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	<title>9883 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9883 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.9883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2012-n-9883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2012-n-9883/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.9883</a></p>
<p>Pres. Politi, est. Perna Consorzio Astrea (Avv. A. Sasso) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e altri in tema di risarcimento del danno derivante da illegittima aggiudicazione 1. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Aggiudicazione – Illegittimità – Risarcimento – Lucro cessante – Liquidazione – Criteri – Aliunde perceptum</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2012-n-9883/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.9883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-28-11-2012-n-9883/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2012 n.9883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi, est. Perna<br /> Consorzio Astrea (Avv. A. Sasso) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di risarcimento del danno derivante da illegittima aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Aggiudicazione – Illegittimità – Risarcimento – Lucro cessante – Liquidazione – Criteri – Aliunde perceptum – Prova dell’insussistenza – Conseguenze – Mancato utile – Va corrisposto</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Aggiudicazione – Illegittimità – Risarcimento – Lucro cessante – Liquidazione – Ammortamento – Caratteristiche – Beni già ammortizzati – Conseguenze</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Aggiudicazione – Illegittimità – Risarcimento – Danno curriculare – Natura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine di quantificare il lucro cessante da mancata esplicazione di un’attività d’impresa, pari al mancato utile ritraibile, vanno determinati, sulla base dell’offerta presentata dalla società, gli utili attesi dall’intera iniziativa per il periodo di riferimento, diminuiti tuttavia dei redditi sotto qualunque forma conseguiti dalla società nel medesimo periodo, per l‘impiego alternativo dei mezzi propri necessari al progetto mancato; e tanto, in applicazione del criterio dell’aliunde perceptum, vale a dire dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività alternative rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire, ove avesse ottenuto il servizio in appalto. Qualora venga dimostrata l’impossibilità di utilizzare “aliunde” le attrezzature e le maestranze deputate all&#8217;espletamento del servizio non aggiudicato nello stesso ambito territoriale del servizio de qua va riconosciuto l&#8217;integrale riconoscimento del danno per mancato utile d&#8217;impresa, ragguagliato all&#8217;intero utile che all’appaltatore sarebbe derivato dall&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto in questione.	</p>
<p>2. Secondo i principi dell’economia aziendale, l’ammortamento è il procedimento tecnico-contabile con il quale un costo pluriennale (o immobilizzazione tecnica, nella specie) viene ripartito tra più esercizi facendolo partecipare (come componente negativo) per quote alla determinazione del reddito dei singoli periodi amministrativi; esso ha valenza economica, in quanto serve a determinare la quota di costo che partecipa alla formazione del reddito del singolo esercizio; ha valenza tecnica, in quanto rappresenta la quota di usura (deperimento fisico ma anche superamento tecnologico) che il cespite subisce per effetto dell’impiego nel singolo esercizio ed esprime il diminuito valore del bene per effetto dell’utilizzo nel tempo; ha infine valenza finanziaria, in quanto serve a ricostituire, per quote, l’ammontare della provvista necessaria per la sostituzione del bene al termine della sua vita utile. Qualora i beni oggetto del servizio siano già stati completamente ammortizzati, l’imputazione al periodo di riferimento di quote di ammortamento già imputati a precedenti esercizi dei beni in questione si risolverebbe in una illogica duplicazione di costi, , in contrasto dunque anche col principio della continuità dei bilanci di esercizio.	</p>
