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	<title>9857 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9857 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.9857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-7-2004-n-9857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-7-2004-n-9857/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.9857</a></p>
<p>Pres. Michele Perrelli, Est. Maria Abbruzzese Valentino Sergio e Valentino Alexander (Avv. Vincenzo Spagnolo Vigorita) contro Comune di Pozzuoli (Avv. Giuseppe Sartorio) Società Nuova Vigna L. Bova s.a.s.(Avv. Giorgio Cardito) eccezione di tardività del ricorso sollevata nel giudizio proposto per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia in sanatoria 1. Concessione edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-7-2004-n-9857/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.9857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-7-2004-n-9857/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.9857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Michele Perrelli, Est. Maria Abbruzzese<br /> Valentino Sergio e Valentino Alexander (Avv. Vincenzo Spagnolo Vigorita) contro Comune di Pozzuoli (Avv. Giuseppe Sartorio) Società Nuova Vigna L. Bova s.a.s.(Avv. Giorgio Cardito)</span></p>
<hr />
<p>eccezione di tardività del ricorso sollevata nel giudizio proposto per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessione edilizia in sanatoria –  Ricorso per annullamento – Eccezione di tardività – Disattesa – Se la conoscenza del provvedimento di sanatoria è addebitale ad un soggetto non ricorrente né convivente con entrambi i ricorrenti<br />
2. Concessione in sanatoria – Condizione – Ultimazione delle costruzioni abusive alla data del 31.10.1983 – Ex art. 31 L. 47/85 &#8211;  Nel caso di più unità immobiliari &#8211; Sanatoria riferita a ciascuna di esse &#8211; Non si richiede la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole unità – E’ necessario che l’immobile nel suo complesso sia ultimato allo stato di rustico e che le singole unità siano individuabili.</p>
<p>3. Ultimazione dell’opera in data 31.10.1983 – Irrilevanza &#8211; Della data di ultimazione dichiarata – Effetti sulla sola entità dell’oblazione &#8211; Eventuale decadenza della concessione edilizia originaria – Del pari irrilevante – Confermata dalla intervenuta variante.<br />
4. Istanza di sanatoria – Richiesta di integrazione dei documenti da parte del Comune &#8211; Regime anteriore all’entrata in vigore della L. 662/96 &#8211; Termine di tre mesi &#8211; Non è perentorio – Conseguenze &#8211; Mancata formazione del silenzio assenso alla richiesta sanatoria.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio proposto per la revoca/annullamento di una concessione edilizia in sanatoria l’eccezione di tardività del ricorso sollevata sul presupposto della perfetta conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sanatoria da parte di un soggetto non ricorrente e peraltro non convivente con entrambi i ricorrenti va disattesa poiché, come è noto, la tardività va provata da chi la eccepisce.2. La sanatoria è consentita in relazione alle costruzioni abusive (siano esse realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in difformità dello stesso) con la sola condizione della loro ultimazione alla data del 31.10.1983. Per ultimazione la disposizione prevista all’art. 31 L. 47/85 distingue tra nuove costruzioni (per le quali si richiede la chiara definizione dei volumi e delle superfici da condonare) e opere interne (con riferimento al grado di avanzamento dei lavori tali da definire lo scostamento rispetto alla costruzione già assentita). Di conseguenza, anche nel caso di condono riferito a più unità immobiliari comprese in un unico immobile, la legge consente che la sanatoria sia riferita a ciascuna di esse, ma non richiede affatto la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole unità; è viceversa richiesto che l’immobile nel suo complesso sia ultimato allo stato di rustico e che le singole unità siano individuabili.</p>
<p>3. L’avvenuta ultimazione dell’opera in data 31.10.1983 per conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria comporta che sono del pari irrilevanti la data di ultimazione dichiarata (che inciderebbe, non sulla legittimità della concessione in sanatoria ma sull’entità dell’oblazione) e dell’eventuale decadenza della concessione edilizia originaria (consolidata dal successivo rilascio della variante).<br />
