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	<title>9943 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9943 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2008 n.9943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2008 n.9943</a></p>
<p>Pres. A. Ferone; est. S. Scudeller Codis Appalti S.r.l., (Avv. L. M. D’Angiolella) c. Comune di Torre del Greco (Avv.ti E. Benevento ed A. Salvini) c. The World Piccola Soc. Coop. (N.C.) sull&#8217;irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione all&#8217;autorità di vigilanza nelle gare di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2008 n.9943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2008 n.9943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ferone; est. S. Scudeller Codis Appalti S.r.l., (Avv. L. M. D’Angiolella) c. Comune di Torre del Greco (Avv.ti E. Benevento ed A. Salvini) c. The World Piccola Soc. Coop. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione all&#8217;autorità di vigilanza nelle gare di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di appalto &#8211; Controlli sul possesso dei requisiti &#8211; Irrogazione triplice sanzione – Si riferisce solo alle irregolarità dei requisiti di ordine speciale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione all’autorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento requisiti di ordine speciale non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex articolo 38 del codice degli appalti, sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
–	Napoli Sezione Ottava–<br />	<br />
–	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>Composto dai magistrati:<b><br />
</b>dott. Antonio<b> Ferone</b>	Presidente<b><br />	<br />
</b>dott. Santino <b>Scudeller</b>	Componente<br />	<br />
dott. Renata Emma <b>Ianigro</b> Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2429 dell’anno 2008, promosso dalla <br />
<b>CODIS APPALTI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i> dott. Ing. Stefano Coronella, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi M. D’Angiolella, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Gramsci, n. 16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>comune di Torre del Greco,</b> in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Benevento ed Antonino Salvini, elettivamente domiciliato in Napoli, Segreteria T.a.r.;</p>
<p><b>nei confronti di<br />
THE WORLD Piccola Soc. Coop</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, n.c.;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>previa adozione di idonee misure cautelari:<br />
a)	della nota del comune di Torre del Greco prot. n. 020787 del 02.04.2008, con la quale la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente la determinazione dirigenziale n. 562 del 13 marzo 2008, che provvede ad escluderla dalla gara per l’appalto dei lavori di “<i>Manutenzione ordinaria delle strade, piazze ed arredo urbano per la durata di anni 1, Lotto 1</i>”, indetta con determinazione n. 2246 del 10.10.2007; <b>b</b>) della determinazione dirigenziale n. 562 del 13 marzo 2008 detta; <b>c</b>) per quanto occorra, della nota del comune di Torre del Greco prot. n. 5598 del 24.01.2008 con la quale si è proceduto a comunicare l’avvio del procedimento per l’esclusione dalla gara della ricorrente; <b>d</b>) della nota del comune di Torre del Greco (NA) prot. n. 023394 del 14.04.2008 di riscontro alla diffida della ricorrente; <b>e</b>) dell’aggiudicazione operata a favore della società “THE WORLD Piccola Soc. Cooperativa”; <b>f</b>) del provvedimento, di numero e data sconosciuti, con cui si è provveduto o si sta provvedendo ad escutere la polizza ed a comunicare l’esclusione operata all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 48 T.U. sugli appalti; <b>g</b>) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.<br />	<br />
<b><br />
Visto</b> il ricorso, con i relativi allegati.<br />
<b>Vista</b> la costituzione in giudizio del comune di Torre del Greco.<br />
<b>Viste</b> le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
<b>Uditi</b> alla pubblica udienza del 7 luglio 2008 il relatore dott. S. Scudeller e, per le parti, i procuratori come da verbale.<br />
