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	<title>995 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.995</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2020-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.995</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Stefano Toschei, Consigliere, Estensore; PARTI: (Società  S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per le imprese elettriche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Domenico Vitale c. l&#8217;ARERA &#8211; Autorità  di regolazione per energia reti e ambiente (giÃ  Autorità  per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-2-2020-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Stefano Toschei, Consigliere, Estensore; PARTI: (Società  S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per le imprese elettriche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Domenico Vitale c. l&#8217;ARERA &#8211; Autorità  di regolazione per energia reti e ambiente (giÃ  Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico), la Cassa per i Servizi energetici e ambientali &#8211; CSEA (giÃ  Cassa conguaglio per il settore elettrico) e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Imprese elettriche minori: la ratio delle c.d. integrazioni tariffarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Energie &#8211; imprese elettriche minori &#8211; c.d. integrazioni tariffarie &#8211; ratio.<br /> <br /> 2.- Energie &#8211; imprese elettriche minori &#8211; importi integrativi correttivi e comprensivi degli utili &#8211; richiesta &#8211; ante anno 2000 &#8211; impedimenti &#8211; sussistenza &#8211; va negata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La ratio dell&#8217;istituzione del</em><em>la erogazione delle c.d. integrazioni tariffarie, inizialmente riconosciute da provvedimenti del C.I.P. e, da ultimo, confermata dall&#8217;art. 7, comma 3, L. n. 10/1991</em><em>è stata quella di evitare o scongiurare le conseguenze dei pregiudizi economici subiti dalle imprese elettriche minori che non riuscivano, causa la tariffa imposta, a coprire i costi di esercizio. Infatti, essendo incapiente la tariffa dell&#8217;energia elettrica su tutto il territorio nazionale, questa non può effettivamente remunerare i costi di produzione sostenuti dalle imprese elettriche minori, in ragione delle loro dimensioni e collocazione geografica</em>.<br /> <br /> <em>2. Non sussistevano in epoca antecedente al 2000 impedimenti giuridici per richiedere, a coloro (nella specie le imprese elettriche minori) che ritenevano di averne diritto, il pagamento degli importi integrativi corretti e comprensivi degli utili.</em><br /> <em>In particolare, non può accogliersi l&#8217;argomentazione in virtà¹ della quale il diritto alla integrazione tariffaria comprensiva dell&#8217;utilenon era certo, liquido ed esigibile e che non poteva essere fatto valere prima della determinazione della formula di calcolo, stabilita dall&#8217;Autorità  con la deliberazione n. 132 del 2000:infatti, anche prima di tale deliberazione del 2000, l&#8217;impresa avente diritto avrebbe potuto agire per contestare, per gli anni precedenti al 1991, la mancata inclusione di una componente di utile aggiuntiva rispetto al ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 07/02/2020<br /> <strong>N. 00995/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07697/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7697 del 2013, proposto dalla società  S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per le imprese elettriche S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Domenico Vitale , con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;ARERA &#8211; Autorità  di regolazione per energia reti e ambiente (giÃ  Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico), la Cassa per i Servizi energetici e ambientali &#8211; CSEA (giÃ  Cassa conguaglio per il settore elettrico) e il Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, 29 maggio 2013 n. 1411, resa tra le parti.<br /> <br /> Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e i documenti prodotti;<br /> Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Domenico Vitale e Iacovoni, quest&#8217;ultimo in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Bernardo Giorgio Mattarella nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Fabio Tortora;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Le vicende che fanno da presupposto al presente giudizio di appello, tenuto conto della rappresentazione in fatto e in diritto operata dalle parti in controversia e tratta anche dalla sentenza di primo grado qui fatta oggetto di appello, possono rappresentarsi in estrema sintesi come segue:<br /> &#8211; la società  S.N.I.E. &#8211; Società  Nolana per imprese elettriche è una &#8220;impresa elettrica minore&#8221;, che esercita l&#8217;attività  di produzione e distribuzione di energia elettrica e che, in virtà¹ dell&#8217;art. 4, punto 8, l. 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo in virtà¹ dell&#8217;art. 7 l. 9 gennaio 1991, n. 10), non fu coinvolta nel processo di &#8220;nazionalizzazione&#8221; e quindi ha continuato ad operare nell&#8217;ambito della provincia di Napoli per lo svolgimento dell&#8217;attività  di distribuzione di energia elettrica;<br /> &#8211; nell&#8217;atto di appello la predetta società  ricorda che l&#8217;energia elettrica è venduta a prezzi stabiliti autoritativamente per tutto il territorio nazionale, la cui misura è inferiore ai costi di esercizio e, per tale ragione, in favore delle cd. imprese elettriche minori, è stata prevista la erogazione delle c.d. integrazioni tariffarie, inizialmente riconosciute da provvedimenti del C.I.P. e, da ultimo, confermata dall&#8217;art. 7, comma 3, l. 10/1991;<br /> &#8211; come è noto e come è stato puntualmente rammentato dal giudice di primo grado nella sentenza qui oggetto di appello &#8220;<em>La ratio dell&#8217;istituzione di tale compensazione è stata quella di evitare o scongiurare le conseguenze dei pregiudizi economici subiti dalle imprese elettriche minori che non riuscivano, causa la tariffa imposta, a coprire i costi di esercizio. Infatti, essendo incapiente la tariffa dell&#8217;energia elettrica su tutto il territorio nazionale, questa non può effettivamente remunerare i costi di produzione sostenuti dalle imprese elettriche minori, in ragione delle loro dimensioni e collocazione geografica</em>&#8220;;<br /> &#8211; fermo quanto sopra la odierna società  appellante trasmetteva all&#8217;ARERA, in data 21-25 luglio 2006, una istanza volta ad ottenere il riconoscimento e la conseguente quantificazione e corresponsione a proprio favore della differenza tra gli importi effettivamente percepiti a titolo di integrazione tariffaria, relativamente al periodo dal 1961 al 1986 (ma mancanti dell&#8217;utile di impresa) e gli importi comprensivi anche dell&#8217;utile, in quanto spettante in applicazione della deliberazione n. 132/2000 di ARERA;<br /> &#8211; non essendo pervenuta alcuna risposta, la società  proponeva ricorso dinanzi la Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia al fine di ottenere l&#8217;accertamento della formazione del silenzio-inadempimento di ARERA e la condanna di quest&#8217;ultima ad adottare il provvedimento richiesto;<br /> &#8211; solo in data 16 giugno 2011 (a distanza, dunque, di circa cinque anni dalla presentazione dell&#8217;atto di diffida e messa in mora), ARERA adottava la nota 15 giugno 2011 n. 16327 con la quale il direttore della Direzione tariffe dell&#8217;Autorità  comunicava testualmente che: &#8220;<em>(&#038;) il diritto a percepire l&#8217;utile d&#8217;impresa nell&#8217;integrazione tariffaria relativa agli anni dal 1961 al 1986 è da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione</em>&#8220;;<br /> &#8211; la S.N.I.E. proponeva quindi ricorso recante motivi aggiunti al fine di vedere annullato il provvedimento di diniego di cui sopra;<br /> &#8211; il Tribunale amministrativo regionale dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso proposto nei confronti del silenzio inadempimento e respingeva il ricorso recante motivi aggiunti confermando la legittimità  dell&#8217;atto con il quale l&#8217;Autorità  aveva dichiarato la inaccogibilità  della domanda proposta dalla società  per l&#8217;intervenuta prescrizione del diritto all&#8217;utile d&#8217;impresa richiesto con riferimento al periodo 1961-1986<br /> 2. &#8211; Nei confronti della sentenza sfavorevole del giudice di primo grado la S.N.I.E. ha proposto appello deducendo due motivi di censura:<br /> A) erra il primo giudice affermando che per effetto di alcuni precedenti giurisprudenziali (anche dello stesso Tribunale amministrativo) che avrebbero &#8220;<em>scrutinato, rigettandole, doglianze analoghe a quelle formulate nel presente giudizio</em>&#8221; e che avrebbero giÃ  ritenuto infondate (con la forza ora del giudicato) le argomentazioni attraverso le quali la società  aveva giÃ  (come nel presente giudizio) inteso sostenere &#8220;<em>(&#038;)</em> <em>che il credito in questione sarebbe divenuto azionabile solo successivamente alla deliberazione n. 132/2000 (&#038;), e che in precedenza tali crediti non potevano ritenersi certi, liquidi ed esigibili (&#038;), non decorrendo pertanto il termine prescrizionale</em>&#8221; quando, al contrario (e similmente alle precedenti decisioni richiamate), si sarebbe consolidato l&#8217;orientamento secondo il quale il credito si sarebbe oramai prescritto, non sussistendo i presupposti per affermare che detto credito non avrebbe potuto essere richiesto in epoca antecedente alla deliberazione n. 132/2000 e non avendo la società  messo in campo atti interruttivi della prescrizione precedentemente al 2000. Sostiene la società  appellante (ribadendo quanto giÃ  affermato in primo grado) che il diritto ad ottenere l&#8217;utile è sorto solo a partire dall&#8217;anno 2000 e ciò proprio grazie alla deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 132/2000, giacchè quest&#8217;ultima ha fissato i criteri propedeutici e necessari per la quantificazione delle somme spettanti; il cui compito veniva affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ciò sarebbe documentalmente confermato dal fatto che il Ministero dell&#8217;industria, con il decreto 19 novembre 1996, aveva testualmente precisato che &#8220;<em>le delibere del CIP n. 941/1961, n. 1198/1968, n. 24/1983, n. 2/1987 e la legge n. 10/1991, non dettano criteri per la determinazione dell&#8217;utile di impresa; (&#8230;) ritenuto tuttavia di dover procedere alla definizione delle integrazioni tariffarie per l&#8217;anno 1991, rinviando ogni definitiva determinazione sul riconoscimento dell&#8217;utile di impresa</em>&#8220;. In altri termini, richiamando il principio consolidato secondo il quale, in virtà¹ della norma generale di cui all&#8217;art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, facendo riferimento alla possibilità  legale di far valere il diritto e, quindi, ad eventuali cause impeditive dell&#8217;esercizio del diritto che siano giuridicamente rilevanti, pare evidente che, in presenza del D.M. del 19 novembre 1996 nessuna pretesa poteva essere avanzata dalle imprese elettriche minori per l&#8217;espresso rinvio di &#8220;<em>ogni determinazione sul riconoscimento dell&#8217;utile di impresa</em>&#8221; ivi contenuto, stante la perdurante assenza dei relativi criteri determinativi (cfr. pagg. 5 e 6 dell&#8217;atto di appello). Deve quindi concludersi, ad avviso della società  appellante e in ciò confutando quanto sostenuto dal primo giudice, che &#8220;<em>(&#038;) mai componente di utile è stato possibile erogare per il periodo 1961-1986 per carenza dei criteri per la sua determinazione</em>&#8221; (così¬, testualmente, a pag. 10 dell&#8217;atto di appello);<br /> B) il Tribunale amministrativo regionale non ha poi tenuto affatto in considerazione, nè si è espresso sul punto, la circostanza che nel corso del procedimento che ha condotto all&#8217;adozione del provvedimento impugnato in primo grado non è stato comunicato il preavviso di diniego, ai sensi dell&#8217;art. 10-<em>bis</em> l. 7 agosto 1990, n. 241, nè ha considerato l&#8217;incompetenza dell&#8217;organo che ha adottato il provvedimento di diniego, vale a dire il direttore della Direzione tariffe dell&#8217;Autorità , rientrando tale atto nelle competenze del Collegio, nel rispetto degli adempimenti formali previsti dal regolamento approvato con d.P.R. 9 maggio 2001, n.244. Anche per tale ragione la sentenza dovrebbe essere riformata.