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	<title>9811 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9811 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2005 n.9811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-25-10-2005-n-9811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-25-10-2005-n-9811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2005 n.9811</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Cogliani M. Puglisi (Avv. L. Drisaldi) c/ Comune di Pomezia, (Avv. L. Reveglia) sul diritto della lavoratrice madre a percepire l&#8217;indennità di maternità anche in caso di risoluzione del rapporto lavorativo durante il periodo di astensione obbligatoria Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Lavoratrice madre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-25-10-2005-n-9811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2005 n.9811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-25-10-2005-n-9811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2005 n.9811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Cogliani<br /> M. Puglisi (Avv. L. Drisaldi) c/ Comune di Pomezia, (Avv. L. Reveglia)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto della lavoratrice madre a percepire l&#8217;indennità di maternità anche in caso di risoluzione del rapporto lavorativo durante il periodo di astensione obbligatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Lavoratrice madre – Astensione obbligatoria ex art. 5 L. 1204/71 – Risoluzione del rapporto lavorativo – Diritto all’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La lavoratrice madre che versi nella situazione di cui all’art. 5 L. 1204/71 ha diritto all’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, anche nel caso in cui, durante tale periodo, sia intervenuta la risoluzione del rapporto lavorativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11003 R.G. del 1998 proposto da<br />
<b>Puglisi Maria</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Drisaldi ed elettivamente domiciliata presso, in Roma, in viale Giulio Cesare 61 come da procura a margine del ricorso introduttivo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Pomezia</b>, in persona del Sindaco p.t. <br />
rappresentato e difeso dall’avv. L. Reveglia, selettivamente domiciliato in Torvaianica (Pomezia) piazza Italia 44;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
&#8211;	del provvedimento di rigetto prot. 7184 – riferimento 348/S.P. del 4.6.1998) della domanda di corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo successivo al 2.10.1997 assunto dal Comune di Pomezia  e comunicato con raccomandata del 4.6.1998 ricevuta in data 9.6.1998, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguenziale;																																																																																												</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto alla suddetta indennità ed il riconoscimento del relativo trattamento anche dopo la data del 2/10/97;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del  14.4.2005 il Primo Ref. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso sopra indicato, l’istante, dipendente comunale a tempo determinato, con qualifica di agente della Polizia municipale, con inizio il 3.7.1997 e termine in data 2.10.1997, esponeva di aver presentato  in data 1.10.1997 al Comune di Pomezia domanda per usufruire dei benefici di legge previsti dalla legge 30.12.1971 n. 1204  ed, in data 2.10.1997, all’Ispettorato  del lavoro di Roma, domanda di interdizione anticipata dal lavoro di cui all’art. 5, lett.a della stessa legge.<br />	<br />
	Il Comune di Pomezia corrispondeva l’indennità solo per il periodo 1-2.10.1997 in ragione della data di cessazione del rapporto, in data 2.10.1997.<br />	<br />
	L’istante censurava il provvedimento per carenza di motivazione e per illogicità.<br />	<br />
	Asseriva la ricorrente che il Comune non aveva considerato l’intervenuta modifica  di cui all’art. 8 della l. n. 166 del 1991, in forza del quale il trattamento economico previsto dall’art. 13, co. 2°, l. n. 1204 del 1971 va interpretato come riferibile anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla regioni, dalle province , dai comuni e dagli altri enti pubblici. Conseguentemente, l’obbligo della corresponsione dell’indennità in oggetto dovrebbe essere prorogato anche dopo la cessazione  del rapporto di lavoro per scadenza del termine.<br />	<br />
	Si costituiva l’amministrazione, che chiedeva il rigetto della domanda.<br />	<br />
	In particolare evidenziava la differenza tra  l’istituto dell’astensione obbligatoria e l’interdizione  dal lavoro, l’una operante <i>ex lege </i>e l’altro a seguito di provvedimento discrezionale in ragione della gravosità del lavoro. In ragione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente avrebbe dovuto instare nei confronti dell’INPS in forza dell’art. 1 del D.L. 30.12.1979 n. 663 conv. in l. n. 33 del 1980.<br />	<br />
