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	<title>996 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>996 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Achille Sinatra Pernice Giuseppe (Avv. Pasquale Di Fruscio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Di Bernardo Ciro (n.c.) Pubblico impiego – Procedure concorsuali &#8211; Art. 4 co. 1 del D.P.R. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Achille Sinatra <br /> Pernice Giuseppe (Avv. Pasquale Di Fruscio) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Di Bernardo Ciro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico  impiego – Procedure concorsuali &#8211; Art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 487/94 – P.A. -Adeguata pubblicità &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Pubblicazione in GURI &#8211; Obbligo- Enti locali- Eccezione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 487/94, è obbligo della P.A., al fine di garantire adeguata pubblicità delle procedure concorsuali indette,  provvedere alla pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U.R.I. (con decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dalla relativa data). A tale obbligo di pubblicazione sono sottratti eccezionalmente gli Enti locali,  per i quali tale pubblicazione può essere sostituita da un avviso di rimando al sito istituzionale (comma I bis) (Nel caso di specie, il TAR Campania ha accolto la domanda proposta dal ricorrente, atteso che il bando di concorso indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli impugnato è stato pubblicato unicamente sul sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e non in G.U.R.I.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2014, proposto da:<br />
Pernice Giuseppe, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso Pasquale Di Fruscio in Napoli, via dei Fiorentini,21c/o St.Girardi come da procura a margine del ricorso; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Di Bernardo Ciro, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del bando di concorso per titoli ed esami per n.1 posto di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Napoli emesso dal Min. delle Infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di porto-Guardia costiera di Napoli</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Capit. di Porto &#8211; Guardia Costiera Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che con il ricorso in esame, notificato il 24 dicembre 2013 all’Amministrazione ed il 30 dicembre 2013 al controinteressato (cui è stato rinotificato ad iniziativa del ricorrente il 21 gennaio 2014), depositato il 15 gennaio 2014, il sig. Giuseppe Pernice assume di avere i requisiti di partecipazione al concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo di ormeggiatori e barcaioli del Porto di Napoli, indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli e pubblicato unicamente sul sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 13 ottobre 2013 sino al ventesimo giorno successivo a tale data;<br />
&#8211; che il ricorrente lamenta di non avere potuto prendere parte alla selezione, pur avendone i requisiti, a causa della scarsa pubblicità attribuita al bando di concorso, e documenta di avere, prima della conclusione della procedura, sporto denunzia alla P<br />
&#8211; che tale circostanza rileva nel senso di fare presumere la sussistenza della legittimazione alla presente impugnazione in capo al ricorrente;<br />
&#8211; che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza produrre memorie, mentre non si è costituito in controinteressato;<br />
Considerato che in occasione della camera di consiglio del 12 febbraio 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, il Collegio ha reso noto alle parti la possibile definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e che le parti presenti nulla hanno obiettato sul punto;<br />
Rilevata la fondatezza del motivo di apertura del ricorso, mediante il quale il sig. Pernice lamenta la mancata pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., bensì solamente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione procedente per soli veni giorni;<br />
&#8211; che risulta nella specie violato l’art. 4 del D.P.R. n. 487/94, il cui comma I prevede la pubblicazione dei bandi di concorso nella G.U.R.I. (con decorrenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dalla relativa data), mentre solo p<br />
&#8211; che la citata possibilità di deroga all’obbligo di pubblicazione sulla G.U.R.I. deve essere inteso di stretta interpretazione e limitato ai soli Enti locali (e quindi con esclusione delle Amministrazioni statali), in quanto incide sulla conoscibilità ge<br />
&#8211; che, secondo la condivisibile giurisprudenza d’appello, tale disposizione non contrasta con l’art. 35, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, che anzi impone di dare adeguata pubblicità della selezione, pur senza nulla specificare in ordine alla pubbl<br />
&#8211; che non rileva in senso contrario neppure l’art. 32 della legge n. 692009, che, pur prescrivendo la pubblicazione dei provvedimenti cui occorre dare pubblicità legale sui siti istituzionali delle PP.AA. in luogo della pubblicazione cartacea, all’ultimo<br />
Ritenuto, pertanto, che gli impugnati atti della procedura concorsuale in questione, essendo scaturiti dal bando cui non è stata data la prescritta pubblicità e, dunque, adeguata conoscibilità (con l’effetto di interdire la partecipazione al concorso di tutti i soggetti potenzialmente interessati), siano illegittimi e debbano essere annullati, così che l’Amministrazione, ove ritenga necessario ed opportuno ricoprire il posto già messo a concorso, provveda alla riedizione della procedura previa la prescritta pubblicità al relativo bando;<br />
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge e contributo unificato se versato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-2-2014-n-996/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2014 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Presidente della Regione Molise Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai Disavanzi del settore sanitario, avente ad oggetto riassetto della rete ospedaliera, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia, analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza. Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento. In primo grado la sospensiva era stata concessa sottolineando che il potere di delega al commissario di cui all’articolo 120 della Costituzione, da parte del Governo, non contempla anche l’esercizio del un potere legislativo da parte del commissario stesso (Corte Costituzionale, sentenza n.361 del 2010); che il piano sanitario regionale è stato approvato con legge regionale n.34 del 2008; che, ad un primo esame, tale piano appare in contrasto con l’accorpamento dei reparti dell’ospedale di Larino a quello di Campobasso, così come disposto con i provvedimenti impugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00996/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01227/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,<br />	<br />
