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	<title>9723 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.9723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-7-2005-n-9723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-7-2005-n-9723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.9723</a></p>
<p>Pres. ff. ed Est. Pannone &#8211; Lista “Verdi il sole che ride” (Avv.ti Di Raimondo e Sartorio) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) e Lista “Verdi Verdi” (Avv. Lamberti) &#8211; (dichiara il ricorso improcedibile). 1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-7-2005-n-9723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.9723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-7-2005-n-9723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.9723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ff. ed Est. Pannone &#8211; Lista “Verdi il sole che ride” (Avv.ti Di Raimondo e Sartorio) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) e Lista “Verdi Verdi” (Avv. Lamberti) &#8211; (dichiara il ricorso improcedibile).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti &#8211; Natura dei provvedimenti adottati &#8211; E’ necessariamente provvisoria. (G.S.)</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato &#8211; Mancata impugnazione della delibera di proclamazione eletti &#8211; Determina l’improcedibilità del ricorso contro l&#8217;ammissione od esclusione della lista o del candidato. (G.S.)</p>
<p>3. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato &#8211;  Provvedimenti in materia &#8211; Hanno carattere definitivo &#8211; Loro eventuale illegittimità &#8211; Travolge l’intera competizione elettorale. (G.S.)</p>
<p>4. Elezioni &#8211; Ricorso elettorale &#8211; Avverso ammissione od esclusione lista &#8211; Onere di impugnazione della proclamazione eletti – Spetta a coloro che hanno subito l’ammissione della lista. (G.S.)</p>
<p>1. I provvedimenti di ammissione o di esclusione di un candidato o di una lista esauriscono la propria efficacia con il decorso dei giorni fissati per lo svolgimento della competizione elettorale. Infatti, ove, per qualsiasi motivo e salvi i casi di breve differimento, alla data fissata, le elezioni non si svolgano ovvero il loro risultato sia nullo, la competente autorità non potrà limitarsi ad indicare una nuova data, ma dovrà emanare un nuovo decreto di convocazione dei comizi consentendo a tutti di rinnovare la presentazione delle liste e delle candidature. Ove al contrario il procedimento elettorale si concluda con un qualsiasi risultato, è onere della parte interessata proporre tempestiva impugnazione. (G.S.)</p>
<p>2. La mancata impugnazione della proclamazione degli eletti rende il ricorso avverso l’ammissione o l’esclusione di un candidato o di una lista improcedibile in via definitiva. Infatti, anche su chi sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale cautela nelle forme dell’ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l’onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l’esito finale della competizione. (G.S.)</p>
<p>3. I provvedimenti di ammissione o di esclusione di un candidato o di una lista, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate (1). (G.S.)</p>
<p>4. L’onere di impugnare la proclamazione degli eletti spetta solo a coloro che hanno subito l’ammissione di altra lista  e non già al ricorrente principale che ha ottenuto in via cautelare l’esclusione della  lista. (G.S.)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. II, ordinanza 24 marzo 2005, n. 1126.</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>n. 9723/05 reg. Sent.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA &#8211;<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Andrea  Pannone  Presidente F.F. relatore<br />
dott. Anna  Pappalardo  Consigliere<br />
dott. Paolo Severini   Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso elettorale n. 2087/2005 Registro Generale promosso da:<br />
<b>AVETA RAFFAELE</b>, in proprio e nella qualità di delegato e presentatore della <b>Lista “Verdi il Sole che ride”, </b>rappresentato e difeso dagli avvocati Luca di Raimondo e Giuseppe Sartorio con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via dei Mille, n. 16</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
della <b>lista “Verdi Verdi”</b>, in persona del delegato e presentatore della lista medesima Michele Pastore, rappresentato e difeso dall’avvocato Egidio Lamberti con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Mattia preti, n. 10 presso lo studio dell’avvocato Antonio Lamberti</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ignoto nel suo esatto contenuto e non notificato, con il quale è stata disposta l’accettazione di un nuovo contrassegno presentato dalla Lista “Verdi Verdi” in vista dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Caserta, fissata per i giorni 3 e 4 aprile 2005.</p>
<p>Visto il ricorso, depositato il 10 marzo 2005, notificato in data 11 marzo 2005, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza del 10 marzo 2005, e ridepositato in data 15 marzo 2005, con i relativi allegati.</p>
<p>Visto la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.</p>
<p>Visto la costituzione in giudizio della lista “Verdi Verdi”.</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati, a cura di parte ricorrente, il 24/05/2005.</p>
<p>Data per letta all’udienza 14/07/2005 la relazione del dottor A. Pannone.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La sezione ritiene di poter prescindere dall’indicazione delle specifiche circostanze di fatto perché le seguenti considerazioni si attagliano a tutti i ricorsi presentati prima della data di svolgimento delle elezioni.</p>
<p>Tali ricorsi sono intrinsecamente improcedibili perché, in ragione degli insopprimibili tempi del processo, non è possibile pervenire ad una loro decisione definitiva prima della suddetta data.</p>
