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	<title>978 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>978 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a></p>
<p>Presidente Balucani – Est. Malanetto Medigas Italia srl (avv.ti Gariboldi, Tizian) c. ASL Verbano Cusio Ossola (avv.ti Scaparone, Picco) e Crio Salento srl (avv.ti Coscia, Chiosso) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più basso nel caso in cui tutte le offerte non siano conformi a capitolato per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-8-2012-n-978/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/8/2012 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Malanetto<br /> Medigas Italia srl (avv.ti Gariboldi, Tizian) c. ASL Verbano Cusio Ossola (avv.ti Scaparone, Picco) e Crio Salento srl (avv.ti Coscia, Chiosso)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più basso nel caso in cui tutte le offerte non siano conformi a capitolato per quanto riguarda i requisiti tecnici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di servizi – Aggiudicazione al prezzo più basso – Offerte dei concorrenti non rispondenti ai requisiti di capitolato – Aggiudicazione all’offerta con prezzo più basso – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di aggiudicazione al prezzo più basso, qualora le offerte di tutti i concorrenti si discostino significativamente dal punto di vista tecnico da quanto richiesto dal capitolato di gara, rendendo impossibile un confronto omogeneo, l’Amministrazione non può aggiudicare la gara al concorrente che ha offerto il prezzo più basso ma deve ribadire la gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20161_20161.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2011 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-3-2011-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-3-2011-n-978/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-3-2011-n-978/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2011 n.978</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;aggiudicazione a procedura ristretta semplificata per manutenzione funzionale e riqualificazione degli spazi situati all&#8217;interno dell&#8217;edificio del rettorato destinati ad uffici dell&#8217;amministrazione se l&#8217;aggiudicataria ha certificazione di qualità, presentata in gara dalla controinteressata, di attività diverse da quelle contemplate dal bando, con generica attestazione SOA. (G.S.) N. 00978/2011 REG.ORD.CAU.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-3-2011-n-978/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2011 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;aggiudicazione a procedura ristretta semplificata per manutenzione funzionale e riqualificazione degli spazi situati all&#8217;interno dell&#8217;edificio del rettorato destinati ad uffici dell&#8217;amministrazione se l&#8217;aggiudicataria ha certificazione di qualità, presentata in gara dalla controinteressata, di attività diverse da quelle contemplate dal bando, con generica attestazione SOA. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00978/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00255/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 255 del 2011, proposto dalla <b>società Fatigappalti S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ingg Paolo e Mario Cosenza Srl</b>, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ennio Magrì, con domicilio eletto presso Ennio Magrì in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo 18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>L’Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza</b>, in persona del Rettore e legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Bernardi, con domicilio eletto presso l’vv.Giuseppe Bernardi in Roma, via Monte Zebio n.28; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 05365/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ALL&#8217;INTERNO DELL&#8217;EDIFICIO DEL RETTORATO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ingg Paolo e Mario Cosenza Srl e dellaq Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Vulpetti, Magrì e Bernardi;	</p>
<p>Considerato che appaiono condivisibili, sia pur nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase, le osservazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla genericità della attestazione SOA in possesso della odierna appellante a fronte delle puntuali previsioni della lex specialis di gara ( lettera-invito, pag. 6 punto 2) riguardo alla certificazione di qualità aziendale nella categoria di lavori prevalente (OG 2); 	</p>
<p>Considerato, quanto alle spese di lite di questa fase cautelare, che le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della società privata appellata, mentre si possono compensare in confronto della Università degli Studi “ La Sapienza”, tenuto conto della posizione sostanziale assunta ( quale stazione appaltante) da tale Ente nonché della sua posizione processuale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello cautelare ( RG n.00255/2011), come in epigrafe proposto, respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase cautelare in favore della società ingg. Paolo e Mario Cosenza, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge. Dichiara compensate le spese di questa fase cautelare nei confronti dell’Università degli studi “ La Sapienza”.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca, Est. A. Migliozzi Ricorsi R.G. 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 tutti riuniti al ricorso 2593/99 proposto da: G.P. Ghini (Avv.ti L. Righi e N. Felli) contro la Regione Toscana(Avv. L. Bora) l’E.N.E.L. S.p.A. &#8211; Roma (Avv.ti S. Grassi e C. Giuliani) il Comune di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. A. Migliozzi <br /> Ricorsi R.G. 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 tutti riuniti al ricorso 2593/99 proposto da:<br /> G.P. Ghini (Avv.ti L. Righi e N. Felli) contro la Regione Toscana(Avv. L. Bora) l’E.N.E.L. S.p.A. &#8211; Roma (Avv.ti S. Grassi e C. Giuliani) il Comune di Poppi, il Comune di Bibbiena, il Comune di Pratovecchio (non costituiti) e con l&#8217;intervento ad opponendum di E.N.E.L. Distribuzione S.P.A. (Avv.ti C. Giuliani e C. Maione)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sul funzionamento della conferenza di servizi alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Esito favorevole &#8211; Proroga del termine di efficacia ex art. 18, comma 7, L. R. Toscana 79/98 – Motivazione sintetica sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa &#8211; Sufficienza</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Natura decisoria o istruttoria – Nozione e fattispecie</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Conferenza di servizi – Novella di cui alla L. 340/00 &#8211; Obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate –Impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima la delibera di proroga del termine di efficacia della pronuncia di impatto ambientale, disposta ex art. 18, comma 7, L. R. Toscana 79/98, che rechi la seguente motivazione : “valutato che per il caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra (art. 18 L.R. 79/98)”. Difatti con tale dizione la Giunta Regionale dà atto di aver valutato la sussistenza delle condizione per farsi luogo alla possibilità di accordare la proroga richiesta. La mancata esternazione di dette valutazioni costituisce un’anomalia avente carattere meramente formale, mentre i motivi per i quali la Giunta Regionale si è determinata a concedere la proroga de qua in realtà non difettano affatto, venendo in tal modo assicurato l’adempimento voluto dal citato art. 18</p>
<p>2. In relazione alla natura decisoria o istruttoria della conferenza di servizi, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 14, 2° comma, 14 ter e 14 quater della L. n. 241/90, come integrate e sostituite dalla L. n. 340/00 è configurabile il modulo procedimentale di tipo decisorio laddove : a) l’Amministrazione procedente aveva l’obbligo (e non la facoltà) di convocare la conferenza di servizi; b) l’indizione di tale conferenza era specificatamente e dichiarativamente rivolta non già all’effettuazione di una denuncia contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, bensì all’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta e assensi di altre Amministrazioni. Le convocazioni di contenuto decisorio della conferenza tenutasi sono inoltre evincibili dal tenore degli avvisi di convocazione all’uopo diramati e dalla natura delle statuizioni assunte nella predetta sede. Ne consegue che, stante la natura immediatamente esecutiva delle decisioni assunte dalla conferenza di servizi, è da ritenersi senz’altro superflua l’adozione di un successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente<br />
3. La disciplina della conferenza di servizi, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00, prevede l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta “fisicamente” presente alla adunanza e ciò al fine di imprimere al modulo procedimentale di cui all’art. 14 della legge 141/90 gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e sul funzionamento della conferenza di servizi alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 978 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  2593  Reg. Ric.<br />
n.  2595  Reg. Ric.<br />
Anno 1999<br />
n.  1649  Reg. Ric.<br />
n.  2482  Reg. Ric.<br />
Anno 2000<br />
n.  1068  Reg. Ric.<br />
n.  1069  Reg. Ric.<br />
n.  1070  Reg. Ric.<br />
Anno 2002<br />
n.  1202  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 2593/99, 2595/99, 1649/00, 2482/00, 1068/02, 1069/02, 1070/02 e 1202/04 proposti:<br />
&#8211;	2593/1999 proposto da: 																																																																																												</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIA con domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p><b>E.N.E.L. &#8211; SOCIETA&#8217; PER AZIONI &#8211; ROMA </b> rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO<br />
