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	<title>991 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>991 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a></p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF , Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore Sulla legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali Edilizia e urbanistica &#8211; esercizi commerciali &#8211; nuova apertura &#8211; impugnazione dei provvedimenti &#8211; legittimazione &#8211; criterio della vicinitas &#8211; deve essere valutato. La legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Peruggia, Presidente FF , Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; esercizi commerciali &#8211; nuova apertura &#8211; impugnazione dei provvedimenti &#8211; legittimazione &#8211; criterio della vicinitas &#8211; deve essere valutato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali va apprezzata secondo il criterio della &#8220;vicinitas&#8221;, ossia verificando se vi è uno stabile e significativo collegamento con l&#8217;area in cui si troverà  il negozio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 31/12/2020<br /> <strong>N. 00991/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00370/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 370 del 2020, proposto da<br /> Società  Market Tre C. S.r.l., Società  F.L. Market S.r.l., Società  G.P.V. Group S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, n. 11/1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno, Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Mozzati in Genova, via Corsica, n. 2/11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br /> della determinazione dirigenziale n. 2019-118.0.0-159 del 13.12.2019 di approvazione degli interventi di «<em>rifunzionalizzazione del complesso immobiliare ex FIAT &#8211; Audi &#8211; Porsche in via Piave n. 3-5-7</em>», nonchè degli atti presupposti e connessi, in particolare dell&#8217;autorizzazione commerciale n. 110 del 13.12.2019 per l&#8217;attivazione di una media struttura di vendita di generi alimentari con superficie netta di vendita di 1495 mq. in Genova, via Piave nn. 3, 5 e 7.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Esselunga S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Le società  ricorrenti sono titolari di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari a Genova, nel quartiere di Albaro.<br /> 2. Nel presente giudizio, impugnano la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha approvato gli interventi di &#8220;rifunzionalizzazione&#8221; dei locali situati in via Piave, ai nn. 3, 5 e 7, in passato sede di concessionarie automobilistiche, prevedendovi l&#8217;attivazione di una media struttura di vendita di generi alimentari; chiedono inoltre l&#8217;annullamento della connessa autorizzazione commerciale per l&#8217;apertura del negozio.<br /> 3. Il Comune si è costituito in giudizio, resistendo all&#8217;impugnativa.<br /> 4. Si è costituita altresì¬ la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 5. Alla camera di consiglio del 22.07.2020, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare presentata dalle ricorrenti, è stata fissata la discussione della causa nel merito per l&#8217;udienza del 25.11.2020, sull&#8217;intesa delle parti.<br /> 6. All&#8217;udienza del 25.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. In via pregiudiziale, la controinteressata eccepisce l&#8217;irricevibilità  dell&#8217;impugnativa, la quale è stata notificata il 23.06.2020, mentre le lesioni paventate sarebbero state giÃ  conoscibili all&#8217;avvio dei lavori &#8211; con esposizione dei cartelli indicanti la tipologia d&#8217;intervento e gli estremi dei titoli legittimanti &#8211; il quale risalirebbe al 23.12.2019.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come questo TAR ha giÃ  rilevato, «<em>a fronte di contestazioni che investono anche il</em> quomodo <em>dell&#8217;edificazione, la semplice esposizione del cartello di cantiere non è sufficiente a dimostrare la tardività  dell&#8217;impugnazione</em>», a meno che questo contenga «<em>precise indicazioni sulle opere da realizzare»Â </em>oppure queste<em> «fossero pervenute ad uno stato di avanzamento tale da rivelare le loro caratteristiche in modo certo e inequivoco</em>» (sent. n. 590 del 2019; l&#8217;orientamento è seguito anche dal Consiglio di Stato: si v., per esempio, sez. IV, sentt. n. 4274 e n. 3075 del 2018).<br /> Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti non riguardano l&#8217;<em>an</em> dell&#8217;edificazione, ma investono le concrete caratteristiche dell&#8217;immobile risultante dall&#8217;intervento (eccessiva volumetria, violazione delle norme sulle distanze) oppure sono legate alla sua destinazione d&#8217;uso (qualificazione della struttura di vendita come &#8220;media&#8221; invece che come centro commerciale, errore nella stima dell&#8217;impatto sulla viabilità  e dell&#8217;impatto acustico, mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio nel procedimento per l&#8217;autorizzazione): si tratta di aspetti che attengono alÂ <em>quomodo</em> dell&#8217;edificazione e che non emergevano dal cartello di cantiere (doc. 5 depositato dalla controinteressata il 16.07.2020), il quale non specificava nè la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile ristrutturato quale media struttura di vendita, nè le concrete modalità  dell&#8217;intervento di &#8220;rifunzionalizzazione&#8221;, elementi che, sotto altro profilo, non emergevano in modo certo e inequivoco nemmeno dallo stato di avanzamento dei lavori.<br /> Pertanto, è solo a seguito dell&#8217;accesso ai documenti del procedimento &#8211; e in particolare agli elaborati progettuali &#8211; che le ricorrenti hanno avuto piena conoscenza degli atti impugnati e della loro portata lesiva, con la conseguenza che, rispetto a tale data, l&#8217;impugnativa è tempestiva (in particolare, i documenti sono stati messi a disposizione il 25.05.2020, come si evince dal doc. 29 della parte attrice, e il ricorso è stato notificato il 23.06.2020).<br /> 8. Anche il Comune di Genova eccepisce l&#8217;irricevibilità  del ricorso per tardività , sotto un diverso profilo: secondo l&#8217;Ente, il provvedimento censurato rientrerebbe tra quelli soggetti all&#8217;obbligo di pubblicazione sull&#8217;albo pretorio <em>online</em> per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell&#8217;art. 32 della legge n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 5 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, e il termine per proporre ricorso, decorrente dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione, sarebbe spirato ben prima della notificazione dell&#8217;impugnativa.<br /> L&#8217;eccezione è infondata, perchè &#8211; a prescindere dall&#8217;effettiva soggezione del provvedimento impugnato all&#8217;obbligo di pubblicazione all&#8217;albo pretorio &#8211; l&#8217;Ente non ha dato la prova del giorno in cui l&#8217;atto sarebbe stato pubblicato e del periodo in cui sarebbe rimasto visibile <em>online</em>, pertanto non ha dimostrato che il termine di decadenza dall&#8217;impugnazione sia decorso prima della notifica del ricorso, com&#8217;è onere della parte che muove una simile contestazione (in questo senso, tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4410 del 2018).<br /> 9. In via pregiudiziale, sotto altro profilo, la controinteressata eccepisce l&#8217;inammissibilità  dei motivi di ricorso (tutti, eccetto il terzo) con i quali vengono denunciate violazioni alla disciplina urbanistica ed edilizia, stante l&#8217;interesse meramente commerciale che muove le ricorrenti.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Questo Tribunale ha affermato, anche di recente, che «<em>l&#8217;imprenditore che svolge un&#8217;attività  commerciale è legittimato a dedurre le eventuali illegittimità  dei titoli ottenuti dai futuri concorrenti che intendono installarsi a breve distanza dall&#8217;azienda preesistente</em>» (sentt. n. 846 del 2020 e n. 556 del 2017).