<b>Regione Molise</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
<b>Presidente della Regione Molise</b> in qualità di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi settore sanitario, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Puchetti, Francesco Ortuso, Annarosa Notaro, Stefano Vincelli, Pasquale Mancinelli, Michele Di Carlantonio, Arcangela Spina, Pietro Alessandro Lepore, Maria Lavinia Franceschini, Ettore Lepore, Francesca Lepore, Gianluca D&#8217;Attilia, Nicolina Fiscante, Vincenzo Fiscante, Giuseppe Ciccarone, Carmela De Bernardo, Tonia Mariano, Marisa Di Santo, Vito Gigante, Nicola Cordigliere, Carmela Di Paolo, Carolina Della Rocca, Anna Forcione, Giuseppe Petrarca, Angelo Michele Prisco, Giuseppe Cicoria, Caporicci, Mario Bavota, Rosa Ricci, Bambina Milanese, Flavio Gioia, Carmine Gianquitto, Concetta Lannutti, Angela Di Nicola, Vera Tamilia, Bianca Rocchi, Maria Assunta Larivera, Giuseppe Parisi, Maria Antonietta Del Corpo, Francesco Mosca, Costantino Gemma, Maria Teresa Mascoli, Annatina De Leonardo, Gennaro Sirio Pappalardi, Michele Ciciola, Rolando Ciciola, Samanta Maria Giannavola, Federica Mangione, Franco Giulietti, Vittorio Puchetti, Teresa Colombo, Roberto Ciccone, Giuseppe Ricci, Maria Caccioppoli, Rita Rossi, Laura Romualdi, Wanda Marra, Donatella Battista, Giuseppantonio Perugini, Rosa Petti, Gennaro Miozza, Nicola Boccardi, Corina Prisco, Marco Boccardi, Renato Spinelli, Elvio Petrecca, Silvia Iannaccio, Veridiana Altieri, Denis Cebotari, Antonietta Amoroso, Maurizio De Curtis, Anna Malaspina, Antonio Mammarella, Paola Varanese, Teresa Pietrantonio, Monica Farese, Gaetano Sabetta, Franco Sabetta, Antonella Sabetta, Raffaella Altezza, Carmen Sabetta, Assunta Battista, Marco Carfagna, Leontina Di Giambattista, Olga Sabetta, Benito Del Peschio, Carmela Olga Provvidenti, Serafina Di Santo, Giuseppe Liberti, Nicola Ciavarro, Domenico D&#8217;Onofrio, Adele Piscolla, Giuseppe Vitulli, Carmela Bottazi, Michelina Tiscione, Domenico Francione, Giuseppina Provvidenti, Angelina Giammaria, Diodorina Cocca, Anna Nigro, Vittoria Buccelli, Maria Perluzzi, Vittorio Cacchione, Matteo Azarone, Maria Raineri, Erminia D&#8217;Angelo, Antonietta Minischetti, Angiolina Montanaro, Antonietta Di Iorio, Giuseppe Barbusci, Maria Malorni, Salvatore Cutrone, Gianvito Romualdi, Maurizio Mancini, Aldo Nuonno, Pasquale Di Tillo, Francesco Sabetti, Pasquale Forli, Giovanni Di Rocco, Anna Codoletti, Lucia Ferrara, Maria Rosati, Angelina Di Vito, Pardo Antonio Miraglia, Maria Lamanna, Maria Fiorentina Aloia, Giovanna Milano, Vittorio Di Palma, Valentino Dato, Alfredo Mustillo, Nicolino Occhionero, Emma Trolio, Giuseppe Iacobelli, Antonio Ciccone, Linda Verratti, Assunta Di Liello, Vincenzo Ranellucci, Ruggiero Pizzi, Giuseppe Bucci, Antonio Miozza, Aurora Tomasino, Maria Giuseppa Di Santo, Samanta Romano, Nicola Pizzi, Armando Notarangelo, Mario Mentore, Luigi Battista, Nicola Lozzi, Domenico Ciarlitto, Antonio Di Tommaso, Antonio Plescia, Antonio Sarno, Egidio Del Vescovo, Giovanni Perrotta, Anna Maria Bizzarro, Maria Puntillo, Umberto Nervo, Antonietta Mastantuono, Carmela Pozzuto, Iolanda Fiore, Teresa Fiore, Maria Domenica Vizzarri, Paolo Spina, Giuseppina Paternò, Maddalena Spina, Raffaele Chiocchio, Antonio Franzelletti, Maria Grazia Trasmundi, Maria Gabriele, Concetta Sedile, Maria Taddeo, Angelina Di Pilla, Carmine Cioia, Eugenio Campanelli, Giovanni Sforza, Antonio Milano, Carmela Travaglini, Angelina De Notariis, Renato Albanese, Concetta Travaglini, Michelina Di Bello, Francesco Petruccelli, Rosa Concetta Aquilano, Raffaella Colagiovanni, Lina Pietrantonio, Giuseppina Rulli, Vincenzo Travaglini, Maria Maddalena Di Maria, Domenica Vizzarri, Pietro Travaglini, Maria Vizzarri, Domenica Vizzarri, Carmela Travaglini, Lucia Travaglini, Nicola Carmellino, Giuseppe Travaglini, Gabriella Travaglini, Roberto Pietrantonio, Maria Concetta D&#8217;Amico, Renato Mastrogiuseppe, Gianfranco De Curtis, Katiuscia Giannavola, Angiolina Molinaro, Vincenzo Gammieri, Francesco Di Blasio, Giovanna Vitulli, Luigi Giuseppe Giannavola, Mario Pagano, Michele Zeoli, Beniamino Di Vito, Pietro Milone, Luigi Di Lorenzo, Giuseppe Di Liello, Enrico Cacchione, Giovanni Barbieri, Adolfo Mancini, Giuseppe Verratti, Maria Giovanna Barbusci, Luci Rita Carfagno, Antonella Marchesani, Marco Improta, Antonio Vitulli, Pasqualina Santoro, Marta Gracicla Moscardini, Flaviano Torzillo, Carmela Rossi, Filomena Malorni, Tommaso Mascitto, Corrado De Notariis, Antonio Foschi, Bruno Mottijo, Margherita Arcari, Pasqualino Caruso, Angela Stelluti, Michele Di Maria, Assunta Pietrantonio, Pietro La Serra, Pardo Antonio Pietrantonio, Raffaele Mascitto, Laura Colombo, Rosa Fratangelo, Sergio Verratti, Cesare Bisaccia, Antonietta Di Lena, Franco Cacchione, Roberta Cocco, Angiolina Di Tommaso, Carlo Colagiovanni, Mario Stelluti, Luigi Antonio Trevisani, Emma Vetere, Raffaele Starinieri, Antonella Spina, Rosa Di Monaco, Maria Concetta Di Blasio, Antonietta Di Pilla, Luigia Camposarcuno, Primiano Bonanotte, Maria Teresa Vincelli, Salvatore Pilone, Giovannina Cutrone, Carmela Liberatore, Ida Maddalena Ialenti, Matteo Cocco, Raffaella Benevento, Claudia Morielli, Antonieta Mili, Matteo Lamana, Michele Giuseppe Macchiagodena, Pasquale Marco Romano, Luigi Pietroniro, Giuseppe Piacenti, Dorina Venditti, Maria Rosa D&#8217;Ambrosio, Giuliana Spinelli, Maria Lucia Tavone, Francesco De Cesare, Lucia Di Tullio, Beatrice Greco, Giuseppe Pistilli, Pasqualino Bartone, Consiglia Carrillo, Eleonora Angiolina Pietracatella, Samuele Mancini, Gemma Iacurti, Domenico Gasbarro, Nicolina Cerulli, Maria Concetta Corbo, Carolina Doganieri, Osvaldo D&#8217;Aloia, Emilia Straccialano, Luigi Fantetti, Maddalena Melfi, Paolo Emilio Antonio Occhionero, Clara Delena, Elena Macchiarolo, Rosana Luisa Neri, Antonio D&#8217;Antonio, Carmelina Ciaramella, Maria Antonietta Morielli, Salvatore Caruso, Giuseppe Russo, Franca Vaccarro, Michela Raffaella Pasquale, Carmela Salato, Giuseppe Salato, Salvatore Salato, Carmelo Sangricoli, Bruno La Barbera, Vincenzo Mezzapelle, Antonio Palmieri, Giuseppe Gerla, Corrado Vitulli, Antonietta Alessandrina Lalli, Pardo Antonio Di Tommaso, Carolina Mancini, Michele Palmieri, Roberto Tartaglia, Giuseppe Antonio Pizzi, Giuseppe Pietrantonio, Vilma Greco, Angela Squilletti, Michele Di Fino, Leo Di Bello, Anna Concetta Di Bello, Pasquale Di Palma, Roberto Rizzi, Enrico Campimelli, Sebastiano Ferrara, Nicolina Fiorda, Mariagrazia Mancini, Giovanbattista Ferillo, Antonio Biscotti, Giovanni Petrone, Angelo Pio Cocchianella, Pasquale De Camillis, Giuseppe Ciarla, Donato Lupacchino, Antonio Gentile, Giuseppe Izzi, Giuseppe Cappiello, Valeria Torzillo, Amerigo Mastrogiuseppe, Giovanbattista Iasenza, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, n.52;<br />
