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	<title>9821 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9821 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a></p>
<p>Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini Società “QUARTO 2000” a.r.l. (avv. Ferdinando Scotto) c/ Comune di Quarto (avv. Valerio Barone). sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie Edilizia – Concessione di costruzione – Contributo di urbanizzazione – Costo di costruzione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A.Onorato – Rel. P. Severini<br /> Società “QUARTO 2000” a.r.l. (avv. Ferdinando Scotto) c/ Comune di Quarto (avv. Valerio Barone).</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – Concessione di costruzione – Contributo di urbanizzazione –  Costo di costruzione &#8211; Prescrizione – Decorrenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contributo per il rilascio della concessione edilizia, l’ordinario termine di prescrizione decennale decorre – per la riscossione degli oneri di urbanizzazione – dalla data del rilascio del provvedimento concessorio, a differenza del costo di costruzione, per il quale il dies a quo è rappresentato dalla data di ultimazione delle opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine di prescrizione in tema di contributi per il rilascio di concessioni edilizie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 9821/04<br />
Registro Sentenze<br />
n. 5829/2000<br />
Registro Generale</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Antonio Onorato Presidente; dott. Andrea Pannone Consigliere; dott. Paolo Severini Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5829 R. G. dell’anno 2000, proposto dalla<br />
<b>Società “Quarto 2000” a r. l.</b>, in persona dell’amministratore unico – legale rappresentante p. t. – ing. Mattia La Rana, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Scotto, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15, presso lo studio del difensore; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Quarto</b>, in persona del Sindaco &#8211; legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Valerio Barone, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Sannazzaro n. 71;<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 9979 del 13.04.2000, con la quale il Comune di Quarto ha richiesto il pagamento della somma di £. 213.031.494 a titolo di contributo concessorio, nonché quella di £. 1.000.000 a titolo di diritti di Segreteria, con avvertimento che i<br />
&#8211; d’ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;<br />
   Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione;<br /> Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 6.05.04, il relatore dott. P. Severini e per le parti i procuratori, come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Col ricorso in epigrafe, la società Quarto 2000 a r. l., premesso d’aver presentato, in data 2.09.82, istanza al Sindaco del Comune di Quarto, onde ottenere il rilascio di concessione edilizia, per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni da realizzare in quel Comune, alla via Pietra Bianca; che, decorso il termine di giorni novanta, previsto dal d. l. 9/82, s’era formato il silenzio – assenso, abilitante la stessa società a dar corso ai lavori, ai sensi del richiamato decreto legge, nella formulazione di cui alla legge di conversione, 25.03.1982 n. 94, nonché giusta quanto statuito, in merito, dalla sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, passata quindi in cosa giudicata; che, pertanto, &#8220;alla data dell&#8217;1.12.1982 si era materializzata la concessione edilizia tacita, prevista dalle richiamate norme&#8221;; tanto premesso, rappresentava che con la nota, qui impugnata, il Comune aveva comunicato una richiesta di pagamento dei contributi concessori, relativi alla concessione edilizia formatasi per silentium, pari a £. 213.031.494;  avverso detto provvedimento la società ricorrente articolava, pertanto, le seguenti censure: <br />
&#8211; 1) Violazione di legge – Violazione della l. 27.01.1977 n. 10; Violazione degli artt. 2934 e 2946 cod. civ.; Eccesso di potere; Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto: il Comune doveva richiedere sia gli oneri d&#8217;urbanizzazione, sia il contrib<br />
