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	<title>99 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>99 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2021-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2021-n-99/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.99</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Mortara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini, 24; contro Comune di Parona, in persona del legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2021-n-99/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2021-n-99/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Mortara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini, 24; contro Comune di Parona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23; nei confronti di L. E. S.r.l., non costituita in giudizio; Paolo Saurgnani, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sugli accordi tra amministrazioni pubbliche ex art. 15, L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Atti e  provvedimenti &#8211; accordi tra amministrazioni pubbliche ex art. 15, L. 241/1990 &#8211; peculiarità  &#8211; differenze dal contratto di diritto privato ambito di utilizzo.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell&#8217;art. 15, l. 241/1990, anche denominati contratti &quot;a oggetto pubblico&quot;, differiscono dal contratto privatistico di cui all&#8217;art. 1321 c.c., del quale condividono solo l&#8217;elemento strutturale dell&#8217;accordo, senza che a esso si accompagni l&#8217;ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto regolato. Le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all&#8217;accordo in posizione di equiordinazione, ma non già  al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune</em><em>: essi, pertanto, sono accomunati sotto il profilo funzionale al provvedimento amministrativo, contrassegnato in questo caso dall&#8217;essere di interesse comune di più Amministrazioni.</em><br /> <em>In materia di accordi tra Pubbliche amministrazioni, al di fuori dell&#8217;ipotesi più ricorrente di svolgimento di funzioni comuni (quali, ad esempio, la costituzione di un consorzio tra enti per la gestione tecnica ed amministrativa di aree industriali o la gestione di un servizio comune),  possibile ricorrere all&#8217;art. 15, l. n. 241 del 1990 quando una Pubblica amministrazione intenda affidare a titolo oneroso ad altra Amministrazione un servizio, ove questo ricada tra i compiti dell&#8217;ente. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 13/01/2021<br /> <strong>N. 00099/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00375/2017 REG.RIC.</strong><br />  </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 375 del 2017, proposto da Comune di Mortara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini, 24;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Parona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> L. E. S.r.l., non costituita in giudizio;<br /> Paolo Saurgnani, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria</em></strong><br /> &#8211; del diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all&#8217;anno 2015, secondo le quote di ripartizione inerenti alla seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona Lomellina, individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara e il Comune di Parona Lomellina e recepite nell&#8217;atto di concertazione negoziale stipulato in data 19 giugno 2003, previa approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mortara n. 103, del 14 maggio 2003, stante la cessazione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto di concertazione negoziale stipulato in data 6 aprile 2011, previa approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mortara n. 227 del 4 novembre 2010;<br /> nonchè, per la conseguente condanna del Comune di Parona al pagamento in favore della ricorrente dell&#8217;intero ammontare della quota di spettanza relativa all&#8217;anno 2015, secondo le modalità  di ripartizione individuate nel citato atto di concertazione negoziale del 19 giugno 2003, con numero di repertorio n. 537, ovvero, nella diversa misura che saà  ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Parona;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Concetta Plantamura nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Con ricorso notificato tra il 27 gennaio 2017 e il 3 febbraio 2017 e depositato il 21 febbraio 2017 il Comune di Mortara ha proposto un&#8217;azione di accertamento del proprio diritto ad ottenere il versamento dei contributi relativi all&#8217;anno 2015, secondo le quote di ripartizione individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara e il Comune di Parona Lomellina e formalmente recepite nell&#8217;atto di concertazione negoziale stipulato in data 19 giugno 2003, con la conseguente condanna del Comune di Parona Lomellina al pagamento della quota di propria spettanza.<br /> 2) Riferisce al riguardo l&#8217;esponente, che la Società  L. E., la quale si occupa della preselezione e della termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi, nel 1999 ha attivato nei confronti della Regione Lombardia un procedimento volto ad ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;installazione e all&#8217;esercizio di una seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona, per un apporto aggiuntivo della potenzialità  ricettiva pari a 180.000 t/a, addizionale rispetto al quantitativo di smaltimento ratione temporis autorizzato, pari a 200.000 t/a, da attuarsi con interventi di innovazione tecnologica ad elevato profilo ambientale.<br /> 3) A seguito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Lombardia, con «<em>Atto di concertazione negoziale</em>» stipulato in data 19 giugno 2003 i Comuni di Parona e Mortara concordavano che, i benefici economici scaturenti dalla ripartizione della misura della contribuzione posta a carico di L. E. srl, in conseguenza della realizzazione della cd. seconda linea, sarebbero stati ripartiti in «<em>misura paritetica o comunque nella misura di 1/3 cadauno in caso in cui altri enti territoriali interessati alle problematiche intendano aderire in fase successiva alla concertazione</em>» (art. 5 della Convenzione) e vincolati al «<em>miglior appagamento dell&#8217;interesse pubblico e per la risoluzione di problemi connessi alla viabilità »</em> (art. 4 della Convenzione). Al successivo art. 6 venivano, quindi, indicate le modalità  di calcolo della contribuzione e della tariffazione da applicarsi a ciascuna categoria di rifiuto, dando atto, altresì, che tale quantificazione era da considerarsi &#8220;<em>base 2002</em>&#8220;, con obbligo di aggiornamento ISTAT annuale. La Convenzione stessa, chiarisce ancora l&#8217;esponente, non poneva alcun termine finale alle obbligazioni nascenti dalla stessa, diverso da quello dell&#8217;operatività  della &#8220;<em>Seconda Linea</em>&#8220;.<br /> 4) In seguito, con deliberazione di Giunta n. 227, del 4 novembre 2010, il Comune di Mortara ha approvato la bozza di &#8220;<em>Nuovo atto di concertazione negoziale tra i Comuni di Mortara e di Parona Lomellina</em>&#8220;. Anche il Comune di Parona, con deliberazione n. 107, del 10 novembre 2010, ha approvato la nuova Convenzione (&#8220;<em>Convenzione 2011</em>&#8220;). Quest&#8217;ultima richiama, in premessa, &#8220;<em>quali parti integranti ed inscindibili del presente accordo, le premesse all&#8217;atto di concertazione tra i due comuni stipulato come &#8220;Concertazione negoziale tra i Comuni di Parona Lomellina e Mortara del 19 giugno 2003 rep. com. le n. 537 registrato presso l&#8217;Agenzia delle Entrate di Mortara al n. 910 in data 30/06/2003</em>&#8220;.<br /> Ne consegue, a mente del ricorrente, che la nuova Convenzione ha costituito una mera interpretazione, ad effetto temporale limitato, esclusivamente per il periodo 2010-2014, volta a sanare le divergenze interpretative nate in relazione alla precedente pattuizione, circa la ripartizione delle misure contributive.<br /> Per il resto, la Convenzione del 2011 ha ribadito che, i benefici economici derivanti dagli introiti contributivi elargiti da L. E. &#8220;<em>decorrevano a far tempo dalla messa in esercizio, in data 7 settembre 2007, della Seconda Linea dell&#8217;impianto di L. E. s.r.l. fino al termine di detta autorizzazione</em>&#8220;. La stessa Convenzione ha, inoltre, stabilito che sarebbe stato limitato ad 1/3 (e non alla misura paritetica stabilita nella Convenzione 2003) la misura dei contributi che il Comune di Parona si impegnava a versare al Comune di Mortara per gli anni &#8220;<em>a partire dal 2010 al 2014</em>&#8220;.<br /> 5) Dopo la formalizzazione della Convenzione del 2011, con Deliberazione di Giunta n. 99, del 26 novembre 2014, il Comune di Parona, recependo le indicazioni apprese con la nota di L. E. srl del 25 novembre 2014, ha reso nota l&#8217;impossibilità , dichiarata dalla stessa società , di procedere a separare in maniera certa i quantitativi di rifiuti destinati all&#8217;incenerimento da parte di ciascuna linea del termovalorizzatore. Per tale ragione, non essendo possibile procedere ad una quantificazione puntuale, il Comune di Parona si  impegnato a conferire al Comune di Mortara, una quota forfettariamente individuata in Euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011-2012-2013 e 2014.<br /> 6) In esecuzione della Convenzione 2011, quindi, il Comune di Parona ha versato al Comune di Mortara: (i) per gli anni 2007 (ultimi tre mesi) / 2008 e 2009, l&#8217;importo complessivo di Euro 430.000,00; (ii) per gli anni dal 2010 al 2014, l&#8217;importo complessivo di Euro 999.294,00.<br /> 7) Decorso l&#8217;anno 2014, il Comune di Mortara non ha più ricevuto comunicazioni dal Comune di Parona in ordine alla ripartizione della contribuzione relativa all&#8217;anno 2015, sulla scorta di quanto pattuito nella Convenzione 2003, essendo nel frattempo terminata l&#8217;efficacia temporanea della Convenzione 2011 ma non cessato il funzionamento della &#8220;<em>Seconda Linea</em>&#8220;. Nulla  stato più corrisposto, nonostante il Comune di Mortara abbia, in data 10 novembre 2015, inviato a mezzo pec all&#8217;indirizzo istituzionale del Comune di Parona il testo della proposta di delibera di Giunta del Comune di Mortara n. 110, del 5 novembre 2015, volta alla ripartizione della contribuzione per l&#8217;anno 2015, da calcolarsi sulla base dei criteri individuati nell&#8217;originaria Convenzione del 2003. 7.1) Con nota prot. n. 21641, del 29 agosto 2016, il ricorrente ha diffidato il Comune di Parona a voler dare piena e tempestiva ottemperanza agli atti di concertazione più volte richiamati, provvedendo ad effettuare i versamenti dovuti per l&#8217;anno 2015 al Comune di Mortara, nonchè, a mettere a disposizione del ricorrente i documenti giustificativi della quantificazione dell&#8217;importo.<br /> Anche tali richieste non hanno avuto evasione.<br /> 8) Da ciò il ricorso, affidato ai seguenti motivi.<br /> 8.1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15 della Legge n. 241/1990. Violazione, inadempimento delle pattuizioni della Convenzione 2003.<br /> Il Comune di Parona, una volta cessata l&#8217;efficacia della Convenzione 2011 (i cui effetti riguardavano soltanto il periodo 2010-2014), ha ritenuto di non essere più tenuto ad effettuare alcun versamento al Comune di Mortara, prescindendo immotivatamente dall&#8217;oggettiva esistenza e dal permanere in vigore della Convenzione del 2003. Quest&#8217;ultima, per contro, dispiega validi effetti tra le parti ancora oggi in quanto: (i) non ha una data di scadenza, se non quella naturale di cessazione<br /> dell&#8217;esercizio della <em>Seconda Linea</em>, che ne costituisce il presupposto giuridico causale legittimante il versamento del contributo, ad oggi non verificatosi; (ii) non  stata superata dalla Convenzione 2011, che, tuttalpiù, ne rappresenta una mera interpretazione, per dirimere alcune controversie insorte medio tempore e, si ribadisce, solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014; (iii) terminato il periodo transitorio anzidetto, l&#8217;atto originario torna a regime, poichè ancora in auge le ragioni che hanno spinto a loro tempo le amministrazioni a regolare i reciproci rapporti contributivi con essa.<br /> 8.2) In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.<br /> 9) Si  costituito il Comune di Parona, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. L&#8217;ente ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br /> 9.1) Per la difesa del Comune di Parona, si tratta qui di contratti di diritto privato, che, per quanto stipulati tra due Enti locali, non possono essere in alcun modo ricondotti alla giurisdizione amministrativa. Con essi, infatti, non viene affatto disciplinato nè lo svolgimento in<br /> collaborazione di attività  di interesse comune, di cui all&#8217;art. 15 della legge n. 241/1990, nè lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, di cui all&#8217;art. 30 del d.lgs. 267/2000. Gli accordi in questioni si incentrano sulla questione, di carattere eminentemente patrimoniale, relativa alla misura della contribuzione spettante al Comune di Mortara.<br /> 9.2) Nel merito, la medesima difesa ha osservato che, le somme pattuite in favore del Comune di Mortara erano calibrate su una determinata durata (quella presunta dell&#8217;autorizzazione), in quanto ritenuta dalle parti sufficiente a compensare l&#8217;impatto indiretto causato sul territorio del Comune ricorrente dall&#8217;avvio della <em>Seconda Linea</em>. Non si giustifica, dunque, il protrarsi oltre l&#8217;anno 2014 della pretesa contributiva avanzata dal Comune di Mortara nell&#8217;ambito del presente giudizio.<br /> Lo stesso art. 1 della Convenzione del 2011 stabiliva che i contributi ivi pattuiti venissero accettati dal Comune di Mortara &#8220;<em>fino alla fine del 2012 che rappresenta il periodo di autorizzazione e in caso di rinnovo fino alla fine del 2014</em>&#8220;, non prendendosi nemmeno in considerazione una possibile ultrattività  dell&#8217;accordo dopo tale scadenza; del pari, il successivo art. 3 definiva l&#8217;obbligo di versamento del Comune di Parona come riferito unicamente al periodo &#8220;<em>a partire dal 2010 e fino al 2014</em>&#8220;. La Convenzione del 2011 richiamava quella precedente limitatamente alle premesse della stessa, ma, per il resto, l&#8217;atto di concertazione del 2011 era palesemente novativo rispetto al precedente &#8211; che non ha mai trovato concreta applicazione, essendo stata avviata la &#8220;<em>Seconda Linea</em>&#8221; solo in data 7.9.2007 -, e conteneva unicamente l&#8217;obbligo del Comune di Parona di trasferire al Comune di Mortara &#8220;<em>una somma riconosciuta quale unico beneficio pari a Euro 430.000,00 quale contribuzione per gli anni 2007 (ultimi tre mesi), 2008 e 2009</em>&#8221; e di &#8220;<em>versare ogni anno in favore del Comune di Mortara il corrispettivo di 1/3 della contribuzione da applicarsi su tutti i rifiuti &#038;oggetto del provvedimento autorizzativo della Seconda Linea, ricevuti da L. E. fino ad un massimo di t. 180.000/anno</em>&#8220;, e ciò non certo per sempre, ma unicamente &#8220;<em>a partire dal 2010 e fino al 2014</em>&#8220;.<br /> Nulla  dunque dovuto al Comune di Mortara in termini di quota parte sui contributi ottenuti dal Comune intimato nell&#8217;anno 2015, poichè questi ultimi esulano dagli accordi intercorsi e non trovano giustificazione nell&#8217;esigenza di mitigare impatti viabilistici ed ambientali ormai ampiamente compensati dai versamenti pregressi.<br /> Riassumendo, quindi, l&#8217;Accordo del 2003 deve considerarsi pacificamente travolto dal successivo atto concertativo del 2011, che lo ha integralmente sostituito, novando le pattuizioni precedentemente intercorse non solo sul quantum spettante al Comune di Mortara, ma ponendo un termine ben preciso all&#8217;obbligazione di pagamento assunta dal Comune di Parona nei confronti del ricorrente, termine individuato espressamente con la fine dell&#8217;anno 2014, ormai scaduto.<br /> 10) In vista dell&#8217;udienza di merito le parti hanno replicato, ribadendo le rispettive posizioni.<br /> 11) All&#8217;udienza pubblica del 17 novembre 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> 12) In via pregiudiziale, il Collegio deve soffermarsi sull&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.<br /> 12.1) L&#8217;art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per quanto qui rileva, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra le pubbliche amministrazioni.<br /> La norma si riferisce alla fattispecie sostanziale di cui all&#8217;art. 15 della L. n 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di «<em>concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività  di interesse comune</em>».<br /> E&#8217; stato condivisibilmente affermato che: «<em>gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell&#8217;art. 15, l. 241/1990, anche denominati contratti &quot;a oggetto pubblico&quot;, differiscono dal contratto privatistico di cui all&#8217;art. 1321 c.c., del quale condividono solo l&#8217;elemento strutturale dell&#8217;accordo, senza che a esso si accompagni l&#8217;ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto regolato. Le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all&#8217;accordo in posizione di equiordinazione, ma non già  al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune</em>» (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849). Essi, pertanto, sono accomunati sotto il profilo funzionale al provvedimento amministrativo, contrassegnato in questo caso dall&#8217;essere di interesse comune di più Amministrazioni (T.A.R. Napoli, sez. III, 14 febbraio 2014 n. 1039; TAR Lombardia, Milano, IV, 23.08.2017, n. 1758).<br /> Le controversie che, attraverso il combinato disposto degli artt. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del c.p.a. e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardano, quindi, «<em>l&#8217;attuazione di moduli convenzionali attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l&#8217;esercizio di funzioni proprie per lo svolgimento del servizio di interesse generale al fine del conseguimento di un risultato comune</em>» [così, Cons. Stato, III, 28 maggio 2020, n. 3375; nello stesso senso, da ultimo, id., 16 novembre 2020, n. 7082, per cui: «&#038;<em>in materia di accordi tra Pubbliche amministrazioni, al di fuori dell&#8217;ipotesi più ricorrente di svolgimento di funzioni comuni (quali, ad esempio, la costituzione di un consorzio tra enti per la gestione tecnica ed amministrativa di aree industriali o la gestione di un servizio comune),  possibile ricorrere all&#8217;art. 15, l. n. 241 del 1990 quando una Pubblica amministrazione intenda affidare a titolo oneroso ad altra Amministrazione un servizio, ove questo ricada tra i compiti dell&#8217;ente. In tale quadro  stato, ad esempio, ritenuto legittimo l&#8217;affidamento del servizio di trasporti intra &#8211; inter ospedalieri da parte di un&#8217;azienda ospedaliera alla Croce Rossa Italiana, ente di diritto pubblico avente, tra i propri compiti, quello di effettuare, con propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, concorrendo all&#8217;adempimento delle finalità  del Servizio sanitario nazionale attraverso apposite convenzioni (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2007, n. 1707; 16 settembre 2011, n. 5207</em>)»; id., VI, 20 giugno 2019, n. 4206, per cui: «<em>La convenzione, sottoscritta ai sensi dell&#8217;art. 91 d.P.R. n. 382 del 1980,  strumentale alla costituzione di un modello organizzativo di collaborazione scientifica tra Università : ossia mira al soddisfacimento della specifica finalità  istituzionale che accomuna gli istituti universitari, ed  attuativa di un medesimo interesse pubblico, costituente l&#8217;ubi consistam dell&#8217;accordo di diritto pubblico, attratto nell&#8217;orbita della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr, in tema, C.G.U.E., Grande Sezione, 19 dicembre 2012, n. 152; Cons. Stato, sez. V, n. 3849/2013)</em>»; id., sez. V, 15.07.2013, n. 3849, per cui «<em>Il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni  pertanto quella di regolare le rispettive attività  funzionali, purchè di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti</em>»].<br /> 12.2) Applicando le coordinate ermeneutiche sin qui esposte al caso di specie, si ricava la sua estraneità  al paradigma normativo di cui all&#8217;art. 15 della L. 241/1990, non essendo affatto individuabile un&#8217;attività  istituzionale di interesse comune per lo svolgimento della quale le due Amministrazioni avrebbero sottoscritto l&#8217;accordo del 2003 e, a seguire, quello del 2011.<br /> Non traspare, in altri termini, negli accordi in parola, alcuna volontà  di disciplinare, in collaborazione tra i due enti, un&#8217;attività  di interesse comune, limitandosi gli stessi a comporre un conflitto di interessi di carattere esclusivamente patrimoniale, senza coordinare alcunchè, quanto ai rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune.<br /> Diversamente da quanto adombrato da parte ricorrente, non si ravvisa negli accordi de quibus nessuna indicazione suscettibile di essere interpretata come disciplina dello svolgimento delle attività  necessarie per mitigare gli effetti sul territorio dell&#8217;autorizzazione rilasciata alla società  Lomellina ambiente. Le dichiarazioni contenute a tal riguardo nei predetti accordi hanno, infatti, carattere generico e rimettono, comunque, alle successive, autonome determinazioni dei singoli contraenti le attività  d&#8217;investimento sul proprio territorio della contribuzione per cui  causa, non integrando affatto, il contenuto degli accordi stessi, la fonte pattizia attuale di alcuna «<em>disciplina</em>» dello «<em>svolgimento in collaborazione di attività  d&#8217;interesse comune</em>», richiesta dall&#8217;art. 15 della legge n. 241/1990 ai fini degli «<em>accordi fra pubbliche amministrazioni</em>» ivi disciplinati.<br /> Escluso, quindi, che la fattispecie in esame sia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, delineata dagli artt. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del c.p.a., 15 della L. n 241/1990, deve essere affermata, in base al criterio del &quot;<em>petitum sostanziale&#8221; </em>(Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 31/07/2018, n. 20350), la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, ex artt. 7, comma 1 e 11, comma 1 c.p.a., trattandosi di questioni di diritti soggettivi, nascenti da accordi stipulati &quot;<em>iure privatorum</em>&quot; tra due pubbliche amministrazioni.<br /> 12.3) Per le suesposte considerazioni, quindi, la controversia in esame non  riconducibile fra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> 13) Conclusivamente, quindi, deve essere declinata la giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo in relazione al ricorso in epigrafe, in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potà  essere riassunta nei sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11 del c.p.a.<br /> 14) Le spese di lite possono essere interamente compensate, atteso che la questione di giurisdizione affrontata dal Collegio ha presentato elementi di complessità .<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 17 novembre 2020 e 30 dicembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Nicoletta Flammini, Referendario</div>
<p>        </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-13-1-2021-n-99/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.99</a></p>
<p>Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Rita Luce, Primo Referendario, Estensore PARTI:Giuseppe Cecere, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza contro Asrem -Azienda Sanitaria Regionale del Molise in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Pescosa . Sanità : Il conferimento dell&#8217;incarico di direttore di unità  operativa complessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Rita Luce, Primo Referendario, Estensore PARTI:Giuseppe Cecere, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza  contro  Asrem -Azienda Sanitaria Regionale del Molise in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Pescosa .</span></p>
<hr />
