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	<title>993 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>993 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-20-11-2019-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-20-11-2019-n-993/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.993</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres., E. Garbari Est.; PARTI: Consorzio Parts &#38; Services, rapp. avv. B. Bari c. ASST del Garda, rapp. avv. D. Bezzi, nei confronti di Autosalone F.lli Bonaglia S.r.l., Carella F.lli di Bruno e Roberto Carella S.n.c., Bianchi e Trapelli S.n.c., non costituiti in giudizio. Sul principio di rotazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-20-11-2019-n-993/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-20-11-2019-n-993/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres., E. Garbari Est.; PARTI: Consorzio Parts &amp; Services, rapp. avv. B. Bari c. ASST del Garda, rapp. avv. D. Bezzi, nei confronti di Autosalone F.lli Bonaglia S.r.l., Carella F.lli di Bruno e Roberto Carella S.n.c., Bianchi e Trapelli S.n.c., non costituiti in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di rotazione nelle procedure di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Contratti della P.A. -Sotto soglia &#8211; Procedura negoziata &#8211; Criterio del prezzo più¹ basso &#8211; Principio di rotazione -Applicabilità  &#8211; Limiti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il principio di rotazione si colloca sullo stesso piano del principio di libera concorrenza e deve essere servente a questa. Di conseguenza, quando, per le concrete modalità  di svolgimento della gara, non si ponga il rischio di consolidare rendite di posizione, il principio di rotazione non trova applicazione.Â </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ciù² è avvenuto nel caso di specie, in quanto la procedura non prevedeva alcuna limitazione dei concorrenti ammessi a partecipare ed era aggiudicata sulla base del prezzo più¹ basso &#8211; criterio oggettivo, «che assicurava l&#8217;imparzialità  di giudizio della stazione appaltante, anche rispetto agli operatori economici che avevano giù  svolto il servizio». Al ricorrere di questi presupposti, il principio di rotazione semplicemente non si applica, di talchè non deve essere specificamente motivata la scelta di ri-aggiudicare al gestore uscente.Â </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cfr. TAR Liguria, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805; TRGA Trentino &#8211; Alto Adige, Bolzano, 31 ottobre 2019, n. 263; TAR Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493; TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515; TAR Napoli, II, 27 ottobre 2016, n. 4981; Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11 marzo 2016, n. 3119.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-20-11-2019-n-993/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.R. Ceccherini, D. Velucchi (Avv.ti S. Colizzi, G. Gratteri) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti S. Pasquini, R. Ricciarini) e la Regione Toscana (non costituita) e nei confronti di G. Rogialli, (Avv.ti C. Narese, U. Franceschetti) le terrazze aggettanti sono computabili nella distanze minime</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.<br />R. Ceccherini, D. Velucchi (Avv.ti S. Colizzi, G. Gratteri) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti S. Pasquini, R. Ricciarini) e la Regione Toscana (non costituita) e nei confronti di G. Rogialli, (Avv.ti C. Narese, U. Franceschetti)</span></p>
<hr />
<p>le terrazze aggettanti sono computabili nella distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti solo se previsto da una norma di piano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica –Art. 9 del D.M. 1444/68 &#8211; Distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti &#8211; Terrazze aggettanti – Possono essere ricomprese nel calcolo solo se previsto da norma di piano – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ha natura di norma di ordine pubblico. La terrazza aggettante può tuttavia essere ricompresa nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda. Ne consegue che nella fattispecie, in assenza di una tale norma di piano, le terrazze in esame non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte. Ne deriva la legittimità dell’impugnato permesso di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00993/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01976/2008 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>Rosanna Ceccherini, Delia Velucchi</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Sauro Colizzi, Giusepe Gratteri, con domicilio eletto presso Giuseppe Gratteri in Firenze, via Maggio N. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Arezzo</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pasquini, Roberta Ricciarini, con domicilio eletto presso Roberta Ricciarini in Arezzo, Uff.Legale Com.Le-p.za Liberta&#8217; 1; Regione Toscana in Persona del Presidente P.T.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Guido Rogialli<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Calogero Narese, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Calogero Narese in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo N. 20; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Arezzo in data 27 novembre 2007 n. 230, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi tra cui, in particolare e per quanto occorra, dell’art. 22 delle N.T.A. del Comune di Arezzo, nella parte in cui non prevede per il rilascio del permesso di costruire il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate prescritta dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e delle delibere di incogniti numeri e date con cui sono state adottate ed approvate le N.T.A. <br />	<br />
Visto l&#8217;atto di motivi aggiunti depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in data 7 luglio 2010, proposti per l&#8217;annullamento per quanto di ragione delle delibere della Giunta comunale di Arezzo in data 14 maggio 1996 prot. G.C. n..1118, prot.. gen. n.. 32849/10.8.3 e 22 marzo 1993 b.. 844 bis.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T. e di Guido Rogialli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori G. Gratteri, G. Tieri delegato da S. Pasquini e U. Franceschetti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame, le Sig.re Rosanna Ceccherini e Delia Velucchi, nella dichiarata qualità di proprietarie di un immobile sito in Arezzo, Via 10 dicembre 1948, hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 230 del 27 novembre 2007, rilasciato dal Comune di Arezzo al Sig. Rogialli, per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale da realizzare sul terreno confinante.<br />	<br />
Le ricorrenti lamentano la violazione delle norme sulle distanze dai confini.<br />	<br />
In particolare, con il primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, oltre che l’eccesso di potere sotto i profili di carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Affermano che la costruzione sarebbe posta ad una distanza di soli 6,36 mt. dalla parete finestrata del fabbricato di loro proprietà, in asserita violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, nonché dell’art. 22, punto 4, delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Arezzo, nella parte in cui in tema di distanze richiama il citato art. 9.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, assumendo che nell’ipotesi in cui il richiamo contenuto nell’art. 22 delle N.T.A. alle distanze previste dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 dovesse intendersi riferito ai soli ampliamenti degli edifici esistenti e non valesse anche per le nuove costruzioni, anche tale disposizione dello strumento urbanistico comunale dovrebbe ritenersi illegittima per le medesime ragioni dedotte con il motivo precedente, tenuto conto della prevalenza dell’art. 9 rispetto alla confliggente disciplina locale.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 luglio 2010, è stata impugnata la circolare interpretativa della Giunta del Comune di Arezzo sulla disciplina delle distanze approvata con delibera n. 1118 del 14 maggio 1996, depositata in giudizio dal Sig. Rogialli il 17 giugno 2010, nonché il precedente atto della Giunta municipale n. 844 bis del 22 marzo 1993 richiamato nella suindicata delibera n. 1118/1996.<br />	<br />
Deducono la violazione dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942 e dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, in quanto secondo l’interpretazione proposta dalla Giunta municipale con la delibera n. 1118 del 1996 e con quella precedente n. 844 bis del 1993, la distanza minima di 10 mt. prescritta dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 non troverebbe applicazione qualora la parete finestrata dell’erigenda costruzione non sia finestrata, mentre secondo la giurisprudenza, ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, sarebbe sufficiente che uno solo dei due edifici sia munito di parete finestrata; ugualmente priva di pregio sarebbe l’ulteriore affermazione contenuta nelle delibere impugnate secondo la quale andrebbe osservata la distanza minima di 10 metri solo nel caso in cui la proiezione ortogonale della parete della nuova costruzione “accechi” la finestra dell’edificio antistante, in contrasto con quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell’art. 9 dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la distanza di 10 metri che deve sussistere tra edifici “antistanti” va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato e non alle sole parti che si fronteggiano.<br />	<br />
2. L’atto introduttivo del presente giudizio è infondato.<br />	<br />
L’area dell’intervento per cui è causa è classificata dal P.R.G. vigente come zona “B” di completamento.<br />	<br />
