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	<title>964 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>964 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla esclusione dalla gara per grave illecito professionale derivante da sentenza penale di condanna non definitiva.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:53:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dalla-gara-per-grave-illecito-professionale-derivante-da-sentenza-penale-di-condanna-non-definitiva/">Sulla esclusione dalla gara per grave illecito professionale derivante da sentenza penale di condanna non definitiva.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara – Grave illecito professionale – Derivante da sentenza penale di condanna non definitiva – Termine di efficacia della causa di esclusione – Mancanza di una previsione legislativa – Art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE – Diretta applicabilità. Allorquando venga in rilievo un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dalla-gara-per-grave-illecito-professionale-derivante-da-sentenza-penale-di-condanna-non-definitiva/">Sulla esclusione dalla gara per grave illecito professionale derivante da sentenza penale di condanna non definitiva.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-dalla-gara-per-grave-illecito-professionale-derivante-da-sentenza-penale-di-condanna-non-definitiva/">Sulla esclusione dalla gara per grave illecito professionale derivante da sentenza penale di condanna non definitiva.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara – Grave illecito professionale – Derivante da sentenza penale di condanna non definitiva – Termine di efficacia della causa di esclusione – Mancanza di una previsione legislativa – Art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE – Diretta applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Allorquando venga in rilievo un fatto che sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla norma di cui all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione», in quanto disposizione, questa, che ha efficacia diretta nell’ordinamento interno, con conseguente immediata applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Palliggiano &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5484 del 2021, proposto da:<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Macerata Campania, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- S.r.l, non costituita in giudizio;<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il Comune di Macerata Campania ha comunicato alla ricorrente di essere stata esclusa dalla procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori di “completamento campo sportivo comunale, pista di atletica e spogliatoi”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e quindi anche: c) del verbale di gara del -OMISSIS-, di estremi e contenuto ignoti; d) del verbale del -OMISSIS-, di estremi ignoti, con il quale la Commissione ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara; d) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposto in data -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-, di contenuto ignoto; d) ove nelle more intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara e del relativo contratto d’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Giuseppe Esposito e udita l&#8217;avvocato dello Stato Maria Sannino;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- La Società ricorrente partecipava alla gara telematica indetta dal Comune di Macerata Campania per l’affidamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale, della pista di atletica e degli spogliatoi lato bocciodromo, per un importo di € 137.500,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo aver richiesto chiarimenti la stazione appaltante la escludeva per sussistenza di un grave illecito professionale, vista la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-, recante condanna del legale rappresentante alla pena di anni tre di reclusione (per colpa generica e colpa specifica consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche, in relazione all’evento che aveva causato la caduta dall’alto e il decesso l’11/4/2015 di un operaio edile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione veniva comunicato il 14/12/2021, risultando altresì dalla consultazione del portale l’indicazione quale “<i>Aggiudicatario provvisorio</i>” della controinteressata (presumibilmente trattandosi della proposta di aggiudicazione, atteso che “<i>a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 la figura dell’aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall’ordinamento</i>”: Cons. Stato, sez. V, 10/10/2019 n. 6904).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 20/12/2021 e depositato il 21/12/2021, la ricorrente ha impugnato l’esclusione e i provvedimenti indicati in epigrafe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 3 e 97 Cost., dell’art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; occorreva vagliare la rilevanza dei fatti ed esternare con un’adeguata motivazione l’incidenza negativa sulla moralità professionale, essendosi invece l’Amministrazione limitata a richiamare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il titolare è stato ritenuto responsabile per non aver esortato il lavoratore a dotarsi di apposita cintura di sicurezza e per non aver predisposto idonei mezzi di prevenzione per le lavorazioni dall’alto, per cui non si è trattata di una violazione di specifiche norme di diritto e bisognava valutarne lo specifico comportamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non si è tenuto conto che, ai fini dell’esclusione, l’illecito o la condotta devono riferirsi a precedenti contratti di appalti pubblici (mentre la condotta omissiva contestata ha riguardato un appalto privato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune e la controinteressata, ai quali il ricorso è stato notificato con pec del 20/12/2021, non si sono costituiti in giudizio (la ricorrente ha esibito altresì la copia del ricorso notificato al Comune con spedizione postale, unicamente all’avviso di ricevimento della raccomandata n. 78506692096-1, ricevuta il 27/12/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze evocato in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 13/1/2022 n. 77.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’udienza pubblica il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto l’estromissione dal giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha chiesto con note il passaggio in decisione della causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 23 marzo 2022 il ricorso è stato assegnato in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- Occorre preliminarmente dar conto dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva che la domanda di annullamento è volta a censurare provvedimenti dell’Ente locale e che, pertanto, il Ministero evocato in giudizio è privo di legittimazione passiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è fondata, non rinvenendosi alcuna ragione che giustifichi la partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla cui sfera di competenze non è riconducibile l’attività che ha condotto all’aggiudicazione controversa (avendo “prestato” la piattaforma MePA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, ne va disposta l’estromissione dal giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- Tanto premesso, il ricorso è fondato nei seguenti termini.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sede cautelare è stata posta “<i>l’esigenza di individuare i limiti temporali entro cui va circoscritta la causa di esclusione in questione</i>” (ordinanza 13/1/2022 n. 77).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che il fatto che ha originato la condanna è avvenuto l’11 aprile 2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sebbene non sia fornito agli atti di causa il riferimento alla data di indizione della gara in questione, essa può dirsi avviata nell’anno 2021 (poiché era fissata al 30/11/2021 la data ultima per la presentazione delle offerte).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Emerge dunque che tra il fatto rilevante quale illecito professionale e l’indizione della gara siano decorsi ben più di tre anni (dato che rileva per quanto si dirà).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò chiarito in punto di fatto, l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non stabilisce alcunché in ordine all’efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale, ai sensi del co. 5, lett. c), derivi da una sentenza penale non definitiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I commi 10 e 10-bis dell’art. 80, infatti, si occupano della durata dell’esclusione, nell’ipotesi in cui essa si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (commi 10 e 10-bis, primo periodo), ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza penale di condanna non definitiva, occorre rifarsi alla “<i>norma di cui all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione»)</i>” (di recente, Cons. Stato, sez. V, 27/1/2022 n. 575, aggiungendo che: “<i>Alla disposizione contenuta nella direttiva la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha attribuito efficacia diretta nell’ordinamento interno, con conseguente immediata applicabilità</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In analoga fattispecie, con la richiamata sentenza si è così ritenuto che: “<i>è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), cit., che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con tale principio, per la possibilità riconosciuta all’amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che – per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico. Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l’individuazione di un preciso limite di operatività, infatti, «potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa»: in tal senso Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; si veda anche Cons. Stato V, 6 maggio 2019, n. 2895). E poi invocando l’applicazione dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’U.E., del 26 febbraio 2014, il quale stabilisce che «[i]n forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri […] determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» (paragrafo, quest’ultimo, che – alla lett. c) – contempla la causa di esclusione dell’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali). Pertanto, per effetto della diretta applicazione della disposizione unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione (cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 2021, n. 6233; V, 26 agosto 2020, n. 5228; V, 5 agosto 2020, n. 4934)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie il Comune non avrebbe potuto procedere all’esclusione della ricorrente, atteso che tra il fatto che aveva originato la sentenza di condanna non definitiva (11/4/2015) e l’indizione della gara sono trascorsi più di tre anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende la fondatezza della censura con cui è dedotto che non è stata vagliata la rilevanza dei fatti e l’incidenza negativa sulla moralità professionale dell’operatore economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclusivamente, previamente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso va accolto e vanno annullati i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la novità e peculiarità della questione esaminata sono ravvisabili giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio nei confronti del Comune e della controinteressata, disponendone la compensazione per l’intero tra la ricorrente e il Ministero costituitosi in giudizio, ponendo a carico del Comune di Macerata Campania il rimborso del contributo unificato, previa regolarizzazione del versamento che non risulta effettuata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) estromette dal giudizio il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti del Comune e della controinteressata, disponendone la compensazione per l&#8217;intero tra la ricorrente e il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, ponendo a carico del Comune di Macerata Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rimborso del contributo unificato, previa regolarizzazione del versamento, con attribuzione all&#8217;avvocato Luciano Costanzo, dichiaratosi anticipatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.964</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Di Matteo Sulla necessità  di escludere il consorzio stabile dall&#8217;intera gara anche nel caso in cui sia stata accertata la carenza dei requisiti generali di alcune consorziate esecutrici di un singolo lotto. Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Operatore economico unitario &#8211; Esclusione &#8211; Intera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-2-2021-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Di Matteo</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  di escludere il consorzio stabile dall&#8217;intera gara anche nel caso in cui sia stata accertata la carenza dei requisiti generali di alcune consorziate esecutrici di un singolo lotto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Consorzi stabili &#8211; Operatore economico unitario &#8211; Esclusione &#8211; Intera procedura di gara &#8211; Anche in caso di carenza dei requisiti delle consorziate nei singoli lotti.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La carenza dei requisiti generali in capo a una delle consorziate comporta l&#8217;esclusione del consorzio intero dall&#8217;intera procedura di gara, ancorchè suddivisa in lotti.<br /> Il consorzio stabile, infatti, si presenta nella gara come un operatore economico unitario anche se la gara  suddivisa in lotti, e per ciascun lotto sono indicate imprese esecutrici diverse, in quanto  il consorzio il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e che va a stipulare il contratto con l&#8217;amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, ed , inoltre, l&#8217;unico a essere responsabile dell&#8217;esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate.<br /> Per cui, la stazione appaltante deve disporre l&#8217;esclusione del consorzio dall&#8217;intera procedura anche nel caso in cui sia stata accertata la carenza dei requisiti generali di partecipazione solo relativamente a imprese indicate come esecutrici di un singolo lotto.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7927 del 2020, proposto da <br /> Consorzio Nazionale Sicurezza s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, 14; </div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Martucci e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101; </div>
<div style="text-align: center;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Sicuritalia s.p.a., non costituita in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;">per la riforma</div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09661/2020, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Ernesto Stajano e Gennaro Terracciano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 luglio 2018, Poste Italiane s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo &#8211; quadro per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza situati presso gli uffici postali, immobili direzionali e industriali di Poste Italiane. L&#8217;appalto era suddiviso in sei lotti autonomi, il quinto lotto riguardava il territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, il sesto lotto quello di Calabria, Basilicata e Sicilia.<br /> 1.1. Il bando di gara prevedeva la possibilità  per ciascun operatore economico di partecipare a tutti i lotti, ma con il limite dell&#8217;aggiudicazione solo in due di essi; era, per questo, prescritto al singolo operatore economico di presentare un&#8217;unica R.d.o &#8211; richiesta d&#8217;offerta a prescindere dalla partecipazione a più lotti contenente un unico D.G.U.E. &#8211; dichiarazione di gara unica europea e un&#8217;unica istanza di ammissione, da affiancare poi a distinte R.d.o. riferite ai singoli lotti per i quali intendeva proporre offerta.<br /> 1.2. Presentava offerta C.N.S. &#8211; Consorzio nazionale sicurezza s.c. a r.l. dichiarando di voler concorrere per il lotto cinque e per il lotto sei; tanto era specificato nell&#8217;unico D.G.U.E. presentato, nel quale, peraltro, erano elencate tutte le imprese esecutrici; anche queste ultime presentavano un proprio D.G.U.E. nel quale specificavano il lotto per il quale avrebbero concorso all&#8217;esecuzione (se lotto cinque o sei) cui aggiungevano altrettante istanze di ammissione in cui veniva barrata la casella relativa al lotto di interesse.<br /> Infine, il Consorzio presentava distinte R.d.o. per i singoli lotti cui allegava distinta documentazione tecnica ed economica per ciascuno di essi.<br /> 1.3. Espletate le operazioni di gara, con distinti provvedimenti erano aggiudicati a C.N.S. il lotto cinque e il lotto sei per essere risultato in entrambi l&#8217;operatore economico meglio graduato; l&#8217;aggiudicazione era, comunque, condizionata all&#8217;esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati <em>ex</em> art. 32 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br /> In sede di verifica la stazione appaltante, acquisite le certificazioni dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell&#8217;Anagrafe tributaria, apprendeva che a carico delle consorziate Sammarco Security Service di Maurizio Sammarco e Sicurtel di Antonio Bellassi risultavano violazioni tributarie definitivamente accertate; ottenuti chiarimenti da parte del Consorzio, Poste italiane, con provvedimento dell&#8217;11 ottobre 2019 prot. P-ACQ.2019.0001816.U, annullava l&#8217;aggiudicazione a C.N.S. di entrambi i lotti per mancanza dei requisiti generali di partecipazione in ragione delle gravi violazioni tributarie definitivamente accertate a carico di due imprese indicate dal Consorzio nel proprio D.G.U.E. quali esecutrici dell&#8217;appalto.<br /> Riscontrando, poi, l&#8217;istanza di autotutela del Consorzio, Poste Italiane s.p.a., con il provvedimento 8 novembre 2019, confermava la propria decisione evidenziando di aver disposto l&#8217;annullamento per aver &#8220;<em>preso atto che</em>&#8221; le consorziate risultate prive dei requisiti erano state &#8220;<em>indistintamente indicate dal Consorzio Nazionale di Sicurezza </em>(&#038;) <em>per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto sia per il lotto 5 che per il lotto 6&#038;</em>&#8220;.<br /> 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, C.N.S. impugnava il provvedimento di annullamento in autotutela sulla base di due motivi:<br /> &#8211; con il primo motivo lamentava violazione degli artt. 80, 48 comma 7, 51 e 32, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: la stazione appaltante avrebbe fatto erronea applicazione delle disposizioni in tema di partecipazione dei consorzi stabili (e dei consorzi di produzione e lavoro) alle procedure di gara per le quali la verifica del possesso dei requisiti generali andrebbe svolta solo con riferimento alle imprese concretamente designate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, e, in una gara suddivisa in lotti, per i singoli lotti; poichè, allora, le imprese risultate prive del requisito di partecipazione erano state indicate come esecutrici per il lotto sei, come dimostrato da tutta la documentazione trasmessa alla stazione appaltante al momento di presentazione dell&#8217;offerta, non v&#8217;era ragione alcuna per escluderlo anche dal lotto cinque, se non aver ingiustamente assimilato la compagine delle imprese esecutrici indicate per i diversi lotti realizzando in questo modo una inspiegabile commistione degli esiti dei due lotti;<br /> &#8211; con il secondo motivo la ricorrente sosteneva la violazione dell&#8217;art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: la stazione appaltante, piuttosto che procedere all&#8217;immediata esclusione del Consorzio da entrambi i lotti, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per aver chiara contezza di quali imprese fossero state designate ad eseguire ciascun lotto per il quale il Consorzio aveva presentato offerta.