(a cura di Pino Berruti; Giulio Bolaffi; Andrea Bonanni; Matteo Bossini; Lorenzo Carbonara; Caterina Carella; Celeste Chiariello; Valeria Ciervo; Alba Conio; Antonio Contini; Lucia Iannotta; Maria Gabriella Imbesi; Giovanna Leonori; Stefano Malinconico; Chiara Mari; Vincenzo Montanari; Laura Muzi; Pierpaolo Nocito; Valentina Zaccheo, dottorandi in Diritto ed Economia dell’Ambiente, presso l’Università Tor Vergata di Roma e in Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente presso l’Università la Sapienza di Roma, coordinati da Martina Conticelli e Fabio Giglioni)
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NORMATIVA EUROPEA
a cura di Alba Conio
EMISSIONI
Regolamento (UE) 2015/45 della Commissione del 14 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri Testo rilevante ai fini del SEE. (Pubblicato in G.U.U.E. 15 gennaio 2015 n. L 9)
Il presente regolamento modifica la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008 con riferimento alle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri. In particolare, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni e segnatamente i risparmi di CO2 realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative, il regolamento introduce alcune modifiche ai documenti utilizzati nella procedura di omologazione dei veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni.
(A.C.) >>>>
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)
Direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015che modifica la Direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (Pubblicata in G.U.U.E. 13 marzo 2015 n. L 68)
Allo scopo di migliorare il quadro giuridico per l'autorizzazione degli OGM, la presente direttiva apporta alcune modifiche alla direttiva 2001/18/CE, che reca la disciplina dell'autorizzazione degli OGM destinati alla coltivazione, da utilizzare nell'Unione. In particolare, la direttiva in commento prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio, onde evitare eventuali contaminazioni in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata. Inoltre, introduce la possibilità per gli Stati membri di richiedere che tutto o parte del territorio sia escluso dalla coltivazione e prevede la presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione che, tra l’altro, dia atto dell'efficacia delle menzionate disposizioni e dell'effettiva riparazione dei danni ambientali causati dalla coltivazione degli OGM.
C.) >>>>
PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. (Pubblicato in G.U.U.E. 16 gennaio 2015 n. L 10)
Il presente regolamento modifica il regolamento di esecuzione n. 792/2012, che si occupa della protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, al fine di attuare alcune risoluzioni adottate alla sedicesima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 3-14 marzo 2013. In particolare, in linea con la risoluzione Conf. 14.6 della CITES, si introduce un nuovo codice di origine X per gli “esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato”.
(A.C.) >>>>
PRODOTTI BIOLOGICI
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione del 23 gennaio 2015,che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE. (Pubblicato in G.U.U.E. del 29 gennaio2015 n. L 23)
Il presente regolamento modifica il regolamento n. 1235/2008, che reca le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. In particolare, nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento n. 1235/2008 per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti viene inserita la Repubblica di Corea, che ha chiesto di essere inserita per taluni prodotti agricoli trasformati, atteso che le norme applicate in tale paese per disciplinare la produzione e i controlli della produzione organica di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento n. 834/2007.
(A.C.) >>>>
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NORMATIVA NAZIONALE
a cura di Matteo Bossini, Lorenzo Carbonara, Antonio Contini
Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, da intendersi quali porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a cinquemila metri quadrati, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali – suolo, sottosuolo ed acque sotterranee – e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore.
Di rilievo sono le specifiche modalità di applicazione dei criteri per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati.
A titolo esemplificativo si rammenta che: ad integrazione delle indagini dirette sono rese ammissibili ulteriori indagini atte a garantire una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri sito-specifici da utilizzare per l'applicazione dell'analisi di rischio; l’analisi di rischio è effettuata secondo criteri semplificati che tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori sito; infine, fermo l'obbligo di garantire comunque un elevato livello di sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla realizzazione degli interventi, come la stabilità strutturale, la presenza di linee interrate, sottoservizi e la viabilità pubblica.
(M.B.) >>>>
Il presente decreto attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di notificare ai soggetti inadempienti in materia gli estremi della violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale delle quote minime differenziate tra le diverse tipologie di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, accertata sulla base della relazione sull'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017 e riferita all'anno precedente, dal Gestore dei Servizi Energetici.
In particolare, le sanzioni applicabili nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima complessiva di biocarburanti o la quota minima di biocarburanti avanzati – sempre che il fatto non costituisca reato – ammontano a 750,00 euro per ogni certificato di immissione in consumo.
Tale sanzione, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del presente provvedimento, può essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, al fine di garantire un adeguato livello di deterrenza.
(M.B.) >>>>
DECRETO MILLEPROROGHE – Varie
Legge 27 febbraio 2015, n. 11. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Pubblicato in G. U. 28 febbraio 2015, n. 49)
Con la legge di conversione del decreto di proroga di termini in scadenza il Parlamento ha ulteriormente differito numerosi termini. In particolare, ha ulteriormente differito (al 31 dicembre 2015) il termine oltre il quale non potranno essere ammessi in discarico rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg, nonché i termini di predisposizione di bandi e affidamenti in materia di lavori pubblici di messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici. La piena operatività del sistema di tracciamento dei rifiuti speciali SISTRI è ulteriormente prorogata e così parimenti l’efficacia delle sanzioni previste dalla normativa di settore la cui decorrenza è stata fissata al 1 aprile 2015. È stato parimenti ulteriormente prorogato (al 30 settembre 2015) il termine di esercizio del potere sostitutivo del Governo (da esplicarsi anche mediante nomina di appositi commissari straordinari) ai fini dell’accelerazione della progettazione e realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di condanna della Corte di Giustizia. È stata poi introdotta in sede di conversione la proroga del termine entro il quale la Soc. Sogin S.p.A. dovrà promuovere il seminario sulla proposta di Parco tecnologico ove, inter alia, procedere allo stoccaggio dei combustibili nucleari esausti, nonché l’ulteriore proroga delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inerenti la raccolta differenziata nei comuni della Campania. È infine introdotta in sede di conversione la proroga della commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale.
(A.C.) >>>>
ENERGIA
Decreto del Ministero dello sviluppo economico, 9 gennaio 2015,sull’individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici. (Pubblicato in G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)
Il presente provvedimento individua le modalità di funzionamento della cabina di regia composta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il coordinamento delle politiche e degli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, la cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico con cadenza almeno mensile e su convocazione del Presidente, assumendo le proprie decisioni con voto a maggioranza e con la presenza di un numero di membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.
Inoltre, il decreto consente la partecipazione alle riunioni della cabina di regia, se convocati e comunque senza diritto di voto, ai rappresentanti dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e del Gestore dei Servizi Energetici, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche, all'Agenzia del demanio nonché alle altre amministrazioni centrali e alle regioni.
(M.B.) >>>>
IMPRESE STRATEGICHE – Ilva di Taranto
Decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. - Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (Pubblicato in G. U. 5 gennaio 2015, n. 3).
