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	<title>98 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>98 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 08:24:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Conferimento di incarico di amministratore &#8211; Enti privati sottoposti a controllo pubblico &#8211; Divieto di conferimento a chi nell&#8217;anno precedente ha svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura &#8211; D.lgs. n. 39 del 2013 &#8211; Illegittimità costituzionale. Sono costituzionalmente illegittime le norme del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a></p>
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<div class="column">
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<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Conferimento di incarico di amministratore &#8211; Enti privati sottoposti a controllo pubblico &#8211; Divieto di conferimento a chi nell&#8217;anno precedente ha svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura &#8211; D.lgs. n. 39 del 2013 &#8211; Illegittimità costituzionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sono costituzionalmente illegittime le norme del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non consentono la conferibilità del nuovo incarico di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali nell’anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura. Il divieto del conferimento in parola, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l’art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell’esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante.</p>
<hr />
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Pres. Barbera &#8211; Est. San Giorgio</p>
<hr />
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 98</p>
<p class="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2024</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-<em>quater</em>, con una ordinanza del 26 gennaio 2023 e con tre ordinanze del 27 gennaio 2023, iscritte rispettivamente ai numeri 58, 59, 60 e 61 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2023.</p>
<p class="IT"><em>Visti</em> gli atti di costituzione di Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa, di AMIU Bonifiche spa e di P. M.;</p>
<p class="IT"><em>udit</em><em>a</em> nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;</p>
<p class="IT"><em>uditi</em> gli avvocati Massimo Luciani per l’Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa e per AMIU Bonifiche spa e Luca Leonardi per P. M.;</p>
<p class="IT"><em>deliberato</em> nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="FR" style="text-align: center;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p class="FT">1.– Con quattro ordinanze di identico tenore del 26 e 27 gennaio 2023, iscritte ai numeri 58, 59, 60 e 61 del registro ordinanze 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima <em>quater</em>, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).</p>
<p class="FT">In particolare, le ordinanze di rimessione censurano, in via prioritaria, l’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e l’art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 «nella parte in cui prevedono che “a coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti … incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”, ovvero nella parte in cui assimilano gli incarichi di “presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico” alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell’art. 1, comma 50, lett. c, l. n. 190/2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.».</p>
<p class="FT">In via subordinata, il TAR censura il comma 2 dell’art. 7, «nella parte in cui non limita l’ipotesi di inconferibilità prevista per “coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione” ai soli casi in cui l’ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost.».</p>
<p class="FT">1.1.− Nelle quattro ordinanze di rimessione, il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere su altrettante impugnazioni proposte avverso la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 3 marzo 2021, n. 207 con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013: a) è stata dichiarata l’inconferibilità a P. M. dell’incarico di amministratore delegato della società Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa (d’ora innanzi: AMIU Genova spa), in quanto, in quel momento, egli ricopriva la carica di amministratore delegato della SATER spa, società partecipata, al 51 per cento, dal Comune di Cogoleto; b) è stata accertata l’inconferibilità, e dichiarata la relativa nullità, degli incarichi, a lui già assegnati e ancora ricoperti, di amministratore unico della GEAM &#8211; Gestioni ambientali spa e della AMIU Bonifiche spa (società, entrambe, appartenenti al medesimo gruppo, avente quale capogruppo la AMIU Genova spa), in ragione dell’incarico precedentemente ricoperto di amministratore delegato della ARAL in house srl, partecipata al 60 per cento dal Comune di Arenzano.</p>
<p class="FT">Nei giudizi principali ricorrono, quanto all’ordinanza iscritta al n. 58 reg. ord. 2023, la AMIU Genova spa, che opera nel settore ambientale e della gestione dei rifiuti e la cui maggioranza assoluta, per quanto riguarda la partecipazione azionaria, è detenuta dal Comune di Genova; quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 60 e 61 reg. ord. 2023, rispettivamente, la GEAM &#8211; Gestioni ambientali spa e la AMIU Bonifiche spa (società, queste ultime, come detto, controllate dalla prima); quanto all’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. 2023 P. M., amministratore unico dal 2018 di tali due ultime compagini societarie.</p>
<p class="FT">In tutti i ricorsi è lamentata l’illegittimità del provvedimento dell’ANAC, segnatamente per violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 39 del 2013: a giudizio dei ricorrenti, tali norme sarebbero state interpretate dalla stessa ANAC in modo distonico rispetto al significato costituzionalmente conforme e rispondente all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. In particolare, secondo le parti ricorrenti, il combinato disposto delle due norme comporterebbe l’inconferibilità solo per precedenti incarichi politici e, ancora, l’art. 7, comma 2, escluderebbe l’inconferibilità nell’ipotesi in cui la società di provenienza sia controllata (come nella specie) da un ente locale con popolazione inferiore a quindicimila abitanti. In subordine, tutte le parti ricorrenti hanno domandato al TAR di sollevare questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni ove interpretate letteralmente.</p>
<p class="FT">1.2.– Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente evidenzia che il provvedimento è stato adottato sulla base delle disposizioni gravate ed è stato impugnato per violazione delle stesse, essendo contestata dai ricorrenti l’interpretazione letterale fatta propria dall’ANAC.</p>
<p class="FT">D’altronde, sarebbe da escludersi la praticabilità della lettura costituzionalmente orientata invocata dai ricorrenti, in virtù dell’univoco tenore delle disposizioni.</p>
<p class="FT">In ultimo, il TAR esclude la fondatezza delle ulteriori censure che consentirebbero la decisione dei ricorsi a prescindere dal promovimento delle questioni di legittimità costituzionale.</p>
<p class="FT">1.2.1.– Il TAR osserva, in via logicamente preliminare, che la questione di legittimità costituzionale proposta in via prioritaria risulterebbe assorbente rispetto a quella formulata in via subordinata e che l’accoglimento della prima comporterebbe l’irrilevanza sopravvenuta della seconda; pur tuttavia, il rimettente giustifica la necessità del contestuale promovimento delle due questioni in ragione dei principi di ragionevole durata del processo e di buon andamento del servizio giustizia.</p>
<p class="FT">1.3.– All’illustrazione delle ragioni di non manifesta infondatezza, il TAR antepone talune premesse ricostruttive del quadro normativo.</p>
<p class="FT">Le disposizioni censurate sono state emanate in esercizio della delega legislativa contenuta nell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).</p>
<p class="FT">Con il comma 49 – osserva il rimettente – il legislatore delegante, ai dichiarati fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e «negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici […] che comportano funzioni di amministrazione e gestione». Ancora, il Governo è stato delegato a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.</p>
<p class="FT">Con il comma 50 – ricorda ancora il giudice <em>a quo</em> – sono stati dettati i principi e criteri cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, fissandosi, tra gli altri, alla lettera <em>c</em>), quello di disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di inconferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni «che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive».</p>
<p class="FT">A giudizio del rimettente, la <em>ratio </em>del divieto di accesso ad incarichi gestionali e/o amministrativi a soggetti che appaiono politicamente schierati sarebbe da rinvenire, da un lato, nella tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, nella promozione del principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi.</p>
<p class="FT">Proprio in attuazione della specifica previsione dell’art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>), della legge n. 190 del 2012, sono state dettate le norme del Capo IV del d.lgs. n. 39 del 2013, intitolato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico», in cui si colloca il censurato art. 7, rubricato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale».</p>
<p class="FT">Tale disposizione – riferisce il rimettente –, nel disciplinare le ipotesi di inconferibilità, seleziona, nella seconda parte del comma 2, gli «incarichi di destinazione», vale a dire gli incarichi da assegnare per i quali va garantita l’imparzialità e il possesso di determinate competenze. Questi sono individuati nei seguenti: «<em>a</em>) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»; «<em>b</em>) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera <em>a</em>)»; «<em>c</em>) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale»; «<em>d</em>) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».</p>
<p class="FT">Inoltre, il comma 2 dell’art. 7 individua, nella sua prima parte, gli «incarichi di provenienza» che risultano impeditivi del conferimento delle predette nomine, enucleando le seguenti tre ipotesi: coloro che, nei due anni precedenti, siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico; coloro che, nell’anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico; infine, coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.</p>
<p class="FT">Nello stesso senso, l’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 include espressamente, nella definizione dei «componenti di organi di indirizzo politico», ai sensi anche della disciplina sull’inconferibilità, tra le altre, le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, «a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali».</p>
<p class="FT">Gli atti di promovimento rammentano che, a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 39 del 2013, la stessa ANAC, con atto di segnalazione del 10 gennaio 2015, n. 4, rivolto al Parlamento e al Governo, aveva evidenziato la necessità di eliminare, tra le cause di inconferibilità per provenienza «da cariche politiche», quelle che si riferiscono alla provenienza da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico.</p>
<p class="FT">Analoga esigenza di modifica era stata espressa dalla Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, istituita dall’ANAC, la quale, con relazione pubblicata nel mese di luglio 2015, aveva posto l’accento sul rilievo che le cariche di presidente e amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico non comporterebbero – nel senso stretto di cui alla delega contenuta nell’art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012 – la titolarità di funzioni di indirizzo politico, ma presupporrebbero, piuttosto, l’esercizio di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico “aziendale” (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico), ma pur sempre in attuazione dell’indirizzo politico ricevuto. Tali cariche, inoltre, non sarebbero attribuite attraverso elezioni.</p>
<p class="FT">1.4.– Alla luce del delineato quadro normativo, le quattro ordinanze di rimessione motivano sulla non manifesta infondatezza anzitutto delle questioni sollevate in via prioritaria.</p>
<p class="FT">1.4.1.– In primo luogo, secondo il giudice <em>a quo</em>, gli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 contrasterebbero con gli artt. 3 e 76 Cost. per incoerenza con la legge delega.</p>
<p class="FT">L’art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>), della legge n. 190 del 2012 aveva rimesso al legislatore delegato la disciplina dell’inconferibilità solo nei riguardi di coloro che «abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive». In quest’ultima categoria non potrebbero includersi coloro che (a norma delle disposizioni censurate) abbiano ricoperto la carica di «presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico», i quali, invece, eserciterebbero solo ruoli di gestione o di indirizzo politico-aziendale.</p>
<p class="FT">Il rimettente, in proposito, si fa carico delle pronunce del giudice amministrativo in cui si è ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega, e ciò in virtù dell’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 1, comma 50, lettera <em>d</em>), numero 3), della legge n. 190 del 2012, che ha indicato al legislatore delegato di ricomprendere, tra gli incarichi da regolare, quelli di «amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico» (sono citate: Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 11 gennaio 2018, n. 126, e 27 marzo 2020, n. 2149; Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, sentenza 19 luglio 2018, n. 578); tuttavia aggiunge di essere di contrario avviso, in quanto la citata disposizione si riferirebbe solo agli incarichi di destinazione e non a quelli di provenienza.</p>
<p class="FT">1.4.2.– In secondo luogo, ad avviso del TAR Lazio, l’inconferibilità prevista dalle disposizioni censurate violerebbe gli artt. 3, 4 e 51 Cost., in quanto comporterebbe, a danno degli interessati alla nomina, una limitazione al diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e alla possibilità di accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.): limitazione che sarebbe sproporzionata e irragionevole rispetto alla finalità perseguita. Per un verso, la preclusione della nomina di soggetti che non ingenerano dubbi di parzialità contrasterebbe con il fine di tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione; per altro verso, l’impedimento alla circolazione, all’interno delle amministrazioni, di amministratori competenti ed estranei alla logica di appartenenza politica contrasterebbe con l’ulteriore finalità meritocratica.</p>
<p class="FT">1.4.3.– Le disposizioni censurate violerebbero, ancora, gli artt. 3 e 97 Cost.</p>
<p class="FT">Il divieto per le amministrazioni locali di conferimento degli incarichi manageriali a chi sul campo ha dimostrato la propria competenza nello svolgimento del medesimo ruolo presso altra «società pubblica» lederebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.</p>
<p class="FT">Ancora una volta, poi, si tratterebbe di una misura sproporzionata rispetto alle finalità normative di tutela dell’imparzialità e del merito.</p>
<p class="FT">1.4.4.– Il TAR rimettente lamenta, infine, la lesione anche degli artt. 3, 5, 97, 114 e 118 Cost.</p>
<p class="FT">La prevista inconferibilità disincentiverebbe i migliori manager ad accettare gli incarichi da parte di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali di ridotte dimensioni, per il timore di vedersi precluse successive nomine più prestigiose, così frustrandosi l’autonomia dei piccoli comuni e il loro compito di erogare servizi adeguati.</p>
<p class="FT">1.5.– Il giudice <em>a quo</em> passa poi a illustrare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in via subordinata.</p>
<p class="FT">1.5.1.– Nel censurare l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non limita l’inconferibilità ai soli casi in cui l’ente locale controllante «della società» di provenienza abbia popolazione superiore a quindicimila abitanti, il TAR osserva che la disposizione denunciata, nella sua completa enunciazione, conferisce espresso rilievo al dato dimensionale dell’ente locale in due diverse prospettive: da un lato, in relazione agli incarichi di provenienza, precludendo le nomine di chi abbia fatto parte della giunta o del consiglio di comuni o associazioni di comuni qualora si tratti di enti con popolazione superiore a quindicimila abitanti; dall’altro lato, in relazione agli incarichi di destinazione riguardanti (per quanto in questa sede interessa) gli organi di amministrazione degli enti privati in controllo pubblico, impediti (dalla lettera <em>d</em>) solo nel caso in cui il controllo sia esercitato da comuni o loro associazioni con più di quindicimila abitanti. Al contrario, la disposizione non dà rilievo alla dimensione dell’ente locale controllante ove l’incarico di provenienza sia quello di presidente o amministratore delegato di ente privato in controllo pubblico.</p>
<p class="FT">1.5.2.– L’art. 7, comma 2, darebbe, allora, anzitutto luogo ad una intollerabile disparità di trattamento, riguardante l’efficacia ostativa degli incarichi di provenienza. Risulta, infatti, che vi sia inconferibilità di nuovi incarichi se quello di provenienza è stato svolto in enti di diritto privato controllati da enti locali di piccole dimensioni (art. 7, comma 2, prima parte, ultima ipotesi contemplata); è, invece, possibile conferire nuovi incarichi qualora quello di provenienza sia stato svolto negli organi politici (giunta o consiglio) dei medesimi enti locali di piccole dimensioni (art. 7, comma 2, prima parte, seconda ipotesi contemplata). Solo per questo secondo caso, infatti, la piccola dimensione dell’ente locale controllante è normativamente assunta a fattore di attenuazione del rischio di parzialità.</p>
<p class="FT">1.5.3.– L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il diverso profilo della irragionevolezza, in quanto la mancata limitazione della inconferibilità in relazione all’incarico di provenienza ostacolerebbe il passaggio (ascensionale) dei manager meritevoli da società controllate da enti territoriali di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi, mentre le disposizioni consentirebbero il flusso inverso. Infatti, per effetto della previsione della lettera <em>d</em>) del comma 2 in esame, il divieto di conferimento di un nuovo incarico manageriale sussiste solo se l’ente conferente è controllato da un ente locale di grandi dimensioni; viceversa, simile divieto non è previsto se l’ente locale controllante è un piccolo comune, in tal caso quindi consentendosi il passaggio (discensionale) del manager da un incarico presso ente controllato da un grande comune ad un incarico presso ente controllato da un piccolo comune.</p>
<p class="FT">1.5.4.– La mancata limitazione, appena descritta, della causa di inconferibilità lederebbe al contempo gli artt. 3, 4 e 51 Cost. e gli artt. 3 e 97 Cost.: la norma ostacolerebbe il normale flusso dei professionisti più meritevoli da società controllate da enti locali di piccole dimensioni a società pubbliche di maggiore rilievo, comprimendo irragionevolmente, per un verso, il diritto al lavoro e la possibilità di accesso alle cariche pubbliche dei professionisti e, per altro verso, il buon andamento dell’amministrazione.</p>
<p class="FT">1.5.5.– Analogamente, vi sarebbe un <em>vulnus</em> agli artt. 3, 5, 97, 114 e 118 Cost., in quanto risulterebbero disincentivati i manager migliori nell’accettazione di incarichi presso enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali di ridotte dimensioni, per il timore di vedersi precluse successive nomine in società pubbliche di maggior rilievo.</p>
<p class="FT">2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in nessuno dei giudizi innanzi alla Corte.</p>
<p class="FT">3.– Nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 58 e 60 reg. ord del 2023 si sono costituite, con atti identici, la AMIU Genova spa e la AMIU Bonifiche spa, ricorrenti nei rispettivi giudizi <em>a </em><em>quibus</em>, le quali hanno chiesto l’accoglimento delle questioni promosse negli stessi termini auspicati dal rimettente.</p>
<p class="FT">In via preliminare, le difese hanno evidenziato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle questioni sollevate dal TAR Lazio, avuto riguardo alla loro esatta formulazione nonché alla puntuale motivazione, resa dal rimettente, in ordine ai presupposti per sollevarle.</p>
<p class="FT">Nel merito, le parti hanno illustrato e condiviso le argomentazioni spese dalle ordinanze di rimessione.</p>
<p class="FT">Le società in controllo pubblico si sono limitate ad aggiungere i seguenti, sintetici rilievi. Il lamentato vizio di eccesso di delega si risolverebbe in danno di coloro che non ricoprono ruoli di indirizzo politico. Inoltre, il divieto di nuovi incarichi per quei professionisti scevri da dubbi di parzialità darebbe luogo ad una rilevante compressione dei diritti tutelati dagli artt. 4 e 51 Cost., tale da non superare il cosiddetto test di proporzionalità, che misura l’appropriatezza della misura adottata dal legislatore rispetto al fine perseguito. Ancora, la mancata limitazione del divieto, quanto agli incarichi di provenienza, in ragione del dato dimensionale dell’ente locale controllante darebbe luogo a un trattamento addirittura deteriore per coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore di enti privati in controllo pubblico rispetto a chi sia stato componente di organi politici, proprio perché, conformemente al dettato dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, la piccola dimensione dell’ente locale di riferimento finisce per escludere il divieto di nomina solo in quest’ultima ipotesi, ancorché più delicata dell’altra.</p>
<p class="FT">4.– Nel giudizio riferito all’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. 2023 si è costituito P. M., ricorrente nel relativo processo principale dinnanzi al TAR, concludendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.</p>
<p class="FT">La parte privata premette di avere maturato una lunghissima esperienza nella gestione di società specializzate nel settore della tutela ambientale, per aver ricoperto incarichi apicali ottenuti solo grazie alle proprie dimostrate capacità, e non certo per ruoli o appartenenze politiche di sorta; in tale contesto, evidenzia altresì la gravità e l’ingiustizia del danno che le deriverebbe dall’impugnato provvedimento dell’ANAC.</p>
<p class="FT">Il ricorrente del giudizio <em>a quo</em> ripercorre e sostiene, poi, le ragioni poste dal TAR a fondamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, sottolineando la portata discriminatoria e sproporzionata delle disposizioni censurate rispetto alle legittime aspettative dei professionisti, in uno con l’ulteriore pregiudizio per l’azione della pubblica amministrazione, impedita nell’affidare incarichi a chi abbia dimostrato le proprie capacità in precedenti esperienze.</p>
<p class="FT">In tale contesto, viene svolta una considerazione aggiuntiva a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. In particolare, il lamentato contrasto con l’art. 76 Cost. sarebbe ulteriormente rafforzato dal fatto che la legge delega n. 190 del 2012 aveva considerato, come ragione di pregiudizio per l’affidamento di nuovi incarichi, le precedenti cariche assunte in enti privati ma solo se «sottoposti a controllo o finanziati» da parte della medesima amministrazione che procede alla nuova nomina (art. 1, comma 50, lettera <em>b</em>, della legge n. 190 del 2012). Tale specifica previsione della legge delega avrebbe, dunque, impedito al legislatore delegato di stabilire un divieto assoluto di inconferibilità, dovendo quest’ultima essere limitata alle sole fattispecie considerate espressamente dal legislatore delegante. Al più, il Governo, nel perseguire il fine della prevenzione e del contrasto della corruzione, avrebbe potuto stabilire una disciplina tesa a valutare le incompatibilità caso per caso, pur sempre sotto la guida dei principi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza.</p>
<p class="FT">Con memoria depositata il 12 febbraio 2024, P. M. ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, per lo più riportando, in senso adesivo, ampi stralci delle ordinanze di rimessione, e quindi insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="DD" style="text-align: center;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p class="DT">1.– Nel corso di quattro giudizi aventi ad oggetto il medesimo provvedimento assunto da ANAC, relativo alla inconferibilità di incarichi di amministratore di società di diritto privato controllate dal Comune di Genova, il TAR Lazio, sezione prima <em>quater</em>, con distinte ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.</p>
<p class="DT">In via prioritaria, in riferimento agli indicati parametri, il TAR censura il predetto art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), nella parte in cui non consente di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="DT">Viene censurata, altresì, sulla base dei medesimi parametri, la norma definitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), nella parte in cui, come rileva il ricorrente, ricomprende, tra i «componenti di organi di indirizzo politico» di cui all’art. 1, comma 50, della legge delega n. 190 del 2012, le persone che partecipano a organi di indirizzo di enti di diritto privato in controllo pubblico nazionali, regionali e locali.</p>