<br /> 2.1. Successivamente, C.N.S. presentava motivi aggiunti avverso la nota 22 gennaio 2020 con la quale Poste Italia s.p.a. comunicava l&#8217;avvenuta aggiudicazione al r.t.i. &#8211; raggruppamento temporaneo di imprese con Saima Sicurezza s.p.a. come mandataria e Sicuitalia s.p.a. come mandante del lotto cinque.<br /> 2.2. Resistenti Poste Italiane s.p.a. e Sicuritalia s.p.a. il giudice di primo grado, con la sentenza della Sezione terza, 22 settembre 2020, n. 9661, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti con spese di lite a carico della ricorrente.<br /> Il tribunale:<br /> &#8211; precisava che l&#8217;errore imputato a Poste Italiane s.p.a. era quello di aver esteso gli effetti (negativi) della verifica (anch&#8217;essa conclusasi negativamente) dei requisiti in capo alle consorziate eseguita per uno dei due lotti cui il Consorzio aveva partecipato, il lotto sei, anche all&#8217;altro lotto per il quale concorreva, il lotto cinque;<br /> &#8211; riteneva pacifico in atti, perchè non contestato dal Consorzio con specifiche censure proposte in giudizio, che le due consorziate Sammarco Security Service e Sicurtel fossero incorse in inadempimenti fiscali e previdenziali e che fossero, per questo, impossibilitate a partecipare alla procedura di gara; aggiungeva che, per la disciplina di gara, i consorzi stabili erano tenuti alla presentazione di un&#8217;unica domanda di ammissione per i sei lotti e che C.N.S. vi si era adeguato presentando un&#8217;unica istanza di partecipazione per i due lotti con la designazione di tutte le imprese esecutrici e così pure un unico D.G.U.E. con l&#8217;indicazione dei lotti d&#8217;interesse ed ogni altra indicazione richiesta dal formulario;<br /> &#8211; concludeva sul punto nel senso che le disposizioni della legge di gara portavano ad escludere l&#8217;indipendenza tra le domande (e la documentazione che avrebbe dovuto corredare le medesime), e, allo stesso modo, la documentazione presentata dal Consorzio non dava alcuna possibilità  di distinguere tra le consorziate che avrebbero eseguito l&#8217;appalto per il lotto cinque e quelle che avrebbero eseguito il lotto sei;<br /> &#8211; riteneva, affrontando il secondo motivo dell&#8217;appello, non assentibile la richiesta di soccorso istruttorio, poichè, per tale via, il Consorzio avrebbe potuto procedere ad una sostituzione delle consorziate <em>ab origine</em> prive dei requisiti in violazione del principio di immodificabilità  dei partecipanti (se non, quanto ai consorzi, nei casi di procedure concorsuali che abbiano interessato una delle consorziate e, comunque, a condizione che non sia finalizzata ad eludere la carenza di un requisito di partecipazione in capo all&#8217;impresa consorziata) e della <em>par condicio</em> tra i partecipanti e contrariamente alla regola per cui il soccorso istruttorio può essere disposto allo scopo di consentire l&#8217;integrazione della documentazione già  prodotta in gara e non per formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.<br /> 3. Propone appello C.N.S. s.c.a r.l.; si  costituita Poste Italiane s.p.a.;  rimasta intimata Sicuritalia s.p.a., pur regolarmente citata.<br /> Le parti hanno depositato memoria <em>ex</em> art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.<br /> All&#8217;udienza del 21 gennaio 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di appello  contestata la sentenza di primo grado per &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 80, 48 c.7, 51 e 32 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione del principio del divieto di motivazione postuma. Errata percezione della documentazione di gara. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta irragionevolezza. Travisamento di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione</em>&#8220;: per chiara indicazione giurisprudenziale, nel caso dei consorzi stabili, il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura di gara  richiesto, oltre che al consorzio, solo alle imprese designate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, per cui la stazione appaltante era tenuta, in sede di verifica dei requisiti, ad individuare le consorziate esecutrici di ciascun lotto mediante puntuale esame della documentazione trasmessa dal concorrente; era accaduto invece che la stazione appaltante prima, e il giudice di primo grado poi, avessero erroneamente percepito il contenuto della documentazione di gara presentata dal Consorzio e, per questo, errato nell&#8217;identificazione delle consorziate chiamate ad eseguire l&#8217;appalto per il lotto cinque.<br /> L&#8217;appellante richiama nuovamente i documenti presentati all&#8217;atto della partecipazione alla procedura dai quali era possibile cogliere con certezza quali imprese consorziate fossero state designate (e, dunque avrebbe eseguito) per l&#8217;uno e l&#8217;altro lotto.<br /> 1.1. Congiuntamente può essere esaminato anche il secondo motivo di appello diretto a far valere: &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione di legge: art. 83, c. 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento di fatto e irragionevolezza</em>&#8220;: il giudice non avrebbe ben compreso la ragione di critica rivolta alla stazione appaltante nei motivi di ricorso per non aver adoperato il soccorso istruttorio, che non era quella di ottenere, per detta via, l&#8217;autorizzazione alla sostituzione delle consorziate esecutrici del lotto sei, rivelatesi prive dei requisiti di partecipazione, ma, piuttosto, fornire chiarimenti sulle imprese indicate nel proprio D.G.U.E. che avrebbero eseguito i diversi lotti, così da superare ogni possibile dubbio al riguardo.<br /> 2. Il primo motivo  infondato, il secondo inammissibile; la sentenza di primo grado merita conferma sia pure con diversa motivazione.<br /> 2.1. Preliminarmente occorre fissare con precisione il <em>thema decidendum</em> del presente giudizio; come precisato dal giudice di primo grado, si tratta di stabilire se sia conforme alle disposizioni che regolano la partecipazione di un consorzio stabile ad una procedura di gara suddivisa in lotti la decisione della stazione appaltante di disporre l&#8217;esclusione del consorzio dall&#8217;intera procedura per aver accertato la carenza dei requisiti generali di partecipazione relativamente ad imprese indicate come esecutrici di un singolo lotto.<br /> Nel caso di specie, accertata la grave irregolarità  tributaria di (due delle) imprese esecutrici del lotto sei, la stazione appaltante ha disposto l&#8217;esclusione del Consorzio da tutti i lotti per i quali aveva presentato domanda di partecipazione (e, quindi, anche dal lotto cinque).<br /> 2.2. L&#8217;appellata sentenza ha risolto la questione in punto di fatto: la disciplina di gara richiedeva la presentazione ai consorzi stabili di un&#8217;unica R.d.o. con indicazione generica (e non specifica per lotti) delle imprese esecutrici, come pure di un unico D.G.U.E. nel quale ripetere tale designazione, la documentazione trasmessa dal Consorzio vi si atteneva e dunque, in definitiva, non era possibile distinguere quali consorziate avrebbero eseguito l&#8217;uno e l&#8217;altro lotto.<br /> Impossibile distinguere in punto di fatto tra le imprese esecutrici del lotto cinque e del lotto sei, la sentenza ha respinto le censure rivolte all&#8217;amministrazione di aver escluso il Consorzio dall&#8217;intera procedura di gara.<br /> 2.3. Tale soluzione non appare concludente: dalla documentazione trasmessa dal C.N.S. alla stazione appaltante era possibile evincere, adottando una minima diligenza, quali imprese fossero state designate per l&#8217;esecuzione dell&#8217;uno e dell&#8217;altro lotto.<br /> Se  vero, infatti, che nel proprio D.G.U.E. C.N.S. aveva indicato le imprese esecutrici senza specificazioni,  vero pure che le singole consorziate nei rispettivi D.G.U.E. avevano specificato il lotto per il quale concorrevano (indicando, altresì, le altre consorziate interessate a quel lotto); allo stesso modo nelle istanze di ammissione presentate dalle consorziate erano barrate le caselle riferite al lotto di proprio interesse.<br /> La documentazione di gara consentiva, pertanto, la contezza delle imprese esecutrici designate da C.N.S. per l&#8217;esecuzione dell&#8217;uno e dell&#8217;altro lotto; se, effettivamente, la questione si fosse dovuta risolvere in punto di fatto, non era quella della sentenza la soluzione corretta.<br /> Tuttavia, non può darsi soluzione alla questione posta dal giudizio in punto di fatto; occorre piuttosto procedere attraverso la rilevazione del dato normativo e della giurisprudenza che vi si  formata prendendo atto che, nell&#8217;odierno appalto, un medesimo <em>consorzio stabile</em>partecipando a più lotti nei quali era suddivisa la procedura aveva indicato per ciascuno di esse imprese esecutrici diverse (o parzialmente diverse).<br /> D&#8217;altronde,  proprio l&#8217;unitaria situazione del consorzio stabile in sede di gara che  posta a giustificazione dell&#8217;annullamento in autotutela di entrambe le aggiudicazioni: questo  dimostrato dal fatto che, nel successivo atto di conferma (adottato in seguito all&#8217;istanza di autotutela del C.N.S.) la stazione appaltante precisava che il Consorzio Nazionale Sicurezza aveva presentato offerta per i lotti cinque e sei &#8220;<em>in qualità  di concorrente</em>&#8220;, salvo, aggiungere, ma a completamento, che le imprese esecutrici erano state &#8220;<em>indistintamente elencate</em>&#8220;, senza con ciò volendo intendere che fosse impossibile distinguere le imprese esecutrici per l&#8217;uno e per l&#8217;altro lotto.<br /> 2.4. L&#8217;art. 45 (<em>Operatori economici</em>), comma 2, lett.