In sostanza viene eccepito che il permesso di costruire n. 230/07 impugnato sarebbe stato rilasciato in contrasto con le norme in materia di distanza fra pareti finestrate.<br />	<br />
A riguardo, l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 prescrive che, nella costruzione di nuovi immobili non ricompresi (come quello in controversia) in zona A di P.R.G. deve osservarsi la distanza minima inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.<br />	<br />
Ora, nel caso di specie, è incontestato che:<br />	<br />
&#8211; il contenzioso riguarda la parte di costruzione prospiciente un preesistente edificio posto lungo Via Vittorio Veneto;<br />	<br />
&#8211; tale edificio ha altezze variabili, e la parte prossima al lotto di cui al permesso di costruire n. 230/07 è alta due piani, poi l’edificio arretra e si eleva per un altro piano;<br />	<br />
&#8211; sul lato destro risultano presenti due aperture (finestre) al piano terra ed una finestra al piano primo, sulla parte mediana e terminale del prospetto destro;<br />	<br />
&#8211; l’edificio oggetto del permesso in parola (n. 230/07) fronteggia parzialmente l’edificio esistente.<br />	<br />
E dalla documentazione versata in atti (cfr., tra gli altri, l’all. n. 3, prodotto dal Comune), emerge che:<br />	<br />
&#8211; l’edificio oggetto dell’impugnato permesso di costruire fronteggia l’edificio esistente nella prima parte del prospetto destro, ove l’edificio esistente è privo di finestre;<br />	<br />
&#8211; il piano terra del nuovo edificio è costituito da un porticato avente funzione di parcheggio, e la linea ideale di delimitazione rispetto al fabbricato esistente è posta a mt. 6.35 dallo stesso;<br />	<br />
&#8211; la parete di tamponatura del nuovo edificio, che delimita il vano ascensore ed un locale tecnico è posta a mt. 10 dall’edificio esistente;<br />	<br />
&#8211; al piano primo il nuovo edificio si pone con la propria parete di tamponatura, priva di finestre, a mt. 6,35 rispetto alla porzione di edificio che si sovrappone parzialmente, anch’essa priva di finestre in tutta l’estensione in cui i due edifici si fro<br />
&#8211; ai piani superiori al primo il nuovo edificio presenta le stesse caratteristiche del piano primo ed è posto a mt. 10,90 dalla parte di edificio preesistente corrispondente al terzo piano dello stesso che, come si è detto, è arretrata rispetto al resto d<br />
Ne consegue che il D.M. n. 1444/68 risulta rispettato in quanto intercorrono sempre almeno mt. 10 dalle pareti finestrate esistenti rispetto alle pareti del nuovo edificio.<br />	<br />
Per quanto riguarda, poi, la supposta violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 in ragione della presenza di terrazze aggettanti poste, secondo le ricorrenti, a meno di mt. 10 in corrispondenza della proiezione ortogonale delle finestre stesse, il rilievo non ha pregio. <br />	<br />
La giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell’art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736).<br />	<br />
E tale norma nel caso di specie non è rinvenibile. <br />	<br />
Vi è, peraltro, una norma (art. 3, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G.) che detta la definizione di “Distanza dai confini”, stabilendo che “è la distanza fra le proiezioni orizzontali dei fabbricati per la parte fuori terra e i confini escluse le terrazze e gli aggetti di carattere ornamentale e strutturale con sporgenze inferiori o uguali a mt. 2,00”.<br />	<br />
Dunque, se la terrazza non supera i due metri di sporgenza non viene computata ai fini delle distanze dai confini.<br />	<br />
E tale disposizione, ancorchè non dettata ai fini del calcolo della distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui al ripetuto art. 9 del D.M. 1444/68, in assenza di una norma di piano ad hoc, può comunque fungere da utile parametro di riferimento per il computo della distanza in questione.<br />	<br />
Ne consegue che nella fattispecie in esame le terrazze non sono computabili ai fini delle distanze fra edifici, in quanto hanno una sporgenza di ml. 1,76 e sono completamente aperte.<br />	<br />
Le considerazioni sin qui svolte sono assorbenti di ogni altra e determinano la reiezione del ricorso principale, senza che occorra verificare la portata delle norme tecniche di attuazione operanti nel caso di specie, in quanto, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al ripetuto D.M. 1444/68, emanate in forza dell’art. 17 della legge n. 765/1967, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicchè l’inderogabile distanza di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l’indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2007 n. 3094).<br />	<br />
3. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso si appalesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto gli atti con lo stesso impugnati non hanno valenza provvedimentale.<br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), respinge l’atto introduttivo del presente giudizio e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a pagare alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà a favore dell’Amministrazione intimata e per l’altra metà a favore del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-6-2011-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la graduatoria per l’ammissione di un militare della Guardia di Finanza,al decimo corso i.s.s.m.i. (Stato Maggiore Interforze) per 12 ufficiali atteso che, nei limiti di delibazione propri della fase, che l’interpretazione valorizzata dalla P.A. sembra compatibile con il testo del bando; Considerato che il pregiudizio paventato dall’appellato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-993/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria per l’ammissione di un militare della Guardia di Finanza,al decimo corso i.s.s.m.i. (Stato Maggiore Interforze) per 12 ufficiali atteso che, nei limiti di delibazione propri della fase, che l’interpretazione valorizzata dalla P.A. sembra compatibile con il testo del bando;<br />
Considerato che il pregiudizio paventato dall’appellato non sembra connotato dal requisito della irreparabilità, potendo lo stesso partecipare al corso immediatamente successivo;<br />
Rilevato che il corso in contestazione ha già avuto inizio da tempo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11987/g">Ordinanza sospensiva del 13 dicembre 2007 n. 867</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 993/2008<br />
Registro Generale:743/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE &#8211; COM. GENER. GDF</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DI TULLIO GIUSEPPE</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ROBERTO COLAGRANDEcon domicilio  eletto in Roma  VIA GIOVANNI PAISIELLO 55<br />
e nei confronti di<br />
<b>GALLOZZI ALESSANDRO </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA  &#8211;  BOLOGNA: Sezione II  n. 867/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA PER AMMISSIONE AL DECIMO CORSO I.S.S.M.I. PER 12 UFFICIALI G.F.;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
     DI TULLIO GIUSEPPE<br />Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato Greco e l’avv. Colagrande;<br />
Considerato, nei limiti di delibazione propri della fase, che l’interpretazione valorizzata dalla P.A. sembra compatibile con il testo del bando;<br />
Considerato che il pregiudizio paventato dall’appellato non sembra connotato dal requisito della irreparabilità, potendo lo stesso partecipare al corso immediatamente successivo;<br />
Rilevato che il corso in contestazione ha già avuto inizio da tempo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 743/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2005 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2005 n.993</a></p>
<p>Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore Fonte (avv. R. De Bonis) c. Comune di Rotonda (n.c.) sulla non appartenenza alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del ricorso di impugnazione del diniego della concessione edilizia volta a realizzare un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2005 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2005 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore<br /> Fonte (avv. R. De Bonis) c. Comune di Rotonda (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla non appartenenza alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del ricorso di impugnazione del diniego della concessione edilizia volta a realizzare un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque pubbliche e private – Impianto idroelettrico tramite derivazione di acque pubbliche – Provvedimenti edilizi – Cognizione – Non appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il ricorso di impugnazione del provvedimento di diniego della concessione edilizia (o come nella specie dell’ordinanza di demolizione), volta a realizzare un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche, dal momento che i provvedimenti edilizi (relativi alla costruzione di un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche) non hanno alcuna attinenza con il regime delle acque pubbliche o quantomeno non incidono immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto tali questioni vengono esaminate nell’ambito del procedimento, volto al rilascio della concessione di derivazione da parte un’apposita Autorità amministrativa (diversa dal Comune), preposta alla cura e/o vigilanza degli interessi pubblici afferenti la materia delle acque pubbliche, mentre i provvedimenti edilizi, adottati dal Comune, rispondono ad una finalità diversa dalla gestione delle acque pubbliche ed incidono solo in via riflessa e/o indirettamente sul regime delle acque pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul Ricorso n. 181/2001 proposto dal</p>