<p class="DT">In via subordinata, e «[f]erma l’assorbente questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata», il TAR censura, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost., il comma 2 dell’art. 7 citato nella parte in cui non limita l’ipotesi di inconferibilità – prevista per coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di enti locali (province, comuni o loro forme associative in ambito regionale) – ai soli casi in cui l’ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a quindicimila abitanti.</p>
<p class="DT">2.– Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni di legge, che sono censurate sulla base di parametri e di argomentazioni coincidenti (<em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenze n. 21 del 2024 e n. 205 del 2023).</p>
<p class="DT">3.– È opportuno premettere all’esame delle questioni una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento in cui calare le censure mosse dal giudice rimettente.</p>
<p class="DT">3.1.– Con l’art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012 il Governo è stato delegato a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche. L’attenzione del legislatore delegante è stata rivolta agli incarichi «che comportano funzioni di amministrazione e gestione», con l’esplicito obiettivo «della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi». In tale contesto, tra gli incarichi oggetto di disciplina sono stati inclusi anche quelli presso gli «enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici». In tal modo, con approccio sostanziale, il legislatore delegante ha inteso coinvolgere tutti gli enti che sono chiamati a svolgere una funzione pubblica, a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) e, nel caso degli enti privati, dalla tipologia societaria prescelta. Allo stesso tempo, si è fatto leva su una nozione ampia di funzionario pubblico, tale da ricomprendere, nel solco dell’art. 54, secondo comma, Cost., tutti coloro cui sono affidate «funzioni pubbliche» di rilievo amministrativo, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, dell’ente presso il quale l’incarico è ricoperto.</p>
<p class="DT">I principi e i criteri direttivi, cui avrebbe dovuto attenersi il Governo nel dettare la disciplina di revisione, sono stati indicati nella delega al Governo contenuta nell’art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012, e si incentrano sull’operatività degli istituti, già noti all’ordinamento, della inconferibilità e della incompatibilità. In particolare, le lettere <em>a</em>), <em>b</em>) e <em>c</em>) hanno specificamente considerato l’aspetto della inconferibilità degli incarichi <em>de </em><em>quibus</em>, secondo la logica preventiva della non assegnazione dell’incarico nei confronti di coloro che si trovano in determinate situazioni, considerate ostative. Le successive lettere <em>e</em>) e <em>f</em>) hanno considerato la diversa prospettiva dell’incompatibilità, nell’ottica di rimuovere gli incarichi già assegnati al sopravvenire di situazioni che possono comprometterne il genuino svolgimento. La lettera <em>d</em>) del comma 50 ha, invece, individuato «gli incarichi oggetto della disciplina», enumerandoli dal numero 1) al numero 3).</p>
<p class="DT">Tratto comune delle richiamate previsioni è l’obiettivo di assicurare «l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate», rendendolo immune dall’influenza che può derivare – per quanto in questa sede maggiormente interessa – dallo «svolgimento di incarichi pubblici elettivi» (così il comma 49). In tale prospettiva, la lettera <em>c</em>) del comma 50 ha introdotto l’ipotesi dell’inconferibilità per provenienza politica, applicabile ai «soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive».</p>
<p class="DT">3.2.– La disciplina censurata, che ha introdotto la regola della «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale» (così la rubrica dell’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013), oggetto dei presenti giudizi di legittimità costituzionale, distingue le inconferibilità applicabili al livello di governo regionale (art. 7, comma 1) da quelle riguardanti, nello specifico, il livello di governo locale (comma 2). Per entrambe le ipotesi vengono dettate previsioni similari, che si sostanziano nel divieto di conferire incarichi (amministrativi di vertice o dirigenziali), qualora il soggetto interessato abbia ricoperto analoghe posizioni di provenienza entro un determinato intervallo temporale antecedente al conferimento, il cosiddetto “periodo di raffreddamento”. Rispetto alle indicazioni della legge di delega, che aveva all’uopo indicato «un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno» (art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>, della legge n. 190 del 2012), il legislatore delegato ha ritenuto di fissare il periodo di due anni, ovvero di un anno – a seconda che la nuova posizione sia conferita dalla stessa amministrazione, territoriale o locale, presso la quale era stato svolto il precedente incarico, ovvero da un’amministrazione diversa pur se appartenente al medesimo ambito regionale –, così attestandosi su una soglia temporale non particolarmente estesa. La soglia in assoluto più bassa, pari ad un solo anno, è stata individuata quale “periodo di raffreddamento” per l’ipotesi di inconferibilità che viene in esame nei presenti giudizi, vale a dire quella che coinvolge – sia dal lato degli incarichi di provenienza ostativi, sia dal lato di quelli di destinazione – gli enti di diritto privato in controllo pubblico.</p>
<p class="DT">A presidio delle ipotesi di inconferibilità (nonché di quelle di incompatibilità, previste dal Capo V e dal Capo VI del decreto legislativo) il legislatore delegato ha introdotto un apparato di controllo e di sanzioni.</p>
<p class="DT">Il controllo è anzitutto affidato ad organi interni della singola amministrazione interessata, per il tramite della figura del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che è chiamato a contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e a segnalare le violazioni all’ANAC e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili relativi alla legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), nonché alla competente procura regionale della Corte dei conti, per l’accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013). Sono poi previsti controlli esterni, demandati all’ANAC, che li esercita anche servendosi di poteri ispettivi e di accertamento (come avvenuto, del resto, nelle vicende che hanno condotto ai giudizi <em>a </em><em>quibus</em>) e che può sospendere, formulando contestualmente osservazioni o rilievi, la procedura di conferimento dell’incarico, oltre a segnalare il caso alla predetta procura regionale della Corte dei conti, sempre per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013).</p>
<p class="DT">L’apparato sanzionatorio consiste nella comminatoria della nullità sia all’atto di conferimento dell’incarico per il quale sussisteva la causa di inconferibilità, sia al contratto che disciplina il relativo rapporto civilistico (art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013). Alla nullità si affianca la responsabilità dei funzionari che hanno conferito l’incarico, per le conseguenze economiche che ne possano derivare (art. 18, comma 1), insieme ad una loro speciale interdizione, della durata di tre mesi, dal potere di conferire ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2).</p>
<p class="DT">Nel complesso, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 39 del 2013, e ancor prima la delega conferita dalla legge n. 190 del 2012, mirano al raggiungimento dell’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare l’imparzialità dell’agire amministrativo, declinata in chiave spiccatamente preventiva, come esigenza, cioè, di garantire anche la mera apparenza di imparzialità del funzionario pubblico.</p>
<p class="DT">3.3.– Ciò posto, occorre anzitutto precisare che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal TAR rimettente si appuntano sul solo comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013, che delinea le ipotesi di inconferibilità degli incarichi amministrativi nello scenario delle amministrazioni di livello locale (province, comuni e relative forme associative). Nello specifico, le ordinanze di rimessione coinvolgono le sole previsioni, ivi dettate, che riguardano gli incarichi svolti presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni locali: e ciò, sia sul versante degli incarichi di provenienza, quelli cioè che, se svolti entro il cosiddetto periodo di raffreddamento (dalla norma, come detto, fissato nella soglia più bassa, pari ad un solo anno), acquisiscono portata ostativa; sia sul versante degli incarichi di destinazione, vale a dire quelli che, per l’appunto, non possono essere conferiti in presenza della causa ostativa.</p>
<p class="DT">Occorre, inoltre, evidenziare che, nei casi sottoposti al giudizio del TAR rimettente, le situazioni di provenienza, impeditive del conferimento dei nuovi incarichi, si caratterizzano per la comune connotazione non politica. Viene, invero, in rilievo lo svolgimento nel corso del tempo, da parte del professionista (che è anche ricorrente in uno dei giudizi <em>a </em><em>quibus</em>), dell’incarico di amministratore delegato presso diversi enti di diritto privato, tutti controllati da comuni di piccole dimensioni (aventi, cioè, popolazione inferiore ai quindicimila abitanti). Tali pregresse esperienze, pur limitate ad una dimensione prettamente amministrativo-gestionale delle aziende in controllo pubblico, e quindi prive, di per sé, di connotazione politica, acquisiscono nondimeno portata ostativa al conferimento del nuovo incarico di amministratore delegato presso enti di diritto privato controllati da un comune più grande (nei casi in esame, quello di Genova): e ciò, proprio per effetto delle disposizioni illustrate, sulle quali si appuntano le censure del rimettente.</p>
<p class="DT">Secondo il giudice <em>a quo</em>, sarebbe in tal modo tradita la <em>ratio</em> di fondo della legge delega n. 190 del 2012, che circoscrive l’operare dell’inconferibilità alle sole cariche di natura politica in precedenza rivestite dal nominato: ne deriverebbe il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.), insieme all’illegittima e sproporzionata restrizione dell’accesso agli uffici pubblici (artt. 3 e 51 Cost.) e del diritto al lavoro del professionista interessato (artt. 3 e 4 Cost.). Ancora, dal punto di vista dell’amministrazione, si apprezzerebbe una lesione dei principi di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), che il rimettente declina anche in rapporto al principio di autonomia dei piccoli comuni (artt. 114 e 118 Cost.), i quali sarebbero ostacolati nel reperimento di professionisti idonei a ricoprire gli incarichi di responsabilità amministrativa presso gli enti privati da loro controllati.</p>
<p class="DT">4.– Tanto premesso, ed iniziando la disamina delle questioni di legittimità costituzionale da quelle che il rimettente ha sollevato in via prioritaria, va rilevata la pregiudizialità logico-giuridica della questione avente a parametro l’art. 76 Cost.</p>
<p class="DT">Essa, infatti, come costantemente affermato da questa Corte, investe il corretto esercizio della funzione legislativa, sicché la sua eventuale fondatezza «elide[rebbe], in radice, ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame e determin[erebbe] l’assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri costituzionali dianzi indicati» (così, <em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenza n. 250 del 2016; più di recente, anche sentenze n. 150 del 2022 e n. 142 del 2020).</p>
<p class="DT">5.– La questione è fondata.</p>
<p class="DT">5.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.</p>
<p class="DT">Al legislatore delegato può ben essere riconosciuto un margine di discrezionalità (sentenza n. 100 del 2020), tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (tra le tante, sentenza n. 150 del 2022).</p>
<p class="DT">La discrezionalità del Governo, tuttavia, va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la <em>ratio</em>sottesa a questi ultimi (sentenza n. 166 del 2023). E ciò, tanto più ove la delega, come nel caso in esame, abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente in una materia caratterizzata dall’elevata complessità (sentenza n. 260 del 2021), e tale da comportare rilevanti limitazioni all’accesso al lavoro, il quale costituisce un «profilo particolare del “diritto al lavoro” (art. 4 della Costituzione), […] più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come “fondamentale diritto di libertà della persona umana” (v., ad esempio, sent. n. 45 del 1965)» (sentenza n. 108 del 1994).</p>
<p class="DT">Nella specie, deve escludersi che le disposizioni delegate di cui si tratta rappresentino un coerente sviluppo delle scelte della legge di delegazione.</p>
<p class="DT">5.2.– Al riguardo, occorre riferirsi, anzitutto, al comma 49 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, il quale individua l’oggetto della disciplina che viene rimessa al legislatore delegato, chiamato – per quanto in questa sede maggiormente interessa – a «modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni […] e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico […] che comportano funzioni di amministrazione e gestione».</p>
<p class="DT">In base al significato proprio delle parole utilizzate, non è revocabile in dubbio che il legislatore delegante intendesse qui riferirsi agli incarichi di destinazione, quelli cioè che dovrebbero formare oggetto di protezione dalle interferenze di interessi esterni, potenzialmente in conflitto con l’esercizio della funzione pubblica. Tali incarichi sono esplicitamente individuati in quelli «di amministrazione e gestione», che corrispondono, nel vigente panorama normativo, all’esercizio dell’attività dirigenziale cui fa riferimento, in contrapposizione all’attività di indirizzo politico-amministrativo, l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Ciò, sullo sfondo del «principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro» (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), valorizzato anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte quale corollario e presidio di garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa (<em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenze n. 70 del 2022, n. 304 del 2010, n. 103 del 2007 e n. 453 del 1990).</p>
<p class="DT">Il successivo comma 50, per parte sua, laddove indica al Governo i principi e i criteri direttivi per la disciplina dell’inconferibilità, enucleati nelle lettere da <em>a</em>) a <em>c</em>), approfondisce l’altro aspetto della questione, individuando gli incarichi (o le situazioni) di provenienza che assumono valenza ostativa per il conferimento degli incarichi di destinazione di cui al comma 49. Nel far ciò, per quanto in questa sede interessa, la lettera <em>c</em>) del comma 50 circoscrive l’ipotesi di inconferibilità, ivi prevista, alla provenienza politica del nominato, mentre la lettera <em>b</em>) prevede, quale unica ipotesi di provenienza non politica ostativa, quella relativa a coloro i quali «per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico».</p>
<p class="DT">L’espressione «indirizzo politico» è usata ripetutamente dalla disposizione, anche laddove essa introduce il criterio direttivo della “graduazione”, che chiama il legislatore delegato a regolare i casi di inconferibilità «in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico».</p>
<p class="DT">In tale contesto, la successiva lettera <em>d</em>) dello stesso comma 50, a margine dell’individuazione delle ipotesi di inconferibilità di cui alle tre lettere precedenti, chiama il Governo a «comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina» anche quelli indicati al successivo numero 3), ossia «gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico».</p>
<p class="DT">Come correttamente rileva il giudice <em>a quo</em>, sulla base delle parole impiegate dal legislatore, gli «incarichi oggetto della disciplina», così indicati dalla lettera <em>d</em>), altro non sono che quelli che la legge delega intende proteggere dalle interferenze esterne, e cioè gli incarichi di destinazione: la «disciplina» di cui si discute è, infatti, quella indicata dalla norma di apertura, il comma 49, che, per l’appunto, delega il Governo a «modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi».</p>
<p class="DT">Deve pertanto concludersi che, nell’individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura «politica» (comma 50, lettera <em>c</em>), con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale (salvo il caso, già ricordato, di cui al comma 50, lettera <em>b</em>).</p>
<p class="DT">Al contempo, «gli incarichi di amministratore […] di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico», di cui alla lettera <em>d</em>), numero 3), dello stesso comma 50, assumono rilievo, nella logica della legge delega, solo in quanto incarichi di destinazione, che il comma 49 rende oggetto della disciplina delegata.</p>
<p class="DT">5.3.– D’altra parte, come evidenziato dall’ANAC nell’ambito della sua attività istituzionale di segnalazione e di impulso al Parlamento e al Governo, nelle cariche di presidente e di amministratore, tanto degli enti pubblici, quanto degli enti privati in controllo pubblico, «non si riscontra […] la titolarità di funzioni di indirizzo politico (in senso stretto come ipotizza la delega del comma 50), ma piuttosto di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico “aziendale” (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico)», auspicandosi, pertanto, l’eliminazione di tali posizioni dal novero di quelle che comportano inconferibilità, proprio al fine di ricondurre le previsioni del d.lgs. n. 39 del 2013 alla delega della legge n. 190 del 2012 (così, il punto n. 6 della «Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico», redatta, nel mese di luglio 2015, dalla Commissione di studio, istituita in seno ad ANAC, per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza).</p>
<p class="DT">Tale auspicio corrisponde, per l’appunto, alle previsioni della lettera <em>c</em>) dell’art. 1, comma 50, della legge delega n. 190 del 2012. L’esigenza di garantire anche l’apparenza dell’imparzialità forma oggetto di una protezione ampiamente anticipata, che trova la propria giustificazione nella natura “politica” della precedente posizione ricoperta dal funzionario, considerata potenzialmente confliggente con tale esigenza. Ciò costituisce l’esito di un bilanciamento operato dal legislatore delegante, che ha ritenuto di sacrificare, entro un certo limite, le istanze pur ricollegabili a interessi costituzionalmente protetti – come l’efficienza dell’agire amministrativo e l’accesso al lavoro dei professionisti – a fronte dell’interesse a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, anche nella forma ampiamente anticipata della “apparenza” di imparzialità.</p>
<p class="DT">L’ulteriore estensione della garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi “politici” appare, dunque, estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo.</p>
<p class="DT">Sotto questo profilo, pertanto, si coglie l’aspetto di maggiore frizione della legge delegata rispetto alle previsioni della legge n. 190 del 2012, in quanto l’enucleazione delle ipotesi di inconferibilità è stata estesa lungo un versante – per l’appunto, quello degli incarichi privi di connotazione politica – che non era stato voluto dal legislatore delegante.</p>
<p class="DT">5.4.– Quanto precede rende evidente che, nel caso di specie, il legislatore delegato è andato oltre i limiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, caratterizzano la previsione dell’art. 76 Cost.</p>
<p class="DT">Le disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 avrebbero dovuto prediligere una interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega.</p>
<p class="DT">Al contrario, esse hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (di cui all’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>, del d.lgs. n. 39 del 2013), la quale, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico». In tal modo, si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti.</p>
<p class="DT">6.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="DT">Restano assorbiti gli ulteriori parametri, così come resta assorbita la questione sollevata in via subordinata, che perde di rilevanza per effetto dell’accoglimento di quelle proposte in via principale.</p>
</div>
<div class="col-md-12">
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;"><em>dichiara</em> l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Augusto Antonio BARBERA, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2020 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-5-2020-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-5-2020-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-5-2020-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2020 n.98</a></p>
<p>Maria Cartabia Presidente, Daria de Pretis Redattore; PARTI: (Giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cartabia Presidente, Daria de Pretis Redattore; PARTI:  (Giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)</span></p>
<hr />
<p>Le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; tutela della concorrenza &#8211; Codice dei contratti pubblici- riconducibilità  &#8211; va affermata.<br /> <br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; L. R. Toscana art. 10 c. 4 &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 117, II c., lett. e) Cost. &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. Ciò vale anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. In tale contesto, non possono considerarsi costituzionalmente legittime norme regionali di protezione delle imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici sia in altri ambiti.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La norma impugnata &#8211; art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007) &#8211; disciplina in generale una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all&#8217;ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla «tutela della concorrenza», sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In particolare, la norma censurata prevedendo la possibilità  di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano è di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all&#8217;appalto. La norma impugnata, in effetti, contrasta con l&#8217;art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perchè viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l&#8217;art. 36, comma 2, dello stesso codice perchè introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 24 giugno 2019, iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br /> udito il Giudice relatore Daria de Pretis ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 5 maggio 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).<br /> La norma censurata è inserita nel capo II della legge regionale, che disciplina (come risulta dal suo art. 8) le «procedure negoziate per l&#8217;affidamento di lavori di cui all&#8217;articolo 36 del d.lgs. 50/2016» (cioè, dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria), e stabilisce che, «[i]n considerazione dell&#8217;interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».<br /> Secondo il ricorrente, la possibilità  di riservare la partecipazione, per una quota non superiore al 50 per cento, «alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale» sarebbe illegittima per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Essa, infatti, si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), «che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione». La previsione della «riserva regionale» comporterebbe «una indebita restrizione del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla possibilità  di essere affidatari di pubbliche commesse».<br /> Secondo il ricorrente, non vale l&#8217;obiezione che la norma non discriminerebbe in base alla territorialità , «prevedendo anche solo l&#8217;esistenza di una sede operativa nel territorio regionale come requisito di accesso agli appalti». Infatti, l&#8217;esistenza di una sede operativa prossima al luogo di esecuzione della prestazione «può essere richiesta solo in relazione a particolari modalità  di esecuzione della specifica prestazione [&#038;] non in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti». La norma impugnata comporterebbe una «limitazione della concorrenza che non è giustificata da alcuna ragione se non quella &#8211; vietata &#8211; di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio per favorire l&#8217;economia regionale».<br /> Il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione «sono riconducibili alla tutela della concorrenza» (vengono citate le sentenze n. 186 del 2010, n. 320 del 2008 e n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale, ragion per cui le regioni non potrebbero «prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale».<br /> Osserva poi che «l&#8217;art. 36 [cod. contratti pubblici] prevede che l&#8217;affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici senza alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo indagini di mercato senza alcuna limitazione territoriale». La norma statale «prevede sì¬ che &#8211; con criteri di rotazione &#8211; sia assicurata l&#8217;effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ma non consente alcuna discriminazione quanto alla loro localizzazione».<br /> La norma regionale impugnata risulterebbe dunque invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e sarebbe indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato.<br /> 2.- Con memoria depositata il 25 luglio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Toscana.<br /> Secondo la resistente, la norma impugnata rispetterebbe le disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare l&#8217;art. 30, «coniugando, al contempo, il principio di libera concorrenza e non discriminazione ed il favor partecipationis per le microimprese, le piccole e le medie imprese».