<b>COMUNE DI POPPI</b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA </b><br />
<b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b>   <br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZELUNGARNO C. COLOMBO 54 presso MAIONE CLAUDIO<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni della G.R.Toscana nn.734 del 23.6.99, 76 del 1.2.1999, 710 del 23.6.1999, 958 del 31.8.1998 nonchè dei pareri del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex artt. 15 e 19 della L.R.T. n.68/95, nn. 36/99 del 2.6.99, 31/98 del 21.12.98 e 37/99 del 2.6.99;</p>
<p>&#8211;	2595/1999  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>E.N.E.L. &#8211; SOCIETA&#8217; PER AZIONI &#8211; ROMA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO e GIULIANI CRISTINA con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO<br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA</b><br />
<b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:<br />
GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO C. COLOMBO 54 presso MAIONE CLAUDIO<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle delibere della G.R.Toscana nn.736 del 23.6.99, 76 del 1.2.99, 958 del 31.8.98 nonchè dei pareri del Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale ex artt. 15 e 19 L.R.T. n.68/95, nn.36/99 del 2.6.99 e 31 del 21.12.98;</p>
<p>&#8211;	1649/2000  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO </b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b><br />
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI</b>rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA </b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA </b> <br />non costituitisi</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b>   rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>PROVINCIA DI AREZZO </b></p>
<p><b>UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO</b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA</b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede</p>
<p><b>SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA &#8211; PRATO</b>  non costituitasi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO e COMITATO CASENTINO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7<br />
presso RIGHI LUCA<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del verbale della Conferenza di servizi, adunanza del 22 maggio 2000, nella parte in cui stralcia dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio;</p>
<p>&#8211;	2482/2000  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA </b>  rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p><b>DIRIGENTE U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL&#8217;ENERGIA </b> non costituitosi</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI  </b></p>
<p><b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO</b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b><br />
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b></p>
<p><b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA TOSCANA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI BIBBIENA</b>   non costituitosi</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI </b>  rappresentato e difeso da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>PROVINCIA DI AREZZO</b><br />
<b>UFFICIO GENIO CIVILE DI AREZZO </b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA  </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. SNAM S.P.A. ZONA TOSCANA &#8211; PRATO</b> non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto 11 luglio 2000 n. 3926  a firma del Dirigente dell’Unità operativa complessa Pianificazione Territoriale dell’Energia della Regione Toscana in parte qua;</p>
<p>&#8211;	1068/2002  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL CASENTINO</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZEVIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>  rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2presso GRASSI STEFANO<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R. Toscana n. 100 del 2 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1069/2002  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>COMUNE DI POPPI</b> rappresentato e difeso da: RIGHI LUCAcon domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7 presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIA con domicilio eletto in FIRENZE C/O REG.TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO con domicilio eletto in FIRENZE<br />
CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1070/2002  proposto da: 																																																																																												</p>
<p><b>GHINI GIAN PIETRO</b> in proprio e quale Presidente del Comitato Casentino, <b>ENRICO LELLI</b> in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Le Pescine s.s., SABATINA CAVIGLIrappresentati e difesi da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso RIGHI LUCA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>   rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. &#8211; DIREZ. TOSCANA</b> rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e MAIONE CLAUDIO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2presso GRASSI STEFANO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b>  non costituitasi</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della G.R.Toscana n.100 del 4 febbraio 2002;</p>
<p>&#8211;	1202/2004  proposto da:																																																																																												</p>
<p><b>SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANO, GIULIANI CRISTINA e PETRIZZI VINCENZO<br />
con domicilio eletto in FIRENZE CORSO ITALIA N. 2 presso GRASSI STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI AREZZO</b>  rappresentato e difeso da: MANNESCHI MARCOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>COMUNE DI POPPI </b>  rappresentato e difeso da:<br />
RIGHI LUCA con domicilio eletto in FIRENZEVIA ZARA N. 7 presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI PRATOVECCHIO</b><br />
<b>COMUNE DI BIBBIENA</b><br />
<b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL CASENTINO </b><br />
rappresentati e difesi da: MANNESCHI MARCOcon domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40presso SEGRETERIA T.A.R.<br />
<b>E.N.A.C. &#8211; DIREZIONE GENERALE AVIAZIONE CIVILE</b><br />
<b>E.N.A.V. &#8211; ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO </b><br />
<b>FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. </b><br />
<b>SNAM S.P.A.-DISTRIBUZIONE CENTRO OCCIDENTALE ATTIVITA&#8217; TECNICHE </b><br />
<b>SNAM S.P.A.</b><br />
<b>AZIENDA U.S.L. N. 8 AREZZO EX U.S.L. 21 CASENTINO </b><br />
<b>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA A.R.P.A.T. </b><br />
<b>ENTE PARCO NAZ.LE FORESTE CASENTINESI FALTERONA E CAMPIGNA  </b></p>
<p>G.R.T.N.- GESTORE RETE TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.    <br />
non costituitisi</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b>rappresentato e difeso da: BORA LUCIAcon domicilio eletto in FIRENZE C/O REG. TOSCANA VIA CAVOUR 18presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
<b>SOPRINT. BENI ARCHITETTONICI PAESAGGIO PATR. STORICO AREZZO </b></p>
<p><b>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE<br />
VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO PER LE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE </b><br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE </b><br />
<b>AGENZIA DEL DEMANIO &#8211; SEZIONE STACCATA DI AREZZO </b><br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
<b>COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO</b><br />
<b>COMANDO DIPART. MILITARE MARITTIMO ALTO TIRRENO &#8211; LA SPEZIA </b><br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </b><br />
<b>PROVVEDITORE REG.LE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA  </b><br />
<b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO VIABILITA&#8217; DELLA TOSCANA</b><br />
<b>DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AREZZO DELL&#8217;A.R.P.A.T. </b><br />
<b>AUTORITA&#8217; DI BACINO DEL FIUME ARNO </b></p>
<p><b>U.S.T.I.F. UFFICIO SPECIALE TRASPORTI IMPIANTI FISSI</b>   <br />
non costituitisi</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br />
<b>GHINI GIAN PIETRO E COMITATO CASENTINO</b><br />
rappresentato e difeso da: RIGHI LUCA e FELLI NICOLETTA<br />
con domicilio eletto in FIRENZE VIA ZARA N. 7presso RIGHI LUCA<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del verbale della Conferenza di Servizi, adunanza 6 aprile 2004, con cui è stato negato il rilascio di autorizzazione alla costruzione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio; del provvedimento finale della Regione Toscana che ha eventualmente recepito il contenuto dell’anzidetta Conferenza di servizi; del parere n.6359 del 23.3.2004 del Comune di Bibbiena; della deliberazione n.15 del 23.2.04 del Comune di Poppi e degli allegati alla predetta delibera, quali le note 22.12.01 n.16957 e 2392 e il documento 18.2.04; del parere prot.n.3430 del 6.4.04 del Comune di Pratovecchio; del parere prot.n.699 del 5.4.04 della Comunità Montana del Casentino; delle delibere della Giunta Provinciale di Arezzo nn.623 del 7.10.02 e 101 del 23.2.04; della nota n.7009 del 29.3.04 della Soprintendenza archeologica della Toscana; della nota 19.1.04 n.568 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; dei verbali della Conferenza di servizi relativi alle adunanze del 14.1.04, 25.2.04 e 24.3.04.																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati ivi compreso il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Arezzo ed altri Enti con atto depositato il 22.9.04;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe; <br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. L.Righi, l’avv. L.Bora, l’avv. F.Ciari e l’avv. C.Bonacchi delegato da S.Grassi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>In data 2 febbraio 1998 l’Enel depositava presso la Regione Toscana il progetto di realizzazione dell’elettrodotto a 132.000 volts (132 kV) Bibbiena &#8211; Pratovecchio con contestuale istanza di rilascio di pronuncia di compatibilità ambientale: il progetto veniva depositato anche presso la Provincia di Arezzo e i vari Comuni interessati. Detto procedimento veniva sospeso per via di una integrazione documentale per poi essere nuovamente pubblicato.<br />
