv.ti Gerolamo Taccogna e Francesco Munari, elettivamente
domiciliato presso il secondo in Genova, Largo San Giuseppe,
3/23;
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- interveniente ad opponendum -
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- ONLUS – Legaambiente , in persona
del Legale rappresentate, rappresentato e difeso dall’Avv.
Roberto Lamma, selettivamente domiciliato in Genova, Via
Porta D’Archi, 12/13, presso l’Avv. Stefano Bigliazzi;
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- interveniente ad adiuvandum -
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, di tutte le deliberazioni
assunte dalla Conferenza dei Servizi convocata in seduta
deliberante presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio in data 30 dicembre 2002, ai sensi dell’art.
14 della Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed
integrazioni aventi ad oggetto approvazione di progetti
relativi a: interventi di messa in sicurezza d’emergenza
da adottarsi nell’intervento di dragaggio del canale di
accesso al Porto di La Spezia (punto 2 dell’ordine del giorno);
vasca di colmata del Molo Garibaldi – Risultanze caratterizzazione
sedimenti (punto 3 dell’ordine del giorno); caratterizzazione
fisica e microbiologica dei sedimenti del Molo Fornelli
e Bacino di Evoluzione e relativo progetto di dragaggio;
e per l’annullamento, previa sospensione, di tutte le deliberazioni
assunte dalla Conferenza dei servizi presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25 febbraio
2003, aventi ad oggetto esame della documentazione relativa
ad interventi di dragaggio negli specchi acquei antistanti
il terminal Ravano a servizio del Porto mercantile della
Spezia trasmessa dall’Autorità Portuale della Spezia con
nota del 14.02.2003, prot. n. 550, nonchè per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, cognito e non, nessuno escluso, assunto anche
in sede di Conferenze istruttorie (o eventualmente decisorie)
del 06.08.2002 e 13.11.2002;
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nonché per l’annullamento
della deliberazione assunta dalla Conferenza dei Servizi
convocata in seduta deliberante presso il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio in data 8 aprile 2003, ai
sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e sue successive
modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Esame della
documentazione integrativa relativa ad interventi di dragaggio
negli specchi acquei antistanti il terminal Ravano a servizio
del Porto mercantile della Spezia trasmessa dall’Autorità
Portuale della Spezia – Prot. n. 781 dell’08.03.2003 e Prot.
n. 1097 del 18.03.2003 (Acquisiti ai Prott. nn. 2371/Ri.Bo./B
e 2790/Ri.Bo./B, rispettivamente il 10.03.2003 e 19.03.2003)”,
e per l’annullamento delle Deliberazioni assunte dalla Conferenza
dei Servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio in data 30 settembre 2003, aventi ad oggetto
“progetto di bonifica con misure di sicurezza dell’area
marina destinata alla realizzazione del banchinamento del
Molo Garibaldi nel Porto di La Spezia, trasmesso dall’Autorità
Portuale della Spezia con nota prot. n. 2458 del 28.07.2003
ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T. con nota
Prot. n. 7849/RIBO/B del 01.08.2003”, nonché per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, cognito e non, nessuno escluso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate e degli intervenienti ad opponendum e ad adiuvandum;
Udito il relatore Consigliere ANTONIO BIANCHI e uditi, altresì,
l’avvocato Granara per i ricorrenti, l’avvocato dello Stato
Novaresi per le Amministrazioni resistenti, l’avvocato Benghi
per la Regione Liguria, l’avvocato Scaparone per il Comune
di Lerici, gli avvocati Taccogna e Munari per l’interveniente
ad opponendum e l’avvocato Lamma per l’interveniente ad
adiuvandum.
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FATTO
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La Direzione per la Gestione dei Rifiuti
e per le Bonifiche del Ministero dell’Ambiente con nota
del 26.03.2002, segnalava all’Autorità Portuale Spezzina
la necessità della messa in sicurezza di emergenza del canale
di accesso al Porto di La Spezia, poichè dall’esame della
caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica fatta
eseguire era emerso che:
-le concentrazioni di arsenico superavano, per la totalità
dei campioni, i valori limite indicati dalla colonna B della
Tabella 1 del D.M. 471/99; -le concentrazioni degli Idrocarburi
pesanti superavano per un campione i suddetti valori limite
e per altri quattro campioni la concentrazione permaneva
molto alta, attestandosi a 400 mg/kg;
-le concentrazioni di Tributilstagno erano risultate estremamente
elevate e benché non vi sia un limite normativo fissato,
la sostanza è stata inserita nell’elenco delle sostanze
pericolose prioritarie dalla Commissione dell’Unione Europea
per le sue proprietà tossiche nei confronti della vita acquatica,
per i suoi riconosciuti effetti sul sistema endocrino e
per la sua capacità di bioaccumulazione.
La nota precisava che, attesi i livelli di concentrazione
di inquinanti, i materiali in questione non potevano essere
allocati nella cassa di colmata (poiché il conferimento
del materiale è consentito solo quando abbia concentrazioni
pari a quelle della colonna B. abbattute del 10%) e che
“l’Autorità Portuale è tenuta a presentare un Piano di gestione
dei materiali medesimi che preveda il loro trattamento e
il successivo riutilizzo o, in caso, di impossibilità tecnico-economica
di trattamento, un idoneo smaltimento”.
Conseguentemente in data 28.05.2002 l’Autorità Portuale
trasmetteva al Servizio Difesa del Mare del Ministero dell’Ambiente
istanza di autorizzazione per la “messa in sicurezza di
emergenza del Canale di accesso al Porto di La Spezia”,
specificando, nella documentazione di supporto “che l’operazione
consisterà in un dragaggio del Canale di accesso a quota
–15 m. con prelievo di 40.000 mc di sedimenti, così da garantire
l’accesso al porto alle navi da 6500/6800 TEU”.
Lo smaltimento del materiale di risulta era previsto “in
discarica autorizzata e/o in apposito impianto di trattamento”.
Alla luce della documentazione ricevuta, il Servizio Difesa
del Mare, con nota del 5.7.2002 evidenziava peraltro che
la richiesta di autorizzazione non rientrava “nell’ambito
di operatività dell’art. 35 del D. Lgvo 152/1999 che prevede
solo un’autorizzazione per movimentazione di materiali dragati
e non per l’operazione di dragaggio in sé, né tantomeno
per lo sversamento a terra dei materiali dragati”. Precisava
quindi che il rilascio dell’autorizzazione al dragaggio
non rientrava nelle competenze del Servizio “ma nelle attribuzioni
dell’Ente territoriale”.
Peraltro, al fine di garantire comunque la maggiore tutela
dei corpi idrici, raccomandava in ogni caso “che la quota
di dragaggio assicuri un battente d’acqua che scongiuri
la risospensione e la dispersione degli inquinanti dovuta
alle turbolenze generate dalle navi in transito (almeno
1 m)” e “l’opportunità dell’effettuazione del piano di monitoraggio,
nonché l’utilizzo durante le operazioni di escavo di panne
galleggianti”.
Pertanto, su istanza dell’Autorità Portuale della Spezia
in data 24.7.2002, il Direttore Generale del Servizio per
la Gestione dei Rifiuti e per le Bonifiche, con atto del
26.7.2002, convocava per il 6 agosto 2002 una Conferenza
di Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della Legge
n. 241/1990 per l’esame del progetto di messa in sicurezza
di emergenza del canale di accesso al porto e del progetto
di realizzazione di vasca di colmata interna al costruendo
banchinamento del molo Garibaldi nel porto mercantile della
Spezia.
Altra conferenza era convocata dal Direttore del medesimo
servizio per il 13.11.2002, nell’ambito del procedimento
per l’intervento di bonifica del sito di interesse nazionale
di Pitelli, al fine di acquisire le intese e i concerti
per l’approvazione, tra gli altri, del Progetto di Messa
in sicurezza di emergenza canale di accesso al Porto di
La Spezia – Prot. 4980 del 31.7.2002. Quindi, il 30.12.2002,
convocata con nota prot. N. 9837/Ri.Bo/DI/B del 25.10.2002
del Direttore Generale del Servizio per la Gestione dei
Rifiuti e per le Bonifiche, si svolgeva Conferenza dei Servizi
“decisoria” per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione
degli elaborati progettuali relativi a “interventi di Messa
in sicurezza d’emergenza da adottarsi nell’intervento di
dragaggio del canale di accesso al Porto di La Spezia” /n.
2) “progetto vasca di colmata del Molo Garibaldi – Risultanze
caratterizzazione sedimenti” (n. 3); “caratterizzazione
fisica e microbiologica dei sedimenti del Molo Fornelli
e Bacino di Evoluzione e relativo progetto di dragaggio”
(n. 4).
In tale sede, la Conferenza dei Servizi, alla quale partecipavano
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
che l’aveva convocata, e il Ministero della Salute, mentre
restavano assenti il Ministero delle Attività Produttive
e la Regione Liguria, dopo aver formulato una serie di osservazioni
e prescrizioni riteneva che le progettate attività “non
pregiudichino le successive attività di bonifica del sito
e non comportino un aumento o una diffusione dell’inquinamento
a condizione che le operazioni connesse siano condotte con
le modalità di intervento e le prescrizioni sopra indicate”.
Analoghe deliberazioni erano assunte dalla Conferenza (con
tredici prescrizioni) per le attività previste per la realizzazione
del progetto della vasca di colmata del Molo Garibaldi,
e (con dodici modalità d’intervento e prescrizioni) per
le attività di dragaggio della zona di evoluzione del 3°
Bacino portuale e della zona antistante il Molo Fornelli.v
Con atto poi del 14.2.2003, il Direttore del Servizio per
la Gestione dei Rifiuti e per le Bonifiche convocava presso
il Ministero dell’Ambiente Conferenza di servizi istruttoria
per acquisire le intese e i concerti richiesti per l’approvazione
dei progetti di bonifica del sito di interesse nazionale
di Pitelli.
Sennonché, con nota del medesimo Direttore prot. 1652 del
18.2.2003, l’ordine del giorno della predetta Conferenza
era integrato con l’esame della documentazione relativa
ad interventi di dragaggio negli specchi acquei antistanti
il terminal Ravano a servizio del Porto mercantile della
Spezia trasmessa dall’Autorità Portuale della Spezia con
nota del 14.2.2003 prot. N. 550.
