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	<title>9992 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9992 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2008 n.9992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-9-2008-n-9992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-9-2008-n-9992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2008 n.9992</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri G. Cardillo (Avv. F. Filipponio) c. Comune di San Giorgio a Cremano (Avv.ti A. Carlino e L. Cicatiello)c. C. Nobili Carlo (Avv. M. Costabile) c. C. Sarno (Avv. B. Della Morte). sulle condizioni che devono sussistere per ritenere legittima la valutazione delle prove scritte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-9-2008-n-9992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2008 n.9992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-2-9-2008-n-9992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2008 n.9992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. P. Carpentieri  G. Cardillo (Avv. F. Filipponio) c. <br />Comune di San Giorgio a Cremano (Avv.ti A. Carlino e L. Cicatiello)c.<br /> C. Nobili Carlo (Avv. M. Costabile) c. C. Sarno (Avv. B. Della Morte).</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni che devono sussistere per ritenere legittima la valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico tramite l&#8217;espressione del solo voto numerico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso &#8211; Prove &#8211; Valutazione &#8211; In forma numerica &#8211; Sufficienza &#8211; Condizioni &#8211; Individuazione<br />
2. Giurisdizione e competenza &#8211; Concorso &#8211; Domanda di dichiarazione di nullità e/o di caducazione del contratto di lavoro stipulato dall’Amministrazione con il vincitore di un concorso pubblico &#8211; A seguito dell’annullamento in s.g. degli atti del concorso &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Sussiste.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211; Concorso &#8211; Controversie riguardanti l’impugnazione della determinazione a contrattare adottata dall’Amministrazione ai fini dell’assunzione del relativo vincitore &#8211; Nel caso di dell’annullamento in s.g. degli atti della procedura concorsuale &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia &#8220;leggibile&#8221; o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove.</p>
<p>2. Nel caso in cui un candidato risultato non idoneo in un concorso pubblico ottenga in sede giurisdizionale l’annullamento degli atti della procedura concorsuale, spetta al giudice ordinario, e non già al giudice amministrativo, la giurisdizione sulla connessa domanda, avanzata dal medesimo candidato, nei confronti della P.A., volta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o di invalidità e/o inefficacia del contratto di lavoro nel frattempo stipulato dall’Amministrazione con il vincitore del concorso (1).</p>
<p>3. Nel caso in cui un candidato risultato non idoneo in un concorso pubblico impugni in s.g., con successo, gli atti della procedura concorsuale, deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della determinazione a contrattare adottata dalla P.A. ai fini dell’assunzione del vincitore del concorso, in quanto affetta da illegittimità derivata dalla riscontrata invalidità degli atti presupposti legittimanti la sua adozione.</p>
<p></b>______________________________<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 30 luglio del 2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
<i>&#8211; Sezione V^ &#8211;<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:			<br />	<br />
1) Antonio Onorato &#8211; Presidente <br />
2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore<br />
3) Gabriele Nunziata – Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7660/2007 Reg. Gen., proposto da </p>
<p><b>Cardillo Giuseppe,</b> rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Filipponio, con domicilio eletto in Napoli, via G. Serra n. 69, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di San Giorgio a Cremano,</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Adele Carlino e Lucia Cicatiello, con domicilio eletto in San Giorgio a Cremano, presso la sede dell’Ente, piazza Vittorio Emanuele n. 10 (e pertanto ex lege in Napoli, presso la segreteria dell’adito Tar),</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Nobili Carlo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Costabile, con domicilio eletto in Napoli, via Francesco Verrotti n. 6,<br />
<b>Sarno Carlo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Bartolomeo Della Morte, con domicilio eletto in Napoli, via Mergellina n. 23<br />
per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p>quanto al ricorso introduttivo:<br />
«1) della deliberazione della Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano n. 265 dell’8 novembre 2007 avente ad oggetto “approvazione verbali della commissione incaricata della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto vacante di Istruttore Tecnico cat C p e. C1”; 2) dei verbali della commissione giudicatrice tra cui in particolare il verbale n. 2 del 6.3.2007 ed il verbale n. 10 del 28.9.2007; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente»;<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 gennaio 2008 e depositato il 24 gennaio 2008: <br />