Il Comune di Poppi nel novembre 1998 inoltrava osservazioni a titolo di contributo istruttorio.<br />
Con delibera n.76 del 1° febbraio 1999 la Giunta Regionale anche sulla scorta del parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.31 del 21.12.98 esprimeva pronuncia positiva sull’impatto ambientale (V.I.A.) stabilendo in tre anni l’efficacia temporale della pronuncia; rilascia, quindi, contestualmente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nonchè autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 stabilendo per quest’ultima una valenza di 5 (cinque) anni. Avverso la delibera n.76/99 produceva ricorso ai sensi dell’art.15 della L.R.n.68 del 1995 il Comune di Poppi in data 14.4.99. La Regione con deliberazione della G.R. n.736 del 23.6.99 rigettava, avuto riguardo al parere del Nucleo di Valutazione per la V.I.A. n.37/99, il ricorso in opposizione proposto dal Comune di Poppi.<br />
Intanto con riferimento al progetto di elettrodotto in questione il sig. Gian Pietro Ghini sia in proprio quale proprietario di compendi immobiliari siti in Comune di Poppi, attraversati a sua dire dalla linea in progettazione sia in qualità di Presidente del Comitato Casentino presentava in data 6.3.98 osservazioni: quindi il medesimo unitamente ad altri soggetti presentava in data 30.3.99 ricorso in opposizione alla delibera della G.R. n.76/99. Quest’ultima con deliberazione n.710 del 23.6.99 decideva di considerare come non meritevoli di accoglimento le osservazioni presentate, quindi con delibera n.734 assunta in pari data sulla scorta del parere n.37/99 del 2.6.99 del Nucleo per la V.I.A., rigettava il ricorso in opposizione proposto da Ghini Gian Pietro.<br />
Questi con il ricorso n.2593/99 ha impugnato le deliberazioni giuntali nn.76 e 734, i pareri del Nucleo di Valutazione nonchè la delibera n.958 del 31.8.98 con cui si decide di non disporre l’inchiesta pubblica di cui all’art.9, c.1, della L.R. n.68/95.<br />
Deduce quattro motivi d’illegittimità: 1) il progetto non è commisurato al fabbisogno energetico del Casentino; 2) la mancata attivazione dell’inchiesta pubblica ex art.9 L.R. n.68/95; 3) la presentazione pubblica è stata effettuata in maniera insufficiente e parziale; 4) la compatibilità ambientale è stata pronunziata senza tener conto delle osservazioni presentate dal ricorrente.<br />
Anche il Comune di Poppi ha impugnato le delibere e gli atti regionali suindicati con il ricorso n.2595/99: con un unico motivo si deduce la non congruità del progettato elettrodotto in ordine al fabbisogno energetico del Casentino atteso che l’imponenza delle opere è tale da far pensare che ben altre sono le finalità perseguite ed inoltre non sono state tenute in considerazione le soluzioni alternative suggerite dal Comune in sede di osservazioni e di ricorso in opposizione.<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere ai suddetti ricorsi sia l’Enel Distribuzione SpA che la Regione Toscana.<br />
Con riferimento al primo gravame (il n.2593/99) l’Enel Distribuzione SpA eccepisce, in via preliminare la irricevibilità e inammissibilità del ricorso per essere stata l’impugnativa notificata a soggetto diverso (all’Enel SpA) e per essere tardiva in relazione alla delibera giuntale (n.76/99) dichiarativa della compatibilità ambientale. Inoltre il ricorrente mancherebbe di legittimazione attiva vuoi come abitante del Comune di Poppi vuoi come rappresentante del Comitato Casentino, non rientrando quest’ultimo tra le associazioni ambientali ex art.13 legge 349/86. Nel merito contesta la fondatezza dei motivi d’impugnazione e ciò avuto riguardo anche al ricorso n.2595/99. Dal canto suo la Regione Toscana ha controdedotto alle censure contenute in entrambi i ricorsi sopradescritti deducendone l’infondatezza.<br />
Intanto il procedimento autorizzatorio proseguiva e in data 25 febbraio 1999 la Società Enel presentava domanda di autorizzazione definitiva alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in questione.<br />
Si aveva quindi una prima Conferenza di servizi quella del 22 febbraio 2000 nella quale veniva, in primo luogo, fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di cui sopra il termine entro il quale chiudere la Conferenza ex art.14, c.2 bis, della legge 241/90 ed inoltre con riferimento ad uno studio alternativo per il tratto Bibbiena &#8211; Pratovecchio di minor impatto ambientale, le Amministrazioni convenute decidevano di aggiornarsi ad una successiva seduta, rinviando ogni decisione sul collegamento e sulla C.P. (cabina primaria) di Pratovecchio in relazione agli esiti di fattibilità dell’alternativa progettuale sopra ricordata.<br />
In data 22 maggio 2000 si teneva quindi un’altra Conferenza di servizi (cui partecipava anche la Società ricorrente) e a conclusione dei lavori veniva raggiunto il consenso per il tratto Bibbiena &#8211; La Penna, mentre per il tratto Bibbiena &#8211; Pratovecchio la Conferenza concordava “sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli Enti locali interessati che però non risulta possibile in sede dell’attuale procedimento che deve formalmente concludersi in data odierna e quindi stralcia quest’ultima tratta”.<br />
La Società Enel Distribuzione SpA ha impugnato con il ricorso n.1649/2000 il verbale della Conferenza di servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) violazione art.14 legge 241/90 e 617 L.R. n.51/99. Incompetenza;<br />
2) violazione e falsa applicazione delle norme già indicate nel precedente motivo anche in relazione alla L.R. 3.11.98 n.79. Incompetenza. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento;<br />
3) violazione e falsa applicazione art.6, 3°c., L.R. n.51/99. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione;<br />
4) violazione e falsa applicazione art.7, 2° c., L.R. 51/99. Incompetenza;<br />
5) violazione e falsa applicazione del coordinato fra gli artt. 5, 6 e 7 e l’art.8, 3° c., L.R. n.52/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana ed altre Amministrazioni statali partecipanti alla Conferenza che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione. E’ altresì intervenuto ad opponendum del gravame il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e in qualità di Presidente del Comitato Casentino.<br />
Con decreto n.3926 dell’11 luglio 2000 il Dirigente della competente struttura della Regione Toscana tenuto conto delle valutazioni effettuate dalla Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 decideva che “resta stralciato dall’autorizzazione il tratto del nuovo collegamento a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e gli impianti della nuova cabina Pratovecchio, per il quale l’Enel SpA potrà reiterare una nuova istanza dopo le necessarie verifiche con le alternative proposte presentate dalle Amministrazioni locali interessate”.<br />
La Società Enel Distribuzione ha impugnato tale provvedimento dirigenziale col ricorso n.2482/2000 deducendo nei confronti dell’atto gravato quattro motivi di illegittimità riproducenti sostanzialmente le doglianze già fatte valere avverso il verbale della Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2000.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contrastare le ragioni del proposto ricorso la Regione Toscana, alcune Amministrazioni statali e il Comune di Poppi (non risulta formalmente costituito il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del Comitato Casentino).<br />
Intanto con nota del 25.1.01 l’Enel richiedeva la proroga della pronuncia di V.I.A. giunta a scadenza il 3.9.01: la stessa Società poi in data 10.1.2002 inoltrava una nuova domanda di autorizzazione alla Regione Toscana per il tratto di elettrodotto in questione e la Regione Toscana con deliberazione giuntale n.100 del 4.2.2002 prorogava di tre anni ai sensi dell’art.18 della L.R. n.79/89 il termine di efficacia della pronuncia V.I.A..<br />
La Comunità Montana del Casentino con ricorso n.1068/2002 ha impugnato tale atto deliberativo, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione dell’art.18 della L.R. n.79/98 e dell’art.3 legge 241/90 nonchè di eccesso di potere sotto vari profili posto che la Regione avrebbe omesso di riferire in ordine alla sussistenza delle motivate necessità che giustificano la proroga.<br />
Analoghi ricorsi (il n.1069 e il n.1070/02) sono stati proposti avverso la delibera della G.R. n.100/2002 rispettivamente dal Comune di Poppi e dal sigg.ri Gian Pietro Ghini, Enrico Lelli e Sabatina Cavigli a sostegno dei quali vengono riprodotte le censure già contenute nel gravame inoltrato dalla Comunità Montana.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza dei tre ricorsi suindicati la Società Enel Distribuzione SpA e la Regione Toscana.<br />
E’ intervenuta quindi la Conferenza di servizi di cui all’adunanza del 6 aprile 2004 con cui è stato denegato il rilascio in favore dell’Enel Distribuzione SpA dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto a 132 kV Bibbiena &#8211; Pratovecchio e della nuova cabina primaria di Pratovecchio.<br />
La Società interessata ha così impugnato (ric.n.1202/04) il verbale di detta Conferenza di servizi nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)violazione e falsa applicazione della L.R. 11.8.99 n.51 e del regolamento regionale 20.12.2000 n.9. Violazione e falsa applicazione art.3 legge n.241/90. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà nonchè sviamento di potere;<br />
2) violazione e falsa applicazione del T.U. 11.12.1933 n.1775. Violazione e falsa applicazione art.6 della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione art.3 legge 241/90. Eccesso di potere in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Incompetenza;<br />