In sede di Conferenza tenuta il 25.2.2003, la Direzione
Generale del Servizio per la Gestione dei Rifiuti e per
le Bonifiche riteneva che “le attività di dragaggio previste
dall’Autorità Portuale della Spezia per la rimozione dei
sedimenti dei fondali antistanti il Terminal Ravano non
pregiudicano le successive attività di bonifica del sito
e non comportano una diffusione dell’inquinamento a condizione
che le stesse vengano effettuate in ottemperanza” di sei
dettagliate e articolate prescrizioni, ivi indicate, sui
limiti di concentrazioni, rilevabilità e conferimento in
discarica o al trattamento o in vasca di colmata adeguatamente
impermeabilizzata e che la metodologia del dragaggio rispetti
ulteriori sette diffuse prescrizioni su modalità, tempi,
tecniche, procedure e informazioni preventive, requisiti
di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Si evidenziava infine la necessità “di un Piano di Monitoraggio
delle attività da attuare prima, durante e dopo le operazioni
di dragaggio che tenga conto delle osservazioni già formulate
dalla Conferenza dei Servizi del 13.11.2002 relativamente
alle attività di dragaggio del canale di accesso al Porto
e del 3° Bacino portuale antistante il Molo Fornelli”.
Ritenendo illegittime tutte le predette deliberazioni assunte
dalla Conferenza dei Servizi gli istanti, con il ricorso
in epigrafe, hanno adito questo TAR chiedendone l’annullamento
per i seguenti motivi:
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1)Violazione e falsa applicazione dell’art.
1 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, dell’art. 17 del D.
Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e degli artt. 4,5,6,10 e 15 del
D.M. 25 ottobre 1999 n. 471. Eccesso di potere per difetto
dei presupposti, per contraddittorietà intrinseca ed illogicità
manifeste e per difetto di istruttoria. Incompetenza. Perplessità.
Sviamento di potere.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 426/1998, il sito perimetrato
di Pitelli (La Spezia), “ivi compresi aree e specchi d’acqua
marittimi”, è considerato sito ad alto rischio ambientale,
che richiede intervento di bonifica di interesse nazionale,
per la cui realizzazione, unitamente a quella relativa agli
altri siti inquinati elencati al comma 4, il Ministero dell’Ambiente
adotta, d’intesa con la Conferenza Permanente Stato e Regioni,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
“un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse
nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari,
i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità
di trasferimento delle relative risorse” (commi 1,3 e4).
Nell’ambito di tale programma, il Ministero dell’Ambiente
“determina altresì le modalità per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate,
delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti nel programma stesso”. La predetta indicazione
legislativa di operosa cautela si coordina poi con la generale
disciplina per la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati dettata dall’art. 17 del D. Lgs. N. 22/1997
ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 secondo cui in caso di superamento
o di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori
di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti
presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
“il sito interessato deve essere sottoposto a interventi
di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti
a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori
di concentrazione limite accettabili” (art. 4). Qualora
tali valori “non possano essere raggiunti”, nonostante l’applicazione,
secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o,
se l’intervento riguarda un’area compresa nel territorio
di più Comuni, la Regione può autorizzare interventi di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria
anche se i valori di concentrazione residui previsti nel
sito risultano superiori a quelli stabiliti nell’Allegato
1” al regolamento (art. 5). In tali casi, qualora la fonte
inquinante sia costituita da rifiuti stoccati, il Comune
o la Regione “può autorizzare interventi di messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo
interventi di ingegneria naturalistica” (art. 6). Sennonché
l’esposta disciplina non ha trovato applicazione nella fattispecie
in esame, non essendo idoneo allo scopo il progetto presentato
dall’Autorità Portuale della Spezia, quale soggetto interessato,
benché definito “Progetto di Messa in sicurezza d’emergenza
canale di accesso al Porto di La Spezia”.
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Infatti, nonostante che il punto 2) all’ordine
del giorno della Conferenza rechi l’approvazione di elaborati
progettuali relativi a “interventi di messa in sicurezza
d’emergenza da adottarsi nell’intervento di dragaggio del
canale di accesso al Porto di La Spezia”, come risulta dal
verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30.12.2002,
il rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio ha fatto preliminarmente “rilevare che le
attività di escavo previste nel progetto dell’Autorità Portuale
sono dettate da ragioni di navigabilità e non di messa in
sicurezza di emergenza e che pertanto, nell’ambito delle
competenze assegnate al Servizio Ri.Bo.
l’istruttoria ha riguardato i seguenti aspetti:
1)Verifica che gli interventi di dragaggio del canale di
accesso al porto di La Spezia, di realizzazione della vasca
di colmata e di dragaggio della zona di evoluzione del 3°
Bacino portuale e della zona antistante il Molo Fornelli
non pregiudichino le successive attività di bonifica del
sito e non comportino un aumento o una diffusione dell’inquinamento;
2)Necessità di ulteriori prescrizioni finalizzate ad assicurare
il conseguimento della massima sicurezza ambientale durante
le suddette attività”. Non trattandosi di progetto di messa
in sicurezza del canale di accesso al Porto nell’ambito
del sito di interesse nazionale di Pitelli, ma di progetto
di dragaggio dettato da “ragioni di navigabilità”, la Conferenza
dei Servizi di cui all’art. 15, 4° comma del D.M. n. 471/1999
non ha alcuna competenza ad approvarlo, né lo stesso ha
seguito i livelli progettuali e i passaggi procedimentali
indicati dagli artt. 4,5, 6 e 10 del regolamento ministeriale.
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Il procedimento conclusosi con le deliberazioni
impugnate assunte nella Conferenza del 30.12.2002 (e poi,
relativamente a interventi di dragaggio negli specchi acquei
antistanti il terminal Ravano, oggetto della Conferenza
del 25.2.2003) si è svolto in violazione nelle norme rubricate,
che prevedono indagini tecniche e acquisizione di conoscenze
precise e circostanziate al fine di attuare, con le dovute
cautele imposte dalla delicatezza della materia, o un progetto
definitivo di bonifica e ripristino ambientale (art. 4 del
D.M. n. 471/1999) o un progetto di ripristino ambientale
con misure di sicurezza (art. 5) o un progetto di messa
in sicurezza permanente e ripristino ambientale (art. 6):
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Con tale deliberato, la Conferenza ha inoltre
commesso molteplici errori:
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1)in primo luogo, ha illegittimamente proposto
il doveroso intervento di bonifica del sito che ricade nel
sito di interesse nazionale di Pitell;
2)la stessa imposizione di numerose, diffuse e variegate
prescrizioni e modalità di intervento smentisce l’assunto
che le attività di dragaggio non pregiudichino le successive
attività di bonifica del sito e non comportino un aumento
o una diffusione dell’inquinamento;
3)la mancanza del piano di caratterizzazione e dei requisiti
progettuali previsti dalle norme rubricate escludono l’attendibilità
del giudizio espresso dalla Conferenza;
4)i tre diversi livelli di bonifica sopra descritti non
hanno ricevuto alcuna considerazione, né si è valutato il
pericolo che l’attività di dragaggio comporti l’inammissibile
passaggio dal miglior livello di bonifica e ripristino ambientale,
ad uno meno adeguato (adozione di misure di sicurezza o
messa in sicurezza permanente);
5)le stesse prescrizioni e modalità di intervento imposte
dalla Conferenza smentiscono le sue conclusioni, rinviando
a successive attività di monitoraggio di miglioramento della
soluzione progettuale.
Sono pertanto evidenti il difetto di istruttoria e la perplessità
in cui è incorsa la Conferenza, con il rinvio ad adempimenti
e approfondimenti successivi.
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2) Violazione e falsa applicazione dell’art.
1 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, dell’art. 17 del D.Lgs
5 febbraio 1997 n. 22, degli artt. 4,5,6,10 e 15 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 e dell’Allegato 3 al D.M. medesimo.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel caso di specie sarebbero state altresì violate le disposizioni
dell’Allegato 3 al D.M. n. 471/1999, che detta i criteri
generali per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza,
bonifica e ripristino ambientale e per le misure di sicurezza
e messa in sicurezza permanente.
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3)Violazione e falsa applicazione dell’art.
8, lett. M), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 in relazione
alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge
9 dicembre 1998 n. 426, dell’art. 17 del D.Lgs 5 febbraio
1997 n. 22 e degli artt. 4,5,6,79,10 e 15 del D.M. 25 ottobre
1999 n. 471 e dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e successive modificazioni e integrazioni. Eccesso di
potere difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria.
Incompetenza e sviamento.
In forza dell’art. 8, lett. M) della legge n. 84/1994, l’Autorità
Portuale assicura la navigabilità nell’ambito portuale,
provvedendo al mantenimento ed approfondimento dei fondali,
sulla base di progetti sottoposti al visto del competente
ufficio speciale del genio civile per le opere marittime,
tuttavia, “nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale”,
anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed
urgenza, provvedimenti di carattere coattivo”. In proposito,
“ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione
dei fondali, può indire, assumendone la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate”.
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Nella fattispecie in esame: 1)il progetto
di dragaggio del Golfo di La Spezia viola la normativa sulla
tutela ambientale dettata dalla legge 9 dicembre 1998 n.
426, dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.M. 25 ottobre
1999 n. 471;
2)nessuna motivazione è stata offerta per tale progetto,
che non è teso ad “assicurare” la navigabilità, bensì a
rendere possibile un aumento di navigabilità del canale
di accesso al Porto della Spezia;
3)nessuna emergenza è stata rappresentata e motivata;
Alla Conferenza dei Servizi del 30.12.2002, l’Autorità Portuale
della Spezia non ha neanche partecipato:la Conferenza pertanto
è stata illegittimamente convocata e presieduta dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
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4)Violazione e falsa applicazione dell’art.
17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’art. 15 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 in relazione alla violazione dell’art.
2, comma 3 e degli artt. 7,13,14,15 e 16 della L.R. 30 dicembre
1998 n. 38 in relazione alla violazione dell’Allegato 2
lett.a) della Legge regionale medesima. Eccesso di potere
per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione
e per travisamento.