<p>Sig. <b>Fonte Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Rocco De Bonis, come da mandato a margine della memoria di costituzione del 5.7.2004 (in sostituzione del precedente difensore Avv. Carlo Bonifacio, il quale aveva rinunciato al mandato dopo essere stato eletto Consigliere Comunale), con domicilio eletto in Potenza Via N. Sauro n. 102;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>-il <b>Comune di Rotonda (PZ)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
-dell’Ordinanza n. 2 del 4.4.2001, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha ordinato al ricorrente: 1)  l’immediata sospensione dell’utilizzo dell’impianto idroelettrico; 2) la rimozione della tubazione di collegamento con la sorgente</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla Pubblica Udienza del 24.2.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>-Il Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri con contratto di appalto del 12.1.1990 affidava al ricorrente i lavori per la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia su di un’area del Comune di Rotonda ampia 260 ettari, relativa alle contrade P<br />
-il ricorrente in data 2.3.1994 chiedeva il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione su di un terreno di sua proprietà, sito in località Bovile-Ponte Cornuto, di un fabbricato rurale da adibire ad essiccatoio di prodotti agricoli; con rife<br />
-intanto, in data 17.2.1995 il ricorrente stipulava con il Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri una convenzione, con la quale il ricorrente veniva autorizzato a captare le acque tramite una tubazione dalla sorgente Sighia, dove doveva essere realizz<br />
-successivamente il ricorrente in data 23.9.1998 presentava istanza di variante alla predetta concessione edilizia per delle modifiche al progetto originario; per tali variazioni in data 4.5.1999 la Regione rilasciava nulla osta paesaggistico ambientale i<br />
-con Determinazione regionale del 14.4.1999 il ricorrente veniva autorizzato per 30 anni alla derivazione delle acque dalla sorgente Sighia a scopo idroelettrico soltanto nel periodo non irriguo dal mese di Novembre al mese di Aprile; <br />
-con nota del 28.2.2001, la Procura della Repubblica di Lagonegro comunicava al Comune resistente che il ricorrente, oltre a costruire il predetto fabbricato rurale, aveva realizzato un impianto idroelettrico senza acquisire la concessione edilizia da par<br />
-in data 2.4.2001 il Tecnico comunale effettuava un sopralluogo, dal quale risultava che: 1) il suddetto fabbricato rurale era conforme alla concessione edilizia di variante in sanatoria n. 536/2000; 2) al piano terra risultava funzionante il citato impia<br />
-pertanto, con Ordinanza n. 2 del 4.4.2001 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ordinava al ricorrente: 1)  l’immediata sospensione dell’utilizzo dell’impianto idroelettrico; 2) la rimozione della tubazione di collegamento con la sorgente “Sighia<br />
-tale Ordinanza è stata impugnata con il presente ricorso, deducendo la mancata individuazione del destinatario (in quanto sia le tubature, delle quali non è stata indicata la lunghezza, che il muretto di sbarramento realizzato nei pressi della Sorgente S<br />
-con Ordinanza n. 189 del 20.6.2001 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare; <br />
-in data 20.8.2001 il Comune resistente rilasciava il certificato di agibilità dei locali siti al Piano Terra del fabbricato rurale di cui è causa e perciò anche del locale ampio in cui era stato installato il suddetto impianto idroelettrico; <br />
-con Ordinanza n. 54 del 3.11.2004 questo Tribunale chiedeva al Comune resistente l’acquisizione di una documentata relazione in ordine agli abusi contestati al ricorrente ed alle censure dallo stesso ricorrente dedotte con il ricorso in esame, “con parti<br />
-poiché con nota del 3.1.2005 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rotonda aveva chiesto un rinvio per la redazione della predetta relazione, questo TAR con Ordinanza n. 19 del 24.2/11.5.2005 reiterava la richiesta della citata relazione di c<br />
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare va affermata la giurisdizione di questo Tribunale nella controversia in esame. Al riguardo, il Collegio non condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il ricorso di impugnazione del provvedimento di diniego della concessione edilizia (o come nella specie dell’ordinanza di demolizione), volta a realizzare un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche, in quanto tale provvedimento incide e/o interferisce immediatamente e/o direttamente sul regime e/o sull’uso delle acque pubbliche (cfr. Trib. Sup. Acque Pubbliche Sent. n. 87 del 21.7.2004; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 5322 del 16.3.2004; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 11126 del 26.7.2002; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 541 del 4.8.2000; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 11274 del 9.12.1998; C.d.S. Sez. V Sent. n. 6012 del 3.12.2001; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 2446 del 23.4.2003; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 4462 del 29.12.2001), dal momento che i provvedimenti edilizi (relativi alla costruzione di un impianto idroelettrico tramite derivazione dalle acque pubbliche) non hanno alcuna attinenza con il regime delle acque pubbliche o quantomeno non incidono immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto tali questioni vengono esaminate nell’ambito del procedimento, volto al rilascio della concessione di derivazione da parte un’apposita Autorità amministrativa (diversa dal Comune), preposta alla cura e/o vigilanza degli interessi pubblici afferenti la materia delle acque pubbliche, mentre i provvedimenti edilizi, adottati dal Comune, rispondono ad una finalità diversa dalla gestione delle acque pubbliche ed incidono solo in via riflessa e/o indirettamente sul regime delle acque pubbliche (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 9430 del 25.9.1997; Cass. Civ. Sent. n. 9293 del 9.11.1994; TAR Milano Sez. I Sent. n. 3051 del 9.4.2001). <br />
Nel merito il presente ricorso è infondato e pertanto va respinto. <br />
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che i provvedimenti che sanzionano abusi edilizi devono indicare in modo puntuale e non generico le norme violate, ma tale motivo non può essere accolto, in quanto nella specie sono facilmente desumibili le norme violate: 1) assenza del nulla osta paesaggistico per quanto riguarda il muretto di sbarramento e la parte di tubazione di collegamento realizzata al di sopra del terreno (mentre per la parte di tubazione interrata ai sensi dell’art. 152 D.Lg.vo n. 490/1999 -vedi ora art. 149 D.Lg.vo n. 42/2004- non è necessario il rilascio del nulla osta ambientale, in quanto tale tipo di intervento non comporta l’alterazione dello stato dei luoghi), 2) assenza della concessione edilizia, la quale ai sensi dell’art. 1 L. n. 10/1977 (norma in vigore al momento della costruzione da parte del ricorrente del citato impianto idroelettrico) risulta necessaria per ogni modifica dello stato dei luoghi (comunque, anche alla luce del nuovo Testo Unico in materia edilizia, approvato con DPR n. 380/2001 ed entrato in vigore il 30.6.2003, per la costruzione di un impianto idroelettrico risulta necessario il rilascio del permesso di costruire, in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), DPR n. 380/2001 tale opera edilizia va qualificato come un “intervento di nuova costruzione”, non potendo tale intervento edilizio rientrare nella nozione di pertinenza del fabbricato rurale di cui è causa). In ogni caso, il ricorrente può chiedere ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001 il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, mentre, non potendo dopo l’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 essere più rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria “successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli intereventi”, il ricorrente può soltanto chiedere all’Autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale (in alternativa alla rimessione in pristino a spese del trasgressore) il pagamento della sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sent. n. 737 del 2.8.2005). <br />
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990: anche tale censura non può essere condivisa, attesocchè “le disposizioni di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241 non sono applicabili nel caso di procedimento che consegue all’accertamento di abusi edilizi, per la cui repressione sono normativamente previsti provvedimenti tipici in stretta corrispondenza con le varie tipologie abusive anch’esse normativamente individuate, alla cui applicazione il Comune resta vincolato, non essendo al medesimo Comune rimesso alcun margine per l’effettuazione di valutazioni di carattere discrezionale, per cui in tali fattispecie alcun utile contributo può derivare dall’eventuale partecipazione al procedimento amministrativo del soggetto destinatario dell’atto (cfr. TAR Toscana Sez. III Sent. n. 2417 del 7.7.2004; TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 7596 del 19.6.2003; TAR Bologna SEz. II Sent. n. 116 del 18.2.2003; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 2273 del 18.9.2002; TAR Lazio Sez. II Sent. n. 782 del 31.1.2001). <br />
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, ma tale censura va disattesa, in quanto l’Ordinanza Responsabile Ufficio Tecnico n. 2 del 4.4.2001 indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione di tale provvedimento, facendo riferimento anche alle risultanze del sopralluogo effettuato il 2.4.2001, così come prescritto dall’art. 3, comma 1, L. n. 241/1990. <br />