<br /> La Regione rileva che, nelle procedure negoziate di affidamento dei lavori, si riscontra un elevato numero di manifestazioni di interesse, con conseguente «difficoltà  ad individuare modalità  per la riduzione del numero dei soggetti da invitare»; e che il criterio del sorteggio, cui si è fatto ricorso, è stato contestato dagli operatori economici. La norma impugnata mirerebbe a contemperare il principio di concorrenza con la tutela delle piccole imprese.<br /> La Regione ricorda che, in base al comma 1 della disposizione impugnata, «[l]e stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall&#8217;articolo 36 del d.lgs. 50/2016». In base al comma 2, «[l]e stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio». Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) sia per effettuare l&#8217;indagine di mercato sia per l&#8217;eventuale sorteggio. Infine, la norma censurata (comma 4) prevede la possibilità  di una riserva di partecipazione a favore delle «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale», nel solo caso in cui gli interventi siano di «interesse meramente locale». Tale riserva sarebbe «aggiuntiva rispetto alla quota minima di partecipazione prevista dall&#8217;art. 36» cod. contratti pubblici e non determinerebbe «alcuna incidenza sulle modalità  di partecipazione previste ai sensi dell&#8217;articolo 36 del d.lgs. 50/2016, nè tantomeno sul numero minimo di partecipanti ivi indicato».<br /> La norma impugnata preserverebbe l&#8217;effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, mitigando la casualità  del sorteggio.<br /> Per tali ragioni, la Regione Toscana chiede che la questione di legittimità  costituzionale sia dichiarata infondata.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Nel giudizio in esame il Presidente del Consiglio dei ministri censura l&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).<br /> La norma impugnata è inserita nel capo II della legge regionale, che disciplina (come risulta dal suo art. 8) le «procedure negoziate per l&#8217;affidamento di lavori di cui all&#8217;articolo 36 del d.lgs. 50/2016» (cioè, dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria), e stabilisce che, «[i]n considerazione dell&#8217;interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».<br /> Secondo il ricorrente, tale norma viola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e gli artt. 30, comma 1, e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in quanto la possibilità  di riservare la partecipazione alle gare, per una quota non superiore al 50 per cento, «alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale» comporterebbe una «limitazione della concorrenza che non è giustificata da alcuna ragione se non quella &#8211; vietata &#8211; di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio per favorire l&#8217;economia regionale».<br /> 2.- Il ricorso è fondato.<br /> La norma impugnata è inserita in un capo che «disciplina le modalità  di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell&#8217;ambito delle procedure negoziate per l&#8217;affidamento di lavori di cui all&#8217;articolo 36 del d.lgs. 50/2016, in applicazione delle linee guida approvate dall&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione» (art. 8 della legge reg. Toscana n. 18 del 2019).<br /> Il citato art. 36 regola, fra l&#8217;altro, l&#8217;affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, che è fissata &#8211; per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni &#8211; in euro 5.350.000 (art. 35, commi 1, lettera a, e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016). A seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, lo stesso art. 36 prevede che, «salva la possibilità  di ricorrere alle procedure ordinarie», le stazioni appaltanti procedono all&#8217;affidamento di lavori «mediante la procedura negoziata di cui all&#8217;articolo 63» in due ipotesi: quello dei lavori di importo compreso fra 150.000 euro e 350.000 euro e quello dei lavori di importo compreso fra 350.000 euro e 1.000.000 di euro. In entrambi i casi è richiesta la previa consultazione di almeno dieci o, rispettivamente, quindici operatori economici, ove esistenti, «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici». L&#8217;avviso «sui risultati della procedura di affidamento contiene l&#8217;indicazione anche dei soggetti invitati». L&#8217;art. 63 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.<br /> Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia sono poi regolate dalle Linee guida dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, in attuazione del previgente art. 36, comma 7, cod. contratti pubblici. In base alle Linee guida, la procedura «prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l&#8217;ordinamento della singola stazione appaltante». Successivamente la procedura «si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell&#8217;affidatario; c) stipulazione del contratto» (punti 4.2 e 4.3). Nell&#8217;avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà  di selezionare i soggetti da invitare mediante sorteggio (punti 4.1.5 e 4.2.3). Il vigente art. 216, comma 27-octies, cod. contratti pubblici prevede l&#8217;adozione di un regolamento governativo ma stabilisce che «le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli [&#038;] 36, comma 7, [&#038;] rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».<br /> 3.- Così¬ tratteggiato il contesto normativo in cui si inserisce la norma impugnata, è opportuno precisare la sua esatta portata, anche alla luce di alcune affermazioni del ricorrente.<br /> Per un verso infatti la disposizione non fissa un requisito di accesso alle procedure negoziate, sicchè non si può dire che essa escluda a priori le imprese non toscane dalla partecipazione agli appalti in questione, essendo la riserva di partecipazione (che le stazioni appaltanti possono prevedere) limitata al massimo al 50 per cento delle imprese invitate al confronto competitivo.<br /> Per altro verso non è nemmeno esatto dire che essa richiede in via alternativa la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale: la disposizione utilizza la congiunzione «e», nè ci sono ragioni logiche che portino a superarne la lettera. Dalla possibile riserva di partecipazione sono dunque escluse le micro, piccole e medie imprese che hanno solo una delle due sedi nel territorio regionale.<br /> Inoltre, poichè la norma impugnata precisa che si tratta di una possibile riserva della «partecipazione», si deve ritenere che il suo oggetto si collochi nel secondo passaggio della procedura sopra ricordata, cioè nella fase dell&#8217;invito a presentare un&#8217;offerta, dopo lo svolgimento della consultazione degli operatori economici. In virtà¹ della disposizione censurata, la stazione appaltante può prevedere che un certo numero di offerte (non pìù del 50 per cento) debba provenire da micro, piccole e medie imprese toscane, e può così¬ svincolarsi dal rispetto dei criteri generali previsti per la selezione delle imprese da invitare. In altri termini, la norma impugnata può giustificare l&#8217;invito di imprese toscane che dovrebbero essere escluse a favore di imprese non toscane, in quanto &#8211; in ipotesi &#8211; maggiormente qualificate sulla base dei criteri stessi.<br /> 4.- Così¬ precisata la portata della disposizione impugnata, essa risulta costituzionalmente illegittima per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br /> Ãˆ opportuno ricordare che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, «le disposizioni del codice dei contratti pubblici [&#038;] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e [&#038;] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)Â» (sentenza n. 39 del 2020). Ciò vale «anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007), [&#038;] senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata (sentenza n. 322 del 2008)Â» (sentenza n. 39 del 2020).<br /> Occorre ricordare inoltre che, in tale contesto, questa Corte ha pìù volte dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali di protezione delle imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici (sentenze n. 28 del 2013 e n. 440 del 2006) sia in altri ambiti (ad esempio, sentenze n. 221 e n. 83 del 2018 e n. 190 del 2014).<br /> La norma impugnata disciplina in generale una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all&#8217;ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla «tutela della concorrenza», sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013).<br /> Considerata nel suo contenuto, poi, la norma censurata prevede la possibilità  di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all&#8217;appalto.<br /> La norma impugnata, in effetti, contrasta con entrambi i parametri interposti invocati dal ricorrente: con l&#8217;art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perchè viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l&#8217;art. 36, comma 2, dello stesso codice perchè introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.<br /> Gli argomenti difensivi spesi dalla Regione non risultano idonei a mutare tali conclusioni. La resistente ha sottolineato la necessità  di ricorrere al sorteggio per individuare gli operatori da invitare e ha ricordato le contestazioni a tale metodo di selezione da parte degli operatori stessi; ha invocato il «favor partecipationis per le microimprese, le piccole e le medie imprese»; ha rilevato che la riserva sarebbe «aggiuntiva rispetto alla quota minima di partecipazione prevista dall&#8217;art. 36» cod. contratti pubblici. Nessuna di queste considerazioni, tuttavia, risulta idonea a giustificare una norma che, come quella impugnata, non è diretta a favorire le micro, piccole e medie imprese tout court, quanto invece le «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale», nel perseguimento di un obiettivo che altera la concorrenza in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale in materia, come sopra illustrato.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità  del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Daria de PRETIS, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2020-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Procedure di affidamento di lavori pubblici</p>
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<p>Procedure di affidamento di lavori pubblici</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/11/2019 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-11-2019-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-11-2019-n-98/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/11/2019 n.98</a></p>
<p>I criteri di aggiudicazione del contratto e le opere aggiuntive exÂ art. 95, comma 14bis,d.lgs. n. 50/2016. &#8211; Nota a T.A.R. Molise 14 ottobre 2019, n.340 a cura di A. Sola I criteri di aggiudicazione del contratto e le opere aggiuntive exÂ art. 95, comma 14bis,d.lgs. n. 50/2016. (Nota a T.A.R. Molise 14 ottobre 2019, n.340</p>
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<p>I criteri di aggiudicazione del contratto e le opere aggiuntive exÂ art. 95, comma 14bis,d.lgs. n. 50/2016. &#8211; Nota a T.A.R. Molise 14 ottobre 2019, n.340 a cura di A. Sola</p>
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<p><strong>I criteri di aggiudicazione del contratto e le opere aggiuntive <em>exÂ </em>art. 95, comma <em>14bis,</em>d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p> (Nota a T.A.R. Molise 14 ottobre 2019, n.340 &#8211; Pres. Silvestri, Est. Giancaspro<em>)</em></strong> </p>
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<div style="text-align: justify;">
<p> <em>a cura di Agostino Sola</em></div>
<div>Â </div>
<div style="text-align: right;">Â </div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>Sommario</em><em>: 1.  </em><em>Il fatto &#8211; 2. L&#8217;evoluzione normativa in tema di valutazione delle offerte: il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa. &#8211; 3. La portata del comma 14bis dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 nella giurisprudenza amministrativa.</em></p>
<p> <strong>1. Il fatto.</strong></p>
<p> Veniva indetta una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economica più¹ vantaggiosa per la realizzazione di lavori volti ad ottenere il miglioramento sismico di una infrastruttura a ponte, giù  destinata a parcheggio, valorizzandone allo stesso tempo la funzionalità  complessiva e l&#8217;aspetto estetico.Â Nella determinazione dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, la stazione appaltante intendeva valorizzare gli interventi solo con riferimento al dato strutturale ed alla sicurezza dei lavori, ma anche le offerte migliorative aventi ad oggetto &#8220;<em>il miglioramento architettonico e di fruizione dell&#8217;opera</em>&#8221; e finalizzate &#8220;<em>all&#8217;aumento del livello qualitativo sia nei confronti dell&#8217;aspetto estetico ed architettonico, rapportato al contesto urbano, che della fruibilità  in funzione della sua specifica destinazione d&#8217;uso</em>&#8220;.<br /> Nel bando si prevedeva la possibilità  di ammettere offerte in variante &#8211; pur nei limiti specificati per l&#8217;offerta tecnica -, fermo restando in capo all&#8217;aggiudicatario il mantenimento di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, dall&#8217;esecuzione delle stesse varianti. Era altresì previsto che eventuali proposte migliorative, intese quali miglioramento qualitativo dell&#8217;opera posta a base di gara, non sarebbero state configurate come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara.<br /> La S.r.l. F., all&#8217;esito delle operazioni di gara, veniva individuata dalla stazione appaltante quale aggiudicataria.<br /> Avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva, la S.r.l. E, in qualità  di terza classificata nella graduatoria di gara, proponeva ricorso lamentando la violazione del divieto di cui all&#8217;art. 95, comma 14Â <em>bis</em>, del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui sono state positivamente valutate le offerte presentate nella parte in cui si prevedeva la realizzazione di opere ulteriori rispetto al progetto di gare. Nel caso di specie la ricorrente, con un&#8217;unica ed articolata censura, aveva denunciato che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avrebbero previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell&#8217;appalto, consistenti nel risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico di un ponte di importanza strategica, avendo rispettivamente proposto la realizzazione &#8220;<em>di un parcheggio pubblico sottostante l&#8217;impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione</em>&#8220;, nonchè &#8220;<em>di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura</em>&#8220;.<br /> L&#8217;aggiudicataria si è costituita in giudizio proponendo ricorso incidentale lamentando che, ove fosse stata condivisa la prospettazione della ricorrente principale, anch&#8217;essa sarebbe incorsa nella simmetrica violazione della norma per aver offerto la realizzazione di opere non previste dagli atti di gara.<br /> Il TAR Molise rigetta il ricorso sull&#8217;assunto che le soluzioni progettuali presentate, non potendo essere qualificate alla stregua di un&#8217;opera aggiuntiva rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo, devono considerarsi quale miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante. In particolare, il TAR Molise provvede ad una attenta definizione della nozione di opera aggiuntiva da intendersi quale qualsiasi intervento suscettibile di modificare in senso quantitativo e/o qualitativo l&#8217;identità  strutturale e/o funzionale dell&#8217;opera oggetto dell&#8217;appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale: elementi accessori volti ad implementare la funzionalità  dell&#8217;opera e a valorizzarne l&#8217;aspetto estetico e la fruibilità  non possono essere considerate opere aggiuntive.</p>
<p> <strong>2. L&#8217;evoluzione normativa in tema di valutazione delle offerte: il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.</strong></p>
<p> Sin dalle direttive di prima generazione in tema di appalti pubblici<a title="">[1]</a>, i criteri di individuazione dell&#8217;offerta migliore e -quindi, di aggiudicazione dell&#8217;appalto<a title="">[2]</a>&#8211; a disposizione delle stazioni appaltanti sono determinati nel criterio del prezzo più¹ basso ed in quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.Â L&#8217;evoluzione della disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi originati dalle istanze proprie del diritto europeo di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle persone e delle merci, di libera prestazione dei servizi a tutela del diritto di libertà  di stabilimento e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità  e di restrizione alle importazioni.<br /> In attuazione delle direttive di prima generazione, è stata introdotta nell&#8217;ordinamento nazionale la l. n. 584/1977, pur non facendo venir meno, per i contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ilÂ <em>corpus</em>normativo delle leggi di contabilità  di Stato (r.d. 2440/1923). Il criterio di aggiudicazione era indifferentemente individuato nel prezzo più¹ basso ovvero in quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa<br /> Successivamente, la legge Merloni (l. n. 109/1994)<a title="">[3]</a>, ispirata ad esigenze di prevenzione della corruzione in risposta ai fenomeni emersi in tale periodo storico<a title="">[4]</a>, nella disciplina dei criteri di valutazione delle offerte impose una forte limitazione dell&#8217;autonomia e della discrezionalità  delle stazioni appaltanti<a title="">[5]</a>. Ecco che, dunque, il legislatore, diversamente da quanto previsto a livello comunitario, individuava quale criterio ordinario di selezione delle offerte quello del prezzo più¹ basso, consentendo il ricorso al criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa in ipotesi eccezionali e tassative<a title="">[6]</a>, nella convinzione che in questo modo, la discrezionalità  delle stazioni appaltanti si sarebbe ridotta e con essa i fenomeni corruttivi.Â Intervengono poi le direttive di terza generazione,<a title="">[7]</a>recepite in Italia con il d.lgs. n. 163/2006, con il quale si abbandona definitivamente, lo sfavore ed il sospetto verso il criterio semiautomatico di aggiudicazione del prezzo più¹ basso e si riafferma la sostanziale pari dignità  dei due sistemi: la scelta<a title="">[8]</a>tra il criterio di aggiudicazione del prezzo più¹ basso e il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa viene rimessa alle singole stazioni appaltanti<a title="">[9]</a>.<br /> L&#8217;intervento del legislatore europeo con le direttive di quarta generazione<a title="">[10]</a>, modificando nuovamente il criterio di aggiudicazione,Â <em>al fine di incoraggiare maggiormente l&#8217;orientamento alla qualità  degli appalti pubblici<a title=""><strong>[11]</strong></a></em>ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici procedono all&#8217;aggiudicazione degli appalti sulla base dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa<a title="">[12]</a>.<br /> Il successivo d.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice sui contratti pubblici, recependo la normativa europea, ha individuato quale regola generale il ricorso al criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 95, comma 2 d. lgs. n. 50/2016). L&#8217;unica ipotesi eccezionale<a title="">[13]</a>in cui è ammessa la possibilità  per la stazione appaltante di ricorrere al criterio del prezzo più¹ basso è quella di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità  di manodopera (art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).<a title="">[14]</a><br /> L&#8217;idea sottesa al nuovo criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa è che la stazione appaltante non badi esclusivamente a un risparmio sui costi &#8211; secondo un&#8217;impostazione meramente contabile, ormai superata &#8211; ma consideri anche la qualità  dell&#8217;oggetto del contratto<a title="">[15]</a>. Il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa mira a regolare un bilanciamento tra costo e qualità  e la gara è considerata come il modo più¹ idoneo per garantire queste due esigenze.<a title="">[16]</a><br /> La stazione appaltante, perà², nella valutazione delle offerte non gode di un potere di scelta illimitata, ma, al contrario, è chiamata alla valorizzazione di quegli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto: nella fase del disegno della gara la stazione appaltante deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità  attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonchè sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.Â Il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa non mira solamente alla tutela della concorrenza ma si configura quale strumento utile per il perseguimento di ulteriori valori rilevanti quali la tutela dell&#8217;ambiente, l&#8217;occupazione e l&#8217;innovazione scientifica e tecnologica.<a title="">[17]</a><br /> L&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa può essere valutata, da un lato, avendo riguardo al miglior rapporto qualità /prezzo, secondo i criteri individuati dalla stazione appaltante e connessi con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto<a title="">[18]</a>, dall&#8217;altra anche sulla base di un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita. L&#8217;elemento economico, dunque, può essere valutato sia in termini di prezzo o di costo<a title="">[19]</a>.<br /> L&#8217;introduzione dell&#8217;innovativo criterio del rapporto tra costo/efficacia e costo del ciclo di vita deriva dalla dir. 2014/24/UE<a title="">[20]</a>, art. 68, ed è stato recepito dal legislatore interno all&#8217;art. 96 del d.lgs. n. 50/2016.<br /> Nella valutazione del concetto di costo del ciclo di vita si ricomprendono tutti i costi, o parti di essi, relativi all&#8217;acquisizione, all&#8217;utilizzo &#8211; consumo di energia e altre risorse-, alla manutenzione, alla dismissione &#8211; costi di raccolta e riciclaggio,Â legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro oggetto del contratto. Oltre ai costi immediatamente derivanti dall&#8217;oggetto del contratto, il legislatore europeo ha mostrato una particolare sensibilità  anche verso le esternalità  ambientali legate all&#8217;oggetto del contratto, imputando nel concetto di costi del ciclo di vita eventuali costi diemissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonchè altri costi legati all&#8217;attenuazione dei cambiamenti climatici.Â Una volta che l&#8217;amministrazione abbia determinato quali siano i parametri di valutazione e ponderazione dell&#8217;offerta, la stessa valutazione delle offerte tecniche costituisce, per unanime giurisprudenza<a title="">[21]</a>, espressione di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, con conseguente insindacabilità  del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità  o da irragionevolezza manifesta.Â <br /> <strong>3. La portata del comma 14<em>bisÂ </em>dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 nella giurisprudenza amministrativa.</strong></p>
