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	<title>999 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>999 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul presupposto logico dell’accorpamento e asservimento di fondi in materia urbanistica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-presupposto-logico-dellaccorpamento-e-asservimento-di-fondi-in-materia-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:09:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-presupposto-logico-dellaccorpamento-e-asservimento-di-fondi-in-materia-urbanistica/">Sul presupposto logico dell’accorpamento e asservimento di fondi in materia urbanistica.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Fondi &#8211; Accorpamento e asservimento &#8211; Presupposto logico. Il presupposto logico dell’accorpamento e del conseguente asservimento di fondi va rinvenuto nell’indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia, come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso che, per il rispetto dell’indice di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-presupposto-logico-dellaccorpamento-e-asservimento-di-fondi-in-materia-urbanistica/">Sul presupposto logico dell’accorpamento e asservimento di fondi in materia urbanistica.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Fondi &#8211; Accorpamento e asservimento &#8211; Presupposto logico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il presupposto logico dell’accorpamento e del conseguente asservimento di fondi va rinvenuto nell’indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia, come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso che, per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto, fatto salvo, tra l’altro, il rispetto di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasca &#8211; Est. Moro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce – Sezione Prima</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2022, proposto da<br />
Francesca Gemma, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento prot. n. 0151309/2022 del 16.09.2022, notificato in pari data, con cui il Comune di Lecce ha comunicato il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica da adibire a residenza del coltivatore diretto e titolare dell’attività di agriturismo adiacente in località “Masseria Lo Papa”;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorra: – della nota prot. n. 0101622/22 del 17.06.2022 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica in località “Masseria Lo Papa”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della relazione istruttoria redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 14.09.2022 (conosciuta solo perché richiamata all’interno del provvedimento di diniego impugnato) che esprime parere negativo sulla citata richiesta di rilascio del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato il 22.11.2022, la ricorrente ha impugnato: il provvedimento prot. n. 0151309/2022 del 16.09.2022, notificato in pari data, con cui il Comune di Lecce ha comunicato il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica da adibire a residenza del coltivatore diretto e titolare dell’attività di agriturismo adiacente in località “Masseria Lo Papa”; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorra: la nota prot. n. 0101622/22 del 17.06.2022 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica in località “Masseria Lo Papa”; la relazione istruttoria redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 14.09.2022 che esprime parere negativo sulla citata richiesta di rilascio del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.</p>
<p style="text-align: justify;">1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS L. N. 241/1990 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 E SS.MM.II. – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</p>
<p style="text-align: justify;">2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 85 DELLE NTA DEL COMUNE DI LECCE E ART. 3.3 DEL R.E.C. DI LECCE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90 E SS.MM.II. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST .</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il 6 dicembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando l’ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con un primo motivo di gravame la ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati lamentando la violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione in merito alle ragioni che hanno indotto l’A.C. a disattendere le osservazioni dalla stessa formulate ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/90 e ss.mm.ii..</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, il Tribunale che, con nota prot. n. 0101622/2022 del 17.06.2022, il Comune di Lecce ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 evidenziando come “<em>il fabbricato oggetto di intervento, identificato in catasto al fg. 77 p.lla 479, è ubicato su lotto di terreno censito in Catasto del Comune di Lecce al fg. 77 p.lla 478 (esteso 7ha 12are 78ca). Con riferimento al PRG vigente le suddette p.lle ricadono in zona classificata “E/4 – zone a parco agricolo produttivo” normata dall’art. 85 delle NTA, secondo il quale per le aziende agricole aventi una superficie non inferiore a 10 ha, è consentita la residenza a servizio dell’azienda agricola. Nel caso in esame la superficie del lotto ricadente in zona E/4 è inferiore alla superficie minima richiesta dal citato articolo normativo, atteso l’impossibilità di accorpare la superficie di altro terreno adiacente, a diversa destinazione di zona classificata “E/1”, al fine di raggiungere la superficie minima di 10 ha (art. 3.3 del R.E.C. – SF superficie fondiaria)”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento finale, il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune resistente, ha espressamente dato atto di aver preso visione delle osservazioni di parte presentate il 2 agosto 2022 e ritenuto “<em>di confermare quanto già espresso in precedenza in quanto la superficie del lotto ricadente in zona E.4 è inferiore alla superficie minima richiesta dall’art. 85 NTA e, ai fini del raggiungimento di tale requisito, non è possibile accorpare la superficie di altro terreno, pur se adiacente, avente diversa destinazione essendo classificato E.1”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Appare quindi evidente, oltre che facilmente ricostruibile, l’iter logico- giuridico seguito dalla P.A. comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’esame delle osservazioni, non vi è l’obbligo per la P.A. di confutarle analiticamente, risultando sufficiente che delle stesse si tenga conto nel provvedimento finale mediante una motivazione complessiva.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con altro motivo di gravame, la ricorrente contesta la conclusione cui è giunta l’A.C. resistente, rilevando che entrambi i lotti di cui si chiede l’accorpamento sono classificati come zona “E”, facenti parte della medesima categoria funzionale con conseguente ammissibilità della richiesta di accorpamento, da cui consegue certamente il raggiungimento del lotto minimo di intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto non convince.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che presupposto logico dell’accorpamento e del conseguente asservimento di fondi va rinvenuto nell’indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia, come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso che, per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto, fatto salvo, tra l’altro, il rispetto di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1278; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2009, n. 4469; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2013, n. 4531; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2022, n. 4417).</p>
<p style="text-align: justify;">I principi accolti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di accorpamento e asservimento sono i seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">– i fondi da accorpare devono essere contigui, anche se non necessariamente adiacenti, potendo anche essere significativamente vicini;</p>
<p style="text-align: justify;">– i fondi da accorpare devono avere la medesima destinazione urbanistica e deve sussistere il requisito della omogeneità dell’area da asservire rispetto a quella destinata alla edificazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’asservimento non può essere utilizzato per eludere le prescrizioni urbanistiche che impongono, in una determinata zona, una superficie minima dei lotti, ai fini della loro edificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali principi si fondano sul presupposto in base al quale in nessun caso le previsioni degli strumenti urbanistici possono essere derogate attraverso atti negoziali posti in essere dai privati.</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che dagli artt. 83 e 85 delle N.T.A. del Comune resistente si evince che per le zone E.1 sarà possibile realizzare gli interventi ammessi per dette zone solo se la superficie minima delle aree interessate dall’intervento non sia inferiore ad un ettaro costituente un unico fondo; nelle zone E.4 sarà possibile realizzare nuovi interventi solo ed esclusivamente se l’imprenditore agricolo ha a disposizione una zona E 4 di almeno 10 ettari.</p>
<p style="text-align: justify;">Condividendo quanto affermato dal Comune, dalla disamina delle citate N.T.A. si evince che è possibile realizzare nuovi interventi solo ed esclusivamente se l’imprenditore agricolo ha a disposizione una zona specifica E.4 di almeno 10 ettari (superficie minima richiesta), mentre non è consentito accorpare a tali fini un terreno avente destinazione differente (nel caso di specie E.1.).</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 85 delle N.T.A. disciplina le Zone E. 4 – zone a parco agricolo produttivo che comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell’olivo o altre colture erboree e che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare. In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti. La norma, inoltre indica puntualmente gli interventi ammessi. Nello specifico la norma consente per la residenza a servizio dell’azienda agricola un volume massimo in un unico edificio pari a 600 mc (aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 10 ettari nel rapporto di 30 mc/ha) e un’altezza massima 7,5 m. ma a condizione che l’azienda abbia una superficie non superiore a 10 ettari (condizioni non sussistenti nella specie).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, altresì, il Collegio che non vi siano ragioni per non interpretare letteralmente quanto disposto nelle citate norme, avuto anche riguardo alla diversa classificazione delle zone agricole (- Zone E.1 – Zone agricole e produttive normali; – Zone E.2 – Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale; – Zone E.4 – Zone a parco agricolo produttivo; – Zone E.6 – Zone a parco naturale; – Zone E. 7 – Allevamento ittico) e al carattere eccezionale dell’istituto dell’accorpamento, utilizzabile nei termini tassativamente previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la novità e peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Pasca, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Patrizia Moro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Rossi, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2018 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-2-2018-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-2-2018-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2018 n.999</a></p>