Adelaide Di Ceglie, Marianna Di Ceglie, Maria Teresa D&#8217;Alonzo, Rosa Malatesta, Antonietta Malatesta, Addolorata Carmela Ramondo, Giacinta Di Giambattista, Maria Di Leonardo, Domenico Di Giambattista, Giovanna D&#8217;Addona; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ASREM Azienda Sanitaria Regionale Per il Molise</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />	<br />
<b>Villa Maria Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZIONE I, n. 00257/2011, resa tra le parti, concernente RIASSETTO RETE OSPEDALIERA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione Onlus &#8220;Comitato Civico Frentano&#8221;, di Giuseppe Puchetti e di Francesco Ortuso e di Annarosa Notaro e di Stefano Vincelli e di Pasquale Mancinelli e di Michele Di Carlantonio e di Arcangela Spina e di Pietro Alessandro Lepore e di Maria Lavinia Franceschini e di Ettore Lepore e di Francesca Lepore e di Gianluca D&#8217;Attilia e di Nicolina Fiscante e di Vincenzo Fiscante e di Giuseppe Ciccarone e di Carmela De Bernardo e di Tonia Mariano e di Marisa Di Santo e di Vito Gigante e di Nicola Cordigliere e di Carmela Di Paolo e di Carolina Della Rocca e di Anna Forcione e di Giuseppe Petrarca e di Angelo Michele Prisco e di Giuseppe Cicoria e di Caporicci e di Mario Bavota e di Rosa Ricci e di Bambina Milanese e di Flavio Gioia e di Carmine Gianquitto e di Concetta Lannutti e di Angela Di Nicola e di Vera Tamilia e di Bianca Rocchi e di Maria Assunta Larivera e di Giuseppe Parisi e di Maria Antonietta Del Corpo e di Francesco Mosca e di Costantino Gemma e di Maria Teresa Mascoli e di Annatina De Leonardo e di Gennaro Sirio Pappalardi e di Michele Ciciola e di Rolando Ciciola e di Samanta Maria Giannavola e di Federica Mangione e di Franco Giulietti e di Vittorio Puchetti e di Teresa Colombo e di Roberto Ciccone e di Giuseppe Ricci e di Maria Caccioppoli e di Rita Rossi e di Laura Romualdi e di Wanda Marra e di Donatella Battista e di Giuseppantonio Perugini e di Rosa Petti e di Gennaro Miozza e di Nicola Boccardi e di Corina Prisco e di Marco Boccardi e di Renato Spinelli e di Elvio Petrecca e di Silvia Iannaccio e di Veridiana Altieri e di Denis Cebotari e di Antonietta Amoroso e di Maurizio De Curtis e di Anna Malaspina e di Antonio Mammarella e di Paola Varanese e di Teresa Pietrantonio e di Monica Farese e di Gaetano Sabetta e di Franco Sabetta e di Antonella Sabetta e di Raffaella Altezza e di Carmen Sabetta e di Assunta Battista e di Marco Carfagna e di Leontina Di Giambattista e di Olga Sabetta e di Benito Del Peschio e di Carmela Olga Provvidenti e di Serafina Di Santo e di Giuseppe Liberti e di Nicola Ciavarro e di Domenico D&#8217;Onofrio e di Adele Piscolla e di Giuseppe Vitulli e di Carmela Bottazi e di Michelina Tiscione e di Domenico Francione e di Giuseppina Provvidenti e di Angelina Giammaria e di Diodorina Cocca e di Anna Nigro e di Vittoria Buccelli e di Maria Perluzzi e di Vittorio Cacchione e di Matteo Azarone e di Maria Raineri e di Erminia D&#8217;Angelo e di Antonietta Minischetti e di Angiolina Montanaro e di Antonietta Di Iorio e di Giuseppe Barbusci e di Maria Malorni e di Salvatore Cutrone e di Gianvito Romualdi e di Maurizio Mancini e di Aldo Nuonno e di Pasquale Di Tillo e di Francesco Sabetti e di Pasquale Forli e di Giovanni Di Rocco e di Anna Codoletti e di Lucia Ferrara e di Maria Rosati e di Angelina Di Vito e di Pardo Antonio Miraglia e di Maria Lamanna e di Maria Fiorentina Aloia e di Giovanna Milano e di Vittorio Di Palma e di Valentino Dato e di Alfredo Mustillo e di Nicolino Occhionero e di Emma Trolio e di Giuseppe Iacobelli e di Antonio Ciccone e di Linda Verratti e di Assunta Di Liello e di Vincenzo Ranellucci e di Ruggiero Pizzi e di Giuseppe Bucci e di Antonio Miozza e di Aurora Tomasino e di Maria Giuseppa Di Santo e di Samanta Romano e di Nicola Pizzi e di Armando Notarangelo e di Mario Mentore e di Luigi Battista e di Nicola Lozzi e di Domenico Ciarlitto e di Antonio Di Tommaso e di Antonio Plescia e di Antonio Sarno e di Egidio Del Vescovo e di Giovanni Perrotta e di Anna Maria Bizzarro e di Maria Puntillo e di Umberto Nervo e di Antonietta Mastantuono e di Carmela Pozzuto e di Iolanda Fiore e di Teresa Fiore e di Maria Domenica Vizzarri e di Paolo Spina e di Giuseppina Paternò e di Maddalena Spina e di Raffaele Chiocchio e di Antonio Franzelletti e di Maria Grazia Trasmundi e di Maria Gabriele e di Concetta Sedile e di Maria Taddeo e di Angelina Di Pilla e di Carmine Cioia e di Eugenio Campanelli e di Giovanni Sforza e di Antonio Milano e di Carmela Travaglini e di Angelina De Notariis e di Renato Albanese e di Concetta Travaglini e di Michelina Di Bello e di Francesco Petruccelli e di Rosa Concetta Aquilano e di Raffaella Colagiovanni e di Lina Pietrantonio e di Giuseppina Rulli e di Vincenzo Travaglini e di Maria Maddalena Di Maria e di Domenica Vizzarri e di Pietro Travaglini e di Maria Vizzarri e di Domenica Vizzarri e di Carmela Travaglini e di Lucia Travaglini e di Nicola Carmellino e di Giuseppe Travaglini e di Gabriella Travaglini e di Roberto Pietrantonio e di Maria Concetta D&#8217;Amico e di Renato Mastrogiuseppe e di Gianfranco De Curtis e di Katiuscia Giannavola e di Angiolina Molinaro e di Vincenzo Gammieri e di Francesco Di Blasio e di Giovanna Vitulli e di Luigi Giuseppe Giannavola e di Mario Pagano e di Michele Zeoli e di Beniamino Di Vito e di Pietro Milone e di Luigi Di Lorenzo e di Giuseppe Di Liello e di Enrico Cacchione e di Giovanni Barbieri e di Adolfo Mancini e di Giuseppe Verratti e di Maria Giovanna Barbusci e di Luci Rita Carfagno e di Antonella Marchesani e di Marco Improta e di Antonio Vitulli e di Pasqualina Santoro e di Marta Gracicla Moscardini e di Flaviano Torzillo e di Carmela Rossi e di Filomena Malorni e di Tommaso Mascitto e di Corrado De Notariis e di Antonio Foschi e di Bruno Mottijo e di Margherita Arcari e di Pasqualino Caruso e di Angela Stelluti e di Michele Di Maria e di Assunta Pietrantonio e di Pietro La Serra e di Pardo Antonio Pietrantonio e di Raffaele Mascitto e di Laura Colombo e di Rosa Fratangelo e di Sergio Verratti e di Cesare Bisaccia e di Antonietta Di Lena e di Franco Cacchione e di Roberta Cocco e di Angiolina Di Tommaso e di Carlo Colagiovanni e di Mario Stelluti e di Luigi Antonio Trevisani e di Emma Vetere e di Raffaele Starinieri e di Antonella Spina e di Rosa Di Monaco e di Maria Concetta Di Blasio e di Antonietta Di Pilla e di Luigia Camposarcuno e di Primiano Bonanotte e di Maria Teresa Vincelli e di Salvatore Pilone e di Giovannina Cutrone e di Carmela Liberatore e di Ida Maddalena Ialenti e di Matteo Cocco e di Raffaella Benevento e di Claudia Morielli e di Antonieta Mili e di Matteo Lamana e di Michele Giuseppe Macchiagodena e di Pasquale Marco Romano e di Luigi Pietroniro e di Giuseppe Piacenti e di Dorina Venditti e di Maria Rosa D&#8217;Ambrosio e di Giuliana Spinelli e di Maria Lucia Tavone e di Francesco De Cesare e di Lucia Di Tullio e di Beatrice Greco e di Giuseppe Pistilli e di Pasqualino Bartone e di Consiglia Carrillo e di Eleonora Angiolina Pietracatella e di Samuele Mancini e di Gemma Iacurti e di Domenico Gasbarro e di Nicolina Cerulli e di Maria