<br /> 3. &#8211; Si sono costituite nel presente grado di appello le amministrazioni appellate.<br /> La difesa erariale ha anzitutto eccepito la inammissibilità  del gravame proposto dalla società  appellante atteso che &#8220;<em>(&#038;) Snie ha sottoposto a cognizione giurisdizionale una questione giÃ  definita dal Tar con sent. 2439 del 2003, confermata da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato con sent. n. 973 del 2004</em>&#8221; (così¬, testualmente, a pag. 6 della memoria dell&#8217;Avvocatura). Nel chiarire il contenuto della eccezione sollevata, la difesa erariale ha ricordato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la citata sentenza n. 2439/2003, ha stabilito che solo a far data dall&#8217;adozione del provvedimento n. 2 del 13 gennaio 1987 del C.I.P. sussiste il diritto a vedersi riconosciuto l&#8217;utile di impresa e tale impostazione è stata confermata in sede di appello con la sentenza del Consiglio di Stato n. 937 del 2004, che ha espressamente respinto la domanda di accertamento relativa al riconoscimento dell&#8217;utile di impresa per gli anni antecedenti al 1987. Da quanto sopra deriva la inammissibilità  sia del ricorso di primo grado che dell&#8217;appello &#8220;<em>perchè è stata sottoposta al giudice la medesima richiesta giÃ  avanzata con precedente ricorso definito con sentenza passata in giudicato</em>&#8221; (così¬ ancora, testualmente, a pag. 6 della memoria dell&#8217;Avvocatura).<br /> Va, in ogni caso, ritenuto infondato nel merito l&#8217;appello avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione dei principi contenuti nei precedenti giurisprudenziali intervenuti in argomento.<br /> Anche con riferimento alle contestazioni formali nei confronti del provvedimento di diniego deve ritenersi, ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale, che nessuna illegittimità  sia stata perpetrata nella specie, tenuto conto che l&#8217;intervenuta prescrizione della pretesa non può trasformare in un procedimento amministrativo una richiesta del riconoscimento di somme, di talchè l&#8217;atto impugnato in primo grado va considerato alla stregua di un &#8220;non luogo a provvedere&#8221;.<br /> 4. &#8211; Replica la S.N.I.E. che l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso e dell&#8217;appello non poteva neppure essere sollevata in quanto nè il provvedimento di diniego impugnato in primo grado nè la sentenza n. 1411/2013 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, qui oggetto di appello, hanno mai richiamato le due sentenze citate dalla difesa erariale (del medesimo TAR e del Consiglio di Stato) e che l&#8217;Avvocatura pone a fondamento dell&#8217;eccezione, di talchè quest&#8217;ultima si manifesta quale una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell&#8217;atto e della sentenza.<br /> Inoltre, richiamando la inapplicabilità  nel nostro sistema del principio dello <em>stare decisis</em>, la società  appellante contesta l&#8217;applicabilità  dei contenuti dei richiamati precedenti giurisprudenziali alla vicenda contenziosa dalla stessa sollevata e ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado e delle censure riferite alla sentenza qui oggetto di appello.<br /> 5. &#8211; Il Collegio ritiene opportuno riepilogare sinteticamente i tratti principali della vicenda che sottostà  al presente contenzioso in sede di appello.<br /> La S.N.I.E. è una &#8220;impresa elettrica minore&#8221;, che vende l&#8217;energia a prezzi stabiliti autoritativamente in misura inferiore ai costi di esercizio e che, per tale ragione, ha usufruito di integrazioni economiche poste a carico di un fondo di compensazione gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.<br /> Per quanto concerne le integrazioni tariffarie, spettanti dal 1991 al 1998, l&#8217;Autorità  di regolazione dell&#8217;epoca ha provveduto a rideterminare tale integrazione, dovendo includere, in esecuzione di alcuni giudicati, una componente di utile aggiuntiva rispetto al ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati.<br /> In tale contesto stata adottata dapprima la deliberazione 26 luglio 2000, n. 132, con la quale è stata prevista la remunerazione del patrimonio netto delle imprese secondo un tasso ricavabile mediante una apposita formula (alla stregua del metodo del Capital asset pricing model &#8211; CAPM, praticato nei mercati finanziari).<br /> Con la deliberazione n. 63/2002, l&#8217;Autorità  ha poi rideterminato le aliquote per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione dell&#8217;integrazione in questione. Tale delibera fu a propria volta annullata in sede giurisdizionale a causa della illegittima esclusione degli ammortamenti anticipati dalle poste di bilancio. Con la deliberazione 6 agosto 2004, n. 145, l&#8217;Autorità  si è infine rideterminata in materia e la legittimità  di quest&#8217;ultima delibera è stata confermata da alcune decisioni del Consiglio di Stato che hanno definito i giudizi impugnatori proposti da alcune imprese elettriche minori (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2007 n. 512 e 22 gennaio 2007, n. 140).<br /> 6. &#8211; Con riferimento alla deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 132 del 2000 il Consiglio di Stato ha giÃ  avuto modo di affermare (con sentenza della Sezione Sesta 5 marzo 2012 n. 1232) che, con detta deliberazione, &#8220;<em>l&#8217;Autorità  ha correttamente introdotto alcune misure compensative per adattare il sistema di calcolo dell&#8217;integrazione tariffaria alle descritte peculiarità  della fattispecie in esame e tra tali misure ha, sempre correttamente, stabilito di includere nel patrimonio netto l&#8217;utile di impresa relativo al solo anno precedente a quello di riferimento. Tale principio non si pone in contrasto con alcun precedente giudicato, come invece sostenuto dall&#8217;appellante, in quanto dalle sentenze citate è derivato l&#8217;obbligo per l&#8217;Autorità  di includere anche l&#8217;utile di impresa per il computo delle integrazioni tariffarie senza alcuna estensione dell&#8217;accertamento giurisdizionale alla questione qui esaminata (&#038;)</em>&#8220;.<br /> In altri termini, lungi dal voler entrare nel merito dell&#8217;annosa questione in ordine all&#8217;applicabilità  (ed ai limiti di eventuale applicazione) del principio dello <em>stare decisis</em>nel nostro sistema processuale, il Collegio segnala che sussistono numerosi indizi, anche traibili da ulteriori decisioni giurisprudenziali rispetto a quelle richiamate nella sentenza qui oggetto di appello dal giudice di prime cure, che confortano l&#8217;assunto secondo il quale non sussistevano in epoca antecedente al 2000 impedimenti giuridici per richiedere, a coloro (nella specie le imprese elettriche minori) che ritenevano di averne diritto, il pagamento degli importi integrativi corretti e comprensivi degli utili, tenuto conto che anche gli interventi giudiziali successivi al 2000 hanno esclusivamente rilevato talune illegittimità  nel computo degli importi dovuti, senza che ciò possa condurre a sostenere, validamente, che fosse impedito, in epoca antecedente all&#8217;adozione delle delibere summenzionate, da parte degli aventi diritto, di richiedere l&#8217;inclusione dell&#8217;utile di impresa ai fini dell&#8217;integrazione tariffaria, non potendosi confondere la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto con la (diversa) domanda posta al fine di ottenere il corretto ammontare di quanto dovuto, oggetto della delibera del 2000 e delle successive summenzionate, la cui adozione (per come si è riferito) è stata provocata dai numerosi interventi giurisprudenziali di annullamento.<br /> Va al proposito ricordato, solo per citare un precedente il cui contenuto il Collegio, con propria valutazione autonoma, oggi ritiene di poter condividere, che questa Sezione giÃ  nella citata sentenza di n. 1232/2012 ha avuto modo di affermare i seguenti principi:<br /> &#8211; non può accogliersi l&#8217;argomentazione in virtà¹ della quale il diritto alla integrazione tariffaria comprensiva dell&#8217;utile &#8220;<em>(&#038;) non era certo, liquido ed esigibile e che non poteva essere fatto valere prima della determinazione della formula di calcolo, stabilita dall&#8217;Autorità  con la deliberazione n. 132 del 2000 (&#038;)</em>&#8220;;<br /> &#8211; infatti, &#8220;<em>(&#038;) anche prima di tale deliberazione del 2000&#8243;</em>, l&#8217;impresa avente diritto &#8220;<em>avrebbe potuto agire per contestare, per gli anni precedenti al 1991, la mancata inclusione di una componente di utile aggiuntiva rispetto al ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati</em>&#8220;.<br /> 7. &#8211; La medesima sentenza n. 1232/2012 (che ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione nei confronti della sentenza di questa Sezione 14 febbraio 2007 n. 624 che aveva deciso su questioni analoghe &#8211; se non addirittura pienamente sovrapponibili &#8211; a quelle oggetto del presente giudizio), essendo stata sollevata dalla società  appellante (e ricorrente per revocazione), anch&#8217;essa &#8220;impresa elettrica minore&#8221;, la inoperabilità  della prescrizione per i crediti di integrazione tariffaria relativi al periodo successivo all&#8217;anno 1991, attesa la non esigibilità  e liquidità  di detti crediti fino all&#8217;adozione della deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 132 del 2000, in ragione di quanto contenuto nel contenuto del decreto ministeriale del 1996 che, determinando le tariffe definitive per l&#8217;anno 1991, avrebbe &#8211; finalmente e per la prima volta &#8211; riconosciuto l&#8217;<em>an debeaturÂ </em>e dunque il debito (rendendo il credito finalmente liquido ed esigibile), ha escluso la fondatezza di tale assunto &#8220;<em>poichè una volontà  riconducibile ad un riconoscimento del debito, in tal senso interpretabile, può desumersi da una dichiarazione che attenga ad uno specifico rapporto, mentre nella specie è invocata la rilevanza di un atto amministrativo generale, determinativo di tariffe, che non può essere assimilato alla figura presa in considerazione dall&#8217;art. 1988 del codice civile</em>&#8220;.<br /> Detta considerazione trova concorde il Collegio atteso che, dall&#8217;esegesi delle espressioni contenute nella deliberazione del Ministero dell&#8217;industria del 1996 si evince con evidenza che tale deliberazione era adottata allo scopo di fissare &#8220;<em>le aliquote definitive di integrazione relative all&#8217;anno 1991 per le seguenti imprese: (&#038;) S.N.I.E. S.p.a. Società  nolana per imprese elettriche Nola (Napoli)</em>&#8220;. In virtà¹ di ciò pare evidente che il diritto al riconoscimento della integrazione comprensiva dell&#8217;utile fosse giÃ  sorto, avendo l&#8217;Autorità  definito le &#8220;aliquote&#8221; alle quali parametrare gli importi e non assumendo rilievo &#8211; anche ai fini della individuazione del <em>dies a quo</em> del termine prescrizionale dell&#8217;azione volta alla richiesta del credito preteso &#8211; le successive vicissitudini giudiziali della medesima delibera.