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	<title>965 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>965 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:01:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello. L&#8217;appello è inammissibile se, ex 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è inammissibile se, <em>ex</em> 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza appellata. Infatti, l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto). Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata, e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 510 del 2022, proposto da<br />
Francesca Sardina, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Galioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3000/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. E’ appellata la sentenza di estremi specificati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La presente udienza è stata fissata con decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., che ha evidenziato un profilo di inammissibilità dell’appello, per omesso deposito della sentenza appellata, indicando in dettaglio la questione rilevata d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 22.9.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appello è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. L’art. 94 c. 1 c.p.a. dispone che l’appello, dopo la sua notificazione, va depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, insieme a copia (anche non autentica), della sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all’entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell’appello, va depositato in giudizio non solo l’atto di appello, ma anche la sentenza. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione recata dall’art. 94 c. 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del PAT, posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato già osservato dal decreto adottato ai sensi dell’art. 72 –bis c.p.a., l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p style="text-align: justify;">Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p style="text-align: justify;">A tali considerazioni va aggiunto che il processo si basa sui canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, che non sono mere enunciazioni di principio o puri esercizi cartolari, ma il contenuto di puntuali doveri delle parti. Le regole processuali stabiliscono determinati adempimenti a carico delle parti non per il puro gusto delle forme astratte né per tessere tranelli in danno delle parti, ma al fine di assicurare l’ordinato e celere svolgimento del processo. E’ dovere del giudice studiare tutti gli atti di causa, ma non è mestiere del giudice il compito meramente esecutivo di recupero della sentenza non depositata o dei documenti spesso oggetto di indici mal scritti o incoerenti con i riferimenti contenuti negli atti processuali. Pertanto le regole sul deposito della sentenza e sulla corretta compilazione dell’indice degli atti di causa sono oggetto di puntuali doveri delle parti derivanti dai suddetti canoni di sinteticità, chiarezza, leale collaborazione, economia processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Né si ravvisano i presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per la rimessione della questione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non essendovi un contrasto di giurisprudenza ma un orientamento univoco e non essendo consentita alle sezioni, ma solo al presidente del Consiglio di Stato, la rimessione alla Plenaria di questioni di massima di particolare importanza (v. art. 99 c. 1 e c. 2 c.p.a.);</p>
<p style="text-align: justify;">b) per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, a fronte del chiaro e univoco disposto dell’art. 94 c. 1 c.p.a. e dell’altrettanto univoco orientamento della giurisprudenza in ordine alle conseguenze del mancato deposito del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">c) per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 94 c.p.a. laddove impone a pena di decadenza il deposito della sentenza appellata, perché si tratta di un onere proporzionato e ragionevole, che da un lato non crea un aggravio insostenibile al ricorrente (apparendo elementare che chi impugna una decisione identifichi l’oggetto della impugnazione depositandolo), e dall’altro lato risponde a norme di ordine pubblico processuale ispirate da principi di economia processuale, chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, ordinato svolgimento del processo, equo riparto degli adempimenti processuali tra parti, giudici e segreteria del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La parte appellante ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Sostiene che in data 1 giugno 2022 ha effettuato un primo deposito del ricorso e relativi allegati, compresa la sentenza, che non è andato a buon fine perché il SIGA ha trasmesso un messaggio di errore in quanto il difensore non risultava far parte del Collegio difensivo. Pertanto, l’appellante effettuava un secondo deposito in cui per mero disguido non allegava la sentenza. Il primo deposito dovrebbe ritenersi valido, perché il difensore fa parte del collegio difensivo, sicché il SIGA non poteva rifiutare il deposito. Non può essere riconosciuto l’errore scusabile nei termini dedotti dall’appellante. Invero, lo stesso produce un modulo deposito atti relativo al primo deposito non andato a buon fine, e datato 1.6.2022 ore 13.03, a cui era allegata la sentenza. Da un lato, non è dimostrato che il messaggio di errore da parte della segreteria fosse illegittimo, dall’altro lato, la parte vi ha prestato acquiescenza, perché non lo hai mai contestato e ha provveduto ad un nuovo deposito. Sicché, il deposito originario non si è mai perfezionato e non può sostituire quello effettivamente andato a buon fine. Il secondo deposito, l’unico giuridicamente esistente è incompleto. Era onere della parte verificare che la sentenza fosse stata allegata.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini più generali, il sistema processuale consente il deposito del ricorso e documenti allegati entro trenta giorni dall’ultima notifica, vale a dire un termine sufficientemente ampio per consentire al difensore di controllare, anche dopo il deposito, che lo stesso sia andato a buon fine e che la relativa documentazione sia completa, e per integrare la documentazione mancante. La strategia difensiva di optare per il deposito del ricorso e relativi documenti nelle ore pomeridiane dell’ultimo giorno utile implica l’accettazione del rischio che non si disponga del tempo necessario a controllare la regolarità del deposito e a integrarlo nei termini, e non può ridondare in errore scusabile e alterazione del regime dei termini processuali fissati a garanzia del corretto svolgimento del processo e dei diritti di difesa delle altre parti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In ogni caso e per puro scrupolo di completezza, il Collegio osserva che l’appello, ove anche fosse ammissibile, è comunque manifestamente infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Si controverte di un diniego di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, e dei consequenziali provvedimenti recanti l’ordine di demolizione e l’immissione in possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha rilevato anzitutto che il ricorso di primo grado, quanto al diniego di condono, si fonda solo sulla questione della irrilevanza del vincolo paesaggistico, mentre non contesta l’altra ragione posta a fondamento del diniego di condono, vale a dire la mancata ultimazione dei lavori alla data del 31.3.2003. Non solo, osserva il Tar, parte ricorrente non ha contestato tale capo del provvedimento, ma, inoltre, che i lavori non fossero ultimati al 31.3.2003 risulta anche da una decisione della Corte di appello penale di Palermo n. 1466/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. L’appellante obietta che il diniego di condono si fonderebbe sul solo vincolo paesaggistico e non anche sulla data di ultimazione dei lavori, in relazione alla quale si limiterebbe a prendere atto della stessa. La sentenza della Corte di appello penale inoltre non sarebbe idonea a dimostrare la data di ultimazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La piana lettura del diniego di condono evidenzia che, al di là delle espressioni letterali usate, lo stesso si basa su due motivi: la data di ultimazione dei lavori e il vincolo paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo la parte mosso censure sul primo argomento, il diniego di condono si è consolidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre nemmeno in appello la parte riesce a scalfire gli elementi che risultano dalla sentenza penale, in ordine all’epoca di realizzazione dei lavori, limitandosi ad opporre argomenti labiali e non documentati a una decisione giudiziaria che si basa su una ricostruzione probatoria e logica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Con ulteriore censura l’appellante ripropone la tesi, disattesa dal giudice di prime cure, che l’opera oggetto del diniego di condono non sarebbe una sopraelevazione di un secondo piano ma la mera chiusura di un terrazzo. Anche tale censura si scontra con le risultanze istruttorie e non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Con ulteriore censura si lamenta che l’opera avrebbe dovuto essere considerata di natura pertinenziale. Tuttavia, avuto riguardo a dimensioni e destinazione dell’opera, la stessa è priva dei requisiti di accessorietà rispetto all’opera principale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Va disattesa la censura relativa all’ordine di demolizione, il quale identifica correttamente e chiaramente le opere cui si riferisce.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. l rigetto dell’appello comporta, infine, la conferma del capo della sentenza del Tar relativo alle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante alle spese di giudizio che si liquidano in euro duemila (2.000) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">l ‘appello e, per l’effetto, .Spese .Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Mazzamuto, Consigliere</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a></p>
<p>Pres. F. Franconiero, Est. G. Manca Sulla procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario BENI FUNZIONALI ALL&#8217;ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTo TRA LOCAZIONE COMMERCIALE E GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Franconiero, Est. G. Manca</span></p>
<hr />
<p>Sulla procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>BENI FUNZIONALI ALL&#8217;ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTo </strong><strong>TRA LOCAZIONE COMMERCIALE E GARA AD EVIDENZA PUBBLICA: </strong><strong>PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DELLA SENTENZA DEL </strong><strong>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 FEBBRAIO 2021, N. 965.</strong></p>
<p> Nota redazionale a Consiglio di Stato, Sez. V del 2 febbraio 2021, n. 965.<br /> <strong>A cura di Manuel Gottardi</strong>.Dottore in Giurisprudenza.</div>
<p>  <br />  </span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>&#8220;E&#8217; legittima la procedura di gara avviata da una società  in house che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e depositi bagagli di una stazione ferroviaria, poichè beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.</em><br /> <em>L&#8217;affidamento in gestione di tali beni, ove utilizzati per fornire un servizio agli utenti della stazione, deve necessariamente transitare per lo strumento concessorio. L&#8217;Amministrazione ha quindi legittimamente operato la scelta di procedere con gara all&#8217;affidamento della concessione in luogo della locazione ad uso commerciale e ciò in quanto i beni sono destinati o comunque collegati all&#8217;esercizio del pubblico servizio delle ferrovie regionali e, quindi, alle finalità  istituzionali dell&#8217;ente stesso&#8221;.</em></p>
<p> <strong><em>1. Introduzione</em></strong><br /> Prima di intraprendere l&#8217;analisi della sentenza qui annotata<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e, in particolare, dello strumento mediante il quale  possibile affidare un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ad un soggetto privato per l&#8217;esercizio di un pubblico servizio,  opportuno fare chiarezza sull&#8217;orientamento ormai consolidatosi in materia introducendo la presente disamina proprio con la sentenza del T.A.R. di Brescia del 20 gennaio 2020, n. 45<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> La pronuncia dell&#8217;organo di giustizia amministrativa di primo grado ha infatti stigmatizzato, ancora una volta, il principio secondo cui  pacificamente qualificato come concessione di servizi il rapporto mediante il quale un ente pubblico affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all&#8217;interno di un complesso immobiliare di proprietà  demaniale.<br /> Il fatto che il complesso immobiliare adibito all&#8217;erogazione del pubblico servizio sia di proprietà , appunto, pubblica  circostanza di rilievo e saà  proprio da tale assunto che il Consiglio di Stato trarà  le proprie conclusioni nella pronuncia del 2 febbraio 2021, n. 965, individuando lo strumento concessorio quale fonte del complesso rapporto giuridico instauratosi tra soggetto privato e Pubblica Amministrazione. Del resto un&#8217;attività  caratterizzata da precise regole di efficienza, qualità  e continuità  e che trova la propria ragione d&#8217;essere nel predetto atto amministrativo, non può che connotare il rapporto pubblico-privato in termini di servizio.<br /> I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato si caratterizzerebbero proprio per la destinazione impressa loro dall&#8217;Amministrazione e, quindi, l&#8217;erogazione di un dato servizio tale da legittimare il ricorso alla concessione amministrativa per l&#8217;affidamento in gestione del bene di proprietà  demaniale e da escludere che soggetti diversi dal concessionario ne possano fruire.<br /> A questo punto, vediamo le motivazioni addotte dal massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa nella pronuncia in esame.</p>