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente asserisce che sia le tubature che il muretto di sbarramento realizzato nei pressi della Sorgente Sighia non sono di proprietà del ricorrente, ma appartengono al Consorzio di Bonifica dell’Alta Val D’Agri: ma anche tale censura (sebbene il ricorrente può essere considerato proprietario soltanto della parte di tubazione -interrata o meno- che insiste sul terreno di sua proprietà), non può essere condivisa, in quanto ai sensi dell’art. 7 L. n. 47/1985 (norma in vigore al momento della costruzione da parte del ricorrente del citato impianto idroelettrico) l’ingiunzione della demolizione dell’opera abusiva va notificata al responsabile dell’abuso oltre che  al proprietario del manufatto edilizio, costruito abusivamente (vedi ora art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001, entrato in vigore il 30.6.2003, il quale statuisce che il Responsabile del competente Ufficio comunale deve ingiungere “al proprietario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”): al riguardo va pure evidenziato che il provvedimento impugnato non prevedeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree dove era stato realizzato l’impianto idroelettrico; mentre non è contestato che le opere siano state eseguite dal ricorrente medesimo.<br />
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce che la rimozione dell’impianto idroelettrico comporterebbe un danno sia per l’Ente di irrigazione che per la collettività; pur prescindendo dall’irrilevanza di tale censura, anche tale motivo è infondato, in quanto: 1) l’esecuzione del provvedimento impugnato non impedisce al Consorzio di svolgere l’attività istituzionale di irrigazione; 2) l’impianto idroelettrico di cui è causa risulta utile solo al ricorrente. <br />
Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente afferma che l’acqua è stata captata non solo dalla sorgente Sighia, ma anche da altre sorgenti, ma anche tale motivo, oltre a non essere provato dal ricorrente, risulta irrilevante ai fini della decisone della controversia in esame. <br />
Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché in esso non è stata indicata la lunghezza delle tubazioni, ma anche questa censura non coglie nel segno, in quanto la lunghezza delle tubazioni risulta desumibile della nota 28.2.2001 della Procura della Repubblica di Lagonegro, pure richiamata nel verbale di sopralluogo del 2.4.2001 allegato al provvedimento impugnato. <br />
Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che la demolizione delle tubazioni e del muretto di sbarramento comporta un danno per la collettività per la mancata produzione di energia pulita: ma, pur prescindendo dalla circostanza che l’impianto idroelettrico di cui è causa risulta utile solo al ricorrente, in ogni caso il danno, derivante dalla realizzazione dell’abuso edilizio che ci occupa, costituisce un danno per la collettività sicuramente prevalente rispetto a quello paventato dal ricorrente.<br />
Per quanto riguarda l’ultimo motivo di impugnazione (relativo al mancato rilascio del certificato di agibilità) va rilevato il difetto di interesse, in quanto in data 28.2.2001 il Comune resistente ha rilasciato al ricorrente il certificato di agibilità. <br />
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame. <br />
Nulla per le spese. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 6 Ottobre 2005, dal <br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Antonio Camozzi		&#8211;	Presidente <br />	<br />
Giancarlo Pennetti	 &#8211;		Componente <br />	<br />
Pasquale Mastrantuono	&#8211;	Componente–Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2005-n-993/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2005 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-3-2005-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-3-2005-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.993</a></p>
<p>Pres. Colombari, est. Romano Zootecnica di Gricciano (Avv.ti G. Stancanelli e P. Piemontese) c. A.N.A.S. (Avv. Stato) sulla giurisdizione del G.A. in materia di accessione invertita e sulla natura solidale dell&#8217;obbligazione risarcitoria conseguente 1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. non annullata dal giudice amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-3-2005-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-3-2005-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Colombari, est. Romano<br /> Zootecnica di Gricciano (Avv.ti G. Stancanelli e P. Piemontese) c. A.N.A.S. (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in materia di accessione invertita e sulla natura solidale dell&#8217;obbligazione risarcitoria conseguente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di p.u. non annullata dal giudice amministrativo &#8211; Inconfigurabilità di un comportamento della P.A. – Conseguenze – Giurisdizione del G.A. – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Espropriazione per p.u. – Accessione invertita – Risarcimento del danno – Solidarietà passiva in caso di delega al compimento delle operazioni ablatorie – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Espropriazione per p.u. – Accessione invertita &#8211;  Termine iniziale di prescrizione per proporre l’azione risarcitoria – Decorre dalla scadenza del provvedimento di occupazione d’urgenza																																																																																												</p>
<p>4.	 Espropriazione per p.u. – Accessione invertita &#8211;  Termini di prescrizione per proporre l’azione risarcitoria – Interruzione della prescrizione &#8211; Formale riconoscimento, da parte della società concessionaria incaricata delle operazioni espropriative, del diritto del proprietario espropriato al ristoro patrimoniale – Idoneità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In presenza di dichiarazione di pubblica utilità, non annullata dal giudice amministrativo, l&#8217;apprensione del bene e la sua irreversibile trasformazione al fine di realizzare l&#8217;opera pubblica costituisce espressione di un potere ablatorio, anche se esercitato scorrettamente, e non di un comportamento materiale non sorretto da alcun potere. Di conseguenza sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>2.	Sussiste la natura solidale della obbligazione risarcitoria da accessione invertita, qualora venga delegato altro ente al compimento degli atti della procedura ablatoria. A maggior ragione la natura solidale dell’obbligazione deriva dalla circostanza che il danno, di cui si chiede il risarcimento, deriva solo dalla mancata emissione del decreto di esproprio, e cioè da un atto la cui emanazione spetta, chiaramente ed esclusivamente, al concedente e non al concessionario. 																																																																																												</p>
<p>3.	Quando la trasformazione irreversibile del fondo occupato avviene nel periodo di vigenza dell’occupazione legittima, il giorno iniziale del termine prescrizionale (pacificamente di cinque anni, in considerazione della natura extracontrattuale dell’illecito in questione) coincide con quello di scadenza del provvedimento di occupazione d’urgenza (da valersi quale momento consumativo dell’illecito).																																																																																												</p>
<p>4.	Il formale riconoscimento, da parte della società concessionaria incaricata delle operazioni espropriative, del diritto del proprietario espropriato al ristoro patrimoniale, in conseguenza dello spossessamento subìto, ha effetto interruttivo della prescrizione decorrente dall’irreversibile trasformazione dei luoghi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.A. in materia di accessione invertita e sulla natura solidale dell’obbligazione risarcitoria conseguente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 993 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      2738      REG. RIC.<br />
ANNO 2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2738/2000 proposto da<br />
<b>ZOOTECNICA DI GRICCIANO di Puccinelli Massimo e C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Stancanelli e Paolo Piemontese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>A.N.A.S.- Ente nazionale per le Strade</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p><b>SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE D’ACQUA</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>P E R   L ‘ A C C E R T A M E N T O<BR><br />
dell’avvenuto trapasso in favore dell’Anas della proprietà del terreno, già di proprietà della società ricorrente, censito al N.C.T. del comune di Collesalvetti partita 3963, al foglio di mappa n. 20, particelle 114, 108, 111, 104, 99, 100, 102, 106; al foglio di mappa n. 21, particelle 71, 68, 69, 66; al foglio di mappa n. 24, particelle 68, 71, 47, 74, 66, 64, 53, 42, 43, 44, 56, 57, 61, 50, 84, 85, 77, 78, 79, 81, il tutto per complessivi mq. 72.545, e del conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito per l’ablazione del terreno, quantificabile nel valore venale del medesimo alla data del trapasso di proprietà;<br />
NONCHÉ P E R  LA C O N D A N N A<BR><br />
delle resistenti al pagamento delle somme che risulteranno dovute, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dall’avverarsi del trapasso di proprietà all’effettivo saldo;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211;   gli avv.ti  G. Stancanelli, P.Piemonte e C. Brozzo, avvocato dello Stato. <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società sopra indicata è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno, ubicato nel comune di Collesalvetti, loc. Gricciano, interessato dalla realizzazione della strada di grande comunicazione  Firenze – Pisa – Livorno.<br />
