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	<title>971 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>971 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2015 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-7-2015-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-7-2015-n-971/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2015 n.971</a></p>
<p>Pres. Pedron &#8211; Est. Gambato Spisani I Comitati sono legittimati ad impugnare i provvedimenti di VIA e VAS N. 00971/2015 REG.PROV.COLL. N. 00769/2014 REG.RIC. &#160; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-7-2015-n-971/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2015 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-7-2015-n-971/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2015 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pedron &#8211; Est. Gambato Spisani</span></p>
<hr />
<p>I Comitati sono legittimati ad impugnare i provvedimenti di VIA e VAS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00971/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00769/2014 REG.RIC.</p>
<p><img decoding="async" alt="logo" border="0" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/stemma.jpg" /></p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 769 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Comitato Popolare &#8220;No al Cemento Selvaggio&#8221;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Spino D&#8217;Adda, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3; Autorità Competente per la Vas;&nbsp;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Quantum Real Estate Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Gorlani, Giulio Cerioli, con domicilio eletto presso Mario Gorlani in Brescia, Via Romanino, 16;&nbsp;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>( A – ricorso principale)</p>
<p>della deliberazione 25 marzo 2014 n°7, pubblicata all’albo pretorio dal 27 marzo 2014, con la quale il Consiglio comunale di Spino d’Adda ha adottato il Piano attuativo in variante al Piano di governo del territorio – PGT- Piano di lottizzazione A.T.U. 13 denominato “Pradone del Platano” presentato dalla Quantum Real Estate S.r.l. ;</p>
<p>della deliberazione 10 agosto 2013 n°67, con la quale la Giunta comunale di Spino d’Adda ha avviato il relativo procedimento di Valutazione ambientale strategica – VAS e individuato l’autorità competente e l’autorità procedente;</p>
<p>dell’atto dell’autorità competente per la VAS il quale si sono espressi i relativi parere motivato finale e dichiarazione di sintesi;</p>
<p>di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso ovvero consequenziale;</p>
<p>( B- ricorso per motivi aggiunti)</p>
<p>della deliberazione 7 luglio 2014 n°23, pubblicata all’albo pretorio dal 29 luglio 2014, con la quale il Consiglio comunale di Albino ha approvato previo esame delle osservazioni e controdeduzione alle stesse il Piano attuativo di cui sopra;</p>
<p>di ogni atto preordinato, presupposto, connesso ovvero consequenziale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spino D&#8217;Adda e di Quantum Real Estate Srl;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>Il comitato “No al cemento selvaggio”, realtà dell’associazionismo locale attiva nel Comune di Spino d’Adda al dichiarato scopo di salvaguardarne il patrimonio storico, artistico, naturalistico e paesaggistico (doc. 3 ricorrente, copia statuto, v. in part. l’articolo 3 di esso), insorge nella presente sede giurisdizionale contro gli atti di cui meglio in epigrafe (doc. ti 1, 2 e 10 ricorrente, copie delibere impugnate), con i quali l’amministrazione intimata ha assentito a favore della proponente Quantum Real Estate, evocata nell’odierno giudizio come controinteressata, un Piano attuativo in variante al PGT -denominato ATU13- che, in sintesi estrema, va ad ampliare a 60.000 mq la superficie di un previgente ambito di trasformazione e la divide in due zone: la prima, estesa per circa 36.000 mq e corrispondente al vecchio ambito, è localizzata in fregio alla via principale del paese, la via Ungaretti, occupa un approssimativo rettangolo compreso fra detta via e la perpendicolare via Gradella ed è destinata all’edificazione; la seconda, estesa per altri 24.000 mq, è esterna all’ambito originario, è estesa a sud della zona da edificare e viene ceduta gratuitamente al Comune a titolo di standard, per realizzarvi un previsto polo scolastico (doc. 5 ricorrente, cartina di piano; la topografia del paese deve ritenersi fatto localmente notorio).</p>
<p>Col ricorso principale, il comitato ha impugnato in primo luogo l’adozione del piano, e a sostegno ha dedotto quattro motivi:</p>
