| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 marzo 2004 n. 1265
Agostino Elefante - Presidente; Corrado Allegretta - Consigliere
rel. est.
Fara ed altri (Avv. Niedda) c/ Comune di Semestere (Avv.
Davini) – Pintus ed altri (Avv. Scarfò) |
|
Elezioni amministrative – procedimento elettorale
– voto assistito – certificato medico attestante invalidità
– obbligo del presidente di seggio di verificare l’infermità
impediente – esclusione
|
|
Poiché l’art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570
precisa che i certificati medici sull’impedimento ad esprimere
autonomamente il voto “debbono attestare che la infermità
fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza
l’aiuto di altro elettore”, il funzionario medico designato
dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere
il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità
fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo,
dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione
del voto e di tanto deve dare “attestazione”. Pertanto,
il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni
caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare
se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli
elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare,
poiché tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio
della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo
pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della
relativa certificazione.
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(*)
Orientamento innovativo poiché la giurisprudenza, sino ad
oggi, era ferma nel ritenere che ai certificati medici prodotti
dall’elettore dovesse riconoscersi qualità di atti di certezza
privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità
e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante
delle medesime, così da vincolare il presidente del seggio
elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia,
ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto
impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche
se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione
personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio
1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195;
20 giugno 1983 n. 251). |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 1265/04 REG.DEC.
N. 2797 REG.RIC
ANNO 2003
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 2797 del 2003 proposto
da
|
| |
|
Germano FARA, Giovanni TRAMALONI, Marino
PIREDDA, Salvatore MURONI, rappresentati e difesi dall’avv.
Damiano Nieddu ed elettivamente domiciliati in Roma, Via
Portuense n. 104, presso De Angelis,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Semestene, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Vittore Davini ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Mario Cervone in Roma, Via Gregorio XI n. 4,
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
di Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino,
Giuseppe Porcheddu, Bruna Deriu, Salvatore Marongiu, Mimmia
Deriu , rappresentati e difesi dall’avv. Cristina Scarfò
ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Gregorio XI n.
4, presso lo studio dell’avv. Mario Cervone,
|
| |
|
e di Giovanni Maria Deriu, Antonio Serra
e Giuseppe Obino, non costituiti in giudizio,
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza n. 1791 in data 18 dicembre 2002 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato
e quello di controricorso con appello incidentale dei sigg.
Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino, Salvatore Marangiu,
Giuseppe Porcheddu e Mimmia Deriu;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti
Nieddu e Davini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
I ricorrenti, candidati nella lista n. 1
"Insieme per Semestene" nelle elezioni tenutesi il 26 e
27 maggio 2002 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo
del Consiglio Comunale di Semestene, hanno impugnato innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna la
proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali relative
alla suddetta consultazione elettorale, che hanno dato come
vincitori gli appellati, candidati nella lista n. 2 “Rinnovamento
per Semestene”.
Con la sentenza appellata il Tribunale adito ha respinto
il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso
incidentale avanzato dai controinteressati.
Per l’annullamento di tale sentenza propongono appello i
ricorrenti, riproducendo in parte le censure già dedotte
in primo grado e contestando le ragioni sulle quali si fonda.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Semestene e
gli appellati privati, i quali ha controdedotto al ricorso
e ne ha chiesto la reiezione perché inammissibile ed infondato,
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
I secondi, inoltre, hanno rinnovato con appello incidentale
il ricorso incidentale proposto in primo grado.
All’udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti,
il Collegio si è riservata la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di censura si sostiene, come già dedotto
in primo grado, l’illegittimità di sei dei sette voti espressi
da elettori assistiti da accompagnatore, in quanto l’impedimento
fisico attestato nel certificato medico esibito non sarebbe
stato tale da poter essere ricompreso tra quelli previsti
dall’art. 41 comma 2 T.U. 16 maggio 1060 n. 570.