Con il decreto in parola, tra i numerosi interventi, è prevista l’applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese allo stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto e, a seguito dell’ammissione della stessa a detta procedura, la cessazione del commissariamento straordinario con prosecuzione delle azioni di bonifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014. Sono previsti criteri per valutare l’attuazione delle prescrizioni ivi previste, disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed in materia di responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, nonché speciali disposizioni di favore per piccole e medie imprese fornitrici dell’impresa. Di interesse le disposizioni finanziarie (art. 3) e, tra queste, l’autorizzazione alla stipula di un accordo tra Fintecna S.p.A. (in qualità di avente causa dell’IRI) e il commissario straordinario per la liquidazione di una obbligazione all’epoca contenuta nel contratto di cessione dell’Ilva, a definizione di ogni pretesa per il danno ambientale generatosi prima del 16 marzo 1996.
(A.C.) >>>>
PREVENZIONE INCENDI
Decreto del Ministero dell’Interno, 19 marzo 2015,di aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (Pubblicato in G.U. 25 marzo 2015, n. 70)
Con il presente provvedimento è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie di cui al d.m. 18 settembre 2002.
Le disposizione in materia sono applicabili a tutte le strutture sanitarie eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre venticinque posti letto, ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Le strutture interessate hanno l’onere di richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la valutazione di un progetto di completo adeguamento dell’attività alle prescrizioni tecniche di cui al presente provvedimento nel termine di dodici mesi dalla sua entrata.
Nel medesimo termine le strutture sono al contempo tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio.
In seguito, entro il termine di tre anni, è richiesta alle strutture un’ulteriore segnalazione certificata attestante la predisposizione e l’adozione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, recante l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione.
Infine, rispettivamente nel termine di tre, sei e nove anni, le strutture sono chiamate a presentare ulteriori segnalazioni certificate attestanti il rispetto delle restanti prescrizioni in tema di prevenzione incendio riportate nell’allegato III al presente decreto.
(M.B.) >>>>
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NORMATIVA REGIONALE
a cura di Alessio Cicchinelli, Stefano Malinconico e Laura Muzi
ACQUE
Toscana, legge regionale 20 gennaio 2015, n. 8.Attribuzione di nuove funzioni all'Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana. Modifiche alla leggi regionale 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). (Pubblicata sul Bur Toscana del 23 gennaio 2015, n. 4)
Viene disposta l'estensione delle competenze dell'Autorità idrica toscana, in modo tale da ricomprendere anche la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché il monitoraggio sulla loro attuazione, al fine di consentire l'eventuale utilizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un rimborso delle spese di trasferta ai membri dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire l'espletamento dell'incarico.
(L.M.) >>>>
AGRICOLTURA
Basilicata, legge regionale del 20 marzo 2015, n. 9.Riorganizzazione dell’attività dell’Agenzia Lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A.)” (Pubblicato sul Bur Basilicata del 23 marzo 2015, n.13)
La legge in commento modifica la legge regionale 7 agosto 1996, n. 38, al fine di riorganizzare le attività nel settore agricolo regionale. Tale intervento legislativo specifica le numerose funzioni riservate all’agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura, ente strumentale della regione Basilicata per la ricerca tecnologica e scientifica, la sperimentazione e la divulgazione, la promozione ed il supporto tecnico nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale. In particolare, l’agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull’attività che le vengono impartite dalla Giunta regionale e dal dipartimento politiche agricole e forestali; per quanto attiene alla materia ambientale, la legge esaminata demanda a tale ente il compito di promuovere e divulgare l’attuazione delle normative relative alle produzioni di qualità, ai disciplinari di produzione e alla tutela dell’ambiente.
(A.C.) >>>>
AMBIENTE
Toscana, legge regionale 19 marzo 2015, n. 30. Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. (Pubblicata sul Bur Toscana del 25 marzo 2015, n. 14)
La legge detta disposizioni sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale, costituito dalle aree naturali protette, terrestri e marine, e dai siti della Rete Natura 2000, imponendo, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa, una razionalizzazione della disciplina per l'individuazione e la governance dei parchi regionali, delle riserve naturali e dei siti della Rete Natura 2000. A questo scopo viene rafforzato il ruolo della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità; si dispone la revisione degli obiettivi e delle tipologie di intervento del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER); è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano allo scopo di incentivare la partecipazione e l'accessibilità, anche dei cittadini, al governo delle aree tutelate. Ampia parte dell'atto normativo si incentra poi sulla revisione della disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette, sulla protezione della biodiversità e il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat, sulla valorizzazione della geodiversità e individuazione dei geositi di interesse regionale. Infine viene riconosciuta la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne viene favorita l'azione, attraverso l'istituzione di un “servizio volontario di vigilanza ambientale”.
(L.M.) >>>>
AMBIENTE
Umbria, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.Testo unico del governo del territorio e materie correlate. (Pubblicato sul Bur Umbria del 28 gennaio 2015, n. 6)
Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di governo del territorio e nelle materie ad esso correlate. L'obiettivo è quello di perseguire l'assetto ottimale del territorio regionale, in osservanze di principi quali quello di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di valorizzazione del paesaggio, secondo politiche di sviluppo sostenibile. In particolare, il Titolo IV del testo unico contiene disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio e comprende anche alcune norme (artt. 81-87) dedicate al sistema ambiente, dove si compie il riordino della disciplina relativa alla perimetrazione delle aree soggette a tutela, individuando lo strumento di pianificazione specifico che se ne dovrà occupare nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio.
(L.M.) >>>>
AMBIENTE MARINO
Basilicata, deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2015, n. 90.DPR 470/82. Qualità delle acque di balneazione. Individuazione delle zone idonee alla balneazione anno 2015. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 7 febbraio 2015, n. 6)
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) e art. 4 lettera b) del DPR 470/82, l’individuazione delle zone idonee alla balneazione deve essere portata a conoscenza del Ministero della Salute e dell’Ambiente entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché della direzione nazionale per l’ambiente, della capitaneria di porto, dei dipartimenti provinciali di Potenza e di Matera, delle amministrazioni comunali interessate e dell’ufficio tutela delle acque del dipartimento ambiente e territorio, entro il 31marzo dell’anno successivo; in attuazione di tali disposizioni, la deliberazione in commento, sulla base dei risultati delle analisi effettuate dai competenti laboratori, esprime un giudizio di idoneità alla balneazione sul 100% del litorale costiero campionato, ionico e tirrenico, della regione Basilicata.
(A.C.) >>>>
AREE NATURALI PROTETTE
Puglia, deliberazione della giunta regionale del 27 gennaio 2015, n. 34.Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 (Pubblicato sul Bur Puglia del 18 febbraio 2015, n. 25)
Le misure di politica comunitaria adottate negli ultimi anni in materia forestale indicano un forte orientamento naturalistico nella scelta delle specie forestali da utilizzare nei rimboschimenti, indirizzando i vivai pubblici e privati ad impiegare piante di chiara origine autoctona. In questo quadro, il provvedimento in commento adotta le linee di indirizzo per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei siti natura 2000, incentrate sull’uso di specie autoctone e/o indigene provenienti da boschi da seme della regione Puglia.