<p> L&#8217;art. 95, comma 14<em>bis</em>, del d.lgs. 50/2016 preclude la possibilità  di attribuire alcun punteggio per l&#8217;offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d&#8217;asta, qualora gli appalti siano aggiudicati secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa.<br /> La disposizione in esame, dunque, non sanziona con l&#8217;esclusione dalla gara chi abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l&#8217;attribuzione di un apposito punteggio.<br /> Il comma 14<em>bisÂ </em>è stato introdotto ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. La giurisprudenza amministrativa<a title="">[22]</a>ha avuto modo di chiarire come la <em>ratio</em>ispiratrice della novella legislativa debba individuarsi nell&#8217;intenzione di evitare che l&#8217;aggiudicazione possa essere disposta premiando elementi di carattere avulso rispetto alÂ <em>proprium</em>della procedura indetta sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell&#8217;art. 59 del Codice), evitando così che l&#8217;operatore economico alteri i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla <em>lex</em><em>specialis</em>con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante, e che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità  di esecuzione ovvero di qualità  della prestazione principale.Â Fermo restando la possibilità  di introdurre opere aggiuntive in sede di presentazione delle offerte, la finalità  del comma 14<em>bis</em>è, dunque, quella di escludere dalla valutazione della commissione giudicatrice ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio quelle opere che rappresentino prestazioni diverse, estranee ed ulteriori rispetto a quelle richieste e indicate nel capitolato speciale. La disposizione in esame, infatti, non vieta di premiare le varianti migliorative delle modalità  esecutive delle prestazioni richieste<a title="">[23]</a>.<br /> La sentenza in commento offre poi una definizione di opera aggiuntiva quale qualsiasi intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l&#8217;identità  strutturale e/o funzionale dell&#8217;opera oggetto dell&#8217;appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell&#8217;opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità  e dimensioni, devono essere sussunti nelÂ <em>genus</em>delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all&#8217;art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, purchè contenuti nei limiti stabiliti dalla <em>lex specialis</em>.<br /> L&#8217;inserimento di elementi accessori, sotto il profilo quantitativo e del relativo valore economico, che consentono di implementare la funzionalità  dell&#8217;opera, valorizzandone l&#8217;aspetto estetico e la fruibilità  da parte della collettività , in linea con le esigenze e gli obiettivi della stazione appaltante, non può essere qualificato alla stregua di opere aggiuntive e, per l&#8217;effetto, non soggiace al divieto posto all&#8217;art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016.<br /> Si rileva anche che l&#8217;art. 95, comma 14 bis, secondo recente giurisprudenza<a title="">[24]</a>, sarebbe applicabile solo alle procedure di gara per l&#8217;affidamento di lavori e non giù  anche a quelle per l&#8217;aggiudicazione di servizi non anche in tema di servizi e forniture in ragione dell&#8217;utilizzo del termine &#8220;<em>opere</em>&#8220;, in combinato disposto con l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 50/2016, recante le definizioni dei termini impiegati nell&#8217;intero decreto, secondo il quale, al comma 1, lett. pp), si specifica che per opera deve intendersi &#8220;<em>il risultato di un insieme di lavori, che di per sì© esplichi una funzione economica o tecnica</em>&#8220;.<br /> Sul tema la giurisprudenza ha precisato<a title="">[25]</a>come le &#8220;<em>soluzioni migliorative&#8221;Â </em>si esplichino con riferimento a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità  delle caratteristiche progettuali giù  stabilite dall&#8217;Amministrazione; laddove, invece, le varianti, per la cui ammissibilità  è necessaria una previa manifestazione di volontà  della stazione appaltante, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, andando così a costituire un&#8217;opera distinta rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentita<a title="">[26]</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Il riferimento è, in particolare, alla direttiva 71/305/CEE del 26 luglio 1971, avente ad oggetto le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore al miliardo di lire e alla successiva direttiva 72/277/CEE del 26 luglio 1972 relativa alle modalità  e alle condizioni di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità  Europee dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici. In particolare, i criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto erano disciplinati dall&#8217;art. 29 della direttiva 71/305/CEE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Secondo la risalente disciplina contenuta nell&#8217;art. 16 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, &#8220;<em>i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto</em>&#8220;. Ed infatti, si sostiene che l&#8217;aggiudicazione contenga in sì© una duplice vocazione: la prima, di costituire l&#8217;atto terminale del procedimento di scelta del contraente secondo l&#8217;accertamento dell&#8217;offerta migliore; la seconda, di manifestazione della volontà  della stazione appaltante alla costituzione del rapporto giuridico. Sul tema si richiama A. Cianflone, G. Giovannini, V. Lopilato,Â <em>L&#8217;appalto di opere pubbliche,Â </em>I, Milano, XIII ed., 2018, p. 1428.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Disciplina emanata in attuazione delle direttive di seconda generazione (dir. 88/295/CEE e dir. 89/440/CEE).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Il riferimento è alle note vicende di Tangentopoli.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Discrezionalità  che la precedente disciplina individuava,Â <em>in primis,</em>nell&#8217;individuazione degli elementi da valorizzare in sede di presentazione delle offerte e nella successiva valutazione delle offerte rimessa alla discrezionalità , pur sempre tecnica, delle stazioni appaltanti. Viene così meno la precedente alternatività  dei due modelli di aggiudicazione dell&#8217;offerta.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>L&#8217;art. 21, comma 2, della l. n. 109/1994 ammetteva l&#8217;aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa solamente degli appalti mediante appalto-concorso nonchè l&#8217;affidamento di concessioni mediante licitazione privata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Dir. 18/2004/CE e 17/2004/CE nelle quali, per quanto di interesse, si riscontra una maggior attenzione del legislatore europeo alle esigenze ambientali e sociali da valorizzare nella fase di valutazione delle offerte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Pur accompagnata da un onere motivazionale in sede di bando di gara,Â <em>ampliusÂ </em>inÂ A. Caranta<em>,Â </em><em>L&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa nell&#8217;appalto di lavori,Â </em>inÂ <em>www.giustamm.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Questa regola è espressa, con chiarezza, dall&#8217;articolo 81, comma 1, del codice (rubricato &#8220;<em>criteri per la scelta dell&#8217;offerta migliore</em>&#8220;), secondo il quale, &#8220;<em>nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più¹ basso o con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa</em>.&#8221; L&#8217;utilizzo della formula disgiuntiva &#8220;o&#8221; indica l&#8217;equivalenza tra i due criteri di aggiudicazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Considerando n. 90 della direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Art. 67 della direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Prima della conversione in legge (l. n. 55/2019) del cd. decreto <em>Sblocca cantieri</em>(d.l. n. 32/2019) le ipotesi in cui si poteva fare ricorso al criterio del prezzo più¹ basso erano estese anche ai casi di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l&#8217;affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonchè per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie, solo se caratterizzati da elevata ripetitività , fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Si segnala, in tema, il recente intervento del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 8/2019 sul criterio di aggiudicazione da applicare nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi che abbiano contemporaneamente caratteristiche di alta intensità  di manodopera e standardizzazione. In tali il criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità /prezzo previsto, rispetto al quale quello del minor prezzo, consentito è subvalente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Si veda Tar Lazio, Roma, sez. II, 30.8.2016, n. 9441 a proposito della considerazione che il centro di gravità  del settore degli appalti pubblici è ormai costituito dalla necessità  di garantire il libero esplicarsi della concorrenza, senza che si determini la regressione del coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie della collettività .</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Sul tema si veda ladeliberazione ANAC n. 424 del 2.5.2018 con la quale sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti &#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221; giù  approvate dal Consiglio dell&#8217;Autorità  con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto &#8220;correttivo&#8221; d.lgs. n. 56/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Si richiama sul tema dell&#8217;integrazione delle esigenze ambientali negli appalti S. Colombari<em>, Le considerazioni ambientali nell&#8217;aggiudicazione delle concessioni e degli appalti pubblici</em>, inÂ <em>Urbanistica e appalti</em>, 2019, 1, p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>All&#8217;art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri: a) qualità  (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità , certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni); b) possesso di un marchio di qualità  ecologica dell&#8217;Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto; c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all&#8217;intero ciclo di vita dell&#8217;opera, bene o servizio, con l&#8217;obiettivo strategico di un uso più¹ efficiente delle risorse e di un&#8217;economia circolare che promuova ambiente e occupazione»; d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività  dell&#8217;azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all&#8217;uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell&#8217;appalto, qualora la qualità  del personale incaricato possa avere un&#8217;influenza significativa sul livello dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto; f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell&#8217;impatto economico degli stessi nonchè a una valutazione dei costi che più¹ direttamente ricadono sulla stazione appaltante; il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell&#8217;offerta.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>L. De Pauli,Â <em>I &#8220;costi del ciclo di vita&#8221; nel nuovo Codice degli appalti,</em>inÂ <em>Urbanistica e appalti,</em>6/2016, p. 625.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a><em>Ex multis</em>, T</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>T.A.R., Venezia, sez. I, 26/08/2019, n. 938.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>T.A.R., Venezia, sez. I, 01/02/2018, n. 105.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>T.A.R. Lazio, Sez. II 4703/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873; sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a><em>Ex multis</em>, Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374; per una disamina tra varianti migliorative e varianti non conformi al progetto posto a base di gara si veda: Cons. di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6121; sulla non fattibilità  tecnica della soluzione progettuale dell&#8217;offerente a causa della previsioni di varianti non consentite: Cons. di Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1749.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-11-2019-n-98/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/11/2019 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2018 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2018-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2018-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2018-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2018 n.98</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia Sulla disciplina dei rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali delle ASL e la competenza del Comune in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture ospedaliere Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2018-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2018 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia</span></p>
<hr />
<p>Sulla disciplina dei rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali delle ASL e la competenza del Comune in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture ospedaliere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) – Strutture ospedaliere – Valutazioni urbanistiche – Rilascio titoli abilitativi – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. art. 117, terzo comma, della Costituzione – Infondatezza;</strong></div>
<div> <strong>Pubblica Amministrazione – Spesa pubblica – art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) – Collegi sindacali – Rimborsi spese – Aziende sanitarie locali – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. art. 117, terzo comma, della Costituzione – Infondatezza;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>E’ illegittimo l’art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)</em><br />  <br /> <em>E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016 promossa, in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione</em><br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giudice<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8212;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giovanni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMOROSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli&nbsp;artt. 31, comma 1, e 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri&nbsp;con ricorso notificato il 28 febbraio-2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 7 marzo 2017, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
<em>Visto</em>&nbsp;l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />
<em>udito</em>&nbsp;nella udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Marta&nbsp;Cartabia;<br />
<em>uditi</em>&nbsp;l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Andrea Manzi per la Regione Veneto.<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 28 febbraio-2 marzo 2017 e depositato in cancelleria il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 28 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 31, comma 1, e 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017).<br />
1.1.– L’art. 31, comma 1, della legge regionale impugnata, che sostituisce l’art. 40 della legge della Regione Veneto 14 settembre 1994, n. 55 (Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è denunciato in relazione alla disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali (ASL), nella legislazione della Regione Veneto denominate aziende ULSS, nella parte in cui dispone che: «Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’Azienda sanitaria». Il ricorrente, pur ammettendo che tale previsione è volta alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi e al contenimento delle spese per missioni, ritiene che essa contrasti con&nbsp;l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, «segnatamente nella parte relativa alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ravvisandosi, nella sostanza, elementi di disarmonia con la normativa statale in materia di vigilanza e controllo sulla spesa pubblica».<br />
Premette il ricorrente che generalmente il Ministero dell’economia e delle finanze designa quale proprio rappresentante in seno ai collegi sindacali delle aziende sanitarie locali un proprio dirigente e che il compito di vigilanza e controllo sui conti pubblici, esercitato dal Ministero dell’economia e delle finanze anche mediante l’operato dei propri rappresentanti in seno ai collegi di revisione e sindacali delle amministrazioni pubbliche, è regolato dall’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), sono attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, anche mediante l’attività dei collegi di revisione e sindacali, al fine di assicurare la legittimità e proficuità della spesa. Ancora, ai sensi dell’art. 20 dello stesso d.lgs. n. 123 del 2011, i medesimi collegi provvedono agli altri compiti a essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.<br />
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la compresenza di componenti statali e regionali nei collegi sindacali delle ASL «costituisce un essenziale meccanismo di coordinamento finanziario nel campo della spesa sanitaria e ne rappresenta quindi un principio fondamentale», principio che sarebbe violato dalla disposizione regionale impugnata, la quale comprometterebbe irrazionalmente il funzionamento dei collegi sindacali delle aziende ULSS venete. L’assenza di rimborsi per le spese di trasferta tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’azienda ULSS, infatti, non consentirebbe ai componenti dei loro collegi sindacali l’assolvimento della primaria funzione di controllo della spesa pubblica, metterebbe in pericolo l’autonomia delle attività di vigilanza con particolare riguardo ai componenti fuori sede e ostacolerebbe l’adempimento dell’obbligo di partecipazione a tutte le attività di verifica pianificate dallo stesso organo di controllo, potendo pregiudicare il principio di collegialità. Pertanto, il contingentamento delle spese, così come regolato nella legge regionale, non solo comprometterebbe le funzioni di controllo in capo al Ministero dell’economia e delle finanze – anche alla luce del fatto che, laddove il rappresentante sia un dirigente del Ministero, egli sarebbe soggetto al regime retributivo della onnicomprensività, per cui non sarebbe destinatario neppure della indennità prevista dalla stessa legge regionale per i componenti del collegio –, ma limiterebbe anche l’attività connessa ai doveri e alle conseguenti responsabilità in capo ai collegi sindacali in tutti quei casi in cui le amministrazioni, titolari del potere di designazione, optino, in base a valutazioni discrezionali, per un componente sindaco non residente nel luogo in cui ha sede l’ente.<br />
1.2.– In relazione all’art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che modifica la legge della Regione Veneto 16 agosto 2002, n. 22 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali) nel senso di escludere la competenza del Comune sulle autorizzazioni alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli&nbsp;hospice, e di demandare alla Giunta regionale tale competenza, il ricorrente denuncia innanzitutto la violazione dell’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost. per il contrasto con il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» posto dall’art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tale disposizione statale, coordinando le competenze istituzionali dei Comuni con la programmazione sanitaria regionale, porrebbe il principio secondo cui la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire (si richiama la&nbsp;sentenza n. 132 del 2013). Inoltre, la norma regionale che affida a un organo della Regione il potere di autorizzare la realizzazione dei tre tipi di strutture sociosanitarie in questione comporterebbe una violazione delle prerogative comunali sia ai sensi dell’art. 118, secondo comma,&nbsp;Cost., perché la competenza al rilascio dei permessi di costruire, quando le strutture sociosanitarie sono realizzate da soggetti privati, è attribuita al Comune direttamente dalla legge statale; sia ai sensi dell’art. 118, primo comma,&nbsp;Cost., perché comunque la norma regionale contrasterebbe con il principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Il carattere specifico delle tre descritte strutture sanitarie, che debbono essere necessariamente di dimensioni ridotte proprio per assicurare ai particolari malati che ne abbisognano un’assistenza di tipo protetto, ma non ospedaliero, comporterebbe infatti che le valutazioni edilizie e urbanistiche a esse relative siano espresse dall’ente ordinariamente competente, cioè dal Comune; e che l’intervento regionale si limiti, quindi, al coordinamento delle decisioni del Comune con la programmazione sanitaria regionale, attraverso la verifica di compatibilità sanitaria prevista dalla norma statale interposta di cui all’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
2.– Con atto depositato in data 6 aprile 2017 si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 31, comma 1, della legge regionale impugnata sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata, e che la questione relativa all’art. 34, commi 3 e 4, della medesima legge regionale sia dichiarata non fondata.<br />
2.1.– Quanto alla questione di costituzionalità dell’art. 31, comma 1, la difesa della Regione osserva che dalla lettura del motivo di impugnazione non è possibile evincere quale sia il principio di coordinamento della finanza pubblica che sarebbe violato dalla disposizione di legge regionale, il che farebbe ritenere l’impugnazione inammissibile, prima ancora che infondata, per la sua intima contraddittorietà e per l’inconferenza&nbsp;del parametro di costituzionalità richiamato. Neanche il riferimento alla compresenza di componenti statali e regionali nei collegi sindacali potrebbe servire a motivare la violazione dei principi in materia di «coordinamento della finanza pubblica», perché tale compresenza rappresenterebbe piuttosto una misura di natura organizzativa. Peraltro la disposizione della legge regionale avrebbe una finalità di riduzione della spesa pubblica che si porrebbe in perfetta assonanza con le molteplici e costanti richieste legislative che in tal senso lo Stato impone alle Regioni. Né tale misura apparirebbe irragionevole, prevedendo essa una mera riduzione dei rimborsi spesa, senza che ciò incida in alcun modo sulla concreta&nbsp;esercitabilità&nbsp;dell’attività da parte dei componenti del collegio. D’altronde, occorrerebbe tenere presente a tale riguardo che l’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, che costituirebbe principio fondamentale della legislazione statale, prevede che l’indennità annua spettante ai componenti del collegio sindacale sia commisurata agli emolumenti spettanti al direttore generale dell’unità sanitaria locale e che il&nbsp;d.P.C.m. 19 luglio 1992 (recte: 1995), n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), relativo al contratto del direttore generale delle suddette unità sanitarie locali, dispone, all’art. l, comma 5, che il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Quindi, considerato che con l’art. 31 della legge impugnata la Regione Veneto ha provveduto semplicemente ad adeguare la propria normativa a quella statale in materia di collegi sindacali delle ASL e che tale normativa, per quanto concerne la determinazione degli emolumenti, opera espresso rinvio alla disciplina dettata per i direttori generali, tale adeguamento non potrebbe non conformarsi a tale disciplina anche sotto tale aspetto. La doglianza sarebbe dunque non fondata, sembrando diretta più a salvaguardare gli interessi remunerativi del personale del Ministero dell’economia e delle finanze che l’interesse pubblico a che l’esercizio delle funzioni pubbliche sia improntato a parametri di efficienza ed economicità.<br />
2.2.– Quanto all’art. 34, la Regione Veneto ritiene che il principio fondamentale ricavabile dall’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, norma statale interposta, sia l’obbligatorietà di una duplice valutazione, di natura urbanistica e di programmazione sanitaria, per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, a salvaguardia degli interessi superiori afferenti alla tutela della salute (si richiama la&nbsp;sentenza n. 59 del 2015), ma non una riserva assoluta di competenza al rilascio dell’autorizzazione in capo ai Comuni territorialmente interessati. D’altronde, l’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2002 già prevede una avocazione in capo alla Regione del potere&nbsp;autorizzatorio, sia sotto il profilo sanitario sia con riguardo agli aspetti di conformità urbanistico-edilizia, laddove si tratti di «strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente», e questa avocazione non ha mai sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Inoltre, la scelta del legislatore regionale risulterebbe non solo ragionevole, ma in perfetta sintonia con la necessità di allocare la competenza&nbsp;autorizzatoria&nbsp;in capo al soggetto pubblico competente a tutelare gli interessi pubblici secondo il loro dimensionamento. La disposizione regionale impugnata, infatti, non attribuirebbe in capo alla Giunta regionale una potestà&nbsp;autorizzatoria&nbsp;generalizzata e onnicomprensiva, ma prevedrebbe invece che, con riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie aventi una rilevanza&nbsp;extracomunale&nbsp;e una notevole incidenza su ambiti territoriali anche di rilevante ampiezza, la competenza a provvedere in ordine al rilascio della autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento della struttura sia concentrata in capo alla Regione.<br />
D’altronde,&nbsp;l’attribuzione&nbsp;della potestà&nbsp;autorizzatoria&nbsp;alla Regione non comporterebbe una compressione delle competenze&nbsp;regolatorie&nbsp;urbanistiche ed edilizie comunali, in quanto l’autorizzazione a realizzare le suddette strutture sanitarie e sociosanitarie non potrebbe derogare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del territorio interessato, ma costituirebbe unicamente esercizio di un potere vincolato di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia. Il che deporrebbe anche in ordine all’utilità di tale regime di concentrazione amministrativa, che si porrebbe in una posizione servente rispetto al fondamentale canone di buon andamento dell’agire pubblico e di snellezza nell’esercizio dei pubblici poteri che interferiscono con l’esercizio di attività e servizi da parte dei privati. Queste considerazioni, secondo la difesa della Regione Veneto, eliminerebbero anche l’ulteriore dubbio di legittimità costituzionale sollevato in relazione all’art. 118&nbsp;Cost., in quanto sarebbero proprio i canoni di sussidiarietà ed adeguatezza, insieme al principio di buon andamento di cui all’art. 97&nbsp;Cost., a giustificare la previsione della legge regionale impugnata.<br />
3.– In prossimità dell’udienza, in data 30 gennaio 2018, ha depositato memoria la sola difesa regionale, svolgendo alcune ulteriori argomentazioni in relazione ad entrambe le questioni in esame.<br />
3.1.– Quanto all’art. 31, comma 1, della legge regionale impugnata, la difesa regionale ribadisce che tale disposizione non si pone in contrasto con la normativa statale in materia, ma al contrario asseconda i molteplici e costanti interventi legislativi statali diretti a realizzare risparmi di spesa. Inoltre, non si potrebbe ritenere pregiudicata la funzione di controllo, dato che per la determinazione degli emolumenti lo stesso articolo opera espresso rinvio alla disciplina dettata per i direttori generali, fissando una indennità che supera i 16.000 euro annui e che dunque appare sufficiente a rimborsare le eventuali spese sostenute per le poche occasioni nelle quali è necessaria la presenza dei componenti del collegio. La difesa regionale insiste poi nel dire che «il rimborso spese viene reclamato in ragione di non pertinenti funzioni di vigilanza ministeriali e non di quelle esercitate nell’interesse delle singole Aziende sanitarie, come lo sono i compiti del collegio sindacale, che è organo dell’Azienda».<br />