	All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Osserva il Collegio che la fattispecie all’esame  è connotata da aspetti di particolarità, che richiedono un’attenta riflessione. In vero, la ricorrente, vincolata da un rapporto a tempo determinato con il Comune di Pomezia, in scadenza il 2.10.1997, chiedeva in data 2.10.1997, a seguito della visita del giorno precedente, all’Ispettorato del lavoro,il provvedimento di interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 5, l. n. 1971 n. 1204 ed otteneva conseguentemente, i provvedimenti favorevoli, che rispettivamente disponevano dall’1.10.97 al 30.10.1997 e dal 31.10 al 26.11.1997, dal 27.11.1997 al 14.1.1998 ed infine dal 15.1.1998 all’11.2.1998, mentre il collocamento in astensione obbligatoria era previsto per il 2.3.1998.<br />
	Eccepisce l’amministrazione che vi sarebbe una <i>ratio</i> diversa tra il trattamento economico previsto per il caso di astensione obbligatoria e quello di cui al periodo di astensione disciplinato dall’art. 5, lett. A l. n. 1204 del 1971, facendo riferimento alla differenza tra astensione obbligatoria e facoltativa.<br />	<br />
	Orbene, ad un’attenta lettura delle  norme, pare che l’amministrazione sia incorsa in un equivoco interpretativo tra l’astensione per interdizione dal lavoro prevista dalla predetta norma e quella facoltativa <i>post partum</i>.<br />	<br />
 	Primariamente va rilevato che l’amministrazione per rigettare l’istanza di parte ricorrente faceva riferimento all’art. 2, l. n. 1204 del 1971, laddove dispone che: “<i>Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:<br />
…c ) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.</i>”. <br />
	L’amministrazione, pertanto, a motivazione del  diniego della corresponsione dell’indennità, faceva riferimento all’ipotesi in cui è possibile il licenziamento, durante il periodo di gestazione, senza tenere conto che l’Ispettorato del lavoro dall’1.10.1997 provvedeva a interdire la ricorrente dal lavoro, in ragione della  motivazione di cui alla lett.  A dell’art. 5 menzionato e cioè prima della prevista risoluzione del rapporto di lavoro.<br />	<br />
	Dispone l’art. 8  della l. n. 166 del 1991, in via innovativa che : “<i>1. L&#8217;art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza</i>.”.<br />	<br />
	Il testo della disposizione va letto coordinatamente alle altre disposizioni richiamate: <br />	<br />
&#8211; Art. 15 “<i>Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all&#8217;80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva d<br />
&#8211; Art. 17 “<i>L&#8217;indennità di cui al primo comma dell&#8217;art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall&#8217;art. 2, lettere b ) e c ), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articol<br />
</i>	Il richiamo operato dall’art. 15 agli artt. 4 e 5 della medesima legge chiarisce in modo evidente , che, ai fini della corresponsione dell’indennità, come periodo di astensione obbligatoria va considerato non solo quello definito per legge dall’art. 4, ma anche quello disposto con provvedimento dell’Ispettorato del lavoro previo accertamento della particolare gravosità del lavoro.<br />	<br />
	La distinzione, che esattamente riferisce l’amministrazione tra astensione obbligatoria e facoltativa relativa all’oggetto della tutela : (la lavoratrice madre e  la situazione del bambino), va, invero riferita a momenti diversi rispetto a quanto dall’amministrazione medesima evidenziato.<br />	<br />
	Risponde alla necessità di tutela della maternità e delle condizioni della lavoratrice madre, l’astensione obbligatoria determinata <i>ex lege</i> negli ultimi mesi di gravidanza nonché quella  obbligatoria, disposta a seguito di provvedimento dell’amministrazione a ciò competente ovvero dell’Ispettorato del lavoro; adempie ad una funzione di tutela del bambino l’astensione facoltativa successiva alla nascita ed al periodo previsto dalla legge immediatamente successivo al parto.<br />	<br />
Non è rilevante, invece, ai fini della decisione, la disposizione di cui al co. 2° dell’art. 17, l. n. 1204 cit., laddove dispone che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro… ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera… perché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non sono trascorsi più di 60 giorni”, che chiaramente si riferisce al periodo di astensione ex lege determinato.<br />