<p>3. Va risarcito il danno curriculare, in dipendenza della mancata acquisizione dell’appalto che la società aveva titolo ad acquisire e consistente nel pregiudizio dallo stesso subito a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale, non potendo lo stesso considerarsi incluso nel mancato utile d’impresa. Infatti deve ammettersi che l&#8217;impresa ingiustamente privata dell&#8217;esecuzione di un appalto possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell&#8217;incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare. Tale voce di danno, costituente una specificazione del danno per perdita di chance, si correla necessariamente alla qualità di impresa operante nel settore degli appalti pubblici; e, più in particolare, al fatto stesso dell’esecuzione di uno di questi tipi di contratto, a prescindere dal lucro che l&#8217;impresa stessa si riprometta di ricavare per effetto del corrispettivo pagato dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Consorzio Astrea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sasso, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso il dott. Gian Marco Grez; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RTI ART.CO Bassa Friulana Coop. Soc./La Rapida Servizi Soc. Coop/Nuovi Orizzonti Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Adami, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del difensore, al Corso d’Italia n. 97; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>alla sentenza n. 8610/2010, pubblicata il 27 aprile 2010, resa –inter partes – dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, a definizione del giudizio R.G. n. 4440/2009, con cui è stato annullato il decreto del 23 aprile 2009, a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui ha aggiudicato al r.t.i. ART.CO Bassa Friulana, Coop. Soc./La Rapida Servizi Soc. Coop/Nuovi Orizzonti Soc. Coop il servizio di documentazione degli atti processuali penali relativamente al Lotto n. 3;<br />	<br />
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo<br />	<br />
a carico del Ministero della Giustizia di conformarsi alla statuizione resa dal TAR con la surrichiamata sentenza n. 8610/2010 della cui ottemperanza si tratta; <br />	<br />
con conseguente accertamento e declaratoria del diritto<br />	<br />
del Consorzio ricorrente ad essere dichiarato aggiudicatario del servizio di documentazione degli atti processuali penali relativi al predetto Lotto n. 3; <br />	<br />
nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto<br />	<br />
del Consorzio istante ad essere ristorato del pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione disposta dal Ministero della Giustizia in favore del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese;<br />	<br />
nonché per l’annullamento<br />	<br />
dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti:<br />	<br />
a) del provvedimento, ignoto numero e data, con il quale il ministero della giustizia ha disposto il prolungamento, fino al 5 novembre 2011, del termine di efficacia del servizio di documentazione degli atti processuali penali, inerente il lotto n. 3, in favore del rti art.co/bassa friulana coop. soc./la rapida servizi soc. coop/nuovi orizzonti soc. coop., in palese violazione ed elusione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 8610/2010, pubblicata li 27 aprile 2010, definitivamente confermata dal consiglio di stato con decisione n. 2860/2011, resa inter partes, dalla prima sezione del tar lazio, con cui è stato annullato il decreto del 23 aprile 2009 a firma del direttore generale del ministero della giustizia, nella parte in cui ha aggiudicato al r.t.i. art.co bassa friulana, coop. soc./la rapida servizi soc. coop/nuovi orizzonti soc. coop il servizio di documentazione degli atti processuali penali relativamente al lotto n. 3;<br />	<br />
b) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente a quello che precede.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del raggruppamento controinteressato;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Astrea agiva per l’ottemperanza alla sentenza n. 8610/2010 del 27 aprile 2010, che in accoglimento del suo ricorso aveva annullato l’aggiudicazione definitiva, disposta in favore del R.T.I. ART.CO/Bassa Friulana/La Rapida Servizi, del servizio di documentazione degli atti processuali di cui al lotto n. 3 della procedura ristretta accelerata indetta dal Ministero della Giustizia; la ricorrente chiedeva altresì il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione, consistente nel mancato conseguimento dell’utile d’impresa nonché nel danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione.<br />	<br />