L’art. 15, comma 5, del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 stabilisce
che “qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura
di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, l’approvazione di cui al comma 4 è subordinata
all’acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità”.
L’intervento in esame, come sopra descritto, rientra nell’ipotesi
indicata dall’Allegato 2, lett.a) alla L.R. n. 38/1998.
(“recupero di suoli dal mare per una quantità che superi
i 10.000mc”), per la quale l’art. 2, comma 3, della legge
prevede la procedura regionale di valutazione di impatto
ambientale, previa redazione di Studio di impatto ambientale
(S.I.A.) secondo l’istruttoria e il procedimento disciplinato
dall’art. 13 della legge medesima, da definirsi con decisione
della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla conclusione
dell’istruttoria, previo parere del Comitato Tecnico Regionale
e supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente
Ligure. Il mancato espletamento della procedura di V.I.A.
rende evidente la sussistenza dei vizi rubricati.
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5)Violazione e falsa applicazione dell’art.
17 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’art. 15 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 in relazione alla violazione degli
artt. 2, comma 4, lett.c), 10, 11, 13, 14 e 15 della L.R.
30 dicembre 1998 n. 38 in relazione alla violazione dell’Allegato
3 n. 2 c. e 10 J della Legge Regionale medesima.
Inoltre il prospettato dragaggio rientra quantomeno nell’ipotesi
indicata dall’Allegato 3, n. 2c alla L.R. n. 38/1998 (“estrazione
di minerali mediante dragaggio marino o fluviale”) o nell’ipotesi
individuata nel medesimo allegato, con il n. 10J (“opere
costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa mediante la costruzione, per
esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori a difesa
del mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di
tali opere, recupero di terre dal mare”), per la quale gli
artt. 2, comma 4, lett.a) e 10 della legge prevedono la
procedura di verifica screening della Giunta Regionale sulla
necessità di V.I.A.. che non è stata minimamente attivata.
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6)Violazione dell’art. 151 del D.Lgs.29
ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 1 bis. Lett.f) della L.R.
18 marzo 1980 n. 15 e/o degli artt. 1 e 6 della L.R. 21
agosto 1991 n. 20. Eccesso di potere per difetto del presupposto
e di motivazione.
E’ ben vero che il mare (come i laghi), diversamente dai
fiumi, torrenti e corsi d’acqua, non è oggetto in se stesso
di tutela paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.
490/1999.
Tuttavia sono sottoposti al vincolo paesistico “i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati
sul mare” (art. 146, comma 1, lett.a). Il dragaggio del
canale di accesso al Porto della Spezia viene ad alterare
il rapporto tra mare e territorio costiero, consentendo
un ingresso di navi porta containers di notevoli dimensioni,
del tutto sproporzionate alla naturale dimensione e conformazione
del Golfo dei Poeti e tali da pregiudicare le sue incantevoli
visuali panoramiche, per le quali è conosciuto in tutto
il mondo.
L’innaturale utilizzo del Golfo, che si otterrebbe con l’artificiale
opera di dragaggio, comporta pertanto la necessità di una
sua valutazione paesistica, incidendo sui territori costieri
vincolati ai sensi della norma su richiamata.
Nelle more del giudizio, pertanto,il Comitato per la Salvaguardia
e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti riceveva in allegato a
nota del Dirigente Generale della Direzione per la Gestione
dei Rifiuti e per le Bonifiche del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio la “bozza del verbale della
riunione della Conferenza di Servizi svoltasi a Roma l’8.4.2003,
con preghiera di voler precisare, ove necessario, i contenuti
dell’eventuale intervento effettuato nel corso della riunione”
dandone comunicazione all’Ufficio entro dieci giorni.
In detto verbale, il Direttore Generale richiamava il contenuto
della Conferenza dei Servizi del 25 febbraio 2003, che aveva
“evidenziato la necessità che fossero fornite informazioni
e dati integrativi al fine di verificare che le attività
di dragaggio previste dall’Autorità Portuale della Spezia
per la rimozione dei sedimenti dai fondali antistanti il
Terminal Ravano non pregiudichino le successive attività
di bonifica del sito e non comportino un aumento o una diffusione
dell’inquinamento”.
Riferiva poi che la documentazione integrativa presentata
dall’Autorità Portuale avrebbe accolto “le prescrizioni
formulate dalla medesima Conferenza ivi compresa quella
relativa alla presentazione di un Piano di monitoraggio
delle attività di dragaggio in questione”.
Il Presidente del Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo
del Golfo dei Poeti ribadiva “come l’iter procedurale relativo
al dragaggio dell’area marina antistante il Terminal Ravano
sia da considerare anomalo in quanto il progetto, elaborato
nel 1997, prima della perimetrazione del sito di Pitelli,
non tiene conto della normativa sulle bonifiche emanata
successivamente, evidenziando che le attività di dragaggio
sono finalizzate all’accesso al Terminal Ravano di navi
con stazza superiore rispetto a quelle cui è attualmente
possibile l’accesso, e non da ragioni di carattere ambientale.
Ritiene che il progetto prima dell’approvazione debba essere
sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale; in assenza
di detta valutazione ritiene che l’approvazione sarebbe
da considerare illegittima. Si riserva pertanto di proporre
ricorso amministrativo nell’ipotesi in cui la Conferenza
di servizi dovesse deliberare l’approvazione delle attività
di dragaggio previste dall’Autorità Portuale”.
Nonostante la chiarezza di tale posizione, la Conferenza
concludeva che “i partecipanti alla Conferenza di servizi
ritengono che le operazioni di dragaggio previste negli
specchi acquei antistanti il Terminal Ravano a servizio
del Porto Mercantile della Spezia, di cui ai documenti presentati
dall’Autorità portuale, non pregiudichino le successive
attività di bonifica del sito e non comportino un aumento
o una diffusione dell’inquinamento nell’area marina interessata
dalle attività di dragaggio”, Pertanto, attesa l’evidente
ed intrinseca erroneità di tale verbale in ordine alla posizione
del Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo
dei Poeti, i rappresentanti di quest’ultimo, con lettera
raccomandata spedita il 5.8.2003 alla Direzione Ri.Bo del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, ribadivano
il loro dissenso e chiedevano la corrispondente rettifica
del verbale.
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Successivamente il Comitato ricorrente era
invitato ad una Conferenza dei Servizi convocata per il
30.9.2003, sempre presso la medesima Direzione ministeriale,
per discutere di un “progetto di bonifica con misure di
sicurezza dell’area marina destinata alla realizzazione
del banchinamento del Molo Garibaldi nel Porto della Spezia,
trasmesso dall’Autorità Portuale della Spezia con nota prot.
N. 2458 del 28.7.2003 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente
e T.T. con nota prot. N. 7849/RIBO/B dell’1.8.2003”. Avendo
rilevato che anche tale progetto riguardava le operazioni
di dragaggio per la realizzazione della vasca di colmata
del Molo Garibaldi ed una presunta bonifica parziale, i
rappresentanti del Comitato osservavano che le relative
deliberazioni, oggetto del ricorso RGR n. 438/2003, erano
state sospese da questo Tribunale Amministrativo, con l’ordinanza
cautelare sopra richiamata, confermata dal Consiglio di
Stato.
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Ritenendo pertanto illegittime le deliberazioni
conferenziali sopra specificategli istanti, sull’assunto
che le stesse abbiano già costituito oggetto di formale
gravame quali atti conseguenti necessariamente a quelli
impugnati, con memoria ritualmente notificata hanno “per
mero tuziorismo” adito nuovamente questo T.A.R., chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi aggiunti:
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1)Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità
degli artt. Impugnati con ricorso R.G.R. 438/2003 in data
19.3.2003.
I vizi che inficiano gli atti impugnati con ricorso in data
19.3.2003, RGR n. 438/2003, si estendono anche in via propria
e/o derivata sugli atti in epigrafe indicati, che ne sono
pertanto afflitti di inerente illegittimità.
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2)Violazione e falsa applicazione dell’art.
1 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, dell’art. 17 del D.Lgs.
5 febbraio 1997 n. 22, degli artt. 4,5,6,10 e 15 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 e dell’Allegato 3 al D.M. medesimo.
Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere
difetto dei presupposti e di istruttoria, per contraddittorietà
intrinseca ed illogicità manifeste. Perplessità.Sviamento
di potere.
In relazione alla impugnata Deliberazione della Conferenza
dei Servizi dell’8.4.2003, come esposto dal Comitato per
la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, il progetto
relativo al dragaggio dell’area marina antistante il Terminal
Ravano è stato elaborato nel 1997, ossia in epoca anteriore
all’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 426/1998,
secondo cui il sito perimetrato di Pitelli (La Spezia),
“ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi”, è considerato
sito ad alto rischio ambientale, che richiede intervento
di bonifica di interesse nazionale.
La bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati
sono stati poi oggetto di dettagliata disciplina da parte
del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, con il quale è stato approvato
il regolamento di attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. n.
22/1997.
A ciò si aggiunga la disciplina dell’Allegato 3 al medesimo
D.M. n. 471/1999 che detta i criteri generali per gli interventi
di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino
ambientale e per le misure di sicurezza e messa in sicurezza
permanente.
Detti criteri non sono stati minimamente considerati e neanche
richiamati nella progettazione predisposta dall’Autorità
Portuale.
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3)Violazione dell’art. 21, comma 8, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000 n. 205, in relazione alla inosservanza dell’ordinanza
del TAR Liguria n. 207 del 17 aprile 2003 nel ricorso RG
438/2003 nonché dell’ordinanza del consiglio di Stato, sez.
VI, n. 2917/2003 dell’8 luglio 2003 nel ricorso in appello
dei Ministeri e dell’Autorità portuale della Spezia n. 5523/2003.
Relativamente alla impugnata Deliberazione della Conferenza
dei Servizi del 30.9.2003 si osserva che la stessa riguarda
l’area marina antistante il Molo Garibaldi già oggetto di
gravata Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 30
dicembre 2003, sospesa da questo tribunale con l’ordinanza
cautelare su epigrafata, confermata dal Consiglio di Stato,
sull’appello proposto dal Ministeri e dall’Autorità Portuale.
