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	<title>9846 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9846 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.9846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-10-2009-n-9846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-10-2009-n-9846/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.9846</a></p>
<p>Pres. Amoroso Est. Perna Società Marcotrigiano Costruzioni Srl ( Avv. Fares) c/ Ministero dello Sviluppo Economico( Avv. dello Stato) Giurisdizione e competenza – Agevolazione imprese – Concessione provvisoria – Sospensione – Disconoscimento requisiti soggettivi – G.O. &#8211; Sussiste Il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-10-2009-n-9846/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.9846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-10-2009-n-9846/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.9846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso  Est. Perna<br /> Società Marcotrigiano Costruzioni Srl ( Avv. Fares) c/ Ministero<br /> dello Sviluppo Economico( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Agevolazione imprese – Concessione provvisoria – Sospensione – Disconoscimento requisiti soggettivi – G.O.  &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, a titolo provvisorio o definitivo, o per contrastare l’Amministrazione che, in fase di determinazione del contributo definitivo, sospenda o rinvii l’erogazione degli importi dovuti per effetto del disconoscimento dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento del beneficio, riduca l’importo erogato in via provvisoria per effetto del disconoscimento di voci di spesa addotte e documentate dall’impresa interessata a fronte di investimenti per iniziative produttive, ovvero, successivamente alla concessione del contributo in via definitiva, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, ritiri il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi imposti dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 09846/2009 REG.SEN.</p>
<p>N. 06716/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center>	<br />
<b>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 6716 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Marcotrigiano Costruzioni Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ilaria Anita Fares, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via Salaria, 332; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del decreto n. 159319 del 14 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato alla ricorrente il 14 maggio 2009, di sospensione dell&#8217;iter della pratica agevolativa n. 94108/12;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e connesso;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Avvisate le parti ai sensi dell&#8217;art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e non reputandosi necessaria ulteriore istruttoria;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il I ref. Rosa Perna e uditi i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale d’udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe la società Marcotrigiano Costruzioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto ministeriale n. 159319/2009 in epigrafe, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha sospeso in via cautelare l’iter procedurale della pratica agevolativa n. 94108/12 &#8211; relativa alla concessione, in via provvisoria, alla predetta società di un contributo in conto impianti pari a euro 426.009,00, erogabile in tre quote annuali – a seguito del deferimento all’Autorità giudiziaria dell’amministratore unico della ditta beneficiaria, per reati contro la fede pubblica e il patrimonio. <br />	<br />
Questi i motivi dedotti:<br />	<br />
1) Eccesso di potere; falsa ed errata applicazione della normativa di riferimento in tema di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, in particolare del d.m. n. 527/1995 e della circ. n. 900315 del 14.7.2000;<br />	<br />
2) motivazione carente;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio di procedimento; assenza di motivazione sulle particolari esigenze di celerità del procedimento; eccesso di potere;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 3, ult. co., della legge n. 241/1990; violazione del diritto di difesa;<br />	<br />
5) violazione del principio generale di affidamento e delle regole di correttezza e buona fede;<br />	<br />
6) violazione del principio di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
Nel caso di specie l’Amministrazione intimata, dopo la concessione dell’agevolazione in via provvisoria, sospendeva in via cautelare l’iter procedurale, a seguito del deferimento dell’Amministratore unico dell’impresa all’Autorità giudiziaria per reati contro la fede pubblica e il patrimonio, in quanto l’eventuale accertamento della responsabilità penale suddetta avrebbe determinato il venir meno dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento del beneficio e, pertanto, la revoca totale delle agevolazioni concesse.<br />	<br />
E, nell’ipotesi di mancata erogazione di contributi già concessi in via provvisoria ovvero di concessione in via definitiva di contributi in misura minore rispetto a quanto oggetto di ammissione in via provvisoria, per fatto imputabile al beneficiario sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).<br />	<br />
Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).<br />	<br />
Ne consegue che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, a titolo provvisorio o definitivo, o per contrastare l&#8217;Amministrazione che, in fase di determinazione del contributo definitivo, sospenda o rinvii l’erogazione degli importi dovuti per effetto del disconoscimento dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento del beneficio, riduca l’importo erogato in via provvisoria per effetto del disconoscimento di voci di spesa addotte e documentate dall’impresa interessata a fronte di investimenti per iniziative produttive, ovvero, successivamente alla concessione del contributo in via definitiva, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, ritiri il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539). <br />	<br />
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva &#8211; crea in capo all’impresa un diritto di credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento sin dall’ammissione in via provvisoria, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.<br />	<br />
Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 6716/09 per difetto di giurisdizione, essendo impugnata la sospensione dell’iter procedurale della pratica agevolativa di cui l’impresa ricorrente è titolare, e in base alla quale la stessa è già stata ammessa in via provvisoria al beneficio della contribuzione per iniziative produttive.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell&#8217;art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007. <br />	<br />
Considerata la difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-9-10-2009-n-9846/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.9846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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