4. Nel regime anteriore all’entrata in vigore della L. 662/96, il termine di tre mesi per l’integrazione dei documenti dalla espressa richiesta notificata dal comune non è perentorio per cui non comporta conseguenze di tipo sanzionatorio o decisorio come l’improcedibilità dell’istanza di sanatoria ma solo la mancata formazione del silenzio assenso alla richiesta sanatoria. Infatti, alla prodotta integrazione si è necessariamente fatto conseguire l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">eccezione di tardività del ricorso sollevata nel giudizio proposto per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8191 del 1996 proposto da</p>
<p><b>VALENTINO SERGIO</b> e <b>VALENTINO ALEXANDER</b>, rappresentati e difesi dall’avv.Vincenzo Spagnolo Vigorita, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via Pergolesi n.1,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Sartorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 16,<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>SOCIETA’ NUOVA VIGNA di L.Bova s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Giorgio Cardito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 16,</p>
<p>per l’annullamento<br />
e/o la revoca della concessione edilizia in sanatoria n.1 del 23.5.1995 rilasciata dal Comune di Pozzuoli al sig. Ludovico Bova, legale rappresentante della s.a.s. Nuova Vigna, per la costruzione ubicata in via Vecchia delle Vigne, località S.Elmo, nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli e della società Nuova Vigna s.a.s.;<br />
Vista l’Ordinanza della III Sezione del TAR Campania n.825 del 1996;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla udienza del 24 maggio 2004, il I Ref. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi gli avv.ti F. Ceglio, su delega dell’avv. V. Spagnolo Vigorita, G. Sartorio e M. Provera, su delega dell’avv.G.Cardito;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 25 ottobre e 4 novembre 1996, i ricorrente indicati in epigrafe proponevano il ricorso sopra individuato chiedendo l’annullamento della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Pozzuoli alla controinteressata società Nuova Vigna s.a.s. in data 23.5.1995, assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Esponevano di essere, Valentino Sergio, usufruttuario e, Valentino Alexander, nudo proprietario di un villino unifamiliare ubicato in Pozzuoli alla via Vecchia delle Vigne, Località S.Elmo; nel 1978 i coniugi Sorvillo, proprietari di un appezzamento di superficie pari a quello dei Valentino, diedero inizio a lavori edilizi sulla scorta di una concessione (n.106 del 18.11.1975) rilasciata dal Comune di Pozzuoli per la edificazione di un villino unifamiliare di consistenza identica a quello dei propri vicini; in data 12.2.1991 i Sorvillo alienavano alla società Nuova Vigna s.a.s di Ludovico Bova “un rustico di fabbricato per civili abitazioni sviluppantesi su tre livelli: piano cantinato, seminterrato e rialzato, per un totale, ad ultimazione avvenuta, di circa venti vani ed accessori, allo stato costituito dalle sole strutture esterne e tramezzature interne, privo quindi di intonaci, servizi, pavimentazioni ed infissi interni ed esterni”; in relazione a detto manufatto, i Sorvillo avevano ottenuto in data 1.2.1979 una variante alla originaria concessione e poi in data 30.9.1986 (prot. n.52271/2626) avevano inoltrato domanda di condono per le difformità nelle quali avevano dichiarato di essere incorsi in fase di esecuzione dei lavori; il Comune di Pozzuoli rilasciava la impugnata concessione, divenuta nota ai ricorrenti solo a seguito degli sviluppi di una denuncia sporta alla Procura della Repubblica di Napoli dalla signora Isabella Valentino, “ai sensi della L.47 del 1985 per aver realizzato, in difformità alla licenza edilizia n.106 del 1975 e successiva variante, il manufatto sito alla via Vecchia delle Vigne. Detto edificio, realizzato in c.a., si compone di un unico corpo di fabbrica, disposto su due livelli fuori terra e comprendenti n.5 unità abitative. Il prosieguo dei lavori deve essere effettuato in conformità dei grafici”.<br />
Da qui il ricorso che deduce:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. Della L.47/85 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti: ai sensi dell’art.31 e ss. della L. n.47/85, nel procedimento di sanatoria il richiedente ha l’onere di allegare e di fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto dalla data dell’1.10.1983, restando a carico della P.A. di controllare l’attendibilità degli elementi forniti ed eventualmente di contrapporre le risultanze delle proprie verifiche; nel caso di specie, il Comune si è avvalso solo delle dichiarazioni della parte, evitando qualsiasi riscontro ai documenti prodotti dal richiedente; la verifica omessa avrebbe consentito di accertare la falsità delle dichiarazioni rese dal dott. Sorvillo che, nella certificazione resa ai sensi della L. 15 del 1968, aveva affermato che la costruzione era stata