<p>&#8211; con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 4 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12 e della D.G.R. Lombardia 10 novembre 2010 n°IX/761, per esser stata la autorità competente per la VAS di piano nominata in occasione dell’adozione di esso, e non già in via preventiva in base a criteri generali e astratti, poiché in tal modo, a suo dire, non ne sarebbe garantita la necessaria autonomia;</p>
<p>&#8211; con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 13 e 14 della citata l.r. 12/2005, per non avere la delibera di adozione di piano attuativo adottato in modo specifico e puntuale gli atti di variante al PGT che ha inteso adottare;</p>
<p>&#8211; con il terzo motivo, deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, non essendo in sintesi dimostrata in alcun modo la convenienza del piano adottato per il pubblico interesse, poiché, a fronte di un sicuro vantaggio per il privato e di un altrettanto certo consumo di suolo agricolo, l’ampliamento delle scuole era già previsto in un’area apposita dell’ambito di trasformazione originario, e quindi non vi sarebbe stata necessità di acquisirne un’altra;</p>
<p>&#8211; con il quarto motivo, deduce infine eccesso di potere per carenza di motivazione. Premette in fatto che in un precedente atto di programmazione negoziata del 21 dicembre 2009 (doc. 8 ricorrente, copia di esso) gli originari proprietari dell’ambito di trasformazione avevano convenuto di cedere gratuitamente al Comune all’interno dell’ambito stesso un’area di 12.500 mq a lato dell’esistente scuola materna, per ampliare tale struttura; ciò posto, deducono che le ragioni per cui tale scelta si è disattesa non sarebbero rese esplicite.</p>
<p>L’amministrazione comunale, con memoria formale 30 luglio 2014, e la controinteressata Quantum, con memoria formale 3 dicembre 2014, hanno chiesto che il ricorso sia respinto.</p>
<p>Intervenuta nelle more la delibera di approvazione del Piano (doc. 10 ricorrente, cit.), il Comitato l’ha impugnata con motivi aggiunti, e in particolare:</p>
<p>&#8211; con i primi quattro motivi, ha puntualmente riproposto i motivi di ricorso originario;</p>
<p>&#8211; con il quinto motivo, ha dedotto ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, per avere il Comune in sostanza omesso di valutare le proprie osservazioni.</p>
<p>A fronte di ciò, in data 4 febbraio 2015, la controinteressata avanzava istanza di prelievo.</p>
<p>Parallelamente, con istanza 21 gennaio 2015 il ricorrente, allegando la relazione di un tecnico di parte, chiedeva venisse espletata CTU, volta a determinare lo “sbilanciamento” (istanza, p. 7 quinto rigo) degli interessi coinvolti nella fattispecie, nel senso di un ingiustificato molto maggior beneficio attribuito alla parte privata.</p>
<p>In vista dell’udienza fissata avanti il Presidente per il giorno 10 marzo 2015 per decidere su detta istanza, la Quantum, con memoria 9 marzo 2015, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione del Comitato, in quanto a suo dire soggetto non rappresentativo e si opponeva alla decisione presidenziale, ritenendo la decisione di competenza del solo Collegio; per parte sua il Comitato, con note di udienza contestuali, insisteva sull’istanza istruttoria. Il Presidente demandava la decisione al Collegio e fissava udienza pubblica di discussione. Il Comune, con memoria formale 27 marzo 2015, insisteva per la reiezione anche dei motivi aggiunti.</p>
<p>Con memoria finale 28 maggio 2015 e relativa produzione documentale del giorno 11 maggio 2015, il ricorrente ha ribadito le proprie tesi e sottolineato la propria risalente attività sul territorio, che ne fonda a suo avviso la legittimazione.</p>
<p>Per parte loro, il Comune e la controinteressata hanno articolato compiute difese rispettivamente con le memorie finali del 29 maggio 2015, in cui preliminarmente ribadiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato; nel merito, ne chiedono la reiezione, sottolineando la ragionevolezza di quanto contenuto nel piano.</p>
<p>Da ultimo, il Comitato con replica 9 giugno 2015 e la Quantum con replica del 10 giugno 2015 hanno ribadito le rispettive difese.</p>
<p>Alla udienza del giorno 1 luglio 2015, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. Il Collegio preliminarmente ritiene che la causa sia completamente istruita, e pertanto respinge come non rilevante la richiesta istruttoria di CTU formulata nei termini di cui in narrativa; ciò posto, ritiene l’impugnazione è infondata sia quanto al ricorso principale, sia quanto al ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni di seguito precisate.</p>