Pertanto nessuna Deliberazione conseguente, inerente e/o
connessa con la predetta Deliberazione sospesa poteva essere
assunta.
Aggiungasi che tale delibera si configura come atto conseguente,
inerente o comunque connesso alla precedente Deliberazione
del 30 dicembre 2003 e come tale coinvolta anche direttamente
dal ricorso giurisdizionale RG n. 438/03.
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4)Violazione e falsa applicazione dell’art.
1 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, dell’art. 17 del D.Lgs.
5 febbraio 1997 n. 22 e degli artt. 4,5,6,10 e 15 del D.M.
25 ottobre 1999 n. 471 e dell’Allegato 3 al D.M. medesimo.
Violazione del principio di precauzione.Eccesso di potere,
difetto dei presupposti e di istruttoria, per contraddittorietà
intrinseca ed illogicità manifeste, sotto altro profilo.
Perplessità.Sviamento di potere.
Sempre in relazione alla deliberazione della Conferenza
dei Servizi del 30.9.2003 la stessa è ulteriormente illegittima,
laddove sembra ammettere la possibilità di una bonifica
con misure di sicurezza, limitata ad una porzione del sito
inquinato, senza considerare la necessaria interrelazione
con le restanti parti del medesimo e senza svolgere alcuna
istruttoria sulla possibilità di ottenere i migliori livelli
di bonifica previsti dalle norme rubricate.
Concludono gli istanti chiedendo l’annullamento delle delibere
conferenziali impugnate, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova per l’Autorità Portuale di La Spezia e le
Amministrazioni statali intimate, la quale, con memoria
del 31 ottobre 2003 ha eccepito in via pregiudiziale il
difetto di legittimazione a ricorrere del Comitato per la
salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti e del dott.
Schiffini Enrico, nonché l’inammissibilità del gravame in
ordine all’impugnazione delle determinazioni assunte dalla
Conferenza istruttoria del 25.2.2003, ed ha quindi contestato
la fondatezza nel merito del gravame stesso chiedendone
il rigetto.
Si è altresì costituita in giudizio la regione Liguria intimata,
la quale con memoria del 30 ottobre 2003, ha dedotto in
via pregiudiziale le stesse eccezioni sopra specificate
oltre la inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai
ricorrenti e dell’intervento ad adiuvandum di Legambiente,
ed ha quindi parimenti contestato la fondatezza nel merito
del ricorso chiedendone il rigetto.
Si è poi costituito in giudizio il Comune di Lerici intimato,
il quale, con memoria del 29.10.2003 ha chiesto, a sostegno
delle tesi dei ricorrenti, l’annullamento dei provvedimenti
impugnati siccome illegittimi. E’ quindi intervenuta in
giudizio “ad opponendum” la s.p.a. La Spezia Container Terminal,
la quale, con più memorie nei termini, ha pregiudizialmente
eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo al
Comitato ed al dott. Schiffini, nonché la inammissibilità
del ricorso siccome rivolto nei confronti di atti endoprocedimentali,
e ne ha quindi contestato la fondatezza nel merito chiedendone
il rigetto.
E’ infine intervenuta in giudizio ad adiuvandum Legambiente
ONLUS la quale, con memoria del 31.10.2003 ha concluso per
l’annullamento degli impugnati provvedimenti siccome ritenuti
illegittimi.
Alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2004, il ricorso
è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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1. Va esaminata in via preliminare l’eccezione
relativa al difetto di legittimazione attiva in testa al
Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei
Poeti, ed al Dott. Enrico Schiffini.
Al riguardo osserva il Collegio come la questione posta
vada affrontata con specifico riferimento all’oggetto della
controversia, poiché non v’è dubbio che in tema di ambiente
l’interesse all’impugnazione si atteggi in modo del tutto
peculiare in relazione sia all’alto valore istituzionale
di detto bene, sia al crescente ruolo assunto dalle formazioni
sociali nell’esercizio di funzioni ed attività di interesse
generale.
Così, in primo luogo, va evidenziato che l’ambiente, come
la Corte Costituzionale ha avuto modo recentemente di precisare
più volte, non può essere ritenuto semplicemente una materia,
essendo piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto,
rinvenibile all’interno di molteplici settori dell’azione
amministrativa. (cfr. per tutte sentenza 20 dicembre 2002
n. 536).
Ne consegue, pertanto, che la tutela di detto valore deve
essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi
e spesso confliggenti interessi di minor rango, con cui
venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi procedimenti
che sempre più caratterizzano l’agire dei pubblici poteri.
E tale tutela, come la Sezione ha già avuto modo di puntualizzare,
non può certo essere aprioristicamente limitata sul piano
oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo,
viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia
provvedimento se ed in quanto incisivo del valore protetto
(cfr. Sezione I 13 marzo 2003 n. 309).
In secondo luogo, va poi evidenziato il nuovo e pregnante
ruolo che l’ordinamento riconosce alla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali nell’esercizio
di funzioni ed attività di interesse generale, in applicazione
del principio di sussidiarietà orizzontale.
Come è noto tale principio, di origini antiche coincidenti
con la nascita del pensiero liberale e con l’evoluzione
delle moderne democrazie, si sostanzia in un generale criterio
di riparto delle funzioni amministrative in base al quale
l’intervento pubblico istituzionale assume carattere sussidiario
rispetto all’iniziativa privata, nel senso che il primo
si giustifica in quanto i privati cittadini e le loro libere
associazioni non siano in grado di soddisfare efficacemente
interessi ed esigenze di ordine generale.
Per ciò che concerne l’ordinamento italiano la sussidiarietà
orizzontale, già rinvenibile nel conferimento di funzioni
e compiti ai privati e alle loro associazioni operato da
diverse norme del D.Lgs. n. 112/1998, ha trovato una sua
prima compiuta esplicazione con l’art. 2 della L. 265/1999
poi confluito nell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000,
il quale dispone che “I Comuni e le Province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali”.
Tale parametro di riparto di funzioni tra enti istituzionali
e privati, e stato quindi elevato a rango di principio ordinamentale
con la recente modifica del titolo V, parte II della Costituzione,
operata con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001,
n. 3.
L’ultimo comma dell’art. 118 dispone, infatti, che “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”.
Il principio così enunciato, è stato poi da ultimo ribadito
negli stessi identici termini dell’art. 7, 1° comma, della
Legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha dato attuazione all’art.
118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni
amministrative.
Ne consegue che l’azione dei pubblici poteri si configura
come sussidiaria di quella dei privati singoli e associati,
nel senso che gli enti istituzionali possono legittimamente
intervenire nel contesto sociale, ove le funzioni amministrative
assunte siano svolte in modo più efficiente e con risultati
più efficaci che se fossero lasciate alla libera iniziativa
privata, ancorché regolamentata.
E per questa via, a ben guardare, trova congruente riscontro
il principio fondamentale contenuto nell’art. 2 della Costituzione
il quale afferma la centralità, nell’ambito dell’ordinamento
giuridico, dell’individuo e delle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità.
In oggi, pertanto, i pubblici poteri devono agire preferenzialmente
tramite il coinvolgimento diretto dei singoli e dei gruppi
sociali liberamente costituiti, in quanto chiamati in prima
persona a cogestire la funzione amministrativa secondo il
principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.
Circostanza, questa, che induce necessariamente a dover
riconsiderare sotto nuova e più pregnante luce la valenza
della posizione giuridica dei soggetti coinvolti nell’azione
amministrativa.
Non v’è dubbio, infatti, che lo specifico ruolo ordinamentale
attribuito ai privati ed alle loro formazioni sociali sul
piano sostanziale, riverberi i suoi effetti anche sul piano
procedimentale e processuale.
Così, per un verso, l’apporto di questi ultimi nell’ambito
del procedimento andrà valorizzato non solo in termini di
mera collaborazione nell’adozione dei provvedimenti che
incidano direttamente la loro sfera giuridica, ma anche
ai più generali fini della gestione stessa della funzione
amministrativa per renderla più adeguata rispetto agli interessi
publici perseguiti.
Per altro verso, poi, ai singoli ed alle loro formazioni
sociali dovrà essere garantita la più ampia possibilità
di sindacare in sede giurisdizionale l’esercizio di detta
funzione da parte degli enti istituzionali a ciò preposti.
Ed è in questo mutato quadro istituzionale, che deve correttamente
essere inquadrata ed esaminata la questione della legittimazione
ad agire del Comitato e del dott. Schiffini.
Quanto al primo, va subito rilevato come non sia condivisibile
la tesi della carenza di legittimazione sostenuta dall’Avvocatura
dello Stato nella memoria difensiva, per il fatto stesso
che tale ente non risulta compreso tra le associazioni individuate
con decreto del Ministro dell’Ambiente ex art. 13 L. 349
del 1986.
L’assunto, invero, si richiama ad una giurisprudenza risalente,
elaborata in un diverso contesto ordinamentale, che non
può fungere da valido parametro di riferimento avuto riguardo
ai valori costituzionali coinvolti, così come sopra rappresentati.
Del resto il più recente indirizzo giurisprudenziale, che
la stessa Avvocatura in subordine cita, ha avuto modo di
precisare che l’esistenza del potere di individuazione del
Ministro non esclude di per sé il concorrente potere del
giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della
legittimazione ad agire dell’associazione che abbia proposto
un ricorso giurisdizionale, e ciò non sulla base dei criteri
indicati dall’art. 13 della L. 349/1986, ma con riferimento
ai diversi parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità
degli interessi diffusi in materia ambientale.
Ed è a questo indirizzo che il Collegio ritiene di dover
aderire corroborandone, alla luce delle considerazioni sin
qui svolte, le enunciazioni di principio.
Così deve ritenersi che un ente privato, pur non compreso
tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 della
L. 349/1986, sia comunque legittimato a ricorrere in giudizio,
indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica,
quando:
-persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
-abbia un adeguato grado di stabilità;
-un sufficiente livello di rappresentatività; -un area di
afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene
a fruizione collettiva che si assume leso.