I terreni, per una superficie pari a 72.545 mq., sono stati occupati in via d’urgenza in data 7 settembre 1989; con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 18 luglio 1989 era stato approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1 legge n. 1/78; con decreto del Prefetto di Livorno del 14 agosto 1989, il raggruppamento di imprese da Condotte d’Acqua è stato autorizzato ad occupare i terreni interessati; con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 7 settembre 1989 si è provveduto alla redazione dello stato di consistenza ed alla formale immissione; nei primi anni ’90 sono state ultimate le opere previste.<br />
Nonostante l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, non è mai stato emesso il decreto di esproprio e sono ormai scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Infatti, in base al decreto approvativo del progetto, il termine di compimento dei lavori e delle espropriazioni era stato fissato per il 15 maggio 1990; in base al decreto prefettizio, il termine di validità dell’ occupazione d’urgenza era stato fissato per il 15 maggio 1990.<br />
In data 11 maggio 1990, veniva approvata dal ministero una perizia di variante, comportante alcune modifiche al tracciato originario, a seguito della quale lo stesso ministero adottava una nuova dichiarazione di pubblica utilità, in data 15 marzo 1991, riferita sia alle opere in variante sia al progetto originario e assegnando il nuovo termine di 720 giorni dalla data del decreto per il compimento delle procedure espropriative.<br />
Il 15 aprile 1991, premesso che, per motivi di forza maggiore, era emersa la necessità di apportare modifiche al progetto originario, venivano dichiarate nuovamente di pubblica utilità e di somma urgenza le opere del progetto originario e della perizia di variante, si riapprovavano il progetto e la perizia e si fissavano nuovi termini.<br />
Con decreto del 6 luglio 1994 anche l’Anas (Direzione generale) riapprovava il progetto originario e la perizia di variante, assegnando per l’ultimazione delle procedure espropriative giorni 1800 dalla data del decreto.<br />
Infine, con decreto del Prefetto di Livorno del 2 novembre 1994, è stata rinnovata l’occupazione d’urgenza dei terreni, per la durata di 1800 giorni dal suddetto D.M., e cioè dal 6.7.1994.<br />
In definitiva, secondo quanto esposto dalla ricorrente, il termine per il compimento delle procedure espropriative nonché quello di scadenza dell’occupazione d’urgenza risultava definitivamente fissato per l’11 giugno 1999, entro il quale avrebbe dovuto essere emesso il decreto di esproprio.<br />
Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente deduce che, essendosi verificata la c.d. accessione invertita o occupazione appropriativa, è sorto il diritto del privato ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà, danno che dovrà essere commisurato al valore di mercato, trattandosi di aree agricole, che il terreno aveva al momento in cui si è verificato il trapasso di proprietà, ovvero alla data dell’11 giugno 1999, data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
La somma spettante dovrà poi essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di debito di valore, dal giorno della perdita della proprietà sino all’effettivo saldo.<br />
Né potrà tenersi conto della circostanza che il Tribunale di Livorno, con decreto 1° ottobre 1998  peraltro rimasto ineseguito, ha disposto il deposito presso la Cassa deposito e prestiti, da parte della società Condotte d’Acqua, quale incaricata dell’Anas, dell’indennità di espropriazione dei terreni di cui trattasi (l’ammontare della somma costituisce peraltro utile riferimento ai fini della determinazione del valore venale dell’area in questione).<br />
Costituitasi in giudizio, l’Anas s.p.a. ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di delegittimazione passiva, essendo stata la cura degli adempimenti relativi alla ablazione dei terreni affidata alla concessionaria Condotte d’Acqua, quale capo gruppo della A.t.i. appositamente costituita.<br />
In subordine, ha eccepito la prescrizione della pretesa della ricorrente, atteso che la realizzazione dell’opera, con la connessa irreversibile trasformazione, sarebbe avvenuta prima del nuovo decreto prefettizio che autorizzava l’occupazione.<br />
Essendo il diritto del privato soggetto alla prescrizione quinquennale, il dies a quo va individuato in un momento anteriore al 2 novembre 1994, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato (novembre 2000), si era già compiuto il quinquennio della prescrizione.<br />
Quanto al merito della richiesta di risarcimento del danno, si dovrebbe fare riferimento alla natura agricola e non edificatoria delle aree interessate e, in particolare, al valore agricolo medio della zona.<br />
Si dovrebbe, altresì, considerare che oggetto della domanda è solo il risarcimento del danno e non anche l’indennità di occupazione, che non è stata richiesta e per la quale si è comunque verificata la prescrizione.<br />
Sull’importo determinato sono dovuti gli interessi non sul risultato finale della rivalutazione, ma sulla somma di anno in anno rivalutata.<br />
La ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute e contestando le eccezioni di legittimazione passiva e di prescrizione.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 &#8211;  Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione del giudice adito, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.<br />
Nella fattispecie, come risulta in fatto, iniziato il procedimento di espropriazione dei terreni della ricorrente, previa approvazione del progetto dell’opera pubblica, ed emesso il primo decreto di occupazione d’urgenza, è seguita la materiale immissione in possesso da parte dell’amministrazione espropriante e la effettiva costruzione dell’opera durante il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità, essendo stata l’opera realizzata entro cinque anni dalla definitiva approvazione delle opere, recante riapprovazione del progetto e nuova dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori (provv. Direzione generale Anas del 6.7.1994:  cfr. doc. 6 della ricorrente).<br />
In una fattispecie analoga (sent. 25.11.2004 n. 6051), questa Sezione rilevava quanto segue:<br />
&#8211; nella specie, trattasi di c.d. accessione invertita, in base alla nota giurisprudenza della Corte Suprema, essendo stata l’opera pubblica  realizzata nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza,<br />
&#8211; la fattispecie non può, pertanto, essere qualificata come occupazione usurpativa &#8211; che è connotata dalla mancanza originaria o dalla illegittimità, accertata in sede giurisdizionale o di autotutela, o dalla scadenza dei termini della dichiarazione di pu<br />
&#8211; sulla accertata qualificazione della fattispecie, in termini di accessione invertita o occupazione acquisitiva, non incide in particolare la mancata emissione dell’atto finale di esproprio, di per sé idonea a qualificare diversamente la fattispecie (in- in costanza di titolo legittimante la materiale apprensione del bene e l’effetto acquisitivo conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica, è da escludere che possa ipotizzarsi carenza di potere, non solo in astratto, ma anche in concreto da parte- quando vi è la dichiarazione di pubblica utilità, non annullata dal giudice amministrativo, l&#8217;apprensione del bene e la sua irreversibile trasformazione al fine di realizzare l&#8217;opera pubblica, è &#8220;pur sempre espressione di un potere ablatorio, anche se e<br />
&#8211; conseguentemente, deve escludersi che, nella fattispecie, quello della p.a. possa configurarsi come mero comportamento, così come tratteggiato dalla Corte costituzionale al fine di disconoscerne la riconducibilità all’esercizio di poteri autoritativi e- ad opposte conclusioni si potrebbe pervenire ove la dichiarazione di pubblica utilità fosse stata ab inizio mancante o fosse stata annullata, in sede giurisdizionale o di autotutela, ovvero ancora fosse divenuta inefficace per decorso dei relativi termi<br />
&#8211; come già rilevato dalla giurisprudenza, pure un comportamento tenuto dalla p.a. può assumere rilevanza giuridica come espressione di un potere amministrativo, purché esso sia ricollegabile ad un fine pubblico o ad un pubblico interesse legalmente dichia<br />
&#8211; secondo la Corte costituzionale, solo i comportamenti mediante i quali la p.a. non esercita, neppure mediatamente, alcun pubblico potere devono ritenersi esclusi dalla giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza n. 204 del 2004, citata);<br />
&#8211; l&#8217;occupazione appropriativa, a differenza di quella usurpativa, comunque espressione di un legittimo potere ablatorio, ancorché mal esercitato, radica la giurisdizione del giudice amministrativo anche in applicazione della sentenza della Corte costituzi<br />
&#8211; secondo i suesposti principi deve essere interpretato l&#8217;art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (modificato con d. lgs. 27 dicembre 2002 n. 302), recante il t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità – peraltro ratione temporis inapplicabile<br />
&#8211; secondo la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 281 del 28 luglio 2004), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998 comporta la necessità di interpretare il successivo art. 35, nel senso che il potere di<br />
Ritiene il Collegio che le medesime argomentazioni valgano nel caso in esame, nel quale – come esposto in fatto e ulteriormente precisato  appresso – l’opera pubblica è stata realizzata in costanza di dichiarazione di pubblica utilità, in assenza di titolo valido ai fini dell’occupazione d’urgenza e senza che sia successivamente intervenuto il decreto di esproprio.</p>
<p>2 – In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente Anas, si osserva, in primo luogo, che tutti i provvedimenti più rilevanti del procedimento espropriativo sono stati emanati dal Ministro dei lavori pubblici in qualità di Presidente dell’Anas.<br />