(A.C.) >>>>
AUTORIZZAZIONE UNICA
Campania, deliberazione della giunta regionale del 9 marzo 2015, n. 81.Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”. Procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 e segg (Pubblicati nel Bur Campania del 23 marzo 2015, n. 20)
Al fine di armonizzare le procedure amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale con le recenti modifiche normative intervenute a livello regionale, il provvedimento in esame approva il disciplinare recante procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, demandando al direttore generale per l’ambiente e l’ecosistema l’emissione di appositi decreti dirigenziali di aggiornamento e modifica della modulistica, qualora dovesse rendersi necessario in conseguenza di modifiche normative comunitarie e nazionali.
(A.C.) >>>>
CONFERENZA DI SERVIZI
Basilicata, determina dirigenziale del 5 febbraio 2015, n. 57.L.R. 28/1994 - Indizione Conferenza di Servizi per l’istituzione del Parco Regionale del Vulture. (Pubblicato sul Bur Basilicata del 1 marzo 2015, n. 10)
In attuazione della legge regionale 28 Giugno 1994, n. 28, recante la individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette nella regione della Basilicata, il provvedimento in esame, posto che la valenza naturalistica, geologica, storica antropologica che connota l’area interessata giustifica l’istituzione di un parco naturale regionale, indice una conferenza di servizi per l’esame contestuale degli interessi nel procedimento de quo con tutte le amministrazioni interessate, invitandole a partecipare secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento, nel rispetto dei principi generali individuati negli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 199090 e ss.mm.ii.
(A.C.) >>>>
GOVERNO DEL TERRITORIO
Puglia, deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176.Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) (Pubblicato sul Bur Puglia 23 marzo 2015, n. 40)
In esecuzione della convenzione europea del paesaggio ratificata dallo Stato italiano con legge 9 gennaio 2006 n. 14, che impegna ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della carta europea dell’autonomia locale, il provvedimento in commento approva il piano paesaggistico territoriale della regione Puglia, con il fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale, nonché di garantire la promozione e realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale.
(A.C.) >>>>
PARCO NATURALE
Sicilia, decreto assessoriale 19 dicembre 2014.Istituzione del Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani”. (Pubblicato sul Bur Sicilia 6 febbraio 2015, n. 6)
In esecuzione della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il provvedimento in commento istituisce il parco dei Monti Sicani e costituisce un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dalla vigente normativa regionale, che devono includere le riserve naturali già istituite; tale provvedimento precisa altresì la delimitazione del territorio destinato a parco e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona.
(A.C.) >>>>
PESCA
Puglia, legge regionale 23 marzo 2015, n. 13.Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo (Pubblicato sul Bur Puglia 27 marzo 2015, n. 43)
La legge in commento si pone in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostenendo e promuovendo, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca; in particolare, tale intervento legislativo è volto, tra le altre, a realizzare le finalità di tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici, favorendo la multifunzionalità e la pluriattività, tutelare l’ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socio‐economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità, preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo.
(A.C.) >>>>
POLITICHE INDUSTRIALI
Friuli Venezia Giulia, legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali. (Pubblicata sul Bur Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2015, n. 8).
L'atto intende riformare gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio e favorire nuovi investimenti, lo sviluppo del sistema produttivo, una crescita economica sostenibile. A questo scopo la legge promuove all'art. 8 la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), in cui il livello di emissioni degli inquinanti è tenuto sotto controllo e le infrastrutture ed i servizi sono gestiti in modo integrato per garantire la prevenzione dell'inquinamento, la riduzione delle pressioni ambientali, la tutela della salute e della sicurezza.
(L.M.) >>>>
RIFIUTI
Campania, decreto del Presidente della giunta regionale del 27 febbraio 2015, n. 37.Adempimenti attuativi della legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 di “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, svolgimento delle funzioni di cui all’art. 24 della l.r. n. 4 del 2007 come modificata dalla legge n. 5 del 2014. Comune di Salerno – atto di nomina di commissario ad acta. (Pubblicato sul Bur Campania del 2 marzo 2015, n. 14)
Con questo provvedimento la regione Campania procede al riordino della normativa regionale nel settore dei rifiuti, in conformità ai principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e delle intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare agli articoli 7, 15, 15bis, 16, 16bis e 20, regolano i poteri sostitutivi e di vigilanza dell’amministrazione regionale, in caso di inosservanza da parte dei soggetti preposti all’attuazione degli adempimenti in tema di gestione dei rifiuti. In attuazione di tali disposizioni ed in considerazione del ruolo attribuito dalla legge all’organo di vertice del comune dell’ATO con il maggior numero di abitanti, il provvedimento affida al sindaco del comune di Salerno i poteri di commissario ad acta per l’adempimento, in via sostitutiva dei comuni rientranti nell’ATO Salerno, degli obblighi imposti dalla legge regionale prima citata.
(A.C.) >>>>
SERVIZI CACCIA E PESCA
Puglia, deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 215.Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico. Progetto Ecosea. Accordo per l’Assistenza tecnico Scientifica da parte dell’Arpa Puglia. Approvazione schema convenzione tra Regione Puglia. Servizio Caccia e Pesca e Arpa Puglia (Pubblicato sul Bur Puglia 17 marzo 2015, n. 37)
Nell’ambito del progetto ECOSEA, il quale mira a promuovere la tutela e la valorizzazione del mare e dell’ambiente costiero, il provvedimento in commento approva lo schema di convenzione tra la regione Puglia e l’ARPA Puglia, affidando a quest’ultima i servizi di assistenza tecnico scientifica in tema di caccia e pesca, con ricorso all’affidamento in house.
(A.C.) >>>>
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Campania, deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2015, n. 62.Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, art. 1, commi 4 e 5, disciplinare per l’attribuzione ai comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza. (Pubblicato sul Bur Campania del 9 marzo 2015, n. 16)
L’art. 1 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 detta disposizioni inerenti la distribuzione delle competenze ad adottare le valutazioni di incidenza ambientali prevedendo che esse siano attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, il quale si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali, in particolare, sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’ente parco. Infine, sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori, precisando che le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere svolte anche in forma associata. In attuazione delle disposizioni citate, il provvedimento in esame approva un apposito disciplinare per l’attribuzione ai comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza, nel quale, tra l’altro, sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di valutazione di incidenza.
(A.C.) >>>>
VINCOLO IDROGEOLOGICO
Puglia, regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 9.Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (Pubblicato sul Bur Puglia 18 marzo 2015, n. 38)
Con il provvedimento in commento, viene adottato il regolamento che disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione n. 1126 del 16 maggio 1926. Segnatamente, dopo aver definito il vincolo idrogeologico come quel vincolo conformativo che limita l’uso di terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilita o turbare il regime delle acque, il regolamento individua i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di realizzazione delle opere e dei lavori necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione.