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, in data 4.07.2000, depositando la documentazione ad esso pertinente e un controricorso, in cui chiedeva, genericamente, che l&#8217;impugnativa spiegata dalla società ricorrente fosse dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata; ulteriore documentazione era prodotta, dal Comune, in data 14.04.2004, mentre il 24.04.2004 era depositata, sempre nell&#8217;interesse dell&#8217;ente, una memoria difensiva, nella quale s&#8217;osservava che le pretese di parte ricorrente si fondavano sul dichiarato presupposto della formazione del silenzio &#8211; assenso, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d. l. n. 8/92, sull&#8217;istanza di concessione edilizia del 2.09.1982; detto presupposto era, ad avviso del Comune, del tutto insussistente, posto che il 5° comma della citata disposizione di legge prevedeva espressamente che le disposizioni di cui ai commi precedenti s&#8217;applicavano per gli interventi da attuare su aree, dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 76; e, come risultava dalla certificazione in atti, nel periodo dal settembre al dicembre 1982 l&#8217;area oggetto dell&#8217;intervento edilizio della Quarto 2000 non era dotata di strumenti attuativi; né poteva ostare a tale conclusione l&#8217;avvenuto annullamento, con la sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, della nota comunale n. 224/UT del 29.03.1983, recante diffida a non dare inizio ai lavori edili per l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 8 d. l. 9/82 all&#8217;istanza di concessione edilizia della società ricorrente.<br />
Tali decisioni, infatti, a parere del Comune, non contenevano alcun accertamento dell&#8217;intervenuta acquisizione tacita della concessione edilizia, poiché l&#8217;annullamento della nota di cui sopra era stato disposto per difetto di motivazione.<br />
Ne conseguiva  che, in mancanza di un precedente accertamento giurisdizionale circa l&#8217;intervenuta formazione del silenzio &#8211; assenso, costituiva onere della ricorrente l&#8217;allegazione al presente giudizio dei fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero dei presupposti in base ai quali l&#8217;assenso tacito si sarebbe formato, primo tra i quali l&#8217;esistenza di uno strumento urbanistico attuativo.<br />
Anche a voler ritenere, in ogni caso, che sull&#8217;istanza del 2.09.1982 si fosse validamente formato il silenzio &#8211; assenso, andava rilevato, per il Comune,  che la (pretesa) intervenuta concessione edilizia era comunque rimasta priva d&#8217;efficacia, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era mai cominciato a decorrere, e ciò perché la società ricorrente non aveva mai provveduto, né all&#8217;autoliquidazione, né alla corresponsione del contributo provvisorio per gli oneri d&#8217;urbanizzazione previsto dall&#8217;art. 8, comma 2, del d. l. 9/82, da configurarsi come requisiti d&#8217;efficacia della concessione.<br />
In via ancora subordinata, la difesa del Comune rilevava che la prescrizione del diritto del Comune alla riscossione degli oneri per costo di costruzione non era affatto intervenuta, alla data (13.04.2000) d&#8217;adozione del provvedimento impugnato; ciò in quanto la ricorrente non aveva provveduto a comunicare al Comune, come avrebbe dovuto, la data d&#8217;ultimazione dei lavori, e solo in data 13.03.2000 aveva fatto pervenire all&#8217;Amministrazione il collaudo statico delle opere; mentre dall&#8217;espresso riferimento normativo, contenuto nell&#8217;art. 11 l. n. 10/77, alla data d&#8217;ultimazione dei lavori, derivava la necessità che, di tale presupposto di fatto, venisse fornita adeguata contezza all&#8217;Amministrazione, ad opera del concessionario; mentre in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non poteva ritenersi decorrere nei confronti dell&#8217;Amministrazione creditrice.<br />
Infine &#8211; osservava il comune &#8211; il valido decorso della prescrizione presupponeva la possibilità di esercitare il diritto, laddove nella specie erano in contestazione, tra le parti, gli stessi elementi costitutivi del diritto.<br />          Seguiva, in data 24.04.2004, la produzione di una memoria difensiva per la società ricorrente, ove erano riepilogate le ragioni, a fondamento della spiegata impugnativa.<br />          All’udienza pubblica del 6.05.04 il ricorso era trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.<br />