<p>Lanfranco Balucani, Presidente Luigi Birritteri, Consigliere, Estensore In tema di procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche Elezioni politiche – Procedimenti elettorali e preparatori – Contenzioso – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Non sussiste – Ragioni   Le controversie che si innestano nell’ambito dei procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-2-2018-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2018 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-2-2018-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2018 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lanfranco Balucani, Presidente Luigi Birritteri, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Elezioni politiche – Procedimenti elettorali e preparatori – Contenzioso – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Non sussiste – Ragioni </strong><br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> <strong>Le controversie che si innestano nell’ambito dei procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non rientrano né nella giurisdizione ordinaria né tantomeno in quella amministrativa, che sussiste diversamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 c.p.a. in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia. Il contenzioso pre-elettorale è, dunque, ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento riconducibile all’autodichia.</strong><br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br /> Pubblicato il 16/02/2018<br /> <strong>N. 00999/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01169/2018 REG.RIC.</strong><br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2018, proposto da: <br /> Associazione Politica Nsab &#8211; Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, in persona del legale rappresentante p.t., Pierluigi Pagliughi, con domicilio eletto presso lo studio Mario Saporito in Roma, via Galvano della Volpe, 39; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Presso La Corte di Cassazione non costituito in giudizio; <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 01645/2018, resa tra le parti, concernente elezioni politiche del 4 marzo 2018 di camera e senato &#8211; ricusazione contrassegno.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 febbraio 2018, il Cons. Luigi Birritteri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Con sentenza n. 1645 del 12 febbraio 2018 il Tar del Lazio dichiarava inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso per l’annullamento della ricusazione del contrassegno dell’associazione ricorrente, per l’ammissione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.<br /> Il primo giudice evidenziata non soltanto che, a norma dell’art. 129 c.p.a. i procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma anche che neppure il giudice ordinario è dotato di giurisdizione in relazione a controversie concernenti l’ammissione e/o l’esclusione delle liste dei candidati.<br /> Avverso tale decisione propone appello l’Associazione Politica Nsab – Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori &#8211; ed insiste per l’accoglimento della domanda spiegata in primo grado, senza articolare specifici motivi di gravame avverso la decisione impugnata.<br /> Con memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno deducendo l’inammissibilità del ricorso, perché depositato fuori termine, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irritualità della notifica del ricorso di primo grado e, in via ulteriormente gradata, l’infondatezza nel merito dell’appello.<br /> All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Va premesso che l’appellante ha proposto il gravame depositandolo in copia cartacea (e non telematica) e che, come eccepito dal Ministero dell’Interno resistente, l’appello risulta tardivamente proposto.<br /> Inoltre, va segnalata la genericità dell’impugnazione con la quale non si formulano specifici motivi di censura della sentenza impugnata ma si ripropongono i motivi di ricorso articolati in primo grado.<br /> Tuttavia, rispetto a tali vizi di procedura, risulta preliminare ed assorbente l’inammissibilità dell’appello in conseguenza della carenza assoluta di giurisdizione (già correttamente evidenziata nella sentenza di primo grado).<br /> Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 del codice del processo amministrativo, Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia, ma non anche in materia di elezioni “politiche” nazionali.<br /> Tali norme delimitano con chiarezza l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie – come quella oggetto del presente appello &#8211; concernenti l’esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.<br /> Peraltro la legge delega n. 69 del 2009, nell’ambito del riassetto del processo amministrativo, aveva conferito al Governo il potere di introdurre “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, ma non è stata, sul punto, esercitata.<br /> Esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, va rilevato che i mezzi di tutela avverso i provvedimenti oggetto dell’odierna impugnazione sono disciplinati dal D.P.R. n. 361 del 1957, il cui art. 23 prevede che, avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto ricorso all&#8217;Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione.<br /> È, altresì, attribuita espressamente alla Camera dei Deputati, secondo quanto disposto dall’art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, la competenza a pronunciare il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, e ciò coerentemente con la previsione di cui all’art. 66 Costituzione, ai sensi del quale “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.<br /> Tale normativa, espressamente dedicata alle elezioni della Camera dei Deputati, si estende, in virtù del rinvio di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993, anche alle elezioni dei componenti del Senato della Repubblica (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008, n. 9151).<br /> Il contenzioso pre-elettorale è, dunque, ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (cf. Corte Cost. 231 del 1975), r iconducibile all’autodichia.<br /> Va, altresì ricordato che nella specifica materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 259 del 2009) che ha dichiarato inammissibile la questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale.<br /> È stata in tal modo esclusa non soltanto la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in relazione alle situazioni soggettive vantate dai candidati ma anche l’esistenza (contrariamente a quanto affermato dall’appellante) di un vuoto normativo nel sistema legislativo ordinario, con la conferma<br /> che i diritti dei candidati esclusi dalla competizione elettorale politica sono assistiti dai rimedi giurisdizionali innanzi a ciascuna delle Assemblee legislative nazionali, competenti a dirimere le controversie pre-elettorali restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento da parte del giudice ordinario o del giudice amministrativo.<br /> Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata in tal senso avendo precisato che “né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione” in relazione a controversie concernenti l’ammissione e/o l’esclusione delle liste dei candidati (cfr. Cass. S.U, n. 9151 del 2008), ponendo in evidenza che gli organi a cui risulta affidato il compito di definire le controversie di cui si discute, seppure privi della natura giurisdizionale, sono comunque in grado di garantire la necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può assimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale.<br /> Peraltro, l’attribuzione della competenza a decidere i reclami contro le esclusioni delle liste e dei candidati adottate, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 361 del 1957, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (costituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale competente) innanzi all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale (costituito presso la Corte di Cassazione), tenuto conto dalla sua composizione soggettiva (essendo i relativi membri tutti magistrati, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 361 del 1957), garantisce la necessaria imparzialità e indipendenza, in quanto organo neutrale e titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza.<br /> Sicchè, alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello proposto deve essere dichiarato inammissibile per carenza assoluta di giurisdizione.<br /> La natura delle questioni trattate rende equo compensare interamente le spese della presente fase di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br /> Spese compensate.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Lanfranco Balucani, Presidente<br /> Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Luigi Birritteri, Consigliere, Estensore</p>