Concetta Corbo e di Carolina Doganieri e di Osvaldo D&#8217;Aloia e di Emilia Straccialano e di Luigi Fantetti e di Maddalena Melfi e di Paolo Emilio Antonio Occhionero e di Clara Delena e di Elena Macchiarolo e di Rosana Luisa Neri e di Antonio D&#8217;Antonio e di Carmelina Ciaramella e di Maria Antonietta Morielli e di Salvatore Caruso e di Giuseppe Russo e di Franca Vaccarro e di Michela Raffaella Pasquale e di Carmela Salato e di Giuseppe Salato e di Salvatore Salato e di Carmelo Sangricoli e di Bruno La Barbera e di Vincenzo Mezzapelle e di Antonio Palmieri e di Giuseppe Gerla e di Corrado Vitulli e di Antonietta Alessandrina Lalli e di Pardo Antonio Di Tommaso e di Carolina Mancini e di Michele Palmieri e di Roberto Tartaglia e di Giuseppe Antonio Pizzi e di Giuseppe Pietrantonio e di Vilma Greco e di Angela Squilletti e di Michele Di Fino e di Leo Di Bello e di Anna Concetta Di Bello e di Pasquale Di Palma e di Roberto Rizzi e di Enrico Campimelli e di Sebastiano Ferrara e di Nicolina Fiorda e di Mariagrazia Mancini e di Giovanbattista Ferillo e di Antonio Biscotti e di Giovanni Petrone e di Angelo Pio Cocchianella e di Pasquale De Camillis e di Giuseppe Ciarla e di Donato Lupacchino e di Antonio Gentile e di Giuseppe Izzi e di Giuseppe Cappiello e di Valeria Torzillo e di Amerigo Mastrogiuseppe e di Giovanbattista Iasenza;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Masini su delega di Di Pardo e dello Stato Tamiozzo;	</p>
<p>Considerata la complessità delle questioni sottoposte con l’atto di appello, che coinvolgono profili di apprezzamento tecnico, alla luce di una pluralità di provvedimenti anche normativi successivi all’approvazione del Piano Sanitario Regionale, che meritano adeguato approfondimento, e tenuto conto che l’ordinanza cautelare appellata fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza dell’11 ottobre 2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg Codacons (Avv.ti M. Ramadori, C. Rienzi, M. C. Tabano) c/ Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il CIPE, (Avv. Stato) e altri sulla natura dell&#8217;attività svolta dal CIPE in relazione all&#8217;individuazione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg<br /> Codacons (Avv.ti M. Ramadori, C. Rienzi, M. C. Tabano) c/ Ministero dello<br /> sviluppo economico, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Ministero<br /> dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il CIPE, (Avv. Stato)<br /> e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dell&#8217;attività svolta dal CIPE in relazione all&#8217;individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Cumulo domande – Ammissibilità – Conseguenze – Conversione rito – Prevalenza ordinario	</p>
<p>2. Ambiente – CIPE – Individuazione tecnologie nucleari – Comitato – Domanda di partecipazione – Inammissibilità – Ragioni – Atto amministrativo generale – Inapplicabilità regole partecipative L. 241/90	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – TAR – Declaratoria inammissibilità – Errore – Annullamento con rinvio- Non sussiste – Ragioni – Decisione nel merito giudice d’appello	</p>
<p>4. Ambiente – Attività CIPE – Domanda di accesso agli atti – Silenzio – Legittimità – Sussiste – Limiti – Genericità domanda	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Silenzio p.a. – Domande – Fondatezza pretesa – Ammissibilità – Limiti – Attività vincolata	</p>
<p>6. Ambiente – CIPE – Indirizzi politica economica – Intervento giudice &#8211; Ammissibilità – Sussiste – Limiti – Accertamento tecnico ex post</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di giustizia amministrativa è ammissibile il cumulo di domande con un unico ricorso in assenza di disposizioni espresse che precludano una tale iniziativa processuale e, in base ai principi generali, nella conversione del rito deve riconoscersi  la prevalenza del rito ordinario su quello speciale ex art. 32 comma I c.p.a..	</p>
<p>2. L’attività svolta dal CIPE, diretta all’individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia ai sensi dell’art. 26, co. I L. n. 99/2009, ha natura di atto amministrativo generale e, pertanto, ad essa non si applicano le regole di partecipazione dettate dalla legge n. 241 del 1990. Ne consegue l’inammissibilità dell’azione volta a far accertare l’illegittimità del silenzio del CIPE in relazione alla domanda di ammissione a partecipare alle sedute del Comitato, non sussistendo in capo a quest’ultimo alcun obbligo di provvedere.	</p>
<p>3. L’erronea declaratoria di inammissibilità di una domanda da parte del TAR non ha per conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza, ma comporta che il giudice di appello decide nel merito ex art. 105, comma I, c.p.a..	</p>
<p>4. In materia di individuazione delle tecnologie nucleari per l’Italia, il silenzio del CIPE in ordine ad una generica domanda di accesso agli atti va considerato legittimo perché, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse – che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2005 – tuttavia la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, pena il diniego di accesso ex art. 5, comma 1, lett. c), del suddetto d.lgs..	</p>
<p>5. In tema di giustizia amministrativa l’interessato, con l’azione avverso il silenzio, può chiedere solo l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere – l’an dell’azione amministrativa – potendo chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa – il quomodo dell’azione amministrativa – solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.	</p>
<p>6. In materia di individuazione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di politica economica, il giudice non può di indicare al CIPE quali accertamenti tecnici compiere, in quanto rimessi alle valutazioni discrezionali del CIPE e, non può neanche disporre un accertamento tecnico preventivo, che implicherebbe un’inammissibile sostituzione dell’organo amministrativo, potendo solo, ex post, e se del caso, sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo a seguito di una impugnazione in sede giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9848 del 2010, proposto dal<br />	<br />
<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ramadori, Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano, con domicilio eletto presso il Codacons, Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Il <b>Ministero dello sviluppo economico</b>, il <b>Ministero dell&#8217;economia e delle finanze</b>, il <b>Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, il <B>CIPE</B>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
la <b>s.p.a. Enel</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;<br />
la <b>Ansaldo Nucleare e la Del Fungo Giera Energia s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi nel secondo grado del giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I, n. 13867/2010.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali evocate in giudizio; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Enel s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Rienzi, l’avvocato dello Stato Borgo, e l’avvocato Caravita di Toritto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso di primo grado n. 2951 del 2010, il Codacons &#8211; associazione di tutela dei consumatori, odierno appellante, ha proposto una azione avverso il silenzio inadempimento e una azione impugnatoria.<br />	<br />
