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	<title>9955 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9955 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2009 n.9955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-10-2009-n-9955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-10-2009-n-9955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2009 n.9955</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe &#8211; Est. Realfonzo Castellaneta (Avv. Graglia) c/ INAIL (Avv. Ottolini) ed altri sulla necessità dell&#8217;accesso al curriculum professionale per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante Pubblica amministrazione – Accesso atti amministrativi &#8211; Curriculum professionale – Legittimità &#8211; Ragioni In materia di accesso ai documenti amministrativi, è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-10-2009-n-9955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2009 n.9955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-10-2009-n-9955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2009 n.9955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe &#8211; Est. Realfonzo<br /> Castellaneta (Avv. Graglia) c/ INAIL (Avv. Ottolini) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;accesso al curriculum professionale per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso atti amministrativi &#8211; Curriculum professionale –  Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di accesso ai documenti amministrativi, è consentito  l’accesso al curriculum professionale, in quanto tale diritto viene esercitato per la necessità di difendere  un interesse giuridicamente rilevante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Castellaneta Elvira</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Graglia, Renato Moccia, con domicilio eletto presso Franco Graglia in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Inail &#8211; Ist. Naz. Assicurazione Infortuni Sul Lavoro<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Ottolini, Lucio Vuoso, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre,144; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Capilupi Luca<i></b></i>; non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RIGETTO ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI &#8211; RICORSO EX ART. 25 L. 241/90.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inail &#8211; Ist. Naz. Assicurazione Infortuni Sul Lavoro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L&#8217;avvocato ricorrente, che aspirava ad essere assegnata alla sede dell’Avvocatura dell&#8217;Inail del Lazio, ha richiesto la documentazione relativa al provvedimento del Direttore Centrale delle Risorse Umane riguardante l&#8217;immissione in servizio dall&#8217;esterno senza concorso nei ruoli dell&#8217;Avvocatura del controinteressato, che era in aspettativa per motivi sindacali ma dai ruoli dei “quadri” di un&#8217;ASL e non dell&#8217;INAIL.<br />	<br />
Con il presente gravame ha impugnato il diniego all’accesso in relazione alla ritenuta inammissibilità di una richiesta finalizzata &#8220;ad un controllo preordinato e generalizzato dell&#8217;operato della pubblica amministrazione&#8221;. <br />	<br />
Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di gravame relativo alla violazione degli articoli 22 e 24 della legge 241/1990 che sanciscono il diritto di accesso agli atti dei soggetti legittimati. <br />	<br />
Nelle more del presente giudizio l&#8217;Inail ha accolto in parte la richiesta di accesso ed in data 26 maggio 2009 ha consentito la visione (ed ha rilasciato le relative copie) degli atti richiesti, ad esclusione del curriculum professionale del predetto controinteressato.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio il ricorso, su richiesta del patrocinatore della ricorrente, è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
1. Deve preliminarmente rilevarsi come, in seguito al parziale accoglimento dell’istanza di accesso da parte dell’Amministrazione può, per tale parte, essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. <br />	<br />
2. Relativamente alla residuale richiesta di accesso al “curriculum” professionale del controinteressato, peraltro ritualmente evocato in giudizio, il ricorso è fondato. <br />	<br />
Esattamente infatti la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto a conoscere i documenti detenuti dall&#8217;amministrazione che sono in diretta relazione con la tutela di una sua posizione giuridicamente rilevante ai sensi dell&#8217;articolo 22 della legge 241/1990. <br />	<br />
In linea di principio si deve ricordare che, l&#8217;accesso agli atti amministrativi previsto dall&#8217;art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso – in via di eccezione- solamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit., 8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 ), tra i quali certamente non rientra quella in parola. <br />	<br />