(A.C.) >>>>
ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE
Basilicata, deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2015, n. 193.PO FESR 2007-2013 - Linea di interventi IV.2.1A - Approvazione Progetto “Monitoraggio delle specie ornitiche nella ZSC Dolomiti di Pietrapertosa IT9210105” ed ammissione a finanziamento. (Pubblicato sul Bur Basilicata del 10 marzo 2015, n. 11)
Con d.p.r. del 3 ottobre 2008 n. 196, veniva data esecuzione al regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; per quanto d’interesse, il programma operativo per la regione Basilicata, per gli anni 2007-2013, prevede quale obiettivo specifico quello di promuovere la rete ecologica della Basilicata attraverso la tutela e la conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità valorizzandone la dimensione sociale ed economica, anche mediante lo sviluppo, nei siti natura 2000 e nelle aree protette dotate di strumenti di pianificazione e gestione, di attività imprenditoriali ecocompatibili inserite nelle filiere e nei sistemi turistici; al fine di realizzare tali obiettivi, il provvedimento in commento ammette a finanziamento la specifica operazione citata in oggetto, all’esito di un dettagliato giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal programma operativo.
(A.C.) >>>>
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GIURISPRUDENZA EUROPEA
a cura di Elena Proietti
INQUINAMENTO
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, sentenza 04 marzo 2015, n. 534/13, sull’interpretazione pregiudiziale dei principi del diritto dell’Unione in materia ambientale, segnatamente i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, ai considerando 13 e 24, e agli articoli 1 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la corretta interpretazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, acconsente a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale nega all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di un sito, non responsabile della contaminazione, in quei casi nei quali risulti impossibile individuare il responsabile della contaminazione dello stesso sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione. Il proprietario del sito inquinato, infatti, sarà tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
(E.P.) >>>>
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GIURISPRUDENZA NAZIONALE
a cura di Andrea Bonanni, Andrea Pincini, Elena Proietti, Marialuisa Marra
AMBIENTE
Corte Costituzionale, sentenza 22 gennaio 2015, n. 2,Sull’illegittimità costituzionale dell’ art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (che disciplina le disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, in conformità agli obblighi di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e di adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria), nella parte in cui aggiunge l’art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell'attività venatoria), presuntivamente violativo del riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, nella parte in cui introduce il comma terzo dell’art. 26-bis della legge regionale n. 6 del 2008. Tale articolo, infatti, consentirebbe ai recuperatori abilitati l’attività di recupero della selvaggina con l’utilizzo delle armi in qualsiasi giorno della stagione venatoria, senza rispetto di alcun limite di orario o di giornata. Tale previsione si pone, quindi, in palese contrasto con le previsioni di origine statale in tale ambito, così come riconosciute dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione e, in particolare, con l’art. 21, comma 1, lettera g), della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita. Tale divieto è da ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia.
(E.P.) >>>>
AMBIENTE
Consiglio di Stato, V, sentenza 2 febbraio 2015, n. 533.Sulla legittimità delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco di Roma del 12 novembre 2010, n. 255, in materia di salvaguardia delle falde acquifere dell’area circostante la discarica di Malagrotta.
Tramite la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione del contenimento dell’inquinamento da percolato nell’area circostante la discarica di Malagrotta, situata a Roma, riformando la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva annullato l’ordinanza n. 255 del 12 novembre 2010, adottata a norma dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. Tale provvedimento emergenziale, tramite cui il Sindaco pro tempore aveva prescritto alla Società che gestisce l’invaso una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza rispetto a fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee collegati alle attività della discarica, era stato censurato dal giudice di prime cure sotto vari profili, tra cui l’inidoneità degli interventi, la loro scarsa fattibilità e la dubbiosa riconducibilità dell’inquinamento stesso all’attività della discarica. Il Consiglio di Stato, disattendendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, ha ritenuto che le determinazioni del collegio dei verificatori nominati in secondo grado non lascino spazio a margini di dubbio in ordine al fatto che il raffronto tra i parametri chimici e chimico fisici dell’acqua di falda in corrispondenza dei punti di monitoraggio posti immediatamente a monte ed a valle del polder porta a ricondurre il fenomeno della contaminazione oggetto dell’ordinanza n. 255 del 2010 all’attività della discarica. Proseguono, poi, i giudici di Palazzo Spada, sottolineando che tali gravissime situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, da valutare considerando l’impossibilità di utilizzare strumenti alternativi, la necessaria temporaneità degli interventi, nonché il rispetto del principio di precauzione di cui all’art. 191 del T.F.U.E. e di proporzionalità, giustificano, perciò, l’opportunità del provvedimento sindacale e del differimento del contraddittorio con l’amministrazione.
(A.P.) >>>>
La Corte di Cassazione ha despositato il 23 febbraio 2015 le motivazione che riguardo il caso Eternit hanno portato a ritenere prescritto il reato di disastro ambientale e conseguentemente ad annullare i risarcimenti stabiliti dai giudici di merito in favore delle vittime.
Il rinvio a giudizio era a carico dei reponsabili della gestione della società Eternit S.p.A., della società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A., Industria Eternit Napoli S.p.A., Icar S.p.A. esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti a Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera per i delitti di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (capo A), disastro innominato (capo B) aggravati dai disastri e dagli infortuni avvenuti.
Riguardo al “capo A” i reati di cui all'articolo 437 commi primo e secondo del codice penale venivano addebiti agli imputati per aver omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie – infortni riconducibili alle patologie di amianto presso i suddetti stabilimenti.
In merito al “capo B” veniva contestato il reato di cui all'articolo 434 codice penale per aver gli imputati commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità.
I fatti contestati si facevano risalire all'agosto del 1993, data a partire dalla quale si verificava l'effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto.
Appare evidente che, da tale data a quella del rinvio a giudizio che avviene nel 2009, a quella in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado ossia 13 febbraio 2012, sono passai ben oltre i quindici anni previsiti dalla legge per la maturazione della prescrizione.
Ne consegue che “per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriorente alla sentenza di primo grado, vengono a cadere tutte le questioni sostanziali riguardanti gli interessi civili ed il risarcimento dei danni”.
Secondo i giudici della Suprema Corte, in primo grado è stato commesso l'errore di aver confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato.
Inoltre, osservano ulteriorente che la Corte di appello “ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesione e di omicidio”.
Infine, la Corte di legittimità chiosa che l'imputazione di disastro a carico dello stesso Schmidheiny non era quella più corretta da individuare per il rinvio a giudizio, tenuto conto del fatto che “la Corte di Appello finisce per abbracciare una tesi che implicherebbe che l'articolo 434 c.p. rende punibile con una pena massima a 12 anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia una strage”. Appare evidente che una tale scelta risulta “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso”.
