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	<title>9982 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9982 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9982</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9982/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9982</a></p>
<p>Pres. Speranza, est. Bonauro Mastroianni N. ed altri (Avv.ti G. Rianna e P. Fronzino) c. Com. di San Nicola La Strada (Prof. Avv. G. Abbamonte e Avv. A. Abbamonte) ed altri sulla possibilità per il Comune di porre in essere atti convenzionali con i privati lottizzatori, per completare un piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9982/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9982</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9982/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9982</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, est. Bonauro<br /> Mastroianni N. ed altri (Avv.ti G. Rianna e P. Fronzino) c. Com. di San Nicola La Strada  (Prof. Avv. G. Abbamonte e Avv. A. Abbamonte) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per il Comune di porre in essere atti convenzionali con i privati lottizzatori, per completare un piano di lottizzazione non attuato nei termini di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Piano di lottizzazione – Mancata attuazione nel termine di legge &#8211; Possibilità per il Comune di procedere, mediante un atto convenzionale sottoscritto con i lottizzatori, al completamento della lottizzazione – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Monetizzazione degli standards urbanistici – Scelta di merito della P.A. – Legittimità &#8211; Limiti.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica &#8211; Monetizzazione degli standards urbanistici – Scelta di merito della P.A. – Sindabilità in s.g  &#8211; Limiti.</p>
<p>4. Comune e Provincia – Delibera di consiglio comunale avente ad oggetto atti di carattere generale – Obbligo di astensione del Sindaco ex art. 78 co. 2 D.Lgs. 267/00 – Censurabilità in sede giurisdizionale – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di mancata attuazione nel termine di legge, da parte dei privati, di un piano di lottizzazione, il Comune, nel rispetto degli indici di volumetria e superficie fissati dal piano di lottizzazione e dal Piano regolatore generale, può precedere alla adozione di uno schema integrativo della precedente convenzione di lottizzazione finalizzata alla definizione degli obblighi dell’amministrazione e dei proprietari delle aree in relazione alla cessione delle aree da destinare a standards: tale delibera, lungi dal porsi quale attuazione di una lottizzazione scaduta ovvero quale nuova lottizzazione d’ufficio, si risolve nel completamento convenzionale della precedente lottizzazione e come tale deve ritenersi legittima.</p>
<p>2. In tema di pianificazione urbanistica, la scelta del Comune di procedere alla monetizzazione delle aree da destinarsi standards non reperibili in loco, impinge in una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della logicità ed estrinseca ragionevolezza della stessa: in ogni caso tale scelta deve ritenersi legittima ove giustificata dalla comprovata irrecuperabilità di una quota di standards per effetto della specifica urbanizzazione della zona e del relativo indice di fabbricabilità, con conseguente impossibilità di scorporazione di alcune superfici fondiarie per edificazione di opere di urbanizzazione e presenza di edifici ed opere di diversa natura.</p>
<p>3. Deve ritenersi inammissibile per genericità la censura che contesti la mancata astensione del Sindaco alle votazioni per l’adozione di una delibera consiliare, in presunta violazione dell’art. 78, co. 2 D.Lgs. 267/00, nella misura in cui tale censura non risulti sorretta da alcun elemento che dimostri la sussistenza di una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera, avente ad oggetto atti di carattere generale, e specifici interessi personali o familiari dell’amministratore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania<br />
Napoli &#8211; Ottava Sezione<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:<br />
Evasio Speranza		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi		&#8211;	Componente<br />	<br />
Carlo Buonauro			&#8211;	Componente rel/est.<br />	<br />
ha pronunziato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 8810 del 2003 proposto da </p>
<p><B>MASTROIANNI NICOLA MASTROIANNI VINCENZO FIORITO AGOSTINO<br />
