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	<title>9981 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9981 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9981</a></p>
<p>Pres. Speranza, est. Bonauro Fiorito A. (Avv.ti G. Rianna e P. Fronzino) c/ Comune di San Nicola La Strada (Prof. Avv.ti G. Abbamonte e A. Abbamonte) ed altri sugli effetti derivanti dalla scadenza, per mancata attuazione nel termine di legge, di un P.E.E.P. e sulla possibilità, per il Comune, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, est. Bonauro<br /> Fiorito A. (Avv.ti G. Rianna e P. Fronzino) c/ Comune di San Nicola La Strada  (Prof. Avv.ti G. Abbamonte e A. Abbamonte) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti derivanti dalla scadenza, per mancata attuazione nel termine di legge, di un P.E.E.P. e sulla possibilità, per il Comune, di attuare lo stesso in via convenzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Piano per l’Edilizia Economica e Popolare &#8211; Decadenza connessa al trascorso periodo di vigenza del P.E.E.P. – Effetti – Limiti.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Piano per l’Edilizia Economica e Popolare &#8211; Decadenza connessa al trascorso periodo di vigenza del P.E.E.P. – Effetti – Applicazione della disciplina prevista per i piani piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della l. 17 agosto 1942 n. 1150 – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Piano per l’Edilizia Economica e Popolare &#8211; Decadenza connessa al trascorso periodo di vigenza del P.E.E.P. – Possibilità per il Comune di procedere, mediante un atto convenzionale, alla cessione volontaria della proprietà delle aree in favore dei soggetti e delle cooperative proprietarie di lotti dell’area interessata all’intervento edilizio – Sussiste.</p>
<p>4. Giustizia Amministrativa – Ricorso &#8211; Censure formulate in maniera ipotetica e dubitativa, non supportate da alcun riscontro probatorio, neppure indiziario – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’effetto decadenziale connesso al trascorso periodo di vigenza di un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (cd. P.E.E.P.) incide sui vincoli espropriativi ivi contemplati di tal che lo stesso non può essere attuato mediante l’esproprio obbligatorio delle aree, né, a fortiori, lo stesso può porsi quale base istruttoria per una sua rinnovata adozione; tuttavia tale scadenza non è idonea a travolgere la disciplina edilizia della zona omogenea ivi contenuta, continuando a valere gli allineamenti e le prescrizioni di zona previsti dal medesimo piano esecutivo.</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 9, l. 18 aprile 1962 n. 167 &#8211; che, attribuisce espressamente ai piani di zona per l&#8217; edilizia popolare ed economica il valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della l. 17 agosto 1942 n. 1150 &#8211; la scadenza del termine previsto per la attuazione dei PEEP priva i suddetti piani di efficacia per la parte in cui non abbiano avuto attuazione, permanendo invece a tempo indeterminato l&#8217;obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelle esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nei piani stessi.</p>
<p>3. Nel caso di mancata attuazione del PEEP nel periodo di vigenza dello stesso (fissato in anni 18 ex L. 18 aprile 1962 n. 167) è legittima la delibera di consiglio comunale con la quale il Comune procede alla approvazione di uno schema di convenzione che prevede, nel rispetto della perdurante vigenza dei vincoli conformativi derivanti dallo scaduto strumento pianificatorio e delle volumetrie e degli indici ivi fissati, la cessione volontaria della proprietà delle aree in favore dei soggetti e delle cooperative proprietarie di lotti dell’area interessata all’intervento edilizio:  in tale caso,  infatti, il Comune procede non già a dare esecuzione alla prescrizioni  del P.E.E.P. ovvero a porre mano ad un nuovo livello programmatorio, bensì a porre in essere il presupposto legittimante convenzionale per il successivo riconoscimento dello jus aedificandi in capo ai privati attraverso uno strumento convenzionale nel rispetto degli indici e volumetrie fissate dal PEEP inattuato.</p>
<p>4. Devono ritenersi inammissibili le censure formulate in maniera ipotetica e dubitativa, ovvero non supportate nè sorrette da alcun riscontro probatorio, neppure indiziario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli<br />
Ottava Sezione<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Evasio Speranza		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi		&#8211;	Componente<br />	<br />
Carlo Buonauro			&#8211;	Componente rel/est.<br />	<br />
ha pronunziato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2118 del 2006 proposto da </p>
<p><B>FIORITO AGOSTINO</B> rappresentato e difeso dall’avv.to RIANNA GIUSEPPE e FRONZINO PASQUALE con domicilio eletto in NAPOLI C. DIREZIONALE IS.F II P. ESEDRA<br />