3.2.– In relazione all’art. 34 la Regione da un lato insiste per una declaratoria di non fondatezza della questione, dato che la norma statale interposta porrebbe il principio dell’obbligatorietà dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, ma non prevedrebbe affatto una riserva assoluta di competenza in capo ai Comuni territorialmente interessati alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie; e dall’altro lato pone per la prima volta una eccezione di inammissibilità della questione «per indeterminatezza dell’impugnazione». Il ricorso statale, infatti, non avrebbe correttamente individuato il parametro costituzionale di riferimento, perché la disposizione impugnata riguarderebbe non la «tutela della salute» ma la diversa materia del «governo del territorio», nel cui ambito non sarebbe nemmeno rinvenibile una riserva assoluta e inderogabile di competenza a favore dei Comuni quanto al rilascio di un’autorizzazione edificatoria o urbanistica in generale; né potrebbe sanare tale vizio il generico riferimento all’art. 118&nbsp;Cost., privo dell’indicazione dei parametri legislativi che dimostrino l’attribuzione ai Comuni di una competenza esclusiva al rilascio dei permessi di costruire. Inoltre, rimarrebbe «intonsa nella norma la competenza del sindaco al rilascio del permesso a costruire anche alla luce della circostanza che pur avendo la Regione una competenza concorrente in materia urbanistica essa dovrebbe comunque far uso di norme o procedure in variante urbanistica o di verifica della conformità urbanistica delle&nbsp;edificande&nbsp;strutture sanitarie, cosa che la disposizione in esame né il contesto normativo prevedono».<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, e 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), ritenendo violati gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. Resta riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal ricorrente.<br />
2.– L’art. 31, comma 1, della citata legge regionale n. 30 del 2016, nel sostituire l’art. 40 della legge della Regione Veneto 14 settembre 1994, n. 55 (Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), disciplina la composizione e le funzioni del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali (ASL), nella legislazione della Regione Veneto denominate aziende ULSS, e detta le regole relative alla indennità dei suoi componenti e al rimborso delle spese da loro sostenute in ragione dell’incarico. La disposizione è impugnata nella parte relativa alla disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta, là dove essa dispone che per i componenti dei collegi sindacali delle aziende ULSS «[n]on sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’Azienda sanitaria».<br />
La difesa dello Stato denuncia la violazione da parte della norma impugnata dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost. Secondo il ricorrente, costituirebbero principi fondamentali della materia le previsioni della legge statale che attribuiscono al Ministero dell’economia e delle finanze i compiti di vigilanza e monitoraggio sui conti pubblici anche attraverso la presenza di un proprio rappresentante nei collegi di revisione e sindacali delle amministrazioni pubbliche, come previsto dall’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e dagli artt. 2 e 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), con la conseguenza che la compresenza di componenti statali e regionali nei collegi sindacali delle ASL rappresenterebbe un «essenziale meccanismo di coordinamento finanziario nel campo della spesa sanitaria».<br />
Tali principi fondamentali sarebbero violati dalla norma regionale impugnata che, vietando il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende ULSS per raggiungere la sede delle aziende stesse, ostacolerebbe la partecipazione dei componenti designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, che di solito sono dirigenti dello Stato con sede a Roma, e di conseguenza comprometterebbe irrazionalmente il funzionamento dei collegi sindacali e l’assolvimento della loro funzione di controllo sulla spesa pubblica. Inoltre, la disposizione regionale impedirebbe ai componenti del collegio sindacale di assolvere all’obbligo di partecipare a tutte le attività di verifica pianificate dallo stesso organo di controllo, potendo far venire meno il principio di collegialità. E ciò in tutti quei casi in cui l’amministrazione statale, titolare del potere di designazione, opti, in base a valutazioni discrezionali, per un componente sindaco non residente nel luogo in cui ha sede l’ente.<br />
3.– Deve innanzitutto essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale per l’«intima contraddittorietà» e l’«inconferenza» del parametro di costituzionalità invocato.<br />
Il ricorso statale, infatti, come sopra si è riferito, richiama esplicitamente i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica» che reputa violati e in particolare cita l’art. 16 della legge n. 196 del 2009 e gli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011. Tanto basta ad assolvere all’onere di motivazione dell’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità. Attiene poi al merito della questione stabilire se tali previsioni statali siano tali da impedire alle Regioni di modulare la disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta dei componenti dei collegi sindacali delle ASL nel modo previsto dalla disposizione regionale impugnata.<br />
4.– Nel merito, la questione non è fondata.<br />
4.1.– Questa Corte si è già occupata, ad altri fini, della struttura organizzativa delle ASL e in particolare di quello che oggi è denominato «collegio sindacale», ricostruendone la storia e le funzioni. In quella occasione, la Corte ha osservato che nelle aziende sanitarie locali al collegio sindacale «sono assegnate le funzioni di controllo, che, in particolare, attengono alla verifica dell’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, alla vigilanza sull’osservanza della legge e all’accertamento della regolare tenuta della contabilità» (sentenza n. 390 del 2008).<br />
L’organo di controllo, originariamente denominato «collegio dei revisori» (art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992) è stato riformato con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale ne ha anche mutato il nome, trasformandolo in «collegio sindacale».<br />
Quanto alla sua composizione, l’attuale art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dall’art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», stabilisce che: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali».<br />
Quanto al trattamento economico, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3-ter, «i riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo». In forza di tale rinvio si applica, dunque, l’art. 3, comma 13, del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, che stabilisce che i componenti del collegio percepiscono una indennità, fissata «in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale», mentre «al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti».<br />
4.2.– L’art. 40 della legge reg. Veneto n. 55 del 1994, così come modificato dall’impugnato art. 31 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, nei commi da 1 a 4, non contestati nel presente giudizio, ripete la disciplina statale sulla composizione e sulle funzioni dei collegi sindacali, nonché sulla indennità spettante ai loro componenti.<br />
Il comma 5 del medesimo art. 40, modificato dalla disposizione oggetto di censura, aggiunge poi che: «I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell’esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’Azienda Sanitaria».<br />
Sul punto dei rimborsi per le spese di trasferta, la normativa statale di riferimento è silente, non prevedendo alcuna specifica disciplina per le spese di missione sostenute dai componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali istituiti presso le ASL o presso altri enti e organismi pubblici. Parimenti silente era la legge regionale prima della entrata in vigore della disposizione impugnata. Dei rimborsi per le spese dei componenti del collegio sindacale non si occupa neppure la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Istituzione&nbsp;dell’ente&nbsp;di&nbsp;governance&nbsp;della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS), di poco precedente alla disposizione impugnata, che ha dato vita alla nuova Azienda Zero, a cui sono attribuite numerose funzioni «per la razionalizzazione,&nbsp;l’integrazione&nbsp;e&nbsp;l’efficientamento&nbsp;dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale» (art. 1 della legge reg. Veneto n. 16 del 2017), anch’essa dotata di un proprio collegio sindacale, che presenta una composizione identica a quella dei collegi sindacali delle altre aziende ULSS (art. 6, comma 1, della medesima legge regionale).<br />
L’impugnato art. 31, comma 1, dunque, disciplina le spese di missione dei componenti del collegio sindacale nel silenzio della normativa statale e non già in contrasto diretto con alcuno dei suoi principi fondamentali.<br />
4.3.– Quanto ai parametri interposti richiamati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri – art. 16 della legge n. 196 del 2009 e artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011 – essi non si occupano delle spese di missione, ma riguardano la composizione e le funzioni dei collegi sindacali, richiedendo la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze in tali organi, per lo svolgimento di tutte le attività di controllo loro attribuite dalla legge.<br />
Indubbiamente le richiamate disposizioni sono idonee, in astratto, ad essere qualificate come principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», essendo chiaramente volte a garantire una complessiva maggiore efficienza della spesa pubblica attraverso il monitoraggio costante da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze su tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali, comprese quelle che, occupandosi di sanità, rappresentano una delle maggiori voci di spesa regionale e dell’intero sistema. Infatti, secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia «coordinamento della finanza pubblica» «non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di “riorientare” la spesa pubblica […] per una complessiva maggiore efficienza del sistema» (sentenza n. 272 del 2015; per l’accoglimento di una simile concezione “virtuosa” del coordinamento della finanza pubblica: sentenze&nbsp;n. 273 del 2016,&nbsp;n. 160 del 2016,&nbsp;n. 69 del 2016,&nbsp;n. 38 del 2016,&nbsp;n. 205 del 2013,&nbsp;n. 8 del 2013).<br />
Tuttavia, in concreto, non si ravvisa la violazione lamentata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ritiene che le disposizioni impugnate, ponendo severi limiti ai rimborsi per le spese, ostacolino la partecipazione dei componenti designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, compromettendo il corretto funzionamento dei collegi sindacali.<br />
Vero è che la normativa regionale impugnata penalizza in qualche misura i componenti residenti o domiciliati fuori sede. Tuttavia, ciò non implica che essa impedisca la partecipazione di un rappresentante ministeriale alle attività di controllo del collegio sindacale: sotto questo profilo, quindi, essa non determina una violazione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica invocati nel presente giudizio. Le prevedibili difficoltà di fatto che, in mancanza del rimborso delle spese di trasferta da parte della Regione, il Ministero dell’economia e delle finanze potrebbe incontrare nell’acquisire la disponibilità da parte dei funzionari o dirigenti ministeriali che hanno la loro sede di servizio nella capitale non compromettono di per sé lo svolgimento delle indefettibili funzioni di vigilanza da parte del Governo.<br />
Il «rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche» (art. 16 della legge n. 196 del 2009) non deve necessariamente essere un funzionario o un dirigente del ministero, residente a Roma. Anche a non voler considerare la possibilità che il Ministro qualifichi la partecipazione dei propri funzionari o dirigenti ai collegi sindacali delle ASL come adempimento di un loro dovere d’ufficio, in modo da accollarsi il rimborso delle spese di trasferta, egli potrebbe sempre designare come suoi «rappresentanti» sia funzionari o dirigenti che prestano servizio in una delle sedi territoriali del MEF, per i quali il problema del rimborso delle spese di trasferta non sussiste, sia revisori liberi professionisti residenti nelle vicinanze della sede della ASL, nella stessa Regione o in altra adiacente.<br />
Come si è sopra ricordato, infatti, i requisiti previsti dalla legge per svolgere le funzioni di componenti dei collegi sindacali delle ASL sono, alternativamente e senza alcuna indicazione di preferenza per l’una o per l’altra categoria, o quello di risultare «iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia», ovvero quello di essere «funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali» (art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).<br />
La normativa regionale impugnata, pertanto, non pregiudica la presenza e la partecipazione dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali delle aziende ULSS nella Regione Veneto e, perciò, non viola l’art. 117, terzo comma&nbsp;Cost., in riferimento all’art. 16 della legge n. 196 del 2009 e agli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011.<br />
5.– L’art. 34, comma 3, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 dispone quanto segue: «Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: “nei rimanenti casi” sono inserite le seguenti: “con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli&nbsp;hospice”».<br />
A seguito di questa modifica, il testo dell’art. 7 della legge della Regione Veneto 16 agosto 2002, n. 22 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali) risulta il seguente: «1. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale&nbsp;extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata: a) dalla Regione, in conformità all’articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente; b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli&nbsp;hospice. 2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente».<br />
L’art. 34, comma 4, della medesima legge regionale impugnata dispone inoltre che: «Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente: “2 bis. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli&nbsp;hospice&nbsp;richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”».<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, ritenendo che esso, modificando la legge reg. Veneto n. 22 del 2002 nel senso di escludere la competenza del Comune dai procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli&nbsp;hospice, e di demandare alla Giunta regionale tale competenza, violi l’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost., non rispettando il principio fondamentale in materia di «tutela della salute» di cui all’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992. Secondo il richiamato principio fondamentale, la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire; sicché, la disposizione oggetto del presente giudizio lederebbe le prerogative comunali sia ai sensi dell’art. 118, secondo comma,&nbsp;Cost., perché la competenza al rilascio dei permessi di costruire, quando le strutture sociosanitarie sono realizzate da soggetti privati, è attribuita al Comune direttamente dalla legge statale; sia ai sensi dell’art. 118, primo comma,&nbsp;Cost., perché comunque la norma regionale contrasterebbe con il principio di sussidiarietà e di adeguatezza.<br />
6.– Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità «per indeterminatezza dell’impugnazione» proposta dalla difesa regionale nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica.<br />
Il ricorso statale, infatti, ha chiaramente dedotto come parametri della sollevata questione di costituzionalità l’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost. in riferimento alla materia della «tutela della salute», indicando specificamente l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 quale parametro interposto, e l’art. 118, secondo comma,&nbsp;Cost., rilevando che è la legge statale ad avere conferito ai Comuni la funzione amministrativa di cui si discute, e lamentando altresì una violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma del medesimo art. 118&nbsp;Cost. L’impugnazione identifica con chiarezza oggetto, parametri e profili della questione portata all’esame di questa Corte. Tanto basta per consentire a questa Corte l’esame nel merito della questione prospettata.<br />
7.– La questione è fondata in relazione all’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost.<br />
La disposizione statale invocata dal ricorrente come norma di principio è l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, rubricato «Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie», il quale prevede che: «Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture».<br />
Le competenze comunali cui si riferisce testualmente la norma statale – quelle cioè «in materia di autorizzazioni e concessioni» di cui all’art. 4 della legge n. 493 del 1993, rubricato «Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie» – sono in realtà tutte le competenze relative al permesso di costruire, comprese quelle riguardanti la segnalazione certificata di inizio di attività, oggi disciplinate dal&nbsp;d.P.R.&nbsp;6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che ha espressamente abrogato l’art. 4 della legge n. 493 del 1993 (art. 136, comma 1, lettera h), distribuendone poi il contenuto in vari suoi articoli.<br />
D’altra parte, il principio che identifica nel Comune il soggetto competente in materia di permessi urbanistici ed edilizi si applica anche alle strutture regolate dalla legge regionale impugnata, posto che il comma 1 del medesimo art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 chiarisce che: «La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; […] c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno». Alle strutture di cui alla lettera a), infatti, possono ascriversi gli&nbsp;hospice, che nella normativa statale e regionale, a partire dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, art. 1, fino alla legge della Regione Veneto 19 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di&nbsp;inguaribilità&nbsp;avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore), art. 5, sono definite come strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Nelle strutture di cui alla lettera c), invece, si possono ricomprendere gli ospedali di comunità e le unità riabilitative territoriali, che il piano socio-sanitario della Regione Veneto approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 (Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016) qualifica, in armonia con la normativa statale di riferimento, come «strutture di ricovero intermedie», e cioè «strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all’ospedalizzazione e all’istituzionalizzazione».<br />
Non vi è alcun dubbio peraltro, né le parti lo contestano, che l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 preveda che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie siano sempre necessari due tipi di valutazioni: una valutazione relativa alla conformità urbanistico-edilizia dell’opera e una valutazione di politica sanitaria (la «verifica di compatibilità» del progetto rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture).<br />
Entrambe le parti, inoltre, ritengono che la disposizione statale abbia la natura di norma di principio in materia di «tutela della salute».<br />
Ciò che è posto in discussione dalla difesa regionale è che il richiamato art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 riservi in via assoluta al Comune la competenza a svolgere le valutazioni sulla conformità urbanistico-edilizia dell’opera. Se si accogliesse l’interpretazione della disposizione statale prospettata dalla Regione resistente, la norma regionale impugnata sfuggirebbe alla censura di costituzionalità, posto che essa prevede entrambi i tipi di valutazione – urbanistico-edilizia e di politica sanitaria – anche se, nel caso degli&nbsp;hospice, degli ospedali di comunità e delle unità riabilitative territoriali concentra entrambe in capo alla Regione.<br />
Questa Corte ritiene invece che l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 contenga un principio diverso, che richiede di mantenere una duplicità di valutazioni da parte di due differenti organi pubblici – il Comune per le valutazioni urbanistiche e la Regione per quelle di politica sanitaria – e che solo a fini di semplificazione delle procedure e per evitare inutili aggravi a carico degli amministrati fa confluire le due valutazioni in un unico atto finale, facente capo al Comune. In particolare, la norma statale esige che la Regione effettui la verifica di compatibilità del progetto della struttura sanitaria in relazione alla programmazione sanitaria e la metta a disposizione del Comune, al quale poi spetta la valutazione del progetto rispetto agli strumenti urbanistici, nell’esercizio di una funzione amministrativa, quella relativa al rilascio dei titoli abilitativi, che appartiene al nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento dell’autonomia dell’ente comunale (per analoghe affermazioni si vedano le&nbsp;sentenze n. 67 del 2016&nbsp;e&nbsp;n. 387 del 2007).<br />
Anche la giurisprudenza amministrativa conferma questa interpretazione quando afferma che la «verifica di compatibilità» del progetto di realizzazione o ampliamento di strutture sanitarie compiuta dalla Regione introduce un subprocedimento nell’ambito del complesso procedimento comunale per il rilascio della concessione edilizia, e precisa che l’inserimento di tale subprocedimento fa sì che si verifichi nello stesso atto comunale la sintesi, espressione di due poteri amministrativi diversi, della qualità di titolo edilizio in senso proprio e di autorizzazione regionale alla realizzazione (Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza 29 gennaio 2013, n. 550; Consiglio di Stato, quinta sezione, sentenza 15 ottobre 2009, n. 6324; e ciò vale anche nel caso di fattispecie quali la DIA o la SCIA, come affermato dal Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza 30 gennaio 2012, n. 445 e, più recentemente, da TAR Napoli, sentenza 3 luglio 2017, n. 3575).<br />
La norma regionale impugnata, al contrario, eliminando l’intervento comunale, rompe la necessaria dualità e fa confluire in un unico momento e in un unico soggetto due valutazioni che devono restare distinte. Deve pertanto esserne dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma,&nbsp;Cost.<br />
Restano assorbite le ulteriori censure.<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
1)&nbsp;<em>dichiara&nbsp;</em>l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);<br />
2)&nbsp;<em>dichiara&nbsp;</em>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016 promossa, in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Marta CARTABIA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018.</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2016 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/</guid>

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<p>Pres. Pischedda, Est. Maltese Sulla non configurabilità di una responsabilità erariale a carico del medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. che abbia prescritto, poiché ritenuti più efficaci, farmaci che per curare una stessa malattia utilizzano un principio attivo diverso da altri meno costosi. 1. Responsabilità erariale del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pischedda, Est. Maltese</span></p>
<hr />
<p>Sulla non configurabilità di una responsabilità erariale a carico del medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. che abbia prescritto, poiché ritenuti più efficaci, farmaci che per curare una stessa malattia utilizzano un principio attivo diverso da altri meno costosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità erariale del medico di medicina generale – Indebita prescrizione di farmaci a carico del Sistema sanitario nazionale – Farmaci più costosi – Discrezionalità del medico – Esclusione del danno erariale.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non incorre in responsabilità erariale per anomale prescrizioni di farmaci il medico di medicina generale in convenzione con il S.s.n. il quale prescriva farmaci che, per curare una stessa malattia, utilizzino un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora detti farmaci siano ugualmente inseriti nel prontuario e, quindi, prescrivibili a carico del S.s.n. dal medico convenzionato e quest’ultimo ritenga che il principio attivo utilizzato sia, nel caso concreto, il più efficace per la cura.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENT. 98/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
dott. Mario&nbsp;&nbsp;&nbsp; PISCHEDDA&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Maria&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIOLO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott. Pietro&nbsp;&nbsp; MALTESE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19613 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di CORDONI Giovanni, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta d’Archi n. 10/23, presso lo studio dell’avv. Alessandro Lanata, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Gradi, in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione;<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa;<br />
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 luglio 2016 dal consigliere Pietro Maltese;<br />
Uditi l’avv. Alessandro Lanata per il convenuto ed il P.M. in persona del vice procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra che hanno concluso come in atti;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con nota pervenuta in data 14 gennaio 2014, l’A.S.L. n. 1 Imperiese inviava alla Procura contabile documentazione acquisita nel corso dello svolgimento dei controlli effettuati dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) concernenti anomalie nelle prescrizioni di farmaci effettuate negli anni 2008-2012 dal dott. Cordoni Giovanni, medico di medicina generale in convenzione con il S.S.N.<br />