</B>rappresentato e difeso dall’avv.to RIANNA GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI C. DIREZIONALE IS.F II P. ESEDRA<br />
Ricorrente<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>COMUNE DI S.NICOLA LA STRADA</B>, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avv.toABBAMONTE ANDREA ed ABBAMONTE GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA  MELISURGO,4.<br />
Resistente <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
TARTAGLIONE S.R.L.</b> , rappresentato e difeso dall’avv.to OLIVA CESARE con domicilio eletto in NAPOLI  VIA S. BRIGIDA, 39 <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
EDIL SUD DI TARTAGLIONE GAETANO &#038; C. S.A.S.</b>  rappresentato e difeso dall’avv.to OLIVA CESARE  con domicilio eletto in NAPOLI  VIA S. BRIGIDA, 39 <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
COOPERATIVA S. NICOLA 91 ARL.</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to OLIVA CESARE con domicilio eletto in NAPOLI VIA S. BRIGIDA, 39 <br />
Controinteressati<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u><i>con ricorso iniziale<br />
&#8211;	</i></u></b>della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.4.03, ad oggetto “zona ex 167 – approvazione schema convenzione per la disciplina degli obblighi relativi ad interventi edilizi;<br />	<br />
&#8211;	della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.03, ad oggetto “lottizzazione Michitto – attuazione disposizione del DPGR n. 7741 del 16.11.1979;<br />	<br />
&#8211;	della delibera della GP n. 83 del 29.3.2005 ad oggetto “Comune di San Nicola La Strada. Lottizzazione Michitto attuazione disposizione del DPGR n. 7741 del 16.11.1979 – Visto di conformità LR n. 14/82, parere favorevole<br />	<br />
<u><i><b><br />
con successive ricorsi recanti motive aggiunti<br />
&#8211;	</b></i></u>dei permessi di costruire n. 103. 104, 105 e 106 rilasciati dal Comune di San Nicola La Strada in data 13.12.2005;<br />	<br />
&#8211;	ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso in quanto lesivo;</p>
<p> Visto il ricorso iniziale ed i successive ricorsi per motive aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Udito nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2007, relatore il Ref. Carlo Buonauro;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso notificato in data 15.7.2003 e depositato il successivo, I ricorrenti, in qualità di comprprietari dell’immobile in cui risiedono in via Firenze 6, il quale è ubicato al centro dell’area individuate negli atti impugnati cpme “Lottizzazione Michitto” a sua volta adiacente all’altra area individuate come “Zona ex 167”, sul presupposto che subirebbero direttamente le conseguenza dell’intensa edificazione e delle trasformazioni urbanistiche dell’area che potrebbero scaturire dagli atti di cui è ricorso, impugnavano questi ultimi deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.<br />
Notificavano in data 3.2.2006, 2.5.2006 e 1.12.2006, tre ricorso per motive aggiunti con cui specificavano ed introducevano nuove censure avverso gli impugnati atti generali e gli indicate permessi a costruire emesis in attuazine degli stessi.<br />
Costituitasi l’amministrazione resistente e le parti controinteressate, sostengono la legittimità del proprio operato e l’inammmissibilità/improcedibilità/irricevibilità del gravame cui resistno, chiedendo  comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2007 la causa è stata posta in decisione<br />
<b></p>
<p align=center>
DI RITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari in rito formulate dalle parti resistenti.<br />
Con il primo gruppo di censure parte ricorrente mira ad evidenziare asserite illegittimità concernenti l’impugnata delibera di C.C. n. 1872003, qualificata in termini di provvedimento di attuazione del Piano di Zona del 1979 (e, del relativo planovolumetrico) ovvero di approvazione di un nuovo PEEP con riutilizzazione dell’istruttoria dimensionale dell’epoca. Da tale qualificazione discendono, secondo la prospettazione del ricorrente, vizi di violazione di legge nella parte in cui, rispettivamente, si pretende di dare attuazione ad uno strumento non più efficace per scadenza temporale delle sue previsioni ( motivo n. 1 del ricorso introduttivo e corrispondenti censure nei tre ricorsi per motivi aggiunti ) ovvero, nella prospettiva di un nuovo provvedimento pianificatorio, si derogano alle esigenze istruttorie e partecipative che necessariamente devono sorreggerlo (motivi n. 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo e corrispondenti censure nei tre ricorsi per motivi aggiunti).<br />
