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	<title>9815 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2007 n.9815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-10-2007-n-9815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-10-2007-n-9815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2007 n.9815</a></p>
<p>Pres. Guida, est. Corciulo Bosco G. (avv. F. Pezzolla) c. A.S.L. CASERTA 2 (avv.ti M. Ragozzino, G. Palmieri, M. Iannitti) sul giudice competente a conoscere della legittimità del diniego, opposto dalla ASL, di autorizzazione di cure mediche all&#8217;estero già erogate 1. Competenza e giurisdizione &#8211; Diniego, da parte della ASL,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-10-2007-n-9815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2007 n.9815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-10-2007-n-9815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2007 n.9815</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida, est. Corciulo<br /> Bosco G. (avv. F. Pezzolla)  c. A.S.L.  CASERTA 2 (avv.ti M. Ragozzino, G. Palmieri, M. Iannitti)</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente a conoscere della legittimità del diniego, opposto dalla ASL, di autorizzazione di cure mediche all&#8217;estero già erogate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione &#8211;  Diniego, da parte della ASL, di autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero già erogate – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.</p>
<p>2. Competenza e giurisdizione &#8211;  Diniego, da parte della ASL, di autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero già erogate – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia in merito alla  legittimità del diniego, opposto dalla ASL ad un proprio assistito, di autorizzazione di cure mediche all’estero già erogate; in tale caso, avendo la controversia ad oggetto la pretesa da parte dell’assistito di ricevere prestazioni sanitarie in situazioni di urgenza, di pericolo di vita o comunque di un grave peggioramento, si verte in tema di diritto alla salute che non è suscettibile di affievolimento, tale restando  anche di fronte al potere dell’Amministrazione pubblica (1).</p>
<p>2. La controversia avente ad oggetto il diniego, opposto dalla ASL, di autorizzazione di prestazioni sanitarie all’estero già erogate, non può farsi rientrare nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall&#8217;art. 7 l. 7 luglio 2000 n. 205; infatti,  la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che l’Amministrazione sia intervenuta nell&#8217;esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere, condizione che manca nel caso in cui la causa preminente del ricovero all&#8217;estero era stata l&#8217;urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) Cfr.: Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2007 n. 5402; Cassazione civile sez. un., 28 giugno 2006 , n. 14848);</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI  &#8211; PRIMA   SEZIONE <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente   <br />
PAOLO CORCIULO Primo Ref. , relatore<br />
PAOLO SEVERINI Primo Ref. <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>
Sul ricorso 2389/2007  proposto da:</p>
<p><B>BOSCO GIOVANBATTISTA</B><i> </i>rappresentato e difeso da: <I>PEZZOLLA FRANCESCO </I>con domicilio eletto in NAPOLI,<I>VIA FEDERICO PERSICO, 62 <br />
</I></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>A.S.L.  CASERTA 2</B><i> </i>rappresentata e difesa da:<i>RAGOZZINO MARINA,PALMIERI GIUSEPPE,IANNITTI MARIO con domicilio eletto in NAPOLI,VIA PALEPOLI,20 <br />
</i><br />
<B>AZIENDA SANITARIA LOCALE CE 2 &#8211; DISTRETTO N. 37  <br />
</B><br />
<B>REGIONE CAMPANIA</B><i>  </i>rappresentato e difeso da:<i>MIANI ALESSANDRA con domicilio eletto in NAPOLI,VIA S.LUCIA,81 </p>
<p></i>per l&#8217;annullamento, previa sospensione quanto al ricorso introduttivo:della nota del 27 gennaio 2007 prot. 102 a firma del Direttore dell’ASL CE2, contenente la decisione sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego di autorizzazione di cure mediche all’estero; del diniego opposto al ricorrente dal distretto sanitario n.37 dell’ASL CE/2 ad ottenere cure mediche all’estero; quanto ai motivi aggiunti: della nota dell’ASL CE2 del 30.7.07 con la quale è stata negata l’autorizzazione alle cure all’estero del ricorrente; e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso ed i motivi aggiunti; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania e della  ASL CE 2; <br />
Udito il relatore Primo Ref. PAOLO CORCIULO<br />
Uditi alla camera di  consiglio del 10 ottobre 2007 i difensori delle parti come da verbale;<br />
Letto l’art. 9 della legge 205/2000; </p>