<p>Sanità : Il conferimento dell&#8217;incarico di direttore di unità  operativa complessa non è assimilabile ai procedimenti concorsuali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Giurisdizione e competenza- Servizio sanitario nazionale- conferimento dell&#8217;incarico di direttore di unità  operativa complessa- procedura concorsuale- non sussiste- giurisdizione ordinaria- va affermata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il conferimento dell&#8217;incarico di direttore di unità  operativa complessa non è assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di una procedura idoneativa preordinata all&#8217;attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, nell&#8217;ambito della quale manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei pìù capaci e meritevoli cosicchè i relativi atti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00099/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00321/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 321 del 2019, proposto da <br /> Giuseppe Cecere, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Asrem -Azienda Sanitaria Regionale del Molise in persona del Legale Rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Pescolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Direttore Generale n. 847 del 18.7.2019 e della successiva comunicazione del Direttore Sanitario n.72622 del 8.8.2019, confermativa della stessa e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonchè, in subordine, per l&#8217;accertamento e declaratoria della illegittimità  del silenzio/inerzia della ASREM sulla conclusione del procedimento volto alla nomina del direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico istituito con DCA n. 16 del 28.02.2017 di ratifica dell&#8217;atto aziendale approvato con DG n. 124/2017, e la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione alla conclusione del procedimento e contestuale richiesta di nomina, sin da ora, di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ASREM;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con Atto Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 124 dell&#8217;8.2.2017 e modificato con deliberazione DG n. 301 del 27.3.2018, l&#8217;ASREM ha istituito, tra gli altri, il Dipartimento Strutturale Chirurgico; con deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 10.7.2019 ha, poi, disposto l&#8217;attivazione del predetto Dipartimento Strutturale Chirurgico e provveduto a conferire l&#8217;incarico di Direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico al Dott. Giuseppe Cecere, Direttore dell&#8217;UOC Chirurgia Generale del P.O. di Campobasso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, appena pochi giorni dopo l&#8217;emanazione della predetta deliberazione e prima che venisse sottoscritto il relativo contratto, l&#8217;Amministrazione ha preso atto del fatto che, per mero errore materiale, non erano stati sottoposti all&#8217;attenzione del Direttore Generale i fascicoli di tutti i Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Chirurgico. Pertanto, con deliberazione n. 847 del 18.7.2019, il Direttore Generale della ASREM ha annullato in via di autotutela il precedente provv. prot. n. 779/2019 di conferimento dell&#8217;incarico al Dott. Cecere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza assunta prot. n. 69043, del 29.7.2019, il Dott. Cecere invitava la ASREM a provvedere all&#8217;annullamento della delibera n. 847 del 18.7.2019; con successiva nota prot. n. 72622 dell&#8217;8.8.2019, la ASREM riscontrava l&#8217;istanza rappresentando che &#8220;<i>nella fattispecie in esame per mero errore materiale, come debitamente risulta da provv. 779 del 10.07.2019, la Direzione Generale non ha proceduto ad effettuare una preventiva valutazione dei fascicoli personali di tutti i direttori di struttura afferenti al dipartimento chirurgico. Infatti, come risulta nel provvedimento medesimo, non è stato esaminato il fascicolo del direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia di Isernia.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>E&#8217; bene evidente che l&#8217;assenza di valutazione del fascicolo di uno dei soggetti ai quali può essere conferito l&#8217;incarico inficia la legittimità  del provvedimento di nomina. Tanto è dato da evincere in modo puntuale dal provv. 847/2019, con il quale conseguenzialmente si è proceduto ad annullare il provv. D.G. n. 779/2019 </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorrente, quindi, ha adito questo Tribunale per sentir annullare la Deliberazione n. 847 del 18.7.2019 e sentir dichiarare l&#8217;illegittimità  del silenzio/inerzia serbato dalla ASREM sulla conclusione del procedimento volto alla nomina del direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico istituito con DCA n. 16 del 28.02.2017. La Delibera gravata sarebbe, a suo dire, illegittima perchè non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall&#8217; artt. 7 della legge n. 241/90 e per violazione degli artt. 21 <i>octies</i> e 21 <i>nonies </i>della suddetta disposizione normativa in quanto l&#8217;errore commesso dalla Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) costituire oggetto di mera correzione della delibera e non di suo annullamento e ciò anche in considerazione del principio di conservazione degli atti giuridici e di tutela dell&#8217;affidamento che i destinatari avevano in esso riposto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si è costituita in giudizio la ASREM eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell&#8217;adito Tribunale vertendosi, nella specie, di controversia afferente la nomina per il conferimento di incarico di Direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico della ASREM ex art 17 bi D.Lgs n. 502/92, come tale devoluta alla giurisdizione del AGO. Ha eccepito, poi, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, da individuarsi, nella specie, nei Direttori delle Strutture Aggregate nel Dipartimento Strutturale Chirurgico che potrebbero essere nominati a seguito di una nuova valutazione dei relativi fascicoli. Ha, infine, dedotto l&#8217;infondatezza del gravame non essendo configurabile, nella specie, alcuna inerzia e/o silenzio da parte dell&#8217;Amministrazione che, infatti, con nota n. 72622 del 8.08.2019, aveva prontamente riscontrato l&#8217;istanza del ricorrente. L&#8217;annullamento della nomina, infine, era stato doveroso il che giustificava l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 214/90.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale, con ordinanza del 21.11.2019, respingeva l&#8217;istanza cautelare proposta dal ricorrente e disponeva il prosieguo della camera di consiglio ai fini della sola delibazione del c.d silenzio, cosicchè alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorso è infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In via preliminare va disattesa l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASREM resistente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Infatti, è pacifico che il conferimento dell&#8217;incarico di direttore di unità  operativa complessa non è assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di una procedura idoneativa preordinata all&#8217;attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, nell&#8217;ambito della quale manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei pìù capaci e meritevoli cosicchè i relativi atti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2019, n. 2531).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Senonchè, ciò di cui oggi si controverte non è la selezione in sè, con riferimento, ad esempio, alla valutazione comparativa dei requisiti e/o dei titoli dei candidati concorrenti o ai vizi della procedura selettiva ma, piuttosto, il procedimento con cui, a monte, la ASREM, resasi conto dei difetto di istruttoria procedimentale, ha annullato in via di autotutela il precedente provv. prot. n. 779/2019 di conferimento dell&#8217;incarico al Dott. Cecere. Venendo, quindi, all&#8217;esame il procedimento posto in essere dall&#8217;Amministrazione e le modalità  di esercizio del suo potete di c.d autotutela, il ricorso risulta correttamente proposto innanzi a questo Tribunale. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In questa fase, peraltro, la causa è portata in decisione ai soli fini della delibazione del &#8220;&#8221;silenzio&#8221;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Venendo, pertanto, ad esaminare la domanda volta all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittima inerzia dell&#8217;Amministrazione nella conclusione del procedimento di nomina del direttore del Dipartimento Strutturale Chirurgico istituito con DCA n. 16 del 28.02.2017 ed alla conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione alla conclusione del suddetto procedimento, se ne rileva l&#8217;infondatezza: la ASREM, infatti, ha prontamente dato riscontro alla istanza del ricorrente rappresentando, con nota n. 72622 del 8.08.2019, le circostanze che avevano giustificato l&#8217;adozione della delibera gravata; che, tra l&#8217;altro, è intervenuta dopo un brevissimo arco di tempo dall&#8217;atto di nomina.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non vi è stato, quindi, alcun silenzio illegittimo atteso che la ASREM ha attivato il procedimento di nomina salvo poi rendersi conto della necessità  di rimediare all&#8217;errore commesso; nè può questo Giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati da parte dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In conclusione, per quanto dedotto, il ricorso avverso il silenzio va respinto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Resta da decidere il ricorso sulla impugnazione della deliberazione del Direttore Generale n. 847 del 18.7.2019 e della successiva comunicazione del Direttore Sanitario n.72622 del 8.8.2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La natura della causa giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per la parte riguardante il silenzio, lo respinge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvio Ignazio Silvestri, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Rita Luce, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvio Giancaspro, Referendario</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-24-3-2020-n-99/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2020 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/11/2019 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/11/2019 n.99</a></p>
<p>Carla Bianchini Pres.,Â Â Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&#038;] c. INARCASSA) Corte d&#8217; appello di Milano &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005Â Commento a cura di Chiara Galderisi  Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/11/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-25-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 25/11/2019 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carla Bianchini Pres.,Â Â Giorgio Pietro Mariani Rel., Fiorella Perna Cons G.A. ; PARTI: (il dott. [&#038;] c. INARCASSA)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Corte d&#8217; appello di Milano &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005Â Commento a cura di Chiara Galderisi<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>CORTE D&#8217;APPELLO DI MILANo &#8211; Sentenza 26 luglio 2019, n. 1005</strong><br /> </div>
<div style="text-align: right;"><strong>Commento a cura di Chiara Galderisi</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Premessa</strong><br /> Negli ultimi anni il legislatore, certamente stimolato da pressioni di matrice sovranazionale, è intervenuto a disciplinare due nuove figure: l&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso e la convivenza <em>more uxorio.</em><br /> Si è trattato di offrire un supporto normativo al rinnovato modo di intendere i rapporti familiari, non più¹ necessariamente ancorati all&#8217;istituto matrimoniale e ciù² nonostante &#8220;<em>formazioni sociali</em>&#8221; meritevoli di tutela ex art 2 Cost.<br /> Così attualmente la legge n. 76 del 2016 all&#8217;art 1, co 20 prevede che &#8220;<em>al solo fine di assicurare l&#8217;effettività  della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole &#8220;coniuge&#8221;, &#8220;coniugi&#8221; o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso. [&#038;]</em>&#8220;. Tra questi si è ricompreso il tanto atteso riconoscimento delÂ diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, l&#8217;integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale. Si includono anche la successione <em>iure proprio </em>e la successione legittima.<br /> Di conseguenza, anche alle coppie omosessuali che abbiano formalizzato la loro unione ai sensi della CirinnÃ , si applica il trattamento previsto dall&#8217;art 24 Inarcassa &#8211; in attuazione della legge n. 6 del 1981 recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti &#8211; il quale prescrive che: &#8220;1.  <em>Le pensioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5</em>(rispettivamente pensione di vecchiaia, anzianità , inabilità  ed invalidità ) <em>sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:Â </em><br /> <em>a) al coniuge, nella misura e con l&#8217;aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal secondo comma </em>[&#038;]&#8221;.<br /> <strong>Il fatto</strong><br /> La posizione del ricorrente non trova perà² conforto nel dato positivo. Il decesso delÂ <em>partner</em>è avvenuto in data antecedente all&#8217;entrata in vigore della Legge 76/&#8217;16. Dunque, in un momento in cui gli era materialmente impossibile ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;unione civile.<br /> All&#8217;epoca diversi Comuni italiani, tra cui quello milanese, avevano istituito un registro amministrativo delle Unioni Â Civili con fini meramente ricognitivi e che con l&#8217;entrata in vigore della CirinnÃ  aveva perso ogni rilievo.<br /> Il partner superstite adiva, allora, l&#8217;Autorità  Giudiziaria affinchè gli venisse riconosciuta la pensione di reversibilità  maturata dal compagno a far data dal 30.04.2015 fino al giorno del decesso avvenuto il 14.06.2015, nella somma evidentemente liquidata ma non ancora versata.Â Il giudice di primo grado, tuttavia, non solo negava la sussistenza del diritto non essendo gli stessi all&#8217;epoca &#8220;<em>coniugati</em>&#8220;, ma dopo aver sottolineato il monopolio della Corte Costituzionale circa il controllo di ragionevolezza nelle scelte legislative, escludeva in concreto la possibilità  di sollevare questione di legittimità  rispetto ad una fonte normativa di rango secondario quale il regolamento Inarcassa citato.<br /> Il riferimento al &#8220;<em>coniuge</em>&#8221; superstite ivi previsto (si ripete, in un momento antecedente all&#8217;equiparazione al partner dell&#8217;unione civile effettuata dalla Legge CirinnÃ ) non lascerebbe dubbi interpretativi: è tale solo la persona di sesso diverso, legata al beneficiario del trattamento pensionistico da vincolo matrimoniale. Per intenderci, solo e unicamente quello consacrato all&#8217;art 29 Cost.Â L&#8217;unica strada da percorrere per estendere la tutela al ricorrente sarebbe stata, allora, l&#8217;incidente di costituzionalità  che, perà², è apparentemente precluso.<br /> Addirittura, sosteneva il Tribunale, nemmeno sarebbe ravvisabile discriminatorietà  &#8220;<em>in quanto le situazioni messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia omosessuale)</em>&#8221; non risulterebbero comparabili. Quando probabilmente la discriminatorietà  eccepita dal ricorrente avrebbe dovuto riguardare la situazione di una coppia omosessuale che ha potuto formalizzare la sua unione a confronto con quella (pur sempre formata da due individui dello stesso sesso) che è rimasta tale solo su un piano fattuale.Â Nonostante l&#8217;art 3 Cost non venga citato in sentenza (e viene da chiedersi come mai), sembra che oggetto di discussione sia proprio il livello di tutela riconoscibile ad una coppia omosessuale di fatto. Tutela nella quale la Corte d&#8217;Appello decide di ricomprendere, a testo normativo invariato e senza fare distinzioni sulle ragioni che hanno impedito la formalizzazione, il diritto delÂ <em>partner</em>superstite alla pensione di reversibilità .<br /> <strong>La pensione di reversibilità .</strong><br /> Sull&#8217;istituto, come del resto evidenziato nella pronuncia in commento, si è profusamente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 2016 chiarendo i suoi tratti essenziali.<br /> In particolare, si è detto, &#8220;<em>l&#8217;ordinamento configura la pensione di reversibilità  come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse della collettività  alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l&#8217;effettivo godimento dei diritti civili e politici con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale rispetto alla generalità  dei cittadini.</em><br /> <em>In virtà¹ di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità  si colloca nell&#8217;alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l&#8217;adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l&#8217;idoneità  della stessa a garantire un&#8217;esistenza libera e dignitosa.Â </em><br /> <em>Nella pensione di reversibilità  erogata al coniuge superstite, la finalità  previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.Â </em><br /> <em>Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità  del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge</em>&#8220;.<br /> Il fondamento si rintraccia nel vincolo di solidarietà  coniugale, che proietta la sua forza cogente tanto nel tempo successivo alla morte (solidarietà Â <em>post mortem</em>), quanto, a talune condizioni, finanche in caso di scioglimento (solidarietà  post matrimoniale) se si pensa all&#8217;istituto dell&#8217;assegno divorzile che, non a caso, condiziona il diritto alla pensione di reversibilità  in capo all&#8217;ex coniuge superstite ex art 9 co 2 della legge n. 898 del 1970.  Il legislatore è stato, poi, chiamato a specificare e a modulare l&#8217;istituto nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, estendendolo alle unioni civili, in forza della clausola generale dell&#8217;art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).Â Non altrettanto vale per la convivenza <em>more uxorio </em>tra persone di sesso diverso che scelgono scientemente di non unirsi in matrimonio pur potendolo fare, al precipuo fine di sottrarsi alla rigidità  che una scelta matrimoniale comporta.<br /> Ed infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 461 del 2000 e 22318 del 2016 ha affermato che: &#8220;<em>convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l&#8217;uno all&#8217;altro, ma non per il diritto alla pensione di reversibilità </em>&#8220;.<br /> E&#8217; questo il significato implicito nell&#8217;affermazione della Corte di Appello allorquando precisa come non abbiano alcun pregio le sentenze da ultimo citate stante l&#8217;evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l&#8217;ordinamento non consentiva e non consente tuttora l&#8217;unione matrimoniale.<br /> Si torna perà² al punto di partenza: fermo restando la disuguaglianza sostanziale, quasi fisiologica, che deriva dal progressivo intervento normativo in ambiti in precedenza inesplorati, come fare ad offrire tutela a situazioni giuridiche soggettive sorte prima che il legislatore si accorgesse della necessità  di disciplinarle?Â Per giunta, l&#8217;intervento della Corte d&#8217;Appello non si limita alla questione concernente coppie omosessuali che per ragioni estranee alla loro volontà  non hanno potuto istituzionalizzare la loro unione, ma si spinge a estendere la reversibilità  del trattamento pensionistico a tutte le unioni omosessuali di fatto.<br /> E se il persistere del vuoto normativo non fosse una lacuna inconsapevole? Se fosse invece frutto di una decisione ponderata?<br /> <strong>Il potere di intervento del giudice comune.</strong><br /> La Corte di Appello, in riforma della sentenza resa in primo grado, conclude dichiarando che &#8220;<em>il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità , costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall&#8217;istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell&#8217;art 2 Cost; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità  di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale</em>&#8220;.<br /> Il diritto alla pensione di reversibilità  verrebbe a iscriversi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà  propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo che l&#8217;art 2 tutela e garantisce all&#8217;interno di tutte le formazioni sociali, ivi inclusa l&#8217;unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso (prima ancora e a prescindere dalla sua istituzionalizzazione).<br /> Così Inarcassa viene condannata al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità , inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso dell&#8217;architetto, oltre rivalutazione e interessi al saldo.<br /> Nel principio di diritto così enunciato è, tuttavia, sotteso un presupposto implicito, affatto controverso: la possibilità  che il giudice comune si faccia promotore di istanze egalitarie, sopperendo egli stesso (almeno temporaneamente) alle lacune legislative.<br /> A dire il vero, dovrebbe essere l&#8217;incidente di costituzionalità  il principale strumento per veicolare il sentimento di ribellione che l&#8217;operatore del diritto nutre nei confronti di un precetto inadeguato alle peculiarità  della singola controversia.<br /> Si tratta dello storico concordato tra Corti Superiori, in forza del quale alla Consulta venne devoluto il compito di censurare eventuali scelte legislative irrazionali, a fronte del monopolio della Suprema Corte di Cassazione sull&#8217;uniforme interpretazione del diritto.<br /> Dell&#8217;equità  intesa come &#8220;<em>giustizia del caso concreto</em>&#8221; sembrava, in ogni caso, essere stato spogliato il giudice del merito.Â Eppure, da qualche anno a questa parte, la magistratura sta assumendo un atteggiamento diverso. E per stesso riconoscimento del Giudice delle leggi.<br /> In particolare, giù  nel 2013, con sentenza n. 248 la Corte Costituzionale censurava l&#8217;operato del rimettente per non aver tenuto conto dei &#8220;<em>possibili margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. E ciù² in ragione della rilevabilità ,Â ex officio, della nullità  (totale o parziale) exÂ articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell&#8217;articolo 2Â Cost.</em>&#8220;.Â In effetti, non è infrequente il ricorso al potenziale precettivo della clausola di salvaguardia costituzionale, ogni qual volta si avverte la necessità  di dilatare la rilevanza giuridica, e conseguentemente la tutelabilità , di aspetti concernenti la persona.Â L&#8217;art 2 Cost si presenta, pertanto, con una forza ricostruttiva dirompente. Ma si tratta di rispettare un delicato equilibrio, poichè se all&#8217;operatore del diritto compete senz&#8217;altro adattare la regola astratta alle peculiarità  del caso, talvolta anche veicolando istanze di nuova generazione per il tramite delle sue pronunce, continua pur sempre a doversi muovere all&#8217;interno dei confini che la legge gli impone, in qualità  di suo unico referente ex art 101, 2 co Cost.<br /> Ecco allora perchè probabilmente il principio di uguaglianza sostanziale viene lasciato in sordina.<br /> Invocandolo, il giudice di appello si sarebbe visto costretto ad adire la Corte Costituzionale con il timore di ricevere una declaratoria di inammissibilità , trattandosi di un settore dove la discrezionalità  legislativa la fa ancora da padrone.<br /> Pur riconoscendo il pregio della pronuncia in commento, non può farsi a meno di notare come essa accetti il rischio di una futura disgregazione.<br /> L&#8217;art 25 del regolamento Inarcassa continua a lasciar fuori dal suo ambito applicativo le coppie omosessuali per qualsiasi motivo non istituzionalizzate. E nulla esclude che il prossimo giudice adito sul punto si orienti in questo senso.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 15/11/2019 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-15-11-2019-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-15-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 15/11/2019 n.99</a></p>
<p>Cambi di destinazione d&#8217;uso d&#8217;immobile e luoghi di culto, commento alla sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sezione Seconda &#8211; 29 luglio 2019, n. 5342 a cura di Simona D&#8217;Isanto Edilizia ed Urbanistica &#8211; locali adibiti occasionalmente a luogo di culto islamico &#8211; configurabilità  di una mosche in senso proprio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Cambi di destinazione d&#8217;uso d&#8217;immobile e luoghi di culto, commento alla sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sezione Seconda &#8211; 29 luglio 2019, n. 5342 a cura di Simona D&#8217;Isanto</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; locali adibiti occasionalmente a luogo di culto islamico &#8211; configurabilità  di una mosche in senso proprio &#8211; esclusione.Â </span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong><em>Cambi di destinazione d&#8217;uso d&#8217;immobile</em></strong><strong>e<em>luoghi di culto, commento alla sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sezione Seconda &#8211; 29 luglio 2019, n. 5342</em>.</strong></div>
<div style="text-align: right;">Avv. Simona D&#8217;Isanto</div>
<div style="text-align: justify;">