Con successivo atto per motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva infine l’annullamento del provvedimento dell’intimato Ministero della Giustizia che disponeva in favore del rti controinteressato il prolungamento, fino al 5 novembre 2011, del termine di efficacia del servizio di documentazione degli atti processuali penali.<br />	<br />
2. Con ordinanza n. 4116 del 12 maggio 2011, la Sezione, tenuto conto che con il ricorso in ottemperanza veniva proposta anche domanda di risarcimento del danno per equivalente, disponeva ex art. 112, comma 4, c.p.a., la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, ordinando altresì l’acquisizione di una documentata relazione di chiarimenti dall’Amministrazione convenuta. <br />	<br />
3. In esecuzione dell’incombente istruttorio l’Amministrazione chiariva che la stipulazione del contratto per la fornitura dei servizi relativi al lotto n. 3 era intervenuta il 5 maggio 2009, per una durata biennale, con conseguente scadenza al 5 maggio 2011; peraltro, ragioni di continuità nell’erogazione dei servizi previsti dall’art. 51 disp. att. c.p.p, avevano reso necessario il prolungamento del termine di efficacia sino al 5 novembre 2011.<br />	<br />
4. Tuttavia, a seguito della conferma in appello della epigrafata sentenza di questo TAR, in data 6 luglio 2011, l’intimato Dipartimento preannunciava al Rti ART.CO/Bassa Friulana/La Rapida Servizi l’intento di interrompere il rapporto contrattuale, al fine di consentire il subentro del Consorzio Astrea, riconosciuto giudizialmente quale legittimo affidatario del servizio; il Rti in questione si gravava quindi avverso siffatta decisione con ricorso, denominato incidentale.<br />	<br />
Con memoria del 29 agosto 2011, il Consorzio Astrea rappresentava che in data 4 agosto 2011 aveva avuto luogo la stipula del contratto tra il Ministero ed il Consorzio medesimo, il quale era dunque subentrato nell’esecuzione del servizio a partire dal successivo 6 agosto.<br />	<br />
5. In vista dell’udienza del 12 ottobre 2011, parte ricorrente depositava quindi una relazione peritale a firma del dott. Salvatore Brunetti (in data 8.9.2011) – concernente la stima del mancato guadagno derivante dal non espletamento, per il periodo 6 maggio 2009 &#8211; 5 agosto 2011, del servizio di verbalizzazione degli atti dibattimentali penali per la mancata aggiudicazione del Lotto 3 della gara in esame &#8211; ed una ulteriore memoria (in data 26.9.2011).<br />	<br />
6. Con sentenza n. 8065/11 del 12 ottobre 2011, la Sezione, pronunciando in via non definitiva sul ricorso in premessa, così provvedeva: relativamente alla domanda di esecuzione in forma specifica della sentenza n. 8610/2010, previa reiezione del ricorso incidentale del rti, dichiarava cessata la materia del contendere avendo l’amministrazione provveduto a riattribuire il contratto di cui si verte, sia pure solo a decorrere dal 6 agosto 2011.<br />	<br />
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, con particolare riguardo alla prima voce di danno (mancato utile derivante dal non espletamento del sevizio per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011) disponeva i seguenti puntuali incombenti:<br />	<br />
&#8211; ordinava l’acquisizione dall’amministrazione:<br />	<br />
1) copia dell’offerta, comprensiva di allegati, depositata in sede di gara dal Consorzio Astrea;<br />	<br />
2) copia della fatture emesse dall’originario aggiudicatario del lotto n. 3 per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011.<br />	<br />
&#8211; disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, da espletarsi da un esperto contabile iscritto al Ordine dei dottori commercialisti di Roma designato dal Presidente del predetto Ordine, tesa ad accertare:<br />	<br />
1) l’entità dell’utile conseguibile dal Consorzio Astrea, in rapporto ai costi esposti nell’offerta e al fatturato effettivamente realizzato dal raggruppamento controinteressato per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011;<br />	<br />
