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	<title>9928 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9928 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Gaviano U.Bossi (Avv.ti M Bertolissi, S.De Nardi e L.Manzi) c. Ufficio Elettorale per il Parlamento Europeo (Avv. Stato), Salvini (n.c) elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l&#8217;esercizio del diritto di opzione decorre dal perfezionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Gaviano<br /> U.Bossi (Avv.ti M Bertolissi, S.De Nardi e L.Manzi) c. Ufficio Elettorale per il Parlamento Europeo (Avv. Stato), Salvini (n.c)</span></p>
<hr />
<p>elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l&#8217;esercizio del diritto di opzione decorre dal perfezionamento dell&#8217;ultima proclamazione degli eletti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Parlamento europeo &#8211; Elezione di un rappresentante in più circoscrizioni – Assegnazione mediante sorteggio – Impugnazione – Motivi – Mancata ricezione dell’attestato di proclamazione – Infondatezza – Decorrenza del termine di esercizio del diritto di opzione – È quello del perfezionamento dell’ultima proclamazione degli eletti</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni al Parlamento Europeo, è infondato il ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo che individua mediante sorteggio la circoscrizione da assegnare all’eletto (candidato e proclamato in due circoscrizioni), sull’erroneo presupposto che ai fini della decorrenza del termine, per l’esercizio del diritto di opzione per la scelta della circoscrizione, occorrerebbe la personale ricezione dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi. Infatti, dagli artt. 41, co. 1, e 22, ult. co., L. 18 del 1979, si evince l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione dal perfezionamento dell’ “ultima proclamazione” e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rinnovo del Parlamento Europeo: in caso di elezione in più circoscrizioni il dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione decorre dall’ultima proclamazione degli eletti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> Sezione I </b></p>
<p>Sent. N. 9928/2004</p>
<p>composto dai  Signori:<br />
Corrado Calabrò, Presidente; Nicola Piovano,                              Consigliere relatore; Mario Alberto Di Nezza,                           Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 86012004 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>BOSSI on. Umberto</b>,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo</b> (presso la Corte Suprema di Cassazione) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Salvini on. Matteo</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
di tutte le operazioni (ivi espressamente compreso il sorteggio della Circoscrizione elettorale da assegnare all’on. Umberto Bossi e la conseguente individuazione dell’eletto in sostituzione) nonchè di tutti gli atti compiuti dall’Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo in data 15 luglio 2004 (ivi compresa la proclamazione degli eletti, e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004); del provvedimento adottato dallo stesso Ufficio Elettorale Nazionale  in data 19 luglio 2004 con il quale è stata dichiarata irricevibile l’opzione presentata dall’on. Umberto Bossi<br />
                        e per la conseguente proclamazione degli elettirisultante dall’annullamento di cui sopra e dall’esercizio dell’opzione formulata dall’on. Umberto Bossi in data 16 luglio 2004.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />VISTA la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue  difese;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI alla pubblica udienza del 992004 il relatore ed altresì gli avv.ti Manzi, Bertolissi e De Nardi, nonchè l’avv.to dello Stato Fedeli;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, presentato il 12 agosto 2004, e indi ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi premetteva: di essersi candidato alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia tenutesi il 1213 giugno del 2004, venendo il successivo 6 luglio proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); di non avere personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella II (Italia nord est), ed individuato l’eletto in surrogazione nella persona dell’on. Matteo Salvini; che a fronte di tanto esso esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la non modificabilità … dell’atto già adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo”, e sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano state rese “con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati”.<br />
L’interessato, premesso tutto ciò, insorgeva avverso i riferiti atti ed operazioni che lo concernevano, compiuti dall’Ufficio elettorale nazionale nei termini meglio specificati in epigrafe.<br />
A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo d’impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979; difetto dei presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione da parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi.<br />
In via subordinata, per l’eventualità che non fosse reputata condivisibile l’interpretazione normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Carta.<br />
Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 9 settembre 2004, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
1. &#8211; Osserva il Tribunale che il tema sul quale verte la controversia forma oggetto di una precisa disposizione normativa, l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, ubicato in apertura del titolo VII della fonte (“Surrogazione e contenzioso”), il quale per quanto qui interessa recita: “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. …”.  <br />