<br /> Tale orientamento appare in armonia con la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali va apprezzata secondo il criterio della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8220;, ossia verificando se la parte attrice abbia uno stabile e significativo collegamento con l&#8217;area in cui si troverà  il negozio: a tal fine, occorre che il ricorrente «<em>eserciti nelle immediate adiacenze, che l&#8217;attività  commerciale esercitata sia dello stesso tipo in tutto o in parte di quella relativa ai provvedimenti in contestazione, e che le due attività  vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza</em>» (Cons. St., sez. IV, sent. n. 2585 del 2020).<br /> D&#8217;altro canto, la distinzione, teorizzata dalla difesa della controinteressata, tra l&#8217;interesse a denunciare la violazione della normativa sul commercio e quello a dedurre vizi di natura edilizia o urbanistica, non può attagliarsi a una situazione nella quale il titolo edilizio viene chiesto e rilasciato al fine specifico di aprire una struttura commerciale e nell&#8217;ambito di un procedimento, qual è quello disciplinato dall&#8217;art. 10 della l.r. n. 10 del 2012, in cui i due profili sono strettamente connessi e vengono contestualmente esaminati.<br /> Nel caso di specie, quindi, le ricorrenti vantano una posizione qualificata e differenziata, rispetto alla generalità  dei consociati o anche solo degli esercenti, in ragione della distanza relativamente breve tra le strutture esistenti e quella di nuova apertura (che non è contestato essere pari a 300 mt. per l&#8217;esercizio con insegna &#8220;Carrefour Express&#8221;, di cui è titolare G.P.V. Group, e a 1,3 km per quello con insegna &#8220;Ekom&#8221;, di cui è titolare F.L. Market e che è attivo nei locali di proprietà  della Market Tre C), nonchè della sovrapponibilità  delle rispettive clientele, dato che tutte operano nel settore alimentare e che la diversa dimensione dei vari esercizi appare indifferente rispetto all&#8217;utilità  che essi si propongono di offrire ai consumatori e che questi ultimi possono ricercare dall&#8217;uno o dall&#8217;altro.<br /> 10. Sempre in via pregiudiziale, la controinteressata contesta l&#8217;ammissibilità  del ricorso per carenza di legittimazione e interesse, non sussistendo il requisito della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8221; commerciale, dato che le ricorrenti gestiscono esercizi di vicinato, con superficie inferiore a 250 mq.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come questo TAR ha ritenuto in casi analoghi, anche di recente, laddove l&#8217;esercizio di vicinato della parte ricorrente si trovi a breve distanza da quello di nuova attivazione e l&#8217;offerta riguardi analoghi prodotti, «<em>è certa l&#8217;interferenza dei bacini di utenza delle rispettive attività  commerciali e, pertanto, la sussistenza di un rapporto di effettiva concorrenzialità  che si tradurrà  nell&#8217;inevitabile calo del volume d&#8217;affari della ricorrente (ovviamente insuscettibile di quantificazione a priori), determinando in capo alla stessa un interesse differenziato e qualificato all&#8217;impugnazione degli atti che hanno consentito l&#8217;insediamento della nuova attività  economica</em>» (sent. n. 5 del 2020).<br /> 11. Ancora in via pregiudiziale, la controinteressata eccepisce l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto da Market Tre C, la quale sarebbe un semplice &#8220;aspirante&#8221; esercente, portatore di un interesse di mero fatto, non avendo ancora aperto un proprio punto vendita.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come allegato nel ricorso e non contestato, Market Tre C è socia di F.L. Market e proprietaria del locale dove questa ha aperto il proprio negozio, che si trova a 1,3 km dalla nuova struttura, circostanza che la pone in una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità  dei consociati e che consente di affermare che possa trarre un&#8217;utilità  apprezzabile dall&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo commerciale, sia sotto quello urbanistico-edilizio, alla luce dei pregiudizi, in termini di potenziale riduzione della clientela, da un lato, e d&#8217;impatto acustico e sulla viabilità  nel quartiere, dall&#8217;altro, che l&#8217;impugnativa mira a scongiurare.<br /> 12. Non vi sono quindi ragioni ostative all&#8217;esame del ricorso nel merito.<br /> 13. Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012, in relazione alla violazione dell&#8217;art. AC-IU delle norme di conformità  e dell&#8217;art. 8 delle norme generali del PUC di Genova, nonchè dell&#8217;art. 3 del DPR n. 380 del 2001; difetto d&#8217;istruttoria e travisamento dei fatti.<br /> Secondo la ricorrente, l&#8217;intervento non avrebbe potuto essere approvato ai sensi dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012, in quanto tale norma esige che il progetto sia conforme alla disciplina urbanistica dell&#8217;ambito di riferimento e quest&#8217;ultima consente unicamente interventi «<em>fino alla ristrutturazione edilizia</em>», con esclusione delle &#8220;nuove costruzioni&#8221;; il progetto della controinteressata rientrerebbe proprio in quest&#8217;ultima fattispecie, in quanto comporta un aumento di volumetria sul retro dell&#8217;immobile, pertanto un incremento del carico urbanistico.<br /> Il motivo è infondato, perchè gli spazi in questione sono &#8220;volumi tecnici&#8221;, come emerge dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla richiesta di permesso di costruire (doc. 2 del Comune, pag. 24) e dagli elaborati progettuali (tavola n. 9, doc. 16 del Comune).<br /> La prevalente giurisprudenza amministrativa ha precisato che si definisce &#8220;volume tecnico&#8221; lo spazio «<em>non impiegabile nè adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchè strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all&#8217;interno dell&#8217;edificio</em>»; in presenza di questi presupposti, tali volumi «<em>non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico</em>» (tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4358 del 2020 e sez. II, sent. n. 7289 del 2019).<br /> Nel caso di specie, gli spazi previsti sul retro dell&#8217;edificio presentano tutte le caratteristiche proprie dei &#8220;locali tecnici&#8221;, perchè sono destinati a contenere e a consentire l&#8217;accesso alle apparecchiature degli impianti al servizio dell&#8217;edificio, risultano strumentali, non abitabili nè collocabili altrove e, date le dimensioni della struttura nel suo complesso, proporzionati.<br /> Pertanto, del tutto correttamente il Comune non ne ha tenuto conto nel calcolo della volumetria complessiva dell&#8217;intervento, rilevante ai fini urbanistici, e ha ritenuto che l&#8217;opera rientri tra quelle consentite dal PUC che, per l&#8217;AC-IU, ammette tutte le opere di conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia.<br /> Sul punto, occorre anche porre in luce come, da un lato, contrariamente a quanto sostiene la parte attrice, la ristrutturazione edilizia &#8220;conservativa&#8221; &#8211; a differenza di quella effettuata mediante demolizione e ricostruzione &#8211; può comportare anche l&#8217;inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma (sul punto si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sent. n. 7289 del 2019; non è invece pertinente il richiamo alla sent. n. 354 del 2020 di questo TAR in quanto, in quell&#8217;occasione, non venivano in rilievo &#8220;volumi tecnici&#8221; e si contestava la violazione delle NTA del PUC di un Comune diverso da quello di Genova); dall&#8217;altro, che lo stesso PUC, per l&#8217;AC-IU, consente l&#8217;ampliamento volumetrico degli edifici esistenti «<em>entro il 20% del volume geometrico esistente</em>», limite, questo, che nel caso di specie non è stato comunque superato (circostanza pacifica anche per le ricorrenti: si v. la memoria depositata per l&#8217;udienza pubblica, pag. 7).<br /> 14. Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012 e dell&#8217;art. AC-IU.3 delle norme di conformità  del PUC di Genova; difetto del presupposto; violazione delle distanze legali.<br /> Secondo le ricorrenti, il nuovo volume progettato sul retro dell&#8217;immobile non rispetterebbe la distanza di 1,50 mt dai confini di proprietà , mentre la copertura del nuovo volume destinato a pubblico esercizio-bar non rispetterebbe la distanza di 5 mt dalle strade, come invece richiesto per le nuove costruzioni.