<b>Ritenuto </b>in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>	La ricorrente, con atto spedito per la notifica a mezzo servizio postale il 18 aprile 2008 &#8211; depositato il successivo 29 -, espone: [<b>ì</b>] di aver partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di “<i>Manutenzione ordinaria delle strade, piazze ed arredo urbano per la durata di anni 1, Lotto 1</i>” indetta dal comune di Torre del Greco con determina n. 2246 del 10.10.2007; [<b>ìì</b>] che con nota prot. n. 5598 del 24.01.2008 è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’esclusione dalla gara stante l’emersione, in sede di verifica sul possesso dei requisiti e sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, di irregolarità relative a due cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate, non pagate; [<b>ììì</b>] che nonostante le proprie controdeduzioni, con determina n. 562 del 13 marzo 2008 è stata esclusa ai sensi dell’articolo 38 comma 1, lettera g) del decreto legislativo 163 del 2006 ed è stato preannunciato l’invio della comunicazione alla competente Autorità di Vigilanza ai sensi del successivo articolo 48. Deduce, nei confronti dell’esclusione e della successiva aggiudicazione alla “THE WORLD Piccola Società Cooperativa”, i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 &#8211; violazione della deliberazione n. 87/2007 e n. 28/07 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici &#8211; violazione dell’art. 97 della Costituzione &#8211; eccesso di potere per mancanza dei presupposti &#8211; difetto di motivazione &#8211; sviamento &#8211; violazione del principio del <i>favor</i> <i>admissionis</i> &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.<br />	<br />
<b>2</b>	Con decreto n. 1306 del 29 aprile 2008, è stata concessa la tutela cautelare <i>ante</i> <i>causam</i>.<br />	<br />
<b>3</b>	Con atto depositato il 9 maggio 2008, si è costituito il comune di Torre del Greco che ha opposto l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
<b>4</b>	Con ordinanza n. 1404 del 12 maggio 2008, la Sezione ha confermato la tutela cautelare nei limiti della dedotta violazione dell’articolo 48 del codice degli appalti ed ha contestualmente fissato, <i>ex</i> articolo 23 &#8211; <i>bis</i> della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’udienza pubblica per la trattazione del merito.<br />	<br />
<b>5</b>	Alla pubblica udienza del 7 luglio 2008 il ricorso è stato chiamato ed introitato per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>	La CODIS APPALTI S.r.l. impugna: <b>a</b> l&#8217;esclusione dalla gara per l’appalto dei lavori di “<i>Manutenzione ordinaria delle strade, piazze ed arredo urbano per la durata di anni 1, Lotto 1</i>”; <b>b</b> l’aggiudicazione alla “THE WORLD Piccola Soc. Cooperativa”; <b>c</b> l’eventuale provvedimento di escussione della polizza nonché la comunicazione dell’esclusione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’articolo 48 T.U. sugli appalti.<br />	<br />
<b>2</b>	Con i primi due motivi ribadisce quanto indicato in esito della nota prot. n. 5598 del 24 gennaio 2008 con la quale è stato comunicato l’avvio del relativo procedimento. In particolare la dichiarazione di regolarità, per il profilo che interessa, non può ritenersi contrastata dalle cartelle esattoriali nel caso notificate in violazione dell’articolo 145 c.p.c. e tanto, perché non vi è traccia di un precedente tentativo di notifica al legale rappresentate della società, le stesse non recano il nome, cognome, indirizzo, dimora e/o residenza del legale rappresentate ed, infine, perché sono stato notificate al domicilio di quest’ultimo una nelle mani della moglie, l’altra del figlio, al tempo minore. Alla nullità della notifica si riconnette l’impossibilità di impiegare i previsti strumenti di tutela, il che esclude l’esistenza di un definitivo accertamento dell’irregolarità tributaria tale da giustificare le sanzioni.<br />	<br />
<b>3</b>	L’esame della censura, deve partire dalle vicende interessanti la notifica della cartella numero 028/2006/00398928/06/000, rappresentate: [<b>a</b>] dall’attestazione in data 20 ottobre 2006 di irreperibilità presso la sede di via Francesco Cilea, n. 14 del comune di Casale di Principe; [<b>b</b>] dalla notifica effettuata il 10 maggio 2007 alla Via Francesco Cilea <i>ex</i> 10 ora 14 dello stesso comune, mediante consegna dell’atto alla signora “<i>Luisa Verazzo che si è qualificata moglie di L.R.</i>”; [<b>c</b>] dall’allegato certificato camerale dal quale emerge che la CODIS APPALTI S.r.l. ha la propria sede in Casale di Principe, alla Via Francesco Cilea, 14 per esservi stata ivi trasferita dal civico 10 in forza denunzia dell’8 marzo 2005. Da tanto si desume che la residenza del legale rappresentante coincide con la sede della CODIS APPALTI S.r.l.; sul punto, non può accordarsi rilievo contrario alla nota partecipativa della ricorrente nella quale residenza e sede vengono allocate entrambe al civico n. 10 e ciò, in ragione della citata variazione certificata dall’atto camerale. Ciò detto, alle ragioni a sostegno della nullità della notifica e dell’inapplicabilità delle sanzioni, va innanzitutto opposta l’infondatezza del profilo per il quale non vi sarebbe stato un tentativo di notificare la cartella alla società presso la sede e nelle mani del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, risultando tale indicazione contrastata dall’attestazione del 20 ottobre 