2) il contesto economico di riferimento, con particolare riguardo alle dedotta unicità del servizio nonché infungibilità dei mezzi e del personale da impiegare.<br />	<br />
Fissava in sessanta giorni dalla data di presentazione del giuramento il termine per il deposito della relazione consulenziale.<br />	<br />
Le spese relative all’incarico peritale venivano poste provvisoriamente a carico del ricorrente e dell’Amministrazione resistente, in solido tra loro, riservando ogni ulteriore decisione, in rito, in merito e sulle spese.<br />	<br />
Veniva designato come C.T.U. il prof. Dott. Paolo Moretti, che all’udienza del 16 novembre 2011 era chiamato per l’espletamento delle formalità di giuramento.<br />	<br />
7. Frattanto, in data 22 novembre 2011 l’Amministrazione intimata ottemperava alla richiesta istruttoria della Sezione di cui alla sentenza n. 8065/11.<br />	<br />
In data 24 gennaio 2012, in esito all’espletamento dell’incarico consulenziale, veniva depositata la Relazione tecnica d’Ufficio, a firma del Prof. Moretti, con i relativi allegati.<br />	<br />
8. Con memoria del 2 marzo 2012 il Consorzio Astrea contestava la quantificazione operata dal C.T.U., nella parte in cui determinava il risarcimento dovuto in un minor importo rispetto a quello chiesto dal ricorrente alla luce della perizia di parte.<br />	<br />
9. Con decreto collegiale n. 2674/12 del 20 marzo 2012 la Sezione definitivamente liquidava il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio. <br />	<br />
10. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2012 la causa veniva trattenuta per la decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 31 luglio 2012. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso in epigrafe viene all’odierno esame del Collegio limitatamente alla domanda di risarcimento per equivalente, avanzata dal Consorzio Astrea per il danno da illegittima aggiudicazione disposta dal Ministero della Giustizia in favore del Rti controinteressato, che parte ricorrente ha dettagliato in due distinte voci: a) il mancato utile d’impresa derivante dal non espletamento del servizio per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011 (periodo in cui il servizio veniva espletato dall’odierno controinteressato); b) il danno curriculare, per la mancata acquisizione dell’appalto che il Consorzio aveva titolo ad acquisire, derivante dalla mancata acquisizione delle capacità tecnica e concorrenziale che sarebbero scaturite dall’integrale esecuzione del servizio.<br />	<br />
2./2.1 Relativamente alla prima voce di danno, l&#8217;impresa ricorrente ha evidenziato la necessità di riconoscere integralmente il danno da mancato utile, in ragione dell’inconfigurabilità, nel caso di specie, del principio dell’aliunde perceptum, considerate la particolare natura del servizio richiesto e la conseguente mancata utilizzazione ad opera del Consorzio del personale e degli investimenti richiesti.<br />	<br />
2. 2 Ai fini della quantificazione del danno da mancato utile, Astrea ha versato in atti una perizia di parte nella quale si conclude che “il pregiudizio patrimoniale, subito dalle aziende del Consorzio Astrea per la &#8220;ritardata&#8221; aggiudicazione del lotto 3 della Gara di cui Bando n. 028672 (G.U.C.E n. S20 del 30/01/09), è pari al 28,37% (ventottovirgolatrentasettepercento) dell&#8217;ammontare dei ricavi prodotti per prestazioni di verbalizzazione eseguite nel periodo 6 maggio 2009 &#8211; 5 agosto 2011”. <br />	<br />
Per giungere ad un siffatto risultato, nella citata perizia sono stati presi in considerazione, da un lato i maggiori ricavi stimati della offerta del Consorzio Astrea, dall’altro i costi di produzione relativi ai maggiori ricavi. Nello specifico, per i ricavi complessivi si è preso a base l’importo di euro 14.657.274,00, ottenuto aumentando il fatturato stimato – come riportato nel bando di gara per il lotto 3 &#8211; della variazione percentuale dei fatturati registratasi per lo stesso periodo per i lotti 2 e 4, aggiudicati al Consorzio Astrea.<br />	<br />
Quanto ai costi di produzione, sono stati esaminati tutti i costi pertinenti al ciclo di produzione di un’azienda di verbalizzazione; di essi, sono stati tuttavia esclusi i costi fissi, o di struttura, che non variano al variare delle quantità prodotte, essendo stati detti costi &#8211; alla data di inizio del nuovo contratto (6 maggio 2009) &#8211; già sostenuti dalle aziende del Consorzio Astrea per l’espletamento fino al 30 aprile 2009 del servizio di documentazione in tutto l’ambito nazionale, comprese le sedi giudiziarie ricadenti nel lotto 3.<br />	<br />