(M.M.) >>>>
In tale pronuncia la Corte di Cassazione afferma la rilevanza penale dell'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, ove avvenga in assenza della prescritta autorizzazione, anche se avente ad oggetto rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento dell'attività di impresa.
Nel caso posto all'esame dei giudici della Suprema Corte, un mezzo, utilizzato dalla MC Costruzioni S.r.l., era stato sottoposto a sequestro mentre trasportava rifiuti anche metallici provenienti da demolizioni edili, perchè non era provvisto della prescritta autorizzazione e la ditta non era iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Il Tribunale di Isernia, sulla base della considerazione che la MC Costruzioni svolgeva prevalentemente attività di edilizia, aveva ricondotto il trasporto di materiali di risulta derivanti dalla suddetta attività nell'ambito dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 258 comma 4 del d.lgs. 152/2006.
Per tale motivo, esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti, presupposto per l'adozione del provvedimento impugnato l'adito Tribunale anullava il decreto di convalida del PM e disponeva il dissequestro del mezzo.
Ritenendo errata la riconduzione normativa effettuata dal Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Isernia propone ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza.
Infatti, il Procuratore, avendo constatato la mancata iscrizione sia del mezzo che dell'impresa che lo utilizza, all'Albo nazionale dei gestiori ambientali, aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'illecito penalmente rilevante del trasporto di rifiuti propri non pericolosi da parte di soggetto non autorizzato, sanzionato dall'articolo 256 comma 1 lettera a) del d.lgs. 152 del 2004.
La Corte di Cassazione conferma le valutazioni del Procuratore della Repubblica e ritiene viziata da violazione di legge l'ordinanza impugnata che viene annullata con rinvio al Tribunale di Isernia.
(M.M.) >>>>
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GIURISPRUDENZA REGIONALE
a cura di Pino Berruti, Caterina Carella, Celeste Chiariello, Giovanna Leonori, Chiara Mari, Vincenzo Montanari, Marica Romandino, Valentina Zaccheo
Con la sentenza in epigrafe il tar Napoli ha ritenuto illegittima, poiché invasiva la sfera di attribuzioni riservata all’aaeg la deliberazione della giunta regionale della Campania sia nella parte in cui ha approvato l’aggiornamento della tariffa per la cessione dell’acqua all’ingrosso e per la raccolta - depurazione per l’anno 2013 -, sia nella parte in cui ha demandato a ciascun gestore degli acquedotti comunali di determinare un’eventuale aliquota aggiuntiva della tariffa per depurazione, da far gravare sugli utenti finali, in relazione ai costi sostenuti per la riscossione, rientrando, anche questi ultimi, nella sfera di attribuzione della stessa autorità.
(G.L.) >>>>
ACQUA
Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza 12 febbraio 2015, n. 81.Sulla competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
Con la pronuncia in commento il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto le doglianze del ricorrente nella parte in cui ha rilevato che spetta alla Regione, per il tramite del Piano di tutela delle acque, raggiungere gli obiettivi di qualità fissati dal Codice dell’Ambiente, stante il chiaro dato normativo ex art. 76, comma 4, d.lgs 152/2006.
Spetta, dunque, alla Regione l’introduzione di misure, anche sotto forma di prescrizioni, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di qualità, come pure l’individuazione di obiettivi di qualità più elevati, senza che sia attribuito alle Provincie, che pure svolgono funzioni di controllo, compiti di supplenza in caso di inerzia dell’Ente competente.
L’unico potere sostitutivo al riguardo previsto è quello, ex articolo 75, comma 2, D.Lgs 152/2006, attribuito all’Autorità governativa per il caso in cui l’inattività della Regione comporti la violazione degli obblighi comunitari, o pregiudizio di interessi sensibili.
Dunque, affermano i giudici amministrativi, in materia di autorizzazione agli scarichi, il potere riconosciuto dall’articolo 124, comma 10, D.Lgs 152/2006 (secondo cui, “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente”) va esercitato nei limiti della disciplina nazionale e regionale e delle previsioni degli strumenti di pianificazione.
In conclusione, se (come nel caso all’attenzione del Collegio) uno scarico è dotato di un trattamento (segnatamente, di tipo primario) ritenuto adeguato dalla regolamentazione di settore, la Provincia non può imporre un trattamento più oneroso per il gestore, perché non spetta a tale Ente ma alla Regione di agire per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. Comunque la Provincia può sicuramente prescrivere adempimenti tecnici aggiuntivi, ma nell’ambito di quel tipo di trattamento dei reflui imposto dalla disciplina nazionale e regionale, e senza con ciò modificare il tipo di trattamento da effettuare.
(C.C.) >>>>
Con la sentenza in commento i Giudici del TAR Emilia Romagna hanno riconosciuto all’Amministrazione il potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute in ossequio a quanto previsto dal Diritto dell’unione Europea. Con riguardo al caso di specie il TAR ha inoltre chiarito che la mancata inclusione dell'M.t.b.e. - un peculiare composto chimico-organico - nella tabella allegata al d.lg. n. 152 del 2006 non attesta di per sé l'irrilevanza delle concentrazioni di detto componente ai fini dell'adozione di misure di abbattimento dei livelli di concentrazione del medesimo giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica.
(M.R.) >>>>
Il Giudice amministrativo si occupa di chiarire le modalità in base alle quali può ritenersi legittima la scelta della P.A. di imporre una bonifica ambientale secondo una soluzione tecnica particolarmente gravosa per l’obbligato, delineando al contempo l’ampiezza del sindacato giurisdizionale sul provvedimento carente di specifica motivazione sul punto.
(G.M.B.) >>>>
Con tale pronuncia il TAR Basilicata chiarisce la portata della specifica disciplina dell’art. 12 d. lgs. 387/2003 sulla produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili assumendo che per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile in siti di particolare interesse archeologico le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio devono essere espresse solo in sede di Conferenza di servizi.
(M.R.) >>>>
Il Tar Lazio con la sentenza in commento si è pronunciato nuovamente sull’annoso problema riguardante i soggetti tenuti a provvedere alla bonifica dei siti inquinati in assenza dell’individuazione del responsabile e, pur riconoscendo rilevanza al noto principio “chi inquina paga” - in virtù del quale chi non ha causato con dolo o colpa l’inquinamento non è tenuto alla bonifica -, ha tuttavia ritenuto legittimi i provvedimenti con cui l’Amministrazione regionale ha intimato la messa in sicurezza d’urgenza e l’attuazione del piano di caratterizzazione del SIN all’incolpevole conduttore del sito, richiamando il principio di precauzione. Al riguardo è stato chiarito che, non avendo tali misure finalità sanzionatoria e/o risarcitoria, non si rende necessaria l’individuazione del responsabile.
(V.Z.) >>>>
INQUINAMENTO
Tar Veneto – Sez. I - Sentenza 9 gennaio 2015 n. 13. Sull’illegittimità dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto la limitazione, per l’anno 2014, del transito nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché il divieto, per l’anno 2015, del transito nei medesimi canali di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000.