2006. Inammissibile è invece la doglianza con la quale la CODIS APPALTI lamenta la mancata indicazione del nome, cognome indirizzo dimora e/o residenza del legale rappresentante perché la stessa, in quanto appuntata nei confronti della predetta cartella al limite ridonda quale possibile vizio di essa da far valere nella dovuta sede giurisdizionale, ma certamente non può dirsi pertinente al tema della conformità o meno del procedimento di notificazione. Quanto a tale aspetto rileva invece l’ultima censura con la quale la ricorrente correla la nullità della notifica della cartella alla circostanza per la quale la sig. ra Verazzo Luisa, “<i>non è il rapp. te legale della CODIS</i>”, “<i>non è una addetta alla ricezione atti</i>” “<i>e per di più non è nemmeno una dipendente, dunque non ha nulla a che fare con la società ricorrente</i>”. Anche siffatto ultimo profilo è infondato. Secondo l’invocata disposizione, la notifica degli atti “<i>alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.</i>”. Sul punto deve accordarsi certo rilievo al fatto che nel caso, residenza del legale rappresentante e sede della società coincidono; la tesi proposta deve pertanto essere disattesa perché contraria alla rilevanza, sul punto, di un rapporto giuridico (di coniugio) e delle sue ricadute rispetto alla ricostruzione dell’articolo 145 c.p.c. In tal caso, infatti, l’esistenza di detto rapporto, connessa alla richiamata coincidenza di sede sociale e residenza del legale rappresentante, può inverare l’ipotesi di notifica effettuata a mani di persona che, pur se occasionalmente, è addetta alla sede, non escludendosi dalla norma <i>de</i> <i>qua</i> che tale posizione possa esser agganciata a qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante, diverso dall’ipotesi di soggetto incaricato della ricezione degli atti. Sul punto poi la riportata, <i>in</i> <i>parte</i> <i>qua</i>, contraria affermazione, non è stata accompagnata dall’indicazione di altri soggetti incaricati e/o comunque addetti alla recezione degli atti. Può pertanto affermarsi che, in ragione di detta coincidenza, la notifica di copia della cartella alla moglie del legale rappresentante della CODIS APPALTI S.r.l. deve ritenersi correttamente eseguita. Il che, se da un lato, depone per l’infondatezza della censura riferita alla notifica della cartella numero 028/2006/00398928/06/000, dall’altro, integra l’ipotesi di corretta presupposizione di per sé sola sufficiente a giustificare l’esclusione; per tanto non vi è necessità di statuire sulla sorte della notifica dell’altra cartella al figlio minore.<br />	<br />
<b>4</b>	Con il terzo motivo la ricorrente censura la determina n. 562 del 13 marzo 2008 con la quale si preannunzia “ <i>… che sarà inviata comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006</i>”. La censura è fondata. In via preliminare deve escludersi che possa rilevare quanto indicato dal resistente nella memoria di costituzione (pagina 7 e ss.) e riferibile ad una distinta ragione di esclusione (accertata falsa dichiarazione) di cui non vi è traccia nella citata determina. Ciò detto, è sufficiente richiamare sul punto l’orientamento citato dalla ricorrente, secondo il quale l’irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione all’autorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento requisiti di ordine speciale non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale <i>ex</i> articolo 38 del codice degli appalti, sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara.<br />	<br />
<b>5</b>	Il ricorso va quindi accolto nei limiti di quanto indicato <i>sub</i> 4. Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli &#8211; Sezione Ottava &#8211; accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla <i>in</i> <i>parte</i> <i>qua</i> l’impugnata determina n. 562 del 13 marzo 2008.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7 luglio 2008.<br />
dott. Antonio <b>Ferone</b>	Presidente<br />	<br />
dott. Santino<b> Scudeller</b>	Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-9-2008-n-9943/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2008 n.9943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. De Mohac N. E. Din Nassouf (Avv. ti F. Musco e G. De Cesere) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato) sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Istanza di riconoscimento – Esercizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-26-10-2005-n-9943/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2005 n.9943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. De Mohac<br /> N. E. Din Nassouf (Avv. ti  F. Musco e G. De Cesere) c/ Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Istanza di riconoscimento – Esercizi di potere vincolato da parte della P.A. – Carenza di discrezionalità – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste giurisdizione del G.A. sulla controversia in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana poiché non sussiste esercizio di un potere discrezionale della P.A. (nella fattispecie trattasi di diniego di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211;	SEZIONE I^ &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:  PASQUALE DE LISE,                     PRESIDENTE; ANTONIO SAVO AMODIO           CONSIGLIERE;    CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE – ESTENSORE;<BR><br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 8604-2005, proposto dalla<br />