<br /> Il motivo è infondato, perchè, come si è detto, l&#8217;intervento in esame non rappresenta una nuova costruzione, pertanto non è soggetto al rispetto della normativa sulle distanze invocata dalle ricorrenti.<br /> 15. Con il terzo motivo, si deduce: violazione degli artt. 15, 17, 19-bis, 20 e 22 della l.r. n. 1 del 2007, nonchè del par. 12, pt. 3, dei criteri regionali di urbanistica commerciale approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 17.12.2012; difetto del presupposto e difetto d&#8217;istruttoria.<br /> Secondo le ricorrenti, l&#8217;autorizzazione commerciale sarebbe stata rilasciata illegittimamente, in mancanza della presupposta autorizzazione di &#8220;centro commerciale&#8221;, la quale sarebbe necessaria in quanto la media struttura di vendita sarà  inserita in una pìù ampia struttura commerciale, con la quale condividerà  infrastrutture comuni, come l&#8217;ingresso, i parcheggi e la viabilità ; inoltre, alla luce della superficie complessiva della struttura di vendita di generi alimentari e del pubblico esercizio, il centro commerciale avrebbe dovuto essere considerato una &#8220;grande struttura di vendita&#8221;, non ammessa dalla disciplina urbanistica e da sottoporre a verifica di assoggettabilità  a VIA, nè approvabile in variante al PUC senza previa verifica di assoggettabilità  a VAS.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Secondo la sezione I del capo III della l.r. n. 1 del 2007, che detta le definizioni e le classificazioni ai fini dell&#8217;applicazione delle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, devono essere qualificate come &#8220;centri commerciali&#8221; le «<em>Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali pìù esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità , parcheggi</em>» (art. 17, co. 1, lett. d, il quale aggiunge che «<em>per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti</em>»); mentre per &#8220;commercio al dettaglio&#8221; s&#8217;intende «<em>l&#8217;attività  svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale</em>» (art. 14, co. 1, lett. a).<br /> Ãˆ dunque condivisibile la tesi della resistente e della controinteressata, secondo cui, ai fini della qualificazione di una struttura come &#8220;centro commerciale&#8221;, è necessario che questa ricomprenda pìù negozi di vendita al dettaglio &#8211; com&#8217;è confermato dal fatto che la somma delle superfici di vendita di questi costituisce la superfice di vendita del centro &#8211; mentre non vengono invece in rilievo i pubblici esercizi, i quali sono disciplinati in altre parti della medesima legge regionale (nel caso di quelli che svolgono attività  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel capo VI).<br /> A supporto di questa conclusione, si può richiamare anche l&#8217;art. 12 delle Norme generali del PUC di Genova (doc. 7 del Comune), il quale distingue anch&#8217;esso tra le attività  di distribuzione al dettaglio &#8211; che possono essere svolte da esercizi singoli (classificati, a seconda delle dimensioni, in esercizi di vicinato e strutture di vendita &#8220;medie&#8221; o &#8220;grandi&#8221;) oppure in forma aggregata (tra cui quella dei centri commerciali) &#8211; e i pubblici esercizi (tra cui quelli che svolgono attività  di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande), che rientrano piuttosto nel &#8220;connettivo urbano&#8221;.<br /> Ragioni analoghe inducono anche a respingere la censura nella parte in cui si sostiene che la struttura in via di apertura dovrebbe essere considerata &#8220;grande&#8221;: l&#8217;art. 15 della l.r. n. 1 del 2007 definisce di &#8220;medie&#8221; dimensioni gli esercizi aventi superficie netta di vendita fino a 1.500 mq, limite oltre il quale il negozio viene considerato una &#8220;grande&#8221; struttura; anche in questo caso, la disposizione va letta in combinato disposto con l&#8217;art. 14, che fa riferimento unicamente agli esercizi di commercio al dettaglio, con la conseguenza che non vengono in rilievo, nemmeno a tal fine, i pubblici esercizi.<br /> Nella specie, quindi, considerato che la superficie commerciale autorizzata è inferiore a 1.500 mq (in particolare, si tratta di 1.326 mq per vendita di generi alimentari e 169 mq per generi non alimentari, come si evince dal titolo abilitativo, doc. 2 depositato dalla controinteressata il 16.07.2020), la struttura è stata correttamente considerata di medie dimensioni.<br /> 16. Con il quarto motivo, si deduce: violazione del par. 15 (pt. &#8220;impatto sulla viabilità &#8220;) dei criteri regionali di urbanistica commerciale approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 17.12.2012, dell&#8217;art. 17, pt. 2.3, delle norme generali del PUC e delle linee guida per la redazione delle verifiche di impatto trasportistico approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 2015; difetto d&#8217;istruttoria e travisamento di fatto.<br /> Le ricorrenti contestano la valutazione dell&#8217;impatto sulla viabilità  che deriverebbe dell&#8217;attivazione della nuova struttura di vendita, sostenendo che esso sia stato sottostimato.<br /> La controinteressata ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del motivo per carenza d&#8217;interesse, dato che le ricorrenti hanno omesso d&#8217;impugnare il &#8220;nulla osta&#8221; con prescrizioni del settore Sviluppo, viabilità , infrastrutture e pareri del Comune di Genova.<br /> L&#8217;eccezione è fondata.<br /> Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, gli atti presupposti devono, a pena d&#8217;inammissibilità , formare oggetto di autonoma e distinta impugnativa, sia pure in occasione dell&#8217;impugnativa degli atti successivi che su di essi si fondano, e, a tutela del diritto di difesa delle controparti, devono essere puntualmente indicati nel <em>petitum</em> dell&#8217;azione di annullamento e oggetto di specifiche censure (tra le tante, si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 2843 del 2019 e sez. IV, sent. n. 4095 del 2016).<br /> Nel caso di specie, non è stato impugnato &#8211; nè viene specificamente contestato nel ricorso &#8211; il &#8220;nulla osta&#8221; di cui alla nota prot. 401475 del 20.11.2019, che costituisce l&#8217;atto endoprocedimentale con il quale il Dirigente della competente Unità  ha prestato il proprio assenso al progetto, sotto il profilo dell&#8217;impatto sulla viabilità , nell&#8217;ambito della conferenza dei servizi.<br /> Le censure delle ricorrenti si appuntano piuttosto sullo studio presentato dalla controinteressata, trascurando la circostanza che quel documento era stato analizzato dall&#8217;Amministrazione, che aveva ritenuto di subordinare il rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale a determinate indicazioni e prescrizioni; ne consegue che la parte attrice avrebbe dovuto impugnare specificamente anche il &#8220;nulla osta&#8221;, esponendo le ragioni per cui si dovrebbe ritenere che le prescrizioni imposte dal Comune siano insufficienti a scongiurare i pregiudizi lamentati.<br /> L&#8217;omessa impugnazione della presupposta valutazione dell&#8217;impatto viabilistico priva le ricorrenti dell&#8217;interesse a contestare, sotto questo profilo, il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi.<br /> 17. Con il quinto motivo, si deduce: violazione dell&#8217;art. 8, co. 4, della l. n. 447 del 1995; dei DPCM del 01.03.1991 e del 14.11.1997, della deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 28.05.1999; difetto di istruttoria e contraddittorietà .<br /> Secondo le ricorrenti, anche la valutazione previsionale d&#8217;impatto acustico posta alla base degli atti impugnati sarebbe inattendibile.<br /> Questa censura, come la precedente, è inammissibile per difetto d&#8217;interesse, dato che l&#8217;atto endoprocedimentale con il quale la competente Direzione comunale ha analizzato l&#8217;impatto acustico del progetto, esprimendo il proprio assenso con prescrizioni nella conferenza dei servizi (ossia il parere prot. 401849 del 20.11.2019), non è stato impugnato dalla parte attrice.<br /> 18. Con il sesto motivo, si deduce: violazione dell&#8217;art. 116 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.07.2010; difetto d&#8217;istruttoria.