Preliminarmente occorre rilevare che, con l&#8217;impugnata nota prot.. n. 9979 del 13.04.2000, il Comune di Quarto richiedeva, alla società Quarto 2000 a r. l., in persona dell&#8217;amministratore unico, il pagamento della somma complessiva di £. 213.031.494, a titolo di &#8220;pagamento contributo per rilascio concessione lavori edili&#8221;, concernenti la realizzazione di un fabbricato sito in Quarto alla via Pietra Bianca, somma complessiva così suddivisa: £. 146.053.682 a titolo di &#8220;quota parte incidenza spese di urbanizzazione&#8221; e £. 66.977.812 a titolo di &#8220;quota incidenza del costo di costruzione&#8221;; era, inoltre, richiesto il pagamento di £. 1.000.000, a titolo di diritti di Segreteria (somma, quest&#8217;ultima, sulla quale, tuttavia, non c&#8217;è alcuna contestazione in ricorso). Il diritto del Comune di riscuotere le altre, e assai più consistenti, somme di danaro di cui sopra è invece stato contestato, dalla società ricorrente, sostanzialmente sotto un unico profilo, vale a dire dell&#8217;intervenuta prescrizione decennale di tale diritto, sul presupposto della formazione &#8211; in data 1.12.82 &#8211; del silenzio &#8211; assenso, ex art. 8  d. l. 23.01.1982 n. 9, sull&#8217;istanza di concessione edilizia, presentata dalla società ricorrente in data 2.09.1982.<br />  Appunto da tale data (1.12.1982) sarebbe decorso, ad avviso della società &#8220;Quarto 2000&#8221;, il termine decennale di prescrizione, cui è soggetto il rapporto obbligatorio, legato alla corresponsione del contributo di costruzione (in termini: T.A.R. Lazio, Latina, n. 1185 del 13 dicembre 2001).<br />
Il Comune di Quarto, costituitosi in giudizio, ha mosso plurime eccezioni alla ricostruzione, svolta dal Comune, dell&#8217;operatività &#8211; nella specie &#8211; del fenomeno prescrizionale, sostenendo, in particolare, sia che la concessione edilizia non si sarebbe affatto formata per silentium, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d. l. 9/82, sia che in ogni caso, se pure detta concessione s&#8217;era formata, il contributo per costo di costruzione non si sarebbe prescritto, per non essere stata comunicata, al Comune, l&#8217;ultimazione dei lavori eseguiti, da parte della società ricorrente.<br />
Ritiene il Collegio che in effetti la questione posta dal ricorso in esame non possa essere risolta unitariamente, ma che la stessa debba trovare una soluzione differente, per ciò che concerne le due quote in cui detto contributo s&#8217;è articolato, vale a dire quella per oneri d&#8217;urbanizzazione e quella per costo di costruzione.<br />
Per ciò che concerne quest&#8217;ultima, ritiene il Tribunale che la prescrizione non si sia compiuta, atteso che, com&#8217;è stato affermato in giurisprudenza, in materia vige il seguente principio: &#8220;L&#8217;art. 11 comma 2 l. 28 gennaio 1977 n. 10 &#8211; il quale ha previsto che l&#8217;importo dovuto per il costo di costruzione va determinato all&#8217;atto del rilascio della concessione e corrisposto in corso d&#8217;opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre sessanta giorni dall&#8217;ultimazione dei lavori &#8211; stabilisce un termine che non decorre dalla data stabilita in concessione per l&#8217;ultimazione dei lavori, ma da quando l&#8217;opera è stata effettivamente ultimata&#8221; (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 669 del 10 maggio 2000); con l&#8217;ulteriore precisazione, particolarmente rilevante nel caso di specie (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, n. 293 del 16 maggio 1997), secondo la quale: &#8220;L&#8217;espresso riferimento normativo, contenuto nell&#8217;art. 11 l. 28 gennaio 1977 n. 10, alla data di ultimazione dei lavori assentiti con la concessione di costruzione quale termine ultimo per la determinazione della quota di contributo a titolo di costo di costruzione, comporta che di questo elemento di fatto deve essere data contezza all&#8217;Amministrazione da parte del concessionario; pertanto, in difetto di tale elemento, il termine prescrizionale non decorre nei confronti dell&#8217;Amministrazione creditrice&#8221; (nello stesso senso: T. A. R. Catanzaro, n. 758 del 24 giugno 1994).<br />