<p>  <br />  </p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la nota con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la nota con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici &#8211; lotto n. 1, considerato &#8211; che ai fini della formulazione del giudizio di complessiva attendibilità dell’offerta, è ammesso il ricorso a fonti esterne alla legge di gara (nel caso di specie, il tempario de “Il Sole 24 ore”), e ciò al fine di reperire un modello, con efficacia ricognitiva, che rappresenti costi reali, non vincolante quale parametro di legittimità dell’offerta, ma nondimeno funzionale a valutarne aspetti significativi, qual è il costo orario della manodopera; &#8211; che nella fattispecie il giudizio di inattendibilità dell’offerta risulta espresso all’esito di un articolato contraddittorio tecnico, nell’ambito del quale non è stato opposto dalla società ricorrente alcun elemento atto ad efficacemente comprovare l’erroneità delle valutazioni esperite dal gruppo di lavoro; &#8211; che quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, la società ricorrente non ha allegato la prova di poter conseguire l’aggiudicazione in caso di riammissione, né ha dedotto profili di censura tali da determinare la ripetizione della procedura stessa, e che comunque, data la natura divisibile delle prestazioni oggetto dell’appalto, non risulta astrattamente preclusa la possibilità di subentrare nell’affidamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00999/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01606/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pica Holding It s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Saggiomo, con domicilio eletto in Milano, Via Bigli, 21	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Elisabetta D&#8217;Auria, Stefania Pagano e Sara Pagliosa, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cabec Costruzioni s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo dell’ATI con la <b>Biesse S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Celli e Laura Tardiola, con domicilio eletto in Milano, Via Bianca Maria, 3	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della nota del 15.5.2012, con cui il responsabile unico del procedimento ha comunicato l&#8217;esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei lavori di rifacimento delle coperture e dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, interventi di ripristino delle componenti edili ed interventi impiantistici elettrici degli stabili comunali scolastici &#8211; lotto n. 1 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Cabec Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che ai fini della formulazione del giudizio di complessiva attendibilità dell’offerta, è ammesso il ricorso a fonti esterne alla legge di gara (nel caso di specie, il tempario de “Il Sole 24 ore”), e ciò al fine di reperire un modello, con efficacia ric<br />
&#8211; che nella fattispecie il giudizio di inattendibilità dell’offerta risulta espresso all’esito di un articolato contraddittorio tecnico, nell’ambito del quale non è stato opposto dalla società ricorrente alcun elemento atto ad efficacemente comprovare l’e<br />
&#8211; che quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, la società ricorrente non ha allegato la prova di poter conseguire l’aggiudicazione in caso di riammissione, né ha dedotto profili di censura tali da determinare la ripetizione della procedura stessa, e c	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa Mercedes Bresso e L. P. (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano, S. Molinar Min, G. Pellegrino) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Clarizia, L. Procacci) e altri sui limiti del g.a. in tema di accertamento della veridicità di quanto attestato da un pubblico ufficiale 1. Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> Mercedes Bresso e L. P. (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano, S. Molinar Min, G. Pellegrino) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Clarizia, L. Procacci) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del g.a. in tema di accertamento della veridicità di quanto attestato da un pubblico ufficiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso incidentale – Sottoscrizione avvocato non abilitato – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso inammissibile – Atto di costituzione sostitutivo – Ammissibilità – Limiti – Privo di effetti sananti – Conseguenze – Richiamo conclusioni atto viziato – Inammissibilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Elezioni – Autenticazione delle firme – Luogo – Piena prova – Conseguenze – Sindacato g.a. – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso in appello incidentale al Consiglio di Stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte di Cassazione, nulla rilevando che la questione verta in materia elettorale. Infatti, da un lato, l’art. 23 comma I c.p.a. sulla difesa personale delle parti nei giudizi di cui sopra non si applica ai giudizi davanti al CDS e dall’altro, qualora la parte si avvalga della difesa tecnica, anche nelle ipotesi in cui gli è consentito di stare in giudizio personalmente, devono trovare applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore.	</p>
<p>2. Il deposito presso il CDS di un nuovo atto di costituzione in sostituzione di un precedente atto privo della sottoscrizione di un difensore abilitato a stare in giudizio non può avere alcun effetto sanante e, pertanto, pur valendo come costituzione in giudizio delle parti,  è  inammissibile nella parte in cui richiama le conclusioni svolte con l’appello incidentale, in quanto non più riproponibile, essendo decorso il relativo termine.	</p>
<p>3. In materia di autenticazione delle firme è precluso al g.a. l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la nullità di un atto privo degli elementi essenziali, riconoscendone l&#8217;efficacia di mera scrittura privata, qualora ricorrano le condizioni per la conversione disciplinata dall&#8217;art. 2701 c.c.. Pertanto, posto che il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata, deve ritenersi precluso al g.a. accertare che le firme siano state autenticate al di fuori dell’ambito territoriale in cui l’ufficiale può svolgere le proprie funzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2010, proposto da:<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv. Nicolo&#8217; Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luca Procacci, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
Roberto Cota;	</p>
<p>Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong;<br />
Ministero dell&#8217;Interno; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano e Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;<br />
Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;<br />
Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />
Gianluca Bonanno, Eleonora Artesio, Fabrizio Biolè, Antonino Boeti, Davide Bono, Andrea Buquicchio, Mauro Laus, Stefano Lepri, Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 03196/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE 28/29 MARZO 2010</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania,di Barbara Bonino, di Franco Maria Botta, di Marco Botta, di Angelo Burzi, di Cristiano Bussola, di Daniele Cantore, di Valerio Cattaneo, di Fabrizio Comba, di Ugo Cavallera, di Alberto Cirio, di Michele Coppola, di Alberto Cortopassi, di Raffaele Costa, di Rosa Anna Costa, di Caterina Ferrero, di Lorenzo Leardi, di Angiolino Mastrullo, di Augusta Montaruli. di Massimiliano Motta, di Luca Pedale, di Claudia Torchietto, di Roberto Ravello, di Carla Spagnolo, di Alfredo Roberto Tentoni, di Pietro Francesco Toselli, di Rosanna Valle, e di Gian Luca Vignale, di Michele Giovine e di Sara Franchino, di Antonello Angeleri.di Mario Crossa, di Roberto De Magistris, di Massimo Giordano, di Federico Gregorio, di Maurizio Lupi, di Elena Maccanti, di Michele Marinello, di Riccardo Molinari, di Gianfranco Novero, di Claudio Sacchetto e di Paolo Tiramani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Piovano, Molinar, Pellegrino, Clarizia, Procacci, l&#8217; avv. dello Stato Meloncelli, Romano, Forno e Barbieri, su delega dell&#8217; avv. Vinti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Mercedes Bresso, in proprio e n.q. di candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e Luigina Staunovo Polacco, in proprio e n.q. di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, impugnavano – con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti &#8211; l’atto di proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i provvedimenti di ammissione della lista “Pensionati per Cota” collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
Le ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni e delle relative sottoscrizioni di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale della lista “Pensionati per Cota.<br />	<br />
Secondo le ricorrenti sarebbero state false, oltre che le sottoscrizioni di accettazione delle candidature, anche le attestazioni di autenticazione effettuate da consiglieri comunali, che avrebbero (falsamente) attestato di aver autenticato le sottoscrizioni nel comune nel quale rivestono la carica di consigliere.<br />	<br />
Con il ricorso veniva chiesto – in via principale &#8211; che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi, dichiarando l’illegittimità della ammissione della lista “Pensionati per Cota”, che aveva raccolto un numero di voti (oltre 27.000), superiore alla differenza tra la coalizione vincente e quella di centro sinistra (differenza pari a 9.372 voti).<br />	<br />
In via subordinata, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal Tar.<br />	<br />
Con sentenza 6 agosto 2010 n. 3196 il Tar Piemonte, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari e aver ritenuto ammissibile il ricorso, riteneva priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e assegnava alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..<br />	<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale al fine dell’accertamento diretto da parte del g.a. della falsità dei predetti atti.<br />	<br />
Secondo le appellanti, la documentazione probatoria prodotta dimostrerebbe in modo inequivoco che sono state falsificate le firme apposte sui moduli di presentazione dei candidati e che i consiglieri comunali, che hanno autenticato le firme, non erano &#8211; nelle date indicate &#8211; nei comuni, sede di esercizio delle loro funzioni.<br />	<br />
Alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo tali falsità con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria.<br />	<br />
Alcuni dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello o la declaratoria della sua inammissibilità.<br />	<br />
Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e Sara Franchino, candidata della stessa lista, si sono costituiti proponendo due autonomi ricorsi in appello incidentale, aventi ad oggetto una serie di questioni.<br />	<br />
Il Ministero dell’interno e gli uffici elettorali anche si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato discusso e con ordinanza n. 364/2010 questa Sezione ha “ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione delle prove delle avvenute notificazioni del ricorso in appello principale e dei ricorsi in appello incidentale, disponendo che gli appellanti incidentali notifichino i propri ricorsi a tutte le parti, anche non costituite, del giudizio di primo grado” e ha così ordinato “agli appellanti principali e agli appellanti incidentali di rinnovare le notificazioni per le quali non siano in grado di fornire la prova del perfezionamento della notifica”, riservandosi “la valutazione di ogni ulteriore profilo, compreso l’esame dei documenti depositati dagli appellanti principali in data odierna dopo la chiusura della discussione, che in alcun modo possono essere presi in considerazione dal Collegio in assenza di contraddittorio”.<br />	<br />