Con la pronuncia in oggetto il TAR si pronuncia sulla illegittimità dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 volta a regolamentare ed a limitare la circolazione nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco di grandi navi.
Più precisamente, il TAR Veneto annulla la detta ordinanza sotto il profilo della violazione dell’art. 3 del D.M. n. 79/2012 volto a disciplinare il regime transitorio dei provvedimenti da adottare a tutela della città di Venezia e del circostante ambiente lagunare (la detta ordinanza, infatti, ha immediatamente introdotto e messo a regime drastiche misure interdittive alla navigazione, senza tuttavia attendere, come prescritto dal citato decreto ministeriale, la messa a disposizione di una via alternativa) che del difetto di istruttoria (poiché assunta senza la previa individuazione e la successiva valutazione di quei rischi ambientali che i divieti di transito, ivi contemplati, avrebbero dovuto contenere).
(V.M.) >>>>
PAESAGGIO
Tar Sicilia, Palermo, I, sentenza 13 febbraio 2015, n. 461. Sull’obbligo di autorizzazione paesistica per la realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale
Con la sentenza in commenti, il Tar Palermo ha precisato che la disciplina inerente la realizzazione di opere statali, comprese quelle destinate alla difesa nazionale, ancorché derogatoria rispetto agli ordinari moduli procedimentali, presuppone l’assoggettamento all’obbligo di autorizzazione paesistica. Ne consegue che un’opera destinata alla difesa militare, in quanto statale, anche se realizzata su di un’area ubicata all’interno di una base militare o al diretto servizio di essa, qualora insista su un’area con vincolo paesaggistico, è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesistica.
In particolare, il nulla osta paesistico ha durata quinquennale ed è funzionale ad assicurare all’amministrazione deputata alla difesa del paesaggio la possibilità di esprimere una rinnovata e autonoma valutazione sulla compatibilità dell’opera non ancora iniziata e ultimata. Pertanto, il decorso di detto termine produce la caducazione ex lege, totale e automatica dei suoi effetti, senza trovare alcun ostacolo in fatti impeditivi anche di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore.
(C.C.) >>>>
RIFIUTI
Tar Liguria, sentenza 20 gennaio 2015, n. 88.Sulla legittimità del diniego di AUA per la gestione dei rifiuti se non sussistono i presupposti per la conformità urbanistica.
Con la pronuncia in commento il TAR Liguria ha affrontato la questione relativa alla legittimità o meno di un provvedimento di diniego di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex art. DPR 59/2013 relativamente all’attività di messa in riserva di rifiuti (nel caso di specie, trattasi di deposito di detriti da demolizioni e ristrutturazioni edilizie), laddove l’attività di gestione rifiuti non sia conforme alla disciplina urbanistica.
I giudici amministrativi nell’accertare la legittimità del succitato provvedimento, hanno esplicitamente e confermato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la compatibilità urbanistica dell’impianto, benchè non espressamente contemplata dall’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e dal D.m. 5 febbraio 1998, non possa non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostanze un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area. Secondo il Consiglio di Stato, tale interpretazione sia l’unica possibile per rendere coerente la procedura semplificata di cui agli articoli 241 e ss. del D.Lgs 152/2006 con quella ordinaria di cui al precedente articolo 208, nel quale si fa espresso riferimento all’esigenza di documentare la conformità del progetto (di impianto) alla “normativa urbanistica” ed alla valutazione, in sede di conferenza di servizi, della compatibilità dello stesso “con le esigenze ambientali e territoriali”.
(C.C.) >>>>
Il Tar Napoli con la sentenza in commento respinge la domanda risarcitoria avanzata dal Codacons da altri privati ricorrenti in ordine al risarcimento dei danni morali, esistenziali e biologici per la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, essendo mancata del tutto la prova specifica da parte dei ricorrenti di avere ricevuto effettivamente un danno ingiusto dal comportamento delle amministrazioni intimate. Infatti l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è soggetta al principio generale dell’onere della prova, pertanto l'esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di comportamento illegittimo.
(G.L.) >>>>
RIFIUTI
Tar Napoli, sentenza 23 marzo 2015, n. 1692.Sull’obbligo di rimozione, recupero e smaltimento del proprietario del terreno - estraneo al deposito dei rifiuti sul proprio fondo - a titolo di colpa in vigilando
La sentenza rileva in quanto conforme al più recente trend giurisprudenziale in materia di obbligo alla “rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi”, affermando che grava sul proprietario del terreno il suddetto obbligo, pur in assenza degli elementi del dolo o della colpa rilevati a suo carico. Infatti, anche al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di sversamento di rifiuti, il “dovere di diligenza” da esigersi nei confronti del proprietario dell’area interessata si è notevolmente ampliato, integrando una fattispecie di “culpa in omittendo”. A tal riguardo si è espresso il Consiglio di Stato, rilevando che “la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consisteva e consiste nella trascuratezza, nell’incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell’assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene”. Nel caso in oggetto lo stato di abbandono del terreno rilevato dai vigili urbani - terreno in completo stato di abbandono, privo di recinzione perimetrale e di confine, di facile accesso a chiunque (…) – è stato ravvisato dal Collegio come elemento di negligenza idoneo a far gravare sul proprietario il predetto obbligo.
(G.L.) >>>>
Con la sentenza in commento il tar Napoli ribadisce il tradizionale principio giurisprudenziale in base al quale, in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo della responsabilità. Nel caso di specie, non essendo stata contestata alcuna negligenza, neanche a titolo di colpa in vigilando, in capo al proprietario del fondo, il Collegio annulla l’ordinanza sindacale nella parte in cui impone alla regione Campania – in qualità di proprietaria del fondo - di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed accumulati sull'area.
(G.L.) >>>>
RIFIUTI
Tar Puglia, Lecce, I, sentenza 5 marzo 2015, n. 770. Sulla legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
Con la sentenza in commento, i Giudici del Tar Lecce hanno chiarito che è legittimo il ricorso da parte del Sindaco all’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in quanto, nonostante il Comune non si sia tempestivamente attivato per l’indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittima il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico. Tuttavia, il Tar sottolinea che al privato destinatario dell’ordinanza deve essere arrecato il minor sacrificio possibile e, pertanto, non possono essergli imposti corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso.
(C.C.) >>>>
Con la sentenza in epigrafe il tar Napoli annulla la delibera della giunta comunale recante l'approvazione di un progetto definitivo per la realizzazione di un centro raccolta dei rifiuti. In primo luogo ne dichiara l’illegittimità in quanto gli interventi progettati comportano la realizzazione di strutture e l’impermeabilizzazione del terreno in un sito che ricade in zona “protezione integrale” con destinazione a vigneto e, in quanto tale, i suddetti interventi si palesano contrari a quanto prescritto dall’art. 6 co 2 del Ptp, che pone il divieto di impermeabilizzazione delle aree scoperte e, dal successivo art. 11, co 4, che contempla un divieto di interventi che implichino incrementi dei volumi esistenti. Così decidendo il tar afferma il principio in base al quale la realizzazione di una discarica non può essere fatta confluire sic et simpliciter nell’ambito degli impianti infrastrutturali di pubblica utilità. Il Collegio argomenta ulteriormente rinvenendo un altro profilo di illegittimità, laddove l’ente comunale ha invertito l’iter procedimentale, deliberando direttamente l’approvazione del progetto definitivo e solo posteriormente interpellando l’autorità regionale competente.