Sono stati invece considerati i costi variabili, comprendenti il costo del personale aggiuntivo, il costo per maggior consumo di carta nonché altri costi e spese di produzione, ammontanti ad un totale di euro 10.498.902. <br />	<br />
2.3 Dalla differenza dei due importi (maggiori ricavi lotto 3 e costi di produzione relativi ai maggiori ricavi) si è ottenuto l’utile lordo totale, pari a euro 4.158.372, che corrisponde ad una percentuale del 28,37% dell’ammontare dei ricavi prodotti per prestazioni di verbalizzazione eseguite nel periodo di riferimento. <br />	<br />
3. Tanto considerato, occorre confrontare i risultati della perizia di parte con le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell’espletamento dell’incarico conferito dalla Sezione, sulla base degli accertamenti dallo stesso eseguiti in contraddittorio con le parti del presente giudizio. <br />	<br />
3.1 Quanto al primo quesito: «Accertare l&#8217;entità dell&#8217;utile conseguibile dal Consorzio Astrea, in rapporto ai costi esposti nell&#8217;offerta e al fatturato effettivamente realizzato dal raggruppamento controinteressato per il periodo 6 maggio 2009 &#8211; 5 agosto 2011», la relazione del CTU ha concluso nel senso che l&#8217;utile stimato, al lordo delle imposte, che il Consorzio Astrea avrebbe potuto realizzare nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto &#8220;Fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali (lotto 3) &#8220;, aggiudicato ad altra impresa, nel periodo dal 6.5.2009 al 5.08.2011, ammonta complessivamente ad € 2.856.021,35 pari al 18,40% dell&#8217;importo dell&#8217;appalto. <br />	<br />
Alla individuazione del suindicato risultato si è giunti all’esito di un articolato e organico procedimento logico-contabile. In particolare, per determinare i ricavi conseguibili da Astrea sono stati considerati i ricavi complessivi inerenti l’appalto in questione che il Rti controinteressato ha conseguito per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011 e, una volta determinata induttivamente l’esatta consistenza quantitativa dell’attività espletata, è stato stimato in euro 15.518.424,52 l’ammontare dei ricavi conseguibili dal Consorzio Astrea nel caso di sua aggiudicazione dell’appalto, considerato l’importo da esso offerto in fase di gara (euro 13.111.000,00).<br />	<br />
Per stimare i costi inerenti i ricavi conseguibili per i servizi erogati, sono state considerate le attività da svolgere secondo quanto indicato nell’offerta dal Consorzio Astrea. <br />	<br />
In tale sede il CTU, respingendo le osservazioni del consulente di parte ricorrente, ha rettificato in aumento alcuni dei costi del servizio di documentazione considerati nella perizia di parte, riducendo, per tale via, l’utile calcolato di € 312.791.00. <br />	<br />
In particolare, il CTU ha calcolato nei costi d&#8217;impresa l&#8217;ammortamento di apparecchiature stenotipiche ed ha altresì aumentato del 90% le spese telefoniche da affrontare, con una corrispondente riduzione dell&#8217;utile stimato. <br />	<br />
3.2 In merito al secondo quesito, «accertare il contesto economico di riferimento, con particolare riguardo alla dedotta unicità del servizio nonché infungibilità dei mezzi e del personale da impiegare», nella relazione del CTU viene ravvisata l&#8217;esistenza di una elevata specializzazione del servizio relativo alle attività da eseguirsi nell’appalto “Fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali penali (lotto 3)”, alla quale si aggiunge la difficile riallocabilità del personale impiegato nonché dei mezzi, i quanto altamente specializzati, in altri settori. <br />	<br />
4. Alla luce delle esaminate risultanze della relazione del CTU, appare evidente che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente è fondata e va senz’altro accolta nell’<i>an</i>, salvo determinare concretamente gli importi da riconoscere al Consorzio Astrea sulla base delle considerazioni che seguono. <br />	<br />