<br /> Di ciò, in qualche modo, pare essere consapevole la stessa società  appellante allorquando, nel corpo dell&#8217;atto di appello, richiama, facendoli propri, alcuni passaggi motivazionali della successiva deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 145/2004, e pìù precisamente i seguenti: &#8220;<em>Prima del trasferimento all&#8217;Autorità  della funzione di determinazione dell&#8217;ammontare degli acconti e dei conguagli per l&#8217;integrazione tariffaria di cui all&#8217;articolo 7</em> <em>commi 3 e 4, della legge n. 10/91, il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, con propri decreti, ha determinato i conguagli per l&#8217;integrazione tariffaria fino all&#8217;anno 1991. In particolare, con il decreto 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.3 del 4 gennaio 1997 erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all&#8217;anno 1991 per le seguenti imprese: (&#038;). Con il decreto 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 31 del 7 febbraio 1997, erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all&#8217;anno 1991 per le restanti imprese: (&#038;).Nell&#8217;aprile 1998 il Tribunale amministrativo regionale (di seguito: TAR) per il Lazio, Sezione III, con le sentenze n. 834/98, n. 836/98 e n. 841/98 (pubblicate mediante deposito il 14 aprile) ha annullato tali decreti del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, essenzialmente per vizi di illogicità . Tali decreti, infatti, pur avendo riconosciuto la necessità  di considerare l&#8217;utile di impresa, provvedevano alla determinazione delle aliquote definitive senza che tale utile venisse riconosciuto (e rimandando tale riconoscimento ad un tempo successivo)</em>&#8221; (così¬, testualmente, alle pagg. 6, 7 e 8 dell&#8217;atto di appello).<br /> Nell&#8217;ultimo periodo di quanto sopra riprodotto l&#8217;Autorità  ricorda che i decreti del 1996 avevano riconosciuto &#8220;<em>la necessità  di considerare l&#8217;utile d&#8217;impresa</em>&#8220;, sicchè è da quell&#8217;epoca che il credito poteva essere preteso. Dal momento che l&#8217;avvio dell&#8217;azione di accertamento, proposta in via amministrativa con la domanda presentata dalla società  oggi appellante in data data 21-25 luglio 2006 e, in via giudiziale, con la proposizione del ricorso per silenzio inadempimento nel corso del medesimo anno (2006) dinanzi al giudice amministrativo, è successivo allo spirare del termine di prescrizione quinquennale, in quanto l&#8217;azione è diretta non a contestare il criterio di computo degli utili, ma a richiedere l&#8217;inclusione dell&#8217;utile di impresa ai fini dell&#8217;integrazione tariffaria, diritto giÃ  riconosciuto con la deliberazione del novembre 1996 (specificamente riferita a molte &#8220;imprese elettriche minori&#8221; tra le quali compare proprio la odierna società  appellante), va confermata l&#8217;intervenuta prescrizione della domanda azionata dalla società  S.N.I.E., per il periodo 1961- 1986, con la diffida del luglio 2006.<br /> 8. &#8211; Quanto agli ulteriori profili di gravame dedotti nell&#8217;atto di appello anch&#8217;essi non possono ritenersi fondati.<br /> In primo luogo va precisato che la diffida trasmessa all&#8217;Autorità  nel luglio 2006 dalla società  oggi appellante non assume la configurazione giuridica di domanda di avvio di un procedimento amministrativo, bensì¬ di una mera richiesta amministrativa di riconoscimento di un diritto, di talchè non trova nella specie applicazione la previsione di cui all&#8217;art. 10-<em>bis</em> l. 241/1990, nè l&#8217;art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 (recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481).<br /> D&#8217;altronde, vertendosi in materia di attività  di tipo vincolato, a tutto voler concedere, troverebbe applicazione la previsione di cui all&#8217;art. 21-<em>octies</em>, secondo comma, primo periodo, l. 241/1990, con conseguente irrilevanza della censura dedotta dalla società  S.N.I.E..<br /> Considerato poi che l&#8217;atto impugnato in primo grado con il ricorso recante motivi aggiunti non può qualificarsi, per quanto sopra detto, alla stregua di un provvedimento amministrativo, non avendo con esso l&#8217;Autorità  espresso alcuna manifestazione di volontà  autoritativa ma avendo con esso comunicato alla società  l&#8217;intervenuta operatività  dell&#8217;istituto della prescrizione, non assume rilievo nel caso di specie neppure la paventata incompetenza del direttore della Direzione tariffe dell&#8217;Autorità , in quanto l&#8217;atto avrebbe dovuto essere espresso dal Collegio, proprio per la natura non provvedimentale ma meramente comunicatorio-informativa della nota prot. n. 16327 del 15 giugno 2011 con la quale è stata comunicata l&#8217;estinzione per prescrizione a percepire l&#8217;utile di impresa per il periodo 1961-1986.<br /> 9. &#8211; Dalle considerazioni che precedono discende che l&#8217;appello debba essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.<br /> Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità  della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell&#8217;art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a, l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (R.g. 7697/2013), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la impugnata sentenza di primo grado (del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, 29 maggio 2013 n. 1411), confermando la reiezione del ricorso (n. R.g. 2854/2006), con proposizione di motivi aggiunti, in quella sede proposto.<br /> Compensa le spese del presente grado di appello tra tutte le parti in giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 30 maggio 2019 e del 19 settembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2019 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-2-2019-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corciuolo/Est. Di Vita La valutazione clinica preventiva al fine di stabilire se una prestazione sanitaria possa essere prestata nel territorio nazionale o meno è presupposto imprescindibile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera, in mancanza l&#8217;autorizzazione deve essere negata. 1. Autorizzazioni &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; D.Lgs. n. 38/2014 &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corciuolo/Est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>La valutazione clinica preventiva al fine di stabilire se una prestazione sanitaria possa essere prestata nel territorio nazionale o meno è presupposto imprescindibile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera, in mancanza l&#8217;autorizzazione deve essere negata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Autorizzazioni &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; D.Lgs. n. 38/2014 &#8211; servizi sanitari transfrontalieri &#8211; art. 9 D.Lgs. n. 38/2014 &#8211; diniego al rimborso di prestazioni sanitarie transfrontaliere &#8211; art. 10 D.Lgs. n. 38/2014.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>La valutazione clinica preventiva al fine di stabilire se una prestazione sanitaria possa essere prestata nel territorio nazionale o meno è presupposto imprescindibile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera, in mancanza l&#8217;autorizzazione deve essere negata. </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/02/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00995/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06559/2014 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6559 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio D&#8217;Ago, Vincenzo D&#8217;Ago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Vincenzo D&#8217;Ago, in Napoli, via San G. B. De La Salle, 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">A.S.L. Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Intorcia, Francesco Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Annalisa Intorcia in Napoli, via Comunale del Principe, 13/A;</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento dell&#8217; A.S.L. Napoli 1, Ministero della Sanità  &#8211; Ufficio attuazione del servizio sanitario nazionale, notificato il 23.9.2014 recante il diniego dell&#8217;autorizzazione delle cure all&#8217; estero.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;A.S.L. Napoli 1 e del Ministero della Salute;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente premette in fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 6 marzo 2014 giungeva in stato di coma presso il pronto soccorso del -OMISSIS- dove le veniva diagnosticata una &#8220;-OMISSIS-&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 13 marzo 2014 veniva trasferita nel reparto di neurochirurgia in condizioni di &#8220;-OMISSIS-&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il 24 marzo 2014, in considerazione del quadro radiologico, veniva trasferita presso la -OMISSIS- dalla quale veniva dimessa il 29 maggio 2014 con diagnosi di &#8220;-OMISSIS-&#8221; in condizioni di non autosufficienza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il 29 maggio 2014 presentava per il tramite di propria delegata, istanza di autorizzazione all&#8217;effettuazione di cure all&#8217;estero con oneri a carico del servizio sanitario pubblico ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.Lgs. n. 38/2014 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l&#8217;applicazione dei diritti dei pazienti relativi all&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in seguito alle dimissioni dalla -OMISSIS-, versando in condizioni di non autosufficienza, la ricorrente si recava in Svizzera presso la -OMISSIS- presso la quale veniva sottoposta ad un regime intensivo di riabilitazione ad alta specializzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 17 settembre 2014 l&#8217;intimata amministrazione sanitaria rigettava la richiesta ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.Lgs. n. 38/2014 con la seguente motivazione: &#8220;non è stata sottoposta a valutazione clinica prima del trasferimento all&#8217;estero. I centri di cura disponibili in Italia per le cure richieste sono: in Italia compresa la Campania esistono centri idonei ed in grado di prestare riabilitazione -OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, con il ricorso in trattazione l&#8217;istante impugna il predetto provvedimento reiettivo ed affida il gravame a due profili di gravame con i quali lamenta, rispettivamente, l&#8217;avvenuta formazione di un provvedimento tacito di accoglimento sull&#8217;istanza di autorizzazione per effetto del decorso del termine di 30 giorni previsto dall&#8217;art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 38/2014 (secondo cui &#8220;Ricevuta la domanda, la ASL, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all&#8217;autorizzazione preventiva. Il termine di 30 giorni viene ridotto della metà  nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione di cui al comma 4&#8221;), violazione dell&#8217;art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 38/2014 e il difetto di motivazione giacchè il diniego di autorizzazione non recherebbe indicazione specifica delle strutture ospedaliere in cui la paziente avrebbe potuto fruire di terapie idonee ad un piena riabilitazione rispetto a quelle offerte dalla struttura svizzera presso cui è stata ricoverata (la norma citata prevede che &#8220;Se il diniego è fondato sulla sussistenza delle condizioni di cui all&#8217;articolo 9, comma 6, lettera &#8216;d&#8217;, l&#8217;ASL individua e comunica alla persona che ha presentato la domanda di autorizzazione il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita l&#8217;amministrazione che replica alle censure e conclude per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 30 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si controverte in merito alla legittimità  del diniego di autorizzazione al rimborso dei costi dell&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera opposto dall&#8217;amministrazione sanitaria ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.Lgs. n. 38/2014 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l&#8217;applicazione dei diritti dei pazienti relativi all&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2014:</p>
