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	<title>9774 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9774 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.9774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-9-2016-n-9774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-9-2016-n-9774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.9774</a></p>
<p>Pres. De Michele/ Est. Vallorani Sull’ammissibilità del ricorso notificato alla sola concessionaria autostradale 1. Contratti della P.A. –  Concessioni autostradali – Gara – Ricorso – Soggetto terzo – Non comporta Ammissibilità – Ragioni. 2. Processo amministrativo – Gara – Legitimatio ad causam – Interesse ad agire – Status  di partecipante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-9-2016-n-9774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.9774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-9-2016-n-9774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.9774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Michele/ Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità del ricorso notificato alla sola concessionaria autostradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. –  Concessioni autostradali – Gara – Ricorso – Soggetto terzo – Non comporta Ammissibilità – Ragioni.</p>
<p> 2. Processo amministrativo – Gara – Legitimatio ad causam – Interesse ad agire – Status  di partecipante – Necessità – Ragioni.<br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di concessioni autostradali la mancata evocazione in giudizio di un soggetto terzo ed indipendente cui la concessionaria ha affidato l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure di gara non comporta inammissibilità  del ricorso nel caso in cui tra tali soggetti sia incorso un contratto di mandato. Infatti il mandato implica che gli effetti della aggiudicazione incombano sulle sole concessionarie e, dunque, la notifica del ricorso a quest’ultima è sufficiente a rendere ammissibile l’impugnazione, avverso gli atti di gara.<br />  <br /> 2. L&#8217;azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta alla duplice condizione della sussistenza della “legitimatio ad causam” (che si sostanzia nella titolarità di una situazione differenziata e qualificata) del ricorrente e a quella dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., nel senso della possibilità di conseguire utilità concreta (il “bene della vita”) all’esito del giudizio; nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone, quindi, l&#8217;esistenza di un situazione giuridica attiva, per cui in base a tale principio nelle procedure ad evidenza pubblica la legittimazione spetta unicamente a chi abbia partecipato alla gara giacché solo lo status di partecipante può configurare una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.</div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 15/09/2016 </p>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 09774/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 12755/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 12755 del 2015, proposto da: <br /> Dolmen Sud di Perera Romeo &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Manzi (C.F. MNZNDR64T26I804V), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via F. Confalonieri, 5;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br /> Soc. Autostrade per l&#8217;Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Fabio Cintioli (C.F. CNTFBA62M23F158G)e prof. Giuseppe Morbidelli (C.F. MRBGPP44S16A390N), con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> Soc. Kuwait Petroleum Italia Spa, non costituito in giudizio;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p> ad opponendum:<br /> Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini (C.F. TDSFRC48A24H501P), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong></div>
<p> <em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br /> &#8211; del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 agosto 2015 (pubblicato sul sito ministeriale il successivo 10 agosto), recante l’approvazione del <em>“Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali allegato al presente decreto, da affidare mediante procedure concorsuali”</em> e degli allegati al medesimo piano;<br /> &#8211; della sollecitazione alla domanda di partecipazione per l&#8217;affidamento dei servizi di ristoro e unitari &#8211; e dei relativi allegati;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;<br /> &#8211; con contestuale domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Soc. Autostrade per l&#8217;Italia S.p.a.;<br /> Visto l’atto di intervento di AISCAT;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p> 1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2015 e depositato il successivo 4 novembre, la società in nome collettivo Dolmen Sud di Perera Romeo &amp; C. espone di gestire l’area di servizio <em>“Dolmen Bisceglie Ovest” </em>ubicata sulla A14, al Km. 644+406 della rete autostradale gestita dalla concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.a., che è stata sub-concessa alla AGIP Petroli s.p.a. e da questa sub-affidata alla ditta ricorrente, in forza di contratto di comodato d’uso dell’area, sottoscritto in data 16.11.1998, rinnovatosi tacitamente ai sensi del punto 4 del contratto stesso, fino alla scadenza del 17 novembre 2016 (doc. 6 ric.).