Fornita la prova delle notificazioni, la causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza.<br />	<br />
In sede di discussione preliminare, il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità degli appelli incidentali in quanto non firmati dall’Avv. Vinti e firmato da avvocati che non risultano iscritti all’albo dei Cassazionisti; al riguardo, l’avv. Piovano, difensore delle appellanti, ha depositato documentazione estratta dal sito del Consiglio Nazionale Forense, attestante la non iscrizione all’albo degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori dei difensori di Giovine e Franchino.<br />	<br />
Richiamato il ricorso per la discussione, l’avv. Barbieri, su delega dell’avv. Vinti, ha depositato nuovo atto di costituzione per i signori Michele Giovine e Sara Franchino, ammettendo che l’appello incidentale non è stato firmato da alcun avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori e dichiarando di rimettersi su tale questione al Collegio, opponendosi alla richiesta di rinvio.<br />	<br />
I difensori delle appellanti hanno, infatti, chiesto un rinvio dell’udienza di discussione, fondato sulla rappresentata esigenza di attendere l’esito della prossima udienza del procedimento penale pendente sui medesimi fatti.<br />	<br />
Dopo aver respinto la richiesta di rinvio, il Collegio ha prospettato alle parti, sempre ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., che, qualora fosse fondata la tesi degli appellati, si potrebbe valutare un dubbio di costituzionalità in ordine alle disposizioni che impongono la sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso e che precludono in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale. <br />	<br />
Il Collegio ha rappresentato che la questione, pur essendo già stata accennata dai difensori degli appellanti alla scorsa udienza, è rilevabile d’ufficio e come tale è stata indicata alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm..<br />	<br />
Dopo la discussione del ricorso, in cui tutte le parti hanno dedotto anche in merito alla questione di costituzionalità, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Mercedes Bresso, candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e candidato capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e di Luigina Staunovo Polacco, coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, dell’esito delle predette elezioni regionali, che sarebbe viziato per effetto della illegittima ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
In via preliminare, deve essere affrontata la questione dell’ammissibilità dei ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e da Sara Franchino, candidata della stessa lista.<br />	<br />
In entrambi i ricorsi i due candidati della lista “Pensionati per Cota” sono rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti, Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio Casagrande; tuttavia i ricorsi non sono firmati (né nell’originale né nelle copie) dall’Avv. Stefano Vinti e tale circostanza non è oggetto di contestazione, essendo stata confermata anche all’odierna udienza.<br />	<br />
Gli altri tre difensori (Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio Casagrande) non sono iscritti nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione (e quindi alle giurisdizioni superiori).<br />	<br />
A fronte della contestazione di tale fatto da parte del Collegio, l’avv. Strambi ha dapprima sostenuto che l’avv. Monica Maria Negro sia iscritta nel predetto albo, per poi ammettere, a fronte dell’estratto del sito del Consiglio Nazionale Forense, depositato da controparte, che in effetti nessuno dei tre avvocati è iscritto all’albo.<br />	<br />
Ciò determina l’inammissibilità di entrambi gli appelli incidentali, in quanto “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori” (art. 22, comma 2, cod. proc. amm., che ripropone la disposizione già contenuta nell’art. 35 del T.U. Cons. Stato).<br />	<br />
Alcun rilievo può avere la circostanza che l’art. 23, comma 1, cod. proc. amm. preveda la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (riproponendo anche in questo caso una precedente previsione, contenuta nell’art. 19 L. Tar), in quanto – sotto un primo profilo – la norma non si applica davanti al Consiglio di Stato come dispone l’art. 95, comma 6, cod. proc. amm., che stabilisce che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’art. 23, comma 1” (gli appelli incidentali sono stati notificati dopo il 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo codice; sul principio, v. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011 , n. 81).<br />	<br />
In ogni caso, anche in precedenza, secondo pacifica giurisprudenza, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, l&#8217;art. 3 della l. 23 dicembre 1966 n. 1147, il quale consente alla parte di stare in giudizio di persona, non esclude che, ove la parte medesima si avvalga della difesa &#8220;tecnica&#8221;, trovino applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore. Pertanto, anche nella suddetta materia, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione, che sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte (Cassazione civile, sez. un., 10 febbraio 1992 , n. 1466).<br />	<br />
Alcun effetto sanante può, infine, avere il nuovo atto di costituzione, depositato all’odierna udienza, nel quale Giovine e Franchino sono rappresentati e difesi dall’Avv. Vinti (che questa volta ha firmato l’atto) e dall’Avv. Strambi (che irritualmente ha nuovamente firmato un atto per il quale non è abilitato).<br />	<br />
Tale atto vale come costituzione in giudizio delle parti, ma è chiaramente inammissibile nella parte in cui richiama le “conclusioni svolte con l’appello incidentale”, la cui sorte è segnata dall’essere stato firmato da avvocati non abilitati ed è chiaramente non più riproponibile, essendo ampiamente decorso il relativo termine.<br />	<br />
Ogni questione sollevata con i due appelli incidentali (comprese le repliche delle appellanti) non può, quindi, essere esaminata, in conseguenza della inammissibilità degli appelli.</p>
<p>3. Le altre parti resistenti hanno sollevato una eccezione preliminare, con cui si contesta l’ammissibilità del ricorso in appello per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria, con cui il giudice di primo grado si è limitato ad assegnare alle ricorrenti un termine per la querela di falso.<br />	<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
A prescindere dal <i>nomen</i> “sentenza” utilizzato dal Tar, si rileva che la pronuncia del Tar ha un chiaro contenuto decisorio non solo con riferimento alla reiezione di una serie di eccezioni preliminari (contenuta anche nella parte dispositiva), ma soprattutto con riguardo alla reiezione della domanda principale delle ricorrenti, che, come è già stato detto, è diretta ad ottenere l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme da parte del giudice amministrativo, con richiesta solo in via subordinata dell’assegnazione di un termine per la querela di falso.<br />	<br />
Nella sostanza, il giudice di primo grado ha respinto tale domanda principale, ritenendo che le certificazioni sottoposte alla sua attenzione “posseggono i tratti distintivi noti dell’atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso disciplinata agli artt. 221 e seguenti c.p.c.”.<br />	<br />
Tale parte della sentenza ha un chiaro contenuto decisorio, essendo stata negata la fondatezza della tesi delle ricorrenti, che chiedevano un accertamento diretto da parte del giudice amministrativo della nullità o falsità degli atti.<br />	<br />
Si tratta, quindi, di una sentenza parziale, avverso la quale è ammissibile la proposizione di ricorso in appello ai sensi dell’art. 103 cod. proc. amm. e comunque già in base alla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore del codice (Cons. Stato, V, 30 maggio 2006 , n. 3294).</p>
<p>4. Ogni altra questione preliminare esaminata dal Tar non può essere esaminata in assenza di un ricorso in appello incidentale sul punto.<br />	<br />
Di conseguenza, anche la questione della asserita tardività del ricorso di primo grado, riproposta nelle memorie di alcune parti appellate anche con riferimento a questioni di costituzionalità, è qui preclusa, non essendo stata ritualmente dedotta con appello incidentale, e non essendo necessario, ai fini del decidere, verificare se sia stata ritualmente proposta riserva di appello (non potendo quest’ultima essere contenuta nelle memorie difensive non notificate, depositate in appello).</p>
<p>5. Si può, quindi, passare ora all’esame del ricorso in appello principale, con cui Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno sostenuto che alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo le denunciate falsità, con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
Le appellanti richiamano la documentazione probatoria acquisita nel giudizio penale e, in particolare,:<br />	<br />
a) la perizia attestante la falsità di 18 su 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”;<br />	<br />
b) gli accertamenti inerenti l’attivazione delle “celle” dei cellulari di Michele Giovine e Carlo Giovine nelle giornate in cui gli stessi hanno attestato di aver autenticato le firme nei comuni di Gurro e Miasino (accertamenti da cui risulterebbe la loro presenza a Torino per l’intera giornata);<br />	<br />
c) la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone candidate nella suddetta lista.<br />	<br />
Aggiungono che già nel passato i Giovine sono stati coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto falsità in materia elettorale.<br />	<br />
Sotto un primo profilo, viene contestata la qualifica di pubblici ufficiali dei Giovine, che – secondo i richiamati accertamenti &#8211; non erano nei comuni di Gurro e Masino, dove svolgono le funzioni di consiglieri comunali, nei giorni in cui sono state autenticate le firme.<br />	<br />
Avendo autenticato le firme al di fuori dell’ambito territoriale in cui possono svolgere le funzioni di consiglieri comunali, la loro condotta andrebbe equiparata a quella di semplici cittadini senza alcuna fede privilegiata degli atti compiuti.<br />	<br />
L’autenticazione delle firme sarebbe, inoltre, nulla proprio perché proveniente da soggetti, privi della qualifica di pubblico ufficiale.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Non si discute il principio, secondo cui i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della legge n. 53/1990, tra cui i consiglieri comunali, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari (principio contenuto anche nelle Istruzioni del Ministero dell’interno del 2009 per la presentazione ed ammissione delle candidature).<br />	<br />
