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	<title>9808 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9808 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini Todaro (Avv. Capitella) c. Comune di Roma (Avv. Onofri) sull&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;autocertificazione ex L.15/68 per documentare l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso Concorsi pubblici – Prove del concorso – Certificazione dello stato di disoccupazione per l’attribuzione di maggior punteggio – Ricorso all’autocertificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini<br /> Todaro (Avv. Capitella) c. Comune di Roma (Avv. Onofri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità delle norme sull&#8217;autocertificazione ex L.15/68 per documentare l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Prove del concorso – Certificazione dello stato di disoccupazione per l’attribuzione di maggior punteggio – Ricorso all’autocertificazione ex L.15/68 – Utilizzabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il bando di concorso non imponga espressamente di allegare la certificazione dello stato di disoccupazione, questo può ben essere dimostrato attraverso il ricorso all’autocertificazione ex L.15/68, non apparendo dubbia la sua generale applicabilità nel nostro ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’applicabilità delle norme sull’autocertificazione ex L.15/68 per documentare l’esistenza dei requisiti richiesti col bando di concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A   I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 6189/1996 proposto da<br />
<b>Todaro Vincenzo</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Capitella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, Piazza del Risorgimento n. 36;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211; il  <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Onofri ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>&#8211; i Signori <b>Giorgio Pierini e Fabio Toto</b>, non costituiti in giudizio;<br />
per l’annullamento <br />
&#8211; della graduatoria del concorso per il  conferimento  di 500 licenze taxi relativamente alla aliquota del 25% pari a 125 licenze, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 1995;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 446 del dell’8.2.1996 avente ad oggetto:”Determinazione in merito ai punteggi relativi ai rimanenti 86 posti di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 19<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 il dott. Raffaello Sestini;<br />
Nessuno comparso per le parti; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente partecipava al  concorso per l’assegnazione di 125 licenze per il servizio taxi che il Comune di Roma aveva indetto con delibera di Giunta n. 5127 del 17.2.1992 per un totale di 500 licenze, il 75% delle quali riservato ai sostituti alla guida di autopubbliche da piazza ed il restante 25%, pari per l’appunto a 125 licenze, aperto a chiunque fosse in possesso dei previsti requisiti di abilitazione professionale.<br />
La graduatoria approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio 1995,  lo vedeva collocato  al 294° posto, e quindi in posizione non utile, avendo l’Amministrazione, narra il ricorrente, errato più volte nel calcolo del punteggio e disconosciuto il punteggio relativo allo stato di disoccupazione, per carenza di documentazione.<br />
La successiva delibera di Giunta comunale n. 446 dell’8.2.1996, nel rideterminare la posizione di numerosi concorrenti, continuava a disconoscere il punteggio vantato dal ricorrente, che veniva collocato all’86° posto della graduatoria.<br />
Il ricorrente impugnava dunque le due predette delibere, deducendo le censure di violazione di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di autocertificazione, nonché di violazione del bando di gara, ed inoltre di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso ed argomentava la legittimità del proprio operato, volto a garantire la correttezza della graduatoria finale.<br />
A seguito della pubblica udienza del 14.1.2004, con sentenza interlocutoria n. 1706/2004, questa Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, vale a dire dei vincitori utilmente collocati in graduatoria, suscettibili di venire pregiudicati dall’accoglimento dei ricorsi stessi.<br />
In considerazione dei medesimi fattori che avevano causato l’errore scusabile intervenuto nella mancata notifica a tutti i controinteressati (vastità della platea dei controinteressati e non evidenza del possibile pregiudizio nei confronti degli stessi), il Collegio autorizzava altresì la notifica per pubblici proclami, che avveniva regolarmente mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />
Alla pubblica udienza del 9.6.2004, verificata la costituzione del contraddittorio fra tutte le parti necessarie del giudizio, il ricorso veniva introitato dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in epigrafe è proposto da uno dei partecipanti al  concorso per l’assegnazione di 125 licenze per il servizio taxi nel Comune di Roma, contro le delibere di Giunta comunale nn. 349 del 10.2.1995 e 446 dell’8.2.1996 e contro tutti gli atti presupposti e connessi. I  predetti provvedimenti, approvando e poi riformando la graduatoria del concorso, assegnano un punteggio non utile all’interessato, che  deduce al riguardo molteplici censure.<br />