4.1 In primo luogo, in merito alla prima voce di danno, non vi è dubbio che al ricorrente vada riconosciuto integralmente l’utile conseguibile e non conseguito nel periodo 6 maggio 2009 &#8211; 5 agosto 2011, in ragione dell’illegittima mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto. <br />	<br />
E invero, tutte le volte che si tratti di quantificare il lucro cessante da mancata esplicazione di un’attività d’impresa, pari al mancato utile ritraibile, vanno determinati, sulla base dell’offerta presentata dalla società, gli utili attesi dall’intera iniziativa per il periodo di riferimento, epperò diminuiti dei redditi sotto qualunque forma conseguiti dalla società nel medesimo periodo, per l‘impiego alternativo dei mezzi propri necessari al progetto mancato; e tanto, in applicazione del criterio dell<i>’aliunde perceptum</i>, vale a dire dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività alternative rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire, ove avesse ottenuto il servizio in appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751;Tar Lazio, sez. III-ter, 23 luglio 2010, n. 28158).<br />	<br />
Tuttavia, nel caso in esame il CTU ha confermato pienamente la dedotta impossibilità per il Consorzio Astrea di utilizzare “aliunde” le attrezzature e le maestranze deputate all&#8217;espletamento del servizio non aggiudicato, essendo evidente che, se l’ambito territoriale del servizio de qua afferente il lotto n. 3 di cui è causa è stato affidato ad un’impresa (il Rti controinteressato), lo stesso contratto non può, ovviamente, esser stato eseguito da altra impresa (il Consorzio Astrea), la quale si è pertanto trovata nell’impossibilità di utilizzare le relative risorse aziendali all’uopo predisposte, e tanto giustifica l&#8217;integrale riconoscimento del danno per mancato utile d&#8217;impresa, ragguagliato all&#8217;intero utile che allo stesso ricorrente sarebbe derivato dall&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto in questione.<br />	<br />
4.2 Quanto alla determinazione del danno da mancato utile, ritiene il Collegio di poter fare riferimento, in linea di massima, e fatte salve talune rettifiche di dettaglio (per le quali si veda infra sub par. 4.4), alla quantificazione operata dal CTU, che ha utilizzato un procedimento razionale ed aderente alle indicazioni fornite dalla Sezione nella formulazione del quesito. In particolare, il riferimento ai ricavi complessivi conseguiti dal Rti controinteressato per l’espletamento del servizio nel periodo in questione – che nella relazione è assunto come punto di partenza nel procedimento di determinazione dei ricavi conseguibili dal Consorzio Astrea – costituisce un criterio certo, oggettivo ed espressivo di un dato del tutto reale, la cui attendibilità tròvasi affermata anche nella perizia di parte rassegnata dalla ricorrente, che tuttavia non ha potuto farvi ricorso attesa la indisponibilità, allo stato, del dato effettivo di produzione. <br />	<br />
Quanto alla stima dei costi inerenti i ricavi conseguibili, ritiene invece il Collegio che siano condivisibili le riserve espresse dalla ricorrente nella memoria del 2 marzo u.s che riproducono le osservazioni da essa già rese in merito alla consulenza tecnica d’ufficio.<br />	<br />
4.3 Nello specifico, parte ricorrente contesta l’aumento di alcuni costi del servizio, deducendo che il CTU avrebbe erroneamente calcolato l’ammortamento delle apparecchiature stenotipiche già interamente ammortizzate dal Consorzio Astrea, mentre ingiustificato sarebbe l’aumento in misura pari al 90% delle spese telefoniche, atteso che il Consorzio riconosce dette spese telefoniche ai soli responsabili delle aziende, ammontanti a non più del 10% del numero delle unità addette.<br />	<br />
4.3.1 In ordine al primo punto, va premesso che secondo i principi dell’economia aziendale, l’ammortamento è il procedimento tecnico-contabile con il quale un costo pluriennale (o immobilizzazione tecnica, nella specie) viene ripartito tra più esercizi facendolo partecipare (come componente negativo) per quote alla determinazione del reddito dei singoli periodi amministrativi; esso ha valenza economica, in quanto serve a determinare la quota di costo che partecipa alla formazione del reddito del singolo esercizio; ha valenza tecnica, in quanto rappresenta la quota di usura (deperimento fisico ma anche superamento tecnologico) che il cespite subisce per effetto dell’impiego nel singolo esercizio ed esprime il diminuito valore del bene per effetto dell’utilizzo nel tempo; ha infine valenza finanziaria, in quanto serve a ricostituire, per quote, l’ammontare della provvista necessaria per la sostituzione del bene al termine della sua vita utile.<br />	<br />