<p style="text-align: justify;">&quot;L&#8217;autorizzazione preventiva è negata nei seguenti casi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;</p>
<p style="text-align: justify;">b) a causa dell&#8217;assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità  dell&#8217;assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;</p>
<p style="text-align: justify;">d) l&#8217;assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va rammentato che, in base all&#8217;art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2014 &#8220;nei casi di cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 9 del presente decreto, la domanda deve essere assoggettata ad una valutazione clinica effettuata da unità  operative specialistiche individuate dalle ASL&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, non risulta che la paziente sia stata sottoposta a valutazione clinica prima del trasferimento presso la struttura svizzera. Il mancato assolvimento di tale incombente non ha consentito all&#8217;amministrazione sanitaria di svolgere adeguati accertamenti sulla infungibilità  delle prestazioni sanitarie erogate dal centro estero con la conseguenza che, venendo meno un presupposto imprescindibile per il rilascio dell&#8217;autorizzazione preventiva, l&#8217;atto di diniego si appalesa legittimamente adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi rigettata l&#8217;argomentazione che attiene al presunto perfezionamento di una fattispecie provvedimentale di tacita autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 38/2014. Premesso che tale ultima disposizione non ricollega all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione la formazione di un atto tacito di assenso, va rammentato che, giusta la deroga prevista dal comma 4 dell&#8217;art. 20 della L. n. 241/1990, la disciplina del silenzio &#8211; assenso non è applicabile agli atti e ai procedimenti che riguardano la materia della salute, come nel caso in trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  delle questioni trattate e la delicatezza delle posizioni incise consentono di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche riportate in sentenza.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-2-2019-n-995/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2019 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2012 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-7-2012-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-7-2012-n-995/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-7-2012-n-995/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2012 n.995</a></p>
<p>B. Amoroso Pres. E. Mattei Est. ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: &#8211; A. Renzulli (Avv. F. Vecchione) contro l’Università degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di M. Chello (Avv. A. Palma) e G Gerosa (Avv.ti M. Bertolissi, C. Pagliarin) &#8211; U. Livi (Avv.ti R. Righi, N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-7-2012-n-995/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2012 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-13-7-2012-n-995/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2012 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Amoroso Pres. E. Mattei Est. <br /> <u>ricorsi riuniti proposti rispettivamente</u> da:<br /> &#8211; A. Renzulli (Avv. F. Vecchione) contro l’Università degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di M. Chello (Avv. A. Palma) e G Gerosa (Avv.ti M. Bertolissi, C. Pagliarin) &#8211; U. Livi (Avv.ti R. Righi, N. Pecchioli, A. Borella, F. Stivanello Gussoni) contro l’Università degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di M. Chello (Avv. A. Palma) e G. Gerosa (Avv.ti M. Bertolissi, C. Pagliarin)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità di contraddittorietà tra i giudizi individuali e quello collegiale e definitivo della commissione, sulla rilevanza del c.d. impact factor, sulla corretta verbalizzazione nel caso di utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale e sull&#8217;obbligo di motivazione nel caso di giudizi sostanzialmente omogenei</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Concorso – Giudizio collegiale dalla commissione &#8211; Contraddittorietà con le risultanze espresse nei giudizi individuali – Insussistenza &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Università – Concorso – C.d. impact factor &#8211; Rappresenta uno ma non certo l&#8217;unico o principale dei criteri di valutazione 	</p>
<p>3. Università –Utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale – Modalità per una corretta verbalizzazione – Assenza &#8211; Illegittimità	</p>
<p>4. Università – Concorso per Professore universitario &#8211; Giudizi individuali e collegiali sostanzialmente omogenei &#8211; Obbligo di motivazione sulle ragioni che convincono della idoneità di un candidato &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio espresso in sede collegiale dalla commissione di concorso non può considerarsi affetto da contraddittorietà con le risultanze espresse dai commissari nei giudizi individuali, atteso che, gli unici due giudizi individuali favorevoli all’originalità della produzione scientifica del ricorrente &#8211; che, tra l’altro, erano limitati soltanto ad alcuni suoi elaborati &#8211; sono destinati ad essere assorbiti e superati dalla riflessione e dall’espressione di giudizio imputata, in via definitiva, all’organo nel suo insieme	</p>
<p>2. Nelle procedure di valutazione comparativa il c.d. impact factor rappresenta uno dei criteri di valutazione, ma non certo l&#8217;unico o principale criterio al quale la Commissione debba attenersi ai sensi dell&#8217;art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000. Difatti la Commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati tenendo conto non solo della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all&#8217;interno della comunità scientifica, ma anche della loro originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico 	</p>
<p>3. La verbalizzazione delle attività svolte da una commissione di concorso rappresenta un’operazione a carattere necessario che permette di verificare, alla luce dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, la regolarità estrinseca di quanto compiuto. Ne consegue, che nei casi in cui la Commissione esaminatrice intenda avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, per lo svolgimento di attività che comportano l’elaborazione di giudizi di valutazione, deve necessariamente render conto del mezzo di comunicazione utilizzato e delle specifiche operazioni con esso effettuate, affinchè sia sempre possibile riscontrare l’effettiva collegialità e contestualità della seduta, pena l’illegittimità della procedura	</p>
<p>4. Nell’eventualità in cui la commissione giudicatrice di un concorso per professore universitario abbia espresso, nei confronti degli esaminati, giudizi individuali e collegiali sostanzialmente omogenei, ha l’obbligo di esplicitare, nella fase finale di valutazione, le ragioni che convincono della idoneità di un candidato rispetto ad un altro pena violazione del principio generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00995/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02082/2010 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02093/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
&#8211;	</b>sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p><b>Attilio Renzulli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso Gianalberto Scarpa Basteri in Venezia, San Polo, 2938;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’Università degli Studi di Padova</b>, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Venezia, San Marco, 63; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Massimo Chello<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 int. 1;	</p>
<p><b>Gino Gerosa</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi, Carola Pagliarin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 int. 1; </p>
<p>	<br />
&#8211;	sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Ugolino Livi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Niccolo&#8217; Pecchioli, Alberto Borella, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Università degli Studi di Padova</b>, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Venezia, San Marco, 63; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Massimo Chello<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1; 	</p>
<p><b>Gino Gerosa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi, Eliana Bertagnolli, Carola Pagliarin, con domicilio eletto presso l’avv. Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 2082 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. n. 2600 del 3.9.2010 del Rettore dell&#8217;Università degli Studi di Padova, con cui sono stati approvati gli atti del concorso a un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia per il<br />
&#8211; del verbale n. 5 del 21-22.6.2010 e del relativo allegato <i>“A”</i> contenente “<i>i giudizi individuali e collegiali”</i> espressi da ciascun componente della Commissione giudicatrice; <br />	<br />
&#8211; del verbale n. 6 del 22.6.2010 e del relativo allegato <i>“A”</i> contenente la <i>“comparazione dei giudizi individuali e collegiali, giudizi complessivi e di idoneità individuale con conseguente dichiarazione di idoneità”</i> dei candidati; <br />	<br />
&#8211; della relazione riassuntiva dei lavori della Commissione giudicatrice del 16.7.2010; <br />	<br />
di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto, ivi compreso il decreto rettorale prot. 41782 del 14.07.2010 di autorizzazione a svolgere la IV riunione della commissione di valutazione in <i>“modalità telematica”,</i> a seguito della quale il commissario prof. Giovanni Ruvolo ha approvato gli atti in modalità di <i>“collegamento telematico”</i>;<br />	<br />
&#8211; e per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni susseguenti e connessi alla procedura selettiva;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 2093 del 2010:<br />	<br />
&#8211; del decreto rettorale rep. n. 2600 prot. n. 49810 del 03.09.2010, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa a n. 1 posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Stud<br />
&#8211; degli atti presupposti costituiti dai verbali della Commissione di concorso nn. 3 e 5 <i>in parte qua</i>, n. 6 e relativo allegato, della relazione riassuntiva, dell’istanza di autorizzazione del presidente della Commissione giudicatrice in data 13.07.<br />
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova, di Massimo Chello e di Gino Gerosa.<br />	<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore, all&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012, il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con i ricorsi indicati in epigrafe (n.r.g. 2082/2010 e 2093/2010) i professori Attilio Renzulli e Ugolino Livi hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe menzionati, relativi alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Padova, indetta con decreto rettorale n. 1756 del 27.06.2008.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene di poter disporre la riunione dei ricorsi nn. 2082/2010 e 2093/2010, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di doversi pronunciare sull’eccezione d’inammissibilità del gravame per difetto d’interesse dei ricorrenti, opposta dagli odierni contro interessati, prof. Gino Gerosa e prof. Massimo Chello, avverso il primo ricorso proposto dal prof. Attilio Renzulli.<br />	<br />
Si asserisce, al riguardo, che il prof. Renzulli non conseguirebbe alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame proposto, permanendo, anche in caso di accoglimento della domanda attorea, in una situazione deteriore rispetto a quella di altri due candidati partecipanti alla procedura selettiva, il prof. Ugolino Livi e il prof Giovanni Stellin, i quali hanno ottenuto, rispettivamente, un giudizio complessivo di “eccellente” il primo e di “ottimo” il secondo, ossia superiore a quello di “buono” conseguito dal prof. Renzulli.<br />	<br />