Poiché nella specie non risulta, dagli atti prodotti in giudizio, che dell&#8217;ultimazione dei lavori sia stata data notizia, da parte della società ricorrente, all&#8217;Amministrazione comunale, ne consegue che il diritto di quest&#8217;ultima di pretendere il pagamento della quota di contributo concessorio, dovuta a titolo di  costo di costruzione, non può essere ritenuto prescritto (in applicazione del principio generale secondo cui &#8220;Contra non valentem agere non currit praescriptio&#8221;).<br />
Per questa parte, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Diversamente, deve ritenersi che il diritto del Comune a richiedere, alla società ricorrente, il pagamento della quota del contributo concessorio, preteso a titolo di oneri di urbanizzazione, si sia effettivamente prescritto, nel termine di dieci anni dal rilascio della concessione edilizia, avvenuta &#8211; secondo il meccanismo previsto dall&#8217;art. 8 del d. l. 9/1982 &#8211; in data 1.12.1982.<br />
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che in tema di contributo per il rilascio della concessione edilizia, l&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale decorre &#8211; per la riscossione degli oneri di urbanizzazione &#8211; dalla data del rilascio del provvedimento concessorio, a differenza del costo di costruzione, per il quale il dies a quo, come detto, è rappresentato dalla data di ultimazione delle opere (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; n. 1439 del 22.11.2000; nello stesso senso, della decorrenza della prescrizione per il contributo di urbanizzazione, dalla data di rilascio della concessione edilizia, cfr. anche T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; n. 477 del 10.05.2002).<br />
Poiché, quindi, nella specie la concessione edilizia è stata rilasciata nel dicembre 1982, la prescrizione s&#8217;è compiuta nel termine di dieci anni da tale data, senza che risultino, dalla documentazione prodotta in giudizio, atti interruttivi della prescrizione medesima.<br />
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio, come vorrebbe la difesa del Comune di Quarto, perché la sentenza del T.A.R. Campania, sez. I, n. 565 del 6.12.1984, confermata dalla sentenza della V Sezione del C. di S., n. 665 del 6.06.96, d&#8217;annullamento della nota comunale n. 224/UT del 29.03.1983, recante diffida a non dare inizio ai lavori edili per l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 8 d. l. 9/82 all&#8217;istanza di concessione edilizia della società ricorrente, non affronterebbe, nel merito, la questione dell&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia in questione, limitandosi ad annullare l&#8217;impugnata nota per difetto di motivazione.<br />
In realtà, tale affermazione della difesa dell&#8217;ente è smentita dalla lettura delle decisioni de quibus, dalle quali risulta: a) per ciò che concerne la sentenza del T.A.R. Campania, che la formazione del silenzio-accoglimento produce la decadenza dal potere, da parte del Comune, di provvedere sull&#8217;istanza del privato, essendosi tale potere del tutto consumato, pur residuando all&#8217;Amministrazione &#8220;la possibilità di ulteriori e diversi provvedimenti influenti sulla validità del silenzio accoglimento consolidatosi con il decorso del tempo, purché vi siano concrete ragioni ed accertati interessi pubblici&#8221; (diversi ed ulteriori provvedimenti dei quali, tuttavia, in atti non v&#8217;è traccia); con la precisazione che nella specie l&#8217;istanza di concessione edilizia risultava avanzata il 29 ottobre 1982, mentre il provvedimento impugnato risultava adottato in data 29 marzo 1983, ben oltre i termini di cui al d. l. n. 9/82, e che, anche a prescindere da tali considerazioni, il provvedimento del Comune era illegittimo perché viziato da difetto di motivazione; b) per ciò che concerne la sentenza del Consiglio di Stato, resa in sede di appello, presentato dal Comune, avverso la citata decisione del T.A.R. Campania, che le argomentazioni svolte dall&#8217;ente, nell&#8217;atto d&#8217;appello (tra cui quella secondo la quale, essendo l&#8217;intervento edilizio destinato a svolgersi su area non dotata della strumentazione urbanistica richiesta rispetto ad esso, non troverebbe applicazione il disposto dell&#8217;art. 8 d. l. n. 9/82), si concretizzavano in una motivazione postuma dei provvedimenti impugnati, che non poteva ovviare, per giurisprudenza pacifica, al difetto di motivazione evidenziato dal T.A.R.<br />