3) violazione e falsa applicazione art.7 comma 2, della L.R. 11.8.99 n.51. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 ter comma 7 legge n.241/90. Eccesso di potere in particolare sotto i profili della ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e contraddittorietà.<br />
Si sono costituiti in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso le Amministrazioni indicate in epigrafe. E’ altresì intervenuto ad opponendum della parte ricorrente il sig. Gian Pietro Ghini in proprio e quale Presidente del “Comitato Casentino”.<br />
All’odierna udienza pubblica i ricorsi sopra indicati sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907 n.642, richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, gli otto ricorsi in epigrafe, siccome palesemente connessi sia per i soggetti che per l’oggetto, vanno riuniti e decisi con un’unica sentenza.<br />
I proposti gravami attengono alla complessa e “sofferta” vicenda relativa alla progettata costruzione da parte dell’Enel Distribuzione SpA (in seguito Enel) di un elettrodotto a 132 kV sulla tratta Bibbiena &#8211; Pratovecchio, opera volta, negli intendimenti della Società Enel, a soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica nell’area dell’Alto Casentino.<br />
I fatti per cui è causa che prendono avvio dalla presentazione in data 2 febbraio 1998 da parte dell’Enel alla Regione Toscana di un’istanza diretta ad ottenere il rilascio di una pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progettato elettrodotto, possono essere raggruppati, in relazione ai procedimenti amministrativi che li hanno definiti, in due rilevanti e significative fasi: una,che parte dalla produzione dell’anzidetta richiesta e si conclude con l’adozione del provvedimento regionale n. 3926 dell’11.7.2000 con cui la Regione Toscana, recependo gli esiti della conferenza dei servizi del 22.05.2000 dispone lo “stralcio” della linea Bibbiena &#8211; Pratovecchio (a questo segmento della vicenda si riferiscono i primi quattro ricorsi); un’altra, che prende le mosse da un’ulteriore istanza di autorizzazione ai fini della V.I.A. prodotta sempre dall’ENEL alla Regione Toscana in data 10 giugno 2002 e si conclude con l’adozione del verbale della Conferenza dei Servizi del 6aprile 2004 recante il diniego di rilascio dell’autorizzazione in questione alla costruzione e all’esercizio della linea elettrica di che trattasi (a tali eventi attengono i successivi quattro ricorsi).<br />
Ciò precisato e passando ad esaminare il ricorso n. 2593/99 proposto dal sig. Ghini Gian Pietro avverso gli atti della Regione Toscana recanti la pronuncia positiva sull’impatto ambientale del progetto di che trattasi nonchè il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo paesaggistico ed idrogeologico, si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame sollevate ex adverso dalla difesa dell’ENEL, attesa l’infondatezza, nel merito dell’impugnativa “de qua”.<br />
Con il primo motivo parte ricorrente imputa alla Regione di aver omesso di compiere un adeguato accertamento in ordine al fabbisogno energetico che si intenderebbe soddisfare con il progetto intervenuto nonchè alla possibilità di adottare soluzioni progettuali meno importanti.<br />
Le doglianze si rivelano infondate alla luce dei dati e delle considerazioni di natura tecnica contenuti nella relazione dell’Area extradipartimentale della Regione Toscana datata 9 luglio 1999 nonchè nel parere reso dal Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale in data 2 giugno 1999: le osservazioni evidenziate nei predetti documenti dimostrano  che l’Amministrazione regionale ha avuto cura di espletare sui punti qualificanti della richiesta avanzata dall’ENEL un’attività istruttoria idonea a supportare le decisioni assunte con gli atti deliberativi impugnati.<br />
Col secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la mancata attivazione della c.d. “ inchiesta pubblica” prevista dall’art. 9 della L.R. n. 68/95, ma tale rilievo non coglie nel segno ove si consideri che l’istituto previsto dall’art. 9 testé citato è solo una facoltà che la Regione può esercitare e nel caso di specie l’Amministrazione, avuto riguardo a quanto dalla stessa osservato congruamente nella parte narrativa della delibera n. 958 del 31.08.98 e tenuto altresì conto  dei dati recati dagli elaborati progettuali relativi allo studio di impatto ambientale, correttamente ha spiegato, il perchè della non sussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo all’attivazione della inchiesta pubblica.<br />
Col terzo mezzo di gravame parte ricorrente poi lamenta il fatto che non sarebbe stata effettuata una nuova presentazione pubblica del progetto dopo le integrazioni effettuate dall’ENEL, ma anche tale censura è priva di pregio. Invero va osservato che in data 19.02.1998 vi è stata presso il Comune di Bibbiena la presentazione del progetto dopodichè la Regione ha disposto la sospensione del procedimento istruttorio con la ripubblicazione degli avvisi di deposito della documentazione integrativa e da tale adempimento è del tutto evidente che le esigenze di pubblicità poste “a cuore” dal ricorrente sono state adeguatamente soddisfatte.<br />
Col quarto ed ultimo motivo d’impugnazione si addebita all’Amministrazione regionale di non aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 68/95: tali dedotti profili di illegittimità sono insussistenti.<br />
Se infatti da un lato va dato atto che dette osservazioni sono pervenute nei termini, dall’altro lato è innegabile che ancorchè tardivamente, i rilievi del sig. Ghini Gian Pietro risultano essere stati oggetto di valutazione e ritenuti, all’esito di osservazioni tecniche esposte nel parere n. 36/99, non meritevoli di accoglimento.<br />
Da quanto sopra esposto, deve concludersi per l’infondatezza del suindicato gravame.<br />
Stessa sorte incontra il ricorso n. 2595/99 proposto dal Comune di Poppi avverso gli atti deliberativi della Regione sopra già indicati. L’Ente locale testè citato, invero, con un unico articolato motivo muove nei confronti di tutti gli atti censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti aventi un contenuto sostanzialmente analogo a quelle formulate dal sig. Ghini col ricorso sopra esaminato, di talchè non possono qui non valere le osservazioni e conclusioni già prese.<br />
Anche questo gravame, a prescindere dall’esame delle eccezioni di irritualità sollevate ex adverso dall’ENEL, si appalesa infondato e va perciò respinto.<br />
Il primo ricorso dell’ENEL, quello rubricato al n. 1649/2000 è rivolto nei confronti del verbale della Conferenza dei servizi relativo all’adunanza del 22 maggio 2000 lì dove detta Conferenza nel “concordare sull’opportunità di un ulteriore approfondimento delle problematiche poste dagli enti locali interessati (Provincia di Arezzo, Comune di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio e Comunità Montana del Casentino) decide di stralciare dall’approvazione la tratta del nuovo collegamento a 132 Kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio e relativo impianto della cabina, “fermo la possibilità da parte dell’ENEL di riproporre l’intervento con una nuova istanza”.<br />
Ritiene il collegio che tale ricorso debba essere dichiarato improcedibile.<br />
Com’è noto, l’interesse al ricorso quale condizione indispensabile per l’azione deve permanere durante tutto il corso del giudizio con la conseguenza che la sua sopravvenuta carenza determina improcedibilità della domanda.<br />
In particolare, la giurisprudenza ricollega la cessazione della materia del contendere anche all’emanazione di un nuovo atto che implicitamente elimina quello impugnato, sostituendosi ad esso.<br />
Nel caso in esame, poi, vengono in rilievo vari elementi di contenuto sostanziale e procedurale che inducono concordemente a far ritenere che sia priva di utilità una pronuncia di questo giudice sulla fondatezza del ricorso.<br />
Invero, successivamente al disposto stralcio, l’ENEL come espressamente riferito dalla stessa Società (pag. 12 della memoria difensiva) inoltrava in data 9 novembre 2001 alla Regione Toscana una nuova domanda di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio del tratto di elettrodotto Bibbiena &#8211; Pratovecchio e il procedimento attivato dall’anzidetta nuova richiesta si concludeva con una pronuncia di non approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi in data 6 aprile 2004 il cui verbale è stato oggetto di autonoma impugnativa.<br />
Il rapporto amministrativo controverso è stato così oggetto di una vera e propria novazione cui hanno contribuito entrambi le parti interessate sì da rendere del tutto superati i contenuti essenziali della situazione di fatto e di diritto fatta valere originariamente dalla ricorrente.<br />
Tutto ciò a tacer di altre due circostanze che ancorchè non decisive, appaiono nel punto comunque indicative e cioè:<br />
a) l’ENEL in sede di conferenza di servizi del 22.05.2000 relativamente alla proposta di riaprire la procedura per una nuova conferenza di servizi si dichiarava remissiva alle decisioni del responsabile del procedimento;<br />
b) la decisione di stralciare il progetto per cui é causa, avuto riguardo al significato logico oltrechè letterale del termine “stralcio” e tenuto altresì conto delle ragioni formulate nella stessa sede di conferenza di servizi reca un contenuto interlocutorio e/o soppressorio comunque propedeutico ad una ulteriore, definitiva determinazione.<br />
Conclusivamente, l’effetto caducatorio connesso all’eventuale accoglimento del ricorso non varrebbe a travolgere l’efficacia della pronuncia di non approvazione del progetto assunta dalla Conferenza di servizi del 06.04.2004 a definizione di una nuova procedura attivata dalla stessa ricorrente.<br />