<p> <strong><em>2. Il caso</em></strong><br /> La società  Pompei Tour Organizer S.r.l. in data 15 settembre 2011 ha stipulato con Circumvesuviana S.r.l. (oggi Ente Autonomo del Volturno &#8211; E.A.V. S.r.l. e società  <em>in house</em> interamente controllata dalla Regione Campania) un contratto di locazione della durata di 6 anni avente ad oggetto &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione di Pompei Scavi [&#038;] con l&#8217;impegno di assumere a proprio carico l&#8217;onere della gestione dei bagni pubblici ubicati al piano interrato del citato impianto ferroviario, al fine di svolgere l&#8217;attività  commerciale di centro di accoglienza e servizi, presentazione e vendita di prodotti tipici locali e artigianali e spazio deposito</em>&#8220;.<br /> In data 9 maggio 2012, la locatrice E.A.V. S.r.l. (già  Circumvesuviana S.r.l.) ha poi stipulato con la stessa Pompei Tour Organizer S.r.l. un ulteriore atto, denominato concessione, avente il medesimo oggetto del precedente e, in data 12 ottobre 2018, la stessa società  <em>in house</em> ha indetto una procedura per l&#8217;affidamento della &#8220;<em>concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli nella Stazione di Pompei Scavi (Villa dei Misteri) dell&#8217;E.A.V. S.r.l.&#8221;</em>, aggiudicata dalla società  I Longobardi S.a.s.<br /> L&#8217;avviso di gara e la successiva aggiudicazione sono stati impugnati dalla Pompei Tour Organizer S.r.l. con due separati ricorsi, entrambi rigettati dal Giudice di prime cure che ha motivato la propria decisione precisando che i beni oggetto della concessione, proprio perchè appartenenti al demanio pubblico, imponevano l&#8217;utilizzo dello strumento concessorio e, quindi, di una gara ad evidenza pubblica per l&#8217;affidamento a terzi. Inoltre, l&#8217;intenzione di offrire un servizio all&#8217;utenza, il cui prezzo di costo sarebbe poi ricaduto su quest&#8217;ultima, avrebbe a maggior ragione giustificato il ricorso alla concessione in luogo del contratto di locazione commerciale disciplinato dal Codice Civile.<br /> La Pompei Tour Organizer S.r.l. ha dunque proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il Consiglio di Stato, con la pronuncia qui annotata, ha ritenuto infondate le doglianze dell&#8217;appellante confermando, per l&#8217;effetto, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, 15 luglio 2019, n. 3912.<br /> L&#8217;organo giurisdizionale di secondo grado, ha quindi ritenuto legittima la procedura di gara avviata da una società  <em>in house</em> che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e depositi bagagli. I beni pubblici riguardanti una stazione ferroviaria, infatti, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato anche nel caso in cui il servizio sia gestito da una società  <em>in house</em> che  dunque legittimata, ove tali beni vengano utilizzati per fornire un servizio agli utenti della stazione, a ricorrere allo strumento concessorio.<br /> Pertanto, nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha escluso l&#8217;applicabilità  della disciplina di diritto privato della locazione ad uso commerciale, confermando invece l&#8217;opportunità  di procedere per il tramite dello strumento della gara ad evidenza pubblica, in quanto i beni (oggetto di concessione) sono funzionali e strettamente collegati all&#8217;esercizio del pubblico servizio delle ferrovie regionali e quindi alle finalità  istituzionali dell&#8217;ente.</p>
<p> <em><strong>3.</strong></em><b><i><em>Le</em> forme di gestione dei servizi pubblici locali: cenni introduttivi</i></b><br /> Prima di affrontare il <em>thema decidendum</em> della sentenza del Consiglio di Stato e cio se sia possibile affidare in gestione ad un soggetto privato un bene demaniale per l&#8217;erogazione di un pubblico servizio ricorrendo al contratto di locazione ad uso commerciale, pare opportuno offrire una disamina, seppur breve, delle forme di gestione che caratterizzano il servizio pubblico<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> inteso quale relazione tra utenza e soggetto pubblico che offre prestazioni di interesse collettivo, tra le quali anche il servizio di trasporto. Questo perchè, <em>in primis,</em> la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale (anche ferroviario) rispecchia i contenuti della disciplina generale in tema di S.I.E.G. (i servizi di interesse economico generale), seppur con alcuni tratti di specialità  e, <em>in secundis</em>, poichè  la stessa strumentalità  del bene all&#8217;erogazione di un pubblico servizio (come quello di trasporto) a renderlo parte del patrimonio indisponibile dello Stato.Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, &#8220;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&#8220;<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, le forme di gestione dei servizi pubblici locali e regionali possono essere, in sostanza, di tre tipologie. Gli enti locali e regionali possono infatti procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici attraverso l&#8217;esternalizzazione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; attraverso la costituzione di società  miste di natura pubblico &#8211; privata, la cui selezione del socio privato avviene mediante gara a doppio oggetto e, da ultimo, mediante l&#8217;affidamento a società  c.d. <em>in house providing</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>,  società  il cui capitale sociale  detenuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico che affida loro attività  strumentali o di produzione.<br /> La scelta circa la forma di affidamento, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, si basa sul principio di <em>&#8220;libera amministrazione delle Autorità  Pubbliche&#8221;</em>, che attribuisce libertà  alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sulla tipologia di procedura di selezione del concessionario<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> e risulta tra i principi fondamentali contenuti nella &#8220;<em>Direttiva Concessioni</em>&#8221; del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, n. 23, altra norma di riferimento per il settore. Ciascuno Stato Membro, infatti, rimane libero di stabilire le modalità  di gestione dei S.I.E.G, potendo scegliere tra gestione diretta o esternalizzazione sulla scorta di proprie valutazioni discrezionali, anche in ragione delle specifiche esigenze locali e senza che nemmeno l&#8217;Unione Europea possa sindacare, se non nel caso di errore manifesto nell&#8217;apprezzamento. Il citato principio ricerca dunque il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi al fine di offrire qualità  e sicurezza <em>&#8220;nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica&#8221;</em><a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.</p>
<p> <strong><em>4. Il trasporto pubblico locale tra disciplina interna ed eurounitaria</em></strong><br /> Come visto, dunque, le forme di gestione dei servizi pubblici sono diverse ed  possibile ritrovare uno schema simile anche nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, il quale rispecchia i contenuti della disciplina generale poc&#8217;anzi delineata, seppur con alcune peculiarità .<br /> Il D.Lgs. n. 422/1997<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, norma interna che disciplina i <em>&#8220;servizi di trasporto di persone e merci&#8221; </em>a livello locale e regionale<em>,</em> all&#8217; art. 18, comma 2 reca il principio secondo il quale, per l&#8217;affidamento dei servizi, le Regioni e gli enti locali devono garantire il ricorso a procedure concorsuali<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> per la scelta del gestore del servizio al fine di superare assetti monopolistici e promuovere la libera concorrenza nel mercato<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>; procedura, dunque, cui accede un contratto di servizio in conformità  con la disciplina interna<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> ed eurounitaria<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Ed invero, la predetta normativa prescrive che la gara ad evidenza pubblica venga aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche proposte, nonchè sulla scorta di piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti a &#8220;<em>soggetti in possesso dei requisiti</em><a href="#_ftn14" title="">[14]</a><em> di idoneità  morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della vigente normativa, per il conseguimento della prescritta abilitazione all&#8217;autotrasporto di viaggiatori su strada</em>&#8220;<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Uno scenario, dunque, che introduce una netta propensione per la gara ad evidenza pubblica e che si regge su un impianto normativo caratterizzato da una costante compenetrazione tra normativa nazionale ed europea.<br /> Quanto precede  di particolare rilievo anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato qui annotata. Dal momento che la procedura di gara ad evidenza pubblica  promotrice di un modello di libera concorrenza nel mercato e di efficienza di gestione del pubblico servizio,  di tutta evidenza la <em>ratio</em> sottesa alla predetta pronuncia che non fa altro che stigmatizzare l&#8217;importanza di operare una selezione &#8220;aperta al pubblico e trasparente&#8221; del futuro concessionario.<br /> Ad ogni modo, se  vero che a livello nazionale una fonte normativa di riferimento per quanto concerne la disciplina del trasporto pubblico locale e regionale  il D.Lgs n. 422/1997 e s.m.i., lo stesso non si può dire del &#8220;<em>Codice dei Contratti Pubblici</em>&#8221; che esclude<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> dal suo ambito di applicazione le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferrovia (fattispecie di nostro interesse) ai sensi del Regolamento n. 1370/2007<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, nonchè il servizio di trasporto pazienti in ambulanza<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.  Nel caso dei predetti servizi di trasporto  infatti una norma europea ad occuparsi del relativo ordinamento e cio il citato Regolamento n. 1370/2007<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> che, agli articoli 5 e 7, stabilisce che il servizio di trasporto sia generalmente affidato &#8211; ancora una volta &#8211; tramite procedure a evidenza pubblica, poichè ritenuto il <em>modus operandi</em> più conforme al principio di libera concorrenza nel mercato.<br /> Nonostante il <em>favor</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a> per il ricorso a procedure di questo tipo, tanto nella normativa interna quanto in quella eurounitaria, la gestione diretta e l&#8217;affidamento <em>in house</em> costituiscono ulteriori modalità  organizzative che le autorità  competenti possono liberamente scegliere, ottemperando a specifici obblighi di carattere informativo e motivazionale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Del resto  lo stesso art. 5, par. 3-<em>bis</em>, del Regolamento n. 1370/2007, a precisare che <em>&#8220;a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, relativamente ai contratti di servizio pubblico per il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati mediante una procedura di gara, l&#8217;autorità  competente ha facoltà  di aggiudicare direttamente, per un pe­riodo limitato, nuovi contratti qualora essa ritenga che l&#8217;aggiudicazione diretta sia giustificata da circostanze eccezionali&#8221;.</em><br /> Quanto sopra  stato recepito anche dal Legislatore italiano che, con la Legge n. 99/2009<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, ha di fatto attenuato l&#8217;obbligo di affidare il servizio di trasporto pubblico mediante procedure concorsuali attraverso la facoltà , concessa alle Autorità  competenti, di aggiudicare i contratti di servizio anche in deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni di cui al Regolamento n. 1370/2007.</p>
<p> <strong><em>5. I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato</em></strong><br /> Fatte queste opportune precisazioni, volte a meglio circostanziare la nozione del servizio ferroviario come S.I.E.G., ci si sofferma ora sul <em>thema decidendum</em> della sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 965, ove la scelta di ricorrere allo strumento concessorio per affidare in gestione a privati i beni di pertinenza della stazione ferroviaria, troverebbe fondamento sia nella disciplina del Codice Civile in materia di beni appartenenti al demanio pubblico e, dunque, indisponibili, sia nel collegamento tra beni e pubblico servizio.  <br /> I Giudici del Consiglio di Stato, per comprendere se &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione&#8221;</em> fosse riconducibile o meno nell&#8217;alveo dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, hanno preso in considerazione la definizione di &#8220;demanio pubblico&#8221; contenuta nell&#8217;art. 826 comma 3 c.c. la quale include, senza dubbio, anche &#8220;<em>gli altri beni destinati ad un pubblico servizio</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie, il bene di cui  causa appartiene all&#8217;E.A.V. S.r.l., società  <em>in house</em> interamente controllata dalla Regione Campania ed  altresì destinato o comunque funzionale a soddisfare le finalità  istituzionali dell&#8217;ente che si occupa di fornire il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario e automobilistico. Una definizione, dunque, conforme e riconducibile a quella contenuta nell&#8217;art. 826 comma 3 c.c.<br /> A questo punto, chiarito che &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione&#8221;</em> appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, la sua utilità  pubblica può essere perseguita mediante distinte modalità  tra le quali la possibilità , per soggetti pubblici o privati, di farne un &#8220;uso particolare&#8221;. In tale caso, si manifesta una vera e propria riserva di uso e destinazione che trova la propria fonte in un atto amministrativo, cio la concessione, e serve ad escludere che soggetti diversi dal concessionario possano servirsi del medesimo bene. Del resto  consolidato l&#8217;orientamento<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> secondo il quale i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, con conseguente esclusione della disciplina del diritto comune dettata dall&#8217;art. 823 c.c.</p>