Il Tribunale ha respinto la doglianza richiamando giurisprudenza
consolidata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sez., 13
febbraio 1998 n. 167, 30 giugno 1997 n.768, 10 marzo 1997
n. 251) secondo la quale, in presenza di una certificazione
medica, che attesti che l'elettore non è materialmente in
grado di tracciare il segno del voto per impossibilità di
servirsi delle mani o della vista, correttamente il presidente
di seggio lo autorizza a servirsi dell’accompagnatore, senza
essere tenuto a compiere alcuna particolare indagine sulle
condizioni di salute dell'elettore, salvo che non vengano
formulate obiezioni da parte dei componenti del seggio (scrutatori
o rappresentanti di lista), ovvero emerga ictu oculi che
la certificazione prodotta sia falsa o non veritiera.
Ritengono, invece, i ricorrenti che il presidente del seggio
elettorale ha sempre l’obbligo di verificare la veridicità
del certificato medico quando gli impedimenti denunciati
non corrispondono a quelli indicati dalla legge e non solo
quando qualche componente del seggio ne faccia richiesta.
La censura pone il problema dell’efficacia dei certificati
medici rilasciati, ai fini l’ammissione al voto assistito,
dai funzionari medici a tale scopo designati.
Occorre mettere in evidenza che la disciplina, al riguardo
manchevole nell’originario testo dell’ultimo comma del menzionato
art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570, è stata completata con
l’art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, il quale precisa
che “detti certificati debbono attestare che la infermità
fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza
l’aiuto di altro elettore”.
Il senso dell’espressione legislativa non lascia spazio
a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario
medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria
locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine
dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire
(non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione
del voto e di tanto deve dare “attestazione”.
Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza
che riconosceva ai certificati medici prodotti dall’elettore
qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto
attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto
riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime,
così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo
per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla
portata pratica della stessa quale concreto impedimento
all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato
medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale
del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331;
15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno
1983 n. 251).
Appare, pertanto, condivisibile l’orientamento espresso
dal giudice di primo grado secondo il quale il presidente
del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta
prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato
dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o
che la stessa permette di equiparare.
Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio
della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo
pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della
relativa certificazione. Cosicché non può ammettersi che,
in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente
del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico
il suo - pur “prudente” - apprezzamento. Egli potrà in ogni
caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni
che siano funzionali all’esercizio del potere, di cui è
titolare, di consentire la modalità di voto in questione,
fino a disattendere la certificazione esibita allorquando
a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi
tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il
giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente
quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica
universalmente accettati.
Su chi intenda contestare come illegittima l’ammissione
dell’elettore al voto assistito incombe, allora, l’onere
di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi e, nella
specie, questa dimostrazione non è stata data, essendosi
limitati gli appellanti alla mera affermazione dell’inidoneità
al fine in argomento delle affezioni risultanti dai certificati
medici allegati al verbale delle operazioni del seggio.
La censura esaminata va, pertanto, respinta.
Ciò comporta la conferma della validità dei sei voti contestati
ed il conseguente difetto d’interesse all’esame dell’ulteriore
motivo d’appello, concernente la validità di un voto espresso,
asseritamente, con l’assistenza di un accompagnatore che
avrebbe già svolto questa funzione a favore di altro elettore.
La doglianza, infatti, come ha già rilevato il Tribunale
in primo grado, è potenzialmente idonea a far conseguire
ai ricorrenti un solo voto, che però non è sufficiente a
modificare l’esito della competizione elettorale, stante
il divario di tre voti esistente fra le due liste in lizza.
Per tutto quanto precede, l’appello principale si rivela
infondato e dev’essere respinto; quello incidentale subordinato
va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese
e competenze del presente grado di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara
improcedibile quello incidentale.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 2 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Aldo Fera - Consigliere
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
|
| |
|
IL PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
|
| |
|
L’ESTENSORE
F.to Corrado Allegretta
|
| |
|
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
|
|