<br /> Secondo le ricorrenti, l&#8217;autorizzazione commerciale sarebbe illegittima perchè non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento alle associazioni di categoria del commercio.<br /> Il motivo è infondato.<br /> La parte attrice invoca l&#8217;art. 116 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, il quale effettivamente prevede che venga data comunicazione alle associazioni di categoria del commercio dell&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;apertura di una media struttura di vendita.<br /> Di tale norma, tuttavia, il giudice non può fare applicazione, poichè essa contrasta con il diritto dell&#8217;Unione europea e, in particolare, con l&#8217;art. 14 della direttiva n. 2006/123/CE, che vieta espressamente agli Stati membri di subordinare l&#8217;esercizio di un&#8217;attività  di servizi, tra l&#8217;altro, al rispetto del «<em>coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell&#8217;adozione di altre decisioni delle autorità  competenti</em>» (sul potere-dovere di disapplicazione della norma interna contrastante con l&#8217;ordinamento eurounitario si v., tra le tante, Cons. St., sez. VI, sent. n. 7874 del 2019).<br /> Come ha affermato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2016, opportunamente citata dalla controinteressata, la norma eurounitaria preclude dunque alle associazioni di categoria d&#8217;interferire con le determinazioni dell&#8217;Amministrazione «<em>in ordine alle singole domande di autorizzazione</em>».<br /> Nel caso di specie, il regolamento comunale prevede proprio il «<em>coinvolgimento</em>» delle associazioni dei commercianti nel procedimento volto al rilascio dei singoli titoli annonari per l&#8217;apertura di una media struttura di vendita e, dovendo essere disapplicato, non può assurgere a parametro di legittimità  del provvedimento impugnato in questo giudizio.<br /> 19. In conclusione, il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso sono infondati; il quarto e il quinto sono inammissibili.<br /> 20. La novità  delle questioni, come dedotte nel ricorso e negli altri atti difensivi, e la loro particolare complessità  giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> &#8211; respinge il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso;<br /> &#8211; dichiara inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso;<br /> &#8211; compensa tra tutte le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Peruggia, Presidente FF<br /> Angelo Vitali, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2014 n.991</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio Impresa di costruzioni Elio Castorio (Avv.ti Alessandra Fucci e Antonio Francesco Minichiello) c. Banca d’Italia (Avv.ti Stefania Ceci, Adriana Pavesi e Guido A.M. Crapanzano dell’Avvocatura della Banca d’Italia) nei confronti di COEDIL SUD srl e COIMP SUD srl (Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa, Achille Buffardi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-2-2014-n-991/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2014 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-2-2014-n-991/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2014 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio<br /> Impresa di costruzioni Elio Castorio (Avv.ti Alessandra Fucci e Antonio Francesco Minichiello) c. Banca d’Italia (Avv.ti Stefania Ceci, Adriana Pavesi e Guido A.M. Crapanzano dell’Avvocatura della Banca d’Italia) nei confronti di COEDIL SUD srl e COIMP SUD srl (Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa, Achille Buffardi e Claudia Mensitieri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Contratti della P.A. – Procedura ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006 – Criterio del prezzo più basso – Ricorso proposto nei 30 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva – Ammissibilità – Ragioni.  </p>
<p>2. Contratti della P.A. – Contenuto dell’offerta – Mancata previsione degli oneri per la sicurezza – Correzione da parte del seggio di gara – Illegittimità – Ragioni – La correzione non può tradursi in modifiche sostanziali – Conseguenza – Illegittimità dell’aggiudicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta avverso l’aggiudicazione definitiva della gara che sia notificata nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione, atteso che nelle procedure caratterizzate dall’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006, il provvedimento effettivamente lesivo deve essere individuato non nell’esclusione ma nell’aggiudicazione definitiva al concorrente vincitore. </p>
<p>2. Nel caso di un appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di un patrimonio immobiliare deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’aggiudicazione definitiva intervenuta a favore di una ditta che nell’offerta non abbia indicato gli oneri per la sicurezza ma questi ultimi siano stati aggiunti successivamente dal seggio di gara in sede di correzione dell’offerta. Infatti, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui sussiste il divieto per la stazione appaltante di sottoporre l’offerta ad operazioni manipolative e di adattamento, in quanto violative della par condicio dei concorrenti. (Nella specie la ditta aveva presentato il ribasso complessivo calcolato sulla scorta di una formula diversa da quella indicata nella lettera d’invito.)(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013 n. 889; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 agosto 2012 n. 4592</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2014, proposto da:<br />
IMPRESA DI COSTRUZIONI ELIO CASTORIO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Fucci ed Antonio Francesco Minichiello, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cesario Console n. 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>BANCA D&#8217;ITALIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Ceci, Adriana Pavesi e Guido A.M. Crapanzano dell’Avvocatura della Banca, con i quali è elettivamente domiciliata presso la propria sede in Napoli alla Via Miguel Cervantes n. 71; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>COEDIL SUD S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo della costituenda ATI con Coimp Sud S.r.l., e COIMP SUD S.r.l., nella qualità di mandante della costituenda ATI con Coedil Sud S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Vosa, Giuliana Vosa, Achille Buffardi e Claudia Mensitieri, con i quali sono elettivamente domiciliate in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14 presso lo studio legale Vosa; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della nota della Banca d’Italia – Servizio Gestioni Immobiliari prot. n. 987746 del 28 ottobre 2013, recante l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI Coedil Sud S.r.l. – Coimp Sud S.r.l. (d’ora in seguito anche “RTI Coedil”) della procedura negoziata indetta per la gestione e la manutenzione degli immobili a reddito siti in Napoli, Salerno ed Ercolano;<br />
b) della nota della Banca d’Italia – Servizio Gestioni Immobiliari prot. n. 1010624 del 4 novembre 2013, recante la trasmissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui sopra;<br />
c) della nota della Banca d’Italia – Servizio Appalti prot. n. 1086686 del 22 novembre 2013, con cui, in riscontro del preavviso di ricorso, è stato confermato il provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, segnatamente, del verbale del seggio di gara prot. n. 409135 del 7 ottobre 2013, con il quale è stata corretta l’offerta economica del raggruppamento aggiudicatario, nonché del verbale della commissione per le spese n. 123/2013 di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria;<br />
e per la declaratoria<br />
di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e delle società controinteressate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto che ricorrono le condizioni per la definizione del presente gravame con sentenza in forma semplificata;<br />
Premesso che:<br />
&#8211; nell’odierna evenienza giurisdizionale sono oggetto di impugnativa gli atti, meglio in epigrafe individuati, con cui si è determinata l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI Coedil della procedura negoziata, espletata mediante gara informale, fina<br />