L’associazione in particolare ha contestato il silenzio serbato dal CIPE in ordine alla sua diffida contenenti le seguenti richieste:<br />	<br />
&#8211; di partecipare alle riunioni del CIPE ai fini della individuazione della tecnologia nucleare;<br />	<br />
&#8211; di adempiere agli obblighi di legge derivanti dalla Convenzione Europea sulla Sicurezza Nucleare del 17 giugno 1994 e del 16 novembre 1999, 199/819/EURATOM – ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e del d.lgs. n. 206/2005;<br />	<br />
&#8211; di effettuare immediatamente la <i>due diligence</i> nei confronti delle società E.N.E.L. s.p.a., EDISON s.p.a. e DEL FUNGO GIERA ENERGIA s.p.a. al fine di verificare: a) lo stato della ricerca e progettazione dei reattori nucleari di quarta generazione<br />
&#8211; di voler comunicare, anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 152/2006, artt. 2, 3-<i>ter</i>, 301, i progetti e la tecnologia che si intende adottare nella realizzazione degli impianti nucleari in comparazione con la migliore tecnologia at<br />
L’associazione ha inoltre impugnato il provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) del 25 febbraio 2010, prot. DIPE 760-P, con cui viene rigettata la richiesta di partecipazione del Codacons alle sedute del CIPE per l’individuazione della tecnologia nucleare da adottare.<br />	<br />
2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in base alle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a) sarebbe inammissibile l’azione avverso il silenzio inadempimento sulla domanda di partecipazione alle sedute del CIPE, perché tale domanda ha ricevuto una risposta espressa con la nota DIPE del 25 febbraio 2010, sicché non vi sarebbe inadempimento;<br />	<br />
b) sarebbe inammissibile l’azione impugnatoria avverso la suddetta nota DIPE, perché proposta con le forme del rito speciale anziché del rito ordinario;<br />	<br />
c) le altre richieste sarebbero inammissibili non essendovi alcun obbligo, per il CIPE, allo stato, di pronunciarsi, perché allo stato non sarebbero ancora stati posti in essere adempimenti finalizzati alla scelta della tecnologia nucleare da adottare.<br />	<br />
3. Ha proposto appello il Codacons, lamentando che:<br />	<br />
a) sarebbe ammissibile il cumulo di domande proposte con il medesimo ricorso, salva la conversione del rito, come si evince anche dal sopravvenuto c.p.a.;<br />	<br />
b) il DIPE non sarebbe stato competente a rispondere, in quanto la richiesta di partecipazione era rivolta al CIPE, e dunque perdurerebbe il silenzio inadempimento;<br />	<br />
c) errerebbe il T.a.r. nell’affermare che il CIPE non avrebbe obbligo di provvedere, tale obbligo è sancito dall’art. 26, l. n. 99/2009.<br />	<br />
L’associazione ha riproposto inoltre le censure di cui al ricorso di primo grado, chiedendo anche che il Collegio disponga istruttoria, e in particolare un accertamento tecnico preventivo, per verificare quale sarebbe la <i>best practice </i>applicabile nella realizzazione delle centrali nucleari, lamentando che a quanto sembrerebbe le scelte si starebbero orientando verso centrali di terza generazione, mentre sarebbero di gran lunga più affidabili e meno inquinanti quelle di quarta generazione.<br />	<br />
4. La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 1° febbraio 2011. <br />	<br />
Il Collegio, secondo quanto risulta da verbale, rilevato che sono state proposte sia azione avverso il silenzio che azione impugnatoria, ha disposto che entrambe le domande siano trattate con rito ordinario e dunque in pubblica udienza.<br />	<br />
5. Nell’udienza sono state rilevate, come da verbale, questioni d’ufficio inerenti la tempestività del deposito di memorie e documenti.<br />	<br />
Va dichiarata la tardività della memoria depositata dalle Amministrazioni statali, in data 27 gennaio 2011 per l’udienza del 1° febbraio 2011, nonché della memoria depositata dal Codacons in data 28 gennaio 2011 per la medesima udienza: le due memorie sono tardive sia se si applicano i termini del rito ordinario (nel quale le memorie vanno depositate fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73 c.p.a.), sia se si applicano i termini del rito speciale (nel quale le memorie vanno depositate fino a quindici giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a.). Parimenti va dichiarato tardivo il deposito dei documenti effettuato dal Codacons in data 31 gennaio 2011, sia se si applicano i termini del rito ordinario (nel quale i documenti vanno depositati fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza), sia se si applicano i termini del rito speciale (nel quale i documenti vanno depositati fino a venti giorni liberi prima dell’udienza). <br />	<br />
I termini sono imposti non solo a garanzia del contraddittorio tra le parti, ma anche della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.<br />	<br />
6. La s.p.a. ENEL, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità dell’appello, deducendo che, essendo stata la sentenza pubblicata prima dell’entrata in vigore del c.p.a., troverebbero applicazione i previgenti termini, fissati dall’art. 21-<i>bis</i> della legge n. 1034/1971, e segnatamente il termine per appellare di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.<br />	<br />
6.1. L’eccezione di irricevibilità va disattesa.<br />	<br />
In disparte il rilievo per cui chi eccepisce la tardività di un ricorso ha l’onere di provarla (e nella specie ENEL non ha provato in che data il Codacons ha ricevuto la comunicazione della pubblicazione della sentenza di primo grado, <i>dies a quo</i> del termine di novanta giorni per appellare), è comunque dirimente la considerazione che sia in primo grado che in appello il Codacons ha proposto un unico ricorso con una pluralità di domande, articolando sia una azione avverso il silenzio inadempimento sia una azione impugnatoria. <br />	<br />
In assenza di disposizioni espresse che precludano una tale iniziativa processuale, deve ritenersi ammissibile il cumulo di domande con un unico ricorso, e in siffatta ipotesi – in base ai principi generali &#8211; ha prevalenza il rito ordinario su quello speciale, secondo quanto afferma oggi espressamente l’art. 32, co. 1, c.p.a.<br />	<br />
Non si tratta peraltro di una disposizione innovativa, ma di una disposizione che codifica un principio già esistente e applicato dalla preferibile giurisprudenza formatasi prima del codice (cfr. Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3755).<br />	<br />
Dovendo dunque trovare applicazione il rito ordinario, e i relativi termini processuali, l’appello è tempestivo.<br />	<br />
7. Nel merito, l’appello va tuttavia respinto.<br />	<br />