<br /> La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 7 agosto 2015, avente ad oggetto l’approvazione del <em>“Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali allegato al presente decreto, da affidare mediante procedure concorsuali”,</em> nonché la sollecitazione alla domanda di partecipazione pubblicata il 25 settembre 2015 per l’affidamento dei servizi di Ristoro e Unitari, anche relativamente alla citata area di servizio (lotto 423).<br /> 2. La ricorrente illustra che la vicenda oggetto del presente giudizio prende le mosse dall’atto di indirizzo adottato di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo economico il 29 gennaio 2015, concernente l’<em> “Individuazione dei criteri per l’elaborazione di un piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali”.</em><br /> In precedenza, con nota prot. n. 17262 del 5 maggio 2014, indirizzata a tutte le società concessionarie del servizio autostradale, il MIT aveva autorizzato la proroga delle concessioni di aree di servizio già scadute ed aveva invitato le concessionarie a sospendere le procedure di rinnovo in essere, poiché era alle viste un piano di ristrutturazione della rete teso a razionalizzare le infrastrutture e che avrebbe rivisto le modalità di resa del servizio.<br /> Tanto era stato previsto sulla scorta di un parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva preso atto dello stato di grave crisi del settore e della conseguente notevole contrazione delle vendite di carburante in autostrada, con successivo aumento dei prezzi di vendita ed ulteriore contrazione dei consumi; sicché si rendeva necessario un piano che consentisse di rendere economicamente sostenibile la gestione delle stazioni di servizio autostradali, che conducesse allo svolgimento di gare per l’assegnazione delle aree e che, in ultima analisi, inducesse a una diminuzione dei prezzi atta a consentire l’aumento dei consumi.<br /> Tale obiettivo, secondo il detto parere, sarebbe stato raggiungibile mediante la riduzione del numero degli impianti e l’attribuzione agli impianti superstiti dei volumi già serviti dagli impianti marginali chiusi.<br /> Il Decreto impugnato (doc. 1 ric.) approva il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali, come proposto congiuntamente dalle competenti Direzioni Generali dei due Ministeri sopra menzionati, con nota n. 8373 del 7.8.2015, la quale contiene una serie di misure di razionalizzazione relative al numero, alla collocazione ed alle modalità di gestione interessanti le n. 463 aree di servizio dislocate lungo l’intera rete autostradale, compresa la rete ANAS, introducendo una serie di disposizioni destinate alla disciplina delle espletande procedure competitive, per l’affidamento dei servizi di distribuzione dei carbolubrificanti (servizi c.d. <em>“oil”</em>) e delle attività commerciali e ristorative (<em>“non oil”</em>) all’interno delle medesime aree di servizio.<br /> Il Decreto impugnato costituisce lo sviluppo dei due precedenti <em>“atti di indirizzo”</em> promananti dai medesimi Ministeri ed adottati, rispettivamente il 29 marzo 2013 e il 29 gennaio 2015, con il comune obbiettivo di una più razionale distribuzione ed efficiente gestione delle aree di servizio pertinenti alle infrastrutture autostradali, stante la necessità di intervenire nel <em>“sistema”</em> in modo generalizzato, a causa della diffusa crisi economica che ha condotto, tra l&#8217;altro, ad una sensibile diminuzione del traffico sulla rete autostradale e ad un calo dei consumi stimato dall’Unione Petrolifera (nella Relazione annuale 2015) nell’ordine del 52 % nel periodo 2007 – 2014.