L’eccezione non è suscettibile di positiva definizione. <br />	<br />
4. Osserva invero il Collegio che in materia di controversie attinenti a procedure concorsuali, l’interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente non solo nelle ipotesi in cui l&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo asseritamente lesivo sia di per sé idoneo a realizzare un interesse diretto e immediato del ricorrente, bensì anche quando l’annullamento si limiti a rimettere in discussione il rapporto controverso, obbligando l&#8217;Amministrazione a riesaminare la situazione, tenendo conto delle statuizioni scaturenti dall&#8217;accoglimento delle censure ritenute fondate. Pertanto, in caso di concorso tale interesse di tipo strumentale sussiste purché non possa ex ante escludersi una rinnovazione della selezione con esito favorevole al ricorrente.<br />	<br />
5. Orbene, posto che, nel caso di specie, il prof. Renzulli lamenta, (cfr. terzo motivo), la mancata partecipazione di uno dei commissari alla seduta telematica di valutazione comparativa dei candidati e, conseguentemente, la regolare costituzione del collegio giudicante nel corso dello svolgimento di tale fase, deve ritenersi sussistente l’interesse strumentale del ricorrente alla ripetizione della fase di valutazione comparativa nel rispetto delle modalità e delle forme prescritte dalla legge.<br />	<br />
6. E ciò deve ritenersi altresì sussistente, nel caso in esame, in quanto l’attività valutativa posta in essere dalla Commissione giudicatrice risulta essere stata svolta secondo forme e modalità partecipative tali da non garantire l’effettiva collegialità e contestualità dei giudizi formulati nei confronti dei partecipanti alla selezione pubblica, le quali risultano non specificamente comprovate dell’esame dei processi verbali delle sedute della Commissione anzidetta.<br />	<br />
7. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti proposti dal prof. Renzulli, attesa l’infondatezza, nel merito, delle doglianze dedotte.<br />	<br />
8. Con il primo motivo il prof. Renzulli deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 13, del d.P.R. 23.03.2000, n. 117. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui al d.r. n. 1756 del 27.06.2008. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà tra i giudizi individuali e quello collegiale della commissione giudicatrice. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. per incompatibilità tra un commissario e uno degli idonei. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione; disparità di trattamento, violazione di pubblico interesse alla luce del curriculum del prof. Renzulli rispetto ai candidati idonei; eccesso di potere per sviamento di potere.<br />	<br />
9. Asserisce, in primo luogo, che il giudizio complessivo espresso dalla Commissione nei suoi confronti non è sufficientemente motivato in relazione all’elemento di valutazione concernente la cd. <i>“produzione scientifica”,</i> rispetto alla quale i singoli commissari avrebbero formulato giudizi valutativi contraddittori e discordanti rispetto alle valutazioni contenute nel successivo giudizio collegiale.<br />	<br />
Deduce, altresì, lo stato di incompatibilità tra il commissario prof. Covino e il candidato Chello, in ragione di una stabile collaborazione scientifica tra gli stessi.<br />	<br />
Il motivo è privo di pregio.<br />	<br />
10. Quanto al primo profilo di censura, giova premettere, in primo luogo, che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, i giudizi delle commissioni di concorso, in quanto giudizi tecnico discrezionali, devono ritenersi sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate dalla commissione con le risultanze di fatto.<br />	<br />
Specie nei concorsi per professore universitario, la valutazione dei candidati, intesa a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto da ciascuno di essi, costituisce espressione di un&#8217;ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione giudicatrice, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da essa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (ex multis. TAR Lazio, Sez. III, 1.4.2011, n. 2914; C. Stato, Sez. VI, 16.3.2005, n. 1088).<br />	<br />
11. Ciò posto, riguardo alla fattispecie controversa, il Collegio osserva che la circostanza dedotta, secondo la quale due commissari (su cinque) hanno evidenziato l’originalità di alcune pubblicazioni del ricorrente, mentre il giudizio collegiale ha definito la produzione scientifica del ricorrente caratterizzata da <i>“limitati aspetti innovati”,</i> non può ritenersi censurabile sotto i prospettati profili di contraddittorietà ed incongruenza per un duplice ordine di ragioni: la prima, in quanto i giudizi individuali espressi dai singoli commissari nei confronti di ciascun candidato, destinati a rifluire nel successivo di più amplio giudizio collegiale, perdono la loro specificità e rilevanza; la seconda, posto che nello specifico i giudizi degli altri commissari, costituenti peraltro la maggioranza all’interno dell’organo collegiale, non hanno evidenziato il carattere di originalità e di innovatività della produzione scientifica.<br />	<br />
12. Difatti, risulta <i>per tabulas,</i> che la produzione scientifica del prof. Renzulli è stata valutata quale caratterizzata da <i>“spunti di grande originalità”</i> per quel che concerne le pubblicazioni aventi ad oggetto le aritmie e le endocarditi (cfr. giudizio del prof. Claudio Muneretto), nonché da <i>“apporti interessanti ed originali sul trattamento delle mediastinici anteriori e sulla chirurgia delle aritmie cardiache”</i> (cfr. giudizio prof. Riccardo Sinatra) e, dunque, ottima e meritevole ai fini della presente valutazione da due commissari (proff. Claudio Muneretto e Riccardo Sinatra). <br />	<br />
13. Dai restanti giudizi individuali (cfr. proff. Fabrizio Benedetti Valentini, Giovanni Ruvolo, Elvio Covino) emergono valutazioni che sostanzialmente attribuiscono al ricorrente una buona e meritevole posizione ai fini della procedura selettiva comparativa <i>de qua</i>, dalle quali, però, non emergono quegli spunti di originalità evidenziati solamente nei giudizi individuali redatti dai proff. Muneretto e Sinatra.<br />	<br />
14. Ne consegue, pertanto, che il giudizio espresso in sede collegiale non può considerarsi affetto da contraddittorietà con le risultanze espresse nei predetti giudizi individuali, atteso che, gli unici due giudizi individuali favorevoli all’originalità della produzione scientifica del ricorrente &#8211; che, tra l’altro, erano limitati soltanto ad alcuni suoi elaborati &#8211; sono destinati ad essere assorbiti e superati dalla riflessione e dall’espressione di giudizio imputata, in via definitiva, all’organo nel suo insieme.<br />	<br />
15. Per quanto concerne l’asserita <i>deminutio</i> operata dalla Commissione giudicatrice nei riguardi del prof. Renzulli, laddove i <i>“limitati aspetti innovativi”</i> non sono stati ancorati da una precisa indicazione dell’impact factor e del citation index, il Collegio deve rilevarne l’infondatezza, atteso che nelle procedure di valutazione comparativa l’impact factor rappresenta uno dei criteri di valutazione, ma non certo l&#8217;unico o principale criterio al quale la Commissione debba attenersi ai sensi dell&#8217;art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000.<br />	<br />
16. Difatti la Commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati tenendo conto non solo della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all&#8217;interno della comunità scientifica, ma anche della loro originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico (in tal senso C. Stato, Sez. VI, 4.6.2010, n. 3561). <br />	<br />
17. Osserva, altresì, il Collegio, che il giudizio di eccellenza formulato nei confronti dei proff. Gerosa e Chello è fondato principalmente sull’originalità dei loro lavori e non sulla diffusione scientifica degli stessi, atteso che il c.d. impact factor diviene rilevante nel solo caso in cui – e non è quello di specie – i lavori di due o più candidati posseggano uguale pregio di originalità.<br />	<br />
18. Quanto all’asserita incompatibilità tra il commissario prof. Covino e il candidato Chello, in ragione di una stabile collaborazione scientifica tra gli stessi, va evidenziato che la partecipazione a una procedura concorsuale in veste di commissario di un soggetto che esplichi attività di collaborazione scientifica con uno dei candidati non rileva quando, come nella fattispecie in esame, i contributi scientifici del candidato siano distinguibili all’interno del rapporto di collaborazione.<br />	<br />
19. Osserva, altresì, il Collegio, che il giudizio di eccellenza formulato nei confronti dei contro interessati Gerosa e Chello si basa sull’originalità dei loro lavori e non sulla diffusione scientifica degli stessi, in quanto il criterio dell’impact factor diviene rilevante nel solo caso in cui – e non è quello di specie – i lavori di due o più candidati posseggano uguale pregio di originalità.<br />	<br />
20. Con il secondo motivo di ricorso, il Prof. Renzulli deduce le seguenti censure:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 13, del d.P.R. 23.03.2000, n. 117 – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui al d.r. n. 1756 del 27.06.2008 – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 241/90 – Difetto istruttorio – Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Cost. – Violazione del principio della par condicio – Travisamento dei fatti a base delle valutazioni della commissione concorsuale e conseguente sviamento di potere.<br />	<br />
21. Lamenta, in particolare, il fatto che la Commissione di concorso non avrebbe adeguatamente valorizzato la propria attività didattica e di ricerca scientifica, per aver omesso di valutare alcuni titoli, ovvero per averli presi in esame solo in parte, sminuendone così la rilevanza e la portata.<br />	<br />
22. Anche questa doglianza non è suscettibile di positiva definizione atteso che, da un lato, il ricorrente non ha indicato i titoli che la commissione avrebbe omesso di valutare, dall’altro, che il giudizio di adeguatezza dell’attività didattica e scientifica, così come anche dell’attività formativa e professionale svolta all’estero, implica lo svolgimento di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.<br />	<br />
23. Quanto alla dedotta, omessa valutazione e ponderazione del titolo di dottore di ricerca, si osserva che tale circostanza non trova riscontro nella documentazione in atti, ove, <i>ex adverso</i>, risulta che almeno tre commissari ne abbiano fatto menzione nei loro giudizi individuali e fatto, per ciò stesso, oggetto di esame collegiale.<br />	<br />
24. Insussistente è, altresì, l’asserita violazione da parte della commissione giudicatrice, dei criteri di massima nella parte in cui avevano previsto l’attività clinica quale titolo di specifica valutazione considerato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, ciò che effettivamente rileva ai fini di detto criterio non è la quantità, ma la qualità degli interventi effettuati a conferire valore all’attività assistenziale svolta dai ricorrenti.<br />	<br />
25. In relazione, poi, alla denunciata sottovalutazione dell’esperienza manageriale indicata dal ricorrente nel proprio curriculum, si deve rilevare che – come, tra l’altro, sottolineato dal contro interessato prof. Gerosa – taluni titoli enucleati dal prof. Renzulli (la gestione dell’attività di approvvigionamento del sangue o la partecipazione a commissioni tecniche nelle gare per l’acquisto di attrezzature mediche) non appaiono significativi ai fini dell’idoneità per copertura del posto di professore ordinario: ad ogni buon conto, anche la valutazione comparativa dell’attività manageriale si risolve, comunque, in un apprezzamento discrezionale e costituisce, quindi, attività di merito il cui sindacato è inibito al giudice di legittimità.<br />	<br />