<p> <strong><em>6. La concessione</em></strong><br /> Per quanto riguarda le modalità  di gestione dei beni disciplinati dal diritto pubblico e, in particolare, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, una speciale attenzione merita la concessione amministrativa, normalmente configurata come &#8220;<em>concessione &#8211; contratto</em>&#8220;. A tale riguardo, nonostante parte della dottrina abbia sempre definito la concessione quale atto autoritativo unilaterale che determina l&#8217;insorgere di interessi legittimi<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, oggi, anche a seguito degli orientamenti assunti in ambito eurounitario, si e    consolidata l&#8217;anzidetta tesi della &#8220;<em>concessione &#8211; contratto</em>&#8221; quale incontro di due differenti atti: un provvedimento unilaterale ed una convenzione accessoria di carattere bilaterale, di natura privatistica o contrattuale, a completamento del provvedimento amministrativo e che regola i rapporti tra le parti<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Tra il privato e la Pubblica Amministrazione si instaurerebbe quindi un vero e proprio rapporto complesso in cui vi e    la compresenza di componenti pubblicistiche e privatistiche, tra loro strettamente interconnesse. Del resto, se  vero che mediante lo strumento concessorio il privato &#8211; gestore assume la medesima posizione dell&#8217;Amministrazione da un punto di vista dei poteri che può astrattamente esercitare sul bene, e    vero altresì che una simmetria perfetta non  possibile. Sebbene infatti la concessione rappresenti un mezzo di produzione di ricchezza privata, spetta sempre all&#8217;Amministrazione il compito di controllo sulla corretta gestione di un bene che per sua natura e    destinato a finalità <a href="#_ftn26" title="">[26]</a> di pubblico interesse.<br /> La concessione e    pertanto una figura di ordine generale, riferibile a funzioni, servizi, beni e opere pubbliche<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> e la sua <em>ratio</em> di fondo risiede proprio nell&#8217;intento di far assolvere a soggetti forniti di mezzi e capacita    di organizzazione superiori a quelli di cui dispone la Pubblica Amministrazione, tipicamente soggetti privati, compiti di carattere pubblico<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Ancora una volta, tra le procedure mediante le quali affidare la gestione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato ritroviamo il ricorso alla procedura di gara ad evidenza pubblica quale procedimento atto ad individuare il soggetto più idoneo. Anche in questo caso, così come visto nell&#8217;ambito delle forme di gestione del servizio pubblico, il nostro ordinamento riconosce le procedure di gara come uno strumento più trasparente e capace di offrire una maggior grado di competitività  per la selezione del gestore che, auspicabilmente, se individuato con tali modalità  saà  in grado di offrire all&#8217;utenza un servizio più funzionale ed efficiente.</p>
<p> <strong><em>7. Le concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile nella giurisprudenza</em></strong><br /> A questo punto, richiamata assai sinteticamente la disciplina della gestione del pubblico servizio e la materia delle concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 826 comma 3 c.c., pare opportuno offrire una disamina degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza del Consiglio di Stato che hanno condotto l&#8217;organo giudicante a dichiarare in parte infondato e in parte inammissibile l&#8217;appello proposto dalla Pompei Tour Organizer S.r.l.<br /> Il Giudice di secondo grado, appurato che &#8220;<em>l&#8217;ex alloggio della stazione</em>&#8221; e i beni ad esso correlati rientravano nell&#8217;ambito del patrimonio indisponibile dello Stato, ha operato una ricognizione delle fonti giurisprudenziali in materia, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte e, in particolare, l&#8217;ordinanza n. 7959 del 20 aprile 2015<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.  Nella pronuncia in esame i Giudici della Suprema Corte hanno confermato che lo strumento utilizzabile per la cessione in godimento di un bene pubblico a privati  rappresentato dalla concessione amministrativa<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, mentre solo se il bene appartiene al patrimonio disponibile la cessione in godimento sarebbe riconducibile allo schema della locazione privatistica<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. La società  <em>in house </em>Circumvesuviana S.r.l., oggi Ente Autonomo del Volturno, avrebbe dunque legittimamente operato la scelta di procedere con gara per l&#8217;affidamento della concessione. Del resto  proprio la qualificazione giuridica del predetto Ente, quale società  <em>in house </em>controllata dalla Regione Campania a legittimarne l&#8217;operato e ciò in quanto soggetto che eroga un servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario e automobilistico. In particolare, i beni della Stazione Pompei Scavi, poichè appartenenti al patrimonio indisponibile, si connoterebbero proprio per la destinazione impressa dall&#8217;Amministrazione che ne fa strumenti prodromici<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> all&#8217;erogazione di un dato servizio<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> che  attività  coerente con le finalità  istituzionali dell&#8217;Ente. A tale riguardo, considerate le finalità  pubbliche del servizio,  la stessa Corte di Cassazione<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, come confermato anche dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bari del 2019, n. 1070<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, ad affermare che l&#8217;affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura comparativa, costituisce un&#8217;aperta violazione ai principi generali della contrattualistica pubblica poichè solo l&#8217;utilizzo dello strumento concessorio  idoneo a non alterare gli equilibri e le dinamiche del mercato.<br /> L&#8217;orientamento adottato dal Giudice italiano  inoltre pienamente conforme a quello adottato dalla Corte di Giustizia Europea; i servizi erogati per il tramite di beni pubblici e dunque indisponibili, poichè collegati al servizio pubblico ferroviario, integrano proprio la fattispecie tipica del &#8220;pubblico servizio&#8221; e giustificano la concessione quale modalità  di affidamento a terzi e ciò vale ancor di più se si considera, come nel caso che qui ci occupa, che le modalità  di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> assumendo tutti i rischi di gestione<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Infine, chiarito che l&#8217;atto amministrativo in questione  l&#8217;unico strumento riconducibile alla fattispecie esaminata, il Consiglio di Stato, nella sentenza qui annotata, ha operato un ultimo richiamo alla giurisprudenza eurounitaria: se  ormai pacifica la qualificazione dell&#8217;atto di affidamento come concessione amministrativa, ne consegue da un lato l&#8217;assoluta l&#8217;inapplicabilità  delle norme in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla Legge 392 del 1978 e, dall&#8217;altro, l&#8217;inapplicabilità   degli istituti della proroga e del rinnovo automatico delle concessioni, poichè del tutto contrastanti con i principi del diritto europeo<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.</p>
<p> <strong><em>8. Conclusioni</em></strong><br /> In conclusione, ci sentiamo di aderire all&#8217;orientamento proposto dal Consiglio di Stato, Sez. V che, con la sentenza del 2 febbraio 2021, n. 965, ha confermato il ruolo della concessione amministrativa nell&#8217;ambito dell&#8217;affidamento di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e collegati all&#8217;erogazione di un pubblico servizio.<br /> Ricordiamo infatti che il quadro normativo di riferimento per il settore  particolarmente complesso e variegato e il ruolo dell&#8217;organo giudicante non può dunque prescindere da un&#8217;interpretazione della fattispecie concreta guidata dai principi di diritto contenuti tanto nella normativa interna, quanto in quella eurounitaria. La concessione rappresenta infatti la massima espressione di principi generali quali l&#8217;efficienza di gestione e la libera concorrenza nel mercato e la giurisprudenza ha ormai stigmatizzato tali corollari in un orientamento solido che mira ad affidare ad un soggetto privato ed organizzato la gestione di beni prodromici ad attuare &#8220;<em>le finalità  istituzionali dell&#8217;ente</em>&#8220;<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> e, quindi, l&#8217;erogazione di un servizio pubblico.<br /> Non sembra attualmente prefigurabile nè tantomeno auspicabile un mutamento dei principi affermati dalla costante giurisprudenza citata, che pare orientata in modo univoco a valorizzare lo strumento concessorio e la trasparenza nell&#8217;affidamento di un bene indisponibile. Ma vi  di più.<br /> La giurisprudenza appare inoltre pressochè unanime nel ritenere che affidare un bene appartenente al patrimonio indisponibile senza ricorrere ad una concessione configuri una netta violazione dei principi generali della contrattualistica pubblica che si ispirano ai corollari precedentemente citati e che ormai rappresentano un modello di riferimento a livello interno ed eurounitario e, come tali, destinati a radicarsi sempre più. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 965, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Tar Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020, n. 45, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sulla nozione di <em>&#8220;servizio pubblico&#8221;</em> si vedano: A. DE VALLES, <em>I servizi pubblici, in </em>ORLANDO (a cura di<em>), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, </em>vol. VI, parte I, Milano, 1930, 377 ss<em>.; </em>U. POTOTSCHNIG, <em>I pubblici servizi, </em>Padova, 1964, 16 ss.<em>; </em>F. MERUSI, (voce) <em>Servizio pubblico, in &#8220;Noviss. dig. It.&#8221;, </em>1970, vol. XVII, 215 ss<em>.; </em>S. CATTANEO, <em>(voce) Servizi pubblici, in &#8220;Enc. dir. 1990, vol XLII&#8221;, </em>355 ss<em>.;</em> V. PARISIO, <em>Brevi riflessioni su una delle prime applicazioni a livello comunale della l. 8 giugno 1990 n. 142</em>, in <em>Il diritto della Regione</em>, 1993, 181-207; V. PARISIO<em>, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: riflessioni su alcuni aspetti significativi dell&#8217;art. 22della l. 8 giugno 1990 n 142, in G. Berti, a cura di, Rapporti associativi tra amministrazioni pubbliche e imprese, </em>Bologna, 1994, 117-157<em>; </em>P. CIRIELLO, <em>(voce) Servizi pubblici, in &#8220;Enc. giur. Treccani&#8221;, </em>1992, vol. XXVIII, 1 ss<em>.; </em>V. PARISIO<em>, Servizi pubblici e monopoli, in </em>E. PICOZZA (a cura di<em>), Dizionario di diritto pubblico dell&#8217;economia, Rimini, Maggioli, </em>1997, 687-733<em>; </em>F. GIGLIONI, <em>Osservazioni sulla evoluzione della nozione di &#8220;servizio pubblico&#8221;, in &#8220;Foro amm.&#8221;, </em>1998, 2265 ss<em>.;</em> S<em>.</em>CASSESE, <em>La nuova costituzione economica, Bari, </em>2000, 83 ss<em>.; </em>V. CERULLIRELLI, <em>Corso di diritto amministrativo, Torino, </em>2000, 47 ss.; L. PERFETTI, <em>Contributi ad una teoria dei pubblici servizi</em>, Padova, 2001; D. SORACE, <em>I servizi pubblici</em>, in <em>Amministrare</em>, n. 3, 2001, 1 ss.; C. IANNELLO<em>, L'&#8221;idea&#8221; di servizio pubblico nella nuova disciplina interna e comunitaria, </em>Napoli<em>, </em>2005, 51; M. DUGATO, <em>Il servizio pubblico locale: realtà  e virtualità  nei criteri di classificazione (nota a Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289)</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2003, 930; V. PARISIO, <em>Pubblici servizi e funzione di garanzia del giudice amministrativo</em>, Milano, 2003, 98 ss<em>.</em>; R. VILLATA, <em>Pubblici servizi: discussioni e problemi</em>, Milano, 2006.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> D.Lgs 18 aprile 2016, <em>&#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;,</em> n. 50, in G.U. del 19 aprile 2016, n. 91.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sulla nozione di &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; e la relativa giurisprudenza si rinvia a: G. BOTTINO, <em>El transporte pùblico local en Italia</em>, in V. PARISIO, A. CUDOLA&#8217;, B. NOGUERRA DEL LA MUELA (a cura di), <em>Servicios de inters general, collaboration pùblico-privada y sectores especìficos</em>, Torino, 2016, 235 ss.<br /> Ancora, sull&#8217; &#8220;<em>in house providing</em>&#8220;: V. PARISIO,<em> Services of general economic interest, integreted water service &#8220;in -house&#8221; management in light of directive 2014/23EU: a general overview</em>, in <em>Munus</em>, 2018, 1140; D.U. GALETTA, G. CARULLO, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità , auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del sistema</em>, in Riv. It. Dir. Publ. Com., 1, 2016, 371 ss.; V. PARISIO, <em>Servizi pubblici, giudice amministrativo e in house</em> <em>providing</em>, in AA.VV., <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, Volume II, Attività , organizzazione, servizi, Padova, 2007, 398 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. art. 166, D.Lgs. n. 50/2016.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto, si rimanda all&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2019, n.138, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>., che, in relazione al principio di libera amministrazione delle Autorità  Pubbliche, ha rilevato che<em> &#8220;deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;art. 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè, imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività  connessi a tale forma di affidamento&#8221;.</em> Sul principio di libera amministrazione si veda V. PARISIO,<em> Principio di libera amministrazione delle amministrazioni pubbliche e gestione diretta dei servizi di interesse economico generale: questioni vecchie e nuove</em>, in V. FANTI (a cura di), <em>Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri, Tomo 1</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, 558 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> D.Lgs 18 aprile 2016, <em>&#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;,</em> n. 50, in G.U. del 19 aprile 2016, n. 91, art. 4.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> D.Lgs. 19 novembre 1997<em> &#8220;Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59&#8221;</em>, n. 422, in G.U. del 10 dicembre 1997 n. 287 come modificato e integrato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, &#8220;<em>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale</em>&#8220;, n. 400, in GU Serie Generale n.259 del 4 novembre 1999.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sul punto M. A. SANDULLI, <em>Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e riforma dei servizi pubblici locali</em>, in <em>Federalismi.it, </em>2010, n. 13, 2 ss., che individua nelle procedure concorsuali l&#8217;unica modalità  di affidamento dei servizi <em>de quibus</em>. Ancora, si veda la pronuncia del T.A.R. Campania, sede di Napoli, 14 febbraio 2004, n. 4233, in <em>www.giustizia-amministrativa.it, </em>nella quale l&#8217;organo giudicante ha sottolineato che, in relazione alla procedura concorsuale quale strumento per l&#8217;assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale in Italia,<em> &#8220;il ricorso  fondato in relazione al profilo di carattere assorbente inerente all&#8217;omessa applicazione della nuova normativa, che impone il ricorso alla procedura concorsuale</em> <em>. La disciplina di cui al DPR 19 novembre 1997 n. 422, fissa in maniera inderogabile l&#8217;osservanza della regola della pubblica selezione, imponendo che la scelta dei soggetti affidatari avvenga in conformità  alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi&#8221;. </em>Analogamente T.A.R. Molise, 19 luglio 2006, n. 63, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> La gestione di un pubblico servizio <em> &#8220;una formula organizzativa che riserva allo stato una funzione o un servizio, salvo poi attribuirne l&#8217;esercizio a soggetti ed organismi privati</em>&#8220;, così F. SATTA, <em>Enciclopedia Giuridica</em>, Vol. XIII, Roma, 1989.