«1) della Determinazione Dirigenziale n. 396 del 23.11.2007 del Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale – Servizio Personale avente ad oggetto: “stipula contratto individuale di lavoro con il sig. Nobili Carlo n. 2/1/54, vincitore della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto vacante di Istruttore Tecnico, Categoria C posizione economica C1, con decorrenza 3.12.07”; 2) del contratto stipulato in data 28.11.2007 tra il Comune di San Giorgio a Cremano e il sig. Carlo Nobili con il quale il sig. Carlo Nobili è stato inquadrato a tempo indeterminato nella categoria C – posizione economica C1 – Istruttore Tecnico; 3) della Determinazione Dirigenziale n. 432 del 21.12.2007 di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 396/2007 nella parte relativa alla intestazione dello schema di contratto ad essa allegato; 4) di ogni altro atto lesivo dell’interesse del ricorrente»;</p>
<p>	VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e dei soggetti controinteressati, con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTO il ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 gennaio 2008 e depositato il 24 gennaio 2008;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2008 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in trattazione – notificato il 17 dicembre 2007, e depositato in Segreteria il 22 dicembre 2007 – il sig. Cardillo Giuseppe ha impugnato gli atti della procedura concorsuale indicata in epigrafe, indetta dal Comune di San Giorgio a Cremano con bando approvato con determina dirigenziale del 2001, confermata con deliberazione del 28 febbraio 2006, per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di istruttore tecnico di categoria C, con posizione economica C1, all’esito della quale il ricorrente, nonostante il positivo esito delle prove scritta e pratica (nelle quali aveva ottenuto il punteggio di 27/30 e 21/30), è stato infine giudicato non idoneo per aver conseguito alla prova orale un punteggio (17/30) inferiore alla soglia minima di punti 21/30 stabilita dal bando (vincitore del concorso risultava il sig. Nobili Carlo, con complessivi punti 52, mentre secondo classificato era proclamato il sig. Sarno Carlo, con complessivi punti 45).<br />
Parte ricorrente ha dedotto, a sostegno del proposto gravame, diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (violazione dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, per omessa predeterminazione, da parte della commissione giudicatrice, dei criteri per l’assegnazione dei punteggi da attribuire alle singole prove; insufficienza del richiamo, operato dalla commissione nella prima riunione del 6 marzo 2007, all’art. 31 del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, che contiene una laconica e inadeguata considerazione delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; conseguente insufficienza motivazionale del mero voto numerico assegnato dalla commissione; mancata indicazione del voto espresso da ciascun commissario; omessa motivazione, nel verbale n. 10 relativo alle prove orali, dei voti numerici attribuiti, in contrasto con i verbali nn. 8 e 9, relativi alle prove scritte, nei quali, invece, sarebbe stata fornita una motivazione dei giudizi sugli elaborati dei candidati; illogicità del giudizio negativo formulato in sede di prova orale, rispetto ai buoni risultati delle prove scritta e pratica e rispetto ai titoli vantati dal ricorrente, diploma di geometra e laurea in ingegneria, violazione del divieto di inserire domande “a sorpresa” nella prova orale).<br />
Si sono costituiti ed hanno resistito in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano e i soggetti controinteressati (vincitore del concorso e secondo classificato), variamente contestando in rito e nel merito le avverse deduzioni e prospettazioni.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 gennaio 2008 e depositato il 24 gennaio 2008 il ricorrente ha quindi contestato, per vizi di invalidità derivata, i conseguenti e successivi atti concernenti la stipula del contratto individuale di lavoro con il sig. Nobili, vincitore della procedura selettiva.<br />
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2008 la causa è stata chiamata e introitata in decisione.<br />
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.<br />
Con il primo, articolato, motivo di censura parte ricorrente si duole, in sostanza, dell’insufficienza del voto numerico, privo, riguardo alla prova orale, di ogni altra motivazione, e ciò in raccordo alla dedotta violazione della prescrizione dell’art. 1 del d.P.R. n. 487 del 1994 di predefinizione, da parte della commissione giudicatrice di criteri per l’assegnazione dei punteggi numerici e per la valutazione delle singole prove.<br />