<p> <em>La circostanza che da talune verifiche (nello specifico, sopralluoghi dei Vigili del Fuoco) fosse emerso che occasionalmente, o anche con cadenze regolari, in un locale si svolgessero incontri di preghiera, non è rilevante dal punto di vista urbanistico: la destinazione urbanistica, infatti, non può essere trasformata da una utilizzazione impropria degli spazi. Deve, dunque, ritenersi, in generale, elemento dirimente la concreta conformazione dei locali stessi al fine di valutarne la destinazione al di là  della astratta configurabilità  o meno dell&#8217;immobile come moschea &#8220;nel senso esatto del termine&#8221; (nella fattispecie de qua, la consistenza e la divisione degli ambienti &#8211; rimasti immutati nel tempo &#8211; non ha consentito processualmente di affermare che si era in presenza di un luogo di culto in senso proprio).</em><br /> La controversia di cui è causa trae origine dall&#8217;ordinanza con cui un ente comunale ha statuito, relativamente ai locali di proprietà  dell&#8217;associazione culturale, religiosa, destinataria del provvedimento:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la revoca della dichiarazione di agibilità , rilasciata dall&#8217;amministrazione comunale nel 2005;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;inibizione dall&#8217;uso dei locali come centro culturale, sede associativa o luogo di culto, con conseguente cessazione dalle dette attività ;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;ordine di ripristino della destinazione d&#8217;uso a &#8220;magazzino&#8221;, autorizzata. </ul>
<div style="text-align: justify;">Tale provvedimento veniva emesso a seguito dell&#8217;accertamento da parte dei Vigili del Fuoco locali della pratica, occasionale, in assenza di qualsivoglia titolo ampliativo, dell&#8217;attività  di preghiera, all&#8217;interno dell&#8217;immobile citato.<br /> Il bene immobile in parola, si premette, era stato oggetto di due recenti vicende circolatorie, essendo stato acquistato da una società  privata e venduto prima ad un&#8217;associazione culturale, religiosa, nelÂ <strong>1998</strong>, e, successivamente, da quest&#8217;ultima ad un&#8217;altra associazione culturale, sempre religiosa, nel 2011.  La società  privata, prima dante causa, era beneficiaria di due concessioni edilizie, di cui la seconda in variante, relative ad interventi volti ad adattare lo stabile alla destinazione ad ufficio e autorimesse.<br /> Le opere autorizzate erano state tutte ultimate dalla concedente, a eccezione della tramezzatura da innalzare all&#8217;interno dell&#8217;ambiente-ufficio, onde ricavare uno spazio per l&#8217;archivio. Tale elemento divisorio, invece, era stata realizzato dall&#8217;associazione culturale, avente causa dalla società  privata, in virtà¹ di una DIA successivamente presentata. Detta associazione aveva, altresì, richiesto e ottenuto dal Comune competente <strong>la dichiarazione di agibilità  nel 2005</strong>, con cui veniva pure confermata la destinazione d&#8217;uso a ufficio e autorimesse.<br /> Con l&#8217;instaurazione del giudizio d&#8217;appello l&#8217;associazione culturale ricorrente ha richiesto la parziale riforma della sentenza del T.A.R. della Lombardia &#8211; Sez. staccata di Brescia, Sezione nr. 866/2012, avente ad oggetto la citata ordinanza, per il mancato annullamento del divieto di utilizzazione dei locali secondo le descritte finalità  e del correlato ordine di ripristinare la destinazione a &#8220;<em>magazzino</em>&#8220;, avendo il TAR provveduto ad annullare, esclusivamente, la revoca della dichiarazione d&#8217;agibilità  del 2005 contenuta nell&#8217;atto impugnato, confermandone la legittimità  della restante parte.<br /> Puntualizzati, nell&#8217;essenzialità , i fatti involti nella vicenda di cui è causa, si osserva, in prima battuta, che il caso di specie appare significativo in quanto racchiude in sì© ben tre, possibili, ipotesi di cambi di destinazione d&#8217;uso d&#8217;immobile, escludendo dal novero predetto l&#8217;originaria destinazione a &#8220;magazzino&#8221;, in quanto unica a essere autorizzata e incontestata:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>da magazzino a ufficio e autorimesse</strong>, di cui alla concessione rilasciata alla società  privata, prima venditrice, nelÂ <strong>1997</strong>, concessione che autorizzava, contestualmente al mutamento d&#8217;utilizzo, anche le necessarie opere di ristrutturazione edilizia. A tale concessione ne segue un&#8217;altra, in variante, nelÂ <strong>1998</strong>, destinataria sempre la predetta società , al fine di ricavare dal locale ufficio una porzione destinata ad archivio, oltre a cinque autorimesse e una cantina;
<li style="text-align: justify;"><strong>da ufficio-archivio e autorimesse-cantina a sede di associazione culturale religiosa</strong>;
<li style="text-align: justify;"><strong>da sede di associazione culturale a, o anche a, sede di culto religioso</strong>. </ul>
<div style="text-align: justify;">In relazione al mutamento d&#8217;uso <strong>da magazzino a ufficio-autorimesse</strong>, in primo luogo, le parti, nel corso del giudizio d&#8217;appello, si sono contrapposte al fine di stabilire il momento in cui tale cambio ha avuto effettivamente luogo, confrontandosi, sul punto, con ilÂ <em>decisumÂ </em>del giudice di prime cure che identificava l&#8217;elemento perfezionativo del procedimento del cambio d&#8217;utilizzo con la nota di agibilità , sopra citata.<br /> La condivisibilità  o meno di tale equiparazione tra atto definitorio della variazione d&#8217;uso e la dichiarazione d&#8217;agibilità  risulta essere dirimente al fine di stabilire il regime applicabile al caso di specie, atteso che, come evidenziato correttamente dall&#8217;appellante, la Regione Lombardia ha delineato i criteri cui il potere di regolamentazione, attribuito agli enti comunali, inerente i mutamenti di destinazione d&#8217;uso,Â Â solo nelÂ <strong>2001</strong>, in attuazione della <strong>riserva di legge regionale</strong>di cui all&#8217;articolo 25 della legge n. 47/1985.<br /> Difatti, solo se il mutamento di finalizzazione del bene in ufficio si è verificato prima dell&#8217;emissione del certificato di agibilità  (datata 2005), ossia nel momento in cui sono stati ultimati gli interventi edilizi da parte della società  privata, quindi entro il 1998 (anno del trasferimento all&#8217;associazione, culturale, venditrice dell&#8217;appellante) considerando come trascurabile, sia per entità  che per funzione, l&#8217;opera postuma di tramezzatura interna, sarà  disciplinato dalla legge regionale del 2001 mentovata.<br /> In caso contrario, ricalcando la tesi di cui alla sentenza del TAR impugnata, che ravvisa nella nota di agibilità  dell&#8217;immobile<em>de quo</em>il perfezionamento del cambio di destinazione da magazzino ad ufficio, si concluderà  per l&#8217;inapplicabilità  della legge regionale alla succitata, nuova, funzione.Â Occorre, inoltre, porre in evidenza che la variazione d&#8217;utilizzo da ufficio a sede associativa non è mai stata assentita, costituendo una mera situazione di fatto, sprovvista di titolo autorizzativo, che si è determinata, in automatico, per effetto del trasferimento del bene dalla società  all&#8217;associazione culturale e della necessaria funzionalizzazione del bene venduto alle attività  espletate, in ossequio ai fini statutari, dell&#8217;associazione acquirente.Â Sussiste, pertanto, tra i due cambi &#8211; da magazzino ad ufficio e da ufficio a sede associativa &#8211; un rapporto non solo d&#8217;immediata successione temporale ma anche di presupposizione, atteso che la destinazione a sede associativa rientra nella medesima categoria funzionale di quella ad ufficio. Pertanto, in virtà¹ delle divisate ragioni, datare quest&#8217;ultimo cambio equivale a stabilire, al contempo, la risalenza della variazione d&#8217;uso a sede associativa e, in virtà¹ del principio della successione delle leggi nel tempo, individuare anche la disciplina che regola entrambi i cambi di destinazione, quello autorizzato ad ufficio e quello abusivo a sede associativa.<br /> In ordine alle posizioni assunte dalle parti nel giudizio d&#8217;appello, si evidenzia che per l&#8217;amministrazione convenuta il provvedimento emesso non è nemmeno qualificabile come atto che attesti l&#8217;agibilità , ciù² al fine di sconfessare <em>in toto</em>, come avvenuto ed autorizzato, il cambio di destinazione ad ufficio.<br /> L&#8217;Associazione ricorrente, viceversa, sostiene che il mutamento di funzione del bene è avvenuto allorchè la società  privata, prima dante causa, ha completato la quasi totalità  dei lavori assentiti, con conseguente inapplicabilità  all&#8217;ipotesi in esame della legge regionale del 2001. Assume, inoltre, l&#8217;appellante che il mutamento di funzione suindicato non è attività  libera, non essendo assoggettabile a qualsivoglia altro regime autorizzativo, che possa comprimere la libertà  d&#8217;iniziativa economica dei privati, negando, per questa via, radicalmente, la sussistenza di un abuso edilizio.<br /> Alla luce delle cennate questioni, appare chiaro che il primo nodo da sciogliere, dunque, posto all&#8217;attenzione del CdS riguarda l&#8217;individuazione del momento in cui si è realizzato il primo cambio di destinazione d&#8217;uso, da magazzino ad ufficio (in parte destinato ad archivio) unitamente a cinque autorimesse e una cantina, dello stabile <em>de quo</em>.<br /> Il Collegio, relativamente a tale interrogativo, condivide la premessa dell&#8217;associazione ricorrente, predicando l&#8217;antecedenza del cambio di destinazione d&#8217;uso a ufficio, in uno al susseguente utilizzo di fatto a sede associativa, rispetto alla vigenza della legge regionale suindicata. A tale conclusione il Consiglio di Stato giunge sulla scorta del rilievo che gli interventi edilizi, di cui alle concessioni edilizie citate, erano stati eseguiti direttamente dalla società  beneficiaria, quindi entro il 1998, data in cui detta società  cede la titolarità  del bene. Valuta, evidentemente, la successiva tramezzatura del 2005, innalzata dall&#8217;associazione acquirente, tramite cui dall&#8217;originario locale &#8211; ufficio era stato ricavato un ambiente per l&#8217;archivio, inidonea a influire sulla determinazione del cambio, sia, evidentemente, per la trascurabile entità  dell&#8217;opera rispetto ai complessivi interventi giù  realizzati, sia perchè l&#8217;esistenza di uno spazio, autonomo, deputato ad archivio non è condizionante rispetto alla trasformazione della funzione in ufficio, potendo l&#8217;archivio anche essere inglobato nel locale &#8211; ufficio, anzichè venirne separato.Â Il CdS, quindi, ripudia la ricostruzione del TAR secondo cui la dichiarazione d&#8217;agibilità  del 2005, ottenuta in seguito all&#8217;esecuzione della tramezzatura interna, completi la fattispecie di cambio di destinazione in ufficio, ritenendo, lo si ripete, che lo stesso si sia giù  perfezionato in precedenza, entro il 1998 e prima dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale del 2001 e che, per il citato rapporto di presupposizione e immediata successione temporale, la finalizzazione, di fatto, da ufficio a sede associativa si sia, parimenti, verificata prima dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale lombarda.<br /> Il Supremo Collegio, in proposito, sottolinea che l&#8217;equiparazione del certificato di agibilità  del 2005 con l&#8217;elemento perfezionativo del cambio di destinazione d&#8217;uso, presuppone una fuorviante interpretazione del dato normativo, che attribuisce a siffatta attestazione una funzione ben diversa da quella propria della destinazione d&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile.<br /> Difatti, tale atto,Â <em>ex</em>art. 24 dPR n. 380/01, mira a certificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità , risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e rappresenta, pertanto, unÂ <em>posterius</em>logico rispetto alla funzionalizzazione di un locale a un utilizzo specifico, alla compatibilità  dell&#8217;uso prescelto con le caratteristiche strutturali dell&#8217;immobile e alla conformità  alle normative edilizie e urbanistiche. In altri termini, tramite tale dichiarazione vengono verificate, positivamente, le condizioni di un bene giù  destinato ad un uso specifico, condizioni da valutare anche in rapporto a detto uso previamente individualizzato.<br /> Ricalca, dunque, il CdS la premessa dell&#8217;appellante ma si distacca del tutto, invece, quanto alla conclusione raggiunta dalla stessa, mentre ricusa, integralmente, la tesi difensiva prospettata dall&#8217;amministrazione comunale.<br /> Ciù² in quanto il collegio sottolinea che, così come prospettato dall&#8217;appellante, sebbene il cambio di destinazione a ufficio e il successivo cambio, di fatto, a sede associativa non ricada nell&#8217;ambito applicativo della legge regionale del 2001, in ogni caso, non può concludersi che la funzionalizzazione a sede associativa, non autorizzata a differenza del primo cambio, rappresenti un&#8217;attività  del tutto libera, che non venga attratta nel fuoco della normativa edilizia.<br /> Ed è giù  a partire dal dissenso del Consiglio di Stato inerente a tale prima questione che cogliamo indizi della volontà  restauratrice del medesimo, nel senso di riportare alla luce la reale impalcatura della disciplina edilizia, la cui staticità  non tollera, sembrerebbe, tra le righe, ammonire il CdS, punti di elasticità  estremi e prospettive suggestive.<br /> Il Supremo Consesso rammenta che, sebbene la materia edilizia, del governo del territorio sia oggetto di una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, volta a garantire un&#8217;efficiente distribuzione della competenza normativa tra enti centrali e periferici &#8211; laddove al primo spetta l&#8217;enucleazione dei principi fondamentali, attraverso leggi quadro o cornice, e agli enti regionali viene attribuito il compito di definire la legislazione di settore &#8211; detto ambito <em>materiae</em>non ammette vuoti di tutela.<br /> La normativa edilizia è, dunque, a campitura piena e vieta la libera, incontrollata, iniziativa dei privati. Ne consegue da tale paradigma che, in caso d&#8217;inerzia delle Regioni a promulgare le leggi settoriali non si viene a creare uno spazio in assenza di gravità , libero dal peso dei vincoli normativi. Difatti, se è vero che i poteri vengano esercitati, di regola, dal livello di governo che sia più¹ vicino al cittadino, in virtà¹ del principio di sussidiarietà  orizzontale discendente, ai sensi dell&#8217;art. 118 Cost., è altrettanto innegabile la natura dinamica ed elastica del principio in parola.<br /> Pertanto la sussidiarietà , in virtà¹ della sua flessibilità , può assumere anche una valenza ascendente, per soddisfare esigenze di unitarietà  e di maggiore efficacia dell&#8217;azione amministrativa e scongiurare la paralisi, l&#8217;inefficienza dell&#8217;apparato amministrativo, con conseguente allocazione della funzione al livello di governo più¹ alto che sia, effettivamente, in grado di svolgerla in maniera adeguata.<br /> Nel caso di specie la dinamicità  del principio di sussidiarietà  è positivamente espressa dalla disposizione <em>ex</em>art. 2, co. III, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui fino all&#8217;entrata in vigore della disciplina regionale inerente i mutamenti di destinazione d&#8217;uso, ai sensi dell&#8217;art. 25 della l. n. 47/1985, tale ambito <em>materiae</em>dev&#8217;essere regolamentato dai principi della legislazione statale.<br /> In particolare, il CdS, una volta chiarito che il cambio di destinazione dei locali <em>de quo</em><strong>da ufficio a sede dell&#8217;associazione</strong>avrebbe dovuto essere oggetto di un provvedimento autorizzatorio, che presuppone un divieto d&#8217;iniziativa economica senza autorizzazione, riflesso di un regime controllato, non essendo affatto un&#8217;attività  libera, specifica che al caso controverso vada applicato l&#8217;art. 31, lett. C, della l. n. 457/78 e l&#8217;art. 10 della medesima legge che prevede, in caso di omissione di richiesta autorizzatoria, la sanabilità  della condotta abusiva attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, in luogo dell&#8217;imposizione di un provvedimento ripristinatorio della pregressa destinazione.<br /> A tale conclusione il Collegio giunge, dunque, in forza dei seguenti rilievi:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;appartenenza dell&#8217;ipotesi in esame alla categoria di cambio di destinazione d&#8217;uso, meramente<strong>funzionale</strong>,difettando opere edilizie;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;inclusione nella medesima categoria funzionale della precedente destinazione dell&#8217;immobile ad ufficio, di cui al D.M. n. 144 del 1968, che è stata assentita, lo si ripete, entro il 1998;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;epoca in cui far risalire la variazione d&#8217;utilizzo in commento, ossia, come sopra illustrato, nel momento in cui l&#8217;unità  immobiliare è stata ceduta ad un&#8217;associazione culturale, nel 1998, prima della vigenza della legge regionale del 2001. Ciù² in quanto i locali sono stati adattati, in automatico e in via di fatto, alle finalità  statutarie della nuova titolare, stante l&#8217;omogeneità  della categoria di destinazione ad ufficio con quella a sede associativa, ragion per cui non occorrevano interventi edilizi di adeguamento al nuovo scopo.Â  </ul>
<div style="text-align: justify;">Il CdS, si ribadisce, non condivide l&#8217;obiezione dell&#8217;appellante secondo cui l&#8217;attività  di destinazione operata fosse esente da titolo abilitativo e, perciù² stesso, libera, affermando, viceversa, che il cambio suindicato concreta un abuso edilizio, abuso che perà² è sanabile, tramite, una sanzione pecuniaria.<br /> Infine, per quanto riguarda l&#8217;ultimo, ipotetico, cambio di destinazione d&#8217;uso in esame, quello a luogo di culto religioso, il Supremo Consesso sostiene che, pur non essendo l&#8217;attività  di preghiera libera, necessitando il permesso di costruire, anche in assenza di opere, non è perà² riscontrabile, nel caso di specie, un abuso urbanistico.Â Non si nega che virtuosismo legislativo abbia consentito di enucleare la categoria di cambio di destinazione d&#8217;uso d&#8217;immobile &#8220;funzionale&#8221;, intuendo che, qualora il nuovo utilizzo sia inquadrabile in una categoria autonoma rispetto a quella originaria, anche la sola variazione di funzione di una costruzione,senza opere, può impattare sul contesto ambientale in cui la stessa si erge, per effetto dell&#8217;eventuale aumento di carichi urbanistici. L&#8217;utilizzo mutato del bene, difatti, può comportare maggiori pesi urbanistici, gravanti su strade, illuminazione, fogne, generando una serie di costi da compensare con il versamento di oneri concessori, pur in assenza, quindi, dell&#8217;aumento di volumetria o di una diversa suddivisione degli ambienti.Â Al contempo, perà², si sottolinea che tale predicato giuridico non dev&#8217;essere elasticizzato al massimo, sì da equivocare la <em>voluntas legis,Â </em>accreditando un&#8217;interpretazione esclusa da quelle desumibili dal dato normativo.<br /> Difatti, affinchè sia possibile passare dall&#8217;astrattezza del concetto di funzione,Â <em>ut supra</em>, alla misura concreta dei carichi urbanistici, stringendo l&#8217;anello di congiunzione tra la disciplina edilizia e quella urbanistica, è necessario avvalersi della mediazione della &#8220;<em>res</em>&#8220;, che nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione delle norme edilizie, altro non è che l&#8217;edificio, la costruzione realmente eseguita, cui la funzione e i carichi sono riferibili.<br /> In altri termini, in tanto si può prescindere dall&#8217;incremento volumetrico e, in genere, dalle modifiche strutturali degli immobili quali indicatori di variazioni finalizzate ad un diverso utilizzo degli stessi, in quanto le caratteristiche dimensionali, strutturali dei beni siano tali da prestarsi a molteplici usi, anche in mancanza di interventi edilizi miranti ad un eventuale adattamento a scopi diversi da quelli giù  soddisfatti.<br /> Occorre, dunque, verificare, in assenza di opere e in difetto dell&#8217;appartenenza del tipo di mutamento d&#8217;utilizzo ad una categoria omogenea a quella precedente, se il bene di cui trattasi sia versatile, in quanto adattabile a diverse forme di godimento, cui corrispondono altrettante differenti entità  di carichi urbanistici ascrivibili ad esso.<br /> In buona sostanza, ciascun immobile ha una sua potenzialità  di godimento e d&#8217;incidenza nel territorio, che comporta, come dianzi detto, l&#8217;utilizzazione, in proporzione, di servizi e strutture pubbliche, potenzialità  che può essere sfruttata al massimo grado, ad esempio come scuola anzichè come abitazione privata, con un&#8217;impennata dei carichi urbanistici, o inferiore, riducendo, corrispondentemente, tali carichi.<br /> Non tutte le costruzioni, perà², sono necessariamente connotate da duttilità , sì da risultare idonee alle nuove esigenze dei titolari, senza interventi edilizi di adeguamento.Â Pertanto, poichè la logica ha una sua gravità  che induce il pensiero a cadere in punti determinati e non in altri, non si può dedurre dalla previsione legislativa del cambio di destinazione d&#8217;uso meramente funzionale, l&#8217;idea di un&#8217;indifferenza del legislatore rispetto alla conformazione della &#8220;<em>res</em>&#8220;, ossia rispetto alla fisicità  della costruzione, che innegabilmente determina un&#8217;incidenza diversa sull&#8217;area di collocazione, a seconda proprio della sua specificità .<br /> Di conseguenza, la sola modalità  d&#8217;uso di un immobile in modo difforme rispetto alla destinazione consentita non si traduce, automaticamente, in un abuso edilizio ed urbanistico, con correlata evasione degli oneri contributivi.<br /> Se, quindi, l&#8217;utilizzo, come nel caso di specie, è &#8220;<em>improprio</em>&#8220;, ossia rappresenta un adattamento forzato del bene a un determinato utilizzo (luogo di preghiera), ma sussistono le seguenti circostanze:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">le caratteristiche strutturali, le sue dimensioni, la distribuzione degli spazi dell&#8217;edificio sono incompatibili con l&#8217;attitudine della costruzione a prestarsi a quel tipo di fruizione goduta;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;occasionalità , regolare ma non continuativa, di siffatto utilizzo, che impedisce di dedurre una funzionalizzazione del bene in conformità  del nuovo uso Â con carattere di stabilità , in grado, quindi, d&#8217;imprimere sul bene &#8220;i segni appariscenti&#8221; della destinazione mutata (da sede associativa a luogo di culto),Â  </ul>