<p>2. In via preliminare, è infondata e va respinta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione proposta dall’amministrazione intimata e dalla controinteressata. In termini generali, è del tutto noto che un comitato, quale espressione spontanea del diritto dei cittadini di associarsi per uno scopo di interesse comune, può essere legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi da esso tutelati qualora possa dimostrare un apprezzabile radicamento sul il territorio e un’attività protratta nel tempo, sì da non configurarsi come promosso al solo scopo di impugnare, appunto, il provvedimento in questione: così da ultimo fra le molte C.d.S. sez. IV 19 febbraio 2010 n°1001, sez. IV 14 giugno 2007 n°3192 e, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 1 luglio 2010 n°2411 nonché, a contrario, sez. I 17 luglio 2013 n°683.</p>
<p>3. Applicando i principi appena delineati al caso di specie, la legittimazione del Comitato ricorrente risulta confermata. In primo luogo, come ricordato in premesse, esso si prefigge il fine statutario di proteggere il territorio di Spino, e impugna un provvedimento di tipo urbanistico, che all’evidenza può considerarsi astrattamente contrario al fine riportato; in secondo luogo, ha dato prova (doc. ti ricorrente da 16 a 31, copia della documentazione relativa) di una attività nel Comune in questione protratta dal 2010 fino sostanzialmente alla data attuale, che si è concretata nella notizia data al Comune stesso della propria costituzione, al fine di accreditarsi quale interlocutore, nella richiesta di accesso ad atti amministrativi, nella formulazione di proposte per il miglior governo del territorio, alle quali il Comune ha dato risposta, e nella predisposizione di “gazebo” sulla pubblica via per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini, il tutto puntualmente riferito dalla stampa locale. In tal senso quindi, tenuto conto anche delle modeste dimensioni del Comune di Spino, un’attività continua e radicata nel sociale è senz’altro riconoscibile.</p>
<p>4. Ciò posto, nel merito è infondato anzitutto il ricorso principale, a cominciare dal primo motivo, incentrato sulla presunta violazione dei criteri di scelta dell’autorità VAS. In proposito, l’art. 4 della l.r. 12/2005 si limita a richiedere che l’autorità competente stessa sia caratterizzata da “separazione rispetto all’autorità procedente”, “adeguato grado di autonomia” e “competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile”, requisiti tutti che, a differenza di quanto deduce il ricorrente, non richiedono necessariamente la sua individuazione in via preventiva, generale e astratta, la quale, per inciso, di per sé non garantisce nulla, perché nulla vieterebbe di individuare in tal modo un’autorità che autonoma non è.</p>
<p>5. Del ricorso principale è infondato anche il secondo motivo, che contesta le modalità con le quali la variante ha operato sul preesistente PGT. In linea di fatto, sia la delibera di adozione del piano in variante (doc. 1 ricorrente, cit. p. 5), sia, anticipando quanto vale per il ricorso per motivi aggiunti, la delibera di approvazione dello stesso (doc. 10 ricorrente, cit. p. 8) indicano in modo puntuale gli atti di PGT sui quali vanno ad incidere. Ciò posto, non è allora dato comprendere quali ulteriori contenuti dette delibere avrebbero dovuto assumere per “adottare specificamente gli atti di variante allo stesso strumento urbanistico generale” (ricorso, p. 14 quarto rigo dal basso).</p>
<p>6. Il terzo e il quarto motivo di ricorso principale sono all’evidenza connessi, e vanno trattati congiuntamente, in quanto censurano la presunta irragionevolezza delle scelte di piano contenute negli atti impugnati. In proposito, va premesso il principio generale, ribadito da costante giurisprudenza, per cui le scelte di piano urbanistico rivestono carattere ampiamente discrezionale, e in via generale possono essere sindacate in sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di illogicità manifesta, ovvero di falso presupposto: così fra le molte C.d.S. se. IV 23 febbraio 2015 n°882.</p>
<p>7. Nel caso di specie, il ricorrente ha ravvisato un’illogicità di tal tipo anzitutto nella stessa configurazione del piano impugnato, che riserva all’edificazione l’area originale dell’intervento e localizza invece gli standard all’esterno di essa, come spiegato in narrativa. In proposito, va condiviso l’insegnamento di C.d.S. sez. IV 10 febbraio 2014 n°616, correttamente citata dalla difesa dell’ente, secondo il quale gli standard sono localizzati in modo razionale in sintesi quando siano fruibili dalla popolazione interessata. Ciò in astratto potrebbe portare a ritenere irrazionale una localizzazione degli stessi al di fuori dell’area urbanizzata, ma in concreto si giunge ad una conclusione diversa, per l’assorbente rilievo che lo standard di cui si tratta è costituito da un polo scolastico, fruito di regola dall’intera popolazione del Comune, ovvero per lo meno dalla popolazione di aree significative di esso, di regola non coincidenti con un nuovo piano attuativo. Va poi ricordato che, in ogni caso, l’area a standard, pur esterna, è nelle immediate vicinanze di quella urbanizzata.</p>
