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	<title>9779 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2008 n.9779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-9-2008-n-9779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-9-2008-n-9779/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2008 n.9779</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. V. Cernese T. Sangiovanni (Avv. S. D’Antonio) c.. Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla legittimità del provvedimento che ha imposto il divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, per tre anni, nei confronti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-9-2008-n-9779/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2008 n.9779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-9-2008-n-9779/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2008 n.9779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. V. Cernese<br /> T. Sangiovanni (Avv. S. D’Antonio) c.. Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento che ha imposto il divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, per tre anni, nei confronti di un soggetto trovato nei pressi di uno stadio, con il volto travisato, intento a caricare fumogeni in una autovettura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Misure di prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi &#8211; Divieto di accesso, per tre anni, ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive (Daspo) &#8211; Disposto per un periodo di tre anni &#8211; Nei confronti di un soggetto trovato con un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone intento a caricare fumogeni in un autovettura nei pressi di uno stadio &#8211; Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento con il quale il Questore ha disposto, nei confronti di un tifoso, ex art. 6 ter L. n. 401 del 1989, il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive site sul territorio nazionale, nonché il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per un periodo di anni 3 a partire dalla notifica del provvedimento, con la prescrizione di comparire personalmente presso il Commissariato competente, nei giorni e negli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni sportive, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento stesso, nel caso in cui l’interessato sia stato trovato nei pressi di un settore di uno stadio di calcio, con un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone. intento a caricare del materiale sospetto (nella specie si trattava di fumogeni) in un autovettura; infatti, ai sensi della norma citata, il provvedimento interdittivo può essere adottato non soltanto nei confronti di chi utilizzi o lanci razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibili, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, così determinando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica delle persone, ma anche nei confronti di coloro che ne abbiano il solo possesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Quinta Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati<br />
dr. ANTONIO ONORATO	   		Presidente<br />	<br />
dr. ANDREA PANNONE			Consigliere<br />	<br />
dr. VINCENZO CERNESE		            Consigliere Estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3518/2008 R.G. proposto da:<br />
<B>SANGIOVANNI TOMMASO, </B>rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore D’Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI</B>, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto prot. n. 87/Area III <i>quater</i> Leg / D.A.SPO.) datato 28.3.2008, notificato il 10.4.2008, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli rigettava il ricorso gerarchico da Sangiovanni Tommaso proposto avverso il provvedimento emesso ai sensi degli artt. 6, 6 <i>bis </i>e 6 <i>ter </i>della legge 13.12.1989, n. 401, così come modificati dall’art. 1 del D.L. 20.8.2001, n. 336, nonché dalla legge 24.4.2003, n. 88, dal Questore della Provincia di Napoli, datato 15.10.2007 e notificato il 4.9.2007, con il quale si vietava a Sangiovanni Tommaso di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive site sul territorio nazionale, riguardanti la compagine del Napoli calcio e della Nazionale Italiana, nonché il divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per un periodo di anni 3 a partire dalla notifica del provvedimento, prescrivendo di comparire personalmente c/o il Commissariato di Ottaviano, nei giorni e negli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni sportive, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento nella quale saranno indicati i giorni e gli orari di presentazione.<b><br />
VISTO </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
<B>VISTO</B> l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;<br />
<B>VISTI </B>gli atti tutti della causa;<br />
<B>VISTO </B>l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge  21 luglio 200, n. 205;<br />
<B>VISTA</B> la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
<B>UDITA</B> alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008 la relazione del cons. dr. Cernese;<br />
<B>RITENUTO</B> in fatto e considerato in diritto:<br />
<b>&#8211;  </b>che preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 17 luglio 2008 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione;<br />
&#8211;  che con il ricorso in epigrafe è stata impugnato, chiedendone l’annullamento, un provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Napoli, nel rigettare il ricorso gerarchico proposto avverso un decreto questorile, per motivi di ordine e sicurezza p<br />
</b>&#8211;  che l’impugnato decreto si fonda su un documentato rapporto della locale Questura del 18.3.2008, nel quale è stato riferito, tra l’altro, che Sangiovanni Tommaso: « in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Sampdoria svoltosi presso lo stadio San Paolo di Napoli in data 16.9.2007, veniva segnalato da persone del Commissariato San Paolo in servizio sul posto, un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone che, spostandosi dinanzi al settore “curva B” dello stadio sopramenzionato era intento a caricare del materiale sospetto in un’autovettura fiat Punto bianca che, successivamente bloccata in viale Augusto, risultava occupata dal ricorrente identificato insieme ad altra persona ed entrambi restituivano i fumogeni precedentemente riposti nel veicolo »; ed, inoltre, che la Questura di Napoli, con la missiva sopra richiamata, evidenziava che: « il ricorrente è stato notato primo in Piazzale Tecchio e poi vicino allo stadio San Paolo avere contatti con il gruppo di tifosi sopraccitato armato di  bastoni e, successivamente, dopo avere caricato nell’autovettura il materiale fumogeno, veniva bloccato in possesso di detti materiali proibiti, unitamente ad altro soggetto e che per tale circostanza entrambi venivano deferiti alla competente A.G. »;  <br />
&#8211;  che, a sostegno del gravame, l’interessato ha dedotto profili di violazione di legge (artt. 6, 6 <i>bis</i> e 6 <i>ter </i>della legge 13.12.1989, n. 401) e di eccesso di potere (per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, erro<br />
&#8211;  che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza contesta al ricorrente la violazione dell’art. 6 della L. 13.12.1989, n. 401, sancente il “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, ovvero a quelli-  che, trattasi, all’evidenza, di un provvedimento agevolmente riconducibile al <i>genus</i> delle misure di prevenzione o di polizia, per tali dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, quelle dirette a prevenire reati (o ulteriori reati) piuttos<br />
&#8211;  che, poi, con particolare riferimento al provvedimento in questione, la locuzione (“può”) usata dal Legislatore nella disposizione normativa non lascia adito a dubbi circa la sussistenza in capo all’Autorità preposta al mantenimento dell’Ordine e della<br />
&#8211;  che in aperto contrasto con il testo della su riferita disposizione si presenta la tesi interpretativa prospettata da parte ricorrente, per la quale, nel suo caso, l’unica ipotesi contestabile sarebbe quella prevista all’art. 6 della legge n. 401/1989,<br />
&#8211;  che, tuttavia le argomentazioni formulate sul punto da parte ricorrente si presentano erronee ed inconferenti, atteso che il novellato testo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, in relazione alle situazioni ivi ipotizzate, nell’elencare i soggetti- che, quindi, preso atto che la censurata misura interdittiva, è stata adottata all’esito di adeguata istruttoria da cui è emersa in maniera inconfutabile la rappresentazione del fatto ed operando corretta applicazione della normativa di riferimento, a t<br />
&#8211;  che le spese del grado, nella sussistenza di giusti motivi, possono compensarsi fra le parti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3518/2008), proposto da Sangiovanni Tommaso, lo respinge.<br />
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2008.<br />
ANTONIO ONORATO		Presidente<br />	<br />
VINCENZO CERNESE		Consigliere Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-9-2008-n-9779/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2008 n.9779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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