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	<title>9904 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9904 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2006 n.9904</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2006-n-9904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2006-n-9904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2006 n.9904</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. De Leoni Soc. ADRIATICA SERVIZI ( Avv.ti U. Guerini, M. Zaccheo) c/ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ( Avv. dello Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze( Avv. dello Stato) Contratti della p.a. – Casellario informatico dei LL.PP. – Iscrizione dei fatti rilevati dalla Guardia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2006-n-9904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2006 n.9904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2006-n-9904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2006 n.9904</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Baccarini,           <i>  Est.</i> De Leoni<br /> Soc. ADRIATICA SERVIZI ( Avv.ti U. Guerini, M. Zaccheo) c/ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ( Avv. dello Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Casellario informatico dei LL.PP. – Iscrizione dei fatti rilevati dalla Guardia di finanza su illeciti penali degli amministratori di un’impresa – Legittimità – Ex art. 27 lett. t) d.p.r. 34/2000 – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima l’iscrizione nel Casellario Informatico dei Lavori Pubblici dei fatti, rilevati dalla Guardia di finanza ed interessanti eventuali illeciti penali di amministratori o rappresentanti di imprese – nella specie trattasi della violazione del divieto di sub-appalti a cascata- poiché tali verifiche, pur non potendo ricadere sotto la previsione di cui all’art. 27 lett. q) d.p.r. 34/2000, che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., sono configurabili quali notizie rilevanti ai sensi del medesimo art. 27  lett. t), introduttivo di un’ipotesi di iscrizione innominata, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa, che sia ritenuta utile dall’Osservatorio ai fini della tenuta del predetto casellario(1).<br />
_________________</p>
<p>(1) Così Cons. di Stato, Sez. IV, 7.9.2004, n. 5792</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III</b></p>
<p>Composto dai signori<br />
<b>Stefano BACCARINI		Presidente<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI		Consigliere	<br />	<br />
Germana PANZIRONI		Consigliere		</p>
<p></b>Ha pronunciato la seguente sentenza</p>
<p>					<B></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></B>sul ricorso n. 1138 del 2005/Reg.gen., proposto dalla </p>
<p><b>Soc. ADRIATICA SERVIZI </b>di Emiliano Stefano Giandomenico &#038; C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Guerini del Foro di Bologna e Massimo Zaccheo, del Foro di Roma,  con domicilio eletto in Roma, Viale B. Oriani, n. 32;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’<b>Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>e, nei confronti<br />
del <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 46351 dell’1.12.2004, con il quale è stato disposto l’inserimento nel Casellario informatico delle imprese di una annotazione a carico della ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  12 luglio 2006  il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 31 gennaio 2005, la Società ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 27, c. 2, lett. t) d.P.R. n. 34 del 2000,  l’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione a suo carico con riferimento alla violazione del divieto di “subappalti a cascata” in occasione e nel corso dei lavori inerenti la TAV  (per le tratte Milano-Bologna, Firenze-Bologna e Torino-Milano) e dei lavori di competenza A.N.A.S. in alcuni cantieri (Arezzo, Pavia, Stupinigi e Alessandria).<br />
La ricorrente è sub-appaltataria diretta ovvero in associazione temporanea d’imprese, giusti contratti di sub-appalto per lavori relativi alle tratte Milano-Bologna; Bologna-Firenze e Torino-Milano<br />
stipulati con  il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana.<br />
La Guardia di Finanza, su richiesta dell’autorità giudiziaria, ha condotto degli accertamenti che hanno appurato che la ricorrente avrebbe subappaltato senza autorizzazione opere relative ai lavori inerenti la TAV alle seguenti imprese: Ditta individuale GIANDOMENICO Romeo (anno 2003); Ditta individuale DIPALMA, GIA.R.O. Costruzioni srl; SCS; Adriatica Servizi Sas. Con tali Imprese – secondo la relazione della  G.F. – la ricorrente avrebbe stipulato contratti di noleggio a freddo e di fornitura e/o trasporto materiali simulati, al fine di occultare la vera natura della fattispecie negoziale. (Tale convincimento è scaturito dalla documentazione extra contabile rinvenuta dalla G.F. ove erano riportati in dettaglio i lavori effettivamente eseguiti (V. all. B).<br />
La ricorrente afferma di non essere affidataria dell’appalto TAV, poiché affidatarie sono le Imprese CEPAV UNO e FIAT, in subappalto sono affidatarie le Soc. GLF, ASG, CAVET e CEPAV. <br />