In altri termini, l’esplicita legittimazione delle associazioni
ambientalistiche individuate a livello nazionale o ultraregionale,
non esclude di per sé la legittimazione ad agire in giudizio
degli organismi privati che si costituiscano in un ambito
territoriale più ristretto per salvaguardare in modo serio
e duraturo l’ambiente nella data località, e che vengano
quindi ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazioni
sociale”, a cui la costituzione attribuisce lo specifico
ruolo sopra evidenziato.
Né al riguardo, giova precisarlo, possono assumere rilievo
determinante la specifica configurazione soggettiva (associazione,
fondazione, comitato) che gli anzidetti organismi vengano
ad assumere, od il loro eventuale riconoscimento in sede
civile.
La prima, infatti, è espressione della autonomia privata
riconosciuta e garantita dall’ordinamento e non è quindi
di per sé sola indice di una particolare qualità o attitudine
intrinseca rispetto alla tutela ambientale perseguita.
Il secondo, poi, si sostanzia in una valutazione alla stregua
di parametri civilistici che, pur attribuendo all’ente privato
la piena personalità giuridica e quindi un indubbio rilievo
ordinamentale, non si sostituisce né, quel che più conta,
è presupposto necessario per il diverso apprezzamento di
ordine pubblicistico, volto ad accertare la presenza nell’organismo
privato dei requisiti e dei caratteri propri di una formazione
sociale idonea ad assumere la titolarità di un interesse
diffuso facente capo alla popolazione nel suo complesso,
quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Comitato ricorrente
possegga i necessari requisiti di legittimazione attiva,
alla stregua dei parametri sopra specificati.
Per un verso, infatti, l’ente si è costituito senza scopo
di lucro con la denominazione di “Comitato per la salvaguardia
e lo sviluppo del Golfo dei Poeti”, al precipuo e dichiarato
fine di “attivarsi per un’azione di salvaguardia dell’ambiente
del Golfo e contrastare ogni minaccia all’uso ecocompatibile
della costa del Golfo dei Poeti”, fissando la propria sede
nel Comune di La Spezia in Via Chiodo 125, individuando
sia l’organo di presidenza che di tesoreria, e stabilendo
le modalità di accesso e di partecipazione dei soggetti
interessati all’iniziativa.
Ne consegue che lo stesso è sorto con l’intenzione di perseguire
in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale,
e non certamente al limitato fine di contrastare la realizzazione
di un determinato intervento ritenuto lesivo dell’ambiente
e tantomeno per opporsi a quello per cui è causa.
Riprova ne è, del resto, la circostanza che le impugnate
determinazioni sono successive rispetto all’esistenza del
Comitato, il quale è stato anzi espressamente coinvolto
nella fase procedimentale antecedente l’adozione delle determinazioni
medesime, dovendo quindi escludersi che lo stesso si sia
costituito a meri fini strumentali rispetto all’odierna
azione giudiziaria.
Per un altro verso, poi, l’ente si compone di 6.891 aderenti
in prevalenza residenti nel Comune di La Spezia, come formalmente
dichiarato dal suo Presidente, e quindi possiede oggettivamente
un ragguardevole livello di rappresentatività ed un area
di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il
bene ambientale che si assume leso.
Per altro verso, ancora, il Collegio non può non rilevare
come i caratteri di non occasionalità nel perseguimento
della tutela ambientale, di stabilità, di rappresentatività
e di ricollegabilità all’area spezzina del Comitato, siano
stati implicitamente riconosciuti dalla stessa amministrazione
statale resistente.
Come già precisato, infatti, questo è stato espressamente
coinvolto nel procedimento di adozione dei provvedimenti
impugnati, ed è stato invitato a partecipare direttamente
alla fase deliberante, manifestando già in quella sede la
sua contrarietà al progettato intervento siccome ritenuto
lesivo dei valori ambientali presenti nel golfo di La Spezia.
Circostanza, questa, che se non comporta di per sé sola
la legittimazione ad agire in giudizio del Comitato, è comunque
sintomatica della rilevanza dello stesso, e della sua idoneità
a perseguire in modo serio e duraturo finalità di tutela
ambientale in relazione al territorio spezzino in cui è
stabilmente radicato.
Sarebbe invero del tutto irragionevole ritenere che il Ministero
dell’Ambiente ed altri soggetti pubblici come il Comune
della Spezia, abbiano avvertito la necessità di interloquire
con detta formazione sociale finanche nella fase decisionale,
ove non ne avessero riscontrato la oggettiva rappresentatività
e la natura sostanziale di ente esponenziale dell’interesse
diffuso alla tutela ambientale del Golfo dei Poeti.
Né, infine, può ritenersi che la legittimazione ad agire
del Comitato e del suo Presidente siano escluse, come sostenuto
dalla difesa erariale, dalla mancata produzione in giudizio,
da parte del Comitato stesso, dell’atto costitutitivo e
dello Statuto.
Tali atti, invero, sono prescritti e quindi devono necessariamente
esistere in tale forma, solo per l’acquisto della personalità
giuridica, mediante il riconoscimento concesso dall’autorità
amministrativa.
L’esistenza di un ente di fatto, viceversa, non è condizionata
ad alcuna specifica formalità, e per la sua costituzione,
come costantemente precisato dalla giurisprudenza civile,
non è pertanto necessario né l’atto pubblico e neppure l’atto
scritto (cfr. per tutte Cons. 15 gennaio 2000, n. 410).
Ne consegue che la documentazione versata in atti dal Comitato,
avuto riguardo all’ampia libertà di forme che l’ordinamento
riconosce in materia, dà ragionevolmente prova dell’esistenza
e della costituzione del comitato stesso, e della sua legittimazione
ad agire nell’odierno giudizio, siccome fornito degli ulteriori
requisiti di esponenzialità sopra specificati.
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2. A diversa conclusione deve invece pervenirsi
per ciò che riguarda la legittimazione a ricorrere del dott.
Schiffini, in qualità di primario imprenditore residente
in abitazione posta di fronte al porto di La Spezia. L’ordinamento
infatti, diversamente dal caso dell’urbanistica, non attribuisce
a “chiunque” la possibilità di impugnare i provvedimenti
adottati dalla P.A. che possano refluire sull’ambiente.
Ne consegue che i singoli individui possono agire in giudizio
avverso provvedimenti di tale natura, solo qualora dimostrino
di essere titolari di un interesse che non si atteggi come
astratto o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso
come differenziato da quello della collettività, in relazione
all’oggetto della tutela ovvero al rapporto del singolo
con il bene.
Ed a tal fine non può ritenersi sufficiente l’affermazione
di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate vicinanze
dell’interevento contestato, ma occorre anche dimostrare
il danno che dall’opera deriva specificatamente al soggetto
in quanto titolare del bene.
Ora, come esattamente rileva l’Avvocatura dello Stato nella
memoria difensiva, il Dott. Schiffini si è limitato ad affermare
di essere residente in abitazione posta di fronte al Golfo
di La Spezia, senza però prospettare né provare la negativa
incidenza dei provvedimenti impugnati nella propria sfera
giuridica. Si deve pertanto escludere che lo stesso abbia
fornito adeguato riscontro probatorio in ordine alla titolarità
di un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello
della generalità dei suoi concittadini.
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3. Parimenti inammissibile si appalesa l’intervento
“ad adiuvandum” di Legambiente.
Come esattamente eccepito dalla Regione Liguria, infatti,
tale soggetto si trova nella stessa posizione giuridica
del ricorrente WWF, e può vantare lo stesso interesse che
non è accessorio al primo.
Esso, pertanto, avrebbe dovuto impugnare a sua volta direttamente
nei prescritti termini decadenziali gli atti ritenuti lesivi,
risultando di conseguenza l’odierno intervento inammissibile.
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4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di interesse attuale, sollevata dalla Regione
Liguria sul presupposto che i provvedimenti impugnati si
sostanzierebbero in meri pareri che non consentono “di far
accedere direttamente alla realizzazione” degli interventi
oggetto dell’odierna controversia, non può essere condivisa.
Le delibere conferenziali contestate, infatti, attivano
e concludono un procedimento autonomo e necessario nell’ambito
proprio delle attività volte alla bonifica ed alla salvaguardia
del sito perimetrato di interesse nazionale Pitelli, considerato
ad alto rischio ambientale.
Ne consegue che, indipendentemente dal procedimento asseritamente
diverso di approvazione dell’intervento di escavazione,
le anzidette deliberazioni sono idonee di per sé ad incidere
il bene tutelato, e come tali ben possono costituire oggetto
dell’odierna impugnativa.
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5. Parimenti non condivisibile è l’ulteriore
eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata
dalla Regione Liguria, in quanto non muniti di idonea procura
ed in quanto tardivi nella parte in cui viene impugnata
la delibera conferenziale del giorno 8 aprile 2003.
Ed invero, i ricorrenti hanno conferito procura al loro
difensore per impugnare, tra l’altro, tutte le deliberazioni
assunte in sede istruttoria dalla Conferenza dei Servizi
presso il Ministero dell’Ambiente in data 25 febbraio 2003,
nonché “ogni atto inerente, conseguente e/o comunque connesso,
cognito e non”, con espressa facoltà di proporre motivi
aggiunti.
Ne consegue che la successiva deliberazione conferenziale
decisoria dal giorno 8 aprile 2003, siccome ontologicamente
connessa e conseguente a quella istruttoria del 25 febbraio
2003, risulta parimenti impugnata con l’atto introduttivo
del giudizio.
Non v’è dubbio, del resto, che l’interesse sostanziale dei
ricorrenti sin dall’inizio non fosse quello di censurare
l’atto preliminare, ma quello conclusivo del contestato
procedimento anche se al momento non ancora intercorso per
cui, nel caso di specie, l’ampia formula adoperata è da
ritenersi idonea a produrre gli effetti voluti.
I successivi motivi aggiunti, pertanto, non necessitavano
di ulteriore espressa procura né risultano tardivi, siccome
riferiti ad atti già fatti oggetto di specifico gravame.
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6. Il ricorso, nella parte in cui viene impugnata
la delibera conferenziale del 30 settembre 2003, è infine
improcedibile.