(G.L.) >>>>
Con la decisione in commento il tar Napoli ritiene illegittimo il provvedimento provinciale recante la cancellazione dal registro provinciale di una ditta adibita all’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Infatti alla ditta in oggetto non è ascrivibile alcuna responsabilità per la mancata verifica dell’assoggettabilità alla procedura di via, dipendendo, quest’ultima, esclusivamente dall’inerzia della regione. Il Collegio argomenta ulteriormente affermando che anche laddove la ragione della cancellazione dal registro provinciale – di cui all’art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 – fosse stata ravvisata nella volontà di tutela di un interesse pubblico differente da quello sanzionatorio, e specificamente quello alla tutela della salute pubblica e dell’integrità del territorio, la misura applicabile non sarebbe stata la cancellazione dal registro provinciale, bensì il divieto di prosecuzione dell’attività.
(G.L.) >>>>
Nella sentenza in commento i Giudici del TAR Calabria hanno dichiarato l’illegittimità dell’ordine di smaltimento di rifiuti imposto dall’Amministrazione locale al proprietario del fondo soltanto in ragione della sua qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione dal parte dello stesso Ente procedente, dell’imputabilità soggettiva della colpa e soprattutto in assenza di una istruttoria completa e di un'esauriente motivazione.
(M.R.) >>>>
Con la pronuncia in commento il Tar Piemonte ribadisce ancora una volta la natura giuridica dell’intervento spiegato dagli interessati (privati e associazioni ambientaliste) nei procedimenti ambientali, soffermandosi su quale sia il corrispondente obbligo di motivazione in capo all’amministrazione procedente e sull’ampiezza del sindacato giurisdizionale.
(G.M.B.) >>>>
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NOTIZIE – STUDI INTERNAZIONALI
a cura di Maria Gabriella Imbesi
La rubrica internazionale è dedicata esclusivamente ad un tema di estrema attualità come quello del cambiamento climatico che, oltre ad essere l'argomento clou della recente Conferenza di Bonn, è anche il focus dei numerosi rapporti redatti dalle principali organizzazioni internazionali, preoccupate ormai costantemente dagli esiti dei ricorrenti e spesso devastanti fenomeni atmosferici.
Sustainable Energy
World Energy Council: 2015 World Energy Issues Monitor – Energy price volatility
Il rapporto fornisce una panoramica mondiale delle politiche energetiche di circa 80 paesi e conferma la complessità e l’incertezza ambientale con la quale devono fare i conti i leader del settore.
Lo studio riporta il monitoraggio annuale delle scelte energetiche internazionali che sono state condizionate dal c.d. trilemma energetico (valutazione simultanea dei fattori sicurezza, convenienza e sostenibilità) e affronta le tematiche energetiche filtrandole attraverso quattro parametri:
rischio macroeconomico (incertezza delle strutture climatiche; incidenti di larga scala; recessione internazionale; vincoli di mercato; prezzi delle materie prime e volatilità, prezzi dell’energia; incertezza valutaria; rapporto tra energia, acqua e cibo; scarsità di competenze; esclusione dalla rete energetica; sicurezza energetica; rischio di eventi atmosferici estremi; minacce informatiche, corruzione e terrorismo);
geopolitica (barriere commerciali, collegamenti regionali, design e politiche di mercato innovative, sovvenzioni per l’energia, sistemi decentralizzati);
ambiente commerciale (sviluppo di Cina e India, paesi emergenti come il Brasile, relazioni diplomatiche russe, politica di coesione dell’UE, fragilità dell’Africa orientale e settentrionale, politica commerciale statunitense che influenza i rischi dei mercati energetici);
tecnologia (città sostenibili, cattura e stoccaggio del carbonio, energie rinnovabili, biometano, smart grid - rete di distribuzione elettrica veicoli elettrici, batteria elettrica, energia nucleare e idroelettrica, mezzi fossili non convenzionali, gas liquido naturale, energie fossili non convenzionali, sfruttamento dell’idrogeno).
L’analisi delle criticità del settore energetico per il 2015 è dominata dagli sviluppi geopolitici e dalle problematiche regionali (in particolare con riferimento a Russia e all’Africa settentrionale e medio orientale). Le maggiori incertezze riguardano i prezzi dell’energia e delle materie prime, il clima e lo stoccaggio energetico. In prospettiva, invece, si aprono nuovi scenari per l’agenda politica: l’impatto delle forti differenze regionali che ruotano ancora intorno alla produzione di carbone, la minaccia informatica che rende le strutture energetiche particolarmente vulnerabili e, infine, i rischi connessi a eventi climatici estremi (in particolare per Africa e Asia dove l’addensamento della popolazione nelle aree urbane esaspera lo stress delle risorse).
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Sustainable Development
UNEP (United Nations Environment Programme): ALIGNING The Financial System with Sustainable Development
Il rapporto, il primo di una serie pubblicata nel primo trimestre dell’anno da UNEP, auspica che il 2015 veda finalmente la convergenza tra strumenti finanziari e sviluppo sostenibile, in quanto l’economia globale ha abbondanza di attività finanziarie ma investe poco nelle aree strategiche per la green economy (per es. energie rinnovabili, implementazione dei trasporti su rotaia e di quelli marittimi) e, in particolare, nell’innovazione della politica finanziaria, nella regolazione e nella definizione degli standard.
Quanto al mercato finanziario questo si muove sostanzialmente su cinque fronti:
sistema bancario che raccoglie la quota più ampia di assets finanziari (139 trilioni $ USA);
mercati obbligazionari che prevedono lo sviluppo di obbligazioni “verdi” a gestione mirata che separano l’iniziativa economica dal patrimonio (100 trilioni $ USA);
investimenti istituzionali che ammontano a 93 trilioni $ USA;
interventi della banca mondiale (24 trilioni $ USA);
resilienza e rischi sistemici, in quanto gli stress test ambientali potrebbero contribuire al superamento di criticità come disastri naturali, inquinamento atmosferico e cambiamento climatico.
L’inchiesta prospetta un sistema finanziario sostenibile che mira a presentare opzioni politiche per la mobilitazione di capitali verso una economia “verde” ed inclusiva, ovvero verso lo sviluppo sostenibile.
(M.G.I.)