Entrambi i denunciati profili di gravame si presentano in suscettibili di accoglimento,<br />
Ed, invero, la ricostruzione di parte ricorrente, ancorché muova in premessa da un corretto assunto (peraltro esplicitamente desumibile dagli stessi atti impugnati) nella misura in cui evidenzia la scadenza del PEEP del 1979, nondimeno non risulta condivisibile quanto a conclusione cui essa perviene; deve, infatti, osservarsi alo riguardo che l’effetto decadenziale connesso al trascorso periodo di vigenza del PEEP incide sui vincoli espropriativi ivi contemplati (di tal che lo stesso non può essere attuato mediante l’esproprio obbligatorio delle aree, né, a fortori, lo stesso può porsi quale base istruttoria per una sua rinnovata adozione), ma non è idoneo a travolgere la disciplina edilizia della zona omogenea ivi contenuta, continuando a valere gli allineamenti e le prescrizioni di zone previsti dal medesimo (arg. ex comb. disposto art. 9, L. n. 167/1962, che attribuisce ai piani in questione il medesimo valore dei piani particolareggiati di esecuzione ex L. n. 1150/1942, ed art. 7 di tale ultima normativa nella parte in cui prevede che il decorso del termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato comporta l’inefficacia dello stesso per la parte in cui non abbia avuto attuazione, “rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nelle modificazioni di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano”). Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto per cui alla cessata efficacia di norme di piano attuative, eventuali vincoli, anche di natura espropriativa, decadono con potenziale riespansione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, ma in un contesto normativo diverso da quello sopra prospettato, non mancando norme generali di riferimento, a livello di P.R.G., e neppure norme di salvaguardia &#8220;ad hoc&#8221;, contenute negli art. 17 e 41 quinquies l. n 1150 del 1942, nel testo introdotto dall&#8217;art. 17 comma 6 l. n 765 del 1967. In base alle norme da ultimo citate è implicitamente ammessa l&#8217;edificabilità di aree sprovviste non di strumento urbanistico generale, ma della relativa pianificazione attuativa (situazione cui dev&#8217;essere assimilata quella dell&#8217;intervenuta decadenza della pianificazione stessa): per tali aree resta però fermo a tempo indeterminato l&#8217;obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici, e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. In tal senso, con specifico riguardo alla fattispecie de qua, anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nella presente controversia, ha avuto modo di precisare che ai sensi dell&#8217;art. 9, l. 18 aprile 1962 n. 167 &#8211; che, tra l&#8217;altro, attribuisce espressamente ai piani di zona per l&#8217; edilizia popolare ed economica il valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della l. 17 agosto 1942 n. 1150 &#8211; la scadenza del termine previsto per la loro esenzione priva i suddetti piani di efficacia per la parte in cui non abbiano avuto attuazione, permanendo invece a tempo indeterminato l&#8217;obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelle esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nei piani stessi. (Cons. Stato, IV, dec. 1089/1994). <br />
Alla luce di tale premessa normativa, appare corretta la ricostruzione dell’impugnata delibera in termini di atto che, nell’impossibilità, per un verso, di attuazione coattiva dello scaduto strumento programmatorio per scadenza dei relativi vincoli espropriativi e, per altro verso, di procedere allo stato al rilascio di singoli titoli edificatori, si risolve nell’approvazione dello schema di convenzione di cessione di aree in favore dei soggetti e delle cooperative proprietarie di lotti nel rispetto della perdurante vigenza delle volumetrie e degli indici dei menzionati piani urbanistici.<br />