Ricorrente<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI S.NICOLA LA STRADA</b>, in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avv.toABBAMONTE ANDREA ed ABBAMONTE GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA  MELISURGO,4.<br />
Resistente <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
ZINI SOCIETA’ IMMOBILIARE SRL</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to UMBERTO ELIA e ANTONIO NUNZIANTE con domicilio eletto in NAPOLI  VIA S. CATERINA A CHIAIA 19, ANGOLO P.ZZA DEI MARTIRI E/O STUDIO GILARDI <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di </p>
<p></p>
<p align=justify>
EDIL SUD DI TARTAGLIONE GAETANO &#038; C. S.A.S.</b>  rappresentato e difeso dall’avv.to OLIVA CESARE  con domicilio eletto in NAPOLI  VIA S. BRIGIDA, 39 <br />
<b><br />
                                                               e nei confronti di <br />
COOPERATIVA S. NICOLA 91 ARL.</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to OLIVA CESARE con domicilio eletto in NAPOLI VIA S. BRIGIDA, 39 <br />
Controinteressati<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u><i>con ricorso iniziale<br />
&#8211;	</i></u></b>della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.4.03, ad oggetto “zona ex 167 – approvazione schema convenzione per la disciplina degli obblighi relativi ad interventi edilizi; <br />	<br />
&#8211;	dei permessi di costruire n. 103. 104, 105 e 106 rilasciati dal Comune di San Nicola La Strada in data 13.12.2005;</p>
<p><u><i><b>con successive ricorsi recanti motive aggiunti<br />
&#8211;	</b></i></u>Permesso di costruire n. 9/06  del 3 marzo 2006 rilasciato alla srl Società Immobiliare ZINI<br />	<br />
&#8211;	ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso in quanto lesivo;</p>
<p> Visto il ricorso iniziale ed i successive ricorsi per motive aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Udito nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2007, relatore il Ref. Carlo Buonauro;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso notificato in data 27.02.2006 e tempestivamente depositato il successivo 29 marzo, parte ricorrente, in qualità di proprietario di un appezzamento di terreno  di superficie pari ad are 15,73, identificato in catasto al folgio 5 particella 5023, ricompreso nella zona ex 167, per la quale gli interventi sono subordinati all’approvazione del PEEP, approvato con DPGR n. 3845,  sul presupposto delle conseguenza dell’intensa edificazione e delle trasformazioni urbanistiche dell’area che potrebbero scaturire dagli atti di cui è ricorso, impugnavano questi ultimi deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.<br />
Notificava in data 7.11.2006 e 2.1.2007, successivi ricorsi per motive aggiunti con cui specificavano ed introducevano nuove censure avverso gli impugnati atti generali e gli indicati permessi a costruire emessi in attuazione degli stessi.<br />
Costituitasi l’amministrazione resistente e le parti controinteressate, sostengono la legittimità del proprio operato e l’inammmissibilità/improcedibilità/irricevibilità del gravame cui resistno, chiedendo  comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2007 la causa è stata posta in decisione<br />
<b></p>
<p align=center>
DI RITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari in rito formulate dalle parti resistenti.<br />
Con il primo gruppo di censure parte ricorrente mira ad evidenziare asserite illegittimità concernenti l’impugnata delibera di C.C. n. 18/2003, qualificata in termini di provvedimento di attuazione del Piano di Zona del 1979 (e, del relativo planovolumetrico) ovvero di approvazione di un nuovo PEEP con riutilizzazione dell’istruttoria dimensionale dell’epoca. Da tale qualificazione discendono, secondo la prospettazione del ricorrente, vizi di violazione di legge nella parte in cui, rispettivamente, si pretende di dare attuazione ad uno strumento non più efficace per scadenza temporale delle sue previsioni (motivo n. 1 del ricorso introduttivo e corrispondenti censure nei tre ricorsi per motivi aggiunti ) ovvero, nella prospettiva di un nuovo provvedimento pianificatorio, si derogano alle esigenze istruttorie e partecipative che necessariamente devono sorreggerlo (motivi n. 2, 3 e 4 del ricorso introduttivo e corrispondenti censure nei tre ricorsi per motivi aggiunti).<br />
Entrambi i denunciati profili di gravame si presentano in suscettibili di accoglimento,<br />