In particolare, venivano nei confronti del medico mosse le seguenti contestazioni:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevato numero di assistiti trattati con determinate categorie di farmaci;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevato numero di ricette pro-capite (scostamento dalla media ASL compreso tra il 28% e il 24%);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevati quantitativi di farmaci per singolo assistito;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; elevata prescrizione di molecole costose;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; limitato utilizzo di farmaci non più coperti da brevetto;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; mancato rispetto delle note AIFA;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp; mancato&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rispetto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; indicazioni terapeutiche previst<br />
Per le suddette irregolarità il dott. Cordoni era già stato sottoposto a procedimento disciplinare nel dicembre del 2012, con richiesta di restituzione dell’importo di € 80.743, relativo al periodo gennaio 2011 &#8211; agosto 2012, e con riserva degli importi ulteriori relativi ai rimanenti periodi.<br />
Dagli adempimenti istruttori, delegati dalla Procura contabile al responsabile della “Struttura semplice dipartimentale promozione e controllo appropriatezza della prescrizione farmaceutica dell’ARS”, finalizzati alla quantificazione del danno derivante dai segnalati anomali comportamenti prescrittivi del sanitario, emergeva (relazione dell’ARS del 16 ottobre 2014) che la spesa per assistito del dott. Cordoni negli anni 2010 – 2012 si discostava nettamente dalla media ASL, con un aumento&nbsp; progressivo negli anni (dal +25% del 2010 al 33% del 2012), nonostante lettere personali di segnalazione delle specifiche anomalie prescrittive inviate al sanitario dall’A.S.L.1 Imperiese.<br />
La maggiore spesa derivante dalle prescrizioni ritenute irregolari veniva quantificata, nel triennio 2010-2012, in € 241.567,00 e al netto di sconti e ticket in € 207.481,00.<br />
La Procura contabile dopo avere invitato il dott. Cordoni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 453/1993, a presentare deduzioni e documenti, con atto depositato in data 17 dicembre 2014 lo citava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’A.S.L. 1 Imperiese del predetto danno di € 207.481,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.<br />
Il convenuto si costituiva, con memoria difensiva del 23 aprile 2014, deducendo:<br />
&#8211; che la determinazione del danno effettuata in base allo scostamento dalla media ASL per le varie classi di farmaci si risolveva in un mero calcolo matematico, e configurava una inammissibile responsabilità erariale oggettiva, svincolata dalla sussistenz<br />
&#8211; che le prescrizioni di farmaci in misura eccedente la media ASL non erano da ritenersi di per sé inappropriate, occorrendo per tale conclusione indagini specifiche sui diversi casi trattati e sul quadro clinico relativo ai singoli pazienti;<br />
&#8211; che l’accusa di irregolare prescrizione di farmaci, priva di specifici riferimenti ai singoli casi impediva la piena difesa del convenuto;<br />
&#8211; che al medico deve essere, comunque, riconosciuto un margine di discrezionalità nello svolgimento dell’attività professionale e, quindi, nella scelta dei farmaci ritenuti più idonei per la cura.<br />
Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice o, in subordine e in via istruttoria, che fosse disposta perizia tecnica al fine di verificare, con riferimento alle patologie da cui erano affetti i singoli pazienti, la sussistenza di eventuali condotte prescrittive anomale dannose e connotate da colpa grave.&nbsp;<br />
All’udienza del 13 maggio 2015, il Collegio disponeva supplemento istruttorio al fine di accertare per ciascun assistito, per ciascuna classe di farmaci e per ciascuna delle violazioni contestate, l’eventuale irregolarità della prescrizione e il danno conseguente ai diversi illegittimi comportamenti imputabili a titolo di colpa grave al sanitario.<br />
In ottemperanza alla richiesta, la Procura, con memoria dell’11 marzo 2016, produceva relazione redatta dal responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese, un prospetto riassuntivo con la quantificazione del danno per ciascun assistito e per ciascuna violazione contestata, le note AIFA che si ritenevano violate e ulteriore documentazione illustrativa.<br />
La Procura, richiamate le argomentazioni svolte nell’atto di citazione, rettificava, inoltre, l’ammontare del danno oggetto della iniziale domanda risarcitoria, quantificandolo nella minore misura di € 149.324,00, corrispondente alla maggiore spesa netta generata dai comportamenti prescrittivi del convenuto, ritenuti anomali rispetto alla media A.S.L., con riguardo alle singole classi di farmaci oggetto dell’istruttoria, o nella misura di € 149.777,45, quale effettiva entità del danno inferto alla A.S.L. con riferimento alle singole prescrizioni, chiedendo la condanna del dott. Cordoni al risarcimento del predetto danno, con rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.<br />
Il convenuto ha prodotto memoria integrativa con la quale ha insistito per il rigetto della domanda attrice, stante l&#8217;assenza di elementi di prova idonei a dimostrare il danno e la sussistenza della colpa grave in relazione a tutte le prescrizioni contestate, non essendo a tale scopo sufficiente il generico riferimento all&#8217;inosservanza delle note AIFA, non accompagnato da indicazioni peritali sulla non appropriatezza prescrittiva sotto il profilo clinico, ovvero in relazione alle patologie sofferte da ciascun assistito.<br />
La difesa del convenuto ha, inoltre, dedotto che anche in tema di prescrizioni c.d. “off label” nessun appunto possa muoversi al medico curante laddove questi abbia agito allo scopo di tutelare la salute del paziente, essendo onere della Procura la dimostrazione che l&#8217;indicazione terapeutica non fosse appropriata in relazione al quadro patologico del singolo assistito.<br />
La difesa ha, infine, prodotto alcune note critiche sulla relazione del responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese depositata dalla Procura in data 11/03/2016, redatte dalla Segreteria regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale.<br />
All’udienza odierna la difesa ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte nella memoria di costituzione, integralmente richiamata, chiedendo il rigetto della domanda attrice. Il P.M. ha oralmente controdedotto, contestando la fondatezza delle eccezioni difensive ed insistendo per l’accoglimento della domanda.<br />
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La questione verte sulla sussistenza nel caso di specie di un danno erariale derivante da comportamenti prescrittivi ritenuti dalla Procura illegittimi, posti in essere dal dottor Cordoni con colpa grave, in violazione degli obblighi cui lo stesso era vincolato quale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Nell’attività di prescrizione di farmaci da parte del medico convenzionato vengono in gioco, come più volte messo in rilievo anche dalla Corte costituzionale (tra le molte, sentenze&nbsp;n. 203 del 2008,&nbsp;n. 257 del 2007,&nbsp;n. 279 del 2006,&nbsp;n. 200 del 2005, n. 94 del 2009) due interessi costituzionalmente protetti: da un lato la tutela della salute degli assistiti e dall’altro il contenimento della spesa farmaceutica entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.<br />
Secondo la Corte costituzionale,<em> (</em>sentenza n. 94/2009)<em>,</em> la particolarità&nbsp;del&nbsp;S.S.N. <em>“richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull’intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile; dall’altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo.”. </em><br />
Stabilito il limite delle risorse disponibili, particolare rilievo assume l’attività di prescrizione di farmaci da parte degli operatori sanitari convenzionati con il S.S.N., atteso che la ricetta ha anche la funzione di autorizzare l’assunzione di un onere finanziario a carico dell’amministrazione sanitaria, ponendo un problema di compatibilità con i limiti di bilancio.&nbsp;&nbsp;<br />
La prescrizione di farmaci impegna, quindi, non solo la diretta responsabilità professionale ed etica del medico che, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, deve prescrivere il farmaco più adatto alla cura della malattia diagnosticata, secondo i principi di appropriatezza e di efficacia dell’intervento, ma anche la responsabilità dell’operatore pubblico che deve assicurare l’economicità del sistema e la riduzione degli sprechi, evitando un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato <em>(Cass. Penale Sez. VI sent. N. 13315/2011)</em>.<br />
Le modalità con cui deve essere esercitata l’attività prescrittiva dei medici convenzionati sono regolate sia da specifiche disposizioni normative, sia dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale.<br />
A tal proposito, giova ricordare che l’art. 15 bis dell’Accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale stipulato in data 9 marzo 2000 e reso esecutivo dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, dispone che&nbsp; il medico di base è tenuto ad “<em>assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza”,</em> a ricercare la <em>“sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basati sulle evidenze scientifiche”</em> e ad “<em>operare secondo i principi di efficacia ed appropriatezza degli interventi</em>”, (testo riportato anche dall’art. 27, comma 1, del successivo Accordo del 29.7.2009) mentre l’art. 36 aggiunge che “<em>la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per&nbsp; quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 53</em>7”. A chiusura del sistema l’art. 1, comma 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425 prevede che il medico convenzionato che non si attenga alle prescrizioni e alle limitazioni previste è tenuto a rimborsare al S.S.N. il farmaco irregolarmente prescritto.<br />
L’irregolare prescrizione di farmaci non può essere, però, contestata utilizzando l’astratto criterio fondato sul superamento di medie ponderate di spesa farmaceutica pro capite nel medesimo bacino di utenza, elaborate dall’A.S.L. di appartenenza (c. d. iperprescrizione in senso lato), prescindendo dalla verifica puntuale, con riferimento al singolo paziente e alla correlata patologia, della irragionevolezza della prescrizione. Detto criterio astratto deve ritenersi, infatti, incompatibile con la concezione della responsabilità contabile, quale responsabilità personale derivante da specifici comportamenti dannosi caratterizzati dal dolo o dalla colpa grave, ascrivibili al convenuto sulla base di regole etiologico &#8211; causali (Corte conti Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 9/2010 n. 404/2010 e n. 84/2016).<br />
In applicazione dei principi sopra enunciati e tenuto conto delle risultanze dell’integrazione istruttoria disposta con l’ordinanza in epigrafe, la domanda attrice è solo parzialmente fondata.<br />
Nella fattispecie in esame, al convenuto sono stati contestati comportamenti eterogenei, tutti ritenuti&nbsp; irregolari e produttivi di danno, quali la non appropriatezza della prescrizione, l’utilizzo del principio attivo più costoso in commercio, l’impiego del farmaco al di fuori delle indicazioni di carattere tassativo previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio e dalle note AIFA, il superamento della posologia massima prevista dalla relativa scheda tecnica, prescrizioni una tantum di farmaci destinati esclusivamente alla cura di patologie croniche, l’impiego di farmaci in associazioni pericolose.<br />
Più specificamente, sono stati dalla Procura attrice ritenuti illegittimamente prescritti, con grave colpa del medico e danno per l’Erario, farmaci appartenenti alle seguenti categorie, con riferimento a ciascuna delle quali il Collegio procede alla verifica della fondatezza delle relative e diverse contestazioni:<br />
A)farmaci ipolipemizzanti – Statine<br />
Si contestano al convenuto prescrizioni di rosuvastatina senza il rispetto delle note AIFA per avere utilizzato il principio attivo più costoso in commercio. In particolare 57 pazienti avrebbero ricevuto prescrizione di rosuvastatina senza avere seguito in precedenza una terapia con altre statine.<br />
A tal proposito si osserva che la nota AIFA 13 ha subito nel tempo innumerevoli modifiche (determinazioni del 29.10.2004, 4.1.2007, 23.2.2007, 6.6.2011, 14.11.2012, 26.3.2013). Fino alla determinazione 6.6.2011, in vigore dal 16 luglio 2011, nessuna prescrizione particolare era prevista per la somministrazione di rosuvastatina. La nota AIFA 13 di cui alla determinazione per l’uso appropriato dei farmaci del 23.2.2007 in vigore fino al 15 luglio 2011, non distingueva tra le varie statine, accomunando la rosuvastatina a tutte le altre statine.<br />
La distinzione tra statine di primo livello e statine di secondo livello, tra cui la rosuvastatina, è stata introdotta dalla nuova Nota AIFA 13 di cui alla determinazione 6 giugno 2011, in vigore dal 16 luglio 2011. Ma anche sulla base della nuova Nota 13 le statine di secondo livello potevano essere usate quali farmaci di prima scelta nel caso di <em>“pazienti con rischio molto alto compresi i pazienti diabetici con eventi cardiovascolari”</em> affetti da ipercolesterolemia poligenica per i quali il medico avesse ritenuto necessario fissare un <em>“target terapeutico di colesterolo LDL &gt; 70”</em>, di pazienti che presentavano dislipidemie familiari o iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta, qualora necessario <em>“in rapporto alla tolleranza individuale e all’interferenza con altri farmaci”.</em><br />
Nella pratica medica, quindi, il quadro clinico del singolo paziente, il valore target di colesterolo che si riteneva necessario raggiungere, la tollerabilità del farmaco e le potenziali interazioni sfavorevoli con altri farmaci assunti dallo stesso paziente potevano condizionare la scelta della strategia terapeutica farmacologica (scelta della statina e dosaggio) da parte del medico curante, in perfetta aderenza a quanto disposto dalla Nota 13.<br />
Solo con la ulteriore modifica alla Nota AIFA 13 avvenuta con determinazione 14.11.2012 in vigore dal 28.11.2012 (e quindi applicabile al caso di specie solo per un mese) la rosuvastatina poteva essere prescritta a carico del S.S.N. nel caso di pazienti con rischio cardiovascolare molto alto e necessità di riduzione dei livelli di colesterolo &gt; del 50% e dopo almeno 6 mesi di terapia con statine di 1° livello e senza raggiungimento dell’obiettivo.<br />
Quanto al fatto che nel triennio 2010-2012, n.43 assistiti abbiano ricevuto un’unica prescrizione nel corso dell’anno, non pare che ciò possa essere ritenuto sintomo di non appropriatezza della prescrizione, addebitabile al convenuto, stante che il medico può prescrivere la cura continuativa solo se il paziente si sottopone a visita con regolarità.<br />
Sono, invece, ritenuti fondati i rilievi relativi alla iperprescrizione (in senso stretto) di farmaci appartenenti alla suddetta categoria, con riferimento ad alcuni assistiti, nominativamente individuati nella relazione redatta dal responsabile del Servizio promozione e controllo dell’appropriatezza della prestazione farmaceutica dell’A.S.L. 1 Imperiese, depositata in atti, atteso che il convenuto nei suddetti casi ha prescritto l’assunzione di farmaci in dosi superiori a quelle assumibili dai pazienti nel periodo di tempo considerato, tenuto conto delle indicazioni posologiche fornite dal produttore e approvate dal Ministero della Salute.<br />
Neppure può dubitarsi, nella specifica ipotesi di iperprescrizione in senso stretto, della colpa grave di quest’ultimo, considerato che le indicazioni posologiche erano perfettamente note al medico prescrittore e che lo stesso, già nell’esporre le sue difese in sede di procedimento disciplinare ha ammesso di non essere riuscito in alcuni casi a <em>“gestire il consumo del farmaco”</em> e di non essersi sottratto alla sollecitazione dei pazienti che richiedevano la prescrizione di farmaci in maggior quantità nell’imminenza delle ferie della locale farmacia o perché soggetti particolarmente ansiosi che temevano di rimanere privi dell’ausilio farmacologico. Dalle dichiarazioni di alcuni pazienti allegate alle difese cui sopra è cenno, risulta, inoltre, che alcune medicine venivano prescritte all’assistito ma erano in realtà consumate anche da familiari di questo e che alcune prescrizioni riguardavano una doppia confezione del farmaco, per consentire una più agevole disponibilità dello stesso sia nel luogo di lavoro del paziente sia nella propria abitazione.<br />
In tale contesto, appare evidente la colpa grave del medico che è venuto meno agli obblighi giuridicamente prescritti di concorrere ad assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda e di ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili.<br />
Il danno derivante dalla iperprescrizione di farmaci della classe C10 è, pertanto, sussistente nella misura di € 2.424,58.<br />
B) Omega 3 Trigliceridi ATC C10AX06<br />
Con riferimento a tale categoria di farmaci si contestano al convenuto prescrizioni irregolari, per mancato rispetto delle note AIFA ed in particolare per mancanza di possesso nei pazienti dei requisiti necessari per la prestazione a carico del S.S.N., nonché violazione del principio dell’appropriatezza prescrittiva con riferimento ai casi di alcuni pazienti destinatari di un’unica prescrizione nel corso dell’anno.<br />
Riguardo alle prescrizioni ritenute irregolari per mancanza di possesso dei requisiti necessari, si osserva che i criteri utilizzati dall’ASL per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti, (quali la mancanza di esenzione per dislipidemia familiare o insufficienza renale cronica, o assenza di&nbsp; ricoveri dei pazienti per infarto miocardico con verifica effettuata nei soli ospedali dell’ASL 1) non appaiono dirimenti, essendo possibile che alcuni pazienti, pur avendone diritto, non abbiano richiesto l’esenzione o siano stati ricoverati in presidi ospedalieri diversi da quelli afferenti l’ASL 1.<br />
Con riferimento alla non appropriatezza delle prescrizioni episodiche, non pare, invece, come precedentemente osservato, che queste ultime possano essere ritenute di per sé inappropriate, stante che il medico può prescrivere la cura continuativa solo se il paziente si sottopone a visita con regolarità.<br />
In conclusione, non risultano evidenziati sufficienti elementi probatori del danno e della colpa grave del convenuto nella prescrizione di farmaci della classe ATC C10AX06.<br />
C) Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina ATC C09.<br />
La richiesta di risarcimento del danno di € 6.301,90 derivante dalla iperprescrizione dei suddetti farmaci per singolo assistito è fondata, sussistendo il danno e la colpa grave del medico, stante che nei casi specificamente individuati nella relazione dell’ARS depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria, il convenuto ha prescritto dosi dei farmaci in questione superiori a quelle assumibili dall’assistito nel periodo di tempo considerato, tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore e approvate dal Ministero della salute, sicuramente note al sanitario prescrittore.<br />
Per quanto, invece, attiene alla richiesta di risarcimento per l’utilizzo, in alcuni casi, del principio attivo più costoso, contenuto nella specialità “olmesartan”, la stessa non appare fondata. Si osserva al riguardo che, ferma restando l’opportunità del concorso del medico alla riduzione della spesa farmaceutica attraverso l’utilizzo di farmaci meno costosi, non può impedirsi al medico l’utilizzo di farmaci che per curare una stessa malattia utilizzino un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora detti farmaci siano ugualmente inseriti nel prontuario e, quindi, prescrivibili a carico del S.S.N. dal medico convenzionato e quest’ultimo ritenga che il principio attivo utilizzato sia, nel caso concreto, il più efficace per la cura.<br />
D) Farmaci che agiscono sul sistema respiratorio ATC R.<br />
Si contestano al convenuto il mancato rispetto della relativa Nota AIFA per avere prescritto i farmaci di cui trattasi in terapie di durata inferiore a 60 giorni, e la non appropriatezza di episodiche prescrizioni di farmaci inalatori.<br />
Anche a tal riguardo, come già precedentemente osservato, si rileva che il medico può prescrivere la cura continuativa se il paziente si sottopone a visita con regolarità e che non può essere ascritto alla responsabilità del medico il fatto che il paziente non si curi di richiedere ulteriori dosi del farmaco per terminare la cura.<br />
Insussistente, inoltre, il danno derivante dalla prescrizione di farmaci inalatori per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie a soggetti che non risultavano in possesso di esenzione per asma, essendo ben possibile che non tutti i pazienti affetti da disturbi asmatici avessero chiesto l’esenzione.<br />
La richiesta di risarcimento del danno di € 4.248,27 derivante dalla iperprescrizione dei suddetti farmaci per singolo assistito è, invece, fondata, sussistendo gli elementi del danno e della colpa grave del convenuto, stante che nei casi specifici indicati nella relazione dell’ARS, come nei casi analoghi precedentemente esaminati, quest’ultimo, in violazione delle indicazioni contenute nella scheda tecnica, ha prescritto un quantitativo superiore a quello assumibile dal paziente nel periodo di tempo considerato.<br />
E)Farmaci antinfiammatori ed antireumatici ATC M01.<br />
Vengono contestate al convenuto prescrizioni di farmaci c.d. “off label” utilizzati per finalità terapeutiche diverse da quelle indicate, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 1, comma 4, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 536, conv. dalla L. 23 dicembre 1996 n. 648, nonché la possibile pericolosità della prescrizione di farmaci per terapie di durata superiore a quella prescritta dalle schede tecniche.<br />
Si contesta, in particolare, al medico di avere prescritto farmaci con principi attivi quali “etoricoxib” con dosaggio di 90 mg./die, indicato nei casi di artrite reumatoide/spondilite anchilosante a 247 assistiti dei quali solo due erano in possesso di esenzione per dette patologie. Anche in tal caso si ritiene non giustificato l’addebito, non risultando agli atti che la prescrizione dei farmaci in questione sia avvenuta irrazionalmente ed essendo possibile che i pazienti affetti da disturbi osteoarticolari, anche gravi, non abbiano chiesto l’esenzione.<br />
Per gli altri farmaci (Nimesulide, Ketorolac) le prescrizioni di durata superiore a quella prescritta dalle indicazioni terapeutiche (15 giorni) sono in numero irrisorio (7 casi e 6 casi) rispetto al totale dei soggetti trattati con detti farmaci (291) e non possono rappresentare un sintomo significativo di iperprescrizioni patologiche ascrivibili a colpa grave del medico.<br />
Con riferimento alla prescrizione di farmaci antinfiammatori in associazione, si ritiene fondata l’osservazione della difesa secondo cui la prescrizione di due farmaci antinfiammatori non comporta necessariamente l’assunzione contemporanea degli stessi, potendo un farmaco essere assunto in prosecuzione dell’altro, la cui assunzione viene nel frattempo interrotta.<br />
La circostanza, infine, che sette pazienti abbiano avuto necessità di prestazioni specialistiche gastroenterologiche di tipo diagnostico, non può essere considerata, in mancanza di specifica prova in tal senso, dimostrazione di effetti perniciosi della prescrizione medica.<br />
In conclusione, la domanda di risarcimento per irregolare prescrizione di farmaci appartenenti alla categoria degli antinfiammatori non si ritiene fondata.<br />
F)Farmaci per malattie delle ossa ATC M05<br />
Secondo la Procura 18 assistiti (su 104) per malattie legate all’osteoporosi non sarebbero in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Si osserva a tal proposito che la nota AIFA 79 prevede il trattamento farmacologico relativo all’osteoporosi a carico del SSN per pazienti con rischio di frattura sufficientemente elevato da giustificare i rischi connessi a trattamenti di lungo termine con i farmaci in questione.<br />
Detto rischio è stato nella suddetta Nota ritenuto senz’altro sussistente nel caso di soggetti di età superiore a 50 anni in terapia prolungata con corticosteroidi o con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o del femore, o che presentino determinati valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno, o valori inferiori ma con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi:&nbsp; storia familiare di fratture vertebrali o femorali, artrite reumatoide e altre connettiviti, pregressa frattura osteoporotica al polso, menopausa prima di 45 anni di età, terapia cortisonica cronica.<br />
Diciotto pazienti sono stati ritenuti non in possesso dei requisiti previsti in quanto non in terapia con corticosteroidi, non erano stati ricoverati con fratture vertebrali o femorali nella banca dati ASL 1 Imperiese, o non avevano effettuato accessi ambulatoriali specialistici per accertamenti relativi all’osteoporosi in presidi appartenenti all’ASL 1 Imperiese.<br />
Anche in detta fattispecie il Collegio ritiene che i criteri utilizzati dall’ASL per la verifica della sussistenza dei requisiti, non appaiono dirimenti, essendo possibile che alcuni pazienti, siano stati ricoverati o abbiano effettuato accessi ambulatoriali in presidi ospedalieri diversi da quelli afferenti l’ASL 1, o che ricorrano altri fattori di rischio che a giudizio del medico curante giustificano lo specifico trattamento sanitario.<br />
Appare significativo a tal proposito il fatto che la nuova Nota 79 del maggio 2015, relativa al trattamento dell’osteoporosi, prevede la possibilità di trattare donne in postmenopausa anche prima dei 50 anni se ad elevato rischio di frattura, la rilevanza di fratture osteoporotiche in sedi scheletriche differenti, oltre alla localizzazione al polso, l’inserimento (oltre alle patologie reumatiche, già precedentemente considerate) di ulteriori comorbilità rilevanti per aumentato rischio di frattura osteoporotica: BPCO, malattie infiammatorie intestinali croniche, diabete, AIDS, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, grave disabilità motoria.<br />