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> T.A.R. Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020, n. 45 in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul punto S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. CLARONI<em>, Diritto pubblico dei trasporti</em>, Bonomo, 2015, 195 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> I requisiti qui indicati sono individuati e disciplinati dal D.Lgs. 22 dicembre 2000<em>, &#8220;Attuazione della direttiva del Consiglio dell&#8217;Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l&#8217;esercizio della libertà  di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali&#8221;, </em>n. 395, in G.U., 30 dicembre 200, n.303 e dal relativo regolamento di attuazione.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Regolamento CE del 23 ottobre 2007, relativo <em>&#8220;Ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70&#8221;</em>, n. 1370, in G.U. 31 dicembre 2007 n. L 315, come modificato dal Regolamento CE 14 dicembre 2016 n. 2336.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude anche i servizi di trasporto pazienti in ambulanza. Sul punto, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Sez. III, 28 febbraio 2019, n.465, in <em>Guida al diritto, </em>2019, n.16, 26, ha specificato che <em>&#8220;in tema di appalti pubblici, nella deroga prevista all&#8217;applicazione delle norme di evidenza pubblica, rientra l&#8217;assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, nonchè il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l&#8217;assistenza prestata a pazienti in un&#8217;ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore. Ciò a condizione che il personale sia debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Sul punto G. BOTTINO, <em>El transporte pùblico local en Italia</em>, in V. PARISIO, A. CUDOLA&#8217;, B. NOGUERRA DEL LA MUELA (a cura di), <em>Servicios de inters general, collaboration pùblico-privada y sectores especìficos</em>, Torino, 2016, 235 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Tale <em>favor</em> può essere rinvenuto anche nel Regolamento (UE) n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016 (che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all&#8217;apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri) il  cui Considerando n. 19  afferma che <em>&#8220;i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri dovrebbero essere aggiudicati mediante una procedura di gara, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento&#8221;. </em></div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul punto, si veda la Segnalazione congiunta del 25 ottobre 2017 di A.G.C.M., A.R.T. e A.N.A.C., ai sensi dell&#8217;articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell&#8217;articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell&#8217;articolo 213, commi 2 e 3, del D.Lgs- 18 aprile 2016 n. 50, e dell&#8217;articolo 37, comma 3, lett. a) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in merito alle procedure per l&#8217;affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Legge 23 luglio 2009, &#8220;<em>Disposizioni per lo sviluppo e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia</em>&#8221; n. 99, pubblicato in G.U. n.176 del 31 luglio 2009.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto, Cass. Civ. , 1.07.2004, n. 12008<strong>, </strong>: &#8220;<em>I beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi soltanto nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, e non secondo il diritto privato</em>&#8220;., in <em>e-glossa.it</em><br /> In dottrina si veda V.PARISIO, <em>Beni ferroviari, servizio di trasporto ferroviario, demanio e patrimonio, </em>in Il Foro Amministrativo C.d.S., 9/2007, pp. 2647-2668.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. A. M. SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1956. La dottrina tradizionale ritiene che possano trasferirsi anche i poteri, ma e    stato osservato, a ragione (E. CASETTA) che: &#8220;<em>non e    trasmissibile o suscettibile di essere costituito mediante atto il potere, sicchè non e    corretto affermare che l&#8217;amministrazione trasferisce un potere al privato: il soggetto pubblico può soltanto consentirne l&#8217;esercizio al concessionario. Quando un potere di rilevanza pubblicistica sia direttamente attribuito dalla legge ad un privato si e    al di fuori della fattispecie concessoria&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Il soggetto destinatario, di norma, dovrebbe essere un privato; diversamente, si configurerebbe l&#8217;istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva. Ciò non sempre corrisponde alla realtà  fattuale; occorre, infatti, ricordare la legge n. 1137/1929 che disciplinava la concessione ed esercizio ad imprese nel settore autostradale, recante, all&#8217;art. 1, la seguente previsione: &#8220;<em>Possono essere concessi in esecuzione a Province, Comuni, Consorzi privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall&#8217;esercizio delle opere stesse&#8221;</em>, prevedendosi, quindi, una concessione anche in favore dell&#8217;ente pubblico.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr.A. Altieri, <em>Le Concessioni Amministrative</em>, in Amministrazione e Contabilità , 2020, p. 4.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Cfr. M. D&#8217;Alberti, <em>Concessioni amministrative</em>, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Sulla concessione di beni demaniali si veda: B. TONOLETTI, <em>Beni pubblici e concessioni</em>, CEDAM, Padova, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Cass. Civ., Sez. Un., 20 aprile 2015, ord. n. 7959, in <em>iusexplorer.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> <em>Ex multis</em> Tar Lombardia, Brescia, 20 gennaio 2020 n. 45 in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> In particolare lo strumento cui si fa riferimento  la locazione di beni per uso commerciale di cui alla Legge del 27 luglio 197<em>8,</em><em> &#8220;Disciplina delle locazioni di immobili urbani</em>&#8220;, n. 392, in G.U. Serie Generale n. 211 del 29 luglio 978.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sul punto Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale del 24.3.2021 n. 247, secondo cui &#8220;<em>ha natura di concessione di servizi il contratto di affidamento dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici nelle istituzioni scolastiche</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6019, in <em>iusexplorer.it</em>;</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6482, in <em>iusexplorer.it</em>; 22 giugno 2004, n. 11608, <em>iusexplorer.it</em>; 19 dicembre 2005, n. 27931, <em>iusexplorer.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2019, n. 1070, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Corte di Giustizia Europea, 18.07.2007, C-382/05, in <em>eur-lex.europa.eu;</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sul punto, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2426, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it, </em>secondo cui il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall&#8217;appalto di servizi per l&#8217;assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Ancora: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale del 24.3.2021 n. 247 che ha precisato che &#8220;<em>anche a voler prescindere dalla espressa qualificazione di concessione di servizi fornita dalla stazione appaltante, l&#8217;oggetto della gara  costituito da un contratto a titolo oneroso con cui la stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un servizio riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire il servizio, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso, per cui l&#8217;oggetto della gara rientra esattamente nella definizione di concessione di servizi scolpita dal codice dei contratti pubblici all&#8217;art. 3, c.1, lett. vv)&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Corte di Giustizia Europea, 14 luglio 2016, C.-458/14 e C. 67-15, in <em>eur-lex.europa.eu.</em></div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 96, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it.</em></div>
</p></div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-965/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-31-8-2020-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-31-8-2020-n-965/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.965</a></p>
<p>Enrico d&#8217;Arpe, Presidente, Anna Abbate, Referendario, Estensore PARTI: Omnia Service Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo Parato contro Comune di San Donato di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Mastrolia nei confronti Global Service S.r.l., in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-31-8-2020-n-965/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enrico d&#8217;Arpe, Presidente, Anna Abbate, Referendario, Estensore PARTI: Omnia Service Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo Parato contro Comune di San Donato di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Mastrolia nei confronti Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio</span></p>
<hr />
<p>La natura e le caratteristiche della clausola sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.Contratti della PA &#8211; gara &#8211; clausola sociale &#8211; natura e caratteristiche</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; appalti pubblici &#8211; clausola sociale &#8211; scelta del contratto collettivo nazionale di lavoro &#8211; non può essere imposta- libertà  d&#8217;impresa- deve essere garantita.<i> </i> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonchè atta a ledere la libertà  d&#8217;impresa, riconosciuta e garantita dall&#8217;art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell&#8217;autogoverno dei fattori di produzione e dell&#8217;autonomia di gestione propria dell&#8217;archetipo del contratto di appalto, sicchè tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà  di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2.La clausola sociale non può imporre l&#8217;applicazione di un determinato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rientrando tale scelta nelle prerogative organizzative dell&#8217;imprenditore. La scelta del contratto collettivo da applicare ad un appalto pubblico rientra nelle prerogative organizzative dell&#8217;imprenditore con il solo limite della coerenza con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. </i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/08/2020<br /> <strong>N. 00965/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01429/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2019, proposto da<br /> Omnia Service Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>contro</strong><br /> Comune di San Donato di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>nei confronti</strong><br /> Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> <strong>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</strong><br /> &#8211; della determinazione del Dirigente del II° Settore &#8211; Servizi al Cittadino del Comune di San Donato di Lecce n.472 del 25.10.2019, formalmente comunicata in pari data, avente ad oggetto l&#8217;approvazione delle operazioni di gara M.E.P.A. relativamente al procedimento di affidamento del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2019/2022, nonchè la conseguenziale aggiudicazione in favore della Società  controinteressata;<br /> &#8211; del Disciplinare di gara approvato con deliberazione G.M n. 99/2019 in parte qua e nei limiti dell&#8217;interesse fatto valere;<br /> &#8211; dei verbali di gara nn.1, 2, 3, 4 del 2019 nonchè ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, tra cui ove occorra le note interlocutorie prot. n. 7500 dell&#8217;11.09.2019 e prot. n. 7488 del 10.09.2019;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.<br /> e per la condanna del Comune di San Donato di Lecce a disporre il subentro dell&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 124 c.p.a..</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato di Lecce;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;<br /> Visto l&#8217;art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La Società  Cooperativa ricorrente (terza classificata nella graduatoria finale con il ribasso dell&#8217;11,55%) impugna la determina dirigenziale n. 472 del 25/10/2019, con cui il Comune di San Donato di Lecce ha approvato le operazioni di gara M.E.P.A. (criterio del prezzo pìù basso) per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I° grado del Comune di San Donato di Lecce &#8211; AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tramite procedura aperta (R.d.O.) sulla piattaforma M.E.P.A. (da aggiudicare all&#8217;operatore offerente la maggiore percentuale unica di ribasso sull&#8217;importo posto a base di gara, individuato in € 135.000,00 oltre IVA, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.), con conseguente aggiudicazione a favore della Società  Global Service S.r.l. da Melissano (prima classificata nella graduatoria finale), per il prezzo complessivo di € 104.625,00, per l&#8217;intera durata contrattuale, al netto del ribasso offerta in sede di gara, pari al 22,50% sul prezzo a base d&#8217;asta, nonchè il Disciplinare di gara approvato con deliberazione G.M n. 99/2019 in parte qua e nei limiti dell&#8217;interesse fatto valere, i verbali di gara nn.1, 2, 3, 4 del 2019 e ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, tra cui ove occorra le note interlocutorie prot. n. 7500 dell&#8217;11.09.2019 e prot. n. 7488 del 10.09.2019.<br /> Chiede, altresì¬, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e la condanna del Comune di San Donato di Lecce a disporre il subentro dell&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 124 c.p.a..<br /> A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:<br /> Violazione dell&#8217;art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 56/2017 &#8211; nonchè dell&#8217;art. 83 commi 3 e 9 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 56/2017 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 97, comma 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 &#8211; Violazione del bando di gara &#8211; Violazione del giusto e corretto procedimento &#8211; Violazione della par condicio &#8211; Eccesso di potere &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Erronea presupposizione &#8211; Illogicità  e contraddittorietà  manifeste &#8211; Sviamento.<br /> Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la ricorrente concludeva come sopra riportato.