Tuttavia, il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata.<br />	<br />
L&#8217;autenticazione di una firma consiste nella dichiarazione di un pubblico ufficiale, attestante l&#8217;avvenuta apposizione in sua presenza di una firma proveniente da una persona previamente identificata.<br />	<br />
Essa è, dunque, un atto pubblico (propriamente una certificazione di autenticità), di natura dichiarativa ed assistito da un&#8217;efficacia del tutto peculiare, nota come &#8220;certezza legale privilegiata&#8221; (v. l&#8217;art. 2700 c.c.).<br />	<br />
Negli atti di cui si contesta la falsità, i Giovine hanno attestato, quali consiglieri comunali dei comuni di Gurro e Masino, di aver autenticato determinate firme apposte alla loro presenza in quei comuni e in un dato giorno.<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo; l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la nullità di un atto, riconoscendone l&#8217;efficacia di mera scrittura privata, ricorrendo le condizioni per la conversione disciplinata dall&#8217;art. 2701 c.c. (Cons. Stato, V, 15 luglio 2005 , n. 3804, secondo cui tale nullità è configurabile in assenza degli elementi essenziali dell’atto, tra cui l&#8217;indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, della data e del luogo dell&#8217;autenticazione, della qualifica rivestita dal pubblico ufficiale e la firma di questi per esteso; nello stesso senso Cons. Stato, V, 17 luglio 2000 , n. 3923).<br />	<br />
Solo l’assenza di tali elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal giudice amministrativo, ma, nel caso di specie, alcun elemento essenziale è assente e anche l’attestazione di data e luogo dell’autenticazione è presente e rientra, quindi, nel contenuto dell’atto pubblico, la cui veridicità è assistita da fede privilegiata.</p>
<p>6. La vigente disciplina preclude, quindi, al giudice amministrativo l’accertamento richiesto dalle appellanti.<br />	<br />
Rispetto a tale preclusione in materia di giudizio elettorale, si pone una questione di costituzionalità, ritenuta dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata, come da separata ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />	<br />
Il presente giudizio deve essere, dunque, sospeso, con riserva di ogni ulteriore decisione, compresa quella sulle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine e Sara Franchino.<br />	<br />
Respinge le eccezioni preliminari proposte dalle parti appellate.<br />	<br />
Dispone la sospensione del presente giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza pronunciata in data odierna.<br />	<br />
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2009 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-6-2009-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-6-2009-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-6-2009-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2009 n.999</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Ingg. P. e M. Cosenza S.r.l. (Avv. B. Del Duca) contro il Ministero per i beni e le attività culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Avvocatura dello stato) e nei confronti di General Costruzioni S.r.l. (Avv. A. Scafati) dei soggetti a cui riferire l&#8217;onere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-6-2009-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2009 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-6-2009-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2009 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Ingg. P. e M. Cosenza S.r.l. (Avv. B. Del Duca) contro il Ministero per i beni e le attività culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Avvocatura dello stato) e nei confronti di General Costruzioni S.r.l. (Avv. A. Scafati)</span></p>
<hr />
<p>dei soggetti a cui riferire l&#8217;onere di rendere le dichiarazioni richieste dall&#8217;art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 in tema di affidabilità morale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 &#8211; Non pare consentire un ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 non pare consentire un ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale dei soggetti che intendono partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici. Ne consegue che non è condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui gli ampi poteri di rappresentanza conferiti, nella fattispecie, al procuratore determinerebbero l’estensione a questi dell’obbligo di cui sopra, in quanto tale interpretazione finirebbe, in ragione dell’incertezza della nozione da prendere in considerazione, col rendere non preventivamente determinabili i soggetti obbligati a tale dichiarazione, rimettendo alla singola amministrazione appaltante un delicato compito di verifica caso per caso, suscettibile di condurre a risultati intrinsecamente opinabili e forieri di disparità di trattamento e privando di ogni certezza il procedimento di gara, con evidente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione. D’altronde agli &#8220;amministratori muniti di poteri di rappresentanza&#8221; non sono assimilabili quei soggetti che, pur dotati di poteri rappresentativi in virtù di procura negoziale, non sono legati da un rapporto organico con l&#8217;ente che rappresentano, del quale non concorrono a costituire l&#8217;organo gestorio, ed ai quali in qualità di meri procuratori “ad negotia”, non si applicano le particolari disposizioni dettate per la rappresentanza organica dagli artt. 2383, commi 4 e 5, e 2384 c.c., fatto salvo il caso in cui la procura sia in sostanza correlata con la preposizione institoria dei procuratori medesimi ad un particolare settore dell&#8217;azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 703 del 2009, proposto da: <br />	<br />
Ingg. <b>Paolo e Mario Cosenza S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso Alessandro Failla in Firenze, via dei della Robbia n. 20; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero per i beni e le attività culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
General Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Scafati, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) del verbale di gara del 27/02/2009, nella parte in cui è stata illegittimamente disposta l’ammissione della Società General Costruzioni S.r.L. <br />	<br />
2) del verbale di gara del 16/03/2009 nella parte in cui la società Genreal Costruzioni S.r.l. è stata illegittimamente ammessa e dichiarata aggiudicataria provvisoria, della gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 29/12/2008;<br />	<br />
3) di tutti i gli atti presupposti, ed in particolare dell’ammissione a detta gara della società General Costruzioni S.r.l., della graduatoria provvisoria, di cui al verbale del seggio di gara del 16/03/2009, nella parte in cui colloca la General Costruzioni S.r.l. al primo posto e la controinteressata Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l. al secondo posto;<br />	<br />
4) della nota dirigenziale del 27704/2009, prot. 5029 con la quale viene respinta l’istanza di revoca dell’aggiudicazione formulata dalla Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l. <br />	<br />
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche sconosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente;<br />	<br />
6) ove occorra, per quanto di ragione, per l’applicazione del principio di eterointegrazione automatica precettiva dell’art. 38 Dlgs. 163/2006 ai punti 1 e 19 del disciplinare di gara;<br />	<br />
7) per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto ove stipulato nelle more della definizione del presente giudizio&#8230;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di General Costruzioni Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato che:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe e, in particolare, l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta controinteressata della gara, indetta dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, n. 150 del 29/12/2008, per l’affidamento, con procedura aperta ed il sistema del massimo ribasso, del contratto per il restauro di una porzione della copertura della ex caserma Curtatone e Montanara;<br />	<br />
&#8211; la società lamenta la mancata esclusione dalla gara della General Costruzioni s.r.l. che non avrebbe prodotto la dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al sig. Eustachio Macari che, dal certificato camerale successivamen<br />
<b></p>
<p align=center>rilevato che:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, testualmente riprodotto nella legge di gara, non pare consentire l’ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale dei soggetti che intendono partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici;<br />	<br />
osservato, infatti, che la tesi della ricorrente, secondo cui gli ampi poteri di rappresentanza conferiti, nella fattispecie, al procuratore determinerebbero l’estensione a questi dell’obbligo di cui sopra, finirebbe, in ragione dell’incertezza della nozione da prendere in considerazione, col rendere non preventivamente determinabili i soggetti obbligati a tale dichiarazione, rimettendo alla singola amministrazione appaltante un delicato compito di verifica caso per caso, suscettibile di condurre a risultati intrinsecamente opinabili e forieri di disparità di trattamento e privando di ogni certezza il procedimento di gara, con evidente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione;<br />	<br />
considerato, in ogni caso, che agli &#8220;amministratori muniti di poteri di rappresentanza&#8221; non sono assimilabili quei soggetti che, pur dotati di poteri rappresentativi in virtù di procura negoziale, non sono legati da un rapporto organico con l&#8217;ente che rappresentano, del quale non concorrono a costituire l&#8217;organo gestorio, ed ai quali in qualità di meri procuratori “ad negotia”, non si applicano le particolari disposizioni dettate per la rappresentanza organica dagli artt. 2383, commi 4 e 5, e 2384 c.c., fatto salvo il caso in cui la procura sia in sostanza correlata con la preposizione institoria dei procuratori medesimi ad un particolare settore dell&#8217;azienda; <br />	<br />
ritenuto, in conclusione, che per quanto sopra argomentato, il ricorso va respinto in quanto infondato con la condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo per la Toscana, sez. 2^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/06/2009</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 999/2008<br />