&#8211; mediante tale impugnativa si sostiene che il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso dalla procedura perché la sua offerta economica, oltre a non essere conforme ai principi di chiarezza e determinatezza propri della normativa sui contratti<br />
&#8211; unitamente alla domanda di annullamento viene avanzata la richiesta risarcitoria in epigrafe, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more;<br />
Considerato, in via preliminare, che:<br />
&#8211; deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, formulata dalla difesa della Banca d’Italia sul presupposto che il verbale del seggio di gara del 1° agosto 2013 – in virtù del quale l’impresa ricorr<br />
&#8211; invero, le operazioni di gara sono state rinnovate con verbale del 7 ottobre 2013, nel quale è stata ribadita la graduatoria di cui al verbale del 1° agosto 2013 con implicita conferma dell’esclusione della ricorrente;<br />
&#8211; il verbale del 7 ottobre 2013, unitamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, è stato pacificamente conosciuto dalla ricorrente in data 4 novembre 2013, mentre il presente gravame è stato consegnato per la notifica in data 3 dicembre 2013, co<br />
&#8211; ad ogni modo, nelle procedure caratterizzate dall’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del codice dei contratti – come quella di specie – il provvedimento effettivamente lesivo deve essere individuato non nell’esc<br />
&#8211; sotto altro aspetto, quanto alla prova di resistenza, l’impresa ricorrente ha pacificamente dimostrato a pag. 12 del gravame che, in caso di riformulazione della graduatoria a seguito dell’esclusione del RTI Coedil, avrebbe la concreta possibilità di ag<br />
Considerato, nel merito, che:<br />
&#8211; è fondata la censura, sviluppata nei primi tre motivi di gravame, con cui si stigmatizzano l’indeterminatezza dell’offerta economica del RTI Coedil e l’indebita correzione della stessa ad opera del seggio di gara al fine di attribuirle un ribasso percen<br />
&#8211; con riguardo al primo profilo, è pacifica e comprovata dalle emergenze processuali la circostanza che il ribasso percentuale complessivo del 32,14%, indicato al punto 4 dell’offerta economica del RTI Coedil e determinativo dell’aggiudicazione, è il risu<br />
&#8211; ne discende la palese indeterminatezza dell’offerta economica in questione giacchè, come prospettato dalla ricorrente, sebbene sia stata formalmente articolata riportando in maniera pedissequa le voci contemplate nella lettera di invito, nella sostanza<br />
&#8211; con riguardo al secondo profilo, appare opportuno ripercorrere l’iter argomentativo compiuto dal seggio di gara richiamando il seguente passaggio del verbale del 7 ottobre 2013: “Ad un successivo esame dell’offerta è, tuttavia, emerso che detto ribasso<br />
&#8211; vale aggiungere, sempre in punto di fatto, che è evidente che i ribassi unitari indicati ai punti 1d e 2d dell’offerta economica del RTI Coedil non includono, diversamente da quanto dichiarato nella stessa e richiesto dalla lettera di invito, gli oneri<br />
&#8211; alla luce di quanto esposto, deve essere ravvisata l’inammissibilità dell’operazione di correzione effettuata dal seggio di gara, tesa ad introdurre non consentite modifiche all’offerta economica del concorrente aggiudicatario;<br />
&#8211; per l’occasione va fatta applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui sussiste il divieto per la stazione appaltante di sottoporre l’offerta ad operazioni manipolative e di adattamento, risultando altrimenti<br />
&#8211; né sono condivisibili le eccezioni dell’amministrazione e delle controinteressate, con cui si deduce essenzialmente che: a) sono stati comunque correttamente indicati nelle apposite voci i ribassi percentuali rappresentativi dell’effettiva offerta econo<br />
&#8211; difatti, è appena il caso di rimarcare quanto segue: aa) anche il ribasso percentuale complessivo di cui al punto 4 costituisce, al pari dei singoli ribassi percentuali, parte integrante del contenuto sostanziale dell’offerta economica, se solo si consi<br />
&#8211; deve, pertanto, essere affermata la doverosità dell’esclusione del RTI Coedil dalla procedura selettiva per indeterminatezza dell’offerta economica prodotta e per indebita correzione della stessa ad opera del seggio di gara, con conseguente illegittimit<br />
&#8211; viceversa, non essendo stata dimostrata l’avvenuta stipula del contratto, non merita accoglimento la connessa istanza risarcitoria, ben potendo l’interesse della ricorrente essere soddisfatto mediante la successiva riformulazione della graduatoria di me<br />
Ritenuto, in conclusione, che: <br />
&#8211; il presente ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati; <br />
&#8211; sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore dell’imp<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore dell’impresa ricorrente a cura della Banca d’Italia.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-2-2014-n-991/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2014 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2012 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-11-2012-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-11-2012-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-11-2012-n-991/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2012 n.991</a></p>
<p>Pres. ed est. A. Ravalli P. A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore E. P. (avv. R. Caboni) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant&#8217;Elena (Avv. Distr. St.) sugli impedimenti organizzativi all&#8217;esercizio del diritto del minore disabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-11-2012-n-991/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-11-2012-n-991/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2012 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. A. Ravalli<br /> P. A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore E. P. (avv. R. Caboni) c/ il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant&#8217;Elena (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sugli impedimenti organizzativi all&#8217;esercizio del diritto del minore disabile a ricevere l&#8217;integrazione scolastica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione – Integrazione scolastica &#8211; Alunni disabili – Ore di sostegno – Impedimenti organizzativi – Superamento – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di assistenza scolastica a favore di minori disabili, deve essere enunciato il principio secondo cui non può, in ogni caso, costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché l’art. 40, L. 27 dicembre 1997 n. 449, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2012, proposto da:<br />
P. A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore E. P., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N. 84; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant&#8217;Elena, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 2 dell&#8217;8.10.2012, emesso dal GLHI dell&#8217;Istituto Comprensivo n. 3 di Quartu Sant&#8217;Elena , in virtù del quale è stato assegnato all&#8217;alunno disabile in situazione di gravità, un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quello che gli<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant&#8217;Elena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Riccardo Caboni, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Fausta Lorusso, per le Amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il minore Emanuele Pillai è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 L. n. 104 del 1992.<br />	<br />
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha ritenuto necessario, per assicurare al minore il diritto allo studio, il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.<br />	<br />
Al minore è stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello richiesto e insufficiente a garantire il suddetto rapporto 1/1.<br />	<br />
Da ciò l’odierno ricorso, con il quale si chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l’accertamento del diritto del minore alle ore di sostegno richieste, nonché quello al risarcimento dei danni patiti.<br />	<br />