<br /> Il Piano recato dal Decreto (previamente sottoposto all’esame della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha espresso parere positivo), prevede in particolare:<br /> &#8211; la chiusura di n. 25 aree di servizio individuate sulla base del modesto livello di carburante erogato annualmente (inferiore ai 2.000.000 di litri per anno) e dei prodotti <em>“non oil” </em>venduti (fatturato annuo inferiore agli Euro 750.000,00), oltre che in ragione della distanza tra le aree di servizio destinate a permanere;<br /> &#8211; la gestione unitaria di n. 119 aree di servizio nelle quali è previsto di affidare ad unico gestore sia i servizi <em>“oil”</em> che i servizi <em>“non oil”</em>;<br /> &#8211; l’automazione dei servizi <em>“oil”</em> e la chiusura notturna del servizio di ristoro in 71 aree;<br /> &#8211; la realizzazione di n. 16 nuove aree di servizio.<br /> Il Piano, inoltre, stabilisce con il c.d. Documento procedurale (doc. 1 ric.) le modalità e i criteri di espletamento delle procedure competitive finalizzate all’affidamento delle sub-concessioni relative ai servizi in questione nell’ambito delle aree di servizio presenti lungo la rete autostradale.<br /> 3. La società ricorrente quale comodataria dell’area di servizio “de qua” e gestrice dell’impianto di erogazione carburante Agip ivi ubicato, in aggiunta al Decreto, impugna la sollecitazione alla domanda di partecipazione pubblicata in data 25 settembre 2015, anche per l’affidamento, in sub-concessione, dell’area in servizio Bisceglie Ovest (Km. 644 dell’A14). La sollecitazione e gli altri atti di gara sono stati predisposti e pubblicati dalla società di consulenza “Roland Berger s.r.l.”. Quest’ultima è il soggetto chiamato ad occuparsi, in assoluta autonomia e indipendenza, della gestione dei procedimenti competitivi (tra cui quello all’odierno esame), quale <em>“Advisor”</em> incaricato da Autostrade per l’Italia S.p.a. (di seguito, semplicemente, ASPI) dell’organizzazione e gestione delle procedure selettive, finalizzate all’affidamento dei servizi Ristoro e Unitari, da svolgersi nelle aree di servizio autostradali di pertinenza di Autostrade.<br /> L’odierna ricorrente, in particolare, propone avverso gli atti gravati i seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1) Non sarebbero state coinvolte nella redazione del piano le Regioni, che sarebbero soggetti necessari ai sensi dell’art. 105 comma II lettera F del d.lgs. n. 112 del 1998 e dell’art. 19 della legge n. 57 del 2001;<br /> 2) inoltre, lo schema della procedura avrebbe dovuto essere stilato dall’Autorità di Regolazione dei trasporti, anch’essa ritenuto soggetto necessario ai sensi dell’art. 20 comma X del decreto legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;<br /> 3) sarebbe stato poi violato l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto gli atti impugnati non darebbero conto, nelle rispettive motivazioni, dei criteri e dei parametri in forza dei quali sarebbero stati decisi accorpamenti, chiusure, gestione unitaria e <em>“selfizzazione”</em> dei servizi di distribuzione del carburante in relazione a determinate aree;<br /> 4) e 5), sussisterebbe, inoltre, sotto diversi profili, la violazione dell’art. 16 del decreto legge n. 10341970 e del correlato principio di continuità gestionale;<br /> 6) la previsione, nel documento procedurale allegato al decreto interministeriale, del divieto, per i gestori, di esercitare l’attività di ristorazione c.d.<em>“sottopensilina”</em> nel caso in cui operino le disposizioni a tutela della continuità gestionale violerebbe l’art. 17 della legge n. 27 del 2012, che consentirebbe al gestore di commercializzare sempre tali prodotti; la medesima norma sarebbe violata anche dall’altra previsione del documento, che, invece, imporrebbe al subconcessionario (e di conseguenza al gestore) di svolgere sempre tale attività di vendita in caso di affidamento del solo servizio di distribuzione dei carburanti;<br /> 7) i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui hanno previsto la corresponsione di un indennizzo in favore dei gestori la cui attività non godrà di continuità gestionale<br /> &#8211; sia sotto il profilo dell’indeterminatezza dei soggetti obbligati a versare tale indennizzo;<br /> &#8211; che sotto quello legato alla facoltà del nuovo subconcessionario di provvedere <em>“al reimpiego”</em> del gestore, anche in altre aree della rete, in alternativa alla corresponsione dell’indennizzo, con conseguente soggezione del primo al secondo;<br /> 8) risulterebbe impossibile, per la scansione cronologica degli atti succedutisi, il rispetto del termine del 31 dicembre 2015, previsto nell’Atto di indirizzo, per l’effettivo nuovo affidamento delle aree;<br /> 9) sarebbe altresì stato violato il principio del favor per le piccole e medie imprese;<br /> 10) vi sarebbe violazione degli accordi collettivi interprofessionali datati 8.7.2002 e 4.12.2002, che prevedono l’immanenza del gestore anche in caso di cambio del sub concessionario.