Contrariamente a quanto si potrebbe arguire dal diniego dell’Istituto, nel caso di specie, la ricorrente non chiedeva affatto l&#8217;accesso ad una generalità indistinta di atti di più soggetti del tutto disgiunti dalla sua sfera di interessi, ma aveva azionato il suo diritto a conoscere gli specifici atti di un unico procedimento rispetto al quale la stessa poteva esser potenzialmente in una, anche mediata, correlazione di interesse legittimo a che il posto non fosse irritualmente occupato. <br />	<br />
Né come sostenuto dai difensori dell’Istituto oralmente alla Camera di Consiglio si poneva un problema di tutela degli atti personali del controinteressato.<br />	<br />
Fin dalla sua originaria impostazione (di cui all’art. 43 della L. n. 675/1996 oggi trasfuso nel T.U. di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), la normativa in materia di riservatezza (peraltro, di recepimento delle direttive comunitarie in materia) era stata interpretata nel senso che, qualora ricorra la necessità di difendere un interesse giuridico, si dovesse sempre dare prevalenza al diritto di accesso anche solo nei limiti della semplice visione dell&#8217;atto, senza estrazione di copia sull&#8217;opposto interesse alla riservatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 febbraio 1997 n. 5, in Cons. Stato 1997, I, 169).<br />	<br />
Con la modifica della l. n. 241 del 1990, operata dalla l. n. 15/2005, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato per converso recessivo l&#8217;interesse alla riservatezza dei terzi, quando l&#8217;accesso stesso sia esercitato prospettando l&#8217;esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 aprile 2008 , n. 1576).<br />	<br />
Ciò non significa necessariamente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi debba prevalere sempre sul diritto alla riservatezza, ma che, invece la legge rimette alla prudente comparazione prima dell&#8217;amministrazione e poi del giudice, il bilanciamento, nel caso singolo, tra la prevalenza dell&#8217;interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) e quello al rispetto al diritto alla tutela della &#8220;privacy&#8221; personale (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6581). <br />	<br />
Nel Codice sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 cit. la disciplina dell’accesso è riconducibile a due disposizioni fondamentali, la cui impostazione infatti riprende e riconferma la validità dei precedenti orientamenti giurisprudenziale, e che non è inutile annotare: <br />	<br />
&#8211; art. 59: « 1. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l&#8217;esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla L.<br />
&#8211; l’art. 60: « 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministr<br />
In sostanza addirittura in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, si garantisce l&#8217;accesso a terzi anche in presenza di dati sensibili, se la valutazione del rango degli interessi coinvolti sia di pari livello. <br />	<br />
In ogni caso quindi deve essere accordato l’accesso ai dati relativi ad una procedura nel caso in cui – come qui – tale conoscenza appare strumentale alla difesa di situazioni comunque riferibile a diritti fondamentali e inviolabili, quali il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. .<br />	<br />
Nel caso in esame deve escludersi che il curriculum professionale possa essere sottratto all’accesso ad un soggetto, legale dell’Istituto, che potrebbe aspirare alla relativa posizione occupata con il procedimento in questione. <br />	<br />
Peraltro non è stato allegato, e comunque dagli atti non risulta, alcuna esplicita opposizione del controinteressato.<br />	<br />
Ma anche se tale opposizione del controinteressato vi fosse stata, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto negare l&#8217;esercizio del diritto di accesso soltanto sulla base della opposizione dell&#8217;interessato, dato che qui non si trattava di una situazione nella quale venivano in gioco dati c.d. « sensibili » che meritassero una tutela rafforzata in relazione ai contrapposto interesse della richiedente (in tal senso vedi anche: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 26 settembre 2008 , n. 1246).<br />	<br />
In conclusione, essendo l’accesso la regola ed il diniego l’eccezione, il ricorso deve per tale residua parte essere accolto e per l’effetto deve ordinarsi l’esibizione del curriculun richiesto.<br />	<br />
Sussistono in ogni caso sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III^-quater:<br />	<br />
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere;<br />	<br />
2) in parte accoglie il ricorso e per l’effetto ordina l’esibizione del curriculum del controinteressato di cui in motivazione.<br />	<br />
3) Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/10/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-10-2009-n-9955/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2009 n.9955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-10-2007-n-9955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-10-2007-n-9955/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-10-2007-n-9955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9955</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, est. Maiello Cutolo R. (Avv. E. Sorpano) c. Comune di Ottaviano (Avv. T. Chiacchio) sulla competenza della Giunta comunale ad approvare gli atti di una procedura concorsuale per il conferimento di incarichi professionali 1. Comune e Provincia – Giunta Comunale – Conferimento all’esterno di incarichi professionali di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-10-2007-n-9955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-24-10-2007-n-9955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2007 n.9955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, est. Maiello<br /> Cutolo R. (Avv. E. Sorpano) c. Comune di Ottaviano (Avv. T. Chiacchio)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza della Giunta comunale ad approvare gli atti di una procedura concorsuale per il conferimento di incarichi professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Giunta Comunale – Conferimento all’esterno di incarichi professionali di natura tecnica, a mezzo di procedura concorsuale – Competenza della Giunta Comunale ad approvare gli atti di gara – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi professionali – Esclusione – Motivata con riferimento al mancato possesso di un requisito di ammissione introdotto dalla Stazione appaltante a selezione già espletata &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La Giunta comunale, quale organo di indirizzo politico, non ha competenza alcuna in ordine all’individuazione dei professionisti esterni cui affidare gli incarichi professionali di natura tecnica, trattandosi di atti di gestione, espressamente riservati al dirigente di settore ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in forza del principio cd. di separazione tra gli atti di indirizzo politico e gli atti di gestione: come tale è illegittima la delibera di giunta comunale avente ad oggetto l’approvazione delle risultanze della procedura concorsuale indetta dal Comune per il conferimento di incarichi professionali a professionisti esterni.</p>
<p>2. E’ illegittima l’esclusione del concorrente da una procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi professionali motivata con riferimento al mancato possesso di un requisito di ammissione introdotto dalla Stazione appaltante a selezione già espletata e non previsto dalla originaria disciplina di gara: è necessario, alla stregua dei canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, assicurare la massima accorrenza e partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, con conseguente tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nel caso di specie il Comune aveva indetto una procedura concorsuale avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale a n.7 gruppi di lavoro per il servizio istruttoria tecnico – amministrativa delle pratiche di condono edilizio e, a procedura oramai conclusa, aveva escluso un concorrente in ragione della divisata opportunità di “ammettere alla selezione unicamente i tecnici che hanno dichiarato di non essere proprietari di immobili oggetto di condono edilizio e che hanno altresì dichiarato l’inesistenza di istanze di condono presentate dai componenti del proprio nucleo familiare oppure da parenti di I grado”. Il TAR ha giudicato illegittima tale esclusione perché il bando di gara non riservava la partecipazione ai soggetti non proprietari di immobili insistenti sul territorio comunale ed oggetto di istanza di condono edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI  &#8211; SECONDA SEZIONE 
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
nelle persone dei Signori Magistrati:<br />
<b>dott. CARLO d&#8217;ALESSANDRO 	Presidente <br />	<br />
dott.ssa ANNA PAPPALARDO 	Consigliere </b><br />	<br />
<b>dott. UMBERTO MAIELLO 	Primo Referendario, relatore <br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4384/2007  proposto da</p>
<p><B>CUTOLO ROBERTO</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. SOPRANO ENRICO, con domicilio eletto in NAPOLI  alla VIA MELISURGO, 4 <br />
<b></p>
<p align=center>
contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>COMUNE DI OTTAVIANO</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. CHIACCHIO TAMMARO, con domicilio eletto in NAPOLI  alla VIA DEI MILLE, 74 </p>
<p align=center>
<b>e nei confronti di </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>ANNUNZIATA GAETANO GIOVANNI, PICARIELLO VINCENZO</B>;  n.c.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento </b>previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) del provvedimento prot. n. 1194 del 30/10/2006, con cui il ricorrente è stato escluso dalla selezione indetta con avviso pubblico n. 1194 del 30.12.2006, avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale a n.7 gruppi di lavoro per il servizio istruttoria tecnico – amministrativa delle pratiche di condono edilizio;<br />
b) della delibera di G.M. del Comune di Ottaviano n. 72 del 30.3.2007, recante l’approvazione della graduatoria dei tecnici ritenuti idonei;<br />
c) della determina dirigenziale n. 22/2007 del responsabile di settore, di approvazione della composizione dei gruppi di lavoro;<br />
d) ove necessario e, per quanto di ragione, del bando del 30.10.2006, nella parte in cui prevede che l’incarico de quo sarebbe stato conferito sulla base della graduatoria  di merito all’uopo predisposta mediante apposita delibera di G.M.;<br />