<em>c)</em>, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 afferma: «<em>Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti</em>: &#038; <em>c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società  consortili ai sensi dell&#8217;art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società  commerciali, società  cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa»</em>.<br /> Per la giurisprudenza , il <em>consorzio stabile</em>  un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità  di ricorrere all&#8217;avvalimento, dei requisiti di idoneità  tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del &#8220;cumulo alla rinfusa&#8221; (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2020, n. 7943; VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; III, 22 febbraio 2018, n. 1112; V, 22 gennaio 2015, n. 244; III, 4 marzo 2014, n. 1030; in coerenza all&#8217;evoluzione del consorzio con attività  esterna che, ritenuti in passato meri centri di imputazione di rapporti giuridici, sono ora considerati, specialmente in seguito alla l. 10 maggio 1976, n. 377 (<em>Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società  consortili</em>), &#8220;<em>entità  giuridiche, autonome rispetto alle imprese consorziate, nonchè portatrici di interessi e posizioni giuridiche soggettive, distinti da quelli delle imprese stesse</em>&#8221; così Cass., I, 16 dicembre 2013, n. 28015).<br /> Il consorzio  il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura &#8211; come ben evidenziato dall&#8217;appellante &#8211; e va a stipulare il contratto con l&#8217;amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori;  il consorzio ad essere responsabile dell&#8217;esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate (le quali comunque rispondono solidalmente al consorzio per l&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 94, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50).<br /> 2.5. Il precipitato logico di tale ricostruzione  che il <em>consorzio stabile</em> si presenta nella gara come un operatore economico unitario anche se, come nella vicenda qui in esame, la gara  suddivisa in lotti, e, per ciascun lotto, sono indicate imprese esecutrici diverse.<br /> Se si tiene poi conto del fatto che i requisiti generali di partecipazione vanno posseduti dalle consorziate indicate per l&#8217;esecuzione dei lavori, al fine di impedire che queste possano giovarsi della copertura dell&#8217;ente consortile ed eludere così i controlli demandati alle stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 607; Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8; VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; V, 17 maggio 2012, n. 2582), se ne ha per conseguenza che la carenza dei requisiti generali in capo ad una delle consorziate comporta l&#8217;esclusione del consorzio intero dall&#8217;intera procedura di gara.<br /> Diviene a questo punto irrilevante, dunque, stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti per essere il bando un atto ad oggetto plurimo che dÃ  luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta  che il consorzio partecipa alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi  ammesso, e, dunque, la sua offerta può legittimamente essere scrutinata per diversi lotti, oppure  escluso, ma dall&#8217;intera procedura, non solamente da uno dei lotti.<br /> 2.6. La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto, ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del <em>consorzio stabile</em> non più un operatore economico unitario ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l&#8217;esecuzione del singolo lotto dell&#8217;appalto: il che sarebbe in contrasto con il principio &#8211; che si ricava indirettamente dall&#8217;art. 47, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l&#8217;esecuzione di partecipare in maniera autonoma alla stessa procedura di gara &#8211; che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara in un&#8217;unica forma.<br /> Si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all&#8217;interno della medesima gara dello stesso consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese con le quali l&#8217;amministrazione viene in rapporto.<br /> 2.7. In vicenda analoga, ma riguardante un raggruppamento di imprese che, partecipando ad una gara suddivisa in più lotti, si era avvalsa per uno dei lotti di suo interesse un&#8217;impresa ausiliaria rivelatasi poi priva del requisito della regolarità  tributaria, il Consiglio di Stato, con sentenza V, 22 ottobre 2018, n. 6004, ha già  ritenuto legittima l&#8217;esclusione dal raggruppamento da tutti i lotti per i quali aveva presentato domanda di partecipazione: &#8220;&#038;<em>poichè, nel caso di specie, il mancato possesso di un requisito di ordine generale rende inaffidabile l&#8217;operatore, con riguardo a tutti i lotti in cui  stata suddivisa la gara, a prescindere dalla qualificazione della gara suddivisa in lotti quale ipotesi di gare autonome o di un&#8217;unica gara</em>.&#8221;.<br /> Quanto potrebbe apparire come una sanzione &#8211; l&#8217;esclusione del Consorzio da entrambi i lotti &#8211; costituisce in realtà  la corretta attuazione delle finalità  a fondamento della scelta legislativa diretta a consentire la partecipazione alla procedura di gara solamente a quegli operatori economici in regola con ogni adempimento fiscale e contributivo (pena la distorsione delle regole concorrenziale tra le imprese operanti nel medesimo settore di mercato).<br /> 2.8. Così risolta la questione, ne segue l&#8217;inammissibilità , prima ancora che l&#8217;infondatezza del secondo motivo di appello, nella parte in cui  criticata la scelta della stazione appaltante di non attivare il soccorso istruttorio al fine di fugare ogni possibile dubbio relativamente alle imprese consorziate che avrebbero eseguito l&#8217;uno e l&#8217;altro lotto: ammesso pure che la stazione appaltante abbia avuto tali dubbi, e con l&#8217;attivazione del soccorso istruttorio potessero essere risolti, ne sarebbe comunque derivata, per tutte le ragioni precedentemente esposte, l&#8217;esclusione dall&#8217;intera procedura di gara.<br /> 3. Con il terzo motivo di appello  contestato alla sentenza di primo grado &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, c. 2, e 47 d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento di fatto e irragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione</em>&#8220;: lamenta l&#8217;appellante l&#8217;illegittimità  della decisione impugnata &#8220;<em>nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell&#8217;esclusione delle due consorziate prive dei requisiti dal Consorzio Stabile prima dell&#8217;aggiudicazione</em>&#8220;, e spiega che, riconosciuto il sopravvenuto difetto di un requisito di ordine generale da parte della consorziata indicata come esecutrice, la stazione appaltante avrebbe dovuto ammettere la c.d. modificazione in riduzione, possedendo il consorzio, anche in proprio e sin dalla partecipazione, tutti i requisiti richiesti dalla <em>lex specialis</em>.<br /> 4. Il motivo  inammissibile poichè formulato per la prima volta nel presente giudizio di appello in violazione dell&#8217;art. 104, comma 1, Cod. proc. amm.; ad onta della terminologia utilizzata, infatti, non v&#8217; dubbio che l&#8217;appellante intenda contestare la scelta della stazione appaltante di non consentire la sua partecipazione alla procedura di gara anche in formazione ridotta conseguente all&#8217;esclusione delle due imprese consorziate indicate come esecutrici del lotto sei per carenza dei requisiti, essendo in grado di eseguire il servizio con le altre consorziate.<br /> La doglianza, implicante altra ragione di illegittimità  del provvedimento impugnato, andava, dunque, proposta nel ricorso di primo grado; ciò non  avvenuto e questo preclude che se ne possa conoscere qui per la prima volta.<br /> 5. In conclusione, l&#8217;appello va respinto e la sentenza di primo grado conformata sia pure con la diversa motivazione riportata.<br /> 6. La peculiarità  della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 con modalità  di cui all&#8217;art. 4, comma 1, 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2019 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-7-11-2019-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-7-11-2019-n-964/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2019 n.964</a></p>
<p>B. Massari Pres., M. Bertagnolli Est.; PARTI: Celeste Intermediazione S.r.l. e al. rapp.ti avv.ti M.G. Lo Prejato, M. Brignoli e G. Goldaniga c. Comune di Seriate rapp.to avv.to A. Coppetti. In tema di abuso edilizio su beni condominiali sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato. 1. Abuso edilizio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Massari Pres., M. Bertagnolli Est.; PARTI: Celeste Intermediazione S.r.l. e al. rapp.ti avv.ti M.G. Lo Prejato, M. Brignoli e G. Goldaniga c. Comune di Seriate rapp.to avv.to A. Coppetti.</span></p>
<hr />
<p>In tema di abuso edilizio su beni condominiali sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Abuso edilizio &#8211; Permesso di costruire &#8211; Legittimo affidamento</strong></p>
<p> <strong>2. Abuso edilizio &#8211; Sanzione unitaria &#8211; Responsabilità Â <em>pro quot</em></strong></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Per il caso in cui il proprietario abbia costruito sulla scorta di un permesso di costruire poi annullato, sulla scorta di un legittimo affidamento, ne deriva un regime speciale, che differenzia la sua posizione rispetto a quella di chi abbia costruito abusivamente e che trova il proprio fondamento &#8211; oltre che nell&#8217;impossibilità  della demolizione con nocumento alle parti legittime della costruzione stessa &#8211; nella specifica salvaguardia dell&#8217;affidamento eventualmente riposto dall&#8217;autore dell&#8217;intervento circa la presunzione di legittimità  e, comunque, sull&#8217;efficacia del titolo assentito. Tale regime di favore si articola attraverso tre possibili rimedi: sanatoria della procedura exart. 36 D.P.R. 380/2001; ove non sia possibile, sanzione in forma specifica della demolizione; soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica, sanzione pecuniaria.<br /> 2. Nella fattispecie di sanzione pecuniaria relativa all&#8217;altezza complessiva dell&#8217;edificio superiore a quella ammissibile e alle modifiche di tavolati e aperture, il principio applicabile è quello per cui la sanzione è comunque unica. Pertanto, la situazione oggettiva differenziata &#8211; relativa alla ripartizione della quota di proprietà  delle parti apparentemente comuni &#8211; non può che rilevare esclusivamente ai fini del riparto interno delle somme dovute, dovendosi riconoscere la natura unitaria dell&#8217;obbligazione in capo a tutti i proprietari presenti nel condominio, in quanto proprietari pro quota delle parti comuni interessate dagli abusi.</em></div>