Sig.ra <b>Nevin Ezzel Din Nassouf</b>, nata a Tripoli il 23.3.1954, rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Musco e Giulio De Cesere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n.3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero degli Affari Esteri</b> in persona del Ministro p., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione ed adozione di misura cautelare d’urgenza<br />
&#8211;	del provvedimento prot. 001180 del 26.5.2005, comunicato via fax in data 3.6.2005, con cui il  Consolato d’Italia presso Il Cairo (Egitto), ha respinto la richiesta della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa. 																																																																																												</p>
<p>VISTI gli atti depositati dalla ricorrente;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
DESIGNATO relatore il Consigliere Avv. CARLO MODICA DE MOHAC;<br />
UDITI, alla udienza camerale del 12.10.2005, l’Avv. Alessandro Carrara su delega dell’avv. De Cesare  per il ricorrente. <br />
VISTI gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;<br />
CONSIDERATO che nell’udienza camerale del 15.12.2004 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;<BR><br />
RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;</p>
<p align=center><b>RITENUTO IN FATTO</b></p>
<p>&#8211;	che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha negato la cittadinanza italiana alla ricorrente; <br />	<br />
&#8211;	che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni, consistenti nella condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza (o nella dichiarazione giudiziale dell’obbligo di concederla); <br />	<br />
&#8211;	che l’Amministrazione si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso;<br />	<br />
ESAMINATI i motivi di ricorso;<br />
VISTA la sentenza n.6707 del 15.12.2000 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, nonchè la sentenza n.5645 dell’8.11.2004 della Sez.I^ del TAR Lombardia (nonché, conforme: TAR Veneto, III^, 16.12.2002 n.6563); sentenze, emesse in precedenti analoghi, con le quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana, allorquando &#8211; come nel caso dedotto in giudizio &#8211; la richiesta si fondi sul c.d. “jus communicatione” o sul c.d. “jus sanguinis” (ed il provvedimento non derivi, conseguentemente, da esercizio di potere discrezionale); e richiamate in toto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dall’art.9 della L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;<br />
VISTA, altresì, la sentenza n.12411 del 19.9.2000 della Sezione I^ Civile della Corte di Cassazione, che conferma implicitamente che la giurisdizione &#8211; nei casi sopra indicati &#8211; spetta, <br />
all’AGO;</p>
<p align=center><b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b></p>
<p>&#8211;	che con la sentenza n.6707 del 15.12.2000 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, nonchè con la sentenza n.5645 dell’8.11.2004 della Sez.I^ del TAR Lombardia &#8211; conforme anche TAR Veneto, III^, 16.12.2002 n.6563 &#8211; è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di diniego di riconoscimento di cittadinanza italiana, allorquando la richiesta si fondi sul c.d. “jus communicatione” o sul c.d. “jus sanguinis”;  e, più in generale, allorquando il provvedimento non derivi da esercizio di potere discrezionale; <br />	<br />
&#8211;	che la questione introdotta con il ricorso in esame non presenta caratteri differenziali ai fini della valutazione sulla giurisdizione, in quanto la ricorrente chiede la cittadinanza italiana affermando di averne diritto in ragione del fatto che il proprio padre la possedeva (e, dunque, “jure sanguinis”);<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, in aderenza ai principii affermati nella citata giurisprudenza, la questione dedotta in giudizio non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;<br />	<br />
RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da  dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione;</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe. <br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.10.2005.</p>
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