<i> </i>La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che <i>: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell&#8217;art. 17 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) &#8211; che attribuiscono il diritto all’indennità di maternità quando la cessazione dell&#8217;attività aziendale o del rapporto di lavoro a termine si siano verificate durante i periodi di interdizione dal lavoro di cui agli art. 4 e 5 della stessa legge nonché nella ipotesi di lavoratrici gestanti trovatesi, all&#8217;inizio dell&#8217;astensione obbligatoria, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate &#8211; sono norme eccezionali e, pertanto, non sono estensibili alle ipotesi in cui le stesse situazioni sopraindicate riguardino l’astensione facoltativa….” </i>(Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 1987, n. 2861)<br />
	In questi termini è legittimo affermare la non estendibilità delle norme poste a tutela della lavoratrice madre anche ad altre ipotesi; tuttavia, non può incorrersi nell’errore di ridurre l’ambito applicativo della norma. <br />	<br />
	A riguardo giova richiamare quanto esposto dalla giurisprudenza a proposito:<br />	<br />
<i>“Alla lavoratrice madre che incorra nella risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di astensione obbligatoria, spetta ed è a carico della amministrazione di appartenenza, la indennità di maternità di cui all&#8217;art. 15 l. n. 1204 del 1971 anche per il periodo successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sino alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria. Sulla questione di che trattasi non possono esservi dubbi ermeneutici, soprattutto alla luce della disposizione interpretativa e quindi avente effetti retroattivi resa nell&#8217;art. 8 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. in l. dall&#8217;art. 1 l. 1 giugno 1991 n. 166</i>.” (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 27 febbraio 2002, n. 1126)<br />
	Ed ancora, più specificamente: <br />	<br />
“<i>Ai sensi dell&#8217;art. 17 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, l&#8217;indennità per l&#8217;astensione obbligatoria prevista dall&#8217;art. 15 comma 1 legge cit. è corrisposta anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine che si verifichi durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli art. 4 e 5 della legge medesima</i>. (T.A.R. Toscana, sez. II, 27 dicembre 1989, n. 1189).<br />
In conclusione, deve rilevarsi che in data 2.10.97 la ricorrente era interdetta dal lavoro, con provvedimento dell’Ispettorato del lavoro con valenza obbligatoria, in considerazione della gravosità dell’attività e del certificato medico prodotto.<br />
L’interdizione, dunque, interveniva in circostanza di rapporto di lavoro, pur se nell’ultimo giorno previsto dal termine.<br />
Conseguentemente deve trovare applicazione all’istante il combinato disposto di cui agli artt. 13 e 15 L. n. 1204, in forza del quale, ove la risoluzione del rapporto a tempo determinato intercorsa durante il periodo di astensione obbligatoria, spetta ed è a carico dell’amministrazione di appartenenza l’indennità di maternità.<br />
Né può rilevare a contrario, il fatto che l’Ispettorato abbia proceduto successivamente, con provvedimento retroattivo, essendo ciò unicamente addebitabile allo svolgimento temporale dell’iter procedimentale.<br />
	Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a percepire le somme per trattamento di maternità anche successivamente al 2.10.1097 e fino alla sussistenza dell’obbligo, nella misura e decorrenza di legge, oltre agli accessori come dovuti per legge.<br />	<br />
	Né vale l’eccezione svolta da parte resistente in ordine alla mancata quantificazione delle somme dovute , che devono essere calcolate dall’amministrazione in ragione della retribuzione erogata e delle disposizione di legge sopra riferite.<br />	<br />
	L’Amministrazione deve essere condannata, conseguentemente al pagamento di quanto sopra determinato.<br />	<br />
	In ragione della complessità della fattispecie in oggetto di esame, sussistono giusti motivi per la compensazione della spese di lite tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato e condanna l’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità per maternità relativa ai periodi di interdizione  e di astensione obbligatoria per maternità, come definito in motivazione, oltre alle somme accessorie come per legge a decorrere dalla data del 2.10.1997 e sino allo scadere del predetto periodo di astensione obbligatoria. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 14.4.2005, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>&#8211;	Patrizio Giulia			Presidente<br />	<br />
&#8211;	Francesco Giordano		Consigliere<br />	<br />
&#8211;	Solveig Cogliani 		Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-25-10-2005-n-9811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2005 n.9811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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