26. Con il terzo motivo di gravame, comune ad entrambi i ricorsi, il prof. Renzulli e il prof. Livi, adducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 210/98 e degli artt. 4, e 5 del d.P.R. 23.03.2000, n. 117; la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 del bando di concorso e dell’art. 3 della legge 241/90; l’eccesso di potere per omessa e insufficiente istruttoria; travisamento dei fatti e non corretta valutazione delle singole posizioni dei candidati; infine, la violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi generali dei pubblici concorsi in punto di operatività dei collegi perfetti.<br />	<br />
27. Asseriscono, in particolare, l’incompleta verbalizzazione della riunione concernente la fase finale di valutazione comparativa dei partecipanti alla procedura concorsuale, nonchè la mancata specificazione delle concrete modalità operative con cui è stato attivato il collegamento a distanza con il componente della commissione connesso dall’estero.<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
28. Osserva al riguardo il Collegio, che la verbalizzazione delle attività svolte da una commissione di concorso rappresenta un’operazione a carattere necessario che permette di verificare, alla luce dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, la regolarità estrinseca di quanto compiuto.<br />	<br />
29. Ne consegue, che nei casi in cui la Commissione esaminatrice intenda avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, per lo svolgimento di attività che comportano l’elaborazione di giudizi di valutazione, deve necessariamente render conto del mezzo di comunicazione utilizzato e delle specifiche operazioni con esso effettuate, affinchè sia sempre possibile riscontrare l’effettiva collegialità e contestualità della seduta.<br />	<br />
30. Orbene rileva il Collegio che nel caso di specie il verbale concernente la fase di valutazione comparativa dei candidati, per il cui svolgimento il Rettore ha autorizzato il collegamento dall’estero con uno dei membri della commissione, si limita a constatare che tale operazione è stata eseguita con <i>“modalità telematica”</i>, senza, però, riportare alcun elemento utile (come, ad esempio, gli estremi identificativi della connessione: indirizzo internet, di posta elettronica, di utenza telefonica con codici personali di accesso, ecc.) da cui sia possibile desumere che lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), di cui peraltro non viene fatta menzione, abbia effettivamente assicurato la possibilità per il commissario trovantesi all’estero, di seguire la riunione, di colloquiare con gli altri membri del collegio e di partecipare, in tempo reale, alla formulazione dei giudizi.<br />	<br />
31. Nè, d’altra parte, è possibile riscontrare le richiamate circostanze, dalla dichiarazione, allegata al richiamato verbale, con cui il menzionato commissario ha confermato di essersi connesso con gli altri componenti della commissione in modalità virtuale, posto che tale dichiarazione, che è stata resa il medesimo giorno in cui si è svolta la contestata seduta telematica, avrebbe potuto comprovare l’effettiva contestualità della riunione, soltanto nel caso in cui fosse stata trasmessa agli altri commissari in seduta stante.<br />	<br />
32. In definitiva, l’incompleta verbalizzazione delle operazioni di svolgimento della connessione a distanza, non consente al Collegio di appurare la regolare composizione della commissione esaminatrice e di riscontrare, pertanto, l’effettiva collegialità e contestualità della riunione la quale, soprattutto nei casi in cui venga svolga in modalità virtuale, dev’essere documentata in modo certo ed incontestabile.<br />	<br />
33. Con il quarto motivo di gravame si deduce violazione del principio generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 241/90.<br />	<br />
34. Si lamenta, nello specifico, la mancata esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione giudicatrice a dichiarare idonei i contro interessati, a fronte di giudizi collegiali e complessivi di eccellenza attribuiti sia a quest’ultimi che al ricorrente.<br />	<br />
La doglianza è suscettibile di positiva definizione.<br />	<br />
35. Osserva, infatti, il Collegio, che nell’eventualità in cui la commissione giudicatrice di un concorso per professore universitario abbia espresso, nei confronti degli esaminati, giudizi individuali e collegiali sostanzialmente omogenei, ha l’obbligo di esplicitare, nella fase finale di valutazione, le ragioni che convincono della idoneità di un candidato rispetto ad un altro.<br />	<br />
36. Orbene, risulta <i>per tabulas</i> che, nel caso di specie, il ricorrente e i candidati dichiarati idonei hanno riportato, sia nella fase di giudizio collegiale, che in quella di valutazione comparativa, il medesimo giudizio di “eccellenza”.<br />	<br />
37. Ad avviso del Collegio la motivazione che la Commissione ha posto a sostegno del giudizio finale di idoneità, affermando che <i>“il candidato Gerosa Gino e il candidato Massimo Chello dimostrano il miglior compendio tra curricula, titoli e pubblicazioni scientifiche”</i> non da contezza delle specifiche ragioni che avrebbero dovuto giustificare, proprio alla luce degli identici giudizi di valutazione precedentemente espressi, la preferenza accordata ai due candidati dichiarati idonei.<br />	<br />
38. Né, tali elementi, possono desumersi dai voti di preferenza espressi nei confronti dei singoli candidati, atteso che anche tali dichiarazioni – che concorrono, in applicazione della regola della maggioranza, a perfezionare la volontà dell’organo collegiale &#8211; non riportano le motivazioni che avrebbero dovuto sorreggere il giudizio finale di idoneità.<br />	<br />
39. Con il primo motivo di gravame il prof. Livi adduce la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 210/1998, la violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 117/00 e la violazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi.<br />	<br />
40. Asserisce, nello specifico, che la Commissione esaminatrice avrebbe illegittimamente modificato i criteri di valutazione dopo all’apertura dei plichi contenenti i <i>curricula</i> dei candidati, attribuendo valore di impact factor alle pubblicazioni in collaborazione, indipendentemente dalla posizione del nome nella serie degli autori e utilizzando come parametro di riferimento il valore della rivista dell’anno 2008.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
41. Osserva invero il Collegio che la decisione della commissione di utilizzare come parametro di riferimento dell’impact factor, il valore della rivista per l’anno 2008, è coerente con il metodo di calcolo di tale criterio, che al fine di fornire la maggiore attualità possibile alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati, non può che prendere come riferimento l’anno di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale.<br />	<br />
42. In suscettibile di essere accolta è, altresì, la censura in base alla quale non avrebbero dovuto essere valutati, sempre ai fini dell’impact factor, i case reports e le pubblicazioni per imaging, atteso che rientra nella discrezionalità della commissione estrapolare, tra i case reports e i lavori per imaging presentati dai candidati, quelli i cui contenuti siano suscettibili di essere assimilati alle pubblicazioni per extenso in senso stretto.<br />	<br />
43. Nè appaiono significativi i diversi punteggi che il ricorrente e i contro interessati hanno rieaborato in relazione al proprio fattore d’impatto, considerato che il giudizio finale di eccellenza, ossia il massimo, che la commissione ha formulato nei loro confronti, è frutto di una valutazione complessiva che concerne non soltanto le pubblicazioni, ma anche i curricula, i titoli e la prova didattica.<br />	<br />
44. Privo di pregio è, infine, l’assunto in base al quale sarebbe stato attribuito valore di impact factor alle pubblicazioni in collaborazione indipendentemente dalla posizione del nome del candidato nella serie degli autori, atteso che tale affermazione non trova riscontro dalla documentazione posta agli atti.<br />	<br />
45. Con il secondo motivo, il prof. Ugolino Livi lamenta violazione degli artt. 1 e 2 della legge 210/1998, la violazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 117/00 e la violazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi.<br />	<br />
46. Afferma, nello specifico, che l’attività della commissione risulta viziata sotto il profilo della completezza e della coerenza delle valutazioni effettuate, che avrebbero condotto ad un giudizio finale comparativo sostanzialmente erroneo e riduttivo nei propri confronti.<br />	<br />
47. Anche questo motivo non è suscettibile di positiva definizione considerato che, le incongruenze che parte ricorrente ha rilevato, in ordine alla posizione curriculare propria e dei contro interessati, si risolvono in mere irregolarità formali intervenute durante la stesura dei c.d. “medaglioni” di sintesi dei curricula presentati dai candidati, i cui titoli e lavori scientifici sono stati comunque complessivamente esaminati e valutati dalla commissione giudicatrice in sede di formulazione dei giudizi individuali e collegiali.<br />	<br />
48. Deve da ultimoessere respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal prof. Renzulli tenuto conto, da un lato, della legittimità dei giudizi, individuali e collegiali formulati nei suoi confronti, dall’altro, della possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere alla ripetizione della fase di valutazione comparativa, alla luce dei rilievi <i>supra </i>rappresentati.<br />	<br />
49. Pertanto, per le considerazioni che precedono, i ricorsi sono accolti nei limiti indicati.<br />	<br />
50. Considerata la peculiarità della fattispecie controversia, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere<br />	<br />
Enrico Mattei, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2010-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Rel. Fratamico Siram spa (avv.ti Becchi, Faggiano) c. Comune di Rivoli (avv. Gambino) e Olicar spa sulla necessità di indire una nuova gara di appalto per dare ottemperanza ad una sentenza che abbia annullato il procedimento di gara 1. – Ricorso giurisdizionale – Giudizio di ottemperanza –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Fratamico<br /> Siram spa (avv.ti Becchi, Faggiano) c. Comune di Rivoli (avv. Gambino) e Olicar spa</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di indire una nuova gara di appalto per dare ottemperanza ad una sentenza che abbia annullato il procedimento di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Ricorso giurisdizionale – Giudizio di ottemperanza – Domanda di danni dovuti all’inottemperanza –Inammissibilità.	</p>
<p>2. – Ricorso giurisdizionale – Giudizio di ottemperanza – Annullamento procedura di gara – Obbligo indizione nuova gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ inammissibile in sede di ottemperanza la domanda per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni occorsi a motivo della ritardata esecuzione della sentenza.	</p>
<p>2. &#8211; La P.A. per dare ottemperanza ad una sentenza che ha annullato la procedura di gara per illegittimità dei criteri per l’assegnazione dei punteggi per l’offerta economica, è tenuta a bandire una nuova gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2010-n-995/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a></p>
<p>Non va sospeso l’annullamento di una D.I.A. atteso che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’annullamento di una D.I.A. atteso che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato che non sembra in ogni caso possibile consentire, in questa fase cautelare, modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 995/2008<br />