7.1. Giova premettere che il Codacons pretende, da un lato, di poter partecipare al procedimento, in seno al CIPE, disciplinato dall’art. 26 della legge n. 99 del 2009, e dall’altro lato, che tale procedimento si svolga mediante le modalità chieste dal Codacons stesso, finalizzate ad acclarare le ‘migliori tecnologie nucleari’.<br />	<br />
Il procedimento amministrativo cui il Codacons si riferisce è dunque quello di cui al citato art. 26 della legge n. 99 del 2009, per il quale con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. <br />	<br />
Il medesimo art. 26 prevede che la Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.<br />	<br />
7.2. Ciò premesso in diritto, si deve osservare che l’azione volta a far accertare l’illegittimità del silenzio del CIPE &#8211; in relazione alla domanda del Codacons di essere ammesso a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale relative all’individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia per attuare la legge n. 99 del 2009 &#8211; va dichiarata inammissibile, non sussistendo alcun obbligo di provvedere.<br />	<br />
E, invero, secondo quanto dispone l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, le disposizioni dettate dalla medesima legge, nel capo III, in ordine alla partecipazione al procedimento, &#8211; e invocate dal Codacons nei confronti del CIPE &#8211; , “non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.<br />	<br />
Al riguardo, si deve ritenere che l’attività svolta dal CIPE ai sensi dell’art. 26, l. n. 99 del 2009, sia di natura amministrativa e non regolamentare, come affermato dalla Corte Costituzionale (Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278), ma comunque volta a definire “le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale”, sicché ha natura di atto amministrativo generale, destinato a operare per un numero indeterminato di ipotesi, e non di provvedimento puntuale.<br />	<br />
Ciò si desume anche dalla citata sentenza della Corte cost. n. 278 del 2010, che, nell’escludere che il potere affidata al CIPE dal citato art. 26 sia di natura regolamentare, ha statuito che con l’esercizio di tale potere il Comitato interministeriale esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, e ha affermato “l&#8217;estraneità del contenuto precettivo della norma rispetto alla fase di realizzazione del singolo impianto, che trova la propria disciplina, invece, nelle lettere g) e h) dell&#8217;art. 25, comma 2”, della legge n. 99 del 2009.<br />	<br />
Ha aggiunto la Corte Costituzionale che il citato art. 26, comma 1, risponde “alla necessità che la selezione delle tipologie ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo criteri tecnici di efficacia e sicurezza, affinché la successiva individuazione della struttura compatibile con simile preliminare scrematura sia svolta (nel corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare ciascuna Regione interessata), sulla base di tale comune, e necessaria garanzia”.<br />	<br />
Poiché il provvedimento adottato dal CIPE ai sensi dell’art. 26, co. 1, l. n. 99/2009 ha natura di atto amministrativo generale, ad esso non si applicano le regole di partecipazione dettate dalla legge n. 241 del 1990, restando ferme le disposizioni per esso specificamente previste.<br />	<br />
Ora, né l’art. 26 della legge n. 99 del 2009, né il vigente regolamento sul funzionamento del CIPE approvato con la delibera n. 63/1998, prevedono la partecipazione di associazioni di consumatori o di tutela dell’ambiente alle sedute del CIPE. <br />	<br />
Il che appare del resto ragionevole, ove si consideri la natura politica dell’organo, che è composto di Ministri, anche ove lo stesso adotti, come è nella specie, atti amministrativi.<br />	<br />
Rilevato che il Codacons non ha una pretesa azionabile a partecipare al procedimento di cui all’art. 26 della legge n. 99 del 2009, e che il CIPE non è tenuto a consentire tale partecipazione, non può però escludersi, sul piano e nella sfera della libertà e della spontanea collaborazione, che il Codacons possa trasmettere osservazioni e ogni più opportuna documentazione al CIPE, e che il CIPE abbia facoltà di prenderne visione e cognizione per il migliore espletamento della propria delicata funzione in siffatta materia.<br />	<br />
7.3. Passando all’esame del motivo di appello con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’azione impugnatoria proposta congiuntamente a quella di accertamento dell’illegittimità del silenzio, in punto di stretto rito la censura di parte appellante risulta corretta.<br />	<br />
Si è già osservato che nell’ordinamento, già prima del c.p.a., era consentito il cumulo di domande con conseguente conversione del rito.<br />	<br />
Pertanto il T.a.r. non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’azione impugnatoria, sol perché proposta insieme all’azione avverso il silenzio, ma avrebbe dovuto invece disporre la trattazione di entrambe le domande proposte con rito ordinario.<br />	<br />
Peraltro l’erronea declaratoria di inammissibilità di una domanda da parte del T.a.r. non ha per conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza, ma comporta che il giudice di appello decide nel merito (in tal senso dispone ora l’art. 105, co. 1, c.p.a.).<br />	<br />
Nella specie, la domanda impugnatoria va in questa sede dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della declaratoria di inammissibilità della domanda volta a partecipare al procedimento.<br />	<br />
Se anche, infatti, in via di mera ipotesi, si ritenesse fondato il vizio di incompetenza in relazione al provvedimento del CIPE, dal suo annullamento non deriverebbe al Codacons nessun vantaggio pratico perché, comunque, non potrebbe ottenere il bene della vita appetito, ossia la partecipazione alle sedute del CIPE, per le ragioni sopra esposte.<br />	<br />
7.4. Passando alle altre domande del Codacons, volte a stigmatizzare un asserito silenzio inadempimento del CIPE sotto altri profili, il Collegio ritiene che tali domande possano essere divise in due tronconi.<br />	<br />
Il Codacons chiede infatti anzitutto un accesso all’informazione ambientale.<br />	<br />
Sotto tale profilo, la richiesta rivolta al CIPE era di “voler comunicare, anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 152/2006, artt. 2, 3-<i>ter</i>, 301, i progetti e la tecnologia che si intende adottare nella realizzazione degli impianti nucleari”.<br />	<br />
Il CIPE non ha risposto e si è pertanto formato il silenzio sulla domanda di accesso, silenzio che va considerato legittimo perché, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare <i>in re ipsa</i> per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005), tuttavia la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, nel qual caso la richiesta può essere respinta (art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195 del 2005).<br />	<br />
Nel caso specifico la richiesta di accesso era appunto eccessivamente generica, non avendo ad oggetto nemmeno atti esistenti, e facendo invece riferimento ai progetti e tecnologia che il CIPE avesse intenzione di adottare.<br />	<br />