<div style="text-align: justify;">non emerge affatto una condotta abusiva della disciplina edilizia e/o urbanistica.<br /> L&#8217;insussistenza di un abuso edilizio è comprovata anche dall&#8217;impossibilità  di una regolarizzazione del titolo: l&#8217;edificio, in base alla sua &#8220;<em>consistenza e divisione degli spazi</em>&#8220;, senza l&#8217;esecuzione di nuovi interventi edilizi, non può costituire un luogo idoneo e/o adattabile al punto da consentire il cambio di finalizzazione da sede di un&#8217;associazione culturale a luogo di culto religioso, sì da poter, cioè, a posteriori, sia pure con il carico di sanzioni dovute, sanare la situazione abusiva.<br /> Pertanto, sebbene sia incontrovertibile, sulla scorta delle previsioni astratte di legge, che il mutamento di destinazione d&#8217;uso da sede associativa a luogo di culto andava autorizzato con il permesso di costruire, anche in assenza di nuove opere, stante la disomogeneità  e autonomia tra le categorie funzionali degli utilizzi mentovati, quello originario mutato e quello attuale, effettivamente goduto, ciù² nondimeno l&#8217;ipotesi considerata non avrebbe dovuto affatto essere inquadrata nella disciplina edilizia, se la ricostruzione degli elementi di fatto e giuridici fosse stata corretta, in linea con quanto sopra chiarito.Â Il Consiglio di Stato conclude che l&#8217;utilizzo improprio e deviato dall&#8217;uso dichiarato da parte dell&#8217;associazione appellante rappresenta, certamente, una condotta abusiva ma non determina un abuso edilizio, atteso che l&#8217;inidoneità  dell&#8217;edificio quale luogo di preghiera, in uno alla discontinuità  di tale tipo di godimento,Â Â riscontrato per mezzo dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, impediscono di ravvisare nel bene i caratteri di tale nuova destinazione d&#8217;uso, che, dunque, non solo non è mai stata autorizzata, ma non è mai nemmeno stata posta in essere come situazione di fatto riconducibile ad un abuso ai sensi della normativa edilizia.<br /> Pertanto, sottolinea il Supremo Collegio, poichè siffatto uso deviante e adattamento improprio dei luoghi all&#8217;attività  di preghiera genera, indubitabilmente, problemi di sicurezza e/o d&#8217;incolumità  pubblica, dovrà  essere, fuor d&#8217;ogni dubbio, inibito, ma tramite l&#8217;emissione di ordinanze sanitarie e non certo inscrivendo il caso di specie nella cornice sanzionatoria della disciplina edilizia, una volta accertata, per le ragioni sopra illustrate, l&#8217;insussistenza di un abuso edilizio.<br /> Facendo proprie le considerazioni del Giudice di prime cure, inoltre, il Cds, in sottotraccia, avverte che la scelta della forma di potere amministrativo mirante a rimediare ad una situazione abusiva non è arbitraria, ma si conforma al genere di abuso commesso, atteso che il potere amministrativo deve sempre rispettare i canoni di proporzionalità , adeguatezza rispetto al fine, di stretta necessità  della misura sanzionatoria prescelta, affinchè il rapporto tra libertà  e autorità  non venga mai alterato ingiustificatamente.<br /> Nell&#8217;ipotesi in esame, in particolare, si osserva che l&#8217;abuso riferito all&#8217;attività  di culto, come sopra evidenziato, presenta i connotati dell&#8217;occasionalità  e provvisorietà , non corrispondendo nemmeno ai fini statutari dell&#8217;associazione che lo ha commesso, e non può integrare una fattispecie legale ai sensi della disciplina edilizia, ossia non è tipizzato.<br /> Di conseguenza, dal momento che il potere di autotutela presuppone una condotta illegittima, tipica perchè violativa di un divieto a svolgere una determinata attività  senza autorizzazione, e che nel caso di specie si ravvisa un comportamento abusivo costituente una mera situazione di fatto, atipica, irregolare, instabile, e non un comportamento trasgressivo della normativa edilizia, il potere di controllo e sanzionatorio della PA non potrà  concretarsi in un atto di annullamento.<br /> L&#8217;azione amministrativa, perchè sia efficace, dovrà  essere congruente rispetto ai caratteri effettivi e alla natura contingibile dell&#8217;abuso posto in essere e dovrà , perciù² stesso, essere giustificata da mere ragioni d&#8217;opportunità , sia pure nel rispetto del principio di legalità  sostanziale dei poteri amministrativi, che vieta l&#8217;attribuzione di una delega in bianco alla P.A. Da qui la necessità  dell&#8217;emissione delle ordinanze sanitarie e l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;annullamento, malamente qualificato come revoca, emesso dall&#8217;ente comunale, della nota attestante l&#8217;agibilità .Â In altri termini, il CdS, facendo eco al TAR, auspica un gioco di corrispondenza perfetto tra tipo di abuso rilevato, forma di potere esercitabile per rimuovere l&#8217;abuso e sanzione comminabile.<br /> Infine, il Supremo Collegio sottolinea, altresì, l&#8217;uso distorto degli istituti di diritto amministrativo da parte dell&#8217;amministrazione comunale allorchè sottolinea che la revoca della nota d&#8217;agibilità , di cui al provvedimento impugnato, nella sostanza è un annullamento d&#8217;ufficio, come sopra anticipato, in difetto di sopravvenienze che inficino le condizioni dell&#8217;agibilità  ed essendo supportato dalla mancanza originaria di dette condizioni.Â Pertanto, trattandosi di annullamento mascherato da revoca non rappresenta un atto vincolato, bensì discrezionale, e, come tale, determina una comparazione tra gli interessi in gioco, un bilanciamento tra gli stessi e un eventuale sacrificio di un bene perchè si afferma la prevalenza di un altro bene giuridico tutelato.<br /> Da qui discende l&#8217;obbligo ineliminabile di esplicitare il supporto motivazionale della determinazione provvedimentale, che può incidere sull&#8217;affidamento dei privati nella legittimità  del provvedimento, affidamento ingeneratosi nel lasso di tempo trascorso dalla sua emissione.<br /> La motivazione è, dunque, ribadisce il CdS, il contrappeso della discrezionalità  dell&#8217;<em>agere </em>amministrativo, la valvola di sicurezza per evitare sconfinamenti arbitrari da parte della pubblica amministrazione, per rendere palese, attraverso il percorso argomentativo-logico in cui si articola, che il potere è stato esercitato in conformità  ai fini prefissati dalla norma attributiva.<br /> In conclusione, alla luce della pregressa ricostruzione degli elementi di fatto e giuridici, si pone in risalto che ilÂ <em>trait d&#8217;unionÂ </em>della disamina del Collegio, in ordine alle varie ipotesi di cambi di destinazione riscontrabili nella controversia in esame, sta proprio nella volontà , ferrea, perseguita di rimettere al centro la &#8220;materia&#8221; cui si riferisce la disciplina edilizia-urbanistica, ossia la costruzione nella sua tridimensionalità , nella sua strutturazione, anche interna, rifuggendo l&#8217;eccessiva astrattezza delle categorie concettuali, che per la loro stessa condizione d&#8217;esistenza devono pur rinviare alla connessione con un dato empirico.<br /> In dettaglio, pertanto, si osserva che:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">relativamente al primo cambio di destinazione d&#8217;utilizzo (da magazzino ad ufficio) il mero rilascio dei titoli autorizzatori &#8211; le concessione del 1997 e 1998, in favore della società  privata, prima venditrice &#8211; non è condizione sufficiente, pur se necessaria ai fini della legittimità  del cambio, perchè la variazione di funzione si verifichi, occorrendo anche l&#8217;effettiva ultimazione degli interventi edilizi oggetto della concessione, che consentano la trasmutazione funzionale dell&#8217;immobile;
<li style="text-align: justify;">riguardo il secondo mutamento d&#8217;uso, da ufficio a sede associativa, atteso che la nuova destinazione rientra nella medesima categoria funzionale di quella preesistente, non sono necessari nuovi interventi edilizi di adattamento. Ciù² non vuol dire che ci si eleva su di un piano di astrattezza pura, perchè anche in questo caso la conformazione della res, dell&#8217;edificio, è rilevante, solo che è giù  adatta, così come si presenta, a servire il nuovo scopo, stante l&#8217;omogeneità  dei due utilizzi. Concreta, lo si ripete, un abuso edilizio, e non un&#8217;attività  libera, perchè, pur non essendo sottoponibile alla legge regionale del 2001, integrano la mancanza della disciplina regionale i principi statali, in virtà¹ dei quali tale fattispecie è sanabile tramite il versamento di una sanzione pecuniaria;
<li style="text-align: justify;">in relazione all&#8217;ultima, presunta, finalizzazione d&#8217;uso, a sede di culto, non solo avrebbe dovuto essere autorizzata da un permesso di costruire, nonostante la mancanza di nuove opere, perchè rientrante in una categoria di destinazione autonoma da quella originaria, ma in realtà  non si tratta nemmeno di un abuso edilizio, proprio perchè la consistenza dell&#8217;immobile e la suddivisione degli spazi interni non avrebbe consentito una funzionalizzazione stabile all&#8217;attività  di preghiera, ma solo un uso improprio. Pertanto in quest&#8217;ipotesi il tipo di cambio di destinazione, se avvenuto, sarebbe stato certamente un abuso edilizio perchè non si sarebbe potuto prescindere dal rilascio del titolo ampliativo, ma in realtà  non presenta i caratteri dell&#8217;abuso edilizio perchè la struttura dell&#8217;immobile costituisce indice contrario a tale qualificazione. </ul>
<div style="text-align: justify;">Infine, si possono, in via ricognitiva, esporre le conclusioni del CdS inerenti la valutazione della legittimità  del provvedimento impugnato, nel senso che segue:<br /> &#8211; la revoca del certificato d&#8217;agibilità , giù  annullata dal TAR, va correttamente qualificata come annullamento, e non come revoca, e il Collegio conferma la legittimità  della decisione del giudice di primo grado di annullare &#8220;la revoca&#8221;;<br /> &#8211; l&#8217;inibizione all&#8217;utilizzo dei locali come ufficio va annullata, in quanto la destinazione ad ufficio si è perfezionata, lecitamente, per effetto dell&#8217;ultimazione dei lavori complessivi entro il 1998, data della vendita del bene alla prima associazione culturale, prima dell&#8217;emanazione della legge regionale del 2001, essendo inconferente l&#8217;innalzamento successivo della tramezzatura interna e non costituendo il certificato d&#8217;agibilità  emesso nel 2005 elemento perfezionativo del cambio in parola;<br /> &#8211; il divieto all&#8217;utilizzo del bene come sede associativa è, parimenti, illegittimo. Tale cambio di funzione precede la legge regionale citata e rientra nella categoria di cambio di destinazione funzionale d&#8217;uso, perchè anche senza interventi edilizi adattativi, il bene è conformato in modo tale da prestarsi al nuovo tipo di utilizzo, in virtà¹ dell&#8217;omogeneità  di quest&#8217;ultimo con il precedente uso. Quindi, detto mutamento, mancando i titoli abilitativi, concreta, lo si ripete, un abuso edilizio ma va fronteggiato con una sanzione pecuniaria, perchè sanabile in virtà¹ della disciplina edilizia previgente la legge regionale del 2001, e non con la repressione dell&#8217;utilizzo a sede associativa;  &#8211; l&#8217;inibizione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di culto rappresenta una misura repressiva inadeguata, non potendo il caso <em>de quo</em>essere sottoposto alla normativa edilizia perchè non costituisce affatto un abuso edilizio, ma un abuso concreto, sanzionabile con un&#8217;ordinanza sanitaria.<br /> </div>
<p> Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-15-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 15/11/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a></p>
<p>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 a cura di Diotima Pagano Codice ISSN: 1972-3431 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151. E&#8217; illegittima,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 a cura di Diotima Pagano</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
<div style="text-align: center;">
<p> <strong>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; illegittima, per difetto di motivazione, la valutazione di una Commissione per la abilitazione all&#8217;insegnamento universitario che non espliciti approfonditamente le ragioni per cui, ai sensi del D. M. n. 120 del 2016, le pubblicazioni scientifiche di un candidato non siano coerenti con le tematiche interdisciplinari pertinenti al settore concorsuale per cui si chiede l&#8217;abilitazione.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Nota a sentenza a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; (Sezione Terza Bis) &#8211; sentenza del 30 luglio 2019 nr. 10151 </strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>a cura di </strong><strong>Â di Diotima Pagano</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â La sentenza in epigrafe offre l&#8217;occasione di riflettere su una cruciale modalità  selettiva: quella delle docenze universitarie: in sintesi, censura la valutazione collegiale che ha ritenuto un candidato non abilitante, espressa, tuttavia, in un contesto motivazionale non ritenuto esaustivo circa la (non) pertinenza dei temi trattati, nelle pubblicazioni, rispetto al settore concorsuale.<br /> Due, i passaggi motivazionali che il giudice amministrativo evidenzia.Â <em>In primis</em>, (riferisce la sentenza) la Commissione <em>&#8220;&#038;.. ha concluso che &#8220;il candidato non presenta complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca, come emerge dai risultati in termini di qualità  e originalità  per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente ritiene che il candidato non possiede ancora la piena maturità  scientifica richiesta ..&#8221;.Â </em><br /> In secondo luogo, respinte le altre censure, il TAR ha accolto il gravame osservando:Â <em>&#8220;&#038;.la Commissione si è limitata ad affermare che le tematiche oggetto della produzione scientifica del candidato, rivolta prevalentemente alla pianificazione territoriale sotto l&#8217;aspetto ambientale, sono state affrontate &#8221; da un punto di vista spesso più¹ affine alla discipline urbanistiche o tecnologiche&#8221;;&#8221;Â </em><br /> <em>&#8220;&#038; è evidente che nel formulare tale giudizio l&#8217;organo in questione non ha in alcun modo tenuto conto della possibilità  che le suddette tematiche potessero rientrare nelle tematiche interdisciplinari, così come prescritto dal menzionato art.4, in quanto l&#8217;affermata affinità  alle discipline urbanistiche e tecnologiche imponeva, nondimeno, alla Commissione di illustrare le ragioni in forza delle quali era preclusa la possibilità  di tener conto di quanto previsto dal citato articolo 4 in ordine alle tematiche interdisciplinari.&#8221;</em><br /> Passando ai dati normativi, il testo di riferimento è, per quanto qui interessa, il D.M. n. 120 del 2016 il cui articolo 4 (&#8220;<em>Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche&#8221;) </em>prevede che la Commissione valuti le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, secondo i seguenti criteri:<br /> <em>&#8220;a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;&#8221;&#038; b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità  della produzione scientifica, quotata all&#8217;interno del panorama nazionale ed internazionale della ricerca..&#8221;.</em><br /> L&#8217;interpretazione lessicale di tale decreto, nello specifico dell&#8217;articolo summenzionato, lascia intendere un approfondimento via via più¹ penetrante, richiesto alla Commissione di esame.<br /> In altri termini, la &#8220;coerenza&#8221; è il primo parametro di ingresso nella valutazione e costituisce &#8211; con un prestito linguistico dal linguaggio del processo &#8211; la verifica della ammissibilità  stessa del giudizio, nel senso che in presenza di materiali &#8220;incoerenti&#8221;, non si pone neanche la successiva scansione valutativa; parimenti d&#8217;esordio, è l&#8217;accertamento richiesto dalla lettera b) circa le collaborazioni.<br /> All&#8217;esito della perimetrazione individualizzante, che focalizza il bagaglio scientifico di ciascun candidato, si passa all&#8217;effettiva e decisiva valutazione (nel &#8220;merito&#8221;), testando la valenza del suo sapere esperto &#8220;nel panorama scientifico nazionale ed internazionale&#8221;.<br /> Ove l&#8217;interpretazione qui prospettata risultasse corretta, v&#8217;è una connessa implicazione che concerne i differenti carichi motivazionali imposti ai commissari.<br /> Se, si ribadisce, il &#8220;nocciolo duro&#8221; ex art. 4 D.M. cit., è la valutazione dei titoli nel panorama scientifico, su tale punto la Commissione dovrà Â <em>funditusÂ </em>spendersi nel motivare, nel mentre, affidata ad un più¹ lato parametro, è il test di ingresso, riferito a quanto prescritto dalle lettere a) e b): è, dunque, nella valutazione dei titoli &#8211; lettera c) &#8211; che si giocheranno le carte concorsuali del candidato in quanto, nella accentuata o meno &#8220;coerenza&#8221;, dovranno essi attestare la valenza del suo sapere accademico.<br /> Su questa base ricostruttiva, la sentenza appare criticabile.<br /> Invertendone i passaggi motivazionali che si sono richiamati, la chiusa finale sulla deficitaria motivazione risulta centralizzare un aspetto non così decisivo e che ben si prestava, da parte della Commissione, ad una valutazione stringata, d&#8217;ingresso valutativo: in ogni caso, &#8211; e tale è il contributo critico della presente nota &#8211; tutta assorbita nel giudizio negativo afferente al merito della produzione scientifica in quanto denotante l&#8217;assenza di titoli e pubblicazioni (si ribadisce) &#8220;<em>tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca</em>..&#8221;.Â E&#8217; questo l&#8217;attendibile cuore motivazionale decidente e non quanto afferma il TAR ove rileva:Â <em>In definitiva, è fondamentale sottolinearlo, il contestato giudizio negativo si fonda unicamente sulla circostanza che le tematiche oggetto della produzione scientifica del candidato sono state affrontate da un punto di vista spesso più¹ affine alle discipline urbanistiche o tecnologiche che a quelle afferenti la progettazione architettonica, per cui emergeva &#8221; la figura di uno studioso la cui ricerca si concentra in gran parte su tematiche della pianificazione territoriale piuttosto che nell&#8217;ambito del progetto di architettura&#8221;.</em></p>
<p> In allegato il testo della sentenza<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-11-2019-n-99/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/11/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2019 n.99</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2019-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2019 n.99</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., M. Cartabia Red. (Ordinanza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2018) Occorre evitare che l&#8217;Ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità  costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l&#8217;esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2019-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2019 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-4-2019-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2019 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., M. Cartabia Red. (Ordinanza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2018)</span></p>
<hr />
<p>Occorre evitare che l&#8217;Ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità  costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l&#8217;esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1.- Processo Costituzionale &#8211; diritti fondamentali &#8211; tutela &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; assenza di una unica soluzione a &#8220;rime obbligate&#8221; &#8211; inammissibilità  della questione &#8211; non sussiste.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">2.- Diritti fondamentali &#8211; diritto alla Salute (art. 32 Cost.) &#8211; malattia psichica &#8211; rilievo aggravante per i soggetti in vinculis &#8211; sussiste.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">3.- Art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ) &#8211; grave infermità  psichica sopravvenuta &#8211; inapplicabilità  al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter &#8211; illegittimità  costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 32, 117 della Costituzione &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.A</i><i> fronte della violazione di diritti costituzionali</i><i>, </i><i>l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale</i><i>. </i><i>Vanno, pertanto, esaminate</i><i>, </i><i>nel merito</i><i>, </i><i>le questioni di costituzionalità sollevate innanzi alla Corte Costituzionale anche qualora fossero ravvisabili nell’Ordinamento soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, idonee a «porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse. </i><i>L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta perciò condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’Ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore</i><i>. </i><i>Occorre, infatti, evitare che l’Ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.La malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica ed il diritto fondamentale alla Salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l’Ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela anche con adeguati mezzi per garantirne l’effettività. Occorre, anzi, considerare che soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3.Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di Sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. </i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>SENTENZA</p>
<p>Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di N. M., con ordinanza del 22 marzo 2018, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2018.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.</p>
<p><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>1.– Con ordinanza del 22 marzo 2018, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui detta previsione di legge non prevede la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena».</p>
<p>L’ordinanza di rimessione espone che, nel caso sottoposto al giudice rimettente, un detenuto condannato per concorso in rapina aggravata aveva fatto ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave infermità ai sensi dell’art. 147 del codice penale, in quanto applicabile solo ai casi di grave infermità fisica, mentre nel caso di specie il detenuto risultava affetto da «grave disturbo misto di personalità, con predominante organizzazione border line in fase di scompenso psicopatologico», accertato in seguito a gravi comportamenti autolesionistici. Al momento in cui il Tribunale di sorveglianza si pronunciava, la pena residua da espiare era di sei anni, quattro mesi e ventuno giorni. L’ordinanza di rimessione riferisce che si tratta di una patologia grave e radicata nel tempo, per la quale la detenzione determina un trattamento contrario al senso di umanità.</p>
<p>2.– Dopo avere precisato, in via preliminare, che anche la fase del giudizio di legittimità risulta idonea alla proposizione dell’incidente di costituzionalità, la Corte rimettente conferma il proprio costante orientamento, fatto proprio anche dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il detenuto portatore di infermità esclusivamente di tipo psichico sopravvenuta alla condanna non può accedere né agli istituti del differimento obbligatorio o facoltativo della pena previsti dagli artt. 146 e 147 cod. Pen., né alla detenzione domiciliare cosiddetta “in deroga” di cui alla disposizione censurata, posto che nel testo di tale disposizione vengono richiamate esclusivamente le condizioni di infermità fisica di cui agli artt. 146 e 147 cod. Pen., e non anche quelle relative alla infermità psichica sopravvenuta evocate nel testo dell’art. 148 cod. Pen. Pertanto, solo in presenza di ricadute della patologia psichica sul complessivo assetto funzionale dell’individuo risulta possibile attivare le garanzie previste dagli artt. 146 e 147 cod. Pen.</p>
<p>3.– La Corte rimettente si interroga sull’applicabilità dell’art. 148 cod. Pen. O di altre forme alternative alla detenzione in carcere, per i casi di infermità psichica sopravvenuta alla condanna; in particolare considera la misura alternativa della detenzione domiciliare “in deroga”.</p>
<p>3.1.– La Corte di cassazione ritiene che «[n]ell’attuale momento storico è da ritenersi che la disposizione di legge di cui all’art. 148 cod. Pen. Sia inapplicabile per effetto di abrogazione implicita derivante dal contenuto degli interventi legislativi succedutisi tra il 2012 e il 2014», che hanno previsto la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e che, nel creare le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), operanti su base regionale, non hanno previsto che esse subentrassero nelle funzioni accessorie di cui all’art. 148 cod. Pen. Già svolte dagli OPG, dato che le vigenti disposizioni di legge indicano le REMS come luoghi di esecuzione delle sole misure di sicurezza (provvisorie o definitive). Né rileverebbe, in contrario, la previsione dell’art. 16, comma 1, lettera d) [recte: art. 1, comma 16, lettera d], della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), ove si prevede l’assegnazione alle REMS anche dei soggetti portatori di infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione, in ipotesi di inadeguatezza dei trattamenti praticati in ambito penitenziario, «trattandosi, per l’appunto, di delega non ancora tradotta in una o più disposizioni concretamente applicabili».</p>
<p>L’impossibilità di ritenere che le REMS siano succedute nelle funzioni in precedenza svolte dagli OPG in base all’art. 148 cod. Pen. Sarebbe del resto confermata dal fatto che il processo di superamento degli OPG è stato accompagnato dalla realizzazione, all’interno degli istituti penitenziari ordinari, di «apposite sezioni denominate “articolazioni per la tutela della salute mentale”» e dedicate all’accoglienza dei detenuti appartenenti a specifiche categorie giuridiche in precedenza ospitati negli OPG per le necessarie cure e assistenza psichiatriche.</p>
<p>Secondo il giudice rimettente, dunque, il sistema normativo attuale tratterebbe in modo differente il soggetto portatore di un’infermità psichica tale da escludere la capacità di intendere o di volere al momento della commissione del fatto – il quale, lì dove si riscontri pericolosità sociale, viene sottoposto al trattamento riabilitativo presso le REMS, strutture ad esclusiva gestione sanitaria – rispetto al soggetto in esecuzione di pena portatore di patologia psichica sopravvenuta, che resta detenuto e ove possibile è allocato presso una delle articolazioni per la tutela della salute mentale poste all’interno del circuito penitenziario. Si tratterebbe di due categorie soggettive indubbiamente non pienamente assimilabili, ove si consideri il rapporto tra patologia e imputabilità (si richiama la sentenza n. 111 del 1996); tuttavia, osserva il giudice a quo, «la condizione vissuta dai secondi è del tutto assimilabile, quantomeno sul piano delle prevalenti necessità terapeutiche, a quella dei non imputabili». L’assenza di alternative alla detenzione per i condannati affetti da grave patologia psichica determinerebbe un dubbio di legittimità, sufficiente ad attivare l’incidente di costituzionalità.</p>