Tra le due opposte tesi che ancòra si rinvengono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente la più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove). Al riguardo giova ricordare che, a mente del richiamato art. 12 del regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.<br />
Nel caso di specie, come giustamente rilevato criticamente dal ricorrente, risulta per tabulas che la commissione giudicatrice, nella sua prima riunione effettiva, quella del 6 marzo 2007 (verbale n. 2), ha operato un mero richiamo al regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, “in particolare all’art. 31”, limitandosi a stabilire di “attenersi a quanto da esso stabilito in riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione delle prove concorsuali”. Ora, l’articolo 31 del predetto regolamento comunale, relativo all’accesso alla 6^ qualifica funzionale (istruttore), ora cat. C, sotto la lettera “C) Area tecnico – progettuale”, si limita a indicare i titoli di studio e le prove di esame da sostenere, ma nulla dice circa i criteri di valutazione. L’articolo 42 del regolamento, riguardante lo svolgimento della prova orale, si limita per parte sua a stabilire che “nel giudizio inerente alla prova orale si dovrà tener conto in particolare del modo di esprimersi e della precisione concettuale soprattutto per i profili professionali appartenenti al livello V e superiori”, formulazione che il Collegio giudica insufficiente a soddisfare la ritenuta necessità di un’articolata e seria predeterminazione dei criteri di giudizio.<br />
Il Collegio osserva peraltro come, nella fattispecie concreta in esame, la rilevata violazione del disposto dell’art. 1 del d.P.R. n. 487 del 1994 e la conseguente insufficienza del mero punteggio numerico a soddisfare l’obbligo di adeguata motivazione discendente in linea generale dalla previsione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, risultano vieppiù evidenti alla luce del concreto modus operandi seguito dalla commissione. Questa, infatti, come giustamente stigmatizzato dalla parte ricorrente, operando in modo contraddittorio, mentre ha predeterminato i criteri di valutazione e motivato l’attribuzione del punteggio per le prove scritte e pratiche (dove pure tale esigenza sarebbe potuta apparire in linea astratta meno stringente, attesa la obiettiva riesaminabilità dell’elaborato scritto), inspiegabilmente nulla di tutto ciò ha invece fatto con riguardo alla prova orale, che maggiormente, per la sua intrinseca natura, avrebbe richiesto tali adempimenti. <br />
Ed invero, mentre nel verbale n. 8 della seduta del 17 luglio 2007, dedicata alla valutazione delle prove scritte, la commissione ha precisato in modo compiuto e articolato i criteri di giudizio cui si sarebbe attenuta (“1^ prova: la valutazione terrà conto di: a) chiarezza dell’esposizione sintattica e grammaticale; b) chiarezza e coerenza logica . . . . ; c) completezza della trattazione dell’argomento . . etc:; 2^ prova: a) capacità del candidato di tradurre le scelte progettuali proposte dalla traccia nello specifico elaborato richiesto; b) grado di sicurezza dimostrato . . . c) completezza della trattazione . . . etc.”), nel verbale n. 10 della seduta del 28 settembre 2007, dedicata alla celebrazione della prova orale, riguardo ai criteri di valutazione si rinviene la mera riproduzione della laconica frase contenuta nel già citato art. 42 del regolamento (“nel giudizio inerente alla prova orale si dovrà tenere conto in particolare del modo di esprimersi e della precisione concettuale”). Alla stessa stregua, mentre nei verbali nn. 8 e (in prosieguo) 9, relativi alla valutazione delle prove scritta e pratica, è formulata e riportata una congrua motivazione del punteggio relativo a ciascun elaborato corretto (“il punteggio corrispondente alla valutazione espressa è stato quindi attribuito così come di seguito specificato: 1) Elaborato n. 1°: Punteggio 21/30 – L’illustrazione evidenzia solo alcune parziali conoscenze dell’argomento . . . etc.”, e così a seguire per tutti gli altri elaborati), nulla del genere può invece rinvenirsi nel verbale n. 10, relativo alla prova orale, dove, per ciascun candidato esaminato, sono riportate solo le domande estratte, mentre la valutazione è racchiusa nella sola, seguente formula, identicamente ripetuta per tutti i candidati: “La Commisione, terminata la prova, allontana i presenti e tenuto conto delle risposte fornite alle domande, attribuisce al candidato sig. . . . . punti . . . “.<br />