ultimata, quanto alle strutture, nell’anno 1976, circostanza categoricamente smentita dall’esame dei rilievi aerofotogrammetrici del territorio comunale dei quali era in possesso il Comune e delle foto scattate dal ricorrente Sergio Valentino nel 1978; l’originaria licenza della quale era titolare il dante causa del controinteressato, ottenuta nel novembre 1975, non era stata azionata nei termini di legge e il Comune di Pozzuoli, invece di dichiararne la decadenza, ha dapprima autorizzato una variante (nel febbraio 1979) e successivamente condonato l’abuso, ottenendo peraltro un’oblazione inferiore a quella dovuta sulla base della collocazione cronologica dell’abuso stesso (sul presupposto che la costruzione fosse da collocarsi non tra il 30.1.1977 e l’1.10.1983 bensì tra il 2.9.1967 ed il 29.1.1977);<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 della L. 47/85 – Eccesso di potere per illogicità manifesta – travisamento dei fatti – presupposti erronei: con nota della Sezione Urbanistica (prot. n.52271/2626 del 9.5.1987) veniva richiesta al Sorvillo documentazione integrativa a completamento dell’istruttoria; detta integrazione è avvenuta solo in data 22.3.1991 (peraltro in maniera incompleta, mancando la richiesta documentazione fotografica), mentre sarebbe dovuta avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della domanda a termini dell’art.35, comma VI, della L. n.47/85; sotto altro profilo, ancora in data 19.6.1995 un tecnico comunale accertava l’impossibilità di individuare in loco le cinque unità abitative oggetto del condono, nonostante la produzione di una perizia giurata in data 7.12.1990 a firma dell’ing. Schiano, nella quale si attestava appunto l’esistenza dei cinque appartamenti; d’altra parte, la compravendita perfezionata in data 29.1.1991 tra i Sorvillo e la s.a.s. Nuova Vigna aveva ad oggetto non già i cinque appartamenti oggetto del condono bensì un fabbricato allo stato rustico; emerge da tali circostanze vieppiù la palese insufficienza istruttoria del procedimento di sanatoria.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.<br />
Si costituiva il Comune di Pozzuoli che eccepiva in primo luogo la irricevibilità del ricorso per tardività; esponeva che già quantomeno in data 20.5.1996 i ricorrenti erano a conoscenza del provvedimento, posto che la signora Isabella Valentino, loro parente e convivente, in tale data aveva sollecitato il Comune a revocare la concessione in sanatoria rilasciata, sulla base di quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli in ordine alla procedura da essa stessa attivata a seguito di denuncia; il ricorso invece è stato notificato solo in data 29.10.1996, quindi oltre i termini di decadenza; deduceva, inoltre, la infondatezza del gravame, posto che il provvedimento di sanatoria era stato emesso all’esito di una complessa e laboriosa istruttoria svolta nel corso di diversi anni.<br />
Concludeva pertanto per il rigetto di ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Si costituiva altresì la controinteressata società che chiedeva il rigetto del ricorso; deduceva la piena legittimità della sanatoria rilasciata atteso che, come risultante dalla strisciata aerofotogrammetrica del 21.10.1981, a tale data (dunque prima della data dell’1.10.1983, utile per ottenere il condono) tutte le superfici ed i volumi in questione erano stati realizzati; da qui l’irrilevanza della eventuale realizzazione o meno nel periodo compreso tra il 1975 e il 1978 e della pretesa decadenza della originaria concessione (peraltro non dichiarata e non dichiarabile a termini del disposto dell’art.18 della L. 10/77 che facultizza i titolari di concessione edilizia già rilasciata alla data di entrata in vigore della legge di ultimare i lavori relativi entro quattro anni dalla stessa data con obbligo di richiesta di concessione per la parte non ultimata); quanto al secondo motivo, lo stesso era da ritenersi infondato posto che la norma richiamata (art.35 L. 47/85) non prevede la perentorietà del termine per la integrazione documentale né la decadenza dalla domanda di condono, ma piuttosto (e soltanto) esclude la possibilità della formazione del silenzio assenso in caso di mancata integrazione della domanda entro i 120 giorni dalla sua presentazione; peraltro, nel caso di specie, lo stesso Sindaco aveva richiesto l’integrazione documentale senza fissare nessun termine, disponendo espressamente che la pratica sarebbe rimasta sospesa a tutti gli effetti fino al deposito di tale integrazione; nessun rilievo poteva infine essere attribuito alla pretesa mancata realizzazione degli appartamenti da condonare, posto che la L. 47/85 prescinde dal numero degli appartamenti e si concentra unicamente sulla superficie complessiva del manufatto, restando irrilevanti le divisioni interne.<br />