Ne consegue l’inconferenza delle descritte censure nella misura in cui, diversamente da tale ricostruzione incentrata sulla esclusiva vigenza delle previsioni di zonizzazione e di prescrizioni urbanistiche individuate nei citati piani, argomentano nel senso di una inammissibile attuazione di piani scaduti ovvero nella incongrua adozione di un nuovo strumento urbanistico. Deve infatti ribadirsi che, tanto in ragione della portata precettiva dell’impugnato provvedimento (e dei relativi presupposti in fatto ed indiretto) quanto delle relative allegazioni tecniche, emerge con univocità l’intenzione dell’amministrazione resistente di procedere non già nel senso di dare esecuzione alla prescrizioni scadute del PEEP ovvero di porre mano ad un nuovo livello programmatorio senza la necessaria base istruttoria e procedimentale, ma diversamente di porre il essere il presupposto legittimante il successivo riconoscimento dello jus aedificandi con l’approvazione di uno schema di concessione che prevedesse, nel rispetto della perdurante vigenza dei vincoli conformativi derivanti dallo scaduto strumento pianificatorio, la cessione volontaria della proprietà dell’area interessata all’intervento edilizio (ti tal che infondate risultano altresì le censure relative al mancato assenso di taluni proprietari in ragione sia del dimostrato coinvolgimento degli stessi nella complessa procedurta ion questione, sia dell’efficacia soggettivamente circoscritta della suddetta concessione soltanto ai proprietari che hanno sottoscritto la stessa).<br />
Parimenti prive di pregio si presentano le ulteriori doglianze mosse avverso il provvedimento in questione e volte ad evidenziarne pretese illegittimità procedimentali in relazione, per un verso, alle modalità di adozione dello stesso e, per altro verso,   in considerazione delle concrete dimensioni contenutistiche. Trattasi, invero, di motivi di impugnazione non solo non parametrati alla effettiva portata precettiva del provvedimento in questione, quale precedentemente delineata, ma anche formulati inammissibilmente in maniera ipotetica e dubitativa  con riguardo ad indimostrate divergenze tra gli interventi previsti dalla delibera di C.C. n. 18/2003 e le previsioni dei precedenti piani di zona: ed, invero, posto che, come più volte evidenziato, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano scaduto hanno comunque mantenuto la loro vigenza precettiva e che rispetto ad essi l’impugnata delibera si pone quale strumento attuativo, non coattivo ma nelle forme dello schema di convenzione, nel rispetto delle volumetrie e degli indici ivi fissati (cfr. i documenti in atti recanti rispettivamente lo schema planovolumetrico allegato al PEEP del 1977 e l’allegato C della delibera in esame recante i dati planovolumetrici dell’insediamento, dai quali emerge per cnverso l’uniformità tra i due livelli in punto di superficie oggetto di edificazione, numero di alloggi da realizzare ed allineamenti degli stessi, standards, distanza minima, di altezza tra edifici, nonché di distanza tra i confini dei lotti), le contrarie deduzione di parte ricorrente non appaiono supportate da alcun significativo dato probatorio che evidenzi, anche in via indiziaria, elementi fatturali e giuridici da cui desumere le suddette violazione, risultando peraltro esorbitante (attesa la sua funzione di strumento di valutazione di elementi già acquisiti al giudizio e non di accertamento della fondatezza della censura) dal sistema la richiesta di esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio che verifichi siffatte violazioni<br />
Siffatte argomentazioni valgono altresì a rendere insuscettibili di accoglimento le ulteriori e generiche censure mosse in sede di terzo ricorso recante motivi aggiunti e volte a dimostrare l’illegittimità degli impugnati permessi a costruire in quanto asseritamene rilasciati in difformità rispetto alla vigente disciplina urbanistica quale risultante sia dalle norme previste dal PRG ancora vigente, sia dagli allineamenti e dalle prescrizioni del PEEP decaduto. Non soltanto, infatti, si presentano infondate le censure che mirano ad evidenziare l’illegittimità derivata dei singoli permessi di costruire per i medesimi vizi asseritamente inficianti i superiori livelli urbanistici di cui costituiscono applicazione (stante la sopra dimostrata assenza, per questi ultimi, delle dedotte illegittimità), ma del pari risultano prive di specifiche e condivisibili argomentazioni le singole censure con cui si denunciano presunte illegittimità dei titoli edificatori perché consentono un volume eccessivo e prevedono distanze dai confini e distacchi tra edifici inferiori rispetto a quelle consentite. Di contro, in disparte la già denunciata genericità di tali rilievi non riferiti a specifici e circostanziati profili edificatori e non sorretti da alcun, neppure indiziario, riscontro probatorio, s’osserva che la perdurante vigenza delle prescrizioni di zona e degli allineamenti di cui al PEEP del 1977 si è correttamente tradotta, in sede sia di schema di convenzione che di rilascio dei singoli permessi di costruire (ancora una volta coinvolgenti i proprietari consenzienti, con conseguente irrilevanza di altri soggetti estranei alla stessa e la cui proprietà, come nel denunciato caso del sig. Fiorito, non rientra nel  PEEP approvato e non ricade quindi nell’area “ex 167”, la cui sistemazione è stata effettuata con l’impugnata delibera di C.C. n. 18/03), nella attuazione di tali parametri urbanistico-edilizi.<br />