Questa previsione, che concentra in se stessa la regolamentazione dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa considerata (secondo un’impostazione che si ritrova nell’art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte normativa, al titolo V (“Scrutinio”), esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che onera gli uffici elettorali circoscrizionali che abbiano proclamato eletti i candidati aventi titolo dell’invio di un attestato a tutti i soggetti proclamati. Appare chiaro, infatti, che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l’art. 41 avrebbe fatto riferimento.<br />
Ebbene, le determinazioni dell’Ufficio elettorale nazionale oggetto d’impugnazione riposano proprio sul fondamento del lineare disposto di quest’ultima norma, in piena aderenza alla quale è stato detto che il dies a quo ai fini dell’esercizio dell’opzione “è segnato dal giorno dell’ultima proclamazione, resa con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati”.<br />
Per tentare di confutare questa impostazione, la parte ricorrente oppone che la disciplina delle elezioni a deputato e a senatore prevede, analogamente, non solo l’onere di chi sia risultato eletto in più circoscrizioni di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga (con la soluzione del sorteggio per il caso in cui tale opzione manchi), ma anche il dovere degli uffici di inviare un attestato della proclamazione agli eletti: e assume, ciò posto, che la prassi interpretativa formatasi in materia sarebbe nel senso che solo il perfezionarsi della comunicazione personale indicata autorizzerebbe l’avvio della decorrenza del termine per l’esercizio dell’opzione.<br />
Della prassi così solo genericamente richiamata, però, non sono stati forniti elementi di prova. Segnatamente, è rimasta indimostrata l’asserzione per cui la prassi invocata farebbe decorrere il dies a quo per l’effettuazione dell’opzione non dalla proclamazione, ma solo dalla ricezione personale della relativa attestazione.<br />
Sempre riferendosi alla tesi di parte ricorrente, inoltre, ciò che rimane privo di dimostrazione è, più ampiamente, la possibilità stessa di instaurare una correlazione (in chiave di “combinato disposto”) tra l’art. 41, comma 1°, e l’art. 22 ult. comma della legge. Tale correlazione avrebbe, infatti, l’effetto di travolgere la chiara manifestazione di volontà legislativa espressa attraverso la prima di tali norme, la quale è, per contro, proprio quella destinata a disciplinare il thema decidendum, e, oltre a non richiamare l’art. 22 ult. comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere all’eletto –ad ogni eletto- di documentare il proprio status), presenta un contenuto incompatibile con un ipotetico intento tacito di collegarsi ad esso.Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione spettante all’interessato è stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo spatium temporis si era oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato.<br />
Se si pone mente, poi, alle superiori esigenze di rapidità e certezza oggettiva cui è univocamente ispirata la disciplina del procedimento elettorale, esigenze che attengono alla tempestiva regolare costituzione e all’avvio, in completezza di composizione, del funzionamento del Parlamento europeo, si comprende l’impossibilità di ammettere l’incidenza sul corso del termine  delle eventuali indicazioni erronee fornite, al riguardo, dal personale amministrativo. Di qui l’inaccoglibilità della richiesta subordinata di rimessione in termini che è stata formulata in ricorso traendo spunto dall’errore in cui era caduto, nella specie, un funzionario di cancelleria, annotando sul testo consegnato al sig. Citterio quale data di decorrenza termini quella del 9 luglio 2004 (e ciò anche senza considerare che il ricorso sembra escludere che l’interessato abbia personalmente ricevuto la detta comunicazione).</p>
<p>2. &#8211; Evidenziata l’infondatezza delle doglianze di legittimità sopra esposte, resta da dire dei dubbi di incostituzionalità che sono stati prospettati (per l’eventualità che l’interpretazione legislativa proposta in ricorso non fosse reputata condivisibile) a carico degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Carta.<br />2a. &#8211; Nell’atto introduttivo sono state svolte delle elaborate argomentazioni a sostegno, in particolare, del dedotto contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 41 legge cit., nella parte in cui fa avviare dalla pura e semplice proclamazione degli eletti il decorso del breve termine perentorio da esso fissato per l’esercizio dell’opzione (ricondotta al diritto all’elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost.). <br />
La parte ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza ed irrazionalità di una scelta siffatta, sottolineando la casualità della circostanza che il soggetto candidato in più circoscrizioni possa essere edotto della data in cui i singoli uffici elettorali circoscrizionali abbiano deciso di procedere alle proclamazioni di rispettiva competenza. Poiché, viene detto, la conoscenza del dies a quo per l’esercizio del diritto in questione finisce, in questo modo, per essere rimessa al caso, dipendendo in pratica dal fatto che la singola circoscrizione curi o meno (e con maggiore o minore sollecitudine) l’effettuazione delle notifiche delle attestazioni delle intervenute proclamazioni, l’interessato potrebbe venire a trovarsi in una condizione tale da non poter disporre nella sua interezza del termine previsto, o addirittura da vedersi privato tout court della propria facoltà.<br />