<br /> Il 22/11/2019, si è costituito in giudizio il Comune di San Donato di Lecce, depositando una breve memoria difensiva eccependo l&#8217;inammissibilità , l&#8217;irricevibilità , l&#8217;improcedibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo di voler rigettare il ricorso, l&#8217;istanza cautelare nonchè ogni altra richiesta ex adverso formulata, perchè improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati.<br /> Il 23/11/2019, il Comune di San Donato di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di voler rigettare il ricorso, l&#8217;istanza cautelare nonchè ogni altra richiesta ex adverso formulata, perchè improcedibili inammissibili, irricevibili ed infondati.<br /> Nella Camera di Consiglio del 26/11/2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla Società  Cooperativa ricorrente, la difesa di quest&#8217;ultima, nell&#8217;intesa di una rapida fissazione nel merito nel rispetto dei tempi previsti per gli appalti pubblici, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.<br /> Il 18/02/2020, la Società  Cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.<br /> Il 28/02/2020, il Comune di San Donato di Lecce ha depositato in giudizio note di replica chiedendo di voler rigettare il ricorso.<br /> Il 2/03/2020, la Società  Cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.<br /> Il 19/06/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva al fine di dimostrare l&#8217;infondatezza degli assunti di parte ricorrente e la certa correttezza dell&#8217;agire della P.A. comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Il 3/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del D.L. 30.4.2020, n. 28, chiedendo il passaggio in decisione della causa e insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio e di ogni altra istanza ex adverso formulata, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato.<br /> Il 6/07/2020, la Società  Cooperativa ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza per segnalare la sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2 aprile 2020, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.<br /> Alla pubblica udienza del 7 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 0. &#8211; Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.<br /> 1. &#8211; Con il primo motivo di gravame, la Società  Cooperativa ricorrente lamenta che la Stazione Appaltante resistente avrebbe dovuto escludere dalla gara in questione l&#8217;offerta presentata dalla Società  controinteressata, anzichè attivare l&#8217;avvenuto soccorso istruttorio, per l&#8217;omessa indicazione nell&#8217;offerta economica del costo della manodopera, in violazione dell&#8217;art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. A tal fine, richiama, in punto di diritto, la giurisprudenza (asseritamente) a conforto della tesi propugnata (ivi inclusa la sentenza di questa Sezione, 12.6.2018, n.1002 e la successiva sentenza della Corte di Giustizia U.E., Sezione IX, 2/05/2019, n. 309) ed evidenzia, in punto di fatto, che &#8220;Nel caso di specie, innanzitutto non corrisponde al vero la circostanza che la piattaforma MEPA non consentisse di specificare i costi di cui al&#8217;art.95 comma 10 D. Lgs 50/2016, tant&#8217;è che la ricorrente li ha ben indicati e specificati nell&#8217;apposito spazio dedicato a tale indicazione, per come si evince dalla documentazione in atti. Inoltre, lo stesso disciplinare di gara, approvato con apposita delibera di G.M. n.99/2019, al punto 5) prevedeva quale specifica causa di esclusione l&#8217;incompletezza e l&#8217;irregolarità  dell&#8217;offerta (di cui fanno parte integrante appunto i costi per la sicurezza e per il personale), mentre il successivo punto 30) fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti e quindi alle norme del codice appalti&#8221;.<br /> Il motivo è infondato.<br /> 1.1. &#8211; Premesso che la Ditta seconda classificata nella graduatoria finale è stata esclusa dalla gara M.E.P.A. di che trattasi, osserva anzitutto il Collegio che l&#8217;obbligo di indicare i costi della manodopera è previsto dall&#8217;art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (c.d. Codice dei contratti pubblici) che recita: &#8220;Nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell&#8217;aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 97, comma 5, lettera d)&#8221;.<br /> In mancanza di una secca previsione legislativa di esclusione a sanzione della violazione dell&#8217;obbligo de quo, è ampiamente dibattuta in giurisprudenza la questione relativa alla conseguenze (automaticamente) espulsive o meno della mancata indicazione separata dei costi della manodopera in un&#8217;offerta economica presentata nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, ossia è controverso se (almeno in talune ipotesi) la mancata indicazione dei costi della manodopera (prescritta dal sopra riportato art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.) possa essere considerata un errore formale sanabile a seguito di richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante oppure vada trattata come un errore sostanziale comportante &#8220;tout court&#8221; l&#8217;esclusione dalla gara senza possibilità  di soccorso istruttorio.<br /> La Corte di Giustizia U.E., Sezione IX, 2/05/2019, n. 309 (pronunciandosi sul quesito interpretativo rimesso dal T.A.R. del Lazio, Sezione II-Bis, con ordinanza n. 4562 del 24 aprile 2018) ha affermato che «I principi della certezza del diritto, della parità  di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un&#8217;offerta economica presentata nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l&#8217;esclusione della medesima offerta senza possibilità  di soccorso istruttorio, anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, semprechè tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d&#8217;appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice», con ciò sciogliendo solo in parte i nodi della questione.<br /> Infatti, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le recenti decisioni n. 7 e 8 del 2 aprile 2020, ha precisato che, affermata a seguito della citata giurisprudenza eurounitaria la &#8220;dichiarata compatibilità  con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al mancato rispetto delle previsioni di cui all&#8217;art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, le questioni residue sono state rivolte unicamente a delineare la portata dell&#8217;eccezione alla regola dell&#8217;esclusione automatica, collegata all&#8217;accertamento in fatto della possibilità  di indicare le voci stesse nei modelli predisposti dall&#8217;amministrazione&#8221;.<br /> Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale pìù restrittivo &#8211; cui aderisce parte ricorrente, ma che, in verità , (a ben vedere) appare poco convincente, anche perchè porta, di fatto, ad azzerare la portata dell&#8217;eccezione in questione (essendo &#8211; pressochè sempre &#8211; materialmente possibile modificare i moduli predisposti dall&#8217;Amministrazione per inserirvi, sia pure in uno spazio all&#8217;uopo non appositamente dedicato, i costi della manodopera) &#8211; solo l&#8217;impossibilità  materiale (assoluta) di indicare, nei modelli predisposti dall&#8217;Amministrazione, i costi della manodopera configura eccezione alla regola (operante anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera non sia specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto) dell&#8217;automatismo espulsivo conseguente all&#8217;inadempimento dell&#8217;onere dichiarativo sancito dall&#8217;art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici.<br /> Secondo, invece, un altro orientamento meno restrittivo e pìù sostanzialistico &#8211; cui aderisce convintamente questa Sezione &#8211; si configura la predetta eccezione alla regola dell&#8217;esclusione automatica (anche) quando (come nella specie) nè la lex specialis, nè il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, recante l&#8217;offerta economica, contengano alcun riferimento ai costi della manodopera, circostanza idonea ad ingenerare nei concorrenti dubbi sulla necessità  o meno di indicare i predetti costi, esponendo gli stessi alla scelta tra l&#8217;omissione della indicazione prescritta dalla legge e il rischio di commettere un errore (potenzialmente implicante l&#8217;esclusione dalla gara), insito nel modificare un modulo appositamente predisposto dall&#8217;Amministrazione. In tale ipotesi, i principi di trasparenza e proporzionalità , nonchè di buona fede, correttezza e leale collaborazione, che devono improntare l&#8217;azione amministrativa nei rapporti con i privati, da un lato, impediscono alla stazione appaltante &#8211; che ha, in sostanza, ingenerato l&#8217;errore nei concorrenti &#8211; di applicare una (legittima) sanzione espulsiva e, dall&#8217;altro lato, le impongono necessariamente di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale (cfr. in questo senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 09/04/2020, n. 2350; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza ter, 01/06/2020, n. 5780).<br /> Ciò premesso, reputa il Tribunale che, nel particolare caso di specie, l&#8217;omessa indicazione nell&#8217;offerta economica dell&#8217;aggiudicataria del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici permette l&#8217;avvenuta attivazione del soccorso istruttorio ai fini della (legittima) illustrazione postuma degli oneri in questione, perchè la lex specialis non prevede tale specifico incombente &#8211; facendo l&#8217;art. 30 (rubricato &#8220;OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGE&#8221;) del Disciplinare di gara solo un generico rinvio alle disposizioni di legge vigenti (&#8220;La Ditta affidataria si impegna all&#8217;osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato. Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia&#8221;) &#8211; nè tale incombente è previsto nel modulo della piattaforma M.E.P.A., che non contempla alcuno spazio &#8220;dedicato&#8221; all&#8217;assolvimento dell&#8217;onere in questione; tanto è vero che neanche il concorrente secondo classificato (successivamente escluso per non avere partecipato all&#8217;attivato soccorso istruttorio) ha indicato nella propria offerta economica il costo della manodopera, mentre la Società  Cooperativa ricorrente lo ha indicato nella casella del Modulo M.E.P.A. rubricata &#8220;Servizio prevalente oggetto della RdO&#8221;, evidentemente non dedicata all&#8217;assolvimento dell&#8217;onere di indicare i costi della manodopera.<br /> Si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con i predetti principi di trasparenza e proporzionalità , nonchè di buona fede, correttezza e leale collaborazione «l&#8217;adozione di una misura espulsiva derivante esclusivamente dall&#8217;utilizzazione del modulo predisposto dal sistema di gestione del procedimento, a maggior ragione in considerazione del fatto che l&#8217;offerta è rimasta pacificamente inalterata, così¬ da confermare che l&#8217;aggiudicataria aveva senza dubbio tenuto conto, nella sua formulazione, del costo della manodopera (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2020 n. 2350)Â» (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza ter, 01/06/2020, n. 5780, cit.).<br /> 1.2. &#8211; Rileva, peraltro, il Collegio che (anche) l&#8217;invocazione di parte ricorrente, a sostegno della tesi sostenuta, della sentenza di questa Sezione n.1002/2018 è inconferente, sia in quanto trattasi di decisione antecedente alla successiva sentenza della Corte di Giustizia U.E., Sezione IX, 2/05/2019, n. 309, sia alla luce delle differenti peculiarità  fattuali della vicenda oggetto del citato precedente della Sezione, nella quale (diversamente dal caso oggetto del presente giudizio) l&#8217;obbligo di indicare in modo puntuale i costi della manodopera nell&#8217;offerta economica era previsto expressis verbis in un chiarimento della Stazione Appaltante, costituente parte integrante della lex specialis.<br /> 2. &#8211; Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamenta, in via gradata e subordinata, che &#8220;dalla documentazione ed attestazione proveniente dalla C.C.I.A. di Lecce del settembre 2019 si evince in maniera incontrovertibile che la ditta aggiudicataria non aveva e non ha l&#8217;iscrizione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di trasporto scolastico, ma soltanto per quella di noleggio da rimessa di autobus e autovetture con conducente, per cui doveva comunque essere esclusa dalla gara&#8221; ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.1 (che prevede tra i requisiti di idoneità  professionale &#8220;l&#8217;iscrizione per attività  comprendente i servizi oggetto dell&#8217;appalto nel registro imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato o in analogo registro dello Stato di appartenenza&#8221;) e 5 (che prevede l&#8217;esclusione in caso di mancanza di uno dei requisiti di idoneità  professionale) del Disciplinare di gara approvato con deliberazione G.M. n. 99/2019.<br /> Anche il predetto motivo è infondato.<br /> 2.1. &#8211; Rileva, infatti, il Collegio che l&#8217;iscrizione della Società  controinteressata presso la C.C.I.A.A. per l&#8217;attività  di &#8220;servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente&#8221; soddisfa il requisito di professionalità  nel settore, non richiedendo il Disciplinare di gara l&#8217;iscrizione specifica per i servizi oggetto dell&#8217;appalto (attività  di trasporto scolastico), ma &#8220;l&#8217;iscrizione per attività  comprendente i servizi oggetto dell&#8217;appalto&#8221;, tenuto conto, da un lato, che, come rilevato nella memoria del Comune resistente del 23/11/2019, il codice ATECO, risultante dal Registro delle imprese (come da visura in atti), è il 49.39.9 (&#8220;altre attività  di trasporti terrestri di passeggeri nca&#8221;), che ricomprende anche la &#8220;gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti&#8221; e, dall&#8217;altro lato, del possesso (non in contestazione) da parte dell&#8217;aggiudicataria del requisito speciale di &#8220;capacità  tecniche e professionali&#8221; di cui al punto 3.4. del Disciplinare di gara (&#8220;Avere svolto negli ultimi 3 anni scolastici (2016/17 &#8211; 2017/18 &#8211; 2018/19) almeno n. 1 servizi identico (servizio scuolabus per Enti locali) per un importo complessivo pari o superiore ad € 135.000,00 (IVA esclusa)&#8221;), a conferma del fatto che la Società  aggiudicataria ha effettivamente svolto in passato l&#8217;attività  di trasporto scolastico e che l&#8217;iscrizione della stessa presso la C.C.I.A.A. per l&#8217;attività  di &#8220;servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente&#8221; la abilitava a svolgere l&#8217;attività  di trasporto scolastico e, quindi, anche a partecipare alla gara per cui è causa.