Registro Generale: 753/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANERONI ALBERTO</b> &#8211; <b>MASSETTI MARIA</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIUSEPPE DI BIASE e Avv. GIUSEPPE FANELLIcon domicilio  eletto in Roma  VIA G.G. BELLI, 36    presso GIUSEPPE DI BIASE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RUDIANO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE RAMADORI e MAURO BALLERINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARCELLO PRESTINARI 13  presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FEDERICO TEDESCHINI e VIVIANA FIDANIcon domicilio  eletto in Roma  LARGO MESSICO,7  presso FEDERICO TEDESCHINI<br />
<b>CONSORZIO PARCO DELL&#8217;OGLIO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – n. 1162/2007, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZ. PER LOCALIZZAZ. ZONA NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZ. IN TERRENI AGRICOLI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 COMUNE DI RUDIANO       REGIONE LOMBARDIA <br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Fanelli, l’Avv. Di Biase, l’Avv. Ballerini e l’Avv. Tedeschini;<br />
Rilevato che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 753/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a></p>
<p>Pres. Marrone, Est. Balucani sulla cumulabilità del beneficio dell&#8217;inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 Pubblico impiego – Personale universitario non docente &#8211; Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 &#8211; Cumulabilità Stante le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone, Est. Balucani</span></p>
<hr />
<p>sulla cumulabilità del beneficio dell&#8217;inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Personale universitario non docente &#8211; Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 &#8211; Cumulabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Stante le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>VADA Adelaide, TAGLE’ Maria Rosaria, e LANDI Massimo</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pucci e Patrizia Totaro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini n. 114/B;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Salerno</b>, in persona del suo Rettore p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. II, 5 giugno 2001, n. 2551;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito altresì, l’avv. Pucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Campania gli odierni appellanti, appartenenti ai ruoli del personale non docente della Università degli Studi di Salerno, impugnavano le note rettorali in data 27.2.1996 con le quali veniva respinta la loro richiesta di inquadramento nella VIII qualifica funzionale ai sensi dell’art. 9 D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n. 21.<br />	<br />
A fondamento del gravame i ricorrenti sostenevano:<br />
&#8211; di rivestire la VII qualifica funzionale per effetto dell’inquadramento disposto a norma della legge n. 63/1989, con decorrenza 15 marzo 1989;<br />
&#8211; di aver presentato la predetta istanza di inquadramento sulla base dei requisiti previsti dalla citata L. n. 21/1991.<br />
2.	Con sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; ai ricorrenti non era applicabile la disposizione di cui all’art. 9 D.L. n. 344/1990, in quanto alla data del D.L. cit. non rivestivano la VII qualifica;<br />
&#8211; nessun elemento testuale o sistematico consente di ritenere che il beneficio previsto dall’art. 9 L. n. 21/1991 costituisca titolo per sommarvi un altro beneficio (inquadramento ex D.L. n. 344/1990);<br />
3.	Avverso la anzidetta sentenza gli interessati hanno interposto appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice.<br />	<br />
4.	L’appello è fondato.<br />	<br />
4.1	Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza appellata, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.<br />	<br />
Al riguardo giova osservare che nel nuovo sistema imperniato sulle qualifiche funzionali (introdotto con legge 11 luglio 1980 n. 312) il personale amministrativo non docente in servizio alla data dell’1 luglio 1978 è stato collocato, ai sensi dell’art. 85, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, e ciò anche in difetto del titolo di studio; in tale contesto il D.I. 10.12.1980 ha consentito l’inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, se superiori, in presenza di determinati requisiti temporali inerenti allo svolgimento delle mansioni medesime.<br />
Con la legge 21 febbraio 1989, n. 63 il legislatore dettava una norma di completamento della originaria disposizione di inquadramento, estendendo l’inquadramento per mansioni ex art. 85 cit. al personale assunto o inquadrato su posti di ruolo successivamente al 1° luglio 1979 o che non avesse potuto beneficiare dell’inquadramento medesimo per mancanza dei requisiti temporali previsti dal menzionato D.I. 10.12.1980.<br />
E’ poi intervenuta la previsione di cui all’art. 9, 2° comma, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in L. 23 gennaio 1991, n. 21) che, a differenza delle precedenti, non è norma generale sull’inquadramento in base alle mansioni svolte, ma ha come destinatari specificatamente i dipendenti in possesso della VII qualifica, enucleando tra costoro i dipendenti in possesso del diploma di laurea o, in via alternativa, quelli che erano provvisti sin dal 1° luglio 1979 di “professionalità” di VII qualifica.<br />
Con ciò è evidente l’intento del legislatore di privilegiare, ai fini dell’accesso all’VIII qualifica (ed in luogo della ordinaria procedura concorsuale) i dipendenti in possesso di idonei requisiti culturali o di esperienza lavorativa pluriennale.<br />
Stante dunque le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente (perequativa e imperniata sulle mansioni svolte la L. n. 63/1989; volta a valorizzare le risorse professionali interne il D.L. n. 344/1990), le stesse debbono ritenersi perfettamente cumulabili.<br />
4.2.	Passando ad esaminare se nella fattispecie sussistessero le condizioni per l’inquadramento degli odierni appellanti nella VIII qualifica, in applicazione dell’art. 9, 2° comma, D.L. n. 344/1990, la circostanza che essi abbiano acquisito, ex lege n. 63/1989, l’inquadramento nella VII qualifica con decorrenza 15.3.1989, in virtù di provvedimento successivo alla entrata in vigore del citato D. L., non esclude che gli stessi potessero fruire dell’ulteriore inquadramento nella VIII qualifica <br />	<br />
Recita la disposizione in esame: <<il personale rivestente profili di “collaboratore tecnico” dell’area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria di settima qualifica …, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento d’inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto>>.<br />
Orbene dalla lettura della norma non si evince affatto che il provvedimento di inquadramento nella VII qualifica (necessario per fruire del passaggio alla VIII) debba essere stato già adottato alla data di entrata in vigore del D. L. n. 344/1990; condizione essenziale è semmai quella di poter vantare un inquadramento nella VII qualifica con decorrenza da tale data.<br />
In definitiva l’inquadramento nella VII qualifica attribuito agli appellanti con decorrenza retroattiva al 15.3.1989 (data di entrata in vigore della legge n. 63/1989), non può non comportare che gli stessi siano equiparati a tutti gli effetti a coloro che abbiano conseguito l’inquadramento nella VII qualifica (in applicazione della stessa L. n. 63/1989) già in epoca precedente al D. L. n. 344/1990.<br />
5.	Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il diniego di inquadramento nella VIII qualifica impugnato in primo grado.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-4-2004-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-4-2004-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.999</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est. ATI Falaschi (Avv.Domenico Iaria) contro Comune di Lucca (Avv. Giuseppe Morbidelli) e nei confronti Soc. CLUB (Avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, ai consorzi di imprese in caso di appalti di servizi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-4-2004-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-4-2004-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.999</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Vincenzo Fiorentino Est.<br />
ATI Falaschi (Avv.Domenico Iaria) contro Comune di Lucca (Avv. Giuseppe Morbidelli) e nei confronti Soc. CLUB (Avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, ai consorzi di imprese in caso di appalti di servizi e sulle differenze con i raggruppamenti temporanei di imprese</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi &#8211; Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95 – Indicazione delle singole imprese che svolgeranno il servizio – Applicabilità ai Consorzi – Non sussiste</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Contratti della P.A. – Artt. 6 l. 80/87, e 97, comma 4, del D.P.R. 554/99 &#8211; Requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici &#8211; Natura di norme speciali – Servizi Pubblici – Inapplicabilità</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Contratti della P.A. – Consorzi di imprese – Raggruppamenti temporanei di imprese &#8211; Differenze</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. In materia di appalti di servizi, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, il quale prevede l’obbligo, in sede di formulazione dell’offerta, per le imprese temporaneamente raggruppate di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio, non si applica anche ai Consorzi di imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Gli artt. 6 l. 80/87, e 97, comma 4, del D.P.R. 554/99, che fissano i requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici, sono disposizioni che trovano la loro giustificazione nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici. Pertanto, data la loro natura di norme speciali, non sono suscettibili di interpretazione analogica e di conseguenza non sono applicabili nel caso di servizi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">3. I consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese sono due figure del tutto differenti :<br />
a) i primi non presentano lo schema caratteristico del raggruppamento temporaneo che distingue le imprese partecipanti tra mandanti e mandatarie; b) i secondi – diversamente dai consorzi – non danno vita ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia, in quanto costituiti al solo scopo di partecipare ad una specifica gara d’appalto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’inapplicabilità dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 157/95, ai consorzi di imprese in caso di appalti di servizi e sulle differenze con i raggruppamenti temporanei di imprese</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center">N. 999 REG. SENT. ANNO 2004<br />