Con un secondo gruppo di censure, già prospettate in sede di ricorso iniziale e successivamente sviluppate in sede di ricorsi per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.03 con cui il Comune di San Nicola La Strada ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina degli obblighi relativi ad interventi edilizi ricadenti nella cd. area “Lottizzazione Michitto”.<br />
Sul piano procedimentale priva di fondamento si presenta, da un lato, la censura con cui di denuncia la mancata astensione del Sindaco, ex art. 78, cpv, del T.U.E.L., alle votazioni per l’adozione dell’impugnata delibera nonché la differenza tra numero di presenti e di votanti. Ed, invero, il motivo si presenza inammissibile per genericità e comunque infondato nella misura i cui non risulta sorretto  da alcun elemento che dimostri la sussistenza di una correlazione immediata e diretta tra il contento della delibera, avente ad oggetto atti di carattere generale, e specifici interessi personali o familiari dell’amministratore, il quale peraltro non ha partecipato alla votazione dalla quale si è astenuto. Dall’altro lato, l’iter di approvazione della delibera in questione, contrariamente a quanto sostenuto nel settimo motivo di ricorso, risulta dai documenti di causa regolarmente conclusosi con la delibera n. 83 del 29.3.05 con cui la Giunta Provinciale ha espresso il parere favorevole ex L. R. n. 14/1982 in merito alla delibera di C.C. n. 19/2005. Quanto, infine, alle dedotte violazioni dell’art. 28 L. 1150/1942 in punto di inosservanze delle regole che presiedono all’adozione di una lottizzazione d’ufficio, stante la presenza di una lottizzazione scaduta, deve convenirsi sul rilievo per cui la delibera impugnata, lungi dal porsi quale attuazione di una lottizzazione scaduta ovvero quale nuova lottizzazione d’ufficio, si risolve nel completamento convenzionale della precedente lottizzazione attraverso l’adozione di uno schema integrativo della precedente convenzione finalizzata alla definizione degli obblighi dell’amministrazione e dei proprietari delle aree in relazione alla cessione delle aree per standards. Ne deriva che, essendosi l’amministrazione resistente limitata ad approvare un nuovo schema di convenzione di lottizzazione (peraltro, non specificamente contestato in sede di ricorso)  sul presupposto della scadenza della precedente convenzione del 1975 e delle necessaire integrazioni conseguenti alle osservazioni regionali di cui al DPGRC n. 7741/1979, devono ritenersi infondate, in quanto diversamente calibrate su di una non condivisibile qualificazione dell’effettivo contenuto provvedimentale, le doglianze al riguardo formulate, anche con riferimento alla contestata fissazione della dotazione di standards, adeguatamente verificata in relazione alla aliquota di 18 mq/ab. vano.   <br />
Sul piano sostanziale parimenti in suscettibili di accoglimento si appalesano le doglianze con cui si censura rispettivamente l’insufficienza motivazionale ed istruttoria della delibera impugnata, nonché l’illegittimità della scelta ivi operata di “monetizzazione” degli standards. Quanto al primo profilo, l’articolata e puntuale relazione tecnica a firma del responsabile dell’UTC comunale &#8211; puntualmente descrittiva delle localizzazioni e descrizioni tipologiche delle urbanizzazioni primarie e secondarie sia già esistenti sia da completarsi (con indicazioni delle aree interessate e previsione dei relativi costi di esecuzione) con aggiornamento e verifica delle ipotesi di monetizzazione degli standards non conseguibili -, allegata e citata nel corpus motivazionale della contestata delibera, esauriscono in termini di sufficienza e congruità il carico giustificatorio gravante sulla decisione amministrativa attraverso l’esternazione dei relativi presupposti giuridico-fattuali e della conseguente valutazione degli stessi. Quanto, invece, al secondo aspetto di censura, la