<p>3.2.– La Corte di cassazione afferma che allo stato attuale della normativa non sussistono alternative alla detenzione carceraria per una persona nelle condizioni in cui versa il ricorrente, e cioè per un soggetto in esecuzione pena con residuo superiore a quattro anni (o per reato ricompreso nella elencazione di cui all’art. 4-bis ordin. Penit.) Affetto da patologia psichica sopravvenuta, «stante da un lato la impossibilità di usufruire, per assenza dei presupposti di accessibilità, della detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1 ord. Pen.), dall’altro la già segnalata impossibilità di accedere, per il criterio della interpretazione letterale, alla detenzione domiciliare “in deroga” di cui all’art. 47-ter, comma 1 ord. Pen.», posto che la disposizione permette l’applicazione di tale misura nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. Pen., i quali a loro volta si riferiscono alla grave infermità fisica e non a quella psichica.</p>
<p>Né sarebbe possibile estendere la detenzione domiciliare “in deroga” di cui alla disposizione censurata anche alla grave infermità psichica in forza di un’interpretazione conforme a Costituzione dell’attuale sistema normativo; a ciò osterebbero sia il dato testuale sia l’intenzione del legislatore.</p>
<p>L’assetto normativo attuale, in definitiva, impedirebbe al condannato affetto da grave infermità psichica sopravvenuta, qualora il residuo di pena sia superiore a quattro anni o si trovi in espiazione per reato ostativo, di accedere sia all’istituto del differimento della pena (artt. 146 e 147 cod. Pen.), sia al ricovero in OPG di cui all’art. 148 cod. Pen., sia alla collocazione nelle REMS, sia alla detenzione domiciliare “in deroga”. Inoltre, la situazione del detenuto portatore di questo tipo di infermità sarebbe caratterizzata da aspetti di manifesto regresso trattamentale dato che, da una parte, l’ingresso nelle articolazioni per la salute mentale non è oggi frutto di una decisione giurisdizionale, come invece era in passato per il collocamento in OPG, bensì di una decisione dell’amministrazione, la cui discrezionalità tra l’altro è condizionata da fattori non dominabili quali il sovraffollamento delle strutture; e, dall’altra parte, l’idoneità del trattamento praticabile all’interno di tali articolazioni non è previamente verificato in sede giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza.</p>
<p>In particolare, proprio l’impossibilità di accedere alla misura alternativa della detenzione domiciliare “in deroga” di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit. Si porrebbe in contrasto con numerosi principi sia costituzionali sia convenzionali, sicché si imporrebbe la necessità di rivalutare i contenuti di precedenti decisioni costituzionali sul tema, in particolare si richiama la sentenza n. 111 del 1996 di questa Corte.</p>
<p>4.– Quanto ai parametri costituzionali interni, la Corte di cassazione denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost.</p>
<p>Dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, si ricaverebbero alcune linee-guida sul sistema dell’esecuzione penale il quale, per essere costituzionalmente compatibile, dovrebbe offrire: «a) opportunità giurisdizionali di verifica in concreto della condizione patologica; b) strumenti giuridici di contemperamento dei valori coinvolti che siano tali da consentire la sospensione della esecuzione o la modifica migliorativa delle condizioni del singolo, lì dove le ricadute della patologia finiscano con l’esporre il bene primario della salute individuale a compromissione, sì da concretizzare – in ipotesi di mantenimento della condizione detentiva – un trattamento contrario al senso di umanità (art. 27, comma 3 Cost.) O inumano o degradante (con potenziale violazione dell’art. 3 Convenzione Edu)» (si citano, con ampi richiami testuali, le sentenze n. 438 del 1995, n. 70 del 1994 e n. 313 del 1990).</p>
<p>Le opportunità di contemperamento dei valori in gioco, e la stessa giurisdizionalità piena dell’intervento, sarebbero invece compromesse da un assetto normativo come quello attuale, che vede come unica risposta il mantenimento della condizione detentiva del soggetto affetto da infermità psichica sopravvenuta e l’affidamento al servizio sanitario reso in ambito penitenziario.</p>
<p>In particolare, anche a fronte della avvenuta constatazione di inadeguatezza di simile trattamento, non risulterebbe consentita – allo stato – né la sospensione dell’esecuzione, né l’approdo alla detenzione domiciliare “in deroga” nei casi in cui non risulti applicabile quella ordinaria.</p>
<p>Alla luce dei mutamenti del quadro normativo, pertanto, assumerebbe nuovo significato il monito al legislatore rivolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 1996, in cui la Corte, posta di fronte al dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 148 cod. Pen., pur condividendo il «non soddisfacente trattamento riservato all’infermità psichica grave sopravvenuta, specie quando è incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale oggi prevista», aveva ritenuto che spettasse al legislatore individuare una «equilibrata soluzione», tale da garantire anche a quei condannati la cura della salute mentale senza che fosse eluso il trattamento penale. Negli anni successivi tale invito sembra essere stato accolto dal legislatore «solo in minima parte» con l’introduzione dell’art. 47-ter, comma 1, lettera c, ordin. Penit., disposizione che tuttavia incontra limiti di applicabilità correlati alla natura del reato e all’entità del residuo di pena, e sarebbe rimasto comunque «eluso in riferimento alla condizione di quei soggetti affetti da patologia psichica sopravvenuta, non ammissibili alla detenzione domiciliare ordinaria (per i limiti di applicabilità della disposizione) né a quella in deroga».</p>
<p>5.– Quanto ai profili di contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. In relazione all’art. 3 CEDU, il giudice a quo, dopo avere ricordato la giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento internazionale, ritiene di dovere sollevare questione di costituzionalità, dato che «l’unica disposizione interna che potrebbe offrire – in caso di patologia psichica sopravvenuta – l’accesso alla composizione del conflitto in chiave di tutela delle garanzie fondamentali (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit.) Non risulta interpretabile in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato». La protrazione della detenzione del soggetto affetto da grave infermità psichica sembrerebbe infatti concretizzare, oltre che un trattamento contrario al senso di umanità, vietato dall’art. 27 Cost., anche una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall’art. 3 CEDU, in un contesto normativo come quello italiano che ha di recente elevato (si richiamano gli artt. 35-bis e 35-ter ordin. Penit.) Tale divieto a regola fondante del sistema di tutela dei diritti delle persone detenute.</p>
<p>L’ordinanza di rimessione provvede a ricostruire gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo attraverso il richiamo puntuale di numerose pronunce, da cui emerge univocamente che il divieto della tortura o delle pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’art. 3 CEDU, ha carattere assoluto. Nella giurisprudenza del giudice europeo tale divieto configurerebbe un obbligo positivo per lo Stato e non ammetterebbe alcuna deroga, neppure nel caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione. In ogni caso in cui la protrazione del trattamento detentivo, per la particolare gravità della patologia riscontrata, per la inadeguatezza delle cure prestate o per la assenza delle condizioni materiali idonee risulti contraria al senso di umanità e rischi di dar luogo a un trattamento degradante, sarebbe «preciso dovere della autorità giurisdizionale provvedere alla interruzione della carcerazione», posto che la esecuzione della pena inframuraria sarebbe recessiva rispetto all’obbligo dello Stato di garantire che le condizioni dei reclusi non si traducano in trattamenti inumani o degradanti. Nella giurisprudenza di Strasburgo, l’obbligo di interruzione della detenzione non conforme all’art. 3 CEDU sarebbe ancora più pressante proprio nel delicato settore del diritto alla salute del soggetto recluso. Così, la mancanza di cure mediche adeguate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni non adeguate, potrebbe in linea di principio costituire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU. In particolare, la Corte di Strasburgo avrebbe in più occasioni affermato la necessità di fornire adeguata tutela a soggetti reclusi portatori di accentuata vulnerabilità in quanto affetti da patologia psichica, affermando che anche l’allocazione in reparto psichiatrico carcerario può dar luogo a trattamento degradante quando le terapie non risultino appropriate e la detenzione si prolunghi per un periodo di tempo significativo.</p>
<p>6.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del condannato, che escluderebbe l’asserito carattere «a rime obbligate» dell’intervento sollecitato dalla Corte di cassazione (sono citate, in particolare, l’ordinanza n. 318 e la sentenza n. 279 del 2013).</p>
<p>La questione sarebbe anche infondata sia perché già ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’infermità psichica che sfoci in grave infermità fisica rende possibile il differimento della pena e la detenzione domiciliare “in deroga”, sia perché una infermità psichica che non sfociasse in grave infermità fisica porrebbe «tematiche, inerenti il relativo accertamento, caratterizzate da indubbie peculiarità, che escludono la possibilità di una piena equiparazione e legittimano un differente trattamento in sede di esecuzione della pena». Inoltre, l’attuale sistema delle articolazioni per la salute mentale all’interno del circuito penitenziario, fondato sull’art. 65 ordin. Penit., consentirebbe «un equo bilanciamento tra la posizione del reo e le esigenze di sicurezza sociale».</p>
<p><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1.– La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l’applicazione della detenzione domiciliare “in deroga” anche nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.</p>
<p>Il giudizio principale riguarda un detenuto con pena residua superiore a quattro anni, affetto da una grave «infermità psichica sopravvenuta» ai sensi dell’art. 148 del codice penale, intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza consolidata, una malattia mentale che, pur cronica o preesistente al reato, non sia stata considerata influente sulla capacità di intendere e di volere nel corso del giudizio penale dal quale è scaturita la condanna definitiva, oppure sia stata accertata o sia effettivamente insorta durante la detenzione.</p>
<p>Secondo il giudice a quo, a un detenuto che si trovi nelle condizioni del ricorrente l’assetto normativo attuale non offrirebbe forme di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere, ma solo la possibilità di essere assistito presso una delle «Articolazioni per la tutela della salute mentale» eventualmente costituite all’interno del circuito penitenziario sulla base dell’art. 65 ordin. Penit. L’impossibilità di disporre il collocamento del detenuto fuori del carcere in un caso come quello di specie determinerebbe, in riferimento ai parametri costituzionali interni, un trattamento contrario al senso di umanità e lesivo del diritto inviolabile alla salute del detenuto (artt. 2, 27, terzo comma, e 32 Cost.) E, in riferimento al parametro convenzionale, un trattamento inumano e degradante (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo). Sarebbe inoltre violato anche l’art. 3 Cost. Per disparità di trattamento rispetto alla situazione delle persone portatrici di un’infermità psichica tale da escludere la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, là dove si riscontri pericolosità sociale, per le quali l’ordinamento prevede un trattamento riabilitativo all’esterno del carcere presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Si ravviserebbe una disparità di trattamento altresì rispetto alle persone condannate con un analogo residuo di pena, ma affette da grave infermità fisica, le quali possono accedere tanto al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147 cod. Pen., quanto alla detenzione domiciliare di cui alla disposizione censurata.</p>
<p>2.– Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri, basata sulla asserita mancanza di rimedi a “rime obbligate”, idonei a sanare i vizi di illegittimità costituzionale prospettati dalla Corte rimettente.</p>
<p>2.1.– Nella giurisprudenza più recente, questa Corte ha ripetutamente affermato che, di fronte alla violazione di diritti costituzionali, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione.</p>
<p>Proprio in materia penale, questa Corte ha più volte esaminato nel merito le questioni portate al suo esame qualora fossero ravvisabili nell’ordinamento soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, idonee a «porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato», ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse (così la sentenza n. 222 del 2018; ma si veda anche, analogamente, in un ambito vicino a quello qui considerato, la sentenza n. 41 del 2018, nonché la sentenza n. 236 del 2016). L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta perciò condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018).</p>
<p>Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. Ciò vale tanto più in un’ipotesi come quella di cui la Corte è ora chiamata a occuparsi, nella quale viene in rilievo l’effettività delle garanzie costituzionali di persone che non solo si trovano in uno stato di privazione della libertà personale, ma sono anche gravemente malate e, dunque, versano in una condizione di duplice vulnerabilità.</p>
<p>2.2.– Nel caso di specie, il giudice rimettente ritiene che l’ordinamento non offra, allo stato, un’alternativa all’esecuzione della pena in carcere per i detenuti che soffrono di gravi infermità psichiche sopravvenute alla commissione del reato che si trovino nella situazione del detenuto ricorrente. Ciò, a causa di una evoluzione dell’ordinamento che ha nei fatti svuotato di ogni contenuto l’art. 148 cod. Pen., dedicato proprio ai casi di «[i]nfermità psichica sopravvenuta al condannato», come recita la rubrica dello stesso. Per i gravi malati psichici, la reclusione costituirebbe una modalità di esecuzione della pena contraria al senso di umanità e perciò lesiva degli artt. 2, 27, terzo comma, e 32 Cost., oltre che dell’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o degradanti e, quindi, dell’art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p>La Corte rimettente ha individuato nell’istituto della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit. Una risposta già presente nell’ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche, la quale, per le modalità con cui può essere articolata, risulta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alle denunciate violazioni, in quanto permetterebbe anche ai malati psichici di espiare la pena fuori dal carcere in condizioni che consentano di contemperare le esigenze della tutela della salute con quelle della sicurezza. Si tratta della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga”, così denominata perché può essere disposta anche nei confronti di detenuti che debbano ancora scontare una pena residua superiore ai quattro anni (come nel caso di specie), limite previsto dall’art. 47-ter, comma 1, ordin. Penit. Quale requisito generale per poter beneficiare, invece, della detenzione domiciliare “ordinaria”.</p>
<p>2.3.– Il giudice rimettente chiede di estendere la detenzione domiciliare “in deroga”, di cui al censurato art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit., anche ai detenuti che soffrono di patologie psichiatriche talmente gravi da rendere l’espiazione della pena in carcere un trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità, oltre che lesivo del diritto alla salute; ciò senza che possa essere di ostacolo l’entità della pena residua da scontare.</p>
<p>Così configurata, alla luce dei principi sopra enunciati, la questione supera il vaglio di ammissibilità.</p>
<p>3.– Nel merito la questione è fondata.</p>
<p>L’ordinanza di rimessione muove dalla premessa che, allo stato attuale, un detenuto affetto da grave infermità psichica sopravvenuta con un residuo di pena superiore ai quattro anni, come la parte del giudizio a quo, non avrebbe accesso ad alcuna forma di esecuzione della pena alternativa alla detenzione in carcere.</p>
<p>La ricostruzione dell’assetto normativo vigente compiuta dalla Corte di cassazione è senz’altro da condividere.</p>
<p>3.1.– È vero innanzitutto che l’art. 148, primo comma, cod. Pen., dedicato appunto ai casi di «[i]nfermità psichica sopravvenuta al condannato», è oggi divenuto inapplicabile, perché superato da riforme legislative che, pur senza disporne espressamente l’abrogazione, l’hanno completamente svuotato di contenuto precettivo. La richiamata disposizione codicistica, infatti, prevede che il giudice possa disporre la sospensione o il differimento della pena e il contestuale ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e di custodia ovvero, in determinate ipotesi, in un ospedale psichiatrico civile, nei casi di infermità psichica sopravvenuta dopo la condanna che siano di gravità tale da impedire l’esecuzione della pena in carcere.</p>
<p>L’art. 148 cod. Pen. Riflette un approccio alla malattia mentale tipico dell’epoca in cui fu scritto, basato sull’internamento. In tale orizzonte culturale, i detenuti malati psichici potevano essere allontanati dal carcere per le difficoltà che la convivenza con altri detenuti, in un ambiente ristretto, poteva (e può) generare, con lo scopo di essere reclusi altrove, insieme ad altre persone similmente malate e senza prospettive di rientro nella vita sociale. Tale disposizione non è mai stata formalmente abrogata, ma tutti gli istituti a cui essa rinvia sono scomparsi in virtù di riforme legislative che riflettono un cambiamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla mera custodia alla terapia (ad esempio, in tal senso, il parere del Comitato nazionale per la bioetica, «Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere», del 22 marzo 2019).</p>
<p>Sulla base delle mutate premesse culturali che orientano la tutela della salute mentale, gli ospedali psichiatrici civili sono stati chiusi oltre quaranta anni fa dalla nota legge Basaglia (legge 13 maggio 1978, n. 180, recante «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»). Quanto agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e alle case di cura e custodia, essi hanno dimostrato la loro inidoneità a garantire la salute mentale di chi ivi era ricoverato (sentenza n. 186 del 2015) e sono perciò stati espunti dall’ordinamento giuridico a far data dal 31 marzo 2015, a seguito di un lungo itinerario legislativo, avviato dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria); proseguito con l’art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9; continuato con l’art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2013, n. 57, e terminato con l’art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81. Conclusosi l’iter normativo, l’effettiva chiusura degli ultimi OPG è avvenuta solo grazie all’opera del commissario unico nominato dal Governo a tale scopo, che ha perfezionato la definitiva dismissione di tali istituzioni nel 2017.</p>
<p>Chiusi gli ospedali psichiatrici civili e giudiziari, non può più farsi riferimento all’art. 148 cod. Pen., vale a dire l’unica disposizione dedicata alla condizione dei detenuti affetti da gravi patologie psichiche sopravvenute.</p>
<p>3.2.– Nel frattempo, il legislatore ha istituito le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), su base regionale e a esclusiva gestione sanitaria. Tali strutture non sono però destinate ad accogliere i condannati in cui la malattia psichica si manifesti successivamente. Per queste persone l’ordinamento non offre alternative al carcere, ove è possibile soltanto che siano istituite apposite «sezioni speciali» per i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, secondo quanto disposto dall’art. 65 ordin. Penit.</p>
<p>Il lungo e faticoso processo riformatore che ha dato vita al fondamentale risultato della chiusura degli OPG non è stato completato con previsioni adeguate alla situazione dei detenuti con gravi malattie psichiche sopravvenute. È rimasta, infatti incompiuta quella parte della delega disposta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), relativa ai detenuti malati psichici, volta a garantire loro adeguati trattamenti terapeutici e riabilitativi anche attraverso misure alternative alla detenzione, oltre che attraverso la creazione di nuove strutture sanitarie interne al carcere. L’istituzione delle REMS introdotte dalla riforma non è di rimedio alla lacuna che si è venuta a creare in seguito alla chiusura degli OPG. Come correttamente osserva la Corte di cassazione rimettente, le REMS non sono istituzioni volte a sostituire i vecchi ospedali psichiatrici sotto altra veste e denominazione. Mentre i vecchi OPG erano destinati a ospitare tutti i malati psichiatrici gravi in qualsiasi modo venuti a contatto con la giurisdizione penale e, dunque, anche i condannati con infermità psichica “sopravvenuta” alla condanna, al contrario le REMS, così come chiaramente indica la loro stessa denominazione, hanno come unici destinatari i malati psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza (art. 3-ter, comma 2, del d.l. N. 211 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 9 del 2012 e successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della giustizia 1° ottobre 2012, recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia»).</p>
<p>Il chiaro dettato normativo attualmente vigente non può essere integrato in via interpretativa neppure considerando quel passaggio della citata legge di delega nel quale ambiguamente si prevede la «destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi» (art. 1, comma 16, lettera d, della legge n. 103 del 2017). Si tratta infatti di una delle previsioni della delega a cui non è stata data attuazione.</p>
<p>3.3.– Rimasto incompiuto il complesso disegno riformatore, oggi il tessuto normativo presenta serie carenze che gravano, tra l’altro, proprio sulla condizione dei detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta, i quali non hanno accesso né alle REMS né ad altre misure alternative al carcere, qualora abbiano un residuo di pena superiore a quattro anni, come il detenuto ricorrente.</p>
<p>I detenuti che si trovino in condizioni simili a quelle della parte nel giudizio a quo non possono avere accesso alla detenzione domiciliare “ordinaria” di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettera c, ordin. Penit., prevista per tutti i detenuti con una pena residua inferiore a quattro anni e che siano gravemente malati, indipendentemente dal tipo di patologia – fisica o psichica – di cui soffrono.</p>
<p>Neppure può essere loro applicato l’istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena di cui all’art. 146, primo comma, numero 3), cod. Pen., perché la grave patologia psichica non integra il presupposto ivi previsto della malattia grave, in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie.</p>
<p>Inoltre, i malati psichici non possono nemmeno beneficiare del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. Pen., perché questa previsione riguarda solo i casi di «grave infermità fisica».</p>
<p>Quest’ultima disposizione non lascia margini per una diversa interpretazione, tale da renderla applicabile anche al detenuto che soffra di una patologia psichica. Ostano a tale interpretazione tanto il dato testuale, quanto l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le sole patologie psichiatriche che possono consentire al giudice di disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena sono quelle da cui discendono anche gravi ricadute di tipo fisico (tra le numerosissime pronunce in questo senso Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 11 maggio-30 agosto 2016, n. 35826 e 28 gennaio-16 settembre 2015, n. 37615).</p>
<p>In breve, poiché il rinvio obbligatorio o facoltativo di cui agli artt. 146 e 147 cod. Pen. Riguarda solo le persone affette da grave infermità fisica, come si è visto poco sopra, ne consegue che i malati psichici non possono giovarsi neppure della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga”, di cui al censurato art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit., che a tali disposizioni rinvia nel definire il suo ambito di applicazione.</p>
<p>4.– La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta viola i principi costituzionali invocati nell’ordinanza di rimessione.</p>
