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	<title>9627 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>9627 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</span></p>
<hr />
<p>I presupposti della concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Persona umana &#8211; stranieri &#8211; concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 &#8211; presupposti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 è riconosciuto ampio potere discrezionale all&#8217;Amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis, discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti.<br /> La delicatezza del vaglio cui è chiamata l&#8217;Amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> L&#8217;Amministrazione è tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. </i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/09/2020<br /> <strong>N. 09627/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03323/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Raffaello Scarpato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana formulata ai sensi dell&#8217;art. 9 della Legge nr. 91/1992.<br /> A fondamento del provvedimento il Ministero ha posto l&#8217;emersione, a carico del ricorrente, di una sentenza penale di condanna emessa in data -OMISSIS-, ritenuta espressiva di una non compiuta integrazione nella comunità  nazionale.<br /> A seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, il ricorrente ha rappresentato la pendenza di un procedimento per ottenere la riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, chiedendo la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza.<br /> In data 1 ottobre 2013 l&#8217;amministrazione ha emanato il provvedimento in questa sede gravato, rappresentando l&#8217;impossibilità  di sospendere il relativo procedimento in attesa del provvedimento di riabilitazione, i cui tempi ed esiti non risultavano prevedibili.<br /> Infine, in data 23 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha emesso il provvedimento di riabilitazione del ricorrente in relazione ai reati indicati in premessa, che è stato notificato all&#8217;amministrazione resistente in data 4 novembre 2013 e, dunque, dopo la data di emanazione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso (avvenuta in data 17 dicembre 2013).<br /> Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:<br /> violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. 241/1990 e dell&#8217;art. 9 della L. nr. 91/1992; eccesso di potere per carenza, erroneità  ed illogicità  della motivazione; errore nei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere nello svolgimento della procedura e violazione del principio della buona azione amministrativa ex art. 97 Cost..<br /> In sostanza, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando che, in relazione ai reati commessi, era successivamente intervenuto un provvedimento di riabilitazione, con l&#8217;effetto di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Peraltro, secondo le prospettazioni del ricorrente, il provvedimento di riabilitazione era stato comunicato alla p.a. prima della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto revocare il provvedimento di diniego e pronunciarsi tenendo conto dell&#8217;intervenuta riabilitazione. Ancora, il Ministero avrebbe dovuto sospendere il procedimento, in attesa della definizione del procedimento di riabilitazione, la cui pendenza era stata segnalata dal ricorrente in sede di osservazioni avverso il provvedimento ex art. 10 bis L. 241/1990.<br /> Infine, il ricorrente ha dedotto che l&#8217;amministrazione aveva adottato il provvedimento di rigetto senza tener conto del quadro complessivo degli elementi a sua disposizione e, in particolare, di quelli concernenti la personalità  dell&#8217;istante e del suo comportamento complessivo durante l&#8217;intero periodo del soggiorno in Italia (svolgimento di una regolare attività  lavorativa, titolarità  di un&#8217;attività  commerciale, possesso di redditi sufficienti, assenza di pregiudizi penali ulteriori rispetto a quelli oggetto della condanna).<br /> Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, resistendo al ricorso e depositando la pertinente documentazione amministrativa.<br /> Con ordinanza pubblicata in data 11 aprile 2014 è stata respinta l&#8217;istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.<br /> Infine, all&#8217;udienza del 14 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato e va respinto.<br /> Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l&#8217;ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello <em>status civitatis</em> (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).<br /> La delicatezza del vaglio cui è chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che l&#8217;amministrazione è tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, pìù in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l&#8217;amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale fornitole dal legislatore in tema di concessione della cittadinanza, dovendosi rilevare che il provvedimento è adeguatamente motivato e che la scelta appare ragionevole e proporzionata.<br /> A fondamento del diniego l&#8217;amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del ricorrente, dei -OMISSIS-, tentato ed in concorso, oggetto di sentenza penale irrevocabile ed ha ritento le relative condotte espressive di una mancata integrazione nel contesto sociale nazionale e potenzialmente dannose per la comunità .<br /> Tale giudizio appare al Collegio esente dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto i reati oggetto di condanna definitiva appaiono oggettivamente incompatibili con la volontà  di aderire alle regole dell&#8217;ordinamento e della civile convivenza.