stessa non solo si presenta formulata in termini inamissibilmente generici ed ipotetici, ma, nell’incidere sulla correttezza della scelta di monetizzazione delle aree a standard non reperite in loco, impinge in una valutazione di merito che non è sindacabile intrinsecamente in sede di legittimità se non nei limiti della logicità ed estrinseca ragionevolezza della stessa, con evidenza non superati nel caso di specie ove si consideri che la scelta concreta viene adeguatamente giustificata dalla comprovata irrecuperabilità di una quota di standards per effetto della specifica urbanizzazione della zona e del relativo indice di fabbricabilità con conseguente impossibilità di scorporazione di alcune  superfici fondiarie per edificazione di opere di urbanizzazione e presenza di edifici ed opere di diversa natura (cfr. espressi riferimenti in tal senso sia nella stessa delibera n. 19/03 che nell’allegata e menzionata relazione dell’UTC).   <br />
Da ultimo non possono trovare accoglimento le ulteriori censure avanzate in sede di ricorsi per motivi aggiunti e tese ad evidenziare ulteriori profili di asserita illegittimità dell’impugnata delibera di C.C. n. 19/03 nella misura in cui avrebbe erroneamente operato la ricognizione dei volumi esistenti, nonché violato l’art. 16 del vigente Piano Territoriale Paesistico in relazione al limite di indice di fabbricabilità ivi previsto.<br />
Di contro s’osserva che, in disparte ancora una volta l’inammissibile genericità delle censure de quibus in ragione del carattere ipotetico ed indimostrato delle relative affermazioni non  sorrette da puntuali accertamenti tecnici ed impropriamente ancorate ad una inammissibile richiesta di C.T.U., per un verso la volumetria realizzabile è stata correttamente calcolata considerando la differenza tra volumi esistenti al 2003 (ed assentiti ai fini abitativi, dovendosi verificare la volumetria residua utilizzabile a tal fine, di tal che incongruo e non documentalmente supportato è il riferimento di parte ricorrente a sottotetti e piani interrati esistenti ed esclusi dal calcolo volumetrico) e la volumetria realizzabile secondo lo strumento urbanistico generale (cfr. il rilievo aerofotogrammetrico ed il planimetrico allegato alla delibera n. 19/03, in atti, che evidenziano, sia in forma grafica che in forma numerica, tutti gli immobili esistenti all’atto di approvazione del deliberato nella loro effettiva conformazione volumetrica come risultante dagli atti ufficiali in possesso degli Uffici Comunali). Per altro verso, sia in sede di relazione tecnica richiamata nella delibera impugnata, sia negli ulteriori documenti di completamento ad essa allegati che recano i relativi calcoli elaborati sul punto, emerge la attestata conformità della stessa alle norme specifiche di cui al PTP Ambito Territoriale 1 approvato dal Ministero BBAACC con decreto 18.10.2000; né in senso opposto depone il richiamo di parte ricorrente alla nota della Soprintendenza BBAA n. 28231 del 7.1.5, la quale, lungi dal contestare concrete ed accertate violazione dei parametri del PTP, si limita a richiamare la cogenza degli stessi e l’astratta sanzionabilità in caso di loro inosservanza (peraltro, come rilevato dalla difesa dell’amminsitrazione resistente, non rilevata negli anni successivi all’approvazione della delibera de qua); né, infine, coglie nel segno l’ulteriore censura con cui, più specificamente, si contesta la capacità edificatoria dei lotti A1, B1 e C1 (per presunta violazione dell’indice territoriale di 1,5 mc/mq fissati dal PTP), ove si consideri la sua infondatezza in fatto avendo il Comune provveduto a sottrarre i contestati 9806 mc originariamente previsti sui lotti in questione in modo tale da rispettare l’indice di zona (cfr. le prescrizioni al riguardo contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 29.3.05 in sede di rilascio del visto di conformità con parere favorevole con prescrizione, e l’art. 2.1. della Convenzione del 28.10.2005 di adeguamento alle stesse, in atti).<br />
In conclusione alla stregua di quanto precede il ricorso iniziale ed i successi ricorsi recanti motivi aggiunti devono essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VIII^ di Napoli, definitivamente pronunciando,<br />
&#8211;	respinge il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate <br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in NAPOLI, in Camera di Consiglio, l’8 ottobre 2007 </p>
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