<p> Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.964</a></p>
<p>Pres. Trizzino Est. Gisondi Sul rapporto tra l’autorizzazione di un impianto di gestione e smaltimento e il rilascio dei permessi edilizi. Governo del territorio – procedimenti autorizzativi – rilascio permessi edilizi – recupero dei rifiuti &#160; Le procedure autorizzative semplificate previste dagli artt. 214 e ss. del D.Lgs n. 152/06</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino Est. Gisondi</span></p>
<hr />
<p>Sul rapporto tra l’autorizzazione di un impianto di gestione e smaltimento e il rilascio dei permessi edilizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Governo del territorio – procedimenti autorizzativi – rilascio permessi edilizi – recupero dei rifiuti<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le procedure autorizzative semplificate previste dagli artt. 214 e ss. del D.Lgs n. 152/06 riguardano l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti e non anche la legittimazione degli impianti attraverso cui tali attività vengono svolte sotto il profilo edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00964/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01930/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Costruzioni Giuseppe Stiatti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Catacchini, Stefano Pasquini e Giovanni Gatteschi, con domicilio eletto presso Francesco Edlmann in Firenze, via della Mattonaia, 13;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Terranuova Bracciolini in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Capecchi, Jacopo Quintavalli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Giorgio La Pira, 17;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Rolando Stiatti, Adriana Stiatti;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Dirigente dell&#8217;Area Servizi del Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini n. 128 del 12.08.2015, notificata il 26.08.2015, attraverso la quale veniva ingiunto alla Costruzioni Giuseppe Stiatti S.r.l. di &#8220;provvedere ai sensi dell<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anteriore o successivo, ancorché non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Terranuova Bracciolini;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. V. Chierroni, delegato dall&#8217;avv. S. Pascquini, per la parte ricorrente e avv. J. Quintavalli per l&#8217;amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe la S.r.l. Costruzioni Giuseppe Stiatti impugna l’ordinanza n. 128/2015 con la quale il comune di Terranova Bracciolini ha ordinato la rimozione dell’impianto di smaltimento e recupero denominato “Continental Nord” dal terreno individuato dalle particelle 57 e 64 de foglio di mappa n. 65 in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire su un area urbanisticamente destinata e verde e soggetta a vincolo paesaggistico.<br />
La Società ricorrente ritiene che il provvedimento sia illegittimo in quanto: a) la costruzione preesisterebbe al mutamento di destinazione d’uso da produttivo a verde operato dal PRG comunale nel 2007; b) l’impianto sarebbe stato autorizzato dalla Provincia di Arezzo con atto che avrebbe anche valenza edilizia; c) l’impianto avrebbe caratteristiche mobili e non necessiterebbe, pertanto, di autorizzazione edilizia e paesaggistica; d) l’ordinanza di ripristino non sarebbe stata notificata anche ai proprietari dell’area interessata.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Preliminare è l’esame della tesi secondo cui le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto rilasciate dalla provincia di Arezzo legittimerebbero l’impianto anche dal punto di vista edilizio in quanto il procedimento finalizzato alla installazione ed all’esercizio degli impianti di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi avrebbe carattere unitario assorbendo in sé anche il rilascio dei permessi edilizi.<br />
Si tratta di un assunto privo di pregio atteso che le procedure autorizzative semplificate previste dagli artt. 214 e seguenti del D.Lgs 152 del 2006 riguardano “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti” (art. 216 comma 1) e non anche la legittimazione degli impianti attraverso cui tali attività vengono svolte sotto il profilo edilizio.<br />
L’art. 216 del citato decreto legislativo prevede, infatti, che le operazioni suddette possano essere intraprese a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all&#8217; articolo 214, commi 1, 2 e 3 che riguardano la protezione dell’ambiente e non i profili urbanistici ed edilizi degli impianti.<br />
Anche ammesso che la verifica dei requisiti di stabilimento di cui alla lettera d) del comma 3 del citato articolo 216 attenga non solo la loro idoneità tecnica e la conformità alle norme ambientali ma comporti anche un esame dei profili urbanistici (come ha sostenuto il TAR Palermo nella sentenza 1443 del 2011) ciò non significa che la dia prevista dall’art. 216 tenga luogo anche del permesso di costruire, se non altro perché in nessun punto della norma emerge che alla stessa debba essere allegato uno specifico progetto edilizio.<br />
A ciò si aggiunga che sovente le normative di settore subordinano il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di determinate attività ad una verifica relativa alla conformità urbanistica degli immobili nei quali esse devono svolgersi (ciò accade, ad esempio, con riguardo alle autorizzazioni inerenti le strutture commerciali medie e grandi), senza che ciò renda superfluo il rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie.<br />
Infondata è anche la prospettazione secondo cui l’impianto in questione non necessiterebbe di permesso di costruire in quanto “mobile”.<br />
La facile amovibilità del manufatto, infatti, non esenta di per sé la sua collocazione sul territorio dal rilascio del titolo edilizio occorrendo altresì che la sua presenza risponda ad esigenze meramente transeunti e contigenti, verificandosi, altrimenti, una permanente trasformazione del territorio.<br />
Non potendosi considerare l’impianto legittimato da alcun titolo edilizio appare del tutto superfluo esaminare se la sua presenza sia compatibile con la destinazione urbanistica dell’area su cui è collocato (circostanza che, se del caso, potrà, rilevare in un eventuale procedimento di sanatoria).<br />
E’ inoltre priva di fondamento anche la censura con cui viene dedotta la mancata notifica dell’ordinanza di ripristino ai proprietari dell’area.<br />
Tale circostanza, infatti, non incide sull’obbligo dell’autore dell’abuso di rimuoverne gli effetti, potendo dolersi della mancata comunicazione solo i proprietari a cui il provvedimento non sia stato comunicato.<br />
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2011 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2011 n.964</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Serigis srl e Clinica Sacchi (avv.ti Barosio, Dell’Anna) c. Croce Rossa Italiana (Avvocatura Distrettuale) e Igeam srl (avv.ti Angeletti, Vinti) 1. – Giustizia amministrativa – Materie di cui all’art. 119 cod. proc. amm. &#8211; Ricorso incidentale – Termine – 30 giorni dalla notifica ricorso principale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2011 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Serigis srl e Clinica Sacchi (avv.ti Barosio, Dell’Anna) c. Croce Rossa Italiana (Avvocatura Distrettuale) e Igeam srl (avv.ti Angeletti, Vinti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. –  Giustizia amministrativa – Materie di cui all’art. 119 cod. proc. amm. &#8211; Ricorso incidentale – Termine – 30 giorni dalla notifica ricorso principale.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalti – Polizza assicurativa – Formulazione imperfetta – Esclusione concorrente – Iniquità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il termine di decadenza per la notificazione del ricorso incidentale è di trenta giorni a decorrere dalla notifica del ricorso principale ai sensi dell’art. 119 cod.proc.amm.	</p>
<p>2. – E’ iniquo fare ricadere sul concorrente partecipante ad una gara di appalto le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’imperfetta redazione di uno strumento contrattuale (polizza assicurativa) che si presume unilateralmente predisposto dall’altro contraente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18258_TAR_18258.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-10-2011-n-964/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2011 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2011 n.964</a></p>