Registro Generale:895/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MARA S.R.L. &#8211; VACCHINI PIERINA &#8211; FERRARI STEFANO &#8211; FERRARI GUGLIELMO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  CLAUDIO LINZOLA e GIUSEPPE RAMADORIcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARCELLO PRESTINARI 13  presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LODI VECCHIO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione II  n. 1698/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO D.I.A.;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e udito, altresì, per la parte l’avv. Buccellato, su delega dell’avv. Ramadori;<br />
Considerato che le doglianze dedotte dalla parte appellante non sembrano – per quanto può deliberarsi nella presente sede cautelare – atte a sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale, tenuto presente lo stato dei luoghi e la disciplina tecnico-urbanistica applicabile; Considerato che non sembra in ogni caso possibile consentire, in questa fase cautelare, modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 895/2008).<br />
Nulla per le spese della fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a></p>
<p>Pres. Marrone, Est. Minicone sulla sindacabilità di un atto di riesame espressione di una autonoma voluntas deliberandi 1. Processo amministrativo – Pubblico Impiego &#8211; Riesame del giudizio di congruenza delle mansioni – Autonoma impugnabilità – Condizioni – Medesimo contenuto del precedente atto – Irrilevanza. 2. Processo amministrativo – Procedimento amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-995/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marrone, Est. Minicone</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità di un atto di riesame espressione di una autonoma voluntas deliberandi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Pubblico Impiego &#8211; Riesame del giudizio di congruenza delle mansioni – Autonoma impugnabilità – Condizioni – Medesimo contenuto del precedente atto – Irrilevanza.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Procedimento amministrativo &#8211; Assenza di istruttoria – Sintomo della natura confermativa dell’atto precedente – Condizioni – Sindacabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ove l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di riesame del giudizio di congruenza delle mansioni svolte dagli interessati, avvii un procedimento specifico per provvedere a tale riesame che si concluda con un’apposita deliberazione, quest’ultimo atto è suscettibile ex se di impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto finale non si discosti da quello della precedente determinazione, a suo tempo non contestata in via giudiziale.</p>
<p>2. L’assenza di istruttoria può essere sintomatica della natura meramente confermativa di un atto, laddove essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate. Qualora, invece, l’Amministrazione abbia avviato un procedimento di revisione, riconoscendo la legittimità della richiesta dei dipendenti in tal senso, l’atto finale di detto procedimento, può essere sindacato per tutti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere e, quindi, anche per non essere stati assunti, attraverso una congrua istruttoria, tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio necessari ad una compiuta rappresentazione dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3103 del 2001, proposto</p>
<p>dall’<b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti Angela Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè Franco Donato</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Dino Dei Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, n. 14 del 2 gennaio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. dello Stato Vessichelli e l’avv. Dei Rossi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17 dicembre 1993, i sigg.ri Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti Angela Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè Franco Donato, in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, impugnavano, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento 19 ottobre 1993, con il quale, in sede di riesame dell’istanza da essi avanzata per l’accertamento della congruenza delle loro mansioni, era stata riaffermata la spettanza del livello di appartenenza e, quindi, negato il VII livello.<br />
A sostegno dell&#8217;impugnativa deducevano sia con l’atto introduttivo sia con motivi aggiunti:<br />
a) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, essendo incomprensibile come all&#8217;esame per il VII livello fosse  stata ammessa la sola dipendente Marisa Messina, attesa l&#8217;identicità delle loro mansioni rispetto a quelle di quest’ultima.<br />
 b) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto l&#8217;apposita Commissione non aveva svolto alcuna istruttoria o lo aveva fatto in modo superficiale.<br />
 c) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per falsità nei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria  e contraddittorietà, giacché l&#8217;Amministrazione non aveva considerato che i ricorrenti avevano sempre svolto il coordinamento del personale ausiliario ed infermieristico generico e professionale, nonché che quest&#8217;ultimo era inquadrato nel VI livello come gli ostetrici  che lo dirigevano e coordinavano.<br />
d) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non emergendo le ragioni del diniego.<br />
e) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 63 del 1989, eccesso di potere per falsità nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, tenuto conto che con atti formali l&#8217;Università aveva già accertato la loro equiparazione al personale ospedaliero con qualifica di operatore professionale coordinatore, liv. VII, ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.P.R. n. 384 del 1990, nonché che la loro attività rientrava, comunque, nella declaratoria della VII q.f. di cui al D.P.C.M. 24 settembre 1981, poiché richiedeva una specifica preparazione a livello universitario o formazione equivalente, comportava l&#8217;esercizio di una notevole autonomia, del coordinamento del personale ausiliario ed infermieristico nonché  l&#8217;assunzione  di  responsabilità  anche  per l&#8217;attività svolta da tale personale; inoltre, era stato trascurato l&#8217;obbligo dei ricorrenti, quali impiegati di clinica universitaria, di formazione professionale e di didattica nei confronti degli allievi ostetrici, con conseguente funzione di coordinamento e supervisione gerarchica, funzione non svolta dagli ostetrici ospedalieri.<br />
f) – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria, in quanto né la Commissione nominata per il riesame della situazione relativa all&#8217;applicazione della legge n. 63 del 1989, né il Consiglio di amministrazione avevano svolto alcuna istruttoria e chiesto alcuna informativa sulla reale posizione degli ostetrici richiedenti il VII livello.<br />
 g) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria e contraddittorietà, perché non era stato considerato che l&#8217;istante Anna Giugliano aveva dichiarato in domanda di aver svolto attività di coordinamento, al pari della dipendente Messina, ma anche, a differenza di questa, di essere in possesso del diploma di abilitazione a funzioni direttive, il quale, come evidenziato dalla stessa Commissione, è l&#8217;unico titolo di studio che differenzia i profili del VII livello dagli omologhi del VI ed ancorché nella seduta del 14 ottobre 1993  il Rettore avesse preannunciato la convocazione degli uffici, affinché entro 24 ore indicassero il titolo di studio di ciascun interessato.<br />
h) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, giacché neppure era stato considerato che la ricorrente Maria Ester Sassu svolgeva attività di coordinamento dell&#8217;ambulatorio di ginecologia oncologica, attestata già nel 1988; che la ricorrente Francesca Petrone aveva dichiarato in domanda di svolgere mansioni di vice-maestra della scuola di ostetricia minore (ruolo comportante capacità professionale, specifica competenza tecnica, predisposizione di programmi didattici, cioè i capisaldi della declaratoria di VII q.f.), nonché che ella aveva espletato attività di coordinamento nell&#8217;ambulatorio di senologia della II Clinica ostetrica e nel reparto di patologia della gravidanza; che la ricorrente Anna Cusanno aveva svolto attività di coordinamento nell&#8217;ambulatorio di sterilità della I e II Clinica ostetrica e nel reparto di Patologia della gravidanza; che i ricorrenti Angela Giuseppina Conti e Franco Donato Giuffrè erano stati responsabili della richiesta e fornitura dei medicinali presso il servizio interno di farmacia, nonché della richiesta e della tenuta dei registri dei medicinali stupefacenti, ed in relazione a tali attività avevano coordinato il personale ausiliario addetto al servizio.<br />
i) &#8211; Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, in quanto tutti i ricorrenti avevano dichiarato in domanda di effettuare l&#8217;assistenza alla visita del primario alle inferme e di recepire direttamente gli ordini relativi all&#8217;andamento generale del servizio, ovverosia compiti rientranti nella declaratoria del VII livello del D.P.C.M. 24.9.1981 richiamato nello schema prestampato di domanda.<br />
Il giudice adito, disattese le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazione universitaria, e condivisa, invece, l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del preteso diritto dei ricorrenti all’inquadramento nella VII qualifica funzionale, ha accolto il ricorso per il profilo impugnatorio, sul rilievo che il provvedimento negativo circa la spettanza del VII livello non risultava sorretto né da una motivazione congrua né dalla necessaria attività istruttoria.<br />
Di conseguenza, il T.A.R. ha annullato la deliberazione del 19 ottobre 1993, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello l’Università, reiterando, innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto rivolto contro un atto confermativo della determinazione di inquadramento nell’attuale livello, già conosciuto dai ricorrenti fin dal 21 gennaio 1993.<br />
La natura confermativa dell’atto, sarebbe, del resto, avvalorata proprio dall’assenza di istruttoria, rilevata dal T.A.R.<br />
Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto l’erroneità della sentenza appellata, in quanto, da un lato, la valutazione di ascrivibilità delle mansioni ad un determinato profilo sarebbe attività vincolata, come tale non avente necessità di motivazione; dall’altro, i ricorrenti non avevano svolto alcun rilievo circa l’organizzazione del servizio, che consentiva la presenza di una sola posizione di coordinamento e non di “quaranta”, come preteso dagli interessati.<br />
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’Università degli Studi La Sapienza di Roma si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto, per difetto di motivazione e di istruttoria, il ricorso proposto dagli odierni appellati, in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica, inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, contro il provvedimento che ha loro negato l’inquadramento, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 63/1989, nel VII livello, in relazione alle mansioni svolte.<br />
2. L’appello è infondato.<br />
3. Va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado (già respinta dal T.A.R. e riproposta in questa sede come motivo di gravame), sorretta dal rilievo che l’atto impugnato sarebbe confermativo del precedente inquadramento, conosciuto fin dal 21 gennaio 1993 e non tempestivamente gravato.<br />
E’ sufficiente osservare al riguardo (come del resto già esaurientemente argomentato dal primo giudice) che l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di riesame del giudizio di congruenza delle mansioni svolte dagli interessati con il livello VI bis, non si è limitata a ribadire sic et simpliciter le proprie precedenti determinazioni in proposito, ma ha accettato di avviare un procedimento specifico per provvedere a tale riesame, che si è concluso con un’apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1993. <br />