Invero, l’atto di approvazione del progetto originario dell’opera, valido agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità (del 18.7.89), l’atto approvativo della perizia di variante, anch’esso valido agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità (del 11.5.90), l’atto di riapprovazione del progetto originario e della citata variante (del 15.4.1991), sono tutti emanati dalla suddetta autorità.<br />
L’Amministratore straordinario dell’Anas ha, infine, emesso l’ulteriore decreto recante nuova dichiarazione di pubblica utilità del progetto e della variante (atto del 6.7.94).<br />
Gli atti di occupazione d’urgenza sono stati emessi dal Prefetto di Livorno (decreti del 14.8.89 e del 2.11.94).<br />
Vero è che, negli atti summenzionati, è rinnovato, al raggruppamento di imprese capeggiato dalla soc. Condotte d’Acqua, “l’incarico di svolgere per l’Anas tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie necessarie, eventualmente anche in sede contenziosa, per il perfezionamento delle espropriazioni di cui sopra e delle connesse occupazioni temporanee secondo le norme vigenti in materia”, conferito con l’approvazione del progetto originario.<br />
In base a tale “incarico”, peraltro, la società Condotte ha provveduto, in nome e per conto dell’Anas, alla redazione del verbale di consistenza e di immissione nel possesso dei terreni di che trattasi, nonché al verbale di constatazione e di liquidazione definitiva (con il quale la stessa indennità definitiva è stata offerta “in nome e per conto” dell’Anas (cfr. doc. 3 e 8 prodotti dalla ricorrente).<br />
Ne consegue che, nella fattispecie, trattasi di mero incarico di svolgere, in nome  e per conto dell’ente delegante, le sole procedure di carattere tecnico e che deve ritenersi applicabile il principio, affermato dalla giurisprudenza, della responsabilità quanto meno solidale dell’Anas.<br />
La giurisprudenza, in proposito, ha avuto occasione di affermare  che, nel caso di delega al compimento degli atti della procedura ablatoria, l’impresa autorizzata all’occupazione d’urgenza ed al compimento di tutte le attività necessarie all’espropriazione dei terreni occupati risulta sicuramente e direttamente responsabile &#8211; quale soggetto investito dei compiti connessi e strumentali alla legittima definizione del procedimento espropriativo &#8211; dei danni conseguiti alla c.d. “occupazione acquisitiva”, siccome immediatamente ascrivibili alla negligenza della sua condotta, (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5443) e che i dubbi circa una responsabilità concorrente e solidale dell’ente delegante vanno risolti in senso affermativo, sulla base del decisivo rilievo che lo stesso conserva quei poteri di controllo e di stimolo nell’espletamento delle operazioni della procedura ablativa che ne fondano il riconoscimento di una partecipazione responsabile nella conduzione del procedimento e, quindi, nella sua omessa conclusione nei termini dell’occupazione temporanea (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2002, n. 18237).<br />
Va, quindi, confermata – sul piano generale &#8211; la natura solidale della obbligazione risarcitoria da accessione invertita, che sarebbe imputabile, quindi, con il vincolo della solidarietà passiva, all’Anas ed alla società<br />
incaricata.       <br />
Peraltro, nella specie, rileva la circostanza che il danno, di cui la ricorrente chiede il risarcimento, deriva solo dalla mancata emissione del decreto di esproprio, e cioè da un atto la cui emanazione spetta, chiaramente ed esclusivamente, al concedente e non al concessionario.<br />
Inoltre, appare altresì rilevante che l’area definitivamente acquisita con la realizzazione dell’opera pubblica è entrata a far parte del patrimonio dell’Anas (competente ad emettere l’atto finale di esproprio).<br />
Nessun dubbio, pertanto, sussiste in ordine alla legittimazione passiva della resistente Amministrazione a fronte della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio.</p>
<p>3 – Passando al merito della controversia, occorre, ancora in via preliminare, esaminare l’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa dell’Anas, sull’assunto che, a seguito del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto e la variante sono stati nuovamente approvati con decreto del 6 luglio 1994 e la scadenza dei termini per il compimento delle procedure espropriative fissata all’11 giugno 1999. Peraltro, nella specie, l’opera sarebbe stata realizzata in data anteriore al decreto prefettizio che autorizzava l’occupazione, e cioè prima del 2 novembre 1994, con la conseguenza che, il ricorso sarebbe stato notificato – in data 8 novembre 2000 &#8211; oltre il termine quinquennale di prescrizione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Deve, al riguardo, premettersi che, secondo un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7135), quando la trasformazione irreversibile del fondo occupato avviene nel periodo di vigenza dell’occupazione legittima, il giorno iniziale del termine prescrizionale (pacificamente di cinque anni, in considerazione della natura extracontrattuale dell’illecito in questione) coincide con quello di scadenza del provvedimento di occupazione d’urgenza (da valersi quale momento consumativo dell’illecito). <br />
Nella fattispecie, non avendo la ricorrente contestato che l’opera – secondo la ricostruzione dell’Anas &#8211; sarebbe stata ultimata in data immediatamente anteriore al nuovo decreto di occupazione (ed oltre il termine fissato dal primo decreto che riguardava peraltro solo il progetto originario), ma in costanza di validità ed efficacia della nuova dichiarazione di pubblica utilità, il fenomeno dell’accessione invertita si sarebbe verificato (come eccepito dall’avvocatura dello Stato) solo al momento della irreversibile trasformazione dei luoghi.<br />
Peraltro, assume rilevanza determinante la circostanza che, su espressa richiesta della concessionaria, il Tribunale civile di Livorno abbia disposto il deposito dell’indennità di espropriazione, a favore della società espropriata, con provvedimento del 1° ottobre 1998.<br />
Pertanto, il formale riconoscimento, da parte della società concessionaria incaricata delle operazioni, del diritto del proprietario espropriato al ristoro patrimoniale, in conseguenza dello spossessamento subìto, ha avuto sicuro effetto interruttivo della prescrizione decorrente dall’irreversibile trasformazione dei luoghi.<br />
Come stabilito da questo stesso Tribunale, su conforme giurisprudenza (Cass. civ., SS. UU., 21.7.1999 n. 485), verificatasi l’occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, ove l’espropriante proceda alla determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero all’offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti si configurano come interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto dominicale (sent. 27.4.2004 n. 1256).<br />
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, precisato che il deposito di somma a titolo di indennità presso la Cassa depositi e prestiti ha efficacia liberatoria soltanto nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio, ma non anche allorché l’effetto ablatorio si  produca a seguito di occupazione acquisitiva (Cass. civ., 19.3.2004 n. 5560).<br />
Nella specie, peraltro, come affermato dalla ricorrente (memoria del 4.12.2004, sul punto non contestata), la predetta indennità non è stata neanche effettivamente depositata; ciò nondimeno, la prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento del diritto dell’ex proprietaria costituito dalla richiesta della società concessionaria accolta dal Tribunale.</p>
<p>4 – Il ricorso va, dunque, accolto, essendo fondata la pretesa al risarcimento del danno individuato nella perdita della proprietà dei beni espropriati.<br />
In ordine alla determinazione del danno, va precisato che esso va commisurato al valore di mercato dei terreni, trattandosi di aree agricole (Cass. civ., 3.3.1998 n. 2336; Idem, 12.6.1998 n. 5893), al momento in cui si è verificata la perdita della proprietà, e cioè a novembre del 1994, allorquando il precedente decreto di occupazione (avente ad oggetto il progetto originario dell’opera) aveva esaurito i suoi effetti ed il successivo decreto prefettizio (comprendente anche la perizia di variante) non era ancora intervenuto (secondo quanto affermato dalla difesa dell’Anas e non contestato dalla ricorrente).<br />
Conclusivamente, ritenuto che, in applicazione dell’art. 35 d. lgs. 80/1998, come sostituito dalla legge n. 205/2000, il giudice può stabilire i criteri in base ai quali la pubblica amministrazione deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine, si dispone quanto segue:<br />
a) l’amministrazione debitrice dovrà offrire ai ricorrenti il pagamento di una somma corrispondente al valore di mercato del bene della vita, illegittimamente sottratto alla disponibilità dell’avente diritto, alla data del verificarsi dell’illecito e cioè al mese di novembre 1994;<br />
b) sulla somma liquidata, trattandosi di un debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla data sopra indicata fino alla data di deposito della presente sentenza;<br />
c) sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale come per legge, decorrenti dalla data già indicata fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali devono essere calcolati non dalla data dell&#8217;illecito sulla somma liquidata siccome rivalutata, ma anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell&#8217;arco di tempo considerato (Cass. civ., I, 19.4.2002 n. 5278);<br />
d) atteso che, dal momento della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sulla somma complessivamente liquidata sono altresì dovuti gli interessi legali, aventi natura compensativa del mancato godimento delle somme liquidate, dalla data di deposito della presente sentenza  fino al soddisfo.<br />