Ed, invero, la ricostruzione di parte ricorrente, ancorché muova in premessa da un corretto assunto (peraltro esplicitamente desumibile dagli stessi atti impugnati) nella misura in cui evidenzia la scadenza del PEEP del 1979, nondimeno non risulta condivisibile quanto a conclusione cui essa perviene; deve, infatti, osservarsi alo riguardo che l’effetto decadenziale connesso al trascorso periodo di vigenza del PEEP incide sui vincoli espropriativi ivi contemplati (di tal che lo stesso non può essere attuato mediante l’esproprio obbligatorio delle aree, né, a fortori, lo stesso può porsi quale base istruttoria per una sua rinnovata adozione), ma non è idoneo a travolgere la disciplina edilizia della zona omogenea ivi contenuta, continuando a valere gli allineamenti e le prescrizioni di zone previsti dal medesimo (arg. ex comb. disposto art. 9, L. n. 167/1962, che attribuisce ai piani in questione il medesimo valore dei piani particolareggiati di esecuzione ex L. n. 1150/1942, ed art. 7 di tale ultima normativa nella parte in cui prevede che il decorso del termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato comporta l’inefficacia dello stesso per la parte in cui non abbia avuto attuazione, “rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici e nelle modificazioni di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano”). Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto per cui alla cessata efficacia di norme di piano attuative, eventuali vincoli, anche di natura espropriativa, decadono con potenziale riespansione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, ma in un contesto normativo diverso da quello sopra prospettato, non mancando norme generali di riferimento, a livello di P.R.G., e neppure norme di salvaguardia &#8220;ad hoc&#8221;, contenute negli art. 17 e 41 quinquies l. n 1150 del 1942, nel testo introdotto dall&#8217;art. 17 comma 6 l. n 765 del 1967. In base alle norme da ultimo citate è implicitamente ammessa l&#8217;edificabilità di aree sprovviste non di strumento urbanistico generale, ma della relativa pianificazione attuativa (situazione cui dev&#8217;essere assimilata quella dell&#8217;intervenuta decadenza della pianificazione stessa): per tali aree resta però fermo a tempo indeterminato l&#8217;obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici, e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. In tal senso, con specifico riguardo alla fattispecie de qua, anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nella presente controversia, ha avuto modo di precisare che ai sensi dell&#8217;art. 9, l. 18 aprile 1962 n. 167 &#8211; che, tra l&#8217;altro, attribuisce espressamente ai piani di zona per l&#8217; edilizia popolare ed economica il valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della l. 17 agosto 1942 n. 1150 &#8211; la scadenza del termine previsto per la loro esenzione priva i suddetti piani di efficacia per la parte in cui non abbiano avuto attuazione, permanendo invece a tempo indeterminato l&#8217;obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelle esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nei piani stessi. (Cons. Stato, IV, dec. 1089/1994). <br />
Alla luce di tale premessa normativa, appare corretta la ricostruzione dell’impugnata delibera in termini di atto che, nell’impossibilità, per un verso, di attuazione coattiva dello scaduto strumento programmatorio per scadenza dei relativi vincoli espropriativi e, per altro verso, di procedere allo stato al rilascio di singoli titoli edificatori, si risolve nell’approvazione dello schema di convenzione di cessione di aree in favore dei soggetti e delle cooperative proprietarie di lotti nel rispetto della perdurante vigenza delle volumetrie e degli indici dei menzionati piani urbanistici.<br />
Ne consegue l’inconferenza delle descritte censure nella misura in cui, diversamente da tale ricostruzione incentrata sulla esclusiva vigenza delle previsioni di zonizzazione e di prescrizioni urbanistiche individuate nei citati piani, argomentano nel senso di una inammissibile attuazione di piani scaduti ovvero nella incongrua adozione di un nuovo strumento urbanistico. Deve infatti ribadirsi che, tanto in ragione della portata precettiva dell’impugnato provvedimento (e dei relativi presupposti in fatto ed indiretto) quanto delle relative allegazioni tecniche, emerge con univocità l’intenzione dell’amministrazione resistente di procedere non già nel senso di dare esecuzione alla prescrizioni scadute del PEEP ovvero di porre mano ad un nuovo livello programmatorio senza la necessaria base istruttoria e procedimentale, ma diversamente di porre il essere il presupposto legittimante il successivo riconoscimento dello jus aedificandi con l’approvazione di uno schema di concessione che prevedesse, nel rispetto della perdurante vigenza dei vincoli conformativi derivanti dallo scaduto strumento pianificatorio, la cessione volontaria della proprietà dell’area interessata all’intervento edilizio (ti tal che infondate risultano altresì le censure relative al mancato assenso di taluni proprietari in ragione sia del dimostrato coinvolgimento degli stessi nella complessa procedurta ion questione, sia dell’efficacia soggettivamente circoscritta della suddetta concessione soltanto ai proprietari che hanno sottoscritto la stessa).<br />