Parimenti improcedibile va dichiarato il ricorso n. 2482/2000 atteso che l’atto regionale oggetto di tale gravame (il decreto dirigenziale 11 luglio 2000 n. 3926) si limita a recepire gli esiti della pregressa Conferenza di servizi del 22 maggio 2000 e, come tale risulta anch’esso superato e sostituito dalle risultanze di cui al verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 a sua volta gravato con il ricorso n. 1202/04 sul quale deve intendersi essere trasferito l’interesse sostanziale e processuale posto a fondamento della pretesa fatta valere giudizialmente dall’ENEL.<br />
Con i ricorsi nn. 1068/2002 e 1069/2002 aventi analogo contenuto sia in relazione al petitum che con riferimento alla causa petendi, la Comunità Montana del Casentino e il Comune di Poppi impugnano la deliberazione n. 100 del 4.2.2002 con cui la Giunta Regionale della Toscana ha deciso di “prorogare di tre anni, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 in favore della loc. ENEL il termine di efficacia della pronuncia di impatto ambientale di cui alla delibera della G.R. n. 76 dell’1.2.99 limitatamente  alla parte di progetto non ancora realizzata, riguardante il tratto di elettrodotto Bibbiena &#8211; Pratovecchio”.<br />
Con un unico motivo i citati Enti locali deducono la violazione dell’art. 18 della L.R. n. 79/98 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, ma tali profili di illegittimità sono inammissibili.<br />
La legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 recante norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale all’art. 18 comma 7, dopo aver precisato che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato non inferiore  in ogni caso a tre anni, prevede che “ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente può prorogare tale termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato”.<br />
Orbene l’atto deliberativo in questione, ad un suo più attento esame, si appalesa sostanzialmente rispettoso della disposizione sopra enunciata e tanto lo si evince proprio dalle osservazioni riportate nella parte narrativa del provvedimento in contestazione. In particolare con espresso riferimento alla norma di che trattasi, all’uopo riportata per esteso, è da rilevare l’espressione “valutato che per il caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra”. Dunque con tale dizione la Giunta Regionale dà atto di aver valutato la sussistenza delle condizione per farsi luogo alla possibilità di accordare la proroga richiesta dall’ENEL  e quindi la statuizione di concedere tale beneficio non è avvenuta per così dire alla “cieca” ma solo dopo che detto Organo  ha avuto modo di valutare, appunto, in senso positivo, la presenza di requisiti richiesti dal legislatore regionale.<br />
Per il vero nella specie può ragionevolmente addebitarsi all’Amministrazione regionale la mancata esternazione di dette valutazioni, ma trattasi di un’anomalia avente carattere meramente formale, mentre i motivi per i quali la Giunta Regionale si è determinata a concedere la proroga de qua in realtà non difettano affatto, venendo in tal modo assicurato l’adempimento voluto dal citato art..18.<br />
In forza delle su estese notazioni i ricorsi sopra richiamati sono infondati e vanno perciò respinti.<br />
In analogo, negativo esito incorre altresì, il ricorso n 1070/2002 proposto dai sig.ri Ghini Gian Pietro , Lelli Enrico e Cavigli Sabatina, anch’esso rivolto nei confronti della delibera della G.R. n. 100/2000.<br />
Con questo gravame vengono dedotte, negli stessi termini, le censure di illegittimità già denunciate con i due precedenti ricorsi di talchè non possono qui non valere le già prese osservazioni e conclusioni.<br />
Anche questo ricorso dunque, si appalesa infondato, con conseguente rigetto del medesimo.<br />
Rimane da definire l’ottavo ed ultimo ricorso (il 1202/04), proposto dall’ENEL avverso il verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2004 con il quale il progetto di costruzione dell’elettrodotto in questione di cui all’istanza del 10 gennaio 2002 non risulta essere stato approvato “ai sensi dell’art. 14 quater, 2° comma della legge 241/90 e successive modificazioni”.<br />
Col primo motivo di gravame viene dedotto il vizio di incompetenza sull’assunto che la Conferenza di servizi avrebbe una funzione a contenuto istruttorio e non decisorio  spettando quindi alla Giunta Regionale il potere di rilasciare l’autorizzazione de qua.<br />
La dedotta doglianza non merita accoglimento.<br />
Per il vero seguendo pedissequamente la tesi prospettata dalla parte ricorrente, che è quella di conferire al verbale della Conferenza di servizi la natura di atto istruttorio e comunque prodromico di un provvedimento conclusivo, occorrerebbe qui rilevare l’inammissibilità delle dedotte censure se non dell’intera impugnativa. Gli atti preparatori e/o intraprocedimentali in quanto improduttivi di effetti esterni non sono idonei ad incidere concretamente nella sfera giuridica degli amministrati, potendo così la concreta lesione dell’interesse scaturire unicamente dal provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (cfr, tra le tante Cons. Stato Sez. IV n. 60 del 20 febbraio 1985, TAR Lazio I^ Sez. 20 febbraio 2004 n. 1631).<br />
In realtà l’approccio interpretativo della parte ricorrente va disatteso in ragione del fatto che nella specie il modulo procedimentale di conferenza di servizi come sorretto dalla normativa di riferimento e come in concreto utilizzato è quello avente carattere decisorio.<br />
Parte ricorrente invoca a sostegno della natura istruttoria della Conferenza dei servizi la normativa disciplinante il procedimento autorizzatario di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 51 dell’11 agosto 1999, ma siffatta regolamentazione riflette il regime vigente anteriormente alla modifica apportata alla legge 241/90 dalla legge 340/2000, di talchè le disposizioni regionali vanno lette necessariamente alla luce dell’assetto dell’istituto de quo come definito dalla riforma recata, appunto, dalla legge 340/2000 e tanto avuto riguardo all’espresso rinvio cui fa riferimento il citato art. 7 della L.R. n. 51/99 (comma 4) secondo cui &#8230; si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 e seguenti dalla legge 241/90 e successive modificazioni.<br />
Ora le disposizioni di cui all’art. 14, 2° comma, 14 ter e 14 quate della legge 241/90, come integrate e sostituite dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 configurano un modulo procedimentale di tipo decisorio, esattamente come utilizzato nella fattispecie se è vero che:<br />
a) l’Amministrazione procedente (la Regione Toscana) aveva l’obbligo (e non la facoltà) di convocare la conferenza di servizi;<br />
b) l’indizione di tale conferenza era specificatamente e dichiarativamente rivolta non già all’effettuazione di una denuncia contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, bensì all’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta e assensi di altre Amministrazioni.<br />
Le convocazioni di contenuto decisorio della conferenza tenutasi in data 6 aprile 2004 sono peraltro evincibili dal tenore degli avvisi di convocazione all’uopo diramati e dalla natura delle statuizioni assunte nella predetta sede.<br />
Viene allora, in rilievo la previsione legislativa recata dall’art. 14 quater, secondo comma, per cui la determinazione conclusiva della conferenza assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in tale sede è immediatamente esecutiva e ciò rende senz’altro superflua l’adozione di un successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente (in questo caso la Regione) che dovendo necessariamente uniformarsi  alle decisioni assunte dall’organo collegiale avrebbe un carattere meramente dichiarativo degli esiti della conferenza.<br />
Con un secondo articolato motivo di ricorso vengono poi dedotti vari profili di illegittimità che possono così sintetizzarsi:<br />
a) in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti pareri e valutazioni in ordine ai profili ambientale e paesistico del progetto che erano già stati acquisiti e tanto concretizza la violazione dell’art. 6 della L.R. n. 51/99 secondo cui restano in ogni caso validi e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall’art. 17 della L.R. n. 79/98 (norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale);<br />
b) in particolare nella specie deve ritenersi ancora pienamente valida ed efficace l’autorizzazione paesaggistica di cui alla delibera della G.R. n. 76/99;<br />
c) carenza e contraddittorietà della motivazione dei pareri negativi degli enti locali intervenuti alla conferenza di servizi, posto che l’interramento del tracciato prospettato da dette Amministrazioni in realtà non costituisce una ipotesi ottimale sotto il profilo paesaggistico.<br />
Tali censure si appalesano infondate.<br />
Quanto ai rilievi di cui al primo dei predetti punti gli stessi muovono dal presupposto logico che nella specie il progetto presentato nel gennaio 2002 sia del tutto conforme a quello che ebbe a conseguire le autorizzazioni con la delibera regionale n. 76/99 e che venne stralciato in sede di conferenza dei servizi del 22 maggio 2000, circostanza questa che nella specie non risulta pacificatamente ammessa e comunque l’impianto progettuale allegato all’istanza del 10 gennaio 2002 ha subito delle modifiche che postualno l’adozione di nuove valutazioni a vari fini da parte degli Enti interessati.<br />
A tale scopo assumono una loro significativa valenza i seguenti elementi intervenuti a definire la nuova richiesta di autorizzazione avanzata dall’ENEL:<br />
1) con nota del 31 gennaio 2002 la competente struttura burocratica della Regione Toscana nell’avviare il procedimento attuativo poneva l’accenno in ordine all’opportunità di una “verifica sulla corrispondenza dell’attuale proposta progettuale con quella oggetto della precedente valutazione”;<br />
2) con note n.P2003011495del 21.7.2003 e P2002006847 del 13.08.01 l’ENEL forniva gli ulteriori approfondimenti richiesti in rapporto ad alcuni punti dell’art. 2 del Regolamento 9/00 di attuazione della L.R. 51/99 (livelli di induzione magnetica, interferenze telecomunicazioni, inquinamento acustico inquinamento luminoso) proponendo misure progettuali di adeguamento dell’elettrodotto a 132 kv Bibbiena &#8211; Pratovecchio alle nuove situazioni insediative ed infrastrutturali segnalate dal Comune di Poppi e dalla Provincia di Arezzo ed intervenute dopo il procedimento di V.I.A.;<br />