<p>Massimo Luciano Calveri – Presidente, Antonio Andolfi – Estensore. sulla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria avverso atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi Processo – Processo amministrativo – Atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi – Associazioni di categoria – Legittimazione ad agire –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2011 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Massimo Luciano Calveri – Presidente, Antonio Andolfi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria avverso atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi – Associazioni di categoria – Legittimazione ad agire – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire avverso atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi può essere riconosciuta alle associazioni di categoria purché le stesse dimostrino la rappresentatività del gruppo sociale leso dal provvedimento avversato: tale rappresentatività può essere dimostrata mediante l’allegazione delle finalità associative, normalmente indicate negli statuti delle associazioni, oltre che da elementi di fatto indicatori dello stabile collegamento organizzativo e geografico tra l’associazione e la categoria sociale interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00964/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01179/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Unione Nazionale Consumatori &#8211; Comitato Provinciale e Regionale della Calabria, Angela Albanese, Salvatore Albanese, Antonia Alessi, Serafina Arcuri, Tullia Calopresti, Francesco Cannata, Luigi Carbone, Giulia Anna Cimato, Pietro Corso, Domenico Cristofaro, Michelina Demarte, Antonio Faletti, Giovanni Franco, Francesco Franconeri, Maria Gabbriella Gabriele, Sandro Galasso, Angela Galata&#8217;, Girolamo Gentile, Concetta Giovinazzo, Pietro Greco, Rocco Gullone, Giuseppe Iannizzi, Concetta Lia, Franco Antonio Lombardo, Mariangela Mammoliti, Bartolomeo Mandaglio, Marisa Morabito, Michele Papasidero, Maria Teresa Politi, Girolamo Pronnesti&#8217;, Francesco Prudente, Luciano Ranieri, Mario Raso, Salvatore Raso, Marcello Sgambettera, Caterina Silvestro, Pasqualina Spano&#8217;, Carmelo Sturniolo, Orsola Tripodi, Michele Varamo, Giuseppe Varano, Giuseppe Zampogna, Caterina Zito, rappresentati e difesi dagli avv. Natale Carbone, Fabio Colella, con domicilio eletto presso Natale Carbone in Reggio Calabria, via Possidonea N. 46/B; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Borruto, con domicilio eletto presso Dario Borruto in S.Maria Di Catanzaro, Ufficio Leg.Reg.Calabria Pal.Europa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Reggio Calabria;	</p>
<p>Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.I.U.R.) &#8211; all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria &#8211; all’Ufficio Scolastico Provinciale – Centro di Servizi Amministrativi di Reggio Calabria;	</p>
<p>Istituto Liceo Scientifico “ Michele Guerrisi “ di Cittanova;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;atto deliberativo n. 481 del 28/06/2010 avente ad oggetto &#8220;Indirizzi Regionali per la Programmazione della Rete Scolastica e dell&#8217;Offerta Formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA.SS. 2011/2012 &#8211; 2015/2016&#8221;, con il quale la Regione Calabria non ha inteso dare immediato corso, relativamente all&#8217;anno scolastico 2010/2011, all&#8217;offerta formativa regionale prevista dall&#8217;art. 8 comma 2 del Regolamento per i Licei</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe indicato, inizialmente proposto innanzi alla sezione staccata di Reggio Calabria e successivamente assegnato, in accoglimento di eccezione sulla competenza territoriale, a questa sezione di Catanzaro, l’Unione nazionale consumatori, comitato provinciale e regionale, unitamente a 46 ricorrenti, direttamente interessati al provvedimento impugnato, chiede l’annullamento della delibera regionale n. 481 del 28.06.2010 avente ad oggetto “indirizzi Regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA .SS. 2011/2012 e 2015/2016”, con il quale la Regione Calabria non ha dato corso, relativamente all’anno scolastico 2010-2011, all’offerta formativa regionale prevista dall’art. 8 , comma 2 del Regolamento per i Licei (promulgato con DPR n. 89 del 15.3.2010, in base al D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008) disponendo che gli interventi necessari per procedere alla definizione di nuovi indirizzi regionali per programmazione delle rete scolastica e dell’offerta formativa decorressero a partire solo dall’a.s. 2011/2012 e fino all’a.s. 2015/2016 e ciò, secondo i ricorrenti, contrariamente al dettato normativo introdotto dalla c.d. “Riforma Gelmini”, nonché in elusione del piano operativo in materia di organizzazione della rete scolastica dell’offerta formativa per le scuole della Provincia di Reggio Calabria deliberato, in data 03.02.2010, dal Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Calabria, obliterando (secondo l’assunto ricorsuale) le specifiche richieste formative effettuate dagli studenti e rispettive famiglie sulla base di quanto offerto e previsto dalla riforma della scuola secondaria nonché le richieste dei capi di istituto volte ad ottenere l’attivazione dei corsi medesimi.<br />	<br />
Con il ricorso si deduce illegittimità dell’atto impugnato per contrasto con la normativa nazionale, per contraddittorietà della motivazione ed erroneità dei presupposti, per disparità di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico rispetto ad altre regioni italiane; i ricorrenti chiedono, oltre l’annullamento dell’atto impugnato, il risarcimento del danno o un indennizzo per la mancata attivazione dei corsi.<br />	<br />
Il contraddittorio è stato integrato nei confronti della provincia di Reggio Calabria e del Ministero dell’Istruzione, nonché nei confronti del Liceo scientifico Guerrisi.<br />	<br />
La regione Calabria si è costituita eccependo l’originaria inammissibilità del ricorso, inizialmente non notificato ad alcun contro interessato, l’inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva dell’associazione dei consumatori ricorrente e l’infondatezza di tutte le domande e motivi di ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 2.12.2010 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
All’udienza di trattazione del 9.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Preliminarmente deve escludersi la legittimazione attiva, in materia di atti di organizzazione della rete scolastica, dell’Unione Nazionale Consumatori, comitati provinciale e regionale.<br />	<br />
Deve ritenersi, infatti, che la legittimazione ad agire nel processo amministrativo avverso atti e provvedimenti della P.A. incidenti su interessi diffusi possa essere riconosciuta alle associazioni di categoria purché le stesse dimostrino la rappresentatività del gruppo sociale leso dal provvedimento avversato. Tale rappresentatività può essere dimostrata mediante l’allegazione delle finalità associative, normalmente indicate negli statuti delle associazioni, oltre che da elementi di fatto indicatori dello stabile collegamento organizzativo e geografico tra l’associazione e la categoria sociale interessata.<br />	<br />
Nella fattispecie non risulta provato che l’Unione Nazionale Consumatori possa essere qualificata associazione esponenziale dell’interesse degli studenti liceali alla corretta applicazione in Regione della riforma nazionale dei licei.<br />	<br />
L’estromissione dell’associazione anzi detta non determina, peraltro, l’inammissibilità del ricorso, proposto, unitamente alla ripetuta associazione, da 46 soggetti legittimamente interessati al provvedimento impugnato.<br />	<br />
Nel merito, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse riguardo la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, essendo oramai vicino alla conclusione l’anno scolastico 2010-2011, in relazione al quale è stata contestata la decisione regionale di non avviare la nuova opzione formativa per i licei scientifici chiesta dai ricorrenti, rinviata al prossimo anno scolastico con la delibera impugnata; essi non potrebbero ricavare nessuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, essendo evidentemente impossibile ripetere l’anno scolastico già quasi interamente svolto.<br />	<br />
Residua, peraltro, l’interesse alla domanda risarcitoria, avente ad oggetto il danno conseguente all’applicazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
La decisione su di essa richiede, quindi, che il Tribunale accerti innanzitutto se, alla luce dei motivi di ricorso, l’atto impugnato debba ritenersi illegittimo e, dunque, ingiustamente lesivo delle posizioni soggettive dei ricorrenti.<br />	<br />
La dedotta illegittimità non sussiste.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato risulta adottato nell’esercizio dell’autonomia regionale in materia di organizzazione della rete scolastica.<br />	<br />
La riforma dei licei, perfezionata con l’adozione del regolamento statale n. 89 del 15.3.2010, non imponeva alle Regioni di attivare immediatamente la nuova opzione formativa in scienze applicate, ma faceva salva la programmazione regionale, dovendosi tenere conto delle specifiche esigenze organizzative di ogni realtà regionale.<br />	<br />
Tale impostazione è conforme all’assetto costituzionale federalista vigente dal 2001, tanto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2.7.2009, ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma legislativa statale, recata dal c. 4 dell’art. 64 del D. L. n. 112 del 2008, con la quale si definivano criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione del dimensionamento della rete scolastica, trattandosi di disposizioni non attinenti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente sul territorio nazionale.<br />	<br />
Nel caso controverso, inoltre, la tempistica del nuovo dimensionamento degli organici scolastici, necessario per l’attivazione della nuova offerta formativa, non è stata fissata dal legislatore nazionale, per cui non sussiste il contrasto con la normativa dedotto con il primo motivo di ricorso, conseguentemente infondato.<br />	<br />
Pure infondato è il secondo motivo di ricorso, non sussistendo la dedotta contraddittorietà della motivazione, in quanto l’atto impugnato, come tutti gli atti generali, non richiede una specifica motivazione sulle singole determinazioni in esso contenute, conformemente alla norma di cui all’art. 3, c. 2 della legge 241/90.<br />	<br />
Infondato, infine, deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso, deducente disparità di trattamento con gli studenti di altre Regioni, in quanto la differenza, di un solo anno scolastico, tra l’attivazione dell’opzione in scienze applicate nelle diverse regioni italiane è la normale conseguenza del trasferimento alle regioni stesse della competenza amministrativa nella materia controversa. <br />	<br />