<p>8. Ciò posto, il Comitato ricorrente ritiene illogica la scelta di piano per cui è causa anche per un presunto squilibrio fra i vantaggi conferiti dal Comune al privato e quelli invece ricavati dall’ente, intesi comunque in senso strettamente economico, come dedotto nella relazione tecnica di parte redatta da tale geom. Ripamonti e prodotta in data 21 gennaio 2015. Anche volendo prescindere dal tono possibilista della relazione stessa (pp. 6 e 18, ove si parla di “probabili” valori commerciali), esattamente rilevato dalla difesa della controinteressata (memoria 29 maggio 2015 p. 14), va infatti osservato che le scelte di pianificazione urbanistica sono scelte di indirizzo politico amministrativo, non a caso denominate di “governo del territorio”, non già operazioni commerciali in cui la parte pubblica debba ricavare un dato utile inteso in senso aziendale.</p>
<p>9. In tali termini, la scelta di destinare una porzione di terreno agricolo all’espansione residenziale e di localizzare nelle vicinanze, comunque in prossimità dell’abitato, un polo scolastico appare di per sé non irrazionale né manifestamente dannosa per la collettività, a prescindere da calcoli di convenienza appunto commerciale, che non appartengono alla materia in esame. A fronte di tale scelta, infine, si giustifica anche l’avere disatteso il precedente, peraltro risalente nel tempo, accordo con i vecchi proprietari dell’area.</p>
<p>10. Quanto sin qui esposto vale a respingere anche i corrispondenti motivi di ricorso per motivi aggiunti; in proposito va solo precisato, relativamente al motivo quinto, incentrato sul presunto insufficiente esame delle osservazioni, che le stesse, a fronte di una scelta di cui si è dimostrata la non manifesta illogicità, non richiedono analitica e specifica confutazione: così da ultimo C.d.S. sez. IV 29 dicembre 2014 n°6386.</p>
<p>11. La particolarità di alcune questioni trattate, oggetto del motivo primo di ricorso principale, sulle quali non consta un orientamento giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare le spese.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso principale, sia il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mauro Pedron, Presidente</p>
<p>Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore</p>
<p>Mara Bertagnolli, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 15/07/2015</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-7-2015-n-971/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2015 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2014 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2014 n.971</a></p>
<p>Pres. Paolo Corciulo, est. Gianluca Di Vita De Martino Sandra (Avv. Franco Verde) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone) Edilizia ed urbanistica-Titoli abilitativi &#8211; Istallazione di tettoie/ strutture accessorie di protezione &#8211; Finalità-Decoro/arredo/riparo- Permesso di costruire- Necessità- Non sussiste In materia edilizia, gli interventi consistenti nell’ installazione di tettoie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2014 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2014 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Corciulo,  est. Gianluca Di Vita <br /> De Martino Sandra (Avv. Franco Verde) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica-Titoli abilitativi &#8211; Istallazione di tettoie/ strutture accessorie di protezione &#8211;  Finalità-Decoro/arredo/riparo- Permesso di costruire- Necessità- Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilizia, gli interventi consistenti nell’ installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell&#8217;immobile cui accedono.(Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto che l’edificazione di un gazebo non richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opera aperta su tutti i lati che non comporta la realizzazione di nuovi volumi e ha pertanto accolto il ricorso avverso il provvedimento inibitorio della s.c.i.a.) (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1). cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 13 luglio 2009 n. 3870 e 29 gennaio 2009 n. 492; Sez. III, 9 settembre 2008 n. 10059; Sez. IV, 18 novembre 2008 n. 19754</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 56 del 2012, proposto da:<br />