3) nell’ordinanza del 14 gennaio 2004 la Conferenza di servizi  dopo aver dato atto che “la nuova istanza ricalca perfettamente il progetto dell’eletttrodotto &#8230; già oggetto di valutazione” e che “il tracciato della linea oggi in esame corrisponde in generale a quello della precedente proposta”, ha cura altresì di precisare che “a seguito di alcune varianti urbanistiche approvate dal Comune di Bibbiena (Variante SS n. 71) e di Poppi (nuovo impianto trattamento rifiuti e nuova area campeggio) si renderebbero necessarie alcune circoscritte varianti di tracciato, per le quali la società richiedente ha presentato alla Regione Toscana alcune ipotesi esecutive (prot. TOU/P2003011495 del 21.07.03)”.<br />
Ad ogni buon conto al di là della esatta corrispondenza o meno tra le due ipotesi progettuali più volte citati, a smentire la fondatezza del dedotto vizio di violazione dell’art.6 della L.R. n. 51/99 soccorre la decisiva circostanza per cui le Amministrazioni convocate per la conferenza di servizi sono state chiamate per esprimere valutazioni in relazione a funzioni amministrative di loro competenza, da rendersi appunto a mezzo del modulo procedimentale previsto dall’art. 14 della legge 241/90 nonchè degli artt 6 e 7 della L.R. n. 51/99 anche in relazione alle integrazioni al progetto originario via via intervenute.<br />
La legittimazione delle varie Amministrazioni, in particolare quelle locali a pronunciarsi in sede di conferenza dei servizi risulta ben evidenziata nella stessa nota di convocazione mandata dalla procedente Regione Toscana li dove vengono enunciate le competenze da esercitarsi a cura dell’Ente convocato, riconducibili quanto ai Comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio, alla conformità del progetto presentato dall’ENEL ai piani territoriali e urbanistici  nonchè compatibilità in materia paesistica, con la rete delle strade di competenza comunale e con il vincolo idrogeologico. Le valutazioni di detti Enti sono state in concreto esercitate sia in sede di conferenza di servizi sia nei pregressi pareri resi con appositi atti deliberativi con riferimento proprio ai profili di competenza sopra riportati che sono ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali l’ENEL si era già dotato delle relative autorizzazioni e in parte anche coincidenti con detti aspetti ma comunque, necessitanti di un nuovo provvedimento ai fini di V.I.A. in ragione di fatti nuovi intervenuti successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi del 22.5.2000 di stralciare l’ipotesi progettuale originariamente presentata.<br />
In particolare, a tale proposito dell’esame degli atti di causa vengono in evidenza non pochi e qualificanti elementi, idonei a far ritenere sussistenti le condizioni perchè sia assolutamente necessaria una nuova pronuncia V.I.A. in merito al progetto di elettrodotto prodotto in data 10 gennaio 2002:<br />
a) con atto del 13 marzo 2002 il Consiglio Regionale della Toscana approva una mozione di merito in ordine al nuovo elettrodotto con cui impegna la Giunta Regionale a convocare le “parti” ai fini di una posizione comune circa l’utilizzo di una diversa modalità di costruzione della linea elettrica e tanto con esplicito riferimento a quanto espresso dal Parco delle Foreste Casentinesi con lettera dell’1.3.2002 li dove il predetto Ente esprime l’avviso che “la realizzazione del progetto avrebbe un impatto notevolissimo sull’assetto paesaggistico dell’intera vallata del Casentino, con riflussi negativi anche sul territorio del Parco stesso che vedrebbe alterati i propri valori scenici e panoramici”;<br />
b) successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione ai fini V.I.A. di cui alla delibera della G.R. n. 76/99 è divenuto efficace, nel settembre dell’anno 2000 il PTCP della Provincia di Arezzo e tale Piano di coordinamento ai sensi della L.R. n. 5/95 ha “valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla legge 8.8.1985 n. 43” (decreto Galasso), di talchè ai fini paesaggistici si impone una nuova valutazione correlata appunto, alle precisazioni e direttive recate dal Piano di coordinamento suindicato (su tale punto concorda la stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Toscana con nota del 19.01.04);<br />
c) avuto riguardo ai tratti della nuova linea interferenti con le aree definite dal PTCP della Provincia di Arezzo non risultano essere state oggetto di valutazione aree di valenza paesistica costituite dalle località di Agna e Avena in Comune di Poppi , delle ville Marchini &#8211; San Donato del Comune di Pratovecchio e della struttura urbanistica di quest’ultimo Comune.<br />
Le osservazioni qui svolte volgono ad evidenziare come in relazione al “nuovo” progetto di elettrodotto s’imponeva da parte degli Enti interessati una apposita valutazione ai fini della verifica della compatibilità paesistica, idrogeologica, urbanistica oltrechè ambientale ed è proprio con riferimento a tali profili che dette Amministrazioni si sono espresse in senso negativo.<br />
Col terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente contesta la legittimità delle statuizioni assunte dalla conferenza di servizi giacchè a suo dire questa, avuto riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soggetti legittimati ad esprimersi in tale sede non avrebbe potuto pervenire ad una decisione negativa. In particolare, secondo il patrocinio dell’ENEL ai fini della determinazione del quorum necessario alla validità delle decisioni assunte nella conferenza di servizi qui impugnata devono considerarsi acquisiti pareri e le autorizzazioni delle Amministrazioni che pur essendo state convocate non hanno partecipato alla conferenza e nella specie la maggioranza delle Amministrazioni convocate che si sarebbero espresse in senso favorevole alla Società ricorrente.<br />
Un tale assunto non appare condivisibile.<br />
Invero la tesi interpretativa prospettata in ricorso è ancorata, anche a questo proposito, all’impianto normativo di cui all’art. 7 della L.R. n. 51/99 che per il vero prevede il recupero dell’Amministrazione che seppure convocata non ha partecipato alla Conferenza, ma è ragionevole ritenere che l’istituto in questione quanto alle modalità di funzionamento del modello procedimentale deve essere interpretato alla luce del nuovo quadro normativo dettato con la legge di riforma, la n. 340/2000. Se così è sulla scorta di queste ultime disposizioni occorre convenire che è stato sancito l’obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta “fisicamente” presente alla adunanza.<br />
In altri termini, dalla disamina della normativa vigente in subjecta materia (già in precedenza richiamata) si evince chiaramente che sia l’assenso che il dissenso di una Amministrazione deve obbligatoriamente essere espresso o comunque acquisito in sede di conferenza e tanto ai fini di imprimere al modulo procedimentale  di cui all’art. 14 della legge 141/90 gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza: di qui l’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti sul punto da parte ricorrente.<br />
La non fondatezza del suillustrato motivo di doglianza rende peraltro inutile l’esame del ricorso incidentale presentato dalla Provincia di Arezzo in sede di costituzione e prodotto, come espressamente affermato nello stesso gravame in relazione alle ipotesi di accoglimento terzo mezzo di impugnazione denunciato col ricorso  principale che, come sopra evidenziato deve considerarsi integralmente infondato. <br />
Sussistono, tenuto conto della complessità e delicatezza delle questioni trattate, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li Riunisce e così dispone:<br />
a) Rigetta il ricorso n. 2593/99:<br />
b) Rigetta il ricorso n. 2595/99;<br />
c) dichiara improcedibili i ricorsi n. 1649/2000 e n. 2482/2000;<br />
d) Rigetta i ricorsi nn. 1068/2002, 1069/2002 e 1070/2002;<br />
e) Rigetta il ricorso n. 1202/2004;<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, rel., est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 MARZO 2005<br />
Firenze, lì 1 MARZO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-978/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a></p>
<p>Pres. Onorato, est. Pannone Rendina Massimiliano ed altri (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone), Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli (avv. Eliseo Laurenza), Acerra Francesco ed altri (n.c.) sulla necessità che la costituzione di un&#8217;associazione di professionisti risulti da atto pubblico o scrittura privata 1. Contratti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, est. Pannone<br /> Rendina Massimiliano ed altri (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone), Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli (avv. Eliseo Laurenza), Acerra Francesco ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la costituzione di un&#8217;associazione di professionisti risulti da atto pubblico o scrittura privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni di presidente della Commissione esaminatrice e di responsabile del procedimento – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Clausola del bando che impone una specifica modalità di associazione in ATP – Immediata lesività – Conseguenze.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando – Modalità di costituzione dell’associazione di professionisti &#8211; Requisiti ex art.51 D.P.R. 554/99 &#8211; Tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Associazione di professionisti – Necessità che l’ATP risulti da atto pubblico o scrittura privata – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di contratti degli enti locali, è legittimo il contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente di tutte le funzioni connesse alla responsabilità delle procedure d’appalto, ivi comprese quelle relative alla presidenza delle commissioni valutatrici.</p>
