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	<title>9870 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</a></p>
<p>Rosa Perna, Presidente Arturo Levato, Referendario, Estensore, PARTI: G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello, contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall&#8217;Avvocatura dello Stato; Autorità  per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-9870/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.9870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosa Perna, Presidente Arturo Levato, Referendario, Estensore, PARTI:  G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello,  contro Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall&#8217;Avvocatura dello Stato; Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>La definizione e lo scopo della pratica commerciale scorretta ex art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Concorrenza e mercato &#8211; pratica commerciale scorretta ex art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005  &#8211; definizione e scopo<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005 afferma che una pratica commerciale deve considerarsi scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge.</em><br /> <em>L&#8217;espressione &#8220;pratiche commerciali scorrette&#8221; designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall&#8217;art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE&#038; Scopo della normativa è quello di ricondurre l&#8217;attività  commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell&#8217;intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà  contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena &#8220;bilateralità &#8220;, dall&#8217;altro, in termini analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell&#8217;intero sistema economico .</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 09870/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2011, proposto da:<br /> G.R. Immobiliare di Romano Giuseppe, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Sposito, Giulia D&#8217;Aniello, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Visco in Roma, via Panaro, 25;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio.<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento adottato dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato nell&#8217;adunanza del 13.10.2010;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La G.R. Immobiliare, in esito alla trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario, agisce per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 21711 del 13.10.2010, con il quale l&#8217;Autorità  della Concorrenza e del Mercato ha contestato all&#8217;esponente una pratica commerciale scorretta <em>ex</em> artt. 20, comma 2, e 22 D. Lgs. n. 206/2005, contenete il codice del consumo, irrogando nei suoi confronti una sanzione pecuniaria di importo pari a 21.000,00 euro.<br /> Espone l&#8217;impresa ricorrente che il procedimento sanzionatorio è stato avviato dopo la segnalazione pervenuta da un consumatore il 7.04.2010, con cui si evidenziava che il professionista aveva diffuso sul periodico &#8220;Attico&#8221; del 30.03.2010, edizione di Napoli, un messaggio volto a pubblicizzare la propria attività  concernente l&#8217;erogazione di finanziamenti. Nello specifico, tale messaggio riportava in via principale, oltre alla denominazione dell&#8217;impresa seguita dai corrispondenti riferimenti telefonici e territoriali, un prospetto illustrativo del piano di rimborso di un finanziamento, unicamente con l&#8217;indicazione del relativo importo e delle singole rate di rimborso in funzione dell&#8217;arco temporale di restituzione, espresso nel seguente testo: &#8220;<em>cessione del quinto. Per dipendenti pubblici, privati, pensionati importo fino a 80. 000 euro, tasso fisso, tempi di da 24 a 120 mesi. Anche in presenza di altri prestiti e mutui nessun problema per protestati e cattivi pagatori. Consolidamento. Raggruppamento dei vari prestiti in un unico prodotto finanziario. Mutui. Servizio di consulenza qualificata su misura per ogni cliente. Tasso al 2. 25%. Durata da 10 a 50 anni. Mutui edilizi. Convenzionati con i migliori istituti bancari. Prestito personale. Consulenza personalizzata. Ãˆ un prestito fiduciario per ottenerlo non è obbligatorio il motivo della richiesta. Adatto per riequilibrare situazioni finanziarie e acquistare beni di consumo. Speciale finanziamento 1.000 euro per casalinghe e studenti durata 24 mesi. Rata 53,74 euro. Reddito non richiesto</em>&#8220;.<br /> A seguito di contraddittorio, l&#8217;intimata Authority, disattendendo gli assunti difensivi della ricorrente, ha quindi emanato l&#8217;avversato provvedimento.<br /> La ricorrente denuncia quindi l&#8217;illegittimità  della determinazione gravata, poichè viziata da: i) violazione degli artt. 20, comma 2, 22 D. Lgs. n. 206/2005; eccesso di potere nelle figure sintomatiche di carenza di istruttoria e contraddittorietà  della motivazione; ii) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 L. n. 689/1981; eccesso di potere.<br /> 2. Si è costituita in giudizio l&#8217;Autorità  per la Concorrenza e per il Mercato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br /> 3. Con ordinanza n. 2110/2011, l&#8217;adÃ¬to T.a.r. ha respinto la richiesta di sospensione cautelare per carenza di <em>periculum in mora</em>.