De Martino Sandra, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Franco Verde, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Campania;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Nerone, presso cui ha eletto domicilio alla via Cesario Console, 3;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’atto dirigenziale inibitorio e di annullamento d’ufficio della segnalazione certificata di inizio attività, recante numero di protocollo 6730 del 10 ottobre 2011;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In data 8 luglio 2011 la Sig.ra Sandra De Martino presentava una segnalazione certificata di inizio attività (di seguito s.c.i.a.) per l’installazione di <i>“un gazebo per ricovero autovettura” </i>recante la misura di mt. 3,20 x mt. 6,00 nel giardino della sua abitazione, alla via Nobel nel Comune di Aversa.<br />
Con provvedimento prot. n. 6730 del 10 ottobre 2011 l’intimata amministrazione locale inibiva l’esecuzione del manufatto sul presupposto che, trattandosi di opera di trasformazione edilizia, fosse necessario il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, primo comma lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.<br />
Avverso tale atto insorge la ricorrente che deduce in sintesi i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Aversa, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, erronea valutazione ed inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria.<br />
Conclude con la richiesta di accoglimento del gravame e di annullamento dell’impugnato provvedimento.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Aversa che assume la legittimità dell’azione amministrativa e chiede la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 123 del 25 gennaio 2012 il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora.<br />
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
In punto di diritto, giova rammentare che, per giurisprudenza costante (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 13 luglio 2009 n. 3870 e 29 gennaio 2009 n. 492; Sez. III, 9 settembre 2008 n. 10059; Sez. IV, 18 novembre 2008 n. 19754), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell&#8217;immobile cui accedono.<br />
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all&#8217;edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell&#8217;edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.<br />
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico &#8211; edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un&#8217;evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26 settembre 2008 n. 11309): ciò in quanto rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell&#8217;opera (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007 n. 11679).<br />
In applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, deve allora ritenersi che l’edificazione del gazebo in questione non richiedesse il previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opera aperta su tutti i lati che non comporta la realizzazione di nuovi volumi: in proposito, deve infatti richiamarsi l&#8217;indirizzo espresso da questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2013 n. 2396; 7 febbraio 2013 n. 789) secondo cui, in materia urbanistico &#8211; edilizia, il presupposto per l&#8217;esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, e tale presupposto non si riscontra nel caso di una tettoia aperta su tutti i lati.<br />
L’opera presenta inoltre un modesto impatto urbanistico e ridotta consistenza dimensionale: difatti, trattasi di una tettoia destinata al ricovero di autovetture delle dimensioni di mt. 3,20 x mt. 6,00 con struttura interamente bullonata e smontabile aperta su tutti i lati.<br />
Le considerazioni svolte conducono, con assorbimento delle ulteriori censure, all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza – così come l’onere del contributo unificato &#8211; con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ., e vengono liquidati in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore di De Martino Sandra, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) &#8211; oltre al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 &#8211; con attribuzione al procuratore per essa costituito ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-10-2-2014-n-971/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2014 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Balucani – Est. Pescatore Alero – Società Semplice (avv.ti Goria, Viscio) c. Comune di La Loggia (avv. Santilli) sulla non necessità di motivazione specifica in sede di richiesta di oneri di urbanizzazione quando la richiesta sia conforme ai criteri normativi 1. – Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Balucani – Est. Pescatore<br /> Alero – Società Semplice (avv.ti Goria, Viscio) c. Comune di La Loggia (avv. Santilli)</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessità di motivazione specifica in sede di richiesta di oneri di urbanizzazione quando la richiesta sia conforme ai criteri normativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Motivazione del provvedimento applicativo – Non necessita.	</p>