<br /> 3. &#8211; Con il terzo motivo di gravame, la Società  ricorrente deduce, in via ancor pìù gradata e subordinata, &#8220;che in ogni caso la proposta economica della controinteressata appare, prima facie, molto spinta ed incongrua&#8221;, evidenziando che &#8220;Nelle giustificazioni presentate dalla impresa Global Service s.r.l. si legge che il costo del personale ammonta ad € 54.000,00 e che il servizio verrà  svolto da due dipendenti, un autista 5° livello in part-time a 24 ore settimanali per 30 mesi complessivi e un assistente 8° livello part-time a 20 ore settimanali per 30 mesi&#8221; e che &#8220;il CCNL applicato è quello Aziende Servizi Cisal&#8221;, mentre &#8220;il capitolato speciale d&#8217;appalto prevede non solo l&#8217;obbligatorietà  della c.d. &#8220;clausola sociale&#8221; (punto 18.1), ma altresì¬ che il servizio venga svolto da 1 autista a 25 ore settimanali ed un assistente scuolabus sempre a 25 ore settimanali da inquadrare secondo il CCNL TRASPORTI&#8221; e, quindi, asserendo che &#8220;Pertanto, l&#8217;offerta è manifestamente inaffidabile per violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 6 del D.lgs 50/2016 e dell&#8217;art 51 del d.lgs 81/2015, la mancata giustificazione sul costo offerto, deve comportare l&#8217;esclusione del concorrente&#8221;.<br /> Il motivo è destituito di fondamento.<br /> 3.1. &#8211; Occorre &#8211; anzitutto &#8211; richiamare, da un lato, «i consolidati principi giurisprudenziali in materia di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta in base ai quali, per un verso, la relativa valutazione della Stazione appaltante ha natura globale e sintetica, riguardando l&#8217;attendibilità  e la serietà  dell&#8217;offerta economica nel suo complesso, e non deve svolgersi in modo parcellizzato su singole voci di prezzo o componenti della medesima, per altro verso siffatta valutazione costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali riservati alla Pubblica amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale salvo i casi di manifesta o macroscopica illogicità  o di evidente irragionevolezza inficiante l&#8217;operato della Stazione appaltante (Consiglio di Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978; Consiglio di Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1069)Â» (Consiglio di Stato, Sezione V, 05/03/2019, n. 1538) e ricordare che «In particolare, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell&#8217;amministrazione sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, ma non può invece procedere ad un&#8217;autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle singole voci, che costituirebbe un&#8217;inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità , quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. L&#8217;esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità  dell&#8217;offerta costituiscono sempre espressione di discrezionalità  tecnica di esclusiva pertinenza dell&#8217;Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto; giammai il giudice amministrativo può sostituire il proprio giudizio a quello dell&#8217;amministrazione e procedere ad una autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle singole voci» (Consiglio di Stato, Sezione V, 05/02/2019, n. 881); e, dall&#8217;altro lato, richiamare, altresì¬, il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale «(&#038;)&quot;nella valutazione della congruità  delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell&#8217;offerta, con la conseguenza che è ammissibile l&#8217;offerta che da essi si discosti, purchè lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così¬ come stabilito in sede di contrattazione collettiva&quot; (Consiglio di Stato, sez. III, 09/07/2014, n. 3492; cfr. anche T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 02/01/2015, n. 6; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12/03/2014, n. 2783)Â» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29/02/2016, n. 385).<br /> Ciò premesso, nel particolare caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente &#8211; incentrate sulla singola voce del costo del personale (che pure costituisce un parametro di valutazione della congruità  dell&#8217;offerta) &#8211; avverso il giudizio (tecnico-discrezionale) di non anomalia dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria reso della Stazione Appaltante resistente non sono condivisibili alla stregua delle condivisibili giustificazioni dell&#8217;offerta economica presentate in sede di gara, con la nota prot. 7869/2019 del 24/09/2019, dalla Società  aggiudicataria, non essendo, peraltro, riuscita la Società  Cooperativa ricorrente a dimostrare alcuna incongruenza rilevante ai fini della sostenibilità  complessiva dell&#8217;offerta e delle predette giustificazioni prodotte dalla Società  controinteressata, nè la violazione dei minimi tabellari.<br /> In particolare, osserva, in primo luogo, il Tribunale che l&#8217;art. 18.1 del Disciplinare di gara (rubricato &#8220;CLAUSOLA SOCIALE&#8221;) invocato da parte ricorrente recita testualmente:<br />«Al fine di garantire la continuità  del servizio, l&#8217;affidatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell&#8217;occupazione del personale in forza al gestore uscente. La ditta affidataria, qualora abbia l&#8217;esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle giÃ  presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta giÃ  in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà  dell&#8217;aggiudicatario di valutare l&#8217;assunzione di unità  che, per quantità  e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell&#8217;organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico &#8211; organizzative e di manodopera previste per il servizio. Attualmente, il servizio è svolto da due dipendenti, uno con mansione autista di scuolabus e uno con mansione assistente di scuolabus, inquadrati ai sensi del CCNL-TRASPORTI, con le seguenti qualifiche e orari di lavoro: Autista: numero di ore settimanali: 25; Assistente: numero di ore settimanali: 25&#8243;Â»; mentre il successivo art. 19 (rubricato &#8220;PERSONALE&#8221;) del Disciplinare di gara prevede: «La ditta affidataria dovrà  gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia [&#038;] Le è fatto obbligo comunicare alla AC, prima dell&#8217;inizio del servizio e prima di ogni variazione, i nominativi dell&#8217;autista addetto al trasporto e dell&#8217;assistente [&#038;]Â».<br /> Pertanto, giÃ  alla stregua del (mero) tenore letterale delle disposizioni della lex specialis, il motivo di gravame si appalesa infondato, ove si consideri che la clausola sociale disciplinata dall&#8217;art. 18.1 del Disciplinare di gara non ha la portata e la cogenza pretese da parte ricorrente, in quanto (oltre a non prevedere alcun obbligo di assumere &#8220;tout court&#8221; i dipendenti occupati nel precedente appalto) non prevede alcun monte ore minimo di lavoro per l&#8217;autista e l&#8217;assistente di scuolabus o l&#8217;obbligo di inquadrarli secondo il C.C.N.L. TRASPORTI, e che l&#8217;art. 19 del Disciplinare di gara richiede (solo) la presenza &#8220;dell&#8217;autista addetto al trasporto e dell&#8217;assistente&#8221;.<br /> Peraltro, anche alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata, la clausola sociale prevista dai C.C.N.L. deve essere interpretata come un adempimento da osservare sì¬ a garanzia del mantenimento della continuità  occupazionale, ma che deve essere armonizzato e reso compatibile con l&#8217;organizzazione di impresa prescelta dall&#8217;imprenditore subentrante (non imponendogli il pieno riassorbimento dei lavoratori giÃ  impiegati nell&#8217;appalto se ciò non è compatibile con l&#8217;organizzazione d&#8217;impresa e con le caratteristiche proprie del nuovo appalto e, a fortiori, non precludendogli la possibilità  di ridefinire i livelli e il monte ore del personale in ragione della mutata organizzazione del servizio). In particolare, si è ritenuto che &#8220;la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonchè atta a ledere la libertà  d&#8217;impresa, riconosciuta e garantita dall&#8217;art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell&#8217;autogoverno dei fattori di produzione e dell&#8217;autonomia di gestione propria dell&#8217;archetipo del contratto di appalto, sicchè tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà  di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014) (&#038;)&#8221; (Consiglio di Stato, Sezione III, 30/03/2016, n. 1255).<br /> Inoltre, sempre secondo giurisprudenza consolidata, la clausola sociale non può imporre l&#8217;applicazione di un determinato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rientrando tale scelta nelle prerogative organizzative dell&#8217;imprenditore. In particolare, è stato affermato che &#8220;La scelta del contratto collettivo da applicare ad un appalto pubblico rientra nelle prerogative organizzative dell&#8217;imprenditore con il solo limite della coerenza con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto&#8221; (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 settembre 2019, n. 6148).<br /> Sicchè, non precludendo la clausola sociale la possibilità  di ridefinire, in particolare, il monte ore del personale in ragione della mutata organizzazione del servizio e vigendo il principio della libertà  del contratto collettivo di applicare, non è provato che il costo indicato dalla Società  aggiudicataria, pari a € 54.000,00, sia inferiore ai minimi tabellari.<br /> 4. &#8211; In ragione dell&#8217;acclarata insussistenza delle (denunciate) illegittimità  degli atti impugnati, devono essere respinte tutte le domande proposte dall&#8217;odierna ricorrente, ivi inclusa quella per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e quella di subentro nell&#8217;aggiudicazione e nell&#8217;eventuale contratto.<br /> 5. &#8211; Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.<br /> 6. &#8211; Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità  e all&#8217;assoluta novità  di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Conferma la declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla Società  Cooperativa ricorrente, di cui al decreto n. 28 del 21/01/2020 dell&#8217;apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft Teams con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Enrico d&#8217;Arpe, Presidente<br /> Patrizia Moro, Consigliere<br /> Anna Abbate, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2010-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2010-n-965/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.965</a></p>
<p>Pres.E.Di Sciascio, Est.R. Prosperi sul margine di sindacabilità della verifica di un&#8217;offerta anomala Processo – Processo amministrativo – Verifica di un’offerta anomala – Sindacabilità – Margini. La verifica di un’offerta anomala non può essere sindacata in ogni singolo passaggio, ossia ripercorrendo l’intero iter amministrativo: opposta interpretazione porterebbe il giudice ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2010-n-965/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>E.Di Sciascio, <i>Est.</i>R. Prosperi</span></p>
<hr />
<p>sul margine di sindacabilità della verifica di un&#8217;offerta anomala</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Verifica di un’offerta anomala – Sindacabilità – Margini.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La verifica di un’offerta anomala non può essere sindacata in ogni singolo passaggio, ossia ripercorrendo l’intero iter amministrativo: opposta interpretazione porterebbe il giudice ad un’inammissibile invasione nel dettaglio delle scelte di merito della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00965/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01221/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Lavanderie dell&#8217;Alto Adige Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. M. Silvia Sommazzi, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre 10/13; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Amiu Genova Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Lavanderia Meccanica Pinerolese Snc di Ellena Erminio e C. Snc</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mattia Crucioli, Adelaide Pitera&#8217;, con domicilio eletto presso Mattia Crucioli in Genova, via Mameli, 3/19a; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</i></b>del provvedimento dagli estremi ignoti comunicato ricorrente con nota prot. n. 13582 del 28.9.09 con cui AMIU Genova S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva a Lavanderia Meccanica Pinerolese per la durata di sei anni il servizio di lavaggio indumenti da lavoro d.p.i. ad alta visibilità ed indumenti di colore verde e blu e di tutti gli atti connessi tra cui i verbali della commissione di gara inerenti la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiu Genova Spa e di Lavanderia Meccanica Pinerolese Snc di Ellena Erminio e C.Snc;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 24 novembre 2009 la S.p.A. Lavanderie dell’Alto Adige esponeva di aver partecipato alla gara bandita da AMIU Genova S.p.A. con il sistema della procedura aperta e il metodo del prezzo più basso, per l’affidamento per sei anni del servizio di lavaggio indumenti da lavoro D.P.I. ad alta visibilità ed indumenti di colore verde e blu.<br />	<br />
La ricorrente descriveva in fatto una serie di peculiarità della procedura, in particolare modo sulle giustificazioni da addurre relativamente ai prezzi offerti e all’entità eccessivamente bassa dell’offerta dell’aggiudicataria Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c., complessivamente €. 713.000,00 iva esclusa a fronte dei €. 748.000,00 iva esclusa della propria, e deduceva in diritto le seguenti censure:<br />	<br />
1.Violazione del punto 2 del disciplinare di gara e degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/06. Eccesso di potere per macroscopica carenza di istruttoria, irragionevolezza manifesta nel giudizio di congruità formulato con riferimento all’offerta del odierna controinteressata. Il disciplinare di gara, in applicazione dell’ora abrogato art. 86 D. Lgs. 163/06, ha disposto espressamente che i concorrenti allegassero alla propria offerta le giustificazioni che ne attestasse la loro congruità: perciò andavano giustificate le offerte inerenti i costi del personale, i costi della sicurezza, l’utile ed i costi per spese generali. Questi ultimi consistono in quei costi fissi indispensabili per garantire la continuità di ogni attività imprenditoriale: dai costi di mantenimento delle sedi alle spese degli stabilimenti destinati allo svolgimento dell’attività produttiva, dalle utenze elettriche telefoniche ai costi di amministrazione e di segreteria, etc., quelle tipiche spese indicate dal d.P.R. 554/99 come le spese generali che concorrono alla determinazione del prezzo complessivo posto a base d’asta e che possono incidere fino al 15% del totale. E la giurisprudenza ha sostenuto che le giustificazioni di prezzo devono assolutamente comprendere tale tipo di spese e quindi una totale assenza di rivendicazione costituisce un chiaro indice di incongruità dell’offerta, meritevole di approfondimento da parte della stazione appaltante, approfondimento che è del tutto mancato.<br />	<br />