Alla stregua dello specifico modo di operare della commissione emerge, ad avviso del Collegio, una evidente lacuna motivazionale che menoma la correttezza della procedura e ne impedisce ogni seria controllabilità, e ciò proprio, deve ribadirsi, nel più delicato e determinante passaggio della valutazione della prova orale, dove massima è la discrezionalità valutativa della commissione e minima è la traccia documentale dell’effettivo andamento della prova stessa. Risulta dunque monca e manchevole proprio la parte decisiva della procedura concorsuale oggetto di lite, quella in cui, in definitiva, si sono decise le sorti della selezione ed è stata determinata la vittoria dei soggetti controinteressati, peraltro, non può sottacersi anche questo profilo, con parziale ribaltamento degli esisti – quelli sì, documentati e motivati – delle precedenti prove scritte. E’ proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe invece imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio e, soprattutto, un’analitica motivazione sulla qualità delle risposte fornite dai singoli candidati nella prova orale, ancor più ampia di quella che, per lo meno, era stata inserita e sviluppata nel verbale relativo alla correzione delle prove scritte, tenuto anche del fatto, già sopra richiamato, che la valutazione della prova orale, costruita nel bando con l’introduzione di un soglia minima di idoneità, assumeva oggettivamente un rilievo particolarmente importante e delicato nella definizione dell’esito della procedura. <br />
Alla luce di queste considerazioni acquista vigore e rilievo anche l’ultimo profilo di censura dedotto dalla parte ricorrente, inteso a porre in evidenza la illogicità del giudizio di inidoneità formulato in sede di prova orale del ricorrente medesimo – senza alcuna motivazione e riscontro documentale – dalla commissione giudicatrice, in contrasto con gli esiti – essi sì, invece, motivati e documentati &#8211; delle precedenti prove scritte, dove il ricorrente aveva riportato lusinghieri discreti (27/30 e 21/30), inferiori, sì, rispetto a quelli del vincitore sig. Nobili, ma migliori di quelli del secondo classificato, sig. Sarno (che aveva ottenuto 21/30 e 23/30). Parimenti rilevante appare infine il profilo, pure dedotto dalla parte ricorrente, inteso a porre in evidenza la illogicità, rispetto al rilievo dei titoli professionali specifici vantati (diploma di geometra e laurea in ingegneria), del giudizio di idoneità conseguito alla prova orale, formulato dalla commissione nelle modalità non controllabili che qui si sono criticate. <br />
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve dunque giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. L’amministrazione dovrà, per conseguenza, riprendere e rifare la procedura selettiva a partire dall’ultimo degli atti legittimi, a partire, dunque, dal verbale n. 9 del 7 agosto 2007, di redazione della graduatoria dei candidati ammessi all’orale, mentre dovrà rifare la prova orale, previa adeguata predeterminazione dei criteri di giudizio e avendo cura di riportate nel verbale, oltre alle domande estratte, anche una chiara, anche se sintetica, valutazione delle risposte fornite dai candidati.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dunque attaccato i consequenziali atti di stipula del contratto di lavoro del controinteressato vincitore del concorso sig. Nobili Carlo.<br />
Il Collegio, in ossequio alle indicazioni di recente fornite dall’adunanza plenaria del Consiglio con la decisione n. 9 del 30 luglio 2008 e dalle sezioni unite della Cassazione con la pronuncia 28 dicembre 2007, n. 27169 (nella analoga materia della sorte del contratto di appalto per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione), deve declinare la propria giurisdizione su tale domanda, restando ascritta alla cognizione del G.O. la validità e l’efficacia dell’atto contrattuale (salvo, come affermato nella plenaria, l’obbligo in capo all’amministrazione soccombente di conformarsi alle statuizioni della sentenza di annullamento e la connessa possibilità per il ricorrente di agire in sede di ottemperanza per ottenere, anche dinanzi al G.A., le pronunce consequenziali, che dovrebbero, ad avviso del Collegio, limitarsi alla rilevazione e alla declaratoria della sopravvenuta caducazione del contratto, ovvero della sua sopravvenuta inefficacia per l’inverarsi della condizione risolutiva tacitamente inclusa nel contratto che sia stipulato tra le parti nonostante la pendenza del ricorso impugnatorio degli atti presupposti, evento condizionante risolutivo costituito per l’appunto dalla sentenza amministrativa di annullamento). Il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con l’atto di motivi aggiunti investe, però, il solo contratto [punto 2) della rubrica], ma non anche la determinazione di contrattare, che resta, invece, impugnabile dinanzi al G.A. ed è illegittima per illegittimità derivata dalla riscontrata invalidità degli atti presupposti legittimanti la sua adozione.<br />
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della resistente amministrazione comunale, nell’importo liquidato in dispositivo, potendo invece compensarsi riguardo ai soggetti controinteressati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con il ricorso principale, nonché la determinazione dirigenziale n. 396 del 23 novembre 2007, impugnata in sede di motivi aggiunti; dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A. l’impugnativa del contratto di lavoro stipulato in data 28 novembre 2007 tra il Comune di San Giorgio a Cremano e il sig. Carlo Nobili.<br />
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00); compensa le spese di lite nei confronti delle parti controinteressate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.</p>
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