<br /> Le successive censure riguardano la sollecitazione alla domanda di partecipazione adottata da Autostrade per l’Italia il 25 settembre 2015:<br /> 11) essa sarebbe illegittima per la mancata partecipazione alla redazione degli atti di gara dell’Autorità per la regolazione nei trasporti, come detto già nel secondo motivo;<br /> 12) la violazione del principio di continuità gestionale deriverebbe anche dalla mancata applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006, vigente ratione temporis, non avendo tenuto conto del fatto che la scadenza del rapporto di subconcessione in essere era fissata al 31 dicembre 2017, e che il contratto di comodato tra la subconcessionaria e la ricorrente sarebbe venuto a scadenza il 17novembre 2016.<br /> 4. La società in epigrafe ha poi svolto domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti per la cessazione anticipata del contratto di comodato d’uso che la lega alla compagnia petrolifera di riferimento.<br /> 5. Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni statali intimate, le quali svolgono articolate controdeduzioni di merito avverso le asserzioni contenute nel ricorso di cui chiedono l’integrale rigetto.<br /> E’ intervenuta <em>“ad opponendum” </em>la Associazione Italiana Società Concessionarie di Autostrade e Trafori (AISCAT) la quale ha depositato articolata memoria mirante ad ottenere il rigetto del ricorso.<br /> Si è costituta altresì Autostrade per l’Italia s.p.a., che ha depositato memoria in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.<br /> Quest’ultima è stata respinta con ordinanza n. 05123/2015.<br /> La ricorrente ed Autostrade per l’Italia hanno scambiato le memorie conclusionali mentre l’interveniente Associazione AISCAT ha depositato memoria di replica, in vista della celebrazione della pubblica udienza del 4 maggio 2016, nella quale il ricorso è stato assunto in decisione. </p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p> 1. In via preliminare deve essere delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nelle sue memorie difensiveda Autostrade per l’Italia s.p.a., che muove dalla constatazione per cui non è stato evocato in giudizio il soggetto cui la concessionaria autostradale ha commesso il compito di indire e gestire le procedure di affidamento dei servizi <em>“oil”</em> e <em>“ristoro”</em> sui sedimi autostradali, che la resistente ha individuato nella società Roland Berger s.r.l.<br /> L’eccezione è infondata, e va respinta sulla scorta di quanto recentemente affermato da questa Sezione nell’affrontare identica eccezione in analogo ricorso (TAR Lazio, sez. III, 16 maggio 2016, n. 5737).<br /> Occorre premettere che &#8211; come precisato dalla stessa Autostrade per l’Italia s.p.a. nelle sue difese &#8211; la necessità che la concessionaria autostradale affidi l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure di gara in questione a <em>“uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati”</em> deriva direttamente da una delle prescrizioni impartite alla concessionaria dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio parere n. 8090, assunto nella adunanza del 2 marzo 2000, prodotto dalla concessionaria al n. 10 dei suoi depositi datati 14 novembre 2015.<br /> Nel citato parere dell’Autorità di regolazione del settore questa scelta, derivante da uno degli impegniassunti dalla holding cui ASPI s.p.a. faceva capo, viene giustificata per impedire che ad altra società della medesima holding &#8211; all’epoca sub concessionaria del servizio di ristoro in numerose aree di servizio &#8211; venga attribuito un vantaggio concorrenziale consistente nel beneficiare di privilegi informativi e di gare strutturate in modo ad essa favorevole.<br /> Tanto premesso, è necessario interrogarsi sulla natura del rapporto giuridico che lega Autostrade per l’Italia s.p.a. e Roland Berger s.r.l.<br /> Ritiene il Collegio che, nella circostanza, non sia possibile ravvisare la sussistenza di una delegazione intersoggettiva, al cospetto della quale le funzioni di stazione appaltante (e, dunque, l’esclusiva legittimazione a contraddire, anche ai fini di cui all’art. 41 comma 1 c.p.a.) spettano al delegato.<br /> Ciò perché, come noto, quest’ultima figura può ricorrere unicamente nel rapporto tra due Enti pubblici, che qui non sussiste: anche volendo considerare che alla figura in questione possa ricorrere un <em>“ente aggiudicatore”</em> (nella definizione che ne dava l’art. 23 comma 29 del d.lgs. n. 163/2006) quale Autostrade per l’Italia s.p.a. (in quanto soggetto operante in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi dall&#8217;autorità competente secondo le norme vigenti), è certo che alcuna connotazione pubblicistica può essere ravvisata in capo a Roland Berger s.r.l., soggetto privato dedito alla fornitura di servizi di consulenza.