Esclusa, quindi, alla luce dei motivi di ricorso, l’illegittimità dell’atto impugnato, deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo l’antigiuridicità del fatto asseritamente dannoso.<br />	<br />
Né è indennizzabile, come vorrebbero i ricorrenti, l’omessa attivazione del percorso alternativo, non essendo previsto da alcuna norma giuridica un simile indennizzo.<br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere rigettato per infondatezza.<br />	<br />
La dinamica processuale e la natura della controversia giustificano, in deroga al <b>normale criterio della soccombenza, la compensazione delle spese.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. <br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-7-7-2011-n-964/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.964</a></p>
<p>va sospesa la comunicazione dell&#8217;esaurimento del punteggio di 20 punti sulla patente di guida, perche&#8217; sull&#8217; impugnazione del provvedimento di revisione della patente vi e&#8217; giurisdizione del giudice amministrativo e non risulta dimostrata la ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di decurtazione del punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale; inoltre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la comunicazione dell&#8217;esaurimento del punteggio di 20 punti sulla patente di guida, perche&#8217; sull&#8217; impugnazione del provvedimento di revisione della patente vi e&#8217; giurisdizione del giudice amministrativo e non risulta dimostrata la ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di decurtazione del punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale; inoltre, dalla conoscenza dei verbali di contestazione non può desumersi la conoscenza della decurtazione dei punti-patente, perché quest’ultima avviene solo quando l’eventuale contestazione diviene definitiva ex art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 285/1992. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00964/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09828/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Pierluigi Talamo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo n. 271; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00660/2010, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL&#8217;ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 20 PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Pierluigi Talamo;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Visti l’ordinanza istruttoria n. 152/2011 ed il riscontro fornito dal Ministero;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena, su delega dell&#8217;avv. Maria Cristina Lenoci e Palatiello (avvocato dello Stato);	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame, che sussista, in relazione all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, la giurisdizione del giudice adito e che non risulta (v. la documentazione dimessa dall’appellato il 25.02.2011) la definitività delle contestazioni delle violazioni cui conseguono le sottrazioni di punti;	</p>
<p>Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9828/2010).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-3-2011-n-964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2011 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-20-12-2007-n-964/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2007 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente F.F.; D. Nazzaro – Estensore<br /> FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA (avv.ti T. Codagnone e D. De Carolis) c/ la REGIONE ABRUZZO (Avv. Dits. St.) il COMUNE DI ATESSA (avv.ti G. Legnini e A. Bello) e nei confronti di FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA (avv.ti A. La Morgia e S. La Morgia)</span></p>
<hr />
<p>istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche – Nuove sedi &#8211; Parametri istitutivi – Criterio topografico o della viabilità &#8211; Art. 104, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall&#8217;art. 2, L. 8 novembre 1991 n. 362 – Portata – Istituzione di farmacia rurale – Vi rientra.<br />
2. Farmacie – Servizio pubblico locale di gestione di una farmacia &#8211; Società mista – In house providing – Legittimità – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, la normativa prevede l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in deroga al criterio demografico o della popolazione, in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità” (art. 104, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall’art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 362). Ai sensi di tale disposizione deve ritenersi legittima &#8211; secondo una valutazione adeguata all’effettività della situazione &#8211; l’istituzione di una nuova farmacia “rurale” laddove esiste un forte aggregato permanente di popolazione (una frazione con meno di cinquemila abitanti) distante da tutte le altre farmacie. (1)</p>
<p>2. E’ legittimo l’affidamento del servizio pubblico locale di gestione di una farmacia “rurale” di nuova istituzione ad una società pubblica totalitaria tra due Comuni, laddove a) il Comune affidante – quantunque titolare di una partecipazione dell’0,5 % del capitale sociale &#8211; dispone di una rappresentanza pari al 33% dei componenti degli organi sociali b) è stato istituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale farmaceutico, di tipo intercomunale (art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); c) la società è deputata a svolgere attività esclusivamente con i due enti locali che la controllano. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZ. I – Sentenza 21 ottobre 2003, n. 1292, secondo cui “Nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche l’autorità sanitaria (competente alla relativa pianificazione) per poter applicare il criterio topografico di cui all’art. 104 t.u. n. 1265 del 1934 come novellato dall’art. 2 l. n. 362 del 1991, in deroga a quello demografico di cui all’art. 1 l. n. 475 del 1968, deve fornire, all’esito di una puntuale ed approfondita istruttoria, una coerente ed adeguata motivazione dell’esigenza di assicurare l’assistenza farmaceutica nella località in cui è insediato un agglomerato permanente di popolazione che, per le difficoltà connesse alla viabilità e alle distanze, non sia in grado di accedere comodamente ad altre farmacie esistenti sul territorio comunale.”.<br />
Secondo T.A.R. PUGLIA – Sentenza 25 luglio 2001, n. 3127, nell’ambito del procedimento di revisione di pianta organica sono da classificarsi quali farmacie rurali, quelle la cui sede farmaceutica, per fare fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, è stata determinata in deroga all’ordinario criterio della popolazione, facendo ricorso, appunto, al c.d. criterio topografico. <br />
(2) Cfr., in argomento, T.A.R. ABRUZZO – PESCARA &#8211; Sentenza 7 novembre 2006, n. 687, citata in motivazione, secondo cui “Tenuto conto che l’affidamento di un servizio pubblico locale (come quello svolto da una farmacia comunale) può essere affidato a una società di gestione a capitale interamente pubblico a norma dell’art. 113 t.u. n. 267 del 2000, ma che tale società deve realizzare la maggior parte della propria attività in favore dell’ente di appartenenza, il quale deve esercitare nei suoi confronti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’affidamento in house della gestione di una farmacia comunale non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica cui non partecipi anche il comune (titolare della farmacia) a favore del quale deve essere svolto il servizio.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istituzione di una nuova sede farmaceutica e affidamento del servizio di gestione in house</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 202 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO EMILIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino;<br />
<b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto presso Annamaria Bello in Pescara, via V.Colonna, n.97;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 70 del 2007, proposto da:<br />
<b>FALCOCCHIO GIULIA, FALCUCCI ATTILIO E PALOMBARO ERMINIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Tito Codagnone e Diego De Carolis, con domicilio eletto in Pescara, via Pesaro 54 Sc.A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ATESSA</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Legnini, con domicilio eletto in Pescara, via V.Colonna, 97 c/o Bello A.;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM-SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo La Morgia, Stefano La Morgia, con domicilio eletto in Pescara, viale Pindaro 27 c/o avv.Augusto La Morgia;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
A) quanto al ricorso n. 202 del 2006: ANN.TO DEL PROVV.TO N.1253 DEL 25.11.2005 &#8211; REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE (istituzione 4^ farmacia rurale) ed atti connessi, specificati in “fatto”.<br />
B)quanto al ricorso n. 70 del 2007: ANN.TO DEL PROVV.TO N.75 DEL 23.11.2006 DI ACQUISTO DELLE AZIONI DELLA “FARMACIE ANXANUM SPA.”.</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Atessa, della “Farmacie Intercomunali Anxanum-Spa”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>IL ric. n. 202/2006, con motivi aggiunti, è diretto contro la delibera di GRA n. 1253/25.11.2005 (revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Atessa – istituzione della 4^ farmacia – Bura n. 20/5.4.2006) e la deliberazione C.C. di Atessa n. 7/16.2.2006 (istituzione 4^ farmacia ed esercizio del diritto di prelazione &#8211; determinazione del sistema di gestione), nonché della delibera C.C. n. 34/11.4.2007 (approvazione del contratto di servizio per la gestione della 4^ farmacia con l’Anxanum spa), del verbale di assemblea Soc. FIA spa del 2.4.2007 (nuovo statuto societario), della determinazione dirigenziale n. GG8/78 del 26.7.2007 (titolarità farmacia, ubicata in via Montemarcone, 30, al Comune di Atessa), del verbale n. 3/27.8.2007 (assemblea ordinaria spa “Farmacie intercomunali Anxanum”) e del verbale n.1/4.9.2007 della stessa assemblea.<br />