UNEP (United Nations Environment Programme): Our Planet – Time for Global Action
Lo studio ripropone il tema della mitigazione del clima come volano dello sviluppo sostenibile fondato su infrastrutture efficienti sotto il profilo energetico e a basso contenuto di carbonio. L’approccio metodologico tracciato si richiama agli obiettivi indicati dal rapporto nel 2014 sulle emissioni di gas effetto serra e si incentra essenzialmente su due profili critici: l’integrazione e l’universalità.
Infatti proprio l’integrazione tra gli aspetti socio-economici e quelli ambientali può assicurare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati a lungo termine. Lo dimostra il caso del petrolio la cui riduzione di prezzo potrebbe indurre il mercato ad incrementarne il consumo; ma sarebbe un errore sia perché il ricorso a fonti fossili impedirebbe di mantenere la temperatura entro i 2°, sia perché il costo economico della scelta sarebbe maggiore di quello attuale se si includessero nel calcolo le perdite in termini di biodiversità e di salute oltre che di impatto sul clima.
Stesso discorso per il concetto di universalità, che è alla base della sostenibilità e che non va confuso con il fenomeno della globalizzazione. Gli effetti economici della globalizzazione hanno portata generale, nel senso che coinvolgono paesi e popoli differenti, ma, diversamente dal principio di universalità, determinano anche grandi disuguaglianze sociali. Analoghe considerazione valgono per il fenomeno della migrazione.
Ciò comporta che l’agenda internazionale che traccia le azioni future per il post 2015 dovrà preveder un accordo climatico “universale” per essere efficace e tutte le speranze vengono riposte nella prossima Conferenza di Parigi di fine anno.
La sfida climatica non può prescindere per UNEP dalla lotta alla povertà, alle disuguaglianze, all’instabilità economica e alla degradazione ambientale. Altrimenti, proseguendo con le modalità di sviluppo consuete, si prospetta un futuro nel quale l’1% della popolazione mondiale, che conta 10 bilioni di persone, accumulerà il 50% della ricchezza globale e delle risorse spingendo il pianeta oltre i limiti della sostenibilità.
Si impone dunque una scelta ambientale netta visto che saranno necessari almeno 6 trilioni $ USA l’anno per migliorare le infrastrutture energetiche, idriche e urbane e del trasporto, mentre attualmente si spendono almeno 700 milioni di $ USA in finanziamenti ai combustibili fossili. Una tappa fondamentale, in vista del vertice di Parigi, sarà comunque la terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo sostenibile che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) in luglio allo scopo di implementare gli strumenti di raccolta finanziaria pubblica e privata.
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Environmental Policy
UNEP (United Nations Environment Programme): District Energy in Cities
Il rapporto espone i risultati di una ricerca condotta dal 2013 in 45 città “campione” (alcune capitali europee come Vilnius, Helsinki e Copenaghen, oltre a città statunitensi, giapponesi e degli Emirati Arabi) che adottano i “distretti energetici” come modello di sviluppo sostenibile attraverso:
miglioramento dell’efficienza energetica con riferimento a edifici ristrutturati e nuovi, ispirandosi alle esperienze di Francoforte, Rotterdam, Helsinki e Dubai;
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’ordine di ameno il 30-50% entro il 2050 rispetto ai valori del 1990;
riduzione dell’inquinamento atmosferico sull’esempio di Gothenburg (Svezia) e Anshan (Giappone);
resilienza energetica che esprime la capacità di migliorare la gestione della domanda di elettricità, di ridurre il rischio di cali di tensione e di adattamento alle pressioni dello shock del prezzo del petrolio; green economy: sfruttando il risparmio sui costi di investimento che possono essere differiti e il potenziamento della capacità di assorbire i “picchi” di produzione; ricorrendo alle infrastrutture di generazione di energia; oppure creando ricchezza dalla riduzione delle spese di combustibili fossili e dalla generazione di gettito fiscale a livello locale, dal risparmio di spesa per l’energia fossile e dalla creazione di posti di lavoro nel settore della progettazione, della costruzione e della produzione di strutture sostenibili;
uso delle energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e della refrigerazione, grazie a economie di scala e all’accumulo termico. Alcuni Paesi (Germania, Cina e Danimarca) che producono quantità di energia eolica e solare in eccesso la utilizzano ricorrendo ai sistemi di teleriscaldamento.
I 45 distretti hanno installato complessivamente circa 36GW di potenza di teleriscaldamento (che servono circa 3,6 milioni di famiglie) e 6GW di potenza di teleraffreddamento (che servono circa 600.000 famiglie). Le autorità locali hanno giocato un ruolo primario nel catalizzare gli investimenti nei 45 distretti energetici. Basti pensare che tra il 2009 e il 2014 alcune delle città campione (Dubai, Monaco, Tokyo, Parigi e Varsavia) hanno attirato investimenti per più di $ 150 milioni. Il sistema dei distretti energetici può essere però compromesso dalle distorsioni del mercato ed è per questo motivo che le autorità politiche possono rimodulare i sussidi o prevedere incentivi finanziari e fiscali ulteriori per garantire condizioni di libera concorrenza, costituendo se necessario un fondo per finanziare infrastrutture pubbliche a interessi ridotti.
(M.G.I.)
ACP (African, Caribbean & Pacific Group of States): Compendio della conoscenza dei rischi
Il rapporto rappresenta lo stato dell’arte nella conoscenza della riduzione dei rischi da disastri dei paesi ACP. In particolare il compendio descrive numerosi strumenti, modelli, strutture e prodotti così da costruire un indice dei rischi per le regioni interessate. I dati raccolti sono stati inseriti in un database costruito su base regionale. I concetti esplorati nel compendio sono di natura sociale nel senso che sono presi in considerazione gli eventi catastrofici determinati dall’intervento dell’uomo e, quindi, che sarebbe possibile prevenire.
Secondo il rapporto le tempeste, la siccità, le inondazioni e i terremoti non sono qualificati come catastrofi ma piuttosto come pericoli. Il rischio è funzione di tre variabili: il pericolo, ovvero un fenomeno, un’attività, o una condizione che può causare un danno. Il cambiamento climatico, pur non essendo un pericolo vero e proprio, ne altera la frequenza, l’intensità, la predittività e la distribuzione geografica; la vulnerabilità che dipende dalle caratteristiche della comunità e dell’organizzazione sociale e che è all’opposto della resilienza. In pratica indica il livello di esposizione al pericolo; la capacità intesa come combinazione di forze e risorse disponibili all’interno di una famiglia, una comunità, una società o un paese per contrastare gli effetti del pericolo.
Un’efficace azione di riduzione dei rischi prevede la simultanea presenza di tutti e tre le variabili.
L’argomento è attuale e oggetto di dibattito a livello internazionale. L’analisi dei rischi e del loro impatto spetta al risk management al quale compete anche la valutazione dell’impatto del disastro (DIAs, acronimo di Disaster Impact Assessments) che, secondo gli estensori del rapporto, dovrebbe essere istituzionalizzata per proteggere adeguatamente le popolazioni e gli investimenti ACP.
(M.G.I.) >>>>