<br /> E tanto, pur avendo il Collegio ben presente la nozione funzionale di Ente pubblico invalsa in giurisprudenza (Cons. Stato n. 2660/2015), per cui si<em>“ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica”</em>.<br /> Ed avendo, altresì, ben presente che l’art. 7, comma 2, c.p.a. espressamente prevede, ai fini del riparto della giurisdizione, che <em>“Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”.</em><br /> Ed invero, il punto nodale della questione, ad avviso del Collegio, consiste nel fatto che l’affidamento a Roland Berger s.r.l. delle funzioni legate all’indizione ed allo svolgimento della gara non deriva da una disposizione normativa o da un conseguente provvedimento dell’ipotetico delegante (che è qui un soggetto privato), bensì, direttamente ed esclusivamente, da un negozio di diritto privato.<br /> La concessionaria resistente, al n. 11 della propria produzione documentale del 14 novembre 2015, ha depositato in giudizio una propria nota, diretta al citato Advisor, che fa seguito ad altra lettera del 14 maggio precedente, con la quale Autostrade per l’Italia s.p.a. aveva inviato a Roland Berger s.r.l. <em>“il Mandato di Advisory”</em> per lo svolgimento delle procedure dei servizi in questione.<br /> Nella medesima nota prodotta in giudizio, Autostrade per l’Italia s.p.a. dà atto alla destinataria che quest’ultima ha già fatto formale accettazione del citato <em>“Mandato”</em>, e le invia alcuni allegati a tale atto.<br /> Questa breve corrispondenza, pur non riportando condizioni e termini del negozio intercorso fra Autostrade per l’Italia s.p.a. e Roland Berger s.r.l., consente all’interprete di qualificare il rapporto tra le due parti come di natura certamente privatistica, come contratto di mandato.<br /> La fonte esclusivamente negoziale del rapporto tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e Roland Berger s.r.l. deve indurre a ritenere che, nella circostanza, la legittimazione a contraddire non spetti esclusivamente al soggetto che ha indetto e condotto la procedura di aggiudicazione, bensì anche alla mandante Autostrade per l’Italia s.p.a.<br /> Ciò, innanzitutto, con riguardo agli effetti naturali del contratto di mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per cui gli effetti giuridici degli atti compiuti del mandatario in nome del mandante si imputano direttamente alla sfera giuridica di quest’ultimo.<br /> E’ appena il caso di precisare come, nella presente fattispecie, il mandatario Roland Berger s.r.l., nella <em>“Sollecitazione alla domanda di partecipazione”</em>abbia ampiamente – e logicamente, vista la natura del contratto da assegnare &#8211; speso il nome del mandante, come attesta già l’incipit dell’art. 1, per il quale <em>“Autostrade per l’Italia s.p.a. … ha affidato a Roland Berger s.r.l. l’incarico di organizzare, gestire e controllare, in totale autonomia e indipendenza, le procedure competitive finalizzate all’affidamento dei servizi Ristoro e Unitari da svolgersi nelle aree di servizio di pertinenza di Autostrade”</em>; né sussistono dubbi in ordine al fatto che, alla fine di ciascuna procedura di gara, il contratto assegnato verrà stipulato direttamente tra l’aggiudicatario ed Autostrade per l’Italia s.p.a.<br /> Da quanto appena esposto deriva che la notificazione del ricorso alla sola Autostrade per l’Italia s.p.a., ossia al soggetto cui si imputeranno direttamente gli effetti dell’aggiudicazione delle procedure selettive organizzate da Roland Berger s.r.l., sia sufficiente a rendere ammissibile l’impugnazione.<br /> Ciò che il Collegio deve, allora, passare a valutare, è la questione legata alla eventuale necessità di integrare il contraddittorio con Roland Berger s.r.l.<br /> 2. &#8211; Al quesito, tuttavia, nel caso di specie deve darsi risposta negativa, posto, ai sensi dell’art. 49 comma 2 c.p.a., a tale adempimento deve darsi luogo ove il ricorso appaia fondato.<br /> Circostanza che qui non ricorre, in quanto il ricorso è inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle sopra delibate.<br /> 2.1. &#8211; Come già affermato dalla Sezione (sentenza n. 7211/2016), con argomentazioni che in questa sede devono essere pienamente condivise, il Decreto interministeriale del 7 agosto 2015 costituisce non già atto a contenuto normativo, bensì atto amministrativo generale, in quanto, piuttosto che rivolgersi ad una serie di fattispecie astratte, <em>“è funzionale alla cura di un interesse pubblico concreto giacché mira alla realizzazione di un nuovo assetto organizzativo riguardante il numero, la collocazione, le modalità di assegnazione e le modalità di gestione di quelle peculiari pertinenze dell’infrastruttura autostradale, costituite dalle aree di servizio destinate alla erogazione di carburanti e alla distribuzione dei prodotti commerciali “non oil” a beneficio dell’utenza e per la miglior fruizione del bene demaniale gestito, in generale, dal concessionario autostradale (nella specie, Autostrade per l’Italia)”</em>.