Concludeva per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Con Ordinanza della sez.III, n.825/1996, l’adito TAR respingeva la proposta istanza cautelare.<br />
Con Ordinanza  della Sezione quinta del Consiglio di Stato, n.369/97, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto  e per l’effetto sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado.<br />
Le parti depositavano ampie memorie e documentazione, in particolare inerente al processo penale instaurato nei confronti  dell’originario richiedente la sanatoria (Sorvillo Eugenio), del firmatario della perizia giurata allegata all’istanza di condono (ing.Schiano Visconte Vincenzo) e del legale rappresentante della società controinteressata (Bova Ludovico).<br />
All’esito della udienza del 24 maggio 2004, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I. I ricorrenti impugnano l’atto con il quale il Comune di Pozzuoli ha rilasciato alla società controinteressata la concessione in sanatoria in relazione ad un fabbricato realizzato in Pozzuoli, località S. Elmo.</p>
<p>II. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Pozzuoli sul rilievo che Valentino Isabella, rispettivamente figlia e sorella dei ricorrenti, sarebbe stata perfettamente a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sanatoria quantomeno dal 3.7.1995, data in cui ne avrebbe avuto copia dal Comune.</p>
<p>II.1) L’eccezione è infondata.<br />
Com’è noto, la tardività va provata da chi la eccepisce.<br />
Orbene, nel caso di specie, può solo darsi per certo che Valentino Isabella conoscesse l’esistenza del provvedimento di sanatoria alla data del 3.7.1995, non già che ne fossero a conoscenza i ricorrenti Sergio e Alexander Valentino (il primo, peraltro, neppure convivente di Isabella, come da documentazione versata in atti), nei confronti dei quali l’Amministrazione resistente non può indicare alcun termine certo dal quale far decorrere quello, decadenziale, di impugnazione.</p>
<p>III. Occorre pertanto passare alla disamina del merito del ricorso.</p>
<p>III.1) Con il primo motivo, deducono i ricorrenti che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto rilasciato in difetto di adeguata istruttoria in ordine alla data di realizzazione dell’abuso, certamente diversa da quella del 1976 (falsamente) indicata dall’istante Sorvillo Eugenio, dante causa della società controinteressata; in tale situazione, la P.A. avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per accertare le circostanze di fatto, disponendo, peraltro, dei rilievi aerofotogrammetrici ricavati dalla fotografia datata 3.5.1977 – zona Pozzuoli, sud ovest Astroni, strisciata 8, fotogramma 1020, dai quali risulterebbe che il manufatto, a tale data, non era stato realizzato; il Comune addirittura avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della concessione originaria (risalente al 1975) invece che consentire la sanatoria ed avrebbe dovuto ricalcolare l’oblazione dovuta in ragione della diversa collocazione temporale dell’abuso (non realizzato tra il 1967 e il 1977).</p>
<p>III.2) Mette conto anzitutto osservare che, a termini dell’art.31 L. 47/85, “&#8230;possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data dell’1 ottobre 1983 ed eseguite:<br />
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;<br />
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace…Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico o completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.<br />
Le soprariportate disposizioni chiariscono che la sanatoria è consentita in relazione alle costruzioni abusive (siano esse realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in difformità dello stesso) con la sola condizione della loro ultimazione alla data del 31.10.1983.<br />
Quanto al requisito della “ultimazione”, la stessa disposizione (art.31 L. 47/85) distingue tra “nuove costruzioni” e opere interne, quanto alle prime richiedendo la realizzazione (almeno) del rustico, ossia, nell’intenzione del legislatore, la chiara definizione dei volumi e delle superfici da condonare, quanto alle seconde richiedendo (invece) il completamento funzionale, ossia un grado di avanzamento dei lavori tali da definire compiutamente lo scostamento rispetto alla costruzione già assentita; nel caso, ad esempio, di opere  comportanti mutamento di destinazione d’uso, la realizzazione di opere idonee in concreto a rendere possibile un uso diverso da quello già assentito.<br />
Il che, tuttavia, come non ha mancato di osservare la più avvertita giurisprudenza, non significa che le opere (interne) debbano essere “completate” ovvero “abitabili”, giacché, così opinando, si incorrerebbe in evidente disparità di trattamento rispetto proprio alla diversa fattispecie delle “nuove opere” interamente abusive, per le quali è sufficiente, come sopra detto, la realizzazione al rustico (cfr. Cons. di Stato, sez.V, 14.7.1995, n.1071).</p>