N. 1688 REG. RIC. ANNO 2003<br />
N. 2014 REG. RIC. ANNO 2003</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center">ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sui ricorsi riuniti nn. 1688/2003 e 2014/2003 proposti</p>
<p>dall’ <b>ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE LUCA FALSCHI S.R.L. / FALSCHI LUCA</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Iaria Domenico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via de’Rondinelli n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-il <b>COMUNE DI LUCCA</b>, in persona del Sindaco p.t., per quanto riguarda il ric. n. 1688/2003, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14, per quanto riguarda il ric. n. 2014/2003, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>C.L.U.B. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI</b>, rappresentata e difesa per quanto riguarda il ric. n. 1688/2003 dall’avv. Alessandra Di Lauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76 e quanto al ric. n. 2014/2003 dagli avv.ti Alessandra Di Lauro e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, via San Gallo n. 76;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO</p>
<p>quanto al ric. n. 1688/2003:<br />
dell’atto di aggiudicazione provvisoria al consorzio controinteressato dell’appalto del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole materne elementari e medie statali del Comune di Lucca;<br />
quanto al ric. n. 2014/2003:<br />
degli atti di tale gara e precipuamente del provvedimento n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale il Dirigente del Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo del Comune di Lucca, aveva approvato tali atti ed aggiudicato l’appalto al Consorzio controinteressato;</p>
<p>Visti i ricorsi e le relative documentazioni;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della stazione appaltante e del consorzio controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo fiorentino &#8211; gli avv.ti Ivan Marrone in sostituzione di D. Iaria, R. Farnetani in sostituzione di G. Morbidelli e F. Colzi anche in sostituzione di A. Di Lauro;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con bando di gara del 15 maggio 2003, in esecuzione della delibera di giunta n. 111, del 18 aprile 2003 e della determinazione dirigenziale n. 17/326, del 29 aprile 2003, il comune di Lucca indiceva una gara per l’aggiudicazione, con il sistema della licitazione privata di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni, dell’&#8221;Appalto del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole materna, elementari e medie statali del comune di Lucca&#8221;.<br />
Partecipavano alla gara l’Associazione Temporanea di Imprese Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca e la Società Consortile per azioni C.L.U.B..<br />
Come da relativo verbale del 2 luglio 2003, il maggior ribasso (dell’8,32%) risultava proposto dal Consorzio C.L.U.B. a fronte dell’1,562% del raggruppamento concorrente.<br />
La Commissione di gara, preso atto che l’offerta presentata dal suddetto Consorzio era superiore alla soglia di anomalia si riservava di chiedere a questi “&#8230;.. le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta”.<br />
Nella seduta dell’11 luglio 2003, come da relativo verbale, la Commissione di gara ritenute soddisfacenti le giustificazioni fornite in ordine al ribasso offerto aggiudicava l’appalto al Consorzio C.L.U.B..<br />
Con atto notificato il 13 ottobre 2003 e depositato il 17 dello stesso mese (ricorso n. 1688/2003) l’Associazione temporanea di Imprese Luca Falaschi S.r.l./Falschi Luca adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dell’atto di aggiudicazione della gara alla società consortile C.L.U.B..<br />
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2° del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione perplessa ed apodittica.<br />
La Commissione avrebbe dovuto escludere dalla gara il consorzio in quanto questo non avrebbe specificato, come invece previsto dal suindicato art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, espressamente richiamato nel bando, le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli consorziati.<br />
Assumeva, infatti, al riguardo il raggruppamento ricorrente che pur non essendo, a differenza di quanto accade per i lavori pubblici, dove è prevista e disciplinata la partecipazione anche dei consorzi, oltre che dei raggruppamenti temporanei di imprese, rinvenibile per gli appalti pubblici di servizi un’analoga specifica disciplina limitandosi il richiamato D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, a regolamentare i soli raggruppamenti di imprese, tale disciplina dovrebbe trovare applicazione pure in presenza di un consorzio, dato che questo anche nella forma di società di capitali, e per la sua stessa natura, sarebbe del tutto assimilabile ad un raggruppamento di imprese, specialmente se, in sede di partecipazione ad una gara non possa dimostrare di possedere da solo i requisiti previsti dal bando.<br />
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, coma 2° del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di potere per difetto di istruttoria motivazione perplessa ed apodittica.<br />
La commissione ammettendo alla gara il Consorzio C.L.U.B. avrebbe disatteso che questo non aveva da sè i requisiti prescritti dal bando e non poteva che essere considerato alla stregua di un raggruppamento di imprese.<br />
Chiedeva infine il raggruppamento ricorrente la condanna del comune al risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto ad esso raggruppamento.<br />
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 22 ottobre 2003 il comune intimato resistendo.<br />
Si costituiva con atto del 5 novembre 2003 anche il Consorzio controinteressato.<br />
La difesa del comune depositava, il 4 novembre 2003, propria memoria.<br />
Con atto recante motivi aggiunti notificato il 14 novembre 2003 e depositato il 24 dello stesso mese (ricorso n. 2014/2003) l’Associazione Temporanea di Impresa Luca Falaschi S.r.l./Falaschi Luca impugnava gli atti della procedura di gara e precipuamente il provvedimento n. 639, del 26 agosto 2003, con il quale il dirigente del Settore Dipartimentale Socio-Culturale-Educativo del comune di Lucca aveva approvato tali atti ed aggiudicato l’appalto alla Società Consortile per azioni C.L.U.B..</p>
<p>A fondamento dell’impugnativa il raggruppamento ricorrente deduceva i seguenti motivi:<br />
-Violazione e/o falsa applicazione del punto 12) del bando di gara e dell’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; violazione del principio della par condicio; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.;<br />
in subordine: questione di legittimità costituzionale sull’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost..<br />
Il raggruppamento ricorrente, in particolare, riprendendo quanto già dedotto con il ricorso introduttivo di giudizio sul fatto che la società controinteressata, non avendo specificato in sede di presentazione della offerta quali parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli soci, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, sviluppava ulteriormente argomentazioni a sostegno della tesi che la disposizione di cui al comma 2° dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, espressamente richiamata dal punto 12 del bando, dovesse trovare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di gara, applicazione anche nei confronti dei consorzi.<br />
Parte ricorrente, subordinatamente alla eventualità che dovesse ritenersi che il suindicato art. 11 prescrivesse effettivamente un obbligo riferibile esclusivamente ai raggruppamenti di imprese e non ai consorzi, sollevava questione di legittimità costituzionale di tale articolo con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost..<br />
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale lex specialis della procedura; violazione e falsa applicazione dei punti 13) e 14) del bando di gara; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.<br />
Non avendo, secondo la prospettazione del raggruppamento ricorrente, il Consorzio dimostrato il possesso dei requisiti di “capacità tecnica” e quelli di “capacità economica e finanziaria” rispettivamente previsti dai punti 13) e 14) del bando, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla sua esclusione.<br />
-Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara quale “lex specialis” della procedura; violazione e/o falsa applicazione del punto 15) del bando di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.</p>
<p>Il consorzio controinteressato sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale essendosi limitato a dimostrare di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1995 n. 157, unicamente con riguardo al C.L.U.B. ed al suo rappresentante legale.<br />
Chiedeva, infine, il raggruppamento ricorrente la condanna del comune intimato al risarcimento del danno anche in forma specifica.<br />
Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante che il consorzio controinteressato.<br />
Le cause, passavano in decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">I ricorsi, in quanto strettamente connessi, essendo stato, con il primo di tali ricorsi, impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara alla società consortile controinteressata, e, con il secondo, impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla stessa società, possono essere riuniti, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto. Ed è peraltro da sottolineare che le censure formulate con il primo ricorso sono state sostanzialmente riproposte con la seconda impugnativa; impugnativa questa che rende ammissibile, sotto il profilo processuale la pretesa azionata dal raggruppamento ricorrente.<br />
Il verbale di aggiudicazione provvisoria di una gara, infatti, in quanto contenente una mera proposta di aggiudicazione, è atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione che si verifica soltanto con l’aggiudicazione definitiva.<br />
Pertanto se l’aggiudicazione provvisoria è stata impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha l’onere di impugnare, (onere assolto nel caso di specie con il secondo ricorso), pure la successiva aggiudicazione definitiva, la quale non è mai atto meramente esecutivo e confermativo in quanto, anche quando recepisce “in toto” i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, contiene una nuova autonoma valutazione rispetto a quella provvisoria, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale (cfr. Cons. St. VI sez. 11 febbraio 2002 n. 785).<br />
Ciò precisato può passarsi all’esame del merito della pretesa.<br />