Il Collegio ritiene, pertanto, insussistenti gli elementi del danno e della colpa grave se il medico di base prescrive il trattamento farmacologico in questione a carico del SSN a pazienti ritenute affette da gravi forme di osteoporosi e ad elevato rischio di fratture, nei casi in cui, a giudizio dello stesso sanitario, tenuto conto della situazione di salute del paziente, il rapporto tra vantaggi e svantaggi della cura, suggerisca l’utilizzo dei suddetti farmaci.<br />
Quanto alla prescrizione a quattro assistite di farmaci per malattie delle ossa in associazione relativa, si richiama quanto osservato in precedenza con riferimento ai farmaci antiinfiammatori (la prescrizione concomitante non comporta necessariamente che tale sia anche l’utilizzo).<br />
La domanda della Procura va, pertanto, sul punto respinta.<br />
G)Prescrizioni “off label” di ranelato di stronzio ATC M05BX03<br />
Mancato rispetto delle schede tecniche.<br />
Nel caso di specie il danno viene ritenuto sussistente, stante che le indicazioni terapeutiche del principio attivo ranelato di stronzio presenti nella scheda tecnica al momento delle relative prescrizioni, prevedevano l’utilizzo dei farmaci contenenti il principio attivo in questione per il <em>“Trattamento dell’osteoporosi delle donne in postmenopausa per ridurre il rischio di fratture vertebrali e dell’anca”</em>, mentre i farmaci contenenti il principio in questione sono stati prescritti anche a due soggetti di sesso maschile, per un importo totale di € 407,68.<br />
Sussistente è da ritenersi anche il danno di € 433,65, derivante dall’iperprescrizione dei farmaci di cui trattasi per singolo assistito. Risulta infatti che con riferimento a 6 pazienti sono stati prescritti farmaci in quantitativo superiore a quello assumibile dalle stesse in un determinato periodo di tempo, secondo le indicazioni della casa farmaceutica produttrice, approvate dal Ministero della Salute.<br />
H) Calcio antagonisti ATC C08CA<br />
Anche con riferimento a detti farmaci sussiste il danno di € 1.649,21, derivante dall’iperprescrizione per singolo assistito. Risulta, infatti, dalla più volte citata relazione dell’ARS che con riferimento a 16 pazienti sono stati prescritti farmaci in quantitativo superiore a quello assumibile dall’assistito in un determinato periodo di tempo, secondo le indicazioni posologiche della casa farmaceutica produttrice.<br />
H) Farmaci sedativi per la tosse ATC R05D – Nota AIFA 31<br />
Al medico convenuto viene contestato l’elevato numero (da 55 a 60 volte superiore nel triennio 2010-2012 la media della ASL 1 Imperiese) di assistiti trattati con farmaci sedativi della tosse.<br />
Secondo la Nota AIFA 31 i farmaci sedativi della tosse sono prescrivibili a carico del SSN solo nel caso di <em>“tosse persistente non produttiva, nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie”.</em><br />
Dei 267 assistiti cui detti farmaci sono stati prescritti, 18 risultano in possesso di esenzione per neoplasie polmonari e 2 di esenzione per asma. Secondo la Procura, quindi, 247 assistiti non sarebbero in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Al riguardo si osserva che è pur vero, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che alcuni dei pazienti affetti da neoplasie polmonari o da gravi pneumopatie croniche potrebbero essere coperti da altre esenzioni per invalidità o reddito e che alcuni pazienti con patologia polmonare cronica possono non avere richiesto l’esenzione, ma la presenza di 68 assistiti in età relativamente giovane (inferiore a 40 anni) associata alla prescrizione dei farmaci in questione in quantità oggettivamente eccessiva (superiore a 55-60 volte la media dell’ASL 1 Imperiese), rendono ragionevole la conclusione che i suddetti farmaci siano stati prescritti anche a chi non era in possesso dei requisiti richiesti.<br />
Appare, pertanto, plausibile ritenere che le prescrizioni di farmaci sedativi della tosse in quantità superiore a tre pezzi (importo totale 1.119,12) siano relative a pazienti affetti da malattie per le quali detta prescrizione risulta legittimamente effettuata, (gravi pneumopatie croniche e neoplasie polmonari), mentre le rimanenti siano relative a soggetti non in possesso dei requisiti per la prescrizione del farmaco a carico del SSN.<br />
Il danno conseguente, ascrivibile a colpa grave del convenuto, è, pertanto di € 2.283,65.<br />
I) Farmaci cortisonici per uso topico ATC D07 – Nota AIFA 88<br />
Secondo la Nota AIFA 88, i farmaci cortisonici per uso topico sono prescrivibili a carico del SSN ai pazienti <em>“affetti da patologie cutanee gravi e croniche”.</em><br />
Nel triennio 2010 – 2012 sono stati trattati con i farmaci in questione 87 assistiti, nessuno dei quali risulta in possesso di esenzione per dette patologie.<br />
Poiché 62 assistiti hanno ricevuto un’unica prestazione farmacologica e i rimanenti 26 due, prescrizioni obiettivamente non coerenti con la cura di patologie cutanee “gravi e croniche”, trattandosi di malattie per le quali difficilmente il soggetto può sottrarsi alla cura, le prescrizioni devono ritenersi contrastanti con la nota AIFA 88 e l’importo totale delle stesse di € 506,35 un danno per il servizio sanitario nazionale, addebitabile a colpa grave del convenuto.<br />
L) Farmaci antibatterici ATC J01<br />
Al convenuto viene contestata l’utilizzazione di un farmaco contenente il principio attivo cefalosporina, più costoso di altri in commercio, nel 40%, 45%, e 36% dei casi, rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012, con un conseguente danno per il S.S.N.<br />
La domanda non può essere accolta.<br />
Osserva a tal proposito il Collegio che, ferma restando l’opportunità del concorso del medico alla riduzione della spesa farmaceutica, non può impedirsi allo stesso l’utilizzo di farmaci basati su un principio attivo diverso da altri meno costosi, qualora il medico ritenga, tenuto conto della specifica situazione del paziente, il principio attivo utilizzato più efficace per la cura o con minori controindicazioni rispetto agli altri principi alternativi.<br />
M) Antimicotici per uso sistemico ATC J02<br />
Al convenuto viene contestato lo scostamento dalla spesa media pro capite nella prescrizione di antimicotici, attribuendosi l’elevata spesa ad “<em>un elevato numero di assistiti trattati”.</em><br />
Osserva il Collegio che se l’elevata spesa è in relazione all’elevato numero di pazienti affetti da malattie curabili con antimicotici, non appaiono ragioni per addebitare al convenuto il costo dei farmaci correttamente utilizzati per la cura dei pazienti, non sussistendo nella fattispecie né il danno né la colpa grave. La richiesta di risarcimento appare, pertanto, non fondata.<br />
N) Antivirali per uso sistemico ATC J05<br />
Si contesta al convenuto l’utilizzo del farmaco Famciclovir contenente il principio attivo più costoso e non considerato trattamento di prima scelta per le affezioni virali, ed in particolare per l’Herpes Zoster.<br />
Anche a tal proposito si ribadisce quanto osservato nell’analoga ipotesi di cui al punto L).&nbsp; La domanda di risarcimento non può, pertanto, essere accolta non essendo rilevabile nel caso concreto la sussistenza del danno e della colpa grave del convenuto.<br />
O) Antiemicranici ATC N02C<br />
Si contesta al convenuto di avere prescritto antiemicranici a pazienti di età superiore a 65 anni, per i quali l’uso dei farmaci in questione <em>“non è raccomandato”,</em> evidenziandosi che<br />
dei 91 assistiti ai quali detti farmaci sono stati prescritti, 73 non hanno avuto ulteriori prescrizioni successivamente alla scelta di un nuovo medico di base.<br />
Vengono, inoltre, contestati due casi di iperprescrizioni e tre casi di incompatibilità tra farmaci <em>“la cui interazione risulta clinicamente rilevante e che pertanto, dovrebbe essere evitata o è fortemente sconsigliata, in quanto pericolosa per la salute”.</em><br />
La domanda non è fondata.<br />
Il fatto che il farmaco antiemicranico non sia “raccomandato” per i pazienti ultrasessantacinquenni non comporta che la prescrizione e l’assunzione del farmaco in questione sia vietata per i medesimi soggetti.<br />
La circostanza che la maggior parte dei pazienti cui è stata prescritta l’assunzione del farmaco antiemicranico non abbiano avuto bisogno di ulteriori prescrizioni (la maggior parte delle prescrizioni consiste in 1 o 2 scatole del farmaco) non comporta la non appropriatezza della prescrizione, trattandosi di patologia non necessariamente cronica.<br />
Per quanto attiene ai due casi di “iperprescrizioni”, di cui uno relativo a paziente in possesso di esenzione per <em>“dipendenza da sostanze stupefacenti”,</em> come si legge nella relazione dell’ARS, non risulta che siano stati superate le dosi assumibili nel periodo di tempo considerato, secondo la scheda tecnica relativa ai farmaci prescritti (Imigran/Sumatriptan)e la posologia indicata.<br />
Infine, la interazione clinicamente rilevante tra alcuni farmaci che ne sconsiglierebbe l’utilizzo congiunto, non comporta il divieto di prescrizione degli stessi, sotto controllo medico e conseguente responsabilità del sanitario.<br />
In conclusione, la domanda attrice di cui all’atto di citazione è accolta limitatamente all’importo di € 15.640,00 [importo dei farmaci non correttamente prescritti dal convenuto, per classi di appartenenza: 2.424,58+6.301,90+4.248,27+407,68+433,65+1.649,21+2.283,65+506,35 = 18.255,29 X 85,68% (percentuale indicata nel prospetto per la conversione dell’importo lordo della spesa in importo al netto da ticket e sconti) = 15.641,13, arrotondato a 15.640,00].<br />
Il convenuto dott. Giovanni Cordoni è, pertanto, condannato al risarcimento del danno a favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese” nella misura di € 15.640,00, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sino alla data della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della stessa fino al pagamento.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna Cordoni Giovanni al pagamento, in favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese”, della somma di Euro 15.640,00, (quindicimilaseicentoquaranta), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come espresso in motivazione.<br />
Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in Euro . 701,58 (. Settecentouno/58 .).<br />
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6 luglio 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pietro Maltese&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mario Pischedda<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Depositata in segreteria il 18/10/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Direttore della segreteria<br />
Carla Salamone<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-liguria-sentenza-18-10-2016-n-98/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Liguria &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2016 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.98</a></p>
<p>Pres. Francesco Riccio, est. Rita Luce Sulla sospensione della licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini ex art. 100 TULPS 1. Sicurezza pubblica – Art. 100 TULPS – Sospensione della licenza – Motivazione – Deve indicare i presupposti che configurano la situazione di pericolo da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Francesco Riccio, est. Rita Luce</span></p>
<hr />
<p>Sulla sospensione della licenza  di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini ex art. 100 TULPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Sicurezza pubblica – Art. 100 TULPS – Sospensione della licenza – Motivazione – Deve indicare i presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Sicurezza pubblica &#8211; &nbsp;Art. 100 TULPS – Potere del Questore di sospendere la licenza – Natura – Discrezionalità – Sussiste – E’ posto a salvaguardia di interessi pubblici primari – Legittimità – Sussiste &#8211; In tutti i casi in cui ricorre una situazione di pericolo concreto ed attuale per la collettività</p>
<p>3. Sicurezza pubblica &#8211; Art. 100 TULPS &#8211; Sospensione della licenza – Natura cautelativa – Sussiste – Avviso di avvio del procedimento – Non è necessario&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In materia di provvedimenti di pubblica sicurezza, ai fini della legittimità della misura di sospensione di cui all’art. 100 TULPS, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico configurino la situazione di pericolo da prevenire, atteso che la finalità perseguita dalla menzionata disciplina, non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente(1).<br />
2. In materia di provvedimenti di pubblica sicurezza, il potere del Questore di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, ai sensi dell’art. 100 TULPS ha natura ampiamente discrezionale ed è posto a salvaguardia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico con la conseguenza che la misura della sospensione della licenza commerciale deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell&#8217;esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (2).<br />
3. In materia di provvedimenti di pubblica sicurezza, la sospensione della licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha natura cautelativa e pertanto non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.(3)<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr: Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2014 n. 249<br />
(2) cfr: Cons. Stato, Sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387<br />
(3) cfr: Cons. Stato, Sez. V. 19 agosto 2009, n. 4986; 7 febbraio 2007 n. 505<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Sea Garden S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Salerno, Via Ss. Martiri Salernitani, 31;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Questore della Provincia di Salerno;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del provvedimento prot. Div. P.A.S. cat. 11^A del 04.11.2015 con il quale il Questore della Provincia di Salerno ha ordinato la sospensione per la durata di giorni 15(quindici) dell&#8217;attività esercitata nel locale denominato SEA GARDEN e sito in Salerno alla Via Salvator Allende n.10;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con provvedimento del 04.11.2015 il Questore della Provincia di Salerno ordinava alla società ricorrente la sospensione immediata dell’attività da essa esercitata nel locale denominato “SEA GARDEN”, per la durata di giorni 15, avendo riscontrato che il suddetto esercizio era divenuto teatro di episodi delittuosi ed avendo ritenuto che, per tali ragioni, l’attività veniva gestita in violazione delle norme poste a tutela della pubblica sicurezza.<br />
Nella notte del 01.11.2015, infatti, un giovane avventore era stato aggredito e ferito all’interno della discoteca e altre due persone erano state ferite, una sempre all’interno del locale e l’altra nei pressi di questo, con conseguente ricovero in ospedale; era, poi, emerso che il personale addetto alla sorveglianza del locale non era iscritto nel registro prefettizio degli addetti alla sicurezza ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 15.07.2004 n. 94.<br />
La società impugnava il diniego deducendo:<br />
1) Violazione di legge ed eccesso di potere:<br />
l’art. 100 del TULPS, nel consentire al Questore di disporre la sospensione della licenza negli esercizi in cui si siano verificati tumuli o gravi disordini, presupponeva la commissione di fatti gravi, plurimi e circostanziati, laddove, nel caso in esame, si era trattato di un episodio isolato, di portata contenuta, rispetto al quale si era, comunque registrata la totale estraneità del gestore del locale;<br />
-l’ulteriore circostanza invocata dal Questore, ovvero la presenza di personale non iscritto nel registro degli addetti alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, non atteneva ai presupposti tipizzati dal menzionato art 100 e risaliva, comunque, a<br />
2) Difetto di motivazione:<br />
-il Questore si era limitato a prendere atto delle aggressioni avvenute nella notte del 1 novembre, senza motivare le ragioni del provvedimento;<br />
3) Violazione di legge ed eccesso di potere:<br />
-il provvedimento non motivava circa le ragioni che giustificava la sanzione nella sua misura massima, ovvero nella sospensione dell’attività per 15 giorni;<br />
4) Violazione di legge:<br />
-il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
I fatti accaduti presso il locale, unitamente alle contestazioni mosse alla ricorrente, infatti, giustificavano pienamente l’adozione dell’atto gravato; il ricorso, quindi, doveva essere respinto.<br />
La ricorrente depositava documentazione.<br />
Alla camera di consiglio del 9 dicembre la causa veniva trattenuta in decisione, dopo averne reso edotte le parti in udienza.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, emesso dal Questore sulla base di quanto previsto dall’art.100 dal TULPS, ovvero nell’esercizio di poteri prettamente cautelari e finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico, risulta giustificato dagli accadimenti occorsi nella notte del 1 novembre 2015, atteso che, in quella data, venivano accertati disordini all’interno del locale e nelle sue immediate vicinanze, durante i quali si verificavano aggressioni e ferimenti.<br />
La finalità perseguita dalla menzionata disciplina, infatti, “non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma an-che quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del lo-cale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente.<br />
Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pub-blico, configurino la situazione di pericolo da prevenire” (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2014 n. 249).<br />
Il potere in questione, poi, dalla natura ampiamente discrezionale, è posto a salvaguardia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico con la conseguenza che la misura della sospensione della licenza commerciale deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell&#8217;esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (Cons. Stato, Sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; Sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387).<br />
Ciò detto vale, di per sé, a rendere legittima la sospensione qui in esame, visto il verificarsi, in concreto, dei fatti delittuosi previsti dalla disposizione sopra richiamata e considerate le ragioni di tutela dell’ordine pubblico richiamate dall’Amministrazione.<br />
L’ulteriore circostanza rilevata dall’Amministrazione, poi, ovvero che il personale addetto alla vigilanza dei locali non risultava iscritto nell’apposito elenco prefettizio, seppur non riconducibile ai presupposti di cui all’art 100 TULPS, costituiva, comunque, un elemento di cui tenere conto ai fini del giudizio di affidabilità della ricorrente al fine di corroborare, ragionevolmente, le ragioni dell’Amministrazione.<br />
Il provvedimento gravato, quindi, deve ritenersi legittimo quanto ai suoi presupposti oltre che congruamente motivato, risultando non irragionevole la scelta, peraltro rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, di sospendere l’esercizio commerciale per giorni 15.<br />
La sua natura cautelare giustificava, infine, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. V. 19 agosto 2009, n. 4986; 7 febbraio 2007 n. 505).<br />
Per tutto quanto dedotto, il ricorso va respinto.<br />
Le spese d lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Riccio, Presidente<br />
Rita Luce, Referendario, Estensore<br />
Maurizio Santise, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-1-2016-n-98/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.98</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Grossi sull&#8217;illegittimità dell&#8217;obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare alla propria PA altri stipendi percepiti Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Art. 53, co. 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Dipendenti pubblici – Obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti da soggetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare alla propria PA altri stipendi percepiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Art. 53, co. 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Dipendenti pubblici – Obbligo di comunicazione dei compensi ricevuti da soggetti o enti diversi da quello di dipendenza – Q.l.c. sollevata dalla Tribunale ordinario di Ancona – Asserita violazione degli articoli 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale ordinario di Ancona nel procedimento vertente tra R.G. ed altre e l’Agenzia delle entrate &#8722; Direzione provinciale di Ancona, con ordinanza del 20 febbraio 2014, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2014. </p>
<p>Visti l’atto di costituzione di R.G. ed altre, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br />
uditi l’avvocato Giovanni Paolo Businello per R.G. ed altre e l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Il Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, solleva – in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella versione introdotta» dall’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9». <br />
Premette il Tribunale di essere chiamato a decidere sull’opposizione proposta da alcuni soggetti privati avverso una serie di ordinanze-ingiunzione emesse dall’Agenzia delle entrate per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, a norma dell’art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per avere conferito a due dipendenti della Marina militare incarico di attività professionale senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, negli anni 2008 e 2009, e per non aver comunicato alla stessa amministrazione i compensi erogati nei medesimi anni. <br />
Risulta pacifico – sottolinea il giudice a quo – che i ricorrenti non abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione prescritti per chi conferisca incarichi a pubblici dipendenti, a norma dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; così come risulta pacifico che essa medesima fosse a conoscenza del fatto che i propri collaboratori erano dipendenti pubblici militari. <br />
Dopo aver riprodotto il testo di diversi commi dell’art. 53 in discorso e in contrasto alla tesi degli opponenti (secondo cui «non dovrebbe ricevere sanzione, per i militari, l’omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei compensi erogati imposta dal comma 11 del citato art. 53, in quanto il comma 6, che regola l’ambito di applicazione della norma, fa riferimento ai commi da 7 a 13, escludendo, dunque, il comma 15, contenente l’apparato sanzionatorio, differentemente da quanto disposto nella versione precedente del predetto comma 6 che richiamava, al contrario, anche i commi fino al 16»), il Tribunale reputa che l’eliminazione, dal comma 6 dell’articolo impugnato, del riferimento al comma 15 si giustifichi per il fatto che la sanzione per l’omessa comunicazione «non viene irrogata ai dipendenti pubblici, ma soltanto ai soggetti che si avvalgono della loro opera»; con la conseguente piena applicabilità nei confronti di questi ultimi delle sanzioni previste – in caso di omessa comunicazione, da parte dell’ente conferente, dei compensi erogati ogni anno – dall’art. 6 del d.l. n. 79 del 1997 in relazione ai dipendenti destinatari di incarichi retribuiti. Troverebbe, quindi, applicazione, nel caso di specie, la normativa di cui al comma 15 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. <br />
Ripercorsa la disciplina delle leggi-delega n. 59 del 1997 e n. 421 del 1992, dalla prima richiamata, il giudice rimettente osserva come l’art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998, nell’introdurre importanti modifiche all’art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), abbia, da un lato, sostituito «l’obbligo della mera comunicazione dell’incarico con l’obbligo di ottenere la previa autorizzazione» dell’amministrazione, prevedendo, correlativamente, che la sanzione amministrativa si applichi «all’inadempimento all’obbligo di autorizzazione»; dall’altro lato, introdotto «un’altra identica [sanzione] anche in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione dei compensi erogati». <br />
Dalla riportata normativa emergerebbe come «la legge delega non contenesse alcun riferimento alla possibilità di introduzione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti», malgrado anche le sanzioni amministrative rispondano al principio di legalità e richiedano, perciò, se disposte in base a una legge di delega, l’enunciazione di precisi criteri direttivi. D’altra parte, pur ricorrendo «ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore», si ricaverebbe che l’ipotesi di un illecito amministrativo, già introdotta dal legislatore nella precipua materia, era stata limitata «espressamente alla condotta relativa alla mancata comunicazione dell’incarico, con esclusione, invece, della diversa ma conseguente condotta della mancata comunicazione di compensi». <br />
D’altra parte, dovendo le disposizioni della delega essere interpretate secondo il criterio della ragionevolezza, questo non sarebbe stato, nella specie, rispettato: sia per la previsione di una doppia sanzione, «peraltro particolarmente afflittiva nel quantum», sia perché «le esigenze di buon andamento della p.a., di trasparenza e di compatibilità dell’incarico privato con l’impiego pubblico» sarebbero garantite già «dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione», «ponendosi l’obbligo aggiuntivo della comunicazione dei compensi come un mero adempimento accessorio». <br />