<p>2. – Edilizia ed urbanistica – Domanda di concessione in variante – Utilizzata come domanda in sanatoria – ammissibilità.	</p>
<p>3. &#8211; Edilizia e urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Determinazione in via provvisoria prima di istruttoria – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una specifica normativa e pertanto i provvedimenti applicativi non richiedono una particolare motivazione.	</p>
<p>2. – La domanda di concessione in variante può essere qualificata ed istruita dal Comune come domanda di sanatoria qualora gli interventi relativi risultino già realizzati in assenza di autorizzazione.	</p>
<p>3. – Gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati in via definitiva una volta istruita la pratica e non possono essere richiesti in via provvisoria salvo conguaglio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20162_20162.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-8-2012-n-971/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2012 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio Trane e altro (avv. G. Spata, M.F. Guariglia) c. Comune di Gagliano del Capo (avv. G. Ingletti), Pacione e altro (avv. F.F. Tuccari, A. Orlandini), Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce (avv. A. Vantaggiato). in tema di procedura disciplinata in base all&#8217;art. 17</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio<br /> Trane e altro (avv. G. Spata, M.F. Guariglia) c. Comune di Gagliano del Capo (avv. G. Ingletti), Pacione e altro (avv. F.F. Tuccari, A. Orlandini), Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce (avv. A. Vantaggiato).</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedura disciplinata in base all&#8217;art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Incarico di direzione lavori – Procedura di affidamento ex art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Non è una vera e propria gara.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Incarico di direzione lavori – Procedura di affidamento ex art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Avviso pubblico – Impegno a dimostrare la regolarità contributiva – Omessa dimostrazione – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di procedura per l’affidamento di un incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dall’art.7 comma 1, l. 1 agosto 2002 n.166, sono infondate le censure circa la mancata predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula, la mancata comparazione delle proposte, l’omessa indicazione del prezzo a base d’asta e l’introduzione di un criterio non previsto nell’avviso (ossia, l’elemento economico), in quanto la procedura seguita dalla p.a. non è una vera e propria gara, quindi non valgono le regole generali, che impongono la predeterminazione del prezzo base e dei criteri di valutazione e la comparazione delle offerte.</p>
<p>2. Nel caso in cui, con riferimento ad una procedura disciplinata dall’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dall’art.7 comma 1, l. 1 agosto 2002 n.166, l’avviso pubblico richieda la dichiarazione dell’impegno a dimostrare la regolarità contributiva prima dell’affidamento dell’incarico, l’omessa dimostrazione del requisito può rilevare nel senso di impedire la sottoscrizione del disciplinare regolante l’incarico o di provocare la decadenza dall’affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di procedura disciplinata in base all’art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.:   971/05<br />
		Registro Generale:	2451/2004 																																																																																										</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
 Seconda Sezione di Lecce</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI, Presidente; TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore; PATRIZIA MORO, Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2451/2004  proposto da<br />
<b>Alfredo Trane</b>, in proprio e quale coordinatore del raggruppamento di professionisti Ingegneri Alfredo Trane, Vito Morciano, Emiliano Zampironi, Antonio Vitali e Geometra Cosimo Bisanti, nonché da questi ultimi in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv. Gabriella Spata e Maria Federica Guariglia, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse, in Lecce, Via Zanardelli, 60,</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Gagliano del Capo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Ingletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Raffaele Dell&#8217;Anna, in Lecce, Via S. Trinchese, 8,<br />
e nei confronti di<br />
<b>Rocco Pacione</b>, in proprio e quale coordinatore del raggruppamento di professionisti Ingegneri Rocco Pacione, Antonio Sergi, Fabrizio Simone Vanotti e Architetti Francesca Miggiano e Cosma Di Lecce, nonché contro questi ultimi in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Fabrizio Tuccari e Alessandro Orlandini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16<br />
con intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Zanardelli, 7,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della determinazione del Responsabile del Settore pianificazione territoriale del Comune di Gagliano del Capo n. 377 reg. gen. dell’8/11/2004 R.G. e n. 100 reg. del settore del 5/11/2004 R.S., nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare dell’avviso pubblico relativo all’affidamento;<br />	<br />
e per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli Avv. Spata, Ingletti, Orlandini, Tuccari e Vantaggiato. <br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 17, comma 12, L. 109/94 e successive modifiche nonché dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, carenza di motivazione e sviamento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione dell’avviso pubblico e dell’art. 7, comma 12, L. n. 166/02.<br />	<br />
Considerato che:<br />
&#8211;	la procedura per cui è causa riguarda l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di ampliamento della rete fognante nera del Comune di Gagliano del Capo; l’incarico è di importo inferiore ai 100.000 Euro (esclusa IVA e contributi previdenziali).<br />	<br />
Pertanto, la procedura è disciplinata dall’art. 17, comma 12, della L. n. 109/94, come modificato dall’art. 7, comma 1, della L. n. 166/02, che recita “Per l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all&#8217;affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell&#8217;esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”. <br />
Il Comune intimato ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 13/01 (vigente ratione temporis, essendo l’avviso del luglio 2004), che, prima della modifica apportata dall’art. 34, comma 1, lettera d), della L.R. n. 14 del 4/8/2004, recitava testualmente “Per l&#8217;affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l&#8217;ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico. La pubblicazione dell&#8217;avviso deve avvenire quantomeno presso l&#8217;Albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l&#8217;avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell&#8217;avviso&#8230;.”. Quindi, il fatto che il Comune di Gagliano del Capo abbia proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione non implica ex se che l’Amministrazione si sia autovincolata in qualche modo, introducendo ulteriori elementi di valutazione oltre a quelli già indicati dal citato art. 17 della L. n. 109/94 e, in ambito regionale, dall’art. 12 della L.R. n. 13/01, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. n. 14/04.<br />
La prefata normativa non impone la predeterminazione di criteri valutativi, ma affida al funzionario responsabile la semplice verifica del possesso, in capo ai professionisti che chiedono di essere invitati alla selezione, dei requisiti professionali ritenuti indispensabili in relazione al contenuto dei lavori da eseguire.<br />
Nel caso di specie, dall’esame della determinazione dirigenziale n. 377 dell’8/11/2004, risulta che il responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune ha esaminato i curricula professionali dei componenti dei due raggruppamenti ammessi (quello coordinato dall’Ing. Trane e quello coordinato dall’Ing. Pacione), indirizzando la propria scelta su quest’ultimo sia in ragione di una più spiccata competenza nel settore paesaggistico-ambientale sia in virtù della manifestata disponibilità ad applicare uno sconto sulle tariffe professionali, nel rispetto dell’art. 64 del DPR n. 554/99 e della determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 30 del 13/11/2002.<br />
In relazione a quanto precede, risultano infondate le censure espresse dai ricorrenti circa la mancata predeterminazione di criteri di valutazione dei curricula, la mancata comparazione delle proposte, l’omessa indicazione del prezzo a base d’asta e l’introduzione di un criterio non previsto nell’avviso (ossia, l’elemento economico). Al riguardo, si osserva che la procedura seguita dall’Amministrazione non è una vera e propria gara, quindi non valgono le regole generali, che impongono la predeterminazione del prezzo base e dei criteri di valutazione e la comparazione delle offerte. In questo caso, non ci sono state offerte, ma la semplice presentazione di curriculum professionali, ossia di dati riferiti alle esperienze professionali passate dei tecnici che hanno preso parte alla selezione, i quali non dovevano migliorare le offerte degli altri competitori, ma solo indicare il proprio bagaglio esperienziale.<br />
