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	<title>9677 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato) sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. Passarelli di Napoli<br /> Bagnoli S.p.a. (Avv. E. Magrì) c. Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli, Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Appalto di opere pubbliche – Soggetti privati – Rispetto normativa comunitaria – Non sussiste &#8211;  Eccezioni																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Impresa che svolge attività di risanamento e di sfruttamento di beni immobili – Non è organismo di diritto pubblico																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – Requisiti																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche – È atto autonomamente impugnabile</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I soggetti privati non sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi appaltati non siano finanziati per oltre il cinquanta per cento da Amministrazioni dello Stato e riguardino interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406 del 1991.</p>
<p>2. L’impresa che si occupi di risanamento e di sfruttamento di beni immobili, in quanto attività in regime concorrenziale e non finalizzata a soddisfare bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale, non può è organismo di diritto pubblico</p>
<p>3. Affinché un’impresa possa considerarsi organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale<br />
4. La sospensione dei pagamenti dell’appaltatore di opere pubbliche non è un atto interlocutorio, e quindi non autonomamente impugnabile, bensì un atto direttamente lesivo di interessi e suscettibile di essere oggetto di ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul rispetto della normativa comunitaria da parte dei soggetti privati esecutori di opere pubbliche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:  9677/2004<br />
Registro Generale:	13258/1998 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI <br />
PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI NAPPI Cons. ; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore  ha emesso la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza pubblica del 19/05/2004 sul ricorso n. 13258 dell’anno 1998 proposto da</p>
<p><b>Bagnoli s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Crucci n. 19, presso lo studio dell’avv. Magrì Ennio, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=right>Ricorrente</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli;</b> la Commissione degli Esperti ex D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11, presso l’Avvocatura dello Stato, che li rappresenta e difende</p>
<p align=right>Resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione, <br />a.	della nota prot. n. CB181 /98 del 3/11/98 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 34 e 35;  <br />	<br />
b.	della nota del Comitato del 6/2/97; <br />	<br />
c.	con motivi aggiunti, della nota prot. n. CB50/02  del 19/07/02 con cui il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza per il Risanamento di Bagnoli ha deciso la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; dei verbali tutti delle riunioni della Commissione degli Esperti ed in particolare di quelli n. 82 del 10/04/02 e 70 del 30/04/02; della nota del Presidente del Comitato CB/30/02 del 12/04/02																																																																																												</p>
<p>nonché<br />
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Letti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;<br />
Uditi gli avv.ti come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 13258 dell’anno 1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
&#8211;	di essere una società del gruppo IRI, incaricata del  risanamento dell’area di Bagnoli (art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96). Durante l’esame del secondo Stato Avanzamento Lavori la commissione, dipendente direttamente dal Ministero del Bilancio, ha accolto delle osservazioni formulate dalla commissione degli esperti (si assumeva la violazione della normativa comunitaria nei procedimenti di affidamenti dei lavori);<br />	<br />
&#8211;	che pertanto veniva decisa la sospensione dei pagamenti relativi al secondo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Peraltro, veniva successivamente decisa anche la sospensione dei pagamenti relativi al settimo S.A.L. relativo alle opere di risanamento dell’area di Bagnoli; sicché la ricorrente chiedeva, con motivi aggiunti, anche l’annullamento degli atti relativi a tale seconda sospensione e meglio indicati in epigrafe.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 19/05/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamenta la perplessità dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento impugnato sostiene di voler dare una sintesi conclusiva della vicenda, ma poi adotta un atto interlocutorio.<br />
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censura la violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; con il terzo la violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; con il quarto assume che comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, è stato corretto dividere i tre contratti TRANS AGENCY, atteso che si tratta di fattispecie negoziali concluse in tempi diversi sulla base di esigenze diverse e che agli stessi, quali contratti a cottimo e specialistici, andava applicato il limite di 1.000.000 di ECU, e non di 200.000 ECU; e che analogo discorso vale per i contratti DECALIFT  e CIOCE e ITALRECUPERI (in quest’ultimo caso i lavori dei due contratti sono del tutto diversi).<br />
Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta: 1) l’eccesso di potere, atteso che mentre la Commissione degli Esperti preannunciava alla formalizzazione della motivazione, il Comitato di Alta Vigilanza si riservava di prendere in esame la questione in una successiva riunione; ma tale presa in esame poi non vi è stata; il presidente del Comitato di Alta Vigilanza fa propri i rilievi della Commissione degli Esperti, adottando da solo una decisione dell’organo collegiale e sposando una tesi (della Commissione degli Esperti) mai formalizzata né chiarita; 2) violazione dell’art. 1 D.L. 486/96 convertito in l. n. 582/96, atteso che nessuna norma attribuisce alla Comitato di Alta Vigilanza o alla Commissione degli Esperti il potere di sospendere i pagamenti; 3) violazione dell’art. 2 lett. b l. n. 109/94, atteso che la ricorrente non è tenuta ad osservare la normativa comunitaria, trattandosi di società di diritto privato finanziata sì dallo Stato, ma dedita ad attività ed obiettivi di carattere imprenditoriale; 4) comunque, ferma restando l’inapplicabilità della normativa comunitaria, la ricorrente ha osservato la procedura di evidenza pubblica, in quanto il contratto ITALRECUPERI  non è appalto di servizi ma di lavori (frantumazione del cemento armato) e dunque la soglia non è di 200.000 E ma di un milione; idem per il contratto DECALIFT (noli a caldo, è appalto di lavori e non di servizi, in quanto finalizzato a acquisire i mezzi e gli addetti per la demolizione dei manufatti); per il contratto ditta PESCATORE si contesta che la Commissione degli Esperti possa attribuire rilievo ad una violazione puramente formale (mancata esclusione automatica dell’offerta); per il contratto ditta TORTORA, la ricorrente assume che la pubblicità sia stata rispettata; per il contratto il Mattino la Commissione degli Esperti assume che il prorogarsi del contratto stesso abbia comportato il superamento della soglia comunitaria, ma la ricorrente ha  beneficiato degli effetti previsti dal c. 2 bis l. n. 582/96; 5) difetto di motivazione.<br />
La resistente, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, atteso che si tratta di atti interlocutori, la competenza è del Ministero del Tesoro; in subordine, la ricorrente è tenuta ad osservare la procedura di evidenza pubblica, atteso che l’art. 2 della l. n. 109/94 intende per lavori pubblici anche le attività di demolizione e risanamento ambientale.<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />
Come sopra precisato, la sospensione dei pagamenti decisa dal Comitato di Alta Vigilanza si basa essenzialmente sul mancato rispetto della normativa comunitaria, e ciò sul presupposto che la Bagnoli s.p.a. sia tenuta al rispetto di tale disciplina, in forza dell’art. 2 lett. c della l. n. 109/94. <br />
Tale assunto non è fondato. Infatti, i soggetti privati (come la Bagnoli s.p.a.) non sono normalmente tenuti al rispetto della normativa comunitaria, a meno che i lavori da essi eseguiti: a) non siano finanziati per oltre il 50% da Amministrazioni dello Stato e b) sempre che si tratti di interventi indicati nell’allegato A del D. L.vo n. 406/91. Orbene, l’intervento realizzato dalla ricorrente è indubbiamente estraneo a quelli indicati da tale allegato A: è pacifico che la ricorrente abbia eseguito lavori di demolizione, non ricompresi nell’allegato A  D. L.vo n. 406/91. <br />
Né si può sostenere, come correttamente osserva la ricorrente, che la Bagnoli s.p.a. sia una concessionaria di lavori pubblici, atteso che l’attività da essa esercitata è stata devoluta dall’art. 1 della l. n. 582/96 direttamente all’IRI o a società da questo partecipate. Inoltre, la ricorrente non può neanche essere  considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che non produce beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza. Infatti, il risanamento e lo sfruttamento dei beni immobili è un servizio che ben può essere inquadrato nel relativo mercato; del resto qualunque proprietario ben può chiedere ad un’impresa operante nel settore in questione la ristrutturazione o la demolizione di un immobile, o il risanamento di un’area. La mancanza di tale requisito (soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale) impedisce che la ricorrente possa essere considerata un organismo di diritto pubblico, atteso che, affinché possa ritenersi sussistente un organismo di diritto pubblico devono esistere contestualmente sia il requisito della personalità giuridica, sia il finanziamento in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (ovvero occorre che la sua gestione o la nomina di taluni suoi organi rispondano a determinati requisiti), sia l’essere stato istituito per la soddisfazione di bisogni di carattere generale privi di carattere industriale o commerciale.<br />
Non si può peraltro condividere l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale i provvedimenti impugnati sarebbero meramente interlocutori; la sospensione dei pagamenti  è certamente un atto direttamente lesivo degli interessi della ricorrente e come tale impugnabile. Inoltre, l’art. 1 del D.L. n. 486/96 non offre indicazioni circa il problema in esame, ovvero se la Bagnoli s.p.a. sia o meno tenuta al rispetto della normativa comunitaria: sicchè non può ritenersi, come assume l’Avvocatura dello Stato, che la prevalenza di tale norma sulla l. n. 109/94 determini anche una deroga al principio di cui all’art. 2 lett. c. della predetta legge.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Accoglie il ricorso n. 13258 dell’anno 1998 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19/05/2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-9677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.9677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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