Quanto alle spese del presente giudizio, esse vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e rinvia all’Anas (Ente nazionale per le Strade) per la sua determinazione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, sulla base dei criteri di cui in motivazione.<br />
Condanna l’Anas al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                    &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO &#8211; Consigliere, rel. est.<br />                                                                       Dott. Filippo Musilli                                   &#8211;   Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA L&#8217;8 MARZO 2003<br />
Firenze, lì 8 MARZO 2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-3-2005-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2005 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2004 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-7-2004-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-7-2004-n-993/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2004 n.993</a></p>
<p>Manfredo Atzeni – Presidente f.f., estensore Ditta Solinas Giacomo e Ditta Solinas Pietrino (Avv.ti Damiano Nieddu ed Enrico Pintus) c/ ANAS, Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato) e Novaco s.r.l. (Avv.ti Bettino Arru ed Umberto Congiatu) 1. Provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto per collegamento sostanziale &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-7-2004-n-993/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2004 n.993</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Manfredo Atzeni – Presidente f.f., estensore<br /> Ditta Solinas Giacomo e Ditta Solinas Pietrino (Avv.ti Damiano Nieddu ed Enrico Pintus) c/ ANAS, Autorità per la  Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato) e Novaco s.r.l. (Avv.ti Bettino Arru ed Umberto Congiatu)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto per collegamento sostanziale &#8211; Iscrizione nel casellario informatico – Ha natura provvedimentale.<br />
2. Impugnazione di provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto al solo fine di evitare l’iscrizione nel casellario informatico – Ammissibilità in via generale – Inammissibilità nel caso in cui l’annotazione sia già stata eseguita e non sia stata impugnata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’iscrizione nel casellario informatico del provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto per collegamento sostanziale tra imprese ha natura provvedimentale, in quanto solo da essa conseguono gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dal D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, in ordine alla legittimazione a partecipare agli appalti; l’attività di competenza dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici non è meramente esecutiva e sostanzialmente materiale, ma impone la preventiva delibazione dei fatti segnalati dalle stazioni appaltanti, al fine di decidere se gli stessi ricadano fra quelli che comportano l’annotazione pregiudizievole.</p>
<p>2. Pur essendo ammissibile l’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto al solo fine di evitare l’annotazione pregiudizievole nel casellario informatico, la stessa è tuttavia inammissibile allorché all’atto della proposizione del ricorso l’iscrizione sia già avvenuta e non sia stata impugnata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura della iscrizione nel casellario informatico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1393/03 proposto dalle</p>
<p>ditte di costruzioni <b>Solinas Giacomo</b> e <b>Solinas Pietrino</b> in persona dei rispettivi titolari, sia come singoli sia come componenti dell’<b>A.T.I. Solinas G. – Solinas P.</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti Damiano Nieddu ed Enrico Pintus e domiciliate presso lo studio dell’avv. Gilberto Nurra in Cagliari, via Millelire n. 1</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ANAS</b>, <b>Ente nazionale per le Strade</b>, in persona del legale rappresentante in carica, e l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b> in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>impresa Novaco s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bettino Arru ed Umberto Congiatu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via san Lucifero n. 65, presso l’avv. Silvio Pinna;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) dei provvedimenti, di cui al verbale di gara in data 25/6/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 3A2003, e della lettera n. 22436 in data 1/7/2003 con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) del bando di gara in data 16/4/2003, nella parte in cui prevede l’esclusione delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento, formale o sostanziale</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’ANAS e della Novaco in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 giugno 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17-20/10/2003 e depositato il successivo 3/11 le ditte di costruzioni Solinas Giacomo e Solinas Pietrino in persona dei rispettivi titolari, sia come singoli sia come componenti dell’A.T.I. Solinas G. – Solinas P.,  impugnano:<br />
1) i provvedimenti, di cui al verbale di gara in data 25/6/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 3A2003, e la lettera n. 22436 in data 1/7/2003 con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) il bando di gara in data 16/4/2003, nella parte in cui prevede l’esclusione delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento, formale o sostanziale<br />
Sostengono, sotto diversi profili, l’illegittimità dell’esclusione, negando che gli indici individuati dalla stazione appaltante evidenzino l’esistenza di un collegamento sostanziale con altra impresa.<br />
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati, vinte le spese.<br />
Con atto notificato il 16/2/2004 e depositato lo stesso giorno le ricorrenti chiedono la sospensione degli atti impugnati.<br />
Con ordinanza n. 119 in data 4 marzo 2004 l’istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile.<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, ovvero infondato.<br />
Anche la Novaco si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante, depositando la sola costituzione formale.<br />
Anche le ricorrenti hanno depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali sono state escluse da una gara d&#8217;appalto, espletata dall’Amministrazione resistente, per ritenuto collegamento sostanziale fra di loro.<br />
Le stesse ricorrenti affermano di non avere interesse alla riammissione alla gara per conseguire una possibilità di aggiudicarsi il contratto (presumibilmente è stato verificato che nessuna delle due offerte porterebbe all’aggiudicazione); l’impugnazione è proposta per evitare l’ulteriore effetto dei provvedimenti impugnati, consistente nell’avvio del procedimento per l’annotazione di un’annotazione pregiudizievole a loro carico nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Questo Tribunale ha più volte affermato, di recente (cfr. n. 1745 del 22 dicembre 2002), che l’iscrizione nel casellario informatico ha natura provvedimentale, in quanto solo da essa conseguono gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, in ordine alla loro legittimazione a partecipare ad appalti pubblici; ha osservato, inoltre, che l’attività di competenza dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici non è meramente esecutiva e, sostanzialmente, materiale, ma impone la preventiva delibazione dei fatti segnalati dalle stazioni appaltanti, al fine di decidere se gli stessi ricadano fra quelli che comportano l’annotazione pregiudizievole.<br />
Tali principi, dai quali il collegio non vede motivo per discostarsi nel risolvere la presente controversia, comportano la conseguenza che l’atto della stazione appaltante ha un’efficacia lesiva condizionata dalle determinazioni dell’Osservatorio.<br />
Può, quindi, essere discusso se l’atto della stazione appaltante può essere impugnato esclusivamente a tale scopo (questo Tribunale ha ritenuto ammissibile un’impugnazione di tale contenuto); è certo, invece, che una volta intervenuta l’iscrizione, cessa qualsiasi efficacia lesiva degli atti della stazione appaltante.<br />
Nel caso di specie, le ricorrenti non nascondono di essere venute  a conoscenza delle annotazioni, ed anzi di ciò danno atto nella domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, depositata il 16/2/2004.<br />
Queste, comunque, sono state inserite nel casellario il 17/7/2003 e quindi prima della notifica del ricorso; sono state depositate agli atti del presente giudizio in data 27/5/2004.<br />
Nonostante ciò, le annotazioni medesime non sono state impugnate.<br />
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in quanto l’annullamento dei provvedimenti dell’ANAS non comporterebbe l’automatico annullamento delle iscrizioni pregiudizievoli.<br />
Le spese sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo in misura diversa fra le parti resistenti, in ragione della maggiore complessità delle difese rispettivamente svolte</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
2)	condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle parti resistenti, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) in favore dell’Amministrazione ed € 1000,00 (mille/00) in favore della controinteressata, oltre I.V.A. e C.P.A. per entrambe.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Manfredo Atzeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.993</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2004-n-993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2004-n-993/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2004-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.993</a></p>