Al riguardo, poi, si osserva che appaiono infondate anche le censure relative all’asserita carenza, in capo ai componenti del raggruppamento affidatario dell’incarico dei requisiti di capacità professionale richiesti nell’avviso pubblico.<br />
Infatti, in disparte la considerazione che tali requisiti vanno riferiti al raggruppamento nel suo complesso e non necessariamente ai singoli professionisti (altrimenti non avrebbe senso l’affidamento dell’incarico ad un’équipe di persone, ciascuna delle quali apporta il proprio contributo specifico), risulta che i componenti del raggruppamento coordinato dall’Ing. Pacione hanno svolto incarichi professionali nello specifico settore della progettazione e/o della direzione lavori di impianti di fognatura e altre opere di urbanizzazione primaria.<br />
Per quanto concerne poi la riduzione del compenso professionale, si tratta di un ulteriore elemento di valutazione, da ritenere non decisivo ai fini della scelta, una volta che il Collegio ha ritenuto assolto l’onere motivazionale imposto dall’art. 17, comma 12, della L. n. 109/94. In ogni caso, l’art. 64 del DPR n. 554/99 prevede la possibilità che il professionista apporti una riduzione sulla tariffa professionale che, secondo quanto ribadito dall’Autorità di Vigilanza con la determinazione n. 30 del 2002, può essere anche del 20% sull’importo della tariffa stessa; <br />
&#8211;	per quanto riguarda, infine, le questioni relative all’asserita omessa dimostrazione del requisito della regolarità contributiva dei professionisti affidatari dell’incarico, si osserva innanzitutto che l’avviso pubblico richiedeva solamente la dichiarazione dell’impegno a dimostrare la regolarità contributiva prima dell’affidamento dell’incarico. Quindi, la dimostrazione del requisito in parola non era una “clausola di esclusione dalla gara” (questa espressione, seppure inconferente con la presente fattispecie, viene usata a scopo esplicativo), ma un elemento che poteva rilevare, al limite, nel senso di impedire la sottoscrizione del disciplinare regolante l’incarico in questione (a similitudine di quanto accade, ad esempio, in tema di stipula dei contratti pubblici in forma pubblica amministrativa, nel caso in cui il contraente privato non provveda tempestivamente al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta di bollo) o di provocare la decadenza dall’affidamento (del resto, nella determinazione impugnata, il responsabile del Settore aveva espressamente subordinato la stipula del disciplinare e il conseguente formale affidamento dell’incarico alla dimostrazione del requisito di regolarità contributiva). I controinteressati hanno assolto a tale onere con una nota in data 17/11/2004, a cui ha fatto seguito, ma solo per l’arch. Di Lecce (la quale aveva fatto riserva di produrre la documentazione de qua), la produzione del certificato rilasciato dall’INARCASSA il 23/12/2004. Peraltro, i controinteressati, nella nota del 17/11/2004 hanno autocertificato il possesso del requisito in parola, allegando i certificati INARCASSA; nella stessa data è stato sottoscritto il disciplinare regolante l’incarico in argomento.<br />	<br />
In ogni caso, come detto, si tratta di questioni che non rilevano ai fini dell’esclusione dalla procedura selettiva del raggruppamento affidatario dell’incarico, ma solo ai fini di un’eventuale revoca dell’affidamento (che non avrebbe implicato, però, l’automatica “aggiudicazione” in favore dei ricorrenti).<br />
Infine, ugualmente irrilevanti appaiono le considerazioni espresse dall’interventore ad adiuvandum (il Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce), il quale agisce a tutela degli interessi dei professionisti che esso rappresenta, e ciò in relazione alle affermazioni fatte nel controricorso circa la presunta incompetenza del Geom. Bisanti ad eseguire l’incarico in parola (che sarebbe riservato solo ad ingegneri ed architetti). In effetti, tenuto conto di quanto detto in precedenza circa la necessità che i requisiti professionali devono essere riferiti al raggruppamento nel suo complesso e considerato che nell’avviso pubblico il Comune non ha posto alcuna limitazione soggettiva alla partecipazione, il raggruppamento ricorrente aveva titolo, nel suo complesso, ad eseguire l’incarico in parola, naturalmente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile (R.D. n. 274/29 e L. n. 144/49). Tuttavia, considerata l’infondatezza del ricorso, la questione non rileva ai fini del presente giudizio;<br />
&#8211;	per quanto precede, il ricorso va rigettato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.<br />
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205 del 21/7/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005.<br />
Pubblicata il 28 febbraio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-2-2005-n-971/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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