Né, si soggiunge, un assetto del genere potrebbe trovare giustificazione negli interessi pubblici evocati dall’Ufficio elettorale nazionale, in quanto solo garantendo una rapida ma effettiva tutela del diritto di opzione si  assicurerebbe all’organo elettivo la regolare composizione ad esso assegnata dalla legge.<br />
Da tutto ciò la conclusione che l’art. 41 cit. configurerebbe una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo di decorrenza, secondo uno schema che la Corte Costituzionale avrebbe già dichiarato in altre fattispecie costituzionalmente illegittimo; esso, inoltre, infrangerebbe i parametri del buon andamento, dell’imparzialità amministrativa e della parità di trattamento.<br />
2b. &#8211; Ad avviso del Tribunale la scelta legislativa in esame si sottrae a queste censure, che appaiono manifestamente infondate.<br />
Quella criticata dalla parte ricorrente è, in realtà, una soluzione dettata dalla primaria esigenza, prevalente sugli interessi individuali, di fissare in modo semplice, uniforme e sicuro un termine &#8211;  quello assegnato per l’esercizio del diritto di opzione &#8211; dal quale dipende la regolare, tempestiva costituzione del Parlamento europeo nella pienezza della sua composizione.<br />
Il legislatore nazionale ha sentito invero il bisogno di circondare di certezza la sollecita costituzione dell’organo elettivo comunitario, sottraendola alle alee di una molteplicità di comunicazioni individuali che nella loro esecuzione sarebbero potute andare incontro a degli ostacoli di fatto (emblematica in proposito è la dolorosa vicenda occorsa all’interessato), o dare adito ad incertezze giuridiche e a controversie più o meno lunghe (ma comunque pregiudizievoli), o infine prestarsi a stratagemmi o addirittura a possibili strumentalizzazioni.<br />
Per scongiurare in partenza simili rischi è stato appunto previsto che il termine per l’esercizio dell’opzione decorra dalla proclamazione in quanto tale, onde ancorare la costituzione dell’organo rappresentativo ad un presupposto a maturazione immediata individuabile con assoluta univocità e certezza.<br />
Né può ritenersi che la soluzione in tal modo prescelta dal legislatore –che non si palesa manifestamente arbitraria o irrazionale- si traduca in una lesione dei diritti individuali dell’eletto.<br />
	Il principale difetto della pur pregevole impostazione di parte ricorrente è quello di non tenere in alcun conto il contesto di pubblicità (che potremmo definire di “oralità”) nel quale il procedimento elettorale si trova tipicamente immerso, e che ne accompagna gli svolgimenti.<br />	<br />
Come ha puntualmente rammentato la difesa erariale, infatti, la proclamazione avviene oralmente ed è assistita da precise forme di pubblicità. Presso gli uffici elettorali circoscrizionali ogni lista può avere dei propri rappresentanti (art. 12, comma 11, legge cit.), i quali sono ammessi ad assistere di persona alla proclamazione. Il verbale di questa, inoltre, deve essere redatto in quattro esemplari, e indi inviato al Parlamento europeo e all’Ufficio elettorale nazionale, depositato presso la cancelleria della Corte d’appello, ed infine trasmesso alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale (art. 23 legge cit.).<br /> Per non dire, poi, della massiccia e capillare pubblicità di fatto di cui le operazioni elettorali, per fatto notorio, formano oggetto, godendo della più ampia risonanza al livello dei mass media (dai più tradizionali ai più innovativi e veloci).<br />
Ne consegue che la conoscenza sollecita (se non addirittura immediata) della proclamazione (a prescindere dalla sua formale comunicazione individuale, pur prevista dalla legge, ma ad altri fini) è un dato non solo ampiamente possibile, ma, anzi, del tutto agevole, verosimile e diffusamente acquisito nella realtà di fatto. E se questo vale già per il comune cittadino, tanto più può essere affermato per gli esponenti politici, le cui associazioni seguono notoriamente con concomitante attenzione, mediante la propria organizzazione, tutte le vicende del procedimento elettorale e a maggior ragione quelle, decisive, in cui lo stesso culmina.<br />
Dunque, se in ricorso si è sottolineato che gli uffici elettorali sono in condizione di sapere se vi siano candidati presentatisi in più di un collegio, e quali essi siano, non può sfuggire, per converso,  il fatto che, ancor prima che degli uffici, tale condizione di conoscenza è propria del diretto interessato: e va soprattutto considerato il punto centrale che il medesimo candidato, proprio in forza del chiaro disposto dell’art. 41 della legge più volte citata (che correla espressamente il termine per l’opzione alla data dell’ultima proclamazione), si vede imposto uno specifico onere di diligente acquisizione di tempestive informazioni. Né questo onere potrebbe essere avvertito, infine, come particolarmente gravoso, dal momento che la condotta da esso richiesta si sostanzia in un quid che in base all’ id quod plerumque accidit avverrebbe comunque anche spontaneamente, in dipendenza degli interessi di cui il candidato e la sua associazione politica sono portatori.<br />
Per le ragioni esposte, le questioni di legittimità costituzionale delineate in ricorso si palesano, in definitiva, manifestamente infondate.</p>
<p>3. &#8211; Ciò stante, le considerazioni svolte denotano l’infondatezza del ricorso, che in conclusione deve essere respinto. <br />
Si ravvisano, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 992004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2004-n-9928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2004 n.9928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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