<p>Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Raffaele Potenza Est. Soc. Delca (Avv.ti N. Giallongo e A. Faccon) contro Soc. Publiacqua (Avv. S. Grassi) e nei confronti Soc. Transedil (Avv. C. Di Nanni) sulla legittimità della riammissione alla gara di una ditta esclusa per carenze documentali laddove tale esclusione non fosse stata</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2004-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.993</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Giuseppe Petruzzelli Pres. Dott. Raffaele Potenza Est.<br />
Soc. Delca (Avv.ti N. Giallongo e A. Faccon) contro Soc. Publiacqua (Avv. S. Grassi) e nei confronti Soc. Transedil (Avv. C. Di Nanni)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">sulla legittimità della riammissione alla gara di una ditta esclusa per carenze documentali laddove tale esclusione non fosse stata espressamente prevista nella lettera d&#8217;invito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Licitazione privata – Esclusione per carenze documentali circa alcuni allegati alla lettera di invito – Riammissione – Assenza di espressa previsione dell’esclusione nella lettera di invito – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">È legittima la riammissione di una ditta, partecipante ad una licitazione privata relativa ad un appalto di servizi ed esclusa per carenze documentali, laddove l’esclusione non fosse espressamente prevista nella lettera d’invito (fattispecie relativa al mancato invio di alcuni allegati alla lettera di invito)</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla legittimità della riammissione alla gara di una ditta esclusa per carenze documentali laddove tale esclusione non fosse stata espressamente prevista nella lettera d’invito</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
II^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N. 993 REG. SENT.ANNO 2004<br />
N. 531 REG. RIC. ANNO 2003</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 531/2003 proposto da</p>
<p><b>SOC. DELCA S.P.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo e Andrea Faccon ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. N. Giallongo in Firenze, via Alfieri n. 19;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">-la <b>SOC. PUBLIACQUA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 2;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-la <b>SOC. TRANSEDIL S.R.L., </b>in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Di Nanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Neri Baldi in Firenze, P.za Santo Spirito n. 10;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento d’incogniti estremi di aggiudicazione a Transedil del 2° lotto (Valdarno/Valdisieve/Mugello) del servizio di conferimento a terzi autorizzati per lo smaltimento di fanghi disidratati, grigliato (mondiglia) e sabbie;<br />
&#8211; del verbale 7.3.2003, a firma del Direttore Amministrativo, Ing. Luciano Del Santo, di aggiudicazione provvisoria a Transedil del 2° lotto (Valdarno/Valdisieve/Mugello) del servizio;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota 28.2.03, prot. n. 1051, con la quale Publiacqua ha comunicato a Delca la sospensione dall’affidamento del servizio relativo al 2° lotto, in attesa del parere legale in merito all’esclusione delle ditte partecipanti; il parere 3.3.2003, recepito dal verbale 7.3.2003, che ha ritenuto illegittima l’esclusione di Transedil, nonchè la successiva nota 4.3.2003, prot. n. 2684 di riammissione di Transedil alla gara</p>
<p>E L A C O N D A N N A<br />
al risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza &#8211; gli avv.ti M.C. Mannocci in sostituzione di Natale Giallongo e Jacopo Sanalitro in sostituzione di S. Grassi e Fazio Baldi in sostituzione di Carlo Di Nanni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Espone la società ricorrente che con bando pubblicato sulla GUCE il 2.12.02 Publiacqua S.p.a., società mista a capitale maggioritario che gestisce il servizio idrico nell’ambito fiorentino, ha indetto una gara d’appalto (licitazione privata) per l’affidamento del servizio del conferimento a terzi autorizzati per lo smaltimento di fanghi disidratati, grigliato (mondiglia) e sabbie prodotti dagli impianti di depurazione di Publiacqua S.p.a. per l’anno 2003.<br />
L’appalto è stato diviso in tre lotti – con previsione della possibilità di presentare offerta per uno o più lotti &#8211; :<br />
n° 1 Zona di Firenze (importo Euro 950.000,00);<br />
n° 2 Zona di Val.ve/Val.no/Mugello (importo Euro 1.006.700,00);<br />
n° 3 Zona di Prato/Pistoia (importo Euro 700.000,00).<br />
Il bando ha previsto l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) D.L.vo 157/95, mediante maggior ribasso sull’elenco dei prezzi unitari.<br />
Alla gara per il secondo lotto hanno presentato offerta la società Delca (odierna ricorrente) e l’Associazione temporanea di imprese Resapel R.T. &#8211; Transedil; quest’ultime tuttavia non sono state ammesse alla procedura, la seconda per mancata presentazione degli allegati 1/b ed 1/c alla lettera di invito (verbale di gara n. 1 del 27.02.03), sicchè la Commissione ha pronunziato aggiudicazione provvisoria del lotto in questione all’altra partecipante, la società Delca.<br />
In attesa della aggiudicazione definitiva la Commissione tuttavia ha domandato a proprio consulente un parere sulla legittimità dell’esclusione dell’offerta della ditta Transedil, che veniva fornito in senso negativo, attesa la ritenuta mancanza di una disposizione della lettera di invito che sancisse l’esclusione per le carenze documentali riscontrate in ordine agli allegati alla stessa.<br />
Pertanto la società appaltante ha riammesso alla gara la ditta Transedil e poiché la sua offerta ha presentato un miglior ribasso rispetto a quello della impresa Delca, le ha aggiudicato l’appalto del lotto.<br />
La società Delca ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
-Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e della par condicio dei concorrenti – violazione della lettera d’invito – eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti e contraddittorietà – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e l’impresa aggiudicataria, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Nel primo ed unico ordine di censure svolte a sostegno dell’azione di annullamento, la ricorrente deduce in sintesi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, l’esclusione per mancata presentazione degli allegati è espressamente prevista dalla lettera di invito e pertanto la riammissione alla procedura della impresa controinteressata ed aggiudicataria risulterebbe illegittima; il motivo è infondato.<br />
Il secondo capoverso del punto della lettera di invito dedicato alle modalità di partecipazione alla gara prevede infatti che nella busta di competenza (“a”, documenti ai fini dell’ammissione) debbono essere inseriti, a pena di esclusione, oltre al deposito cauzionale ed alla certificazione di avvenuto sopralluogo, anche il capitolato “debitamente firmato nel foglio e negli allegati”.<br />
Dalla lettura della lettera di invito emerge altresì che analoga esclusione non era invece prevista per le omissioni relative agli allegati alla lettera di invito (costituiti dal capitolato, ma senza indicazione di allegati, e dalla “scheda fanghi”).<br />
In realtà allegazione di documenti alla lettera di invito alla procedura e sottoscrizione di documenti al momento della presentazione dell’offerta rappresentano scansioni procedimentali distinte e che assolvono a funzioni distinte. Ed invero la comminatoria di esclusione riferita al capitolato ed ai suoi allegati, sanziona un comportamento effettivamente omissivo (la mancata sottoscrizione di determinati documenti), cui corrisponde un interesse selettivo specifico dell’Amministrazione.<br />
La lettera di invito, nell’allegare capitolato d’appalto ed altri documenti ha invece la differente (e dichiarata) finalità di impegnare le ditte invitate e partecipanti al rispetto del complesso delle norme e prescrizioni di gara, indipendentemente da fatto che la violazione di taluna di esse sia o meno sanzionata con l’esclusione dalla procedura, e non reca infatti alcuna prescrizione circa le modalità di presentazione dei necessari documenti.<br />
Né in contrario vale obiettare che tutti documenti sono stati allegati alla lettera di invito, poiché ai fini dell’esclusione, come regolata da una determinata normativa di gara, assume rilievo non il dato di fatto materiale dell’allegazione alla lettera di invito di determinati documenti, ma il tenore effettivo delle sue disposizioni in materia di esclusione che ne individuino espressamente le cause in comportamenti omissivi dei concorrenti.<br />
L’esclusione dell’impresa aggiudicataria Transedil, oggi controinteressata, in quanto disposta per carenze concernenti documenti allegati alla lettera di invito non poteva pertanto essere disposta attesa la mancanza di espressa comminatoria esclusione.<br />
In carenza della comminatoria di esclusione di cui sopra, non assume poi rilievo il contenuto delle schede non sottoscritte, al quale si riferisce la ricorrente nel prosieguo delle censure in esame.<br />
Conclusivamente, la riammissione della Transedil è esente dai vizi denunciati, e il ricorso contro di essa va respinto.<br />
L’infondatezza dell’azione di annullamento determina anche quella dell’azione risarcitoria.<br />
Le spese del giudizio sono regolate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2004_, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. RAFFAELE POTENZA &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 9 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-9-4-2004-n-993/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2004 n.993</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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