E’ evidente che nel caso di specie l’ammortamento del bene poteva venire in considerazione solo in relazione alla funzione economica dello stesso, onde determinare la quota di costo inerente la formazione del reddito del singolo esercizio (recte: dell’utile lordo complessivo conseguibile nel periodo di riferimento). Tuttavia, per le apparecchiature stenotipiche in questione l’ammortamento era già stato completamente effettuato dalle aziende del Consorzio, e risultava dunque esaurito sia a fini civilistici che fiscali; e pertanto, sul piano formale non sussisteva alcun costo residuo dei cespiti da ammortizzare, sul piano sostanziale l’imputazione al periodo di riferimento di quote di ammortamento già imputati a precedenti esercizi degli impianti in questione si risolverebbe in una illogica duplicazione di costi, , in contrasto dunque anche col principio della continuità dei bilanci di esercizio.<br />	<br />
4.3.2 Quanto alla seconda voce di costo in contestazione, le censure della ricorrente meritano adesione in quanto, ai fini del calcolo dei costi del servizio in questione, i rimborsi spese ai dipendenti (nella specie, per spese telefoniche) vanno considerati e quantificati alla luce della disciplina del rapporto di lavoro con le aziende in riferimento, e quindi sono ammissibili nei soli confronti dei responsabili e non anche delle maestranze.<br />	<br />
4.4 Dalle superiori considerazioni discende che, nella determinazione della prima voce di danno richiesta dal ricorrente e rappresentata dal mancato utile d’impresa derivante dal non espletamento del servizio per il periodo 6 maggio 2009 – 5 agosto 2011, occorre assumere l’ammontare individuato nella relazione del CTU quale utile lordo conseguibile dal Consorzio Astrea, pari a euro 2.856.021,35, aumentato tuttavia degli importi relativi, sia al costo dell’ammortamento (pari ad euro 253.552,50), sia alle spese telefoniche ed internet relativo alle maestranze, con esclusione invece dei rimborsi spese per i responsabili.<br />	<br />
5. In merito alla seconda voce di danno richiesta dal ricorrente e rappresentato dal <i>danno curriculare</i>, in dipendenza della mancata acquisizione dell’appalto che il Consorzio aveva titolo ad acquisire e consistente nel pregiudizio dallo stesso subito a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751), ritiene il Collegio che esso debba essere oggetto di autonoma considerazione e non possa viceversa considerarsi incluso nel mancato utile d’impresa, anche tenuto conto della acclarata impossibilità per il Consorzio Astrea di utilizzare “aliunde” le attrezzature e le maestranze deputate all&#8217;espletamento del servizio non aggiudicato.<br />	<br />
5.1 Si osserva al riguardo che, in linea di massima, deve ammettersi che l&#8217;impresa ingiustamente privata dell&#8217;esecuzione di un appalto possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell&#8217;incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2011 n. 1681; sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253; sez. VI, 11 gennaio 2010 n. 20; sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144; sez. VI, 9 giugno 2008 n. 2751; sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2680; sez. V, 23 luglio 2009 n. 4594; sez. V, 12 febbraio 2008 n. 491; sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3723; nonché T.A.R. Lazio, sez. III, 2 febbraio 2011 n. 974 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010 n. 3).<br />	<br />
5.2 E infatti, come la Sezione ha già avuto modo di osservare, tale voce di danno, costituente una specificazione del danno per perdita di chance, si correla necessariamente alla qualità di impresa operante nel settore degli appalti pubblici; e, più in particolare, al fatto stesso dell’esecuzione di uno di questi tipi di contratto, a prescindere dal lucro che l&#8217;impresa stessa si riprometta di ricavare per effetto del corrispettivo pagato dalla stazione appaltante. Questa qualità imprenditoriale può ben essere fonte per l&#8217;impresa di un vantaggio economicamente valutabile, in quanto idonea ad accrescere la capacità competitiva sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicazione di ulteriori e futuri appalti: l&#8217;interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un operatore economico, va infatti oltre l&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in sé e ai relativi ricavi diretti.<br />	<br />