Come delineato in fatto con il primo ordine di censure il raggruppamento ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla esclusione dalla gara della Società Consortile per azioni C.L.U.B., in quanto questa non avrebbe indicato in sede di formulazione dell’offerta le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli consorziati, in tal modo disattendendo il disposto di cui all’art. 11, comma 2°, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (articolo espressamente richiamato dal punto 12﴿ del bando); disposto che, secondo la prospettazione di esso raggruppamento trarrebbe applicazione anche nei confronti dei consorzi.<br />
L’assunto è privo di pregio.<br />
L’art. 11, del suindicato D.Lgs., dopo aver previsto al comma 1° che “Alle gare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate”, dispone, al comma 2°, che “L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese &#8230;”.<br />
Dal mero tenore letterale è di tutta evidenza come l’obbligo di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio riguardi esclusivamente le imprese temporaneamente raggruppate. Significativa è la stessa intitolazione (“Raggruppamento di imprese”) dell’articolo in questione.<br />
Peraltro in nessuna parte del decreto si rinviene una norma che imponga ai Consorzi tale indicazione, in sede di formulazione dell’offerta.<br />
La mancanza di una siffatta norma comprova come il legislatore non abbia inteso prevedere l’obbligo per le società consortili ed in materia di appalti di servizi, di specificare quali parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli consorziati.<br />
Del resto, nemmeno può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal raggruppamento ricorrente, che l’obbligo dei consorzi di indicare i singoli consorziati che andranno ad eseguire il servizio, trovi il supporto normativo nell’art. 6 della L. 17 febbraio 1987 n. 80 (Norme straordinarie per l’accellerazione dell’esecuzione di opere pubbliche), ovvero nell’art. 97, coma 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); disposizioni queste, delle quali, la prima, prevede che “I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese” e la seconda che “Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente possedute dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei d’imprese”.<br />
Trattasi, infatti, di disposizioni che trovano la loro giustificazione nella specificità dei requisiti di ordine tecnico e finanziario previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici; disposizioni, che per la loro natura di norme speciali non sono suscettibili di applicazione analogica.<br />
Le suindicate disposizioni, peraltro, fissando i requisiti specifici richiesti ai consorzi per la partecipazione alle gare in materia di lavori pubblici dimostrano come sussistano marcate differenze di struttura tra raggruppamenti di imprese e Consorzi.<br />
Questi ultimi, difatti, non presentano lo schema caratteristico del raggruppamento che distingue le imprese partecipanti tra mandanti e mandatarie. Né, ed è una altra profonda differenza, il raggruppamento di imprese – diversamente dal consorzio – costituisce un nuovo soggetto dotato di propria autonomia, venendo il raggruppamento costituito all’unico scopo di partecipare ad una specifica gara d’appalto.<br />
Nemmeno può ritenersi, come, invece, sostenuto dal raggruppamento ricorrente, che l’obbligo di specificare le parti del servizio che sarebbero state espletate dai singoli consorziati, trovi il proprio presupposto nel punto 12 del bando.<br />
Tale punto, si riferisce, infatti, esclusivamente ai raggruppamenti di imprese omettendo ogni riferimento ai consorzi ed alle società consortili; tant’è che anche la lettera di invito, nel fissare le “condizioni di partecipazione” alla gara, prevede soltanto, e nella eventualità di una loro partecipazione, che i raggruppamenti indichino le parti del servizio che le singole imprese avrebbero eseguito.<br />
Né il bando, né la lettera di invito, che costituiscono la legge di gara, sono state sul punto impugnate.<br />
Peraltro, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che la normativa speciale in materia di lavori pubblici, diretta ad assimilare ai fini dell’ammissione alla gara i concorsi ai raggruppamenti di imprese, possa trovare applicazione anche in materia di appalti di servizi, la censura andrebbe, comunque, disattesa.<br />
Come affermato, infatti, in giurisprudenza, in tema di appalto di servizi, l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, a norma del quale il raggruppamento di imprese deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa, non è requisito posto a pena di esclusione, ma assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, cioè con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l’impresa esecutrice e quella mandataria, ma non anche nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell’intero importo (cfr. Cons. st. VI sez. 4 gennaio 2002 n. 35).<br />
E, nel caso di specie, volendo comparare (sempre in via di mera ipotesi, attese le nette differenze esistenti tra le due figure) i consorzi ai raggruppamenti di imprese, tale comparazione potrebbe avvenire, dato che i consorzi rappresentano una integrazione di tipo orizzontale nella quale le obbligazioni vengono contratte per tutti i consociati, solo con un raggruppamento di imprese di tipo orizzontale.<br />
Le censure esaminate sono peraltro infondate anche in punto di fatto.<br />
Dalla offerta presentata dal consorzio controinteressato ed assunta al numero di protocollo 26754, del 10 giugno 2003, si rileva, infatti, quali sono i consorziati che avrebbero eseguito il servizio.<br />
Al punto 6 dell’offerta, invero, il Consorzio, dopo aver espressamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al “D.M. 20.12.1991 n. 448, sull’accesso alla professione di trasportatore nella persona del Direttore di Esercizio&#8230;.” ha indicato, ripartendone i relativi nominativi, i “soci che concorrono allo svolgimento dei servizi di trasporto in possesso del titolo per l’acceso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in base al D.M. 20.12.1991 n. 448”; soci che, come risulta dagli atti di causa, sono quelli che detengono il capitale sociale della “C.L.U.B. S.c.p.A.S.” e che, quindi, ne esauriscono la compagine sociale.<br />
Al punto 7 dell’offerta vengono, inoltre, elencati i mezzi nella disponibilità dei suddetti soci.<br />
Le considerazioni svolte in sede di esame del motivo ed in particolare le rilevate profonde differenze esistenti tra i consorzi ed i raggruppamenti, che giustificano la diversità di disciplina cui tali figure soggiacciono, porta a disattendere anche la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente nei confronti dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.<br />
La già accennata caratteristica della Società Consortile per Azioni C.L.U.B., data dal fatto che questa è stata costituita da più consorziati che hanno convenuto di operare congiuntamente dando, in tal modo, luogo ad un nuovo soggetto, dotato di propria autonomia, induce a disattendere anche il secondo mezzo di gravame con il quale il raggruppamento ricorrente sostiene che la società, proprio in quanto Consorzio, e non raggruppamento non avrebbe potuto far valere, ai fini dell’ammissione alla gara i requisiti posseduti dai singoli consorziati.<br />
E’ infatti da tenere presente che come rilevasi dall’atto costitutivo (art. 3) e dallo statuto (art. 4), l’oggetto della società consortile C.L.U.B., riguarda la disciplina, lo svolgimento ed il coordinamento delle seguenti attività: “l’esercizio di servizi di linea per il trasporto di persone e cose; l’esercizio di servizi di noleggio con conducente; l’esercizi di trasporto scolastici; l’esercizio di servizi di trasporto di persone di ridotta capacità motoria; l’esercizio di servizi di trasporto di persone a domanda; la realizzazione e gestioni di sistemi di trasporto; lo svolgimento di ogni altra attività correlata al mercato della mobilità di persone”.<br />
Lo statuto precisa al riguardo (sempre all’art. 4), che “la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche in concessione, provvedendo se nel caso alla loro esecuzione tramite i soci consorziati”. A norma dello statuto, quindi, la società può essere diretta affidataria di concessioni per lo svolgimento dei suindicati servizi, che potranno essere, (“se nel caso”) svolti dai soci consorziati.<br />
Ed in tal caso, pur non essendosi in presenza di un raggruppamento di imprese i requisiti di partecipazione alla gara possono essere posseduti dai soci consorziati.<br />
Del resto la giurisprudenza si è espressa nel senso che “i requisiti tecnici delle imprese consorziati vanno accertati in relazione alle singole imprese come individuate dal contratto costitutivo del consorzio e non già in relazione all’autonomo centro di imputazione individuato nel consorzio in quanto tale” (cfr. Cons. St. V sez. 24 ottobre 2000 n. 5679).<br />
E’, infondato, infine, anche il terzo ed ultimo mezzo di gravame, con il quale si sostiene che il Consorzio sarebbe dovuto essere escluso dalla gara essendosi limitato a dimostrare di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, unicamente con riguardo al consorzio ed al suo legale rappresentante e non con riguardo a tutte le imprese consorziate.<br />
Va, infatti, da rilevare che dovendo i requisiti previsti dal suindicato art. 12, essere posseduti da coloro che sono legittimati ad impegnare il soggetto verso l’esterno è evidente, come, quindi, nel caso di consorzio, attesa la sua natura (soggetto dotato di propria autonomia) sia sufficiente la dichiarazione solo del suo rappresentante legale.<br />
Concludendo, i ricorsi, vanno respinti.<br />
Le spese ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
Va al riguardo precisato che il dispositivo della presente sentenza, pubblicato in data 26 febbraio 2004, che, peraltro non mutava la sostanza della sentenza medesima, deve ritenersi viziato da errore materiale e va, pertanto, rettificato sostituendo nella frase “condanna la stazione appaltante al pagamento delle spese” la locuzione “stazione appaltante” con la locuzione “il raggruppamento ricorrente”.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li respinge;<br />
condanna il raggruppamento ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge, di cui la metà in favore della stazione appaltante e la restante metà in favore della parte controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 24 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. VINCENZO FIORENTINO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. STEFANO TOSCHEI &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 9 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-4-2004-n-999/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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