<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9941 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9941/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9941/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>9941 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/9941/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.9941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.9941</a></p>
<p>Pres. Ugo de Maio, Est. Diego Sabatino Medilab in a.s (Avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri) contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (Avv. Michele Vella ) presupposti della richiesta di corrispettivo per la fornitura di prestazioni in regime di accreditamento 1. Regime di accreditamento – Richiesta di corrispettivo per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.9941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.9941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ugo de Maio, Est. Diego Sabatino<br /> Medilab in a.s  (Avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri) contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1  (Avv. Michele Vella )</span></p>
<hr />
<p>presupposti della richiesta di corrispettivo per la fornitura di prestazioni in regime di accreditamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regime di accreditamento – Richiesta di corrispettivo per la fornitura di prestazioni – Presupposti – Condizione di soggetto accreditato – Indizio di prova – Distinta di riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa ricevuta con l’apposizione di un timbro di ricezione ed accettazione &#8211; Ente pubblico  &#8211; Soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni  &#8211; Onere di allegare elementi che inficiano la prospettazione del creditore</p>
<p>2. Regime di accreditamento – Richiesta di interessi – Decorrenza – Dalla data di maturazione del credito – Termine convenzionalmente previsto – Insussistenza di un maggior danno – In caso di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In regime di accreditamento presupposto per la richiesta di pagamento è la condizione di soggetto accreditato di cui costituisce un indizio di prova  la distinta di riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa ricevuta con l’apposizione di un timbro di ricezione ed accettazione. Pertanto è l’Ente pubblico il soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni ivi contenute, e tocca a questi l’onere di allegare elementi che inficiano la prospettazione del creditore.</p>
<p>2. In regime di accreditamento gli interessi sul corrispettivo per le prestazioni erogate iniziano a decorrere dalla data di maturazione del credito convenzionalmente prevista entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa. Non risulta provata la sussistenza, per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, di un maggior danno ex art. 1224 c.c., rispetto al pregiudizio forfetariamente ristorato nella misura degli interessi legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">presupposti della richiesta di corrispettivo per la fornitura di prestazioni in regime di accreditamento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Ugo De Maio,							Presidente;<br />
Fabio Donadono,						Consigliere;<br />
Diego Sabatino,						Referendario relatore,<br />
 ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 20 maggio 2004 sul ricorso 10820/2003 proposto da:</p>
<p><b>Medilab in a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Francese 1/3, presso lo studio dei procuratori avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1</b>, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro direzionale Isola F9, presso il proprio Servizio affari legali, unitamente al procuratore avv. Michele Vella, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso notificato</p>
<p>per l’accertamento<br />
del credito vantato dalla ricorrente pari a €. 13.585,29 a titolo di corrispettivo per la fornitura, in regime di accreditamento, nel mese di luglio 2003, di prestazioni in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla scadenza del termine convenzionalmente determinato;</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego Sabatino;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p>Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, a scioglimento della riserva espressa in udienza;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
Rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha eccepito l’inesistenza dei presupposti per l’accreditamento della ricorrente, a norma dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;<br />
Considerato che tale eccezione, da un lato, non è conferente, in quanto, in assenza di un provvedimento che ne determini la decadenza, la struttura è ex se provvisoriamente accreditata; dall’altro è inammissibile, in quanto postula l’esame di un elemento che attiene al distinto procedimento amministrativo di accreditamento della struttura, mentre in questa sede rileva unicamente l’esito di tale procedimento, cioè proprio la condizione di soggetto accreditato, quale presupposto per la richiesta di pagamento;<br />
Rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha contestato la circostanza che la ricorrente non ha fornito prova del suo accreditamento;<br />
Considerato che tale eccezione appare infondata, atteso che, da un lato, la ricorrente ha fornito un indizio di prova della sua legittimazione, allegando la distinta di riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa ricevuta con l’apposizione di un timbro di ricezione ed accettazione; dall’altro, l’ente pubblico, che è titolare della potestà di certificare l’esistenza o meno del rapporto, non ha censurato l’assenza di convenzione, ossia l’infondatezza della pretesa, ma la sua carenza probatoria, che può invece qui dedursi dall’intera vicenda così ricostruita;<br />
Considerato che la A.S.L. ha eccepito che non vi sarebbe stata prova del credito, in quanto tale valore non avrebbe la mera allegazione delle distinte riepilogative, in quanto atti unilaterali del richiedente;<br />
Rilevato che tale eccezione pare infondata, in quanto il rapporto intercorrente tra la ricorrente e la A.S.L. non si connota secondo il normale standard privatistico, ma secondo moduli derogatori, normativamente previsti, per cui, da un lato, la ricorrente, consegnando alla azienda la propria distinta riepilogativa, assolve integralmente all’onere di documentazione spettante, e dall’altro, è l’ente pubblico il soggetto in possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni ivi contenute, e che pertanto tocca a questi l’onere di allegare elementi che inficiano la prospettazione del creditore;<br />
Considerato, in relazione alla richiesta di interessi, che:<br />
&#8211; è convenzionalmente previsto il pagamento delle prestazioni della specie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa (come da accordo collettivo approvato con D.P.R. del 16 maggio 1980) e che non risulta<br />
&#8211; tale disposizione non viene incisa dal D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120, dove pure si afferma la decadenza del precedente accordo, sia perché i due testi hanno diversa latitudine ed il secondo non prevede una esplicita regolamentazione di pagamento delle pr<br />
&#8211; la previsione di tale termine convenzionale per l’adempimento implica la liquidità ed esigibilità del relativo credito alla scadenza, con la conseguenza che dalla data di maturazione del credito iniziano a decorrere, ai sensi dell’art. 1282 c.c., gli in<br />
&#8211; non risulta provata la sussistenza, per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, di un maggior danno ex art. 1224 c.c., rispetto al pregiudizio forfetariamente ristorato nella misura degli interessi legali (cfr. Cass., sez. II, 1/10/1999<br />
Considerato che le spese e gli onorari del giudizio vanno posti a carico della parte soccombente e liquidati come in dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso 10820/2003 e, per l’effetto, condanna la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, al pagamento in favore della parte ricorrente, Medilab in a.s., della somma di €. 13.585,29 a titolo di corrispettivo per la fornitura, in regime di accreditamento, nel mese di luglio 2003, di prestazioni in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale;<br />	<br />
2.	Condanna la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, al pagamento in favore della parte ricorrente, Medilab in a.s., degli interessi spettanti sulla somma liquidata a titolo di corrispettivo, calcolati nella misura legale e decorrenti dal quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di ciascuna distinta riepilogativa fino alla data dell’effettivo soddisfo;<br />	<br />
3.	Condanna la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, a rifondere alla parte ricorrente, Medilab in a.s., le spese del presente giudizio, che liquida in complessive €. 500,00 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, somma da attribuirsi al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2004.</p>
<p>Ugo De Maio,			Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino,		Referendario Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-7-2004-n-9941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2004 n.9941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