<p>4.1.– La malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica ed è appena il caso di ricordare che il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l’ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela (tra le molte, sentenze n. 169 del 2017, n. 162 del 2014, n. 251 del 2008, n. 359 del 2003, n. 282 del 2002 e n. 167 del 1999), anche con adeguati mezzi per garantirne l’effettività.</p>
<p>Occorre, anzi, considerare che soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale.</p>
<p>Come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, sentenza 17 novembre 2015, Bamouhammad contro Belgio, paragrafo 119, e Corte EDU, grande camera, sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, paragrafo 105), in taluni casi mantenere in condizione di detenzione una persona affetta da grave malattia mentale assurge a vero e proprio trattamento inumano o degradante, nel linguaggio dell’art. 3 CEDU, ovvero a trattamento contrario al senso di umanità, secondo le espressioni usate dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana.</p>
<p>4.2.– Se è vero che la tutela della salute mentale dei detenuti richiede interventi complessi e integrati, che muovano anzitutto da un potenziamento delle strutture sanitarie in carcere, è vero altresì che occorre che l’ordinamento preveda anche percorsi terapeutici esterni, almeno per i casi di accertata incompatibilità con l’ambiente carcerario. Per questi casi gravi, l’ordinamento deve prevedere misure alternative alla detenzione carceraria, che il giudice possa disporre caso per caso, momento per momento, modulando il percorso penitenziario tenendo conto e della tutela della salute dei malati psichici e della pericolosità del condannato, di modo che non siano sacrificate le esigenze della sicurezza collettiva.</p>
<p>Per le ragioni sopra esposte, questa Corte ritiene in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. L’assenza di ogni alternativa al carcere, che impedisce al giudice di disporre che la pena sia eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora, a seguito di tutti i necessari accertamenti medici, sia stata riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità.</p>
<p>4.3.– Questa Corte, con una sentenza risalente, preso atto dell’insoddisfacente trattamento riservato all’infermità psichica grave, sopravvenuta alla condanna, ha richiamato il legislatore a «trovare una equilibrata soluzione» che garantisca ai condannati affetti da patologie psichiche «la cura della salute mentale – tutelata dall’art. 32 della Costituzione – senza che sia eluso il trattamento penale» (sentenza n. 111 del 1996). A distanza di tanti anni, tale richiamo è rimasto inascoltato.</p>
<p>Pur consapevole che incombe sul legislatore il dovere di portare a termine nel modo migliore la già avviata riforma dell’ordinamento penitenziario nell’ambito della salute mentale, con la previsione di apposite strutture interne ed esterne al carcere, questa Corte non può esimersi dall’intervenire per rimediare alla violazione dei principi costituzionali denunciata dal giudice rimettente, di modo che sia da subito ripristinato un adeguato bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.) E di assicurare che nessun condannato sia mai costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità (art. 27, terzo comma, Cost.), meno che mai un detenuto malato.</p>
<p>Pertanto, deve essere accolta la questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice rimettente e dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit., nella parte in cui non consente che la detenzione domiciliare “umanitaria” sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta.</p>
<p>5.– La misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga”, individuata dal giudice rimettente si presta, allo stato attuale, a colmare le carenze sopra individuate.</p>
<p>L’istituto della detenzione domiciliare è una misura che può essere modellata dal giudice in modo tale da salvaguardare il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la permanenza in carcere e, contemporaneamente, le esigenze di difesa della collettività che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica.</p>
<p>5.1.– Introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la detenzione domiciliare è stata nel corso del tempo ampliata quanto all’ambito di applicazione e parzialmente ridisegnata nelle sue finalità, tanto da interventi del legislatore quanto da pronunce di questa Corte. Essa risponde sempre, tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, a una «logica unitaria e indivisibile» (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009).</p>
<p>Per quanto qui rileva, questa Corte ha riconosciuto che la detenzione domiciliare costituisce «“non una misura alternativa alla pena”, ma una pena “alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena”», sottolineando come essa sia sempre accompagnata da «prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l’intervento del servizio sociale» (ordinanza n. 327 del 1989). Per questo motivo, tra l’altro, essa differisce completamente dalla semplice scarcerazione del detenuto che consegue al rinvio dell’esecuzione della pena disposto sulla base degli artt. 146 e 147 cod. Pen.</p>
<p>Il dato normativo, in effetti, non lascia alcun dubbio in proposito.</p>
<p>L’art. 47-ter, comma 4, ordin. Penit. Prevede che il «tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale», il quale a sua volta statuisce che, con «il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta» (comma 1).</p>
<p>Pertanto, la detenzione domiciliare non significa riduttivamente un ritorno a casa o tanto meno un ritorno alla libertà; certamente essa comporta l’uscita dal carcere, ma è pur sempre accompagnata da severe limitazioni della libertà personale, dato che il giudice, nel disporla, stabilisce le condizioni e le modalità di svolgimento e individua il luogo di detenzione, che può essere anche diverso dalla propria abitazione, se più adeguato a contemperare le esigenze di tutela della salute del malato, quella della sicurezza e quelle della persona offesa dal reato (art. 284, comma 1-bis, cod. Proc. Pen.). Di fondamentale rilievo è la possibilità che la detenzione domiciliare possa svolgersi, oltre che «nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora», anche in «luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza», come prevede l’art. 284 cod. Proc. Pen. E come ribadisce anche il comma 1 del medesimo art. 47-ter ordin. Penit.</p>
<p>Inoltre, occorre sottolineare che il detenuto in regime di detenzione domiciliare non si può allontanare dal luogo a cui è assegnato, salvo specifiche autorizzazioni da parte del giudice (art. 284, comma 3, cod. Proc. Pen.), il quale può anche imporgli limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (art. 284, comma 2, cod. Proc. Pen.). In ogni caso, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte (art. 284, comma 4, cod. Proc. Pen.). L’art. 47-ter, comma 4, ordin. Penit. Aggiunge poi che il tribunale di sorveglianza «[d]etermina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare».</p>
<p>5.2.– l’introduzione nell’ordinamento penitenziario della disposizione relativa alla detenzione domiciliare “umanitaria” o “in deroga” di cui al censurato art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit. Si deve alla più recente legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni).</p>
<p>Tale disposizione stabilisce che quando «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale», il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di quattro anni di cui all’art. 47-ter, comma 1, ordin. Penit., «può disporre la applicazione della detenzione domiciliare». Come si è detto, in virtù dei richiami agli artt. 146 e 147 cod. Pen., la detenzione domiciliare “in deroga” è oggi preclusa ai malati psichici.</p>
<p>Questa Corte ha già esplicitato che la ragione che ha spinto il legislatore a introdurre la detenzione domiciliare “in deroga” è offrire una «alternativa rispetto al differimento dell’esecuzione della pena», «nella prospettiva di creare uno strumento intermedio e più duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena liberazione del condannato (conseguente al rinvio): permettendo così di tener conto della eventuale pericolosità sociale residua di quest’ultimo e della connessa necessità di contemperamento delle istanze di tutela del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica» (ordinanza n. 255 del 2005).</p>
<p>Anche la giurisprudenza di legittimità sottolinea che la norma sulla detenzione domiciliare “in deroga”, della cui legittimità costituzionale ora si discute, persegue proprio «la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa», che «imponeva un’alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli», da un lato, obbedendo «all’esigenza di effettività dell’espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi» e, dall’altro, mirando a una esecuzione della pena «mediante forme compatibili con il senso di umanità» (così, tra le molte, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 5 aprile-16 settembre 2016, n. 38680).</p>
<p>5.3.– In definitiva, la detenzione domiciliare è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi, per i quali la permanenza in carcere provoca un tale livello di sofferenza da ferire il senso di umanità; al tempo stesso, essa può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni secondo le esigenze del caso: grazie a una attenta individuazione del luogo di detenzione, possono perseguirsi finalità terapeutiche e di protezione, senza trascurare le esigenze dei suoi familiari e assicurando, al tempo stesso, la sicurezza della collettività.</p>
<p>La varietà dei quadri clinici e delle condizioni sociali e familiari dei detenuti affetti da malattie psichiche esige da parte del giudice un’attenta valutazione caso per caso e momento per momento della singola situazione. A lui spetterà verificare, anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all’interno del carcere, alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e di tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. Penit., fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti, nel singolo caso, le esigenze della sicurezza pubblica.</p>
<p>In conclusione, è opportuno sottolineare che, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la detenzione domiciliare “umanitaria” offre al giudice una possibilità da attivare quando le condizioni lo consentano, sulla base di una complessiva valutazione a cui non può rimanere estraneo «il giudizio di pericolosità ostativa a trattamenti extra-murari, opportunamente rinnovato e attualizzato in parallelo alla evoluzione della condizione sanitaria e personale del detenuto» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 novembre 2018-4 marzo 2019, n. 9410).</p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/5/2016 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-6-5-2016-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-6-5-2016-n-99/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-6-5-2016-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/5/2016 n.99</a></p>
<p>Pres. GROSSI, Redattore de PRETIS sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 REPUBBLICA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-6-5-2016-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/5/2016 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GROSSI, Redattore de PRETIS</span></p>
<hr />
<p>sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p abp="1610" id="SC2" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p abp="1611" id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p abp="1612" id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p abp="1613" id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p abp="1615" id="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p abp="1616" id="IA2" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p abp="1617" id="IT" style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, promosso dal Collegio arbitrale di Palermo nel procedimento vertente tra Runfola Antonio e altri e l’Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina – Benfratelli”, con ordinanza del 6 luglio 2015, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2015.</p>
<p abp="1618" id="IT" style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p abp="1619" id="IT" style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.</p>
<div abp="1620" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p abp="1622" id="IT" style="text-align: justify;">Ritenuto che, con ordinanza del 6 luglio 2015, il Collegio arbitrale costituito in Palermo per la risoluzione della controversia insorta tra Antonio Runfola e altri e l’Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina – Benfratelli” (ARNAS), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost.;</p>
<p abp="1623" id="IT" style="text-align: justify;">che la questione è sorta nel corso di un giudizio arbitrale relativo al pagamento dei compensi per l’attività di progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori di ristrutturazione del padiglione di chirurgia generale dell’ARNAS, oggetto del contratto (cosiddetto «disciplinare di incarico») stipulato il 13 giugno 2000;</p>
<p abp="1624" id="IT" style="text-align: justify;">che il giudizio è stato promosso da alcuni professionisti incaricati dell’opera, che si sono avvalsi della clausola compromissoria prevista dall’art. 17 del contratto, a tenore del quale «[t]utte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall’Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la qualifica di avvocato, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d’intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente»;</p>
<p abp="1625" id="IT" style="text-align: justify;">che, dopo avere descritto nel dettaglio lo svolgimento del processo principale, il giudice a quo espone in via preliminare che l’arbitrato per il quale è causa è stato «conferito» dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 – sia pure sulla base di una clausola compromissoria pattuita anteriormente –, atteso che gli arbitri sono stati nominati nel 2013, e che non è intervenuta alcuna autorizzazione dell’ARNAS;</p>
<p abp="1626" id="IT" style="text-align: justify;">che il rimettente osserva che la parte pubblica ha adottato nel processo principale atti e comportamenti «concludenti», che manifesterebbero in modo univoco la sua volontà di deferire ad arbitri la controversia e di proseguire il giudizio arbitrale, quali la nomina dell’arbitro, la nomina del difensore, il conferimento della procura ad litem, la «condivisione» nell’individuazione del presidente del collegio arbitrale, la nomina del consulente tecnico di parte, l’autorizzazione alla testimonianza di un proprio tecnico;</p>
<p abp="1627" id="IT" style="text-align: justify;">che, a suo avviso, un’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 19 e 25, della legge n. 190 del 2012 che attribuisca carattere «tassativo» all’autorizzazione espressa degli arbitrati in materia di contratti pubblici e neghi rilievo giuridico a evidenti e univoche manifestazioni della volontà dell’amministrazione di conferire e di «coltivare» l’arbitrato, si esporrebbe ai dubbi di costituzionalità già scrutinati nella sentenza n. 108 del 2015, con la quale la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, sollevata da un altro collegio arbitrale in una fattispecie analoga;</p>
<p abp="1628" id="IT" style="text-align: justify;">che secondo il rimettente tale sentenza, emessa nelle more della decisione arbitrale, non sarebbe risolutiva dei dubbi ora sollevati, giacché non riguarderebbe il profilo della compatibilità dell’indicata interpretazione normativa con i medesimi parametri costituzionali invocati nel precedente giudizio;</p>
<p abp="1629" id="IT" style="text-align: justify;">che le norme denunciate determinerebbero retroattivamente l’inefficacia, in assenza di autorizzazione, delle clausole compromissorie pattuite prima dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, rimettendo così alla parte pubblica il potere di decidere sull’accesso alla giurisdizione arbitrale, «pur di fronte all’adozione di atti e comportamenti univoci nel senso di convenire [sic] in arbitri la controversia»;</p>
<p abp="1630" id="IT" style="text-align: justify;">che, inerendo la questione all’ammissibilità dell’arbitrato nella controversia principale, ne sarebbe certa la rilevanza rispetto alla definizione della lite, attesa la sua natura pregiudiziale;</p>
<p abp="1631" id="IT" style="text-align: justify;">che, nel merito, il rimettente dubita innanzitutto della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., in quanto la norma contrasterebbe con il principio di certezza e di stabilità dell’ordinamento giuridico, con la libertà di iniziativa economica, con l’autonomia negoziale e con la tutela che la Costituzione assicura all’istituto dell’arbitrato;</p>
<p abp="1632" id="IT" style="text-align: justify;">che la lesione sarebbe «peraltro rafforzata dalla circostanza secondo la quale, nel caso di specie, la novella del 2012 (…) imporrebbe di considerare irrilevanti atti e comportamenti processuali adottati dalla p.a. in spregio ai principi di proporzionalità e parità delle parti nel processo»;</p>
<p abp="1633" id="IT" style="text-align: justify;">che, inoltre, la norma distoglierebbe le parti dal giudice naturale contrattualmente individuato, con ulteriore violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost.;</p>
<p abp="1634" id="IT" style="text-align: justify;">che l’art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 contrasterebbe a sua volta, in primo luogo, con gli artt. 3 e 111 Cost., perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di autorizzare il ricorso all’arbitrato e ciò si risolverebbe in un vero e proprio privilegio processuale «vincolato a soli profili formali (l’ineludibilità dell’autorizzazione motivata)», tale da pregiudicare i principi di parità delle parti nel processo, di economicità dei mezzi processuali e di garanzia della tutela giurisdizionale;</p>
<p abp="1635" id="IT" style="text-align: justify;">che la norma violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento normativo – che ne deriverebbe – degli arbitrati in materia di contratti pubblici rispetto a quelli disciplinati dal codice di rito civile;</p>
<p abp="1636" id="IT" style="text-align: justify;">che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 1° dicembre 2015, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione;</p>
<p abp="1637" id="IT" style="text-align: justify;">che, a sostegno della sua richiesta, la difesa dello Stato richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 108 del 2015, osservando che le statuizioni in essa contenute, con le quali è stata esclusa l’illegittimità delle medesime disposizioni, dovrebbero valere anche nel presente giudizio.</p>
<p abp="1638" id="IT" style="text-align: justify;">Considerato che il Collegio arbitrale di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost.;</p>
<p abp="1639" id="IT" style="text-align: justify;">che, con la sentenza n. 108 del 2015, questa Corte ha già positivamente scrutinato la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012, in relazione ai medesimi parametri invocati da un altro collegio arbitrale in una fattispecie analoga e in base a censure sostanzialmente identiche;</p>
<p abp="1640" id="IT" style="text-align: justify;">che tali censure sono state disattese in quanto «[l]o ius superveniens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l’effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l’inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell’autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti»;</p>
<p abp="1641" id="IT" style="text-align: justify;">che – prosegue la sentenza n. 108 del 2015 – «[n]on si pone conseguentemente alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale»;</p>
<p abp="1642" id="IT" style="text-align: justify;">che questa Corte, pertanto, ha già ritenuto infondato il presupposto, «comune a tutte le censure, secondo il quale la norma attribuirebbe efficacia retroattiva al divieto di arbitrato senza preventiva autorizzazione»;</p>
<p abp="1643" id="IT" style="text-align: justify;">che il Collegio rimettente si sforza di declinare le censure in una prospettiva diversa e più limitata – secondo la quale la norma renderebbe inefficaci le preesistenti clausole compromissorie anche nel caso in cui l’amministrazione avesse tacitamente manifestato l’univoca volontà di ricorrere all’arbitrato, mediante comportamenti «concludenti» –, tentando di riproporre per la via di una particolare interpretazione della norma stessa la questione della sua costituzionalità, già sottoposta al vaglio di questa Corte;</p>
<p abp="1644" id="IT" style="text-align: justify;">che il tentativo appare vano, dal momento che le ragioni del lamentato contrasto con i parametri costituzionali indicati muovono dallo stesso presupposto, già disatteso, che il comma 25 faccia retroagire il divieto di arbitrato senza preventiva autorizzazione;</p>
<p abp="1645" id="IT" style="text-align: justify;">che, sotto questo determinante e assorbente profilo, il thema decidendum del giudizio costituzionale e i motivi di censura non sono sostanzialmente mutati rispetto al caso precedente, sicché non sono ravvisabili ragioni che inducano a una diversa decisione;</p>
<p abp="1646" id="IT" style="text-align: justify;">che, con la richiamata sentenza n. 108 del 2015, questa Corte ha già scrutinato la legittimità anche dell’art. 241, comma 1, con riferimento agli stessi parametri invocati dal Collegio rimettente e per analoghe violazioni, delle quali ha escluso l’esistenza;</p>
<p abp="1647" id="IT" style="text-align: justify;">che, dopo avere ricordato il proprio costante orientamento secondo il quale il legislatore sicuramente gode di discrezionalità nell’individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, questa Corte ha affermato che, «[a] maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all’autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali (ordinanza n. 11 del 2003)»;</p>
<p abp="1648" id="IT" style="text-align: justify;">che nella stessa sentenza n. 108 del 2015 è stato precisato, altresì, che le medesime esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, già considerate meritevoli di protezione in sede di scrutinio dei divieti normativi di ricorrere all’arbitrato, «valgono anche in questa materia, nella quale a tali esigenze si accompagna la generale finalità di prevenire l’illegalità della pubblica amministrazione», a cui «è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all’arbitrato, come sostiene il rimettente, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri a una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto»;</p>
<p abp="1649" id="IT" style="text-align: justify;">che nemmeno la mancata equiparazione tra assenso tacito e autorizzazione espressa, di cui si duole specificamente il Collegio arbitrale a quo, incorre nel vizio di manifesta irragionevolezza, giacché solo la espressa preventiva autorizzazione motivata è in grado di assicurare – a differenza dell’assenso tacito – che la scelta dell’amministrazione di deferire ad arbitri le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della «ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto», e la stessa prescritta motivazione dell’autorizzazione, diretta a garantire pubblicità e trasparenza alle ragioni della scelta dell’amministrazione di avvalersi dell’arbitrato, esclude che possa essere assegnato a un comportamento concludente valore equivalente all’autorizzazione espressa;</p>
<p abp="1650" id="IT" style="text-align: justify;">che, alla luce di queste considerazioni, il fatto che la norma denunciata richieda l’autorizzazione motivata e non conceda spazio a quella tacita non introduce alcuna novità rispetto ai motivi di censura, già disattesi dalla richiamata sentenza n. 108 del 2015, concernenti la lesione del principio di parità delle parti nel processo e la disparità di trattamento fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati di diritto comune, sicché neppure sotto tale profilo sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla decisione precedentemente assunta;</p>
<p abp="1651" id="IT" style="text-align: justify;">che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.</p>
<p abp="1652" id="IT" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<div abp="1653" style="text-align: justify;"><br abp="1654" /><br />
<br abp="1655" /><br />
<a abp="1637" name="dispositivo"></a></div>
<p abp="1657" id="MOA1" style="text-align: justify;">per questi motivi</p>
<p abp="1658" id="MOA2" style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p abp="1659" id="MOT" style="text-align: justify;">dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost., sollevate dal Collegio arbitrale di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p abp="1660" id="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.</p>
<p abp="1661" id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p abp="1662" id="MOFTO" style="text-align: justify;">Paolo GROSSI, Presidente</p>