<br /> Come evidenziato dalla Sezione nella medesima occasione, gli effetti lesivi del decreto in questione non si producono in via immediata e diretta sulle compagnie petrolifere sub-concessionarie delle aree, in quanto i relativi effetti sono differiti agli atti applicativi di indizione e svolgimento delle gare per la nuova subconcessione delle aree stesse.<br /> In particolare, per la Sezione, il <em>“documento procedurale”</em> allegato al Decreto ha come destinatari diretti i concessionari autostradali, poiché l’atto si pone ad un livello più generale rispetto ai bandi che regolamenta.<br /> 2.2 &#8211; Potrebbe quindi prospettarsi, in astratto, che il momento in cui sorge la lesione per il sub-concessionario (in via diretta) e per il gestore (ma in via indiretta) è da individuare in corrispondenza (non della pubblicazione del bando ma) dell’aggiudicazione della sub-concessione ad altro soggetto, che ha l’effetto di travolgere &#8211; privandoli del presupposto rapporto di sub-concessione, su cui i contratti di comodato gratuito con il gestore dell’impianto necessariamente si poggiano &#8211; gli accordi negoziali che fissavano il termine di scadenza del comodato d’uso oltre la data di subentro del nuovo sub-concessionario.<br /> 3. Inoltre, con specifico riferimento agli atti di indizione della gara, a tale causa di inammissibilità se ne aggiunge una ulteriore, colta dalla Sezione in occasione dell’impugnazione, da parte di altro gestore, della indizione della gara relativa all’affidamento di diversa area di servizio (già citata sentenza n. 5737/16).<br /> Ivi è stato condivisibilmente affermato che, come noto, l&#8217;azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta alla duplice condizione della sussistenza della <em>“legitimatio ad causam”</em> (che si sostanzia nella titolarità di una situazione differenziata e qualificata) del ricorrente e a quella dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., nel senso della possibilità di conseguire utilità concreta (il <em>“bene della vita”</em>) all’esito del giudizio; e che nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone, quindi, l&#8217;esistenza di un situazione giuridica attiva, per cui in base a tale principio nelle procedure ad evidenza pubblica la legittimazione spetta unicamente a chi abbia partecipato alla gara giacché solo lo status di partecipante può configurare una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.<br /> Nel caso in esame la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara né poteva presentarla per carenza dei necessari requisiti: di qui la causa di inammissibilità dell’impugnazione anche nella parte in cui essa si rivolge contro la sollecitazione alla domanda di partecipazione.<br /> 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.<br /> Le spese eseguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tra le stessa ricorrente e Autostrade per l’Italia, mentre possono essere compensate verso le altre parti, in relazione alla complessiva attività difensiva svolta. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara inammissibile il ricorso.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Autostrade per l’Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. ed in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., che complessivamente e forfetariamente liquida, per ciascuna parte, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA, come per legge.<br /> Compensa le spese nei confronti delle altre parti.<br /> Contributo unificato a carico della ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Gabriella De Michele, Presidente<br /> Silvio Lomazzi, Consigliere<br /> Claudio Vallorani, Referendario, Estensore                                                    <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>         <strong>IL PRESIDENTE</strong>          <strong>Claudio Vallorani</strong>         <strong>Gabriella De Michele</strong>                                                                                                                IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-9-2016-n-9774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.9774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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