Alla stessa, infatti, non è seguita alcuna ulteriore delibera
decisoria, ed inoltre il nuovo progetto di banchinamento
da esaminare in tale sede, è stato formalmente ritirato
dall’Autorità Portuale con ciò venendo meno ogni interesse
in testa ai ricorrenti all’eventuale annullamento dell’atto
impugnato.
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7. Per la restante parte il ricorso è fondato,
sotto gli assorbenti profili di censura dedotti col primo,
secondo e quinto mezzo di gravame, nonché col primo motivo
aggiunto, che possono essere trattati congiuntamente attesa
la loro connessione.
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7.1 Come esposto nella narrativa in fatto
e così per come risulta dalla documentazione versata in
causa:
-il Golfo di La Spezia rientra interamente nell’area del
sito Pitelli, qualificato ad alto rischio ambientale per
il suo forte inquinamento, che richiede intervento di bonifica
di interessa nazionale;
-il regolamento che disciplina la bonifica dispone al riguardo
che “in caso di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili per le sostanze inquinanti……………, il sito
interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa
in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale
per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti “(cfr.
art. 4 d.m. 25.10.1999 n. 471);
-il medesimo regolamento dispone poi all’art. 8 che “qualora
i soggetti e gli organi pubblici accertino………. una situazione
di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali,
i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione
limite accettabili ………………….. ne danno comunicazione alla
Regione, alla Provincia ed al Comune………….” il quale “con
propria ordinanza diffida il responsabile dell’inquinamento
ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale………..”;
-la messa in sicurezza d’emergenza è definita dall’art.
2 del regolamento come “ogni intervento necessario ed urgente
per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione
degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti
presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza
permanente”; -per i siti di interesse nazionale l’approvazione
dei progetti e l’autorizzazione degli interventi di bonifica,
ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente, sono
di competenza del Ministro dell’Ambiente, di concerto con
i Ministri dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
e della Sanità, d’intesa con la regione territorialmente
interessata, ai sensi e con le procedure di cui al combinato
disposto degli articoli 10 e 15 del Regolamento;
-la Direzione per le bonifiche ambientali del Ministero
dell’Ambiente, con nota del 26 marzo 2002, ha invitato formalmente
l’Autorità Portuale spezzina “a mettere in atto tutte le
necessarie misure di messa in sicurezza d’emergenza”, poiché
dall’esame dei risultati della caratterizzazione fisica,
chimica e microbiologica relativa al Canale di accesso al
porto erano emerse concentrazioni di arsenico, idrocarburi
pesanti e tributilstagno superiori ai valori limite fissati
della tabella allegata al D.M. 471/99;
-l’Autorità Portuale, in data 28 maggio 2002, trasmetteva
quindi ai servizi TAI, RIBO e SDM del Ministero dell’Ambiente,
istanza di autorizzazione per la messa in sicurezza di emergenza
del Canale di accesso al porto di La Spezia, consistente
in una operazione di “dragaggio del Canale di accesso a
quota – 15 m. con prelievo di 40.000 mc. di sedimenti, così
da garantire l’accesso al porto alle navi da 6500/680 o
TEU”, con conseguente smaltimento del materiale di risulta
in discarica autorizzata e/o in apposito impianto di trattamento;
-il Servizio Difesa del MARE del Ministero dell’Ambiente,
con nota del 5 luglio 2002, rilevava al riguardo che, trattandosi
di operazione di dragaggio, il rilascio della richiesta
autorizzazione non era di sua competenza, rientrando “nelle
attribuzioni dell’Ente Territoriale”;
-conseguentemente l’Autorità Portuale, con nota del 24.07.2002,
chiedeva al Servizio RIBO del Ministero dell’Ambiente di
convocare una specifica Conferenza di Servizi per esaminare
il progetto in questione sotto il profilo ambientale, interessando
il sito Pitelli di interesse nazionale;
-ne seguivano la Conferenza istruttoria del 13.11.2002 e
quella decisoria del 30.12.2002 nella quale dopo aver premesso
che “le attività di escavo previste nel progetto dell’Autorità
Portuale sono dettate da ragioni di navigabilità e non di
messa in sicurezza d’emergenza…..” si riteneva che “tali
attività non pregiudichino le successive attività di bonifica
del sito e non comportino un aumento o una diffusione dell’inquinamento
a condizione che le operazioni connesse siano condotte con
le modalità di intervento e le prescrizioni sopra indicate”.
Tanto premesso, l’anzidetta determinazione conferenziale
si appalesa illegittima per il seguente ordine di considerazioni:
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7.2 In primo luogo, va rilevato come la Conferenza
non fosse competente ad esaminare e valutare positivamente
il progetto presentato dall’Autorità portuale.
Come già precisato, infatti, per i siti inquinati di interesse
nazionale l’art. 15 del D.M. 471/99 attribuisce al Ministero
dell’Ambiente la competenza per l’approvazione dei progetti
definitivi di bonifica, ripristino ambientale e messa in
sicurezza permanente, e per il rilascio della autorizzazione
all’esecuzione dei relativi interventi.
Nel caso di specie, viceversa, “le attività di escavo previste
nel progetto dell’Autorità portuale sono dettate da ragioni
di navigabilità e non di messa in sicurezza d’emergenza”,
come rilevato dalla stessa Conferenza, e quindi estranee
all’area di specifica competenza della Conferenza medesima.
Quest’ultima, pertanto, piuttosto che esaminare e ritenere
attuabile il progetto in questione dettato da esigenze di
natura essenzialmente economica, siccome finalizzato a “garantire
l’accesso al Porto alle navi da 6.500/6.800 TEU”, avrebbe
dovuto rilevare come lo stesso non solo non prevedesse gli
“interventi di interesse nazionale” disciplinati dagli articoli
10 e 15 del D.M. 471/99, ma non si sostanziasse neppure
in un intervento di messa in sicurezza d’emergenza, contrariamente
a quanto espressamente richiesto dalla Direzione per le
bonifiche ambientali del Ministero dell’Ambiente con la
richiamata nota del 26 marzo 2002.
E’ infatti singolare che, a fronte di detta richiesta motivata
da oggettive e gravi ragioni di emergenza ambientale, la
Conferenza si sia attardata ad esaminare un progetto volto
essenzialmente a garantire interessi di altra natura, piuttosto
che verificare la sussistenza e la bontà degli interventi
specificati dall’art. 2 lett. d) del D.M. 471/99, per la
messa in sicurezza d’emergenza.
Né al riguardo può essere condivisa la tesi sostenuta dall’amministrazione
resistente nella memoria difensiva secondo cui, in mancanza
di una specifica normativa che coordini le operazioni di
bonifica dei siti inquinati con le attività di dragaggio,
queste ultime sarebbero comunque possibili quando non pregiudichino
i successivi interventi di caratterizzazione, di bonifica
e di ripristino ambientale dell’area interessata, e che
quindi rientrasse nelle competenze della Conferenza effettuare
tale valutazione rispetto al progetto presentato dall’Autorità
portuale.
In primo luogo, infatti, va ribadito che nel caso di specie
l’Autorità portuale era tenuta a predisporre un progetto
di messa in sicurezza d’emergenza atteso l’alto grado di
inquinamento riscontrato nel canale d’accesso al Porto di
La Spezia, e che quindi la Conferenza avrebbe dovuto verificare
il rispetto di tali finalità, e non esprimere le sue valutazioni
rispetto ad un intervento volto essenzialmente a perseguire
altri scopi. In secondo luogo, la Conferenza è stata espressamente
convocata “per acquisire le intese ed i concerti previsti
dall’art. 17 D.Lgs. 22/97 e dell’art. 15 D.M. 471/99 in
materia d’approvazione dei progetti di bonifica concernente
il sito d’interesse nazionale Pitelli”, come precisato nella
relativa delibera del 30.12.2002, ed è pertanto da escludere
che in tale specifica veste la stessa potesse esprimere
assensi o giudizi di diversa natura, atteso il generale
principio di inderogabilità dell’assetto delle competenze
definito per legge. In terzo luogo, ritiene il Collegio
che la speciale normativa prevista per la messa in sicurezza,
la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati
di interesse nazionale, non possa subire condizionamenti
o comunque interferenze sia sostanziali che procedimentali
da parte delle restanti normative di settore, atteso l’ormai
acclarato valore ordinamentale del bene ambiente.
Ne consegue che una volta che un’area sia classificata tale,
la stessa deve in via prioritaria essere bonificata e ripristinata
con le modalità normativamente prescritte, risultando i
concorrenti interessi di diversa natura recessivi rispetto
alle finalità di tutela ambientale.
Così il progetto di dragaggio in questione, venendo ad interferire
con (se non in qualche misura a condizionare) le successive
attività di bonifica e ripristino ambientale non poteva
essere assentito in via anticipata dalla Commissione, nell’esercizio
di una funzione che la norma non prevede.
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7.3 In secondo luogo va rilevato che nell’assenza
degli specifici approfondimenti tecnici (Piano della caratterizzazione,
Progetto preliminare e Progetto definitivo) previsti dagli
articoli 10 e 15 del D.M. 471/99, la decisione assunta dalla
Conferenza si appalesa ancor più illegittima, difettando
dei necessari parametri di riferimento.
Non v’è dubbio infatti che per ritenere che il progetto
di dragaggio presentato dall’Autorià portuale non pregiudichi
le successive attività di bonifica, occorre avere esatta
conoscenza di tali attività, ciò che può verificarsi solo
in presenza degli approfondimenti tecnici sopra specificati,
nella specie viceversa mancanti.
Non è sufficiente, in altri termini, che le opere progettate
non comportino un aumento dell’inquinamento né pregiudichino
in genere successive attività di bonifica, occorrendo al
contrario che le stesse siano assolutamente congruenti con
gli interventi definitivamente approvati, siccome ritenuti,
dopo i prescritti approfondimenti tecnici, i più idonei
ad assicurare i risultati perseguiti dalla norma.
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7.4 In terzo luogo, va rilevato come la Conferenza
abbia contraddittoriamente valutato in modo positivo il
progetto in questione, pur riscontrandolo carente sotto
molteplici e rilevanti profili, e sottoponendolo ad una
consistente serie di prescrizioni che attengono ad aspetti
sostanziali del relativo intervento di dragaggio.