e) della determina dirigenziale n. 1/2007 del responsabile di settore; </p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di COMUNE DI OTTAVIANO;  <br />
Udito il relatore Primo Referendario dott. UMBERTO MAIELLO;  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Comune di Ottaviano, con avviso pubblico, ha indetto una procedura concorsuale per il conferimento di incarichi professionali in vista della costituzione di n.7 gruppi di lavoro per il servizio “istruttoria tecnico – amministrativa delle pratiche di condono edilizio”.<br />
All’esito della svolta selezione, il ricorrente veniva inizialmente collocato al 2° posto della graduatoria degli architetti ed ingegneri, approvata dal responsabile del settore competente con determina n.1 del 3.1.2007.<br />
Gli atti concorsuali, in base alla disciplina di gara, venivano poi trasmessi alla Giunta Municipale affinchè individuasse in via definitiva i professionisti idonei a comporre le commissioni tecniche esterne.<br />
Con delibera n. 72 del 30.3.2007, la locale Giunta Municipale espungeva il nominativo del ricorrente dalla graduatoria degli idonei; tanto in ragione della divisata opportunità di <i>“ammettere alla selezione unicamente i tecnici che hanno dichiarato di non essere proprietari di immobili oggetto di condono edilizio e che hanno altresì dichiarato l’inesistenza di istanze di condono presentate dai componenti del proprio nucleo familiare oppure da parenti di I grado”</i>.<br />
Di contro, il ricorrente, all’uopo interpellato, aveva dichiarato che il proprio genitore aveva presentato due domande di condono non ancora esitate.<br />
Il Tribunale, con ordinanza assunta alla camera di consiglio del 6.9.2007, in accoglimento della domanda attorea, sospendeva gli atti impugnati e, per l’effetto, fissava l’odierna udienza di merito.<br />
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Va, anzitutto, convalidata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’incompetenza della locale G.M.<br />
E’, invero, di tutta evidenza che la Giunta, quale organo di indirizzo politico, non abbia competenza alcuna in ordine all’individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi in questione, trattandosi di atti di gestione, espressamente riservati al dirigente di settore ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 207/2000 (principio cd. di separazione tra gli atti di indirizzo politico e gli atti di gestione).<br />
Peraltro, siffatta innovazione risulta introdotta già con legge 15.5.1997, n. 127 (e ribadita con legge n. 265/1999) dal legislatore che, volendo escludere ogni concorrente interferenza dell&#8217;organo di indirizzo politico sull&#8217;esercizio di compiti di amministrazione attiva, ha radicato, in capo ai dirigenti ed in via esclusiva, la competenza ad adottare ogni atto delle procedure concorsuali, a partire dal varo del bando fino alla fase di approvazione degli atti di gara (cfr. CdS sez. V, 16 giugno 2005 n. 3166, n. 920 del 19.2.2003; n. 3166 12.4.2001, n. 2293, 26.9.2002, n. 4938 e 18.9.2003, n. 5322).<br />
Del pari, il Collegio non può esimersi dal rilevare come la procedura de qua rifletta un’illegittima inversione dell’ordine logico che regge ogni procedura concorsuale, inversione fatta palese fatta palese dall’irrituale introduzione di un requisito di ammissione a selezione già espletata e non previsto dalla originaria disciplina di gara (<i>opportunità di</i> <i>“ammettere alla selezione unicamente i tecnici che hanno dichiarato di non essere proprietari di immobili oggetto di condono edilizio e che hanno altresì dichiarato l’inesistenza di istanze di condono presentate dai componenti del proprio nucleo familiare oppure da parenti di I grado”</i>).<br />
E’, invero, necessario, alla stregua dei canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, assicurare la massima accorrenza e partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, con conseguente tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando. <br />
In definitiva, pur essendo astrattamente meritevole l’opzione di scongiurare ogni sospetto di illecite cointeressenze, anche di tipo indiretto e per effetto di rapporti incrociati tra i consulenti esterni, onde assicurare la piena imparzialità dei professionisti con cui stipulare rapporti di collaborazione, resta un principio indefettibile, di portata generale, quello di predisporre e rendere adeguatamente concoscibili le regole selettive su cui si fonda ogni singola procedura concorsuale.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti impugnati.<br />
L’accoglimento della domanda principale esonera il Collegio dalla valutazione dell’ulteriore domanda risarcitoria, azionata solo in via subordinata.<br />
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, il Comune di Ottaviano va condannato, in favore della parte ricorrente, al pagamento di € 2.000 ( duemila) ed al rimborso degli oneri connessi al contributo unificato.  <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11.10.2007.</p>
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