IL ric. n. 70/2007 ha per oggetto la delibera del C.C. n. 75/23.11.2006 (acquisto da parte del comune di Atessa di n. 8250 azioni della soc. Anxanum).<br />
I motivi dedotti sono: a) violazione dei parametri di legge (n. 475/1968, art. 1), per una cittadina di 10.445 ab., avente già tre farmacie, di cui una soprannumeria; b) istituzione della 4^ farmacia con un bacino d’utenza prestabilito sia per la popolazione, sia per lo spazio territoriale; c) la revisione delle circoscrizioni sarebbe stata fatta in base alla popolazione residente, che non ha avuto alcun incremento demografico; ancor meno valido sarebbe, comunque, il criterio topografico, essendo la zona interessata a solo 8/6 Km. dal centro urbano, con cui sarebbe bene collegata.<br />
Ad avviso dei ricorrenti non vi sarebbe nessuna particolare necessità di istituire la 4^ farmacia, ma al più poteva procedersi ad una diversa distribuzione della popolazione tra le circoscrizioni esistenti.<br />
Per quel che attiene l’affidamento ad una società pubblica, si ritiene che la partecipazione del Comune di Atessa sia minima (0,5%), rispetto a quella del Comune di Lanciano (99,5%) e sarebbe violato il principio “intra moenia” e del controllo analogo (in house providing), ovvero della omissione della gara pubblica.<br />
IL ric. n. 70/2007 attiene unicamente alla delibera di acquisto delle azioni dal comune di Lanciano, che è ritenuta illegittima perché attuativa di altri atti illegittimi, di cui al ricorso precedente.<br />
Le difese avversarie evidenziano come si tratta di una nuova sede farmaceutica “in deroga”, in una zona extra-urbana, che ha avuto un notevole sviluppo industriale e commerciale, superando i =4.000= abitanti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorsi vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
La L. n. 362/1991 prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione), quale parametro ordinario, che viene derogato dall’art. 104 r.d. n. 1265/1934, modificato dalla L. n. 362/91 (art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. <br />
Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, la legge stabilisce che li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” (tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934 e risalenti al 1922/26:nota regionale del 30.5.2006 prot. N. 13203/8/1115, pag. 3.) , è possibile istituire una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968).<br />
Due sono i dati obiettivi esistenti: una popolazione di recente formazione superiore alle =4.000= unità ed una collocazione periferica a 6/8 Km dalle altre tre farmacie, tutte situate, come detto, nel centro cittadino;la necessità dell’uso del mezzo pubblico e/o privato, al di là della comodità e frequenza, rappresenta di per sè un ulteriore aggravio in punto di fruibilità di un servizio primario, quale quello farmaceutico.<br />
La farmacia più vicina, invero, è in altro comune (Perano) e dista a circa 3Km; tale circostanza (da verificare in sede di localizzazione ed apertura del nuovo esercizio), in uno al fatto che nessuna delle tre precedenti farmacie sia stata istituita in base al criterio della distanza, legittima la 4^ circoscrizione, anche in presenza di una unità già soprannumeraria; il ricorso al criterio della distanza è stato, infatti, utilizzato per la prima ed unica volta.<br />
La nuova farmacia, invero, è stata prevista in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, essendo intendimento della regione riorganizzare il sistema farmaceutico sul territorio di Atessa e non operare un semplice decentramento delle sedi esistenti; ciò ha permesso la definizione topografica della nuova zona come autonoma circoscrizione, avendone le caratteristiche.<br />
IL parere dell’Ordine dei farmacisti è obbligatorio (ed è stato negativo), ma non vincolante; per potersi applicare l’art. 5 della L. n. 362/1991 (trasferimento di una delle tre farmacie del centro), doveva esserci “a priori” una disponibilità in tal senso, né va ignorato che la nuova farmacia è ritenuta “rurale” (art. 1 L. n. 221/1968: frazione con meno di =5.000= ab.), per la quale si applica il criterio topografico (r.d. n. 1265/1934, art. 104, comma 4^; C.S.,V, n. 2717/15.5.2006). <br />
La scelta dell’amministrazione è stata comunque nel senso della revisione della pianta organica per la “peculiarità del territorio comunale” di Atessa, con forte incremento demografico in una zona specifica del suo territorio, che imponeva la necessaria modifica delle stesse circoscrizioni, che hanno, peraltro, un valore meramente descrittivo e giustificativo della presenza delle farmacie, essendo l’utenza libera di servirsi di ciascuna di queste. <br />
In base all’art. 113 del d. lgs. n. 267/2000, l’Anxanum spa è una società con capitale pubblico al 100%, di cui il 99,5% al comune di Lanciano e il restante 0,5% al comune di Atessa; trattasi di una società strumentale che non può non essere assoggettata al controllo (analogo) pubblico (C.S., V, n.7345/2005; Corte CE, sez. I^, n. 26/11.1.2005), per l’omogeneità degli interessi gestiti, per la totale appartenenza del capitale a due enti territoriali esponenziali, per la stessa composizione del consiglio di amm.ne e dell’assemblea sociale. IL comune di Atessa ha una partecipazione minimale, ma non va dimenticato che il regolamento dell’assemblea di coordinamento intercomunale, conferisce al comune di Atessa una rappresentanza pari al 33% dei componenti e che è stato costituito un ufficio comune di coordinamento, consultazione e controllo sul servizio pubblico locale, riferibile sia all’ambito territoriale di Lanciano, sia a quello di Atessa, di tipo intercomunale (art. 30 d. lgs. n. 267/2000). <br />
Non esiste alcun problema di territorialità (intra moenia/extra moenia), perché nella specie l’attività della società pubblica affidataria del servizio farmaceutico, si svolge, come voluto dall’art. 113 d. lgs. n. 267/2000, con gli enti locali interessati che la controllano (CorteCE, sez. I^, n. 340/11.5.2006; Tar Lazio, sez. II^, n. 9988/2007).<br />
Sussiste, quindi, la piena legittimità della “in house providing” in favore dell’Anxanum spa, anche con riferimento all’art. 10 della L. n. 362/1991, trattandosi di farmacia di cui è titolare il comune di Atessa (Tar Pescara n. 687/2006). <br />
La L. n. 362/1991, prevede per i comuni fino a =12.500= ab., una farmacia ogni =5.000= ab. (criterio demografico o della popolazione) quale parametro ordinario, che viene derogato (art. 104 r.d. n. 1265/1934, quale modificato dalla L. n. 362/91, art. 2), in presenza di “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”. C’è un necessario bilanciamento tra interesse pubblico e quello dei privati; per tale motivo, li dove esiste un forte aggregato permanente di popolazione, distante dalle altre farmacie, che nella fattispecie sono tutte nel centro urbano “per antico diritto patrimoniale” e tutte anteriori al r. d. n. 1265/1934, sorte, quindi, senza i criteri ivi previsti, è possibile istituire, secondo una valutazione adeguata alla effettività della situazione, una farmacia nuova (art. 2 L. n. 475/1968), che nella specie è “rurale” e topograficamente distante, da quelle “urbane” del centro e del comune viciniore di Perano.<br />
Conclusivamente il ricorso va respinto.<br />
La fattispecie giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
&#8211; riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge entrambi, come da motivazione;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Est. G. Vacirca M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato) le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O. Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<br /> M. Biancalani rappresentato (Avv. F.B. Campagni) contro il Comune di Cantagallo (non costituito) e la Prefettura di Prato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici – Giurisdizione dell&#8217;A.G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché le eventuali controversie esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono a quella dell&#8217;A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici sono devolute alla cognizione dell’A.G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 964 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  1706  Reg. Ric.<br />
Anno 1999</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1706/99 proposto da<br />
<b>BIANCALANI MASSIMILIANO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI CANTAGALLO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>la <b>PREFETTURA DI PRATO</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dell’Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999 (prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data 19 aprile 1999; nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorchè incogniti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Prefettura intimata; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato G.Onano; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato  il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo;<br />	<br />
	Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.);<br />	<br />
	Considerato che l&#8217;attività amministrativa in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell&#8217;a.g.o. (Cass., sez. un., 19-06-2000, n. 449; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704);<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso sia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
	Giovanni Vacirca			Presidente, est.  <br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 28 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2005-n-964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2005 n.964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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