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Per mezzo della prima censura l&#8217;esponente prospetta la violazione degli artt. 21, comma 2, e 22 D. Lgs. n. 206/2005, sull&#8217;assunto che la resistente p.a. avrebbe operato una «<em>semplice &#8220;valutazione personale&#8221; sulle eventuali (ma non dimostrate) conseguenze dannose di un messaggio</em>», rilevando altresì¬ che la propria attività  è prevalentemente di intermediazione per la compravendita e la locazione di immobili, non provvedendo direttamente all&#8217;erogazione di finanziamenti ma limitandosi ad esercitare attività  di mera mediazione.<br /> La doglianza va disattesa.<br /> Giova premettere che, a mente dell&#8217;art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005, una pratica commerciale deve considerarsi scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge.<br /> In particolare, secondo la giurisprudenza «<em>l&#8217;espressione &#8220;pratiche commerciali scorrette&#8221; designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall&#8217;art. 20 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE&#038; Scopo della normativa è quello di ricondurre l&#8217;attività  commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell&#8217;intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà  contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena &#8220;bilateralità &#8220;, dall&#8217;altro, in termini analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell&#8217;intero sistema economico</em>» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2414).<br /> In argomento questo T.a.r. ha poi evidenziato come &#8220;<em>Le disposizioni in materia di pubblicità  ingannevole non hanno la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate agli interessi del consumatore, ma si collocano su di un pìù avanzato fronte di prevenzione, essendo le stesse tese ad evitare effetti dannosi, anche soltanto ipotetici. Pertanto, è stata esclusa la necessità  che risulti un pregiudizio economico derivante dalla pubblicità  ingannevole. Ne consegue che la significatività  statistica del dato percentuale dei consumatori o clienti destinatari della pratica non può assurgere ad elemento negativo e ostativo all&#8217;integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta; in ogni caso, è da escludere che l&#8217;assenza di serialità  della pratica ne precluda la configurabilità  come pratica scorretta o aggressiva ai sensi del Codice</em>&#8221; (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 14067).<br /> Tanto chiarito, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche il provvedimento sanzionatorio risulta aderente alla richiamata previsione normativa nonchè congruamente motivato, poichè per mezzo del messaggio pubblicitario l&#8217;impresa ricorrente ha prospettato ai consumatori la possibilità  di ottenere finanziamenti in via diretta, omettendo al contempo informazioni rilevanti in riferimento al TAN e al TAEG, le quali consentono al destinatario del messaggio di ricavare gli esatti costi dei finanziamenti proposti, che, ai sensi dell&#8217;art. 123 D. Lgs. n. 385/1993, devono essere chiaramente indicati in ogni pubblicità  di operazioni di credito al consumo.<br /> L&#8217;Authority ha poi legittimamente rilevato -sulla base dell&#8217;istruttoria svolta e del parere espresso dall&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni- che il messaggio sanzionato è idoneo a trarre inganno i destinatari in merito alla qualifica dell&#8217;operatore pubblicitario, inducendo nel lettore il convincimento che l&#8217;esponente possa provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti pubblicizzati, mentre, in realtà , essa svolge unicamente attività  di mediazione creditizia, che in sì¨ non assicura ai richiedenti del mutuo la concreta possibilità  di ottenere la concessione del finanziamento.<br /> Il complessivo contegno tenuto dall&#8217;impresa ricorrente ha pertanto inverato una lesione del canone di diligenza professionale, configurandosi idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche, le condizioni economiche del finanziamento e la natura del professionista.<br /> 5.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 11 L. n. 689/1981, poichè la p.a. intimata non avrebbe applicato i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa ivi indicati, in riferimento all&#8217;incidenza del messaggio pubblicitario sul consumatore, alle condizioni economiche dell&#8217;agente, al limitato periodo di diffusione del messaggio ed alla tiratura localmente circoscritta della rivista &#8220;Attico&#8221;.<br /> L&#8217;assunto va disatteso.<br /> Nel quantificare la sanzione amministrativa in euro 21.000,00 -importo compreso nella forbice tra euro 5.000,00 ed euro 5.000.000,00 euro di cui dall&#8217;art. 27, comma 9, D. Lgs. n. 206/2005- l&#8217;Autorità  ha infatti operato un congruo apprezzamento -in conformità  all&#8217;art. 11, L. n. 689/1981, richiamato dall&#8217;art. 27, comma 13, D. Lgs. n. 206/2005- in ordine alla gravità  della violazione, alla durata della condotta ed alla situazione economica dell&#8217;impresa ricorrente, parametrando quest&#8217;ultima sull&#8217;esercizio chiuso il 31.12.2008, nel quale l&#8217;esponente ha realizzato un fatturato di euro 75.542,00 euro.<br /> La finale quantificazione della sanzione operata dall&#8217;Authority risulta pertanto proporzionata, considerato altresì¬ che l&#8217;importo è prossimo al minimo edittale previsto <em>ex lege</em>.<br /> 6. In ragione di quanto esposto, il ricorso dev&#8217;essere pertanto respinto.<br /> 7. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolare natura della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosa Perna, Presidente<br /> Arturo Levato, Referendario, Estensore<br /> Raffaello Scarpato, Referendario</p>
<p> </p></div>
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