<p>III.3) Orbene, nel caso di condono riferito a più unità immobiliari comprese in un unico immobile, la legge, ad avviso del Collegio, consente anche che la sanatoria sia riferita a ciascuna di esse, non ma richiede affatto la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole unità; è viceversa richiesto che l’immobile nel suo complesso sia ultimato allo stato di rustico e che le singole unità siano individuabili (cfr. Cass. Pen., 3.10.1997, n.9011).</p>
<p>III.4) Passando al caso di specie, mette conto osservare che l’istante ha chiesto la sanatoria di un fabbricato composto di cinque appartamenti (“Il manufatto in oggetto, realizzato in cemento armato, si compone di un unico corpo di fabbrica con sviluppo su due livelli  fuoriterra e comprendenti n.5 (cinque) unità immobiliari con accessi indipendenti e da destinare a civili abitazioni”; cfr. perizia giurata Schiano Visconti Vincenzo asseverata con giuramento 7.12.1990 cron. n.237/90).<br />
Orbene, non è in discussione che alla data del 31.10.1983 l’immobile nel suo complesso fosse stato realizzato al rustico &#8211; essendovi contestazione solo sulla sua anteriorità rispetto al 1977, data della prima aerofotogrammetria comunale (cfr. relazione redatta dal C.T. incaricato dalla Procura di Napoli, pag.80 del doc. agg. n.1: “La costruzione oggetto di indagine sul rilievo del ’77 non compare, mentre compare sul rilievo aggiornato all’81 e su quello datato ‘83”) -, e neppure che i singoli appartamenti fossero “tracciati”, come chiarito, con dovizia di particolari, dall’istruttoria dibattimentale penale (cfr. sentenza Tribunale penale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, n.198 del 7.4.2003, in atti: ”Anche se non esistevano nella loro piena consistenza esteriore, i cinque appartamenti esistevano tuttavia nella predisposizione potenziale delle superfici e dei perimetri nonché negli abbozzi delle tramezzature e dei varchi di accesso. La loro predelineazione e riconoscibilità è ampiamente testimoniata, non solo, dalle attendibili valutazioni tecniche del consulente di parte, arch.Bucchignani, e dagli stessi titolari delle imprese chiamate per l’esecuzione dei lavori, ma perfino dal tecnico comunale incaricato dei sopralluoghi….Mentre per i primi la visibilità degli appartamenti era resa possibile dalla “tracciatura” del fabbricato e dal diverso spessore dei muri divisori, per il secondo l’esistenza delle distinte unità abitative, benché non rilevata nei rapporti di sopralluogo del 16 e 19 giugno 1994 era, più che presumibilmente, evidenziata dai cinque vani di ingresso”), con ciò intendendo che fossero, quantomeno nella loro consistenza fisica, “definiti”; mentre è del pari pacifico, ma per quanto sopra detto non rilevante, che non fossero perfettamente funzionali, mancando tramezzature interne e infissi; tale stato dei luoghi, è, peraltro, perfettamente compatibile con la descrizione   contenuta nell’atto di compravendita per notar Santangelo stipulato tra i coniugi Sorvillo e la società controinteressata in data 21 gennaio 1991 (“a) rustico di fabbricato per civili abitazioni sviluppatesi su tre livelli: piano cantinato, seminterrato e rialzato, per un totale, ad ultimazione avvenuta di circa 20 vani ed accessori; allo stato costituito dalle sole strutture esterne e tramezzature interne, privo quindi di intonaci, servizi, pavimentazioni ed infissi, interni ed esterni” (v. doc. agg. n.1 della produzione di parte ricorrente).</p>
<p>III.5) Del pari irrilevanti sono, per un verso, la data di ultimazione dichiarata (che inciderebbe non sulla legittimità della concessione in sanatoria, comunque conseguibile per effetto dell’avvenuta ultimazione, nei sensi sopra precisati, alla data del 31.10.1983, ma solo sull’entità dell’oblazione), per altro verso la eventuale decadenza della concessione edilizia originaria (n.106 del 18.11.1975 ), peraltro consolidata, sul piano amministrativo, dal successivo rilascio della variante in data 16.2.1979, considerato che, come rilevato esattamente dalla difesa della controinteressata, il condono non importa affatto &#8211; a monte &#8211; un’opera per la quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo, bensì un’opera comunque ultimata alla data appunto del 31.10.1983; vale a dire che perfino la dichiarazione di decadenza, ora per allora, della concessione originaria non implicherebbe affatto la non condonabilità dell’opera.</p>
<p>III.6) Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è pertanto infondato.</p>