<p>2. La previsione di un bando di concorso secondo cui “la partecipazione in associazione … deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione” è immediatamente lesiva in quanto impone una specifica modalità sostanziale di partecipazione e pertanto deve essere impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.</p>
<p>3. E’ legittimo il bando di gara che, richiamando l’articolo 51 del D.P.R. n.554/99, impone che nei raggruppamenti di professionisti vi debba essere un tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni.</p>
<p>4. Un gruppo di professionisti può dirsi “raggruppamento temporaneo” secondo la dizione contenuta nella normativa generale sui lavori pubblici, solo quando tale “nuovo soggetto temporaneo” derivi da atto pubblico, oppure in una accezione meno rigorosa, da scrittura privata autenticata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	Presidente<br />
#NOME?	Guerriero	Consigliere<br />
#NOME?	Pannone	Consigliere Relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12679/2003 RG promosso da</p>
<p><b>Rendina Massimiliano</b>, nato a S. Maria C.V. (CE) il 22/10/1955; <b>Flora Nicola</b>, nato a Campiglia Marittima (LI) il 5/11/1961; <b>Giardiello Paolo</b>, nato a Napoli il 13/12/1961; <b>Fusco Gaetano</b>, nato a Nola (NA) il 6/8/1959; <b>Barbato Giuseppe</b>, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il I/7/1974; <b>Errico Paolo</b>, nato a Napoli il 27/07/1970; <b>Palumbo Salvatore</b>, nato a Napoli il 15/04/1970; <b>Iodice Mattia</b>, nato a Giugliano in Campania (NA) il 30/01/1961, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella con il quale domiciliano in Napoli, v. Gramsci, 16</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Aversa (CE)</b>, in persona del sindaco pro tempore<br />
difesa officiata: avvocato Giuseppe Nerone, domiciliato ex a. 35 R.D. 26/06/1924, n. 1054 presso la Segreteria della Sezione</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Eliseo Laurenza con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, via Mattia Preti, n. 10</p>
<p><b>Acerra Francesco, Gazzella Marco, Mazzella Marco, Marocco Marcello, Alvino Teresa, Bosco Antonio, Frettoloso Caterina, Muzzillo Francesca, Silvestro Francesco, Scagliola Pierpaolo e Santopietro Gianni</b>, non c. in g.</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
a) del provvedimento-avviso, mai comunicato, né notificato, del Comune di Aversa, datato 9 ottobre 2003, n. 33130, di aggiudicazione del “Concorso di Idee per la riqualificazione del Parco Pozzi” al gruppo guidato dall’architetto Giuseppe D’angelo con l’attribuzione del premio di euro 5.000,00 (cinquemila); b) della determinazione del Dirigente del Comune di Aversa del 7 ottobre 2003, mai comunicata ed i cui estremi sono riportati nell’avviso sub a); c) di tutti gli atti di approvazione dell’operato della Commissione Giudicatrice, mai comunicati; d) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice del “Concorso di Idee per la riqualificazione del Parco Pozzi”, fra i quali in particolare quello n. 4 del 7 luglio 2003 che ha escluso dal concorso il gruppo del professor architetto Rendina, mai comunicato; e) della graduatoria finale e dell’atto di approvazione della medesima, mai comunicati; f) per quanto possa occorrere anche del bando di gara; g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 13 e 14 novembre 2003 e depositato in data 27 novembre 2003, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 9823 del 27 novembre 2003.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa (CE).<br />
Visto il ricorso incidentale prodotto dagli architetti D’Angelo Giuseppe e Altobelli Salvatore (notificato l’11/12-12-2003 e depositato il 19/12/2003).<br />
Viste le note depositate dal Comune di Aversa in data 31 dicembre 2003.<br />
Viste le note depositate dai ricorrenti in data 7 e 16-01-2004 ed 8/3/2004.<br />
Vista la memoria depositata dai controinteressati costituiti in data 8 gennaio 2004, 22 gennaio 2004 e 26 febbraio 2004.<br />
Vista l’integrazione del contraddittorio depositata dai ricorrenti l’11 febbraio 04 ed il 23 aprile 2004.<br />
Vista la propria ordinanza n. 315 del 25 marzo 2004.<br />
Vista l’integrazione del contraddittorio depositato dai ricorrenti il 23/04/04.<br />
Data per letta, all’udienza del 15/07/2004, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che: “La vicenda si inserisce nell’ambito di un procedimento di gara ex a. 17 della legge 109/1994, avente ad oggetto un &#8220;concorso di idee&#8221;, in ambito nazionale, perla riqualificazione di un’ampia area pubblica sita nel Comune di Aversa, denominata &#8220;Parco Pozzi&#8221;.<br />
L’a. 6 del bando, predisposto dal comune, stabiliva che: &#8221; … Il concorso nazionale di cui al presente bando è aperto oltre che ai soggetti di cui all’a. 17, comma 1, lettera d), e), f) e g) della legge 104/1994 e successiva modificazioni, anche ai lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.<br />
La partecipazione in associazione, ai sensi del combinato disposto degli a. 17, comma 1, lettera g), della legge 109/1994, e 51, comma 5, del DPR 554/1999, deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.<br />
Nell’eventualità di associazione tra più professionisti dovrà comunque essere nominato un capogruppo responsabile della proposta.<br />
Eventuali raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, la presenza minima di un architetto e/o ingegnere … &#8220;.<br />
a tale concorso ha partecipato il professor architetto Rendina, che ha formato intorno a sé un gruppo di professionisti così individuati:<br />
Progettista Capogruppo	prof. arch.	Massimiliano	Rendina<br />	<br />
Progettisti			arch.		Nicola		Flora<br />	<br />
“				prof. arch.	Paolo		Giardiello<br />	<br />
“				arch.		Gaetano	Fusco<br />	<br />
Collaboratori			arch.		Giuseppe	Barbato<br />	<br />
“				arch.		Palo		Errico<br />	<br />
“				arch.		Salvatore	Palumbo<br />	<br />
Consulente Agronomo	dott.		Mattia		Iodice.<br />	<br />
I lavori della commissione giudicatrice, a quanto risultava sino a pochi giorni fa, non erano ancora formalmente conclusi.<br />
Nessuna determinazione, infatti, era stata adottata e comunicata agli interessati circa l’esito della gara, né da parte della commissione giudicatrice, né da parte del comune appaltante.<br />
Tra l’altro (lo si è saputo successivamente) alcuni componenti della Commissione del concorso (i prof. arch. Marino Borrelli, Anna Giannetti, Massimo Pica Ciamarra e Agostino Bossi) con una lettera del I/10/2003, assunta al n. di prot. 32011 ed indirizzata all’ing. Gennaro Pitocchi, quale responsabile del procedimento, affermavano espressamente che: &#8220;In merito al verbale di chiusura riteniamo opportuna una riunione finale della commissione giudicatrice, per esaminare collegialmente la bozza trasemessaci&#8221;.<br />
Sennonché notizie di stampa della fine di settembre 2003, pubblicavano a sorpresa che il concorso era stato &#8220;vinto&#8221; dal gruppo dell’arch. Giuseppe D’Angelo, formato anche dagli architetti Altobelli e Mastrangelo.<br />
Il 26 settembre 2003, non avendo avuto alcuna notizia, il prof. arch. Rendina inviava una nota, assunta al n. di protocollo 31636, al Sindaco del Comune di Aversa per ottenere copia completa degli atti relativi al concorso.<br />
(…) Con una successiva comunicazione del 30 settembre 2003, indirizzata al Sindaco di Aversa il ricorrente Rendina rendeva noto che: &#8220;Avuta notizia da numerosa fonti della chiusura dei lavori della commissione senza la firma degli atti conclusivi del concorso di idee da parte dei nove membri della commissione medesima e da voci di corridoio (non essendomi pervenuta alcuna comunicazione ufficiale) di una prossima prematura manifestazione di presentazione dei progetti (diffida l’amministrazione da lei rappresentata a dare seguito ad atti e ad adempimenti in itinere&#8221;.<br />
A tale formale diffida non veniva data alcuna risposta.<br />
Anzi successivamente, ai primi di ottobre e senza che fossa stato comunicato alcun provvedimento formale, il Comune di Aversa ufficializzava, nel corso di una conferenza stampa, che il gruppo vincitore del concorso di idee per la riqualificazione del &#8220;Parco Pozzi&#8221; era proprio quello capeggiato dall’arch. D’Angelo.<br />
Venuti in possesso dei verbali di gara, si è potuto constatare che il provvedimento finale è datato 9 ottobre 2003, adottato però senza che la commissione sia stata convocata per la riunione finale.<br />
Dalla lettura dei verbali emerge che la commissione giudicatrice, nella seduta del 7 luglio 2003, aveva proceduto all’assegnazione dei voti alle diverse idee presentate.<br />
Dalla lettura dei verbali emerge che in base ai voti attribuiti dalla commissione aggiudicataria del primo premio non era risultata l’idea presentata dal gruppo dell’arch. D’Angelo ma, in realtà, l’idea contrassegnata dal numero 11, corrispondente al gruppo del prof. Rendina, con motivazione all’unanimità della commissione.<br />
Successivamente si legge ancora nel verbale, su indicazione del Presidente della Commissione (e anche responsabile del procedimento), ingegner Gennaro Pitocchi, il gruppo Rendina veniva escluso dall’aggiudicazione perché non risultava la partecipazione organica di un professionista con meno di cinque anni di abilitazione all’esercizio della professione, motivo errato in fatto e diritto, come si dirà.<br />
Tale esclusione non è stata condivisa appieno dalla Commissione di Gara, viste le contrarie posizioni (verbalizzate) dei componenti De Cristofaro e Borrelli. Peraltro, come accennato in precedenza, tutta la commissione ha sollecitato una conclusione delle operazioni con nota del I ottobre 2003 proprio per determinarsi con la dovuta cognizione di causa.<br />