A sostegno della domanda, si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 14 novembre 2012 sono state sentite le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 c.p.a.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve, innanzi tutto, precisare che, dagli atti versati in giudizio, appare certo che al minore di cui in epigrafe spetta il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.<br />	<br />
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l’operato dell’Amministrazione scolastica che riduce, ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola, è illegittimo (cfr., fra le tante, TAR Sardegna, I Sez., 17/06/2011 n. 616; 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571 e, da ultimo, 6/07/2012 n. 680).<br />	<br />
La questione dedotta in giudizio può, pertanto, ormai risolversi con il mero richiamo alle conclusioni ed argomentazioni a sostegno, individuabili nella sentenza della Corte Costituzionale, 26 febbraio 2010 n. 80.<br />	<br />
Premessa al giusto decidere è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui “Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”.<br />	<br />
Ha rammentato il Giudice Costituzionale che, sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela, sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno.<br />	<br />
E’ sufficiente, sul versante degli obblighi internazionali, rammentare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”. Diritto, specifica la Convenzione, che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile.<br />	<br />
Più stringente l’Ordinamento interno.<br />	<br />
In attuazione dell’art. 38, comma 3, Cost., il diritto dei disabili all’istruzione ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge che – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 – riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato.<br />	<br />
Se si tiene in giusto conto il testo dell’art. 38, comma 3, Cost.(«Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale»), il diritto del disabile all’istruzione si configura come un “diritto fondamentale”, che va assicurato mediante”misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione” (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit.). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato, giusta la previsione di cui all’art. 38, comma 4, Cost., secondo cui «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».<br />	<br />
Rammenta, ancora, la Corte Costituzionale (sent. n. 52 del 2000), che fra le misure previste dal Legislatore, viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili.<br />	<br />
In particolare, per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la l. 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, criterio numerico, invero, sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605.<br />	<br />
Quanto alle norme che potrebbero essere poste a base del diniego al numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010, cit.) ha così statuito: «L’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga…in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario».<br />	<br />
La sentenza della Corte Costituzionale conferma, nella sostanza, la lettura “costituzionalmente orientata” già data dell’art. 2, commi 413 e 414 della l. n. 244 del 2007 (TAR Liguria, Sez. II, 15 aprile 2010, n. 1804 e 18 marzo 2010, n. 1183), secondo cui tale norma non ha inciso sul diritto all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile, giacché è disposizione che ha posto misure organizzative, fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla l. n. 104 del 1992 e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili (così il comma 413).<br />	<br />
Alla luce di quanto precede, deve essere affermato il principio secondo cui non può, in ogni caso, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la l. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8328).<br />	<br />
Resta da pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno.<br />	<br />
E’ appena il caso di rammentare, come dianzi detto, che il diritto all’istruzione del disabile ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18), sia per il carattere assoluto che ha la tutela prevista dall’art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80).<br />	<br />
Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al minore disabile fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.<br />	<br />
Inoltre, tutto quanto precede, non consente di riconoscere attenuanti alla colpa dell’Amministrazione scolastica nell’inadempimento dell’obbligo di cui trattasi.<br />	<br />
Va, pertanto, accolta la domanda risarcitoria, individuabile – come ripetutamente affermato da questo TAR – nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall’ordinamento.<br />	<br />
Il danno va quantificato, in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertato il diritto, ordina che al minore venga assegnato l’insegnante di sostegno, con rapporto 1/1.<br />	<br />
Accoglie, altresì, la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna le intimate Amministrazioni a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione.<br />	<br />
Condanna le medesime Amministrazioni al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre a IVA e CPA ed alla restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/11/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione del Dirigente Azienda sanitaria locale TO3 che ha disposto l’aggiudicazione della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia, accogliendo il motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00991/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01331/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Olympus Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Paolo Pittori e Paolo Perani, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Pentax Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gabriele Pafundi, Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo</b> (Asl To3), non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II n. 36/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura in noleggio quinquennale di attrezzature per videoendoscopia per i presidi ospedalieri di Rivoli e Pinerolo.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pentax Italia Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli Avvocati Pittori e Pafundi;	</p>
<p>Osservato preliminarmente come il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda cautelare di Pentax, abbia delibato sul solo motivo, caducante l’intera gara, concernente l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta segreta anziché pubblica, assorbendo invece i motivi volti all’aggiudicazione della presente procedura;<br />	<br />
Ritenuto che, in vista della sollecita definizione del merito del giudizio dinanzi al Tar, su tutti i motivi dedotti, l’appello cautelare non sia sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto anche conto del precedente offerto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011;<br />	<br />
che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br />	<br />
respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1331/2012);<br />	<br />
spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-9-3-2012-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2012 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-10-2011-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-10-2011-n-991/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.991</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli M. S. (avv.ti A. Pogliani, P. R. Mugoni e M. Salis) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Camba e S. Trincas); Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro &#8211; Pastorale sui limiti dell&#8217;autotutela in caso di indebita erogazione di contributi finanziari Contributi e provvidenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-10-2011-n-991/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> M. S. (avv.ti A. Pogliani, P. R. Mugoni e M. Salis) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Camba e S. Trincas); Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro &#8211; Pastorale</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;autotutela in caso di indebita erogazione di contributi finanziari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e provvidenze – Contributo finanziario – Indebita erogazione – Autotutela – Compensazione con contributi legittimamente spettanti – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di indebita erogazione di contributi comunitari per la trasformazione di prodotti agricoli, l&#8217;ente responsabile non può adottare sistemi di &#8220;autotutela&#8221; come la compensazione con contributi legittimamente spettanti, ma deve procedere con un provvedimento ingiuntivo che può essere opposto davanti al Giudice ordinario, mentre, nelle more dell&#8217;accertamento definitivo dell&#8217;indebito, l&#8217;Amministrazione può ottenere idonea cautela mediante la sospensione delle future erogazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2004, proposto da:</p>