Così il Piano di monitoraggio, ritenuto inadeguato, è stato
ridefinito con l’imposizione di ben otto specifiche prescrizioni
da attuare prima, durante e dopo le operazioni di dragaggio.
Relativamente alle modalità di intervento durante le operazioni
di dragaggio del canale di accesso al porto, poi, la Conferenza
ha imposto ben dieci condizioni disponendo tra l’altro che
“è necessario approfondire la caratterizzazione per individuare
la distribuzione orizzontale e soprattutto verticale della
contaminazione stessa” e “fornire prima dell’inizio dell’attività
di dragaggio i dettagli tecnici per la realizzazione degli
obiettivi di salvaguardia ambientale, quali l’accuratezza
del sistema di posizionamento satellitare, e specifiche
del sistema di controllo e monitoraggio del posizionamento
degli elementi draganti, ecc……..”.
Inoltre ha rilevato la necessità di “verificare con sufficiente
anticipo rispetto all’inizio dell’attività di dragaggio,
la stabilità della barriera anti-torbidità proposta, con
particolare attenzione ad evitare qualsiasi disturbo al
fondale e la risospensione causata dagli elementi di ancoraggio,
nonché a verificare l’eventuale solubilizzazione dei contaminanti
associati alla frazione fina dei sedimenti da dragare con
adeguati test di rilascio in laboratorio”.
Ha prescritto altresì che “nello spostamento della barriera
al procedere dei lavori dovrà essere posta particolare cautela
al fine di minimizzare il disturbo al fondale ed il rilascio
della torbidità nell’ambiente circostante”. Inoltre, “particolare
attenzione dovrà essere posta, in funzione delle caratteristiche
idrodinamiche locali, al dimensionamento dei sistemi di
galleggiamento delle panne, delle catene di appesantimento,
degli elementi di ancoraggio al fondo e del sistema di allungamento,
in modo tale che sia garantita la verticalità della barriera
e ne sia evitato l’affondamento, nonché il disturbo al fondale
e la risospensione causata dagli elementi di ancoraggio.
Ancora: “Nel caso in cui lo spessore di sedimenti contaminati
soggetti a risospensione risultasse maggiore a quello previsto
(30 – 40 cm.), è necessario provvedere alla rimozione di
uno spessore di sedimenti contaminati maggiore, essendo
necessario assicurare l’eliminazione della risospensione
di materiale contaminato in seguito al verificarsi dei marosi
o al passaggio dei mezzi navali.
L’Autorità portuale dovrà garantire che la profondità di
escavo sia idonea per raggiungere questo scopo.
Dovrà inoltre presentare dati che attestino la presenza
di un battente idraulico che consenta la navigazione senza
produrre danni all’ambiente e alle attività di molluschicoltura
esercitate nel golfo”.
Altre simili e/o specifiche modalità di intervento sono
state poi dettate per la realizzazione del progetto della
vasca di colmata del Molo Garibaldi e per le attività di
dragaggio della zona di evoluzione del 3° Bacino portuale
e della zona antistante il Molo Fornelli.
Ora, se non può escludersi in linea di principio la possibilità
di adottare un atto di assenso variamente condizionato quando
ciò ragionevolmente risponda a principi di economicità e
speditezza dell’azione amministrativa, non può certamente
ammettersi, di converso, che la P.A. possa addirittura conformare
nei suoi aspetti sostanziali l’intervento sottoposto al
suo esame, al solo scopo di evitare un pronunciamento negativo
sullo stesso.
In tale ultima ipotesi, infatti, non solo si determinerebbe
una sorta di ingiustificata sostituzione intersoggettiva,
ma si licenzierebbe altresì una attività priva di un oggettivo
(e preventivo) parametro documentale di riferimento, con
ogni immaginabile conseguenza in sede di realizzazione e
successivo controllo dell’attività stessa.
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7.5 In quarto luogo, va rilevato come l’intervento
in questione non sia stato preventivamente fatto oggetto
della procedura di “screening”, ai sensi dell’art. 10 della
L.R. ligure n. 38 del 1998, per verificare la necessità
di una specifica valutazione di impatto ambientale.
Recita, infatti, testualmente tale disposizione che “sono
sottoposti alla procedura di screening relativa alla verifica
sulla necessità della V.I.A. i progetti di cui all’allegato
3”.
L’allegato citato individua tra le operazioni per le quali
è richiesta la procedura di verifica screening sia quella
“di estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale”,
sia quella di “opere costiere destinate a combattere l’erosione
e lavori marini volti a modificare la costa mediante la
costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri
lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e ricostruzione
di tali opere, recupero di terre dal mare”.
L’operazione di dragaggio in questione, pertanto, rientra
ragionevolmente tra le ipotesi citate in quanto la stessa
comporta una estrazione di minerali e comunque determina
oggettivamente un recupero di terra dal mare. Inoltre, l’opportunità
di sottoporre alla procedura di screening l’opera di dragaggio
del canale d’accesso al porto di La Spezia è comprovata
dal notevolissimo numero di prescrizioni dettate dalla Conferenza
di servizi “decisoria” per il monitoraggio dell’operazione
di dragaggio.
Infatti, lo stesso art. 10 L. R. n. 38/1998 prevede, in
via eccezionale, la possibilità di escludere l’opera dal
procedimento della V.I.A., sostituendola con tutte una serie
di prescrizioni per le mitigazioni degli impianti e per
il monitoraggio delle opere o degli impianti.
L’abbondanza di siffatte prescrizioni relative all’operazione
di dragaggio del canale di accesso del porto di La Spezia
è indice sufficiente per dedurre l’opportunità di sottoporre
il progetto contestato alla procedura di screening.
D’altra parte, lo scopo di tale procedura è quello di sottoporre
ad una valutazione preliminare i progetti per la realizzazione
di interventi idonei a dar luogo ad un notevole impatto
“ambientale” al fine di prevenire eventuali future sorprese
o effetti indesiderati e irreversibili.
In sostanza, si vuole impedire che vengano realizzati interventi
delicati sotto il profilo ambientale senza una adeguata
valutazione delle eventuali conseguenze, anche nel lungo
periodo, sul delicato equilibrio ambientale dei luoghi interessati.
Nella vicenda per cui è causa il Golfo dei Poeti rappresenta
un delicato ecosistema sotto il profilo della flora marina
e della fauna ittica, e costituisce altresì una riserva
internazionale di rilievo nel progetto di creazione di un
santuario per i mammiferi marini all’interno del Mediterraneo.
La delicatezza della situazione ambientale del luogo coinvolto
nell’operazione, quindi, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione
competente ad una più attenta e ponderata analisi degli
interessi in gioco.
Nella circostanza, l’interesse ad un aumento significativo
del traffico marittimo commerciale, come già precisato,
sicuramente è recessivo rispetto alla tutela del valore
dell’ambiente e un corretto uso del potere amministrativo
avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a sottoporre in
via preventiva il progetto in questione quantomeno alla
prescritta procedura di “screening”, per verificare la necessità
di una specifica valutazione di impatto ambientale.
Né al riguardo può essere condiviso il rilievo espresso
dall’Amministrazione resistente nella memoria difensiva,
secondo cui, essendosi la Conferenza limitata a verificare
se l’operazione di dragaggio fosse compatibile con i successivi
interventi di bonifica del sito, non sussisterebbe alcuna
doverosità di V.I.A. relativamente ad una siffatta valutazione
autonoma e di carattere preliminare.
In primo luogo, infatti, lo stesso art. 15 del D.M. 471/99
dispone espressamente che nel caso in cui gli interventi
di bonifica prevedano la realizzazione di opere sottoposte
a V.I.A., il procedimento di esame ed approvazione del relativo
progetto resta sospeso “sino alla conclusione della procedura
di valutazione di impatto ambientale”, con ciò fissando
un necessario ed inscindibile collegamento tra le due attività
valutative.
In secondo luogo, non v’è dubbio alcuno che anche ai soli
fini di un esame di compatibilità con i successivi interventi
di bonifica e ripristino ambientale del sito, la Conferenza
avrebbe dovuto accertare in sede istruttoria se l’intervento
sottoposto al suo esame necessitasse o meno di una specifica
valutazione di impatto ambientale.
Sarebbe invero del tutto irrazionale e contrario al canone
fondamentale del buon andamento, verificare se un determinato
intervento sia o meno compatibile con future attività di
bonifica ambientale, senza accertare in via incidentale
se non addirittura prioritaria se l’intervento stesso sia
di per sé già incompatibile con i valori ambientali del
sito da bonificare.
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7.6 Le considerazioni che precedono, danno
poi piena ragione della illegittimità anche della deliberazione
Conferenziale decisoria del giorno 8 aprile 2003, siccome
strettamente consequenziale e ripropositiva di quella istruttoria
del 25.02.2003, su cui non v’è pertanto motivo di immorare.
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8. Per le ragioni esposte vanno dichiarati
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Dott.
Schiffini e la inammissibilià dell’intervento “ad adiuvandum”
di Legambiente; va dichiarato improcedibile il ricorso,
in relazione all’impugnativa della delibera conferenziale
istruttoria del 30 settembre 2003; va accolto il ricorso
nel merito, per la restante parte, e per l’effetto vanno
annullati i provvedimenti impugnati, potendo ogni ulteriore
censura dedotta restare assorbita.
Le spese si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Liguria, Sezione Prima, dichiara il difetto di legittimazione
attiva del ricorrente Dott. Schiffini; dichiara inammissibile
l’intervento in giudizio di Legambiente; dichiara improcedibile
il ricorso in relazione all’impugnativa della delibera conferenziale
istruttoria del 30 settembre 2003; accoglie il ricorso per
la restante parte, e per l’effetto annulla i provvedimenti
tramite questo impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in solido
in favore dei ricorrenti delle spese e degli onorari del
presente giudizio, che si liquidano in euro12.000,00 (dodicimila/00).
Compensa le spese in relazione al ricorrente Schiffini ed
alla interveniente Legambiente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio
dell’8 gennaio 2004.