<p>IV. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’illegittimità della sanatoria consentita benché l’istante originario (Sorvillo Eugenio) fosse rimasto inottemperante all’ordine di integrazione istruttoria dello stesso Comune (nota Sez. Urbanistica prot. n.52771/2624 del 9.5.1987), ordine che, relativo a documento che già avrebbe dovuto corredare la domanda di condono, andava eseguito nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda o, comunque, di 120 giorni dalla richiesta istruttoria, da considerarsi perentorio, mentre risulta ottemperato solo nel 1991 da parte della società odierna controinteressata.</p>
<p>IV.1) L’art. 35 della L. 47/85 prevede che “la domanda di concessione o di autorizzazione  in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985&#8230;Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria; b) un’apposita dichiarazione corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi…Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata …Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l’interessato a produrre l’ulteriore documentazione..”.<br />
Giova altresì ricordare che il disposto dell’articolo sopra riportato è stato modificato dall’art.39 L. n.724/94, come a sua volta modificato dall’art.2 comma 37 della L. 662/96, così come segue: “La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.</p>
<p>IV.2) Ne discende che è anzitutto infondata in diritto la conclusione cui perviene il ricorrente in ordine alla assunta perentorietà del termine per l’integrazione documentale normativamente sancita solo con la citata modifica, sul punto innovativa (art.2, comma 37 della L. 662/96).</p>
<p>IV.3) Ad analoga conclusione è pervenuta anche altra giurisprudenza che, come conseguenza della mancata integrazione, nel regime anteriore all’entrata in vigore della L.662/96, ha fatto derivare non già l’improcedibilità dell’istanza di sanatoria, come preteso da parte ricorrente, ma solo la mancata formazione del silenzio assenso alla richiesta sanatoria (cfr. TAR Toscana, sez.I, 7.2.1992, n.37 e TAR Lazio, sez.II, 27.11.1991, n.1814).<br />
Per converso, alla prodotta integrazione, la stessa giurisprudenza ha necessariamente fatto conseguire l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa.</p>
<p>IV.4) Sotto altro profilo, il Collegio non può non rilevare che la ridetta perentorietà era stata esclusa, in concreto, dallo stesso Comune che, nel richiedere la integrazione (nota del 9 maggio 1987, prot. n.52771/2624 U.T.C., in fascicolo di parte resistente), aveva unicamente prospettato la sospensione del procedimento (“..non pervenendo quanto richiesto la pratica rimane sospesa a tutti gli effetti”) e non già conseguenze di tipo sanzionatorio o decisorie allo stato degli atti; la pretesa dichiarazione di improcedibilità sarebbe pertanto stata del tutto illegittima, giacché, come detto, esclusa dalla stessa Amministrazione.</p>
<p>IV.5) Richiamando le conclusioni sopra esposte (al punto III) che precede), risulta del pari infondato il rilievo di difetto di istruttoria, avendo il Comune richiesto ed ottenuto le necessarie integrazioni documentali e non avendo da opporre alcunché, in via di fatto, alle circostanze allegate e provate dalla società richiedente, con precipuo riferimento alle aerofotogrammetrie richiamate nel corso del giudizio, l’una, quella risalente al 1977, irrilevante, giacché relativa ad uno stato dei luoghi precedente a quello pertinente alla fattispecie (da detta aerofotogrammetria non è possibile evincere, tuttavia, alcuna certezza: cfr. sentenza Tribunale di Napoli cit.: “ dalle risultanze delle aerotogrammetrie relative all’anno 1977…non appare, invero, possibile trarre indicazioni decisive né a favore né contro la tesi accusatoria”), l’altra, quella relativa al volo del 28.10.1981 (cfr. all.3 in fascicolo di parte controinteressata), viceversa attestante uno stato dei lavori ben compatibile con la dedotta ultimazione delle opere all’unica data rilevante per la loro condonabilità, ossia il 31.10.1983.</p>
<p>IV.6) Il motivo pertanto è infondato.</p>
<p>V. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, giacché infondato.</p>
<p>VI. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto anche conto della fase cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa integralmente inter partes le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente Ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Michele PERRELLI                &#8211;    Presidente<br /> Leonardo PASANISI              &#8211;   Componente<br />
Maria   ABBRUZZESE         &#8211;   Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-1-7-2004-n-9857/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.9857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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