<p>M. S., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pogliani, Paola Rita Mugoni, Mariella Salis, con domicilio eletto in Cagliari via Dante Alighieri n. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro &#8211; Pastorale;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della deliberazione della Giunta regionale n. 5/22 del 7 febbraio 2003 avente ad oggetto “direttive per il recupero dell’aiuto di cui alla legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44 art. 5, tramite compensazione a valere sulle provvidenze recate dalla legge regionale 9 agosto 2002 n. 13”;<br />	<br />
della nota 3887 del 24 febbraio 2003 inviata dall’assessorato all’agricoltura e riforma agro pastorale della Regione Sardegna ai servizi dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale e ai servizi ripartimentali dell’agricoltura a firma del direttore generale Antonio Monni;<br />	<br />
della comunicazione a firma dell’allora assessore regionale Felice Contu con la quale Marras Saverio veniva informato dell’accoglimento della domanda di ristoro per danni causati dalla siccità delle annate 2001 – 2002;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, preliminari, preparatori, connessi;<br />	<br />
in ogni caso dell’illegittimo comportamento omissivo dell’amministrazione, che, pur essendovi tenuta, non ha adottato con riguardo alla domanda di soccorso per le annate siccitose del 2001 – 2002 presentata dal Marras provvedimento espresso e motivato; o in ogni caso del provvedimento, non conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio della somma di € 27.494,84, anziché del massimo previsto dalla Legge regionale n. 13/2002 pari ad € 50.000.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Salis per il ricorrente e l’avvocato Camba per la Regione autonoma della Sardegna;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il 19 agosto 2002 Marras Saverio, in qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale nonché di titolare di impresa agricola ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 228 del 2001, presentava al servizio ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari domanda per la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 13 del 2002.<br />	<br />
Il ricorrente chiedeva che tali provvidenze gli venissero corrisposte nella misura massima consentita e in relazione al contributo in conto capitale, prestito quinquennale con abbuono e prestito quinquennale di esercizio a tasso agevolato con proroga delle operazioni agrarie.<br />	<br />
La domanda veniva accolta e venivano recapitati al Marras due assegni circolari per un importo pari a € 37.494,84 in luogo dei 50.000 richiesti.<br />	<br />
Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva deducendo le seguenti articolate censure:<br />	<br />
eccesso di potere nella forma della mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, violazione di legge per contrasto con l’art. 11 della L.R. 13/2002, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;<br />	<br />
sull’atto conclusivo del procedimento amministrativo: violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990;<br />	<br />
violazione dell’art. 7 L. 241 del 1990.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso<br />	<br />
In data 3 giugno 2011 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.<br />	<br />
In data 15 giugno 2011 la difesa del ricorrente depositava memoria.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 6 luglio 2011il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vanno preliminarmente effettuate alcune puntualizzazioni in ordine alla situazione di fatto all’origine della controversia.<br />	<br />
L’azienda agricola di Saverio Marras ha ottenuto la concessione di contributo mediante concorso interessi per l’ammontare di € 26.855,32 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco di Napoli e per l’ammontare di € 97.218,60 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco di Sardegna, per il consolidamento delle passività esistenti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 44/88.<br />	<br />
La Commissione della Comunità europea con decisione 16.4.1997 n. 97/612/CE disponeva il recupero degli aiuti in quanto illegali ed incompatibili con il mercato comune.<br />	<br />
Venivano quindi notificati alla Ditta Marras Saverio i decreti di revoca dei contributi con connessa richiesta di restituzione delle somme percepite.<br />	<br />
L’Azienda agricola del ricorrente non provvedeva alla restituzione.<br />	<br />
La Giunta regionale con deliberazione n. 5/22 disponeva che “nel pagamento delle provvidenze di cui alla L.R. 13/2002 (interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell’inverno 2001 e 2002) gli uffici dovranno procedere alla compensazione dei debiti dovuti in forza dell’aiuto dichiarato incompatibile ed illegittimo di cui all’art. 5 della L.R. 44/88 secondo le seguenti modalità:<br />	<br />
gli uffici dovranno procedere al recupero del debito, quantificato per interessi e capitale alla data della presente delibera, sino alla concorrenza del 25% del contributo spettante a valere sulle erogande provvidenze recate dalla L.R. 9 agosto 2002 n. 13;<br />	<br />
il debito residuo potrà essere restituito in forma rateizzata”.<br />	<br />
La questione oggetto della presente controversia trae origine dunque dalla citata delibera e dal successivo provvedimento (determinazione di concessione e liquidazione n. 2436/02491/1/2003/00/41) con il quale la Regione, in esecuzione della stessa, ha concesso il contributo ai sensi della L.R. 13/2002 e contestualmente trattenuto € 12.500,00 pari al 25% dell’importo di € 50.000,00 corrispondente al contributo concesso.<br />	<br />
In definitiva, il ricorrente risultava debitore nei confronti della Regione per le provvidenze di cui alla L.R. 44/88 da restituire. Il fatto non è oggetto di contestazione. Risultava altresì creditore per le provvidenze di cui alla L.R. 13/2002.<br />	<br />
La Regione ha operato una (parziale) compensazione con il provvedimento sopra citato (determinazione di concessione e liquidazione n. 2436/02491/1/2003/00/41).<br />	<br />
La Regione eccepisce da un lato, la tardività del ricorso, dall’altro la sua inammissibilità in quanto il provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41 non sarebbe stato impugnato.<br />	<br />
Tali eccezioni non sono fondate.<br />	<br />
Quanto alla asserita tardività va detto che la conoscenza dei provvedimenti (peraltro nemmeno completa) è avvenuta a seguito dell’accesso agli atti del procedimento avvenuto in data 14.06.2004.<br />	<br />
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.<br />	<br />
In ordine invece alla mancata impugnazione del provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41, va rilevato che il ricorrente ha, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio, esplicitamente fatto riferimento al “provvedimento non conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio della somma di € 37.494,84 anziché del massimo previsto dalla L.r. 13/2002 pari ad € 50.000”.<br />	<br />