In sintesi – afferma la ricorrente – di essere destinataria di una serie di subcontratti di affidamento (quali, trasporto, fornitura di materiale, nolo di mezzi meccanici con e senza operatore), che non possono essere qualificati come subappalti ai sensi dell’art. 21 l. 646/82 e dell’art. 18, c. 12, l. 55/90 né come noli a caldo, ma quantunque dovessero essere qualificati tali, per ognuno di essi risultano richieste le dovute autorizzazioni. <br />
Deduce:<br />
1.	violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. 25 gennaio2000, n. 34. <br />	<br />
La ricorrente assume che i fatti ed i dati interessanti eventuali illeciti penali di amministratori o rappresentanti di imprese debbono ricadere sotto la previsione della lett. q) e non già della lett. t), con la conseguenza che per l’iscrizione bisogna attendere la sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non essendo all’uopo sufficiente una comunicazione di valutazione del tutto discrezionale da parte degli organi di polizia giudiziaria procedenti. Si tratta, invero, di mere ipotesi accusatorie che dovranno essere sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria<b>. </b>Erroneamente, quindi, l’Autorità ha ritenuto che i fatti-reato contenuti nella segnalazione della G.F. fossero “accertati, non discutibili né dubitabili”; <br />
<b>2</b>. eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità. Infatti, in primo luogo, la motivazione adottata dall’Autorità si appalesa insufficiente, poiché fondata su una situazione di fatto non ancora accertata; in secondo luogo, l’Autorità non ha rispettato il principio di proporzionalità.<b><br />
</b>Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e agli  onorari di giudizio.<br />
	Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, concludono per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	All’Udienza del 12 luglio 2006 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
	</b>Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
	Ritiene, infatti, il Collegio che non possa essere condiviso l’assunto dedotto dall’Impresa ricorrente, secondo cui i fatti rilevati dalla Guardia di Finanza possono assurgere a mere ipotesi accusatorie, concernenti un procedimento penale a carico di propri amministratori, sicché essi devono configurarsi quali elementi di un procedimento penale che deve necessariamente sfociare in una sentenza, con la conseguenza che ai fini della iscrizione nel casellario informatico occorre attendere, come esplicitamente prescrive la lettera q) dell’art. 27 del d.P.R. n. 34 del 2000, la sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p..<br />	<br />
	E’ indubbio, infatti, che la verifica condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società Costruzioni Sic s.r.l. è attività che si inserisce nell’ambito di un procedimento penale, il quale avrà un esito favorevole o sfavorevole all’interessata, di cui ora non è possibile tener conto. Infatti solo all’esito di una eventuale sentenza di condanna, la Società ricorrente potrà essere iscritta nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 27, lett. q), del d.P.R. n. 34 del 2000.<br />	<br />
	Ciò nondimeno, è da rilevare che gli elementi raccolti nelle indagini sopra descritte possano costituire fatti che l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici può ritenere rilevanti ai fini della conoscenza da parte delle Stazioni Appaltanti e, quindi, dare ad essi la dovuta pubblicità.<br />	<br />
La valutazione della rilevanza di tali fatti è  riservata all’Osservatorio, cui la disposizione stessa riconosce il potere di valutazione circa l’utilità delle notizie da annotare. <b><br />
</b>	E’ stato ritenuto dalla giurisprudenza che la lettera t) dell’art. 27 del ripetuto d.P.R. n. 34 del 2000 introduce una ipotesi di iscrizione “innominata”, che può riguardare ogni altra notizia relativa all’impresa che sia ritenuta utile ai fini della tenuta del Casellario informatico (Cons. Stato, Sez. IV,  7.9.2004, n. 5792).<br />	<br />
	Come ha chiarito la stessa Autorità per la Vigilanza (determinazione n. 10 del 2003), la lettera t) del predetto art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 2000 raggruppa un insieme di notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.<br />	<br />
	La disposizione non si riferisce né alle cause di esclusione tipiche previste dalla legge (che sono menzionati alla lettera r), né ai provvedimenti di esclusione adottati dalle stazioni appaltanti a seguito della verifica ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994 (menzionati alla lettera s), sicché deve ritenersi che le notizie di cui alla lettera t) siano ulteriori e possano riguardare anche situazioni del tipo di quelle ascritte alla ricorrente.<br />	<br />
	Sulla base di tali rilievi, l’apprezzamento dell’utilità, per il pubblico interesse dell’iscrizione nel Casellario informatico delle notizie provenienti dalla fonte sopraddetta non appare né illogico né privo di fondamento, ciò che rileva è che la notizia sia completa e, nella specie, nell’annotazione è precisata la provenienza della notizia ed il procedimento in cui i fatti rilevati si inseriscono.<br />	<br />
	Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Le spese, tuttavia, possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2006.<br />
Stefano BACCARINI		PRESIDENTE<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI		ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-4-10-2006-n-9904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2006 n.9904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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