<p abp="1663" id="MOFTO" style="text-align: justify;">Daria de PRETIS, Redattore</p>
<p abp="1664" id="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p abp="1665" id="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.</p>
<p abp="1666" id="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Cancelliere</p>
<p abp="1667" id="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-6-5-2016-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 6/5/2016 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2016 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salamone – Est. Tallaro Va sospesa l’interdittiva che contraddice precedenti informative che escludono ipotesi di infiltrazione mafiosa. Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Contraddittorietà precedente informativa – Medesimi elementi fattuali – Adeguata motivazione – Necessità – Sussiste. Va sospeso il provvedimento impugnato qualora si ponga in termini di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-99/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2016 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone – Est. Tallaro</span></p>
<hr />
<p>Va sospesa l’interdittiva che contraddice precedenti informative che escludono ipotesi di infiltrazione mafiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><b>Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Contraddittorietà precedente informativa – Medesimi elementi fattuali – Adeguata motivazione – Necessità – Sussiste.</b></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va sospeso il provvedimento impugnato qualora si ponga in termini di contraddittorietà, non adeguatamente giustificata, con una precedente informativa <em>ex</em> art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che – basata in massima parte sui medesimi elementi fattuali presi in considerazione nel più recente provvedimento – ha ritenuto non vi fossero elementi per ritenere che il soggetto ricorrente fosse vittima di un tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00099/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00161/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 161 del 2016, proposto da:</p>
<p>Futuredil S.n.c. di Carone Pietro &amp; C., in persona del suo legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero dell’Interno, in persona del suo Ministro in carica, Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34; Comune di Zambrone, in persona del suo Sindaco in carica;<br />
Comando Provinciale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del suo legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Calabria Ecologia S.a.s. di G. Coscarella &amp; C., in persona del suo legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
<em>a)</em>&nbsp;dell&#8217;informazione antimafia inderdittiva&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 61 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emessa dal Prefetto di Vibo Valentia in data 22 dicembre 2015, prot. n. 52010;<br />
<em>b)</em>&nbsp;della determina del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Zambrone del 29 dicembre 2015, n. 225, di revoca del contratto del 12 novembre 2015, rep. n 10, relativo al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2017;<br />
<em>c)</em>&nbsp;di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota del 30 ottobre 2015 del Comando Provinciale dei Carabinieri e la determina dirigenziale di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei randagi alla Calabria Ecologia S.a.s.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto, al sommario esame tipico della presenta fase cautelare, che il ricorso presenti il&nbsp;<em>fumus</em>&nbsp;di fondatezza, in quanto:<br />
<em>1)</em>&nbsp;il provvedimento impugnato si limita a sintetizzare le informazioni fornite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia e a riportare alcuni principi giurisprudenziali in materia, senza dare adeguata motivazione circa le ragioni per le quali dagli elementi fattuali riportati si possa desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa della società ricorrente;<br />
<em>2)</em>&nbsp;il provvedimento impugnato si pone in termini di contraddittorietà, non adeguatamente giustificata, con l’informazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, resa in data 6 agosto 2013, con la quale il Prefetto di Vibo Valentia – basandosi in massima parte sui medesimi elementi fattuali presi in considerazione nel più recente provvedimento – ha ritenuto che non vi siano elementi per ritenere che la società ricorrente sia vittima di un tentativo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi;</p>
<p>Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere giustificatamente compensate;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />
<em>a)</em>&nbsp;sospende i provvedimenti impugnati;<br />
<em>b)</em>&nbsp;fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 15 giugno 2016.<br />
Spese compensate.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il&nbsp;03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.99</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Zanon sulla possibilità di realizzare recinzioni per gli animali di affezione in deroga a strumenti territoriali e ambientali Edilizia ed urbanistica – Disciplina – Art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 – Disciplina delle strutture e delle recinzioni per il ricovero dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Zanon</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di realizzare recinzioni per gli animali di affezione in deroga a strumenti territoriali e ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Disciplina – Art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 – Disciplina delle strutture e delle recinzioni per il ricovero dei cani e dei gatti, nonché della custodia degli animali di affezione – Possibilità di realizzare anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, naturalistici ed edilizi – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2014, depositato in cancelleria il 2 settembre 2014 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2014. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto; <br />
udito nell’udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon; <br />
uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Ezio Zanon per la Regione Veneto. <br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso spedito per la notifica il 23 agosto 2014, ricevuto dalla resistente il 28 agosto 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 69 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni). <br />
1.1.– La norma impugnata introduce, dopo il comma 6 dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, i nuovi commi 6-bis e 6-ter. Il primo è finalizzato espressamente all’attuazione della disciplina posta al comma 2-bis dell’art. 3 della stessa legge n. 60 del 1993, ove si vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza. Con il comma 6-bis citato, in particolare, si prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emani indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture di ricovero e custodia per gli animali. Il nuovo comma 6-ter – che risulta essere la sola disposizione posta effettivamente ad oggetto d’impugnazione – aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le modalità indicate dalla Giunta, «sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi». <br />
1.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata contrasta con il primo comma dell’art. 117 Cost., in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea, come recepito mediante l’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). <br />
In particolare, il paragrafo 3 dell’art. 6 della citata direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE stabilisce che qualunque piano o progetto che possa riguardare le zone di speciale conservazione cui si riferiscono i commi precedenti sia posto ad oggetto d’una valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, e che l’intervento ottenga un provvedimento favorevole («accordo») dalle autorità nazionali competenti solo quando vi sia certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito medesimo. La disciplina nazionale di recepimento – prosegue il ricorrente – ha demandato a Regioni e Province il compito di attuazione del procedimento di verifica. <br />
La norma impugnata sarebbe illegittima in quanto eluderebbe la «rete di tutela» apprestata dal legislatore eurounitario e da quello nazionale, consentendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformità alle indicazioni tecniche della Giunta regionale. <br />
1.3.– Il ricorrente assume, inoltre, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Nella specie, si tratterebbe di disciplina regionale idonea a diminuire i livelli di tutela dell’ambiente. La Regione Veneto avrebbe dovuto limitarsi ad intervenire sulla normativa regionale, e nei limiti competenziali tipici della stessa, senza la pretesa di incidere sugli strumenti di matrice nazionale per la protezione dell’ambiente. <br />
A tale proposito, il ricorrente evoca la normativa richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014, di impugnazione della legge regionale in oggetto, anzitutto a proposito della pianificazione dei bacini idrogeologici, i cui strumenti sono sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi regionali (il riferimento concerne l’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale). Si osserva che gli stessi strumenti regionali possono essere derogati solo in quanto compatibili con il piano di bacino. <br />
Ancora, la norma impugnata contrasterebbe con la disciplina delle cosiddette aree protette, e con quella relativa alla competenza dell’Ente parco, riguardo alla tipologia ed alle modalità di costruzione dei manufatti nelle aree medesime (riferimento concernente l’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge quadro sulle aree protette). Il ricorrente osserva come il piano per il parco – a norma dell’art. 12, comma 7, della citata legge n. 394 del 1991 – abbia effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, e come tale piano sostituisca ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. A fronte di tali normative, la norma regionale impugnata, per parte sua, pretenderebbe di derogare, in via generale ed astratta, a questi prioritari strumenti di tutela dell’ambiente. <br />
2. – Con memoria del 2 ottobre 2014, depositata in pari data, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata. <br />
2.1.– Secondo la resistente, il nuovo comma 6-ter dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, introdotto dalla norma impugnata, andrebbe letto in relazione al precedente comma 2 dello stesso articolo, che continua a richiamare, quanto ai «canili sanitari e rifugi per cani», il successivo art. 14 della stessa legge. Quanto al nuovo comma 6-bis dell’art. 8 la norma si riferirebbe unicamente alle situazioni regolate dal comma 2-bis dell’art. 3 della legge citata. <br />
Tale ultima disposizione contiene il divieto di utilizzare catene o altri mezzi di contenimento, salvo che per ragioni sanitarie o di sicurezza, comunque temporanee. Dunque, il citato comma 6-bis dell’art. 8 avrebbe riguardo unicamente a strutture per uso temporaneo ed eccezionale, dovuto a ragioni sanitarie o di sicurezza, e così dovrebbe concludersi per la norma derogatoria collegata. I «canili sanitari e rifugi per cani» sarebbero invece assoggettati alla disciplina ordinaria, dettata al già citato (e non modificato) art. 14. <br />
Il doppio regime porrebbe in evidenza che la normativa impugnata riguarderebbe solo «strutture di ridotta incidenza [di] preminente carattere domestico e privato». La conclusione sarebbe avvalorata dal significato logico e letterale dell’espressione «strutture e recinzioni», tale da evocare costruzioni non strutturate e semplici, che vengono disciplinate per assicurare l’interesse al miglior trattamento degli animali di affezione. <br />
La Regione Veneto esclude dunque, ed anzitutto, che sia violata la disciplina eurounitaria, il cui rilievo presuppone la realizzazione di opere che possano avere incidenza significativa sulle aree collocate nella cosiddetta rete ecologica europea. <br />
2.2.– Non sussisterebbe, d’altra parte, la denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le norme impugnate infatti introdurrebbero un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, nei termini consentiti dalla normazione statale. La conseguenza sarebbe desumibile da una corretta lettura del nuovo comma 6-ter dell’art. 8, la cui parte finale, concernente gli strumenti di governo del territorio, costituirebbe specificazione del riferimento iniziale alla legislazione regionale. La portata precettiva della norma, comunque, andrebbe ricostruita secondo il criterio dell’interpretazione costituzionalmente compatibile. Non avrebbe senso pretendere che una norma regionale elenchi espressamente ogni disposizione statale non suscettibile di deroga, dovendosi ritenere implicita, ogni volta, l’evocazione dei pertinenti limiti competenziali. <br />
3.– L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria in data 21 aprile 2015, insistendo per l’accoglimento del ricorso. <br />
L’utilizzo del termine «strutture», nella normativa impugnata, non sarebbe affatto indicativo dell’estraneità di questa alla disciplina dei canili sanitari e dei rifugi, trovandosi tra l’altro lo stesso termine anche nell’art. 14 della legge n. 60 del 1993, sicché non potrebbe accogliersi la tesi per cui le nuove norme regionali non riguarderebbero i citati canili e rifugi. <br />
D’altra parte, l’art. 6, terzo paragrafo, della già citata direttiva 92/43/CE imporrebbe una preventiva valutazione di incidenza su qualunque intervento che possa pregiudicare i siti di interesse naturalistico. Una siffatta potenzialità lesiva non potrebbe essere esclusa in via generale ed astratta per le strutture in questione, come vorrebbe invece disporre la legge impugnata. <br />
Quanto infine alla natura degli strumenti “derogabili”, l’Avvocatura generale dello Stato esclude che il testo della norma impugnata la limiti a quelli regionali, sui quali del resto avrebbe potuto direttamente incidersi attraverso le «indicazioni tecniche» della giunta, senza necessità della previsione derogatoria. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni). <br />
La norma impugnata incide sulla citata legge regionale n. 60 del 1993, approvata sulla base della legge statale 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), intervenendo, in particolare, sull’art. 8 (rubricato «Canili sanitari e rifugi»), ove sono introdotti due nuovi commi. <br />
Il comma 6-bis è finalizzato a dare attuazione alla disposizione (nuovo comma 2-bis) che la stessa legge regionale n. 17 del 2014 ha introdotto nell’art. 3 della precedente legge regionale n. 60 del 1993, ove si vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza. Ebbene, il citato comma 6-bis stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine appunto di dare attuazione alla disposizione appena ricordata, emani «apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati». <br />
Il nuovo comma 6-ter – che, in base alla motivazione e alle conclusioni del ricorso, è la sola disposizione posta effettivamente ad oggetto dell’impugnazione statale – aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le indicazioni tecniche indicate dalla Giunta, «sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi». <br />
2.&#8722; La norma impugnata è fatta oggetto di due distinte censure. <br />
In primo luogo, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, essa violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con il diritto dell’Unione europea, come recepito mediante l’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Infatti, ammettendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformità alle indicazioni tecniche della Giunta regionale, la norma consentirebbe l’elusione della «rete di tutela» apprestata dal legislatore eurounitario e da quello nazionale – in relazione alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – la quale impone una valutazione di incidenza di qualunque piano o progetto che possa influire sull’integrità delle zone di speciale conservazione, escludendo gli interventi pregiudizievoli. <br />
In secondo luogo, secondo il ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». In particolare, la disposizione in esame pretenderebbe di derogare, in via generale ed astratta, a una serie di prioritari strumenti di tutela dell’ambiente, previsti dalla legislazione statale, dando vita ad una disciplina idonea a diminuire i livelli di tutela. La Regione Veneto avrebbe, invece, dovuto limitarsi ad intervenire sulla normativa regionale, e nei limiti di competenza tipici della stessa, senza la pretesa di incidere sugli strumenti di matrice nazionale per la protezione dell’ambiente. <br />
Entrambe le censure, in definitiva, denunciano l’illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, sul presupposto che essa introduca, in vista della realizzazione di qualsiasi struttura di ricovero e cura per animali d’affezione, deroghe agli strumenti di tutela ambientale, la cogenza dei quali deriva, invece, sia dalla conformazione del diritto interno al diritto dell’Unione, sia dalla competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente». <br />
3.– La Regione Veneto, nel sollecitare il rigetto delle questioni, ha proposto una interpretazione riduttiva del significato della disposizione impugnata. <br />
Essa ritiene, in primo luogo, che la disciplina contenuta nell’art. 2 della legge regionale n. 17 del 2014 riguarderebbe solo strutture temporanee e di preminente carattere domestico e privato, mentre i veri e propri rifugi per cani sarebbero assoggettati alla disciplina ordinaria, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 60 del 1993. <br />
Sostiene, ancora, la difesa regionale il rigetto della questione proponendo un’interpretazione adeguatrice della norma impugnata. Poiché è necessario interpretare le norme in modo da ricavarne un significato costituzionalmente compatibile, e poiché il rispetto delle competenze statali esclusive o concorrenti rappresenta una condizione di legittimità per ogni legge regionale, sarebbe da intendersi che ogni legge regionale, per quanto non lo specifichi, escluda dal proprio ambito applicativo qualsiasi fattispecie che lo Stato abbia regolato o avrebbe potuto regolare. <br />
Nel caso di specie, con particolare riferimento al nuovo comma 6-ter dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, sarebbe perciò introdotto un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, e nei termini consentiti dalla normazione statale. La conseguenza sarebbe appunto desumibile da una lettura costituzionalmente conforme della disposizione, la cui parte finale, concernente gli strumenti di governo del territorio, costituirebbe specificazione del riferimento iniziale alla legislazione regionale. <br />
4.– Gli argomenti della difesa regionale non trovano conferma nel senso e nella lettera della disciplina censurata. Di conseguenza, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 17 del 2014, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993. <br />
4.1.– È vero, come sostiene la resistente e come risulta dal testo della disposizione, che le «indicazioni tecniche» della Giunta, di cui tratta il citato comma 6-bis, sono finalizzate all’attuazione del comma 2-bis dell’art. 3 della stessa legge regionale n. 60 del 1993, cioè a garantire che gli animali di affezione non siano legati alla catena o ad altri similari strumenti di contenzione, salvo casi eccezionali. Ma, nel comma 2-bis, tale obiettivo riguarda chiunque custodisca gli animali, a qualsiasi fine, e caratterizza le stabili ed ordinarie condizioni di custodia, aggiungendosi, per maggior garanzia, che la regola vale per i casi di detenzione «anche» – e quindi non solo – temporanea. Qualunque struttura per il ricovero degli animali d’affezione è, in definitiva, tenuta a conformarsi all’obiettivo ricordato. Ed è evidente come il perseguimento di quest’ultimo richieda un tendenziale ampliamento degli spazi, e perciò delle strutture medesime. <br />
Questa conclusione non è affatto smentita – ed anzi è confermata – dal rilievo che le norme censurate sono state inserite nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, visto che anche tale norma è destinata a disciplinare i canili sanitari ed i rifugi, come la stessa rubrica dell’articolo indica, pur essendo presente (al comma 2) un rinvio al successivo art. 14 per la fissazione dei criteri di costruzione delle indicate strutture. <br />
In sostanza, risulta che le “finalità” da perseguire mediante le apposite «indicazioni tecniche» della Giunta abbiano carattere generale, tanto da essere inserite nella norma sulla istituzione e sulla gestione della anagrafe canina, che si rivolge indistintamente a commercianti, privati, enti pubblici. D’altra parte, il comma 6-bis dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993 prevede espressamente che siano dettate «disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati». E ciò non può che significare che quel che viene disciplinato prima di tale specifica indicazione si rivolga primariamente alle strutture di ricovero “pubbliche” (canili e rifugi), non certo a quelle che abbiano preminente carattere domestico e privato. <br />
Per altro verso, non vi sono elementi normativi o sistematici idonei a circoscrivere le prescrizioni alle strutture di carattere meramente temporaneo. Non giova, in questo senso, il riferimento al comma 2-bis dell’art. 3 della citata legge regionale n. 60 del 1993, pur enfatizzato dalla difesa regionale. Infatti, non è verosimile che la disciplina censurata riguardi proprio e solo «catene o strumenti di contenzione similare», da utilizzare esclusivamente per contingenti misure di sicurezza, giacché bisognerebbe allora ipotizzare che l’approvazione di linee guida della Giunta – sentita la competente commissione consiliare, in deroga agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi – sia prevista per la mera regolazione di catene di contenzione per animali. Inoltre, è proprio la lettera dei commi 6-bis e 6-ter dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993 ad evocare, in generale, «strutture» e «recinzioni» per il ricovero dei cani e dei gatti, non circoscritte a cautele sanitarie e di sicurezza temporanee. <br />
4.2.– Non è sostenibile neppure l’ulteriore assunto della difesa regionale, secondo la quale, in base al criterio dell’interpretazione costituzionalmente conforme, la norma impugnata introdurrebbe un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, e nei termini consentiti dalla normazione statale, conseguendone l’irrilevanza sia della normativa di trasposizione del diritto dell’Unione in materia di aree naturalistiche, sia degli strumenti (ambientali, edilizi, urbanistici) non riferibili alla competenza della stessa Regione. <br />
Ritenere inutile che le leggi regionali elenchino espressamente le disposizioni statali non suscettibili di deroga, dovendosi ogni volta considerare implicito che le leggi medesime abbiano inteso rispettare i propri limiti di competenza, è argomento che prova troppo. Ragionando in questo modo, infatti, si eliminerebbe, facilmente e in radice, la grande maggioranza dei conflitti di competenza, i quali resterebbero confinati alle ipotesi (residuali) di deliberata, esplicita e non superabile regolazione di fattispecie o materie riservate alla legislazione dello Stato. <br />
Non sono mancati, per vero, casi nei quali si è riconosciuta da questa Corte, in via interpretativa, una limitazione della disciplina regionale ad ambiti materiali di competenza corrispondente, con conseguente rigetto dell’impugnativa statale (da ultimo, sentenze n. 300 del 2013, n. 278 e n. 171 del 2012, n. 168 del 2010). Si trattava però di casi nei quali la legge regionale adottava esplicite formule di coordinamento con la disciplina statale, o nei quali, almeno, mancavano disposizioni derogatorie implicite o esplicite. Nella fattispecie qui in esame, invece, una disposizione derogatoria esplicita esiste, e la sua ininfluenza su ambiti di competenza legislativa statale resta affidata alla tesi per cui l’aggettivo «regionale», nel testo dell’impugnato comma 6-ter, assumerebbe un ruolo dominante nel contesto di una complessa endiadi. Tuttavia, l’utilizzo dei normali criteri ermeneutici porta ad escludere che tale interpretazione abbia pregio: la deroga per la realizzazione delle strutture e delle recinzioni in parola è esplicitamente riferita alla sola legislazione regionale, mentre l’aggettivo «regionale» non è più riprodotto con riferimento alla deroga agli strumenti ambientali, territoriali, urbanistici ed edilizi. <br />