Alla mancata esecuzione di un&#8217;opera pubblica illegittimamente appaltata si ricollegano, pertanto, indiretti nocumenti all&#8217;immagine della società, al suo radicamento nel mercato, all&#8217;ampliamento della qualità industriale o commerciale dell&#8217;azienda, al suo avviamento; ulteriormente dovendosi prendere in considerazione la lesione arrecata al più generale interesse pubblico al rispetto della concorrenza, in conseguenza dell&#8217;indebito potenziamento di imprese concorrenti che operino sul medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara (Tar Lazio, sez. I, 2 agosto 2011, n. 6907).<br />	<br />
5.3 Ciò è tanto più vero nel caso che ci occupa, in cui il Consorzio ricorrente, prima della illegittima aggiudicazione, era impresa leader nel settore in esame su tutto il territorio nazionale, settore aperto a pochi soggetti economici altamente specializzati; al medesimo Consorzio è stato inibito di espletare il servizio in discussione nell’ambito territoriale del lotto 3, mentre ad un suo concorrente è stato indebitamente consentito di acquisire un’esperienza nel settore maturando una qualificazione spendibile in future procedure di gara, determinando così una plausibile distorsione della concorrenza.<br />	<br />
5.4 Le considerazioni sopra espresse conducono il Collegio a ravvisare la presenza dei necessari presupposti al fine di dare ingresso anche alla dedotta pretesa risarcitoria del danno curriculare subito dal Consorzio Astrea per effetto della illegittima aggiudicazione in favore del rti controinteressato, riguardato nel quadro delle potenzialità aggiudicative del ricorrente illegittimamente compromesse.<br />	<br />
5.5 Circa la quantificazione del risarcimento, considerato conto che gli effetti dell’illegittima aggiudicazione riguardano il territorio del solo lotto 3 e che comunque gli stessi sono stati successivamente eliminati con la riattribuzione del servizio in questione al Consorzio Astrea, si ritiene equo, in applicazione del criterio ex art. 1226 c.c., riconoscere una somma pari al 2% dell’offerta economica del Consorzio. <br />	<br />
6. Sugli importi complessivamente dovuti al ricorrente a titolo di risarcimento del danno va calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valore) dalla data della maturazione del diritto (e cioè dalla data dell&#8217;aggiudicazione annullata) fino alla pubblicazione della presente sentenza.<br />	<br />
Su tale somma sono, poi, dovuti gli interessi compensativi (conseguenti alla mancata disponibilità della somma in cui viene liquidato il debito di valore) da computarsi:<br />	<br />
&#8211; sulla somma non rivalutata (sulla base del tasso degli interessi legali vigente al momento della maturazione del rateo del credito) per il periodo intercorrente fra l&#8217;aggiudicazione e la pubblicazione della presente sentenza;<br />	<br />
&#8211; ed, invece, sull&#8217;importo rivalutato, per il periodo dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo a favore del ricorrente.<br />	<br />
7. Il compenso del consulente tecnico d’ufficio, già liquidato con decreto collegiale n. 2674/12 della Sezione, è posto definitivamente a carico del Ministero della Giustizia.<br />	<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in tali limiti accerta il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno, giusta la determinazione del relativo importo di cui ai punti 4.4, 5.5 e 6 della motivazione stessa.<br />	<br />
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per come determinate in motivazione. <br />	<br />
Pone definitivamente a carico del Ministero della Giustizia il compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio.<br />	<br />
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 3.000,00. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2012 e 31 luglio 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/11/2012</p>
<p align=justify>
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