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Errata interpretazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’a. 17 della legge 109/1994 e 51 del DPR 554/1999. II) Errata interpretazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’a. 17 della legge 109/1994 e 51 del DPR 554/1999 (sotto diverso profilo). III) Violazione e falsa applicazione degli a. 7, 10, 15 e 17 del bando di gara n. 250 del Comune di Aversa riguardante il “concorso nazionale di idee per la riqualificazione del Parco Pozzi”. Violazione e falsa applicazione degli a. 2, 3, 7 e 8 della legge 241/1990. IV) Stessa censura sotto diverso profilo. V) Stessa censura sub III. Violazione e falsa applicazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione del principio del “favor partecipationis”. VI) Illegittimità del bando. violazione degli a. 3, 41 e 97 della costituzione. Violazione dell’a. 51 del DPR 554/1999. VII Sviamento di potere. VIII In via subordinata, trattandosi di censura caducante, violazione e falsa applicazione degli a. 4, 5 e 6 della legge 241/1999. Violazione dell’a. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà.<br />
Si costituivano in giudizio sia l’amministrazione comunale che i controinteressati indicati in epigrafe che, nel corso del giudizio, producevano gli atti pure in epigrafe indicati.<br />
All’udienza del 15 luglio 2004 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I) Va esaminato innanzitutto l’ottavo motivo di ricorso che, così come dedotto dai medesimi ricorrenti, ove fondato, imporrebbe il rinnovo dell’intera procedura. I ricorrenti sostengono che le funzioni di presidente della commissione aggiudicatrice e di responsabile del procedimento non possono essere cumulate in capo allo stesso soggetto.<br />
La censura è infondata. “In tema di contratti degli enti locali, è legittimo il contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente di tutte le funzioni connesse alla responsabilità delle procedure d’appalto, ivi comprese quelle relative alla presidenza delle commissioni valutatrici” (Consiglio di Stato, V, 18 settembre 2003, n. 5322)</p>
<p>II) Va ancora esaminato, con priorità logica, il sesto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità del bando perché imponeva la presenza del “giovane professionista”. La fondatezza della censura, a giudizio della sezione, imporrebbe la ripetizione integrale della procedura perché non appare conforme ai principi di trasparenza che si apportino (sia pure a seguito di pronunce giurisdizionali) con effetto retroattivo modifiche ad un qualsiasi bando di concorso senza consentire successivamente la partecipazione a tutti i soggetti eventualmente interessati.<br />
Tale censura risulta però irricevibile.<br />
La previsione di cui al comma secondo dell’articolo 6 del bando di concorso (“la partecipazione in associazione … deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione”) era immediatamente lesiva in quanto imponeva una specifica modalità sostanziale di partecipazione e pertanto doveva essere impugnata nel termine decadenziale (di cui all’a. 21 della legge 1034/1971) di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.</p>
<p>III) Con il primo motivo di ricorso si sostiene che “la norma di cui all’a. 51, comma V, del DPR 554/1999 dispone che nei raggruppamenti vi debba essere un tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni, ma non dice che tale soggetto debba essere necessariamente un tecnico definitosi (o aotodefinitosi) &#8220;progettista&#8221;”.<br />
In ordine a tale censura i controinteressati hanno dedotto che “la giurisprudenza citata dal raggruppamento ricorrente è inerente a gare per l’aggiudicazione di incarichi di progettazione, della redazione di progetti esecutivi, di servizi (articoli 59-70 del DPR 554/1999). Di contro nella specie si verte in materia di concorso di idee (articoli 57 e 58 del DPR 554/1999) che nulla ha a che vedere con le altre fattispecie indicate”.<br />
“In realtà nel concorso di idee – quale quello in oggetto –assume carattere pregnante la proposta ideativa, che può essere elaborata o da un singolo o da un raggruppamento di professionisti che va poi ad identificare il gruppo concorrente al quale viene altresì riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità dell’opera, secondo i principi propri del diritto d’autore”.<br />
“Nel caso di specie non solo si qualifica espressamente l’architetto Barbato come collaboratore e non come progettista escludendo già in via di principio dall’attività ideativa, ma quel che più conta è che neppure è stata precisata la natura dell’attività di collaborazione dallo stesso espletata, che resta comunque estranea all’oggetto principale della prestazione, l’idea ovvero una soluzione progettuale originale e funzionale. Pertanto legittimamente è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dal momento che tra i soggetti presenti nel medesimo raggruppamento, i progettisti appunto, non figurava un professionista abilitato con meno di cinque anni di esercizio della professione”.<br />
La sezione ritiene di dover aderire alla ricostruzione fatta dai soggetti controinteressati perché più vicina allo spirito della norma su cui si controverte. Ritenere che l’obbligo di partecipazione possa essere assolto inserendo nell’elenco dei professionisti un iscritto all’albo da meno di cinque anni (senza attribuirgli alcun compito ovvero compiti di natura solo materiale) significa eludere la volontà legislativa.</p>
<p>IV) Il secondo motivo di ricorso si articola in due diverse proposizioni.<br />
Con la prima si afferma che le norme (indicate nell’epigrafe del motivo) non indicano quali debbano essere le mansioni del tecnico abilitato da meno di cinque anni. Per tale parte il motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte nell’esaminare il primo motivo.<br />
Con la seconda proposizione di sostiene che il gruppo del professor Rendina non si è mai costituito in associazione o in raggruppamento temporaneo formalizzato con apposito atto, come impone la legge. Ed infatti un gruppo di professionisti può dirsi “raggruppamento temporaneo” secondo la dizione contenuta nella normativa generale sui lavori pubblici, solo quando tale “nuovo soggetto temporaneo” derivi da atto pubblico, oppure in una accezione meno rigorosa, da scrittura privata autenticata (C.S. V, 30/06/98, 993).<br />
La sezione osserva che, se i ricorrenti non sono i componenti di un raggruppamento temporaneo, essi non possono che essere singoli professionisti, tutti aspiranti alla medesima aggiudicazione dei premi messi a concorso, con la conseguenza che l’interesse di ciascuno è in conflitto con l’interesse degli altri ricorrenti.<br />
Ma se ciò fosse vero il ricorso sarebbe addirittura inammissibile perché il ricorso collettivo è ammesso solo quanto l’interesse di ciascun ricorrente non sia in conflitto con quello degli altri.</p>
<p>V) Con il quarto motivo di ricorso si afferma che “ogni forma di esclusione da una gara deve essere esattamente prevista nelle sue ipotesi astratte, e dunque specificata. Nella specie il bando non esplicita alcuna forma di esclusione, a maggior ragione per rilievi di tipo meramente formali”.<br />
In contrario i controinteressati hanno eccepito che l’articolo 14 (obblighi dei concorrenti) del bando disponeva: “La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l’automatica esclusione dal concorso”.<br />
Tanto è sufficiente per ritenere l’infondatezza del motivo.<br />
La sezione ritiene di dover comunque evidenziare che, pur in assenza di specifica previsione di esclusione, la mancanza di un requisito di carattere sostanziale non può che determinare l’esclusione dal concorso.</p>
<p>VI) A tal punto si impone la valutazione della prima parte del settimo motivo con il quale si evidenzia lo sviamento nel quale è incorsa l’amministrazione resistente in quanto “l’esclusione del gruppo ricorrente non è mai stata ritenuta tale dai membri della commissione che addirittura non risultano aver sottoscritto il verbale”.<br />
Innanzitutto la sezione deve rilevare che dal verbale n. 4 del 7 luglio 2003 emerge quanto segue: “Si apre la busta n. 11, si dà lettura dei componenti il gruppo che risultano essere i seguenti: 1. prof. arch. Massimiliano Rendina (capogruppo) (…).<br />
Il presidente, ing. Gennaro Pitocchi, fa rilevare che manca la partecipazione organica al gruppo sopracitato di un professionista con meno di cinque anni abilitato all’esercizio della professione, pertanto è da escludere.<br />
Il prof. Marino Borrelli e l’arch. Domenico De Cristofaro chiedono di verificare con attenzione tale inadempienza per non vanificare l’orientamento della commissione che resta convinta dei meriti dell’idea n. 11.<br />
Il Presidente precisa che tale richiesta non può essere accolta per palese violazione della legge 109/1994 e dell’articolo 6 del bando.<br />
La commissione ne prende atto”.<br />
La sezione deve rilevare poi che il suddetto verbale risulta sottoscritto dal presidente (ingegner Gennaro Pitocchi) e dal segretario (arch. Ciro Navarra): tanto è sufficiente per la regolarità dell’atto.<br />
Resta salva, come è ovvio, la facoltà per i ricorrenti di adire un diverso giudice per far accertare la falsità del contenuto del verbale.</p>
<p>VII) Ritenuti infondati i motivi sinora esaminati, l’interesse del raggruppamento ricorrente alla partecipazione alla gara su cui si controverte si è esaurito con il provvedimento di esclusione adottato nella seduta del 7/7/2003.<br />
E pertanto, così come dedotto dai controinteressati, si rivelano ininfluenti le ulteriori censure formulate, che attengono a fasi successive dello svolgimento del procedimento il cui accoglimento non potrebbe in nessun caso giovare a parte ricorrente.<br />
L’infondatezza del ricorso rende, com’è ovvio, improcedibile, il ricorso incidentale proposto dai controinteressati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe e, consequenzialmente, dichiara improcedibile il ricorso incidentale pure in epigrafe indicato.<br />
Compensati spese competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 15 luglio e del 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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