La doppia sanzione, d’altra parte, porrebbe «il soggetto che, per ignoranza o negligenza, non abbia chiesto la previa autorizzazione all’incarico nell’alternativa di perseguire nell’illecito, con rischio di comminazione della doppia sanzione, laddove scoperto, o di autodenunciarsi, provvedendo alla comunicazione del compenso», «con conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.». <br />
2.&#8722; Si sono costituiti in giudizio i soggetti ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata. <br />
Dopo la rievocazione dei fatti di causa e delle difese ivi dispiegate, viene dedotto il vizio di difetto di delega, sottolineando come la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di puntualizzare che, anche per le sanzioni amministrative, i criteri della delega «devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati», dovendosi, nella specie, escludere che la valutazione della necessità di una sanzione possa trarsi da un apprezzamento in precedenza espresso dal legislatore, in ragione del principio della successione delle leggi nel tempo. <br />
Richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, si chiede l’accoglimento della questione anche in riferimento al dedotto profilo di violazione del criterio di ragionevolezza. <br />
3.&#8722; È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque di respingere la proposta questione. <br />
Osserva l’Avvocatura generale che l’introduzione di una fattispecie di illecito è un ordinario strumento di normazione per rafforzare la tutela dei beni protetti, sicché tali fattispecie rappresenterebbero un coerente sviluppo delle indicazioni fornite dal legislatore delegante. <br />
Quanto alla pretesa violazione del principio di ragionevolezza, il giudice rimettente avrebbe trascurato di considerare la distinta offensività delle due condotte sanzionate: mentre, infatti, l’acquisizione del preventivo consenso mirerebbe ad evitare possibili conflitti di interesse, l’obbligo della comunicazione dei compensi risponderebbe alla finalità «di aggiornamento costante della banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzata per il monitoraggio degli incarichi extraistituzionali». <br />
Gli aspetti relativi all’esercizio del diritto di difesa, infine, sarebbero irrilevanti – la società opponente era a conoscenza della qualità di dipendenti pubblici delle persone occupate – e comunque infondati, posto che, se l’ignoranza inescusabile della norma regolativa dell’illecito non è esimente, a maggior ragione non potrebbe parlarsi di una violazione del diritto di difesa. <br />
4.&#8722; In prossimità dell’udienza, le parti private costituite hanno depositato una “memoria illustrativa” per contrastare gli argomenti svolti dall’Avvocatura generale, ribadendo richieste e conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione. <br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Il Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «nella versione introdotta» dall’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). <br />
Secondo il giudice rimettente, la legge di delegazione, sulla cui base è stata adottata la disciplina di cui alla disposizione denunciata, non conteneva alcuna indicazione relativa alla possibilità di introdurre sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dei previsti obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e di comunicazione dei relativi compensi. <br />
Le disposizioni della delega, d’altra parte, non sarebbero state interpretate secondo il criterio della ragionevolezza: sia per la previsione di una doppia sanzione, «peraltro particolarmente afflittiva nel quantum», sia perché «le esigenze di buon andamento della p.a., di trasparenza e di compatibilità dell’incarico privato con l’impiego pubblico» sarebbero garantite già «dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione», «ponendosi l’obbligo aggiuntivo della comunicazione dei compensi come un mero adempimento accessorio». <br />
Costituendosi in giudizio, i soggetti ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto una declaratoria di illegittimità costituzionale. <br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto, invece, di dichiarare inammissibile e comunque di respingere la proposta questione. <br />
2.&#8722; La questione è fondata. <br />
2.1.&#8722; Come si è accennato in parte narrativa, il Tribunale rimettente censura la previsione di cui all’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui è stabilito che i soggetti di cui al comma 9 – vale a dire gli enti pubblici economici e i privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza, e che omettano le comunicazioni di cui al comma 11 (a norma del quale «entro quindici giorni dalla erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici») – sono assoggettati alle sanzioni di cui allo stesso comma 9; il quale, a sua volta, prevede l’applicazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce una «sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici». <br />
Nella prospettazione del giudice rimettente, le censure fanno essenzialmente leva sulla circostanza che, nei confronti degli enti o dei privati che conferiscano incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione, si applicherebbe una doppia sanzione, di eguale ammontare: una prima sanzione per il conferimento dell’incarico senza autorizzazione ed una seconda sanzione per l’omessa tempestiva comunicazione dell’ammontare dei compensi, per la quale ultima si profilerebbe, fra l’altro, una sorta di obbligo di “autodenuncia” da parte del terzo datore di lavoro, non sintonica con il diritto di difesa. <br />
Il nucleo della doglianza ruota intorno al dedotto vizio di carenza di “copertura” della disposizione impugnata rispetto alle direttive della legge di delega, la quale non conterrebbe indicazioni tali da legittimare la previsione del contestato meccanismo sanzionatorio – in sé, particolarmente afflittivo – specie se interpretate alla luce del principio di ragionevolezza, alla stregua del quale deve essere apprezzata la coerenza della normativa delegata rispetto ai corrispondenti criteri direttivi. <br />
2.2.&#8722; Lo specifico quadro normativo di riferimento appare, peraltro, particolarmente complesso, data la significativa stratificazione delle varie disposizioni succedutesi nel tempo e l’innesto di discipline di varia fonte, definitivamente confluite in quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, destinato a svolgere una funzione, in parte, meramente ricognitiva e riepilogativa: a norma, infatti, dell’art. 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), richiamato nel preambolo del predetto decreto legislativo, il Governo era stato delegato «ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni». <br />
Il medesimo preambolo fa poi riferimento all’art. 2 della legge n. 421 del 1992, con il quale il Governo aveva ottenuto (comma 1) la delega ad emanare, entro la data ivi fissata, «uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione», sulla base di una serie di criteri direttivi, fra i quali viene in questa sede in particolare evidenza quello sancito alla lettera p): che il Governo potesse «prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati» e che, tuttavia, «l’amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall’articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell’anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24». <br />
In attuazione della richiamata delega legislativa era stato emanato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), il quale sotto l’art. 58 – divenuto, poi, l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 – prevedeva (comma 6) l’obbligo di comunicazione degli incarichi conferiti da privati o enti pubblici a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell’anagrafe delle prestazioni, di cui al già richiamato art. 24 della legge n. 412 del 1991; nonché (comma 7) l’obbligo di comunicazione dei relativi compensi, senza, tuttavia, la previsione di alcun genere di sanzioni. <br />
Veniva successivamente emanata la legge-delega n. 59 del 1997, anch’essa espressamente richiamata nel preambolo del d.lgs. n. 165 del 2001, la quale, peraltro, non conteneva alcun principio o criterio direttivo avente attinenza o interferenza specifica con il tema qui in discorso. <br />
Subito dopo la promulgazione di quest’ultima legge di delega, veniva emanato il d.l. n. 79 del 1997, come convertito dalla legge n. 140 del 1997, il cui art. 6 introduceva nel sistema, per la prima volta, la previsione di una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti pubblici o privati che non avessero ottemperato all’obbligo di cui all’art. 58, comma 6, del già citato d.lgs. n. 29 del 1993: vale a dire l’obbligo di comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli incarichi conferiti, da privati o enti pubblici, ad appartenenti alle pubbliche amministrazioni. <br />
Dunque, come esattamente messo in luce dal Tribunale rimettente, al momento della approvazione del decreto legislativo n. 80 del 1998, adottato in esercizio della delega di cui alla predetta legge n. 59 del 1997, il quadro normativo vigente prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di coloro che avessero omesso di comunicare alle amministrazioni di appartenenza gli incarichi conferiti a pubblici dipendenti, ma non sanzionava in alcun modo la mancata comunicazione dei compensi erogati. <br />
L’art. 26 del predetto d.lgs. n. 80 del 1998, nell’introdurre rilevanti modificazioni all’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, sostituiva l’obbligo della mera comunicazione dell’incarico con quello della previa autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza e, correlativamente, stabiliva l’applicazione della sanzione amministrativa per l’inadempimento di tale obbligo (comma 9). <br />
Ma – ed è questo il dato qui di maggior interesse – con il medesimo art. 26 il legislatore delegato ha ritenuto di introdurre, per la prima volta, una identica sanzione anche per l’ipotesi in cui i soggetti conferenti incarichi non autorizzati avessero omesso di comunicare alle amministrazioni stesse, «entro il 30 aprile di ciascun anno», l’ammontare dei «compensi erogati nell’anno precedente» (commi 11 e 15). <br />
Tale ultima disciplina – recepita, al pari dell’altra, nel nuovo decreto delegato e oggetto della attuale denuncia – risulta, dunque, non riconducibile a princìpi o criteri direttivi enunciati nelle leggi di delega succedutesi nel tempo: ciò in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra disciplina delegante, di competenza del Parlamento, e disciplina delegata, affidata alle scelte – a discrezionalità “circoscritta” – del Governo. <br />
2.3.&#8722; Può, infatti, rammentarsi come si sia, in più occasioni, puntualizzato che i vincoli derivanti dall’art. 76 Cost., per l’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, non inibiscano a quest’ultimo l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal primo (tra le tante pronunce, più di recente, la sentenza n. 229 del 2014). Ove così non fosse, del resto, al legislatore delegato verrebbe riservata una funzione di rango quasi regolamentare, priva di autonomia precettiva, in aperto contrasto con il carattere, pur sempre primario, del provvedimento legislativo delegato. <br />
La delega legislativa, in altri termini, non esclude qualsiasi discrezionalità del legislatore delegato, destinata a risultare più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega: sicché la valutazione dell’eccesso, o del difetto, nell’esercizio della delega, va compiuta in rapporto proprio alla ratio della delega medesima, onde stabilire se la norma delegata sia coerente (sentenza n. 119 del 2013) o compatibile con quella delegante. <br />
È, tuttavia, del pari evidente che, ove – come nella situazione di specie – si discuta della predisposizione, da parte del legislatore delegato, di un meccanismo di tipo sanzionatorio privo di espressa indicazione nell’ambito della delega, lo scrutinio di “conformità” tra le discipline appare particolarmente delicato. Non può, infatti, presupporsi che, in una direttiva intesa a conferire al legislatore delegato il còmpito di prevedere come obbligatoria una determinata condotta, sia necessariamente ricompresa – sempre e comunque – anche la facoltà di stabilire eventuali correlative sanzioni per l’inosservanza di quest’obbligo, posto che, in linea di principio, la sanzione non rappresenta affatto l’indispensabile corollario di una prescrizione e che quest’ultima può naturalmente svolgere, di per sé, una propria autosufficiente funzione, richiedendo e ottenendo un’esauriente ed efficace osservanza. <br />
Né potranno risultare trascurabili, nella vicenda normativa in esame, alcuni ulteriori rilievi. La previsione della sanzione per l’omessa comunicazione dei compensi corrisposti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni per incarichi non previamente autorizzati finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione si duplica rispetto a quella già prevista – nella stessa, grave misura – per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere formale. <br />
La sanzione, in altri termini, per la violazione di un obbligo che appare del tutto “servente” rispetto a quello relativo alla comunicazione del conferimento di un incarico – previsto in funzione delle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione, connesse, come si è più volte sottolineato, al funzionamento della anagrafe delle prestazioni, tenuto anche conto delle modifiche apportate all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera dell’art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) – viene a sovrapporsi irragionevolmente – perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura – a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale. <br />
Il che, fra l’altro, conferisce alla sanzione “accessoria” di cui qui si discute – posta a carico, per di più, di un soggetto comunque terzo rispetto al rapporto di servizio tra pubblica amministrazione e dipendente – un carattere di automatismo e di non graduabilità non poco contrastante con i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza che devono, in linea generale, essere osservati anche nella disciplina delle sanzioni amministrative. <br />
In quanto adottata in contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., la disposizione censurata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbiti i profili di censura relativi agli altri parametri evocati. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE <br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9». </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2014 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-16-4-2014-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-16-4-2014-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2014 n.98</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Mattarella Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-16-4-2014-n-98/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2014 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Mattarella</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Mediazione obbligatoria &#8211; Omissione della presentazione del reclamo &#8211; Inammissibilità del ricorso – Menomazione del diritto di agire del ricorrente – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso – Asserita violazione dell’art. 24 della Costituzione – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Q.l.c. sollevata dalle Commissioni tributarie provinciale di Benevento, Ravenna e Campobasso – Asserita violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia – Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Tutela cautelare giurisdizionale – Preclusione durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo – Q.l.c. sollevata dalle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Campobasso – Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Accoglimento del reclamo – Ristoro delle spese sostenute dal contribuente per il procedimento di mediazione – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso – Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Inammissibilità; </p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Obbligo di presentare preventivamente reclamo prima del ricorso, in controversie di valore inferiore a 20mila euro – Q.l.c. sollevata dalle Commissione tributaria provinciale di Campobasso – Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Non fondatezza;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Organo di mediazione non terzo – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia – Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione – Non fondatezza;</p>
<p>Imposte e tasse – Processo tributario – Art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell&#8217;art. 1, comma 611, lettera a), numero 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014) – Ricorso tributario &#8211; Reclamo e mediazione – Obbligo del contribuente di indicare nel reclamo le proprie “prospettazioni difensive” – Impossibilità di modificare le stesse nell’eventuale successivo giudizio – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso – Asserita violazione dell’art. 24 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2014);</p>
<p>sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e ad altri non precisati parametri, con l’ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 153 del 2013, in epigrafe indicata, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 270 e n. 271 del 2013, in epigrafe indicate, nonché dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento all’art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., e all’art. 111 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;</p>
<p>sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la mediazione come, «di fatto, […] obbligatoria», sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013, in epigrafe indicata;</p>
<p>sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui precluderebbe ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo, sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze, rispettivamente, iscritte al r.o. n. 68 del 2013 e n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;</p>
<p>sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, nel caso di accoglimento del reclamo, non prevede il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;</p>
<p>non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede l’obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;</p>
<p>non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che la mediazione sia svolta da un terzo, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l’ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013, in epigrafe indicata;</p>
<p>non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui impone al contribuente di indicare nel reclamo le proprie «prospettazioni difensive» e non gli consente di modificarle nell’eventuale successivo giudizio, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento all’art. 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-23-1-2014-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>C. D’Alessandro Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. G. De Santis (Avv. N. Carbone) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato), l’Esercito Italiano Dip.Impiego del Personale 2/121 ed il Reggimento Artiglieria &#8220;Ravenna&#8221; Rimini (non costituiti) Militare e militarizzato &#8211; Articolo 33, comma quinto, della legge 104 del 1992 &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. D’Alessandro Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. <br /> G. De Santis (Avv. N. Carbone) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato), l’Esercito Italiano Dip.Impiego del Personale 2/121 ed il Reggimento Artiglieria &#8220;Ravenna&#8221; Rimini (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Articolo 33, comma quinto, della legge 104 del 1992 &#8211; Diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina ai congiunti affetti da handicap – Sussistenza – Deroga – Solo nei casi eccezionali – Ampia valutazione sui presupposti – Necessità – Limitazione alle sole esigenze della P.A. nella sede di appartenenza &#8211; Insufficienza – Diniego &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 33, comma quinto, della legge 104 del 1992 e successive modificazioni fa riferimento ad un vero e proprio diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina, ritenendo preminenti le esigenze di tutela dei prossimi congiunti affetti da handicap, chiarendo che l’esercizio di tale diritto può essere posticipato soltanto ove vi siano esigenze particolari della pubblica amministrazione e soltanto in via del tutto eccezionale. Ciò richiede, quindi, una ampia valutazione da parte dell’Amministrazione e soltanto l’assoluta impossibilità, in presenza di un organico pieno, in tutte le sedi “più vicine al domicilio della persona da assistere” possono essere ostative al trasferimento rendendo recessive le esigenze di assistenza dei cittadini affetti da handicap. Nel caso concreto tale valutazione è mancata avendo l’amministrazione concentrato la propria attenzione soltanto sulle proprie esigenze nella sede di appartenenza e senza tener conto delle esigenze, non tanto del lavoratore, ma del cittadino portatore di handicap bisognoso di assistenza. Di qui l’illegittimità dell’opposto diniego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 997 del 2013, proposto da:<br />
Giuseppe De Santis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso Alessandra Stalteri in Bologna, Galleria del Reno N. 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; Esercito Italiano Dip.Impiego del Personale 2/121 Reggimento Artiglieria &#8220;Ravenna&#8221; Rimini; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento prot. 0003824 del 18/6/2013 di diniego di trasferimento ex art 33 della legge n. 104 del 1992 presso una sede vicina alla provincia di residenza- </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il ricorrente, caporal maggiore in servizio presso la sede di Rimini, presentava un’istanza di trasferimento ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e s. m. per assistere il fratello, soggetto diversamente abile, bisognoso di assistenza.<br />
L’amministrazione opponeva un diniego affermando che “per lo specifico incarico posseduto l’interessato allo stato attuale non trova utile collocazione organica nell’ambito degli enti dislocati nelle sedi richieste” nonché evidenziando le carenze di organico nell’attuale sede di servizio e la non elevata anzianità del militare.<br />
Avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso al Tar per il Lazio l’interessato deducendone l’illegittimità.<br />
Con propria ordinanza 9760 del 14 novembre 2013 il Tar per il Lazio dichiarava la propria incompetenza indicando il Tar per l’Emilia-Romagna quale giudice competente.<br />
La causa veniva riassunta davanti a questo Tar.<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto del ricorso.<br />
La causa veniva trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’articolo 60 del cpa.<br />
2. Il ricorso è fondato.<br />
Come già chiarito della precedente sentenza di questo T.A.R. n. 404 del 2013 il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ai sensi dell’articolo 33, comma quinto della legge 104 del 1992 e successive modificazioni.<br />
Certamente l’amministrazione nell’esaminare la richiesta di trasferimento, al fine di tutelare i prossimi congiunti affetti da handicap, perseguendo in tal modo un interesse di rilievo costituzionale, deve valutare se ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.<br />
3. Nel caso concreto, tuttavia, tale valutazione è stata effettuata in modo soltanto parziale con riferimento alla sede attuale di servizio e non valutando la sussistenza di carenze di organico anche nella sede di destinazione.<br />
3.1. Infatti, la normativa fa riferimento ad un vero e proprio diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina, ritenendo preminenti le esigenze di tutela dei prossimi congiunti affetti da handicap e che l’esercizio di tale diritto può essere posticipato soltanto ove vi siano esigenze particolari della pubblica amministrazione e soltanto in via del tutto eccezionale.<br />
Ciò richiede, quindi, una valutazione più ampia e soltanto l’assoluta impossibilità, in presenza di un organico pieno, in tutte le sedi “più vicine al domicilio della persona da assistere” possono essere ostative al trasferimento rendendo recessive le esigenze di assistenza dei cittadini affetti da handicap.<br />
Nel caso concreto tale valutazione è mancata avendo l’amministrazione concentrato la propria attenzione soltanto sulle proprie esigenze nella sede di appartenenza e senza tener conto delle esigenze, non tanto del lavoratore, ma del cittadino portatore di handicap bisognoso di assistenza.<br />
Del resto l’interessato ha presentato una specifica istanza istruttoria indicando più sedi caratterizzate da una carenza di organico dove può essere collocato utilmente il ricorrente, anche se con mansioni diverse ma pur sempre pertinenti al ruolo rivestito. L’amministrazione, invece, nulla ha detto in proposito e non ha contestato, come imposto dall’articolo 64 del cpa, la veridicità di quanto asserito.<br />
4. Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, l’amministrazione dovrà valutare se sussistono posti vacanti corrispondenti alla qualifica della ricorrente nelle sedi più vicine al domicilio della persona da assistere che il ricorrente richiederà ed in particolare nelle sedi indicate e, conseguentemente, procedere al trasferimento ove sussista la carenza di organico presso una di dette sedi.<br />
Solo in caso di copertura piena dell’organico nelle sedi di destinazione l’amministrazione può temporaneamente procrastinare il trasferimento che dovrà, comunque, avvenire per la copertura del primo posto che si renderà vacante.<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione<br />
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />
Alberto Pasi, Consigliere<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/01/2014</p>
<p align=justify>
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