Quest’ultimo atto, dunque, lungi dal rivelarsi meramente confermativo del precedente, appare frutto dell’esercizio di una nuova attività amministrativa e, come tale, alla stregua della giurisprudenza pacifica, è suscettibile ex se di impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto finale non si discosti da quello della precedente determinazione, a suo tempo non contestata in via giudiziale.<br />
4. Le considerazioni che precedono danno anche ragione della configurabilità, in seno al nuovo procedimento, del vizio di carenza di istruttoria rilevato dal T.A.R., giacché, contrariamente a quel che afferma l’Avvocatura dello Stato, tale conclusione non si pone affatto in contraddizione con l’asserita autonomia del provvedimento impugnato.<br />
Ed invero l’assenza di istruttoria può essere sintomatica della natura meramente confermativa di un atto, laddove essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate.<br />
Qualora, invece, come nella specie, l’Amministrazione abbia avviato un procedimento di revisione, riconoscendo la legittimità della richiesta dei dipendenti in tal senso, l’atto finale di detto procedimento, essendo espressione di una autonoma voluntas deliberandi, può essere sindacato per tutti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere e, quindi, anche per non essere stati assunti, attraverso una congrua istruttoria, tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio necessari ad una compiuta rappresentazione dei fatti.<br />
5. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare come il difetto di istruttoria, posto dal T.A.R. a fondamento dell’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, non sia stato in alcun modo contestato dall’appellante, che, anzi, lo ha posto espressamente a sostegno dell’argomentazione (già riconosciuta infondata) circa l’inoppugnabilità della deliberazione del 19 ottobre 1993.<br />
E tanto basta, essendosi sul punto formato il giudicato, a precludere la possibilità della richiesta riforma della sentenza appellata, che va, quindi, interamente confermata, procedendo anche il vizio di carenza di motivazione (anch’esso individuato dal T.A.R.) dalla rilevata mancanza di accertamenti istruttori, in ordine alle funzioni effettivamente svolte dai ricorrenti in primo grado e alla loro compatibilità (trattandosi di sei e non di “quaranta” posizioni di coordinamento, come incomprensibilmente affermato dall’Avvocatura dello stato) con l’organizzazione concreta del servizio di clinica ostetrica.<br />
6. Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede<br />
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.995</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-3-2005-n-995/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-3-2005-n-995/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-3-2005-n-995/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.995</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore San Giorgio s.p.a. (avv. P. Di Benedetto, G. Dicuonzo) c. Comune di Stornarella (avv. M. Di Gaetano), Sesam s.p.a. (avv. G. Galluccio) sull&#8217;inidoneità della pubblicazione del bando di gara mediante sola affissione all&#8217;albo pretorio comunale ai fini dell&#8217;apprestamento di una adeguata forma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-3-2005-n-995/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.995</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-3-2005-n-995/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2005 n.995</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore<br /> San Giorgio s.p.a. (avv. P. Di Benedetto, G. Dicuonzo) c. Comune di Stornarella (avv. M. Di Gaetano), Sesam s.p.a. (avv. G. Galluccio)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inidoneità della pubblicazione del bando di gara mediante sola affissione all&#8217;albo pretorio comunale ai fini dell&#8217;apprestamento di una adeguata forma di pubblicità della gara per l&#8217;affidamento di un appalto di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Appalto di servizio – Bando di gara – Pubblicazione – Affissione all’albo pretorio comunale – Unica forma di pubblicazione – Inidoneità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di indizione di un’asta pubblica per l’affidamento di un servizio (nella specie, servizio di riscossione coattiva della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dell’imposta comunale sugli immobili di pertinenza di un comune), la pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati mediante la sola affissione all’albo pretorio comunale risulta misura del tutto inidonea a garantire una possibilità di conoscenza alle imprese che operano nel settore e sono come tali portatrici di un interesse differenziato e qualificato all’adozione di adeguate forme di pubblicità della gara in funzione della possibilità di parteciparvi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
BARI &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205<br />
nella Camera di Consiglio  del 23 Febbraio 2005<br />
Visto il ricorso 176/2005  proposto da:</p>
<p><b>SAN GIORGIO SPA</b>rappresentata e difesa da:<br />
DI BENEDETTO AVV.PIETRODICUONZO AVV.GIUSEPPEcon domicilio eletto in BARIC.SO ALCIDE DE GASPERI  N. 268/Bpresso<br />
DI BENEDETTO AVV.PIETRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI STORNARELLA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
DI GAETANO AVV.MICHELEcon domicilio eletto in BARIVIA ABATE GIMMA N. 147<br />
pressoRUTIGLIANO AVV. FEDERICO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SESAM-SPA</b> rappresentata e difesa da:<br />
GALLUCCIO AVV. GIACOMO<br />
con domicilio eletto in Bari<br />
VIA TRENTO N. 15<br />
presso<br />
CHIMIENTI AVV. MAURIZIO</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
-della Determinazione del Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Stornarello n. 103 in data 12.10.2004 avente all&#8217;oggetto: &#8220;Indizione asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urbani e-della determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di Stornarella n. 104 in data 19.10.2004 avente all’oggetto: &#8220;Modifica determina n. 103 del 12.10.2004, relativo all’asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva-della Determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di Stornarella n. 111 in data 11.11.2004 avente all&#8217;oggetto: &#8220;Aggiudicazione asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urba<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi incluso l&#8217;eventuale contratto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI STORNARELLA <br />
SESAM-SPA  <br />
Udito il relatore Cons. LEONARDO SPAGNOLETTI  e uditi altresì l’avv Giuseppe Dicuonzo per la San Giorgio S.p.A., l’avv. Federico Rutigliano, in sostituzione dell’avv. Michele De Gaetano, per il comune di Stornarella e l’avv. Maurizio Chimienti, in sostituzione dell’avv. Giacomo Galluccio, per la S.E.S.A.M. S.p.A.; <br />
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto:</b></p>
<p>&#8211; che la società San Giorgio S.p.A., quale impresa iscritta all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e operante nel settore dell’accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali, ha impugnato<br />
&#8211; che la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 157 del 1995. Violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, in relazione alla ristretta pubblicità della gara, assicurata soltanto mediante affissione all’albo dell’ente e non anche nelle forme di cui al d.lgs. n. 157 del 1995 (invio all’ufficio pubblicazioni dell’Unione europea, pubblicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno due quotidiani nazionali e un quotidiano a particolare diffusione regionale) per gli appalti di valore pari o superiore al controvalore di  € 130.000,00 o, ai sensi dell’art. 24 legge n. 289 del 2002 e del rinvio ivi contenuto alla disciplina comunitaria e nazionale di attuazione per gli appalti di forniture e servizi di valore superiore a € 50.000,00 (dovendosi ritenere il valore nella specie ben superiore a € 200.000,00 in ragione delle somme da riscuotere coattivamente nel triennio di affidamento del servizio;<br />
2) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento, perché con la determinazione dirigenziale n. 104 del 12 ottobre 2004 sono stati rettificati, attenuandoli, i requisiti minimi di partecipazione alla gara allo scopo di favorire l’accesso concorrenziale alla gara, in contrasto logico col ristretto regime di pubblicità prescelto che invece ha ridotto la sfera dei concorrenti soltanto a due imprese locali e col fine sviato di favorire imprese di minori dimensioni;<br />
&#8211; che in giudizio si sono costituiti tanto il comune di Stornarella quanto la S.E.S.A.M. S.p.A., controinteressata aggiudicataria della gara, che con consimili rilievi hanno dedotto l’infondatezza del ricorso rilevando come nel caso di specie sia inapplic</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto:</b></p>
<p>&#8211; che, come è stato chiarito in giurisprudenza, l’esclusione di principio delle forme di pubblicità stabilite dalla disciplina comunitaria e da quella nazionale di recepimento per gli appalti pubblici di servizi rispetto alle gare selettive rivolte all’af<br />
&#8211; che il regime di pubblicità assume evidente ruolo servente e strumentale rispetto al perseguimento della più ampia ed effettiva concorrenza tra le imprese, onde la sua adeguatezza non può che misurarsi sulla sua idoneità a consentire un reale confronto- che nel caso di specie la pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati mediante la sola affissione all’albo pretorio comunale risulta misura del tutto inidonea a garantire una possibilità di conoscenza alle imprese che, come la società ricorr<br />
&#8211; che, d’altro canto, non è dato nemmeno comprendere per quali ragioni il servizio pubblico in oggetto sarebbe riconducibile a quelli enumerati nell’allegato 2 al d.lgs. n. 157 del 1995, anziché tra quelli di cui all’allegato 1;<br />
&#8211; che, in ogni caso, tanto la determinazione dirigenziale di indizione della gara e approvazione del bando, quanto lo stesso bando, quanto la determinazione di aggiudicazione, contengono testuali richiami al d.lgs. n. 157 del 1995 (il criterio di aggiudic<br />
&#8211; che alla luce delle osservazioni che precedono risulta fondato il primo motivo di ricorso, mentre deve ritenersi infondato il secondo motivo poiché rientra nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione appaltante, in presenza di interesse pubblico<br />
Considerato, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni dirigenziali impugnate e degli atti di gara e declaratoria d’inefficacia del contratto, ove medio-tempore sottoscritto, e salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione in ordine alla rinnovazione della gara con le adeguate forme di pubblicità coerenti con i rilievi innanzi svolti;<br />
Considerato, quanto alle spese, che esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sede di Bari &#8211; Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe n. 176 del  2005 e per l’effetto:<br />
1) annulla le determinazioni dirigenziali n. 103 e 104 del 12 ottobre 2004 e n. 111 dell’11 novembre 2004 e gli altri atti di gara e dichiara inefficace il contratto per l’affidamento del servizio ove medio-tempore sottoscritto salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione in ordine alla rinnovazione della gara;<br />
2) condanna il Comune di Stornarella, in persona del Sindaco pro-tempore, e la S.E.S.A.M. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore della San Giorgio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).      <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>GENNARO FERRARI &#8211; Presidente <br />
LEONARDO SPAGNOLETTI &#8211; Cons., relatore<br />
CONCETTA ANASTASI &#8211; Cons.</p>
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