<p>CONSIDERATO che il ricorrente, affetto da una grave patologia tumorale, dal 1995 al 2005 era stato sempre autorizzato a trasferirsi in Francia per ricevere le necessarie cure; nel 2006 una sua nuova richiesta  di autorizzazione veniva respinta dalla ASL CE 2 sulla base del parere del Centro Oncologico di Riferimento,  secondo cui il paziente era fuori terapia da 11 anni ed il <i>follow up  </i>poteva essere eseguito anche presso centri della Campania e nazionali; il signor Bosco presentava così ricorso gerarchico cui la ASL, più volte sollecitata, rispondeva con la nota impugnata n. 102 del 27 gennaio 2007 con la quale si riteneva vincolata al parere reso dal Centro Oncologico, parere dal quale comunque mostrava di discostarsi avendo richiesto di indicare quali fossero specificamente i Centri campani presso cui potersi curare e come mai il <i>follow up </i>non poteva dopo dieci anni essere più eseguito in Francia; <br />
CONSIDERATO che il ricorrente rilevava che il parere del C.O.R. non era affatto vincolante come invece erroneamente ritenuto dall’Azienda resistente; contestava inoltre la mancanza del preavviso di rigetto ed ancora  evidenziava come a tutela del proprio diritto alla salute il <i>follow up </i>(ossia l’attività di riabilitazione e cura)  dovesse essere svolto dallo stesso Centro che lo aveva fino a  quel momento seguito;.<br />
RILEVATO che si costituiva in giudizio la ASL CE 2 osservando come il Centro  Oncologico avesse adottato due pareri, il primo &#8211; oggetto di ricorso &#8211; in data 8.11.2006 ed un secondo, del 13 febbraio 2007, con cui aveva ribadito il proprio orientamento negativo, ciò motivando in base al fatto che non era possibile proseguire un <i>follow up </i>dopo dieci anni, anche perché il controllo poteva essere eseguito presso centri campani (strutture che venivano esemplificativamente indicate); <br />
RILEVATO che il ricorrente presentava un’ulteriore istanza di autorizzazione di ricovero all’estero, adducendo di avere fissato un appuntamento  in Francia per  il 9 ottobre 2007; anche in questo caso con atto del 30 luglio 2007 gli veniva opposto un diniego, previo  parere del Centro Oncologico del 17 luglio 2007;<br />
RILEVATO che avverso tale provvedimento il signor Bosco presentava motivi aggiunti di ricorso sostanzialmente analoghi alle censure proposte  con il ricorso introduttivo; <br />
RILEVATO che si costituiva in giudizio la Regione Campania  chiedendo il rigetto del ricorso di cui veniva eccepita l’inammissibilità per difetto di   giurisdizione amministrativa, oltre che della domanda cautelare; <br />
RILEVATO che alla alla camera di consiglio del 10 ottobre 2007, ritenuti sussistenti tutti i presupposti, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito; <br />
CONSIDERATO che sia il ricorso che i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del  giudice amministrativo; invero, la <i>causa petendi </i>è senza dubbio il diritto alla salute del ricorrente,  riferibile a due istanze di autorizzazione di ricovero all’estero per la cura di una grave patologia tumorale; a tal proposito, l’orientamento della giudice della giurisidizone è fermo nel ritenere che nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto la pretesa da parte dell’assistito di ricevere prestazioni sanitarie in situazioni di urgenza, di pericolo di vita o comunque di un grave peggioramento, il diritto alla salute non è suscettibile di affievolimento, tale restando  anche di fronte al potere dell’Amministrazione pubblica; tale orientamento è stato di recente ribadito, estendendosi anzi anche ad ipotesi  in cui fino a quel momento era stata ritenuta la giurisdizione di legittimità del G.A., ossia nei casi di mera richiesta di rimborso per prestazioni sanitarie (già erogate) all’estero (Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2007 n. 5402; Cassazione civile sez. un., 28 giugno 2006 , n. 14848); resta inoltre escluso che la controversia possa rientrare nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall&#8217;art. 7 l. 7 luglio 2000 n. 205; infatti,  la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che l’Amministrazione sia intervenuta nell&#8217;esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere, condizione che manca nel caso in esame, in cui la causa preminente del ricovero all&#8217;estero era stata l&#8217;urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione (Cassazione civile sez. un., 28 giugno 2006 , n. 14848); <br />
CONSIDERATO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite; </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministravo Regionale  della Campania Prima Sezione<br />
<i>&#8211;  Dichiara l’inammisisbilità del ricorso e dei motivi aggiunti; <br />
&#8211; Spese compensate;<br />
</i>	Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-22-10-2007-n-9815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2007 n.9815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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