<p>I provvedimenti impugnati (di ammissione o di esclusione di un candidato o di una lista) esauriscono la propria efficacia con il decorso dei giorni fissati per lo svolgimento della competizione elettorale.</p>
<p>Infatti, ove, per qualsiasi motivo e salvi i casi di breve differimento, alla data fissata, le elezioni non si svolgano ovvero il loro risultato sia nullo, la competente autorità non potrà limitarsi ad indicare una nuova data, ma dovrà emanare un nuovo decreto di convocazione dei comizi consentendo a tutti di rinnovare la presentazione delle liste e delle candidature.</p>
<p>Ove al contrario il procedimento elettorale si concluda con un qualsiasi risultato, è onere della parte interessata proporre tempestiva impugnazione.</p>
<p>Ancora di recente è stato riaffermato (C.S. V, 28 gennaio 2005, n. 187) che: “La Sezione, in una non remota decisione (C.S. V, 3.2.1999, n. 116), peraltro ribadita più di recente (C.S. V, 5.9.2002, n. 4464), ha avuto modo di chiarire, ponendosi espressamente nel solco tracciato da una precedente giurisprudenza (C.S. V, 7.5.1994, n. 447), che l’eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione ipso jure, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l’impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.</p>
<p>Le ricadute di quanto appena considerato nella vicenda che occupa il collegio sono di immediata percezione: l’inoppugnabilità della proclamazione degli eletti – che, nella materia elettorale, rappresenta l’atto tipico destinato a recepire le illegittimità eventualmente commesse nel corso del preordinato procedimento – rende infatti improcedibile, per successiva carenza di interesse, il ricorso di prime cure proposto contro i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste oppure, allorché l’eccezione venga dedotta e scrutinata in secondo grado, l’improcedibilità dell’appello interposto avverso la decisione intervenuta sul primitivo ricorso.</p>
<p>Né ha pregio invocare in contrario il diverso principio, secondo cui è sempre ammessa l’anticipata (e, pur sempre, facoltativa) tutela giurisdizionale contro il diniego di ammissione di una lista, dal momento che il riconoscimento di siffatta possibilità d’azione, giustificata dall’evidente lesività del provvedimento di ricusazione, non interferisce affatto con il distinto profilo dell’indefettibile protrarsi della sussistenza dell’interesse a ricorrere per tutto il corso del relativo giudizio; quindi, anche su chi sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale cautela nelle forme dell’ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l’onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l’esito finale della competizione.</p>
<p>Non può seriamente dubitarsi, invero, che la proclamazione degli eletti sia il frutto di una prodromica ed articolata vicenda organizzativa e procedurale e che, dunque, tale atto non rinvenga il suo unico presupposto giuridico nella definizione, a monte, dei sub-procedimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle liste partecipanti.</p>
<p>Nella fattispecie siffatta impugnazione è mancata ed alla circostanza segue inevitabilmente la declaratoria di improcedibilità del gravame, non residuando in capo agli appellanti alcun interesse a coltivare un giudizio del cui ipotetico esito favorevole non potrebbero comunque beneficiare”.</p>
<p>La Seconda Sezione del TAR Campania ha di recente osservato (ordinanza 24 marzo 2005, n. 1126) che: “Nel corso di un processo elettorale instaurato prima della proclamazione degli eletti, il giudice adito non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale, né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente illegittima. In altri termini i provvedimenti di ammissione o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate.</p>
<p>A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve garantire all’elet­tore l’affidabilità dei provvedimenti di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento dell’illegittima ammissione della lista prescelta”.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni, l’orientamento del Consiglio di Stato deve essere precisato nel senso che l’onere dell’impugnazione della proclamazione degli eletti (ove nel corso del procedimento elettorale sia intervenuto un atto giurisdizionale adottato nella forma dell’ordinanza che abbia consentito la partecipazione ai soggetti ritenuti illegittimamente esclusi) spetta solo a coloro che hanno “subìto” l’ammissione, essendo evidente che gli ammessi non hanno alcun interesse all’impugnazione della relativa proclamazione.</p>
<p>Come vada impugnata (dai soggetti interessati al suo annullamento) una simile proclamazione è questione che la sezione non deve risolvere perché esula dal presente giudizio, ma non si può, sia pure fuggevolmente, notare che la mera proposizione del ricorso elettorale incontrerebbe l’ostacolo del­l’insindacabilità da parte di un giudice di primo grado di una pronuncia di un giudice di pari grado, cosicché la parte interessata (estranea al giudizio in cui si è formata quella pronuncia) dovrebbe preventivamente attivarsi per ottenere, attraverso tutti gli strumenti processuali posti a disposizione dal­l’ordinamento, l’annullamento di quell’atto giurisdizionale.</p>
<p>In conclusione va dichiarata l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese, competenze ed onorari di giudizio per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dichiara improcedibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 luglio 2005.</p>
<p>La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della segreteria nei termini di cui agli articoli 83/11 e 84 del T.U. 570/1960.</p>
<p>dott. Andrea  Pannone Presidente F.F. Estensore</p>
<p>Depositata in segreteria in data 15 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-7-2005-n-9723/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.9723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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