La controinteressata ha previsto costi della mano d’opera, costi per spese generali &#8211; costo del trasporto, costo imballi, costi di produzione, sistema informatico e materia di consumo, costi relativi alla sicurezza: per cui i costi per spese generali sono totalmente assorbiti dai costi del trasporto, i quali ultimi sono variabili e dipendono dal tipo di appalto, mentre i primi sono costi fissi che ne prescindono. La ricorrente invece ha inserito nelle proprie giustificazioni una quota di spese generali pari a complessivi €. 68.961,21 che, qualora detratte, avrebbero reso sensibilmente più favorevole l’offerta della Lavanderia dell’Alto Adige; tra l’altro, vista la percentuale di utile minima indicata dall’aggiudicataria, l’offerta di questa era praticamente ed irragionevolmente sotto costo, tanto da ritenere il comportamento della P.A. in palese violazione dei canoni di ragionevolezza, adeguatezza tecnica e completezza istruttoria.<br />	<br />
2.Violazione sotto altro profilo del punto 2 del disciplinare di gara, degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/06 e del decreto del Ministero del Lavoro 6 maggio 2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Il punto 2 del disciplinare specificava anche che non sarebbero state ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da altre fonti autorizzate. L’aggiudicataria ha indicato costi del lavoro inferiori al minimo indicato nel decreto 6 maggio 2009 del Ministero del Lavoro e tale violazione ha trovato alcun riscontro presso la stazione appaltante, l&#8217;attuale dell&#8217;avvenimento richiesto alla concorrente se vi fossero ragioni strettamente aziendali che permettessero la riduzione del costo orario medio del lavoro oppure che non vi fossero in concreto indebite compressioni della componente retributiva minima.<br />	<br />
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c. e l’AMIU, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si può prescindere dal rilievo difensivo per il quale la ricorrente non ha impugnato la previsione del disciplinare in cui si stabiliva di non procedere alla verifica di anomalia nel caso in cui le offerte pervenute fossero state meno di cinque, poiché le due censure sollevate con il ricorso sono comunque infondate.<br />	<br />
Con il primo motivo la ricorrente si duole che la controinteressata aggiudicataria non abbia inserito tra le giustificazioni delle singole voci della sua offerta economica quelle relative alle spese generali, ossia quei costi fissi indispensabili per garantire la continuità di ogni attività imprenditoriale: dai costi di mantenimento delle sedi alle spese degli stabilimenti destinati allo svolgimento dell’attività produttiva, dalle utenze elettriche telefoniche ai costi di amministrazione e di segreteria, etc., quelle tipiche spese indicate dal d.P.R. 554/99 come le spese generali che concorrono alla determinazione del prezzo complessivo posto a base d’asta e che possono incidere fino al 15% del totale.<br />	<br />
Il Collegio condivide pienamente le considerazioni svolte dalle difese della controinteressata per le quali, a prescindere in ogni caso dall’onere della stazione appaltante se svolgere o meno la verifica di anomalia, non vi era comunque a carico di questa un onere di verifica analitica di ogni singola voce dell’offerta, ritenendo di dover aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica in primo luogo ed in secondo la stessa verifica non può essere sindacata in ogni singolo passaggio, ripercorrendo l’intero iter amministrativo: opposta interpretazione porterebbe il giudice ad un’inammissibile invasione nel dettaglio delle scelte di merito.<br />	<br />
L’esame globale delle offerte in gara dimostra oggettivamente che l’offerta dell’aggiudicataria è inferiore a quella della ricorrente del solo 5%: lo scarto certamente non macroscopico dimostra in particolare l’infondatezza dell’assunto circa un’asserita omissione dell’indicazione di costi derivanti da spese generali da parte di Lavanderia Meccanica Pinerolese, dato che queste dovrebbero invece ammontare a circa il 15%, ma più in generale che l’offerta vincitrice non appare tacciabile di anomalia neppure estrinsecamente: è chiaro che spese di tal genere possono essere indicate anche non separatamente, ma spalmate su altri costi.<br />	<br />
Ancor più evidente appare l’infondatezza del secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dei minimi salariali.<br />	<br />
I trattamenti salariali indicati dal D.M. 6.5.09 del Ministero del Lavoro sono riferiti ai costi medi orari del lavoro, comprensivi tra gli altri anche delle voci contributive che compongono la retribuzione e nulla hanno a che vedere con i salari indicati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.<br />	<br />
Per le sue esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si dividono in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. da dividersi in parti eguali tra la resistente e la controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2010-n-965/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2010 n.965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2008 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-2-2008-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Riggio, Rel. De LeoniG. Bernardini (Avv. I. Di Muccio) c.Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (Avv. G. M. Cogo) sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nell&#8217;ipotesi di controversie riguardanti la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. De Leoni<br />G. Bernardini (Avv. I. Di Muccio)	c.Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (Avv. G. M. Cogo)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nell&#8217;ipotesi di controversie riguardanti la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti morali e sulla carenza di discrezionalità amministrativa in merito all&#8217;opportunità di considerare una condanna soggetta a sospensione condizionale, tra le cause preclusive di iscrizione al ruolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Cancellazione dal ruolo dei conducenti – Giurisdizione amministrativa- Non sussiste – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2. Procedimento amministrativo –Requisiti di iscrizione al ruolo &#8211; Valutazione – Sospensione condizionale della pena &#8211; Discrezionalità –Non sussiste<br />
3. Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa esclusiva – Requisiti per l’iscrizione al ruolo – Servizio pubblico &#8211; Non sussiste – Ragioni<br />
4. Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Errata indicazione  autorità giurisdizionale amministrativa-  Non rileva – Errore scusabile &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi di controversie, sia in rito che nel merito, riguardanti la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti morali. Infatti, le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi una valutazione discrezionale, ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (nella fattispecie, trattasi di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente prescritti dalla L. reg. n. 58/93, senza alcuno spazio lasciato alla discrezionalità amministrativa).																																																																																												</p>
<p>2.	Non sussiste la discrezionalità amministrativa circa la possibilità di considerare, ai fini della sussistenza di requisiti di idoneità morali presupposti all’iscrizione al ruolo di conducenti di servizi pubblici di trasporto non di linea, la presenza di una condanna sospesa, alla stregua di una condanna la cui esecuzione non sia stata sospesa, in quanto il fatto che l’ipotesi di condanna sospesa non sia specificamente ricompreso nella legge regionale n. 58/93, tra i casi preclusivi dell’iscrizione, non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale del soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì, esclusivamente, la corretta interpretazione dell’ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale dalla pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo in capo all’interessato rientrante, peraltro, nella giurisdizione del giudice ordinario.																																																																																												</p>
<p>3.	Non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in merito alle controversie insorte in sede di valutazione del possesso dei requisiti necessaria per l’iscrizione al ruolo di conducenti di servizi pubblici di trasporto non di linea, anche volendo prendere come riferimento la nozione di servizio pubblico di cui all’art. 33 del D.L.vo n.80/98 e ciò, in quanto, a seguito della riformulazione della norma ad opera della sentenza della Corte Cost. n. 204/04, la giurisdizione esclusiva non può essere estesa al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente preparatori rispetto all’erogazione del servizio pubblico stricto sensu inteso, quali sono gli atti relativi all’attività di accertamento dei soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’acquisizione dello status abilitante mediante l’iscrizione in albi, registri o ruoli.																																																																																												</p>
<p>4.	E’ irrilevante la circostanza che, in una nota di comunicazione riguardante la cancellazione dal ruolo, l’organo preposto alla tenuta dello stesso ruolo abbia erroneamente individuato, quale giudice competente a decidere un’eventuale controversia, il Tribunale amministrativo regionale, in quanto, l’indicazione, fornita ex art. 3, IV comma, L. n. 241/90, in calce al provvedimento amministrativo, di un’Autorità presso cui impugnare diversa da quella ope legis competente, non determina lo spostamento della giurisdizione dal giudice naturale, ma può rilevare solo agli effetti del riconoscimento dell’errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell’impugnazione di quest’ultimo, quando ne sussistano i presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nell&#8217;ipotesi di controversie riguardanti la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, per mancanza dei requisiti morali e sulla carenza di discrezionalità amministrativa in merito all&#8217;opportunità di considerare una condanna soggetta a sospensione condizionale, tra le cause preclusive di iscrizione al ruolo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3394  Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211; </b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio			Presidente;<br />
Maria Luisa De Leoni         Consigliere – relatore;<br />
Giulia Ferrari			Consigliere																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3394/2007, proposto dal</p>
<p> sig. <b>Giuseppe BERNARDINI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria Di Muccio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia, n. 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Maria Cogo e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7, nonché</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
della determinazione del dirigente dell’Area IV &#8211; Servizi all’utenza della Camera di commercio n. 67 del 23 febbraio 2007, con la quale è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, nonché della nota  n. 10935 del 13 marzo 2007 del Comune di Roma, con la quale, preso atto della determinazione adottata dalla Camera di commercio, gli viene riconosciuta la possibilità di trasferire la licenza entro trenta giorni dal ruolo dei conducenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria e artigianato di Roma;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2008 il magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni ; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto notificato in data 23 marzo 2007 e depositato il successivo 20 aprile, il ricorrente  impugna la determinazione del dirigente dell’Area IV &#8211; Servizi all’utenza della Camera di commercio n. 67 del 23 febbraio 2007, con la quale è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, nonché della nota  n. 10935 del 13 marzo 2007 del Comune di Roma, con la quale, preso atto della determinazione adottata dalla Camera di commercio, gli viene riconosciuta la possibilità di trasferire la licenza entro trenta giorni dal ruolo dei conducenti.<br />
Espone, in fatto, che l’impugnata cancellazione è stata disposta per essere intervenuta condanna penale e, quindi, per carenza di requisiti morali.</p>
<p>2. Avverso detti provvedimenti il ricorrente propone motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso</p>
<p>4. Con ordinanza n. 2278 del 18 maggio 2007 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>5. All’udienza del 17 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e tale conclusione prescinde da un’eventuale reiscrizione del ricorrente nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea e dal conseguente venir meno dell’interesse al ricorso attestato, nella specie, dall’atto di rinuncia irrituale (perchè sottoscritto dal solo difensore e non anche dalla parte ricorrente) depositato in giudizio in data 15 gennaio 2008.<br />
Ciò in quanto l’esame dell’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito – sollevata dalle parti resistenti – assume carattere prioritario rispetto ad un eventuale profilo di improcedibilità. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons. Stato, V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).<br />
Il Collegio, richiamando un proprio precedente (19 marzo 2007 n. 2374) ed una recente decisione del giudice di appello (VI Sez., 2 novembre 2007 n. 5964) intervenute su identica questione, ricorda che le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186).<br />
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata sia della Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993  n. 1613) che del giudice amministrativo (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970; VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20; 11 giugno 1999 n. 774) che le controversie relative all&#8217;iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell&#8217;iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.<br />
Ha chiarito questo Tribunale nella cit. sentenza n. 2374 del 2007 che l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, previsto dall’art. 16 L. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal successivo art. 17, con la conseguenza che nessuna discrezionalità sussiste in capo all’Amministrazione a fronte dell’istanza di iscrizione. Ed invero, il cit. art. 17, al secondo e terzo comma, nel prendere in esame due degli otto requisiti, chiarisce puntualmente i casi in cui sussiste l’idoneità fisica e quelli in cui si perde l’idoneità morale.<br />