7.5. Con un secondo gruppo di richieste, il Codacons sostiene che il CIPE sarebbe inadempiente ai seguenti obblighi:<br />	<br />
&#8211; gli obblighi di legge derivanti dalla Convenzione Europea sulla Sicurezza Nucleare del 17 giugno 1994 e del 16 novembre 1999, 199/819/EURATOM – ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e del d.lgs. n. 206/2005;<br />	<br />
&#8211; l’obbligo di effettuazione della <i>due diligence</i> nei confronti delle società E.N.E.L. s.p.a., EDISON s.p.a. e DEL FUNGO GIERA ENERGIA s.p.a. al fine di verificare: a) lo stato della ricerca e progettazione dei reattori nucleari di quarta generazion<br />
Osserva al riguardo il collegio che il Codacons non si duole della mancata tempestiva conclusione del procedimento di cui all’art. 26 della legge n. 99 del 2009, ma contesta il <i>quomodo </i>del procedimento, ritenendo che nell’espletamento della funzione amministrativa ad esso affidata dal citato art. 26 il CIPE dovrebbe svolgere una serie di accertamenti tecnici, indicati dal Codacons stesso.<br />	<br />
L’azione dell’appellante sotto tale profilo è inammissibile.<br />	<br />
Infatti, con l’azione avverso il silenzio, l’interessato può chiedere solo l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere (l’<i>an</i> dell’azione amministrativa: cfr. l’art. 31, comma 1, c.p.a.) e può spingersi a chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa (il <i>quomodo</i> dell’azione amministrativa) solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (come ora dispone l’art. 31, comma 3, c.p.a., che peraltro recepisce la consolidata giurisprudenza formatasi in precedenza).<br />	<br />
Nella specie, pertanto, da un lato l’associazione Codacons non chiede al giudice di accertare che il CIPE ha l’obbligo di provvedere nel termine legale di cui all’art. 26, l. n. 99/2009 (né ha dedotto l’interesse a che il CIPE provveda tempestivamente a individuare le tecnologie nucleari), e dall’altro lato chiede al giudice di ordinare al CIPE con quali modalità il procedimento andrebbe condotto.<br />	<br />
La pretesa esula dai limiti dell’azione verso il silenzio e dai poteri del giudice amministrativo, che, al di fuori dei limitati casi di giurisdizione c.d. di merito, qui non sussistenti, non può sostituirsi alla pubblica amministrazione in accertamenti e scelte ad essa riservati, e non può in nessun caso “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (art. 34, comma 2, c.p.a.).<br />	<br />
Il giudice non può pertanto indicare al CIPE quali accertamenti tecnici compiere, &#8211; accertamenti rimessi alle valutazioni discrezionali del CIPE, che, nella sua competenza, li compirà senz’altro con tutta la diligenza che il caso richiede, anche vagliando se sia preferibile la tecnologia del nucleare di c.d. quarta generazione, anche sotto il profilo del minor tempo di smaltimento delle scorie -, né può disporre un accertamento tecnico preventivo, che implicherebbe un’inammissibile sostituzione dell’organo amministrativo, potendo solo, <i>ex post</i>, e se del caso, sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo, se e quando il CIPE adotterà il provvedimento di cui al citato art. 26, ove esso fosse impugnato in sede giurisdizionale.<br />	<br />
8. Ne consegue, in conclusione, il rigetto dell’appello.<br />	<br />
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, mentre per la restante metà dette spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in euro 500 complessive in favore delle Amministrazioni statali e in euro duemila in favore della s.p.a. Enel.<br />	<br />
9. Va poi demandato alla segreteria della sezione e alla segreteria della sezione I del T.a.r. Lazio – Roma, di invitare il Codacons a provvedere al pagamento del contributo unificato, rispettivamente per il grado di appello e per il primo grado di giudizio, contributo che non risulta versato.<br />	<br />
Sul ricorso di primo grado e sull’atto di appello il Codacons ha infatti apposto il timbro “esente da bollo ex art. 8 l. 266/91”, evidentemente ritenendo non dovuto il contributo unificato ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 115/2002, che ne esclude la debenza per i processi già esenti da bollo.<br />	<br />
Peraltro, la circolare del segretario generale della giustizia amministrativa 29 gennaio 2004, n. 56, ha interpretato l’art. 8 della legge n. 266 del 1991, osservando che l’esenzione ivi prevista da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale e extraprocessuale delle associazioni di volontariato, vale a dire le loro attività procedimentali, e non anche le loro attività processuali.<br />	<br />
Ne consegue che le sopra indicate segreterie devono chiedere il versamento del contributo unificato: essendo stata proposta in primo grado e in appello non solo l’azione avverso il silenzio (per la quale il contributo è previsto nella misura di euro 250, dall’art. 13, co. 6-<i>bis</i>, d.P.R. n. 115/2002), ma anche l’azione ordinaria di annullamento (per la quale il citato art. 13 prevede il contributo nella misura di euro 500), e dovendo darsi prevalenza al rito ordinario (art. 32, co. 1, c.p.a.), le segreterie devono chiedere il pagamento del contributo nella misura di euro 500 per il giudizio di primo grado e di euro 500 per il giudizio di appello.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 9848 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di lite nella misura della metà e per l’altra metà le pone a carico dell’appellante nella misura di euro 500 complessive in favore delle Amministrazioni statali e di euro 2000 in favore di ENEL s.p.a., oltre accessori di legge<br />	<br />
Demanda alla segreteria della sezione e alla segreteria della I sezione del T.a.r. Lazio – Roma gli adempimenti inerenti la richiesta di pagamento del contributo unificato nei confronti del Codacons.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2006 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2006 n.996</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. H3G s.p.a. (Avv.Ti I. Marrone, C. Clarich, N. Moravia e C. Carli) contro il Comune di Massarosa (non costituito), il Sindaco del Comune di Massarosa quale Ufficiale Di Governo (Avvocatura dello Stato) e l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Avv. C. D&#8217;Antone)) sull&#8217;incompetenza del Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2006 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2006 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> H3G s.p.a. (Avv.Ti I. Marrone, C. Clarich, N. Moravia e C. Carli) contro il Comune di Massarosa (non costituito), il Sindaco del Comune di Massarosa quale Ufficiale Di Governo (Avvocatura dello Stato) e l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Avv. C. D&#8217;Antone))</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;incompetenza del Sindaco a ordinare la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile e sulla non riconducibilità nel novero delle ordinanze contingibili e urgenti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Impianti per la telefonia mobile &#8211; Sospensione della relativa attività edificatoria o azione in via di autotutela – Competenza del Sindaco – Non sussiste – Competenza del Dirigente &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Impianti per la telefonia mobile – Ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile – Ordinanze contingibili ed urgenti – Assenza di un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica dei cittadini &#8211; Non vi rientra</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Sindaco, quale organo politico di vertice del Comune, non è competente ad adottare atti di sospensione dell’attività edificatoria o ad agire in via di autotutela nei confronti di provvedimenti di assenso della predetta attività in precedenza adottati, trattandosi di compiti di amministrazione attiva riservati ai Dirigenti (fattispecie relativa alla sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile)</p>