La suddetta sentenza istruttoria n. 1706/2004 ha già esaminato l’eccezione di tardività, eccepita dall’Amministrazione comunale, in relazione ala mancata tempestiva impugnazione della prima delibera n. 349/1985,  che aveva già determinato l’attribuzione dell’impugnato punteggio.<br />
E’ stato, quindi, chiarito che l’eccezione va respinta, in quanto il ricorso risulta essere stato proposto in termini rispetto alla successiva delibera n. 446/1996, che,  se da un lato ha meramente confermato il punteggio del ricorrente, così come dedotto dall’Amministrazione, dall’altro lo ha fatto a seguito  di una rinnovata valutazione, ed in un rinnovato contesto, caratterizzato dalla pretermissione di numerosi concorrenti rispetto al ricorrente, e quindi tale da rendere determinante la differenza di punteggio riconducibile alla lamentata illegittimità, sorgendo solo allora l’interesse attuale e concreto dello stesso ricorrente ad impugnare.<br />
Nel merito, le censure proposte concernono le molteplici illegittimità in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nel valutare i titoli del ricorrente.<br />
Il medesimo afferma, in particolare, che nessuna norma del bando imponeva di allegare la certificazione dello stato di disoccupazione ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio, in conformità alla possibilità di ricorrere all’autocertificazione riconosciuta dalla legge n. 15/1968, discendendone l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sia per la violazione delle predette disposizioni, sia per l’erroneità nei presupposti e per il travisamento che avrebbero caratterizzato l’istruttoria svolta.<br />
Le suddette censure sono, a giudizio del Collegio, fondate, non apparendo dubbia la  generale applicabilità, nel nostro ordinamento, delle norme sull’autocertificazione contenute, all’epoca dei fatti, nella legge n. 15/1968, che risulta conseguentemente violata, e discendendone altresì la contestata erronea valutazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione.<br />
L’accoglimento delle medesime censure esonera, altresì, il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso, attinenti a profili procedurali e formali dell’operato dell’amministrazione, in quanto determina l’inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione utile ai fini dell’ottenimento del titolo sperato.<br />
Il ricorrente ha, certamente, un interesse attuale e differenziato a far valere la predetta pretesa in giudizio, indipendentemente dalla definizione dei ricorsi, all’esame di questa Sezione,  proposti da altri concorrenti e volti ad ottenere l’annullamento in loro favore della summenzionata seconda delibera, previa espunzione dal bando di gara del criterio relativo allo stato di disoccupazione, di cui il ricorrente chiede invece la valorizzazione in proprio favore.<br />
L’amministrazione aveva, infatti, l’obbligo di valutare correttamente i titoli autocertificati dal ricorrente, facendo univoca applicazione dei criteri di valutazione prefissati,  al momento della predisposizione e, poi, della correzione della graduatoria generale. A seguito  dell’accoglimento del ricorso, il ricorrente ha, quindi,  diritto a fare ingresso nella graduatoria, indipendentemente da un suo eventuale successivo annullamento in sede giurisdizionale, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di disporre il tempestivo ed incondizionato rilascio del titolo ora per allora, parificando la posizione del ricorrente a quella dei soggetti a suo tempo dichiarati vincitori  e quindi già operanti sul mercato del servizio taxi.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene altresì opportuno precisare l’assenza di una norma imperativa della vigente disciplina delle autopubbliche da piazza o di un apprezzabile interesse pubblico,  idonei ad impedire tale tutela, eventualmente in soprannumero rispetto alla prevista pianificazione temporale.<br />
Per i medesimi motivi, non appare, parimenti, configurabile la necessità di una previa revoca del titolo del soggetto escluso dalla graduatoria conseguentemente all’ingresso del vincitore, il quale non potrà,  a sua volta, dolersi della presenza di ulteriori operatori sul mercato, avendo la giurisprudenza amministrativa ormai chiarito che il fisiologico dispiegarsi della concorrenza non può determinare alcuna lesione giuridicamente apprezzabile.<br />
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Todaro Vincenzo, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto d’interesse gli atti impugnati.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda &#8211; nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA	Presidente<br />	<br />
Francesco RICCIO	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI	Primo ref. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-9-2004-n-9808/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.9808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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