L&#8217;individuazione dell’oggetto del gravame deve essere effettuata facendo riferimento a criteri sostanziali, ricercando l&#8217;effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile. E’ del tutto evidente, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, che le censure, siano sostanzialmente dirette avverso il provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41 pur non specificamente nominato.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il Collegio condivide pienamente il principio espresso in analoga controversia secondo cui “in tema di contributi comunitari per la trasformazione di prodotti agricoli, in ipotesi di indebita erogazione, l&#8217;ente responsabile non può adottare sistemi di &#8220;autotutela&#8221; come la compensazione con contributi legittimamente spettanti, ma deve procedere con un provvedimento ingiuntivo che può essere opposto davanti al Giudice ordinario, mentre, nelle more dell&#8217;accertamento definitivo dell&#8217;indebito, l&#8217;Amministrazione può ottenere idonea cautela mediante la sospensione delle future erogazioni (T.A.R. Lazio, sez. II, 01 luglio 2003 , n. 5762).<br />	<br />
Il caso qui all’attenzione del Collegio ha visto la Regione decurtare dalle somme erogate agli imprenditori agricoli per far fronte ai danni causati dalla siccità ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 13 somme che erano state corrisposte a titolo di concorso pubblico negli interessi sui mutui ai sensi della L.R. 13 dicembre 1988 n. 44.<br />	<br />
Tale “compensazione” in virtù del principio sopra affermato non poteva essere effettuata.<br />	<br />
E’ pertanto fondato il primo motivo di ricorso che deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente.<br />	<br />
Condanna la Regione autonoma della Sardegna alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/10/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.991</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti per cambio di destinazione d’uso di fabbricato, costruzione autorimesse esterne, realizzazione recinzione, eliminazione parziale di tettoie esistenti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti per cambio di destinazione d’uso di fabbricato, costruzione autorimesse esterne, realizzazione recinzione, eliminazione parziale di tettoie esistenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 991/2008<br />
Registro Generale: 626/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BRIGLIANO ANTONIO &#8211; BRIGLIANO SIRIO</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ANTONIO GIUFFRIDA e GIAN EUGENIO FERLA<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA GREGORIO VII 396  presso ANTONIO GIUFFRIDA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BORGOSESIA </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  PIEMONTE  &#8211;  TORINO: SEZIONE I 1334/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER CAMBIO DESTINAZIONE D&#8217;USO FABBRICATO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e udito, altresì, per la parte l’avv. Giuffrida;<br />
Considerato che – anche a prescindere dei profili di rito, da esaminare in fase di merito – le doglianze dedotte dall’opponente non sembrano idonee a scalfire le conclusione cui è già pervenuta la Sezione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero 626/2008).<br />
Nulla per le spese.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Antonino Anastasi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Balucani sulla natura non ricettizia della concessione per la radiodiffusione Autorizzazione e concessione – Concessione per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza – Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti – Natura La concessione per la radiodiffusione contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2005-n-991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Balucani</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non ricettizia della concessione per la radiodiffusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Concessione per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza – Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti – Natura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concessione per la radiodiffusione contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce l’immediato effetto di vincolare l’Amministrazione a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta; essa peraltro interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge). Non può quindi attribuirsi alla stessa natura recettizia. Né tale assunto confligge con la necessaria registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti il cui atto ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal</p>
<p><b>Ministero delle Comunicazioni</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Radiocecina Uno S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 24 novembre 1998, n. 621;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana Radiocecina Uno S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale 4.3.1994 che le accordava la concessione per l’esercizio degli impianti di radiodiffusione in ambito locale nelle parti in cui :<br />
&#8211; si fissava alla data del 4.3.1994 l’efficacia della concessione;<br />
&#8211; si determinava l’ammontare e le modalità di versamento del canone dovuto;<br />
&#8211; si indicavano gli impianti oggetto della concessione unitamente alle province interessate al servizio.</p>
<p>2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle questioni concernenti l’ammontare del canone concessorio e la sua decorrenza (devolute ai sensi dell’art. 5 L. n. 1034/1971 alla cognizione della A.G.O.); ha accolto il ricorso per la parte in cui l’Amministrazione ha preteso di attribuire efficacia ed operatività alla concessione dalla data di sottoscrizione del decreto (accogliendo la tesi della ricorrente circa la natura ricettizia dell’atto di concessione); lo ha altresì accolto, in conseguenza della ritenuta natura ricettizia della concessione, per la parte  relativa alla lamentata discrasia tra impianti contenuti nell’elenco allegato A) e quelli dichiarati dalla società in aggiornamento del primo elenco.</p>
<p>3. Nei riguardi della anzidetta pronuncia, per la parte in cui il ricorso di Radiocecina Uno, è stato accolto, il Ministero delle Comunicazioni ha interposto appello sostenendo la natura non ricettizia dell’atto di concessione.</p>
<p>4. L’appello è fondato.<br />
Come è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi non hanno di regola carattere ricettizio, bensì producono effetti a decorrere dalla data della loro adozione, tranne i casi in cui una norma disponga diversamente, ovvero quando per il raggiungimento del fine cui sono rivolti sia necessaria la collaborazione del destinatario.<br />
Alla stregua di siffatto criterio questa Sezione, più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura ricettizia della concessione per la radiodiffusione, contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990, ha escluso tale natura osservando che sin dalla data della sua emanazione l’Amministrazione è tenuta a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta, e che pertanto gli effetti della concessione si esplicano sin dall’inizio senza che sia possibile distinguere nell’ambito del provvedimento concessorio tra statuizioni favorevoli o sfavorevoli per il destinatario (in tal senso Con. St. , VI 29 gennaio 2002, n. 473; 20 maggio 2002, n. 2725; 18 dicembre 2002, n. 7017; 8 gennaio 2003, n. 1; 8 aprile 2003, n. 1885; nonché Cons. St. II, parere, n. 2800/95 del 26 marzo 1997).<br />
Né la natura ricettizia della concessione potrebbe essere desunta (ad avviso della giurisprudenza soprarichiamata) dalla sua sottoposizione al controllo, in quanto l’atto di registrazione da parte della Corte dei Conti ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.<br />
Si aggiunga infine, a conferma della natura non ricettizia dell’atto, che il provvedimento di concessione per la radiodiffusione di cui all’art. 16 L. n. 223 del 1990, nel sistema delineato dalla anzidetta legge, interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge), e non v’è pertanto ragione per la quale la concessione non debba spiegare immediatamente ogni suo effetto fin dalla data del rilascio.</p>
<p>5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in  riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società Radiocecina Uno S.r.l..<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere Est.</p>
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