4.3.– Alla luce dell’esame svolto, consentendo la realizzazione di strutture di ricovero per animali d’affezione in generica deroga a strumenti ambientali, l’impugnato comma 6-ter produce un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in virtù dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. In particolare, la legge regionale ha inteso regolare direttamente la materia in questione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, ciò che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni (ex multis sentenze n. 303 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 325 del 2011). Questo comporta l’illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. <br />
4.4.– È assorbita la censura riferita alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-99/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2014 n.99</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2014-n-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2014-n-99/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2014 n.99</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli G. P. A. (avv.ti S. Caffarelli e S. Cutini) c/ Comune di Terni (avv.ti A. Alessandro e I. Sorbini) e nei confronti di Piscine dello Stadio s.r.l. (avv.ti F. Pollari Maglietta e F. Colombo) Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Mero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2014-n-99/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2014 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2014-n-99/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2014 n.99</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> G. P. A. (avv.ti S. Caffarelli e S. Cutini) c/ Comune di Terni (avv.ti A. Alessandro e I. Sorbini) e nei confronti di Piscine dello Stadio s.r.l. (avv.ti F. Pollari Maglietta e F. Colombo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Mero criterio della vicinitas – In materia di approvazione di progetti di opere pubbliche &#8211; Insufficienza – Interesse al ricorso &#8211; Estremi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove si contesti non già la conformità urbanistico &#8211; edilizia di intervento privato realizzato dal vicino, bensì la conformità di un’opera pubblica rispetto al modello procedimentale per la formazione del progetto secondo l’articolazione trifasica (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) prevista dalla vigente normativa, il criterio di legittimazione della cd. vicinitas non assume rilevanza, dovendo il ricorrente, per radicare l’interesse a ricorrere, dimostrare che l’opera progettata sia in grado di arrecare un danno concreto, quali la perdita di valore dell’abitazione, la violazione delle distanze minime di sicurezza o la potenziale dannosità per la salute delle persone che vivono nelle sue vicinanze</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 326 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
G. P. A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Serenella Caffarelli, con domicilio eletto presso Silvia Cutini, in Perugia, piazza Italia, 9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Alessandro, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo 107; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Piscine dello Stadio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Pollari Maglietta e Francesca Colombo, con domicilio eletto presso Francesca Colombo in Perugia, piazza Piccinino n. 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della delibera di Giunta del Comune di Terni n. 152 del 29.5.2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo generale relativo alla costruzione dell&#8217;impianto sportivo polivalente denominato &#8220;Le Piscine dello Stadio&#8221; nonchè dell&#8217;atto correlato di validazione del progetto esecutivo a firma del Responsabile unico del procedimento;<br />
&#8211; della delibera di Consiglio comunale del Comune di Terni n. 132 del 4.6.2012 con la quale è stato stabilito che il complesso polivalente in questione venga realizzato &#8220;come intervento edilizio diretto da attivare con l&#8217;approvazione del progetto esecutiv<br />
&#8211; e di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, con particolare riferimento alle deliberazioni G.C. n. 372 del 17.7.2008, n. 206 del 6.6.2012 e n. 399 del 21.11.2012.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e della Piscine dello Stadio s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Espone l’odierna ricorrente di essere proprietaria di due appartamenti siti in Terni alla via U. Pettini 23/25 frontistanti e confinanti con l’intervento in corso di costruzione denominato “Le Piscine dello Stadio” di riqualificazione del precedente impianto natatorio comunale, da molti anni dismesso.<br />
Con deliberazione G.C. n. 372 del 17 luglio 2008, il Comune di Terni ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’impianto sportivo polivalente “Le Piscine dello Stadio”, da realizzarsi su area di esclusiva proprietà comunale, determinando l’attivazione delle procedure di gara per la concessione, progettazione e costruzione e gestione dello stesso.<br />
L’intervento si inserisce all’interno della più ampia zona urbana denominata “Città dello Sport” individuata dal P.R.G. del Comune di Terni come area destinata ad attrezzature sportive di carattere territoriale e servizi annessi al turismo e alle attività sportive, ed è inserito all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche 2012/2014 approvato con deliberazione G.C. n. 183 del 30 maggio 2012.<br />
All’esito della suesposta gara, con determinazione n. 4163 del 14 settembre 2009 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’a.t.i. tra la Tondini Costruzioni s.p.a. e Tombesi Costruzioni s.r.l., la quale successivamente costituiva la società di progetto Piscine dello Stadio s.r.l.<br />
Con deliberazione C.C. n.132 del 4 giugno 2012, l’Amministrazione comunale ha previsto la realizzazione dell’impianto polivalente <i>de quo</i> con intervento edilizio diretto, da attivare con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della G.C. trattandosi di opera pubblica.<br />
Con deliberazione G.C. n. 206 del 6 giugno 2012, è stato approvato il progetto definitivo con valore di titolo edilizio nonché il primo stralcio di progetto esecutivo e con successiva deliberazione G.C. n. 399 del 21.11.2012 il secondo stralcio; infine con deliberazione G.C. n.152 del 29 maggio 2013, il progetto generale esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi.<br />
La ricorrente con ricorso introduttivo notificato il 30 luglio 2013, impugna la deliberazione G.C. n. 152/2013 di approvazione del progetto esecutivo generale unitamente alla deliberazione n.132/2012 ed alle ulteriori deliberazioni in epigrafe indicate, deducendo le seguenti articolate censure, così sintetizzabili:<br />
I. Violazione o falsa applicazione dell’art. 150 NTA del PRG Mancanza del Piano attuativo; violazione dell’art. 133 c. 2, 5 e 8 delle NTA al PRG; eccesso di potere per sviamento, errata od inadeguata istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta: l’intervento in esame non si potrebbe attuare mediante intervento edilizio diretto, essendo indispensabile la formazione di un Piano attuativo, presupponendo una vera e propria trasformazione urbanistica, secondo la disciplina urbanistica vigente applicabile alla fattispecie; l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica non potrebbe derogare alla formazione di atto di pianificazione urbanistica costituente il presupposto necessario per la redazione del progetto;<br />
II. Violazione o falsa applicazione dell’art. 8 c. 1 lett. c) della L.R. 1/2004, degli artt. 12 e 13 del R.R. Umbria 7/2010, eccesso di potere per omessa o carente istruttoria: sarebbe del tutto insussistente la verifica della conformità urbanistica prescritta e non sarebbero tra l’altro rispettati gli standard da destinare a parcheggi, sensibilmente inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri di cui al R.R. 7/2010 applicabile.<br />
Con atto di motivi aggiunti notificato il 9 agosto 2013, la ricorrente deduce nuove doglianze avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, così riassumibili:<br />
III. Violazione o falsa applicazione dell’art. 93 del D.lgs. 163/2006, degli artt 8 c. 1 lett. b), 19 c. 1 lett. b, 21 c. 1 lett. a) 22 c. 1 lett a), del D.p.r. 554/1999; dell’art. 22 delle NTA Aree centrali in variante al PRG; dell’art. 61 c. 1 lett. a) e 2 lett. a) della L.R. 27/2000; dell’art. 41 sexies della legge 1150/1942 così come sostituito dall’art. 2 c. 2 della legge 122/2000, dell’art. 3 della legge 241/90 per omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento, errata od inadeguata istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta, arbitrarietà delle scelte dell’Amministrazione: sarebbe del tutto mancata ogni verifica sulla conformità urbanistica prima dell’approvazione del progetto preliminare, compreso il rispetto dei parametri applicabili per la superficie minima da destinare a parcheggi previsti; sarebbe assente nello studio di prefattibilità ambientale, la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale, ivi comprese le destinazioni d’uso ammissibili; nel progetto definitivo sarebbero assenti gli approfondimenti tecnici necessari per assicurare la conformità delle norme ambientali e urbanistiche; l’intervenuta approvazione del progetto esecutivo per stralci diversi non avrebbe tenuto conto che solamente il progetto definitivo avrebbe potuto contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, con evidente alterazione dell’iter procedimentale stabilito dalla legge per la realizzazione di opere pubbliche; il costruendo intervento non sarebbe nemmeno rispettoso delle distanze minime dal confine stradale.<br />
Si sono costituiti sia il Comune di Terni che l’odierna controinteressata “Piscine dello Stadio” s.r.l., concessionaria dell’opera pubblica, eccependo preliminarmente articolate eccezioni in rito di irricevibilità ed inammissibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, in sintesi evidenziando:<br />
&#8211; la ricorrente avrebbe impugnato solamente una parte delle deliberazioni costituenti il complesso iter procedimentale afferente l’avversato intervento pubblico, non impugnando o impugnando tardivamente vari atti direttamente lesivi ed in particolare le d<br />
&#8211; il difetto di interesse concreto e attuale, lamentando la ricorrente l’alterazione dell’iter procedimentale per la realizzazione dell’opera pubblica senza dimostrare di aver subito alcun effettivo pregiudizio alle proprie facoltà dominicali;<br />
&#8211; il difetto di legittimazione attiva, non risultando l’odierna istante titolare di alcun interesse qualificato e differenziato, poiché nei ricorsi avverso atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, non sarebbe sufficiente il criterio della c.d.<br />
&#8211; dalla riqualificazione dell’area anche la proprietà della ricorrente trarrebbe beneficio in termine di incremento di valore;<br />
&#8211; la non applicabilità, al caso di specie, per la determinazione del <i>dies a quo</i> di decorrenza del termine di impugnazione, del momento di completamento dei lavori, non vertendo la controversia sulla abusività di opere sotto il profilo edilizio;<br />
&#8211; l’inammissibilità delle censure concernenti la mancata compatibilità urbanistica e la violazione degli standard per i parcheggi, poiché essa sarebbe stata effettuata nelle pregresse fasi di progettazione tardivamente gravate;<br />
&#8211; l’inammissibilità delle censure concernenti la violazione delle distanze dal sedime stradale, per mancata impugnazione della deliberazione G.C. n. 399/2012 di approvazione del secondo stralcio del progetto esecutivo.<br />
Quanto al merito, chiede il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, in sintesi evidenziando:<br />
&#8211; l’art. 150 NTA, in ragione della sua specialità rispetto alla generale previsione dettata dall’art. 133, non richiede l’adozione del Piano attuativo ma rimette la precisazione delle modalità attuative al Consiglio comunale, il quale ha scelto l’interven<br />
&#8211; la verifica degli standard per i parcheggi si dovrebbe effettuare considerando tutti i parcheggi insistenti nella zona e non solo sull’area oggetto dell’intervento.<br />
Con memoria depositata il 18 novembre 2013, l’odierna deducente ha controdedotto alle eccezioni in rito, ed insiste per l’accoglimento del gravame; la difesa della controinteressata ha depositato istanza di stralcio della suddetta memoria poiché tardiva rispetto ai termini perentori di cui all’art. 73 cod. proc. amm.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2013 l&#8217;istanza cautelare è stata “abbinata” al merito.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 dicembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
2. E’materia del contendere la legittimità dell’iter procedimentale attivato dal Comune di Terni per l’affidamento dei lavori in concessione aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione funzionale ed economica dell’ impianto sportivo polivalente denominato “Le Piscine dello Stadio” da realizzarsi su area esclusivamente pubblica, senza attivazione di alcuna procedura espropriativa. Lamenta la ricorrente, in buona sostanza, la violazione della scansione dei livelli di progettazione per la realizzazione dell’opera pubblica unitamente alla mancata verifica della compatibilità urbanistica rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, compatibilità asseritamente insussistente sotto diversi profili.<br />
2.1. In <i>limine litis</i> va disposto lo stralcio della memoria depositata dalla ricorrente il 18 novembre 2013, poiché tardiva rispetto ai termini perentori (<i>ex plurimis</i> Consiglio di Stato sez. IV, 25 novembre 2013, n.5586) fissati dall’art. 73 cod. proc. amm. venendo a scadere il 17 novembre 2013 il termine ivi previsto di trenta giorni liberi prima dell’udienza pubblica, da ritenersi peraltro anticipato al giorno antecedente non festivo ai sensi dell’art. 52 c. 4 cod. proc. amm. (16 novembre 2013); non è applicabile alla presente controversia la dimidiazione del termine di cui al suddetto art. 73 cod. proc. amm. propria del rito accelerato “appalti” (art. 119 c. 2 cod. proc. amm.) non impugnandosi provvedimenti concernenti “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” quali il bando, l’aggiudicazione o l’esclusione dalla gara. Preme evidenziare come l’invocata applicazione da parte della ricorrente di tale rito processuale determinerebbe la manifesta irricevibilità del gravame, poiché proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 120 c. 2 cod. proc. amm. <br />
2.2. Preliminarmente debbono essere esaminate le numerose eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dall’odierna controinteressata.<br />
2.3. L’eccezione di irricevibilità del ricorso sotto il profilo della tardiva impugnazione delle deliberazioni n. 132 del 4 giugno 2012 pubblicata all’albo pretorio il 28 giugno 2012 e G.C. n. 372 del 17 luglio 2008 pubblicata all’albo pretorio il 23 luglio 2008 merita condivisione.<br />
Nel complesso iter seguito dal Comune per la realizzazione dell’opera pubblica in esame, con deliberazione G.C. n. 372 del 17 luglio 2008 è stata approvato il progetto preliminare ed attivata la procedura di gara, mentre con le successive deliberazioni G.C. 182 del 30 maggio 2012 l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014, il primo stralcio del progetto esecutivo (G.C. n. 206 del 6 dicembre 2012) ed il secondo stralcio (G.C. n. 399 del 21 novembre 2012); con deliberazione C.C. n. 132/2012 l’organo consiliare ne ha previsto la realizzazione mediante intervento edilizio diretto, da attivare con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale. <br />
Trattasi di deliberazioni a contenuto generale che non incidono direttamente sulla proprietà della ricorrente, non contemplata nei progetti di approvazione dell’opera pubblica &#8211; non riguardando come detto aree di proprietà del ricorrente bensì area di esclusiva proprietà comunale &#8211; e non soggette a comunicazione personale ai sensi del generale disposto di cui all’art. 21- bis della legge 241/90, con conseguente onere di impugnazione, da parte dei terzi interessati, dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, secondo giurisprudenza del tutto pacifica (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V, 7 settembre 2007, n.4719; id. sez. IV, 26 aprile 2006, n.2287; id. sez VI, 5 agosto 2005, n.4159, id. sez VI, 16 ottobre 2001 n.5467, id. sez VI, 14 giugno 2001, n.3149, T.A.R. Lombardia Milano, sez II, II 27 dicembre 2006, n.3095). Non è per altro nemmeno ipotizzabile <i>in subiecta materia</i> ai fini della decorrenza del termine di impugnativa, individuare il momento dell’intervenuta realizzazione dell’opera, non vertendo la presente controversia sulla conformità urbanistico &#8211; edilizia di un intervento privato, come condivisibilmente affermato dalla difesa comunale.<br />
La deliberazione n. 132/2012, quanto alla previsione della realizzazione mediante intervento diretto, assume carattere direttamente lesivo dell’interesse azionato in giudizio, in riferimento alle censure di cui al I motivo, contenendo l’inequivoca scelta dell’attuazione senza previo Piano attuativo, di cui la ricorrente ne lamenta l’illegittimità, si che doveva esser ritualmente impugnata nel termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di pubblicazione all’albo (13 luglio 2012). Sul punto non merita condivisione quanto prospettato dalla ricorrente in merito al preteso rinvio degli effetti della deliberazione 132/2012 all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, essendo il contenuto dispositivo del tutto inequivocabile.<br />
2.4. Le censure di cui al I motivo sono pertanto tardive con conseguente irricevibilità del gravame <i>in parte qua</i>.<br />
2.5. Parimenti tardive sono tutte le doglianze di cui al II motivo del ricorso introduttivo e al III dei motivi aggiunti, concernenti la mancata compatibilità urbanistica e la violazione degli standard per i parcheggi.<br />
Con deliberazione G.C. n. 372 del 17 luglio 2008 di approvazione del progetto preliminare ed attivazione della procedura di gara, l’Amministrazione comunale ha effettuato la verifica della compatibilità urbanistica dell’intervento così come nelle deliberazioni G.C. n. 206 del 6 giugno 2012 pubblicata all’albo pretorio il 13 giugno 2012 e n. 399 del 21 novembre 2012 pubblicata il 26 novembre 2012, tardivamente impugnate, con conseguente inammissibilità delle doglianze concernenti la suddetta mancata verifica.<br />
2.6. Merita comunque condivisione, ad avviso del Collegio, anche l’eccezione di inammissibilità dell’intero gravame sotto il profilo della carenza di interesse.<br />
La ricorrente individua il proprio interesse all’impugnativa nella c.d. <i>vicinitas</i> comprovata dalle visure catastali e dalla documentazione fotografica, si da rendere a suo dire superflua qualsiasi indagine al fine di accertare in concreto se l’intervento in esame comporti o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che impone l’impugnazione. Lamenta la ricorrente, comunque, un effettivo pregiudizio consistente nel peggioramento della vivibilità della zona in cui insiste il proprio immobile e nella riduzione del relativo valore commerciale a causa della omessa valutazione e rispetto degli standards urbanistici ed in particolare dei parcheggi. Precisa che l’annullamento degli atti impugnati andrebbe a tutelare anche l’interesse pubblico ad una corretta fruizione della “Città dello Sport”.<br />
Come noto, ai fini della legittimazione ad impugnare titoli edilizi, la prevalente giurisprudenza individua nello stabile collegamento con l’area interessata il criterio di per sé sufficiente ad integrare la condizione dell’azione, senza che occorra dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale, “senza cioè che occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione” (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez IV 16 marzo 2010, n.1535, id. sez IV 12 maggio 2009, n.2908, id. sez IV 15 gennaio 2009, n.177, id. sez. V 15 settembre 2003, n.5172, id sez. V, 13 luglio 2000, n.3904).<br />
Non può non evidenziarsi come secondo altro orientamento pur invalso sia presso la giurisprudenza di prime cure che d’appello, la sola <i>vicinitas </i>non può reputarsi sufficiente a supportare il requisito dell’interesse a ricorrere della domanda di annullamento di un titolo edilizio, dal momento che tale condizione deve apprezzarsi non già in senso assoluto bensì relativo, ossia con riferimento alle peculiari caratteristiche dell’opera e quindi anche alla sua natura e dimensioni, destinazione, implicazioni urbanistiche ed agli effetti ragionevolmente dispiegabili in ordine alla qualità della vita di relazione esplicantesi nel contesto spaziale (Consiglio di Stato sez IV, 29 dicembre 2010, n.9537; id. sez IV, 31 maggio 2007, n.2849, id. sez V, 28 giugno 2004, n.4790, T.A.R. Puglia Bari sez III, 25 febbraio 2008, n.325; id sez III, 16 dicembre 2010, n.4217; T.A.R. Lombardia Milano sez II, 9 luglio 2009, n.4345, T.A.R. Calabria Catanzaro sez II, 10 maggio 2007, n.404); secondo tale ricostruzione giurisprudenziale, deve essere tenuta distinta la condizione della legittimazione al ricorso &#8211; coincidente con la titolarità della situazione soggettiva sulla quale si innesta l’interesse legittimo che si vuol far valere in giudizio (<i>ex multis</i> Consiglio Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2235) &#8211; con quella ben distinta dell’interesse ad agire ex art 100 c.p.c. quale generale condizione dell’azione di annullamento innanzi al g.a., che deve essere personale, attuale e concreto e che onera il ricorrente della relativa prova, quale specifico pregiudizio arrecato dal provvedimento gravato ad un proprio bene della vita.<br />
Tanto premesso con precipuo riferimento alla (diversa) materia edilizia, non ritiene il Collegio di poter utilizzare il criterio della mera <i>vicinitas</i> nella presente controversia, ove non viene in contestazione la conformità urbanistico &#8211; edilizia di intervento privato realizzato dal vicino, bensì la conformità di un’opera pubblica rispetto al modello procedimentale per la formazione del progetto secondo l’articolazione trifasica (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) prevista dalla vigente normativa, dovendosi qui dimostrare per radicare l’interesse a ricorrere che l’opera progettata sia in grado di arrecare un danno concreto, quali la perdita di valore dell’abitazione, la violazione delle distanze minime di sicurezza o la potenziale dannosità per la salute delle persone che vivono nelle sue vicinanze (così T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 9 luglio 2012, n.1914; in termini Consiglio di Stato sez. VI, 19 ottobre 2007 n. 5453; id. sez. V, 16 aprile 2003, n.1948, id. sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).<br />
Ritiene il Collegio nel caso di specie non provata la lesione effettiva delle facoltà domenicali della ricorrente, ovvero un pregiudizio concreto e attuale che deve come visto connotare l’impugnazione degli atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche.<br />
Sul punto, deve invece evidenziarsi come l’opera pubblica in esame, in quanto incontestabilmente finalizzata al recupero di area fortemente degradata per l’inutilizzo del precedente impianto natatorio ed alla complessiva riqualificazione, risulta semmai idonea, secondo nozioni di comune esperienza, ad incrementare il valore degli immobili limitrofi. Le contrarie affermazioni della ricorrente non sono fornite di alcun supporto probatorio, essendo pertanto meramente assertivo il lamentato deprezzamento del proprio immobile.<br />
Non paiono riferibili all’avversato intervento nemmeno i paventati ma generici “problemi di viabilità”, risultando gli appartamenti di proprietà dell’odierna istante già confinanti con la preesistente ed inutilizzata piscina comunale.<br />
Inoltre, mette conto evidenziare come l’asserito interesse ad una ipotetica futura ristrutturazione degli appartamenti di proprietà risulti allo stato non tutelabile, dal momento che risulta inoppugnato il diniego al rilascio del permesso di costruire comunicato il 10 maggio 2011 richiesto dalla sig.ra Ascione.<br />
Quanto alla pretesa carenza di parcheggi pubblici nella zona dello Stadio, a prescindere da ogni considerazione nel merito, trattasi di profilo lesivo più di un interesse diffuso della cittadinanza alla fruizione della “Città dello Sport” che non di un interesse personale riferibile al ricorrente.<br />
2.5. Deve pertanto essere dichiarata anche l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse, non potendo la ricorrente ottenere dall’annullamento delle deliberazioni impugnate alcuna concreta utilità sostanziale.<br />
3. Per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo come integrato da motivi aggiunti è in parte irricevibile e comunque inammissibile per carenza di interesse.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara in parte irricevibile e comunque inammissibile per difetto di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2014-n-99/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2014 n.99</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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