<p>2. L’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile non è riconducibile all’esercizio del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, in assenza di una adeguata motivazione al riguardo e stante l’assenza di un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica dei cittadini</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</p>
<p></i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>2318/04</b> proposto da </p>
<p><B>SOC. H3G S.P.A. , </B>rappresentato e difeso da: Marrone Ivan, Clarich Marcello, <i>Moravia Nico, Carli Chiara, </i>con domicilio eletto in Firenze,<i>Via dei Rondinelli, 2, presso, </i>Marrone Ivan  <i><br />
</i></p>
<p align=center>
<b>contro</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<i><br />
</i><B>COMUNE DI MASSAROSA, </B>non costituitosi in giudizio;<br />
<B>SINDACO COMUNE DI MASSAROSA</B> quale ufficiale di governo,rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, Via degli Arazzieri 4, presso la sua sede;<br />
<B>ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI, </B>rappresentato e difeso da: D&#8217;Antone Carmelo,  con domicilio eletto in Firenze, Via Ricasoli n. 40, presso Segreteria T.A.R.   <br />
<i><br />
<b>per l’annullamento</b></i><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco di Massarosa n. 26 del 6 agosto 2004 con la quale il Sindaco di Massarosa ha sospeso &#8220;per quindici giorni e dalla data di notifica della presente comunicazione e comunque fino alla formulazione da parte dell&#8217;ente parco regiona<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 20590 del 20 agosto 2004 del Sindaco di Massarosa nella parte in cui ribadisce la sospensione dei lavori disposta dall&#8217;ordinanza n. 26 del 6.8.2004;<br />
&#8211; della delibera in seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Massarosa 31 luglio 2004, mai comunicata ad H3G e non conosciuta;<br />
&#8211; della nota 4 agosto 2004 del Settore Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economia;<br />
&#8211; di ogni altro atto ad esso comunque connesso, presupposto e/o consequenziale; <br />
&#8211; e, per quanto occorrer possa, della lettera 13 luglio 2004 dell&#8217;ente parco regionale Migliarino &#8211; San Rossore &#8211; Massaciuccoli che richiama la necessità di sottoporre la predetta stazione radio base a valutazione di incidenza ai sensi della legge regiona<br />
<br />
<b>nonchè per l&#8217;accertamento<br />
</b>del diritto al risarcimento dei danni subiti da H3g S.p.A. per effetto della sospensione dei lavori da parte del comune di Massarosa, a titolo di perdita di capacità di raccolta di traffico, per ogni mese di ritardo nell&#8217;attivazione della stazione radio base, nonchè dell&#8217;incremento del costo di costruzione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all&#8217;esito di apposita CTU;</p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>del Comune di Massarosa alla corresponsione di tale somma, oltre interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del <b>14 marzo 2006</b>, il Presidente dott. Giovanni Vacirca; <br />
Uditi altresì per le parti gli avv.ti I.Marrone, S.Pizzorno (avv. Stato) e A.Cuccurullo per C.D&#8217;Antone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Considerato che la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti comunali, con cui sono stati sospesi, prima temporaneamente e poi a tempo indeterminato, i lavori di realizzazione di una stazione radio base, nonché la lettera del 13 luglio 2004 dell’Ente Parco;<br />	<br />
	Considerato che è infondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Ente Parco in ordine all’impugnazione del proprio atto, in quanto esso ha manifestato la sua lesività solo allorché l’Amministrazione comunale lo ha condiviso e posto a base dei provvedimenti di sospensione;<br />	<br />
	Considerato che  con ordinanza 22 marzo 2005 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha accolto l’istanza cautelare, osservando che:<br />	<br />
	a) l’installazione dell’antenna deve avvenire all’esterno di zone oggetto di specifica tutela ai sensi dell’art. 15 l. reg. n. 56 del 2000;<br />	<br />
	b) l’istituto della c.d. valutazione di incidenza è riferito agli atti di pianificazione e non ai singoli interventi modificativi del territorio;<br />	<br />
	c) il Sindaco, quale organo politico di vertice del Comune, non è competente ad adottare atti di sospensione dell’attività edificatoria o ad agire in via di autotutela nei confronti di provvedimenti di assenso della predetta attività in precedenza adottati, trattandosi di compiti di amministrazione attiva riservati ai dirigenti;<br />	<br />
	d) l’atto impugnato non è riconducibile all’esercizio del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, in assenza di ogni adeguata motivazione al riguardo e stante l’assenza di un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica dei cittadini;<br />	<br />
	e) risultano osservati i limiti di emissioni elettromagnetiche;<br />	<br />
	Ritenuto che alla luce di tali considerazioni, condivise dal Collegio, il ricorso sia fondato; <br />	<br />
	Considerato che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, non risulta depositata la relazione tecnica preannunciata, sicché la domanda va respinta per difetto di prova;<br />	<br />
	Ritenuto che, attesa la reciproca soccombenza, debbano dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio;<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,  accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati; respinge la domanda di risarcimento del danno. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze il 14 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
	Giovanni Vacirca                   Presidente, est.<br />	<br />
	Saverio Romano		Consigliere<br />	<br />
	Bernardo Massari                   Consigliere</p>
<p>depositata in segreteria il 28 marzo 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-3-2006-n-996/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2006 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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