Tale essendo il contenuto delle due decisioni in parola, ritiene il Collegio che sulla questione della formazione per silentium della concessione edilizia de qua, si sia formato, nonostante il contrario avviso del Comune, il giudicato, che preclude al T.A.R., in sede di decisione del presente ricorso, di esaminare nuovamente le stesse questioni, già dedotte in sede di appello al Consiglio di Stato.<br />
Ritiene, infatti, il Tribunale che, ove il suo esame si appuntasse sull&#8217;asserita mancata formazione della concessione edilizia, per le ragioni dedotte nella memoria difensiva del Comune di Quarto del 24.04.2004 (in particolare per la mancata verificazione delle condizioni, concernenti gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al 5° comma dell&#8217;art. 8 del d. l. 9/82), tanto concreterebbe un&#8217;evidente violazione del giudicato, derivante dalle citate decisioni del T.A.R. e del C. di S.<br />Lo stesso dicasi, quanto alla pretesa della difesa del Comune di introdurre, nella questione concernente la formazione per silentium della concessione edilizia in oggetto, ormai come s&#8217;è detto coperta dal giudicato, un nuovo elemento impeditivo, rappresentato dalla asserita mancata autoliquidazione, da parte della società ricorrente, del contributo provvisorio per oneri d&#8217;urbanizzazione previsto dall&#8217;art. 8, comma 2 del d. l. 9/82.<br />
Anche in tal caso, ritiene il Tribunale che non è gli è consentito di entrare nel merito di una questione &#8211; quella riguardante l&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia secondo il meccanismo di silenzio &#8211; accoglimento, configurato dall&#8217;art. 8 d. l. 9/82 &#8211; ormai decisa irreversibilmente dalle sentenze sopra citate, che facevano salvo solo l&#8217;eventuale riesercizio del potere da parte dell&#8217;Amministrazione comunale, &#8220;purché vi siano concrete ragioni ed accertati interessi pubblici&#8221;, riesercizio, peraltro, che non risulta esservi stato nella specie.<br />
Privo di pregio &#8211; secondo il Collegio &#8211; anche l&#8217;ulteriore &#8211; ed ultimo &#8211; argomento addotto dalla difesa del Comune, al fine di sostenere che la concessione edilizia de qua non si sarebbe formata, per silentium, alla data dell&#8217;1.12.1982, argomento secondo il quale il termine prescrizionale non poteva decorrere utilmente, &#8220;quantomeno fino alla definizione del contenzioso amministrativo, con la decisione del Consiglio di Stato n. 665/95&#8221;.<br />
Tale tesi, che pretenderebbe sostanzialmente di far decorrere la prescrizione, nella specie, dalla decisione del Consiglio di Stato del 1996, anziché dal decorso del termine di giorni novanta dalla presentazione dell&#8217;istanza di concessione edilizia, di cui all&#8217;art. 8 del d. l. 9/82, dimentica che gli effetti della pronuncia giurisdizionale necessariamente retroagiscono alla data della proposizione della domanda, non dovendo il tempo, necessario a giungere alla definizione della controversia, andare a detrimento di chi l&#8217;ha proposta.<br />
Sarebbe contrario ad ogni principio che, poiché la decisione definitiva &#8211; che ha sancito l&#8217;avvenuta formazione della concessione edilizia per silentium &#8211; s&#8217;è concretizzata solo nel 1996, per tutto tale tempo la prescrizione del diritto a riscuotere il contributo di concessione da parte del Comune non sia decorsa (operando altrimenti, la circostanza della pendenza della lite giurisdizionale amministrativa, come un&#8217;anomala ed imprevista causa di sospensione della prescrizione).<br />        In conformità alle suddette considerazioni, risulta confermata l&#8217;avvenuta prescrizione del diritto del Comune di riscuotere la quota del contributo di concessione, richiesta a titolo di &#8220;quota parte incidenza di oneri di urbanizzazione&#8221;.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Napoli – Sezione Seconda – definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, e in parte lo respinge, secondo le precisazioni di cui in motivazione.Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 6.05.04.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-6-2004-n-9821/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2004 n.9821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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