<br /> Quanto alla valenza dell&#8217;ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia in data 22 ottobre 2013 in relazione ai sopra citati reati, va premesso che la stessa rappresenta una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato, che risulta emanato in data antecedente (01 ottobre 2013), a nulla rilevando che la notifica del diniego sia intervenuta dopo l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza di riabilitazione.<br /> Il provvedimento di diniego della cittadinanza è infatti valido ed efficace sin dal momento della sua emanazione, mentre l&#8217;ordinanza di riabilitazione risulta emanata a procedimento amministrativo concluso, durante la fase di notifica del provvedimento finale, che esula dalla sfera di controllo del Ministero.<br /> Sul punto deve rilevarsi che l&#8217;amministrazione è tenuta a prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell&#8217;adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda, mentre nessuna rilevanza, se non quella di giustificare l&#8217;avvio di un eventuale riesame da parte dell&#8217;Amministrazione, può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2706; id. 6 febbraio 2018, n. 764).<br /> Per gli stessi motivi non sussisteva l&#8217;obbligo per la p.a. di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della definizione di quello di riabilitazione, avendo l&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di considerare tutti i documenti depositati con l&#8217;istanza di concessione e quelli sopravvenuti e depositati fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale, ma non quelli non ancora esistenti e non predeterminabili quanto al contenuto, come appunto il provvedimento di riabilitazione.<br /> Tanto chiarito, va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, la sola sussistenza del provvedimento di riabilitazione non avrebbe potuto condurre alla concessione della cittadinanza in favore del ricorrente, anche laddove la riabilitazione fosse intervenuta prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato. Ed infatti è bene richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di effetti della riabilitazione sulla concessione della cittadinanza.<br /> In particolare, il giudice d&#8217;appello ha avuto modo di precisare che &#8220;<em>al di fuori dell&#8217;ipotesi considerata dall&#8217;art. 6 citato in relazione all&#8217;art. 5, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta perà² alcun automatismo circa l&#8217;ottenimento della cittadinanza, poichè lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: &quot;ciò in quanto, come pìù volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell&#8217;art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità  al conseguimento dell&#8217;invocato status (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n. 1837; 13/11/2018, n. 6374). In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società  del reo, in quanto, eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all&#8217;interessato la capacità  giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l&#8217;Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all&#8217;interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordinamento. Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l&#8217;Amministrazione è chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società  e l&#8217;interesse del richiedente deve essere comparato con l&#8217;interesse della collettività  sotto il profilo pìù generale della tutela dell&#8217;ordinamento, ovvero con lo scopo di &quot;proteggere il particolare rapporto di solidarietà  e di lealtà  tra esso e i propri cittadini nonchè la reciprocità  di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza&quot; (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51)</em>.&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n.7122).<br /> Va infine rilevato che nel caso di specie l&#8217;amministrazione risulta aver comunicato all&#8217;istante le corrette modalità  necessarie a far valere l&#8217;intervenuta ordinanza di riabilitazione in altro e distinto procedimento amministrativo. In particolare, in risposta alla richiesta di riesame formulata dal ricorrente, il Ministero ha comunicato che questi avrebbe potuto riproporre l&#8217;istanza, facendo valere l&#8217;intervenuta ordinanza di riabilitazione, decorso un anno dall&#8217;emanazione del provvedimento, ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 2 del D.P.R. NR. 572/1993.<br /> Alla luce di tali premesse, emerge che l&#8217;amministrazione ha nel caso di specie correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole dalla legge, dando adeguatamente conto di aver comparato tutti gli elementi emersi nel corso dell&#8217;istruttoria fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale e di aver ritenuto l&#8217;interesse dell&#8217;istante recessivo rispetto a quello pubblico, fondando tale valutazione sui riscontrati pregiudizi penali, che non hanno consentito di escludere che l&#8217;inserimento stabile del richiedente nella comunità  nazionale potesse arrecare danno alla stessa.<br /> La motivazione del provvedimento, pertanto, sebbene sintetica, dÃ  conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell&#8217;amministrazione in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria, come prescritto dall&#8217;art. 3 della Legge generale sul procedimento amministrativo.<br /> Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità  delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14.07.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Arzillo, Presidente<br /> Vincenzo Blanda, Consigliere<br /> Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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