Renato Vivenzio Presidente
Antonio Bianchi Consigliere, estensore
Davide Ponte Primo Referendario
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Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Depositato il 18 MAR. 2004
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Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa A. Calcagno)
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ROBERTO RIGHI
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| PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
TRA DRAGAGGI E BONIFICHE INDUSTRIALI
| La sentenza del TAR Liguria si
segnala per la sua articolata motivazione, che contiene
affermazioni meritevoli di riflessione.
In primo luogo, come argomentazione “concorrente”
per giustificare la legittimazione al ricorso del
“Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del
golfo dei Poeti”, essa ha inteso richiamare il principio
di “sussidiarietà orizzontale”; in secondo luogo,
nel merito, nel ritenere che all’interno del Porto
di La Spezia, senz’altro appartenente alle prime
due classi della categoria II ex art. 4 L. 84/1994
(e cioè di rilevanza economica internazionale o
nazionale) un intervento di messa in sicurezza d’emergenza
dei fondali tramite dragaggio così da consentire
l’accesso al Porto di La Spezia a navi mercantili
di maggiore portata debba essere comunque subordinato
alla bonifica “a regime” dei fondali.
Per ciò che attiene alla legittimazione al ricorso,
la sentenza è espressiva di una recente linea di
tendenza della giurisdizione amministrativa volta
a ritenere che in materia ambientale, accanto alle
associazioni legittimate ex lege, secondo l’art.
13 della L. 349/1986, sussista comunque l’interesse
a ricorrere delle “associazioni di fatto”, a determinate
condizioni da accertare caso per caso (v. per tutte
Cons. St., Sez. VI, n. 4123/2001 e n. 1434/2004).
Nella controversia decisa dal TAR Liguria la legittimazione
al ricorso del Comitato è stata quindi affermata
sulla base degli indici rivelatori tipicamente utilizzati
dai giudici amministrativi (v. per tutte, Cons.
St., Sez. VI, n. 182/1996), ma non soltanto, in
quanto in sentenza si è ritenuto che il “principio
di sussidiarietà” ex art. 118 ultimo comma Cost.
(come conseguente alla legge Cost. 3/2001) ed ex
art. 7 L. 131/2003, “induce necessariamente a dover
riconsiderare sotto nuova o più pregnante luce la
valenza della posizione giuridica dei soggetti coinvolti
nell’azione amministrativa, con rilevanti conseguenze
anche sul piano procedimentale e processuale.
Così, per un vero, l’apporto di questi ultimi nell’ambito
del procedimento andrà valorizzato non solo in termini
di mera collaborazione nell’adozione dei provvedimenti
che incidano direttamente la loro sfera giuridica,
ma anche ai più generali fini della gestione stessa
della funzione amministrativa per renderla più adeguata
rispetto agli interessi pubblici perseguiti.
Per altro verso, poi, ai singoli ed alle loro formazioni
sociali dovrà essere garantita la più ampia possibilità
di sindacare in sede giurisdizionale l’esercizio
di detta funzione da parte degli enti istituzionali
a ciò preposti”.
Senza qui avere la pretesa di affrontare le più
ampie problematiche relative all’applicazione di
tale principio, mutuato dal diritto comunitario,
sembra innegabile affermare che nell’ordinamento,
per effetto soprattutto della giurisprudenza della
Corte Costituzionale (v. sent. n. 303/2003), esso
operi essenzialmente come criterio di riparto di
competenza tra soggetti pubblici e come limite all’esercizio
dei pubblici poteri, senza alterare il principio
di tipicità dei procedimenti amministrativi e l’”ordo”
che ne consegue, cosicché è ben difficile ipotizzare
quella “cogestione dell’attività amministrativa
secondo il principio costituzionale della sussidiarietà
orizzontale” affermata in sentenza, anche se deve
convenirsi con il TAR Liguria che la stessa partecipazione
procedimentale, in tutti i casi ove essa sia ammissibile
per l’ordinamento con finalità collaborative, viene
ad essere per così dire “vivificata” dal principio.
Tuttavia, si deve radicalmente dissentire dalle
conclusioni della sentenza circa i rapporti tra
principio di sussidiarietà e legittimazione al ricorso,
che è correlata esclusivamente all’interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c., salvi i casi di azione
popolare previsti dalla legge.
Il principio di sussidiarietà, infatti, non opera
sul piano processuale perché non modifica i criteri
di individuazione dell’interesse a ricorrere e non
trasforma il processo amministrativo in una giurisdizione
di diritto oggettivo, volta ad ottenere un controllo
giurisdizionale di legittimità da parte di un quisque
de populo ( ma vedi per spunti di segno opposto
l’art. 146 del D. lgs. 41/2004).
Del resto, se è vero in termini generali che “non
sono ammesse nell’ordinamento forme di controllo
giurisdizionale generalizzato sulla pubblica amministrazione
nelle forme dell’azione popolare” (per usare le
parole di Cons. St., Sez. VI, n. 6657/2002), i cittadini
elettori della Provincia e dei Comuni circostanti
il golfo di La Spezia, avrebbero senz’altro potuto
impugnare gli atti annullati dalla sentenza del
TAR Liguria, in sostituzione dei relativi enti ex
art. 9 del D.Lgs 267/2000, ma ciò proprio perché
è la legge ad attribuire tale legittimazione processuale
sostitutiva, che non si trasferisce ad associazioni
di fatto, poiché ciò vorrebbe dire conferire la
legittimazione processuale“sostitutiva“ a soggetti
diversi da quelli individuati dalla legge.
Ma anche nel piano sostanziale, la sentenza suscita
non poche perplessità, proprio alla luce della normazione
settoriale applicabile (in particolare il D.M. n.
471/1999).
Essa premette che il “Golfo di La Spezia rientra
interamente nell’area del sito Pitelli, qualificato
ad alto rischio ambientale per il suo forte inquinamento,
che richiede intervento di bonifica di interesse
nazionale; -il regolamento che disciplina la bonifica
dispone al riguardo che “in caso di superamento
dei valori di concentrazione limite accettabili
per le sostanze inquinanti…………., il sito interessato
deve essere sottoposto ad interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale per eliminare le fonti di inquinamento
e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni
delle sostanze inquinanti (cfr. art. 4 d.m. 25.10.1999
n. 471). Sulla base del D.M. citato, la Direzione
per le bonifiche ambientali del Ministero dell’Ambiente,
con nota del 26 marzo 2002, ha invitato formalmente
l’Autorità Portuale spezzina “a mettere in atto
tutte le necessarie misure di messa in sicurezza
d’emergenza”, poiché dall’esame dei risultati della
caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica
relativa al Canale di accesso al porto erano emerse
concentrazioni di arsenico, idrocarburi pesanti
e tributilstagno superiori ai valori limite fissati
della tabella allegata al D.M. 471/99 e l’Autorità
Portuale, in data 28 maggio 2002, trasmetteva quindi
ai servizi TAI, RIBO e SDM del Ministero dell’Ambiente,
istanza di autorizzazione per la messa in sicurezza
di emergenza del Canale di accesso al porto di La
Spezia, consistente in una operazione di “dragaggio
del Canale di accesso a quota – 15 m. con prelievo
di 40.000 mc. di sedimenti, così da garantire l’accesso
al porto alle navi da 6500/6800 TEU”, con conseguente
smaltimento del materiale di risulta in discarica
autorizzata e/o in apposito impianto di trattamento.”
La tesi del TAR che tale progetto non potesse essere
realizzato, nei termini in cui era stato predisposto
dall’Autorità Portuale, in quanto esso era volto
a tutelare piuttosto la navigabilità che la messa
in sicurezza e che comunque preliminare alla sua
“approvazione condizionata” da parte del Ministero
dell’Ambiente ex art. 15 del D.M. 471/1999 dovesse
essere la verifica della “necessità di una specifica
valutazione di impatto ambientale” ex art. 10 della
L.R. Liguria 38/1998, suggerisce pertanto una serie
di riflessioni critiche.
In primo luogo, il fatto che nel caso in esame la
“messa in sicurezza d’emergenza” consista materialmente
in una operazione di dragaggio, la quale viene ad
aumentare la profondità dei fondali interessati
è fisiologico e poiché siamo all’interno di un porto
commerciale (e militare) la cui rilevanza economica
è fuori discussione, risponde a principi generali
di ragionevolezza e di buon andamento il fatto che
tramite la messa in sicurezza d’emergenza si migliorino
anche le condizioni di accessibilità e di navigabilità
all’interno delle aree portuali e il “bilanciamento”
degli interessi coinvolti conduceva a ritenere apprezzabile
questo obbiettivo dell’Autorità portuale, tenuto
conto dei suoi compiti istituzionali ex art. 6 L.
84/1994.
In secondo luogo, il TAR confonde tra messa in sicurezza
d’emergenza ex art. 2 lett. d) e 7,8 e 9 del D.M.
471/1999 ed interventi di bonifica “a regime”, ritenendo
che il progetto predisposto dall’Autorità Portuale,
benchè afferente alla prima ipotesi, sia sottoposto
alla disciplina degli interventi di messa in sicurezza
permanente, ex artt. 10 e 15 dello stesso D.M.,
mentre all’interno di tale normazione settoriale
la distinzione tra le due tipologie d’intervento
è nettissima e vi corrispondono oneri procedimentali
e modalità attuative differenziate.
In terzo luogo, la tesi del TAR circa l’“interferenza”
della procedura di VIA con l’approvazione del progetto
di messa in sicurezza d’emergenza, non tiene conto
che siamo nell’ambito di un lavoro pubblico di competenza
dell’Autorità Portuale ex art. 6 L. 84/1994, previa
approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente
ex art. 15 D.M. 47/1999 (e comunque afferente alle
funzioni mantenute allo Stato ex art. 104 del D.
Lgs.112/1998, data la classificazione del Porto
di La Spezia), cosicché verrebbe semmai in rilievo
la normazione statale sulla VIA, che non prevede
alcuna verifica per tale tipologia d’intervento
e che la stessa L.R. Liguria 38/1998 richiamata
in sentenza, al suo art. 2, esclude dalla procedura
di VIA sia gli “interventi disposti in via d’urgenza”,
sia e soprattutto gli “interventi di bonifica come
definiti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti”.
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