Parimenti prive di pregio si presentano le ulteriori doglianze mosse avverso il provvedimento in questione e volte ad evidenziarne pretese illegittimità procedimentali in relazione, per un verso, alle modalità di adozione dello stesso e, per altro verso,   in considerazione delle concrete dimensioni contenutistiche. Trattasi, invero, di motivi di impugnazione non solo non parametrati alla effettiva portata precettiva del provvedimento in questione, quale precedentemente delineata, ma anche formulati inammissibilmente in maniera ipotetica e dubitativa  con riguardo ad indimostrate divergenze tra gli interventi previsti dalla delibera di C.C. n. 18/2003 e le previsioni dei precedenti piani di zona: ed, invero, posto che, come più volte evidenziato, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano scaduto hanno comunque mantenuto la loro vigenza precettiva e che rispetto ad essi l’impugnata delibera si pone quale strumento attuativo, non coattivo ma nelle forme dello schema di convenzione, nel rispetto delle volumetrie e degli indici ivi fissati (cfr. i documenti in atti recanti rispettivamente lo schema planovolumetrico allegato al PEEP del 1977 e l’allegato C della delibera in esame recante i dati planovolumetrici dell’insediamento, dai quali emerge per cnverso l’uniformità tra i due livelli in punto di superficie oggetto di edificazione, numero di alloggi da realizzare ed allineamenti degli stessi, standards, distanza minima, di altezza tra edifici, nonché di distanza tra i confini dei lotti), le contrarie deduzione di parte ricorrente non appaiono supportate da alcun significativo dato probatorio che evidenzi, anche in via indiziaria, elementi fatturali e giuridici da cui desumere le suddette violazione, risultando peraltro esorbitante (attesa la sua funzione di strumento di valutazione di elementi già acquisiti al giudizio e non di accertamento della fondatezza della censura) dal sistema la richiesta di esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio che verifichi siffatte violazioni<br />
Siffatte argomentazioni valgono altresì a rendere insuscettibili di accoglimento le ulteriori e generiche censure mosse in sede di ulteriore ricorso recante motivi aggiunti e volte a dimostrare l’illegittimità degli impugnati permessi a costruire in quanto asseritamene rilasciati in difformità rispetto alla vigente disciplina urbanistica quale risultante sia dalle norme previste dal PRG ancora vigente, sia dagli allineamenti e dalle prescrizioni del PEEP decaduto, con particolare riferimento alla dedotta violazione dell’art. 3.8 del Piano Volumetrico del PEEP in punto di divieto di costruzine sul confine tra i due lotti. <br />
Non soltanto, infatti, si presentano infondate le censure che mirano ad evidenziare l’illegittimità derivata dei singoli permessi di costruire per i medesimi vizi asseritamente inficianti i superiori livelli urbanistici di cui costituiscono applicazione (stante la sopra dimostrata assenza, per questi ultimi, delle dedotte illegittimità), ma del pari risultano prive di specifiche e condivisibili argomentazioni le singole censure con cui si denunciano presunte illegittimità dei titoli edificatori perché consentono un volume eccessivo e prevedono distanze dai confini e distacchi tra edifici inferiori rispetto a quelle consentite. Di contro, in disparte la già denunciata genericità di tali rilievi non riferiti a specifici e circostanziati profili edificatori e non sorretti da alcun, neppure indiziario, riscontro probatorio, s’osserva che la perdurante vigenza delle prescrizioni di zona e degli allineamenti di cui al PEEP del 1977 si è correttamente tradotta, in sede sia di schema di convenzione che di rilascio dei singoli permessi di costruire (ancora una volta coinvolgenti i proprietari consenzienti, con conseguente irrilevanza di altri soggetti estranei alla stessa e la cui proprietà, come nel denunciato caso del sig. Fiorito, non rientra nel  PEEP approvato e non ricade quindi nell’area “ex 167”, la cui sistemazione è stata effettuata con l’impugnata delibera di C.C. n. 18/03), nella attuazione di tali parametri urbanistico-edilizi.<br />
In particolare, la pretesa inosservazionza dell’art. 3.8 del Piano Volumetrico del PEEP in punto di divieto di costruzine sul confine tra i due lotti non si presenta conferente nella misura in cui si valuti, per un verso, la posizione del fondo di propietà del ricorrente, confonante ma non inclusa nell’area ex 167, con conseguente inoperatività della richiamata prescrizione espressamente riferita alle edificazioni nell’ambito del piano di zona; e, per altro verso, la circostanza per cui l’edificazione sul confine attiene unicamente ad alcune autorimesse interrate pertinenziali, ancora una volta da ritenersi non assoggettate all’invocata disposizione.<br />
In conclusione alla stregua di quanto precede il ricorso iniziale ed i successi ricorsi recanti motivi aggiunti devono essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VIII^ di Napoli, definitivamente pronunciando,<br />
&#8211;	respinge il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate <br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in NAPOLI, in Camera di Consiglio, l’8 ottobre 2007 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-10-2007-n-9981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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