Nel caso di specie ciò che viene in contestazione è, appunto, se, in presenza di condanna sospesa, debba intendersi venuto meno il requisito dell’idoneità morale e, quindi, i presupposti per la conservazione dell&#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell&#8217;ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all&#8217;interessato.<br />
In altri termini, essendo l’impugnata cancellazione disposta per la perdita di uno dei requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, la tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente che, iscritto nel ruolo, venga cancellato, spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente su tutte le controversie su diritti soggettivi.<br />
Non è in grado di condurre a diversa conclusione la circostanza che il cit. art. 17, terzo comma, L. reg. n. 58 del 1993 non ricomprende espressamente fra i casi preclusivi dell’iscrizione nell’elenco la sentenza di condanna con pena sospesa, con ciò ingenerando il problema se si tratta di fattispecie rientrante nella disciplina generale fissata dal cit. terzo comma per le sentenze di condanna ovvero di fattispecie diversa ed autonoma rispetto ad essa, trattandosi di questione di ordine interpretativo afferente pur sempre all’individuazione dei requisiti legislativamente fissati per l’iscrizione nell’elenco e, in quanto tale, riservata per le ragioni innanzi indicate alla cognizione del giudice ordinario.<br />
Rileva ancora il Collegio che non è possibile incardinare la controversia de qua nella giurisdizione esclusiva  del giudice amministrativo invocando la nozione di servizio pubblico di cui all’art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e ciò in quanto, a seguito della riformulazione della norma ad opera della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 nonché in ragione degli interventi ermeneutici del giudice della giurisdizione,  la giurisdizione esclusiva non può essere estesa, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente preparatori rispetto all’erogazione del  servizio pubblico stricto sensu inteso, quali sono  gli atti relativi all’attività di accertamento dei soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’acquisizione dello status abilitante mediante l’iscrizione in albi, registri o ruoli.<br />
Infine, non rileva, per radicare la giurisdizione dinanzi a questo giudice, neanche la circostanza che, nella nota di comunicazione del provvedimento impugnato, la Camera di commercio abbia erroneamente individuato, quale giudice competente a decidere un’eventuale controversia, il Tribunale amministrativo regionale. Ciò in quanto l’indicazione, ex art. 3, quarto comma, L. 7 agosto 1990 n. 241, in calce al provvedimento amministrativo, di un’Autorità presso cui impugnarlo diversa da quella ope legis competente, non determina lo spostamento della giurisdizione dal giudice naturale ma può rilevare solo agli effetti del riconoscimento dell&#8217; errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell&#8217; impugnazione di quest&#8217; ultimo, quando ne sussistano i presupposti (Cons. Stato, Ap., 1 febbraio 2001 n. 1; T.A.R.  Marche 6 agosto 2003  n. 9591), e ciò in quanto,  diversamente opinando, l’Amministrazione diventerebbe arbitra della scelta del giudice al quale far decidere una possibile controversia.</p>
<p>2. Il ricorrente impugna altresì la nota con la quale il Dipartimento VII, Politiche della mobilità U.O.T.P.L. del Comune di Roma, preso atto dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, gli concede la possibilità di trasferire la licenza entro trenta  giorni, pena la revoca del titolo;<br />
Avverso detto provvedimento, di per sé privo di autonoma capacità lesiva, il ricorrente non muove alcuna censura, ritenendolo implicitamente viziato per illegittimità derivata, con conseguente inammissibilità, anche in parte qua, del ricorso.</p>
<p>3. Per i motivi sopra esposti che il ricorso è inammissibile ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorario del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2008.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2005 n.965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-12-2005-n-965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-12-2005-n-965/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-12-2005-n-965/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2005 n.965</a></p>
<p>Pres. Virgilio, est. De Francisco TRANSTECH s.r.l. (Avv.ti M. Mazzone e C. Loria) c. AIRGEST s.p.a. (Avv. S. Giacalone) in tema di sub-appalto delle attività di rilevazione topografica e geotecnica, strumentali alla progettazione dell&#8217;opera 1- Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Affidamento progettazione e direzione dei lavori &#8211; Bando</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-12-2005-n-965/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2005 n.965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. De Francisco<br /> TRANSTECH s.r.l. (Avv.ti M. Mazzone e C. Loria) c. AIRGEST s.p.a. (Avv. S. Giacalone)</span></p>
<hr />
<p>in tema di sub-appalto delle attività di rilevazione topografica e geotecnica, strumentali alla progettazione dell&#8217;opera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Affidamento progettazione e direzione dei lavori &#8211; Bando – Rilievi topografici, indagini geologiche e sondaggi &#8211; Divieto di sub-appalto – Applicabilità – Non sussiste</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Lavori pubblici &#8211; Affidamento progettazione e direzione dei lavori – Gara &#8211; Offerta – Requisiti – Indicazione nominativi del sub-appaltatore – Necessità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Il divieto di sub-appalto contenuto nel bando di gara per l’affidamento della progettazione dell’opera e della direzione dei lavori, non si applica alle prestazioni di carattere materiale quali la effettuazione di rilievi topografici, sondaggi ed indagini di vario tipo, in quanto meramente strumentali alla attività di progettazione in senso stretto, costituente oggetto dell’appalto.</p>
<p>2- L’offerta di partecipazione alla gara relativa all’affidamento della progettazione dell’opera e della direzione dei lavori, in caso di sub-appalto delle attività di rilevazione topografica, non deve necessariamente indicare il nominativo e la qualifica professionale del sub-appaltatore, in quanto autore di prestazioni meramente accessorie non rientranti nell’oggetto dell’appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1001/2004, proposto da </p>
<p><b>TRANSTECH s.r.l.</b>,  (già Transport Technologies s.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Mazzone e Cesare Loria, con domicilio eletto in Palermo, via Evamgelista Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>AIRGEST S.P.A. – Società di gestione dell’aeroporto civile di Trapani-Birgi</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto in Palermo, via F. Ferrara, 8 presso lo studio dell’avv. Francesco Greco;</p>
<p>la <B>NACO NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANT B.V.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40, presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. della Sicilia &#8211; sezione di Palermo, (sez. interna I) n. 1548 del 19 luglio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Giacalone per la Airgest S.p.A. e degli avv.ti G. Pitruzzella e M. Mangano per la Naco Netherlands Airport;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il dispositivo n. 228/05 del 21 luglio 2005;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi, altresì, l’avv. V. Candia, su delega degli avv.ti M. Mazzone e C. Loria, per la società appellante, l’avv. S. Giacalone per la Airgest s.p.a. e l’avv. G. Pitruzzella per la Naco Netherlands Airport.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>F A T T O</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dalla Naco Netherlands Airport Consultants B.V. per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante della gara per l’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori di opere da realizzarsi nell’aeroporto civile di Trapani Birgi.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>D I R I T T O</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
La sentenza gravata ha annullato gli atti impugnati in accoglimento del motivo dell’originario ricorso con cui si censurava la mancata esclusione dalla gara della ditta aggiudicataria, essendo quest’ultima ricorsa al subappalto in spregio della tassativa previsione del bando di gara, derogatoria dell’art. 17 della legge n. 109/1994.<br />
Ad avviso del giudice di prime cure, la lex specialis della gara de qua escludeva in radice ogni possibilità, per qualunque attività, di far ricorso al subappalto, dato che il punto III-1 del bando espressamente prescriveva che “il subappalto è vietato, pertanto l’aggiu-dicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni”, ivi incluse quelle di carattere materiale quali i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo strumentali all’attività di progettazione vera e propria, costituente oggetto dell’apppalto; laddove invece l’odierna appellante, proprio in riferimento a queste ultime attività, in sede di gara aveva dichiarato l’intendimento di affidarle, sotto la propria direzione, a tecnici locali.<br />
Gli appelli in esame, in proposito, deducono che i rilievi topografici non sarebbero riconducibili ai divieti di subappalto previsti dal bando di gara; che essi non rientrano nell’attività di progettazione in senso stretto, oggetto dell’appalto; che tale ultima affermazione trova riscontro normativo nel fatto che il D.P.R. n. 34/2000 prevede una speficica qualificazione (la OS 20) per l’esecuzione di detti rilievi, sicché sarebbe impensabile richiederla per il progettista; che, in ogni caso di ambiguità, il bando va interpretato nel modo più conforme alla legge e che quest’ultima (art. 17, comma 14-quinquies, L. n. 109/94) eccettua dal divieto di subappalto “le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni”, etc..<br />
La censura degli appellanti è fondata, specie alla stregua del rilievo – specificamente dedotto dall’appellante incidentatale con il suo primo motivo – che la possibilità di ricorso al subappalto, per le suddette attività materiali prodromiche e strumentali alla progettazione, è viceversa espressamente prevista dall’art. 8 del Capitolato speciale di appalto; sicché, nell’apparentemente radicale antinomia tra le due richiamate previsioni degli atti di gara, si impone di privilegiare una loro sintesi esegetica che sia il più possibile aderente al quadro normativo di riferimento che, come si è visto, nel vietare in generale il subappalto delle attività di cui all’art. 17 della citata L. n. 109/94 (attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie), tuttavia lo consente per le sole attività materiali di cui al comma 14-quinquies.<br />
Siffata esegesi trova, del resto, definitiva conferma nel testo dell’art. 8 della bozza di contratto, di cui ad ogni concorrente era stata richiesta l’accettazione, che reca un testo sostanzialmente conforme a quello del richiamato comma 14-quinquies.<br />
Una volta superata la ragione per cui il ricorso originario ha trovato accoglimento in prime cure (ove, respinto il I motivo, è stato accolto il II ed assorbiti quelli ulteriori), devono essere esaminati i riproposti motivi di ricorso (III, IV, V, VI, VII) rimasti assorbiti in quella sede.<br />
Il III motivo del ricorso – che deduce la violazione del comma 8 dell’art. 17 della legge n. 109/94, per omessa indicazione, nell’offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici cui si intendeva subappaltare lo svolgimento delle attività materiali di cui si è detto (se ritenute subappaltabili) – è infondato alla stregua di quanto appresso.<br />
Il comma 8 del citato art. 17 – e, analogamente, la ancora più stringente previsione del punto III, 3, 2 del bando di gara, a tenore del quale “tutti i partecipanti sono tenuti a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione dei servizi” – si riferisce, “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico”, ai nominativi dei progettisti autori della prestazione progettuale costituente l’oggetto dell’appalto e dei servizi ad esso connessi, ma non può ritenersi altresì applicabile ai tecnici di cui all’art. 14-quinquies, per i quali, proprio in quanto autori di prestazioni meramente accessorie passibili di essere subappaltate, andrà applicata l’ordinaria normativa in materia di subappalto, dunque senza alcuna necessità di una preventiva indicazione dei loro nomi già in sede di offerta.<br />
Risultano infondati anche gli ulteriori motivi assorbiti e riproposti.<br />
Il IV, perché non risultano sussistenti le lamentate carenze dell’offerta dell’aggiudicataria: in particolare, il Collegio non ritiene che lavori qualificanti siano stati erroneamente assunti in valutazione da parte della commissione di gara in quanto eseguiti in associazione con altre società, estranee alla costituenda a.t.i.; nè, d’altronde, appare erronea l’attribuzione, per tale ultima ragione, all’aggiudicataria, dell’85% del punteggio disponibile, essendosi trattato di lavori discrezionalmente, ma legittimamente, valutati e risultanti dalle relazioni n. 1, 2 e 3; infine, non si ravvisa la dedotta incongruità del concetto di “relazione sufficientemente dettagliata” con i lavori ivi solo “sommariamente decritti” (v. pag. 41 ric. di primo grado), potendosi ammettere che anche una descrizione sommaria risponda all’esigenza di dar conto dei punti qualificanti del proprio contenuto in modo sufficientemente dettagliato.<br />
Il V ed il VI, perché la valutazione dell’offerta dell’appellata non è inficiata da errori, travisamenti, illogicità, né disparità di trattamento, che concretino il dedotto eccesso di potere in danno della offerente.<br />
Il VII perché le attività verbalizzate dalla Commissione di gara il 22 ottobre 2003 attengono ad un’interpretazione dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando, funzionale alla relativa applicazione.<br />
In conclusione, l’appello principale e quello incidentale – che recano analoghe censure alla sentenza gravata – devono essere accolti, mentre vanno disattesi i riproposti motivi assorbiti in primo grado; per l’effetto, deve respingersi il ricorso di primo grado.<br />
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
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<b>P. Q. M.</p>
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</b></p>
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie gli appelli principale ed incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario. Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, l’8 giugno 2005, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 22 dicembre 2005</p>
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